CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 16 aprile 2012 (OR. en)
Fascicolo interistituzionale: 2011/0249 (NLE)
14764/11
ADD 31
WTO 329
AMLAT 84
SERVICES 96
COMER 193
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra
14764/11 ADD 31
DG C
RS/ff
IT
ALLEGATO XIII
ELENCHI DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE1
APPENDICE 1
Elenchi delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
a) Indicazioni geografiche della Colombia per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
Indicazione geografica | Prodotto |
Cholupa del Huila | Frutta |
1 Fatto salvo l'articolo 208, all'entrata in vigore del presente accordo questo elenco sarà aggiornato dal sottocomitato per la proprietà intellettuale nel caso in cui la registrazione di un'indicazione geografica sia respinta in conseguenza di un'obiezione e di una decisione motivata e giustificata ai sensi delle procedure interne. Anche la presente nota sarà soppressa.
b) Indicazioni geografiche della parte UE per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati1
Indicazione geografica | Prodotto |
Repubblica ceca | |
Českobudějovické pivo2 | Birre |
Danimarca | |
Danablu | Formaggi |
Germania | |
Bayerisches Bier | Birre |
Münchener Bier | Birre |
Korn / Kornbrand3 | Bevande spiritose |
Irlanda | |
Irish Cream | Bevande spiritose |
Irish whiskey / Uisce Beatha Éireannach / Irish whisky | Bevande spiritose |
Grecia | |
Ελιά Καλαμάτας (Xxxx Xxxxxxxxx) | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – olive da tavola |
Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou) | Gomme e resine naturali - gomme da masticare (chewing-gum) |
Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx) | Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) – olio d'oliva |
Φέτα (Feta) | Formaggi |
Ούζο (Ouzo)4 | Bevande spiritose |
1 Quando l'indicazione geografica è presentata in questo modo: "Korn / Kornbrand", le due denominazioni sono protette e possono essere utilizzate congiuntamente o ciascuna separatamente.
2 Nel territorio della Colombia.
3 Prodotto di Germania, Austria o Belgio (comunità germanofona).
4 Prodotto della Grecia o di Cipro.
Indicazione geografica | Prodotto |
Spagna | |
Idiazábal | Formaggi |
Priego de Córdoba | Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) – olio d'oliva |
Alicante | Vini |
Cataluña | Vini |
Cava | Vini |
Empordà | Vini |
Jerez – Xérès – Xxxxxx | Xxxx |
La Mancha | Vini |
Málaga | Vini |
Navarra | Vini |
Priorat | Vini |
Rías Baixas | Vini |
Ribera del Duero | Vini |
Rioja | Vini |
Rueda | Vini |
Somontano | Vini |
Utiel-Xxxxxxx | Vini |
Valdepeñas | Vini |
Valencia | Vini |
Brandy de Jerez | Bevande spiritose |
Xxxxxxx | |
Xxxx de Meaux | Formaggi |
Indicazione geografica | Prodotto |
Camembert de Normandie | Formaggi |
Canard à foie gras du Sud-Ouest | Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - anatre |
Comté | Formaggi |
Emmental de Xxxxxx | Formaggi |
Huile d'olive de Haute-Provence | Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) – olio d'oliva |
Huile essentielle de lavande de Haute- Provence | Olio essenziale - lavanda |
Huîtres Marennes Oléron | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Jambon de Bayonne | Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - prosciutti |
Pruneaux d'Agen | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – prugne secche |
Reblochon | Formaggi |
Roquefort | Formaggi |
Alsace | Vini |
Anjou | Vini |
Beaujolais | Vini |
Bordeaux | Vini |
Bourgogne | Vini |
Cadillac | Vini |
Chablis | Vini |
Champagne | Vini |
Châteauneuf-du-Pape | Vini |
Xxxxx xx Xxxxxxxx | Xxxx |
Xxxxx xx Xxxxx | Xxxx |
Xxxxx du Roussillon | Vini |
Fronton | Vini |
Graves (Graves de Vayres) | Vini |
Indicazione geografica | Prodotto |
Haut-Médoc | Vini |
Languedoc (Coteaux du Languedoc ) | Vini |
Margaux | Vini |
Maury | Vini |
Médoc | Vini |
Moselle | Vini |
Pommard | Vini |
Romanée Saint-Vivant | Vini |
Saint-Emilion | Vini |
Saint-Julien | Vini |
Sauternes | Vini |
Touraine | Vini |
Val de Loire | Vini |
Armagnac | Bevande spiritose |
Calvados | Bevande spiritose |
Cognac | Bevande spiritose |
Rhum de la Martinique | Bevande spiritose |
Italia | |
Aceto balsamico tradizionale di Modena | Altri prodotti - salse |
Gorgonzola | Formaggi |
Grana Padano | Formaggi |
Mortadella Bologna | Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) |
Parmigiano Reggiano | Formaggi |
Indicazione geografica | Prodotto |
Prosciutto di Parma | Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - prosciutti |
Prosciutto di X. Xxxxxxx | Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - prosciutti |
Prosciutto Toscano | Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - prosciutti |
Provolone Valpadana | Formaggi |
Taleggio | Formaggi |
Zampone Modena | Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) |
Asti | Vini |
Bardolino (Superiore) | Vini |
Brunello di Montalcino | Vini |
Chianti | Vini |
Conegliano –Valdobbiadene – Prosecco | Vini |
Franciacorta | Vini |
Lambrusco di Sorbara | Vini |
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | Vini |
Montepulciano d'Abruzzo | Vini |
Soave | Vini |
Toscano/a | Vini |
Vernaccia di San Gimignano | Vini |
Vino nobile di Montepulciano | Vini |
Grappa | Bevande spiritose |
Indicazione geografica | Prodotto |
Cipro | |
Κουμανδαρία (Commandaria) | Vini |
Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania | Bevande spiritose |
Ούζο (Ouzo)1 | Bevande spiritose |
Lituania | |
Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka | Bevande spiritose |
Ungheria | |
Tokaj | Vini |
Austria | |
Inländerrum | Bevande spiritose |
Jägertee / Jagertee / Jagatee | Bevande spiritose |
Polonia | |
Polska Wódka / Polish Vodka | Bevande spiritose |
Portogallo | |
Queijo Serra da Estrela | Formaggi |
Douro | Vini |
Porto, Port o Oporto | Vini |
Vinho Verde | Vini |
Slovacchia | |
Vinohradnícka oblasť Tokaj | Vini |
Finlandia | |
Finnish xxxxx liqueur / Finnish fruit liqueur | Bevande spiritose |
Vodka of Finland | Bevande spiritose |
Svezia | |
Svensk Vodka/Swedish Vodka | Bevande spiritose |
Regno Unito | |
Scotch Whisky | Bevande spiritose |
1 Prodotto della Grecia o di Cipro.
c) Indicazioni geografiche del Perù per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
Indicazione geografica | Prodotto |
Maíz Blanco Gigante Cusco | Ortaggi |
Pallar de Ica | Ortaggi |
Pisco | Bevande spiritose |
APPENDICE 2
Elenchi delle indicazioni geografiche dei prodotti diversi da prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
a) Indicazioni geografiche della Colombia per prodotti diversi da prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
Indicazione geografica | Designazione del prodotto |
Guacamayas | Oggetti di artigianato |
b) Indicazioni geografiche del Perù per prodotti diversi da prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
Indicazione geografica | Designazione del prodotto |
Chulucanas | Prodotti di ceramica |
ALLEGATO XIV
MECCANISMO DI MEDIAZIONE PER LE MISURE NON TARIFFARIE
SEZIONE 1 MECCANISMO DI MEDIAZIONE
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione
Il meccanismo di mediazione si applica a qualsiasi misura non tariffaria che, secondo una parte, incide negativamente sugli scambi con un'altra parte e che è connessa a qualsiasi aspetto di cui al titolo III (Scambi di merci) del presente accordo1.
1 Per maggiore chiarezza, questo meccanismo di mediazione non si applica ad aspetti coperti dall'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa).
ARTICOLO 2
Apertura della procedura di mediazione
1. Qualsiasi parte può chiedere, in qualsiasi momento, che un'altra parte avvii una procedura di mediazione. Tale domanda va trasmessa all'altra parte per iscritto, con copia al comitato per il commercio. La domanda include una descrizione della questione sufficiente a presentare chiaramente la misura in questione e i suoi effetti commerciali.
2. La parte alla quale viene presentata la domanda deve tenerne favorevolmente conto. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda, la parte interpellata fornisce una risposta scritta alla parte richiedente, con copia al comitato per il commercio, indicando se accetta o meno di avviare la procedura di mediazione.
ARTICOLO 3
Selezione del mediatore
1. Una volta avviata la procedura di mediazione, le parti della mediazione cercano di convenire su un mediatore entro quindici giorni dal ricevimento di una risposta positiva della parte interpellata in merito alla richiesta di avvio della procedura di mediazione. Se tali parti non sono in grado di raggiungere un accordo sul mediatore entro il termine fissato, l'una o l'altra di queste parti può chiedere al presidente del comitato per il commercio di designare il mediatore per sorteggio. Entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, ogni parte della mediazione redige un elenco di almeno tre persone che non siano cittadini di tale parte, che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2 e che possano agire come mediatore. Entro cinque giorni dalla data di presentazione degli elenchi, ogni parte della mediazione seleziona almeno un nominativo dall'elenco presentato dall'altra parte della mediazione. Il presidente del comitato per il commercio o un suo rappresentante sceglie il mediatore per sorteggio tra i nominativi selezionati. I rappresentanti di entrambe le parti della mediazione sono invitati, con debito anticipo, ad essere presenti al sorteggio dei nominativi. In ogni caso, il sorteggio viene effettuato con qualsiasi parte presente in quel momento entro quindici giorni dalla data della domanda di selezione del mediatore per sorteggio.
2. Xxxxxxxxx candidato a fungere da mediatore deve essere un esperto della questione alla quale si riferisce la misura in questione1. Il mediatore assiste le parti della mediazione in modo imparziale e trasparente al fine di chiarire la misura e i suoi possibili effetti commerciali e giungere ad una soluzione mutualmente concordata.
ARTICOLO 4
Norme della procedura di mediazione
1. Nella fase iniziale della procedura, entro quindici giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha chiesto la procedura di mediazione presenta per iscritto, al mediatore e all'altra parte, una descrizione particolareggiata del problema, in particolare del funzionamento della misura in questione e dei suoi effetti commerciali. Entro dieci giorni dalla data di presentazione di detta descrizione, l'altra parte può fornire per iscritto le sue osservazioni in merito alla descrizione del problema. Ognuna delle parti può includere nella sua descrizione o nelle sue osservazioni qualsiasi informazione ritenuta pertinente.
2. Il mediatore può decidere sul modo più adeguato per gestire la fase iniziale, in particolare l'opportunità o meno di consultare le parti in modo congiunto o individuale, di cercare assistenza o di consultare esperti del settore e soggetti interessati delle parti della mediazione.
1 Ad esempio, in casi relativi a norme e requisiti tecnici, il mediatore dovrebbe essere specializzato nel campo dei pertinenti organismi internazionali di normazione.
3. A seguito della fase iniziale, il mediatore può formulare un parere consultivo e proporre una soluzione da esaminare dalle parti. Un parere del genere non riguarda la compatibilità della misura in discussione con il presente accordo. Il mediatore può incontrare le parti della mediazione congiuntamente o individualmente per facilitare una soluzione di mutuo accordo.
4. La procedura è riservata e ha luogo nel territorio della parte alla quale è stata presentata la domanda o, per mutuo accordo delle parti della mediazione, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.
5. La procedura in genere si conclude entro sessanta giorni dalla data di nomina del mediatore. In qualsiasi fase della procedura, le parti della mediazione possono interrompere la procedura di mutuo accordo.
SEZIONE 2 APPLICAZIONE
ARTICOLO 5
Applicazione di una soluzione concordata
1. Quando le parti della mediazione hanno raggiunto una soluzione per quanto riguarda gli ostacoli commerciali causati dalla misura oggetto della presente procedura, le parti adottano qualsiasi misura necessaria per applicare la soluzione mutualmente convenuta senza indebiti ritardi.
2. La parte che applica la soluzione informa l'altra parte per iscritto di qualsiasi iniziativa o misura intrapresa per applicare la soluzione mutualmente convenuta.
SEZIONE 3 DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 6
Relazione con il meccanismo di risoluzione delle controversie
1. La procedura relativa al meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo XII (Risoluzione delle controversie) del presente accordo o di qualsiasi altro accordo.
2. Nessuna parte di una mediazione può invocare o presentare come prova in una procedura di risoluzione delle controversie:
a) posizioni prese dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione;
b) il fatto che l'altra parte abbia indicato di essere disposta ad accettare una soluzione alla misura non tariffaria oggetto della mediazione; o
c) proposte del mediatore.
3. Un collegio arbitrale istituito conformemente al presente accordo non tiene conto di alcuna informazione scambiata o di alcuna posizione espressa da una qualsiasi delle parti della procedura di mediazione come prova in una procedura di risoluzione delle controversie.
4. Il meccanismo di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti di cui al titolo XII (Risoluzione delle controversie) del presente accordo.
ARTICOLO 7
Termini
I termini citati nel presente allegato possono essere prorogati previo accordo fra le parti della mediazione.
DICHIARAZIONE COMUNE
DELLA COLOMBIA, DEL PERÙ E DELLA PARTE UE
La Colombia e il Perù possono continuare ad applicare le misure sottoelencate, incluse le loro modifiche e regolamenti, a condizione che tali modifiche e regolamenti non creino condizioni discriminatorie o più restrittive al commercio.
Xxxxx disposizioni contrarie nella presente dichiarazione, la necessità di mantenere queste misure è riesaminata dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo1.
COLOMBIA
a) controlli di qualità sulle esportazioni di caffè conformemente all'articolo 23 della legge 9 del 17 gennaio 1991 e contributo a carico dei produttori di caffè sulle esportazioni di caffè conformemente al capo V della legge 101 del 23 dicembre 1993, incluse modifiche che non abbiano effetto rilevante sul commercio;
b) le misure relative all'applicazione di tasse sulle bevande alcoliche conformemente agli articoli da 202 a 206 della legge 223 del 20 dicembre 1995 e agli articoli da 49 a 54 della legge 788 del 27 dicembre 2002, fino a due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. A partire da tale data, le misure adottate a livello nazionale e/o locale sulle bevande alcoliche devono essere conformi al titolo III (Scambi di merci) del capo 1 (Accesso al mercato per le merci), in particolare all'articolo 21;
1 Questa disposizione non si applica alle misure di cui alla lettera e) della presente dichiarazione.
c) controlli delle merci all'importazione come previsto negli articoli 3 e 6, paragrafi 1 e 2, del decreto 3803 del 31 ottobre 2006 e controlli all'importazione di autoveicoli, inclusi veicoli usati e nuovi veicoli importati dopo due anni successivi alla data della loro fabbricazione, nonostante le disposizioni dell'articolo 6 del decreto 3803 del 31 ottobre 2006;
d) il contributo richiesto sulle esportazioni di smeraldi conformemente all'articolo 101 della legge 488 del 24 dicembre 1998.
PERÙ
e) Le misure del Perù relative alle importazioni di capi di abbigliamento usati e di calzature usate, veicoli usati e motori, parti e pezzi di ricambio usati per autoveicoli, pneumatici usati e merci, macchine e attrezzature usate che utilizzano fonti radioattive1.
La presente dichiarazione forma parte integrale dell'accordo commerciale tra la parte UE e la Colombia e il Perù.
1 Legge n. 28514 e sue modifiche, decreto legislativo n. 843 e sue modifiche, decreto di urgenza n. 079-2000 e sue modifiche, decreto supremo n. 003-97-SA e sue modifiche, legge
n. 27757 e sue modifiche e decreto di urgenza n. 050-2008 e sue modifiche.
DICHIARAZIONE COMUNE
La parte UE fa presente che gli Stati con cui ha instaurato un'unione doganale al momento della firma del presente accordo e i cui prodotti non godono dei benefici tariffari previsti dal presente accordo, hanno l'obbligo di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri dell'Unione europea, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale dell'Unione europea, prendendo le misure del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. Di conseguenza, la parte UE invita i paesi andini firmatari del presente accordo ad avviare negoziati con tali Stati nel più breve tempo possibile.
I paesi andini firmatari informano che si adopereranno per negoziare con tali Stati accordi che istituiscano zone di libero scambio.