PREMESSE
PREMESSE
Con decreto dirigenziale Rep. n. 481-2022, prot. n. 117535 del 18.08.2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di apparecchiature e componenti per l’adeguamento degli impianti di rivelazione incendi conformi alle specifiche tecniche del Capitolato Speciale, necessaria all’adeguamento degli impianti di rivelazione e segnalazione antincendio basati sull’impiego di centrali Notifier di alcuni edifici dell’Università.
Il presente Disciplinare di gara recepisce la normativa vigente con le modifiche al Codice introdotte dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022. Il presente disciplinare è stato redatto tenendo conto del Bando tipo n. 1/2021 approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 154 del 16 marzo 2022.
Ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito: Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto Appalti & Contratti (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxxxx.xx che funge anche da profilo committente per la gara telematica ed è conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.
Il termine di presentazione offerte è stabilito alle ore 13:00 del 27/09/2022 ai sensi dell’art. 60 comma 2- bis del Codice.
Il luogo di consegna della fornitura è Trieste [codice NUTS ITD44].
CUI F80013890324202200039 - CUP J94E22000970006 - CIG 93623886FC
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx,
Responsabile dell’Unità di Staff Servizi Generali: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Il Responsabile Unico del Procedimento X.xx xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità organizzativa: AREA SERVIZI ICT Data: 22/08/2022 16:21:59
Il Direttore dell’Area
X.xx xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.
Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Regole Piattaforma e-procurement” xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx_x elematica.pdf e nei seguenti “Istruzioni e manuali”:
Guida iscrizione elenco operatori: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/Xxxxx_xxxxxxxxxx_xxxxxx_ operatori.pdf
Presentazione offerte telematiche: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx_Xxxxxxx_X elematiche.pdf
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche
degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile sempre, in qualsiasi orario, dalla data di pubblicazione del bando.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Al fine di poter accedere e utilizzare la piattaforma telematica l’Operatore Economico è tenuto a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software e hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, marcatura temporale, Posta Elettronica Certificata (PEC) ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e quanto altro necessario per compiere le attività all’interno della Piattaforma. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel documento denominato “Regole Piattaforma e-procurement” che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
1.3 IDENTIFICAZIONE
L’accesso e l’utilizzo all'area riservata della piattaforma telematica è riservato ai soli Operatori Economici regolarmente registrati nel rispetto delle presenti Regole e delle istruzioni contenute nella manualistica on line liberamente accessibile nel sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxxxx.xx o di volta in volta comunicate dalla stazione appaltante e/o dal Gestore del Sistema, nella documentazione delle procedure di abilitazione e di affidamento e delle norme vigenti in materia di approvvigionamenti pubblici. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
Per la registrazione e le modalità di erogazione del servizio si rimanda al documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxx ma_e_accesso_Area_Riservata.pdf
Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti della Piattaforma è possibile ottenere supporto tecnico andando nella sezione “Assistenza tecnica”, oppure dall’area personale “Richieste di assistenza”.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
- il presente disciplinare di gara
- ALLEGATO A - bando di gara
- ALLEGATO B - capitolato speciale + lista forniture + computo metrico estimativo con prezzi
- ALLEGATO C - domanda di partecipazione
- ALLEGATO D - schema di contratto
- ALLEGATO E - DGUE - documento di gara unico europeo in formato elettronico
- ALLEGATO F - dichiarazioni integrative al DGUE
- ALLEGATO G - dichiarazione di concordato preventivo
- ALLEGATO H - dichiarazione di avvalimento
- ALLEGATO I - patto di integrità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Trieste del 18/12/2015
- ALLEGATO L - dichiarazione di offerta economica
- ALLEGATO M - modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
La documentazione di gara è anche accessibile gratuitamente, oltre che sulla Piattaforma, al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni avvengono esclusivamente sulla Piattaforma. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di prestazione unitaria che richiede un unico fornitore.
n. | Descrizione | CPV | Natura | Importo |
1 | Sistemi di allarme antincendio | 31625200-5 | Primaria | € 811.743,91 |
Importo totale soggetto a ribasso | € 811.743,91 | |||
Importo complessivo a base di gara | € 811.743,91 |
CPV supplementari
Descrizione | CPV | Natura |
Sistemi di rivelazione d'incendio | 31625100-4 | Secondaria |
L’importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’appalto è finanziato con fondi destinati all’Università degli Studi di Trieste con Decreto Ministeriale del MUR
n. 1275 del 10 dicembre 2021, accolto dall’Università con Decreto dirigenziale Rep. n. 404/2022 del 05/07/2022 e con fondi universitari.
L’importo a base di gara del lotto è stato determinato dallo studio di fattibilità tecnico-economica affidato in appalto con Decreto dirigenziale Rep. n. 408/2022 del 06/07/2022.
3.1 DURATA
La fornitura deve essere effettuata entro massimo sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La fornitura può essere effettuata anche in più consegne parziali, rispettando lo stesso termine previsto per il completamento.
II termine massimo per la consegna della fornitura completa deve essere indicato dal Fornitore nell’Offerta
Tecnica in quanto sarà oggetto di valutazione tecnica e assegnazione punteggio.
In caso di ritardi nella fornitura si applicheranno le penali previste dal Capitolato Speciale.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nei limiti dei seguenti importi: 10% dell’importo a base di gara, corrispondente a € 81.174,39, in caso di modifiche non sostanziali prevedendo la possibilità di aumentare la Fornitura come descritto nel Capitolato Speciale qualora si presenti la necessità di adeguare le quantità dei materiali alle necessità emerse in corso di esecuzione della posa in opera da parte di altro operatore economico.
Valore complessivo ai fini dell’articolo 35, comma 4 del Codice
Il valore globale stimato dell’appalto, è pari ad € 892.918,30, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:
Importo a base di gara | Xxxxxxxxx non sostanziali | Valore globale stimato dell’appalto |
€ 811.743,91 | € 81.174,39 | € 892.918,30 |
3.3 REVISIONE DEI PREZZI
Essendo la Fornitura una prestazione “immediata” e non di durata è prevista la revisione dei prezzi esclusivamente per i beni eventualmente acquistati entro 6 mesi a partire dal completamento della fornitura e utilizzando le risorse previste con le modifiche non sostanziali per aumento della fornitura.
Inoltre, la parte richiedente la revisione dei prezzi dovrà comprovare tanto le circostanze eccezionali sopravvenute quanto dimostrare l’ammontare dello scostamento di costi fra quelli offerti dall’aggiudicatario rispetto a quelli che lo stesso deve invece accollarsi in conseguenza del vertiginoso aumento intervenuto.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni
con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di
indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass; conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx → Accesso riservato all’Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposita PassOE, cioè del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC - che attesta che il concorrente (Operatore Economico), per la sola gara in questione, può essere verificato tramite Banca dati AVCpass.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere caricati sulla Piattaforma in fase di presentazione della domanda.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituisce requisito di idoneità:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:
b) un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili IVA esclusa, non inferiore ad un ammontare di € 1.500.000,00 nel settore di attività di fornitura di sistemi di allarme antincendio con o senza posa in opera.
Il possesso del requisito, che comprova la capacità economica e finanziaria è, per questa stazione appaltante, sinonimo credibile di selezionare un imprenditore qualificato al fine di garantire la fornitura.
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.
c) Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di importo pari a € 5.000.000,00 (cinque milioni).
La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza in corso di validità, e, a pena di esclusione, dell’eventuale dichiarazione di impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell’appalto.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati da:
d) certificazione del sistema di gestione della qualità.
Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: produzione, distribuzione, vendita di prodotti e sistemi per la sicurezza antincendio.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
L’operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve
essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo d’impresa punto 6.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al punto 6.2 lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme.
Il requisito di certificazione di qualità di cui al precedente punto 6.2 lett. d) deve essere posseduto dalla mandataria.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al
punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
I requisiti di certificazione di qualità di cui al precedente punto 6.2 lett. d) è attestato e verificato in relazione:
a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell’appalto.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al
punto 6.1.
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che
partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dell’appalto che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a € 16.234,88 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice in cui si applicano le riduzioni;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente:
IBAN: I T 1 9 M 0 2 0 0 8 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 3 6 2 3 3 6 4 (Unicredit SpA - Filiale Trieste Severo).
Come causale indicare Cauzione provvisoria per appalto di fornitura sistemi antincendio - CIG 93623886FC.
In tal caso dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa la ricevuta del bonifico;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto, il CIG e la ragione sociale del soggetto garantito (Università degli Studi di Trieste);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 270 giorni dalla data di termine presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944
del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di
partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 secondo le modalità di cui alla delibera a delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022.
N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Si raccomanda di seguire le istruzioni al link: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx_Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx.xxx
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno e l’ora indicate sulla Piattaforma, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta Tecnica;
C – Offerta Economica
Si precisa che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e
chiarimenti inclusi.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni sono redatte dalla stazione appaltante sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si
applica l’articolo 83, co. 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e
dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce nella Busta amministrativa “A” della Piattaforma la seguente documentazione sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata:
- ALLEGATO B - capitolato speciale + lista forniture + computo metrico estimativo con prezzi
- ALLEGATO C - domanda di partecipazione
- ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- ALLEGATO E - DGUE - documento di gara unico europeo in formato elettronico
- ALLEGATO F - dichiarazioni integrative al DGUE
- ALLEGATO G - dichiarazione di concordato preventivo
- ALLEGATO H - dichiarazione di avvalimento
- ALLEGATO I - patto di integrità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Trieste del 18/12/2015
- ALLEGATO M - modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato C.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e di comportamento adottato dall’Università degli Studi di Trieste e reperibile al link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- 41991 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste del 18/12/2015 disponibile nella documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 25.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45,
comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno - ALLEGATO M (modulo per attestazione pagamento imposta di bollo).
Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da inserire unico documento firmato digitalmente richiesto sulla Piattaforma nella busta amministrativa)
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione i seguenti documenti:
1. Copia scannerizzata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
2. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
3. Copia del documento attestante la garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore
di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;
4. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice: Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE - Documento di gara unico europeo.
Il concorrente, inoltre, presenta il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE
Il concorrente presenta la Dichiarazione integrativa al DGUE secondo lo schema dell’ALLEGATO F.
13.4 DICHIARAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il concorrente presenta la dichiarazione di cui all’ALLEGATO G, e dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
13.5 DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO
Il concorrente, SOLO in caso di ricorso all’avvalimento compila e presenta la dichiarazione secondo lo schema
dell’ALLEGATO H e il contratto di avvalimento.
Inoltre, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
13.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato
quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della
rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14. OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’Offerta Tecnica nella Busta tecnica “B” della Piattaforma secondo le modalità indicate al paragrafo 4.3 del documento reperibile al link xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx_Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx.xxx .
La busta “Offerta Tecnica” contiene, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti:
1. La Relazione Tecnica, firmata digitalmente (CRITERIO a)
La Relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico
La Relazione Tecnica dovrà essere redatta su un file denominato “relazione_tecnica.pdf” di massimo 30 pagine formato A4 (solo fronte) con una numerazione progressiva ed univoca. Non saranno valutate le pagine in eccesso e non saranno considerati eventuali rimandi ad altri documenti. Gli operatori economici dovranno fare riferimento a quanto previsto nella “Lista forniture” e nel “Computo metrico estimativo” dai quali si desumono le caratteristiche dei prodotti e i relativi accessori richiesti a corredo. La Relazione deve essere costituita da una descrizione tecnica che riporti in modo chiaro le caratteristiche di ogni prodotto offerto per permettere di valutare la corrispondenza e/o le migliorie tecniche dei beni offerti rispetto alle caratteristiche minime indicate nel documento “Lista Forniture” nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Tempi di consegna e Certificazioni (CRITERIO b + CRITERIO c)
L’Offerente, all’interno della Relazione tecnica, dovrà inserire e dichiarare quanto richiesto nei due punti di seguito elencati.
3.1 – Certificazioni (CRITERIO b)
L’Offerente, se in possesso di una o entrambe le seguenti certificazioni:
- certificazione di Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro, quale BS OSHAS 18001 oppure ISO 45001:2018;
- certificazione di Sistema di gestione Ambientale, quale ISO 14001:2015 o EMAS;
dovrà inserire i riferimenti dei certificati e riportare nel file “tabellari.pdf” la seguente tabella:
Certificazione | Riferimenti certificato |
Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro | |
Sistema di gestione Ambientale |
3.2 - Tempi massimi di completamento fornitura (CRITERIO c)
L’Offerente dovrà completare e riportare nel file “tabellari.pdf” la seguente tabella, barrando con una “X” l’opzione offerta rispetto al tempo massimo di consegna dell’intera fornitura:
Tempi massimi di completamento fornitura | Barrare con una X |
≤ 2 mesi dalla stipula del contratto |
≤ 4 mesi dalla stipula del contratto | |
≤ 6 mesi dalla stipula del contratto |
2. L’Offerente dovrà obbligatoriamente allegare un file denominato “Allegati.pdf” contenente:
- l’elenco delle certificazioni gestionali e tecniche possedute dalle ditte e dai prodotti offerti;
- le attestazioni di conformità alle normative di riferimento;
- le attestazioni di conformità tecnica e copia delle Certificazioni rilasciate da Organismi esterni di Certificazione Accreditati, possedute relativamente ai materiali offerti.
3. L’Offerente allega una autodichiarazione firmata digitalmente denominata “Segreti tecnici e commerciali”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare e non rendere accessibile a terzi (art. 53 del Codice), eventualmente accompagnata da idonea documentazione che:
a. argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta
sono da segretare;
b. fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti
tecnici e commerciali.
4. Copia firmata digitalmente della Relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali da non rendere accessibili a terzi in file pdf denominato “relazione_tecnica_oscurata.pdf”.
La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto
di accesso dei soggetti interessati.
La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
NB. In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
Si precisa che tutte le eventuali migliorie proposte devono essere nella piena disponibilità del concorrente. Si precisa, inoltre, che quanto descritto nella Relazione Tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente all’esecuzione della fornitura nei tempi prescritti dal capitolato.
15. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Busta economica “C” della Piattaforma. L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta economica nella Busta economica della Piattaforma secondo le modalità indicate al paragrafo 4.4 del documento reperibile al link xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx_Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx.xxx .
La Busta economica deve contenere, a pena di esclusione, il seguente documento compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente:
1. La Dichiarazione di offerta economica, secondo il modello dell’ALLEGATO L;
L’ALLEGATO L dovrà contenere:
a. il prezzo unitario offerto per ogni singola apparecchiatura e componente elencato nel computo metrico estimativo con prezzi;
b. l’importo risultante dalla moltiplicazione del prezzo unitario per il numero di pezzi richiesti;
c. corrispettivo complessivo offerto;
x. xxxxxxx percentuale offerto sulla base d'asta pari a € 811.743,91.
L’Allegato L, in formato excel, dovrà essere compilato nelle parti evidenziate di grigio, corrispondenti alla colonna “Prezzo unitario offerto”.
Gli importi vanno indicati al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali e non sono previsti arrotondamenti in aumento o in diminuzione, ma eventuale troncamento al secondo decimale.
Si precisa che in caso di contrasto fra prezzo per singolo articolo e somma totale, salvo errore palesemente riconoscibile, prevarrà l’indicazione del prezzo offerto per singolo articolo e si provvederà di conseguenza a rettificare il prezzo totale.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino il prezzo unitario derivato dal computo metrico estimativo e le offerte che superino l’importo a base d’asta.
Per quanto il foglio di calcolo sia stato impostato in modo da ottenere sia il corrispettivo complessivo offerto, sia il ribasso percentuale offerto sulla base d'asta pari a € 811.743,91, è onere esclusivo del concorrente verificare la correttezza dei calcoli eseguiti. La stazione appaltante non si assume nessuna responsabilità al riguardo.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta Tecnica | 70,00 |
Offerta Economica | 30,00 |
TOTALE | 100,00 |
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’Offerta Tecnica è attribuito sulla base della valutazione dei criteri elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
AMBITO DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
RELAZIONE TECNICA | 55,00 |
CERTIFICAZIONI | 10,00 |
TEMPI MASSIMI DI COMPLETAMENTO FORNITURA | 5,00 |
TOTALE | 70,00 |
La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella “Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica”
Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica | ||||
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | MOD. |
a. RELAZIONE TECNICA | 55,00 | Dettagli tecnici dei beni offerti e caratteristiche migliorative rispetto ai criteri minimi del Capitolato Speciale | 55,00 | D |
b. CERTIFICAZIONI | 10,00 | Certificazioni | T | |
Possesso di certificazione di Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro, quale BS OSHAS 18001 oppure ISO 45001:2018 | 5,00 | |||
Possesso di certificazione di Sistema di gestione Ambientale, quale ISO 14001:2015 o EMAS | 5,00 | |||
c. TEMPI DI CONSEGNA | 5,00 | Tempi massimi di completamento fornitura | T | |
≤ 2 mesi dalla stipula del contratto | 5,00 | |||
≤ 4 mesi dalla stipula del contratto | 2,00 | |||
≤ 6 mesi dalla stipula del contratto | 1,00 | |||
Totale punteggio tecnico | 70,00 |
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
TECNICA
Con riferimento ai punteggi tecnici, nella colonna MOD. - “Modalità di valutazione”:
- con la lettera T vengono indicati i “Sub-Criteri Tabellari”, i cui sub-punteggi saranno o meno attribuiti attraverso l’attribuzione da parte della Commissione giudicatrice dei di sub-punteggi fissi e predefiniti negli elementi riportati a riguardo nella Relazione Tecnica.
- con la lettera D è indicato il “Sub-Criterio Discrezionale”, i cui sub-punteggi saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice sugli elementi forniti all’interno della relazione tecnica. Alla Relazione Tecnica è attribuito dalla Commissione un coefficiente variabile da uno a zero da parte di ciascun commissario; la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari alla Relazione Tecnica, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
Per l’attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, si utilizzerà un coefficiente corrispondente ai seguenti gradi di apprezzamento, in conformità a quanto disposto dalla linea guida ANAC n. 2 del 2016:
Giudizio | Coefficiente |
Non valutabile | 0,00 |
Minima | 0,10 |
Limitata | 0,20 |
Evolutiva | 0,30 |
Significativa | 0,40 |
Sufficiente | 0,50 |
Discreta | 0,60 |
Buona | 0,70 |
Ottima | 0,80 |
Eccellente | 0,90 |
Massima | 1,00 |
Il punteggio Discrezionale sarà calcolato al secondo decimale per troncamento. La definizione dei punteggi assegnati avviene al di fuori della piattaforma.
Il punteggio Discrezionale (D) è dato dalla seguente formula:
PDi = Cai x Pa dove
PDi = punteggio discrezionale complessivo assegnato al concorrente i;
Cai = coefficiente medio assegnato al concorrente i, relativo al criterio di valutazione a;
Pa = peso criterio di valutazione a.
Il punteggio Tabellare (T) è dato dalla seguente formula:
PTi = Tbi + Tci dove
PTi = punteggio Tabellare complessivo assegnato al concorrente i;
Tbi = punteggio tabellare in valore assoluto assegnato al concorrente i, relativo al criterio di valutazione b;
Tci = punteggio tabellare in valore assoluto assegnato al concorrente i, relativo al criterio di valutazione c;
Il punteggio tecnico complessivo assegnato al concorrente i (PTCi) è dato dalla seguente formula e sarà la somma dei punteggi assegnati, relativamente alle due categorie di punteggio D e T:
PTCi = PDi + PTi
Al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale.
SOGLIA MINIMA
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 36/70. Non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica il concorrente che, prima della riparametrazione, non raggiungerà almeno l’attribuzione del punteggio di detta soglia, essendo risultata la sua offerta tecnica qualitativamente inadeguata per l’appalto specifico.
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il Punteggio Economico (PE) corrispondente ad ogni offerta verrà calcolato secondo la seguente formula calcolata sul ribasso percentuale offerto sulla base d'asta:
PE = 30 × (Ri / Rmax)
Dove:
Ri è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax è il ribasso massimo relativo all’offerta più conveniente.
16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica, procederà con il calcolo del Punteggio Totale (Ptot).
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che riporterà il Punteggio Totale più elevato, costituito dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica e da quello ottenuto dalla valutazione economica, secondo la seguente formula:
Ptoti = PTCi + PEi
Dove:
Ptoti è il Punteggio Totale assegnato al concorrente i-esimo;
PTCi è il Punteggio Tecnico Complessivo assegnato al concorrente i-esimo; PEi è Punteggio Economico assegnato al concorrente i-esimo.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE
La prima seduta avrà luogo il giorno e l’ora che saranno comunicati a tutti i concorrenti mediante Piattaforma. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Nella prima seduta pubblica si procederà allo sblocco e all'esame della documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto tramite la propria infrastruttura informatica per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta il RUP e i suoi collaboratori accedono alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni alla stessa, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sulla Piattaforma.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate
tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà allo sblocco delle offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Verranno quindi caricati sulla Piattaforma i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. Le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti verranno comunicate attraverso il medesimo portale.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede in una seduta pubblica successiva, allo sblocco delle buste contenenti l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte dal presente disciplinare e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata sulla Piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica entro 5 giorni mediante comunicazione sulla Piattaforma il giorno e l’ora del sorteggio.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti sulla Piattaforma i prezzi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di
aggiudicazione al RUP.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi
concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, il RUP procederà alla verifica obbligatoria di anomalia delle offerte che presentano i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del Codice, che prevede la verifica facoltativa di anomalia, il RUP può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale anche in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e provvederà ai successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato nella graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario, deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma
8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00 IVA esclusa. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
23. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della stazione appaltante, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l’IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della Fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.
2. In particolare il contratto caricato sulla Piattaforma UNITYFVG equivale a scrittura privata, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettato ad imposta di bollo, che la stazione appaltante assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.
24. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e
dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
25. FORO COMPETENTE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e la stazione appaltante è inderogabilmente devoluta al Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione" del Capitolato Speciale.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’Università degli Studi di Trieste, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, xxxxxx@xxx.xxxxx.xx), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
2. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della stazione appaltante o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza alla stazione appaltante è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all’indirizzo xxx@xxxxx.xx.