REGIONE PIEMONTE
REPERTORIO N. DEL
REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO4
SCHEMA DI CONTRATTO
DI APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA, DA ESEGUIRSI SUI BENI IMMOBILI A QUALSIASI TITOLO GESTITI
DALL’ASL TO4, PER UN PERIODO DI 18 MESI: LOTTO (C.I.G.
)
L’anno duemiladiciassette, addì …………………..del mese di…………………in , tra:
l’AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4, con sede legale in Xxxxxxxx (XX), Xxx Xx x. 00, P.IVA 09736160012, nella persona dell’Arch. Xxxxxxxx XXXXX – Direttore della Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4, delegato con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. TO4 n. 531 del 25/05/2016, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda medesima (in seguito “Azienda”)
e
la Società…………….., con sede legale in ……………, Via…………
n…, C.F./P.IVA……………………….., R.E.A. n……………………, in persona del Legale Rappresentante, Sig…………………, nato a
……………, il …………, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede della Società medesima (in seguito “Appaltatore”),
Premesso che
- con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. TO4 n. del
/ /2017, l’Azienda ha approvato gli elaborati tecnici-descrittivi e progettuali costituenti la documentazione tecnica da porre a base della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione e di pronto intervento di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi sui beni immobili a qualsiasi titolo gestiti dall’A.S.L. TO4, per un periodo di 18 mesi: Lotto 1 (Distretto di Chivasso – San Xxxxx e Distretto di Settimo X.xx) (C.I.G. 6971624E1C) – Lotto 2 (Distretto di Ciriè) (C.I.G. 6971644E9D) – Lotto 3 (Distretto di Ivrea e Distretto di Cuorgnè) (C.I.G. 6971658A2C);
- con il medesimo atto deliberativo, è stata indetta gara d’appalto a procedura aperta dei lavori indicati in epigrafe, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, per ogni singolo Lotto;
- con lo stesso atto deliberativo sono stati approvati l’avviso di gara, il bando integrale di gara, il disciplinare di gara con la relativa modulistica, predisposti dalla Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale dell’A.S.L. TO4;
- con il medesimo atto deliberativo è stata disposta la pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet dell’A.S.L. TO4, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio della Regione Piemonte, nonché per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto,
come previsto ai sensi dell’art. 216, comma 11, terzo capoverso del D.Lgs n. 50/2016, così come coordinato con l’art. 66, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006, alla luce della modifica di cui all’art. 9, comma 4 del D.L. n. 244 del 30/12/2016;
- con deliberazione del Direttore Generale A.S.L. TO4 n del
…/…/ , sono stati approvati i verbali dell’esperita gara d’appalto;
- con lo stesso provvedimento, sulla scorta delle risultanze dei suddetti verbali, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto relativi al Lotto
alla Società……… con sede in (TO),
Via……………… n….., per l’importo contrattuale complessivo di €
, di cui € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; il ribasso percentuale del %, offerto in sede di gara, in misura unica ed uniforme, sarà applicato sull’Elenco Prezzi OO.PP. della Regione Piemonte, ultima edizione in vigore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte della presente procedura e sull’Elenco prezzi integrativi (elaborato 7, art. 2 del disciplinare di gara), oneri della sicurezza esclusi;
- con deliberazione del Direttore Generale A.S.L. TO4 n….. del , è
stato istituito, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, l’Ufficio di Direzione dei Lavori per le opere di che trattasi;
- ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs 50/2016, con lettera inviata a mezzo PEC, prot. n. …… del …/…/….., é stata data comunicazione del provvedimento di aggiudicazione alla Società aggiudicataria e ai controinteressati;
- la Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale dell’A.S.L. TO4
ha effettuato le verifiche di sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e le stesse hanno dato esito positivo; così come risulta che nulla osta ai fini del D.Lgs n. 159/2011;
- con nota prot. n. ………. del …/…/…., inviata a mezzo PEC, è stata data comunicazione alla Società aggiudicataria e ai controinteressati che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, a seguito della positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla Società………………., l’aggiudicazione definitiva, disposta con la sopraindicata deliberazione del Direttore Generale n. …. del
…/…/……, è divenuta efficace a partire dalla data della comunicazione stessa;
- l’Appaltatore ha presentato tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, dalla quale risulta che nulla osta ai fini della stipula del presente contratto;
- il Legale Rappresentante dell’Appaltatore e il Responsabile del Procedimento, in data …/…./….. hanno sottoscritto il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori del Lotto oggetto del presente atto.
Tutto ciò premesso, con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono qui integralmente richiamati.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Azienda affida all’Appaltatore, che accetta, senza riserve, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di pronto intervento di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi sui beni immobili a qualsiasi titolo gestiti dall’A.S.L. TO4, per un periodo di 18 mesi, Lotto , con l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio.
ART. 3 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante, anche se non materialmente allegati allo stesso:
- il Capitolato Speciale di Appalto (in seguito “CSA”) e propri allegati;
- gli elaborati tecnici-descrittivi dei lavori posti a base di gara approvati dall’Azienda, di cui all’elenco allegato (ALL. A);
- il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M.
n. 145/2000 per le parti ancora in vigore (in seguito “Capitolato Generale”);
- l’Elenco Prezzi della Regione Piemonte in vigore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte della procedura di gara;
- l’Elenco nuovi prezzi integrativi;
- l’offerta economica e tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, di cui all’elenco allegato (ALL. B);
- la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 (vedere art. 14 del presente contratto);
- le coperture assicurative di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 (vedere art. 15 del presente contratto);
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e relativi allegati;
- il Piano di Sicurezza previsto dal D.Lgs n. 81/2008.
L’Azienda e l’Appaltatore dichiarano che sono stati sottoscritti per integrale accettazione i sopra elencati documenti e che l’Appaltatore dichiara di essere già in possesso di copia di tutta la documentazione citata nel presente contratto.
Viene materialmente allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
Art. 4 – AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo complessivo del contratto per il Lotto ammonta a €
(euro / ), di cui € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
ART. 5 - REVISIONE PREZZI
Non si applica la revisione prezzi, né il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.
ART. 6 - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale, l’Azienda
elegge domicilio presso la propria sede legale in Xxxxxxxx (XX) – Xxx Xx
x. 00;
l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale/operativa in………. n……. - ……………………
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.
ART. 7 – TERMINI DI ESECUZIONE - PENALI
Il contratto avrà durata di diciotto mesi e decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori per il Lotto .
L'Appaltatore deve garantire l'inizio dell'intervento entro 30 (trenta) minuti per gli interventi di somma urgenza, entro le 4 (quattro) ore per opere espressamente indicate come urgenti ed entro la data fissata dalla Direzione dei Lavori, in sede di ordinazione dei lavori, per tutte le altre opere; parimenti la Direzione dei Lavori può indicare, in sede di ordinazione dei lavori, la data di ultimazione dei lavori senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso.
Per ritardato inizio degli interventi in pronta reperibilità e di somma urgenza viene stabilita una penale pari a euro 150,00 (centocinquanta) per ogni mezz’ora di ritardo, con decorrenza dallo scadere della mezz’ora dalla chiamata. Per ritardato inizio degli interventi in urgenza viene stabilita una penale pari a euro 200,00 (duecento) per ogni ora di ritardo, con decorrenza dallo scadere del termine sopra indicato; euro 250,00
(duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo sul termine assegnato nei singoli ordinativi per l’inizio o ultimazione dei lavori.
In mancanza della messa a disposizione da parte dell’Appaltatore delle figure professionali di cui all’art. 2, comma 5, del CSA, sarà addebitata una penale pari a euro 200,00 (duecento) per ogni giorno e per ogni operaio non messo a disposizione dell’Azienda.
Si richiamano inoltre gli artt. 16, 19, 24 e 25 del CSA.
Qualora reiterate negligenze e gravi ritardi dell’Appaltatore, accertate dalla Direzione dei Lavori, determinino penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, come indicato agli artt. 25 e 33 del CSA, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016.
ART. 8 – PROGRAMMA ESECUZIONE LAVORI
L'Appaltatore dovrà sviluppare i lavori, per renderli perfettamente compiuti, nel termine indicato dalla Direzione dei Lavori.
Prima dell'inizio delle opere di manutenzione ordinaria preventiva e/o periodica o di manutenzione ordinaria programmata e/o migliorativa, l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori un programma esecutivo articolato per singole parti d’opera, compreso l'allestimento del cantiere, con le previsioni circa il periodo di esecuzione, allo scopo di consentire all'Azienda il coordinamento delle attività.
Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Azienda si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che
l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Il programma di cui sopra dovrà tenere conto delle esigenze di scadenze differenziate indicate nei documenti tecnici.
ART. 9 - CONDOTTA DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio rappresentante.
Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l’Azienda che ne darà comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.
Per tutta la durata del contratto, l’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.
In presenza di gravi e giustificati motivi, l’Azienda previa motivata comunicazione all’Appaltatore ha diritto di esigere la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante.
ART. 10 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l’organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere; è inoltre responsabile del rispetto del piano di sicurezza di cui al successivo art. 13 e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dallo stesso ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui al precedente articolo.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere, del Direttore Tecnico e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’Azienda per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
La nomina del Direttore di Cantiere e del Direttore Tecnico deve avvenire prima della consegna dei lavori.
ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Con la firma del contratto l'Appaltatore accetta la piena responsabilità penale e civile per la qualità e la perfetta esecuzione dei lavori, rispondendo di tutti i danni che, per vizio o difetto dei materiali o per qualsivoglia altra ragione, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o subappaltatori, possano derivare all'Azienda od a terzi.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla
propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dello stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.
L’Appaltatore è altresì responsabile in solido verso l’Azienda dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Per consentire la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, l’Appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.
Ai sensi dell’art. 26 del CSA, l’Appaltatore dichiara che per tutte le comunicazioni, ordinarie - in emergenza - in reperibilità, tutti funzionanti 24/24 ore, 7/7 giorni per l'intera durata contrattuale saranno validi i seguenti recapiti:
- n. telefono fisso:
- n. fax
- n. cell. , nonché i seguenti nominativi dei tecnici incaricati a ricevere le comunicazioni:
- Sig.
- Sig.
Sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'art. 23 del presente contratto, anche gli oneri e obblighi previsti dagli artt. 14, 16 e 19 del CSA.
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, D.Lgs n. 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, a pena di nullità, il presente contratto.
Previa autorizzazione dell’Azienda e nel rispetto dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, i lavori o le parti di opere che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo all’atto dell’offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’art. 11 del CSA.
ART. 13 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE
L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori con i contenuti minimi previsti dall’Xxxxxxxx XX, xxxxx 0 xxx Xxxxxxx Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. :
– un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in ordine alla previsione delle violazioni della
sicurezza che determinano la risoluzione del contratto da parte dell’Azienda.
L'Appaltatore esonera l'Azienda da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano. ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO
A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le prestazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, la garanzia fidejussoria pari al per cento (ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs suddetto) dell'importo dei lavori – Lotto , mediante polizza fideiussoria n.
del , rilasciata dalla Società - Agenzia di
, per l'importo di € , per tutta la durata dei lavori.
La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo.
Si richiama quanto stabilito dall’art. 9 del CSA che si intende integralmente riportato.
ART. 15 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 ha stipulato:
– la polizza di assicurazione nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) che copre i danni subiti dall’Azienda a causa del
danneggiamento e della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi durante l’esecuzione dei
lavori, n.
del
rilasciata dalla Società
- Agenzia di , con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 del CSA. La somma assicurata è pari all’importo del presente contratto (€ );
– la polizza per la garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori d’opera (R.C.O.) nell’esecuzione dei lavori rilasciata dalla Società - Agenzia di , con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 del CSA. Il massimale per la garanzia della R.C.T. è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00.
L'Appaltatore si impegna altresì alla stipulazione della polizza di assicurazione post-collaudo dei lavori effettuati, in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 del CSA che si intende integralmente riportato.
ART. 16 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Il presente contratto di appalto si intende stipulato in parte a misura e in parte a corpo.
Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Il computo
delle prestazioni a misura sarà eseguito applicando i prezzi di cui all’Elenco Prezzi della Regione Piemonte, in vigore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte della procedura di gara, nonché dell’Elenco nuovi prezzi integrativi ovvero, ove non presenti, alla determinazione di nuovi prezzi approvati dal Responsabile del Procedimento e determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria di cui alle Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 dell’ANAC.
ART. 17 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto di € 300.000,00.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione del DURC, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un
importo massimo pari al 90% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016.
ART. 18 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. Pertanto in caso di inosservanza di quanto disposto dalla predetta Legge, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 19 – CONTROLLI DELL’AZIENDA
L'Azienda rende noto di aver nominato con deliberazione del Direttore Generale A.S.L. TO4 n….. del , l’Ufficio di Direzione Lavori, con le
rispettive funzioni e competenze, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento e secondo le regole di buona fede e correttezza.
I controlli e le verifiche eseguite dall'Azienda nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Azienda.
ART. 20 – MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
Per i lavori oggetto del presente contratto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli artt. 215 – 238 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 224 del
D.P.R. suindicato.
Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
L’ultimazione dei lavori dovrà essere debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l’effettiva regolare esecuzione dei lavori, dal Direttore dei Lavori.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Azienda prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto potrà essere risolto dall’Azienda:
a) nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016;
b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale dei lavori o mancata ripresa degli stessi;
d) per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto ai sensi dell’art. 105 D.Lgs n. 50/2016, dell’art. 11 del CSA e dell’art. 12 del presente contratto;
f) nei casi previsti dagli artt. 16, 19, 25 e 33 del CSA.
La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore sarà comunicata per iscritto dall’Azienda.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, l’Azienda avrà diritto al risarcimento del danno.
ART. 22 – RECESSO
Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti aggiuntivi e per quelli relativi all’esecuzione del contratto stesso.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.
L’adempimento degli oneri fiscali di cui al D.P.R. n. 642/1972 è a carico dell’Appaltatore e l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale.
A carico esclusivo dell’Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell’appalto.
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Entrambi i contraenti dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate, in materia di privacy, dal D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 13 dello stesso D.Lgs l’Azienda rende noto altresì che i dati che verranno comunicati dall’Appaltatore per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute all’Appaltatore le facoltà di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/03.
ART. 25 - CONTROVERSIE
La transazione e l’accordo bonario sono regolati dall’art. 205 del D.Lgs n.
50/2016.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Azienda.
Per la definizione di eventuali controversie fra l’Azienda e l’Appaltatore si fa espresso richiamo a quanto previsto dall’art. 34 del CSA.
ART. 26 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato offerta in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato agli atti tecnici, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.
L’Azienda e l’Appaltatore dichiarano che è stata presa visione di tutti gli atti relativi all’appalto in questione, atti tutti che, anche se non allegati materialmente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e che l’Appaltatore dichiara di essere già in possesso di copia di tutta la documentazione citata nel presente contratto.
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del CSA, come pure di tutti gli altri elaborati allegati al contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole e gli articoli contenuti nel presente contratto.
Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore.
La presente scrittura privata è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti.
Questo atto, redatto su numero fogli ivi comprese le firme, viene sottoscritto alle pagine tutte per accettazione da parte di entrambi i contraenti.
, lì
Per l’A.S.L. TO4: il Direttore Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale:
Arch. Xxxxxxxx XXXXX _
Per l'Appaltatore Ditta : il Legale Rappresentante
Sig.