SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI DEGLI ASILI NIDO E DELLE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE
IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA € 200.000,00 di cui
€ 189.969,40 soggetti a ribasso ed €. 10.030,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Art.1 - Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione straordinaria delle aree verdi degli asili nido, delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado di Roma Capitale.
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (d’ora innanzi: Capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- il D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi: Codice);
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di Contabilità” di Roma Capitale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii..
- norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il D.U.V.R.I. ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii.;
- l’Elenco Prezzi Unitari;
- la Tariffa Prezzi della Regione Lazio 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del 08/05/2013;
- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale(d’ora innanzi: Capitolato).
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà dalla data di affidamento del servizio e terminerà ad entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto, impiegando almeno due squadre operative su cinque giorni la settimana e tenendo presenti le specifiche meglio definite nell’allegato Capitolato.
In caso di necessità e secondo la disponibilità della scuola potrà essere richiesto di effettuare interventi nella giornata del sabato.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto , al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato in € (euro ), oltre ad
€ 10.030,60 (euro diecimilazerotrenta/60) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ove dovuti, ammonta ad € (euro ) al netto dell’I.V.A.
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo Capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nel Capitolato .
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato.
L’esecutore è tenuto inoltre a rispettare quanto segue.
L’amministrazione dà comunicazione all’esecutore del giorno in cui si procede alla consegna dell’appalto. In tale giorno sarà redatto un verbale di avvio dell’esecuzione del contratto che deve essere controfirmato dall’impresa esecutrice. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l’esecutore assume immediatamente tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
In caso contrario l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata del contratto con semplice lettera raccomandata A.R. e conseguente incameramento della cauzione definitiva, oltre al diritto di fare valere ogni ragione per eventuali maggiori danni subiti.
All’atto della consegna del servizio l’aggiudicatario dovrà:
1) esibire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto le polizze contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna;
2) presentare per iscritto al Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’elenco del personale che verrà impiegato nel servizio.
L’esecutore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione, prima dell’effettivo inizio del servizio e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell’esecutore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede d’impiegare nell’appalto.
Per quanto riguarda la denuncia d’inizio servizi agli Enti previdenziali, in caso d’inadempienza da parte dell’esecutore, saranno applicate le penali di cui al successivo art 6.
E’ obbligo dell’aggiudicatario accettare la consegna delle aree oggetto di appalto in qualsiasi condizione si trovino all’atto dell’affidamento.
L’esecutore dovrà, in ogni caso, dare inizio ai servizi entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Nell’eventualità che successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente, al regolare svolgimento dei singoli interventi previsti, a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all’andamento generale dei servizi, l’esecutore è tenuto a proseguire i servizi eseguibili mentre si provvederà alla sospensione, anche parziale, dei servizi non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
In tal caso, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (d’ora innanzi: D.E.C.), in contraddittorio con l’esecutore, valuterà l’opportunità di spostare per il periodo necessario gli interventi non eseguibili su altre aree indicate dal D.E.C. stesso.
L’esecutore si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi afferenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 15, quelli relativi al rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità di cui agli artt. 16 e 17 nonché quelli assicurativi di cui agli artt. 12 e 13 del presente contratto.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
L’esecutore, ovvero l’eventuale subappaltatore e gli eventuali soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, comma 9, del Codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Sono a carico dell’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti ulteriori oneri:
1. la spesa per la eventuale fornitura di supporto fotografico geo localizzato digitale, prima e dopo il servizio per ogni area ed attrezzatura oggetto di intervento;
2. la formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti;
3. l’installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiana di tutta la segnaletica del cantiere (anche di tipo luminoso) nel rispetto del Codice della Strada per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Stazione Appaltante riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo;
4. La predisposizione su tutti gli automezzi eventualmente utilizzati per il servizio di apposita scritta con la seguente dicitura: “Automezzo adibito alla manutenzione delle aree a verde per conto di Roma Capitale”.
5. la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento di provvisionale nonché la pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico;
6. L’onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, secondo la natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Impresa sia corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quelli previsti.
7. E’ obbligo da parte dei soggetti affidatari (Ditte o Società) di munirsi a proprie spese del contrassegno di accesso alle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), qualora lavori e/o attività debbano svolgersi in aree cittadine delimitate dai varchi.
Art. 5 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il D.E.C. (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il Responsabile Unico del Procedimento (d’ora innanzi: R.U.P.) ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero dal R.U.P. nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
Il D.E.C.,(ovvero il R.U.P. con funzioni anche di D.E.C.), con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore.
Nel caso in cui il D.E.C. non coincida con il R.U.P., il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione (ovvero dal R.U.P. laddove coincida con il D.E.C.) non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore, ed inviati al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di ripresa il D.E.C. (ovvero il R.U.P. con funzioni anche di D.E.C.) indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni contrattuali, senza che Roma Capitale abbia disposto la ripresa dell’esecuzione, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al D.E.C. perché provveda a quanto necessario alla ripresa.
Nei casi di sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le suddette ragioni che lo hanno indotto a sospendere le prestazioni contrattuali.
Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se Roma Capitale si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo il caso di opposizione della stazione appaltante allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
Quando la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P., entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L’esecutore deve ultimare le prestazioni contrattuali nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna.
L'ultimazione delle prestazioni contrattuali, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al R.U.P., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni contrattuali, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni contrattuali disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 107 del Codice sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 6 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica da individuare e concordare con Roma Capitale nel programma esecutivo di dettaglio da consegnare entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Nel programma esecutivo di dettaglio, che non potrà modificare le durata complessiva dell’appalto, come indicata nel precedente articolo 2, dovrà essere indicato anche l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle prestazioni alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento come riportate nell’art. 7 del presente schema di contratto.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del D.E.C.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all’art. 13 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
c) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. (ove coincidente con il R.U.P.);
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
f) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna del programma esecutivo di dettaglio;
g) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale in caso di omessa consegna del programma esecutivo di dettaglio;
h) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 17 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 17;
i) una penale dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito per l’ultimazione del servizio.
L’applicazione della penale non solleva l’esecutore dalle responsabilità civile e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accogliibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del R.U.P., sentito il D.E.C..
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il D.E.C. riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il R.U.P. propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso di risoluzione del contratto per grave ritardo ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al cronoprogramma a base di gara e il termine assegnato dal D.E.C. (ove previsto) o il R.U.P. per compiere le prestazioni oggetto del contratto.
Art. 7 - Contabilizzazione dei servizi a misura
Il presente appalto è dato a misura; pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a misura.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a misura, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art. 8 del presente schema di contratto.
Art. 8 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di Contabilità” di Roma Capitale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii..
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel Capitolato.
Roma Capitale provvederà a liquidare, dopo l’effettiva erogazione del servizio ed al raggiungimento di almeno 1/4 dell’importo contrattuale, il prezzo dovuto a seguito di presentazione di regolare fattura.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
In occasione di ciascun pagamento di acconto sull’avanzamento del servizio, Roma Capitale effettuerà una ritenuta dello 0,50%.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte di Roma Capitale dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) così come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013, in caso di ottenimento da parte dei R.U.P. del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. ii. ed ai sensi dell’art. 106 del Codice.
Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi dell’art. 106 del Codice, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
In ogni caso Roma Capitale, a cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
È sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
Art. 9 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Al termine del servizio il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal R.U.P.:
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso dell’appalto;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione;
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e
tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art.108 del Codice.
Art. 10 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 101 del Codice, mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal R.U.P.
Controlli in corso di esecuzione
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il R.U.P. e deve essere redatto apposito verbale. Ove il D.E.C. svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità, deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
I verbali, da trasmettere al R.U.P. entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del D.E.C...
L’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è avviata entro 10 giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dall’ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi:
• gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
• l’indicazione dell’esecutore,
• il nominativo del R.U.P.,
• il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
• l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione,
• le eventuali verifiche in corso di esecuzione.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore.
L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 11 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 12 - Cauzione definitiva
L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sotto indicata condizione: “Il sottoscritto Istituto
………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di gara.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
E’ fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
A norma dell’art. 103 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103 del Codice, alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.
Si precisa che, a norma dell’art. 103 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5 del Codice.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 13 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, del Codice a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione dell’ attestazione di regolare esecuzione.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 14 - Subappalto
Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio quanto compreso nel contratto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 105, comma 1 del Codice.
La quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
Il corrispettivo relativo alla quota parte subappaltabile sarà corrisposto direttamente all’affidatario in conformità al disposto di cui all’art. 105 del Codice.
L’affidatario si obbliga, ai sensi dell’art. 105 del Codice, a trasmettere a Xxxx Xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, nonché al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 16 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- noli a freddo di macchinari;
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 17 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
⮚ noli a freddo di macchinari;
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
- a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
- b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal
proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette da Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall’art. 108 del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del R.U.P. dispone la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di esecuzione delle prestazioni afferenti il presente appalto ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il D.E.C. assegna all’appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo di contratto, il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art. 108 del Codice.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, e la relativa presa in consegna.
Il D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile.
In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto con le modalità indicate nell’art. 108 comma 7 del Codice.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 108 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale, del servizio dell’appalto risolto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa il presente appalto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art.110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del
D.E.C. ove previsto) entro 10 giorni dalla avvenuta consegna;
b) per mancata produzione alla stazione appaltante delle polizze assicurative di cui all’art. 13 del presente schema di contratto al momento dalla consegna dell’appalto;
c) per mancata osservanza dei rilevanti e specifici obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx..
Art. 19 - Interpello ai sensi dell’art. 110 del Codice
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 20 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, la stazione appaltante una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto è accertata successivamente alla stipula del contratto.
Art. 21 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
⮚ organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
⮚ organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 22 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore (art. 17 R.D. 2440/1923).
Art. 23 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile le seguenti clausole vessatorie:
⮚ “L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
⮚ “È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
⮚ “Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico”.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE