Regolamento di Mediazione di DPL Mediazione & Co.
Regolamento di Mediazione di DPL Mediazione & Co.
INDICE
Art. 1 Introduzione al Regolamento
A) Definizioni
B) Le fonti della mediazione
C) I princìpi della Mediazione e dell’attività del Mediatore
D) Oggetto del Regolamento
E) Ambito di applicazione del Regolamento
Art. 2 Avvio della Mediazione
Art. 3 Nomina del Mediatore e procedimento di mediazione Art. 4 Luogo della Mediazione
Art. 5 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso agli atti Art. 6 Neutralità, imparzialità e sostituzione del mediatore Art. 7 Tirocinio Assistito del Mediatore
Art. 8 Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore Art. 9 Proposta Unilaterale
Art. 10 Presenza delle parti e loro rappresentanza Art. 11 Conclusione della Mediazione
Art. 12 Responsabilità delle parti
Art. 13 Indennità
Allegato I. Indennità di mediazione
Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori Allegato III Scheda di valutazione
ART. 1 INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO
Il presente regolamento recepisce automaticamente tutte le successive modifiche che il Legislatore dovesse apportare.
A) Definizioni
Ai fini del presente Regolamento s’intende:
a. Mediazione: ai sensi dell’art. 1, lett. a), d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, l’attività svolta dal Mediatore, terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
La Mediazione si distingue in:
Mediazione obbligatoria: le Parti di una controversia civile o commerciale sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire il procedimento di Mediazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale; vi rientrano le controversie vertenti le materie elencate all’art. 5, co. 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche. Le materie in cui la legge prevede l’obbligatorietà dell’avvio della procedura di Mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
Mediazione facoltativa: le Parti di una controversia civile o commerciale non sono obbligate ad esperire il procedimento di Mediazione, ma usufruiscono della possibilità prevista dall’art. 2 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche di accedervi per la conciliazione di qualunque controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili;
Mediazione delegata: nel corso di un giudizio civile, il giudice invia - rimette le Parti in Mediazione. In tal caso l’esperimento del procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
Mediazione concordata: ai sensi dell’art. 5, co. V, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, è la previsione indicata in un contratto, uno Statuto ovvero un atto costitutivo di un ente in cui si prevede la c.d. clausola di mediazione, con cui le Parti s’impegnano, laddove dovesse insorgere una controversia, ad esperire procedimento di Mediazione prima di rivolgersi al giudice o ad un arbitro.
b. Conciliazione: ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 11, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, l’accordo amichevole della controversia raggiunto a seguito dello svolgimento della Mediazione.
c. Mediatore: ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono l’attività di mediazione.
d. Organismo di Mediazione (di seguito, breviter, Organismo): la società DPL Mediazione & Co. iscritta al n. del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ove si svolge il procedimento di Mediazione.
e. Responsabile dell’Organismo: la persona fisica, alla quale sono attribuiti i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente.
f. Segreteria: la struttura di supporto che cura la gestione delle procedure di Mediazione.
g. Domanda di mediazione: l’istanza depositata presso l’Organismo finalizzata all’introduzione della procedura di Mediazione, la quale deve indicare l’Organismo, le Parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
h. Adesione: l’atto col quale il soggetto chiamato in Mediazione manifesta l’intendimento a partecipare alla procedura.
i. Primo incontro: l’attività prevista dall’art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, prodromica all’inizio dell’attività di Mediazione, ove il Mediatore chiarisce alle Parti la funzione e la modalità di svolgimento della Mediazione ed invita le Parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura.
j. Incontri successivi al primo: l’attività di Mediazione svolta successivamente all’assenso di Parti ad iniziare la procedura; le Parti entrano in Mediazione.
k. Verbale di accordo: verbale redatto dal Mediatore a seguito del raggiungimento dell’accordo fra le Parti.
l. Verbale negativo: verbale redatto dal Mediatore, allorché a seguito dell’attività di Mediazione, l’accordo fra le parti non è raggiunto.
m. Verbale di mancata adesione: verbale redatto dal Mediatore, allorché la Parte invitata a partecipare al procedimento di Mediazione, non aderisca all’invito.
x. Xxxxxxx di mancata mediazione: verbale redatto dal Mediatore, allorché le Parti, durante il Primo Incontro, manifestino il loro dissenso ad iniziare la procedura di Mediazione.
o. Parte: persona fisica (privati), impresa, professionista, associazione, ente, condominio, Pubblica Amministrazione nei casi previsti dalla normativa vigente che possono accedere alla procedura di Mediazione.
p. Centro di interesse: più soggetti portatori del medesimo interesse.
q. Tirocinio assistito: attività di partecipazione e assistenza agli incontri di Mediazione volto all’adempimento degli obblighi formativi biennali dalla data di iscrizione al primo organismo di mediazione, come previsto dalla normativa.
B) Le fonti della mediazione
Il presente Regolamento è redatto in conformità alle vigenti norme in materia di Mediazione, che qui di seguito si elencano:
⮚ Direttiva 2008/52/CE “Mediazione in materia civile e commerciale”
⮚ D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”
⮚ D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, c.d. “decreto del fare”
⮚ D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014,
n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”
⮚ D.M. 180/2010 “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” modificato dal D.M. 145/2011 “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n.
180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché' sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010” e dal D.M. 139/2014 “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”
⮚ Art. 2643, co. I, n. 12 bis codice civile - “Atti soggetti a trascrizione”
⮚ Art. 71 quater disp. att. codice civile, in punto di procedura di Mediazione in materia condominiale
⮚ D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”
⮚ Regolamento 2006/04/CE “Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori”, c.d. Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
⮚ Direttiva 2011/13/UE “risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE”, c.d. Direttiva sull'ADR per i consumatori.
C) I princìpi della Mediazione e dell’attività del Mediatore
L'attività di Mediazione, come definita all’art. 1, A) Definizioni, n. i) del presente Regolamento, s’ispira ai seguenti princìpi:
a. incoercibilità: le parti non sono obbligate alla partecipazione alla Mediazione né al raggiungimento della Conciliazione, fatta eccezione per la sola Mediazione obbligatoria. Il giudice, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (art. 8, comma 5, D.lgs. n. 28/2010);
b. equità: la Conciliazione deve contemperare gli interessi ed i bisogni di tutte le Parti, senza disparità alcuna;
c. autonomia: le Parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e decidere il grado di incidenza dell'attività del Mediatore sulla formazione dell'accordo; possono determinare liberamente il contenuto dell'accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi;
d. rapidità: la Mediazione ha una durata non superiore ai tre mesi, con possibilità di proroga su consenso delle Parti;
e. economicità: le Parti sono tenute a corrispondere all’Organismo la sola indennità, fissa e determinata in ragione del valore della controversia, oltre al versamento delle spese di avvio;
f. riservatezza: ai sensi degli artt. 9 (“dovere di riservatezza”) e 10 (“inutilizzabilità e segreto professionale”), d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o nell'ambito del procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo (vedasi infra art. 6).
La Mediazione non pregiudica la possibilità per le Parti di promuovere l’azione giudiziaria, ovvero la procedura arbitrale, per la tutela dei propri diritti.
Atteso che la Mediazione è uno strumento di Alternative Dispute Resolution, a carattere facilitativo e fondato sui bisogni ed interessi delle Parti, l’attività del Mediatore deve ispirarsi ai seguenti princìpi:
a. imparzialità: il Mediatore è terzo imparziale, neutrale e indipendente rispetto alle Parti. Laddove dovesse sussistere un conflitto di interessi, il Mediatore deve astenersi dall'assumere l'incarico ed è responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità;
b. professionalità: il Mediatore è esperto delle tecniche di Mediazione e di negoziazione, ma è altresì conoscitore del contesto giuridico in cui il procedimento di Mediazione deve essere amministrato e condotto. Il Mediatore deve rappresentare, con la sua attività, uno stimolo per le Parti ed i loro difensori affinché si agevoli, per quanto possibile, il raggiungimento della Conciliazione;
c. responsabilità: il Mediatore designato deve, ai sensi dell'art. 14 D.M. 180/2010, eseguire personalmente la sua prestazione. Dell’opera del Mediatore rispondono quest’ultimo e l’Organismo. L'Organismo ha stipulato polizza assicurativa con una primaria Compagnia di Assicurazione, a garanzia di eventuali pretese derivanti dallo svolgimento dell’attività di Mediazione.
d. obblighi di aggiornamento: il Mediatore è tenuto all’adempimento degli obblighi formativi e di tirocinio assistito; il mancato assolvimento a tali obblighi, non consente al Mediatore di esercitare attività di Mediazione.
D) Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina:
a. l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo per lo svolgimento dell’attività di Mediazione, come definita al precedente art. 1, lett. A);
b. i requisiti richiesti al Mediatore al fine di poter essere iscritto nell’elenco tenuto presso l’Organismo;
c. i criteri di scelta e di incarico del Mediatore iscritto all’Organismo, in ossequio a quanto stabilito dal D.M. 180/2010, così modificato dai D.M. 145/2011 e 139/2014;
d. l’inquadramento giuridico del rapporto tra l’Organismo e il Mediatore;
e. i compensi previsti per il Mediatore e le modalità di pagamento dei medesimi;
f. le modalità di svolgimento del Tirocinio assistito;
g. le modalità di svolgimento dei singoli incontri di Mediazione, di stesura dei verbali di cui all’art. 8 del presente Regolamento;
h. le modalità con cui il Mediatore formula la proposta di conciliazione, prevista dall’art. 11, co. I e II, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche;
i. l’indennità di Mediazione dovuta dalle Parti.
E) Ambito di applicazione del Regolamento
Il Regolamento si applica a tutte le procedure di Mediazione gestite dall’Organismo, in forza di una clausola contrattuale, di un accordo o di un obbligo di legge.
Oggetto della Mediazione possono essere le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili tra due o più soggetti.
La qualificazione della natura e l’indicazione del valore della controversia spettano alla Parte che deposita la domanda.
ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE
1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando, personalmente o tramite il proprio procuratore o rappresentante legale, presso la sede dell’Organismo DPL Mediazione & Co. l’istanza di avvio secondo il modello predisposto o altro documento equipollente che deve contenere:
a. l'indicazione dell'Organismo di Mediazione e del tribunale del luogo territorialmente competente a conoscere la controversia;
b. il nome, i dati identificativi e i recapiti delle Parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
c. l’oggetto della lite:
d. le ragioni della pretesa e le richieste che vengono formulate nei confronti delle altre Parti;
e. il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile (vedasi infra art. 14).
f. l'elenco di eventuali documenti che si intendono produrre pubblicamente.
2. La domanda di mediazione può essere presentata dalla Parte istante o da tutte le Parti congiuntamente presso le varie sedi dell'Organismo territorialmente competenti (ove non presente una sede territorialmente competente, presso la sede centrale di Milano, via Xxxxxxx Xx Xxxxxx 12/b), in alternativa, inviata tramite posta certificata, raccomandata A/R, e-mail o tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx o direttamente tramite la app collegata al suddetto sito. Unitamente all’istanza dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento delle spese di avvio della procedura che ammontano ad € 40,00, oltre IVA, per controversie di valore non superiore a €250.000,00 e in € 80,00, oltre IVA, per controversie di valore superiore a € 250.000,00.
3. La Segreteria dell’Organismo verifica la completezza della domanda di Mediazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte dell’istante. Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la Segreteria invita la Parte istante a provvedere al perfezionamento del deposito entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura: decorso inutilmente il termine indicato si procederà all'archiviazione della pratica.
4. La domanda di Mediazione, il Mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro sono comunicate all'altra parte dalla Segreteria dell'Organismo nei modi previsti dalla legge (lettera raccomandata A/R e posta elettronica certificata) e, comunque, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. L’istante, in aggiunta all’Organismo, è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza (30 giorni dalla presa in gestione dell’istanza).
5. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre sette giorni antecedenti all’incontro. L’adesione ed eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio. In ogni caso, tutte le richieste di rinvio degli incontri di mediazione dovranno avvenire con un preavviso di almeno sette giorni.
6. Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione e invita gli stessi ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura. Qualora le parti concordino nel proseguire la mediazione, è redatto verbale che attesti l’adesione e la conclusione del primo incontro e l’inizio delle fasi successive della procedura, anche al fine del pagamento delle indennità dovute.
ART. 3 NOMINA DEL MEDIATORE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1. All'atto della presentazione della domanda di Mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione, ovvero dal deposito dell'istanza di avvio stabilita dal Giudice.
2. Il mediatore è nominato, dal Responsabile dell’Organismo, tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti presso l'organismo DPL Mediazione & Co. che siano in possesso dei requisiti di cui al D.M. 180/2010, come novellato a seguito del D.M. 145 / 2011.
3. L'organismo designa il Mediatore tenuto conto della specifica competenza professionale di quest’ultimo, rispetto alla materia oggetto della mediazione, e tenuto conto anche della tipologia di Laurea Universitaria posseduta e della esperienza professionale maturata. Il responsabile di organismo può riservarsi, in caso di controversie di particolare difficoltà e valore, di nominare due o più mediatori per lo svolgimento della medesima procedura (c.d. co-mediazione). In caso di istanza congiunta, la scelta del mediatore può essere effettuata anche tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa concordemente dalle parti. Su domanda delle parti, l'organismo può fornire alle stesse una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da queste, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore dalla lista fornita dall’organismo. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a
valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
4. Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
5. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/10. Il procedimento si svolge senza formalità. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
6. Nel corso della mediazione, il mediatore può nominare ed avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali nel caso in cui la controversia richieda competenze specifiche. Qualora l’organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
7. La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del Giudice, il predetto termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito dell'istanza. Qualora il procedimento di mediazione si protragga oltre il termine stabilito per legge, alle parti sarà richiesta la sottoscrizione di un modulo che configura l’assunzione di responsabilità relativa al decorso del predetto termine.
ART. 4 LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE
1. La mediazione si svolge nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia e pubblicate sul sito dell’organismo di mediazione tenuto conto della competenza territoriale. In alternativa, lo svolgimento della procedura può essere fissato in un altro luogo ritenuto più conveniente, sempre nel rispetto della volontà delle parti e dell’imparzialità.
2. Qualora la competenza territoriale dovesse essere radicata in luogo diverso da quelli delle sedi principali dell’organismo di mediazione, quest’ultimo potrà mettere a disposizione ulteriori sedi nel rispetto della predetta competenza.
3. Il procedimento di mediazione in videoconferenza potrà svolgersi solo qualora le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso. L’Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per
la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. La piattaforma è disponibile all’indirizzo web dedicato “xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx” (dominio di secondo livello a piena titolarità dell’Organismo DPL Mediazione & Co.).
A tal proposito si precisa che:
- la piattaforma dell’Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa;
- il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l’accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza;
- la dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da Enti riconosciuti a livello internazionale;
- le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso;
- la sede dichiara di possedere una postazione, corredata da webcam, microfono e cuffie;
- la sede ha creato stanze virtuali tali da consentire l’accesso alla piattaforma esclusivamente ai soli utenti che presentano istanza di mediazione;
- il sistema garantisce in caso di necessità il ripristino del servizio con il salvataggio dei dati acquisiti;
- l’Organismo ha realizzato un proprio ed esclusivo sistema di videoconferenza attivabile in sicurezza e riservatezza esclusivamente per incontri di mediazione;
- la sicurezza dei dati assicura la confidenzialità delle informazioni, l’identificazione degli utenti, l’autenticazione e la crittografia delle informazioni;
- il sistema informatico è utilizzabile solamente da persone autorizzate;
- la piattaforma che si occupa della gestione di informazioni fornisce delle garanzie affinché il software e l’hardware non alterino i dati delle mediazioni memorizzati.
- trattandosi di dati sensibili, il sistema garantisce la riservatezza dei dati, la loro integrità, la loro conservazione sotto la responsabilità del Responsabile di Organismo e ciò in conformità a quanto predisposto dal D.lgs 28/2010 circa la garanzia dell’assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse.
La parte che abbia manifestato il consenso per iscritto a partecipare all’incontro di mediazione attraverso la piattaforma telematica, riceverà da parte dell’Organismo una mail con il link per potersi collegare direttamente alla piattaforma previa autenticazione a cura dell’Organismo. La
piattaforma garantisce la gestione di tutti gli aspetti dell’incontro di mediazione e consente ai partecipanti di comunicare, condividere informazioni e interagire con le altre parti tramite l’invio di documenti, presentazioni, lavagne, applicazioni e altro. Si precisa inoltre che il sistema garantisce al Mediatore, così come nell’ordinaria procedura, di condurre conversazioni riservate con ciascun soggetto coinvolto nel procedimento. Al termine dell’incontro, il Mediatore procederà con la redazione del verbale e dell’eventuale accordo di mediazione e lo trasmetterà alle parti tramite posta elettronica certificata (pec) e le parti saranno tenute a sottoscriverlo con firma digitale e trasmetterlo all’Organismo. In assenza di firma digitale delle parti il mediatore invierà il verbale datato e firmato telematicamente. Le parti firmeranno il verbale e la firma verrà autenticata da un pubblico ufficiale. Il verbale firmato verrà poi inviato al mediatore per posta ordinaria.
ART. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
1. Il procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi; tutte le informazioni acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. I dati raccolti per lo svolgimento delle singole procedure sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 recante, "Codice in materia di protezione dati personali". Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo custodirà in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per la durata di tre anni. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso espresso, anche orale, della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione; ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione.
5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.
ART. 6 NEUTRALITA’, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
1. Il mediatore, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, sottoscrive la dichiarazione di indipendenza e imparzialità di cui all’art. 14, c.2, lettera a) del D.lgs. 28/2010. Il mediatore aiuta le parti a trovare un accordo satisfattivo per entrambe; salvo diverso accordo, sottoscritto dalle parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.
2. Qualora sussistano situazioni che possano, o possano sembrare, intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore è tenuto ad informare l’organismo e le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Il mediatore ha, altresì l'obbligo di rimettere il mandato in tutti i casi previsti dall'art. 51 del Codice Procedura Civile, dando la relativa comunicazione di incompatibilità all'organismo entro due giorni dall'avvenuta nomina. Il mediatore è tenuto a comunicare all'organismo nel medesimo termine le ragioni di convenienza tali da rendere dubbia la propria incompatibilità all'incarico, come previsto dal Codice europeo di condotta per mediatori
3. Per ragioni di convenienza l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro mediatore di pari esperienza.
4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà a sostituire il mediatore.
ART. 7 TIROCINIO ASSISTITO E AGGIORNAMENTO DEL MEDIATORE
1. Conformemente alla normativa in vigore che prevede l’espletamento di venti tirocini a biennio per il mantenimento del titolo professionale, l’organismo di mediazione consente di espletare gratuitamente il tirocinio di cui all’art. 4, comma III, lett. b) del D.M. 180/2010, come novellato a seguito del D.M. 145/2011.
2. Il Mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.
3. Il Tirocinio Assistito potrà essere espletato gratuitamente in tutte le sedi, dando la precedenza ai Mediatori iscritti nell’elenco tenuto dall’Organismo.
4. Il Tirocinio Assistito potrà essere svolto sia presenziando nello stesso luogo (stanza) ove si svolge la mediazione, sia mediante collegamento da remoto (stanza diversa da dove si svolge la mediazione ma collegata tramite specifica apparecchiatura elettronica). Quest’ultima modalità potrà essere svolta previa accettazione delle parti ed è, in ogni caso, espressamene esclusa la registrazione dell’incontro di Mediazione.
5. L’iscrizione nell’elenco dei Mediatori dell’Organismo, previa comunicazione al Ministero della Giustizia, avviene gratuitamente per i mediatori che svolgono il percorso formativo di una durata non inferiore a 50 ore presso DPL Mediazione & Co. Qualora un soggetto sia già in possesso della qualifica professionale di mediatore civile e commerciale, potrà iscriversi a DPL Mediazione & Co. dopo aver frequentato un corso di aggiornamento della durata di diciotto ore
e aver sopportato il relativo costo. Non verranno richiesti ulteriori importi per l’iscrizione all’organismo così come non verranno richiesti ulteriori somme per la cancellazione dallo stesso.
6. L’Organismo si riserva di organizzare eventi, anche gratuiti, nei quali verranno riconosciuti dei crediti valevoli ai fini dell’aggiornamento dei mediatori nonché, previa delibera, crediti da parte dei singoli Ordini professionali.
ART. 8 SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE E POTERI
DEL MEDIATORE ai sensi dell'art. 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8//2013 n. 98
0.Xx mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita gli stessi ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
2. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del D.lgs 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione”, salvo le spese di avvio e le spese vive documentate. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se le parti presenziano al primo incontro, indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo.
3. Qualora all’esito del primo incontro le Parti manifestino a volontà di aderire alla procedura di mediazione (come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010), il Mediatore ne darà atto nel verbale.
4. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione; è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
5. Le parti hanno diritto di accesso solo agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso anche agli atti da questa depositati nelle rispettive ed eventuali sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato e conservati nel rispetto dei termini di legge; i soggetti legittimati a richiedere eventuali copie degli atti relativi alle singole procedure sono esclusivamente le singole persone (fisiche e/o giuridiche). La richiesta può avvenire anche per il tramite di altri soggetti all'uopo espressamente delegati.
6. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
7. Il mediatore si riserva il diritto di non formulare alcuna proposta: se vi è espressa opposizione alla sua formulazione nella clausola contrattuale di mediazione; nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente; in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
8. Qualora le parti lo richiedano concordemente, in qualunque momento del procedimento, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione comunicandola per iscritto alle parti che sono libere di aderirvi mediante accettazione da far pervenire per iscritto al mediatore entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta. In caso di mancata risposta nel detto termine la proposta si intende rifiutata.
9. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010. In accordo con le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge, anche sulle sole informazioni offerte dalle parti al mediatore proponente. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.
ART. 9 PROPOSTA UNILATERALE
1. La Parte istante nel caso di mancata partecipazione all’incontro di mediazione della Parte invitata al predetto incontro può chiedere al Mediatore la formulazione della proposta unilaterale ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 28/2010, dell’art. 7 del D.M. 180/2010 e della circolare ministeriale del 4 aprile 2011. In tal caso, la procedura di mediazione si intenderà avviata per la parte istante e la stessa sarà tenuta al pagamento delle relative indennità.
In caso di richiesta di proposta unilaterale, il Mediatore, con l’ausilio della Segreteria dell’Organismo, provvederà alla comunicazione della predetta richiesta alla parte invitata e non aderente inizialmente alla procedura di mediazione, al fine di consentire alla stessa un’adesione successiva entro il termine di sette giorni. In caso di mancata adesione entro il predetto termine il mediatore procederà con la formulazione della proposta fermo restando quanto indicato all’art. 8 comma 7, 8, 9.
ART. 10 PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA
1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi, muniti dei necessari poteri.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri tramite un rappresentante, diverso dal legale che assiste, fornito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita delega scritta.
3. Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L’assistenza legale è disciplinata dalle norme di legge.
4. Nella mediazione c.d. obbligatoria e/o disposta dal Giudice ex art. 5, comma 1 bis e comma 2,
del d.lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
5. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato ed esercitare in ogni momento, anche in corso di procedura di mediazione, la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato. In questo ultimo caso, i legali potranno intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.
ART. 11 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
1. La mediazione si considera conclusa quando:
a. le parti hanno conciliato la controversia;
b. le parti, o una di esse, manifestano l’impossibilità di conciliare la lite;
c. sono decorsi tre mesi dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice nella mediazione delegata, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l’Organismo.
2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito verbale sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, che ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.
3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato l’accordo medesimo sottoscritto dalle parti. Se è raggiunto l’accordo amichevole ovvero se tutte le parti hanno aderito alla proposta del mediatore si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
4. Qualora sia stato raggiunto un accordo e la partecipazione all’incontro sia avvenuta mediante procedura telematica come descritta nell’art. 4, comma 3, la parte (e/o il rappresentante che lo assiste) s’impegna a trasmettere l’accordo sottoscritto tramite PEC e successivamente a depositare l’originale dell’accordo medesimo tramite raccomanda A/R ovvero, in alternativa, mediante deposito diretto presso la sede dell’Organismo.
5. Qualora tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico ex art. 12, D.lgs. 28/2010. Qualora oggetto dell'accordo sia uno dei contratti o degli atti previsti dall'art. 2643 cod. civ., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
6. In tutti gli altri casi, ai fini dell’efficacia esecutiva, l'accordo allegato al verbale andrà omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Tutti gli oneri relativi alla procedura di omologazione e quelli fiscali conseguenti l'accordo eventualmente raggiunto sono a carico delle parti.
7. In ogni caso, il rilascio del verbale, unitamente all’eventuale accordo ad esso allegato, è condizionato al pagamento delle indennità dovute e delle spese di avvio della mediazione.
8. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio da trasmettere al responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. La trasmissione della scheda di valutazione potrà avvenire anche con l’ausilio della Segreteria dell’Organismo che provvederà alla trasmissione attraverso modalità che assicurino con certezza l'avvenuta ricezione della stessa.
ART. 12 RESPONSABILITA' DELLE PARTI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
1. E' di competenza esclusiva delle parti: -l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza; -le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione; -l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; -l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; -la determinazione del valore della controversia; -la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante; -le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.
ART. 13 I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 oltre Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 oltre Iva per quelle di valore superiore che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Premesso che la modalità di notifica che l’organismo privilegia è quella telematica (PEC), nel caso in cui quest’ultima non risulti possibile e la notifica della convocazione avvenga con modalità diverse da quelle telematiche (invio raccomandata A/R) i costi, previamente documentati, saranno a carico dell’istante.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura pari a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo applicherà le spese relative allo scaglione di valore tra 50.000,00 euro e 250.000,00 euro. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione devono essere corrisposte a seguito del primo incontro di mediazione e in ogni caso prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
15. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione e documentazione che attesti e comprovi la veridicità di quanto dichiarato e la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010).
ALLEGATO l
INDENNITA' DI MEDIAZIONE
Tabella corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010 e applicabile ai procedimenti di cui all’art. 5, commi 1-bis e 2, del D.lgs 28/2010
Valore della lite – Spese di mediazione per ciascuna parte (iva esclusa) Fino a Euro 1.000: Euro 43.33;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 86,66;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 160,00;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 240,00;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 400,00;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 666,66;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 1.000,00;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 1.900,00;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 2.600,00;
oltre Euro 5.000.000: Euro 4.600,00.
Spese per liti condominiali di valore indeterminabile: si farà riferimento all’ultimo rendiconto approvato dall’assemblea ai fini della determinazione del valore della controversia.
Tabella liberamente determinata e applicabile ai procedimenti non obbligatori
Valore della lite – Spesa per ciascuna parte (iva esclusa) Fino a Euro 1.000: Euro 52,00;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 104,00;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 192,00;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 288,00;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 480,00;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 800,00;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 1.200,00;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 2.280,00;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000. Euro 3.120,00;
oltre Euro 5.000.000: Euro 5.520,00;
Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ
(Di cui all’art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)
1)L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2)Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte , per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è' dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella delle indennità.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al dm 180/2010, sono derogabili.
ALLEGATO II
CODICE ETICO EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI
Art. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: -qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; -qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; -il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle
parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: -sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o -il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.
ART. 4 RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
ALLEGATO III
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
DATA ADR NUM.
ORGANISMO DI MEDIAZIONE “DPL Mediazione &Co.”
Scala di valutazione. I= valore minimo -5= valore massimo
1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO
a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l’incontro di mediazione: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?:
1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE
a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura:
1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
b) Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite:
1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI: