Contract
Il presente Set Informativo contenente:
- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Ultimo aggiornamento: maggio 2022
Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.
Assicurazione contro i danni al Veicolo
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.
Prodotto: DE BONA 4YOU GAP KB
MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è
iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato che si sia verificato dopo 24 mesi dalla decorrenza dell’Assicurazione.
In caso di Sinistro l'Assicuratore liquiderà all’Assicurato un importo pari alla differenza tra il Valore d’Acquisto e il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
L’Indennizzo sarà corrisposto a condizione che entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro l’Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario; oppure una società di leasing acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario e lo conceda in leasing all’Assicurato.
Che cosa non è assicurato?
Principali esclusioni dalla copertura.
Sono espressamente esclusi dalle coperture gli autoveicoli:
🗶 di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
🗶 di vetustà al momento dell’attivazione della copertura assicurativa superiore ad 8 anni sia in caso di veicolo nuovo sia in caso di veicolo usato;
🗶 con un Valore d’Acquisto superiore ad Euro 100.000,00;
🗶 appartenenti ai seguenti marchi: Bentley – Cadillac – De Tomaso – Lotus - Rolls Royce – Ferrari;
🗶 che non siano acquistati presso il Concessionario dall’Assicurato o dalla società di leasing che li concede in leasing all’Assicurato.
Sono previste ulteriori esclusioni dalle coperture assicurative, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.
Ci sono limiti di copertura?
Principali limiti di copertura:
! La copertura assicurativa ha un Massimale generale ed indipendente dalla categoria del Veicolo pari a Euro 60.000,00.
! L’Indennizzo in caso di Furto Totale non potrà cumularsi con quello per Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale. L’Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto del Veicolo e quanto indennizzato all’Assicurato per lo stesso Xxxxxxxx, al lordo di eventuali scoperti e/o Franchigie, in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto.
Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.
La presente Assicurazione prevede un indennizzo per il danno materiale e diretto in caso di Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti Paesi aderenti della Carta Verde.
Che obblighi ho?
− Alla sottoscrizione dell’Assicurazione si devono fornire all’Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
− Nel periodo di durata dell’Assicurazione l’Assicurato deve comunicare all’Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
− Devono essere comunicate all’Assicuratore l’esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx.
− In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro, fornendo la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro e alla liquidazione dell’Indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura assicurativa, sarà versato dal Contraente a mani dell’intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e non si rinnova alla scadenza.
A seconda di quanto prescelto dal Contraente, l’Assicurazione ha una durata di 36, 48 o 60 mesi; la copertura assicurativa ha rispettivamente una durata di 12, 24 o 36 mesi, a decorrere dal 24° mese dalla data di decorrenza dell’Assicurazione.
L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:
a) in caso di vendita del Veicolo o di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo da parte dell’Assicurato;
b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente può recedere dall’Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla stipula dell’Assicurazione, dandone comunicazione all’Assicuratore. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell’Assicuratore, della comunicazione di recesso, e la restituzione del Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura assicurativa ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.
Il Contraente può recedere dall’Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell’annualità in corso, inviando comunicazione all’Assicuratore almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.
Assicurazione contro i danni al Veicolo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. Prodotto: DE BONA 4YOU GAP KB
Data: maggio 2022 – il presente DIP Aggiuntivo è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, X.X. (di seguito indicata come “MAPFRE ASISTENCIA”) è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Xxxxxx Xxxxxx, x. xxxxxx 00; XXX 00000; xxxxx Xxxxxxx (XX); tel. x00 000 0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), telefono x00 000 0000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, in Italia è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS X000X.
XXXXXX XXXXXXXXXX opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il “Ministerio de Economía y Hacienda” – e, in particolare, alla “Dirección General de Seguros” – e all’IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l’Autorità di vigilanza competente.
L’ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell’ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 163.162.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 170.670.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 16.866.000.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 146,10% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA
al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che cosa è assicurato?
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori esclusioni. Sono espressamente esclusi dalla copertura i veicoli: 🗶 destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc); 🗶 non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell’Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro; 🗶 non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro; 🗶 utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente); 🗶 utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate; 🗶 utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità. Sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa: 🗶 le roulotte, i caravan, camper e gli autocaravan; 🗶 i ciclomotori ed i motoveicoli; 🗶 l’IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell’IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.; |
🗶 gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell’allestimento originario della casa costruttrice o nell’allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l’antifurto; 🗶 il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.); 🗶 i danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa; 🗶 le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all’omologazione di esso; 🗶 eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell’Assicurato o del conducente del Veicolo; 🗶 il lucro cessante o la perdita di chance. |
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori limitazioni. La copertura assicurativa non opera e l’Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:
! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
! rapina, punita dall’art. 628 del Codice Penale;
! furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
! trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
! circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
! circolazione in Paesi diversi dall’Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:
! eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni , divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
! eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione indicata tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno. |
Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Assicuratore. | |
Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell’Area di Rischio, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | L’Assicuratore si impegna a liquidare l’Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I mezzi di pagamento ammessi sono: carta di credito, contanti (limitatamente ad importi di Premio inferiori ad Euro 750,00 annuali), bonifico bancario. Il Premio a carico del Contraente è comprensivo delle imposte. |
Rimborso | In caso di recesso dall’Assicurazione, al Contraente sarà restituito il Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio relativo al periodo in cui la copertura ha avuto effetto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
L’Assicurazione è destinata a coloro che desiderano ricevere un indennizzo per il danno materiale e diretto subito in caso di Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 52,86% calcolato sul Premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all’Assicuratore all’Ufficio Reclami con le seguenti modalità: • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) • telefax al numero x00 000 0000000 • e-mail all'indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx • PEC all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I reclami dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell’evento; - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. |
L’Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx È possibile presentare un reclamo all’Autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore che è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones”, c/o Paseo de la Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxx.xxxx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi. La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato. |
Negoziazione assistita | La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l’assistenza dell’avvocato, anche per l’inoltro dell’invito. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: • direttamente all’Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) L’autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), x/x Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx); • all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE
GLOSSARIO 1 di 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE COSA È ASSICURATO
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione 1 di 7
Art. 2 Prestazioni 1 di 7
Art. 3 Massimali 1 di 7
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 Veicoli non assicurabili 1 di 7
Art. 5 Esclusioni 2 di 7
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 6 Estensione Territoriale 3 di 7
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 7 Modalità di denuncia del Sinistro 3 di 7
Art. 8 Liquidazione dell’Indennizzo 4 di 7
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 9 Premio dell'Assicurazione 5 di 7
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione 5 di 7
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 11 Diritto di recesso del Contraente 5 di 7
Art. 12 Diritto di recesso in caso di Sinistro 6 di 7
Art. 13 Diritto di surrogazione 6 di 7
Art. 14 Comunicazioni - Elezione di domicilio 6 di 7
Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio 6 di 7
Art. 16 Altre assicurazioni 7 di 7
Art. 17 Cessione dei diritti 7 di 7
Art. 18 Prescrizione 7 di 7
Art. 19 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione 7 di 7
Art. 20 Foro competente 7 di 7
Art. 21 Clausola Broker 7 di 7
ALLEGATO 1 – PREMI 1 di 1
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DE BONA 4YOU GAP KB 1 di 2
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI 1 di 2
GLOSSARIO
Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall’Assicurazione, proprietario oppure utilizzatore in forza di Contratto di Leasing di un Veicolo acquistato presso il Concessionario.
Assicuratore/ MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, S.A., con sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, e sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.
Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e l’Assicurato. Concessionario: il concessionario o il venditore presso il cui punto di vendita l’Assicurato ha acquistato il Veicolo assicurato. Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione con l’Assicuratore.
Danno Parziale: il danno al Veicolo, dovuto a collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, quando il costo della riparazione sia inferiore al 70% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato da un soggetto incaricato dall’Assicuratore o dalla compagnia che ha emesso la Polizza Corpi Veicoli Terrestri.
Distruzione per Xxxxx Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, quando il costo della riparazione dei danni, sia pari o superiore al 70% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Furto Parziale: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto parti del Veicolo assicurato, ovvero i danni conseguenti a tentato furto del Veicolo o di parti di esso.
Furto Totale: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data della denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.
Incendio Parziale: il danno al Veicolo, dovuto a incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, eventi socio-politici o atto vandalico, quando il costo della riparazione sia inferiore al 70% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato da un soggetto incaricato dall’Assicuratore o dalla compagnia che ha emesso la Polizza Corpi Veicoli Terrestri
Incendio Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, eventi socio-politici o atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore al 70% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Indennizzo: la somma corrisposta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di Sinistro.
MAPFRE ASSISTANCE: il marchio che identifica MAPFRE ASISTENCIA.
Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l’Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall’Assicurazione.
Nuovo Veicolo: il veicolo che, entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, sia acquistato presso il Concessionario dall’Assicurato o da una società di leasing che lo conceda all’Assicurato in leasing. Tale veicolo dovrà avere un valore d’acquisto non inferiore al Valore Commerciale che il Veicolo assicurato aveva al momento del Sinistro.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione.
Polizza Corpi Veicoli Terrestri: la polizza di assicurazione con nome commerciale New Flat, emessa dalla compagnia di assicurazioni Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, a copertura dei danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto, collisione e altri danni, stipulata al momento dell’acquisto del Veicolo.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.
Relitto: il Veicolo che sia ritrovato a seguito di Xxxxx Totale e che abbia subito danni il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: la percentuale dell’importo indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l’IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o portale Insurance Pro o, se non presenti, definito dalla pubblicazione “Eurotax giallo”.
Valore d’Acquisto: il valore del Veicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l’IVA); con esclusione di IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.), risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d’acquisto. È considerato nel Valore d’Acquisto il valore degli accessori compresi nell’allestimento originario della casa costruttrice o nell’allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, mentre sono esclusi il valore degli altri accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e degli optional anche se installati prima della vendita, dell’antifurto, delle marchiature antifurto, ecc., nonché i premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, Corpi Veicoli, Terrestri, ecc.) o i corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, ecc.).
Veicolo: il veicolo, nuovo o usato, di peso a pieno carico pari o inferiore a 35 quintali, immatricolato in Italia, con un Valore d’Acquisto non superiore ad Euro 100.000 e che abbia un’anzianità dalla data di prima immatricolazione inferiore o pari a 8 anni e che sia acquistato presso il Concessionario dall’Assicurato o da una società di leasing che lo conceda in leasing all’Assicurato.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
CHE COSA È ASSICURATO
Con la presente Assicurazione l’Assicuratore si impegna a risarcire all'Assicurato il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato, che si sia verificato dopo 24 mesi dalla decorrenza dell’Assicurazione alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.
In caso di Sinistro l'Assicuratore liquiderà all’Assicurato un importo pari alla differenza tra il Valore d’Acquisto e il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
In ogni caso, l’Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto del Veicolo e quanto indennizzato all’Assicurato per lo stesso Xxxxxxxx, al lordo di eventuali scoperti e/o Franchigie, in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto.
Ad esempio:
Valore d’Acquisto del Veicolo: € 20.000 Valore commerciale: € 12.000 Indennizzo: € 8.000
Indennizzo calcolato da altro assicuratore: € 13.000 Franchigia applicata da altro assicuratore: € 1.000 Indennizzo netto corrisposto da altro assicuratore: € 12.000 Xxxxxxx xxxxxxxxxx pagabile: € 20.000 - € 13.000 = € 7.000.
L’Indennizzo sarà corrisposto a condizione che entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro:
- l’Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario; oppure
- una società di leasing acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario e lo conceda in leasing all’Assicurato. L’Assicuratore corrisponderà l’Indennizzo, in nome e per conto dell’Assicurato, direttamente al Concessionario a titolo di parziale saldo della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo.
Qualora l’Assicurato abbia comunicato all’Assicuratore l’apposizione di un vincolo sull’Assicurazione in favore della società di leasing proprietaria del Veicolo, l’Assicuratore corrisponderà l’Indennizzo alla società vincolataria fino all’ammontare del suo credito residuo per il leasing nei limiti del Massimale di Polizza e verserà l’eventuale rimanenza al Concessionario.
La copertura assicurativa ha un Massimale generale e indipendente dalle categorie del Veicolo pari ad Euro 60.000,00.
L’Indennizzo in caso di Furto Totale non potrà cumularsi con quello per Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale.
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 – Veicoli non assicurabili Non sono assicurabili:
a) i veicoli appartenenti ai seguenti marchi: Bentley – Cadillac – De Tomaso – Lotus - Rolls Royce – Ferrari;
b) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
c) i veicoli non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell’Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
d) i veicoli non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro;
e) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
f) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
g) i ciclomotori ed i motoveicoli;
h) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
i) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.
La copertura assicurativa non opera e l’Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
b) rapina, punita dall’art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessi del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;
h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
i) trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio, guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
n) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
o) circolazione in Paesi diversi dall’Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi. Non sono in ogni caso indennizzati:
p) l’IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell’IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.;
q) gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell’allestimento originario della casa costruttrice o nell’allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l’antifurto;
r) il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.);
s) xxxxx xxxxxxxxx, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
t) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all’omologazione di esso;
u) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell’Assicurato o del conducente del Veicolo;
v) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa dell’indisponibilità del Veicolo a causa del Sinistro.
In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:
w) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni , divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
x) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.
Art. 6 – Estensione Territoriale
DOVE VALE LA COPERTURA
La copertura assicurativa di cui all’Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti Paesi aderenti della Carta Verde.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 7 – Modalità di denuncia del Sinistro
Ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx, via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l’originale della documentazione di seguito indicata che l’Assicurato sarà tenuto a fornire.
Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto del Veicolo, denunciare immediatamente l’evento alle Autorità competenti.
Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all’Indennizzo.
Ai fini della liquidazione dell’Indennizzo, l’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore la seguente documentazione: Per tutti i Sinistri:
a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e
liquidazione del danno;
b) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell’Assicurato;
c) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
d) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del certificato unico di circolazione;
e) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Veicolo e la ragione sociale del Concessionario;
f) per i Xxxxxxx in leasing, copia del contratto di leasing e autorizzazione della società di leasing al pagamento dell’Indennizzo all’Assicurato;
g) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
h) copia della documentazione attestante l’acquisto del Nuovo Veicolo, comprensiva di fattura con l’indicazione della ragione sociale del Concessionario venditore;
i) in caso Nuovo Veicolo in leasing, copia del nuovo contratto di leasing e attestazione del pagamento della fattura di acquisto del Nuovo Veicolo da parte della società di leasing entro 120 giorni successivi alla data del Sinistro;
j) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
k) quietanza di liquidazione del sinistro relativa alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri; qualora l’Assicurato sia titolare di partita IVA, dichiarazione relativa al regime di recupero dell’IVA sull’acquisto del Veicolo.
In aggiunta a tali documenti, l’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore la seguente ulteriore documentazione a seconda del tipo di Sinistro:
in caso di Furto Totale:
l) copia di denuncia di Xxxxx Totale del Veicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
m) tutte le chiavi in dotazione del Veicolo o certificazione di avvenuta consegna di esse alla compagnia di assicurazione della Polizza
Corpi Veicoli Terrestri o di altra polizza che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro;
in caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo o ritrovamento del Relitto:
n) copia del certificato di rottamazione del Veicolo del demolitore autorizzato o dichiarazione di presa in carico della compagnia assicurativa che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro;
o) copia della perizia certificante la Distruzione per Danno Totale, l’Incendio Totale o la condizione di Relitto del Veicolo eventualmente disposta da altra compagnia assicurativa;
p) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro.
Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull’evento che ha causato il Sinistro, che l’Assicurato sarà tenuto a fornire.
La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell’Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l’Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell’Indennizzo.
Art. 8 – Liquidazione dell’Indennizzo
L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all’invio all’Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 7. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.
La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall’Assicurato all’Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
• L’Indennizzo sarà riconosciuto, a seguito dell’acquisto del Nuovo Veicolo presso il medesimo Concessionario effettuato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, mediante corresponsione dello stesso, in nome e per conto dell’Assicurato, direttamente al Concessionario a titolo di parziale saldo della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo, entro i limiti dell’Indennizzo di cui all’Assicurazione. Nel caso in cui l’Assicurato abbia già saldato per intero la fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo, l’Indennizzo sarà corrisposto direttamente all’Assicurato previo invio di documentazione attestante l’avvenuto pagamento per intero della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo o, in alternativa, di una dichiarazione del Concessionario di avvenuto pagamento della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo.
• A tal fine, le parti concordano che MAPFRE ASISTENCIA corrisponderà al Concessionario l’importo dell’Indennizzo sotto forma di accollo parziale, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile, del debito che l’Assicurato ha nei confronti del Concessionario stesso per l’acquisto del Nuovo Veicolo, nei termini e nei limiti di cui all’Assicurazione.
• Con la sottoscrizione dell’Assicurazione, pertanto, l’Assicurato presta il proprio preventivo consenso all’accollo da parte di MAPFRE ASISTENCIA dell’eventuale debito futuro che dovesse sorgere in capo a sé in caso di Sinistro, per l’acquisto di un Nuovo Veicolo dal Concessionario nei termini e alle condizioni di cui all’Assicurazione, impegnandosi a mantenere indenne MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dal Concessionario creditore al di fuori del debito accollato.
• In caso di leasing sul Veicolo assicurato, qualora l’Assicurato abbia comunicato all’Assicuratore l’apposizione di un vincolo sull’Assicurazione in favore della società di leasing proprietaria del Veicolo, l’Indennizzo sarà corrisposto alla società vincolataria fino alla concorrenza del suo credito residuo entro il Massimale e l’eventuale rimanenza sarà corrisposta al Concessionario alle condizioni e con le modalità sopra indicate.
Qualora l’Assicurato abbia sottoscritto un contratto di leasing per il Nuovo Veicolo acquistato da una società di leasing presso il Concessionario, l’Indennizzo sarà corrisposto all’Assicurato a condizione ed a seguito del saldo della fattura di acquisto da parte della società di leasing al Concessionario entro il medesimo termine.
In caso di ritrovamento del Veicolo o di parti di esso a seguito di Furto Totale, l’Assicurato è obbligato ad informare l’Assicuratore non appena ne abbia notizia.
Se il ritrovamento del Veicolo avviene prima del pagamento dell’Indennizzo, nulla sarà dovuto all’Assicurato, salvo il caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale o ritrovamento del Relitto, come disciplinato nella presente Assicurazione.
Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato è obbligato a scelta dell’Assicuratore, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di questa, a:
- rimborsare all’Assicuratore l’importo da questi corrisposto quale liquidazione dell’Indennizzo per Furto Totale;
- dare mandato a titolo gratuito all’Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del Veicolo ritrovato, autorizzando l’Assicuratore a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’Indennizzo, ed impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria. Le spese necessarie per il trasporto del Veicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura sono a carico dell’Assicuratore.
L’eventuale somma in eccesso rispetto all’Indennizzo erogato derivante dalla vendita del Veicolo da parte dell’Assicuratore sarà restituita all’Assicurato entro 180 giorni dall’avvenuto incasso di tale somma e non produrrà interessi.
In ogni caso, qualora, per qualsiasi motivo, l’Assicurato non possa procedere al trapasso di proprietà del Veicolo ritrovato o ceda la proprietà a soggetti diversi dall’Assicuratore (ad esempio alla compagnia di eventuale polizza corpi veicoli terrestri), egli è obbligato a rimborsare all’Assicuratore l’importo corrisposto quale liquidazione dell’Indennizzo per Furto Totale.
Nei casi previsti dal presente articolo, l’Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Xxxxxxx mettendo a disposizione dell’Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 9 – Premio dell'Assicurazione
Il Premio, unico ed anticipato, è calcolato in percentuale sul Valore d’Acquisto (IVA inclusa) e in base alla durata della copertura assicurativa.
I Premi per ogni Veicolo assicurato sono indicati nell’Allegato 1.
Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell’intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, mediante carta di credito o bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all’intermediario stesso in tale qualità; il pagamento in contanti è consentito solo se l’importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.
In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.
L’ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 12,50% (oltre all’1% di addizionale antiracket).
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se il Premio è stato preventivamentepagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e non si rinnova alla scadenza.
A seconda di quanto prescelto dal Contraente, l’Assicurazione ha una durata di 36, 48 o 60 mesi; la copertura assicurativa ha rispettivamente una durata di 12, 24 o 36 mesi, a decorrere dal 24° mese dalla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Ad esempio:
DURATA DELL’ASSICURAZIONE: 36 mesi
DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Decorrenza dell’Assicurazione: dalle ore 00.00 del 01.01.2022 Scadenza dell’Assicurazione: alle ore 24.00 del 31.12.2024 DATI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
Decorrenza della copertura assicurativa: dalle ore 00.00 del 01.01.2024 Scadenza della copertura assicurativa: alle ore 24.00 del 31.12.2024 Durata della copertura assicurativa: 12 mesi
L’Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 11 e 12 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:
a) in caso di vendita del Veicolo o di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo da parte dell’Assicurato;
b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 11 – Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente può recedere dall’Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla data di effetto dell’Assicurazione, dandone comunicazione all’Assicuratore secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione
“Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell’Assicuratore, della comunicazione di recesso.
Al Contraente sarà restituito il Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio relativo al periodo in cui la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.
In caso di durata della copertura assicurativa superiore a 12 mesi, il Contraente ha altresì facoltà di recedere dall’Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell’annualità in corso, inviando comunicazione all’Assicuratore con le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.
Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L’Assicuratore potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative sostenute per l’emissione della Polizza e per il rimborso del Premio come eventualmente quantificate nel Certificato di Assicurazione.
Art. 12 – Diritto di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, ogni parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC. L’Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso.
Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell’Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Art. 13 – Diritto di surrogazione
Ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, l’Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità corrisposta all’Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Distruzione per Danno Totale al Veicolo l’Assicuratore subentra all’Assicurato nell’azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell’evento che ha causato il Sinistro.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Art. 14 – Comunicazioni - Elezione di domicilio
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato relative all’Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi: MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Strada Trossi, n. 66 – 13870 Xxxxxxx (XX) Xxxirizzo PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 015/0000000
Le comunicazioni di recesso dell’Assicurato di cui all’art. 11 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione” dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
Raccomandata con ricevuta di ritorno a:
MAPFRE ASISTENCIA S.A. Straxx Xxxxxx, x. 00 – 13870 Xxxxxxx (XX) XXX: xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Fax: 015/0000000
indicando i seguenti dati: nominativo dell’Assicurato; numero di Polizza; targa del Veicolo; motivazione del recesso con eventuale relativa documentazione; IBAN per l’eventuale restituzione della parte di Premio non goduto.
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest’ultimo al momento della sottoscrizione.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.
Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore (ad esempio errata comunicazione relativa all’anzianità del Veicolo) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione della destinazione d’uso del Veicolo, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, con le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. In mancanza di tale comunicazione, sarà applicato quanto previsto
dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.
In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione.
Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento all’Assicuratore, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non pagherà l’Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l’Assicuratore potrà ridurre l’Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell’aggravamento del Rischio.
Art. 16 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.
Art. 17 – Cessione dei diritti
Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore.
Art. 18 – Prescrizione
I diritti derivati dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 19 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Art. 20 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra l’Assicurato e l’Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato stesso.
Art. 21 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Kairos Broker S.r.l., con sede legale in Via Xxxxxx xx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx (XX), xxcritto alla Sezione B del RUI al n. B000537278.
Tutti i rapporti riguardanti l’Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.
Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all’Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato al Broker si intende fatta all’Assicuratore alla stessa data.
Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell’Assicurato all’Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall’Assicurato stesso.
Ai sensi dell’accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l’incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l’Assicurato e rilascio del relativo documento.
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
CONTRAENTE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DE BONA 4YOU GAP KB
Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»
Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»
Località: «Città» Prov.: («PROVINCIA») CAP: «CAP»
Telefono: «Telefono» e-mail: «email»
Codice Fiscale: «Codice Fiscale» P.IVA: «Partita IVA»
ASSICURATO
Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»
Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»
Località: «Città» Prov.: («PROVINCIA») CAP: «CAP»
Telefono: «Telefono» e-mail: «email»
Codice Fiscale: «Codice Fiscale» P.IVA: «Partita IVA»
VEICOLO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Caratteristiche
Marca: «MARCA» Modello: «MODELLO»
Targa: «TARGA» Data prima xxx.xx: «DATA»
Il peso a pieno carico del Veicolo è - come da libretto di circolazione - minore o uguale a 35 x.xx
Dati relativi all’acquisto
Valore d’acquisto IVA inclusa (Euro): «Valore Acquisto» Data d’acquisto: «DATA»
Situazione assicurativa all’atto della sottoscrizione del presente modulo Il Veicolo dispone di copertura assicurativa: «RC Auto e Incendio/Furto»
DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Assicuratore si impegna a corrispondere all’Assicurato un Indennizzo per il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro al Veicolo per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale, al netto di eventuale indennizzo di altro assicuratore, alle condizioni e nei limiti precisati nel Set Informativo.
Effetto dell’Assicurazione dalle ore 00.00 del «DATA».
Scadenza dell’Assicurazione alle ore 24 del «DATA»
DATI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
Decorrenza dalle ore 00.00 del «DATA».
Scadenza alle ore 24 del «DATA»
Durata «XX MESI»
In relazione all’Assicurazione, per la durata convenuta, si precisa che il Premio per l’Assicurazione è unico ed anticipato.
Premio netto | Imposte | Premio lordo |
Mezzi di pagamento: carta di credito, bonifico bancario o addebito tramite Rapporto Interbancario Diretto (RID) Sepa.
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
L’Assicurazione è regolata dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo, che il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione, di aver letto, di conoscere e di accettare, unitamente all’Informativa sul trattamento dei dati personali ivi contenuta.
Luogo e data Firma del Contraente
Il Contraente dichiara di aver letto ed accettato e di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli:
• Art. 2 – Prestazioni;
• Art. 3 – Massimali;
• Art. 4 – Veicoli non assicurabili;
• Art. 5 – Esclusioni;
• Art. 8 – Liquidazione dell’Indennizzo;
• Art. 9 – Premio dell'Assicurazione;
• Art. 10 – Decorrenza e cessazione dell’Assicurazione e della copertura assicurativa;
• Art. 17 – Cessione dei diritti;
• Art. 20 – Foro competente;
• Art. 21 – Xxxxxxxx broker.
Luogo e data Firma del Contraente
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il suindicato Contraente dichiara in ultimo di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 3 del Set Informativo, fornita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, da MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali necessari a MAPFRE ASISTENCIA
S.A. per le finalità ivi illustrate, comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione.
Esprime pertanto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità illustrate nelle Condizioni di Assicurazione.
Luogo e data Firma del Contraente
DICHIARAZIONI DI CONSENSO ESPRESSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE O PROMOZIONE COMMERCIALE
Se il Contraente acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all’espletamento da parte dell’Assicuratore di attività di invio di materiale pubblicitario, vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediate posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, invio testi quali short messaging system (“SMS”), messaggistica istantanea o social network, dei suoi prodotti o servizi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. Riterremo il suo consenso ricomprendente anche l’autorizzazione all’invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.
A tale fine, l’Assicuratore precisa che tali dati potranno essere comunicati, trasmessi o ceduti ad altre società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).
Il mancato consenso da parte del Contraente al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con l’Assicuratore.
Ho letto la suestesa Informativa e
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di materiale pubblicitario
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di compimento di ricerche di mercato
Luogo e data Firma del Contraente
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Straxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), (xrevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).
Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’”Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:
• direttamente o attraverso un suo intermediario;
• attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
• come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
• tramite app di messagistica;
• tramite altri mezzi,
per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.
Nel caso in cui i Xxxx forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | MAPFRE ASISTENCIA S.A. |
Finalità del trattamento | • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo; stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. |
• Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi. | |
Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge. |
Destinatari | I Dati dell’Interessato: potranno essere conosciuti all’interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Diritti dell’Interessato | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx. |
In ogni caso, l’Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.