UNIONE DEI COMUNI DELLE SERRE SALENTINE
UNIONE DEI COMUNI DELLE SERRE SALENTINE
COMUNI DI ARADEO, COLLEPASSO, NEVIANO, TUGLIE, SECLÌ E
SANNICOLA Provincia di Lecce
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VIA A. MORO n°2 - 73040 – XXXXXX (XX) Xxx. 0000.000000 – Fax 0000.000000
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx sito web: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
Disciplinare di gara mediante Procedura Aperta
Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016
Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA STATALE UBICATE NEL COMUNE DI SANNICOLA PER GLI XX.XX. 2018/2019 -
2019/2020 con possibilità di proroga 2020/2021.
INDICE
1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara
2.2 Chiarimenti
2.3 Comunicazioni
3. ENTE APPALTANTE
3.1 Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti
3.2. Durata dell’appalto
3.3 Opzioni e rinnovi
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI GENERALI
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
6.1 Requisiti di idoneità
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. GARANZIA PROVVISORIA
10. SOPRALLUOGO
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
12. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
14.1 Domanda di partecipazione
14.2 Documento di gara unico europeo
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
17.2 Metodo di calcolo dei punteggi
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
17.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
17.5 Graduatoria finale
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
23. ULTERIORI DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
23.1 Validità e formalità delle dichiarazioni
23.2 Altre condizioni
23.3 Imposta di bollo
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
27. ALTRE INFORMAZIONI
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA UBICATE NEL COMUNE DI
SANNICOLA PER GLI XX.XX. 2018/2019 - 2019/2020 con possibilità di proroga 2020/2021
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n° 52 del 06/07/2018, l’Amministrazione comunale di Sannicola ha deliberato di affidare il servizio di REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA UBICATE NEL COMUNE DI SANNICOLA PER GLI XX.XX. 2018/2019 -
2019/2020 con possibilità di proroga 2020/2021.
Con successiva determinazione n° 30 del 02.08.2018, della CUC dell’Unione delle Serre Salentine, e stata indetta la procedura di gara in oggetto.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Sannicola [codice NUTS ITF45] CIG 755533078C
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Dr.ssa Xxxxxxx Xxxx, Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Sannicola.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
a) Relazione tecnico/illustrativa;
b) Capitolato Speciale d’Appalto;
c) Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze - D.U.V.R.I.; d) Schema di contratto; 2)Bando di gara;
4) DUVRI;
5) Protocollo di legalità “LA RETE DEI RESPONSABILI DELLA LEGALITA NEGLI APPALTI PUBBLICI”, sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Lecce – Ufficio Territoriale del Governo, visionabile e scaricabile dal sito web istituzionale della Prefettura di Lecce;
La documentazione di gara e disponibile sul sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx0000-xxxxxxxx.
2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx0000-xxxxxxxx, entro cinque giorni dalla scadenza di presentazione delle candidature.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx0000-xxxxxxxx.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3.ENTE APPALTANTE
COMUNE DI SANNICOLA – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx (XX) , 00000
Per il tramite della Centrale Unica Di Committenza Dei Comuni di Aradeo, Collepasso, Neviano, Tuglie, Seclì e Sannicola.
Estremi di identificazione dell'appalto: Determinazione a contrarre n.52 RG n.398 del 06.07.2018. CIG 755533078C - Categoria del servizio: Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 - Servizio prevalente: servizi di ristorazione scolastica.
3.1 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, da un lato, i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara non impediscono la partecipazione alle PMI e, dall’altro, la suddivisione in lotti funzionali non garantirebbe di conseguire migliori economie di scala e maggiore efficienza complessiva, rispetto alla configurazione frazionata, soprattutto per la necessita di razionalizzare il piano trasporto dei pasti.
Il dettaglio delle prestazioni oggetto è il seguente:
Lotto UNICO - CIG[755533078C]
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
N. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia e primaria | 55523100-3 | P | € 648.000,00 |
Importo stimato posto a base di gara | €. 648.000,00 |
Q UADRO ECONOMICO DELL’APPALTO
A. | Importo del servizio a base d’appalto | |
A1. 1 | Costo del singolo pasto soggetto a ribasso | € 4.00 |
A1.2 | Oneri per la sicurezza per singolo pasto, non soggetto a ribasso | € 0.01 |
IMPORTO COMPLESSIVO SINGOLO PASTO A BASE DI GARA | € 4.01 | |
A2.1 | Costo complessivo stimato dell’appalto a base di gara : (n.54.000 pasti x € 4.01 x 3 anni ) | € 649.620,00 |
Oneri di sicurezza | €.1.620,00 | |
Servizio mensa (soggetto a ribasso) | €.369.343,80 | |
Costo manodopera (soggetto a ribasso) | €.278.656,20 | |
A. | TOTALE IMPORTO PRESUNTO PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO (compresi oneri di sicurezza) | € 649.620,00 |
B. | Somme a disposizione della stazione appaltante | |
B.1 | IVA sul servizio ( 4% su A) | € 25.984,80 |
B.2 | Spese di gara (pubblicazioni, commissione di gara, ecc) | € 10.000,00 |
B.3 | Incentivo al RUP ex. Art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di A) | € 12.992,40 |
B.4 | Imprevisti, arrotondamenti | € 450.00 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE | € 49.427,20 | |
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | € 699.047,20 |
L’importo del singolo pasto da erogare, posto a base d’asta, è pari ad € 4.00 (quattro/00) soggetto a ribasso (max 3.70)
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, per ogni pasto da erogare, è pari a € 0,01
(zero virgola zerouno) - IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
Pertanto, l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 4.01 per singolo pasto da erogare. L’appalto e finanziato con fondi del bilancio comunale.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 278.656,2 riferiti all’intero periodo contrattuale (3 anni scolastici).
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad
€ 649.620,00 (al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge).
Tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed e stato ottenuto computando i n. 54.000 pasti l’anno da erogare per il prezzo unitario posto a base di gara (€. 4.01 a pasto) per 3 anni.
3.2 DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 con possibilità di proroga 2020/2021, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
3.3 OPZIONI E RINNOVI
Non sono previste opzioni.
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
I raggruppamenti di operatori economici, dopo l’aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del Codice, mediante scrittura privata autenticata, la forma di raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario.
5 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Nel caso di ATI o consorzi ex art.2602 cod. civ., il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese. Nel caso di consorzi di cui all'art. 48 del D.Lgs.50/2016, il suddetto requisito deve essere posseduto dal
consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto, realizzato negli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (intendendosi con ciò che alla data di pubblicazione del bando i documenti contabili devono risultare depositati) non inferiore a complessivi €.648.000/00) IVA esclusa.
Il settore di attività è quello della ristorazione collettiva.
Tale requisito è richiesto allo scopo di selezionare un contraente che risulti affidabile per l’Amministrazione, avuto riguardo per l’importo complessivo dell'appalto e per l'oggetto del servizio, di particolare delicatezza, essendo diretto ai bambini della Scuola dell’Infanzia e alla scuola primaria; inoltre, tale indicazione consente in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara e il requisito richiesto, pari all’incirca all'importo dell'appalto, rispetta i principi di proporzionalità e adeguatezza.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la documentazione di seguito indicata.
- per le società di capitali: mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa e con la copia delle fatture emesse, relative ai medesimi esercizi, aventi ad oggetto servizi riferiti al settore di attività oggetto dell’appalto, per l’importo complessivo richiesto;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone: mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA e la copia delle fatture emesse, relative ai medesimi esercizi, aventi ad oggetto servizi riferiti al settore di attività oggetto dell’appalto, per l’importo complessivo richiesto.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non e in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacita economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Esecuzione negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi analoghi a quello oggetto della gara (refezione scolastica), in favore di enti pubblici o di privati, per un importo complessivo non inferiore a €.648.000,00 (seicentoquarantottomila/00), IVA esclusa.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice mediante la documentazione di seguito indicata:
- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
b) Espletamento nel triennio antecedente la data del bando di gara di almeno un servizio identico a quello oggetto della gara (refezione scolastica) complessivamente di importo non inferiore a €.215.000 oltre I.V.A.
Nel caso di ATI o di consorzi ex art.2602 cod.civ., tutti i requisiti dovranno essere posseduti almeno per il 40% dalla mandataria/consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del 10%; nel caso di consorzi di cui all'art.48 del D.lgs.n. 50/2016, i detti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio.
Il requisito di cui sopra deve essere posseduto per intero dalla mandataria o consorziata o mandante o consorzio e non è cumulabile tra più imprese.
c) Aver espletato nel triennio precedente tutti i servizi svolti per enti pubblici con buon esito e senza incorrere in alcuna sanzione, risoluzione anticipata o provvedimenti di autorità competenti, da comprovare con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
d) Essere in possesso delle Certificazioni di qualità previste per il servizio di refezione scolastica in corso di validità per la preparazione, confezionamento,veicolazione e distribuzione dei pasti nonché la predisposizione, la sanificazione e la pulizia dei locali (compresi servizi igienici per il personale della ditta) destinati al consumo dei pasti presso le mense scolastiche ubicate nei seguenti plessi di Sannicola:
- Scuola dell’Infanzia Statale – Viale Degli Studenti
- Scuola Primaria Statale – Via Collina.
In caso di A.T.I., il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento;
e) Disponibilità di un Centro di Cottura di Emergenza, già operativo o da fare autorizzare dalle autorità competenti entro e non oltre la data di avvio del servizio, avente una capacità produttiva residua di almeno 300 pasti ad una distanza con tempo di percorrenza non superiore a 20 chilometri dalla casa comunale di Sannicola (riferimento portale xxxxxxxxxxx.xx) .
Ai fini dell’ammissione alla gara è sufficiente produrre solo la suddetta dichiarazione di impegno e non avere la disponibilità reale del centro di cottura nella fase della presentazione dell’offerta, in quanto trattasi di “impegno contrattuale” che sorge con l’aggiudicazione. L’I.A. dovrà presentare,
all’inizio del servizio, la documentazione relativa all’ubicazione del centro di cottura e le relative autorizzazioni igienico-sanitarie.
Il centro di cottura dovrà essere conforme alle linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività finalizzate alla ristorazione collettiva emanate dal competente servizio sanitario.
Non sono ammessi eventuali centri cottura che producano contemporaneamente anche per aziende o cucine di mense aziendali o pubbliche come “self service”, in quanto sono servizi con gestione diversa da quella della ristorazione scolastica.
Il mancato possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara determinerà per la ditta la decadenza dell’aggiudicazione e le conseguenze previste dalla legge.
La perdita del requisito relativo al suddetto centro di cottura, durante l’esecuzione del servizio, determinerà la risoluzione del contratto previa contestazione dell’inadempimento contrattuale e assegnazione di adeguato termine per provvedere.
La comprova del requisito è fornita mediante la seguente documentazione:
- produzione, all’interno della busta A “Busta A – Busta amministrativa”, di attestazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa, con la quale, ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara di disporre, dal momento dell’avvio del servizio, di un centro cottura di emergenza adeguato alla preparazione dei pasti indicati nel bando, già operativo o da far autorizzare dalle autorità competenti entro e non oltre la data di inizio del servizio;
- produzione, all’interno della busta B dell’Offerta tecnica” di un atto che attesti la disponibilità del centro cottura di emergenza autorizzato, adeguato alla preparazione dei pasti indicati nel bando;
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: almeno per il 40% dalla mandataria/consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del 10%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti nei termini di seguito indicati: almeno per il 40% dalla mandataria/consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del 10%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacita economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non e consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di iscrizione alla CCIAA di cui al punto 7.3 lett. a).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8 SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 105 del Codice, si possono affidare in subappalto parti del servizio in appalto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato per la esecuzione della parte di servizio che assume in subappalto;
c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti del servizio che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l’omessa dichiarazione delle parti del servizio che si intendono subappaltare.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
9 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 12.960,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non e richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria e conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
-xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/ soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10 SOPRALLUOGO
Il sopralluogo sui locali interessati dal servizio mensa dei plessi scolastici di viale Degli Studenti presso scuola dell’Infanzia e Xxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxx è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo e causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e giovedì.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx e xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo PEC/e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno antecedente alla scadenza di presentazione delle candidature.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni calendari di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione d del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento medianteconsultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Offerta in modalità telematica:
a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e- procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell’Allegato
«Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’Help Desk: 000 000 0000;
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Formazione e invio dell’offerta.
L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:
a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1, lettera b);
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al Capo 3 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
• scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
• compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;
• sottoscrivere la stessa documentazione;
• inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o
«RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo;
d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla precedente lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:
• sottoscrivere la propria Offerta tecnica;
• inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);
g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
• compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on line”);
• sottoscrivere l’offerta;
h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dall’adempimento di cui alla precedente lettera g);
i) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:
Busta A Busta amministrativa Busta B Busta dell’Offerta tecnica Busta C Busta dell’Offerta economica l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
m) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
c. Sottoscrizione degli atti:
a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).
13 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma TuttoGare secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. Fermo restando che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
È mera facoltà, per il concorrente, l’indicazione nel DUGE, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, dei tre subappaltatori. Resta inteso che la mancata indicazione dei tre subappaltori non comporterà l’impossibilità a ricorrere al subappalto.
Nel caso in cui il concorrente indichi la terna di subappaltatori, lo stesso dovrà allegare, per ciascun subappaltatore:
1) il DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) il PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. AB- C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 lett. c) del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Dichiarazioni integrative [modello “Allegato A – QUALIFICAZIONE”]
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta il Protocollo di Legalità “LA RETE DEI RESPONSABILI DELLA LEGALITÀ NEGLI APPALTI PUBBLICI” sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Lecce – Ufficio Territoriale del Governo, visionabile e scaricabile dal sito web istituzionale della Prefettura di Lecce
– Ufficio Territoriale del Governo;
5. dichiara di aver realizzato, negli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari, disponibili alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico, nel settore di attività oggetto dell’appalto, non inferiore a complessivi €648.000,00 (seicentoquarantottomila/00) IVA esclusa;
6. dichiara di aver eseguito, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi a quello oggetto della gara (refezione scolastica), in favore di enti pubblici o di privati, per un importo complessivo non inferiore a €. 215.000,00 (duecentoquindicimila), XXX xxxxxxx;
7. Dichiara di aver espletato nel triennio precedente tutti i servizi svolti per gli Enti pubblici con buon esito e senza incorrere in alcuna sanzione, risoluzione anticipata o provvedimenti di autorità competenti da comprovare con dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante;
8. Dichiara di disporre, dal momento dell’avvio del servizio, un centro cottura di emergenza, già operativo o da far autorizzare dalle autorità competenti entro e non oltre la data di inizio del servizio ad una distanza con tempo di percorrenza non superiore a 20 chilometri dalla casa comunale di Sannicola;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:
9. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l.
122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
00.xx impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione
12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale \\\\\\\; codice fiscale \\\\\\\, partita IVA \\\\\\\.; la sede territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate; indica l’indirizzo PEC [oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica \\\\\\] ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare \\\\ rilasciati dal Tribunale di \\\\\\ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (a tal fine potrà essere utilizzato il modello «Allegato “A” – QUALIFICAZIONE» predisposto dalla stazione appaltante) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
16. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice 18. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
19. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le seguenti modalità per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi offerti;
b) atto che attesti la disponibilità, a decorrere dalla data di avvio del servizio, del centro cottura di emergenza, alle condizioni previste e adeguato alla preparazione dei pasti indicati nel bando;
c) qualsiasi documento descrittivo e/o elaborato grafico, fotografico, ecc. che sia ritenuto dal concorrente esplicativo e/o di dettaglio della relazione di cui alla precedente lettera a);
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra le proposte migliorative, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, per consentire, in sede di valutazione, l’applicazione coordinata e puntuale, dei punteggi riferiti agli elementi e ai sub-elementi L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime
stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica compilata a video, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on line”) e contenere i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale sul prezzo di €.4.00 del singolo pasto (importo soggetto al ribasso d’asta). Tale prezzo si intende al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze in €0,01 per pasto e non soggetti a ribasso d’asta. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’importo da indicare dovrà essere riferito al costo complessivo presunto dell’appalto e non al costo del singolo pasto.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. L’importo da indicare dovrà essere riferito al costo complessivo presunto dell’appalto e non al costo del singolo pasto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. L’offerta economica deve essere prodotta in bollo.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
Punteggio massimo | |
Offerta tecnica | 75 |
Offerta economica | 25 |
TOTALE | 100 |
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
In merito alla qualità del servizio il concorrente deve presentare una relazione tecnica che sarà valutata secondo i seguenti punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE – Criteri e sub-criteri | p. subcriteri | p. max 75 punti |
a) Proposta Organizzativa e Funzionale del servizio: Proposta |
Organizzativa e Funzionale che garantisca ed assicuri la qualità complessiva del servizio. Progetto per la gestione del servizio,con indicazione delle procedure di: | 20 | |
Organizzazione, organigramma (composizione organica, livelli professionalità, compiti, ore di lavoro ecc.) e timing operativo ed organico giornaliero del personale effettivamente impiegato nel servizio. | 10 | |
Catena distributiva forniture, approvvigionamento e conservazione delle derrate (Predisposizione di specifica procedura dei criteri di selezione, controllo dei fornitori e delle singole forniture, certificazioni di qualità dei fornitori, modalità conservazione) | 5 | |
Procedure di produzione del pasto: descrizione dell'organizzazione delle varie fasi (percorsi di lavorazione, tempistica, personale addetto, ecc.). | 5 | |
b) Personale proposto per il servizio, qualifica, esperienza, ore lavoro, programma di Formazione e Qualificazione. Il Piano di Formazione e Qualificazione del personale. Ai fini della valutazione di questo criterio saranno valutati i seguenti aspetti : | 4 | |
• piano effettivo di formazione ed aggiornamento del personale impiegato nel servizio; | 2 | |
• realizzazione di corsi di formazione e di campagne di comunicazione e informazione ai docenti e all’utenza (educazione, alimentazione e stili di vita, in specie per i bambini) | 2 | |
c) Certificazioni di Qualità pti. 1 per ogni ulteriore certificazione di qualità UNI EN ISO in corso di validità attinente il servizio completo (ristorazione + pulizie) richiesto dal bando | 6 | |
d) Alimenti e Menu: biologici, tipici, tradizionali, locali a denominazione di origine protetta, prodotti della “filiera corta” e forniture a km zero, corredati da schede tecniche ed attestati del produttore, tra quelli elencati Prodotti offerti tra quelli sottoelencati. All’impresa che garantirà l’utilizzo nella preparazione dei pasti del maggior numero di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali, utilizzo di alimentari attraverso la filiera corta e forniture a Km zero, nonché a denominazione protetta, verrà attribuito il punteggio massimo, mentre alle altre imprese che garantiranno l’utilizzo di detti prodotti in numero inferiore, sarà attribuito il punteggio in misura proporzionalmente inferiore, secondo la seguente formula: P = Npb x 10/Npbmax, dove P è il punteggio da attribuire all’impresa concorrente, Npb è il numero di prodotti offerti nell'ambito di quelli specificamente previsti e qui di seguito elencati, Npbmax è il numero massimo dei prodotti in questione. Non si terrà conto di prodotti offerti che non rientrino nella seguente elencazione. 01 – Latte 02 - Carote 03 - Ceci 04 – Fagioli 05 – Fave 06 - Lenticchie 07 – Clementini 08 – Mele 09 - Olio di Oliva 10 - Patate11 - Pere 00 - Xxxxxxx 00 – Pomodori 14 - Spinaci 15 – Zucchine 16 - Mozzarelle 17 – Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 00 - Xxxxxxxx | 00 | |
e) Xxxxx proposte aggiuntive di miglioramento del servizio Devono essere dettagliatamente indicate le proposte tese al miglioramento del servizio, sia in termini di prodotti che di | 5 |
ambienti, attrezzature e servizio. Le migliorie del servizio devono essere ad invarianza di spesa. Verranno valutati: | ||
il miglioramento degli ambienti o strutture e sostituzione/implementazione attrezzature per un ottimale svolgimento del servizio; formazione e migliore organizzazione del personale; | 2 | |
Informatizzazione del servizio mediante un partner tecnologico certificato ISO27001 (garantisce lo standard sulla sicurezza dei dati) | 3 | |
f) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx | 00 | |
Centri già autorizzati Adeguatezza strutturale del centro di cottura | 4 3 | |
Procedure di preparazione diete speciali | 3 | |
g) Iniziative di carattere sociale: saranno valutate le iniziative aventi un risvolto sociale per il territorio | 15 | |
Offerta di pasti gratuiti fino a 10…………. punti 0 per ogni ulteriori 5 pasti offerti………….. punti 1 | 10 | |
Altre iniziative di carattere sociale | 5 | |
h) Azioni per la salvaguardia della “green economy” ex art. 34 del Codice (D. Lgs n.50/2016). | 5 | |
Azioni volte al contenimento della produzione di rifiuti | 3 | |
Utilizzo di piatti e/o posate in materiale riciclabile o biodegradabile | 2 |
Non saranno ammessi all’apertura della busta contenete l’offerta economica, i concorrenti che non raggiungeranno nella valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio minimo di punti 40/100.
17.2 METODO DEL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub-criterio o per ogni criterio non suddiviso in sub-criteri secondo il seguente metodo aggregativo compensatore:
Per ogni concorrente il punteggio complessivo è dato dalla seguente formula:
Pi= Cai x Pa + Cbi x Pb+ Cni x Pn Dove:
Pi=punteggio concorrente i
Cai= coefficiente criterio (elemento) di valutazione a, del concorrente i Cbi = coefficiente criterio (elemento) di valutazione b, del concorrente i Cni = coefficiente criterio di valutazione n. del concorrente i
Pa = peso criterio di valutazione a Pb= peso criterio di valutazione b Pn = peso criterio di valutazione n.
N = numero totale degli elementi di valutazione
Al risultato della suddetta operazione verrà sommato il punteggio tabellare già espresso in valore assoluto,riferito all’elemento indicato nella tabella 17.1.
La determinazione dei coefficienti (variabili da zero ad uno) necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule dei paragrafi successivi.
Una volta calcolati i singoli coefficienti, si moltiplicheranno per i corrispondenti pesi o sub-pesi indicati nell’ultima colonna della tabella precedente 17.1, determinando così i punteggi conseguiti dalla singola offerta.
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
A) A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito discrezionalmente, da parte di ciascun commissario, un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
VALORE | COEFFICIENTE |
Eccellente | 1.0 |
Ottimo | 0.8 |
Buono | 0.6 |
Discreto | 0.4 |
Modesto | 0.2 |
Assente/irrilevante/non migliorativo | 0.0 |
B) l’attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto nel precedente paragrafo utilizzando i criteri sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
C) Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun singolo sub elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.
Successivamente viene individuato il relativo coefficiente definitivo riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:
V(a)i = Pi / Pmax
Dove:
V(a)i : è il coefficiente (definitivo) relativo al sub-elemento o all’elemento (i) dell’offerta (a) ed è compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
Pi : è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all’elemento (i) dell’offerta (a) in esame;
Pmax: è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub elemento o all’elemento (i) tra tutte le offerte.
Le operazioni di calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, nonché dei calcoli successivi, verranno effettuate con arrotondamento alla quarta cifra dopo la virgola che verrà riportata all’unità superiore qualora la quinta cifra fosse superiore a 5 (cinque) e verrà lasciata invariata nel caso in cui la quinta cifra fosse pari o inferiore a 5 (cinque).
D) È attribuito comunque il coefficiente 0 (zero), con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi al sub-elemento o all’elemento non suddiviso in sub-elementi, in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta migliorativa (offerta tecnica parziale);
E) Determinati i singoli coefficienti definitivi come sopra, a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso
in subelementi, è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente definitivo per il corrispondente sub-peso o peso previsto.
F) Per gli elementi di valutazione suddivisi in sub-elementi, si precisa che NON è prevista la c.d. “riparametrazione” a conclusione del procedimento di attribuzione dei singoli sub-punteggi, anche se nessun concorrente avrà conseguito il punteggio massimo previsto, riferito al criterio di valutazione suddiviso in sub-criteri.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà pertanto calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri qualitativi (subcriteri). Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale dell’offerta tecnica.
17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula:
V(a)i = Ra / Rmax
dove:
V(a) i : è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
R a : percentuale di ribasso offerta dal concorrente i-esimo;
Rmax: percentuale di ribasso più alta offerta;
Determinati i coefficienti delle singole offerte, la commissione procederà con l’assegnazione dei relativi punteggi moltiplicando coefficiente così determinato per il peso [25] attribuito al criterio indicato nella tabella 17.1.
17.5 GRADUATORIA FINALE
La Commissione, senza soluzione di continuità, procede quindi:
- per ciascun concorrente in gara, a sommare il punteggio totale già assegnato all’offerta tecnica con il punteggio riveniente dall’offerta economica;
- a formare la graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui sopra.
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – Apertura delle Buste A
La prima seduta pubblica di gara avrà luogo nel giorno e all’ora che sarà comunicata dalla CUC a mezzo pec, e avrà luogo presso l’ufficio della CUC, sito in Aradeo alla via Xxxx Xxxx n. 2, 2° Piano del Municipio di Aradeo, presso AREA “3”) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Posta Elettronica Certificata recapitata all’indirizzo del domicilio eletto da ciascun concorrente per le comunicazioni afferenti la gara, almeno 3 giorni prima della data fissata.
In caso di mancato recapito della suddetta comunicazione a mezzo PEC, per fatto imputabile al concorrente (ad esempio: errata indicazione, da parte del concorrente, del recapito PEC;
indirizzo PEC indicato risultante non attivo; variazione dell’indirizzo PEC senza apposita comunicazione alla S.A; avvenuta accettazione della PEC da parte del sistema, ma non della consegna, ecc.), farà fede la pubblicazione del relativo avviso sul Profilo committente: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx0000-xxxxxxxx e/o sul sito web istituzionale del Comune di Sannicola xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC al suddetto
indirizzo, almeno 3 giorni prima della data fissata. Anche per le sedute successive si applicherà il principio per cui in caso di mancato recapito della comunicazione a mezzo PEC, per fatto imputabile al concorrente, farà fede la pubblicazione del relativo avviso sul Profilo committente xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx0000-xxxxxxxx e/o sul sito web istituzionale del Comune di Sannicola xxxx://xxx.xxxxxxxxXxxxxxxxx.xxx.xx/.
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile della Centrale Unica di Committenza che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità previste.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 17.4.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile dell’Ufficio della CUC - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, verrà valutata la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Verrà richiesto per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, si assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le si riterranno non sufficienti ad escludere l’anomalia, si potranno chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Si procederà con l’esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Si procederà, tuttavia, all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Sannicola.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € _. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
23. ULTERIORI DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
23.1 Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
a) in forza dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:
- ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
c) devono essere sottoscritte con le modalità previste;
d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non effettuate dall’operatore economico concorrente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall’interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall’operatore economico offerente;
23.2 Altre condizioni:
a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:
- da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
- da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con d.p.c.m. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);
b) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali.
23.3 Imposta di bollo:
a) la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 ciascuna (indipendentemente dalla dimensione del documento), per un totale di € 32,00, mediante una delle seguenti modalità:
• se assolta in modo virtuale, indicando sulla domanda di partecipazione e sull’offerta la dicitura
«Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
• in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto
«Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
• applicando la marca da bollo (contrassegno) sulla domanda e sull’offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sulla domanda e sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno; l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’offerente;
• mediante versamento con il modello F23 o F24, indicando sul modello il codice CIG riferito alla gara in oggetto e il codice tributo “456T” se si utilizza il MOD. F23 oppure “2501” se si utilizza il MOD. F24; effettuato il versamento, il concorrente dovrà procedere con la scansione per immagine della ricevuta e con l’inserimento del file, preventivamente firmato digitalmente, nella busta “ADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; l’originale del versamento deve essere conservato dall’offerente;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Nel formulare l’offerta il concorrente deve tener conto, oltre agli obblighi ed alle condizioni già esposti nei documenti di gara - capitolato speciale d’appalto - anche di quanto segue:
- l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore “Ristorazione Collettiva – Pubblici esercizi” e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i suddetti servizi;
- le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i servizi oggetto dell’appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori;
- l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci;
- i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni previste per le imprese artigiane.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia - Sezione staccata di Lecce - con le seguenti precisazioni:
a. il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni;
b. il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
- dalla comunicazione dell’aggiudicazione per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario;
c. la notificazione può essere preceduta da un’informativa, resa al Responsabile del procedimento, con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi.
L’informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto a); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
27. ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le condizioni relative all'appalto sono disciplinate nel presente disciplinare di gara, nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia.
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara hanno il carattere dell'inderogabilità e, pertanto, si fa luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui le medesime non vengano rispettate o manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti, se non regolarizzabili ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, Soccorso Istruttorio;
con avviso sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx / xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
si darà comunicazione sia degli esiti di gara sia della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di spostamenti della prima e della seconda seduta pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito, sarà data comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario e delle altre informazioni.
i concorrenti devono indicare nella domanda di partecipazione il domicilio (fax) o e-mail che sarà utilizzato per l'invio delle comunicazioni;
il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
è facoltà dell'Ente appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax;
trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente. Dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, quelle presentate non possono essere più ritirate;
il verbale di gara non costituisce contratto; l'esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata con provvedimento dell'organo competente;
si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa:
- la mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine che sarà assegnato;
- la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine che sarà assegnato. L'Ente appaltante, in tale ipotesi come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell'eventuale offerta anomala;
tutti i certificati, le dichiarazioni e i documenti che saranno inviati all'Ente appaltante, devono essere redatti, pena l'esclusione, in lingua italiana ovvero tradotti mediante traduzione giurata;
la presentazione delle offerte non vincola questo Ente appaltante all'aggiudicazione dell'appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che il Comune si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza.
Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo;
i ricorsi avverso il bando di gara e il presente disciplinare devono essere notificati all'Ente appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 gg. dalla comunicazione dell'esclusione. Organismo responsabile per i ricorsi: TAR Puglia
–Sezione di Lecce;
Il ricorso al subappalto o il cottimo (non ammesso per la preparazione ed il confezionamento dei pasti) ai sensi dell'art. 105 del D.lgs.50/2016 deve essere indicato nell'offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto. L'Ente appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere all'Ente appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate dal subappaltatore o dal cottimista entro il predetto termine, l'Ente appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;
Si provvederà al pagamento diretto del subappaltatore nel caso trattasi di una micro, piccola o media impresa ai sensi dell’art. 13 – comma 2 -lett. a) della legge 11.11.2011 n.180;