LINEE GUIDA N°6
LINEE GUIDA N°6
recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici».
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016
Aggiornate al decreto-legge n. 77 del 31/5/2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 con deliberazione del Consiglio n. … del …
SOMMARIO
PREMESSA 3
PARTE I – LE FATTISPECIE RILEVANTI 3
1. LE NOTIZIE UTILI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI 3
2. I GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI TALI DA RENDERE DUBBIA L’INTEGRITÀ O L’AFFIDABILITÀ DELL’OPERATORE ECONOMICO. 4
3. IL TENTATIVO DI INFLUENZARE INDEBITAMENTE IL PROCESSO DECISIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE O DI OTTENERE INFORMAZIONI RISERVATE A FINI DI PROPRIO VANTAGGIO. 5
4. LA PRESENTAZIONE, ANCHE PER NEGLIGENZA, DI INFORMAZIONI FALSE O FUORVIANTI SUSCETTIBILI DI INFLUENZARE LE DECISIONI SULL'ESCLUSIONE, LA SELEZIONE O L'AGGIUDICAZIONE E L’OMISSIONE DI INFORMAZIONI DOVUTE AI FINI DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE. 6
5. LE SIGNIFICATIVE O PERSISTENTI CARENZE NELL'ESECUZIONE DI UN PRECEDENTE CONTRATTO DI APPALTO O DI CONCESSIONE CHE NE HANNO CAUSATO LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO OPPURE LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO O ALTRE SANZIONI COMPARABILI 7
6. IL GRAVE INADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DI UNO O PIÙ SUBAPPALTATORI, RICONOSCIUTO O ACCERTATO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO. 8
PARTE II - I MEZZI DI PROVA 9
7. LA RILEVANZA OSTATIVA DEI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI 9
8. AMBITO SOGGETTIVO DELLE VERIFICHE 9
9. RILEVANZA TEMPORALE DELLE VIOLAZIONI 10
10. GLI OBBLIGHI COMUNICATIVI A CARICO DELLE STAZIONI APPALTANTI 11
11. GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI A CARICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 12
12. I MEZZI DI PROVA ADEGUATI 12
13. I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI 13
14. LE MISURE DI SELF-CLEANING 14
15. ENTRATA IN VIGORE 15
Premessa
L’articolo 80, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che l’ANAC, con proprie linee guida da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice stesso, possa «precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c)».
Inoltre, l’ANAC è autorizzata in via generale ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici ad adottare atti di regolazione finalizzati a favorire la corretta applicazione della normativa vigente e l’adozione di buone pratiche. Di qui la legittimazione a fornire indicazioni anche al di là dell’ambito strettamente individuato dalla norma in esame.
Ciò posto, l’ANAC ritiene utile intervenire in aggiornamento delle linee guida n. 6, ormai non più allineate alle nuove disposizioni del codice, offrendo una descrizione esemplificativa delle fattispecie ostative e individuando i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze ostative previste all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici.
Il presente documento è sottoposto a consultazione pubblica. Gli Stakeholder sono invitati a far pervenire le loro osservazioni utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella sezione Consultazioni.
Parte I – Le fattispecie rilevanti
1. Le notizie utili ai fini della verifica della sussistenza dei gravi illeciti professionali
1.1 Le fattispecie individuate in via esemplificativa nei successivi paragrafi possono rappresentare cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento pubblico ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici.
1.2 Le informazioni relative alle fattispecie di cui al punto 1.1 individuate nelle presenti linee guida e quelle comunque ascrivibili alle categorie generali previste nella Parte I sono ritenute utili ai fini della verifica della sussistenza dei gravi illeciti professionali e, a tal fine, sono annotate nel Casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice dei contratti pubblici con le modalità previste nell’apposito Regolamento adottato dall’Autorità ai sensi della disposizione su richiamata.
2. I gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico.
2.1 Possono rilevare quali cause di esclusione ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c) del codice dei contratti pubblici gli illeciti professionali gravi, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito.
2.2 In particolare, può rilevare l’adozione di provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione, salvo che sia configurata altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalle procedure di affidamento ai sensi dell’articolo 80 del codice dei contratti pubblici. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo:
a) l’abusivo esercizio di una professione;
b) i reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
c) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo n. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio;
d) i reati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
e) i reati di falso;
f) i reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001;
g) i reati richiamati dalla legge n. 190/2012 di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 331, 334, 335 del codice penale.
2.3 Può rilevare, altresì, l’adozione di provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per taluno dei reati di cui agli articoli 322, 322 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale, fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di esclusione automatica ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera b) del codice dei contratti pubblici.
2.4 La stazione appaltante valuta, altresì, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente:
a) i provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
b) i provvedimenti sanzionatori comminati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213, comma 13, del codice e iscritti nel Casellario informatico nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall’Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.
3. Il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio.
3.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1, la stazione appaltante valuta, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell’amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente.
3.2 Possono rilevare, a titolo esemplificativo:
quanto all’ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:
a) alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
b) all’adozione di provvedimenti di esclusione;
c) all’attribuzione dei punteggi.
quanto all’ipotesi legale del «tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio» i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:
a) al nominativo degli altri concorrenti;
b) al contenuto delle offerte presentate.
3.3 Nei casi più gravi, gli illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del c.p. Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati.
I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall’articolo 80, comma 1, del codice.
4. La presentazione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione e l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
4.1 Quanto alle ipotesi legali del «fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» e dell’«omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione», possono rilevare i comportamenti che integrino i presupposti di cui al punto posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave, qualora, siano strumentali rispetto ai provvedimenti di competenza dell’amministrazione relativamente alla procedura di gara
4.2 La fattispecie prevista dall’articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica a tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c-bis) della medesima disposizione. Rientra in detta fattispecie la presentazione di documenti o dichiarazioni non veritieri, laddove la falsità materiale o ideologica è accertabile sulla base di elementi oggettivi, in assenza di valutazioni discrezionali e non sia finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’amministrazione relativi all’ammissione, alla valutazione delle offerte o all’aggiudicazione della gara o comunque relativi al corretto svolgimento della procedura di gara;
4.3 La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Detta norma si applica anche nel caso di omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
4.4 Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:
a) la presentazione di informazioni false o fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara, ad esempio volte a ingenerare, nell’amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell’attribuzione del punteggio;
b) la falsità o l’omissione di informazioni in ordine alla carenza, anche sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi richiesti ai fini della partecipazione oppure indicati dall’offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per
fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa.
4.5 Xxxxxxx assumere rilevanza, altresì, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell’affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall’articolo 93 del Codice.
4.6 Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli articoli 353, 353-bis e 354 del codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati. I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall’articolo 80, comma 1, del codice.
5. Le significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili
5.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1 la stazione appaltante valuta, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:
a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio;
b) la condanna al risarcimento del danno;
c) altre sanzioni comparabili quali l’applicazione di penali o l’escussione delle garanzie ai sensi degli articoli 103 e 104 del codice dei contratti pubblici.
5.2 Le penali sono comparabili alla richiesta di risarcimento del danno se conseguono all’inadempimento di una prestazione sostanziale rispetto al complesso degli impegni assunti dal contraente.
5.3 I comportamenti di cui al punto 5.1 possono rilevare se, anche singolarmente, costituiscono un grave illecito professionale oppure se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.
5.4 In particolare, possono assumrere rilevanza, a titolo esemplificativo:
a) l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
b) le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
c) l’adozione di comportamenti scorretti;
d) il ritardo nell’adempimento;
e) l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione;
f) l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa;
g) nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all’esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (articolo 132 del decreto legislativo n. 136/2006);
h) negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’articolo 106 del codice, o della previgente disciplina (articolo 132 del decreto legislativo n. 136/2006).
5.5 Nei casi più gravi, le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli articoli 355 e 356 del codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al punto 1.1, la stazione appaltante valuta, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati, qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’articolo 80, comma 5, lettera c) del codice. I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall’articolo 80, comma 1, del codice.
6. Il grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.
6.1 Rientra nella fattispecie di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c-quater) del codice dei contratti pubblici il grave inadempimento degli obblighi previsti dalla legge o assunti contrattualmente dall’aggiudicatario nei confronti di un subappaltatore. L’inadempimento rileva se è riconosciuto o non contestato dal debitore, se è decorso il termine per l’impugnativa in giudizio, oppure se è stato accertato con sentenza passata in giudicato.
6.2 L’inadempimento è grave quando abbia costretto il subappaltatore a risolvere il contratto oppure abbia dato luogo all’applicazione di altre sanzioni comparabili, quali l’applicazione di penali di importo significativo.
6.3 Possono rilevare a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:
a) la mancata corresponsione degli importi dovuti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
b) la mancata consegna delle aree nei tempi convenuti;
c) la sospensione del cantiere per una durata eccessiva;
d) la mancata corresponsione dei costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto oppure la corresponsione degli stessi con applicazione di un ribasso.
Parte II - I mezzi di prova
7. La rilevanza ostativa dei gravi illeciti professionali
7.1 Il verificarsi delle fattispecie individuate dall’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c- quater) del codice dei contratti pubblici non dà luogo all’esclusione automatica del concorrente, ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell’esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni fornite nei successivi paragrafi.
Le situazioni individuate dalle richiamate disposizioni del codice dei contratti pubblici hanno natura esemplificativa. Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dal codice dei contratti pubblici, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alle fattispecie astratte ivi indicate e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi. In tali ipotesi, in ragione della maggiore discrezionalità esercitata, l’Amministrazione deve adeguatamente motivarne l’esercizio, in maniera ben più rigorosa e impegnativa rispetto a quanto avviene a fronte delle particolari ipotesi esemplificate dal testo di legge.
8. Ambito soggettivo delle verifiche
8.1 Le situazioni ostative di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici sono valutate con riferimento all’operatore economico persona
giuridica quando sono ad esso direttamente riferibili, e ai soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 80 del codice dei contratti pubblici, nel caso in cui siano riferibili a persone fisiche.
8.2 Le azioni commesse da tali soggetti rilevano se poste in essere nell’esercizio dell’attività professionale, nell’interesse proprio, dell’impresa concorrente o di altro operatore economico.
9. Rilevanza temporale delle violazioni
9.1 La durata dell’interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all’accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) dell’articolo 80 del codice dei contratti pubblici è stabilita in tre anni ai sensi del comma 10-bis del predetto articolo.
9.2 Il triennio di cui al punto precedente decorre, a seconda dei casi, dalla data di adozione del provvedimento di:
a) esclusione da una procedura di affidamento;
b) risoluzione contrattuale;
c) applicazione delle penali;
d) escussione della garanzia;
e) accertamento del grave inadempimento nei confronti del subappaltatore;
f) condanna per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
g) applicazione della sanzione comminata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213, comma 13, del codice e iscritti nel Casellario dell’Autorità.
9.3 Nel caso di sentenze di condanna non definitive per reati incidenti sull’integrità o sulla moralità del concorrente, il periodo di esclusione decorre dalla data della sentenza di condanna. Nel caso di rinvio a giudizio o di adozione di provvedimenti cautelari per reati di cui al periodo precedente, il periodo di esclusione decorre dal provvedimento che dispone il rinvio a giudizio o la misura cautelare.
9.4 Nel caso in cui il provvedimento di cui al punto 9.2 sia impugnato in giudizio, nelle more della definizione dello stesso, la stazione appaltante tiene conto della violazione commessa ai fini delle proprie valutazioni, fatti salvi gli effetti sospensivi di eventuali provvedimenti di natura cautelare.
9.5 Nei casi di cui ai punti 9.3 e 9.4, il periodo di interdizione intercorso tra la data dei provvedimenti non definitivi ivi indicati e la data di adozione della sentenza definitiva è computato nel calcolo del triennio. In tal caso occorre evitare che la valutazione del medesimo comportamento, dapprima nelle more del suo definitivo accertamento e, poi, come fatto
definitivamente accertato, possa rilevare, di fatto, anche oltre il periodo temporale previsto dalla norma, A tal fine, il divieto della partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all’adozione della sentenza definitiva dovrà essere limitato al l tempo occorrente al completamento del triennio di interdizione. Pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza potrà rilevare come causa ostativa soltanto nel caso in cui il periodo di interdizione triennale conseguente all’adozione del provvedimento non definitivo non sia interamente decorso e per il solo tempo residuo rispetto al triennio. Per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del codice dei contratti pubblici, il periodo di interdizione intercorso tra la data dei provvedimenti non definitivi e la data di adozione della sentenza definitiva è computato nel calcolo del periodo di esclusione di cui all’articolo 80, comma 10, lettere b) e c).
9.6 Al fine della rilevanza del triennio il periodo è conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso o del bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell’avviso o del bando e l’aggiudicazione.
10. Gli obblighi comunicativi a carico delle stazioni appaltanti
10.1 Ai fini dell’annotazione nel Casellario informatico delle cause ostative relative ai gravi illeciti professionali, le stazioni appaltanti comunicano all’Autorità, con le modalità indicate nel Regolamento sulla tenuta del Casellario, le informazioni relative:
a) ai provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici;
b) ai provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto e ai provvedimenti di escussione delle garanzie;
c) ai provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto. . Il superamento della soglia indicata nel primo periodo comporta l’obbligo delle stazioni appaltanti di darne segnalazione all’ANAC. L’obbligo di dichiarazione a carico dell’operatore economico sorge soltanto nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate ai paragrafi 5.2 e 5.3.
d) ai provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale e gli altri provvedimenti idonei a incidere sull’integrità e l’affidabilità dei concorrenti, di cui siano venute a conoscenza, che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati.
10.2 L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato comunica all’Autorità con le modalità indicate nel Regolamento sulla tenuta del Casellario, i provvedimenti di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica.
10.3 Fino alla completa automazione dei sistemi informatici, la comunicazione delle informazioni di cui ai punti 10.1 e 10.2 avviene mediante invio del “Modello C” allegato alle presenti Linee guida. L’inserimento della notizia nel Casellario informatico avviene all’esito della valutazione dell’ascrivibilità in astratto della stessa alle categorie generali individuate nelle presenti Linee guida e nel Regolamento sul funzionamento del Casellario. La valutazione in concreto dell’utilità della notizia è rimessa alle stazioni appaltanti chiamate a valutare l’incidenza del fatto accertato sull’integrità e sull’affidabilità del concorrente in relazione ad uno specifico affidamento.
11.Gli obblighi dichiarativi a carico degli operatori economici
11.1 Mediante utilizzo del DGUE, il concorrente rende la dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la sua integrità o l’affidabilità che siano utili alle valutazioni di competenza della stazione appaltante e si siano verificati nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso o del bando di gara. In particolare, l’operatore economico è tenuto a rappresentare le pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta illecita o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti.
11.2 Con le stesse modalità di cui al punto 11.1, gli operatori economici autocertificano le misure di self-cleaning adottate ai sensi del paragrafo 14.
12.I mezzi di prova adeguati
12.1 Le verifiche di competenza delle stazioni appaltanti in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) sono condotte mediante accesso alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici con le modalità indicate nel decreto di cui all’articolo 81, comma 2, del codice dei contratti pubblici e, nelle more della sua adozione, nei provvedimenti emanati dall’ANAC.
12.2 La verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per reati incidenti sulla moralità professionale è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall’articolo 80, comma 3, del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza. La verifica della sussistenza dei carichi pendenti è effettuata dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per reati incidenti sulla moralità professionale oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.
12.3 La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche in ordine all’accertamento della veridicità dei fatti e ne dà comunicazione all’Autorità per gli approfondimenti di competenza ai fini dell’iscrizione nel Casellario.
12.4 Le verifiche riguardanti gli operatori economici di uno Stato membro sono effettuate mediante accesso alle banche dati o richiesta dei certificati equivalenti, contemplati dal sistema e-certis. Gli operatori non appartenenti a Stati membri producono, su richiesta della stazione appaltante, la certificazione corrispondente o, in assenza, una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso del requisito di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c) del codice non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.
13.I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali
13.1 L’esclusione dalla gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c) è disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato.
13.2 La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell’esclusione è valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che:
a) le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;
b) l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;
c) l’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.
13.3 Il requisito della gravità del fatto illecito è valutato con riferimento all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato.
13.4 La valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante ed è effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto.
13.5 Il provvedimento di esclusione è adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati ai precedenti punti 13.2, 13.3 e 13.4.
13.6 Gli organismi di attestazione, ai fini delle valutazioni di competenza ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del codice, accertano, mediante consultazione del casellario informatico, la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all’impresa e valutano l’idoneità delle condotte ad incidere sull’integrità e/o sulla moralità della stessa in relazione alla qualificazione richiesta. Valutano, altresì, l’idoneità delle misure di self-cleaning eventualmente adottate dall’impresa a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione di affidamenti nelle categorie e classifiche di qualificazione richieste, nonostante l’esistenza di una pertinente causa ostativa.
14.Le misure di self-cleaning
14.1 Ai sensi dell’articolo 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l’operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione.
14.2 L’adozione delle misure di self-cleaning interviene entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. I fatti verificatisi successivamente al termine di presentazione delle offerte sono tempestivamente comunicati alla stazione appaltante con indicazione delle misure di self- cleaning adottate.
14.3 L’operatore economico indica le specifiche misure di self-cleaning adottate nel DGUE o nel contratto di attestazione.
14.4 Possono essere considerate idonee a evitare l’esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall’illecito:
a) l’adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
b) l’adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
c) la promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili dei gravi illeciti professionali;
d) la rinnovazione degli organi societari;
e) l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l’affidamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento;
f) la dimostrazione che il fatto è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.
14.5 Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure di self-cleaning sono effettuate in contraddittorio con l’operatore economico, nell’ambito di un confronto effettivo e coerente con il principio di proporzionalità e con i canoni generali della buona fede oggettiva. La decisione assunta è adeguatamente motivata.
14.6 La stazione appaltante valuta con il massimo rigore le misure di self-cleaning adottate nell’ipotesi di violazione del principio di leale collaborazione con l’Amministrazione.
15.Entrata in vigore
15.1 Le presenti Linee guida, aggiornate al decreto-legge n. 77 del 31/5/2021, convertito con legge
29 luglio 2021, n. 108 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
15.2 Le Linee guida n. 6, adottate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 sono integralmente sostituite dalle presenti.
Il Presidente
Avv. Xxxxxxxx Xxxxx
Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del con Deliberazione n.
Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data Il Segretario Xxxxx Xxxxxxxx