COMUNE DI OSPEDALETTI
VIA XX SETTEMBRE, 34 18014 OSPEDALETTI
P.IVA 00246880082
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE:
• VERSO TERZI
• VERSO PRESTATORI DI LAVORO
La presente polizza è stipulata tra
IL COMUNE DI OSPEDALETTI VIA XX SETTEMBRE 34
18014 OSPEDALETTI
e
Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 | |
Art.2 |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | |
Art.2 | |
Art.3 | |
Art.4 | |
Art.5 | |
Art.6 | |
Art.7 | Denuncia di sinistro – Obblighi in caso di sinistro |
Art.8 | |
Art.9 | |
Art.10 | |
Art.11 | |
Art.12 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.13 | |
Art.14 | Decorrenza, durata, esclusione tacita proroga,risoluzione anticipata. |
Art.15 | |
Art.16 | |
Art.17 |
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) |
Art.2 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro |
Art.3 | |
Art.4 | |
Art.5 | |
Art.6 | |
Art.7 | |
Art.8 Art.9 |
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI
Art.1 | |
Art.2 | |
Art.3 | Gestione della franchigia |
SEZIONE 1- DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; • le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell’Ente; • i minori in affido all’Amministrazione Comunale (ex L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i.), nonché i membri delle famiglie affidatarie. |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker: | Il mediatore di assicurazioni che in qualità di mandatario, è incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale: | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali: | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Massimale per anno: | la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo |
assicurativo. | |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
per retribuzione annua lorda si intende la somma di : • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai - ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati) |
Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto di copertura dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio non sia ancora stato versato, e che lo stesso venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo, senza preciudiziali sulla effettiva copertura della stessa in tal perido di mora in caso di sinistro.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
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Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto
Art. 5 – Regolazione del premio
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata a.r. da parte del Contraente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 7 – Denuncia di Sinistro - obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo.
Il Contraente o l’Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.
E’ in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 9 - Oneri fiscali
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze semestrali di ogni annualità assicurativa, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker incaricato della gestione della polizza, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 13 - Coassicurazione e delega
Qualora la Società intenda avvalersi dell’istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di SOCIETÀ DELEGATARIA e la percentuale di rischio assicurato a carico della SOCIETÀ DELEGATARIA, quale propria ritenzione di assicurazione non potrà essere inferiore al 40% ( quaranta per cento) del rischio globale, e la ritenzione delle SOCIETA’ COASSICURATRICI non potrà essere inferiore al 20% (venti percento) del rischio globale.
Le Società partecipanti al rischio, in qualità di SOCIETÀ COASSICURATRICI, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla SOCIETÀ DELEGATARIA per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla SOCIETÀ DELEGATARIA.
Ognuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (art. 1911 del Codice Civile).
Le firme apposte dalla SOCIETÀ DELEGATARIA e dalle SOCIETÀ COASSICURATRICI sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle SOCIETA’ COASSICURATRICI, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Art 14. Decorrenza, durata, esclusione tacita proroga,risoluzione anticipata.
14.1) La polizza ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2020 La durata della polizza viene stabilita in
anni 2.
• scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2022
14.2) Alla data del 31/12/2022 la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
14.3) È comunque in facoltà del Contraente e della Società di rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata A.R. o pec da spedirsi alla Società o al Contraente almeno sessanta giorni prima della data di scadenza..
14.4) l’Ente Contraente si riserva la facoltà insindacabile di rinnovare il contratto per ulteriori anni due, previa adozione di apposito atto, avuto riguardo alla correttezza del servizio e all’andamento del mercato.
Entro la data del 30.10.2020 l’Ente Contraente provvederà a comunicare la propria volontà alla Società e la Società sarà tenuta a dare o meno il proprio benestare al rinnovo, entro la data del 30/11/2020
Art 15. Proroga del contratto alla naturale scadenza
A richiesta dell’Ente Contraente, con comunicazione alla Società entro la data del 31/11/2020, la Società avrà l’obbligo di concedere una proroga della assicurazione per un periodo massimo di MESI 6 a condizioni da concordarsi. In tale ipotesi il premio della assicurazione relativo al “periodo di proroga” verrà conteggiato sulla base di 30/360ESIMO del premio annuo in corso per ogni mese di proroga.
Art. 16 - Clausola Broker
L’Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente POLIZZA alla Società: AON Spa
XXXXXX XXXXXXXXXX 0/X, x. 0 - 00000 XXXXX.
Di conseguenza , tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON SPA il quale tratterà con l’Impresa.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbano necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente si intenderanno fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e quelle fatte direttamente dal contraente all’Impresa, prevarranno quest’ultime.
Fermo restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al broker potranno intendersi come fatte all’impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio potranno essere fatte all’impresa anche dal broker e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Impresa stessa. Per l’attività di gestione dei contratti, la Società si impegna a riconoscere alla AON Spa un compenso professionale calcolato sui premi imponibili (escluse le imposte di assicurazione), dei contratti e delle rate successive di rinnovo, pari al 10% quale importo minimo. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker, si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazioni ai sensi dell’Art. 118 D.LGS 209/2005.
Art. 17 – Flussi Tracciabilta’ dei Flussi Finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto
•Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
•La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.
La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal
D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione, e che si siano manifestate entro 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 - Esclusioni
Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:
1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell’assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della ex Legge n. 990/1969 ora D.LGS 2009/205, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili e natanti a motore;
3. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto nelle estensioni di garanzia;
4. a cose che l’assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto nelle estensioni di garanzia;
5. cagionati da opere o installazioni o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o possa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi;
6. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia rco;
7. derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi o asl;
8. conseguenti a malattie già manifestasi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme ( TSE );
9. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto, la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia rco;;
10. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia rco;
11. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
• inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
• interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
• alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
12. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia rco;
13. Le garanzie prestate non operano, per i danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione.
14. conseguenti o derivanti dall’emissione o generazioni di campi elettromagnetici. la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia rco;
15. derivanti da perdite, alterazioni o distruzioni di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamenti di hardware, software e chip impressi;
16. derivanti da atti dolosi compiuti dagli Amministratori del Contraente.
Art. 5 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O.
(Art. 2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.
Art. 6 – Estensioni di garanzia
Premesso che sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza, la Società garantisce il Comune di OSPEDALETTI per la Responsabilità Civile allo stesso derivante dallo svolgimento di tutte le attività istituzionali e di tutte le competenze previste ed allo stesso attribuite con la sola esclusione delle attività esercitate da altri Enti Pubblici o Privati, e a maggior chiarimento e a titolo esemplificativo e non limitativo, l’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per:
6.1 - proprietà e/o conduzione e/o utenza e/o uso degli immobili sia propri che occupati, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di strutture mobili, di campi da gioco, di impianti o centri sportivi, piscine, palestre, stadi e loro attrezzature e macchinari, nonché proprietà di ruderi monumentali e non, e di tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d’uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri. La Società rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione ad idonea documentazione depositata presso il Contraente. Per quanto riguarda la manutenzione, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria eseguita direttamente dal Contraente.
La garanzia non comprende i danni derivanti:
• da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o demolizioni non eseguiti direttamente in economia;
• da spargimento e/o rigurgiti di fogna, salvo che siano o meno conseguenti a rotture accidentali di condutture o tubazioni e per gli eventuali danni indiretti riconducibili a tali danni;
• da umidità o stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
6.2 - proprietà di acquedotti con relativa rete di distribuzione ed erogazione; sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. La garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata;
6.3 - proprietà di impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni diretti da rotture accidentali di tubazioni sotterranee;
6.4 - proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano o a traino animale;
6.5 - proprietà, uso, installazione ovunque di cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, insegne e simili;
6.6 - esercizio di stazioni di rilevamento o di centraline per la registrazione dei dati riguardanti l’inquinamento;
6.7 - esercizio e/o uso di mezzi e/o macchine speciali durante l’esplicazione delle loro attività, nonché per l’uso di gru e bracci caricati su detti mezzi, con l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli ( ex Legge 990/69 ora D.LGS 209/2005 );
6.8 - esercizio di farmacie comunali, subordinata al possesso, da parte dei dipendenti del Contraente, addetti alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta, compresi i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, e comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati. Per prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nelle stesso esercizio, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. L’assicurazione riguarda solamente i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza;
6.9 - esercizio di scuole di qualsiasi ordine e grado, colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri culturali, cinema, teatri e simili, macelli pubblici, mercati, canili municipali, foro boario, locali per servizi igienici e bagni pubblici, cimiteri (con relativi impianti e macchinari), ambulatori, poliambulatori, laboratori di analisi, circoli ricreativi;
6.10 - esercizio di parcheggi, autorimesse ed autosilo custoditi; per i danni ai veicoli in consegna o custodia al Contraente, ferma l’esclusione dei danni da furto o da incendio;
6.11 - esercizio e/o gestione di mense, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai i generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente dall’Ente, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio di origine del prodotto. L’assicurazione riguarda solamente i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza;
6.12 - esercizio diretto dell’attività di nettezza urbana, compreso l’uso di cassonetti, campane per la raccolta di residui vetri, carta ed altro materiale e contenitori vari. E’ compresa la proprietà e/o esercizio di impianto di incenerimento.
6.13 - esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, gestiti direttamente dal Contraente, compresi quelli di affissioni, beneficenza, pubblica sicurezza (compreso l’impiego per servizio – da parte di personale autorizzato all’uso – di armi da fuoco e cani);
6.14 - organizzazione di gite, visite guidate negli uffici dell’Assicurato, manifestazioni culturali, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all’articolo 3 ex della Legge 24.12.1969, n. 990 ora D.LGS. 209/2005), ricreative, politiche, religiose, mostre, mercati, esposizioni e fiere di carattere temporaneo, compreso l’allestimento e lo smontaggio degli stands e tensostrutture, rievocazioni storiche di ogni genere ect ;
6.15 - mancata od insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento di semafori e di altre strutture concernenti la circolazione stradale;
6.16 - attività di manutenzione di ponti, corsi d’acqua, canali, rete viaria di proprietà dell’ente Contraente;
6.17 - l’attività di sgombero neve, della rete viaria dell’Ente, di giardini, parchi, aree adibite a verde pubblico in genere, purchè i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con propri dipendenti e mezzi idonei;
6.18 - l’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune di OSPEDALETTI per:
• la gestione di Case di Riposo;
• l’esercizio di tutte le funzioni e compiti in materia di protezione sociale ai sensi delle vigenti norme legislative nazionali e regionali in materia.Sono escluse dall’assicurazione le funzioni ed i compiti espressamente attribuiti ad altri soggetti dalle sopra richiamate norme legislative;
• la gestione dell’attività socio-assistenziali dei servizi essenziali.
Tale gestione avviene anche:
- per il tramite di un Distretto Sociale che ha sede legale ed amministrativa presso il Comune di OSPEDALETTI, individuato quale “Comune gestore”, e che ricomprende con regolare Atto di convenzione con Comuni Vari ;
- per il tramite di soggetti (persone fisiche o giuridiche) con i quali il Comune di OSPEDALETTI ha stipulato convenzioni od accordi specifici per affidamento di servizi (quali ad esempio: “Case Famiglia”, affidi familiari, ed altri).
L’assicurazione si estende alla Responsabilità Civile incombente al Comune di OSPEDALETTI e agli altri soggetti (persone fisiche o giuridiche):
• per i danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite o dei minori in affidamento;
• per i danni subiti dalle persone assistite o dei minori in affidamento;
semprechè detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire al Comune o agli altri soggetti convenzionati o in regime di accordo, e tale responsabilità venga accertata in sede giudiziaria e con l’intesa che la Società rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 del Codice Civile) nei confronti dei soggetti che hanno assunto incarichi di assistenza e di affidamento, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo degli stessi soggetti incaricati.
L’assicurazione si estende alla Responsabilità Civile Personale dei soggetti incaricati, con esclusione della Responsabilità Civile Professionale di soggetti iscritti all’Albo dei Medici.
Si stabilisce inoltre che le persone assistite o i minori in affidamento sono considerate terze anche tra di loro e si assicura la Responsabilità Civile Personale degli stessi sino alla concorrenza massima di € 150.000,00 per ogni danneggiato, e con l’intesa che il massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità accertata in sede giudiziaria di più persone tra di loro, appartenenti alle figure sopraindicate, ai soggetti incaricati dell’assistenza-sorverglianza, al Comune.
6.19 - la responsabilità civile personale dei dipendenti e degli Amministratori del Contraente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento dello loro mansioni, ivi compresa la responsabilità ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti e gli Amministratori del Contraente, semprechè dall’evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’articolo 583 c.p.;
6.20 - la committenza per lavori e/o servizi in genere, compreso quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs.81/2008;
6.21 - lesioni personali per danni subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all’eventuale assunzione nell’organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell’Ente nell’evento dannoso e si tratti di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
6.22 - danni cagionati a terzi da persone che pur non essendo dipendenti dello stesso svolgono attività (anche saltuarie od occasionali) per conto dell’Ente. In questa categoria di persone rientrano anche i lavoratori socialmente utili così come definiti dalla legge del 1/12/1997 n.468, borsisti e tirocinanti.
La garanzia vale per gli infortuni da questi subiti in occasione di lavoro o di servizio escluse le malattie professionali ed unicamente per morte, lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall’articolo 583 C.P. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra descritti per danni involontariamente cagionati a terzi o tra loro nello svolgimento delle rispettive mansioni per conto dell’Ente;
6.23 - premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell’attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T. / R.C.O. si estendono ai prestatori d’opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ed ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale) nei termini seguenti:
a) tali prestatori d’opera sono equiparati ai dipendenti dell’assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l’assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell’art.2049 C.C. e sono a tal fine garantiti
nell’ambito e nei limiti della garanzia R.C.O. prestata in polizza. E’ comunque compresa l’azione di rivalsa dell’INPS ai sensi dell’art.1918 C.C.;
b) sono compresi i danni provocati da tali prestatori d’opera a terzi e/o a dipendenti dell’assicurato;
c) la garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi versati dall’assicurato a tali prestatori d’opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell’assicurato;
d) in caso di corresponsabilità fra l’assicurato, il suo personale ed i prestatori d’opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico;
e) ai danni subiti e/o provocati dai prestatori d’opera qui assicurati si applicano le franchigie previste in polizza;
f) la garanzia non opera per ogni tipo di richiesta derivante da loro responsabilità civile professionale;
g) non sono compresi in garanzia i danni provocati al contraente / assicurato;
6.24 - danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o commessi in relazione alla guida di autovetture,
ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
6.25 - danni provocati ad autoveicoli in genere di terzi, rimossi con autoveicoli appositamente attrezzati.
6.26 - danni provocati a terzi per l’uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici. L’assicurazione si intende inoltre estesa ai danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocarti da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite dai fabbricati di proprietà e/o in uso comunque al Contraente, a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
6.27 - danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell’Assicurato o da lui detenute; danni materiali e diretti alle cose di terzi in consegna e/o custodia al Contraente;
6.28 - danni derivanti da mancato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza.
6.29 - danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori.
6.30 - danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose caricate dall’Assicurato sui mezzi stessi;
6.31 - danni dovuti a franamento o cedimento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive.
6.32 - danni a condutture, tubazioni sotterranee, tombinature, in conseguenza di scavi con o senza
uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere.
6.33 – danni provocati dalla rete fognaria solo se conseguenti a rottura o meno accidentale di condutture;
6.34 - l’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune per l’attuazione della “Disciplina sperimentale del telelavoro”. Si precisa che i familiari del lavoratore sono considerati terzi esclusivamente per lesioni personali;
6.35 - la istituzione, la organizzazione, la gestione di un servizio di autotrasporto pubblico scolastico riservato agli alunni frequentanti le scuole materne , dell’obbligo e secondarie;
6.36 - L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune nella sua qualità di organizzatore di corsi propedeutici e di orientamento professionale riservati a soggetti portatori di handicaps ed a soggetti menomati, definiti assicurati ,che partecipano a tali attività nel rispetto di progetti individualizzati che prevedono la presenza degli assicurati in centri di formazione professionale ( anche diversi dalla sede del corso), tirocinio pratico presso imprese private e non, visite in aziende, conoscenza del territorio.
Gli assicurati sono individuati con documenti amministrativi depositati presso il Comune.
La assicurazione per tanto non comprende la responsabilità civile per danni a terzi che si verificassero al di fuori dello svolgimento dei progetti individualizzati.
Al fine della presente garanzia, si precisa che :
- nel novero dei Terzi sono inclusi gli assicurati partecipanti ai progetti, ed i medesimi sono considerati Terzi anche tra di loro esclusivamente nel periodo temporale nel quale rimangono affidati all’Ente Contraente ;
- nell’ambito dei progetti promossi dal Comune, la assicurazione comprende la responsabilità civile personale del personale preposti ai progetti, dei titolari delle aziende, dei loro addetti, preposti ai reparti, laboratori ed ambienti nell’ambito dei quali gli assicurati svolgono le attività oggetto dei progetti individualizzati, sempreché tale responsabilità possa farsi risalire al Comune e sia accertata, in sede giudiziaria ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di surrogazione, che spetta alla medesima - ai sensi dell’art 1916 del Codice Civile - nei confronti dei predetti soggetti. La assicurazione è prestata entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità dei soggetti sopraindicati con il Comune e tra di loro.
- sono considerati Terzi i titolari e i dipendenti delle aziende presso cui gli assicurati svolgono le attività riferentesi ai progetti individualizzati;
- sono compresi i danni materiali provocati dagli assicurati alle cose trovantesi nell’ambito dei luoghi ove gli assicurati svolgono le attività riferentesi ai progetti individualizzati;
- sono compresi i danni materiali provocati dagli assicurati ed arrecati alle cose sulle quali vengono eseguiti i lavori oggetto dei progetti individualizzati.
6.37 – l’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune per l’impiego di macchine operatrici semoventi, di mezzi meccanici di locomozione, trasporto e sollevamento, fatta eccezione per argani, verricelli e montacarichi
Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale a nome dell’Ente Contraente o dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quanto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 8 – Validità territoriale
La presente assicurazione ha validità nel mondo intero relativamente alla garanzia RCO. Per la garanzia R.C.T. viene esclusa la propria validità relativamente agli Stati Uniti ed il Canada.
ART. 9- Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:
- degli Amministratori;
- dei Dipendenti del Comune di Ospedaletti;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali il Comune di Ospedaletti si avvale nello svolgimento delle proprie attività;
salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.
SEZIONE 4 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI
Art. 1 – Massimali.
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi | Euro ...000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
Euro ….000.000,00 per ogni persona | |
Euro 000.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | Euro ...000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 000.000,00 a persona |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
Art. 2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti che dovranno essere applicati solo dopo il pagamento del danno al terzo.
Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia | |||||||
2.1 | Danni inquinamento improvviso accidentale | da ed | Euro 500.000,00 risarcimento per assicurativo | massimo anno | Scoperto 10% sinistro con il Euro1.500,00 | per ogni minimo di | ||
2.2 | Danni alle consegnate consegnate | e | cose non | Euro 500.000,00 risarcimento per assicurativo | massimo anno | Euro …0,00 per ogni sinistro | ||
2.3 | Interruzioni e sospensivoni di attività di terzi conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza | Euro 500.000,00 risarcimento per assicurativo | massimo anno | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 per ogni sinistro | ||||
2.4 | Danni a condutture ed impianti sotterranei in genere | Euro 500.000,00 risarcimento per assicurativo | massimo anno | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 per ogni sinistro | ||||
2.5 | Danni da cedimento e franamento del terreno | Euro500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto del 10% 1.500,00 per sinistro | Euro | ||||
2.6 | Danni da reinterri | scavi | e | Euro 500.000,00 risarcimento per assicurativo | massimo anno | Euro ….000,00 sinistro | per | ogni |
2.7 | Danni alle cose in consegna e custodia | Euro 500.000,00 risarcimento per assicurativo | massimo anno | Euro ..000,00 sinistro | per | ogni | ||
2.8 | Danni da furto | Massimo risarcimento Euro 500.000,00 per anno assicurativo | Euro ..000,00 sinistro | per | ogni |
2.9 | Danni da lavori presso terzi | Euro 500.000,00 massimo risarcimento per anno assicurativo. | Euro ..00,00 per ogni sinistro |
2.10 | Danni a cose di terzi – Causale Incendio | Euro 500.000,00 massimo risarcimento per anno assicurativo. | Euro ..000,00 per ogni sinistro |
Art. 3 – FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA PER SINISTRO - LIMITE COMPLESSIVO ANNUO (AGGREGATO) MASSIMO A CARICO DELL'ENTE CONTRAENTE.
3.1) Nell’ambito di operatività della garanzia R.C.T. si applica:
una franchigia fissa ed assoluta di € …000,00 per ogni sinistro da qualsiasi causa originato. o maggiore se diversamente indicato.
3.2) Le Parti pertanto approvano la procedura che segue::
3.2.1 Qualora il Comune abbia ricevuto formale richiesta di risarcimento da parte del Terzo danneggiato ed abbia provveduto con la regolare denuncia del sinistro, la Società si impegna:
a) ad effettuare tutti gli accertamenti necessari sulle cause e le modalità delle richieste di risarcimento da parte dei Terzi che vengono denunciate alla Società dal Comune ;
b) a liquidare tutti i danni che risultassero, a seguito degli accertamenti effettuati, con un importo di risarcimento nei confronti del terzo danneggiato pari o superiore al valore della franchigia fissa ed assoluta stabilita al precedente punto 3.1);
c) a liquidare anche tutti i danni che risultassero, a seguito degli accertamenti effettuati, con un importo di risarcimento nei confronti del terzo danneggiato, inferiore al valore della franchigia fissa ed assoluta, stabilita al precedente punto 3.1),
a condizione che:
la struttura preposta dalla Società all’accertamento, gestione, e liquidazione dei sinistri provveda ad informare l’Ente Contraente, in merito all’importo di risarcimento nei confronti del terzo danneggiato, in modo che l’Ente Contraente possa effettuare l’impegno di spesa necessario per il rimborso successivo della franchigia o parte di danno pagato dall’Assicuratore.
3.2.2 Alla scadenza della polizza alla data del 31/12/2020, la Società comunicherà al Comune l’elenco dei sinistri e l’ammontare degli importi delle franchigie pagate nella annualità assicurativa di riferimento, ed il Comune si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso alla Società, in un'unica soluzione, entro sessanta giorni. Per i sinistri ancora in “ stato di trattativa” alla data del 31/12/2020, o qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della naturale scadenza contrattuale, gli importi anticipati per le franchigie pagate verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno, e l’Ente Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso alla Società entro 60 giorni dalla data della richiesta, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per il recupero di quanto spettante a suo favore.
3.2.3 A semplice richiesta dell’Ente Contraente , la Società si impegna a fornire ogni documentazione riguardante la gestione e la liquidazione dei danni.
3.3) Sono fatte salve eventuali altre fattispecie di limiti di risarcimento indicate al precedente all’art.2) e diversamente regolate.
SEZIONE N. 5 - CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA
Il premio anticipato della rata di perfezionamento della presente polizza viene calcolato su un
· PREVENTIVO ANNUO RETRIBUZIONI DI EURO 1.500.000,00
Tale premio viene considerato a tutti gli effetti quale premio minimo annuo comunque
acquisito dalla Società.
La Società provvede ad applicare all’ammontare delle retribuzioni annue erogate il:
· TASSO PRO-MILLE NELLA MISURA DEL ……… ‰
(COMPRESE IMPOSTE DI ASSICURAZIONE)
come stabilito nei termini di aggiudicazione della polizza.
Il premio non verrà quindi regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo in quanto il premio stabilito in polizza e flat, come indicato con le modalità dell’Art.5) delle - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.