Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili ed Addetti dei Servizi di
Accordo Stato-Regioni
del 7 luglio 2016
Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili ed Addetti dei Servizi di
Prevenzione e Protezione
Ripercussioni sull’attività dei CSP e CSE oltre che degli RSPP e dei formatori in materia di sicurezza
Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Ordine degli Architetti P.P.C. di Vicenza 12 Dicembre 2016
Accordo Stato-Regioni
del 7 luglio 2016
Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili ed Addetti dei Servizi di
Prevenzione e Protezione
…e disposizioni modificative agli Accordi del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori e del 22/2/2012 sull’abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro.
Accordo Stato-Regioni
del 7 luglio 2016
Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili ed Addetti dei Servizi di
Prevenzione e Protezione
e disposizioni modificative agli Accordi del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori e del 22/2/2012 sull’abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro.
E’ evidente che, benché nell’intestazione dell’Accordo si fa riferimento alla formazione degli RSPP e ASPP, nel testo vengono precisate modifiche agli Accordi del 21/12/2011 e del 22/2/2012 e modifiche al D. Lgs. n. 81/2008
Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione e disposizioni modificative agli Accordi del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori e del 22/2/2012 sull’abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro.
Allegato A “regole generali”
Allegato I “classi di laurea per l’esonero” Allegato II “requisiti per la formazione e-learning” Allegato III “sistemi di crediti formativi”
Allegato IV “progettazione ed erogazione corsi<2 Allegato V “tabella riassuntiva”
Allegato I
Elenco delle classi di laurea per l’esonero della frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32 comma 2 primo periodo del d.lgs 81/2008
art. 32 comma 2 primo periodo del d.lgs 81/2008
Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Allegato A punto 1 🡪 Allegato I
Soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
c) Ie Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
f) I’lNAlL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h) amministrazione della Difesa;
Soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento:
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della P.A. dislocato sia a livello Centrale che a livello periferico:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell'interno: Dip. per affari interni e territoriali e Dip. pubblica sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell‘Amministrazione);
l) Ie associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli OO.PP. quali definiti all’art. 2 c. 1 lett. e), del
D. Lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
n) gli ordini e i collegi professionali.
12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione ssl
In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal d.I.
6/3/2013 sulla qualificazione dei formatori in vigore dal 18/3/2014.
9.1 Modifiche all’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008.
🡺L’Allegato XIV è stato modificato nel senso che l’aggiornamento dei CSP e CSE può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari senza alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti (prima era limitato a 100). In tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che ha realizzata l’iniziativa
Requisiti e specifiche per lo svolgimento della
formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning
A. Requisiti di carattere organizzativo:
-Requisiti del soggetto formatore
-Sede e struttura organizzativa
-Profili di competenza per la didattica (responsabile, coordinatore, personale tecnico)
-Help desk tecnico e didattico
Requisiti e specifiche per lo svolgimento della
formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning
B. Requisiti e specifiche di carattere tecnico
Possesso di sistema di gestione della formazione e-learning in grado di monitorare e di certificare:
- Lo svolgimento ed il compimento delle attività didattiche per ogni utente;
- La partecipazione attiva del docente;
- La tracciabilità
- La regolarità e la progressività dell’utilizzo del sistema
- Modalità di superamento dei test intermedi e finali
Requisiti e specifiche per lo svolgimento della
formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning
B. Profili di competenze per a gestione didattica e tecnica
Responsabile/coordinatore scientifico del corso = formatore ssl Mentor/tutor di contenuto = esperto dei contenuti + formatore ssl
Tutor di processo = facilitatore e verificatore dell’utilizzo della piattaforma Sviluppatore della piattaforma = garantisce la gestione tecnica della piattaf.
Requisiti e specifiche per lo svolgimento della
formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning
C. Documentazione
a. Programma
b. Modalità di erogazione
c. Nome responsabile / coordinatore…
d. Nomi relatori / docenti
e. Scheda tecnica della piattaforma
f. Modalità di iscrizione
g. Competenze e titoli di ingresso
h. Modalità di tracciamento delle attività formative
i. Tempo di disponibilità min/max
j. Modalità di verifica dell’apprendimento
Rispetto ai 3 moduli che compongono il corso RSPP per quanto riguarda la durata si evidenzia una variazione soltanto nel programma del modulo B. Rimangono invariati il modulo A e C.
Allegato A punto 6.2
Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Come il modulo A anche il modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP (architetti ed ingegneri sono esonerati)
Il modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione
Allegato A
Nel programma del modulo B-SP2 si noti la presenza di argomenti tipici del corso per coordinatori della sicurezza nei cantieri, come ad esempio i piani di sicurezza. Questa novità è importante in relazione alla possibilità per l’RSPP che abbia seguito questo modulo, di essere esentato dalla frequenza di una parte del programma del corso per coordinatori.
Il modulo C è il corso di specializzazione per RSPP
La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.
Il modulo deve consentire ai RSPP di acquisire le conoscenze/abilità RELAZIONALI e GESTIONALI per:
- Progettare e gestire processi formativi
- Pianificare, gestire e controllare le misure tecniche organizzative e procedurali di sicurezza attraverso i sistemi di gestione della sicurezza
- Utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e collaborazione dei soggetti del sistema di sicurezza.
Attuazione dell’art. 32 comma 1 lettera c) legge
98/2013 di conversione del d.l. 69/2013
Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) all’ articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati…
Attuazione dell’art. 32 comma 1 lettera c) legge
98/2013 di conversione del d.l. 69/2013
✓ Misure di semplificazione in materia di formazione degli ASPP e RSPP (fonte normativa - jobs act)
✓ Agli RSPP e ASPP è riconosciuto un credito formativo da far valere per tutti i percorsi di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la durata ed i contenuti che si sovrappongono alla formazione ed aggiornamento ricevuti.
✓ Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6.
Attuazione dell’art. 32 comma 1 lettera c) legge
98/2013 di conversione del d.l. 69/2013
Seguono le tabelle indicanti gli esoneri di cui
- gli RSPP e ASPP
- i coordinatori per la sicurezza
- i datori di lavoro RSPP
- gli RLS
- i lavoratori, dirigenti e preposti
formati secondo il D. Lgs. n. 81/2008 possono usufruire se vogliono frequentare corsi previsti per altre figure.
Attuazione dell’art. 32 comma 1 lettera c) legge
98/2013 di conversione del d.l. 69/2013
tabella riassuntiva dei criteri e delle modalità di formazione e di aggiornamento dei:
- datori di lavoro RSPP - RSPP e ASPP
- RLS
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore
- Addetto primo soccorso
- Addetto prevenzione incendi - coordinatore per la sicurezza
Riconoscimento dei crediti formativi per i corsi
di aggiornamento previsti
Aggiornamento RSPP
L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa.
L’aggiornamento non deve essere di carattere generale ma trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
Aggiornamento RSPP
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in
- 20 ore per ASPP,
- 40 ore per RSPP
L’aggiornamento non è più modulato con durate diverse in funzione dei codici ATECO di riferimento come avveniva in precedenza.
Aggiornamento RSPP
È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.
È consentito, per tutto il monte ore, in modalità e- learning.
Può essere ottemperato anche per mezzo di seminari e convegni che trattino materie o contenuti in linea con quanto indicato, per un numero di ore non superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento previste.
Aggiornamento RSPP – CSE - Formatore
Aggiornamento RSPP – CSE – Formatore
Si istituisce la tripla valenza della formazione di aggiornamento prevista dall’Accordo:
🡪Le ore di formazione di aggiornamento effettuate saranno valide per gli RSPP/ASPP, per i formatori per la sicurezza sul lavoro di cui al D.M. 06/03/2013 e per i Coordinatori per la sicurezza nei cantieri.
Aggiornamento RSPP – CSE – Formatore
9.1 Modifiche all’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008.
🡺L’Allegato XIV è stato modificato nel senso che l’aggiornamento dei CSP e CSE può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari senza alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti (prima era limitato a 100). In tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che ha realizzata l’iniziativa
Aggiornamento RSPP – CSE – Formatore
🡪 È intuibile che anche la partecipazione a corsi di
aggiornamento per professionisti antincendio di cui al
D. Leg.vo 139/2006, data la qualifica estremamente specifica di tali figure, non abbia validità ai fini della formazione di aggiornamento per RSPP e ASPP. In questo caso il legislatore non si riferisce tuttavia esplicitamente a tali corsi in quanto giuridicamente di competenza del Ministero dell’Interno.
Aggiornamento RSPP – CSE –Formatore
L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale dalla conclusione del modulo B comune.
Per i soggetti esonerati (architetti ed ingegneri) decorre da:
• Dalla data di entrata in vigore del d.lgs 81/2008 cioè dal 15/05/2008
• Dalla data di conseguimento della laurea se avvenuta dopo il 15/05/2008
Aggiornamento RSPP – CSE –Formatore
L’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, non fa venire meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti
Il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di tornare ad eseguire la funzione esercitata.
Aggiornamento RSPP – CSE –Formatore
L’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamAednetsoem, npioo nsefuanvCeSEnniroen mcomenploetaililcredito formativo matmuornatetoorde atolltaaleredig4o0loarreedfi requenza ai
aggiornamento previsto, alla scadenza dei
corsi abi5litaannnitpierde l’abilitazione all’esercizio della
Il completasumaefunntzoiondeemlla’a, gneglimoronmaemntoeinntcou,i pur se
completa l’aggiornamento partecipando
effettuato inalleriotraermdoan,ccaontni,speunòtreitodrniatroe randare ad
eseguire la fuensezgiuoirneelaefusnezriocniteaetsae.rcitata.
Aggiornamento RSPP – CSE -Formatore
Secondo il principio di “life long learning” per mantenere l’abilitazione è necessario che
in ogni istante della vita lavorativa
RSPP e ASPP dimostrino di avere partecipato nei 5 anni precedenti, a corsi di formazione di aggiornamento per un numero totale di ore non inferiore rispettivamente a 40 ore e 20 ore
Aggiornamento RSPP – CSE -Formatore
Resta inteso che, in analogia a quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata (come CSE), tale funzione deve ritenersi NON ESERCITABILE se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle norme (quinquennio).
Criteri di formazione corsi di formazione BASE
Criteri di aggiornamento
40 ore
40 ore
Modulo A
(arch. e ing. esonerati)
28 ore
Modulo B
comune
(arch. e ing. esonerati)
48 ore
Modulo C
24 ore
Con credito permanente
Modulo B
specializzazione (arch. e ing. esonerati)
SP1 Agricoltura: 12 h
SP2 Costruzioni: 16 h SP3 Sanità: 12 h SP4 Chimico: 16 h
Aggiornamento RSPP
Modulo A
Modulo B Comune e specialistico
Modulo C
40 ore “in ogni” 5 anni Anche in modalità e-learning.
Il 50% delle ore può essere ottemperato cn partecipazione a convegni
Accordo Stato-Regioni
del 7 luglio 2016
Ripercussioni sull’attività dei CSP e CSE oltre che degli RSPP e dei formatori in materia di sicurezza