ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR-REGIONE TOSCANA DGRT 1208/2012 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MIUR-MISE-REGIONE TOSCANA DGRT 758/2013
ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR-REGIONE TOSCANA DGRT 1208/2012 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MIUR-MISE-REGIONE TOSCANA DGRT 758/2013
PAR FAS 2007-2013 - Linea d'azione 1.1
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE REALIZZATI CONGIUNTAMENTE DA IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE DEL SETTORE ENERGETICO, FOTONICA, ICT, ROBOTICA E ALTRE TECNOLOGIE ABILITANTI CONNESSE
BANDO FAR-FAS 2014
Indice generale
1. FINALITÀ E RISORSE 4
1.1 Finalità e obiettivi 4
1.2 Dotazione finanziaria 5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 6
3. DEFINIZIONI 8
4. LINEE D’AZIONE 12
5. MASSIMALI DI INVESTIMENTO 12
6. DESTINATARI 12
6.1 Destinatari Linea A 14
6.2 Destinatari Linea B 14
7. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 14
7.1 Requisiti delle imprese 14
7.2 Requisiti degli Organismi di Ricerca 18
7.2.1 Requisiti degli Organismi di Ricerca aventi natura privata 18
7.2.2 Requisiti degli Organismi di Ricerca aventi natura pubblica 20
7.3 Verifica del possesso dei requisiti 22
8. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 23
9. ACCORDO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 24
10. INTERVENTI FINANZIABILI E PROGETTI AMMISSIBILI 25
10.1 Progetti ammissibili 25
10.2 Ambiti applicativi 26
10.3 Durata e termini di realizzazione dei progetti 27
11. SPESE AMMISSIBILI 27
12. FORMA E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE 29
12.1 Linea A 30
12.2 Linea B 30
12.3 Aiuto rimborsabile 31
13. CUMULO 32
14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 32
14.1 Termini di presentazione delle domande 32
14.2 Modalità di presentazione delle domande 32
14.3 Dichiarazioni e documenti obbligatori 32
15. PRECISAZIONI 36
16. FASI DEL PROCEDIMENTO 38
16.1 Istruttoria di ammissibilità 38
16.1.1 Cause di inammissibilità 39
16.2 Valutazione dei progetti 40
16.2.1 Criteri di selezione 41
16.2.2 Criteri di premialità 42
16.3 Formazione delle graduatorie 44
17. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI 45
17.1 Adempimenti successivi all’ammissione all'aiuto 45
17.2 Convenzioni 46
17.2.1 Convenzione per la realizzazione del progetto 46
17.2.2 Convenzione per il credito agevolato 46
17.3 Obblighi dei beneficiari 47
17.4 Modifiche dei progetti 50
17.5 Variazioni della composizione del partenariato proponente 52
17.6 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d’impresa 53
18. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE 53
18.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili 53
18.2 Modalità di erogazione dell'aiuto 54
18.2.1 Domanda a titolo di anticipo (facoltativa) 55
18.2.2 Domanda a titolo di stato di avanzamento lavori (obbligatoria) 57
18.2.3 Domanda a saldo (obbligatoria) 58
19. VALUTAZIONI, CONTROLLI E REVOCHE 59
19.1 Valutazione intermedia e finale dei progetti 59
19.2 Controlli e ispezioni 59
19.3 Decadenza dal beneficio 61
19.4 Rinuncia 61
19.5 Revoca totale e parziale e recupero dell'aiuto 61
19.6 Rimborso forfettario a carico del beneficiario 63
19.7 Procedimento di revoca 63
20. SPESE INAMMISSIBILI, DIVIETO DI STORNI E RESTITUZIONE DI SOMME 65
21. DISPOSIZIONI FINALI 65
21.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 65
21.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti 66
21.3 Disposizioni finali 66
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE REALIZZATI CONGIUNTAMENTE DA IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE DEL SETTORE ENERGETICO, FOTONICA, ICT, ROBOTICA E ALTRE TECNOLOGIE ABILITANTI CONNESSE
BANDO FAR-FAS 2014
1. FINALITÀ E RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
Con il presente bando, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Toscana intendono promuovere la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale da parte di imprese in collaborazione con organismi di ricerca in alcuni ambiti di intervento prioritari stabiliti nell'Accordo di Programma, approvato in schema con la Delibera di Giunta Regionale n. 1208 del 28 dicembre 2012 e firmato da MIUR e Regione Toscana in data 13 maggio 2013 e ulteriormente dettagliati nell’Accordo di Programma Quadro fra MIUR, MISE e Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 16 settembre 2013 e firmato il 7 novembre 2013.
In particolare si prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale e a credito agevolato in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 587 del 14 luglio 2014 relativa agli “elementi essenziali del Bando FAR FAS 2014”.
Il presente bando finanzia progetti di ricerca e sviluppo con i seguenti obiettivi prioritari:
• favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività;
• agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e tra imprese e organismi di ricerca, incentivando la creazione di aggregazioni;
• favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione, sulla competitività del sistema produttivo toscano, aumentando il contenuto tecnico-scientifico di prodotti, processi e/o servizi;
• qualificare il capitale umano attraverso l'integrazione tra i diversi soggetti della ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale.
L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della regione Toscana.
Il presente bando sarà pubblicato sul seguente sito web: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx
1.2 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria disponibile per il bando è pari complessivamente a euro 51.140.000,00 dei quali:
• euro 21.440.000,00 a valere sulla linea d'azione 1.1 "Sistema Pubblico della Ricerca" dell'Asse 1 del PAR FAS della Regione Toscana; i fondi saranno utilizzati per contributi a fondo perduto per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzate dalle università e dagli altri organismi di ricerca pubblici e privati operanti sul territorio regionale;
• euro 29.700.000,00 a valere sui fondi FAR (cfr. definizione all’art. 3) messi a disposizione dal MIUR nell’ambito dell'Accordo di Programma MIUR-Regione Toscana, per attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale realizzati da imprese operanti sul territorio regionale. Tali fondi ammontano a:
• euro 14.700.000,00 da destinare a titolo di contributo a fondo perduto;
• euro 15.000.000,00 da destinare a titolo di finanziamento agevolato.
Le dotazione finanziaria sarà utilizzata per progetti di ricerca, con attività di ricerca fondamentale, attività di sviluppo sperimentale e attività di preponderante ricerca industriale realizzati da partenariati composti da imprese e organismi di ricerca (per le percentuali di incidenza delle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sul totale dei costi di progetto cfr. articolo 6).
Sono previste due diverse linee d'azione, Linea A e Linea B, descritte in dettaglio al successivo articolo 5, con le seguenti dotazioni finanziarie:
Linea A (37% del totale risorse a fondo perduto):
• Fondo Perduto: euro 13.371.800,00 (di cui euro 7.932.800,00 su fondi FAS ed euro 5.439.000,00 sui fondi FAR a fondo perduto)
• Credito Agevolato: euro 4.000.000,00 sui fondi FAR;
Linea B (63% del totale risorse a fondo perduto):
• Fondo Perduto: euro 22.768.200,00 (di cui euro 13.507.200,00 sui fondi FAS ed euro 9.261.000,00 sui fondi FAR a fondo perduto);
• Credito Agevolato: euro 11.000.000,00 sui fondi FAR;
Le risorse disponibili sono attribuite separatamente a ciascuna linea d'azione con la formazione di due distinte graduatorie, ordinate secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione.
Ai fini del presente bando le risorse a credito agevolato sono erogate direttamente dal MIUR e non transitano dal bilancio regionale.
Le risorse a fondo perduto destinate al presente bando sono pari a complessivi euro 36.140.000,00.
Come indicato nel decreto che approva il presente avviso, lo spazio di patto di stabilità disponibile al momento della sua emanazione ammonta a Euro 8.623.000,00 attribuiti alle due linee d’azione secondo le percentuali stabilite in precedenza, ovvero: 37% per la linea A e 63% per la linea B.
Regione Toscana procederà al finanziamento per intero dei progetti considerati ammissibili sulle due graduatorie fino all’occorrenza delle risorse a fondo perduto (Euro 8.623.000,00) ripartite fra le due linee secondo le quote menzionate al capoverso precedente. Saranno altresì messe a disposizione delle imprese le risorse a credito agevolato richieste sui progetti ammessi a
finanziamento.
Allorquando, sulle annualità 2014 e 2015, si rendesse disponibile ulteriore spazio di patto di stabilità per il presente avviso, si provvederà all’impegno delle ulteriori risorse prenotate da destinare al finanziamento a fondo perduto dei progetti utilmente collocati in graduatoria. Le risorse a fondo perduto saranno attribuite alle due linee secondo le medesime percentuali indicate in precedenza, ovvero 37% per la linea A e 63% per la linea B. Anche in tal caso saranno messe a disposizione delle imprese le risorse a credito agevolato richieste sui progetti ammessi a finanziamento.
Per ciascuna linea d'azione le risorse impegnabili verranno assegnate fino ad esaurimento delle stesse ai progetti ammessi a finanziamento per intero in ordine di punteggio della rispettiva graduatoria.
Per il primo dei progetti ammissibili a contributo, della graduatoria della linea B, il cui finanziamento richiesto non possa essere coperto per intero per carenza di risorse impegnabili, la Regione Toscana potrà proporre:
a) un minor finanziamento del progetto con conseguenti maggiori oneri da parte del partenariato proponente;
b) una rimodulazione del progetto sempre che questa garantisca la fattibilità tecnica del progetto, il raggiungimento degli obiettivi prioritari e non alteri la valutazione iniziale del progetto stesso. La proposta di rimodulazione potrà essere accettata solo qualora il nucleo di valutazione accerti il rispetto di tali condizioni.
Se la proposta di minor finanziamento del progetto o di rimodulazione dello stesso di cui alle lettere
a) e b) precedenti risultino impraticabili e si verifichi la disponibilità di risorse residue, la Regione Toscana si riserva di trasferire i fondi dalla linea B alla linea A per finanziare, in ordine di graduatoria, i progetti della linea A ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse impegnabili.
Una volta operato il trasferimento delle risorse dalla linea B alla linea A, per il primo dei progetti ammissibili a contributo della graduatoria della linea A il cui finanziamento richiesto non possa essere coperto per intero per carenza di risorse impegnabili, la Regione Toscana potrà proporre un minor finanziamento del progetto o una rimodulazione dello stesso secondo le modalità di cui ai punti a) e b) precedenti.
Le risorse finanziarie destinate al presente bando potranno essere integrate dalla Regione Toscana mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche del bando stesso.
Per la riprogrammazione delle economie e delle risorse non allocate si rinvia a quanto previsto all’articolo 7 dell’Accordo di Programma Quadro di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 16 settembre 2013.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
I contributi di cui al presente bando costituiscono aiuti di stato concessi in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n. 651 del 17 giugno 2014. Ai sensi del succitato Regolamento, il presente bando costituisce esso stesso una misura di aiuto. Operando in regime di esenzione, la misura di cui al presente bando è esentata dall’obbligo di notifica ma è comunque soggetta alla comunicazione delle informazioni sintetiche attraverso il sistema di notifica elettronica
della Commissione.
I contributi per la realizzazione dei progetti sono concessi sulla base:
• della "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (in seguito "Disciplina RSI") - Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01);
• del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c.d. “Regolamento generale di esenzione per categoria”, in seguito “Regolamento di esenzione”);
• della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003 (in seguito “Raccomandazione (2003/361/CE)”, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
• della Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà 2014/C 249/01 del 31/07/2014 (in seguito Comunicazione 2014/C 249/01);
• della Delibera di Giunta Regionale n. 529 del 7 luglio 2008 di approvazione del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate PAR FAS 2007-2013 (adesso PAR FSC) e ss. mm. ii.;
• della Delibera di Giunta Regionale n. 1243 del 28 dicembre 2009 e ss.mm.ii. di approvazione del Documento di dettaglio del PAR FAS 2007-2013 (adesso PAR FSC);
• del Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica”;
• del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 115 del 19 febbraio 2013 (GU n. 122 del 27 maggio 2013) “Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134” (di seguito “D.M. 115/2013”);
• del Protocollo d'Intesa approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 705 del 3/8/2012 e sottoscritto il 6 Agosto 2012 tra il MIUR e la Regione Toscana con il quale i soggetti firmatari si sono impegnati ad attuare un programma coordinato di interventi finalizzato al sostegno dell’alta formazione, della ricerca fondamentale e applicata, dell’internazionalizzazione e del trasferimento tecnologico, nonché alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla promozione della cooperazione fra organismi di ricerca e sistema industriale;
• dell’Accordo di Programma in materia di ricerca tra Regione Toscana e MIUR a sostegno dell'integrazione fra sistema della ricerca e sistema produttivo negli ambiti "Nuove tecnologie del settore energetico con particolare riferimento al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili" e "Piattaforma tecnologica integrata per l'optoelettronica, la fotonica, le telecomunicazioni e le altre tecnologie abilitanti connesse", approvato in schema con Delibera di Giunta Regionale n. 1208 del 28 dicembre 2012 e sottoscritto in data 13/05/2013;
• dell’Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca ed innovazione tra Regione
Toscana, MIUR e MISE approvato in schema con la Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 16 settembre 2013 e firmato in data 7 novembre 2013.
• della Delibera di Giunta Regionale n. 587 del 14 luglio 2014 relativa agli “elementi essenziali del Bando FAR FAS 2014”.
3. DEFINIZIONI
I termini sotto elencati contenuti nel presente bando hanno il significato di seguito loro attribuito:
«Aiuti di Stato»: ai sensi dell'articolo 2 della Disciplina RSI, si considerano aiuti di Stato i finanziamenti (in seguito «contributi») che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato CE.
«Accordo di Programma»: l'Accordo di Programma in materia di Ricerca tra il MIUR e la Regione Toscana citato all’articolo 2.
«Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura» (in seguito «ARTEA»): Organismo intermedio responsabile delle attività di controllo della rendicontazione e del pagamento della quota di contributo a fondo perduto.
«Associazione Temporanea di Scopo» (in seguito «ATS»): l'aggregazione tra imprese e organismi di ricerca, che collaborano tra di loro per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo, si realizza attraverso la sottoscrizione di un accordo di partenariato che prende la forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) come prevista dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
L'atto che dà forma all'aggregazione deve dar conto anche degli elementi essenziali del progetto, regolando la ripartizione, l'organizzazione e la gestione delle attività progettuali. I componenti dell'aggregazione devono individuare, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capofila. Si rinvia al successivo articolo 8 per un approfondimento sui contenuti dell’ATS.
«Bando»: il presente bando e i suoi allegati.
«BURT»: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
«Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Ai fini del presente bando con la locuzione collaborazione effettiva si intende la collaborazione tra organismo di ricerca e imprese, in cui l'organismo di ricerca sostiene almeno il 30% ma meno del 50% del totale dei costi ammissibili di progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Nel caso di più organismi di ricerca, il valore cumulativo dei loro costi ammissibili deve essere pari ad almeno il 30% e inferiore al 50% del totale dei costi ammissibili di progetto. Ai fini della presente definizione con il termine “impresa” si intendono anche i consorzi di imprese e le società consortili di imprese, mentre con il termine “organismo di ricerca” si intendono anche i consorzi di soli organismi di ricerca.
«Consorzio» o «Società consortile»: aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. I consorzi e le società consortili non dovranno avere durata inferiore al piano di ammortamento del finanziamento a credito agevolato e, nel caso in cui il progetto non preveda la richiesta di finanziamento a credito agevolato, non dovranno avere durata inferiore ad anni cinque dalla data di inizio del progetto di ricerca.
Il consorzio o società consortile, nell’ambito dell'ATS prevista dalle Linee del bando, potrà proporre domanda esclusivamente come singola impresa o come singolo organismo di ricerca e non come raggruppamento; non potrà, infatti, presentare domanda di aiuto un'ATS composta da un consorzio o società consortile e dalle imprese o dagli organismi di ricerca facenti parte del consorzio o società consortile stessi.
I consorzi e le società consortili saranno riconosciuti come imprese nel caso in cui possiedano tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti alle singole imprese e, secondo la dimensione, si qualificheranno come piccola, media o grande impresa. Ai fini dell’individuazione della dimensione del consorzio o società consortile si farà riferimento alla citata Raccomandazione (2003/361/CE).
I consorzi e le società consortili saranno, invece, riconosciuti come organismi di ricerca, nel caso in cui rientrino nella definizione di organismi di ricerca stabilita nella Disciplina RSI.
Si specifica che non sono ammessi a partecipare al bando i consorzi e le società consortili “misti”, costituiti cioè da imprese e organismi di ricerca. Saranno, invece, considerati ammissibili consorzi di sole imprese e consorzi di soli organismi di ricerca.
«FAR»: il Fondo Agevolazioni per la Ricerca, sul quale sono stanziate le risorse finanziarie rese disponibili per il presente bando nell'ambito dell'Accordo di Programma, è stato istituito dal D.Lgs.
n. 297 del 27 luglio 1999 che è stato abrogato dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134. Il fondo FAR alimenta le disponibilità del fondo FIRST (Fondo per Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica), il cui utilizzo è regolato dal DM 115 del 19 febbraio 2013.
«FSC»: il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS, Fondo Aree Sottoutilizzate), istituito con il D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.
«Imprese»: Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine “imprese”, indicato all'interno del presente bando, ricomprende le seguenti tipologie:
- microimprese, piccole (in seguito «PI») e medie imprese (in seguito «MI»): le imprese individuate ai sensi della citata Raccomandazione (2003/361/CE);
- grandi imprese (in seguito «GI»): le imprese che, ai sensi della sopra citata Raccomandazione, non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;
- consorzi di sole imprese;
- società consortili di sole imprese.
In relazione alle ultime due tipologie di imprese si rimanda alla definizione di «Consorzio» o
«Società consortile».
Collettivamente considerate le microimprese, le PI e le MI saranno di seguito indicate con l’acronimo «PMI»;
«Imprese economicamente e finanziariamente sane»: ai fini del presente bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi:
• della Comunicazione (2014/C 249/01);
• dell’articolo 2 comma 18 del Regolamento di esenzione;
«Incidenza occupazione aggiuntiva» (in seguito «IOA»): indica l’incidenza dei costi per nuovi addetti alla R&S, assunti specificatamente per il progetto con contratti a tempo determinato o contratti a progetto, sul totale dei costi ammissibili del progetto.
«Intensità di aiuto»: l'importo lordo dell’aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili al lordo di tasse, imposte o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione (equivalente sovvenzione lorda dell'aiuto o ESL). Gli aiuti rimborsabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea1 applicabile al momento della concessione, cioè alla pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale che, una volta approvata le graduatorie, assume i relativi impegni di spesa a favore dei beneficiari. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario.
«Merito creditizio»: valutazione - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - della possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dal finanziamento agevolato. La suddetta valutazione è effettuata ai fini della concessione dell'aiuto rimborsabile, la cui richiesta è limitata alle sole imprese ed è facoltativa.
«MIUR»: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
«Occupazione aggiuntiva»: si intende il numero espresso in Unità Lavorative Annue (U.L.A.) di nuovi addetti inseriti nell’organico della sede operativa in cui si svolge il progetto di ricerca e sviluppo a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla conclusione del progetto e, per quanto riguarda le grandi imprese, senza riduzione di occupazione in territorio dell’UE e senza determinare delocalizzazione da altro Stato membro dell’UE.
«Organismo di ricerca» (in seguito «OR»): un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
I suddetti requisiti, previsti per l'OR, saranno verificati all'interno dello Statuto/Atto costitutivo. L’OR può partecipare al progetto:
1) in qualità di fornitore di ricerca contrattuale;
2) in qualità di partner, dando luogo ad una collaborazione effettiva tra imprese e OR.
È vietato per un OR essere contemporaneamente fornitore di ricerca contrattuale e partner per lo stesso progetto di ricerca.
Si specifica che il termine “organismo di ricerca”, indicato all'interno del presente bando, può ricomprendere anche consorzi di soli OR e società consortili di soli OR.
«Partner»: impresa, consorzio, società consortile o OR partecipante a un'ATS costituita o costituenda per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo.
1 Il tasso di riferimento e attualizzazione fissato dalla CE è consultabile al seguente indirizzo internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx
«Partenariato»: l’insieme dei partner partecipanti a un'ATS costituita o costituenda per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo.
«Progetto di ricerca e sviluppo» (in seguito «Progetto» o «Progetto di R&S»): un’operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può consistere in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di R&S non sono nettamente separabili uno dall’altro e in particolare quando non hanno - separatamente - probabilità di successo tecnologico, essi sono considerati un unico progetto.
«Ricerca contrattuale»: è l’attività di ricerca svolta da un OR o da un’impresa per conto di altre imprese o di altri OR. L'OR o l’impresa, in quanto affidatari, forniscono un servizio alle imprese o agli OR, quest'ultimi con il ruolo di committenti, i) contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle condizioni specificate dal committente. Il committente è proprietario dei risultati del progetto e si assume i rischi di un eventuale insuccesso. È vietato per un OR o per un’impresa essere contemporaneamente fornitore di ricerca contrattuale e partner per lo stesso progetto di ricerca.
«Ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
«Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
«Soggetto capofila» (in seguito «Capofila»): è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali e di referente ufficiale nei confronti della Regione Toscana. Il Capofila deve essere necessariamente un’impresa, un consorzio di imprese o una società consortile di imprese. Il Capofila assicura il buon funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi progettuali.
«Sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per
essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
«U.L.A.»: le ULA (Unità Lavorative Annue), così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, di recepimento della Raccomandazione (2003/361/CE), sono l’unità di misura del lavoro dipendente che le normative comunitarie e nazionali considerano ai fini della verifica del requisito di PMI. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità- lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA2. Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.
4. LINEE D’AZIONE
Il presente bando si articola in due linee d’azione - Linea A e Linea B - che si distinguono in relazione ai massimali di investimento dei progetti (articolo 5) e ai destinatari (articolo 6).
5. MASSIMALI DI INVESTIMENTO
I progetti di R&S presentati a valere sul presente bando, a seconda della linea d’azione, devono avere i seguenti massimali di investimento:
• Linea A: il costo totale non deve essere inferiore a euro 1.000.000,00 e superiore a euro 3.000.000,00;
• Linea B: il costo totale non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 e superiore a euro 15.000.000,00. In ogni caso il contributo complessivo per singolo partner non può superare euro 7.500.000,00.
I massimali di investimento, come sopra descritti, costituiscono un requisito di ammissibilità dei progetti e il loro rispetto è previsto a pena di inammissibilità della domanda, secondo il dettato dell'articolo 16.1.1 del bando.
6. DESTINATARI
Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando ATS, costituite o costituende, composte da imprese in collaborazione effettiva obbligatoria con OR, come specificato per ciascuna linea di azione.
In relazione ad entrambe le Linee A e B, i destinatari (cfr. articoli 6.1 e 6.2) dovranno svolgere attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come di seguito indicato. In particolare:
2 Ai sensi dell’art. 2, comma 5, lettera c), del decreto ministeriale 18 aprile 2005 recante l’adeguamento alla normativa comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI, gli occupati dell’impresa sono rappresentati dai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa, ora “libro unico del lavoro”, purché legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. Non debbono essere conteggiati nel calcolo i lavoratori parasubordinati (collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione a progetto, collaborazione coordinata e continuativa occasionale c.d. “mini xx.xx.xx.”, associati in partecipazione con apporto di lavoro), gli amministratori, i tirocinanti e i lavoratori in somministrazione in quanto non sono “dipendenti” dell’impresa.
- solamente gli OR potranno svolgere le attività di ricerca fondamentale;
- sia le imprese che gli OR potranno svolgere le altre due tipologie di ricerca, vale a dire ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Si specifica che, nell'ambito del progetto, la ricerca industriale dovrà essere preponderante: il totale delle attività di ricerca industriale deve corrispondere ad una percentuale superiore al 50% dei costi complessivi di progetto3.
Le imprese possono presentare sul presente bando domanda d’aiuto per un solo progetto. Nel caso in cui un’impresa, sia in qualità di Capofila che di partner, presenti due o più domande, anche se riferibili a progetti diversi e/o su linee d’azione diverse (linea A o linea B), tutte le domande presentate saranno dichiarate inammissibili con pregiudizio degli altri soggetti del partenariato.
Ciascuna impresa che presenti domanda sul presente bando potrà partecipare anche ai bandi 1 e 2 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 542/2014 integrata dalla delibera di Giunta regionale n. 608/2014 purché nei progetti presentati in ciascun bando la sua partecipazione non superi il 50% del costo totale ammissibile di progetto e l’impresa si presenti con un partenariato diverso in tutti i suoi componenti di natura privata. Il mancato rispetto delle limitazioni di cui al precedente capoverso comporta la decadenza della domanda dal presente bando e da quelli di cui alle delibere sopra citate con pregiudizio degli eventuali partenariati.
Gli OR possono presentare, solamente in qualità di partner, una o più domande riferibili a progetti diversi. Si specifica che, per quanto riguarda la partecipazione al bando da parte di Enti di ricerca che presentino una struttura organizzativa complessa, come ad esempio le Università, articolate in dipartimenti o il CNR, articolato in Istituti, essa dovrà avvenire a livello delle unità organizzative interne (Dipartimenti, Istituti, ecc.) e non a livello dell’Ente di ricerca nel complesso.
La documentazione prevista dal bando, presentata da ciascuna unità organizzativa interna che aderisce al partenariato, potrà essere firmata sia dal legale rappresentante dell’Ente di ricerca che, in presenza di procura del legale rappresentante dell’ente (“Decreto rettorale di nomina”), dal Direttore della singola unità organizzativa interna.
Ai fini della rendicontazione delle spese saranno considerate come partner le sole unità organizzative che partecipano al progetto e non l’Ente di ricerca nel complesso (ad esempio Università o CNR). Ciò vuol dire che, se a uno stesso progetto partecipano due o più unità organizzative di uno stesso Ente di ricerca, queste verranno considerate come due o più partner distinti. Non saranno, quindi, ammesse a rendicontazione le spese sostenute da altre unità organizzative interne diverse da quelle che aderiscono al partenariato e che sono indicate nella scheda tecnica di progetto.
Si precisa che, se un'unità organizzativa interna di un Ente di ricerca partecipa al progetto in qualità di partner, lo stesso Ente di ricerca e tutte le unità organizzative interne allo stesso non potranno essere fornitori di ricerca contrattuale dei partner di progetto.
La composizione del partenariato, le percentuali minime e massime di partecipazione al progetto da parte di imprese e OR, come di seguito stabilite per ciascuna Linea, e i requisiti relativi alle attività di ricerca e sviluppo, come sopra definiti, costituiscono un requisito di ammissibilità dei progetti e il loro rispetto è previsto a pena di inammissibilità della domanda, secondo il dettato dell’articolo
16.1.1 del bando.
3 Il calcolo viene effettuato sull’insieme dei partner del progetto e non sui singoli partner.
6.1 Destinatari Linea A
La Linea A finanzia progetti presentati da ATS, costituite o costituende, composte da PMI in collaborazione effettiva obbligatoria con almeno un OR4. Le ATS devono obbligatoriamente essere composte da non più di cinque imprese e devono prevedere, fra queste, la partecipazione di almeno una microimpresa o una piccola impresa. Il Capofila deve essere necessariamente scelto tra le imprese.
• PMI: le PMI, complessivamente, devono sostenere una percentuale pari ad almeno il 50% e non superiore al 70% dei costi complessivi di progetto.
• OR: l'OR deve sostenere almeno il 30% ma non più del 50% dei costi ammissibili di progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Nel caso di più OR, il valore cumulativo dei costi ammissibili di tutti gli OR non può essere inferiore al 30% dei costi complessivi di progetto. Tutti gli OR, cumulativamente, non possono sostenere una quota superiore al 50% dei costi complessivi di progetto.
6.2 Destinatari Linea B
La Linea B finanzia progetti presentati da ATS, costituite o costituende, composte da GI e/o PMI in collaborazione effettiva obbligatoria con almeno un OR5. Le ATS devono obbligatoriamente essere composte da non più di cinque imprese (GI e/o PMI) e devono prevedere, fra queste, la partecipazione di almeno una microimpresa o una piccola impresa. Il Capofila deve essere necessariamente scelto tra le imprese.
• GI/PMI: le GI/PMI, complessivamente, devono sostenere una percentuale pari ad almeno il 50% e non superiore al 70% dei costi complessivi di progetto.
• OR: l'OR deve sostenere almeno il 30% ma non più del 50% dei costi ammissibili di progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Nel caso di più OR, il valore cumulativo dei costi ammissibili di tutti gli OR non può essere inferiore al 30% dei costi complessivi di progetto. Tutti gli OR, cumulativamente, non possono sostenere una quota superiore al 50% dei costi complessivi di progetto.
7. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
7.1 Requisiti delle imprese
Ciascuna impresa deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC) o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto6. Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell’UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza; la documentazione dovrà essere
4 Il subappalto o la fornitura di servizi non è considerato come collaborazione effettiva così come definita all’art. 3.
5 Cfr nota 4.
6 Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014
prodotta in originale e corredata da perizia giurata di traduzione in lingua italiana;
2. in caso di richiesta di aiuto della singola impresa superiore a euro 150.000,00, essere in regola con la normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
3. ai fini della concessione del contributo in forma di aiuto rimborsabile, possedere il merito creditizio, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richieste all'interno dell'Allegato 8; si specifica, in ogni caso, che la richiesta dell'aiuto rimborsabile è facoltativa e che l’insussistenza del merito creditizio non pregiudica la possibilità, da parte dell’impresa, di usufruire del contributo in forma di aiuto non rimborsabile;
4. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; la verifica verrà effettuata valutando la congruenza fra il patrimonio netto delle imprese proponenti e il costo del progetto al netto del contributo, secondo la seguente formula:
PN/(CP-C) > 0,2 dove:
PN7 = patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall’ultimo bilancio approvato e depositato, nei termini obbligatori previsti annualmente dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, presso la CCIAA alla data di presentazione della domanda;
CP = somma dei costi complessivi della singola impresa indicata in domanda; C8 = importo del contributo richiesto dalla singola impresa.
5. avere sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, all'interno del territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (SAL)/saldo e risultare da visura camerale;
6. essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, risultare attiva ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S. Le imprese straniere che, al momento della domanda, non sono iscritte nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane dovranno comunque essere costituite ed impegnarsi ad iscriversi nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente e all’esercizio di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni
7 Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del PN, si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo, verificabile da visura, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuto il deposito del bilancio relativo al primo esercizio. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare, sarà necessario fare riferimento ai quadri RE, RF e RG del modello Unico predisposti sulla base di un bilancio redatto da un professionista abilitato secondo le disposizioni normative vigenti.
Ad incremento di PN potranno essere considerati: a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, nei termini di legge previsti, presso la CCIAA, che risulti deliberato e attestato da atto notarile registrato depositato presso la CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda, oppure, b) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato e depositato, nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, presso la CCIAA, risultanti da contabile bancaria.
8 Nel caso in cui la singola impresa non faccia richiesta del contributo a credito agevolato, nel calcolo della formula il parametro C sarà considerato pari al solo contributo a fondo perduto; nel caso in cui l’impresa richieda tanto il contributo a fondo perduto quanto quello a credito agevolato, nel calcolo della formula il parametro C sarà considerato pari al contributo massimo concedibile per ciascuna categoria di spesa in base alle percentuali indicate all’art. 12.
ATECO ISTAT 2007 sopra menzionate in relazione alla sede legale o all’unità locale destinatarie dell’intervento . Il possesso di tale requisito al momento della domanda dovrà essere comprovato dalla documentazione di cui al punto O dell’articolo 14.3. Tale requisito dovrà sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (SAL)/saldo e risultare da visura camerale;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. essere economicamente e finanziariamente sana, vale a dire non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà, così come indicato nella definizione dell’articolo 3 del bando;
9. non risultare associata o collegata con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'ATS, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dalla Raccomandazione (2003/361/CE);
10. non essere stata oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
11. non essere stata oggetto, nei precedenti tre anni alla data di pubblicazione del bando, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili all’impresa e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall’art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
12. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
13. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante dell’impresa non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante;
14. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di:
a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12- 2009;
c) inserimento dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;
d) pari opportunità, di cui al X.Xxx. n. 198/2006;
e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
f) tutela dell’ambiente, di cui al D.Lgs. n.152/2006;
15. essere in regola con il divieto di cumulo di cui all’articolo 13 del presente bando, vale a dire non usufruire di altri finanziamenti pubblici per le medesime spese previste nel progetto;
16. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti del D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell’art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007, relativo agli aiuti dell’art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007] (All. 6);
17. essere microimpresa, piccola o media impresa o grande impresa, secondo la definizione prevista dalla Raccomandazione (2003/361/CE) (All 4);
18. presentare sul presente bando una sola domanda d’aiuto. Nel caso in cui un'impresa, sia in qualità di Capofila che di partner, presenti due o più domande, anche se riferibili a progetti diversi e/o su linee d'azione diverse (linea A o linea B), tutte le domande presentate saranno dichiarate inammissibili con pregiudizio degli altri soggetti del partenariato.
19. non partecipare al medesimo progetto, in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale;
20. rispettare i massimali di investimento dei progetti previsti all'articolo 5;
21. rispettare la composizione del partenariato prevista agli articoli 6.1 e 6.2;
22. rispettare le percentuali minime e massime di partecipazione al progetto da parte di imprese previste agli articoli 6.1 e 6.2;
23. rispettare i requisiti relativi alle attività di ricerca e alle attività di sviluppo previsti all'articolo 6.
24. nel caso in cui l’impresa partecipi anche a progetti presentati sui bandi 1 e 2 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 542/2014 integrata dalla delibera di Giunta regionale n. 608/2014, sostenere sui progetti presentati in ciascun bando spese in misura non superiore al 50% del costo totale ammissibile di progetto e presentare, su ciascun bando, progetti con partenariati diversi in tutti i loro componenti di natura privata. Il mancato rispetto delle limitazioni di cui al precedente capoverso comporta la decadenza della domanda dal presente bando e da quelli di cui alle delibere sopra citate con pregiudizio degli eventuali partenariati.
Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 5 e 6 sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l’apposita dichiarazione) e devono risultare da visura camerale prima dell’erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (SAL)/ saldo.
L’impresa avente sede legale all’estero e priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Tale documentazione dovrà essere prodotta in originale e corredata da perizia giurata di traduzione in lingua italiana.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5 a 17 sono attestati dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute all'interno della domanda di aiuto del singolo soggetto aderente al partenariato (All.1).
Non possono, in ogni caso, presentare domanda le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.
7.2 Requisiti degli Organismi di Ricerca
Gli OR si suddividono in OR aventi natura privata, costituiti secondo il diritto privato (ad esempio, consorzi, società consortili, ecc...) e OR aventi natura pubblica, costituiti secondo il diritto pubblico (ad esempio, Università, istituti di ricerca, ecc…).
All'interno dei successivi articoli verranno specificati gli ulteriori requisiti di ammissibilità degli OR aventi natura privata (cfr. articolo 7.2.1) e degli OR aventi natura pubblica (cfr. articolo 7.2.2).
7.2.1 Requisiti degli Organismi di Ricerca aventi natura privata
Ciascun OR avente natura privata deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
1. essere un OR secondo la definizione stabilita dalla Disciplina RSI e riportata all’articolo 3 del presente bando. Il suddetto requisito sarà verificato all'interno dello Statuto o dell'Atto costitutivo dell'OR;
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC) o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto9. Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell’UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza; la documentazione dovrà essere prodotta in originale e corredata da perizia giurata di traduzione in lingua italiana;
3. in caso di richiesta di aiuto del singolo OR privato superiore a euro 150.000,00, essere in regola con la normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
4. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; la verifica verrà effettuata valutando la congruenza fra il patrimonio netto dei soggetti proponenti e il costo del progetto al netto del contributo, secondo la seguente formula:
PN/(CP-C) > 0,2 dove:
PN10 = patrimonio netto del singolo OR privato quale risulta dall’ultimo bilancio, approvato e depositato nei termini obbligatori previsti annualmente dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, presso la CCIAA alla data di presentazione della domanda.
CP = somma dei costi complessivi del singolo OR privato indicata in domanda; C = importo del contributo richiesto dal singolo OR privato;
5. avere sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, all'interno del territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale per gli OR privati privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (SAL)/a saldo e risultare da visura camerale;
6. essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, risultare attivo ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie
9 Vedasi nota 6
10 Vedasi nota 7.
dell'intervento, un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S; gli OR privati stranieri che, al momento della domanda, non sono iscritti nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane dovranno comunque essere costituiti ed impegnarsi ad iscriversi nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente e all’esercizio di un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 sopra menzionate in relazione alla sede legale o all’unità locale destinatarie dell’intervento,. Il possesso di tale requisito al momento della domanda dovrà essere comprovato dalla documentazione di cui al punto O dell’articolo 14.3. Tale requisito dovrà sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/saldo e risultare da visura camerale;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. essere un OR privato economicamente e finanziariamente sano, vale a dire non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà così come indicato nella definizione dell’articolo 3 del bando;
9. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'ATS, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dalla Raccomandazione (2003/361/CE);
10. non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
11. non essere stato oggetto, nei precedenti tre anni alla data di pubblicazione del bando, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili all’OR e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall’art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
12. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
13. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante dell’OR privato non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante;
14. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di:
a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12- 2009;
c) inserimento dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;
d) pari opportunità, di cui al X.Xxx. n. 198/2006;
e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
f) tutela dell’ambiente, di cui al D.Lgs. n.152/2006;
15. essere in regola con il divieto di cumulo di cui all’articolo 13 del presente bando, vale a dire non usufruire di altri finanziamenti pubblici per le medesime spese previste nel progetto;
16. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti del D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell’art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007, relativo agli aiuti dell’art. 107 del Trattato, che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l’OR privato è stato costituito prima del 23 maggio 2007] (All. 6);
17. presentare sul presente bando domanda di contributo in qualità di partner e non di Capofila;
18. può presentare, in qualità di partner, una o più domande riferibili a progetti diversi;
19. non partecipare al medesimo progetto, in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale;
20. rispettare i massimali di investimento dei progetti previsti all'articolo 5;
21. rispettare la composizione del partenariato prevista agli articoli 6.1 e 6.2;
22. rispettare le percentuali minime e massime di partecipazione al progetto da parte di OR previste agli articoli 6.1 e 6.2;
23. rispettare i requisiti relativi alle attività di ricerca e alle attività di sviluppo previsti all'articolo 6.
Per gli OR privati privi di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui ai punti 5 e 6 sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l’apposita dichiarazione) e devono risultare da visura camerale prima dell’erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (SAL)/ saldo.
L’OR privato avente sede legale all’estero e privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Tale documentazione dovrà essere prodotta in originale e corredata da perizia giurata di traduzione in lingua italiana.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e da 5 a 16 sono attestati dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute all'interno della domanda di aiuto del singolo soggetto aderente al partenariato (All.1bis).
7.2.2 Requisiti degli Organismi di Ricerca aventi natura pubblica
Ciascun OR avente natura pubblica deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
1. essere un OR secondo la definizione stabilita dalla Disciplina RSI e riportata all’articolo 3 del presente bando. Il suddetto requisito sarà verificato all'interno dello Statuto o dell'Atto costitutivo dell'OR;
2. avere sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, all'interno del territorio regionale; per gli OR pubblici privi di sede o unità locale in Toscana al momento della
domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (SAL)/a saldo;
3. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità locale ubicata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile all’OR e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall’art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
4. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di:
a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12- 2009;
c) inserimento dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;
d) pari opportunità, di cui al X.Xxx. n. 198/2006;
e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
f) tutela dell’ambiente, di cui al X.Xxx. n.152/2006
5. essere in regola con il divieto di cumulo di cui all’articolo 13 del presente bando, vale a dire non usufruire di altri finanziamenti pubblici per le medesime spese previste nel progetto;
6. presentare sul presente bando domanda di contributo in qualità di partner e non di Capofila;
7. può presentare, in qualità di partner, una o più domande riferibili a progetti diversi. Per quanto riguarda la partecipazione al bando da parte di Enti di ricerca che presentano una struttura organizzativa complessa (Università CNR, ecc.) vedasi art. 6;
8. non partecipare al medesimo progetto, in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale. Si precisa che, se un'unità organizzativa interna di un Ente di ricerca partecipa al progetto in qualità di partner, lo stesso Ente di ricerca e tutte le unità organizzative interne allo stesso non potranno essere fornitori di ricerca contrattuale dei partner di progetto;
9. rispettare i massimali di investimento dei progetti previsti all'articolo 5;
10. rispettare la composizione del partenariato prevista agli articoli 6.1 e 6.2;
11. rispettare le percentuali minime e massime di partecipazione al progetto da parte di OR previste agli articoli 6.1 e 6.2;
12. rispettare i requisiti relativi alle attività di ricerca e alle attività di sviluppo previsti all'articolo 6.
Per gli OR pubblici privi di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, il requisito di cui al punto 2 è dichiarato sotto forma di impegno (compilando l’apposita dichiarazione) e deve sussistere prima dell’erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (SAL)/ saldo.
L’OR pubblico avente sede legale all’estero e privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di
requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.
Il possesso dei requisiti di qui ai punti da 1 a 5 sono attestati dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute all'interno della domanda di aiuto del singolo soggetto aderente al partenariato (All.1ter).
7.3 Verifica del possesso dei requisiti
Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5 a 17 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese), di cui ai punti 1 e da 5 a 16 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) e di cui ai punti da 1 a 5 dell'articolo 7.2.2 (Requisiti degli OR aventi natura pubblica) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda di cui agli Allegati 1, 1bis e 1ter del presente bando, in relazione a quanto previsto rispettivamente agli articoli 7.1, 7.2.1 e 7.2.2.
Al fine di accelerare l’iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, il possesso dei requisiti di cui ai punti 4, 8, 9 e 17 di cui all'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese) e di cui ai punti 4, 8 e 9 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un’attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dall'articolo 19.2.
Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell’elenco delle “Imprese con rating di legalità” (Decreto interministeriale n. 57 del 20/02/2014) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 10, 12, 13 e 14 di cui agli articoli 7.1 e 7.2.1.
L’Amministrazione regionale, avvalendosi della società in house Sviluppo Toscana S.p.A. o di ARTEA:
• prima dell’approvazione delle graduatorie, procede ai seguenti controlli a pena di inammissibilità11:
• verifica d’ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese) e di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata);
• controllo effettuato su tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di aiuto, riguardante il possesso dei requisiti di cui ai punti, 5, 6 e 7 e da 18 a 24 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese), di cui ai punti 1, 5, 6 e 7 e da 17 a 23 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) e di cui ai punti 1 e 2 e da 6 a 12 dell'articolo
7.2.2 (Requisiti degli OR aventi natura pubblica); per le imprese e gli OR privi di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, per i requisiti di cui ai punti 5 e 6 degli articoli 7.1 e 7.2.1 e di cui al punto 2 dell’articolo 7.2.2 sarà controllata la dichiarazione di impegno.
11 Per le cause di inammissibilità cfr. articolo 16.1.1.
• dopo l’approvazione delle graduatorie, procede ai seguenti controlli12 a pena di decadenza13:
• controllo effettuato sui beneficiari ammessi a contributo e sui soggetti ammissibili a contributo ma non finanziati, riguardante il possesso dei requisiti di cui ai punti da 8 a 14 e 17 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese), di cui ai punti da 8 a 14 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) e al punto 3 dell'articolo 7.2.2 (Requisiti degli OR aventi natura pubblica);
• controllo a campione dei punti 15 e 16, dell’articolo 7.1 (Requisiti delle imprese), dei punti 15 e 16 dell’articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) e dei punti 4 e 5 dell'articolo 7.2.2 (Requisiti degli OR aventi natura pubblica), in misura non inferiore al 30% dei beneficiari ammessi e finanziati ed in misura non inferiore al 5% dei beneficiari ammissibili ma non finanziati;
• prima dell’erogazione per anticipo, stato avanzamento lavori (SAL), saldo procede ai seguenti controlli a pena di revoca per inadempimento:
• controllo, effettuato su tutti i beneficiari ammessi a contributo privi di sede o unità locale al momento della presentazione della domanda, sui requisiti di cui ai punti 5, 6 e 7 dell’articolo 7.1 (Requisiti delle imprese) e 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata); e di cui al punto 2 dell’articolo 7.2.2. (Requisiti degli OR aventi natura pubblica).
• controllo, effettuato sulle imprese e OR privati ammessi a contributo, del possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 7 dell’articolo 7.1 (Requisiti delle imprese) e di cui ai punti 2, 3 e 7 dell’articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata).
Si specifica che, all’interno di un'ATS costituita o costituenda, l’inammissibilità o decadenza di un singolo componente del partenariato, in relazione ai requisiti richiesti, determinerà, secondo i casi, inammissibilità o decadenza del progetto, con pregiudizio dell'intero partenariato.
8. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
Per i progetti di ricerca ammessi a contributo, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione dell’ATS, redatta per atto pubblico notarile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione dell'aiuto sul BURT.
L’ATS disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare l'Atto notarile costitutivo deve prevedere espressamente:
a) l'indicazione di uno dei partner quale Capofila del progetto;
b) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto riguarda l’esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R. 40/2009; la suddetta responsabilità solidale non potrà essere fatta valere, a fronte di inadempienze del singolo partner, per escutere le fideiussioni degli altri partner di progetto;
c) l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto;
d) l'esonero dell'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati, in acconto, a SAL e a saldo, a tutti i soggetti componenti l’ATS. I pagamenti,
12 Per le modalità di controllo cfr. articolo 19.2.
13 Per le cause di decadenza cfr. articolo 19.3.
infatti, sono effettuati ai singoli partner aderenti all’ATS, ciascuno per la propria quota parte. Nel caso dell’aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire al MIUR la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento.
Il Capofila deve essere autorizzato in particolare a:
a) stipulare in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l’ATS tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l’esecuzione del progetto, salvo la stipula delle polizze fideiussorie, nel caso di richiesta di anticipo, che dovranno essere rilasciate da ciascun soggetto individualmente. Resta ferma la facoltà per ciascun soggetto mandante componente l’ATS di provvedere direttamente all’espletamento degli atti contrattuali ed esecutivi necessari per l’attuazione della quota-parte di attività affidata alla propria competenza;
b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione, ivi compresa la trasmissione delle garanzie fideiussorie, stipulate da ogni impresa o OR privato, nel caso di richiesta di anticipo;
c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione ad ARTEA;
d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana, ARTEA, Sviluppo Toscana S.p.A. ed il MIUR.
Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti (All. 5) per la costituzione dell'ATS, così come previsto dall'articolo 14.3 del bando.
L’atto notarile registrato, costitutivo dell’ATS, deve essere inviato via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.
Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, le prescrizioni sopraindicate, qualora non fossero già presenti nell’atto di costituzione dell’ATS, dovranno essere specificate in un apposito atto notarile integrativo, redatto per atto pubblico, che il Capofila invierà via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.
9. ACCORDO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
La ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall’attività svolta nell’ambito del progetto sono definite mediante un accordo preliminare, redatto in forma libera, che i soggetti richiedenti sono tenuti a sottoscrivere in data antecedente alla presentazione della domanda. Tale accordo preliminare deve essere allegato alla domanda di aiuto, a pena di inammissibilità del progetto.
L'Accordo preliminare deve contenere obbligatoriamente una o entrambe le seguenti prescrizioni (a e/o b), da riportare testualmente:
a) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto;
b) l’organismo di ricerca riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle sue attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L’importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell’organismo di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione14.
Ad una o ambedue le prescrizioni di cui ai punti a) e b) deve essere aggiunta, obbligatoriamente, la seguente prescrizione:
c) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.
L’Accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati deve essere inserito nel sistema informatico predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto.
10. INTERVENTI FINANZIABILI E PROGETTI AMMISSIBILI
10.1 Progetti ammissibili
I destinatari di cui all’articolo 6 che intendono realizzare un progetto di R&S sul territorio della regione Toscana avvalendosi delle agevolazioni previste dal presente bando devono descrivere, all'interno della scheda tecnica di progetto, una proposta progettuale che dettagli:
- le varie fasi del progetto, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
- le modalità realizzative, finanziarie e gestionali dell’investimento;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.
La suddetta scheda tecnica deve essere presentata a pena di inammissibilità del progetto.
In particolare, il Capofila deve chiaramente descrivere i profili industriale ed economico-finanziario delle imprese interessate e i profili degli OR partecipanti, le strategie aziendali entro le quali il progetto si colloca, le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto stesso, le voci di costo per le quali si chiede il cofinanziamento, le altre fonti di finanziamento previste, i tempi e i modi di realizzazione del progetto.
La proposta, elaborata sulla base della modulistica prevista in allegato (All. 2), dovrà esplicitare, tra
14 Ai fini del punto 28 lettera d) della Disciplina RSI, la Commissione considererà che la remunerazione ricevuta è equivalente al prezzo di mercato se essa consente agli organismi di ricerca di godere del pieno vantaggio economico derivante da tali diritti; ciò avviene in particolare quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l’importo della remunerazione è stato stabilito mediante una procedura di vendita competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria;
b) la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l’importo della compensazione è pari almeno al prezzo di mercato;
c) l’organismo di ricerca, in qualità di venditore, può dimostrare che ha effettivamente negoziato la remunerazione, alle normali condizioni di mercato, al fine di ottenere il massimo vantaggio economico all’atto della stipula del contratto, pur tenendo conto dei suoi obiettivi istituzionali;
d) nei casi in cui l’accordo di collaborazione conferisce all’impresa che collabora il diritto di prelazione nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale generati da organismi di ricerca che collaborano, se tali entità esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l’impresa che collabora sia costretta ad adeguare la sua offerta di conseguenza. Cfr. Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2014/C 198/01) art. 2.2.2.
gli altri elementi, l'indicazione chiara e misurabile dei risultati attesi in termini di innovazione dei processi, di nuove formulazioni, di prodotti/servizi innovativi attesi correlati al mercato di riferimento, nonché l’indicazione dell’eventuale occupazione aggiuntiva prevista dal progetto.
Nel progetto dovranno essere puntualmente descritte le idee alla base del progetto, gli obiettivi generali, i singoli obiettivi operativi, le attività di cui questi ultimi si compongono, gli obiettivi intermedi che il progetto si prefigge di raggiungere e dovranno essere forniti elementi necessari per la valutazione da parte dei valutatori. Nel progetto dovranno altresì essere descritti gli obiettivi operativi e le singole attività realizzate dal Capofila e dai singoli partner di progetto.
I risultati attesi misurabili saranno oggetto di una puntuale verifica nell'ambito delle attività di valutazione affidate a esperti esterni individuati secondo le modalità stabilite all’art. 16.2. La Regione Toscana, sulla base degli esiti delle verifiche periodiche, in applicazione del principio di condizionalità, si riserva la possibilità di richiedere una modifica delle attività in corso di svolgimento o di procedere alle revoca dei finanziamenti concessi.
Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti. Pertanto la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione (punto 14 in Allegato 1, punto 15 in Allegato 1bis, punto 7 in Allegato 1 ter), a firma del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti proponenti, che elenchi tutte le domande di finanziamento per programmi di investimento in R&S presentate negli ultimi cinque anni finanziate a valere su interventi agevolativi nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei.
Sono ammessi progetti di ricerca in cui si realizzano attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le attività di ricerca fondamentale potranno essere svolte solamente dagli OR. Le altre due tipologie di ricerca, ovvero ricerca industriale e sviluppo sperimentale, potranno essere svolte sia dalle imprese che dagli OR. Nell'ambito del progetto la ricerca industriale dovrà essere preponderante, ovvero il totale dei costi di ricerca industriale deve corrispondere a una percentuale superiore al 50% dei costi complessivi di progetto15.
10.2 Ambiti applicativi
L'ambito di intervento del presente bando è individuato nell'integrazione tra il sistema della R&S e alta formazione e quello produttivo regionale. Si prevede di intervenire nei seguenti settori:
• Nuove tecnologie del settore energetico, con particolare riferimento al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili; particolare attenzione sarà prestata a:
• tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
• pratiche produttive, materiali e soluzioni per il risparmio energetico o ad alta prestazione energetica;
• sistemi geotermici integrati;
• impianti su piccola scala;
• smart grids, sistemi di accumulo energetico, sistemi di conversione ed efficienza energetica, e altre tecnologie abilitanti per il risparmio e l'efficienza energetica nell'ambito delle smart communities e della social innovation.
15 Il calcolo viene effettuato sui costi sostenuti dall’insieme dei partner del progetto e non dai singoli partner.
• Piattaforma tecnologica integrata per l'optoelettronica, la fotonica, l’ICT, la robotica e le altre tecnologie abilitanti connesse; particolare attenzione sarà prestata a:
• applicazioni delle tecnologie Information and Communication Technology (ICT), delle tecnologie fotoniche e della robotica;
• sensoristica, applicazioni ottiche e informatiche per il controllo dell'ambiente, delle attività produttive, della mobilità e delle altre attività umane;
• tecnologie per l'aerospazio e la sicurezza (ad esempio: sensori, applicazioni ottiche e comunicazioni);
• tecnologie per la comunicazione e trasmissione dati (ad esempio: reti ad alta velocità).
10.3 Durata e termini di realizzazione dei progetti Termine iniziale
L’avvio del progetto è stabilito convenzionalmente nel giorno di stipula della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’articolo 17.2.1.
I beneficiari hanno la facoltà di anticipare l’avvio del progetto a una data compresa fra il primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell’aiuto e la data di stipula della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1. Per usufruire di tale facoltà i beneficiari dovranno inviare comunicazione scritta a Sviluppo Toscana
S.p.A. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell’aiuto. In tal caso per la rendicontazione delle spese e il calcolo dei due anni di progetto si farà riferimento alla data di avvio del progetto comunicata dai beneficiari.
Termine finale
I progetti di investimento dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di avvio del progetto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata, comunque non superiore a 6 mesi. La proroga potrà essere concessa una sola volta.
Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nella Convenzione per la realizzazione del progetto di cui al successivo articolo 17.2.1.
11. SPESE AMMISSIBILI
Il presente articolo disciplina le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di ricerca. Ulteriori dettagli sulle spese ammissibili saranno riportati nelle linee guida per la rendicontazione predisposte da ARTEA di cui all’Allegato11.
Le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di ricerca sono le seguenti:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dei soggetti proponenti nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo) comprensive di tutti gli oneri, ammissibili nella misura massima del 50% delle spese totali ammissibili del progetto; il costo del personale amministrativo e/o del personale non addetto ad attività classificabili come ricerca e/o sviluppo deve essere imputato alle spese generali di cui alla lettera h); il costo del personale amministrativo interno dedicato all’attività di “Gestione e Rendicontazione” del progetto finanziato deve invece essere rendicontato agli altri costi di esercizio di cui alla lettera i).
Si specifica che, nel caso di micro e piccole imprese, all'interno della suddetta voce di spesa, è compreso anche il costo del titolare di ditta individuale o quello di amministratori e soci
dell'impresa; tali costi sono imputabili alle spese di personale, esclusivamente per la parte di effettivo impiego nel progetto e solo nel caso in cui siano dichiarati nella scheda tecnica di progetto (All. 2) e nel piano finanziario (All. 3) compilati al momento di presentazione della domanda16.
b) spese di personale per attività di ricerca e sviluppo con rapporti di lavoro a termine assunti specificatamente per il progetto o assegni di ricerca attivati specificatamente per il progetto; non sono ammissibili nella presente voce e in alcuna altra voce le spese relative a borse di studio;
c) spese per strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata dello stesso. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. Nel caso in cui l’acquisizione di strumenti e attrezzature avvenga attraverso un contratto di leasing si rinvia alle linee guida per la rendicontazione di cui all’Allegato 11.
Si precisa che, all'interno della suddetta voce di spesa, è considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell’intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell’effettivo utilizzo del bene nel progetto e della durata complessiva;
d) spese dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per la realizzazione dello stesso. Sono ammesse a rendicontazione le quote di ammortamento e i canoni di locazione in proporzione all’utilizzo degli stessi per il progetto e per la durata del progetto. Le spese per i fabbricati e i terreni non possono superare il 10% delle spese totali ammissibili del progetto. Le aree e i fabbricati suddetti possono essere ammessi all’agevolazione se, nei 10 anni precedenti alla domanda di agevolazione, non sono stati oggetto di concessione di aiuto di qualsiasi natura, da parte di enti pubblici locali, nazionali o comunitari ovvero, nel caso lo siano stati, se l’ente concedente ha revocato e recuperato interamente l’aiuto concesso;
e) spese della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche, dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato (nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione), spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (sono compresi i depositi delle domande di brevetto), spese per servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, ivi inclusi gli oneri connessi alla costituzione dell’ATS. Le spese di cui alla lettera e) sono considerate ammissibili nella misura massima complessiva del 30% delle spese totali ammissibili del progetto;
f) spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca (organizzazione di seminari, incontri e convegni, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, partecipazioni a fiere e convegni) nella misura massima del 3% delle spese totali ammissibili del progetto e fino a un massimo di euro 100.000,00; nel caso di partecipazioni a fiere e convegni organizzate da terzi sono ammissibili in questa voce solamente le spese di iscrizione al convegno o alla fiera. Le spese di trasporto, effettuate esclusivamente con mezzi pubblici (aereo, treno, bus, taxi), di vitto e di alloggio devono essere inserite tra le spese di cui alla lettera g);
g) spese di trasferte e missioni per il personale di cui ai precedenti punti a) e b), nella misura
16 Il costo del titolare di ditta individuale o degli amministratori e soci dell'impresa sono rendicontabili fino a un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili di competenza per la piccola impresa e del 30% per la micro impresa.
massima del 2% delle spese totali ammissibili del progetto e fino ad un massimo di euro 20.000,00 per attività di studio e ricerca connesse al progetto; non sono ammissibili in questa voce di spesa e in nessun altra voce le spese relative agli incontri organizzati tra partner di progetto;
h) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca. Le spese generali sono da calcolare forfettariamente nella misura massima del 5% delle spese totali ammissibili di ciascun partner e comunque in misura non superiore al 60% del totale delle spese di personale; all’interno di questa voce è incluso il costo del personale amministrativo e/o del personale non addetto ad attività classificabili come ricerca e/o sviluppo.
i) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota), nel limite del 20% delle spese totali ammissibili del progetto. All’interno di questa voce sono rendicontabili gli oneri relativi alla sottoscrizione delle polizze fideiussorie, in caso di richiesta di anticipo, fino a un massimo del 2% annuo dell’importo garantito. All’interno di questa voce è rendicontabile il costo del personale amministrativo interno dedicato all’attività di “Gestione e Rendicontazione” del progetto finanziato; anche in caso di affidamento a un soggetto esterno dell’attività di rendicontazione (contratto di fornitura servizi), i costi relativi possono essere rendicontati all’interno di questa voce.
Con riferimento alle spese indicate nei commi precedenti e per quanto non esplicitato nel presente bando o nelle linee guida per la rendicontazione si applicano i criteri e le condizioni stabilite dal
D.M. 115/2013 e, in generale, dalla normativa nazionale.
Non sono considerate ammissibili ad agevolazione: le spese per servizi reali continuativi e non periodici, i beni prodotti in economia, le svalutazioni, le imposte e le tasse, gli interessi passivi e gli oneri finanziari, gli oneri straordinari di gestione, i beni usati, i beni e/o servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.
Sono in ogni caso escluse dall’intervento finanziario le spese fatturate fra partner del medesimo progetto.
Tutti gli importi previsti dal bando si intendono in euro e al netto di IVA, e di ogni altro onere accessorio. L’IVA potrà essere rendicontata solo qualora essa non sia recuperabile. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA.
12. FORMA E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
Le intensità base dell'aiuto previste per le imprese corrispondono ai massimali previsti dalla Disciplina RSI, in linea con la normativa FAR di cui al D. M. 115/2013 (art. 7).
Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi sia nella forma dell'aiuto rimborsabile che non rimborsabile.
La possibilità di avvalersi dell’aiuto rimborsabile è limitata alle imprese ed è facoltativa.
I finanziamenti concessi nella forma dell'aiuto rimborsabile e non rimborsabile sono espressi in percentuale rispetto al totale dei costi del progetto ammessi a seguito di valutazione, secondo lo schema seguente.
Agli OR sarà accordata l’intensità d’aiuto prevista per le piccole imprese.
12.1 Linea A
Ricerca Fondamentale | aiuto non rimborsabile | aiuto rimborsabile | intensità d'aiuto massima (ESL) |
PI | non ammesse | non ammesse | non ammesse |
MI | non ammesse | non ammesse | non ammesse |
GI | non ammesse | non ammesse | non ammesse |
OR | 80% | 0% | 80% |
Ricerca Industriale | aiuto non rimborsabile | aiuto rimborsabile | intensità d'aiuto massima (ESL) |
PI | 60% | Fino al 30% | 80% |
MI | 50% | Fino al 40% | 75% |
GI | non ammesse | non ammesse | non ammesse |
OR | 80% | 0% | 80% |
Sviluppo Sperimentale | aiuto non rimborsabile | aiuto rimborsabile | intensità d'aiuto massima (ESL) |
PI | 40% | Fino al 30% | 60% |
MI | 30% | Fino al 40% | 50% |
GI | non ammesse | non ammesse | non ammesse |
OR | 60% | 0% | 60% |
12.2 Linea B
Ricerca Fondamentale | aiuto non rimborsabile | aiuto rimborsabile | intensità d'aiuto massima (ESL) |
PI | non ammesse | non ammesse | non ammesse |
MI | non ammesse | non ammesse | non ammesse |
GI | non ammesse | non ammesse | non ammesse |
OR | 80% | 0% | 80% |
Ricerca Industriale | aiuto non rimborsabile | aiuto rimborsabile | intensità d'aiuto massima (ESL) |
PI | 60% | Fino al 30% | 80% |
MI | 50% | Fino al 40% | 75% |
GI | 40% | Fino al 50% | 65% |
OR | 80% | 0% | 80% |
Sviluppo Sperimentale | aiuto non rimborsabile | aiuto rimborsabile | intensità d'aiuto massima (ESL) |
PI | 40% | Fino al 30% | 60% |
MI | 30% | Fino al 40% | 50% |
GI | 20% | Fino al 50% | 40% |
OR | 60% | 0% | 60% |
12.3 Aiuto rimborsabile
Le sole imprese hanno facoltà di richiedere, nei limiti previsti dall’articolo 12 un finanziamento a credito agevolato nella forma dell’aiuto rimborsabile
La concessione dell’aiuto rimborsabile è subordinata alla dichiarazione del merito creditizio (allegato 8), alla presentazione della documentazione obbligatoria elencata all’interno del predetto allegato e indicata dall’articolo 14.3 del bando e alla successiva positiva valutazione da parte di soggetto incaricato.
L’aiuto rimborsabile viene concesso nella forma di finanziamento agevolato alle seguenti condizioni: il rimborso dell’aiuto è effettuato a tasso agevolato dello 0,5%, in 7 anni, con rate semestrali posticipate a capitale costante; la durata del preammortamento aggiuntiva al piano di rientro è di 6 semestri.
Il piano di rientro sarà allegato alla Convenzione per il credito agevolato di cui all’articolo 17.2.2.
Il valore nominale dell'aiuto rimborsabile concesso è pari alla differenza tra il totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea applicabile al momento della concessione dell’aiuto e gli interessi calcolati al tasso dello 0,5%. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02).
L'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dell'aiuto rimborsabile, congiuntamente alla parte di contributo concesso in forma di aiuto non rimborsabile, non potrà superare in ogni caso i limiti d’aiuto stabiliti dal bando (riportati nella quarta colonna delle tabelle 12.1 Linea A e 12.2 Linea B di cui all’art.12). Se ciò accadesse, la parte di contributo concessa nella forma dell’aiuto rimborsabile sarà ridotta, in modo tale da riportare l’ESL dell’impresa entro i limiti previsti.
Ogni impresa, in virtù del rating che le viene attribuito dal soggetto incaricato preposto alla valutazione del merito creditizio, avrà un proprio tasso di interesse “vigente” e, quindi, un proprio risparmio di interessi espresso in Equivalente Sovvenzione Lorda.
La suddetta valutazione verrà effettuata attraverso la verifica dei documenti previsti dall'Allegato 8 e riportati all'interno dell'articolo 14.3 del bando, quali documenti obbligatori da allegare alla domanda, a pena di inammissibilità17.
Si ricorda che l’insussistenza del merito creditizio non pregiudica la possibilità, da parte dell’impresa, di usufruire del contributo in forma di aiuto non rimborsabile.
17 Per le cause di inammissibilità cfr. articolo 16.1.1.
13. CUMULO
Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, secondo quanto previsto dal Reg. n. 1407/2013 e ss.mm.ii.
14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Domanda di aiuto
La domanda di aiuto è il documento in formato .pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del Capofila, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno dell'articolo 14.3, conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste, e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.
14.1 Termini di presentazione delle domande
La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al sito Internet xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione del presente avviso alle 17.00 del 23.01.2015, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.
La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo della scheda "Domanda di aiuto" presente sul sistema informatico.
Le domande di aiuto presentate fuori termine saranno considerate inammissibili, secondo il dettato dell'articolo 16.1.1 del bando.
14.2 Modalità di presentazione delle domande
I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande sono contenuti all'interno del documento “Modalità di presentazione delle domande”, di cui all’Allegato 10.
Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande costituiscono un requisito di ammissibilità dei progetti e il loro rispetto è previsto a pena di inammissibilità delle domande secondo il dettato dell'articolo 16.1.1 del bando.
L'indirizzo di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando è il seguente: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, mentre l'indirizzo di posta elettronica per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico è il seguente: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xx; in alternativa è prevista l’assistenza telefonica al numero di telefono 0585/7981.
14.3 Dichiarazioni e documenti obbligatori
Per la presentazione della proposta progettuale occorre compilare e, successivamente, presentare, secondo i termini e le modalità previsti, rispettivamente, nei precedenti articoli 14.1 e 14.2 i seguenti documenti:
A) per ciascuna impresa Capofila DOMANDA DI AIUTO e per ciascuna impresa partner e OR partner, DOMANDA DI AIUTO DEL SINGOLO SOGGETTO ADERENTE AL PARTENARIATO (All. 1 per imprese; All. 1bis per OR di natura privata; All. 1ter per OR di natura pubblica) contenente le dichiarazioni dei soggetti proponenti rese ai sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445, e con le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dell’OR;
B) per ciascun progetto, SCHEDA TECNICA DI PROGETTO e PIANO FINANZIARIO, illustrativi del progetto di ricerca, redatti, rispettivamente, secondo gli schemi di cui all’Allegato 2 e all’Allegato 3, firmati digitalmente dal legale rappresentante del Capofila del progetto e relativi allegati;
C) per ciascuna impresa, Capofila e partner, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA DIMENSIONE AZIENDALE (Allegato 4), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
D) per ciascuna impresa, Capofila e partner, e ciascun OR avente natura privata DICHIARAZIONE “DEGGENDORF” sostitutiva di atto notorio sulla regolarità rispetto al D.P.C.M. 23/05/2007, relativo agli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea (Allegato 6), [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007], firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dell’OR privato;
E) per ciascun partenariato, SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI (Allegato 7), firmata digitalmente dal legale rappresentante del Capofila del progetto;
F) per ciascuna impresa, Xxxxxxxx e partner, che intenda richiedere l’agevolazione nella forma di aiuto rimborsabile, SCHEDA RELATIVA AL MERITO CREDITIZIO (Allegato 8), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, comprensiva della seguente documentazione:
- per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
- per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all’obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime;
- per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultime due dichiarazione dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi e copia del modello unico dei soci o del titolare dell’impresa;
- conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
- conto economico previsionale relativo all’anno successivo all’esercizio in corso o post investimento;
- elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell’impegno annuale e della scadenza;
- in caso di imprese di nuova costituzione deve essere altresì allegata un’idonea relazione tecnica illustrativa dell’andamento prospettico dell’impresa, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito web di Sviluppo Toscana S.p.A, contenente:
1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell’impresa beneficiaria;
2) breve storia dell’impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa.
G) per ciascun Capofila e partner di progetto, DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Capofila o del partner di progetto (Allegato 9).
La suddetta dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento pdf generato al momento di chiusura della compilazione;
H) per ciascun partenariato, DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELL'ATS (Allegato 5), firmata digitalmente dai legali rappresentanti del Capofila e di tutti i partner di progetto. Questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto proponente sia un'ATS già costituita. Nel caso di ATS già costituita dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa (sul contenuto dell’atto costitutivo dell’ATS consultare il precedente articolo 8);
I) per ciascun partenariato, ACCORDO PRELIMINARE SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE redatto secondo le prescrizioni di cui al precedente articolo 9 del presente bando e firmato digitalmente dai legali rappresentanti del Capofila e da tutti i partner di progetto;
J) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
i) per le imprese e gli OR aventi natura privata non obbligati alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione corredate dai relativi bilanci di verifica, redatti da un professionista abilitato secondo le disposizioni normative vigenti. In assenza delle dichiarazioni dei redditi e dei relativi bilanci di verifica, la domanda sarà ritenuta inammissibile; nel caso in cui sia assente una sola delle dichiarazione dei redditi, comprensiva del relativo bilancio, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione la dichiarazione mancante;
ii) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo. In assenza del documento relativo alla situazione economica e patrimoniale di periodo la domanda sarà ritenuta inammissibile;
K) per le imprese e gli OR aventi natura privata, in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato presso la CCIAA nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, ATTO NOTARILE REGISTRATO DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA, ai sensi del Codice Civile, attestante l'aumento di capitale deliberato;
L) per le imprese e gli OR aventi natura privata, in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato presso la CCIAA nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO;
M) STATUTO/ATTO COSTITUTIVO dell'OR, se OR diverso da Università statali pubbliche e istituti di istruzione universitari ad ordinamento speciale.
N) per ciascuna impresa, Capofila o partner, DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA
VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ specificata all'interno dell'articolo 16.2.2. lettere b) e c).
O) per le imprese e per gli OR aventi natura privata che, al momento della domanda, non risultano iscritti nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane:
• ATTO DI COSTITUZIONE, prodotto in originale e corredato da perizia giurata di traduzione in lingua italiana;
• IMPEGNO ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA TERRITORIALMENTE COMPETENTE E ALL’ESERCIZIO DI UN’ATTIVITÀ ECONOMICA IDENTIFICATA COME PREVALENTE NELLE SEZIONI ATECO ISTAT 2007 B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento;
LE IMPRESE O GLI OR AVENTI SEDE LEGALE ALL’ESTERO E PRIVI DI SEDE O DI
UNITÀ OPERATIVA IN TOSCANA al momento della presentazione della domanda devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del paese di appartenenza. Tale documentazione deve essere prodotta in originale e corredata da perizia giurata di traduzione in lingua italiana.
Per riepilogare, la domanda di aiuto così come definita all'articolo 14 del presente bando, vale a dire il documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana
S.p.A. al momento della chiusura della compilazione, contiene, al suo interno, le dichiarazioni relative ai requisiti di cui ai punti da 5 a 17 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese), ai punti 1 e da 5 a 16 dell’articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) e da 1 a 5 dell'articolo 7.2.2 (Requisiti degli OR aventi natura pubblica) del bando, nonché i documenti di cui al presente articolo lettere B (sezione relativa alla scheda tecnica compilata on-line da ciascun partner che confluirà all'interno della scheda tecnica di progetto firmata dal Capofila), E (esclusivamente Capofila), F e G.
Gli ulteriori documenti, di cui alle lettere da H a O, dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute all'interno dell'articolo 14.2 del bando.
Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento di cui ai punti da A a O del presente articolo saranno considerate inammissibili, secondo il dettato dell'articolo 16.1.1 del bando.
La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'articolo 16 del bando, anche tramite la società in house Sviluppo Toscana S.p.A. incaricata dell'istruttoria.
15. PRECISAZIONI
Si riepilogano, di seguito, i documenti che dovranno essere presentati da ciascun partecipante al progetto:
I. Documenti obbligatori che devono essere compilati on-line:
Impresa capofila | Impresa partner | OR partner | |
Domanda di aiuto del singolo soggetto aderente al partenariato (art. 14.3 punto A). | X | X | X |
Scheda tecnica di progetto complessiva e piano finanziario complessivo (art. 14.3 punto B). | X | ||
Scheda tecnica di progetto (per la parte di competenza relativa ai dati dell’impresa partner o dell’OR partner) e piano finanziario personale di progetto (art. 14.3 punto B). | X | X | X |
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla dimensione aziendale (art. 14.3 punto C). | X | X | |
Solo in caso di impresa o OR privato costituiti prima del 23 maggio 2007, Dichiarazione “Deggendorf” sostitutiva di atto notorio sulla regolarità rispetto al D.P.C.M. 23/05/2007 relativo agli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea (art. 14.3 punto D). | X | X | X (solo OR privati) |
Scheda per la rilevazione degli indicatori (art. 14.3 punto E). | X | ||
Scheda relativa al merito creditizio (art. 14.3 punto F). | X | X | |
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (art. 14.3 punto G). Tale dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, è creata automaticamente dal sistema informatico e risulta visibile nel documento .pdf generato al momento di chiusura della compilazione. | X | X | X |
II. Documenti obbligatori, non compilabili on-line, che devono essere allegati alla domanda:
Impresa capofila | Impresa partner | OR partner | |
Dichiarazione di intenti per la costituzione dell'ATS, firmata digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti del partenariato (imprese e OR) o, in caso di ATS già costituita, Atto notarile costitutivo, redatto secondo le indicazioni contenute all'interno dell'articolo 8 (art. 14.3 punto H) firmato digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti l’ATS (imprese e OR). | X | X (firma digitale) | X (firma digitale) |
Accordo preliminare sui diritti di proprietà intellettuale, redatto in forma libera contenente le prescrizioni di cui all’articolo 9 (art. 14.3 punto I) firmato digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti l’ATS, costituita o costituenda. | X | X (firma digitale) | X (firma digitale) |
Documentazione economica come specificata (art. 14.3 punto J). | X | X | X (solo OR privati) |
Solo se OR diverso da Università statali pubbliche e istituti di istruzione universitari ad ordinamento speciale: Statuto/ Atto Costitutivo (art. 14.3 punto M). | X | ||
Solo per le imprese e per gli OR aventi natura privata che, al momento della domanda, non risultano iscritti nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane (art. 14.3 punto O): • Atto di costituzione, in originale e corredato da perizia giurata di traduzione in lingua italiana; • impegno all’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, e all’esercizio di un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento; | X | X | X (solo OR privati) |
III. Documenti obbligatori, non compilabili on-line, che devono essere allegati alla domanda per la dimostrazione di determinati requisiti:
Impresa capofila | Impresa partner | OR partner | |
In caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato, presentato presso la CCIAA nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, atto notarile registrato depositato presso la CCIAA, ai sensi del Codice Civile, attestante l'aumento di capitale deliberato (art. 14.3 punto K). | X | X | X (solo OR privati) |
In caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato presso la CCIAA nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, contabili bancarie attestanti il versamento effettuato (art. 14.3 punto L). | X | X | X (solo OR privati) |
Altra documentazione atta a specificare ulteriori elementi del progetto. | X | X | X |
Documentazione necessaria alla verifica dei criteri di premialità specificata all'interno dell'articolo 16.2.2. punti b) e c) | X | X | |
Documentazione fornita da impresa o OR privato o OR pubblico straniero privo di sede o unità operativa in toscana al momento della domanda (art. 14.3). La documentazione dovrà essere fornita in originale e corredata da perizia giurata di traduzione in lingua italiana; | X | X | X |
16. FASI DEL PROCEDIMENTO
La selezione delle domande di aiuto avverrà con procedura valutativa.
L’iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:
• istruttoria di ammissibilità (articolo 16.1). In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (articolo 16.1.1), vale a dire le cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione;
• valutazione dei progetti (articolo 16.2). I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata sono valutati in base a specifici criteri di selezione (articolo 16.2.1). Successivamente il punteggio di premialità (articolo 16.2.2) è attribuito esclusivamente ai progetti che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per i singoli criteri di selezione ed il punteggio minimo totale previsto per la somma dei punteggi dei singoli criteri di selezione (art. 16.2.1);
• formazione delle graduatorie e sua pubblicazione (articolo 16.3);
• atto di concessione del contributo;
• accertamento delle cause di decadenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie 18.
Si specifica che i termini per la conclusione del procedimento del presente bando sono stabiliti in 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 31.03.2010 attuativa della Legge Regionale n. 40/2009, fatta salva la sospensione del predetto termine, ai sensi dell'articolo 14 della predetta Xxxxx, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, ai fini della richiesta di integrazioni.
Qualora, in fase di istruttoria di ammissibilità formale, emerga l’esigenza di integrare la documentazione fornita dai proponenti, il Responsabile del procedimento, nei limiti consentiti dal presente bando, comunica tramite Sviluppo Toscana S.p.A. la richiesta di integrazioni. Le integrazioni devono pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. In questo caso i termini indicati si intendono sospesi, secondo il dettato della L. R. n. 40/2009.
Si specifica che non potranno in nessun caso essere richiesti a integrazione documenti previsti dall'articolo 14.3 come obbligatori e non presentati.
La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.
16.1 Istruttoria di ammissibilità
La fase dell'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare nei confronti di ciascun componente del partenariato:
• la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all’interno degli articoli 14.1 e 14.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati all'articolo 14.3 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
• la completezza della domanda di aiuto e della documentazione stabilita come obbligatoria all’interno dell'articolo 14.3 del bando;
18 Per le cause di decadenza cfr. articoli 19.2 e 19.3.
• la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti: ai punti da 1 a 7 e da 18 a 24 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese), ai punti da 1 a 7 e da 17 a 23 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata), nonché ai punti 1 e 2 e da 6 a 12 dell'articolo 7.2.2 (Requisiti degli OR aventi natura pubblica). Per le imprese e gli OR privi di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, per i requisiti di cui ai punti 5 e 6 degli articoli 7.1 e 7.2.1 e di cui al punto 2 dell’articolo 7.2.2 sarà controllata la dichiarazione di impegno.
A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d’ufficio e controlli puntuali su tutti i soggetti che hanno presentato domanda d’aiuto, secondo le modalità stabilite all’art. 7.3.
Se i requisiti di cui ai punti 4, 8, 9 e 17 di cui all'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese) e quelli di cui ai punti 4, 8 e 9 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) sono attestati da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, su tali relazioni e attestazioni saranno effettuati controlli annuali a campione, così come previsto all’art. 7.3.
Le cause di inammissibilità costituiscono improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.
L'attività istruttoria viene svolta dal Settore “Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca” della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze avvalendosi della società in house Sviluppo Toscana S.p.A. (DD 3585 del 04/09/2013).
La fase dell'istruttoria di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Nel caso in cui l’istruttoria di ammissibilità formale dia esito negativo, i progetti non accederanno alla fase successiva relativa alla valutazione del progetto stesso e il Responsabile del procedimento, per il tramite di Sviluppo Toscana S.p.A., provvederà a comunicare il suddetto esito negativo motivato ai soggetti proponenti.
16.1.1 Cause di inammissibilità
Costituiscono cause di inammissibilità:
a) sia per le imprese che per gli OR, la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all’interno degli articoli 14.1 e 14.2 del bando, compreso il mancato rispetto delle modalità di redazione, sottoscrizione e invio della domanda e dei documenti elencati all'articolo 14.3 del bando, la cui redazione, sottoscrizione e invio sono previsti come obbligatori;
b) sia per le imprese che per gli OR, la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all’interno dell'articolo 14.3 del bando;
c) assenza, per le imprese, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1 a 7 e ai punti da 18 a 24 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese); nel caso in cui i requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell’art 7.1 non siano posseduti al momento della presentazione della domanda, l’impresa dovrà presentare l’atto comprovante la costituzione di impresa, secondo le modalità stabilite all’art. 14.3 punto O, e una dichiarazione d’impegno a possedere i requisiti di cui ai punti 5 e 6 al momento dell’erogazione per anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo pena la decadenza dal contributo;
d) assenza per gli OR, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1 a 7 e da 17 a 23 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata), nonché ai punti 1 e 2 e da 6 a 12 dell'articolo 7.2.2 (Requisiti degli OR aventi natura pubblica); per gli OR privati, nel caso in cui i requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell’art 7.2.1 non siano posseduti al momento della presentazione della domanda, l’OR privato dovrà presentare l’atto comprovante la costituzione di OR privato, secondo le modalità stabilite all’art. 14.3 punto O, e una dichiarazione d’impegno a possedere i requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell’art 7.2.1 al momento dell’erogazione per anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo, pena la decadenza dal contributo; per gli OR pubblici, nel caso in cui il requisito di cui al punto 2 dell’art 7.2.2 non sia posseduto al momento della presentazione della domanda, l’OR pubblico dovrà presentare una dichiarazione d’impegno a possederlo al momento dell’erogazione per anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo pena la decadenza dal contributo;
e) costo totale del progetto inferiore al minimo previsto per la linea d’azione prescelta anche a seguito del taglio, effettuato d'ufficio, relativo a voci di spesa per le quali è stata superata la percentuale massima prevista dall’articolo 11 del bando.
Si specifica che, all’interno di un'ATS costituita o costituenda, l’inammissibilità di un singolo componente del partenariato, in relazione ai requisiti richiesti, determinerà inammissibilità del progetto, con pregiudizio dell'intero partenariato.
16.2 Valutazione dei progetti
Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell’istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 16.1 del presente bando accederanno alla fase di valutazione.
La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (in seguito CTV) nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore “Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca” e composta da membri interni ed esterni all’Amministrazione regionale, questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla L.R. n. 20/2009 articolo 11 e dall'articolo 6 dell'APQ MIUR-MISE-RT di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 758 del 16 settembre 2013.
Nello specifico i componenti esterni possono essere:
a) iscritti nell'Albo degli esperti del MIUR (istituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999 e aggiornato con il DD n. 30 del 02.02.2012);
b) iscritti nell'Albo degli esperti del MISE (esperti in innovazione tecnologica per la valutazione dei progetti previsti all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46);
c) iscritti nella lista di esperti della DG Ricerca della Commissione UE;
La valutazione avrà ad oggetto l'esame:
- dei contenuti tecnico-scientifici delle proposte progettuali;
- della corrispondenza della proposta progettuale alle finalità e agli obiettivi di cui al presente bando;
La valutazione si articolerà in due sottofasi:
- assegnazione di un punteggio in relazione a ogni criterio di selezione (cfr. articolo 16.2.1);
- successiva assegnazione di un punteggio in relazione a ogni criterio di premialità (cfr. articolo 16.2.2) esclusivamente a quelle proposte progettuali che, per ciascun criterio di selezione, ottengano il punteggio minimo previsto e totalizzino il punteggio complessivo di
almeno 60 punti rispetto all’insieme dei criteri di selezione.
La valutazione si conclude con l’assegnazione, a ciascuna proposta, di un punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli criteri di selezione e dagli eventuali punteggi ottenuti per ciascun criterio di premialità.
Le proposte progettuali saranno ammesse a finanziamento sulla base del miglior punteggio assegnato e, nella misura in cui siano totalmente finanziabili, in base alle risorse disponibili19.
16.2.1 Criteri di selezione
I criteri di selezione sono definiti all’interno della tabella di seguito riportata. Si prevede l'attribuzione di un punteggio per ciascun criterio di selezione.
Criterio di selezione | Parametri di valutazione | Punteggio massimo | Punteggio minimo |
A) Grado di innovazione del progetto | - innovazione di prodotto; - innovazione di processo; - nuove procedure, standard e protocolli. | Fino a 20 | 8 |
B) Affidabilità dei soggetti proponenti | - esperienze già acquisite nella conduzione di progetti analoghi; - qualificazione tecnico scientifica (adeguatezza e complementarietà delle competenze coinvolte) del team responsabile delle attività; - collegamento con reti di ricerca e sviluppo sperimentale nazionali e internazionali. | Fino a 20 | 8 |
C) Replicabilità dei risultati | - attraverso processi di qualificazione professionale e di disseminazione di competenze; - attraverso processi di trasferimento dei risultati; - attraverso la diffusione di modelli organizzativi, procedure, standard e protocolli. | Fino a 10 | 4 |
D) Validità tecnica, validità economica, rilevanza e credibilità del progetto | - validità tecnica: analisi dell’innovatività degli aspetti tecnici e scientifici della proposta (da valutare sulla base di opportuni parametri internazionali) e verifica della loro fattibilità; - validità economica: coerenza tra i costi e i risultati attesi e sostenibilità; - rilevanza: importanza del progetto nell'ambito delle strategie ambientali e di sostenibilità della Regione Toscana, nel rispetto della sostenibilità finanziaria. | Fino a 40 | 16 |
E) Attitudine del progetto a creare validi rapporti di rete | - progetti collegati con distretti produttivi, distretti tecnologici identificati dalla Regione Toscana e reti di servizi regionali; - progetti a carattere multidisciplinare (per discipline comprese negli ambiti tematici) e multicentrico. | Fino a 10 | 4 |
19 Nel caso di progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziabili per intero per carenza di risorse si rinvia a quanto stabilito dall’art. 1.2.
Si precisa che le proposte progettuali devono conseguire entrambi i seguenti punteggi minimi:
• un punteggio minimo in relazione a ciascun criterio di selezione, come indicato nella tabella sopra riportata;
• un punteggio minimo totale, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione ai criteri di selezione, pari a 60 punti; la somma dei punteggi assegnati in relazione ai criteri di selezione potrà essere al massimo di 100 punti.
Si specifica che non saranno considerate ammissibili a finanziamento le proposte progettuali che:
• in relazione a ciascun criterio di selezione, raggiungeranno un punteggio inferiore al minimo richiesto per quel criterio;
• pur avendo raggiunto, all'interno di ciascun criterio di selezione, il punteggio minimo, non raggiungano almeno 60 punti in relazione alla somma dei punteggi.
16.2.2 Criteri di premialità
Tutte le proposte progettuali che, in relazione a ciascun criterio di selezione, raggiungeranno un punteggio uguale o superiore al minimo richiesto e che totalizzeranno almeno 60 punti in relazione alla somma dei punteggi, come specificati al precedente articolo 16.2.1, saranno oggetto di verifica ai fini dell’attribuzione del punteggio di premialità.
Il suddetto punteggio di premialità verrà assegnato in caso di possesso di uno o più dei requisiti elencati ai punti da a) a c) del presente articolo, verificati attraverso l'esame della documentazione presentata in relazione a ciascun criterio di premialità.
La CTV attribuirà un punteggio di premialità ai progetti che prevedono:
a) Promozione e qualificazione dell’occupazione in termini di nuovi addetti alla R&S (occupazione aggiuntiva nelle funzioni di R&S).
Il punteggio di premialità per occupazione aggiuntiva sarà calcolato in base all’incidenza dei costi per nuovi addetti alla R&S, assunti specificatamente per il progetto con contratti a tempo determinato o contratti a progetto, sul totale dei costi ammissibili del progetto (IOA).
Di seguito, i punteggi assegnati, fino a un massimo di 12 punti, in relazione all'incidenza occupazionale aggiuntiva (IOA).
Per ottenere il punteggio relativo alla occupazione aggiuntiva nelle funzioni di R&S, le imprese e gli OR devono compilare la sezione 6 “Criteri di premialità” punto A della scheda tecnica di progetto (All. 2).
Incidenza percentuale dei costi relativi ad occupazione aggiuntiva
per contratti a tempo determinato e a progetto sul totale dei costi di progetto (IOA)
IOA | Punti |
0%<IOA≤2% | 0 |
2%<IOA≤5% | 1 |
5%<IOA≤8% | 2 |
8%<IOA≤12% | 3 |
12%<IOA≤16% | 4 |
16%<IOA≤18% | 5 |
18%<IOA≤20% | 6 |
20%<IOA≤22% | 7 |
22%<IOA≤24% | 8 |
24%<IOA≤26% | 9 |
26%<IOA≤28% | 10 |
28%<IOA≤30% | 11 |
IOA>30% | 12 |
La coerenza fra numero di ULA aggiuntive assunte specificatamente per il progetto e relativo costo indicato in ciascuna scheda di progetto sarà sottoposto a verifica da parte della CTV in fase di valutazione. Ove la CTV ne ravvisi la necessità potrà richiedere la revisione dei valori indicati.
b) Capacità di favorire le pari opportunità di genere e non discriminazione, punti 2;
Il suddetto punteggio verrà attribuito soltanto nel caso di progetti presentati da un partenariato all'interno del quale almeno un'impresa ha realizzato, nell’ultimo biennio, un progetto di azioni positive per la promozione delle pari opportunità e non discriminazione, ai sensi degli articoli 42 e 45 del D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006.
Per ottenere il punteggio relativo alle pari opportunità di genere e non discriminazione, le imprese (sono esclusi gli OR) devono compilare la sezione 6 punto B della scheda tecnica di progetto (All. 2) e allegare obbligatoriamente un'autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, contenente gli estremi del provvedimento di finanziamento.
c) Contributo alla riduzione delle pressioni e degli effetti sull’ambiente e territorio, punti 6;
Il suddetto punteggio verrà attribuito nel caso di progetti presentati da un partenariato all'interno del quale le imprese siano in possesso di certificazioni ambientali e/o adottino sistemi di gestione ambientale e/o sistemi di gestione ambientale di prodotto.
Si precisa che, nel caso in cui la premialità suddetta riguardi:
1. una sola impresa, verranno assegnati 2 punti;
2. due o più imprese (ma non tutte), verranno assegnati 4 punti;
3. tutte le imprese (solo nel caso di partenariati con due o più imprese), verranno assegnati 6 punti;
Per ottenere il punteggio relativo al contributo alla riduzione delle pressioni e degli effetti sull’ambiente e sul territorio, le imprese (sono esclusi gli OR) devono compilare la sezione 6 punto C della scheda tecnica di progetto (All. 2) e devono allegare obbligatoriamente copia del certificato/ certificazione/licenza ottenuti, prima della data di presentazione della domanda di aiuto, tra quelle di seguito elencate:
- ISO 14001
- EMAS
- Ecolabel
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD - Environmental Product Declaration).
Il mancato rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a) (occupazione aggiuntiva nelle funzioni di R&S) dichiarate in fase di presentazione di domanda determina:
1. revoca parziale del contributo non rimborsabile nella misura dell’1%, nel caso in cui le spese previste relative a occupazione aggiuntiva (IOA) siano effettivamente sostenute per almeno il 95% ma inferiori al 100%;
2. revoca parziale del contributo non rimborsabile nella misura del 3% nel caso in cui le spese previste relative a occupazione aggiuntiva siano effettivamente sostenute per almeno l’85%;
3. revoca parziale del contributo non rimborsabile nella misura dell’8% nel caso in cui le spese previste relative a occupazione aggiuntiva siano effettivamente sostenute per almeno il 75%;
4. revoca totale del contributo rimborsabile e non rimborsabile, nel caso in cui le spese sostenute relative a occupazione aggiuntiva risultino inferiori al 75% di quelle previste (IOA).
Il controllo sul rispetto delle condizioni di premialità avverrà al momento della presentazione della domanda di saldo.
Il punteggio di premialità si somma al punteggio ottenuto con la valutazione dei criteri di selezione e concorre alla definizione del punteggio complessivo del progetto ottenuto in sede di valutazione tecnico-scientifica. Pertanto, il punteggio complessivo attribuito a ogni progetto è ottenuto dalla somma dei punteggi per ciascun criterio - di selezione e di premialità - per un totale massimo di 120 punti.
La valutazione si conclude con l’assegnazione, a ciascuna proposta, di un punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli criteri di selezione e degli eventuali punteggi ottenuti per ciascun criterio di premialità.
Le proposte progettuali saranno ammesse a finanziamento sulla base del miglior punteggio assegnato.
16.3 Formazione delle graduatorie
Fermo restando quanto stabilito all’articolo 1.2 circa l’assegnazione delle risorse alle due linee d’azione, al termine della fase di valutazione si procederà alla predisposizione di due graduatorie distinte, una per la linea A e una per la linea B.
Le graduatorie sono approvate entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande salvo interruzione dei termini secondo quanto indicato all’art. 16 del bando.
A parità di punteggio finale, le graduatorie saranno definite sulla base dei seguenti criteri di priorità:
- maggiore incidenza % dei costi relativi ad occupazione aggiuntiva sul totale dei costi di progetto (IOA di cui al precedente articolo 16.2.2)
- in caso di ulteriore parità; maggiore punteggio sul criterio di selezione di cui al punto E) ovvero “Attitudine del progetto a creare validi rapporti di rete”;
- in caso di ulteriore parità; in base alla data di presentazione della domanda;
- in caso di ulteriore parità in base all’ora di presentazione della domanda. Ciascuna graduatoria elencherà i progetti in ordine di punteggio, distinguendoli in:
1. progetti ammessi a finanziamento: progetti finanziati con le risorse già impegnate al momento dell’approvazione della graduatoria;
2. progetti ammissibili a finanziamento: progetti che potranno essere finanziati qualora si rendano impegnabili ulteriori risorse;
3. progetti non ammessi a finanziamento, ovvero:
- non ammessi per la presenza di cause di inammissibilità;
- non ammessi, a seguito di valutazione, per mancato raggiungimento dei limiti minimi di
punteggio in relazione ai criteri di selezione, come specificati all'interno dell'articolo 16.2.1;
- non ammessi, a seguito di valutazione, per mancato rispetto del costo totale minimo del progetto previsto per Linea, a seguito del taglio, effettuato d'ufficio, relativo a voci di spesa per le quali è stata superata la percentuale massima prevista dall’articolo 11 del bando.
Qualora risultassero impegnabili ulteriori risorse, queste verranno ripartite fra le due graduatorie, linea A e linea B, proporzionalmente alle risorse assegnate alle due linee d’azione come indicato nell’art. 1.2. Si procederà quindi, con successivo atto, allo scorrimento delle graduatorie secondo le modalità e i criteri definiti all’articolo 1.2.
La Regione Toscana provvede, per il tramite di Sviluppo Toscana S.p.A. nei 10 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT delle graduatorie, all’invio, tramite PEC, di apposita comunicazione scritta dall’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx alle imprese Capofila dei progetti ammessi, ammissibili e non ammessi a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata e, in caso di progetti non ammessi a finanziamento, la motivazione.
Le risorse disponibili ed impegnabili sono, quindi, assegnate ai beneficiari nei limiti delle assegnazioni di ciascuna graduatoria.
17. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
17.1 Adempimenti successivi all’ammissione all'aiuto
Trasmissione e modifiche alla scheda tecnica di progetto e al piano finanziario.
Qualora in sede di valutazione tecnico-scientifica sia stata riconosciuta la necessità di apportare al progetto presentato delle modifiche finanziarie o tecniche, il Capofila del partenariato ha l’obbligo di presentare la scheda tecnica di progetto e il piano finanziario di dettaglio conforme a quanto richiesto dalla CTV entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto. In particolare, la scheda tecnica di progetto e il piano finanziario dovranno essere modificati sulla piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. secondo le modalità che verranno indicate all'interno della comunicazione contenente l'esito del procedimento.
Costituzione dell'ATS, trasmissione dell’ATS e dell’accordo definitivo di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati.
I beneficiari, come stabilito all'interno dell'articolo 8 del presente bando, qualora non vi abbiano provveduto antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto, devono:
• stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni formalizzando il partenariato mediante la costituzione in Associazione Temporanea di Scopo (ATS);
• inviare via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, l'atto notarile registrato relativo alla suddetta costituzione dell'ATS;
• inserire sulla piattaforma di da Sviluppo Toscana S.p.A., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, l’accordo definitivo di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati di cui all’articolo 9.
Il mancato rispetto dei suddetti termini sarà considerato come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e determina la revoca dell’intero finanziamento (rimborsabile e non) secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo articolo 19.5.
17.2 Convenzioni
La concessione delle agevolazioni avverrà a seguito della sottoscrizione di una Convenzione per la realizzazione del progetto di ricerca e l’erogazione del finanziamento a fondo perduto (d’ora in avanti “Convenzione per la realizzazione del progetto”) e di una Convenzione apposita per l’erogazione, il rimborso e la gestione del finanziamento a credito agevolato (d’ora in avanti “Convenzione per il credito agevolato”).
17.2.1 Convenzione per la realizzazione del progetto
La Convenzione per la realizzazione del progetto, riportata in schema in Allegato 12, dovrà essere stipulata tra la Regione Toscana e il Capofila dell’ATS e dovrà contenere:
• tutti gli elementi del progetto di investimento approvato;
• gli obblighi assunti dai contraenti in merito alla realizzazione del progetto;
• l’entità e le condizioni del finanziamento, incluse le modalità di revoca dello stesso;
• i sistemi di monitoraggio e controllo che verranno utilizzati.
La Convenzione per la realizzazione del progetto dovrà essere sottoscritta entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione dell’aiuto sul BURT.
La data di firma della Convenzione costituisce anche la data di avvio del progetto. I beneficiari dei contributi hanno la facoltà di anticipare l’avvio del progetto secondo le modalità stabilite dall’art. 10.3.
La mancata sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione del progetto comporta la revoca dell’aiuto concesso.
17.2.2 Convenzione per il credito agevolato
La Convenzione per il credito agevolato, riportata in schema in Allegato 13, dovrà essere stipulata tra la Regione Toscana, il MIUR e la singola impresa beneficiaria del finanziamento a credito agevolato e dovrà contenere:
• gli obblighi assunti dai contraenti in merito alla erogazione, rimborso e gestione del credito agevolato;
• le caratteristiche e la durata del finanziamento, ovvero il tasso di interesse applicato, il periodo di preammortamento, la durata del finanziamento;
• le modalità di rimborso del credito agevolato e le modalità di revoca dello stesso;
• i sistemi di monitoraggio e controllo che verranno utilizzati;
• le ispezioni cui i beneficiari potranno essere sottoposti.
La Convenzione per il credito agevolato dovrà essere sottoscritta entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione dell’aiuto e comunque successivamente alla stipula della Convenzione per la realizzazione del progetto.
La Convenzione decorre dalla data di avvio del progetto come definita all’art. 10.3 ed ha validità fino alla completa restituzione del finanziamento al MIUR.
La mancata sottoscrizione della Convenzione per il credito agevolato comporta la revoca dell’aiuto rimborsabile concesso.
17.3 Obblighi dei beneficiari
I beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto dei seguenti obblighi, che sono formalizzati nella Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1:
1. realizzare il progetto secondo le modalità indicate nella proposta progettuale approvata, nei tempi di realizzazione previsti, e, comunque, nella misura minima del 70% del costo totale del progetto ammesso, fermo restando il costo totale minimo indicato all'interno dell'articolo
5 del bando; tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi in ambito di controllo e pagamento e previsti dal piano finanziario approvato;
2. realizzare il progetto conformemente agli obiettivi contenuti nel progetto stesso, entro 24 mesi a decorrere dalla data di avvio del progetto, così come stabilita all'interno dell'articolo 10.3, salvo proroga concessa ai sensi del predetto articolo;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come definite nell'articolo 11, secondo i termini e le modalità indicate nell'articolo 18; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di inizio del progetto e i 24 mesi successivi, salvo proroga, rispettando, per quanto non espressamente previsto dal bando, le prescrizioni contenute nelle linee guida per la rendicontazione di cui all’Allegato 11 e ss.mm.ii;
4. fornire le relazioni tecniche per ciascuno stato di avanzamento, al dodicesimo e al ventiquattresimo mese dalla data di avvio del progetto. La trasmissione delle relazioni tecniche sopra menzionate spetta al Capofila secondo le modalità stabilite all’art. 19.1;
5. rispettare le normative del FAS (adesso FSC) e del FAR ed adempiere a quanto previsto per la gestione ed il monitoraggio del finanziamento. In particolare, il Capofila è obbligato ad inviare le schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento;
6. conservare per almeno 5 anni successivi all’erogazione del saldo del contributo ed, in ogni caso, fino al terzo anno successivo alla completa restituzione del contributo rimborsabile tutti gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile dagli altri atti amministrativi generali mediante opportuna codifica. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone o organismi aventi diritto;
7. mantenere per tutta la durata del progetto, e, comunque, fino all’istanza di erogazione a saldo, i seguenti requisiti:
a) i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 e 14 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese), i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 e 14 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) e i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1, 2, 4 dell’articolo 7.2.2 (Requisiti degli OR aventi natura pubblica) del presente bando20;
20 Per quanto la regolarità del pagamento dei contributi INPS-INAIL, l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza del requisito all’atto della liquidazione del contributo.
b) il rispetto dell’incremento occupazionale aggiuntivo dichiarato in fase di presentazione della domanda21;
8. mantenere per tutta la durata del progetto nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto i seguenti requisiti:
a) essere impresa o OR privato xxxxxx e conservare il requisito di ammissibilità di cui al punto 7 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese) e dell’articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata), salvo i casi di mantenimento dei beni all’interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto;
b) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l’operazione agevolata, compreso l’eventuale prototipo realizzato nell’ambito del progetto, salvo i casi di mantenimento dei beni all’interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione d’impresa e contratto d’affitto;
c) la sede legale o l’unità produttiva locale, destinataria dell’investimento oggetto di agevolazione, in Toscana nel caso di imprese/OR privati e pubblici in possesso di tale requisito al momento della domanda; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
d) l’iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente in un codice ATECO ISTAT 2007 ammissibile a bando ai sensi degli art. 7.1 e 7.2.1, nel caso di imprese/OR privati in possesso di tale requisito al momento della domanda;
e) l’incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato;
9. possedere al momento dell’erogazione per anticipo/SAL/saldo e mantenere per i cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto i seguenti requisiti:
a) la sede legale o l’unità produttiva locale, destinataria dell’investimento oggetto di agevolazione, in Toscana, nel caso di imprese/OR non in possesso di tale requisito al momento della domanda; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
b) l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, nel caso di imprese/OR privati non in possesso di tale requisito al momento della domanda;
c) un codice ATECO ammissibile a bando, secondo quanto previsto dagli articoli 7.1 e
7.2.1 nel caso di imprese/OR privati non in possesso di tale requisito al momento della domanda;
10. comunicare le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto riguardanti i requisiti dei soggetti destinatari specificati agli articoli 6.1 e 6.2 del presente bando;
11. richiedere all’Amministrazione regionale l’autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto, secondo le modalità dettate agli articoli 17.4, 17.5 e 17.6 del bando;
12. rispettare, per quanto non espressamente previsto dal presente bando, le prescrizioni che verranno adottate dalla Regione Toscana e contenute nelle “Linee guida per la rendicontazione” di cui all’Allegato 11 e ss.mm.ii. e nelle “Linee guida per le varianti e le
21 Per i dettagli inerenti la revoca a seguito di mancato rispetto dell'incremento occupazionale aggiuntivo dichiarato in fase di presentazione della domanda, cfr. articolo 16.2.2.
proroghe di progetto”. XXXXX avrà cura di comunicare tempestivamente al Capofila ogni modifica a tali prescrizioni conseguente al mutamento della normativa comunitaria e/o nazionale e/o regionale;
13. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
14. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal FAS e dalla normativa FAR.
In particolare, ogni partner di progetto si impegna a adempiere agli obblighi informativi e pubblicitari destinati al pubblico in conformità al PAR FAS, al relativo documento di dettaglio e ai relativi atti attuativi adottati dalla Regione Toscana22.
Ciascun partner di progetto autorizza la Regione Toscana a pubblicare, anche per estratto, le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, le valutazioni in itinere e la valutazione dei risultati della ricerca, nel rispetto della tutela dei dati personali e delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema informativo regionale dalla competente struttura regionale.
Ogni pubblicazione e ogni atto inerente il progetto di ricerca (avvisi e bandi di gara, avvisi di selezione del personale ecc...) e i risultati di ricerca, in qualunque forma, dovrà recare l’indicazione del determinante contributo regionale a valere sul Programma Attuativo Regionale cofinanziato dal FAS (adesso FSC) e del contributo a valere sui fondi FAR messi a disposizione dal MIUR e riportare il logo della Regione Toscana, della Repubblica Italiana e del PAR FAS 2007-2013;
15. rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13 e impegnarsi per il futuro a non cumulare altri finanziamenti per lo stesso progetto;
16. comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, mediante PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, l’eventuale rinuncia al contributo;
17. adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione finanziata con risorse PAR FAS e FAR;
18. consentire ai funzionari della Regione o a soggetti da essa incaricati, a funzionari degli Organismi Intermedi appositamente individuati, del Ministero dello Sviluppo Economico e del MIUR, lo svolgimento di controlli e ispezioni;
19. nel caso di beneficiari soggetti pubblici e/o enti dipendenti: rispettare nelle procedure per l’appalto e l’esecuzione dei lavori la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili. In caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici ovvero in presenza di irregolarità si applicheranno gli “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie” (Decisione della Commissione del 19/12/2013 C(2013) 9527)
22 Cfr. il sito web del PAR FAS, xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx
L'ATS si impegna, inoltre, a favorire lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e la diffusione dei risultati sul territorio regionale, con lo specifico obbligo, per la grande impresa, di massimizzarne gli effetti sullo sviluppo economico locale.
Le imprese beneficiarie del finanziamento a credito agevolato, oltre al rispetto degli obblighi formalizzati nella Convenzione per la realizzazione del progetto sopra elencati, sono altresì tenute al rispetto dei seguenti obblighi formalizzati nella Convenzione per il credito agevolato di cui all’art. 17.2.2.
1. presentare al MIUR, entro i due anni successivi alla conclusione del progetto, una relazione in merito all’impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti; la relazione dovrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. In mancanza l’impresa inadempiente sarà esclusa per gli anni successivi dagli interventi finanziati dal MIUR o con risorse del MIUR;
2. mantenere la piena capacità giuridica, qualora l’impresa risulti in una delle situazioni di cui al R.D. 16.03.1942 n. 267 e ss.m.ii. o di cui al D.Lgs. 08.07.1999 n. 270 e ss.mm.ii.; in mancanza la Regione provvede in merito alla revoca del finanziamento;
3. non essere in condizioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, di somme a qualunque titolo dovute al MIUR in dipendenza della Convenzione per il credito agevolato o a qualsiasi altro titolo; in caso di morosità la Regione provvede in merito alla revoca del finanziamento in accordo con quanto stabilito all’art. 11 della Convenzione per il credito agevolato;
4. consentire ai funzionari della Regione e del MIUR, anche attraverso ARTEA, del MEF, della Corte dei Conti italiana ed europea l’accesso alla documentazione tecnico-contabile, alla strumentazione e a quant’altro necessario per la realizzazione dei controlli ed ispezioni disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria e secondo le modalità previste all’art. 16 della Convenzione per il credito agevolato.
Il mancato rispetto da parte dei beneficiari degli obblighi previsti al presente articolo comporta inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione delle Convenzioni. La risoluzione delle Convenzioni è causa di revoca, secondo quanto stabilito all’art. 19.5.
17.4 Modifiche dei progetti
Le richieste di modifica, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di lavoro, la ripartizione per attività o il piano finanziario, ferma restando l’impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull’esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.
Durante il periodo di realizzazione del progetto, i componenti dell’ATS, su istanza del Capofila, possono apportare modifiche alle singole voci di spesa del piano finanziario approvato a patto che queste soddisfino, contemporaneamente, tutte le seguenti condizioni:
• modifichino il totale delle spese per singola macrovoce in misura non superiore al 30%. Per le macrovoci di spesa pari a zero il limite del 30% viene calcolato sulla macrovoce di spesa di entità minore tra quelle presenti nel piano finanziario oggetto di variazione;
• modifichino il totale delle spese per ciascun componente dell’ATS oggetto di variazione in misura non superiore al 30%, motivando opportunamente la modifica delle attività di
competenza di ciascun partner; il limite del 30%, viene calcolato in relazione ai costi ammissibili del partner oggetto di variazione che percepisce il finanziamento di minore entità; non sono, in ogni caso, ammesse varianti fra partner di diversa natura (ovvero fra imprese e OR). Sono ammesse solamente varianti che comportino variazioni del piano finanziario di una impresa che si traducano in variazioni di opposto segno del piano finanziario di un’altra impresa oppure variazioni del piano finanziario di un OR che si traducano in variazioni di opposto segno del piano finanziario di un altro OR;
• le modifiche introdotte mantengano inalterato o al più riducano il totale dei costi ammissibili del progetto;
• il totale delle spese risultanti dalle variazioni rientri nei massimali di investimento previsti per ciascuna linea di azione all’articolo 5;
• le modifiche introdotte garantiscano il rispetto delle percentuali e dei valori massimi, stabiliti dell'articolo 11 del presente bando, in relazione alle singole voci di spesa.
Per ciascun progetto, durante il periodo di realizzazione, è ammessa una sola variante.
In chiusura di progetto, i componenti dell’ATS, su istanza del capofila, possono apportare un’ultima modifica del piano finanziario approvato, da effettuare entro l’ultimo mese di realizzazione del progetto a patto che le variazioni introdotte soddisfino, contemporaneamente, tutte le seguenti condizioni:
• modifichino il totale delle spese per singola macrovoce in misura non superiore al 10%. Per le macrovoci di spesa pari a zero il limite del 10% viene calcolato sulla macrovoce di spesa di entità minore tra quelle presenti nel piano finanziario oggetto di variazione;
• modifichino il totale delle spese per ciascun componente dell’ATS oggetto di variazione in misura non superiore al 10%, motivando opportunamente la modifica delle attività di competenza di ciascun partner; il limite del 10%, viene calcolato in relazione ai costi ammissibili del partner oggetto di variazione che percepisce il finanziamento di minore entità. Non sono, in ogni caso, ammesse varianti fra partner di diversa natura (ovvero fra imprese e OR). Sono ammesse solamente varianti che comportino variazioni del piano finanziario di una impresa che si traducano in variazioni di opposto segno del piano finanziario di un’altra impresa oppure variazioni del piano finanziario di un OR che si traducano in variazioni di opposto segno del piano finanziario di un altro OR;
• le modifiche introdotte mantengano inalterato o al più riducano il totale dei costi ammissibili del progetto;
• il totale delle spese risultanti dalle variazioni rientri nei massimali di investimento previsti per ciascuna linea di azione all’articolo 5;
• garantiscano il rispetto delle percentuali e dei valori massimi, stabiliti dell'articolo 11 del presente bando, in relazione alle singole voci di spesa.
Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti nel presente articolo.
Non è in alcun modo consentita la rimodulazione in riduzione della voce di spesa di cui all’articolo 11, lettera b, ovvero le “spese di personale per attività di ricerca e sviluppo con rapporti di lavoro a termine assunti specificatamente per il progetto o assegni di ricerca attivati specificatamente per il progetto”.
Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante
l’accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web di Sviluppo Toscana S.p.A. e saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte della Regione Toscana e comunicate attraverso Sviluppo Toscana S.p.A..
17.5 Variazioni della composizione del partenariato proponente
Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di Xxxxxxxx che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca del contributo.
Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. Il soggetto economico (azienda o ramo d’azienda) che realizza il progetto in qualità di Capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.
È ammesso, in qualsiasi momento, che uno o più partner escano dall’aggregazione purché l’investimento totale realizzato da parte dei partner uscenti non sia superiore al 25% dell’investimento totale ammesso del progetto e non ne muti significativamente la natura e funzionalità.
I partner rimanenti all’interno dell’aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte dai partner uscenti fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti.
In ogni caso deve essere garantito il rispetto delle caratteristiche e del numero di partner previsti all’articolo 6.
I partner usciti dall’aggregazione possono essere sostituiti da nuovi partner a condizione che i nuovi partner posseggano le caratteristiche di eligibilità previste dal presente bando e che, inoltre, le imprese uscenti siano sostituite da altre imprese con analoghe caratteristiche dimensionali e gli OR da altri OR con analoga natura23. I partner che intendono entrare in sostituzione nell’aggregazione del progetto sono altresì obbligati a indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico, impegnandosi a realizzarle.
Il venir meno di uno dei partner, per rinuncia esplicita o per estromissione motivata24 da parte del partenariato, ha come effetto la revoca individuale del contributo a fondo perduto e a credito agevolato e l’eventuale restituzione delle somme percepite, secondo il dettato dell’articolo 19.5 del bando.
Le attività già sostenute dal partner uscente non sono in alcun modo valide ai fini della rendicontazione delle spese, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.
Contrariamente, le stesse sono considerate valide al fine della realizzazione del progetto e concorrono al raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al S.A.L intermedio e a saldo finale.
Le variazioni della composizione del partenariato al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto:
a. devono essere motivate e richieste dal Capofila, nonché sottoscritte dal partner uscente25 e dai partner che eventualmente intendono subentrare;
23 Gli OR pubblici potranno essere sostituiti da altri OR pubblici, gli OR privati da altri OR privati.
24 Ad esempio costituiscono casi di estromissione motivata, l’inerzia del partner nella realizzazione del progetto e/o la realizzazione delle attività in modo difforme da quanto stabilito nel progetto.
25 La sottoscrizione del partner uscente non è obbligatoria nel caso di estromissione motivata.
b. devono essere presentate in forma di istanza on-line, mediante l’accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti in apposite linee guida pubblicate sulla pagina web di Sviluppo Toscana S.p.A.;
c. saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte della Regione Toscana. In ogni caso è fatto obbligo di modifica dell’ATS.
17.6 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d’impresa
In caso di cessione o conferimento d’azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento - al soggetto subentrante a condizione che quest’ultimo:
• sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
• continui a esercitare l’impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.
A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.
Nei casi suddetti, l’Amministrazione regionale adotta, in capo al soggetto subentrante, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.
La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata, secondo le indicazioni fornite all'interno di apposite linee guida per le varianti, entro 30 giorni dalla data dell'evento.
Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.
La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:
• qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
• qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.
Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari. I contributi non erogati, alla data di effetto dell’evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.
Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.
18. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE
18.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
Ai sensi dell’articolo 5 sexies decies della L.R. n. 35/2000 e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l’iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dai beneficiari può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un’attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.
Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra sono effettuati controlli annuali a campione26.
Le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili sono riportate nelle linee guida per la rendicontazione di cui all’allegato 11 e ss.mm.ii.
Per la parte di finanziamento a credito agevolato il MIUR provvederà ad emanare apposite linee guida per la gestione finanziaria dell’erogazione e del rimborso che saranno rese disponibili anche sul sito web di Sviluppo Toscana S.p.A.
18.2 Modalità di erogazione dell'aiuto
L’erogazione del finanziamento avviene su istanza del Capofila, secondo le modalità e i termini descritti di seguito agli artt. 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3.
I pagamenti sono effettuati alle singole imprese/OR aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.
I pagamenti dei contributi a fondo perduto sono effettuati da XXXXX, quelli del finanziamento a credito agevolato dal MIUR.
In caso di aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire al MIUR la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento, allegato alla Convenzione per il credito agevolato di cui all’articolo 17.2.2.
Ogni erogazione dell’agevolazione (anticipo, a stato avanzamento lavori, a saldo), sia a fondo perduto che a credito agevolato, è preceduta dalla verifica: della regolarità contributiva (DURC), del rispetto della normativa antimafia, della posizione nei confronti di Equitalia dei soggetti beneficiari; dell’assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell’assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all’erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato); per il finanziamento a credito agevolato sarà inoltre verificata la posizione dell’impresa nella Centrale Rischi. La verifica di tali requisiti viene effettuata da ARTEA e, limitatamente alla verifica della posizione dell’impresa nella Centrale Rischi, da soggetto abilitato appositamente incaricato.
In caso di DURC irregolare e di sussistenza di posizione debitoria nei confronti di Equitalia, XXXXX per il contributo a fondo perduto ed il MIUR per il finanziamento a credito agevolato, sospendono il pagamento in attesa della regolarizzazione.
In caso di informazione antimafia irregolare la Regione Toscana avvierà il procedimento di revoca del contributo concesso e, in caso di revoca, ne darà comunicazione al MIUR. La Regione Toscana, tramite ARTEA, provvederà quindi al recupero del contributo a fondo perduto nel frattempo già eventualmente erogato, mentre il MIUR provvederà al recupero del finanziamento a credito agevolato eventualmente erogato.
ARTEA in corrispondenza di ciascuna erogazione provvederà inoltre ad effettuare un controllo, a pena di revoca del beneficio, sul rispetto, da parte di tutti i beneficiari ammessi a contributo privi di sede o unità locale al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell’articolo 7.1 (Requisiti delle imprese) e 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata); e di cui
26 Cfr. articolo 19.2.
al punto 2 dell’articolo 7.2.2. (Requisiti degli OR aventi natura pubblica)
Nel caso in cui tutti i controlli e verifiche sopra indicati abbiano avuto esito positivo ARTEA procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al MIUR per la quota di finanziamento a credito agevolato.
La Regione Toscana, avvalendosi dei valutatori esterni individuati con i criteri e le modalità stabiliti cui all’articolo 19.1, verificherà altresì lo stato di avanzamento del progetto, la sua effettiva realizzazione, la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti sia in fase di valutazione intermedia che finale.
Limitatamente ai pagamenti a titolo di stato avanzamento lavori (SAL) e a saldo, la validazione positiva delle valutazioni intermedie e finali da parte della Regione Toscana costituisce per ARTEA e per il MIUR un presupposto necessario per l’erogazione del contributo.
Le domande di pagamento, tanto del contributo a fondo perduto che del finanziamento a credito agevolato, devono essere redatte esclusivamente on-line sul sito Internet di ARTEA xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx e si distinguono in:
a) Domanda a titolo di anticipo (facoltativa)
b) Domanda a titolo di stato di avanzamento lavori – SAL - (obbligatoria)
c) Domanda a saldo (obbligatoria).
18.2.1 Domanda a titolo di anticipo (facoltativa)
È facoltà dell’ATS, su istanza del Capofila, richiedere un anticipo fino al 40% del contributo non rimborsabile e fino al 40% del contributo rimborsabile, qualora quest’ultimo sia stato richiesto.
La domanda a titolo di anticipo deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1, secondo le modalità che verranno precisate nella lettera di comunicazione del decreto di ammissione a finanziamento.
XXXXX, anche avvalendosi di soggetto abilitato, procederà ai controlli di cui all’art. 18.2.
Nel caso in cui tali controlli e verifiche abbiano avuto esito positivo, XXXXX procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al MIUR per la quota di finanziamento a credito agevolato.
Le quote in anticipazione saranno liquidate singolarmente da ARTEA, per il contributo a fondo perduto, e dal MIUR per il credito agevolato, a ciascun partner di progetto per il quale sia stata presentata richiesta corredata da fideiussione.
La domanda, presentata dal Capofila, deve essere corredata da idonee garanzie fideiussorie, una per ciascun soggetto destinatario dell’anticipo27.
Dovranno essere presentate separate garanzie fideiussorie per la quota a fondo perduto e per la quota a credito agevolato, le prime intestate ad ARTEA e le seconde intestate al MIUR.
Sarà il Capofila a curare la raccolta e l’inserimento nel sistema informatico di ARTEA di tutte le
27 La prestazione di garanzia fideiussoria non è richiesta per gli OR pubblici (ad esempio università o enti di ricerca).
garanzie fideiussorie dei partner di progetto.
Le garanzie fideiussorie devono coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche e garantire il 110% dell'anticipo richiesto.
Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107 - che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.
Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, ARTEA per le fideiussioni prestate a garanzia del finanziamento a fondo perduto ed il MIUR per quelle a garanzia del credito agevolato possono richiedere un’attestazione della validità della stessa al soggetto garante.
La polizza fideiussoria per l’anticipo del contributo a fondo perduto deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria e approvato dall’Amministrazione regionale (Allegato 14) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione.
La fideiussione per l’anticipo del contributo a fondo perduto, escutibile a prima richiesta, deve essere intestata ad ARTEA che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana nel recupero coattivo del credito. Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
La fideiussione per l’anticipo del contributo a fondo perduto deve prevedere espressamente:
• il pagamento da parte del Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento da parte di ARTEA;
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
• il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del Codice Civile;
• il Foro di Firenze quale foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
• l’escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1 mese);
• la clausola del rinnovo automatico, nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l’aiuto.
Per ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche delle garanzie fideiussorie per l’erogazione del finanziamento a fondo perduto si rinvia alle linee guida per la rendicontazione di cui all’allegato 11 e allo schema di garanzia fideiussoria di cui all’allegato 14.
Per quanto riguarda il finanziamento a credito agevolato, la polizza deve essere rilasciata
utilizzando il modello di garanzia fideiussoria che sarà predisposto dal MIUR e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. Tale fideiussione deve essere intestata al MIUR che agisce in nome proprio nel recupero coattivo del credito.
La garanzia fideiussoria per l’anticipo del finanziamento a credito agevolato dovrà essere escutibile a prima richiesta e indicare i casi in cui il MIUR può procedere ad escussione. Detta garanzia potrà essere liberata su richiesta del beneficiario, al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste nella garanzia stessa. Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
18.2.2 Domanda a titolo di stato di avanzamento lavori (obbligatoria)
Il primo periodo di rendicontazione si conclude entro 12 mesi dalla data di avvio del progetto. Entro 45 giorni dalla conclusione di tale primo periodo l’ATS deve presentare domanda di pagamento a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL) e rendicontare il 40% dell’investimento ammesso.
Sia nel caso in cui il Capofila abbia fatto la richiesta di anticipo (di cui al precedente articolo 18.2.1) che nel caso in cui non l’abbia fatta, la domanda di pagamento a titolo di SAL, deve essere presentata ad ARTEA unitamente alla rendicontazione di almeno il 40% dei costi.
La domanda di pagamento a titolo di SAL si compone di:
• relazione tecnica di medio periodo sullo stato di avanzamento del progetto, elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di ARTEA;
• fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);
• schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di ARTEA.
La mancata rendicontazione delle spese per almeno 40% dell’investimento e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo sarà considerata come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, determinerà la revoca dell’intero finanziamento (rimborsabile e non) secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo articolo 19.5.
Il partenariato, al termine del controllo sulla rendicontazione presentata e nel caso in cui sia tale controllo, sia i controlli di cui all’art. 18.2, sia la valutazione sulla relazione tecnica di medio periodo sullo stato di avanzamento del progetto ad opera dei valutatori esterni di cui all’art. 19.1 abbiano avuto esito positivo otterrà quale contributo a stato di avanzamento lavori:
a) nel caso in cui sia stata presentata domanda di anticipo: il valore del contributo a fondo perduto ed a credito agevolato spettanti a fronte dei costi rendicontati e considerati ammissibili nella misura massima del 30% del totale del contributo ammissibile di progetto28. Tale 30% si aggiunge alla quota già richiesta in anticipazione per un totale di contributo fino al 70% del totale del contributo non rimborsabile;
28 Ciascuna impresa/OR otterrà, come contributo, il minore fra questi due valori: 1) il contributo calcolato in base alle spese rendicontate ammesse ed all'intensità di aiuto prevista per quella impresa/OR, 2) il 30% del contributo ammesso inizialmente per quella impresa/OR..
b) nel caso in cui sia non sia stata presentata domanda di anticipo: il valore del contributo a fondo perduto ed a credito agevolato spettanti a fronte dei costi rendicontati e considerati ammissibili nella misura massima del 40% del totale del contributo ammissibile di progetto29;
Per il pagamento dei contributi dovuti Regione Toscana, avvalendosi di ARTEA, provvederà:
• a liquidare le quote a SAL del contributo a fondo perduto spettanti a ciascun partner di progetto;
• dare il proprio mandato a pagare al MIUR affinché questo liquidi, singolarmente a ciascuna impresa dell’ATS che ne abbia fatto richiesta, le quote a SAL del credito agevolato di competenza.
18.2.3 Domanda a saldo (obbligatoria)
Il secondo e ultimo periodo di rendicontazione si conclude entro 24 mesi dalla data di avvio del progetto.
Entro 45 giorni dalla conclusione del secondo periodo di rendicontazione l'ATS, su istanza del Capofila, deve rendicontare la parte residua dell’investimento ammesso e presentare la domanda di pagamento a saldo.
La domanda deve essere presentata dal Xxxxxxxx ad ARTEA unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:
• relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di ARTEA;
• fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);
• schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di ARTEA.
Il saldo del contributo verrà concesso nei limiti dei costi riconosciuti ammissibili in seguito alla verifica della rendicontazione presentata.
Il partenariato, al termine del controllo sulla rendicontazione presentata e nel caso in cui sia tale controllo, sia i controlli e le verifiche di cui all’art. 18.2 sia la valutazione sulla relazione tecnica conclusiva del progetto ad opera dei valutatori esterni di cui all’art. 19.1 abbiano avuto esito positivo otterrà la liquidazione del saldo dell’aiuto non rimborsabile e dell’aiuto rimborsabile.
Per il pagamento dei contributi dovuti Regione Toscana, avvalendosi di ARTEA, provvederà:
• a liquidare le quote a saldo del contributo a fondo perduto spettanti a ciascun partner di progetto;
• dare il proprio mandato a pagare al MIUR affinché questo liquidi, singolarmente a ciascuna impresa dell’ATS che ne abbia fatto richiesta, le quote a saldo del credito agevolato di
29 Ciascuna impresa/OR otterrà, come contributo, il minore fra questi due valori: 1) il contributo calcolato in base alle spese rendicontate ammesse ed all'intensità di aiuto prevista per quella impresa/OR, 2) il 40% del contributo ammesso inizialmente per quella impresa/OR.
competenza.
19. VALUTAZIONI, CONTROLLI E REVOCHE
19.1 Valutazione intermedia e finale dei progetti
I progetti di ricerca, oltre alla valutazione preliminare per accedere al finanziamento di cui all’articolo 16.2 del presente bando, sono sottoposti a valutazione intermedia e finale dei risultati conseguiti.
La valutazione intermedia e finale verrà effettuata da valutatori individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla L.R. 20/2009 articolo 11 e dall’articolo 6 dell’APQ MIUR-MISE-Regione Toscana di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 758 del 16 settembre 2013. Le suddette valutazioni sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva allegate alle relative rendicontazioni, come specificato nell’articolo 18 e sono dirette ad accertare:
• la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
• per la sola valutazione intermedia, la potenzialità del progetto di perseguire gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione di domanda che non sono stati ancora raggiunti;
• la congruità delle spese sostenute, il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti all’articolo 10.1.
Le relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello che verrà reso disponibile sul sito di ARTEA.
Le relazioni tecniche dovranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
• caricate in upload sul sito web di ARTEA unitamente alla rendicontazione di medio periodo e finale;
• trasmesse tramite PEC, entro 10 giorni dalla scadenza rispettivamente del dodicesimo e del ventiquattresimo mese dall’inizio del progetto, ad entrambi i seguenti indirizzi xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx e xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. La relazione dovrà essere altresì inviata anche ai valutatori in itinere i cui nominativi saranno comunicati al Capofila dell’ATS da Sviluppo Toscana.
19.2 Controlli e ispezioni
L’Amministrazione regionale procederà a controlli puntuali e a campione sui soggetti beneficiari e sui soggetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati, secondo le seguenti modalità.
In ordine alle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30 e il 70%.
L’Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dalle Convenzioni di cui agli art. 17.2.1 e 17.2.2 e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.
Nel caso di perdita o mancato rinnovo del “rating di legalità” di cui all’art. 7.3, l’Amministrazione
regionale, anche avvalendosi della società in house Sviluppo Toscana S.p.A., procederà alla verifica dei requisiti 10, 12, 13 e 14 previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio.
A. Dopo l’approvazione delle graduatorie
Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione delle graduatorie, l’Amministrazione regionale, avvalendosi della società in house Sviluppo Toscana S.p.A., effettua, a pena di decadenza dal beneficio30, i seguenti controlli in relazione ai requisiti di ammissibilità, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:
• controlli effettuati su tutti i beneficiari ammessi a contributo e sui soggetti ammissibili a contributo ma non finanziati in relazione requisiti autodichiarati di cui ai punti da 8 a 14 e 17 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese), di cui ai punti da 8 a 14 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) e di cui al punto 3 dell'articolo 7.2.2 (Requisiti degli OR aventi natura pubblica);
• controlli a campione in relazione ai requisiti autodichiarati di cui ai punti 15 e 16 degli articoli
7.1 (Requisiti delle imprese) e 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) e di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo 7.2.2 (Requisiti degli OR aventi natura pubblica), in misura non inferiore al 30% dei beneficiari ammessi e finanziati ed in misura non inferiore al 5% dei beneficiari ammissibili ma non finanziati.
B. Dopo la rendicontazione
Dopo la rendicontazione e prima dell’erogazione, l’Amministrazione regionale, avvalendosi di ARTEA, effettua i controlli documentali sulle spese ammissibili rendicontate.
I controlli sulle rendicontazioni avverranno con le seguenti modalità:
• rendicontazione ordinaria: controllo puntuale sulle spese rendicontate;
• rendicontazione attraverso i revisori legali: controllo annuale a campione sulla relazione tecnica rilasciata in forma giurata ai sensi dell’art. 5-sexiesdecies della L. R. n. 35/2000.
C. Prima dell’erogazione per anticipo, stato avanzamento lavori (SAL), saldo
Prima dell’erogazione per anticipo, stato avanzamento lavori (SAL) e saldo, l’Amministrazione regionale, avvalendosi di ARTEA o della società in house Sviluppo Toscana S.p.A., effettua, a pena di revoca del beneficio, controlli in relazione ai seguenti requisiti, al fine di verificarne l’effettiva sussistenza:
• controllo effettuato su tutti i beneficiari ammessi a contributo privi di sede o unità locale al momento della presentazione della domanda sui requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell’articolo
7.1 (Requisiti delle imprese) e 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata); e di cui al punto 2 dell’articolo 7.2.2. (Requisiti degli OR aventi natura pubblica).
• controllo effettuato sulle imprese e OR privati ammessi a contributo sul possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 7 dell’articolo 7.1 (Requisiti delle imprese) e 2, 3 e 7 dell’articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata).
30 Cfr. articolo 19.3.
D. Dopo l’erogazione a saldo
Dopo l'erogazione a saldo conseguente alla chiusura del progetto, l’Amministrazione regionale, avvalendosi di ARTEA o della società in house Sviluppo Toscana S.p.A., effettua, a pena di revoca del beneficio, controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell’erogazione, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalle Convenzioni di cui agli art. 17.2.1 e 17.2.2.
In ordine alle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30 e il 70%.
19.3 Decadenza dal beneficio
Con il termine decadenza si intende la perdita del beneficio, conseguente alla verifica, effettuata dall'Amministrazione regionale successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione delle graduatorie, del rilascio di dichiarazioni non veritiere inerenti specifici requisiti di ammissibilità. La perdita del beneficio determina la revoca dello stesso.
Nel dettaglio, costituiscono cause di decadenza:
• rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
• mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 8 a 16 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese), di cui ai punti da 8 a 16 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) e di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'articolo 7.2.2 (Requisiti degli OR aventi natura pubblica), accertata attraverso i controlli di cui all'articolo 19.2.
• mancata sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’articolo
17.2.1 e, laddove ricorra, della Convenzione per il credito agevolato di cui all’articolo 17.2.2; in questo secondo caso si provvederà alla revoca del solo finanziamento a credito agevolato;
19.4 Rinuncia
Il Capofila dell’ATS deve comunicare, tramite P.E.C., al responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l’eventuale rinuncia al contributo.
In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l’Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione come indicato all’articolo 19.6 e procede alla revoca del contributo a fondo perduto, del contributo a fondo perduto e a credito agevolato o del solo credito agevolato.
19.5 Revoca totale e parziale e recupero dell'aiuto
La Regione Toscana procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo accertamento delle inadempienze di seguito specificate da parte di uno o più componenti dell’ATS beneficiario. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere immediato pagamento, totale o parziale, dell’aiuto concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione (d’ora in avanti “TUR”).
Per il finanziamento a credito agevolato il recupero dell’eventuale somma sarà effettuato direttamente dal MIUR; nel caso in cui la revoca del credito agevolato sia disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario la maggiorazione sarà pari al TUR maggiorato di cinque punti percentuali.
Costituiscono cause di revoca dell’aiuto:
a) mancata sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1;
b) rinuncia da parte dell’ATS su istanza del Capofila come indicato all’articolo 19.4;
c) risoluzione per inadempimento delle Convenzioni di cui agli art. 17.2.1 e 17.2.2 conseguente a mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui all'articolo 17.3;
d) inerzia del beneficiario nonché realizzazione del progetto parziale o difforme da quello ammesso; in questo caso è disposta la revoca parziale o totale dell’aiuto concesso e la restituzione delle somme erogate; la difforme o parziale realizzazione del progetto costituisce ipotesi di adempimento difforme/parziale della Convenzione e, come tale, dovrà essere accettata espressamente dalla Regione Toscana che, in tal caso, potrà procedere, previo contradditorio con il beneficiario, ai sensi della legge 241/1990, alla revoca parziale o totale del beneficio concesso;
e) mancato raggiungimento dei risultati attesi in relazione agli obiettivi descritti all'interno del progetto. In relazione a tale causa di revoca, la Regione Toscana, come già specificato all'interno dell'articolo 10.1, valuterà il singolo progetto sulla base degli esiti delle verifiche periodiche;
f) mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti successivi all'ammissione, di cui all'articolo 17.1 del presente bando;
g) decadenza del Capofila del progetto, fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni indicati all'articolo 17.6 del presente bando;
h) mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda di variante soggettiva nei casi di operazioni straordinarie di impresa previsti all'articolo 17.6;
i) accertata indebita percezione del finanziamento con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave) In questo caso ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 123/1998 con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme erogate e l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto indebitamente fruito;
j) morosità della singola impresa aderente all’ATS richiedente il credito agevolato rispetto alle scadenze previste dal piano di rientro allegato alla Convenzione per il credito agevolato di cui all’articolo 17.2.2.;
k) adozione di provvedimenti definitivi da parte delle autorità competenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (nel caso di cui all’articolo 9 bis, comma 3, LR 35/2000);
l) mancata sottoscrizione della Convenzione per il credito agevolato di cui all’art. 17.2.2; in questo caso si provvede alla sola revoca del finanziamento a credito agevolato.
m) accertata indebita percezione dell’aiuto per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al beneficiario e non sanabili31
A seconda del momento in cui ne insorge la causa la revoca potrà riguardare il finanziamento sia a fondo perduto che a credito agevolato, oppure il solo credito agevolato.
Per le cause di revoca sopra elencate –ad eccezione del punto j)- che intervengano durante il corso del progetto la revoca riguarderà sia il finanziamento a fondo perduto sia il credito agevolato.
Per le cause di revoca sopra elencate ai punti c) j) ed m) che intervengano a progetto concluso la
31 Ai sensi dell’Art. 9 comma 3 bis LR n. 35/2000.
revoca riguarderà solamente il finanziamento a credito agevolato.
Per la causa di revoca di cui al punto l) che intervenga sia durante il corso del progetto che a progetto concluso si provvede alla sola revoca del finanziamento a credito agevolato.
La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte dell’ATS. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione, a seconda dei casi, di una o ambedue le Convenzioni, previo accertamento dell’inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.
19.6 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
Ai sensi della DGR n. 359 del 20.05.2013, in caso di revoca del contributo successiva all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione dell’aiuto sulla base di tariffe calcolate secondo le modalità esplicitate nella tabella seguente.
A | B | C | D | E | |
Gradualità dei costi sulla base della complessità della procedura | Costo di sola istruttoria | Costo di istruttoria aggiuntivo nel caso di grande impresa | Costo di erogazione e recupero | Rimborso dei soli costi di istruttoria 1) Rinuncia di PMI col A 2) Rinuncia di GI col A+B | Rimborso totale in caso di revoca 1) revoca a PMI col A + C 2) revoca a GI col A + B +C |
Costo minimo | Euro 295,00 | Euro 700,00 | Euro 814,00 + 380,00 | Euro 295,00 (PMI) | Euro 1489,00 (PMI) |
Euro 995,00 (GI) | Euro 2189,00 (GI) | ||||
Costo medio | Euro 855,00 | Euro 700,00 | Euro 1221,00 + 570,00 | Euro 855,00 (PMI) | Euro 2646,00 (PMI) |
Euro 1555,00 (GI) | Euro 3346,00 (GI) | ||||
Costo massimo | Euro 1781,00 | Euro 700,00 | Euro 1221,00 + 570,00 | Euro 1781,00 (PMI) | Euro 3000,00 (PMI) |
Euro 2581,00 (GI) | Euro 4000,00 (GI) |
Nel caso in cui i costi di istruttoria ed erogazione sostenuti siano inferiori o superiori di oltre il 10% dei costi indicati nella tabella, il Dirigente Responsabile del procedimento ha la facoltà di applicare
- con atto amministrativo motivato - una variazione in aumento o diminuzione del 10% rispetto alle somme indicate in tabella.
19.7 Procedimento di revoca
Il Responsabile del procedimento, qualora siano verificate le circostanze di cui al precedente articolo 19.5 che danno luogo alla revoca del finanziamento, comunica tramite PEC agli interessati l’avvio del procedimento, con indicazione dell'oggetto del procedimento promosso, dell’ufficio e del Responsabile del procedimento, presso i quali si può prendere visione degli atti, e assegna ai destinatari un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione, per presentare eventuali controdeduzioni o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
La presentazione degli scritti e della documentazione di cui sopra deve avvenire tramite PEC del Capofila al Responsabile del procedimento.
Qualora necessario, il Responsabile del procedimento può richiedere ulteriore documentazione o
convocare direttamente i soggetti interessati.
Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione Regionale di cui al primo periodo, esaminate le risultanze istruttorie:
a) qualora la Regione Toscana non ritenga fondate le controdeduzioni e gli scritti difensivi, la stessa determina la revoca del finanziamento, provvedendo all’emissione del decreto di revoca del contributo ed al recupero del finanziamento erogato, anche attraverso ARTEA, delle somme a fondo perduto maggiorate del TUR vigente alla data di erogazione. Sarà inoltre richiesto il rimborso dei costi di istruttoria, così come regolati all’art. 19.6. Contestualmente, la Regione Toscana provvederà alla comunicazione al MIUR del decreto di revoca.
Il MIUR, in forza del decreto di revoca, provvederà al recupero delle somme a credito agevolato maggiorate del TUR vigente alla data di erogazione. Nel caso in cui la revoca delle somme a credito agevolato sia disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario, la maggiorazione dovrà essere pari al TUR maggiorato di cinque punti percentuali (D.Lgs. 123/98);
b) qualora invece la Regione Toscana ritenga fondate le controdeduzioni e gli scritti difensivi e quindi ritenga opportuno non procedere a revoca, la stessa dovrà richiedere al MIUR esplicito assenso, che dovrà essere trasmesso alla stessa entro 30 giorni dalla richiesta di parere. Nel caso in cui il MIUR neghi l'assenso, la Regione Toscana dovrà, in ogni caso, procedere alla revoca entro 30 giorni dal diniego, secondo le modalità di cui al punto a).
Diverso è il caso in cui si produca una delle cause di revoca del solo credito agevolato, così come indicate all’art. 19.5, ed in particolare:
a) nei casi di morosità del beneficiario (art. 19.5, secondo xxxxx, punto j) qualora quest’ultimo, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, non abbia provveduto al pagamento, il MIUR provvederà ad inviare mediante raccomandata AR o PEC apposito sollecito di pagamento (d’ora in avanti “Sollecito”). Decorso il termine per il pagamento dell’insoluto indicato nella comunicazione di Sollecito, il MIUR provvederà a comunicare alla Regione Toscana l’inadempienza. La Regione Toscana provvederà all’avvio del procedimento di revoca secondo le modalità stabilite ai primi due commi del presente articolo;
b) negli altri casi di revoca del solo credito agevolato (art. 19.5, secondo comma, punto c, punto l) e punto m) nel caso in cui sia la Regione Toscana a venire a conoscenza della causa di revoca, la stessa provvederà all’avvio del procedimento di revoca secondo le modalità stabilite ai primi due commi del presente articolo; nel caso in cui sia il MIUR che viene a conoscenza della causa di revoca, sarà lo stesso che provvederà a comunicare alla Regione Toscana l’inadempienza e la Regione Toscana provvederà all’avvio del procedimento di revoca secondo le modalità stabilite ai primi due commi del presente articolo.
Nel caso di revoca successiva all’erogazione a titolo di anticipo, qualora il beneficiario non adempia a quanto previsto nel provvedimento in ordine alla restituzione delle somme conseguenti alla revoca del finanziamento, la Regione Toscana, mediante ARTEA, per la parte di finanziamento a fondo perduto e il MIUR, per la parte di finanziamento a credito agevolato, procederanno all’escussione della fideiussione.
Per quanto non richiamato al presente articolo, si applica la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo.
20. SPESE INAMMISSIBILI, DIVIETO DI STORNI E RESTITUZIONE DI SOMME
Non sono finanziabili le spese riconducibili ad attività realizzate precedentemente alla data di avvio del progetto.
Non sono ammessi trasferimenti denaro tra istituti e dipartimenti dello stesso soggetto giuridico.
L'utilizzo del finanziamento è esclusivamente vincolato allo svolgimento del progetto di ricerca e i soggetti beneficiari non potranno, per nessun motivo, stornare i fondi accreditati per far fronte a spese non autorizzate.
21. DISPOSIZIONI FINALI
21.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell’articolo 13 del citato X.Xxx. n. 196/2003 si precisa quanto segue:
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. ii;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale; titolare del trattamento è altresì il MIUR nella persona del suo legale rappresentante per le finalità di controllo e verifica;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile pro tempore del Settore”Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca”;
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: Sviluppo Toscana S.p.A., l’Agenzia della Regione Toscana ARTEA , il MIUR, e il soggetto che sarà incaricato della valutazione del merito di credito;
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore “Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca”.
Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
21.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore “Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca” della D.G. Competitività del Sistema regionale e Sviluppo delle Competenze, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx.
Ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore “Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca” della D.G. Competitività del Sistema regionale e Sviluppo delle Competenze, con le modalità di cui alla DGR n. 726 del 29.08.2011.
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
21.3 Disposizioni finali
Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese verranno effettuate tramite PEC.
Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all’Amministrazione regionale da parte dei soggetti che hanno presentato domanda (ad es. comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura on-line di presentazione della domanda definitiva.
Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
Regione Toscana e MIUR si riservano la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.
Regione Toscana e MIUR si riservano di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.
Regione Toscana e MIUR si riservano altresì la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla formazione delle graduatorie dei progetti, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
ALLEGATI
ALLEGATO 1- Domanda di aiuto del singolo soggetto aderente al partenariato - imprese ALLEGATO 1bis - Domanda di aiuto del singolo soggetto aderente al partenariato - organismi di ricerca aventi natura privata
ALLEGATO 1ter - Domanda di aiuto del singolo soggetto aderente al partenariato - organismi di ricerca aventi natura pubblica
ALLEGATO 2 - Scheda tecnica di progetto ALLEGATO 3 - Piano finanziario
ALLEGATO 4 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla dimensione aziendale ALLEGATO 5 - Dichiarazione di intenti per la costituzione dell'ATS
ALLEGATO 6 - Dichiarazione “Deggendorf” sostitutiva di atto notorio sulla regolarità rispetto al
D.P.C.M. 23/05/2007, relativo agli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea
ALLEGATO 7 - Scheda per la rilevazione degli indicatori ALLEGATO 8 - Scheda relativa al merito creditizio
ALLEGATO 9 - Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ALLEGATO 10 - Modalità di presentazione delle domande
ALLEGATO 11 – Linee guida per la rendicontazione
ALLEGATO 12 – Schema di Convenzione per la realizzazione del progetto di ricerca ALLEGATO 13 – Schema di Convenzione per il credito agevolato
ALLEGATO 14 – Schema di Garanzia Fideiussoria per la richiesta di anticipo del contributo non rimborsabile