REGOLAMENTO UNICO
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
REGOLAMENTO UNICO
di Gestione dei Fondi Comuni di Investimento Aperti appartenenti al “Sistema Mercati”:
Eurizon Tesoreria Euro Eurizon Breve Termine Dollaro
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine Eurizon Obbligazioni Euro
Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine Eurizon Obbligazioni Euro Corporate
Eurizon Obbligazioni Euro High Yield Eurizon Obbligazioni Emergenti Eurizon Obbligazioni Internazionali Eurizon Obbligazioni Cedola
Eurizon Azioni Italia Eurizon Azioni Area Euro Eurizon Azioni Europa Eurizon Azioni America
Xxxxxxx Xxxxxx Paesi Emergenti Xxxxxxx Xxxxxx Internazionali Eurizon Azioni PMI Italia
Eurizon Azioni Energia e Materie Prime
Valido a decorrere dal 10 aprile 2020
EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
A) SCHEDA IDENTIFICATIVA
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.
DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DEI FONDI
Il presente Regolamento di Gestione (di seguito, il “Regolamento”) disciplina gli OICVM aperti non riservati appartenenti al “Sistema Mercati” aventi la seguente denominazione:
SISTEMA MERCATI
EURIZON TESORERIA EURO (in breve Tesoreria Euro) (già Eurizon Focus Tesoreria Euro)
EURIZON BREVE TERMINE DOLLARO (in breve Breve Termine Dollaro) (già Eurizon Tesoreria Dollaro)
EURIZON OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE (in breve Obbligazioni Euro Breve Termine) (già Eurizon Focus Obbligazioni Euro Breve Termine)
EURIZON OBBLIGAZIONI EURO (in breve Obbligazioni Euro) (già Eurizon Focus Obbligazioni Euro)
EURIZON OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE BREVE TERMINE (in breve Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine) (già Nextra Corporate Breve Termine)
EURIZON OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE (in breve Obbligazioni Euro Corporate) (già Eurizon Focus Obbligazioni Euro Corporate)
EURIZON OBBLIGAZIONI EURO HIGH YIELD (in breve Obbligazioni Euro High Yield) (già Eurizon Focus Obbligazioni Euro High Yield)
EURIZON OBBLIGAZIONI EMERGENTI (in breve Obbligazioni Emergenti) (già Eurizon Focus Obbligazioni Emergenti)
EURIZON OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI (in breve Obbligazioni Internazionali) (già Nextra Bond Internazionali)
EURIZON OBBLIGAZIONI CEDOLA (in breve Obbligazioni Cedola) (già Eurizon Focus Obbligazioni Cedola)
EURIZON AZIONI ITALIA (in breve Azioni Italia) (già Eurizon Focus Azioni Italia)
EURIZON AZIONI AREA EURO (in breve Azioni Area Euro) (già Eurizon Azioni Alto Dividendo Euro)
EURIZON AZIONI EUROPA (in breve Azioni Europa) (già Eurizon Focus Azioni Europa)
EURIZON AZIONI AMERICA (in breve Azioni America) (già Sanpaolo America)
EURIZON AZIONI PAESI EMERGENTI (in breve Azioni Paesi Emergenti) (già Eurizon Focus Azioni Paesi Emergenti)
EURIZON AZIONI INTERNAZIONALI (in breve Azioni Internazionali) (già Eurizon Focus Azioni Internazionali)
EURIZON AZIONI PMI ITALIA (in breve Azioni PMI Italia) (già Nextra Azioni PMI Italia)
EURIZON AZIONI ENERGIA E MATERIE PRIME (in breve Azioni Energia e Materie Prime) (già Nextra Azioni Energia e Materie Prime)
Per il Fondo Eurizon Tesoreria Euro sono previste due categorie di quote, definite quote di “Classe AM” e quote di “Classe BM”, che si differenziano per gli importi minimi e le modalità di sottoscrizione.
Per i Fondi Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine ed Eurizon Obbligazioni Cedola sono previste due categorie di quote, definite quote di “Classe A” e quote di “Classe D”. Le quote di “Classe A” sono ad accumulazione dei proventi; le quote di “Classe D” prevedono la distribuzione dei ricavi.
Per i Fondi Xxxxxxx Xxxxxx Italia ed Xxxxxxx Xxxxxx PMI Italia sono previste tre categorie di quote, definite quote di “Classe R”, quote di “Classe I” e quote di “Classe X”. Le quote di “Classe R” possono essere sottoscritte dalla generalità degli investitori. Le
quote di “Classe I” e di “Classe X” possono essere sottoscritte esclusivamente dai “clienti professionali”, come individuati dall’art. 26, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione delle persone fisiche.
Le quote di “Classe R”, le quote di “Classe I” e le quote di “Classe X” si differenziano inoltre per il regime commissionale applicato.
Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi – per i Fondi Eurizon Tesoreria Euro, Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine, Eurizon Obbligazioni Cedola, Eurizon Azioni Italia ed Eurizon Azioni PMI Italia – quale riferimento alle quote di ciascuna classe.
Tutte le quote di un Fondo – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa classe – hanno uguale valore e uguali diritti.
La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza.
L’esercizio contabile di ciascun Fondo ha durata annuale e si chiude l’ultimo giorno di valorizzazione di ogni anno solare.
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito, anche la “SGR”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazzetta Xxxxxxxx Dell’Amore 3, iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA.
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
DEPOSITARIO
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il “Depositario”), Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Xxxxxx; iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxxx).
Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio “Depo Bank & Outsourcing control”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 0. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.
L’ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l’ultima relazione semestrale relative a ciascun Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xx/xx
PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI
Il valore unitario della quota, distinto nelle classi sopra indicate per i Fondi Eurizon Tesoreria Euro, Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine, Eurizon Obbligazioni Cedola, Eurizon Azioni Italia ed Eurizon Azioni PMI Italia, espresso in millesimi di euro e, limitatamente al Fondo Eurizon Breve Termine Dollaro anche in dollari statunitensi, arrotondato per difetto, è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionali italiane. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito Internet della SGR xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sulle medesime fonti è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.
1. POLITICA DI INVESTIMENTO DEI FONDI
1.1 Parte comune a tutti i Fondi
1 La partecipazione ad un Fondo comune di investimento comporta l’assunzione di rischi connessi alla natura ed alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari e delle altre attività detenute, il cui valore, variabile nel tempo, determina l’andamento del valore della quota. Le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari di natura azionaria possono risultare particolarmente elevate, mentre risultano di norma più contenute quelle degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.
Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo di tali strumenti, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti.
Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, il Fondo è esposto al rischio di credito (capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale) ed al rischio di tasso di interesse (andamento dei tassi di interesse di mercato). Il rischio di tasso di interesse risulta maggiormente significativo per gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso con maggiore durata residua.
Gli investimenti in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito “OICR”), quali fondi comuni di investimento e Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile), comportano rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative attività. L’investimento in Fondi di Investimento Alternativo (FIA) chiusi comporta rischi ulteriori connessi alla minore liquidabilità degli investimenti ed alla possibile maggiore volatilità del valore della quota.
Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall’Euro, il Fondo è esposto al rischio di cambio, ovvero alla variazione del rapporto di cambio tra l’Euro e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.
Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.
L’esame della politica di investimento propria di ciascun Fondo consente l’individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La presenza di tali rischi può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.
2 Il patrimonio di ciascun Fondo (ad eccezione del fondo Tesoreria Euro), nel rispetto della propria specifica politica d’investimento nonché delle vigenti disposizioni normative, può essere investito in:
a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell’Allegato I del TUF, punti (1) e (2), quotati;
b) strumenti del mercato monetario di cui alla Sezione C dell’Allegato I del TUF, punto (2), non quotati;
c) strumenti finanziari derivati quotati;
d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell’Allegato I del TUF, punto (8), (“derivati creditizi”) quotati;
e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati (“strumenti derivati OTC”);
f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell’Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
g) parti di OICVM;
h) parti di FIA aperti non riservati;
i) quote di FIA chiusi;
l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dalle precedenti lettere;
m) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell’UE o appartenente al “Gruppo dei dieci” (G-10).
Con riferimento al fondo Tesoreria Euro, gli investimenti ammissibili sono descritti nell’ambito della propria specifica politica di investimento.
3 Il patrimonio di ciascun Fondo (ad eccezione del fondo Tesoreria Euro), nel rispetto della propria specifica politica d’investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo. Con riferimento al fondo Tesoreria Euro, si rinvia a quanto previsto nell’ambito della propria specifica politica di investimento.
4 I Fondi sono denominati in euro. Il fondo Breve Termine Dollaro è denominato anche in dollari statunitensi.
5 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti giornalmente da “The WM Company” in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili tramite l'agenzia d'informazione Reuters. In caso di mancata rilevazione da parte di “The WM Company”, la SGR
utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
6 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 64- quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell’Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell’Associazione stessa dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
7 Nella gestione dei Fondi (ad eccezione del fondo Tesoreria Euro) la SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
L’esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
Con riferimento al fondo Tesoreria Euro, si rinvia a quanto previsto nell’ambito della propria specifica politica di investimento.
8 La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative. Con riferimento al fondo Tesoreria Euro, si rinvia a quanto previsto nell’ambito della propria specifica politica di investimento.
9 A prescindere dagli orientamenti di investimento specifici di ciascun Fondo, resta comunque ferma la facoltà di:
- effettuare investimenti in strumenti finanziari non quotati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- detenere liquidità per esigenze di tesoreria;
- assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti, che si discostino dalle politiche d’investimento descritte nel presente Regolamento.
10 Il Fondo può inoltre:
a) acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
b) negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L’operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un’apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. “best execution”. Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo;
c) investire in parti di altri OICR gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
11 Gli strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating. Con riferimento al fondo Tesoreria Euro, si rinvia a quanto previsto nell’ambito della propria specifica politica di investimento.
12 Ai fini del presente Regolamento i limiti indicati nella parte specifica si intendono come di seguito indicato:
Definizione | Controvalore dell’investimento rispetto al totale dell’attivo del Fondo |
Principale | >70% |
Prevalente | >50% |
Significativo | Compreso tra il 30% e il 50% |
Contenuto | Compreso tra il 10% e il 30% |
Residuale | <10% |
13 Ai fini del rispetto dei limiti indicati nella parte specifica del presente Regolamento sono considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.
1.2 Parte specifica relativa a ciascun Fondo
1.2.1 Eurizon Tesoreria Euro (già Eurizon Focus Tesoreria Euro)
1 È un Fondo Comune Monetario (FCM) con valore patrimoniale netto variabile (FCM di tipo VNAV standard) ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2017/1131 del 14 giugno 2017 sui Fondi Comuni Monetari (di seguito, il “Regolamento FCM”) che investe esclusivamente nelle seguenti categorie di attività finanziarie, alle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento FCM:
- strumenti del mercato monetario, compresi gli strumenti finanziari emessi o garantiti individualmente o congiuntamente dall'Unione, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dalle loro banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali oppure da qualsiasi altro ente od organismo finanziario internazionale pertinente di cui fanno parte uno o più Stati membri;
- depositi presso enti creditizi denominati in euro, fino ad un massimo del 50% del totale delle attività;
- strumenti finanziari derivati;
- operazioni di acquisto con patto di rivendita;
- operazioni di vendita con patto di riacquisto;
- azioni o quote di altri fondi comuni monetari, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Il Fondo può detenere liquidità a titolo accessorio.
2 Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in euro quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale; gli investimenti in strumenti del mercato monetario non quotati non possono superare il 10% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore ai 6 mesi.
3 Il Fondo investe prevalentemente in strumenti del mercato monetario di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie; gli investimenti in strumenti del mercato monetario di emittenti societari non possono superare il 30% del totale delle attività. L’emittente e la qualità dello strumento del mercato monetario oggetto di investimento devono ottenere una valutazione favorevole sulla base della procedura di valutazione interna della qualità creditizia; tale requisito non si applica agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'Unione, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità o dal Fondo europeo di stabilità finanziaria. La SGR applica la procedura di valutazione interna al fine di determinare se la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario ottiene una valutazione favorevole. Qualora un'agenzia di rating del credito registrata e certificata in conformità al Regolamento (CE) n. 1060/2009 abbia fornito un rating di tale strumento del mercato monetario, la SGR può tenere conto di tali rating e delle informazioni e analisi supplementari nella valutazione interna della qualità creditizia, pur non affidandosi esclusivamente o meccanicamente a tali rating.
4 La SGR ha predisposto una procedura di valutazione interna della qualità creditizia, caratterizzata da prudenza, per stabilire la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario in cui intende investire. Il processo interno di valutazione del merito di credito si articola in due componenti, una quantitativa, basata a sua volta su analisi di tipo strutturale, di mercato e macroeconomico, e una qualitativa. La valutazione qualitativa, in particolare, tiene conto dei seguenti parametri:
- la quantificazione del rischio di credito dell’emittente e il relativo rischio di inadempimento;
- gli indicatori qualitativi relativi all’emittente, anche alla luce della situazione macroeconomica e dei mercati finanziari;
- il carattere a breve termine degli strumenti del mercato monetario;
- la classe di attività dello strumento;
- il tipo di emittente;
- l’eventuale rischio operativo e di controparte insito negli strumenti finanziari strutturati;
- il profilo di liquidità dello strumento.
Un risultato positivo della valutazione interna della qualità creditizia rispecchia un merito di credito sufficiente dell'emittente e una sufficiente qualità creditizia degli strumenti, corrispondente al livello di investment grade della scala di valutazione interna.
5 Il Fondo può investire sino al 100% delle attività in strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti individualmente o congiuntamente dall'Unione, dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri o dalle loro banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali oppure da qualsiasi altro ente od organismo finanziario internazionale pertinente di cui fanno parte uno o più Stati membri. Ciò a condizione che il Fondo detenga strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse dell'emittente e che l'investimento in strumenti del mercato monetario provenienti da una stessa emissione non superi il 30 % delle proprie attività.
6 Il Fondo non può:
- investire in attività diverse da quelle indicate al precedente comma 1;
- vendere allo scoperto gli strumenti del mercato monetario, le azioni o quote di altri fondi comuni monetari;
- assumere esposizione diretta o indiretta in azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, certificati che le rappresentano, indici basati su di esse o qualsiasi altro mezzo o strumento che determini un'esposizione in esse;
- concludere accordi di concessione o assunzione di titoli in prestito ovvero conclusione di qualsiasi altro accordo che vincoli le attività dell'Fondo;
- assumere e concedere prestiti in contante.
7 Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dal Regolamento FCM - esclusivamente con finalità di copertura del rischio di tasso di interesse o di tasso di cambio insiti in altri investimenti del Fondo.
8 La SGR adotta uno stile di gestione moderatamente attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti a brevissimo termine, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
1.2.2 Eurizon Breve Termine Dollaro (già Eurizon Tesoreria Dollaro)
1 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie di elevata qualità creditizia nonché in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). È escluso l’investimento in titoli azionari o recanti opzione su azioni. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore ai 6 mesi. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari esclusivamente denominati in dollari USA quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti societari di elevata qualità creditizia, fino al 10% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in dollari USA, fino ad un massimo del 50% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
4 La SGR adotta uno stile di gestione moderatamente attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti a brevissimo termine, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
1.2.3 Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine (già Eurizon Focus Obbligazioni Euro Breve Termine)
1 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie con merito di credito non inferiore ad investment grade. È escluso l’investimento in titoli azionari o recanti opzione su azioni. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è tendenzialmente inferiore a 2 anni. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in euro quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan. Possono essere effettuati, in via residuale, investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro purché siano poste in essere operazioni finalizzate alla copertura del rischio di cambio.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti societari, fino al 10% del totale delle attività;
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in euro, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
4 La SGR adotta uno stile di gestione moderatamente attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti a breve termine, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
1.2.4 Eurizon Obbligazioni Euro (già Eurizon Focus Obbligazioni Euro)
1 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie con merito di credito non inferiore ad investment grade. È escluso l’investimento in azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è tendenzialmente compresa tra 2 e 8 anni. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in euro quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan. Possono essere effettuati, in via residuale, investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti societari, fino al 20% del totale delle attività;
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in euro, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
1.2.5 Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine (già Nextra Corporate Breve Termine)
1 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari con merito di credito non inferiore ad investment grade. È escluso l’investimento in azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è tendenzialmente inferiore a 2 anni. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan, prevalentemente denominati in euro. Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro fino ad un massimo del 30% del totale delle attività; per gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valute non europee saranno poste in essere operazioni finalizzate alla copertura del rischio di cambio.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti governativi od organismi sovranazionali/agenzie, fino al 30% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività, a condizione che gli investimenti complessivi del Fondo risultino prevalentemente denominati in euro;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
4 La SGR adotta uno stile di gestione moderatamente attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole società (sostenibilità e livello dell’indebitamento, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) nonché sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse.
1.2.6 Eurizon Obbligazioni Euro Corporate (già Eurizon Focus Obbligazioni Euro Corporate)
1 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari con merito di credito non inferiore ad investment grade. È escluso l’investimento in azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è tendenzialmente compresa tra 2 e 6 anni. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in euro quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan. Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro fino ad un massimo del 30% del totale delle attività; per gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valute non europee saranno poste in essere operazioni finalizzate alla copertura del rischio di cambio.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti governativi od organismi sovranazionali/agenzie, fino al 30% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività, a condizione che gli investimenti complessivi del Fondo risultino prevalentemente denominati in euro;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole società (sostenibilità e livello dell’indebitamento, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) nonché sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse.
1.2.7 Eurizon Obbligazioni Euro High Yield (già Eurizon Focus Obbligazioni Euro High Yield)
1 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi, di organismi sovranazionali/agenzie o di emittenti societari. È escluso l’investimento in azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan, principalmente denominati in euro aventi un rating non inferiore a "B-" in base alla classificazione Standard & Poor’s x Xxxxx Ratings o non inferiore a "B3" in base alla classificazione Moody's e comunque non inferiore al rating equivalente definito sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro fino ad un massimo del 30% del totale delle attività; per gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valute non europee saranno poste in essere operazioni finalizzate alla copertura del rischio di cambio.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating non inferiore a "CCC" in base alla classificazione Standard & Poor’s x Xxxxx Ratings o non inferiore a "Caa2" in base alla classificazione Moody's e comunque non inferiore al rating equivalente definito sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività, a condizione che gli investimenti complessivi del Fondo risultino principalmente denominati in euro;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, delle previsioni circa l’andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute nonché sulla base dell’analisi fondamentale e di credito degli emittenti e dei settori cui gli stessi appartengono.
1.2.8 Eurizon Obbligazioni Emergenti (già Eurizon Focus Obbligazioni Emergenti)
1 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi, di organismi sovranazionali/agenzie o di emittenti societari di Paesi Emergenti. È escluso l’investimento in azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan, denominati in qualsiasi valuta. È prevista la copertura del rischio di cambio che potrà risultare anche integrale.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base della dinamica delle principali variabili macroeconomiche e delle previsioni circa l’andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute con particolare riferimento ai Paesi Emergenti nonché sulla base dell’analisi fondamentale e di credito degli emittenti e dei settori cui gli stessi appartengono.
1.2.9 Eurizon Obbligazioni Internazionali (già Nextra Bond Internazionali)
1 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie con merito di credito non inferiore ad investment grade. È escluso l’investimento in azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è tendenzialmente compresa tra 4 e 8 anni. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan denominati in qualsiasi valuta.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti societari, fino al 20% del totale delle attività;
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, sulla base delle previsioni circa l’andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute e sull’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
1.2.10 Eurizon Obbligazioni Cedola (già Eurizon Focus Obbligazioni Cedola)
1 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi, di organismi sovranazionali/agenzie o di emittenti societari con merito di credito non inferiore ad investment grade nonchè in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). È escluso l’investimento in azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è tendenzialmente compresa tra 1 e 4 anni. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan, prevalentemente denominati in euro; possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro fino ad un massimo del 25% del totale delle attività.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 20% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 50% del totale delle attività, a condizione che gli investimenti complessivi del Fondo risultino prevalentemente denominati in euro;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, sulla base delle previsioni circa l’andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute e sull’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
1.2.11 Xxxxxxx Xxxxxx Italia (già Eurizon Focus Azioni Italia)
1 Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio quotati nei mercati regolamentati italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti dell’Area Euro, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in euro, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati nonché in FIA chiusi quotati e non quotati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. L’esposizione azionaria complessiva non può superare il 140% del valore complessivo netto del Fondo.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base della dinamica delle principali variabili macroeconomiche nonché sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole società (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management), con l’obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di rivalutazione.
5 In relazione alla politica di investimento perseguita, tenuto conto che il Fondo investe prevalentemente in azioni di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, le quote del Fondo rientrano tra gli investimenti qualificati di cui all’art. 1, comma 89, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”) che possono essere effettuati da parte degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, come individuati rispettivamente ai commi 88 e 92 della citata Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1.2.12 Eurizon Azioni Area Euro (già Eurizon Azioni Alto Dividendo Euro)
1 Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio quotati nei mercati regolamentati dei Paesi dell’Area Euro e/o di emittenti di tali Paesi quotati in altri mercati regolamentati.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti europei, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in euro, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. L’esposizione azionaria complessiva non può superare il 130% del valore complessivo netto del Fondo.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base della dinamica delle principali variabili macroeconomiche nonché sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole società (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) con l’obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento. Nella selezione degli investimenti la SGR rivolge particolare attenzione agli emittenti che presentino prospettive di forte generazione di flussi di cassa abbinati ad una politica di distribuzione agli azionisti.
1.2.13 Xxxxxxx Xxxxxx Europa (già Eurizon Focus Azioni Europa)
1 Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei e/o di emittenti di tali Paesi quotati in altri mercati regolamentati.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati nelle valute dei Paesi Europei, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati nelle valute dei Paesi Europei, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. L’esposizione azionaria complessiva non può superare il 150% del valore complessivo netto del Fondo.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base dell’analisi delle principali variabili macroeconomiche e dei tassi di interesse all’interno dell’area geografica di investimento nonché sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole società (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) con l’obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento.
1.2.14 Xxxxxxx Xxxxxx America (già Eurizon Focus Azioni America)
1 Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio quotati nei mercati regolamentati degli Stati Uniti d’America e/o di emittenti statunitensi quotati in altri mercati regolamentati.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti canadesi, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro, in dollari statunitensi o canadesi, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in euro, in dollari statunitensi o canadesi, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. L’esposizione azionaria complessiva non può superare il 130% del valore complessivo netto del Fondo.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base dell’analisi delle principali variabili macroeconomiche e dei tassi di interesse all’interno dell’area geografica di investimento nonché sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole società (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) con l’obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento.
1.2.15 Xxxxxxx Xxxxxx Paesi Emergenti (già Eurizon Focus Azioni Paesi Emergenti)
1 Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio quotati nei mercati regolamentati di Paesi Emergenti e in via di Sviluppo e/o di emittenti di tali Paesi quotati in altri mercati regolamentati.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di altri emittenti che realizzano prevalentemente nei Paesi Emergenti e in via di Sviluppo la loro attività e/o produzione, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti di altre aree geografiche, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro, in dollari USA e nelle valute di Paesi Emergenti e in via di Sviluppo, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in euro, in dollari USA e nelle valute di Paesi Emergenti e in via di Sviluppo, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. L’esposizione azionaria complessiva non può superare il 130% del valore complessivo netto del Fondo.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base dell’analisi delle principali variabili macroeconomiche e dei tassi di interesse all’interno delle aree geografiche di investimento nonché sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole società (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) con l’obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento.
1.2.16 Xxxxxxx Xxxxxx Internazionali (già Eurizon Focus Azioni Internazionali)
1 Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti di ogni area geografica, denominati in qualsiasi valuta, quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. L’esposizione azionaria complessiva non può superare il 200% del valore complessivo netto del Fondo.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base dell’analisi delle principali variabili macroeconomiche e dei tassi di interesse nonché sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole società (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) con l’obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento.
1.2.17 Xxxxxxx Xxxxxx PMI Italia (già Nextra Azioni PMI Italia)
1 Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti a media capitalizzazione quotati nei mercati regolamentati italiani e/o di emittenti italiani a media capitalizzazione quotati in altri mercati regolamentati.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti italiani a bassa capitalizzazione e/o ad elevata capitalizzazione, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti dell’Area Euro, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in euro, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati nonché in FIA chiusi quotati e non quotati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. L’esposizione azionaria complessiva non può superare il 130% del valore complessivo netto del Fondo.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base della dinamica delle principali variabili macroeconomiche nonché sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole società (dati
finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management), con l’obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento.
5 In relazione alla politica di investimento perseguita, tenuto conto che il Fondo investe prevalentemente in azioni di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, le quote del Fondo rientrano tra gli investimenti qualificati di cui all’art. 1, comma 89, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”) che possono essere effettuati da parte degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, come individuati rispettivamente ai commi 88 e 92 della citata Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1.2.18 Eurizon Azioni Energia e Materie Prime (già Nextra Azioni Energia e Materie Prime)
1 Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti operanti nei settori energia e materie prime. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di ogni area geografica, quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan, denominati in qualsiasi valuta.
2 Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti operanti in altri settori merceologici, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
3 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 7, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. L’esposizione azionaria complessiva non può superare il 130% del valore complessivo netto del Fondo.
4 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base dell’analisi delle principali variabili macroeconomiche e dei tassi di interesse nonché sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole società (dati finanziari, quota di mercato, piani di sviluppo, qualità del management) con l’obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento
2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE
1 Tutti i Fondi tranne Obbligazioni Euro Breve Termine ed Obbligazioni Cedola sono del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
2 I Fondi Obbligazioni Euro Breve Termine ed Obbligazioni Cedola prevedono due categorie di quote, definite quote di “Classe A” e quote di “Classe D”.
Le quote di “Classe A” sono del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tale Classe, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe.
Le quote di “Classe D” sono del tipo a distribuzione dei ricavi; i ricavi realizzati ed afferenti a detta Classe sono pertanto distribuiti semestralmente ai partecipanti a tale Classe secondo le modalità di seguito indicate.
3 La SGR provvede alla distribuzione ai partecipanti alla “Classe D” di almeno l’80% dei ricavi conseguiti nella gestione di ciascun Fondo ed afferenti alla stessa Classe con periodicità semestrale (con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre).
4 I ricavi distribuibili sono costituiti dai proventi da investimento (interessi, dividendi ed altri proventi) su strumenti finanziari quotati e non quotati, dai proventi delle operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli e dagli interessi attivi su disponibilità liquide e su depositi bancari, al netto degli oneri finanziari (interessi passivi ed altri oneri finanziari) e degli oneri di gestione, come risultanti dalla relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (semestrale). È facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento, la distribuzione in tutto o in parte degli utili su titoli realizzati al netto di eventuali perdite. La quota di ricavi distribuibili afferente alla “Classe D” viene determinata in base al patrimonio di ciascuna Classe di quote alla data di approvazione della relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (semestrale).
5 L'ammontare così distribuito non rappresenta il risultato effettivo della “Classe D” del Fondo nel periodo, in quanto non vengono prese in considerazione né le plusvalenze né le minusvalenze. Per tali ragioni, la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione della “Classe D” del Fondo (variazione del valore della quota), rappresentando - in tal caso - un rimborso parziale del valore delle quote di “Classe D”.
6 Il Consiglio di Amministrazione della SGR approva la relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (semestrale), determina l'ammontare spettante a ciascuna quota di “Classe D” e stabilisce la data a partire dalla quale i ricavi sono messi in pagamento. Tale data non può essere successiva al trentesimo giorno dalla data di approvazione della relazione di gestione. Il ricavo unitario viene arrotondato per difetto al millesimo di euro.
7 Nella relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (semestrale) viene indicato l'ammontare dei ricavi e dell’utile netto da realizzo su strumenti finanziari distribuito, specificando la parte di tali distribuzioni che, eccedendo il risultato effettivo della gestione della “Classe D” del Fondo, rappresenta un rimborso parziale del valore delle quote della stessa Classe. L’ammontare spettante ad ogni quota di “Classe D” e la data di distribuzione sono inoltre pubblicati sul quotidiano indicato nella Scheda Identificativa.
8 La distribuzione dei ricavi e dell’utile netto da realizzo su strumenti finanziari non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote di “Classe D” o frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
9 Hanno diritto alla distribuzione dei ricavi i partecipanti alla “Classe D” esistenti il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (semestrale). L’incasso dei ricavi avviene mediante presentazione al Depositario della relativa cedola annessa a ciascun certificato, se emesso. I ricavi sono corrisposti in numerario secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante alla “Classe D”. Spetta a quest’ultimo il compito di fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell’accredito sul proprio conto corrente dei ricavi distribuiti. Qualora dette coordinate non siano comunicate o risultino errate, la SGR provvederà alla distribuzione dei ricavi mediante assegnazione al partecipante di quote di “Classe D”, in esenzione dal pagamento di diritti o spese.
10 Qualora l’importo complessivo spettante al partecipante alla “Classe D” non superi i 5 (cinque) euro, la SGR provvederà alla distribuzione dei ricavi mediante assegnazione di quote della stessa Classe, in esenzione dal pagamento di diritti o spese. In tale caso il giorno di riferimento per la determinazione del valore della quota è il primo giorno di pagamento dei ricavi.
11 I diritti rivenienti dalle cedole non riscosse si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data del pagamento come sopra stabilita. Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, detti diritti si prescrivono a favore della SGR.
12 I partecipanti ai Fondi Obbligazioni Euro Breve Termine ed Obbligazioni Cedola possono effettuare operazioni di conversione da una Classe all’altra di ciascun Fondo, secondo le modalità di cui all’art. 4.3, commi 2 e 3.
3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEI FONDI
3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti
1 Relativamente alle sottoscrizioni sono previsti due differenti regimi commissionali: regime "no load", che non prevede l’applicazione di alcuna commissione di sottoscrizione e regime "load", che prevede l’applicazione di una commissione di sottoscrizione. A fronte di ogni sottoscrizione di fondi appartenenti al regime “load” la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, prelevata sull’ammontare delle somme investite, fissata nella misura dell’1,5%. I rimborsi dei Fondi non sono gravati da commissioni.
2 Relativamente agli investimenti rateali di fondi appartenenti al regime “load” effettuati attraverso la partecipazione ad un Piano di Accumulo, la commissione di sottoscrizione è applicata su ciascun versamento del Piano. Per i Piani Multipli la commissione di sottoscrizione per ogni Fondo prescelto è determinata con riferimento al valore nominale del Piano complessivamente destinato ai fondi del regime “load”.
3 Relativamente alle operazioni di spostamento tra Fondi appartenenti al “Sistema Mercati”, in unica soluzione (“Switch”) o programmato:
- per quelle riguardanti quote di Fondi appartenenti al medesimo regime commissionale, come definiti al precedente comma 1, non verrà applicata alcuna commissione di sottoscrizione;
- per quelle riguardanti quote di Fondi appartenenti a differenti regimi commissionali, verranno applicate le eventuali commissioni di sottoscrizione di cui al precedente comma 1.
Con riguardo alle operazioni di spostamento in unica soluzione (“Passaggio”) o programmato da Fondi non appartenenti al “Sistema Mercati” verso Fondi che ne fanno parte:
- per le operazioni di spostamento da Fondi che non prevedono commissioni di sottoscrizione verso Fondi appartenenti al regime “load”, verrà applicata la commissione di sottoscrizione di cui al comma 1;
- per le operazioni di spostamento da Fondi che non prevedono commissioni di sottoscrizione verso Fondi appartenenti al regime “no load”, non verrà applicata alcuna commissione di sottoscrizione;
- per le operazioni di spostamento da Fondi che prevedono commissioni di sottoscrizione o commissioni di collocamento, non verrà applicata alcuna commissione di sottoscrizione.
Ai fini della disciplina relativa alle operazioni di spostamento tra Fondi appartenenti al “Sistema Mercati” ovvero da Fondi non appartenenti al “Sistema Mercati” verso Fondi che ne fanno parte, le quote dei Fondi appartenenti al regime "no load" si considerano appartenenti al regime "load", nel caso in cui esse siano immesse nel certificato cumulativo e siano rivenienti da sottoscrizione effettuata con i proventi derivanti dal contestuale disinvestimento di quote di un altro Fondo gestito dalla SGR appartenente al regime "load", ovvero da sottoscrizione effettuata con assoggettamento al pagamento di commissioni di sottoscrizione; le quote del fondo “Eurizon Obbligazioni Cedola” ed “Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine” sottoscritte anteriormente al 2 ottobre 2006 e rivenienti rispettivamente dal fondo “Sanpaolo Xxxx Coupon” e “Sanpaolo Reddito” si considerano sempre appartenenti al regime “no load”.
4 Ai fini dell’applicazione della commissione di sottoscrizione, i Fondi appartenenti al regime “load” sono di seguito indicati: Eurizon Azioni Italia “Classe R”, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni America, Eurizon Azioni Paesi Emergenti, Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni PMI Italia “Classe R”, Eurizon Azioni Energia e Materie Prime.
5 La SGR ha comunque diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore:
a) diritti fissi, per un ammontare pari a 5 (cinque) euro, per ogni versamento in unica soluzione;
b) diritti fissi, per un ammontare pari a 2 (due) euro, per ogni operazione di spostamento tra fondi (“Switch” o “Passaggio”);
c) diritti fissi, per un ammontare pari a 1 (uno) euro, per ogni versamento nell’ambito dei Piani di Accumulo;
d) spese postali ed amministrative pari a 1 (uno) euro, relative alle conferme degli investimenti effettuati in forza del “Servizio Eurizon Consolida i Risultati” di cui al successivo art. 4.5, delle operazioni effettuate nell’ambito del Piano di Rimborso di cui al successivo art. 4.7 nonché delle operazioni effettuate nell’ambito del “Servizio Clessidra” di cui al successivo art. 4.3. Detto importo è trattenuto, per le conferme relative alle operazioni effettuate nell’ambito del Piano di Rimborso e per quelle effettuate nell’ambito del “Servizio Clessidra”, in occasione della prima operazione effettuata nel trimestre solare;
e) spese postali ed amministrative pari ad 1 (uno) euro, relative all’eventuale rendicontazione inviata ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
f) rimborso spese per emissione (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati, pari a 25 (venticinque) euro a favore del Depositario;
g) altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all’inoltro dei certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote), limitatamente all’effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all’interessato;
h) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge.
6 Sono inoltre a carico del sottoscrittore le spese relative al trasferimento delle somme derivanti dall’utilizzo della procedura di autorizzazione di addebito su un conto corrente bancario intrattenuto dal sottoscrittore, relativamente ai versamenti rateali nell’ambito dei Piani di Accumulo; in caso di utilizzo della procedura SDD al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza. Sono inoltre a carico del sottoscrittore gli oneri connessi all’evidenziazione in un deposito amministrato delle quote immesse nel certificato cumulativo.
7 I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.
3.2 Spese a carico dei Fondi
1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono:
- la provvigione di gestione a favore della SGR, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo. La misura mensile della provvigione di gestione è pari ad 1/12 di quella indicata nella tabella sottostante ed è ripartita su base giornaliera; la medesima è prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento.
FONDO | ALIQUOTA ANNUA |
Tesoreria Euro Classe AM | 0,30% |
Tesoreria Euro Classe BM | 0,30% |
Breve Termine Dollaro | 0,55% |
Obbligazioni Euro Breve Termine Classe A e Classe D | 0,75% |
Obbligazioni Euro | 0,95% |
Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine | 0,90% |
Obbligazioni Euro Corporate | 1,15% |
Obbligazioni Euro High Yield | 1,30% |
Obbligazioni Emergenti | 1,30% |
Obbligazioni Internazionali | 1,10% |
Obbligazioni Cedola Classe A e Classe D | 1,20% |
Azioni Italia Classe R | 1,80% |
Azioni Italia Classe I | 0,60% |
Azioni Italia Classe X | 0,75% |
Azioni Area Euro | 1,80% |
Azioni Europa | 1,80% |
Azioni America | 1,80% |
Azioni Paesi Emergenti | 1,80% |
Azioni Internazionali | 1,80% |
Azioni PMI Italia Classe R | 1,80% |
Azioni PMI Italia Classe I | 0,60% |
Azioni PMI Italia Classe X | 0,75% |
Azioni Energia e Materie Prime | 1,80% |
La provvigione di gestione relativa ai fondi Eurizon Tesoreria Euro, Eurizon Azioni Italia ed Eurizon Azioni PMI Italia, è imputata a ciascuna classe di quote, secondo il rispettivo ammontare, solo dopo che il valore complessivo di ciascun Fondo, al netto di tutte le componenti rettificative diverse dalla provvigione in questione, risultante in ciascuna giornata di calcolo, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti classi di quote.
- il costo per il calcolo del valore della quota di ciascun Fondo, nella misura massima indicata nella tabella sottostante, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevato mensilmente dalle disponibilità dello stesso il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento;
FONDO | ALIQUOTA ANNUA | FONDO | ALIQUOTA ANNUA |
Tesoreria Euro (Classe AM e Classe BM) | 0,016% | Obbligazioni Cedola (Classe A e Classe D) | 0,035% |
Breve Termine Dollaro | 0,016% | Azioni Italia (Classe R, Classe I e Classe X) | 0,035% |
Obbligazioni Euro Breve Termine (Classe A e Classe D) | 0,034% | Azioni Area Euro | 0,035% |
Obbligazioni Euro | 0,035% | Azioni Europa | 0,035% |
Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine | 0,034% | Azioni America | 0,035% |
Obbligazioni Euro Corporate | 0,035% | Azioni Paesi Emergenti | 0,035% |
Obbligazioni Euro High Yield | 0,035% | Azioni Internazionali | 0,035% |
Obbligazioni Emergenti | 0,035% | Azioni PMI Italia (Classe R, Classe I e Classe X) | 0,035% |
Obbligazioni Internazionali | 0,032% | Azioni Energia e Materie Prime | 0,035% |
- la provvigione di incentivo a favore della SGR, limitatamente ai Fondi ed alle Classi indicati nella sottostante tabella, pari al 20% della differenza maturata nell’anno solare tra l’incremento percentuale del valore della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e l’incremento percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo.
La provvigione viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nello stesso periodo e il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo.
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si considera il valore della quota del Fondo al lordo della provvigione di incentivo stessa.
Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all’extraperformance maturata rispetto all’ultimo giorno dell’anno solare precedente.
Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l’accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.
La commissione viene prelevata il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’anno solare. Il parametro di riferimento è indicato per ciascun Fondo nella sottostante tabella.
FONDO | PARAMETRO DI RIFERIMENTO |
Obbligazioni Euro Corporate | 80% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 500 m 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT |
Obbligazioni Euro High Yield | 80% Bloomberg Barclays Euro High Yield Ba/B 3% Issuer Constraint 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT |
Obbligazioni Emergenti | 80% JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (coperto) in euro 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT |
Azioni Italia (Classe R e Classe I) | 95% FTSE Italia All-Share Capped 5% Bloomberg Barclays Euro Xxxxxxxx Xxxx |
Azioni Area Euro | 95 % MSCI EMU in euro 5% Bloomberg Barclays Euro Xxxxxxxx Xxxx |
Azioni Europa | 95 % MSCI Europe in euro 5% Bloomberg Barclays Euro Xxxxxxxx Xxxx |
Azioni America | 95 % MSCI USA in euro 5% Bloomberg Barclays Euro Xxxxxxxx Xxxx |
Azioni Paesi Emergenti | 95 % MSCI Emerging Markets in euro 5% Bloomberg Barclays Euro Xxxxxxxx Xxxx |
Azioni Internazionali | 95 % MSCI World in euro 5% Bloomberg Barclays Euro Xxxxxxxx Xxxx |
Azioni PMI Italia (Classe R e Classe I) | 95% FTSE Italia Mid Cap 5% Bloomberg Barclays Euro Xxxxxxxx Xxxx |
Azioni Energia e Materie Prime | 50% MSCI World Energy in euro 45% MSCI World Materials in euro 5% Bloomberg Barclays Euro Xxxxxxxx Xxxx |
La provvigione di incentivo a favore della SGR, limitatamente ai Fondi indicati nella sottostante tabella, pari al 20% della differenza maturata nel periodo intercorrente tra il 1° maggio di ogni anno ed il 30 aprile dell’anno successivo (di seguito, “anno convenzionale”) tra l’incremento percentuale del valore della quota e l’incremento percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo. Con riferimento alla “Classe D” del fondo Obbligazioni Cedola, il valore della quota utilizzato ai fini del calcolo della provvigione tiene conto anche dei proventi distribuiti.
La provvigione viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nell’anno convenzionale e il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo.
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si considera il valore della quota del Fondo al lordo della provvigione di incentivo stessa.
Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all’extraperformance maturata rispetto all’ultimo giorno dell’anno convenzionale precedente.
Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l’accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.
La commissione viene prelevata il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’anno convenzionale. Il parametro di riferimento è indicato per ciascun Fondo nella sottostante tabella.
FONDO | PARAMETRO DI RIFERIMENTO |
Obbligazioni Euro | 80% JP Morgan Emu Government Bond Index 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT |
Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine | 45% Bloomberg Barclays Euro Credit Corporate 1-5 anni 35% Bloomberg Barclays Euro Floating Rate Corporate 500 m 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT |
Obbligazioni Internazionali | 80% JP Morgan GBI Global in euro 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT |
Obbligazioni Cedola | 40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT 30% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 500 m 10% Bloomberg Barclays Euro High Yield Ba/B 3% Issuer Constraint |
Per tutti i Fondi il raffronto delle variazioni del valore della quota con l’andamento del parametro di riferimento sarà riportato nella relazione annuale dei Fondi.
Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l’errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall’applicazione del parametro corretto.
È previsto un fee cap al compenso della SGR pari, per ciascun Fondo, alla provvigione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest’ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo.
La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell’applicazione della provvigione di incentivo del Fondo, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell’8 giugno 2016 (c.d. “Regolamento Benchmark”). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla provvigione di incentivo e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella “Scheda Identificativa”;
- il compenso riconosciuto al Depositario per l’incarico svolto. Tale importo è calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima annua indicata per ciascun Fondo nella tabella di seguito riportata:
FONDO | ALIQUOTA% | FONDO | ALIQUOTA% |
Tesoreria Euro (Classe AM e Classe BM) | 0,024% | Obbligazioni Cedola (Classe A e Classe D) | 0,06% |
Breve Termine Dollaro | 0,024% | Azioni Italia (Classe R, Classe I e Classe X) | 0,06% |
Obbligazioni Euro Breve Termine (Classe A e Classe D) | 0,051% | Azioni Area Euro | 0,06% |
Obbligazioni Euro | 0,054% | Azioni Europa | 0,06% |
Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine | 0,051% | Azioni America | 0,06% |
Obbligazioni Euro Corporate | 0,06% | Azioni Paesi Emergenti | 0,06% |
Obbligazioni Euro High Yield | 0,06% | Azioni Internazionali | 0,06% |
Obbligazioni Emergenti | 0,06% | Azioni PMI Italia (Classe R, Classe I e Classe X) | 0,06% |
Obbligazioni Internazionali | 0,048% | Azioni Energia e Materie Prime | 0,06% |
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, al pagamento delle cedole qualora il Fondo preveda la distribuzione dei proventi, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge ovvero delle disposizioni di vigilanza;
- gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall’Italia;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari o di parti di OICR, all’investimento in depositi bancari nonché gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell’investimento;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione.
In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.) percepita dal gestore degli OICR “collegati”.
4. SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO ED OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO FRA FONDI
4.1 Sottoscrizione delle quote
1 Oltre a quanto previsto all’articolo I della Parte C), “Modalità di Funzionamento” del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina.
2 Ad eccezione del Fondo Tesoreria Euro “Classe BM” al quale si applica la disciplina di cui al successivo comma 3, la sottoscrizione delle quote dei Fondi disciplinati nel presente Regolamento avviene mediante:
a) versamento in un’unica soluzione di importo minimo pari a 500 (cinquecento) euro al lordo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e delle altre spese. Per il fondo Breve Termine Dollaro, il versamento in unica soluzione può altresì essere effettuato per un importo minimo pari a 500 (cinquecento) dollari statunitensi al lordo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e delle altre spese;
b) investimenti rateali attraverso la partecipazione ai Piani di Accumulo di cui al successivo articolo 4.2;
c) adesione ad operazioni di spostamento tra Fondi (“Switch”, “Passaggio” e “Servizio Clessidra”), disciplinate dal successivo articolo 4.3.
3 La prima sottoscrizione di quote del Fondo Tesoreria Euro della “Classe BM” può avvenire esclusivamente tramite investimenti in unica soluzione di importi non inferiori a 100.000 (centomila) euro. Per gli investimenti in unica soluzione successivi al primo vale il limite minimo di 500 euro, a condizione che il sottoscrittore detenga quote di “Classe BM” di Tesoreria Euro per un controvalore non inferiore a 50.000 (cinquantamila) euro.
Le quote considerate ai fini di tale verifica sono quelle immesse nel certificato cumulativo ovvero rappresentate da un certificato singolo tenuto in un deposito amministrato presso un collocatore e rivenienti dalle sottoscrizioni effettuate presso il medesimo nell’ambito della posizione aperta all’atto della prima sottoscrizione.
4 La sottoscrizione di quote può essere effettuata:
- direttamente dal sottoscrittore, tramite un soggetto incaricato del collocamento ovvero presso la sede della SGR;
- mediante conferimento di mandato con rappresentanza a soggetto di seguito indicato come “Ente mandatario”.
5 La sottoscrizione delle quote da parte del sottoscrittore si realizza tramite:
- compilazione e sottoscrizione di apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e delle altre spese), della divisa di denominazione del versamento, della denominazione del Fondo e della Classe di quote prescelti, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo;
- versamento del corrispettivo, mediante:
a) bonifico bancario a favore della SGR. Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;
b) bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni;
c) autorizzazione permanente di addebito sul conto indicato dal sottoscrittore in essere presso una banca o tramite SDD, limitatamente al caso di adesione ai Piani di Accumulo di cui al successivo articolo 4.2, per i soli versamenti unitari successivi al primo;
d) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della SGR e rubricato al Fondo al quale si riferisce la sottoscrizione;
e) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine del soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà versare un unico assegno, intestato allo stesso, di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni.
Ai fini della determinazione del giorno di riferimento (ossia del giorno in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione), le domande di sottoscrizione si considerano convenzionalmente ricevute in giornata purché pervenute entro le ore 13.00. Le domande di sottoscrizione pervenute direttamente alla sede della SGR relative ai fondi Obbligazioni Emergenti, Obbligazioni Internazionali, Azioni Paesi Emergenti, si considerano convenzionalmente ricevute il primo giorno successivo a quello di arrivo delle domande stesse presso la sede della SGR.
6 Qualora la sottoscrizione venga inoltrata alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, i medesimi soggetti accreditano i relativi mezzi di pagamento sugli appositi conti intestati alla SGR e rubricati ai fondi accesi presso il Depositario.
7 La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.
8 I soggetti collocatori collegati per via informatica inviano sottoscrizioni e mezzi di pagamento decorso il termine di sospensione dell’efficacia dei contratti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 58/98.
9 Gli assegni, i bonifici, gli SDD e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.
10 Nel caso di accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Depositario. Nel caso di pagamento a mezzo SDD, la valuta è pari al giorno lavorativo successivo alla data di scadenza indicata.
11 Nel caso in cui le quote siano cointestate, ciascun cointestatario può agire disgiuntamente sulle quote stesse con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.
12 Se le quote cointestate sono evidenziate in un deposito amministrato presso un soggetto collocatore, la lettera di conferma spedita dalla SGR al sottoscrittore ai sensi dell’articolo I, comma 10, della Parte C), “Modalità di Funzionamento”, è inviata a tutti i cointestatari all’indirizzo specificato nel contratto di deposito. Qualora il deposito amministrato di cui sopra sia cointestato, trovano applicazione, anche nei confronti della SGR, le disposizioni che regolano il deposito, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle in materia di rappresentanza, successione, comunicazioni e facoltà di agire disgiuntamente da parte dei cointestatari.
13 La partecipazione ai Fondi, sotto forma di investimenti da chiunque effettuati ed imputati direttamente al minore, è consentita anche ai minori di anni 18. In tal caso il contratto è validamente stipulato dal sottoscrittore a favore del minore (partecipante al Fondo).
14 La partecipazione ai Fondi comporta l’adesione al Regolamento.
15 Il modulo di sottoscrizione è inefficace e la SGR lo respinge ove esso sia incompleto, alterato o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.
16 La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
4.2 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo
1 Con esclusione di Tesoreria Euro “Classe BM”, la sottoscrizione di quote dei Fondi può avvenire anche attraverso versamenti rateali nell’ambito di un Piano di Accumulo (di seguito “Piano”) che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nei Fondi.
2 Il primo versamento, da effettuarsi all’atto della sottoscrizione, deve essere pari ad almeno 50 (cinquanta) euro. Per il fondo “Breve Termine Dollaro”, il primo versamento può altresì essere effettuato per un importo pari ad almeno 50 (cinquanta) dollari statunitensi.
3 In caso di adesione a un Piano, nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati, oltre a quanto previsto all’articolo 4.1 comma 5:
- il valore complessivo dell’investimento (definito anche “valore nominale del Piano”);
- la durata del Piano (non inferiore a 3 anni e non superiore a 25 anni, conteggiata dal primo versamento successivo);
- l’importo unitario dei versamenti periodici successivi (pari ad almeno 50 euro; per il fondo “Breve Termine Dollaro”, i versamenti periodici possono altresì essere effettuati per un importo pari ad almeno 50 dollari statunitensi);
- la cadenza dei versamenti periodici successivi (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale);
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione
- la divisa di denominazione del versamento.
4 Per i versamenti previsti dal Piano il sottoscrittore deve avvalersi dei mezzi di pagamento previsti all’articolo 4.1.
5 Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell’ambito del Piano – versamenti anticipati. Tali versamenti determinano un’anticipata chiusura del Piano rispetto alla durata fissata. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso di interruzione dei versamenti per un tempo superiore a 24 mesi, la SGR considera abbandonato il Piano e pertanto eventuali successivi versamenti nell’ambito del Piano non saranno accettati.
6 La sottoscrizione tramite versamenti rateali può avvenire anche attraverso un “Piano Multiplo”. In tal caso:
- il sottoscrittore oltre a quanto indicato al comma 3 dovrà indicare l’ammontare dell’importo unitario dei versamenti periodici successivi destinato a ciascuno dei Fondi prescelti (massimo tre), pari ad almeno 50 (cinquanta) euro. Per il fondo “Breve Termine Dollaro”, i versamenti periodici possono altresì essere effettuati per un importo pari ad almeno 50 (cinquanta) dollari statunitensi;
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione (non inferiore a 500 euro; per il fondo “Breve Termine Dollaro”, in sede di sottoscrizione può altresì essere corrisposto un importo non inferiore a 500 dollari statunitensi) è ripartito tra i Fondi prescelti in proporzione all’ammontare dell’importo unitario dei versamenti periodici successivi, destinato a ciascuno di essi.
7 Per i versamenti periodici successivi nell’ambito di Piani di Accumulo la lettera di conferma dell’avvenuto investimento è inviata dalla SGR con cadenza almeno semestrale.
8 Le quote sottoscritte nell’ambito di un Piano sono immesse nel certificato cumulativo di cui all’articolo II della Parte C), “Modalità di Funzionamento”.
9 Il partecipante ad un Piano può indicare un beneficiario che, a seguito di accettazione, potrà acquisire la titolarità delle quote sottoscritte sino a quella data dal partecipante medesimo (Servizio “Insieme per Domani”). Il partecipante dovrà indicare la data a partire dalla quale potrà essere espressa l’accettazione, che dovrà risultare successiva alla durata del Piano, fermo restando che, in caso di beneficiario minorenne, l’accettazione potrà essere espressa solo al compimento della maggiore età. Fino all’esercizio della facoltà di accettazione, il partecipante conserva il diritto di revocare il beneficio in qualsiasi momento. In caso di attivazione del Servizio “Insieme per Domani” il sottoscrittore che abbia completato i versamenti previsti per il Piano prescelto non potrà effettuare ulteriori versamenti. “Insieme per Domani” può essere attivato presso una “Banca convenzionata” ai fini del presente Servizio ovvero presso la sede della SGR. Le quote sottoscritte nell’ambito di “Insieme per Domani” sono immesse nel certificato cumulativo di cui all’articolo II della Parte C), “Modalità di Funzionamento”.
Variazione del Piano
10 Il sottoscrittore può variare il Piano non ancora completato in qualunque momento mediante:
- la variazione della durata residua (nel rispetto della durata complessiva precisata al precedente comma 3);
- la variazione dell’importo unitario dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 3);
- la variazione della cadenza dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 3).
11 Per i Piani Multipli, le variazioni di durata del Piano e cadenza dei versamenti hanno effetto per tutti i Fondi congiuntamente; la variazione dei Fondi prescelti è possibile nell’ambito di quelli disciplinati dal presente Regolamento appartenenti al medesimo regime commissionale; è inoltre consentita la variazione dell’importo unitario dei versamenti successivi e/o della sua ripartizione tra i Fondi prescelti.
12 Le disposizioni di variazione di un Piano sottoscritto tramite un soggetto incaricato del collocamento devono essere inviate alla SGR esclusivamente per il tramite del medesimo soggetto. Le stesse hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.
Trasferimento del Piano
13 La sottoscrizione di un Fondo tramite versamenti rateali nell’ambito di un Piano può avvenire anche per mezzo del “trasferimento” di un Piano, detto anche Piano Originario, precedentemente aperto in un altro Fondo disciplinato nel presente Regolamento, appartenente al medesimo regime commissionale e non ancora completato.
14 Con riferimento ai Fondi per i quali sia stato modificato nel corso del tempo il regime commissionale di appartenenza da “no load” a “load” o viceversa, relativamente ai Piani sottoscritti nella vigenza del precedente regime commissionale, il “trasferimento” è consentito solo verso Fondi al momento appartenenti al medesimo regime commissionale.
15 Il “trasferimento” comporta l’interruzione del Piano Originario e la prosecuzione dei versamenti nel Fondo, nell’ambito di un nuovo Piano, con le medesime modalità e caratteristiche del Piano Originario.
16 Le disposizioni di trasferimento di un Piano sottoscritto tramite un soggetto incaricato del collocamento devono essere inviate alla SGR esclusivamente per il tramite del medesimo soggetto. Le stesse hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.
17 Eventuali disposizioni di ampliamento o variazione del Piano non sono efficaci qualora pervengano alla SGR successivamente al “trasferimento” del Piano medesimo verso un altro Fondo della SGR.
4.3 Operazioni di spostamento tra Fondi
1 A fronte del rimborso di quote di un Fondo per un controvalore minimo di 50 euro il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente, in unica soluzione, quote di un altro Fondo gestito dalla SGR appartenente al medesimo Sistema (“Switch”) ovvero ad un altro Sistema (“Passaggio”).
Per le operazioni di Switch o Passaggio da un qualunque Fondo della SGR, compreso Tesoreria Euro “Classe AM”, verso Eurizon Tesoreria Euro “Classe BM”, devono essere rispettate, relativamente agli importi minimi, le condizioni di cui all’articolo 4.1, comma 3.
2 L’operazione di spostamento tra Fondi avviene secondo le seguenti modalità:
- il giorno di riferimento del rimborso è il giorno di ricezione della richiesta di spostamento da parte della SGR ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario della quota, il primo giorno successivo nel quale viene determinato tale valore. Si applica quanto previsto all’art. 4.6, comma 5;
- il giorno di riferimento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello di riferimento del rimborso.
3 Dell’avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma.
4 A fronte del rimborso programmato di quote di un Fondo per un controvalore minimo di 3.000 euro il partecipante che abbia chiesto l’immissione delle quote detenute nel certificato cumulativo ha facoltà, in alternativa a quanto previsto all’articolo 4.5 ed all’articolo 4.7, di sottoscrivere contestualmente, tramite investimento rateale, quote di altri Fondi gestiti dalla SGR (“Servizio Clessidra”). Il “Servizio Clessidra” può essere attivato presso una “Banca convenzionata” ai fini del presente Servizio ovvero presso la sede della SGR. Nel caso in cui le quote siano cointestate, ciascun cointestatario ha facoltà di agire disgiuntamente e quindi di richiedere il “Servizio Clessidra” con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.
5 Ai fini del comma precedente, il sottoscrittore deve indicare:
- la data di decorrenza del “Servizio Clessidra”;
- la durata, fissata in un massimo di tre anni;
- la cadenza dei rimborsi, scelta tra quelle mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale;
- la denominazione del fondo oggetto del rimborso programmato;
- i Fondi prescelti per l’investimento rateale, con un massimo di tre;
- l’ammontare da disinvestire periodicamente (minimo 50 euro per ogni Fondo prescelto), specificando la ripartizione di tale importo tra i Fondi di cui all’alinea precedente, con indicazione dell’importo o della percentuale (in unità intere).
6 Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente con la data prestabilita dal sottoscrittore o, nel caso in cui in quel giorno il valore unitario della quota non sia calcolato, del primo giorno di calcolo immediatamente successivo; il giorno di riferimento degli investimenti coincide con quello di riferimento dei rimborsi che li originano.
7 Qualora a tale data il controvalore delle quote detenute non raggiunga l’ammontare complessivamente fissato per ogni disinvestimento periodico, la relativa disposizione non verrà eseguita neppure in parte.
8 Il “Servizio Clessidra” si estingue qualora ad una delle scadenze fissate la relativa istruzione non possa essere eseguita ai sensi del comma precedente.
9 Il partecipante può in qualsiasi momento revocare il “Servizio Clessidra” ovvero variare - nel rispetto di quanto indicato al comma 5 - durata, cadenza, Fondi prescelti per l’investimento rateale, ammontare da disinvestire periodicamente e ripartizione dello stesso tra i Fondi prescelti, dandone comunicazione alla “Banca convenzionata”. Tali variazioni divengono operanti dal giorno di ricezione della relativa comunicazione da parte della “Banca convenzionata”.
10 Delle avvenute operazioni nell’ambito del “Servizio Clessidra”, la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma con cadenza almeno semestrale.
11 Il “Servizio Clessidra” verso quote di “Classe BM” del Fondo Eurizon Tesoreria Euro è consentito a condizione che il sottoscrittore detenga quote di “Classe BM” di Tesoreria Euro per un controvalore non inferiore a 50.000 (cinquantamila) euro. Ai fini dell’individuazione delle quote da considerare nel calcolo vale il criterio specificato all’articolo 4.1, comma 3.
4.4 Servizio Eurizon Raddoppia in Controtendenza
1 Il sottoscrittore, che risulti titolare di un rapporto di deposito amministrato appoggiato presso una “Banca convenzionata” per l’offerta del Servizio di cui al presente articolo e supportato da un conto corrente di corrispondenza, qualora abbia optato per il bonifico bancario in via continuativa con addebito su un conto corrente presso la medesima “Banca convenzionata” quale modalità di effettuazione dei versamenti successivi a quello iniziale nell’ambito di un Piano di Accumulo, ha la facoltà di incaricare, al momento della sottoscrizione - o anche successivamente - la “Banca convenzionata” di richiedere l’assegnazione di quote del Fondo per un ammontare corrispondente al doppio dell’importo del versamento unitario fissato, addebitando corrispondentemente il conto corrente del sottoscrittore, qualora, nel giorno di riferimento per la sottoscrizione, l’ultimo valore unitario della quota del Fondo disponibile risulti inferiore di almeno:
- il 5% o il 2%, definito a scelta del sottoscrittore, per i Fondi di natura azionaria;
- il 3% o l’1%, definito a scelta del sottoscrittore, per i Fondi obbligazionari Obbligazioni Euro High Yield, Obbligazioni Emergenti, Obbligazioni Internazionali,
alla media calcolata sui valori della quota del Fondo riferiti al primo giorno di calcolo del valore della quota del quarto, terzo e secondo mese precedente.
2 Nell’ambito dell’incarico conferito, è sempre possibile variare la scelta tra le percentuali indicate al precedente comma, dandone comunicazione alla “Banca convenzionata”. Tale variazione diviene operante dal giorno di ricezione della comunicazione da parte della “Banca convenzionata”.
3 La disposizione data può essere revocata in qualunque momento.
4.5 Servizio Eurizon Consolida i Risultati
1 In alternativa a quanto indicato all’articolo 4.3, comma 4, ed all’articolo 4.7, il partecipante che possieda quote di un Fondo di natura azionaria del “Sistema Mercati” immesse nel certificato cumulativo, aventi contropartita in un deposito amministrato appoggiato presso una “Banca convenzionata” per l’offerta del Servizio di cui al presente articolo e supportato da un conto corrente di corrispondenza, ha la facoltà di dare incarico, al momento della sottoscrizione o in uno successivo, alla “Banca convenzionata” di:
a) confrontare quindicinalmente, il giorno 10 e 25 di ogni mese (o, se festivi, il primo giorno lavorativo successivo), l’ultimo valore unitario della quota del Fondo disponibile con il “prezzo medio”, calcolato come definito al comma successivo;
b) disinvestire, il primo giorno lavorativo e di calcolo del valore della quota successivo, qualora tale confronto evidenzi un incremento del valore della quota pari ad almeno il 5% o il 10%, definito a scelta del sottoscrittore, un importo pari alla differenza tra il valore della quota ed il “prezzo medio”, moltiplicato per il numero di quote possedute, purché il controvalore del disinvestimento sia almeno pari a 50 (cinquanta) euro. Per numero delle quote possedute si intende quello relativo alle quote immesse nel certificato cumulativo che trovano contropartita nel deposito amministrato specificato dal partecipante;
c) investire, lo stesso giorno di riferimento del rimborso, in esenzione da spese e commissioni di sottoscrizione, il controvalore del rimborso in quote del Fondo monetario od obbligazionario ad accumulazione indicato dal partecipante ed appartenente al medesimo Sistema del Fondo azionario.
Nel caso in cui le quote siano cointestate, ciascun cointestatario ha facoltà di agire disgiuntamente e quindi di impartire disposizioni alla “Banca convenzionata” inerenti al Servizio di cui al presente articolo, con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.
2 Per “prezzo medio” si intende, in funzione dell’ultima operazione effettuata con riferimento al Fondo:
a) nel caso sia stata effettuata unicamente la prima sottoscrizione: il valore della quota del giorno di riferimento per detta sottoscrizione;
b) nei casi di versamenti successivi, quello determinato applicando la seguente formula:
V 1 | (V 0 x Q 0 ) + X = —————————— Q 1 | |
V 0 | = | prezzo medio precedente |
V 1 | = | prezzo medio dopo il versamento aggiuntivo |
Q 0 | = | numero di quote possedute prima del versamento aggiuntivo |
X | = | importo del versamento aggiuntivo, al netto di ogni onere |
Q 1 | = | numero di quote possedute dopo il versamento aggiuntivo; |
c) nel caso di disinvestimento (ad eccezione di quelli di cui alla lettera d)), quello calcolato con il seguente metodo:
- vengono determinate le quote residue, detraendo quelle rimborsate dal numero di quelle precedentemente detenute, a partire da quelle con data di regolamento più lontana nel tempo;
- le stesse sono ordinatamente moltiplicate per i rispettivi prezzi di sottoscrizione, fatto salvo quanto indicato alle successive lettere d) ed e);
- la somma di tali prodotti è divisa per il numero totale di quote detenute;
d) nel caso di un disinvestimento automatico di cui al comma precedente: il valore della quota a cui è stato effettuato tale disinvestimento. Tutte le residue quote in possesso del cliente si intenderanno, per le successive determinazioni del prezzo medio, sottoscritte al valore e nel giorno di riferimento di tale disinvestimento automatico;
e) con riferimento a quanto indicato alle lettere a) e b), nel caso di adesione al Servizio successiva ad una o più sottoscrizioni del Fondo, tutte le quote acquisite dal partecipante prima di tale data si intenderanno sottoscritte al valore della quota del Fondo riferito al giorno di adesione;
f) la richiesta di certificato individuale od il trasferimento delle quote ad altro deposito amministrato sono assimilate al disinvestimento.
3 Il partecipante può variare in qualsiasi momento la sua scelta tra le percentuali indicate alla lettera b) del comma 1 e/o il Fondo monetario od obbligazionario di destinazione, dandone comunicazione alla “Banca convenzionata”. Tali variazioni divengono operanti dal giorno di ricezione della relativa comunicazione da parte della “Banca convenzionata”.
4 Le istruzioni per il “Servizio Eurizon Consolida i Risultati” si intendono valide sino a comunicazione di revoca da parte del partecipante, operante dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte della “Banca convenzionata”.
5 La revoca dell’adesione al “Servizio Eurizon Consolida i Risultati” non comporta oneri di alcun tipo.
6 Qualora il controvalore delle quote di pertinenza del partecipante non raggiunga alle date fissate l’importo del disinvestimento automatico di cui al primo comma, il rimborso non sarà eseguito neppure in parte.
7 Il Servizio si estingue qualora il disinvestimento automatico non possa essere eseguito, ai sensi del comma precedente, per tre volte consecutive.
8 Nell’ambito del Servizio, il partecipante può conferire più incarichi alla “Banca convenzionata”, con riferimento al Fondo, a condizione che ciascuno di essi abbia a riferimento quote detenute su distinti depositi amministrati.
4.6 Rimborso delle quote
1 Oltre a quanto previsto all’articolo VI della Parte C), “Modalità di Funzionamento” del Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2 La richiesta di rimborso, sottoscritta dall’avente diritto, deve essere presentata o inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. alla SGR direttamente, ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. La richiesta di rimborso è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.
3 Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico (al netto degli eventuali oneri interbancari) all’ordine del richiedente ovvero a mezzo assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine del richiedente. Il rimborso può inoltre avvenire a mezzo accredito a favore di società terze purché intermediari abilitati.
4 Qualora venga prescelto quale mezzo di pagamento l'assegno, il recapito del medesimo all'indirizzo indicato dal partecipante nella domanda di rimborso avviene a cura del soggetto collocatore, laddove individuabile, in caso contrario avviene a cura della SGR, per il tramite del Depositario.
5 Le domande di rimborso si considerano convenzionalmente ricevute in giornata purché pervenute entro le ore 13.00. Le domande di rimborso relative ai fondi Obbligazioni Emergenti, Obbligazioni Internazionali, Azioni Paesi Emergenti, presentate o inviate direttamente alla SGR si considerano convenzionalmente ricevute il primo giorno successivo a quello di arrivo delle domande stesse presso la SGR.
6 In caso di richieste di rimborso – dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - che, singolarmente o sommate ad altre richieste pervenute nello stesso giorno lavorativo, siano di importo superiore al 5% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell’esigenza di tutelare gli interessi degli altri partecipanti al Fondo. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a costituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR e la corresponsione delle somme deve avvenire nel rispetto del termine indicato nell’articolo VI della Parte C), “Modalità di Funzionamento”.
7 In caso di richieste di rimborso - dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - pervenute nello stesso giorno lavorativo e provenienti dal medesimo sottoscrittore, e/o dai relativi cointestatari, il cui controvalore complessivo superi l’importo di
250.000 euro o lo 0,30% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell’esigenza di tutelare gli interessi degli altri partecipanti al Fondo. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a costituire la
necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR e la corresponsione delle somme deve avvenire nel rispetto del termine indicato all’articolo VI della Parte C), “Modalità di Funzionamento”. La facoltà prevista dal presente comma è esercitabile dalla SGR laddove, nei dieci giorni lavorativi antecedenti alle richieste di rimborso - dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - di cui al presente comma, siano state attribuite al sottoscrittore e ai relativi cointestatari quote del Fondo il cui controvalore complessivo superi i limiti su indicati e sia rilevata una elevata frequenza delle operazioni della specie riconducibili al medesimo sottoscrittore, e/o ai relativi cointestatari, tale da pregiudicare l’ordinato funzionamento del Fondo. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai fondi “Tesoreria Euro”, “Breve Termine Dollaro” e “Obbligazioni Euro Breve Termine” nonché agli investitori professionali di cui all’art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98 che dichiarino di impegnarsi ad operare per conto della loro clientela in modo tale da non superare i limiti di cui al presente comma.
8 L’esercizio delle facoltà di cui ai commi 6 e 7 è comunicato tempestivamente dalla SGR ai partecipanti interessati. Nel caso di più richieste della specie i rimborsi effettuati con le modalità ivi previste sono eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse.
9 Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l’erogazione dell’importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall’articolo II della Parte C), “Modalità di Funzionamento”.
10 A fronte di ogni rimborso la SGR provvede ad inviare al partecipante una lettera di conferma dell’avvenuto disinvestimento.
4.7 Piani di Rimborso
1 Il partecipante che abbia chiesto l’immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo - in alternativa a quanto previsto all’articolo 4.3, comma 4 e all’articolo 4.5 - può chiedere alla SGR un rimborso programmato di quote. Il “Piano di Rimborso” può essere attivato presso una “Banca convenzionata” ai fini del presente Servizio ovvero presso la sede della SGR. A tal fine è possibile scegliere una modalità di rimborso sulla base delle seguenti opzioni:
A. Opzione Decumulo, che consiste nel rimborso a cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale di un importo fisso a scelta del partecipante. Tale opzione è prevista per tutti i Fondi;
B. Opzione Performance, che consiste nel rimborso, a cadenza semestrale o annuale (periodi solari), di un importo pari al prodotto tra la performance conseguita dal Fondo oggetto di rimborso nell’ultimo semestre o anno solare (determinata come incremento del valore della quota del Fondo nel periodo di riferimento) e il numero delle quote possedute alla scadenza del semestre solare o dell’anno solare. Tale opzione è prevista esclusivamente per i Fondi obbligazionari;
C. Opzione Cedola, che consiste nel rimborso, a cadenza semestrale o annuale (periodi solari), di un importo pari al rendimento del Bot, al netto delle imposte, sulla cadenza di rimborso prescelta, moltiplicato per il valore delle quote possedute alla fine del periodo. Si prende come riferimento il rendimento netto del Bot dell’ultima asta disponibile precedente l’inizio di ogni periodo semestrale o annuale. Tale opzione è prevista esclusivamente per i Fondi obbligazionari.
Il Partecipante dovrà indicare: la denominazione del Fondo oggetto di rimborso, la data di decorrenza dei rimborsi; la cadenza del rimborso, la modalità di rimborso prescelta. Nel caso in cui le quote siano cointestate, ciascun cointestatario ha facoltà di agire disgiuntamente e quindi di impartire istruzioni alla SGR per ottenere un disinvestimento rateale attraverso un rimborso programmato, con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.
2 Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all’atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest’ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il giorno antecedente alla data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
3 Per l’opzione A, il rimborso programmato viene eseguito sulla base del valore unitario della quota del giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero del primo giorno successivo in cui è calcolato tale valore. L’importo dovuto viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo programmato la relativa disposizione si intende inefficace e non viene eseguita neppure in parte.
Per le opzioni B e C, il rimborso programmato viene eseguito sulla base di un valore unitario della quota determinato non oltre il 15° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo di riferimento prescelto dal partecipante.
Nel caso in cui il partecipante non disponga delle quote necessarie per effettuare il rimborso programmato e la relativa istruzione non possa essere eseguita per tre periodi consecutivi, il Piano decade automaticamente. In ogni caso il controvalore minimo delle operazioni di rimborso previste dal rimborso programmato non può essere inferiore a 5 (cinque) euro.
4 Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino alla revoca del partecipante da far pervenire alla SGR secondo le modalità di cui al comma 2 entro il giorno antecedente alla data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
5 È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.
6 Delle avvenute operazioni nell’ambito del “Piano di Rimborso”, la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma con cadenza almeno semestrale.
4.8 Contratti abbinati alla sottoscrizione di quote
1 La sottoscrizione di quote dei Fondi può essere offerta in abbinamento a prodotti assicurativi e/o finanziari.
2 La stipula di contratti collaterali in abbinamento alla sottoscrizione di quote dei Fondi costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.
3 Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli non previsti dal Regolamento, né effetti sulla disciplina dei Fondi che resta integralmente assoggettata al Regolamento, né effetti in termini di investimenti e disinvestimenti delle quote.
4 La SGR impegna contrattualmente in tal senso i soggetti incaricati del collocamento delle quote dei Fondi.
5 È facoltà del sottoscrittore che opti per una sottoscrizione di quote abbinata a contratti collaterali sospendere o interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese, mantenendo la partecipazione ai Fondi.
6 I corrispettivi dei contratti abbinati sono versati con mezzo di pagamento distinto da quello utilizzato per il regolamento delle sottoscrizioni dei Fondi.
7 Qualora i contratti collaterali prevedano il pagamento periodico di corrispettivi, il partecipante al Fondo potrà impartire alla SGR, ai sensi del precedente articolo 4.7, istruzioni per un rimborso programmato di quote, da effettuarsi alla data di scadenza dei corrispettivi periodici dei contratti collaterali e per un controvalore corrispondente agli stessi. In tali casi, le quote da utilizzare per il rimborso programmato devono essere immesse nel certificato cumulativo. Qualora le quote di pertinenza del cliente non consentano di coprire per intero il rimborso programmato, la SGR non procederà al rimborso stesso avvisando tempestivamente il cliente.
5. CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
1 Ai fini del calcolo del valore complessivo netto dei Fondi, le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate nella giornata e di cui non sia pervenuta conferma entro le ore 8,30 del successivo giorno di calcolo del valore unitario della quota rientreranno a far parte della posizione netta in strumenti finanziari del giorno successivo stesso.
2 La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna classe dei Fondi Eurizon Tesoreria Euro, Eurizon Azioni Italia ed Eurizon Azioni PMI Italia, garantisce a entrambe le classi di ciascun Fondo la medesima performance (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo della provvigione di gestione e della provvigione di incentivo, ove prevista.
3 In caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, la SGR non porrà in essere le attività indicate all’art. V, comma 4, lettere a) e b), della Parte C), “Modalità di Funzionamento”.
6. TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
1 Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e a condizione che l’investitore abbia preventivamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento, le operazioni di cui al presente Regolamento possono essere trasmesse tramite la rete Internet ovvero tramite il c.d. servizio di banca telefonica. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile è il bonifico bancario e le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui all’articolo II della Parte C), “Modalità di Funzionamento”.
In particolare, mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione, possono essere effettuati:
- la sottoscrizione delle quote dei Fondi;
- le sottoscrizioni di Piani di Accumulo (articolo 4.2 del Regolamento);
- le operazioni di variazione e trasferimento di Piani di Accumulo (articolo 4.2 del Regolamento);
- le operazioni di switch o di passaggio tra Fondi (articolo 4.3 del Regolamento);
- l’attivazione del Servizio Clessidra, la revoca e la variazione di durata, cadenza, fondi prescelti per l’investimento rateale e ripartizione di questo tra gli stessi (articolo 4.3 del Regolamento);
- le operazioni di rimborso di quote (articolo 4.6 del Regolamento);
- l’attivazione di rimborsi programmati di quote, la revoca e la richiesta di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza (articolo 4.7 del Regolamento);
- l’attivazione del Servizio Eurizon Raddoppia in Controtendenza, la revoca e la variazione delle percentuali (articolo 4.4 del Regolamento);
- l’attivazione del Servizio Eurizon Consolida i Risultati, la revoca e la variazione delle percentuali e/o del fondo obbligazionario di destinazione (articolo 4.5 del Regolamento).
7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1 Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota a decorrere dalla data di avvaloramento della prima quota del Fondo, il valore giornaliero della stessa rimarrà invariato a 5 euro.
2 Nel caso in cui, nel corso dell’esercizio, la tipologia del Fondo sia stata modificata da “Fondo ad accumulazione” a “Fondo a distribuzione”, i ricavi da porre in distribuzione, riferiti all’esercizio durante il quale è avvenuta la modifica, saranno quelli conseguiti dal Fondo a partire dalla data di entrata in vigore della suddetta modifica.
3 Con decorrenza 12/04/2019, le quote di Classe A e di Classe B del fondo Tesoreria Euro sono state convertite, rispettivamente, nelle quote di Classe AM e di Classe BM del medesimo Fondo, senza alcun onere a carico dei partecipanti. Le quote di Classe AM e di Classe BM sono state attivate dalla medesima data di cui sopra ad un valore iniziale pari a 15 euro.
Con riferimento all’art. V “Valore unitario della quota e sua pubblicazione”, comma 4, Parte C), “Modalità di funzionamento”, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha fissato a 5 (cinque) euro l’entità minima rimborsabile in caso di rettifica del valore unitario delle quote del fondo.
C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.
I . PARTECIPAZIONE AL FONDO
1 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2 La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3 La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4 La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5 Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella parte “B) Caratteristiche del prodotto” del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6 Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7 Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte “B) Caratteristiche del prodotto”.
8 Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9 In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11 L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12 Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
14 La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche nonché nell’Accordo Intergovernativo stipulato tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America il 10 gennaio 2014 per migliorare la tax compliance internazionale ed applicare la normativa statunitense sui Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”).
A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.
La SGR può inoltre richiedere a qualsiasi partecipante al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.
La SGR procede, decorso un ragionevole periodo di tempo, al rimborso di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere (i) una “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote. Durante tale periodo, il titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare le proprie osservazioni. Il rimborso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.
II . QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE
1 I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2 Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3 Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere
che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4 A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
5 In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
6 I certificati al portatore sono stati emessi sino al 16 dicembre 2013.
III . ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI
1 L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
2 Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3 La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.
IV . SPESE A CARICO DELLA SGR
1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.
V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE
1 Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2 La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3 Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4 Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
VI . RIMBORSO DELLE QUOTE
1 I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx.
0 La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3 La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4 La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
5 Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l’orario indicato nella parte B) (“Caratteristiche del prodotto”) del presente regolamento.
6 Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
7 Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B) (“Caratteristiche del prodotto”) è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8 La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9 La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10 L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.
VII.MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
1 Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2 L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3 Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4 Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
5 Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.
VIII . LIQUIDAZIONE DEL FONDO
1 La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2 La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3 Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett.
g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosse.