Art. 1 (Definizioni di riferimento - descrizione classificatoria ex CPV dei servizi dell’appalto - natura dell’appalto)
|
Disciplinare di gara per appalti pubblici di servizi compresi nell’allegato IIA avente ad oggetto “assistenza sanitaria in favore dei cittadini italiani indigenti residenti nella Repubblica Bolivariana del Venezuela ”. |
Art. 1
(Definizioni di riferimento - descrizione classificatoria ex CPV dei servizi dell’appalto - natura dell’appalto)
1. Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono:
a) per “Amministrazione”, il Consolato Generale d’Italia a Caracas quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione della fornitura di servizi oggetto del presente capitolato;
b) per “appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell’offerta;
d) per “contratto”, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
e) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
f) per “regolamento”, il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall’art. 5 dello stesso X.Xxx. n. 163/2006;
g) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze e la valutazione della conformità nonché le procedure di valutazione della conformità.
2. Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all’appalto di servizi di assistenza sanitaria rivolti ai connazionali italiani indigenti nati in Italia e residenti in Venezuela, che ha natura di appalto.
3. Le attività oggetto del presente appalto riguardano servizi compresi nell’allegato IIA del Codice dei contratti pubblici e sono di seguito descritte e specificate, con riferimento ai sistemi di classificazione noti ed al CPV:
Fornitura di servizi |
CPV |
Note comparative |
Assistenza sanitaria attraverso contratto ad hoc |
85000000-9 |
------ |
4. Le attività che dovranno essere garantite mediante un contratto in materia di assistenza sanitaria ai connazionali italiani indigenti residenti in Venezuela e dovranno almeno garantire le prestazioni indicate nell’allegato A) e quindi a titolo esemplificativo di tipo diagnostico, ambulatoriale, ospedaliero e fornitura di farmaci secondo la tipologia del principio attivo degli stessi salve le ipotesi di varianti migliorative e aggiuntive di servizi disciplinate dall’articolo seguente. Inoltre si rappresenta che i beneficiari non dovranno sostenere costi per le prestazioni sanitarie erogate per effetto dello stipulando contratto con l’aggiudicatario, secondo le specifiche analitiche elencate nell’allegato A) .
Inoltre in considerazione della possibile modificazione del numero dei beneficiari nel corso del contratto nella ipotesi di intervenuto decesso di alcuni di essi, verrà costituito un Fondo nel quale confluiranno i corrispettivi in denaro afferenti i deceduti con indicazione del mese di cessazione della prestazione in favore di essi, il nominato fondo all’inizio del primo semestre successivo alla comunicazione di decesso verrà utilizzato per consentire l’accesso al sistema da parte di altri eventuali aventi diritto commisurato all’ammontare del costo pro capite e fino alla concorrenza del numero di 1.000 beneficiari complessivi.
Art. 2
(Varianti progettuali)
[xxx.xx art. 76, X.Xxx. n. 163/2006]
Gli offerenti possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell’appalto solo qualora migliorative del servizio ponendo come base per la offerta almeno i servizi indicati nell’oggetto del capitolato, e che rappresentano le prestazioni già in vigore e indicate nell’allegato A).
In particolare eventuali varianti devono essere formulate:
1.1.) nel rispetto delle specifiche tecniche individuate nel capitolato d’oneri come elementi e prestazioni essenziali;
1.2.) per i soli profili connessi alle modalità di attivazione delle prestazioni, dei tempi di reazione e per la proposizione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli considerati essenziali del presente capitolato e descritti nell’allegato A)
1.3.) nel rispetto delle finalità essenziali dell’appalto, dichiarate nel capitolato d’oneri.
2. Le varianti progettuali devono essere evidenziate nella relazione illustrativa dell’offerta, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l’offerente intende proporre in relazione alla gestione dell’appalto.
3. Le eventuali varianti verranno valutate ai fini del punteggio attribuibile secondo quanto indicato nella griglia di valutazione di seguito esposta.
Art. 3
(Specificazioni in ordine alla durata dell’appalto ed alle possibili opzioni)
1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2010 e comunque di mesi 30 dalla sua registrazione da parte degli organi contabili dello Stato Italiano con possibilità di rinnovo automatico per una durata massima di 6 mesi a discrezione della Amministrazione, salvo il disposto di cui all’art. 4.1 ultimo capoverso.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al presente appalto per un periodo massimo di sei (6) mesi dalla sua scadenza ovvero dal termine della proroga qualora concessa;
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto/appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto attraverso procedura negoziata entro tre anni dalla stipula del contratto
4. La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma 3 può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla conclusione del presente appalto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell’interesse pubblico e l’economicità della scelta.
5. In considerazione della particolarità della natura del servizio appaltato si stabilisce che l’affidatario potrà recedere solo in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, con un preavviso da comunicarsi almeno sei mesi prima della cessazione del servizio e ciò al fine di consentire alla amministrazione la possibilità di bandire nuova gara per il servizio che riveste natura prioritaria. Mentre l’amministrazione potrà recedere dal rapporto con il medesimo preavviso qualora ritenga non soddisfacente il servizio prestato a suo insindacabile giudizio.
In ipotesi di recesso anticipato saranno riconosciute all’affidatario solo l’ammontare delle prestazioni effettivamente erogate fino a quel momento, mentre in ipotesi di maggiori somme erogate rispetto alle prestazioni eseguite, l’affidatario sarà tenuto alla restituzione di quanto in più già percepito e quantificato dall’amministrazione che ha altresì la facoltà di escutere in ipotesi di mancata osservanza dell’affidatario, entro 10 giorni dalla richiesta, la fideiussione in suo possesso.
6. Viene altresì stabilito da parte dell’amministrazione, un servizio di monitoraggio e controllo delle prestazioni oggetto del presente appalto che potrà consistere sia in un controllo di legittimità circa l’operatività e l’applicazione delle clausole della polizza determinate dall’assistenza sanitaria che di merito circa la qualità del servizio offerto, ivi compresa la tempistica di reazione rispetto alle istanze dei beneficiari.
Le risultanze dei controlli saranno vincolanti per l’affidatario che dovrà in ipotesi di prescrizioni uniformarsi alle stesse insindacabilmente.
7. L’amministrazione effettuerà il controllo della popolazione e il controllo della sinistralità mediante l’obbligo a carico dell’aggiudicatario di trasmettere resoconti mensili ( report) con l’indicazione del numero totale dei beneficiari gravanti sul programma, e della decorrenza delle singole polizze stipulate.
Art. 4
(Specificazioni in ordine ai profili economici dell’appalto)
[xxx.xx art. 29, D.Lgs. n. 163/2006]
4.1. Valore stimato complessivo dell’appalto.
4.1.1. Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata per lo stesso stabilita dall’art. 3, nonché al possibile esercizio delle opzioni stabilite dal medesimo art. 3 è determinato come importo massimo complessivo in 5 semestri per Euro 2.100.000,00 ( € duemilionicentomila), IVA compresa, con le specificazioni connesse al numero di beneficiari e al costo delle polizze offerte pro capite .
Si precisa che la durata pluriennale è condizionata al visto da parte degli Organi contabili competenti, ed è condizionata ai limiti della disponibilità di bilancio dello Stato Italiano, precisando che mai nel corso degli anni è venuta a mancare la copertura finanziaria per tale tipo di intervento.
Si precisa altresì che il valore e la durata pluriennale sono condizionati al nulla osta del Ministero dell’Economia e Finanze Italiano; in tal senso in ipotesi di diniego la durata sarà annuale con ripartizione proporzionale del costo posto a base d’asta; della decisione del MEF - Ministero dell’Economia e Finanze - sarà data comunicazione non appena disponibile mediante pubblicazione sul sito del Consolato Generale d’Italia a Caracas.
4.2. Valore assunto a base d’asta.
4.2.1.L’importo complessivamente disponibile per il pagamento dei servizi prestati è pari a Euro 2.100.000,00, su un massimo di 1.000 beneficiari.
Sulla scorta di tale ammontare massimo disponibile i partecipanti dovranno formulare un offerta che preveda un importo per singola polizza a favore del singolo beneficiario indicandone l’ammontare mensile e una durata massima di 30 mesi a decorrere dalla sottoscrizione della singola polizza.
Si rappresenta che vengono garantite un minimo di 600 polizze ma le stesse potranno essere incrementate fino a 1.000 beneficiari qualora se ne presenteranno gli aventi diritto a valere sulla copertura finanziaria complessiva di cui al primo capoverso
A titolo esemplificativo 70,00 euro mese X 30 mesi = € 2.100,00 per beneficiario x 1.000 beneficiari potenziali = 2.100.000,00 euro ( importo massimo finanziabile e pari al valore massimo dell’appalto)
Pertanto l’offerta dovrà essere formulata su base mensile pro capite del beneficiario
con l’indicazione della formula sopra indicata a titolo esemplificativo nell’offerta formulata dai competitors.
Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto è quindi rapportato sulla proposta finanziaria che il competitor svilupperà su base pro capite mensile e poi annuale per una durata di 30 mesi, IVA compresa.
4.2.2. In relazione alla definizione dei quadri economici intermedi rispetto al dato di valore di cui al precedente comma 4.2.1. sono assunti a riferimento come valori unitari i seguenti:
Oggetto/prestazione |
Parametro |
Valore unitario |
Assistenza sanitaria mediante contratto |
Unitario per singolo assicurato |
Costo polizza pro capite per una durata di 30 mesi con indicazione del costo mensile, con un numero minimo garantito di 600 beneficiari che possono essere incrementati fino a 1000 all’interno della copertura complessiva di € 2.100.000,00
|
4.2.3. Il valore complessivo risultante dall’offerta dell’appaltatore costituisce il prezzo del contratto ed i valori unitari nella stessa espressi costituiscono i riferimenti per il calcolo periodicizzato delle prestazioni.
4.2.4. il prezzo dell’aggiudicazione verrà corrisposto a semestri anticipati ad opera del Consolato Generale di Caracas, specificando che la erogazione del primo semestre avverrà entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno mentre per il secondo semestre dell’anno sarà erogato entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
Si specifica che i pagamenti avverranno in euro o in moneta locale a discrezione dell’amministrazione che osservera´ le norme vigenti in Venezuela qualora necessariamente applicabili nel rispetto delle disposizioni del diritto internazionale.
Art. 5
(Luogo di esecuzione – Specificazione)
5.1. Luoghi di esecuzione dell’appalto.
5.1.1. L’appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso le circoscrizioni consolari di Maracaibo e Caracas nelle strutture che verranno indicate nella redazione dell’offerta nell’ambito del territorio dello Stato della Repubblica Bolivariana del Venezuela.
Art. 6
(Specificazioni inerenti i soggetti ai quali può essere affidato l’appalto)
[xxx.xx art. 34, D.Lgs. n. 163/2006]
1. Sono ammessi a partecipare alla gara:
a)le società, gli imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative che dimostrino di avere i requisiti e l’esperienza per fornire l’assistenza sanitaria nel territorio del Venezuela e che abbiano una stabile organizzazione in Venezuela;
b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici;
c) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) con le modalità previste dall’art. 37 del Codice dei contratti pubblici che abbiano al loro interno almeno un soggetto che abbia i requisiti di cui alla lettera a);
d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici;
e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero nelle condizioni di esclusione dettate dall’art. 39 del DLgs 163/2006.
3. L’Amministrazione esclude dalla gara anche i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Art. 7
(Specificazioni inerenti i requisiti di partecipazione alla gara)
7.1. Requisiti di idoneità professionale.
[xxx.xx art. 39, X.Xxx. n. 163/2006]
7.1.1. I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se soggetti italiani o di altro Stato membro ovvero soggetti di diritto venezuelano, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti registri pubblici vigenti e con le modalità previste nel Paese di appartenenza.
7.1.2. Se sono cittadini di altro Stato membro dell’UE ovvero società di diritto venezuelano non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
7.1.3. Per le società cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nel registro prefettizio, mentre per i Consorzi di cooperative è richiesta l’iscrizione allo schedario generale delle cooperative.
7.2. Requisiti di ordine generale.
[xxx.xx art. 38, X.Xxx. n. 163/2006]
7.2.1. I soggetti che intendono partecipare alla presente gara di appalto devono attestare l’insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel successivo punto 7.2.2.
7.2.2. In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare mediante unica dichiarazione:
a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato italiano o della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stazione appaltante; o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che sono in regola con gli obblighi previsti dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
Tutte le dichiarazioni sopra citate devono essere anche esposte dai soggetti venezuelani che partecipano direttamente alla gara ovvero sono capofila di un RTI secondo le disposizioni vigenti in Venezuela con le modalità dettate dall’ordinamento del Paese di origine.
7.2.3. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
7.2.4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.
7.2.5. In sede di verifica delle dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di esclusione l’Amministrazione potrà chiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002 qualora si tratti di soggetti di diritto italiano mentre per soggetti stranieri si applicherà il disposto di cui al successivo art.7.2.6..
7.2.6. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione potrà chiedere se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
7.2.7. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri ovvero extra UE in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
7.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria.
[xxx.xx art. 41, X.Xxx. n. 163/2006]
7.3.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto per “assistenza sanitaria in favore dei cittadini italiani indigenti residenti in Venezuela” sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:
a) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi alla ditta richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e chiusa in un plico sigillato e datato con data antecedente o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte;
b) bilanci dell’impresa dell’ultimo triennio ( 2005 - 2007);
c) fatturato globale d’impresa e fatturato relativo alle attività specifiche oggetto dell'appalto (assetto unitario delle attività, riferite ad un quadro gestionale complessivo), relativa all'ultimo triennio (2005 - 2007) per un importo non inferiore al doppio dell’importo posto a base d’asta, svolta a favore di soggetti pubblici e privati.
7.3.2. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti previsto nelle lettere b) e c) del punto 7.3.1. mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
7.3.3. Il requisito di cui alla lettera a) del punto 7.3.1. è comprovato con dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del X.Xxx. 1 settembre 1993, n. 385.
7.3.4. Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.
7.4. Requisiti di capacità tecnico-professionale.
[xxx.xx art. 42, X.Xxx. n. 163/2006]
7.4.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara per l’appalto della “assistenza sanitaria in favore dei cittadini italiani indigenti residenti in Venezuela.” sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnico-professionale mediante i seguenti elementi:
a) realizzazione di almeno tre servizi analoghi negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse possono essere provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi in alternativa lo stesso concorrente potrà dichiarare direttamente lo svolgimento avvenuto dei servizi indicati salva sempre eventuale verifica da parte dell’amministrazione.;
b) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (2005 - 2007).
7.4.2. I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; per i servizi analoghi il concorrente deve specificare nella dichiarazione gli importi, le date ed i destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Art. 8
(Avvalimento dei requisiti di impresa ausiliaria)
8.1. Definizione di avvalimento.
8.1.1. I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell’articolo 34, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
8.2. Dichiarazioni relative all’avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria.
8.2.1. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allega:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti pubblici, né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 del Codice medesimo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
8.2.2. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) del precedente punto 8.2.1. l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.
8.3. Ulteriori precisazioni in ordine all’avvalimento dei requisiti.
8.3.1. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l’Amministrazione esclude il concorrente. L’Amministrazione trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 dello stesso Xxxxxx dei contratti pubblici.
8.3.2. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.
8.3.3. Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
8.3.4. In relazione alla gara regolata da tale disciplinare non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Art. 9
(Specificazioni inerenti la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati e di consorzi).
9.1. Disposizioni generali.
[xxx.xx art. 37, co. 7 D.Lgs. n. 163/2006]
9.1.1. I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ovvero non possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
9.1.2. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
9.1.3. È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai successivi punti 9.1.4. e 9.1.5., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
9.1.4. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’Amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall’appalto.
9.1.5. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
9.1.6. L’inosservanza dei divieti di cui al precedente punto 9.1.3. comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
9.2. Raggruppamenti temporanei di imprese.
9.2.1. Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
9.2.2. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicate come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. La classificazione delle prestazioni è specificata nel bando di gara e nel punto 1 del presente disciplinare, nonché nel capitolato d’oneri.
9.2.3. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
9.2.4. L’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
9.2.5. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
9.2.6. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
9.2.7. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
9.2.8. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
9.2.9. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
9.3. Disposizioni comuni per i consorzi.
9.3.1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alla gara dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (consorzi tra cooperative e consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
9.3.2. I Consorzi di cooperative e stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
9.4. Consorzi ordinari.
9.4.1. Per la partecipazione degli operatori economici in consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
9.4.2. Ai fini della partecipazione dei consorzi ordinari valgono, per quanto non espressamente derogate da altre disposizioni del presente disciplinare di gara, le previsioni specificate nel punto 9.2.
9.4.3. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
9.4.4. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie/complementari, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
9.5. Consorzi stabili.
9.5.1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
9.5.2. È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice penale.
9.5.3. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
9.5.4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del Codice civile, nonché l’articolo 118 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 10
(Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell’appalto)
[xxx.xx art. 55, X.Xxx. n. 163/2006]
1. L’appalto è affidato dall’Amministrazione mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i macrocriteri individuati nella griglia di valutazione descritta all’art.11.2, secondo quanto stabilito dall’art. 83 del Codice dei contratti pubblici.
[xxx.xx art. 55, co. 4, D.Lgs. n. 163/2006]
2. L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
[xxx.xx art. 81, co.3, D.Lgs. n. 163/2006]
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello stesso.
Art. 11
(Criteri di valutazione delle offerte)
11.1. Metodo di valutazione delle offerte e ponderazione generale dei criteri.
11.1.1. L’appalto è aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), come indicato nel punto IV.2.1. del bando di gara, con riferimento:
1.a) al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 25/100;
1.b) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 75/100.
11.1.2. I criteri relativi ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi attribuibili nell’ambito dei 75/100 nel successivo punto 11.2.
11.1.3. In relazione alla valutazione dei profili economici, l’analisi dei prezzi proposti e rapportata con riferimento alla base d’asta, e al costo offerto pro capite mensile moltiplicato per 30 mesi fermo restando un massimo disponibile di €. 2.100.000,00 per 1000 beneficiari per una durata di 30 mesi con riguardo al valore espresso al precedente art. 4.2.
11.1.4. Alla valutazione delle offerte provvede una commissione giudicatrice, nominata dall’amministrazione appaltante, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).
11.2. Criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte.
11.2.1. La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata dalla commissione giudicatrice tenendo conto dei seguenti criteri e sub-criteri, nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili:
La selezione sarà svolta tra gli offerenti che dimostreranno di possedere i requisiti di qualificazione richiesti all'art.9.
La procedura di valutazione delle offerte prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
Criterio |
Punteggio max |
||||
A) |
Qualità dell'offerta tecnica |
|
75 |
||
|
1.Capacità economica e finanziaria, e analisi delle condizioni generali del contratto di assistenza sanitaria proposta dall’offerente in termini di trasparenza e facilità di accesso al servizio per i beneficiari
|
25 |
|
||
|
2. Qualità e coerenza della offerta: caratteristiche del servizio, disamina della gestione attraverso servizi propri o convenzionati in favore dei beneficiari che copra almeno le prestazioni previste dall’allegato A), con necessità di offrire un servizio di emergenza a mezzo ambulanza.
|
20 |
|
||
|
3. Organizzazione del gruppo di lavoro e delle strutture al fine di assicurare una copertura capillare in tutto il Paese
|
20 |
|
||
|
4. Variante migliorative rispetto ai servizi dell’allegato A) |
10 |
|
||
B) |
Offerta economica |
25 |
|||
TOTALE |
100 |
Qualità dell'offerta tecnica
La Commissione ha a disposizione complessivamente 75 punti per esprimere il proprio giudizio sulla rispondenza dell’offerta alle esigenze dell’ Amministrazione aggiudicatrice
B)Qualità dell’offerta economica
Il punteggio relativo all'offerta economica fino un massimo di 25 punti a corpo è determinato nel seguente modo:
p=(C min/C off)2 x 25
dove:
C min = offerta economica di importo più basso
C off = offerta economica del concorrente in esame
Nel caso di presentazione di offerte anormalmente basse, la Commissione procederà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del Decreto Legislativo n°157 del 17 marzo 1995 e s.m.i.
11.2.2. La Commissione giudicatrice attribuisce (salvo quanto previsto dal successivo punto 11.3. – Applicazione della clausola di sbarramento qualitativo) un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai profili gestionali/qualitativi ed economici delle stesse.
11.3. Elementi tecnico-qualitativi dell’offerta e loro valutazione
11.3.1. Le componenti tecnico-qualitative dell’offerta sono individuate nelle seguenti macrocategorie e ad esse sono attribuiti punteggi secondo le indicazioni massime rispettivamente precisate:
11.3.1.1. dimostrazione della capacità economico e finanziaria ed esposizione del progetto relativo alle attività finalizzate a sostenere lo sviluppo qualitativo dei servizi oggetto dell’appalto ed il riconoscimento di livelli ottimali, con attribuzione di punteggio fino ad un massimo di punti 25.
11.3.1.2. caratteristiche del servizio e sua gestione attraverso l’indicazione di centri propri ovvero convenzionati e della presenza sul territorio con l’indicazione e la modalità di fornitura di un servizio di emergenza anche attraverso autoambulanze, specificando eventuali limitazioni espresse della copertura assicurativa, con attribuzione di punteggio fino ad un massimo di punti 20.
11.3.1.3. Progettualità inerenti l’ottimizzazione gestionale delle risorse umane impegnate nelle attività principali e complementari per lo sviluppo dell’appalto con la indicazione delle strutture di riferimento numero dei prestatori di servizi e numero degli attuali assicurati al fine di verificare la qualità e la copertura in tutto il Paese con attribuzione di punteggio fino ad un massimo di punti 20.
11.3.1.4. varianti migliorative del servizio richiesto e specificato nell’allegato A) con la indicazione delle tempistiche di accesso al sistema e con la indicazione dei tempi massimi di attesa per le singole risposte, con attribuzione di punteggio fino ad un massimo di punti 10.
11.3.1.5. Clausola penale per ritardata o omessa prestazione dei servizi
In ipotesi di omessa prestazione rispetto a quelle contrattualmente previste ed indicate dall’offerta ovvero in ipotesi di mancato rispetto dei tempi previsti per la erogazione delle prestazioni così come indicati in offerta e poi riportate nel successivo prodromico contratto tra le parti, viene stabilita sin da ora una penale a carico del soggetto aggiudicatario-esecutore di € 10,00 ovvero equivalente in bolivares fuertes per giorno di ritardo nella esecuzione della prestazione.
11.3.1.6. Clausola di sbarramento qualitativo.
Le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali/tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 35/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 75/100 saranno escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall’amministrazione appaltante.
11.4. Elementi economici dell’offerta e loro valutazione
11.4.1. Le componenti economiche dell’offerta sono riassunte nella proposta con indicazione del prezzo richiesto per polizza pro capite su base mensile moltiplicato per 30 mesi comprensivo degli oneri fiscali, con attribuzione del punteggio massimo, individuato in 25 punti su 100, all’offerta più bassa e di punteggi inversamente proporzionali alle altre offerte, con applicazione della seguente formula:
prezzo minimo (più basso) offerto diviso prezzo singola offerta al quadrato moltiplicato per il punteggio massimo secondo la formula consuetudinaria.
Le Società partecipanti devono indicare in Euro e/o in bolivares fuertes, in cifre ed in lettere, nell’offerta economica, la proposta relativa al costo mensile della polizza pro capite.
In ordine alla formulazione dell’offerta economica non sono ammesse offerte in aumento rispetto al tetto massimo previsto per 1000 beneficiari pari a euro 2.100.000,00
Per ogni offerta saranno sommati i punteggi relativi ai vari elementi indicati nel punto 11.2. e nel punto 11.3.
Art. 12
(Domanda di partecipazione alla gara e regole generali per la presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta)
1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:
a) se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (ATI), o come consorzio (stabile o ordinario);
b) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, i recapiti telefonici, l’indicazione del legale rappresentante;
c) l’indicazione, per l’ambito di attività relativo all’appalto, dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell’UE non residenti in Italia, l’indicazione dell’iscrizione a registri professionali equivalenti ovvero in caso di soggetti venezuelani l’iscrizione nel correlativo competente registro;
d) in caso di ATI, la specificazione percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente dell’ATI, con percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
e) in caso di ATI o consorzi, le specificazioni relative alla partecipazione alla gara richieste nell’art. 9 del presente disciplinare di gara; in particolar modo essi devono dichiarare che partecipano alla gara nel rispetto dei divieti stabiliti dai punti 9.1.2. e 9.5.2.;
f) in caso di consorzi di cooperative e stabili, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre;
g) il possesso dei requisiti di ordine generale, con attestazione dell’insussistenza delle cause di esclusione formulata secondo quanto previsto dall’art. 7.2.2.;
h) l’indicazione delle proprie posizioni previdenziali (INPS) e assicurative contro gli infortuni (INAIL) ovvero per i soggetti di diritto venezuelano attestazione rilasciata dalla Solvencia Lavoral;
i) l’indicazione dell’operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale - anche ai sensi dell’art. 2359 c.c. – con altre imprese partecipanti alla gara;
l) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, con riferimento a quanto specificato nel punto 7.3;
m) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, con riferimento a quanto specificato nel punto 7.3.
2. Tutti gli elementi informativi richiesti nel precedente comma 1 del presente articolo possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione, in ipotesi di soggetti partecipanti extracomunitari le dichiarazioni richieste dovranno attestare il medesimo contenuto secondo lo schema e gli standards della legislazione vigente nel Paese di provenienza.
3. A complemento delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara rese rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1, l’istanza di partecipazione deve contenere anche le seguenti dichiarazioni di impegno e di coerenza:
a) accettazione esplicita delle condizioni di resa dell’appalto, come specificate nel capitolato d’oneri;
b) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal D.Lgs 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
c) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
4. In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione:
a) copia sottoscritta del presente disciplinare;
b) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE
c) documentazione illustrativa della cauzione provvisoria, così come previsto dall’art. 16 del presente disciplinare di gara;
d) la documentazione inerente la dichiarazione di avvilimento dei requisiti di altra impresa, come meglio specificata nell’art. 8 del presente disciplinare di gara;
e) La ricevuta in originale del versamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto tramite versamento on – line, copia stampata dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione
5. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce l’associazione. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti ai punti i) e l) questi potranno essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese raggruppate.
6. Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all’istanza di copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato a pena di esclusione.
7. L’istanza di partecipazione alla gara è inserita, unitamente alla documentazione correlata, in un plico, sul quale è riportata la dicitura “Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara di appalto “assistenza sanitaria in favore dei cittadini italiani indigenti residenti in Venezuela.”.
8. Il plico contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa correlata è contenuto, unitamente ai plichi contenenti la parte tecnico-qualitativa e la parte economica delle offerte (formati come di seguito specificato), in un plico complessivo.
Art. 13
(Modalità di predisposizione e di presentazione delle offerte)
13.1. Elementi regolativi generali dell’offerta.
13.1.1. Le offerte per l’appalto sono composte di una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun concorrente gli elementi caratterizzanti l’effettuazione della fornitura del servizio e rilevanti per l’Amministrazione, nonché di una parte economica, rappresentativa della proposta di corrispettivo per l’appalto e di eventuali sue specificazioni.
13.1.2. L’offerta e tutti i documenti a corredo devono essere redatti in lingua italiana e in lingua spagnola.
[xxx.xx art. 11, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006]
13.1.3. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.
13.1.4. I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso dei servizi in appalto. Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.
13.1.5. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
13.1.6. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
[xxx.xx art. 37, co. 8, D.Lgs. n. 163/2006]
13.1.7. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
13.2. Dichiarazione del subappalto in sede di offerta.
13.2.1. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (non oltre il 30% dell’importo complessivo netto offerto).
13.2.2. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del Codice dei contratti pubblici, nonché dalle disposizioni del capitolato d’oneri relativo al presente appalto.
13.3. Riferimenti generali per la predisposizione dell’offerta.
13.3.1. I soggetti che intendono concorrere alla gara di appalto devono redigere l’offerta tenendo conto del modello organizzativo-gestionale dei servizi di assistenza sanitaria, nonché degli aspetti prestazionali ed operativi delineati nel bando di gara, e nel presente disciplinare.
13.4. Predisposizione dell’offerta.
13.4.1. Parte tecnico-qualitativa dell’offerta.
13.4.1.1. La parte tecnico-qualitativa dell’offerta, concretizzata in una relazione illustrativa sottoscritta in ogni sua parte (pagina e copertine) dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve rappresentare le modalità di svolgimento dei servizi / della fornitura oggetto della gara di appalto, da sviluppare in coerenza con le esigenze dell’Amministrazione,specificando che l’Amministrazione richiede la sussistenza di un medico che preliminarmente rappresenti un filtro di accesso alle prestazioni.
13.4.1.2. La redazione della relazione illustrativa dell’offerta tecnico-qualitativa deve essere sviluppata secondo la seguente struttura di indice:
La illustrazione della propria capacità economica e finanziaria attraverso dati riscontrabili dai bilanci, il numero degli attuali assicurati/ assistiti, il numero e la localizzazione delle strutture disponibili nel Paese specificando quelle proprie e quelle convenzionate;
per le prestazioni sanitarie d’azione previste, i servizi richiesti, e le sub-articolazioni del servizio, l’approccio metodologico, complessivo e di dettaglio con cui il concorrente intende affrontare e sviluppare i servizi richiesti nonché le soluzioni tecniche e organizzative proposte per l’esecuzione delle attività, da svolgere avuto riguardo alla specificità del servizio ed alla articolazione dei servizi richiesti e da esplicitare ulteriormente in termini di dettaglio delle attività, ivi compreso un servizio di ambulanza specificando a tal proposito la propria organizzazione e diffusione nel Paese;
la descrizione e l’organizzazione del gruppo di lavoro con la indicazione dei servizi specialistici di cui si avvale specificando il numero e la tipologia di quelli propri e di quelli convenzionati e il numero dei prestatori disponibili.
Le proposte di varianti migliorative del servizio rispetto all’elenco di cui all’allegato A) con particolare specificazione dei tempi di accesso e risposta per i beneficiari
La Relazione di offerta tecnica dovrà essere contenuta entro le 15 pagine formato A4, comprensive di grafici, tabelle, etc., e con esclusione del frontespizio e dell’indice.
La Relazione sarà siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e in modo leggibile del legale rappresentante, della società o del professionista capogruppo nel caso di raggruppamento già costituito o dei singoli componenti in caso di raggruppamento da costituirsi.
13.4.1.3. Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte tecnico-qualitativa dell’offerta deve essere inserita nella busta “ Plico B – Offerta – Parte tecnico-qualitativa”.
13.4.2. Parte economica dell’offerta.
13.4.2.1. La parte economica dell’offerta è concretizzata in una proposta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che deve riportare:
a) il valore complessivo della proposta di corrispettivo e il valore per annualità;
b) l’indicazione dei prezzi unitari (voci di prezzo degli elementi considerati) assunti a riferimento per la determinazione della proposta di corrispettivo;
c) l’indicazione della percentuale di ribasso corrispondente alla proposta di corrispettivo.
13.4.2.2. I prezzi unitari costituiscono riferimento per l’Amministrazione in relazione al pagamento di prestazioni connesse alla determinazione di volumi di attività/quantità intermedi/e.
13.4.2.3. Tutti gli importi vanno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra l’indicazione del prezzo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
13.4.2.4. Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte economica dell’offerta deve essere inserita nella busta “ Plico C – Offerta – parte economica”.
13.5. Giustificazioni a corredo delle voci di prezzo dell’offerta economica e documentazione correlata.
[xxx.xx art. 86, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006]
13.5.1. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, illustrative dei seguenti elementi:
a) economia del procedimento di costruzione, del processo di metodo di prestazione del servizio;
b) soluzioni tecniche adottate;
c) condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi;
d) originalità del progetto,in tema dei servizi offerti;
e) rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
f) eventualità che l’offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato;
g) costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
13.5.2. Le giustificazioni a corredo degli elementi di prezzo dell’offerta devono essere presentate in forma scritta, con una relazione analitica ed unitaria dalla quale deve risultare la correlazione tra ognuna delle componenti del prezzo proposto e gli elementi, anche più d’uno tra quelli indicati al precedente punto 13.5.1., che consentono la proposta dello stesso in termini economicamente vantaggiosi.
13.5.3. L’offerta economica è corredata anche dalla dichiarazione, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, di un fidejussore, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto una fideiussione, relativa alla cauzione definitiva avente le caratteristiche di cui all’art. 113 dello stesso Xxxxxx, in favore dell’Amministrazione, valida fino al termine del contratto pari al 10% dell’importo totale finanziabile così come analiticamente indicato al successivo articolo 15.
13.5.4. L’offerta economica è corredata anche dalle dichiarazioni e dalla documentazione relative a:
a) validità dell’offerta, come meglio precisata nel successivo art. 14 del presente disciplinare di gara;
b) garanzie provvisorie, come meglio precisate nel successivo art. 15 del presente disciplinare di gara;
c) prestazioni subappaltabili, come meglio precisata nel precedente art. 13.2. del presente disciplinare di gara.
[13.5.5. Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte economica dell’offerta deve essere inserita nella busta “ Plico C – Offerta – Parte economica”.]
13.6. Modalità di inoltro dell’istanza di partecipazione, della documentazione amministrativa e delle offerte e termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
13.6.1. Il plico contenente l’istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa a corredo dell’istanza, la parte tecnico-qualitativa dell’offerta, la parte economica dell’offerta e la documentazione amministrativa a corredo dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante, e deve prevenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del bando, e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 26 maggio 2008, all’ufficio del Consolato Generale d’Italia a Caracas.
13.6.2. È possibile anche la consegna a mano del plico, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ad eccezione del sabato, allo stesso ufficio di cui al precedente punto 13.6.1., che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
13.6.3. Il plico deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti - le indicazioni “Istanza di partecipazione e offerte per la gara assistenza sanitaria in favore dei cittadini italiani indigenti residenti in Venezuela ”.
13.6.4. Il plico deve contenere al suo interno il plico A, il plico B ed il plico C, a loro volta sigillati e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“ Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa”.
“ Plico B – Offerta – Parte tecnico-qualitativa”.
“ Plico C – Offerta – Parte economica”.
13.6.5. La mancanza, l’incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere A, B e C determina l’esclusione dalla gara.
Art. 14
(Validità delle offerte)
[xxx.xx art. 11, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006]
1. L’offerta è vincolante e irrevocabile, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
2. Per ragioni eccezionali e straordinarie, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto dal precedente comma 1.
Art. 15
(Garanzie a corredo dell’offerta)
[xxx.xx art. 75, D.Lgs. n. 163/2006)
1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo massimo su 1000 beneficiari, pari a Euro 2.100.000,00 ovvero equivalente in valuta locale venezuelana indicato nel punto 4.2., sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso un istituto di credito, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione.
3.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere altresì
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’economia e delle finanze, o comunque rilasciata
da primaria compagnia assicurativa
4.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, qualora l’offerente risultasse affidatario precisando in tal caso che la garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% dell’importo massimo finanziabile di € 2.100.000,00 ovvero equivalente in valuta locale venezuelana.
9. L’Amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Art. 16
(Operazioni di gara)
1. La Commissione giudicatrice, prima dell’apertura dei plichi presentati dai partecipanti / potenziali concorrenti, procede alla definizione dei criteri motivazionali in base ai quali provvederà all’attribuzione dei punteggi previsti tra un minimo ed un massimo in relazione ai criteri per i quali ciò sia dovuto, a fronte di valutazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica in data 27 maggio 2008 all’apertura dei plichi per la verifica delle istanze di partecipazione alla selezione e della documentazione amministrativa.
3. All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.
4. La Commissione giudicatrice potrà procedere all’effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 48 del Codice dei contratti pubblici, previo sorteggio pubblico di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore.
5. La Commissione chiederà, ai soggetti sorteggiati in base al precedente comma 4, di comprovare, entro il termine indicato dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6 comma 11 del Codice dei contratti pubblici.
6. A riscontro dei controlli, la Commissione formalizza l’ammissione dei soggetti in possesso dei requisiti per partecipare alla gara.
7. La Commissione giudicatrice procederà in data 28 maggio 2008 in seduta pubblica all’apertura dei plichi contenenti le parti tecnico-qualitative delle offerte.
8. All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.
9. La valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte sarà effettuata dalla Commissione in sedute riservate.
10. Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte, la Commissione giudicatrice procederà, compatibilmente con i tempi di lavorazione, in data 3 giugno 2008, in seduta pubblica all’apertura dei plichi contenenti le parti economiche delle offerte ed alla lettura delle stesse.
11. Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.
12. La Commissione procederà successivamente alla composizione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, nonché alla rilevazione delle offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall’art. 86 del Codice dei contratti pubblici e dal successivo art. 17 del presente disciplinare di gara.
Art. 17
(Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse)
[xxx.xx artt. 86-88, D.Lgs. n. 163/2006]
1. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito l’Amministrazione procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criterio di cui al successivo comma 2.
2. La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, la stazione appaltante procede alla verifica delle stesse, secondo quanto previsto dal successivo comma 6, avvalendosi di una Commissione, che provvederà all’esame delle giustificazioni preliminari presentate a corredo dell’offerta, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni e chiarimenti, potendo anche consultare un rappresentante del soggetto offerente, operando con riferimento alle procedure ed alle tempistiche previste dagli articoli 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici. Rispetto ai tempi di richiesta delle giustificazioni e dei chiarimenti, nonché di consultazione eventuale, la commissione può stabilire termini superiori a quelli individuati nelle disposizioni richiamate a garanzia dei concorrenti.
4. Qualora la Commissione abbia deciso di consultare un rappresentante dell’offerente e questo non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell’offerta.
5.
La Commissione esclude l’offerta che, in base all’esame degli
elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.
6. La Commissione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
[xxx.xx artt. 122-124, D.Lgs. n. 163/2006]
7. L’Amministrazione si avvale della facoltà di procedere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque; in tal caso si applica quanto previsto dall’art. 86, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, assumendo quali soglie di parametrazione della congruità gli elementi individuati nel precedente comma 2 del presente articolo.
Art. 18
(Aggiudicazione provvisoria)
[xxx.xx artt. 11 e 12, D.Lgs. n. 163/2006]
1. Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
2. L’aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione lo sarà dopo l’intervenuta approvazione / formalizzazione dell’esito della gara con l’aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti rappresentati dalla Corte dei Conti della Repubblica Italiana che dovrà fornire la registrazione del contratto, fermo restando gli accertamenti previsti dalla Legge.
Art. 19
(Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto)
[xxx.xx art. 11, X.Xxx. n. 163/2006]
1. L’Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, provvede all’aggiudicazione definitiva.
2.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile
fino al termine stabilito nell’art. 14.
3. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. L’aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli accertamenti previsti dal D.Lgs. n. 490/1994 e dal D.P.R. n. 252/1998.
Art. 20
(Giurisdizione e competenza)
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione o dalla applicazione del presente disciplinare e del correlativo bando, nonché per contenziosi durante l’esecuzione del conseguente contratto con l’aggiudicatario, viene riconosciuta la giurisdizione esclusiva della Repubblica Italiana e la competenza viene radicata al TAR del Lazio. La medesima statuizione verrà contenuta anche nel contratto definitivo con l’aggiudicatario.
Art.21
(Responsabile del procedimento)
1. Il Responsabile del procedimento di gara relativo al presente appalto è il Console Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Art. 22
(Informazioni relative al procedimento di gara)
[xxx.xx art. 77, X.Xxx. n. 163/2006]
1. I soggetti interessati a partecipare alla gara per l’aggiudicazione del presente appalto possono richiedere informazioni e chiarimenti a:
Consolato generale d’Italia a Caracas tel. 0000 0000000000 Fax 0000 0000000000 e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni settimanali di martedì e mercoledì.
2. Gli elaborati relativi alla gara possono essere richiesti all’Amministrazione ai recapiti sopra specificati entro il 20 maggio 2008 o scaricati dal sito Internet http:// xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Art. 23
(Informazioni sulla pubblicità del bando)
1. Il bando di gara relativo al presente appalto viene inviato alla Commissione dell’Unione Europea secondo quanto previsto dall’art. 66 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il bando viene pubblicato in versione integrale:
a) sul sito web del consolato generale d’Italia a Caracas;
b) sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
c) sulla GUCE.
3. Il bando viene pubblicato per estratto:
a) sul quotidiano El nacional;
b) sul quotidiano El Universal;
Data 19.3.2008 Il Console Generale d’Italia a Caracas
30