ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, OFFERTE
Condizioni generali di vendita e fornitura Angst+Xxxxxxx SpA (revisione 2022, 1.0)
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, OFFERTE
1.1 Le presenti condizioni di vendita e fornitura si applicano su tutti i contratti di vendita e di fornitura stipulati dalla società Angst+Xxxxxxx SpA (qui di seguito denominata «Venditore») con i suoi clienti (qui di seguito denominati «Acquirente»), salvo accordi diversi. Esse prevalgano in ogni caso sulle eventuali condizioni di acquisto dell'Acquirente.
1.2 Le offerte sono vincolanti solo se confermate per iscritto dal Venditore.
1.3 I documenti e i dati facenti parte dell'offerta, relativi a qualità e caratteristiche, non sono da intendersi quale promessa o garanzia e sono vincolanti solo se confermati espressamente per iscritto dal Venditore.
1.4 Eventuali divergenze dell'oggetto della fornitura rispetto alle indicazioni del Cliente sono consentite se rientrano nelle norme tecniche confermate per iscritto dal Venditore.
ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto di fornitura è stipulato mediante conferma d’ordine da parte del Venditore.
2.2 L’ordine, deve essere comunicato al Venditore con le seguenti modalità alternative: a) a mezzo posta; b) a mezzo fax; c) a mezzo Internet; d) mediante consegna a mano; e) EDI; f) con ogni altro mezzo o procedura che consenta al Venditore di ricondurre l’ordine stesso all’Acquirente. Eventuali costi dovuti al gestore del servizio Internet saranno a carico dell'Acquirente. Gli ordini impartiti in modalità EDI necessitano di preventivo e specifico accordo comune.
2.3 L’ordine da parte dell’Acquirente è irrevocabile dal momento in cui perviene al Venditore, il quale ha 8 giorni di tempo, dal ricevimento dello stesso, per accettarlo mediante invio della conferma d’ordine sottoscritta.
2.4 Ordini per un valore netto merce inferiore a € 250,00 non potranno essere confermati dal Venditore, salvo deroghe o condizioni aggiuntive risultanti da esplicito accordo scritto.
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1 Le forniture comprendono solo i prodotti espressamente specificati nella conferma d’ordine del Venditore.
3.2 Per le forniture di prodotti speciali non si accetta la restituzione.
3.3 Le forniture sono regolate dalle presenti condizioni generali e dalle eventuali condizioni speciali contenute nella conferma d’ordine, salvo deroghe o condizioni aggiuntive risultanti da esplicito accordo scritto.
3.4 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non conforme ad una delle condizioni di cui al º3.3 non potrà in alcun modo pregiudicare il diritto dell’altra di pretendere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.
ART. 4 - PREZZI DELLE FORNITURE
4.1 I prezzi delle forniture devono intendersi per gli importi e secondo le modalità specificati nella conferma d’ordine del Venditore e non comprendono prestazioni, oneri, tasse, imposte o diritti non espressamente menzionati nella medesima.
4.1.1 I prezzi sono validi durante il periodo contrattuale a condizione che non ci siano variazioni eccezionali (per eccezionali si intedono variazioni uguali o maggiori dell'1% in 24 ore) dei costi delle materie prime, dell’energia, della manodopera, dei trasporti e di altri aspetti della supply chain che siano dovuti a qualunque delle cause descritte nel seguito in misura tale da non risultare più sotto il controllo di Angst+Xxxxxxx: incidenti, rivolte, sommosse civili, guerre, attacchi terroristici, epidemie, pandemie, quarantene, interruzione delle forniture di telecomunicazioni, di rete e servizi internet, catastrofi naturali, atti o omissioni governativi, cambi di leggi e regolamenti, scioperi nazionali, incendi, esplosioni o generalizzate carenze di materie prime o energia.
Nel caso in cui le eventuali variazioni eccezionali dei costi di cui sopra dovessero verificarsi per una o piu cause sopra descritte e dovessero avere un alto impatto sulle nostre vendite , ci riserviamo la possibilità di aumentare i prezzi di vendita previa tempestiva informazione ai nostri clienti.
4.2 Gli imballaggi, anche se fatturati al costo, non si ricevono di ritorno.
ART. 5 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
5.1 Il pagamento della fornitura deve essere effettuato al domicilio del Venditore nella forma specificata nella conferma, restando a carico dell’Acquirente il rischio della trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto.
5.2 In caso di consegne parziali il pagamento è da intendersi pro-quota.
5.3 Qualora venga pattuito un regolamento cambiario, sono a carico dell’Acquirente sia gli interessi di sconto sia le spese e le commissioni relative. Gli interessi saranno conteggiati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 unità.
5.4 In caso vi sia un accordo per pagamenti anticipati, l’eventuale sconto sul prezzo è riferito sempre al valore della fattura, esclusa di IVA, spese di trasporto, spese postali e di imballo.
5.5 Ai fini del rispetto dei termini di pagamento e del diritto allo sconto sul prezzo per pagamenti anticipati si considererà la data valuta.
5.6 Per nessuna ragione, titolo o causa, neanche in caso di ritardi nella consegna dei materiali o di contestazioni di qualsiasi natura, l’Acquirente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite.
5.7 I crediti dell'Acquirente contestati dal Venditore o non omologati per via giudiziale non danno diritto all'Acquirente di trattenere pagamenti né di effettuare compensazioni.
5.8 A fronte dei ritardati pagamenti verranno conteggiati gli interessi di mora al tasso d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE maggiorato di 7 punti percentuali, così come stabilito dal D.Lgs. 9/10/2002 n.231, senza che ciò comporti alcuna facoltà per l’Acquirente di differire i pagamenti medesimi.
ART. 6 - VICENDE DEL CONTRATTO
6.1 Le fatture del Venditore non contestate dall’Acquirente a mezzo lettera raccomandata entro 15 giorni dal loro ricevimento si intendono accettate.
6.2 Il ritardo dell’Acquirente nel pagamento delle fatture o delle rate del prezzo pattuito, anche se si riferisce a ordini evasi parzialmente o a consegne ripartite, comporta la facoltà per il Venditore di stornare l’ordine e di sospendere le successive consegne, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
6.3 Se nelle condizioni di pagamento è stato concordato il versamento di un anticipo all’atto dell’ordine, il Venditore ha la facoltà di non iniziare l’esecuzione del contratto nonché di sospendere l’esecuzione di altre forniture eventualmente in corso con l’Acquirente, sino al ricevimento dell’anticipo stesso.
6.4 Qualora l’Acquirente, a causa del mutamento delle sue condizioni patrimoniali, non sia più in grado di assicurare l’adempimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di procedure concorsuali o cessione o liquidazione dell’impresa, il Venditore potrà sospendere l’esecuzione della fornitura in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell’art.1461 C.C. ovvero recedere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta.
6.5 E’ salvo in ogni caso il diritto del Venditore al risarcimento del danno.
ART. 7 - CONSEGNA
7.1 Nessuna responsabilità può essere imputata al Venditore per il ritardo nelle consegne in caso di scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze menzionate all’art. 4.1.1 delle presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura al di fuori del suo controllo che impediscano, riducano o ritardino l’attività produttiva. In questi casi il Venditore non potrà essere soggetto al pagamento di penali per ritardata consegna.
7.2 In tali casi il termine di consegna può essere prorogato di comune accordo dalle parti, avuto riguardo all’interesse residuo alla fornitura.
7.3 Il Venditore ha diritto ad effettuare forniture parziali, salvo accordi diversi. Sono consentite forniture in eccesso o in difetto fino ad un massimo del 10% della quantità convenuta.
7.4 L’Acquirente è tenuto a risarcire i danni derivanti da ritardi nel ritiro delle forniture dai magazzini del Venditore o da altro luogo eventualmente pattuito.
7.5 Il periodo di approntamento viene di regola stabilito dal Venditore in sede di conferma d’ordine e si computa in giorni lavorativi. Esso decorre dal giorno dell’accordo su ogni particolare del contratto di fornitura, ovvero, se è stato pattuito il pagamento di una rata all’ordine, dal pagamento medesimo.
7.6 Il Venditore ha la facoltà di protrarre il periodo di approntamento se l’Acquirente non adempie agli obblighi contrattuali ed in particolare se:
non adempie puntualmente ai pagamenti;
non fornisce in tempo utile i dati necessari all’esecuzione della fornitura;
non dà pronta approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi;
non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura;
richiede varianti in corso d’opera;
insorgono difficoltà indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del Venditore, ivi compresi ritardi di sub-fornitori.
7.7 La consegna avviene di regola nel magazzino del Venditore e s’intende eseguita all’atto della tradizione del materiale all’Acquirente o al vettore.
ART. 8 - SPEDIZIONE E TRASPORTO
8.1 Su tutti i contratti di vendita e fornitura del Venditore si applicano le condizioni di fornitura EXW degli Incoterms 2000 della International Chamber of Commerce, salvo accordi diversi.
8.2 I prodotti del Venditore, anche se venduti "franco destino", viaggiano sempre per conto dell’Acquirente e a suo rischio e pericolo, anche in caso di ritorno.
8.3 In ogni caso l’Acquirente deve fornire tempestivamente al Venditore le necessarie istruzioni per la spedizione.
8.4 In difetto di istruzioni, il Venditore potrà spedire la merce con il mezzo che riterrà conveniente, ferma la responsabilità dell’Acquirente per la spedizione.
8.5 La rispedizione di merce per motivi non addebitabili al Venditore sarà a carico dell'Acquirente.
8.6 L’eventuale assicurazione per il trasporto dovrà essere esplicitamente richiesta dall’Acquirente e sarà effettuata a sue spese.
8.7 L’Acquirente è tenuto ad eseguire le opportune verifiche dei prodotti entro e non oltre 8 giorni dal loro ricevimento e, in caso di avarìa e ammanchi, prima di effettuare lo svincolo, è tenuto ad avanzare reclamo al vettore.
8.8 Anche se il prezzo pattuito include le spese del trasporto, saranno a carico dell’Acquirente le eventuali spese straordinarie dovute ad interruzioni di servizi di trasporto, soste per ingombri di stazioni, aumenti di tariffe di trasporto rispetto a quelle previste, impiego di mezzi o tarifffe più onerose.
8.9 Il Venditore effettua le forniture all'Acquirente in conformità ai processi certificati della norma ISO 9001:2000. Eventuali richieste dell'Acquirente non previste da tali processi devono essere specificamente concordate.
ART. 9 - GARANZIA
9.1 Il Venditore garantisce i suoi prodotti per la durata di 12 mesi dalla consegna obbligandosi, durante detto periodo, a riparare o a sostituire gratuitamente le parti difettose, purché il vizio sia dovuto a difetto di materiali o di lavorazione e sempreché venga denunziato al Venditore mediante lettera raccomandata entro il termine perentorio di 8 giorni dalla sua scoperta. La garanzia del Venditore si limita solo sui vizi predetti eliminabili, a sua discrezione, tramite riparazione o sostituzione. Si esclude espressamente qualsiasi diritto dell'Acquirente al rimborso dei danni, conversione dell'acquisto o riduzione del prezzo di acquisto. Se il Venditore non sarà in grado di sostituire la merce o lo rifiuterà, il prezzo di acquisto verrà rimborsato.
9.2 In caso di eventuale intervento in garanzia le parti difettose devono essere rese e prese "franco magazzino" del Venditore.
9.3 La garanzia non opera e non è invocabile se l’Acquirente:
apporta modifiche ai prodotti senza autorizzazione del Venditore;
esegue o fa eseguire riparazioni da personale non autorizzato dal Venditore;
non effettua i pagamenti nei termini convenuti;
utilizza i prodotti senza osservare le istruzioni dei relativi manuali.
9.4 Inoltre la garanzia non opera e non è invocabile se:
il sito e/o l’impianto e/o il manufatto in/con cui il prodotto del Venditore è destinato a integrarsi non è eseguito a regola d’arte, cagionando per questa via il danneggiamento/rottura del prodotto stesso, ovvero ne determina, in maniera totale o parziale, il suo non corretto funzionamento secondo le indicazioni del Venditore o secondo le norme vigenti.
ART. 10 - INSTALLAZIONE
10.1 L’installazione presso il cantiere e/o sito e/o impianto è di competenza esclusiva dell’Acquirente.
10.2 Per installazione si intende la sola messa in opera del prodotto del Venditore in un cantiere e/o sito e/o impianto e/o manufatto predisposti a riceverlo; eventuali adattamenti, modifiche, predisposizioni necessari per rendere compatibile l’integrazione con i prodotti del Venditore sono realizzati a cura e spese dell’Acquirente.
ART. 11 - OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE
11.1 L’Acquirente si impegna a:
a) segnalare tempestivamente al Venditore, per iscritto e tramite chiamata telefonica, la necessità di interventi di natura correttiva, indicando il difetto lamentato;
b) usare i prodotti propriamente e comunque in conformità alle norme e indicazioni del Venditore e/o di Legge.
ART. 12 - RESPONSABILITA’
12.1 I prodotti del Venditore sono stati controllati secondo AQL 2,5 / livello S3, salvo accordi diversi.
12.2 La responsabilità del Venditore è limitata ai soli prodotti da essa forniti; in nessun caso è responsabile del cantiere e/o del sito e/o dell’impianto e/o manufatto in cui i suoi prodotti vengono eventualmente integrati, né della produzione derivante. Inoltre, l’Acquirente espressamente esonera il Venditore da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni a persone e/o cose derivanti dall’uso dei prodotti.
12.3 Le informazioni che il Venditore potrebbe fornire, sia direttamente, sia attraverso cataloghi, fotografie o altri mezzi, sono fornite esclusivamente a titolo indicativo e non possono in nessun caso comportare la responsabilità del Venditore circa la scelta dei prodotti, il loro utilizzo o i risultati ottenuti. E’ responsabilità dell’Acquirente realizzare eventuali prove ai fini, in particolare, di verificare le prestazioni e la qualità dei prodotti. La responsabilità del Venditore non potrà essere invocata:
in caso di utilizzo dei prodotti in forma discordante dalle indicazioni per una corretta progettazione e installazione che sono stati indicati dal Venditore;
nel caso in cui le carenze di prestazioni e/o di qualità dei prodotti potevano essere individuate tramite un appropriato controllo effettuato dall’Acquirente.
12.4 L’Acquirente dichiara di essere l’unico responsabile e quindi esonera espressamente il Venditore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e infortuni a persone e/o cose derivanti dal non rispetto di quanto previsto dal precedente art.11.
12.5 L’Acquirente non potrà in nessun caso richiedere risarcimenti per eventuali danni subiti in conseguenza del fermo cantiere e/o impianto/stabilimento.
12.6 In caso di danno ai prodotti forniti derivante da interventi del proprio personale presso i propri magazzini, il Venditore è tenuto esclusivamente alla riparazione dei prodotti stessi, ovvero, se non riparabili, alla loro sostituzione.
12.7 Nessuna responsabilità può essere imputata al Venditore per il ritardo nell’esecuzione di interventi manutentivi e/o correttivi presso i propri magazzini in caso di scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del suo controllo che impediscano, riducano o ritardino l’attività produttiva.
12.8 In tali casi il termine per l’esecuzione può essere prorogato di comune accordo tra le parti, avuto riguardo all’interesse residuo alla prestazione.
ART. 13 – DIRITTI D’AUTORE, BREVETTI, MARCHI, DATI TECNICI
13.1 Il Venditore si riserva i diritti di proprietà e di autore su offerte, bozze, disegni e altro materiale. Essi possono essere resi accessibili a terzi solo previo consenso da parte del Venditore. Su richiesta, i disegni e gli altri documenti facenti parte delle offerte dovranno essere restituiti.
13.2 L’Acquirente si impegna a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste dal contratto, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano tutti di proprietà esclusiva del Venditore.
13.3 L’Acquirente si obbliga a non riprodurre o trasmettere a terzi i dati tecnici e a non domandare brevetti o segni di privativa industriale sugli stessi.
13.4 L’Acquirente si obbliga a non produrre o far produrre presso terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in cantiere, produzione o ricambio, prodotti o parti di questi sfruttando i dati tecnici del Venditore.
13.5 In caso di interruzione dell’ordine, le spese per le opere già ultimate o in corso di ultimazione saranno a carico dell’Acquirente, salvo diversi accordi.
13.6 Il Venditore si riserva di apportare in ogni momento ai propri prodotti tutte le modifiche strutturali e funzionali che ritenga convenienti.
13.7 Se il Venditore ha fornito oggetti in base a disegni, modelli e campioni o altro materiale fornito dall'Acquirente, quest'ultimo si assumerà la responsabilità in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi. Se terzi vieteranno al Venditore, appellandosi a diritti di proprietà intellettuale, in particolare la produzione e la fornitura di tali oggetti, il Venditore potrà, senza essere tenuto ad esaminare la situazione legale, interrompere qualsiasi altra attività e nel caso di colpa dell'Acquirente potrà richiedere il rimborso dei danni. L'Acquirente si obbliga inoltre a manlevare il Venditore da qualsiasi rivendicazione di terzi a ciò connessa.
ART. 14 – PEZZI DI PROVA, CAMPIONATURE, FORME, UTENSILI
14.1 Se l'Acquirente deve mettere a disposizione per l'esecuzione dell'ordine pezzi di prova, forme o utensili, essi dovranno essere forniti franco stabilimento di produzione nella quantità convenuta, eventualmente in
eccesso tenendo conto di eventuali scarti, in modo tempestivo, a titolo gratuito e senza vizi e difetti. Se ciò non avviene, i costi risultanti e tutte le altre spese relative saranno a suo carico.
14.2 La realizzazione di pezzi di prova comprese le spese per le forme e gli utensili sono a carico dell'Acquirente, salvo accordi contrari.
14.3 Per i diritti di proprietà sulle forme, utensili e altri dispositivi necessari alla produzione delle parti ordinate si dovrà fare riferimento a quanto stabilito negli accordi. Se le forme, gli attrezzi o i dispositivi divenissero inutilizzabili prima dell'esecuzione dell'ordine, i costi necessari per la loro sostituzione saranno a carico del Venditore.
14.4 La responsabilità del Venditore nei confronti degli utensili, delle forme e degli altri dispositivi messi a sua disposizione si limita alla stessa cura con cui tratterebbe le proprie cose. Le spese di manutenzione e cura sono a carico dell'Acquirente. L'obbligo di conservazione detenuto dal Venditore si estingue - indipendentemente dal fatto che l'Acquirente detenga o meno i diritti di proprietà - al più tardi due anni dopo l'ultima produzione effettuata con l'utilizzo della relativa forma o del relativo utensile.
ART. 15 - DEROGHE
15.1 Ogni eventuale patto in deroga, modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni di fornitura deve risultare per iscritto; è inefficace qualsiasi eventuale patto verbale con agenti, distributori, funzionari del Venditore non ratificato per iscritto dalla stessa. Ciò vale anche nei confronti di un'eventuale rinuncia alla clausola della forma scritta.
15.2 I contratti di acquisto e di fornitura e i singoli diritti ed obblighi da essi risultanti possono essere ceduti solo con il consenso dell'altra parte contrattuale.
15.3 Se non previsto espressamente dal contratto, il luogo di esecuzione di tutte le forniture e prestazioni dovute in base al contratto è la sede del Venditore.
15.4 Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura fossero o divenissero, interamente o parzialmente, inefficaci, le restanti disposizioni resteranno invariate. Le parti contrattuali concorderanno disposizioni sostitutive che nel loro contenuto siano quanto più simili possibile a quelle inefficaci.
ART. 16 - LEGISLAZIONE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA
16.1 Il contratto è regolato in ogni caso dalla legislazione italiana.
16.2 Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile in materia di vendita.
16.3 In caso di controversia sussiste la giurisdizione italiana ed è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Allegato: Condizioni supplementari di Vendita e Fornitura per contratti-quadro
ART. 1 - DURATA DEL CONTRATTO
Tutti i contratti-quadro hanno la durata contrattuale concordata dalle parti.
ART. 2 - MINIMO
L'Acquirente si obbliga a accettare per ogni fornitura parziale una quantità minima predefinita, per ogni singolo articolo. La quantità minima verrà definita dalle parti contrattuali al momento della stipulazione del contratto.
ART. 3 – DISPONIBILITA’
Il Venditore si obbliga a riservare per l'Acquirente nel proprio magazzino, per ogni articolo, una quantità concordata tra le parti (quantità disponibile) in modo tale che essa possa essere immediatamente fornita all'Acquirente al momento dell'ordine.
ART. 4 - NUMERO ORDINI DI CONSEGNA
Per la durata contrattuale del contratto-quadro le parti concordano un numero fisso di forniture parziali (ordini di consegna). Se l'acquirente in un secondo momento desidererà effettuare altri ordini di consegna, il Venditore avrà diritto, per coprire i costi di logistica risultanti dagli ulteriori ordini di consegna, di conteggiare all'Acquirente un importo fisso per i costi di logistica.
ART. 5 - OBBLIGO DI ACQUISTO
L'Acquirente si obbliga ad acquistare tutta la quantità concordata nel contratto entro la durata prevista dal contratto. Nel caso di merce non ritirata come concordato nel contratto e già prodotta, il Venditore potrà consegnarla alla data di scadenza del contratto fatturandola all'Acquirente.