SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
tra
la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense C.F. 80027390584, con sede legale in Via Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 8 e sede operativa in Xxx X. X. Xxxxx 0 – Roma, rappresentata da , nato a il , munito dei necessari poteri, in seguito denominata “Cassa” o “Committente”.
e
la società . con sede legale in , iscritta alla CCIAA con il numero , C.F , e partita I.V.A. , rappresentata da , nato a il
in qualità di , elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della , di seguito denominata anche “Impresa” o “Esecutore”.
PREMESSO
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del la Cassa ha deliberato una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 per la scelta dell’operatore economico cui affidare per un periodo di tre anni oltre eventuale proroga di un ulteriore anno con le modalità previste nella documentazione di gara, il servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare della Cassa Forense con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (lotto unico CIG );
− che, in esecuzione della predetta delibera, è stata espletata la suddetta procedura sono state esaminate le offerte presentate dalle Società partecipanti, con conseguente aggiudicazione alla , la quale ha prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto dei criteri enunciati nella
Documentazione di gara;
− che l’Impresa dichiara:
− di essere nel pieno e libero esercizio delle proprie funzioni non essendo in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione, giusti certificati della CCIAA prodotti;
− di ben conoscere l’oggetto dell’appalto che ad essa viene affidato in tutti i suoi aspetti giuridici, amministrativi e tecnici, nonché modi e condizioni in cui esso dovrà essere realizzato,
− di essersi accertata di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi ed i conseguenti oneri connessi all’appalto e ritenuto idoneo, remunerativo e conveniente il corrispettivo del presente contratto;
− di disporre di capitali, mezzi ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto con gestione autonoma a proprio rischio e con organizzazione e mezzi necessari;
− che l’Impresa ha consegnato la garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, che si allega in copia sotto il numero 1;
Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 - Valore delle premesse
Le premesse ed i suoi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Norme che regolano l’appalto
Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, il servizio oggetto del presente appalto sarà regolato dalle seguenti norme:
− Documentazione di gara che viene allegata al presente contratto sotto il numero 2;
− Offerta Tecnica, che viene allegata al presente contratto sotto il numero 3;
− Offerta Economica che viene allegata al presente contratto sotto il numero 4;
I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di contrasto normativo, l’ordine delle fonti che regolano il presente rapporto è il seguente:
− Contratto;
− Documentazione di gara;
− Offerta Tecnica;
− Offerta Economica;
A parziale deroga di quanto sopra previsto, le parti si danno reciprocamente atto che ogni elemento migliorativo per la Committente contenuto nell’Offerta Tecnica ed Economica, rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale o dalla documentazione di gara, prevale rispetto a questi ultimi e costituisce fonte principale delle obbligazioni dell’Esecutore del presente contratto.
Art. 3 – Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare della Cassa Forense come indicato nella documentazione di gara.
Art. 4 – Durata del contratto
Il servizio avrà durata di tre anni, oltre l’eventuale proroga ex art. 106 d.lgs 50/2016, dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
La Cassa si riserva, comunque, il diritto unilaterale di recedere dal contratto, in ogni momento, qualora la qualità e la tempestività delle prestazioni rese non vengano ritenute, a suo insindacabile giudizio, soddisfacenti ovvero secondo quanto previsto dall’art. 109 del d.lgs. 50/2016 senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente.
Art. 5 - Ammontare dell’appalto
L’ammontare complessivo dell’appalto è di € oltre IVA
(Euro /00) per la durata di tre anni.
Art. 6 – Pagamenti e penali
La Cassa provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla trasmissione della relativa fattura in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013. Il pagamento è soggetto alla verifica, da parte della Cassa, della regolare esecuzione del servizio.
Per ogni giorno di ritardo del servizio rispetto alle scadenze previste nella documentazione di gara, l’Esecutore dovrà versare alla Cassa una penale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), con importo massimo complessivo non superiore al 10% del valore dell’appalto, salva la facoltà della Cassa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto nella documentazione di gara.
Art. 7 – Xxxxx e garanzie a carico dell’Esecutore
Si dà atto che il compenso pattuito all’art. 5 deve ritenersi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti in relazione all’esecuzione del servizio e, dunque, remunerativo di tutti i costi e di tutti i rischi a carico dell’Esecutore.
L’Esecutore assume, pertanto, a suo carico l’onere connesso alla remuneratività dei corrispettivi pattuiti.
Sono totalmente a carico dell’Esecutore tutti gli oneri, costi, prestazioni, attività e doveri necessari alla esecuzione a regola d’arte del servizio affidato.
Art. 8 – Variazioni
Costituisce insindacabilmente facoltà per la Committente introdurre, durante l’esecuzione dell’appalto, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia della prestazione oggetto del contratto, varianti che l’Esecutore si obbliga espressamente ad accettare, senza che possa per ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non espressamente previsti.
Da parte sua l’Esecutore non potrà apportare variazioni od aggiunte, sospensioni o proroghe, senza la preventiva approvazione della Committente.
Art. 9 – Clausola sociale
L’Esecutore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazione sociale ed assume a proprio carico gli oneri ed i rischi relativi.
L’Esecutore è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Esecutore anche nel caso non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi consentirà alla Cassa di chiedere la risoluzione del contratto di appalto, con ogni conseguenza di legge e di
contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Cassa medesima.
Art. 10 – Tutela contro azioni di terzi
La società affidataria assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni causati anche da manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali arrecati a persone o cose.
La medesima società affidataria , altresì, solleva la Cassa da qualsiasi responsabilità per tutta la durata dell’appalto.
La società affidataria, inoltre, assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi, nonché diritti d’autore.
La società affidataria si obbliga a tenere indenne la Cassa dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio in relazione a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle spese e danni a cui la stessa dovesse essere condannata con eventuale provvedimento giudiziale anche provvisoriamente esecutivo.
Art. 11 – Controlli tecnici, contabili e amministrativi in corso di esecuzione
La Cassa Forense esegue in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e verifiche per accertare che il servizio oggetto del presente contratto avvenga nel pieno rispetto del contratto stesso.
Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigeranno, in contraddittorio con la Società, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le necessarie indicazioni al fine del corretto e/o tempestivo completamento del servizio, tramite appositi ordini di servizio.
Ai predetti fini, il Responsabile del procedimento (RUP) si avvale del direttore
dell’esecuzione (in alternativa, indicare una struttura ad hoc, in analogia a quanto prevede l’art. 31, comma 9 del Codice dei contratti pubblici).
Al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP che provvede ad emanare un certificato di pagamento al competente Ufficio della Cassa per la liquidazione.
Art. 12 – Rispetto della normativa antimafia
La Società deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "leggi antimafia", ovvero le leggi n. 646 del 13.9.1982, 936 del 23.12.1982 e n. 490 del 1994, nonché il D. Lgs.
n. 159/11 e s.m., nonché di tutte le eventuali successive disposizioni in materia.
L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.
Qualora dagli accertamenti di cui agli artt. 2 Legge n. 932 del 23.12.1982 e 7 Legge n. 55 del 19.03.1990, nonché al D.P.R. n. 252 del 03.06.1998 ed al D. Lgs. n. 159/11, risultasse che, anche successivamente all’inizio del servizio gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della Società non fossero in possesso dei requisiti per l’assunzione del servizio, ciò comporterà la risoluzione del presente contratto, con riserva della Cassa di chiedere il risarcimento di tutti i danni.
Art. 13 – Risoluzione
Tutte le obbligazioni assunte dalla Società con il presente contratto hanno carattere
essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l’inadempienza, da parte della Società, di una soltanto di dette obbligazioni, determina – a insindacabile giudizio della Cassa - la risoluzione del contratto, con ogni conseguenza di legge
Si applica, a tal fine, e in quanto compatibile, l’art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m., con particolare riferimento alle disposizioni del comma 2 e seguenti del medesimo art. 108.
E’ inoltre in facoltà della Cassa Forense procedere alla risoluzione del contratto de
qua, oltre che per le fattispecie espressamente previste dal predetto art. 108, nei seguenti ulteriori casi:
a) per effetto di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
b) per effetto di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al successivo art. 15;
c) nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 16;
Art. 14 – Risoluzione delle controversie in corso di esecuzione
Ogni contestazione o riserva da parte della Società dovrà essere formulata solo ed esclusivamente mediante comunicazione scritta da far pervenire all’indirizzo della Cassa Forense mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa della contestazione o della riserva.
Il termine di cui al precedente comma è, ad ogni effetto, previsto a pena di decadenza delle eventuali pretese della Società.
Le contestazioni o riserve, pena la loro sua irricevibilità, dovranno contenere la
dettagliata illustrazione dei motivi di doglianze e la precisa indicazione delle cifre
di compenso cui la Società crede di avere diritto.
Le contestazioni o riserve dovranno essere formalizzate con le suddette formalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo.
Il direttore dell’esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l’esecutore un processo verbale delle circostanze contestate.
La Società sottoscrive il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
La Società, anche in caso di controversia, resta tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Cassa Forense, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni o comunque l’esecuzione del presente contratto e ciò sotto la pena di risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento di tutti i danni che potrebbero derivare alla Cassa Forense.
La risoluzione delle controversie avverrà di norma alla conclusione del rapporto, quando la Cassa Forense adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande della Società, regolarmente formulate nei modi sopra citati.
L’eventuale anticipato esame delle riserve o di parte di esse, che la Cassa Forense, a suo insindacabile giudizio, ritenga di fare, anche mediante accordo transattivo, non inficia il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.
Art. 15 Obblighi di riservatezza e segretezza
L’Esecutore si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente
contratto, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Cassa anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.
A tal fine, la Cassa Forense, nella qualità di “Titolare del trattamento”, nomina l’Esecutore Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali (di seguito “Responsabile del trattamento”) effettuate in conseguenza delle attività svolte nell’esecuzione del contratto medesimo.
Il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.
Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (di seguito, “il regolamento europeo sulla protezione dei dati”).
A) Descrizione delle prestazioni del Responsabile del trattamento.
Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto del Titolare del trattamento dei dati a carattere personale necessari per fornire il servizio od i servizi seguenti: .
La natura delle operazioni realizzate sui dati è . La finalità o le finalità del trattamento sono .
I dati personali trattati sono .
Le categorie di persone interessate sono .
Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, il Titolare del trattamento mette a disposizione del Responsabile del trattamento le seguenti informazioni necessarie: _.
Il presente contratto entra in vigore a far data dalla stipula del presente contratto e fino al .
C) Obblighi del Responsabile del trattamento di fronte al Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento si impegna a:
1. Trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.
3. Garantire la riservatezza dei dati a carattere personale (personali) trattati nell’ambito del presente contratto.
4. Controllare che le persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale.
5. Tenere conto, utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi, dei principi di protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati e della protezione dei dati di default.
6. Ulteriore Responsabile del trattamento.
In caso di delega di attività a ulteriori Responsabili, il Responsabile del trattamento deve raccogliere l’autorizzazione scritta, precedente e specifica del Titolare del trattamento.
L’ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l’ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l’ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell’esecuzione da parte dell’altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.
7. Diritto di informazione delle persone interessate.
Il Responsabile del trattamento, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni del trattamento le informazioni relative ai trattamenti dei dati che esso realizza.
8. Esercizio dei diritti delle persone.
Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento nell’espletamento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compreso il profilo).
Il Responsabile del trattamento deve rispondere, in nome e per conto del Titolare del trattamento e nei tempi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati alle domande delle persone interessate qualora queste esercitino i loro diritti, dato che si tratta di dati che sono oggetto delle prestazioni previste dal presente contratto.
9. Notifica della violazione di dati a carattere personale
Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza e con le seguenti modalità
. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all’autorità di controllo competente.
La notifica deve almeno:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento comunica, in nome e per conto del Titolare del trattamento, la violazione di dati a carattere personale alla persona interessata al più presto, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica.
10. Assistenza del Responsabile del trattamento nell’attuazione degli obblighi del Titolare del
Trattamento.
Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella realizzazione di analisi d’impatto relative alla protezione dei dati, conformemente alla normativa vigente. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella consultazione preventiva dell’autorità di controllo, prevista dalla normativa vigente.
Il Responsabile del trattamento s’impegna a mettere in opera le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
12. Disposizione dei dati al termine delle prestazioni contrattuali.
Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s’impegna a
- Distruggere tutti i dati a carattere personale (o)
- Rimandare tutti i dati a carattere personale al Titolare del trattamento (o)
- Rimandare i dati a carattere personale al Responsabile del trattamento designato dal Titolare del trattamento
Il rinvio deve essere accompagnato dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento. Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.
13. Responsabile della protezione dei dati.
Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente alla normativa vigente.
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni.
D) L’Esecutore si obbliga, inoltre, ad adempiere agli ulteriori obblighi in materia di riservatezza derivanti dalle modifiche normative che interverranno nel corso del presente contratto, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 679/2016, agli interventi legislativi e regolamentari ed ai provvedimenti applicativi.
E) L’inesatto adempimento da parte dell’Esecutore degli obblighi di cui ai precedenti punti C) e D) configurerà grave inadempimento e sarà oggetto di risoluzione di diritto del presente contratto in base a quanto previsto nel paragrafo “Clausola risolutiva espressa”.
F) I dati forniti dall’Esecutore verranno trattati dalla Cassa per le finalità necessarie all’esecuzione del presente contratto, quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la fatturazione del corrispettivo, nonché per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o a richieste della pubblica autorità.
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche e sulla base delle indicazioni dell’ANAC fornite con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017. A tale fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 17 – Foro competente
L’espletamento di ogni azione da parte della Società volta ad ottenere la risoluzione
del contratto ed il riconoscimento di somme per qualsivoglia titolo è comunque subordinato all’esperimento della procedura di cui al precedente art. 14.
Qualsiasi controversia – di natura tecnica, amministrativa o giuridica – che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà devoluta alla cognizione del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 18 – Spese
Le spese di bollo e di registrazione della presente contratto, in caso d’uso, sono a carico della Società
Tutte le prestazioni economiche dipendenti o conseguenti dalla presente scrittura privata saranno assoggettate alla disciplina di cui al DPR 633/72 e successive modificazioni.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma,
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense | Società |
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano espressamente gli artt. 2 (Norme che regolano l’appalto), 3 (Oggetto), 4 (Durata del contratto), 5 (Ammontare dell’appalto), 6 (Pagamenti e penali), 7 (Xxxxx e garanzie a carico dell’Esecutore), 8 (Variazioni), 9 (Clausola sociale), 10 (Tutela contro azioni di terzi), 11 (Controlli in xxxxx xx xxxxxxxxxx), 00 (Xxxxxxxx della normativa antimafia), 13 (Clausola risolutiva espressa e recesso), 14 (Risoluzione controversie), 15 (Foro competente), 16 (Obblighi di riservatezza e segretezza), 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 18 (Spese).
Roma,
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense | Società |