PREMESSA
PREMESSA
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono applicabili a tutti gli ordini di beni o servizi che Riganti S.p.A. (d’ora innanzi "Acquirente") effettua un’ordinazione nel corso di affari con
organismo/persona giuridica legale che produce, commercia o vende beni o servizi (d’ora innanzi “Fornitore”).
ARTICOLO 1 - PROPOSTA ED ACCETTAZIONE
1.1. L'accettazione scritta dell'Ordine (ordinativo o contratto) da parte del Fornitore oppure l'inizio dell'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore costituirà piena accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine e di queste Condizioni Generali di Acquisto.
1.2. Qualsiasi modifica di queste Condizioni Generali di Acquisto dovrà essere espressamente accettata per iscritto dall'Acquirente.
1.3. Le presenti condizioni generali di acquisto hanno prevalenza su qualsiasi altro documento commerciale. Le condizioni di vendita riportate sull’offerta e sulla conferma d’ordine del Fornitore non saranno valide qualora fossero in contrasto con qualsiasi requisito delle presenti condizioni generali di acquisto.
ARTICOLO 2 - OBBLIGAZIONI ED ADEMPIMENTO
2.1. Il Fornitore dovrà eseguire l'Ordine in conformità a quanto stabilito in queste Condizioni Generali d'Acquisto. Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente tutte le informazioni che di volta in volta l'Acquirente richieda in relazione alle Forniture e dovrà altresì informare tempestivamente l'Acquirente se, in qualsiasi momento, il Fornitore si trovi impossibilitato od in ritardo oppure venga a conoscenza di qualsiasi circostanza che possa porlo nella situazione di essere impossibilitato od in ritardo nell'esecuzione di qualunque porzione delle proprie Forniture.
2.2. L'Acquirente si riserva il diritto di variare l'Ordine in qualunque momento. Ogni variazione di tale genere sarà realizzata tramite una revisione scritta dell'Ordine, accettata secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.
2.3. Il Fornitore non può cedere, alienare, sub fornire o subappaltare tutto o parte dell'Ordine senza il previo consenso scritto dell'Acquirente e senza l'espressa accettazione scritta delle Condizioni Generali d'Acquisto e di ogni altra disposizione contenuta nell'Ordine da parte del (a seconda dei casi) cessionario, Acquirente o subFornitore. L'accettazione della cessione da parte dell'Acquirente e/o del subcontraente non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità ed obbligazioni derivanti dall'Ordine.
2.4. Il Fornitore deve garantire che la produzione e l'erogazione di servizi vengano condotte mediante processi pianificati e controllati, indipendentemente dal fatto che questi si svolgano internamente o vengano subappaltati (cfr. punto 2.3).
2.5. Il Fornitore deve garantire la sicurezza del(i) prodotto(i) e comunicare all’Acquirente eventi che possono avere un effetto sulla sicurezza del prodotto.
2.6. Il Fornitore deve attuare i necessari controlli per garantire che nessuna parte contraffatta, o sospetta, venga inclusa nel prodotto consegnato all’Acquirente.
ARTICOLO 3 -CONSEGNA
3.1. Le Forniture devono essere consegnate sdoganate (Incoterms: DDP - Delivered Duty Paid) presso l'indirizzo specificato nell'Ordine. La proprietà sulle Forniture verrà trasferita al momento della
consegna presso l'indirizzo indicato nell'Ordine. Il passaggio del rischio relativo alle Forniture passerà all'Acquirente al momento della consegna, secondo i termini di resa appena indicati.
3.2. La consegna si riterrà avvenuta quando il Fornitore abbia consegnato i beni (in termini di descrizione, qualità e quantità) e tutti i relativi certificati e/o documenti all'indirizzo disposto nell'Ordine. Per ogni consegna realizzata dal Fornitore, dovrà essere procurato in duplicato dal Fornitore stesso un documento di spedizione contenente le stesse informazioni della fattura, tranne l'indicazione del prezzo. L'Ordine dovrà ritenersi eseguito quando: (i) tutte le Forniture siano state consegnate e/o fornite in conformità con quanto disposto dall'Ordine e siano state accettate dall'Acquirente; (ii) tutti i documenti stabiliti nell'Ordine e/o tutti i documenti e certificati richiesti per la messa in opera e la manutenzione delle Forniture in conformità con le disposizioni vigenti siano stati ricevuti ed accettati dall'Acquirente.
3.3. Le Forniture dovranno essere consegnate nella data indicata nell'Ordine. Non saranno accettate consegne parziali od anticipate senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.
ARTICOLO 4 - PROGRAMMA DI CONSEGNA - PENALI RITARDO
4.1. Qualora il Fornitore non rispetti il programma di consegna ma l'Acquirente decida di non risolvere l'Ordine, l'Acquirente potrà richiedere al Fornitore, senza necessità di preavviso, il pagamento di una penale in una somma pari al 1% del valore dell'Ordine, imposte escluse, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo, per ogni singola ipotesi di ritardo, equivalente al 10% del valore dell'Ordine. Si avrà compensazione automatica tra il valore delle penali ed ogni somma ancora dovuta dall'Acquirente al Fornitore, siano tali somme esigibili oppure no al momento in cui si realizza la compensazione. È fatto salvo il diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento del danno ulteriore, anche in caso di applicazione e pagamento della penale per ritardata consegna.
4.2. Qualora il Fornitore avesse un ritardo nella consegna ei beni superiore ai trenta (30) giorni di calendario, l’Acquirente avrà diritto, senza preavviso, ad approvvigionarsi da un altro Fornitore; qualsiasi differenza onerosa di prezzo sarà a carico del Fornitore inadempiente.
ARTICOLO 5 - CONSEGNA PARZIALE - DIFFORMITÀ NELLA CONSEGNA
5.1. Qualora il Fornitore consegni soltanto una parte dell'Ordine oppure qualora soltanto una parte della consegna sia conforme a quanto disposto nell'Ordine, l'Acquirente potrà, a propria scelta, applicare le previsioni dell'Articolo 4 limitatamente a quelle parti dell'Ordine non consegnate o difformi dai requisiti disposti nell'Ordine.
5.2. Nell'eventualità di una consegna parziale o difforme, le previsioni di questa clausola non pregiudicano la facoltà dell'Acquirente di: (i) risolvere l'intero Ordine in conformità con quanto disposto nell'Articolo 16; (ii) richiedere il risarcimento per qualsiasi danno, perdita, costi o spese che abbia sostenuto a causa dell'inadempimento del Fornitore; e/o (iii) richiedere l'applicazione delle penali calcolate sul valore complessivo dell'Ordine, imposte escluse.
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL FORNITORE PRIMA DELLA SPEDIZIONE
6.1. Il Fornitore darà all'Acquirente od a persone indicate dall'Acquirente libero accesso al proprio stabilimento od a quello dei propri subappaltatori/subfornitori od a qualsiasi altro luogo dove siano realizzate operazioni correlate all'Ordine, con la finalità di permettere di verificare lo stato di esecuzione dell'Ordine ed i suoi progressi.
6.2. Il personale dipendente o incaricato dal Fornitore rimarrà comunque sotto la completa responsabilità del Fornitore anche nel caso in cui, al fine di eseguire le obbligazioni assunte con l'Ordine, debba lavorare presso l'Acquirente, o uno qualunque dei clienti dell'Acquirente.
ARTICOLO 7 - IMBALLAGGIO - TRASPORTO
7.1. Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio delle Forniture e della verifica che le Forniture siano assemblate, imballate e protette in modo idoneo.
7.2. Il Fornitore dovrà redigere un inventario per ciascuna spedizione. L'inventario dovrà contenere tutti i dettagli necessari per identificare i pacchi (estremi dell'ordine, tipo e quantità delle Forniture, nome del vettore, estremi della spedizione) come disposto nell'Ordine.
7.3. Per il caso in cui le Forniture dovessero essere danneggiate durante il loro stoccaggio, trasporto, consegna o comunque prima della loro accettazione, il Fornitore si impegna a reperire e fornire, a sue spese e pericolo, sostituzioni identiche per ogni elemento danneggiato o smarrito, entro i termini previsti nel piano di consegna. L'Acquirente, senza pregiudizio alcuno all'esercizio di diritti o rimedi previsti a norma di legge a causa di un tale inadempimento, potrà, a sua scelta, (a) risolvere l'Ordine senza preavviso nè indennizzo alcuno; (b) rigettare le Forniture; (c) trattenere il pagamento per intero od in parte.
ARTICOLO 8 - PREZZI
I Prezzi indicati nell'Ordine sono omnicomprensivi, fissi e non rivedibili, dopo la detrazione degli sconti, e comunque includono (senza alcuna eccezione): imposte e tasse, stoccaggio, imballaggio, assicurazione, dazio doganale e trasporto pagato fino all'indirizzo di consegna. La valuta degli importi riportati nell'Ordine è anche la valuta di pagamento. I prezzi non sono soggetti ad alcuna forma di revisione, in funzione di variazioni nei rapporti di cambio od altrimenti.
ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE
9.1. Il Fornitore emetterà fatture in tre copie, da consegnare all'Acquirente presso l'indirizzo indicato nell'Ordine.
9.2. Le fatture dovranno essere accompagnate dalla documentazione che prova l'avvenuta corretta esecuzione dell'Ordine e dovranno contenere:
1) Tutti i riferimenti, numero e data dell'ordine, e del relativo progetto;
2) Una descrizione completa delle Forniture, nonché il numero e la data della bolla di accompagnamento della spedizione;
3) Il prezzo delle Forniture, imposte escluse, l'importo dell'IVA, delle imposte, dell'assicurazione e del dazio doganale, nonché il prezzo inclusivo delle imposte e di qualsiasi sconto applicabile;
4) La data entro cui il pagamento deve essere effettuato in applicazione del seguente Articolo 10; e, più in generale, tutte le informazioni che debbano essere riportate dalla fattura al fine di conformarsi alla normativa applicabile.
9.3. L'Acquirente si riserva il diritto di non accettare fatture non corrette nella sostanza e/o nella forma.
9.4. L'Acquirente si riserva il diritto di non accettare fatture qualora la certificazione della merce consegnata (ad esse relativa) risultasse assente e/o incompleta e/o errata rispetto a quanto richiesto nel contratto di acquisto.
ARTICOLO 10 - PAGAMENTO
10.1. Salvo che l'Ordine disponga diversamente ed a condizione che le previsioni dell'Ordine siano regolarmente adempiute, le fatture conformi alle disposizioni di cui al precedente Articolo 9 saranno saldate entro 90 giorni dalla data di ricevimento.
10.2. L'Acquirente avrà il diritto di compensare qualunque fattura con qualsiasi somma che il Fornitore debba all'Acquirente in base all'Ordine od a qualsiasi altro titolo.
10.3. Il pagamento da parte dell'Acquirente del prezzo stabilito nel contratto per le Forniture consegnate non costituirà accettazione di esse e non libererà il Fornitore dalle proprie responsabilità e dai propri obblighi.
ARTICOLO 11 - GARANZIA
11.1. Il Fornitore garantisce all'Acquirente che le Forniture (i) sono pienamente conformi alle previsioni dell'Ordine, le specifiche, i progetti e la relativa documentazione; (ii) sono conformi alle migliori pratiche industriali ed agli standard applicabili, nonché alla normativa applicabile (inclusa qualsiasi regolamentazione delle esportazioni); (iii) sono prive di qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di lavorazione, di costruzione o di installazione; e (iv) sono nuove ed idonee all'utilizzo che ne intende fare l'Acquirente; (v) tutte le forniture rispettano appieno tutti i requisiti espressi dalla Xxxx Xxxxx Act’s section 1502 on Conflict Minerals.
11.2. La Garanzia avrà una durata minima di due anni, decorrenti dalla data in cui le Forniture sono messe in servizio (Articolo 13).
11.3. Il Fornitore si impegna a sostituire tempestivamente, a sue spese, qualunque parte difettosa delle Forniture. Qualsiasi parte sostituita, secondo le disposizioni della Garanzia contrattuale o di qualunque altra garanzia prevista dalla legge, sarà soggetto alla stessa clausola di garanzia di cui al presente Articolo 11. Le spese di restituzione delle parti difettose al Fornitore saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a fornire parti di ricambio e qualunque altra parte che possa essere richiesta durante l'intero funzionamento delle Forniture. Qualora il Fornitore ometta di porre tempestivamente rimedio ad un qualunque difetto o non conformità, l'Acquirente potrà direttamente provvedere a tutte le opere necessarie, da realizzarsi a spese del Fornitore.
11.4. Il periodo di Garanzia sarà prorogato per tutta la durata in cui le Forniture si trovino fuori servizio, a partire dal giorno in cui l'Acquirente abbia richiesto al Fornitore di attivarsi per porre rimedio al difetto o non conformità fino alla data in cui le Forniture in questione sono rimesse in servizio. Se una parte fondamentale o principale di un elemento delle Forniture richiede riparazione o sostituzione durante il periodo di Garanzia, la proroga e rinnovazione della Garanzia si estenderà alla totalità di questo elemento delle Forniture.
ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE
12.1. Il Fornitore sarà responsabile verso l'Acquirente e qualsiasi terzo, e dovrà manlevare e rilevare indenne l'Acquirente contro qualsiasi perdita, danno, costo e spesa di qualunque natura (sia che si tratti di danni diretti, indiretti, materiali, immateriali, fisici oppure economici, e sia che siano subiti dall'Acquirente, dal Fornitore oppure da qualsiasi terzo), che derivi dalla violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi disposti dall'Ordine oppure da un atto illecito o inadempimento. Il Fornitore sarà responsabile per le conseguenze dei propri inadempimenti anche se imputabili a suoi impiegati, dirigenti, amministratori, agenti, subappaltatori e/o fornitori.
12.2. Il Fornitore dovrà mantenere una copertura assicurativa del tipo e per gli importi richiesti dalla normativa applicabile e dalla normale pratica di settore, inclusa, ma non limitata a, l'assicurazione per responsabilità civile dei lavoratori e del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, assicurazione per
la responsabilità civile o per la responsabilità del produttore e assicurazione per danni a persone od a beni. Il Fornitore dovrà, entro sette (7) giorni dalla ricezione di una richiesta scritta proveniente dall'Acquirente, (i) nominare e mantenere l'Acquirente quale assicurato addizionale in relazione a tali polizze assicurative e (ii) fornire all'Acquirente i certificati di assicurazione che attestino la sua copertura nelle polizze, gli assicuratori, i numeri di polizza, i tipi e livelli di copertura.
ARTICOLO 13 - MESSA IN SERVIZIO
Qualora l'Ordine disponga che il Fornitore (oppure una parte terza sotto il controllo del Fornitore) provveda all'assemblaggio e/o messa in servizio (commissioning) delle Forniture, le parti convengono che tale attività dovrà includere tutte le prestazioni necessarie per porre le Forniture nello stato di poter operare correttamente in conformità con le previsioni dell'Ordine e con le esigenze dell'Acquirente e dovrà includere tutte le prestazioni e test di rendimento richiesti dall'Acquirente o dal cliente finale per porre le Forniture in servizio commerciale.
ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA
14.1. Qualsiasi progetto, documentazione, know-how od informazione di qualunque natura trasmessa dall'Acquirente al Fornitore, durante le trattative e l'esecuzione dell'Ordine (insieme, riferite collettivamente come "Informazione") deve ritenersi riservata, rimarrà nella titolarità dell'Acquirente e dovrà essere restituita all'Acquirente alla risoluzione o al completamento dell'Ordine. Il Fornitore non potrà utilizzare alcuna Informazione per finalità distinte dall'esecuzione dell'Ordine, tranne che il Fornitore abbia ricevuto il previo permesso scritto da parte dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà trattare tale Informazione come strettamente riservata e non potrà, né prima né durante né dopo l'avvenuta esecuzione dell'Ordine, divulgare o comunicare tale Informazione a nessuna parte terza o comunque utilizzare l'Informazione direttamente o indirettamente, parzialmente o per intero.
14.2. Le condizioni di riservatezza (punto 14.1.) devono essere applicate anche in caso di sub- fornitura.
14.3. Le informazioni relative alle Forniture, che il Fornitore fornisca all'Acquirente in relazione all'Ordine, non dovranno ritenersi riservate.
ARTICOLO 15 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
15.1 Tutti i modelli, progetti, attrezzature od altri elementi coperti da proprietà intellettuale e/o industriale, che vengano trasmessi dall'Acquirente al Fornitore per eseguire l'Ordine, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Acquirente e dovranno essere restituiti all'Acquirente quando l'ordine sia eseguito o qualora l'Ordine sia risolto per qualsiasi motivo.
15.2. È tassativamente vietata la riproduzione di questi elementi o la produzione di un'attrezzatura identica, salvo che l'Acquirente abbia dato il suo espresso permesso per iscritto.
15.3. Il Fornitore cede irrevocabilmente all'Acquirente ogni diritto, titolo ed interesse, in ogni parte del mondo, su qualunque know-how, segreto industriale, idea, informazione tecnica, disegno, modello, marchio di fabbrica, formula, processo, dispositivo, attrezzatura, tecnica produttiva, programma software, codice, manuale od altre opere suscettibili di essere protette da diritti d'autore o brevetti, che in xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, realizzati, utilizzati oppure appresi dal Fornitore nel corso di un qualunque lavoro realizzato per conto dell'Acquirente.
15.4. Il Fornitore garantisce che le Forniture non violano alcun diritto di terzi e che il Fornitore possiede tutte le licenze, autorizzazioni e permessi necessari per realizzare e consegnare le Forniture
in conformità all'Ordine e che l'utilizzo delle Forniture da parte dell'Acquirente e dei clienti dell'Acquirente non costituisce in alcun modo violazione di diritti di proprietà intellettuale di nessuna parte terza. Il Fornitore difenderà, rileverà indenne e risarcirà l'Acquirente pienamente contro qualsiasi richiesta, perdita, danno, costo od altre spese subiti da parti terze in connessione con la fornitura all'Acquirente oppure con l'utilizzo delle Forniture da parte dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente.
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE E RECESSO
16.1. Qualora il Fornitore sia inadempiente rispetto a qualsiasi obbligo disposto dall'Ordine, oppure qualora il Fornitore non sia in grado di ottemperare ai propri debiti, dichiari la propria insolvenza o abbia inizio nei suoi confronti qualsiasi procedura fallimentare in qualunque ordinamento, l'Acquirente potrà risolvere immediatamente l'Ordine dandone formale avviso scritto. Una tale risoluzione avverrà senza alcun pregiudizio dei diritti e rimedi maturati a favore dell'Acquirente.
16.2. Durante l'esecuzione dell'Ordine, l'Acquirente ha il diritto di recedere unilateralmente dall'Ordine, per intero od in parte, senza giustificarne i motivi. In seguito a tale recesso, le Parti dovranno pattuire un indennizzo in favore del Fornitore, in base ai costi diretti che siano conseguenza diretta del recesso e che dovranno essere indicati dal Fornitore entro trenta (30) giorni di calendario successivi all'avviso di recesso. L'Acquirente non sarà responsabile nei confronti del Fornitore per nessuna perdita di profitto, perdita di opportunità, oppure per altre perdite e/o spese in qualunque modo derivanti da o collegate alla cancellazione dell'Ordine.
ARTICOLO 17 - SOSPENSIONE
L'Acquirente si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione dell'Ordine in qualunque momento. La sospensione sarà efficace dal momento della notifica per scritto da parte dell'Acquirente al Fornitore. Durante il periodo di sospensione, qualsiasi obbligazione relativa all'Ordine sarà sospesa, ad eccezione di quelle concernenti la riservatezza ed i diritti di proprietà intellettuale. Durante il periodo di sospensione, il Fornitore sarà responsabile della custodia delle Forniture.
Qualora, per un motivo che non consista in un'ipotesi di forza maggiore o di inadempimento da parte del Fornitore, la sospensione perduri per più di tre (3) mesi, il Fornitore avrà diritto ad ottenere indennizzo per le proprie spese aggiuntive (documentate per iscritto), nelle quali il Fornitore sia incorso a causa della sospensione.
ARTICLE 18 - REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
L’Acquirente ritiene il diritto di accesso a ogni e qualunque documentazione di processo create e/o conservata dal Fornitore nel corso dell’esecuzione dell’Ordine di acquisto. In particolare, quando non altrimenti specificato nel contratto/ordine di acquisto, l’Acquirente richiede che ciascun Fornitore fornisca, per ciascuna fornitura, una dichiarazione/certificato di conformità a tutti i requisiti dell’Acquirente espressi in specifiche, disegni, documenti di acquisto e/o comunicazioni supplementari (e.g.: e-mail, fax, ...).
Specificamente, il Fornitore deve sempre garantire la tracciabilità di tutti i processi per permettere la corretta gestione nell’eventualità di esiti/risultati insoddisfacenti.
L’Acquisitore ritiene il diritto di verificare tutti i documenti di registrazione e supporto (DRS) conservati dal Fornitore, a fronte di debito accordo.
Tutti i documenti forniti dal Fornitore devono essere completi, leggibili, comprensibili ed adeguati.
Quando non altrimenti specificato nei documenti contrattuali (i.e., Ordine di Acquisto, specifiche, disegni, documentazione supplementare, …), il Fornitore ha l’obbligo di conservare tutti i DRS riguardanti ogni singola fornitura per un periodo di dieci (10) anni.
ARTICOLO 19 - ISPEZIONI E VERIFICHE
L'Acquirente si riserva il diritto di effettuare, da solo o con il cliente finale (o loro rappresentanti), ispezioni e verifiche sulle Forniture prima della spedizione e durante il processo di produzione e di effettuare, in ogni momento, osservazioni sul processo produttivo. Qualora i risultati di tale ispezione o verifica dovessero dare all'Acquirente motivi per ritenere che i prodotti non siano o non saranno conformi ad una qualunque delle garanzie offerte dal Fornitore all'Acquirente in base all'Articolo 11, l'Acquirente ne darà comunicazione al Fornitore entro sette (7) gironi dalla ispezione o verifica, ed il Fornitore dovrà adottare immediatamente (senza alcun costo o spesa per l'Acquirente) tutte le azioni necessarie per assicurare la conformità delle Forniture. L'Acquirente avrà il diritto di richiedere e di assistere ad ulteriori test, verifiche ed ispezioni.
ARTICOLO 20 - SICUREZZA, SALUTE ED AMBIENTE
20.1. Il Fornitore garantisce che le Forniture sono realizzate e consegnate nel rispetto della normativa applicabile in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, in vigore al momento della consegna. Il Fornitore dovrà rispettare, e conformarsi a, tutte le previsioni ed i requisiti disposti dalla UE ed ogni altra legge e normativa relativa all'imballaggio, all'etichettatura, al trasporto ed allo smaltimento sia di sostanze pericolose sia di attrezzature elettroniche. Le sostanze pericolose dovranno essere contrassegnate dal Fornitore con il/i Simbolo/i Internazionale/i di Pericolo e dovranno riportare il nome della sostanza in lingua Inglese e nella lingua locale, se necessario. Il trasporto e gli altri documenti dovranno comprendere la dichiarazione di pericolo ed il nome della sostanza in lingua Inglese e nella lingua locale, se necessario. Tali beni dovranno essere accompagnati dalle informazioni di emergenza in lingua Inglese nella forma di istruzioni scritte, etichette o contrassegni. Il Fornitore dovrà ottenere ed apporre la marcatura "CE" per tutti i beni come richiesto da qualsiasi legge o regolamentazione e dotarli delle Dichiarazioni di Conformità che siano richieste. Ogni informazione conosciuta dal Fornitore o ragionevolmente a sua disposizione in relazione a qualsiasi pericolo, anche potenziale, nel trasporto, nella gestione o nell'utilizzo dei beni che devono essere forniti dal Fornitore od in relazione alla prestazione di servizi, dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore all'Acquirente.
20.2. Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno all'ambiente oppure alla salute ed alla sicurezza sul lavoro che siano causati dalle Forniture, siano queste conformi o meno alla normativa vigente. Il Fornitore si impegna a risarcire l'Acquirente per qualsiasi perdita, danno, costo o spesa connessa a tali danni all'ambiente od alla salute e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore sosterrà tutte le conseguenze materiali, immateriali e finanziarie derivanti da qualsiasi danno di questo genere, compreso il costo di sostituzione delle Forniture.
In caso di FORNITORE DI SERVIZI
20.3. Il Fornitore di servizi è il primo responsabile della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, nonché da regole e regolamenti di Riganti
S.p.A. in materia di tutela ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori.
20.4. Ogni attività svolta presso Riganti S.p.A. e presso terzisti di Riganti S.p.A. deve essere opportunamente analizzata al fine di prevenire o ridurre a livello accettabile tutti i rischi per la salute,
la sicurezza e l’ambiente e rischi di interferenza (art 26 D.Lgs 81/08). Il documento di valutazione dei rischi per le attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è
rappresentato dal Piano Operativo di Sicurezza di cui all’allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento, così come i successivi eventuali aggiornamenti, deve essere consegnato a Xxxxxxx S.p.A. prima dell’inizio dei lavori. In esso devono essere dettagliate le misure di prevenzione e protezione da adottare per minimizzare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e deve tenere in considerazione eventuali regole e misure da Riganti S.p.A..
20.5. Il Fornitore di servizi è obbligato ad ottemperare ai regolamenti delle sedi di Riganti S.p.A. ed eventuali siti in conto terzi in cui deve operare, incluse le modalità di gestione delle emergenze di cui sia messo a conoscenza; le fonti principali di tali informazioni sono il Documento generale dei rischi da interferenza e dei rischi specifici dell’ambiente di lavoro (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i o in alternativa il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i, il Sistema di gestione ambientale conforme alla normativa ISO 14001. Ad essi si aggiungono il Codice Etico di Riganti S.p.A. che sono parte integrante del Contratto e che il Fornitore di servizi ha visionato e integralmente accettato.
20.6. Il Fornitore di servizi deve conformarsi all’orario di lavoro e alle modalità di ingresso vigenti presso i siti di Riganti S.p.A.; a tal fine, prima dell’inizio dei lavori, il Fornitore di servizi deve concordare con Xxxxxxx S.p.A. le modalità di ingresso al sito.
20.7. Nei confronti del proprio personale, il Fornitore di servizi deve applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro, inoltre adempiere regolarmente agli oneri (previdenziali, assicurativi, assistenziali, ecc.) previsti da leggi, regolamenti e norme in vigore. Il Fornitore di servizi deve fornire a Riganti S.p.A., prima dell’ingresso nel sito, la lista dei nominativi, timbrata e firmata da un procuratore abilitato (allegato 3 S-I-PRAS 7.1-05.1 DUVRI PARTE 1 rev. 03), del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, corredata della qualifica e delle posizioni assicurative di legge.
20.8. Il Fornitore di servizi deve fornire i nominativi di un proprio rappresentante e di un suo sostituto che devono essere alternativamente sempre presenti durante lo svolgimento di lavori, anche nell'eventualità di attività svolte dal personale del subappaltatore (allegato 1 S-I-PRAS 7.1-05.1 DUVRI PARTE 1 rev. 03). Ad esso compete la gestione e la supervisione delle attività operative, compresa la verifica del rispetto delle regole di sicurezza da parte del personale operativo. Per tale motivo essi devono essere in possesso di idonea competenza tecnica ed essere in possesso di eventuali requisiti previsti dalla normativa vigente o da specifiche richieste da parte di Riganti S.p.A.. A sua volta Xxxxxxx
S.p.A. individuerà e comunicherà al Fornitore di servizi il nominativo di una persona di contatto che, tra gli altri, avrà il compito di supervisionare le attività con particolare riferimento al rispetto dei requisiti in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.
20.9. Il Fornitore di servizi deve provvedere affinché il proprio personale dipendente, nonché gli eventuali subappaltatori, espongano e, qualora richiesto, esibiscano apposita tessera di riconoscimento conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'articolo 18 comma 1 lettera u) e articolo 21 comma 1 lett. c) D. Lgs. 81/08 e s.m.i H. Il Fornitore di servizi deve utilizzare esclusivamente personale qualificato e formato/addestrato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; Riganti S.p.A. ha diritto di chiedere
dichiarazioni o anche evidenze che attestino l’attività formativa, con particolare riferimento a quelle attività che prevedano abilitazioni tecniche specifiche. (vedi pag 3 S-I-PRAS 7.1-05.1 DUVRI PARTE 1 rev. 03) Il Fornitore di servizi deve rendersi inoltre disponibile a far frequentare al proprio personale momenti di formazione/informazione organizzati da Xxxxxxx S.p.A. al primo accesso e qualora fossero
necessari per garantire una piena tutela degli aspetti di Salute e Sicurezza e Ambiente. Tali corsi sono ad accesso gratuito per il personale del Fornitore di servizi.
20.10. Il Fornitore di servizi deve utilizzare esclusivamente personale giudicato idoneo per lo svolgimento delle proprie mansioni; Xxxxxxx S.p.A. può richiedere dichiarazioni o anche evidenze che attestino l’idoneità fisica allo svolgimento delle attività , nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy. (vedi pag. 3 S-I-PRAS 7.1-05.1 DUVRI PARTE 1 rev. 03).
20.11. Il Fornitore di servizi è tenuto a mantenere in ordine e pulizia le aree ad esso assegnate e a rispettare i regolamenti vigenti all’interno delle aree del Riganti S.p.A. K. Le attività lavorative del Fornitore di servizi che comportino emissioni verso l’esterno del sito quali rumore, polverosità,
vibrazioni o odori devono essere preventivamente segnalate a Riganti S.p.A. e da questi autorizzate.
20.12. In caso di utilizzo di prodotti chimici durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, la scheda di sicurezza aggiornata di tali prodotti deve essere custodita presso le aree di lavoro di Riganti S.p.A.; Lo stoccaggio di sostanze chimiche nelle aree del Riganti S.p.A. deve avvenire in modo da annullare i rischi legati a potenziali sversamenti nel suolo e nei corpi idrici superficiali e sotterranei. Allo scopo, devono essere predisposte misure di prevenzione e protezione degli sversamenti sia durante lo stoccaggio che durante la movimentazione delle sostanze; nel posizionamento delle sostanze liquide deve essere posta massima attenzione rispetto alle caditoie della rete fognaria: è obbligatorio accertarsi sugli effetti che la sostanza può generare sulla fognatura e sull’impianto di trattamento reflui a cui recapita lo sversamento. In caso di sversamento accidentale il Fornitore di servizi dovrà darne immediata informazione a Xxxxxxx S.p.A., e intraprendere le opportune misure per far fronte all’evento. L’impiego di materiali cancerogeni o mutageni deve in linea generale essere evitato. Nel caso sia necessario, Xxxxxxx S.p.A. deve essere informato per iscritto prima dell’impiego. Le misure di protezione da adottare devono essere concordate.
20.13. Il Fornitore di servizi deve munirsi di tutti i mezzi, attrezzature e opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dell’attività; tali attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della Salute e Sicurezza degli ambienti di lavoro e protezione ambientale. Possono essere chieste a Riganti S.p.A. esclusivamente eventuali attrezzature di lavoro che giustificatamente non dovessero essere disponibili da parte del Fornitore di servizi in funzione della tipologia e/o della frequenza di utilizzo in riferimento all’attività da svolgersi. L’utilizzo di attrezzature di proprietà di Xxxxxxx S.p.A. dev’essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato da Xxxxxxx S.p.A. mediante un contratto di comodato d’uso.
20.14. Qualora nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto si generino rifiuti (vedi S-I-PRAS 7.1-05.1 DUVRI PARTE 2 rev. 03 parte ambientale), il Fornitore di servizi deve, salvo diverso accordo scritto, gestire sotto la propria responsabilità i rifiuti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La responsabilità del produttore dei rifiuti, in accordo con la normativa vigente, è in capo il Fornitore di servizi. Per i rifiuti speciali non pericolosi e/o speciali pericolosi che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono soggetti alla registrazione (registro di carico e scarico, registro cronologico SISTRI, formulario, area movimentazione SISTRI) Salvo diversi accordi il Fornitore di servizi deve provvedere a propria cura e spese al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti Il Fornitore di servizi deve disporre di tutte le autorizzazioni vigenti dei gestori ambientali che intende utilizzare per la gestione dei rifiuti in qualità di produttore ed esibire le stesse su richiesta da parte di Xxxxxxx S.p.A.. Nel caso in cui, previo accordo scritto, Xxxxxxx S.p.A. figuri come produttore del rifiuto, il Fornitore di servizi è obbligato a rispettare le procedure interne al sito relative alla gestione dei rifiuti, che devono essere illustrate direttamente da Xxxxxxx S.p.A. prima dell’inizio dei lavori. Al Fornitore di servizi è fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti al di fuori delle aree appositamente dedicate. Nelle aree
assegnategli, il Fornitore di servizi non deve miscelare i rifiuti di differente natura e deve identificare i depositi con appropriata cartellonistica. Nel caso in cui si riscontri l’abbandono di rifiuti o negligenza nella gestione dei depositi di rifiuti da parte del personale delil Fornitore di servizi, questi risponderà del ripristino delle condizioni di ordine e pulizia del sito, per quanto di sua competenza, con mezzi propri.
20.15. In caso di fornitura di prodotti chimici o altri prodotti pericolosi, le informazioni sul prodotto – in particolare la scheda di sicurezza – dovranno essere inviate a Riganti S.p.A. contestualmente alla Consegna dei documenti richiesti dal S-I-PRAS 7.1-05.1 DUVRI PARTE 1 rev. 03.
20.16. Qualora nell’avanzamento dei lavori il Fornitore di servizi riscontri eventuali situazioni fonte di possibile rischio per i lavoratori o di danno per l’ambiente, deve comunicarlo immediatamente a Riganti S.p.A.; ciò resta valido anche in riferimento ad attività di altri appaltatori nel caso il rischio possa causare effetti sulle attività/servizi oggetto del Contratto.
20.17. Il Fornitore di servizi è richiesto che svolga periodiche revisioni delle prestazioni in materia di salute e sicurezza del proprio personale, nel rispetto degli standard previsti, fornendo su richiesta di Riganti S.p.A. eventuali evidenze di tali attività.
20.18. Il Fornitore di servizi deve dare il più rapidamente possibile comunicazione di un eventuale incidente nelle aree di impianto che abbia coinvolto il proprio personale o i propri subappaltatori (sia nel caso di infortunio sia nel caso in cui non ci siano state conseguenze per persone o cose – quasi infortunio). Il Fornitore di servizi deve inoltre rendersi disponibile a partecipare a momenti di analisi di tali incidenti che hanno lo scopo primario di individuare azioni correttive o di miglioramento al fine di evitare il ripetersi della medesima tipologia di incidente. La comunicazione degli infortuni non solleva in alcun modo il Fornitore di servizi dagli obblighi di denuncia agli enti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
20.19. Riganti S.p.A. si riserva il diritto di effettuare durante il corso dei lavori delle verifiche sul rispetto delle regole previste dalla normativa vigente, dagli standard di Riganti S.p.A. nonché dagli accordi precedentemente presi con il Fornitore di servizi in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro. Tali verifiche possono avvenire anche senza preventiva comunicazione e possono comportare, in caso vengano ravvisate palesi violazioni, interruzione delle attività e allontanamento (temporaneo o definitivo) del personale. Gli esiti di tali verifiche sono utilizzati da Riganti S.p.A. nelle fasi di valutazione del Fornitore di servizi e ripresi negli aggiornamenti della qualifica. In ogni caso, Xxxxxxx S.p.A., qualora durante le attività di sopralluogo o di supervisione ravvisi situazioni di palese violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e della tutela ambientale, ha facoltà di interrompere immediatamente le attività. Tali eventi possono costituire elementi idonei a legittimare una risoluzione di diritto del Contratto da parte di Riganti S.p.A..
20.20. Riganti S.p.A. può richiedere l’allontanamento e la sostituzione del personale del Fornitore di servizi (o suoi subappaltatori) per giustificato motivo Il Fornitore di servizi s’impegna a effettuare tale sostituzione senza variazione dei termini contrattuali (ad esempio fine lavori, costi aggiuntivi, ecc.).
20.21. Il Fornitore di servizi s’impegna a risarcire Xxxxxxx S.p.A. in caso di danni e spese (incluse le spese legali) risultanti dalla violazione di leggi e regolamenti vigenti attribuibili al Fornitore di servizi o ai propri subappaltatori.
20.22. Nel caso in cui il Fornitore di servizi si avvalga di lavoratori stranieri, deve assicurare almeno che: 1) il Capo Cantiere ed il suo sostituto parlino correttamente la lingua italiana e siano in grado di comunicare con tutti gli altri dipendenti; 2)
20.23. In caso di lavoro minorile, il Fornitore garantisce l’applicazione della Legge del 17 ottobre 1967 Nr 977 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, prendendo in considerazione i rischi
comunicati dalla Riganti S.p.A.. Poiché nelle sedi della Riganti S.p.A. sono presenti alcuni Rischi
incompatibili con il lavoro minorile (art 6 L. 977 del 17/10/1967), l’autorizzazione per usufruire di
lavoratori di cui la legge 977 del 17/10/1967 all’interno delle sedi Riganti S.p.A. deve essere oggetto di specifici accordi tra le parti.
ARTICOLO 21 - GIURISDIZIONE - LEGGE APPLICABILE
Qualsiasi controversia sorta da o connessa con l'Ordine, compresa ogni questione riguardante la sua esistenza, validità o risoluzione, sarà da deferire alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali italiani; competenza territoriale esclusiva del Tribunale in cui ha sede l'Acquirente. L'Ordine è regolato dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna sui Contratti per la Vendita internazionale di Beni.
ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI GENERALI
22.1. Qualora una qualsiasi clausola dell'Ordine sia ritenuta, da un qualunque giudice competente, invalida, illecita o inefficace per qualsiasi causa, tale clausola dovrà essere esclusa e le restanti clausole dell'Ordine rimarranno pienamente efficaci e vincolanti, allo stesso modo che nell'ipotesi in cui l'Ordine dovesse essere eseguito completo della clausola invalida, illecita od inefficace eliminata.
22.2. Nessuna rinuncia di una qualunque delle parti a far valere diritti derivanti da una qualsiasi violazione dell'Ordine dovrà essere considerata quale rinuncia in merito a qualsiasi violazione successiva della stessa o di altre disposizioni.
22.3. Qualunque comunicazione che sia necessario che una parte trasmetta all'altra durante l'esecuzione dell'Ordine dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere indirizzata all'altra parte presso la sua sede legale, la sua sede operativa o qualunque altro indirizzo che a tempo debito sia stato indicato all'altra parte quale indirizzo presso cui realizzare le comunicazioni.
22.4. L'Ordine ed i suoi allegati costituiscono l'intero accordo delle parti, che prevale su tutti i precedenti contratti, dichiarazioni ed accordi da e tra le parti in relazione alla materia oggetto dell'Ordine. L'Ordine prevale anche su qualunque disposizione non conforme contenuta in qualunque ordine d'acquisto applicabile, precedente o successivo, che riguardi la stessa materia oggetto dell'Ordine.
22.5. Le parti non intendono vincolare con alcuna disposizione dell'Ordine nessun soggetto che non sia parte del presente Ordine.
22.6. Nell'Ordine, le successive parole ed espressioni avranno il significato qui precisato: "Ordine" significa l'ordine al quale queste Condizioni Generali di Acquisto sono annesse; "Acquirente" significa la parte identificata quale Acquirente nell'Ordine;
"Fornitore" significa la parte identificata quale Fornitore nell'Ordine;
"Forniture" significa i beni e/o servizi che devono essere forniti in base all'Ordine, come descritto più specificamente nell'Ordine; e
"Garanzia" significa la garanzia offerta dal Fornitore in base all'Articolo 11.
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Uff. Acq./ac 23.05.2018
In conformità con l'Art. 1341 del Codice Civile italiano, il Fornitore approva specificamente per iscritto le clausole di cui agli Articoli 4, 5, 7, 16, 17 e 20 di queste Condizioni Generali di Acquisto
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Dr. Xxxxxx Xxxxxxx, Presidente RIGANTI S.p.A.
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FIRMA E TIMBRO DEL FORNITORE