tra
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO (CON 1 O PIU’ OPERATORI ECONOMICI) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZI DI ALLESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI FIERE E CONGRESSI NEL QUARTIERE ESPOSITIVO E CONGRESSUALE GESTITO DA FIRENZE FIERA S.P.A.
Con il presente contratto da valere a tutti gli effetti fra le parti,
tra
la Firenze Fiera SpA, con sede in Firenze piazza Adua n. 1, codice fiscale e partita IVA 04933280481 (di seguito denominata anche “Firenze Fiera” o “Committente”), nella persona del suo Direttore, Dottor Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze Fiera S.p.A.;
e
…………….. con sede in ……………., codice fiscale e partita IVA (di seguito denominata
anche “Impresa”), nella persona del suo legale rappresentante ;
e
…………….. con sede in ……………., codice fiscale e partita IVA (di seguito denominata
anche “Impresa”), nella persona del suo legale rappresentante ;
e
…………….. con sede in ……………., codice fiscale e partita IVA (di seguito denominata
anche “Impresa”), nella persona del suo legale rappresentante ;
premesso che
- Firenze Fiera organizza annualmente la manifestazione denominata Mostra Mercato Internazionale dell’Artigianato;
- Le Imprese …. vantano una consolidata esperienza nel settore degli allestimenti fieristici e che esplica la propria attività principalmente nelle prestazioni di servizi di allestimento e di direzione lavori degli stessi, fornendo servizi di assistenza, consulenza tecnica specializzata e progettazione esecutiva per gli stessi in campo sia nazionale che internazionale;
- suddette imprese si sono dichiarate disponibili a realizzare - con la propria organizzazione produttiva e con gestione a proprio rischio - per Firenze Fiera i servizi di allestimento e relativa direzione lavori per l'anno di durata del presente contratto nel pieno rispetto dei tempi indicati da Firenze Fiera, formulando una congrua offerta, e classificandosi rispettivamente 1°, 2° e 3°.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.
*
Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto a ogni effetto di ragione e di legge.
Art. 1 – Oggetto del Contratto e importo massimo spendibile.
L’accordo quadro ha ad oggetto i servizi, da eseguirsi a richiesta di Firenze Fiera, di progettazione, installazione e successiva rimozione di allestimenti a mezzo di pannellature, arredi, complementi di arredo, moquette e tessuti - suddivisi per tipologie e caratteristiche descritte all’art. 4 del Capitolato d’appalto che potranno essere oggetto di futuri eventuali contratti/ordini/progetti, in favore delle Imprese contraenti sulla base della graduatoria redatta alla luce delle offerte presentate - per la realizzazione di allestimenti ovvero delle strutture di delimitazione degli spazi espositivi da realizzare per le manifestazioni in svolgimento nel compendio fieristico e congressuale di Firenze Fiera, in conformità ai progetti predisposti da Firenze Fiera, le cui schede di prototipo (Allegati 2a; 2b; 2c) sono allegate al presente capitolato come parte integrante dello stesso. Il servizio è da intendersi
comprensivo di oneri di magazzino, trasporto, montaggio e smontaggio dei materiali necessari.
Firenze Fiera potrà stipulare i contratti specifici per l’allestimento dei beni indicati negli Allegati 2a, 2b o 2c con l’Impresa che ha presentato il miglior ribasso relativo alla specifica tipologia.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono da intendersi comprensive anche del noleggio dei materiali sopra indicati, che risultano dall’elenco prezzi delle tipologie/lotti di fornitura– Allegati 3a; 3b e 3c, nonché di tutti i relativi accessori di montaggio e di altro materiale necessario per il suo corretto svolgimento a regola d‘arte, anche se non compresi nei dettagli.
L'importo massimo spendibile per il servizio che potrà essere oggetto dei contratti specifici applicativi dell'accordo quadro è pari a Euro 10.000.000,00 oltre iva come per legge. Tale importo complessivo massimo utilizzabile non è assolutamente vincolante per Firenze Fiera che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi effettivamente disposti, e regolarmente eseguiti dall'esecutore durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro.
La sottoscrizione del presente contratto implica l’obbligo da parte dell'Impresa di eseguire tutte le prestazioni utili per la perfetta realizzazione di quanto commissionato anche se non espressamente indicato nei documenti di progetto di cui al capitolato d’appalto, ciò anche qualora l’esecuzione possa determinare modalità più onerose per l'Impresa.
Si precisa che tutti i servizi e le prestazioni di cui al presente contratto, compresa la direzione lavori di cui all'art. 8 del Capitolato d'appalto, sono riferiti alle fasi di allestimento e disallestimento.
I servizi comprendono, pertanto, l’obbligo da parte dell'Impresa, di eseguire le eventuali variazioni che si rendessero necessarie durante le fasi di montaggio del progetto di allestimento della manifestazione, nonché durante i giorni di allestimento degli espositori della manifestazione. Suddette variazioni, se autorizzate da Firenze Fiera, verranno riconosciute da Firenze Fiera all'Impresa e saranno contabilizzate come da listino analitico.
Art. 2 - Aree Interessate.
I servizi e le forniture oggetto del presente appalto comprendono l’installazione e successiva rimozione degli allestimenti delle aree espositive e congressuali di Firenze Fiera, comprendenti gli spazi della Fortezza da Basso, di Villa Vittoria e del Palazzo degli Affari, dei quali sono allegati al presente Capitolato gli elaborati planimetrici (Allegato 4)
L'Impresa si dichiara edotta circa le denominazioni sopra utilizzate e riguardo le caratteristiche strutturali e operative dei padiglioni, così come delle aree pertinenti gli stessi e più in generale del quartiere fieristico dove si svolgeranno i servizi oggetto del contratto.
Art. 3– Obblighi dell’Impresa
3.1 - L’Impresa si impegna a provvedere, secondo le modalità pattuite e precisate nel presente contratto, nel capitolato di appalto e nei relativi allegati, nonché nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti nella materia oggetto del presente contratto e delle regole dell’arte, all’esecuzione dei servizi assegnati in appalto, alla cui esecuzione farà fronte con la propria organizzazione produttiva e con gestione a proprio rischio.
In particolare l'Impresa assume espresso obbligo:
a) di applicare, nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, nei confronti degli enti previdenziali e di Assistenza, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi;
b) di corrispondere, conseguentemente, ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti e alle altre norme da essi richiamate;
c) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore, ivi compresa la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione al contratto collettivo nazionale in vigore;
d) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di
adempiere a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze
R.C.O. e R.C.T.;
e) di provvedere a favore dei lavoratori medesimi ad eventuali trasporti, al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ed alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario diurno, notturno e festivo;
f) di tenere sollevata Firenze Fiera da qualsivoglia pretesa di terzi riguardo ai punti precedenti del presente articolo;
g) a richiesta di Firenze Fiera, di consentire alla medesima, ovvero a persone da essa designate di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della propria regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
h) di far accedere in cantiere unicamente lavoratori dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
i) di sorvegliare il cantiere, assumendosi, dunque, la responsabilità circa la sorveglianza e la pulizia del cantiere medesimo;
j) di impiegare unicamente lavoratori dipendenti per i quali sia stato rilasciato dal Medico Aziendale competente il previsto certificato di idoneità sulla base degli accertamenti previsti per le specifiche mansioni dal protocollo sanitario.
k) per ogni lavoratore dipendente impiegato dovrà essere consegnata alla Committente, una copia del Documento di Identità di cui al punto g);
l) dopo ogni fase del servizio, di sgomberare tempestivamente e di allontanare dal cantiere le attrezzature e i materiali residui di sua proprietà e di quanto altro non utilizzato nell’esecuzione delle lavorazioni stesse;
m) di fornire tutte le certificazioni previste dalle normative vigenti;
n) di consegnare documentazione di garanzia decennale per i materiali forniti;
o) consegnare alla Committente, prima dell’inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi per le categorie di lavorazioni da eseguire, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
p) ogni lavoratore impiegato nell’esecuzione del presente contratto, dovrà timbrare il cartellino (badge che verrà consegnato da Firenze Fiera) personale secondo le disposizioni di Firenze Fiera Spa.
3.2 - La sottoscrizione del presente contratto implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi appaltati ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere i servizi anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti da Firenze Fiera S.p.a. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun suo diritto a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell’Impresa equivale inoltre a sua dichiarazione:
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e del Capitolato;
- di aver giudicato, nel presentare l'offerta, i xxxxxx equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto;
- di aver preso atto di tutte le condizioni di esecuzione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili ed
i prezzi nel loro complesso remunerativi.
3.3. La sottoscrizione del contratto specifico implica per l'Impresa altresì la conferma della perfetta eseguibilità dei servizi alle condizioni descritte dalla Committente.
3.4. La stipula dell'accordo quadro non attribuisce un diritto di esclusiva agli appaltatori. Considerata la strategia di rilancio della società Committente e data la previsione di realizzazione di manifestazioni/eventi di particolare livello qualitativo, Firenze Fiera si riserva la facoltà di affidare i relativi allestimenti a soggetti diversi dagli aggiudicatari relativamente a progetti definiti speciali e per tipologie di forniture diverse o analoghe da quelle poste ad oggetto del presente accordo quadro. Art. 4 – Assicurazioni.
4.1 - L'impresa s’impegna a stipulare con primarie compagnie d’assicurazione ed a mantenere operative per la durata del contratto, le seguenti polizze:
a) polizza di Responsabilità Civile Generale per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro in relazione all'attività svolta in dipendenza del presente contratto.
La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni:
- danni a cose in consegna e custodia;
- danni da incendio di cose di proprietà o in uso all'Impresa;
- danni provocati o subiti da personale non proprio che partecipi occasionalmente allo svolgimento dell'attività;
- responsabilità personale del personale utilizzato dall'Impresa;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti di Firenze Fiera e delle società da questa controllate o a questa collegate, degli Enti Organizzatori delle varie manifestazioni che si tengono all'interno del Quartiere.
La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni/00) senza ulteriori limitazioni.
b) polizza contro tutti i rischi (all risks) per tutti i materiali e le attrezzature usate per lo svolgimento del presente contratto.
4.2 - Materiali ed attrezzature dovranno essere assicurati sia durante il deposito all'interno dei magazzini messi a disposizione da Firenze Fiera, sia durante le fasi di trasporto all'interno della Fortezza da Basso, sia durante le fasi di allestimento e disallestimento, sia durante il loro noleggio a terzi od a Firenze Fiera.
La polizza dovrà prevedere un capitale assicurato pari al valore dei beni in proprietà o in uso all'Impresa presenti nell'ambito della Fortezza. La polizza dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di Firenze Fiera e delle società ad essa collegate o da essa controllate.
4.3 - Copia delle suddette polizze, debitamente quietanziate, viene consegnata a Firenze Fiera contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. In mancanza, il contratto non può essere stipulato e sarà affidato ad altro soggetto in caso di persistente inadempiento.
Art. 5– Responsabile dei Lavori.
5.1 - L'Impresa dovrà indicare un Direttore dei Lavori operativo fornito di adeguati poteri, presente in quartiere per tutto il periodo di esecuzione dei servizi e della manifestazione, che dovrà tenersi in stretto contatto con Firenze Fiera, attraverso telefono portatile o similare, il cui numero sarà tempestivamente indicato a Firenze Fiera.
5.2 - L'Impresa è responsabile di qualsiasi danno dalla stessa provocato ai beni mobili ed immobili di Firenze Fiera a persone e cose, durante le operazioni di allestimento e rimozione degli allestimenti.
Art. 6– Innovazioni e varianti per singola edizione.
Firenze Fiera si riserva la facoltà di apportare varianti al progetto, che possono comportare anche alcune eventuali modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previsti, definendo con l'Impresa un compenso commisurato ai valori di capitolato.
Art. 7– Interferenze con altre Imprese.
7.1 - L'Impresa prende atto che le prestazioni oggetto del presente contratto potranno dover essere svolte contemporaneamente ai lavori di pulizia, allestimenti elettrici, allestimenti floreali, elencati solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, e che eventuali oneri derivanti da ciò non costituiranno per l'Impresa motivo di richiesta alcuna.
7.2 - In caso di difficoltà organizzative derivanti dalla presenza di più imprese nel Quartiere Fieristico, l'Impresa si impegna ad accettare le disposizioni e le decisioni che Firenze Fiera, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuno prendere per il migliore andamento complessivo dei lavori, dei servizi e delle forniture, salvo esporre le eventuali proprie riserve.
Art. 8 – Attese Inoperose.
Rientrano fra gli oneri dell'Impresa, e non costituiranno, pertanto, motivo d’alcuna richiesta economica a Firenze Fiera - dopo contraddittorio fra le parti - quelli derivanti da attese inoperose dovute ad esigenze particolari d’uso dei locali espositivi, ad interruzione d’energia elettrica, a cause accidentali e a sospensioni delle lavorazioni comunque disposte da Firenze Fiera, per cause non dipendenti dalla sua volontà. In tal caso sarà prevista una sospensione dei lavori con apposito verbale sottoscritto dalle parti. La sospensione dei lavori determinerà, alla ripresa degli stessi, una modifica del cronoprogramma di cui al precedente art. 7 che le parti concorderanno di volta in volta secondo necessità.
Art. 9 - Subappalto.
9.1 L'Impresa dovrà eseguire autonomamente tutte le prestazioni oggetto del servizio. Il subappalto potrà essere eventualmente autorizzato, previa richiesta scritta e motivata. In tal caso l'Impresa dovrà consegnare a Firenze Fiera il contratto di subappalto. In ogni caso, anche ove fosse autorizzato, le prestazioni oggetto di subappalto dovranno essere eseguite secondo le disposizioni contenute nel contratto di appalto e nel capitolato d’appalto. Se eseguite senza previa autorizzazione e/o in difformità dal contratto o dal capitolato, le prestazioni eseguite dal subappaltatore non saranno pagate, ferma la risoluzione.
9.2 Il subappalto è il contratto con il quale l'esecutore affida ad altra impresa, dietro pagamento di un corrispettivo, l'esecuzione di una parte riconoscibile ed autonoma delle prestazioni contrattualmente dovute, e l'impresa subappaltatrice assume l'organizzazione dei mezzi necessari e il rischio per il compimento, dovendo essa stessa esercitare sulle risorse umane impiegate i poteri datoriali.
Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
Non è subappalto è non è autorizzato né autorizzabile il contratto con il quale l'appaltatore acquisisce da altra impresa manodopera in somministrazione, esercitando su di essa i poteri datoriali ed assumendo l'organizzazione di dette risorse, nell'ambito della propria esecuzione del contratto. Non costituiscono subappalto e sono autorizzabili nei limiti di legge le altre forme di lecita collaborazione tra imprese, che possono qualificarsi come distacco di manodopera, cottimo, affitto di ramo d'azienda e tutte le altre contemplate ed ammesse dalla normativa di riferimento. Al fine di vigilare sulla regolarità delle condizioni anche normative della manodopera impiegata dall'esecutore, Firenze Fiera dovrà acquisire tutti i contratti eventualmente stipulati tra l'esecutore ed i suoi subcontraenti.
Art. 10– Ammontare delle prestazioni e prezzi.
10.1 – I servizi saranno effettuati e computati a misura, sulla base del prezzo risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'Impresa sull'elenco prezzi predisposto da Firenze Fiera. Tali prezzi saranno comprensivi d’ogni e qualsiasi onere e, in particolare, del trasporto, del montaggio, del noleggio e dello smontaggio dove non specificato diversamente e non potranno subire variazioni
in relazione all’orario/giorni festivi in cui sia richiesto il montaggio e lo smontaggio degli stessi.
10.2 - Agli importi di cui al presente articolo dovrà essere aggiunta l’IVA di legge.
Art. 11 – Nuovi Prezzi.
11.1 - Nel caso in cui siano da eseguire categorie di prestazioni non previste o si renda necessario impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, Firenze Fiera provvederà preventivamente, in accordo con l'Impresa, alla formazione di nuovi prezzi, ragguagliabili, per quanto possibile, a quelli di lavori e/o materiali simili compresi nel contratto, ovvero, quando l'assimilazione non sia possibile in tutto o in parte, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Art. 12 – Revisione Prezzi.
I singoli prezzi dell’offerta economica allegata e presentata dall’Impresa si intendono formulati in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a suo intero rischio e comprendono ogni attività necessaria per il completo e corretto svolgimento del servizio in ciascuno di essi previsto. L'Impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'entrata in vigore del presente contratto.
Art. 13. Diritto di recesso e risoluzione
13.1 - Firenze Fiera ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previo pagamento dei servizi eseguiti, senza che l'Impresa possa pretendere altri pagamenti. La facoltà di recesso può essere esercitata da Firenze Fiera con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso. Al verificarsi di tale ipotesi, la Committente dovrà in ogni caso riconoscere all’Appaltatore il corrispettivo spettante gli per i servizi realizzati sino al momento del recesso, rimanendo esclusa la necessità di riconoscere il mancato guadagno per la restante porzione di attività non realizzata.
13.2 - Il contratto potrà risolversi anteriormente alla sua data di naturale scadenza nel caso di inadempienze dell'Impresa, di gravità tale da legittimare la risoluzione per colpa della parte inadempiente, secondo le norme dettate dal Codice Civile.
Art. 14 – Clausola risolutiva espressa.
14.1 - I termini di avvio e conclusione dell'esecuzione costituiscono per ciascun contratto specifico elementi essenziali. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. Firenze Fiera potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto qualora l'Impresa contravvenga agli obblighi ed alle clausole del presente contratto con particolare riferimento al rispetto degli elaborati progettuali, del cronoprogramma, dei tempi stabiliti di esecuzione dei servizi, o qualora comunque si renda colpevole di frode o negligenza; qualora risulti che l’Impresa, nel compimento dei servizi, operi in violazione delle norme di legge o delle regole dell’arte; qualora l’Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei servizi o per la pendenza di contestazioni giudiziarie o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere; nel caso di cessione dell’azienda da parte dell’Appaltatore; nel caso di fallimento dell’Appaltatore o sua sottoposizione a misura concorsuale; nel caso del mancato rispetto di quanto pattuito all'Art. 9 – Subappalto.
14.2 - E’ in ogni caso fatto salvo il diritto della Committente all’ulteriore risarcimento del danno.
14.3 - Considerato che per ogni evento da svolgersi in Fortezza da Basso – bene demaniale di ordine monumentale – è necessaria l’autorizzazione da parte delle competenti Autorità, le parti concordano che, in caso di eventuali dinieghi all’installazione di strutture provvisorie in spazi liberi all’interno della Fortezza stessa, tali da non consentire lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e/o congressuali (fino a un massimo di tre eventi), il presente contratto si risolverà automaticamente senza che le stesse abbiano reciprocamente niente da pretendere.
Art. 15 - Obbligo di continuazione di esecuzione del contratto in caso di vertenze
In pendenza di controversie l’Impresa non può (in nessun caso) rallentare o sospendere il servizio di cui al presente contratto, e contestualmente Firenze Fiera dovrà continuare a corrispondere i corrispettivi dovuti.
Art. 16 - Regolamentazione danni e sottrazione materiali di proprietà dell’Impresa e della
Firenze Fiera
16.1 - L’Impresa si assume tutti i rischi per eventuali sottrazioni di materiali di sua proprietà od in uso, durante l’allestimento e lo svolgimento delle manifestazioni ed il successivo smontaggio, rinunciando alla richiesta di ogni risarcimento a carico della Firenze Fiera.
16.2 – L’Impresa è obbligata senza alcun compenso ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti i sinistri e avrà a esclusivo suo carico l'onere di rifondere Firenze Fiera, i suoi dipendenti e terzi, per i danni che fossero da essa causati per qualsiasi motivo.
16.3 - L’Impresa manleverà e terrà indenne la Committente da ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse subire in dipendenza della violazione del presente contratto, nonché da ogni pretesa dovesse essere avanzata da terzi, inclusa ogni pretesa per danni subiti da terzi in dipendenza dell’attività svolta ai sensi del presente atto. Firenze Fiera potrà a tale scopo escutere la garanzia fideiussoria depositata dall'impresa.
Art. 17 - Modifica dei patti contrattuali
Qualunque modifica del presente contratto dovrà essere concordata fra le parti per iscritto.
Art. 18 – Durata del Contratto.
Il presente contratto avrà una durata massima di 3 anni dalla stipula, con opzione di proroga a favore della Committente per un massimo di ulteriori 2 anni, decorso il predetto termine di 3 anni, in caso di residua disponibilità dell’importo massimo spendibile.
Decorso tale periodo, il contratto cesserà senza bisogno che Firenze Fiera S.p.A comunichi disdetta alcuna.
Ciascuna opzione annuale sarà esercitabile da Firenze Fiera con semplice richiesta scritta, comunicata tramite pec/mail all'impresa entro 60 giorni dalla scadenza annuale. Gli esecutori sono obbligati ad aderirvi, ed accettare questa previsione incondizionatamente per tutti i 3 anni complessivi e consecutivi. Se l'esecutore rifiuterà di aderirvi e di darvi seguito, Firenze Fiera avrà il diritto di escutere integralmente la cauzione definitiva. L'importo da escutere (che è il 100% della cauzione per il caso di cessazione dell'esecuzione alla scadenza annuale, rispetto alla quale l'opzione è esercitata) potrà essere ridotto proporzionalmente, in ragione del tempo per il quale l'esecutore, che non aderisca alla richiesta di proroga, garantirà comunque l'esecuzione oltre la scadenza annuale rispetto alla quale l'opzione è esercitata, consentendo così a Firenze Fiera di gestire il successivo affidamento ad altro operatore. In ogni caso, quale che sia l'annualità per la quale l'opzione è esercitata (la seconda o la terza ) la cessazione immediata determinerà l'escussione del 100% della cauzione, dovendosi calcolare la proporzionale riduzione (per eventuale esecuzione oltre il termine) sul tempo residuo di durata massima del contratto.
Art. 19 – Registrazione del Contratto – Imposta di Bollo e Registro.
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione faranno carico all’Impresa.
A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle prestazioni oggetto dell'appalto.
Poiché tutte le disposizioni contemplate nel presente atto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A., tale contratto è soggetto a registrazione, in caso d’uso, ai sensi dell’Art. 5, secondo xxxxx, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e successive modificazioni.
Art. 20 – Norme applicabili
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt 1321 e ss. 1655 e ss. del Codice Civile. Le parti richiamano inoltre, espressamente, le disposizioni dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.
Art. 21 – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 di Firenze Fiera S.p.a.
21.1 - In applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Firenze Fiera S.p.a., e successivamente adottato, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo anche del Codice Etico, quale insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e
condivide e il cui rispetto consente, fra l’altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal
Decreto citato. E’ interesse primario di Firenze Fiera S.p.a. che tutti coloro che incorrano in relazioni di affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Modello e nel Codice Etico. Il Codice Etico ed una breve sintesi del Modello Organizzativo sono reperibili nel sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e ne è richiesto il rispetto dei principi in essi contenuti, ritenendo questo aspetto fondamentale per l’avvio e la prosecuzione del rapporto in oggetto.
21.3 - Il contratto sarà, comunque, risolto ex art. 1456 c.c. in caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Art. 22 - Trattamento dei dati personali e riservatezza
22.1 L’Impresa si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni relativi a Firenze Fiera spa ed alla sua clientela di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione del Contratto, durante il periodo di durata dello stesso e, in caso di risoluzione per qualsiasi motivo, per i successivi 3 (tre) anni, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere comunicati a terzi per l’esecuzione della fornitura previsti dal Contratto. L’Impresa si impegna altresì al pieno rispetto per quanto di competenza e per quanto applicabile alla fornitura dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla normativa nazionale vigente e al Regolamento (UE) 2016/679, nonché ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui specialmente i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (nel complesso la “Normativa sulla protezione dei dati”) in veste di Titolare autonomo, di co-titolare o di Responsabile Esterno del Trattamento attraverso la sottoscrizione di relativo separato atto di nomina da parte di Firenze Fiera spa.
22.2 In ottemperanza alla Normativa sulla protezione dei dati e per quanto applicabile alla fornitura, L’Impresa si impegna ad adottare le opportune soluzioni di progettazione e sviluppo basate sui principi di “privacy by design” e “privacy by default” e, ove necessario, fornirà alla società ogni opportuno contributo necessario ai fini della valutazione d’impatto da parte della Società sulla protezione dei dati. L’Impresa si impegna altresì a garantire che il trattamento sia rispondente ai requisiti richiesti dal GDPR anche in termini di sicurezza e protezione dei dati da eventi di violazione (data breach), ovvero, abbia predisposto quanto necessario per poter dar seguito alla richieste di portabilità dei dati manifestate dagli Interessati, producendo la documentazione attestante le misure di sicurezza implementate.
22.3 L’Impresa dichiara di aver ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali, informativa presente nella apposita sezione presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 23 – Foro Competente.
Le controversie relative all’interpretazione od esecuzione del presente contratto saranno decise dal Tribunale di Firenze.
Art. 24 - Clausola di tutela.
Considerato il vincolo monumentale gravante sugli immobili e le aree oggetto del presente contratto, le parti concordano che, in caso di eventuali dinieghi all’installazione di strutture provvisorie all’interno degli spazi liberi in questione pur in pregiudizio dello svolgimento di fiere e congressi, nessun onere potrà ricadere su Firenze Fiera S.p.a.. L’efficacia del presente contratto relativamente alle sole prestazioni da svolgersi all’interno del compendio immobiliare della Fortezza da Basso è subordinata alla condizione che non si proceda all’avvio del Piano di riordino e
ristrutturazione della Fortezza medesima ad opera degli Enti Proprietari, nella cui eventualità
Firenze Fiera provvederà a darne immediatamente avviso all'Impresa che rinuncia, fin da ora, ad ogni e qualsivoglia pretesa di danno derivante dalla predetta circostanza.
Art. 25 – Documenti che fanno parte integrante del contratto
25.1 - Il presente contratto è costituito e regolato altresì dai seguenti documenti, che ne formano parte integrante:
- Capitolato d’appalto;
- Documenti relativi alla sicurezza: Duvri; Valutazione dei rischi Fortezza, del Palazzo dei Congressi e del Palazzo degli Affari; Piano Emergenza Fortezza, del Palazzo dei Congressi e del Palazzo degli Affari; Costi Sicurezza; Regolamento tecnico sicurezza;
- l'elenco prezzi.
Firenze, …….
Firenze Fiera S.p.A. L’Impresa
Il Presidente Il Legale Rappresentante
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:
art. 3 - Obblighi dell’Impresa; art. 4 - Assicurazioni;
art. 6 – Innovazioni e varianti;
art. 7 – Interferenze con altre imprese; art. 8 – Attese inoperose;
art. 12 – Revisione prezzi;
art. 13 – Diritto di recesso e risoluzione; art. 14 – Clausola risolutiva espressa
art. 15 - Obbligo di continuazione di esecuzione del contratto in caso di vertenze
art. 16 - Regolamentazione danni e sottrazione materiali di proprietà dell’Impresa e della Firenze Fiera
art. 24 – Clausola di tutela.
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Xxxxx, approvato e sottoscritto. Firenze, ……….
Firenze Fiera S.p.A. L’Impresa
Il Presidente Il Legale Rappresentante