SCHEMA DI CONTRATTO DI MUTUO
SCHEMA DI CONTRATTO DI MUTUO
Rep.N......................
******************************** REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ……………, il giorno....................del mese di ................................... in..................................
davanti a me Dr........................, Notaio in.............., iscritto presso il Collegio Notarile di................
Sono convenuti personalmente:
- il sig. , nato a il domiciliato per la carica in , munito dei necessari poteri per la stipula del presente contratto, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del ed atto conferimento poteri del , in rappresentanza della parte mutuante BANCA
, (di seguito indicata per brevità “Banca”), con sede in , iscritta nel registro delle Imprese di
, numero di iscrizione e codice fiscale , iscritta all’Albo delle
Banche al numero ,
- il sig. Xxxxx Xxxxx nata a
il
nella sua qualità di
della FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A., domiciliata per la sua carica presso , munita dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto ai sensi , in rappresentanza della parte Mutuataria “FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.” di seguito per brevità oppure “Società”.
Detti comparenti, persone della cui identità, qualifica e rappresentanza io Notaio sono certo,
P R E M E S S O
- che alla FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. è stato assegnato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’“Allegato al Programma Operativo di Gestione 2009 approvato con delibera della Giunta regionale n°2981 del 30.12.2008, un contributo annuo di Euro 2.000.000,00 per la durata di vent’anni anni a decorrere dall’anno 2009, finalizzato alla copertura degli oneri di ammortamento di un mutuo per la realizzazione di un piano denominato “2x20”, consistente nella realizzazione di rotatorie su tre direttrici: SR 56, XX 00, XX 00;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/08/2009, la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha finalizzato il summenzionato contributo regionale alla copertura degli oneri d’ammortamento di un mutuo per la realizzazione delle rotatorie sopracitate;
- che il Consiglio di Amministrazione della FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A., nell’adunanza del 10/08/2009, ha preso atto dell’attivazione della procedura per l’individuazione dell’Istituto di Credito con il quale procedere all’accensione del mutuo come sopra finalizzato;
- che, in esito all’esperimento della suddetta selezione, è stata dichiarata aggiudicataria della gara la banca ;
Ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente contratto, le Parti dichiarano e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Oggetto
La BANCA concede a titolo di mutuo alla FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A., che accetta, la somma di € ( ), che la parte mutuataria si impegna a destinare alla realizzazione di rotatorie su tre direttrici: SR 56, XX 00, XX00. Il mutuo è regolato dalle norme contenute nel D.Lgs 01.09.1993, n.385, "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", dal codice civile, nonché dai patti e condizioni del presente contratto.
Tuttavia è in facoltà della Società a) non utilizzare il finanziamento; b) utilizzarlo parzialmente; c) ridurne nel corso del periodo di utilizzo l’entità.
Art. 2 – Garanzie
Il mutuo, assistito interamente da contributo regionale annuo di Euro 2.000.000, 00 per la durata di 20 anni, come citato nelle premesse, viene garantito come segue:
a) da fideiussione della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.6, comma 4 della L.R. 17/2008, rilasciata a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni del credito derivante dalla contrazione del prestito, entro il massimale globale dell’importo complessivo del contributo pluriennale, pari ad Euro 2.000.000, 00 annui, per 20 anni;
b) da delegazione di pagamento non trasferibile, conferendo al proprio Tesoriere attualmente in carica mandato irrevocabile ad effettuare puntualmente tutti i pagamenti dovuti in dipendenza del mutuo alle scadenze contrattuali pattuite, con precedenza su ogni altro pagamento, salve le prelazioni di legge, con autorizzazione a disporre gli opportuni accantonamenti sulle somme vincolate e con assunzione a carico del Tesoriere stesso dell’obbligo di corrispondere gli interessi di mora in caso di mancato o ritardato pagamento.
Per quanto sopra, la FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. si obbliga a corrispondere puntualmente, alle relative scadenze, le quote di ammortamento.
Allo scopo di assicurare l’esatto e puntuale pagamento delle rate di rimborso del mutuo, ciascuna costituita dalla quota capitale e dalla quota di interessi quali risulteranno dal piano di ammortamento, la FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. si obbliga ad iscrivere nel proprio bilancio, per tutta la durata del finanziamento, in apposito conto del passivo, l’ammontare del debito relativo al finanziamento beneficiato.
La FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A., si obbliga altresì ad inserire in ogni contratto di tesoreria che sarà stipulato nel periodo di durata del finanziamento stesso, analogo incarico a quello sopra previsto.
La sopra citata delegazione di pagamento rilasciata a garanzia del mutuo, sottoscritta per accettazione da parte del proprio Istituto tesoriere, è allegata al presente contratto sub - lettera .
La fideiussione della Regione Friuli Venezia Giulia, rilasciata ai sensi dell’art.6, comma 1 della
L.R. 17/2008, verrà consegnata alla Banca all’atto della richiesta di erogazione del mutuo.
Art. 3 – Tasso e rimborso del prestito
La FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. si obbliga a rimborsare il mutuo mediante pagamento di n. 40 semestralità posticipate comprensive sia delle quote di capitale che delle quote interesse, come specificate nel piano di ammortamento allegato al presente contratto sub lettera
.
La data di inizio ammortamento coincide con la data di erogazione del prestito. Il numero di rate non può essere inferiore a 40.
L'ammortamento inizierà l’ultimo giorno di calendario del sesto mese successivo alla data di inizio ammortamento e comunque non oltre il trentuno dicembre duemiladieci 31/12/2010, le successive rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interesse, scadranno l’ultimo giorno di ciascun semestre consecutivo, l’ultima rata di ammortamento non potrà essere rimborsata oltre il trentuno dicembre duemilaventinove 31/12/2029.
Il piano di ammortamento è calcolato in funzione del tasso di interesse di cui al successivo art.5.
La Banca è esonerata comunque da ogni obbligo di richiesta o intimazione nei confronti della parte mutuataria e del debitore delegato.
Art. 4 – Erogazione del mutuo
L'importo del mutuo di Euro ( ) sarà erogato in un'unica soluzione, al netto dell’imposta sostitutiva ai sensi dell'art.15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n.601, con le modifiche di cui all’art.10, comma 2 bis, della Legge 13.05.1988 n.154, nel conto corrente di tesoreria n. presso la Banca intestato alla parte mutuataria.
L’erogazione del mutuo avverrà su specifica richiesta della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, non oltre il trenta giugno duemiladieci 30/06/2010 (inizio del periodo di ammortamento), previa presentazione alla Banca della garanzia fideiussoria di cui all’art.2, lettera a).
A seguito di tale richiesta, la Banca si impegna a versare l’importo del mutuo, in un’unica soluzione, nel sopra citato conto corrente entro un massimo di 5 giorni dal ricevimento della richiesta stessa e con valuta alla data di erogazione del mutuo.
Art. 5 - Interessi
Le parti convengono che la presente operazione sarà regolata ad un tasso di interesse, onnicomprensivo di tutte le spese di istruttoria, gli onorari, le commissioni ed ogni tipo di remunerazione, del % nominale annuo, fisso per tutta la durata del mutuo, determinato prendendo a riferimento Interest Rate Swap (IRS) 360/360 in Euro 15 anni, rilevato alle ore 11.00 del giorno lavorativo antecedente quello della stipula del presente contratto dal circuito Reuters, maggiorato/diminuito dello “spread” del % , come da offerta dell’Istituto di Credito dd. allegata sub – lettera .
Si dà atto che, ai fini del computo degli interessi, i periodi temporali indicati nel presente atto sono riferiti all’anno commerciale con divisore anno commerciale (360 giorni).
Il computo decorre dal giorno di erogazione fino a quello di scadenza delle rate e/o di estinzione totale o parziale del mutuo, inclusi.
Gli interessi relativi alla prima rata scadente non oltre il 31/12/2010 sono calcolati dalla data di erogazione (esclusa) fino alla suddetta data di scadenza della rata (inclusa).
Tutti i pagamenti a favore dell’Istituto finanziatore di cui al presente contratto devono essere effettuati a mezzo del codice IBAN , fatte salve eventuali future modifiche che saranno comunicate alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. a cura del’Istituto finanziatore mediante lettera raccomandata a.r..
Art. 6 – Obblighi della parte mutuataria
Sono a carico della FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. ogni e qualsiasi tassa ed imposta prevista per legge a carico del mutuatario che, in base a disposizioni legislative emanate o da emanarsi, venissero eventualmente o direttamente a colpire la Banca mutuante, in dipendenza del credito concesso.
Ciò al fine di assicurare l’integrale riscossione delle semestralità di ammortamento del mutuo al netto da eventuali oneri di qualsivoglia natura.
Sarà inoltre obbligo della FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. di rifondere alla banca mutuante le spese tutte, anche stragiudiziali ed irripetibili, che la medesima avesse ad incontrare per realizzare il suo avere in dipendenza del mutuo.
Art. 7 – Interessi di mora
Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il contratto di mutuo per inadempimento, come previsto dall’art.9 e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interesse ed eventuali accessori.
Ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze stabilite, produrrà di pieno diritto a favore dell’Istituto finanziatore gli interessi di mora dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa) nella misura in appresso indicata. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione.
Tali interessi di mora saranno calcolati sulla base dei giorni effettivi divisore 360 (trecentosessanta).
Il tasso annuo degli interessi di mora sarà determinato maggiorando di 1 (uno) punto percentuale il tasso contrattuale. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.
Art. 8 – Estinzione anticipata parziale o totale del prestito
Il mutuo può essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, in corrispondenza della scadenza di una rata, con preavviso mediante lettera raccomandata a.r. che l’Istituto finanziatore dovrà ricevere almeno 90 (novanta) giorni prima della data della scadenza stessa a condizione che siano trascorsi 18 (diciotto) mesi della data di inizio dell’ammortamento del mutuo.
Resta inteso che per l’esercizio di tale facoltà dovrà essere corrisposto all’Istituto finanziatore – oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data dell’estinzione – un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso di cui al precedente art. 3 e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all’IRS – Interest Rate Swap – di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS – calcolato sulla base della curva dei tassi swap lettera vigente sul mercato al momento dell’estinzione anticipata – relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del mutuo.
Art. 9 – Risoluzione del contratto
Le parti convengono espressamente che il mancato pagamento, alle relative scadenze, di qualunque somma dovuta ai sensi del presente contratto a titolo di rimborso capitale, corresponsione interessi, anche di mora, spese o qualunque altro titolo, senza che vi sia posto rimedio entro 30 giorni, darà facoltà alla parte mutuante di ritenere risolto di diritto il contratto medesimo.
La risoluzione di diritto del presente contratto potrà altresì essere fatta valere dalla Banca in tutti gli altri casi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi ed impegni previsti dal contratto o qualora venissero a mancare le garanzie di cui all’art.2.
Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l’immediato rimborso del credito per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, nonché gli interessi di mora nella misura indicata al precedente art.7. Sull’importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.
Art. 10 – Foro competente
Le parti convengono espressamente che per qualsiasi azione o controversia relativa a questo contratto sarà competente il Foro di Trieste.
Art. 11 - Spese
Tutte le spese di istruttoria e di stipula del contratto di mutuo, nessuna esclusa, ivi comprese le spese delle relative copie rilasciate spettanti alla parte mutuataria e alla parte mutuante, quelle per le quietanze ed ogni altra spesa inerente e conseguente, sono a carico della Banca, ad eccezione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, di cui al precedente art.4 che resta a carico della parte mutuataria.
Null’altro è dovuto alla Banca oltre a quanto dovuto ai sensi della normativa vigente per imposte, tasse e tributi a carico della parte mutuataria.
Per questo contratto si richiama il trattamento fiscale sostitutivo di cui al D.P.R. 29 Settembre 1973,
n. 601 artt. 15 e seguenti, con le modifiche di cui all'art. 10, comma 2 bis, della Legge 13 Maggio 1988, n. 154.
Il presente contratto è da me Notaio letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alle loro volontà ed a verità ed a conferma con me lo firmano in calce ed a margine dei fogli intermedi.
Per l’Istituto di Credito
Per la Società