CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI MISURATORI GAS POSTI PRESSO I CLIENTI FINALI.
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE Srl
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI MISURATORI GAS POSTI PRESSO I CLIENTI FINALI.
CODICE CIG 8475315331
02/10/2020
Il RUP
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Sommario
CAPO 1 – DEFINIZIONI E OGGETTO DELL’APPALTO 3
Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E ALLEGATI 3
Art. 2 – DEFINIZIONI GENERALI, TECNICHE E INTERPRETAZIONE 5
Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO E IMPEGNI DELL’APPALTATORE 6
Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRINCIPALE 8
Art. 5 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI 9
Art. 6 – IMPORTO DELL’APPALTO 11
CAPO 2 – CONDIZIONI SPECIALI 11
Art. 7 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 11
Art. 8 – INDICAZIONI OPERATIVE 12
Art. 9 – RICHIESTA DI EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI 13
Art. 10 – RILEVAZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ E DELL’ESATTA UBICAZIONE DEL MISURATORE 13
Art. 11 – ANALISI DEI RISULTATI 13
Art. 12 – RILEVAZIONE DEI DATI DELLE LETTURE 14
Art. 13 – CARTOLINE PER L’AUTOLETTURA 15
Art. 15 - LETTURE INCOERENTI 15
CAPO 3 – CONDIZIONI GENERALI 15
Art. 16 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 15
Art. 18 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 18
Art. 19 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE 18
Art. 20 – APPLICAZIONE DI PENALI 18
Art. 21 – CONTESTAZIONI E RISERVE 19
CAPO 4 – PERSONALE IMPIEGATO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 19
Art. 22 – XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 00
Art. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 21
CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA 21
Art. 26 – PAGAMENTI E RITENUTE A GARANZIA 22
Art. 27 – REVISIONE DEI PREZZI 23
Art. 28 – VERIFICA DI CONFORMITÀ 23
CAPO 1 – DEFINIZIONI E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E ALLEGATI
1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo meramente esemplificativo:
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti in vigore;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il D. Lgs. n. 196/2003;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679;
- le linee guida ANAC, anche laddove non imperative, per quanto il Committente riterrà di volerle applicare;
- le deliberazioni dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (già Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), fra cui:
• Deliberazione del 18 ottobre 2001, n. 229/01 e s.m.i., recante “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
• Deliberazione del 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale a partire dal 1° luglio 2009 (modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e alle deliberazioni n. 138/04, 229/01 e 126/04)”;
• Deliberazione del 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 e s.m.i., recante “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica”;
• Deliberazione del 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas e s.m.i., recante “Nuove disposizioni in materia di predisposizione dei bilanci provvisori e pubblicazione del nuovo testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)”;
• Deliberazione del 25 giugno 2019 271/2019/R/gas e s.m.i., recante “Disposizioni relative al processo di messa a disposizione al Sistema informativo integrato dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura e modifica degli standard di comunicazione con riferimento al settore gas;
• Deliberazione del 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e s.m.i., recante“Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025
- Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”.
2. Formano parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
- Allegato A - Elenco prezzi: documento da cui, applicando il ribasso offerto in gara, si ottengono i compensi dell’Appaltatore.
- Allegato B - Calendario di lettura: documento che riporta la frequenza di lettura delle diverse tipologie di clienti, suddivisi per Comune.
Le previsioni dell’Allegato B possono subire variazioni su proposta della Committente durante il periodo di esecuzione del Servizio.
Le eventuali variazioni possono riguardare anche le specifiche tecniche dei tracciati di lettura, ossia le modalità tecniche di scambio dei dati relativi all’esecuzione delle prestazioni di lettura. Le eventuali modifiche sono comunicate all’Appaltatore con un preavviso minimo di trenta giorni.
- Allegato C - Report ciclo di lettura: documento predisposto dalla Committente e compilato in ogni sua parte dall’Appaltatore al termine di ciascuna prestazione effettuata, secondo le voci riportate nell’Allegato A.
Il Report finale del ciclo di lettura dovrà essere compilato a cura dell’Appaltatore per ogni tipologia di lettura prevista nel Calendario di lettura di cui all’Allegato B (switch/verifica, mensile e semestrale) oltre che per ogni singolo comune in cui è stata eseguita la rilevazione delle letture (zona di lettura).
I dati indicati nel presente Report, nel Report di cui al successivo Allegato F, e nella relativa fattura, sono oggetto di verifica ed accettazione da parte della Committente.
- Allegato D - Scheda tecnica di Sopralluogo: documento predisposto dalla Committente per la rilevazione delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche degli impianti gas da compilare in ogni sua parte a cura dell’Appaltatore a seguito dei sopralluoghi.
I dati ivi indicati oltre che quelli indicati nel Report di cui all’Allegato F e nella relativa fattura, saranno oggetto di verifica ed accettazione da parte della Committente.
La Committente ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore la predisposizione di un Report fotografico.
- Allegato E - Report delle prestazioni aggiuntive: documento informatico in formato tabellare predisposto dalla Committente con le parti essenziali all’esecuzione del Servizio, compilato nelle parti rimanenti dall’Appaltatore al termine di ciascuna prestazione relativa ai Servizi aggiuntivi eseguiti secondo le voci riportate nell’Allegato A e inviato dall’Appaltatore alla Committente.
I dati indicati nell’Allegato E e nel Report riepilogativo di cui Allegato F e nella relativa fattura, sono oggetto di verifica ed accettazione da parte della Committente.
- Allegato F - Report riepilogativo di lettura e prestazioni accessorie: documento predisposto dalla Committente e compilato in ogni sua parte dall’Appaltatore al termine di ciascuna prestazione oggetto del Servizio, secondo le voci riportate nell’Allegato A.
L’Allegato F è compilato in ogni sua parte a cura dell’Appaltatore.
Il Report riepilogativo di cui all’Allegato F, integrato con gli allegati C, D ed E costituisce l’attestato contabile sulla base del quale l’Appaltatore emette fattura a seguito dell’ottenimento del consenso da parte della Committente.
I dati indicati nel presente Report, nei suoi allegati e nella relativa fattura, sono oggetto di verifica ed accettazione da parte della Committente.
- Allegato G – Computo metrico estimativo: documento predisposto dalla Committente che stima l’importo complessivo delle prestazioni del Servizio, soggetto a ribasso, e l’importo degli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso.
- Allegato H – Verbale Lettura per voltura: documento predisposto dalla Committente che contiene lo schema di verbale compilato a cura dell’Appaltatore ogni volta in cui è effettuata la voltura dell’utenza.
- Allegato I – Elenco del personale uscente: documento predisposto sulla base delle informazioni fornite dall’appaltatore uscente che contiene il personale impiegato per l’esecuzione del servizio.
Art. 2 – DEFINIZIONI GENERALI, TECNICHE E INTERPRETAZIONE
1. I termini che seguono, distinti per definizioni generali e definizioni tecniche, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:
(i) Definizioni generali:
a) Appaltatore: il soggetto che ha stipulato con la Committente il Contratto per l’esecuzione del Servizio, in seguito a procedura di evidenza pubblica;
b) ARERA: l’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, ossia l’Autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutela gli interessi di utenti e consumatori;
c) Capitolato (CSA): capitolato speciale d’appalto;
d) Codice: il D. Lgs. n. 50/2016;
e) Committente o Stazione Appaltante: Aemme Linea Distribuzione Srl;
f) Contratto: il contratto d’appalto stipulato fra la Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione del Servizio principale e dei Servizi aggiuntivi;
g) Direttore dell’Esecuzione: il soggetto individuato dal RUP ai sensi dell’art. 101 del Codice;
h) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): il soggetto individuato dalla Committente responsabile della esecuzione del Contratto;
i) Servizio: congiuntamente il Servizio principale e i Servizi aggiuntivi per come esplicitati all’art. 3;
(ii) Definizioni tecniche:
a) Terminali per letture misuratori: strumenti elettronici utilizzati dall’Appaltatore, e di sua proprietà, per la rilevazione delle letture. I terminali devono essere dotati di sistema GPS per la registrazione della posizione geografica georeferenziata e di lettore per codice a barre per l’eventuale rilevazione dei dati di identificazione del misuratore;
b) Avviso di lettura contatori gas: documento condiviso preventivamente con la Committente, nella forma e nei contenuti, che l’Appaltatore è obbligato ad affiggere al domicilio dei clienti finali per avvisarli della lettura. L’avviso deve essere recapitato presso il domicilio del cliente finale almeno quarantotto ore prima rispetto all’accesso programmato per la lettura;
c) Cartolina per la comunicazione dell’autolettura: documento cartaceo condiviso preventivamente con la Committente, nella forma e nei contenuti, che l’Appaltatore è obbligato a depositare presso il domicilio del cliente finale in caso di mancata effettuazione della lettura qualora il misuratore risulti essere non accessibile o parzialmente accessibile;
d) Tesserino di riconoscimento: tesserino plastificato che il personale dell’Appaltatore è obbligato ad indossare in modo visibile durante le attività di rilevazione delle letture.
Il tesserino dove riportare:
1. il nome e il logo dell’Appaltatore;
2. la fototessera dell’operatore che lo indossa;
3. un codice identificativo della persona che lo indossa;
4. l’indicazione della dicitura “SERVIZIO LETTURA CONTATORI GAS E SERVIZI ACCESSORI”;
e) Identificazione di accessibilità-inaccessibilità: ai sensi dell’art. 4 lettera a) della delibera 69/09 di ARERA. Si riportano le seguenti definizioni:
1. misuratore accessibile: è il misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
2. misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore, ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori, è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
3. misuratore con accessibilità parziale: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore l’impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato.
f) Indirizzo di posta per la consegna dei dati di lettura: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) messo a disposizione dalla Committente all’Appaltatore per l’invio e la ricezione -nei tempi e secondo le modalità indicate dalla Committente- dei dati di lettura e di ogni notizia ad essi attinente; l’Appaltatore è responsabile della verifica dell’avvenuta accettazione e consegna alla Committente delle missive certificate, anche attraverso un eventuale riscontro telefonico o altro strumento che egli ritenga idoneo allo scopo.
2. In caso di contrasto fra il Contratto e i suoi allegati, ferma restando in ogni caso la prevalenza e l’immodificabilità dell’offerta dell’Appaltatore, le Parti procedono entro dieci giorni dal rilievo del contrasto a convenire un’interpretazione in buona fede. Xxx non si trovasse accordo nell’interpretazione, prevarrà quella più favorevole alla buona riuscita del Servizio nei tempi e ai costi concordati, secondo quanto chiarito dal Committente.
3. È onere dell’Appaltatore segnalare immediatamente per iscritto alla Committente ogni eventuale errore, omissione, discrepanza o contraddizione si riscontri nei documenti contrattuali.
Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO E IMPEGNI DELL’APPALTATORE
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di rilevazione dei valori di lettura dei misuratori gas posti presso i clienti finali e le prestazioni accessorie di servizio come di seguito specificati:
a. il servizio principale (di seguito anche solo il “Servizio principale”) avente ad oggetto la rilevazione dei valori di lettura dei misuratori gas posti presso il domicilio del cliente finale oppure in diverso luogo di ubicazione degli stessi che consiste nell’attività di lettura del misuratore secondo quanto previsto dal Calendario di lettura di cui all’Allegato B;
b. i servizi aggiuntivi (di seguito anche solo i “Servizi aggiuntivi) aventi ad oggetto:
i. la chiusura del contatore per morosità senza rimozione dello stesso;
ii. chiusura del contatore per morosità con rimozione dello stesso;
iii. compilazione della scheda tecnica di sopralluogo;
iv. report fotografico del gruppo di misura e del misuratore;
v. lettura di voltura;
vi. verifiche e/o controlli sulla clientela e switch.
2. L’Appaltatore, oltre a quanto previsto in Contratto, si impegna ad eseguire ogni attività in conformità alla documentazione contrattuale e alle richieste della Committente. In particolare:
a. per quanto riguarda l’esecuzione del Servizio, sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:
i. la prestazione della manodopera, nonché l’approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie all’esecuzione del Servizio;
ii. la riparazione di eventuali guasti causati dall’esecuzione del Servizio e il risarcimento dei danni conseguenti;
iii. prima dell’avvio delle prestazioni, la comunicazione al Direttore dell’Esecuzione dell’elenco del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto che dovrà comunque essere aggiornato ad ogni sostituzione e/o integrazione;
iv. nomina e comunicazione alla Committente di un referente dell’Appaltatore in grado di assumere decisioni rilevanti per l’appalto, compresa la possibilità di impegnare l’Appaltatore per le soluzioni e le decisioni di carattere tecnico, gestionale ed amministrativo.
b. per quanto riguarda il Servizio principale, l’Appaltatore si obbliga:
i. a registrare durante l’attività di rilevazione delle letture la posizione GPS dei misuratori mediante l’utilizzo dei propri terminali e a trasmettere l’informazione alla Committente;
ii. a restituire alla Committente la lettura di tutti i contatori accessibili, al fine di evitare che quest’ultima possa incorrere nelle sanzioni previste da XXXXX. La mancata lettura di un contatore accessibile comporta per l’Appaltatore l’addebito dell’intera penale sopportata dalla Committente nei confronti del cliente finale, oltre alle spese necessarie per la gestione amministrativa della pratica di indennizzo;
iii. a effettuare la rilevazione delle letture nei tempi previsti dal Calendario delle letture di cui all’Allegato B o, comunque, nei diversi termini stabiliti dalla Committente per esigenze sopravvenute che verranno periodicamente comunicate all’Appaltatore;
c. per quanto riguarda i Servizi aggiuntivi, l’Appaltatore si obbliga:
i. alla compilazione di appositi moduli predisposti dalla Committente contenenti le informazioni relative alle attività eseguite. Le modalità da adottare per ogni specifica prestazione sono definite dalla Committente e comunicate all’Appaltatore;
ii. laddove, siano previste sanzioni da parte di ARERA per il mancato rispetto di obblighi da essa imposti, a rifondere la Committente, per i casi imputabili all’Appaltatore, l’importo della penale sopportata dalla Committente nei confronti del cliente finale, oltre alle spese necessarie per la gestione amministrativa della pratica di indennizzo.
3. È altresì a carico dell’Appaltatore l'osservanza della normativa in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in materia di disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia.
Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRINCIPALE
1. Il Calendario di lettura di cui all’Allegato B è predisposto dalla Committente nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e in base alle specifiche esigenze della stessa.
2. Le date previste dalla Committente per le rilevazioni delle letture sono comunicate all’Appaltatore con congruo anticipo.
3. L’Appaltatore è obbligato a rispettare le date di invio parziali e finali dei file contenenti le letture rilevate e a dare tempestivamente notizia alla Committente delle eventuali circostanze idonee a determinare ritardi nella consegna dei medesimi.
4. La mancata osservanza dei termini sopraindicati costituisce grave inadempimento.
a) Programma letture – Termini di esecuzione
Sulla base del Calendario di lettura di cui all’Allegato B, la Committente provvede a trasmettere all’Appaltatore i programmi specifici riguardanti i singoli cicli di lettura.
Al fine di consentire all’Appaltatore un’adeguata pianificazione delle attività, il programma di ciascun ciclo di lettura riporta:
a. la tipologia di lettura da effettuare;
b. il comune o i comuni in cui effettuare le letture;
c. il numero indicativo delle letture da effettuare;
d. la data di inizio e di fine delle attività del ciclo di lettura;
e. la data di restituzione dei valori di lettura, da intendersi quale data di trasmissione alla Committente dei file di lettura completi per ciascun impianto.
b) Modifiche e variazioni
La Committente si riserva la facoltà di modificare il numero e la periodicità di rilevazione delle letture in conseguenza di eventuali modifiche normative o per esigenze della medesima.
A tale proposito ogni eventuale variazione del calendario di rilevazione letture è comunicata all’Appaltatore con un preavviso di almeno trenta giorni.
L’Appaltatore si impegna a recepire le eventuali variazioni, garantendo l’espletamento delle attività oggetto del Contratto, senza pretendere ulteriori compensi.
c) Modalità di esecuzione delle attività di lettura
La lettura dei misuratori collocati presso i clienti deve essere effettuata rilevando i dati visualizzati dai totalizzatori o dai correttori di volume, nel caso in cui sia presente tale strumento, e riportando sui terminali per letture misuratori nella disponibilità degli operatori tutte le informazioni richieste, comprensive del codice di accessibilità, di parziale accessibilità o di inaccessibilità del misuratore.
L’Appaltatore provvede, con almeno quarantotto ore di anticipo rispetto alla data prevista per l’effettuazione della lettura dei misuratori, ad apporre gli appositi avvisi di lettura, da collocare presso il domicilio del cliente finale in posizione visibile.
Qualora il misuratore si trovi all’interno della proprietà e questa non risulti accessibile, il letturista dovrà effettuare almeno tre tentativi di lettura, differiti opportunamente.
Nel caso in cui, completati i tre tentativi di lettura, non fosse stato possibile procedere alla rilevazione dei dati visualizzati sui totalizzatori, il letturista è obbligato a lasciare presso il luogo di rilevazione la Cartolina per la comunicazione dell’autolettura affinché il cliente finale proceda alla comunicazione dell’autolettura, come definita nell’art. 14.5 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i.
- Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG).
Il layout della Cartolina per la comunicazione dell’autolettura dovrà essere preventivamente condiviso con la Committente.
Il personale incaricato dall’Appaltatore è autorizzato a richiedere di accedere alla proprietà privata dei clienti finali dalle 8:00 alle 19:30 di ogni giorno lavorativo. A tal fine la settimana lavorativa è considerata di giorni sei, dal lunedì al sabato compreso.
L’Appaltatore è obbligato a segnalare tempestivamente ogni anomalia o incongruenza relativa ai dati forniti dalla Committente relativamente a, in via esemplificativa, dati anagrafici, accessibilità, non accessibilità, accessibilità parziale del misuratore, dati del misuratore, eventuali anomalie riscontrate.
Art. 5 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI
a) Programma lavori – Servizi aggiuntivi
Il programma lavori per i Servizi aggiuntivi è predisposto dalla Committente nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti nonché in base alle specifiche esigenze della stessa.
Le date fissate dalla Committente per l’esecuzione dei Servizi aggiuntivi, da intendersi come periodo entro cui l’Appaltatore è obbligato a eseguire l’attività o a fissare un appuntamento con il cliente finale ai fini dell’esecuzione della stessa, sono comunicate all’Appaltatore con coerente anticipo.
L’Appaltatore è obbligato a rispettare le date indicate dalla Committente ed è obbligato a comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali circostanze idonee a determinare ritardi nella consegna dei medesimi.
La mancata osservanza dei termini sopraindicati costituisce grave inadempimento.
Il programma lavori per i Servizi aggiuntivi è fornito su un file con la stessa struttura del Report di cui all’Allegato E compilato a cura della Committente per la parte di sua competenza.
L’Allegato E è redatto sulla base delle esigenze contingenti della Committente, la quale si riserva la facoltà di modificarlo durante il corso di validità del Contratto.
La Committente si impegna ad informare con tempestività l’Appaltatore nel caso in cui apporti modifiche.
b) Lettura di switch
La lettura di switch è quella effettuata in occasione del cambio del fornitore. Le modalità operative sono quelle già descritte. Le letture di switch non essendo calendarizzate possono essere distribuite casualmente sul territorio dei 15 Comuni oggetto del servizio.
c) Xxxxxxxx contatore per morosità senza rimozione dello stesso
L’Appaltatore esegue la prestazione ponendo la valvola di intercettazione posta a monte del contatore in posizione di chiusura (eventualmente, se predisposta, nella posizione di morosità) e la
sigilla con apposito filo metallico e sigillo in plastica. Sul filo metallico l’Appaltatore appone una busta in plastica contenente un cartellino avvertenze compilato con le modalità concordate con la Committente. Tale operazione è svolta a cura e a spese dell’Appaltatore.
In caso di assenza della valvola di intercettazione dotata di serratura, l’Appaltatore provvede ad inserire in ingresso al misuratore una lente/diaframma di chiusura, rimuovendo momentaneamente il misuratore stesso.
Per ogni intervento l’Appaltatore rileva l’ubicazione del contatore e la lettura di chiusura e acquisisce immagini fotografiche del punto di rilevazione prima e dopo l’attività.
In caso di mancata effettuazione dell’intervento per negato accesso da parte del cliente finale l’Appaltatore rilascia un avviso di passaggio.
d) Xxxxxxxx contatore per morosità con rimozione dello stesso
L’Appaltatore esegue la prestazione ponendo la valvola di intercettazione posta a monte del contatore in posizione di chiusura (eventualmente, se predisposta, nella posizione di morosità), rimuovendo il contatore e apponendo un tappo di suggello. L’insieme di valvola e tappo deve essere sigillato con apposito filo metallico e sigillo in plastica. Sul filo metallico l’Appaltatore appone una busta in plastica contenente un cartellino avvertenze compilato con le modalità concordate con la Committente. Tale operazione è svolta a cura e a spese dell’Appaltatore.
Per ogni intervento l’Appaltatore rileva l’ubicazione del contatore e la lettura di chiusura e acquisisce immagini fotografiche del punto di rilevazione prima e dopo l’attività.
La riconsegna dei misuratori rimossi deve avvenire con frequenza settimanale presso il magazzino della Committente sito in Legnano in via per Busto Arsizio 53.
In caso di mancata effettuazione dell’intervento per negato accesso da parte del cliente finale l’Appaltatore rilascia un avviso di passaggio.
e) Compilazione scheda tecnica di sopralluogo
In tutti i casi di mancata effettuazione dell’intervento di chiusura contatore per morosità, con o senza rimozione dello stesso, l’Appaltatore compila la scheda di cui all’Allegato D e acquisisce immagini fotografiche. In particolare, procede a fotografare la colonna montante.
L’Appaltatore consegna alla Committente le schede tecniche di sopralluogo ed ogni altro documento che si riferisce alla prestazione entro le ventiquattro ore successive all’intervento. L’Appaltatore trasmette le fotografie alla Committente su adeguato supporto informatico con frequenza mensile in cartelle distinte per tipologia di prestazione e, su richiesta della Committente, procede anche all’invio delle stesse, a mezzo email, senza ritardo. La codifica del nome del file dovrà essere tale da permettere l’identificazione univoca della prestazione a cui la fotografia si riferisce.
In caso di reiterata inosservanza dei tempi di consegna della documentazione la Committente ha facoltà di non procedere al pagamento delle fatture relative alle prestazioni non eseguite nei tempi previsti fintanto che l’Appaltatore non produce la documentazione richiesta.
La Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad applicare le penali previste dal presente Capitolato.
f) Report fotografico del gruppo di misura e del misuratore
L’Appaltatore esegue la prestazione effettuando la fotografia dell’intero gruppo di misura (alloggiamento del misuratore) da una distanza massima di tre metri. L’Appaltatore effettua inoltre la fotografia del quadrante del totalizzatore, in modo tale che i dati di targa del misuratore e la lettura del totalizzatore siano perfettamente leggibili.
Nel caso fossero evidenziate delle anomalie del gruppo di misura, l’Appaltatore ha l’obbligo di documentarle adeguatamente mediante fotografie.
Le fotografie effettuate da parte dell’Appaltatore hanno un formato standard di uso comune (ad esempio .jpg, .bmp) e una risoluzione minima di 8 megapixel.
I file fotografici devono avere una codifica univoca, in maniera da poter essere associati correttamente al misuratore oggetto della fotografia.
g) Lettura di Voltura
La Committente ha facoltà di chiedere all’Appaltatore di effettuare la lettura presso i clienti finali osservando le pratiche di voltura commerciale in corso.
L’Appaltatore effettua scrupolosamente il tentativo di rilevazione del dato di misura entro la scadenza indicata sul documento trasmesso con i dati relativi al punto di fornitura da leggere (Allegato H), fa sottoscrivere il verbale al cliente finale, se presente, effettua la rilevazione fotografica del misuratore e trasmette la documentazione alla Committente con cadenza quotidiana, al fine di permettere alla stessa di processare la pratica e di trasmetterla quale riscontro al SII - Sistema Informativo Integrato c/o Acquirente Unico.
Le modalità più opportune e funzionali per la gestione della documentazione oggetto della suddetta prestazione sono concordate tra le parti.
1. L’importo totale del corrispettivo dovuto per il Servizio (comprensivo degli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali) è definito nel Contratto.
CAPO 2 – CONDIZIONI SPECIALI
Art. 7 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il Servizio è prestato nel territorio dei Comuni di Arconate, Legnano, Magnago, Rescaldina, Parabiago, Villa Cortese, Vittuone, Buscate, Canegrate, Magenta, Mesero, Boffalora sopra Ticino, Abbiategrasso, Ozzero e Morimondo.
2. L’Appaltatore dichiara di aver conoscenza dei luoghi dove si svolgerà il Servizio, del numero dei clienti finali serviti e del Calendario delle letture di cui all’Allegato B.
3. L’Appaltatore dichiara inoltre di aver adeguatamente formato ed informato i propri dipendenti e di tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole conseguente all’esecuzione del Servizio.
COMUNE | ABITANTI (2016) | SUPERFICIE Kmq | Pdr attivi al 31/12/2019 | % Misuratori teleletti al 31/08/2020 |
Abbiategrasso | 32.565 | 47,10 | 14.989 | 10% |
Arconate | 6.700 | 8,35 | 2.921 | 54% |
Boffalora sopra Ticino | 4.113 | 7,52 | 1.841 | 17% |
Buscate | 4.760 | 7,86 | 2.003 | 50% |
Canegrate | 12.523 | 5,30 | 5.560 | 55% |
Legnano | 60.259 | 17,72 | 28.419 | 42% |
Magenta | 23.845 | 21,81 | 11.521 | 64% |
Magnago | 9.248 | 11,30 | 3.805 | 35% |
Mesero | 4.159 | 5,69 | 1.961 | 15% |
Morimondo | 1.138 | 26,27 | 416 | 13% |
Ozzero | 1.489 | 11,02 | 612 | 13% |
Parabiago | 27.747 | 14,17 | 12.660 | 32% |
Rescaldina | 14.132 | 8,20 | 6.367 | 42% |
Villa Cortese | 6.214 | 3,56 | 2.734 | 44% |
Vittuone | 9.063 | 5,97 | 4.100 | 58% |
Art. 8 – INDICAZIONI OPERATIVE
1. L’Appaltatore organizza personale e mezzi propri e provvede alla lettura dei misuratori collocati presso i clienti finali oltre che all’erogazione delle prestazioni accessorie. Qualora la Committente sia obbligata a fornire materiale all’Appaltatore la consegna avviene settimanalmente presso il magazzino della sede di Legnano. In caso contrario, la fornitura del materiale necessario all’erogazione delle prestazioni si intenderà a carico dell’Appaltatore.
2. L’Appaltatore si impegna a destinare all’esecuzione del Servizio esclusivamente personale integerrimo, di provata moralità e capacità, formato in modo da garantire il corretto espletamento dell’attività affidata, nel numero necessario a soddisfare le esigenze della Committente e a garantire la qualità delle prestazioni.
3. Nel corso dell’esecuzione del Servizio la Committente ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore di provvedere ad eventuali aggiornamenti anagrafici e statistici relativi alle utenze.
4. Durante la prestazione del Servizio il personale dell’Appaltatore è tenuto a qualificarsi in ogni momento. A tale scopo, ciascun operatore è obbligato a esibire in modo visibile il Tesserino personale di riconoscimento.
5. Il personale dell’Appaltatore addetto all’esecuzione del Servizio è tenuto ad annunciarsi prima di accedere alla proprietà privata dei clienti finali.
Art. 9 – RICHIESTA DI EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI
1. La Committente ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore di effettuare i seguenti controlli nei confronti dei clienti finali.
a. controlli su clienti che non vengono letti da almeno tre cicli di lettura;
b. controlli su clienti per i quali siano state rilevate letture stabili per tre volte di seguito;
c. controlli di letture ritenute anomale;
d. controlli di letture ritenute anomale che abbiano generato rettifiche dei consumi, anche a seguito di segnalazione dei clienti o del fornitore.
2. L’Appaltatore è obbligato ad effettuare il controllo richiesto anche nel caso in cui per procedere alla lettura sia necessaria la presenza del cliente finale per inaccessibilità del misuratore ovvero per irreperibilità dello stesso nelle fasce orarie di cui al presente Capitolato.
3. In particolare, per quanto riguarda i controlli di cui al precedente punto c), successivamente alla consegna da parte dell’Appaltatore del Report di cui all’Allegato C, i dati di consumo sono verificati dalla Committente e sono restituiti gli elenchi delle eventuali letture incongruenti. L’Appaltatore, salvo diverse istruzioni, ha a disposizione tre giorni lavorativi per procedere alla rilettura dei misuratori (sia accessibili che parzialmente accessibili o non accessibili) presenti nell’elenco.
4. Nei casi di rettifiche di consumo, di cui al precedente punto d), segnalate dai clienti finali o dalla società fornitrice, la Committente invia il file con le letture contestate all’Appaltatore che è obbligato a procedere alla rilettura entro tre giorni lavorativi.
Art. 10 – RILEVAZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ E DELL’ESATTA UBICAZIONE DEL MISURATORE
1. L’Appaltatore è obbligato a rendere noto alla Committente l’eventuale ubicazione difforme del misuratore rispetto a quella rilevata dalla stessa per ogni nuovo cliente finale e per ogni cliente finale per cui nella banca dati non risulti essere registrata l’esatta ubicazione del misuratore. La segnalazione dovrà avvenire con gli appositi codici concordati con la Committente.
2. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo autorizza la Committente all’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Art. 11 – ANALISI DEI RISULTATI
1. L‘Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito molteplici obblighi inerenti alla qualità del servizio da rispettare nell’erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto; in particolare, sono previsti obblighi in punto di livello di servizio, di puntualità e cadenza temporale
entro cui eseguire le singole letture dei gruppi di misura. ARERA ha inoltre previsto che, in presenza di gruppi di misura accessibili, l’operatore addetto alla lettura di questi ultimi debba effettuare presso il cliente una lettura effettiva, prevedendo altresì un meccanismo di indennizzi nel caso di violazione dei predetti standard di servizio. Gli indennizzi riconosciuti ai clienti a seguito dell’attività svolta dall’Appaltatore, saranno ad esso addebitati unitamente alla specifica penale.
2. La Committente procede al controllo dell’attività svolta dall’Appaltatore sulla base delle informazioni ricavate dal proprio archivio o da appositi controlli effettuati sul campo; l’attività di verifica è formalmente documentata e le eventuali contestazioni sono mosse ufficialmente all’Appaltatore.
3. Le prestazioni eseguite in palese difformità delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e della normativa di settore non verranno in alcun modo ricompensate. Ricevuti tutti i dati dall’Appaltatore, la Committente procederà al controllo dell’attività svolta sulla base delle informazioni ricavate dal proprio archivio o da appositi controlli effettuati in campo.
4. La Committente monitora gli indicatori di seguito riportati per verificare il buon andamento delle attività:
a) numero di letture di contatori accessibili, indipendentemente dalla tipologia delle utenze lette;
b) numero di letture di contatori non accessibili;
c) esattezza dei dati di lettura;
d) rispetto dei programmi di rilevazione misure ed esecuzione prestazioni;
e) numero di prestazioni fuori standard imputabili all’Appaltatore;
f) ulteriori verifiche.
5. Oltre a quanto previsto all’art. 5 del presente Capitolato, la Committente si riserva la facoltà di effettuare, a sua discrezione, ulteriori verifiche:
a) sulle modalità di svolgimento del Servizio,
b) sul comportamento tenuto e sul rispetto della proprietà privata dei clienti finali da parte dei letturisti;
c) sulla conformità alla normativa e alle disposizioni del presente Capitolato delle modalità tecniche adottate nello svolgimento delle prestazioni;
d) sulle segnalazioni da chiunque comunicate in merito al Servizio;
e) sull’effettuazione delle prestazioni nel loro complesso mediante interviste ai clienti finali.
Art. 12 – RILEVAZIONE DEI DATI DELLE LETTURE
1. Tutte le letture effettuate dei misuratori (accessibili, parzialmente accessibili e non accessibili) sono contabilizzate per ciascuna rilevazione ai prezzi stabiliti.
2. In caso di mancata lettura di un misuratore accessibile la Committente applica all’Appaltatore una penale pari all’importo che la stessa è tenuta corrispondere, ai sensi della normativa vigente, al cliente finale a titolo di indennizzo oltre ai costi di gestione della pratica.
3. In ogni caso di mancata rilevazione dei dati di misurazione, l’Appaltatore è obbligato a indicare le ragioni per cui la rilevazione non è andata a buon fine. In assenza di tale indicazione la Committente applica per ogni mancata segnalazione una penale pari al corrispettivo unitario previsto per la singola prestazione.
Art. 13 – CARTOLINE PER L’AUTOLETTURA
1. Qualora il letturista, per motivi a lui non imputabili, sia impossibilitato ad effettuare la lettura di un contatore non accessibile (all’esito di tre tentativi di lettura falliti), deposita presso il domicilio del cliente finale, possibilmente nella casella della posta, oppure in altro luogo facilmente individuabile, la cartolina per la comunicazione di autolettura.
2. Per ogni cartolina depositata presso il domicilio del cliente finale e pervenuta debitamente compilata alla Committente, non è riconosciuto all’Appaltatore alcun corrispettivo.
3. Qualora pervenisse alla Committente un’autolettura ad un contatore individuato come accessibile nel database della Committente stessa, all’Appaltatore saranno applicate le penali di cui al presente Capitolato.
1. Qualora la Committente riscontrasse delle letture errate, a prescindere dalla condizione di accessibilità del misuratore, applica all’Appaltatore la penale di cui al presente Capitolato.
2. Senza oneri aggiuntivi per la Committente, l’Appaltatore si impegna a rilevare le letture segnalate come errate e a comunicare i dati entro due giorni lavorativi dalla richiesta.
1. In presenza di rettifiche generate da letture risultanti errate e rilevate dal letturista direttamente sui misuratori, è applicata la penale di cui al presente Capitolato per ciascuna rettifica eseguita.
CAPO 3 – CONDIZIONI GENERALI
Art. 16 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE
1. L’Appaltatore presenta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre che a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.
2. La garanzia deve avere validità temporale fino alla emissione del certificato di verifica finale di conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Committente (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. Il mancato rinnovo della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento.
4. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la garanzia può essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente con impegno dell’Appaltatore a ripristinarla per la quota erosa.
5. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione in cui la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
6. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui dovesse diventare creditore nei riguardi dell’Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Appaltatore è obbligato, nel termine di 10 giorni, a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
7. Nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, la Committente ha diritto di avvalersi della garanzia definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, oltre che per eventuali ulteriori danni patiti.
8. In caso di inadempienza dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, la Committente ha diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.
9. L’Appaltatore assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Appaltatore o al suo personale in relazione all’esecuzione Servizio o a cause ad esso connesse.
10. A tal fine, l’Appaltatore presenta una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che tiene indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione del Servizio da qualsiasi causa determinati.
11. La polizza, con esclusivo riferimento al Servizio, ha un massimale di almeno € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, valido per l’intera durata del Servizio.
12. In alternativa, l’Appaltatore dimostra l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica, producendo un’appendice alla stessa, nella quale è esplicitato che la polizza in questione copre anche il Servizio.
13. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Appaltatore viene estesa anche al subappaltatore.
14. La durata di tali polizze assicurative è da intendersi fino alla scadenza dell’esecuzione del Servizio.
15. L’inadeguatezza delle polizze impedisce la stipulazione del Contratto.
16. Le polizze devono essere preventivamente esibite prima della stipulazione del Contratto e devono essere accettate dalla Committente.
1. Il subappalto è consentito entro i limiti di legge e secondo quanto dichiarato in sede di offerta.
2. Almeno venti giorni prima della data prevista per l’avvio delle prestazioni che intende subappaltare, l’Appaltatore deposita presso la Committente:
a. copia autentica del contratto di subappalto, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Qualora l’Appaltatore rivesta una forma plurisoggettiva (RTI, consorzio, etc.), la dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei suoi componenti;
b. certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
c. dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
3. La Committente, verificati positivamente:
a. i requisiti di cui alle precedenti lett. b e c in capo al subappaltatore;
b. la corrispondenza tra l’indicazione effettuata dall’Appaltatore in sede di offerta circa le prestazioni da subappaltare e l’oggetto del contratto di subappalto;
c. la mancata partecipazione dell’affidatario del subappalto alla procedura di gara;
d. che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 oltre che un’adeguata disciplina in materia di protezione dei dati personali;
e. l’insussistenza nei confronti del subappaltatore di alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
autorizza il subappalto.
4. Fermo restando quanto disposto dall’art. 105, comma 13 del Codice, il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
5. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
6. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente o di terzi per fatti comunque imputabili ai subappaltatori coinvolti nell’esecuzione e solleva la Committente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi subappaltati. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati dal comma 8 dell’art. 105 del Codice.
7. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
8. L’Appaltatore è altresì obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
9. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, in seguito ad apposita verifica, sia emersa la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
10. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, venga accertato da ARERA un inadempimento da parte del subappaltatore di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della Committente. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può costituire oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente ha la facoltà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 18 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore accetta espressamente di eseguire tutte le varianti, in aumento o diminuzione, di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Committente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.
3. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata preventivamente approvata dalla Committente.
Art. 19 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
1. La sospensione del Servizio è disciplinata dall’art. 107 del Codice.
2. In nessun caso l’Appaltatore ha la facoltà di sospendere il Servizio o di sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali, neanche in ragioni di controversie insorte con la Committente o con altri soggetti coinvolti, anche indirettamente, con l’esecuzione del Servizio.
3. Nel caso di sospensione dovuta a provvedimenti di Autorità pubbliche, si darà applicazione alla Clausola di salvaguardia Covid-19 di cui al Contratto.
Art. 20 – APPLICAZIONE DI PENALI
1. Nelle ipotesi di inadempimento e/o inesatto o parziale adempimento, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile alla Committente, la Committente si riserva il diritto di applicare all’Appaltatore le seguenti penali.
Inadempienze | Penali |
Per ogni indennizzo che dovrà essere riconosciuto per mancata effettuazione della lettura di misuratori accessibili | € 40,00 |
Per ogni lettura errata | € 8,00 |
Per ogni mancata indicazione della motivazione della lettura non eseguita | € 5,00 |
Per ogni mancata indicazione del corretto stato di accessibilità del misuratore | € 8,00 |
Per ogni cartolina di autolettura riferita a misuratore accessibile | € 10,00 |
Per ogni lettura e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione o nella consegna dei dati | € 0,06 |
Per ogni giorno di ritardo oltre il 7° giorno nella consegna della documentazione relativa ai Servizi aggiuntivi | € 10,00 |
Per ogni indennizzo che dovrà essere riconosciuto per la mancata effettuazione dei Servizi aggiuntivi nei tempi previsti | € 10,00 oltre l’importo dell’indennizzo che la Committente dovrà corrispondere ai sensi della delibera di ARERA del 12 dicembre 2019 569/2019/R |
1. La penale è applicata all’Appaltatore nel rispetto della seguente procedura:
a) la Committente contesta il fatto all’Appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
b) l’Appaltatore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie
controdeduzioni mediante PEC;
c) la Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti, comunicandole sempre a mezzo PEC;
In caso di applicazione della penale contrattuale, la Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della garanzia definitiva. In tale ultimo caso, è obbligo dell’Appaltatore reintegrare la cauzione.
2. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che dovessero essere successivamente accertati dalla Committente.
3. L’importo delle penali complessivamente applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del contratto. Qualora ciò avvenga la Committente potrà risolvere il Contratto.
Art. 21 – CONTESTAZIONI E RISERVE
1. L’Appaltatore comunica alla Committente le contestazioni sollevate e l’apposizione di riserve tempestivamente, e comunque sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
2. Nel termine di quindici giorni dall’iscrizione della riserva l’Appaltatore deve indicare con precisione le ragioni di ciascuna riserva formulata con relativa quantificazione. La mancata esplicazione nel modo e nei termini indicati delle proprie riserve comporta la decadenza dell’Appaltatore dal diritto di farle valere.
3. Il Direttore dell’Esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone le sue motivate deduzioni.
CAPO 4 – PERSONALE IMPIEGATO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 22 – CLAUSOLA DI ASSORBIMENTO
1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea in materia di appalti ad alta intensità di manodopera, e comunque ferma restando la libertà di organizzazione dell’operatore economico subentrante, l’Appaltatore, ove dovesse impiegare nuovo personale rispetto a quello già nel suo organico, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo condizioni normative, retributive tabellari e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti.
A tal fine, si rimanda all’“Allegato I – Elenco del personale impiegato dall’appaltatore uscente”.
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di servirsi del personale qualificato in numero tale da garantire la regolarità e il corretto svolgimento del Servizio.
2. L’Appaltatore comunica al Direttore dell’Esecuzione, entro (•) giorni dalla sottoscrizione del Contratto:
a) l’elenco nominativo del personale e dei relativi turni di servizio;
b) il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale per lo svolgimento delle prestazioni;
c) le mansioni di ciascun addetto all’esecuzione del Servizio;
d) l’elenco del personale incaricato della gestione delle emergenze;
e) i numeri di telefonia mobile aziendale attraverso i quali contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti.
L’Appaltatore è obbligato a portare a conoscenza del Direttore dell’Esecuzione ogni eventuale modifica dei dati sopraelencati.
3. Relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci- lavoratori, l’Appaltatore ha l’obbligo di:
- applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi in vigore nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall’art. 30, comma 4 del Codice;
- adempiere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi;
- provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. n. 68/1999;
- provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici relativi all’esecuzione del Servizio;
- non effettuare variazioni nell’organico, salvo che per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del Contratto.
4. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni da svolgere e alle misure di prevenzione personale necessarie per il contenimento del contagio da Covid-19, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.
5. La Committente è estranea a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- l’Appaltatore e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l’Appaltatore e il contraente uscente.
6. L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire che tutto il personale in servizio tenga un comportamento rispettoso verso l’utenza nonché verso la Committente; il mancato rispetto di tale obbligo potrà comportare la risoluzione del Contratto.
7. Qualora dovessero essere accertati comportamenti non adeguati tenuti nei confronti dei clienti finali da parte del personale incaricato dall’Appaltatore, la Committente ha la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori responsabili. È fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dalla Committente.
Art. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
1. Per lo svolgimento del Servizio l’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, comunque, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare, l’Appaltatore:
a. al momento della stipula del Contratto ha l’obbligo di consegnare al Direttore dell’Esecuzione il “Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerente alle prestazioni oggetto dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 in vista dell’attuazione degli obblighi di cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
b. deve predisporre, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed adotta le disposizioni e le procedure di sicurezza adeguate a garantire l’incolumità del proprio personale e dei soggetti terzi. A tal fine l’Appaltatore garantisce, inoltre, il rispetto delle disposizioni nazionali e locali, presenti e future vigenti durante l’esecuzione dell’appalto, volte al contenimento della diffusione della sindrome da COVID-19, consegnando adeguati DPI e ogni altro strumento idoneo e si impegna a limitare al minimo, ove possibile, i contatti del proprio personale con i clienti finali.
2. La Committente ha la facoltà di accertare in qualsiasi momento l’adempimento da parte dell’Appaltatore dei precedenti obblighi.
3. La mancata presentazione della documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 potrà comportare la risoluzione del Contratto.
4. L’Appaltatore deve portare immediatamente a conoscenza della Committente ogni incidente e infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore, o degli eventuali subappaltatori, che abbiano coinvolto personale, mezzi, impianti o attrezzature riferibili alla Committente o abbiano causato danni alle proprietà della stessa.
5. L’Appaltatore, fatti salvi gli adempimenti di legge previsti, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’Esecuzione un rapporto per ogni incidente o infortunio entro sette giorni dal verificarsi dello stesso.
CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 del Codice per come modificato dall’art. 91, co. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’Appaltatore è riconosciuta una anticipazione del 20% sull’importo del Contratto da corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente.
3. L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 26 – PAGAMENTI E RITENUTE A GARANZIA
1. Il pagamento del corrispettivo è effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura e indicazione dei servizi svolti nel mese di riferimento per come specificato nel presente articolo.
2. La prima rata mensile sarà corrisposta dalla Committente all’Appaltatore solo dopo che l’importo versato a titolo di anticipazione troverà corrispondenza con le prestazioni effettivamente rese e contabilizzate.
3. La Committente detrarrà dalla prima rata mensile l’importo delle spese di contratto, ove dovute.
4. La Committente procede al pagamento solo dopo avere accertato la posizione di regolarità contributiva dell’Appaltatore mediante la richiesta del DURC e declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti all’omessa indicazione in fattura dei riferimenti specificati nel presente articolo o in caso di presentazione di DURC irregolare. In caso di DURC irregolare trova applicazione l’art. 30, comma 5, del Codice.
5. Per la contabilizzazione del Servizio, alla fine di ogni ciclo di attività, l’Appaltatore provvede mensilmente a emettere regolare fattura sulla base dei prezzi ottenuti dall’applicazione del ribasso offerto in gara all’elenco prezzi di cui all’Allegato A, dei Report (di dettaglio e di riepilogo finale) del ciclo di letture e delle prestazioni relative ai Servizi aggiuntivi (Allegati C, D, E ed F). La fattura contiene l’indicazione delle prestazioni effettuate. I dati relativi alle eventuali cartoline di autolettura pervenute alla Committente, oltre che quelli relativi al Servizio principale con specifico riferimento alle letture, alle verifiche, ai controlli e alle rilevazioni dati di lettura, sono forniti all’Appaltatore dalla Committente prima dell’emissione della fattura.
6. La Committente provvede, entro quindici giorni dalla data di consegna dei Report, a verificare la correttezza dei dati riportati negli stessi e a comunicare gli eventuali errori riscontrati e l’eventuale applicazione di penali.
7. Ciascuna fattura è redatta secondo le norme fiscali in vigore, è intestata alla Committente, riporta la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN, contiene il riferimento al Contratto d’appalto, al CIG n. 8475315331, alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, oltre all’indicazione delle quantità e del relativo prezzo unitario delle singole prestazioni effettuate.
8. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nei contratti collettivi, nelle leggi e nei regolamenti aventi ad oggetto la tutela, la protezione, l’assicurazione, l’assistenza e la sicurezza fisica dei lavoratori, è operata sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi in sede di conto finale a seguito della verifica di conformità.
9. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario tratto sull’istituto di credito e alle coordinate bancarie indicate dall’Appaltatore; il pagamento è effettuato per il totale dell’importo riconosciuto a trenta giorni dalla fine del mese in cui è stata emessa la fattura.
10. La Committente ha la facoltà di differire i tempi di pagamento, laddove riscontri una palese ed evidente difformità di quanto esposto in fattura rispetto alle prestazioni effettivamente eseguite. In ogni ipotesi di difformità, la Committente ha la facoltà di diffidare l’appaltatore ai sensi dell’art. 1454
c.c. e, in caso di perdurante inadempimento oltre il termine assegnato, il Contratto si intende risolto. Resta fermo in ogni caso il diritto della Committente a richiedere il risarcimento del danno all’Appaltatore.
Art. 27 – REVISIONE DEI PREZZI
1. I prezzi non sono soggetti a revisione per tutta la durata del Contratto.
Art. 28 – VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. Le prestazioni oggetto del Contratto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione.
2. La verifica di conformità è svolta in corso di esecuzione ogni 3 mesi in quanto il Contratto ha ad oggetto prestazioni continuative.
3. La verifica di conformità è svolta dal Direttore dell’Esecuzione che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La Committente ha la facoltà di affidare la verifica di conformità a un soggetto diverso dal Direttore dell’Esecuzione.
4. La verifica finale di conformità è avviata entro venti giorni dall’esecuzione dell’ultima prestazione ed è conclusa non oltre sessanta giorni dalla stessa.
5. Delle verifiche di conformità è redatto processo verbale.
6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore.
7. L’Appaltatore mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione i mezzi e gli strumenti necessari. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a tale obbligo, il Direttore dell’Esecuzione dispone che si provveda d’ufficio, deducendo il costo dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
8. Il Direttore dell’Esecuzione, o altro soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità quando accerta che l’Appaltatore ha integralmente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore dell’Esecuzione è confermato dal RUP.
9. Il certificato di verifica di conformità contiene:
- gli estremi del Contratto e degli eventuali atti integrativi;
- l’indicazione dell’Appaltatore;
- il nominativo del Direttore dell’Esecuzione;
- il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;
- le date di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- il richiamo agli eventuali verbali dei controlli intermedi svolti in corso di esecuzione;
- il verbale del controllo finale;
- l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore;
- la certificazione di verifica di conformità.
10. Non è esclusa la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti del Servizio non verificabili in sede di verifica di conformità.
11. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l’accettazione all’Appaltatore che lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dal ricevimento.
12. L’Appaltatore ha la facoltà di aggiungere in calce al certificato di verifica di conformità le contestazioni che ritiene opportune.
11. Il saldo delle prestazioni è effettuato entro novanta giorni dalla redazione del certificato di verifica finale di conformità, secondo quanto previsto dall’art. 102 del Codice.
12. Al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, l’Appaltatore è tenuto a consegnare alla Committente la seguente documentazione:
a) dichiarazione, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, resa da ogni dipendente (sia dell’Appaltatore sia dell’eventuale Subappaltatore) che ha prestato la propria attività lavorativa per l’esecuzione del Contratto, così come risultante dai documenti contabili dell’appalto, nella quale dichiari di aver percepito regolarmente lo stipendio, di aver ottenuto l’accantonamento del TFR e che nulla ha a pretendere dall’Appaltatore e dal Subappaltatore per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante;
b) dichiarazione resa nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dal legale rappresentante dell’Appaltatore (nonché dal legale rappresentante dell’eventuale Subappaltatore) con la quale attesta e dichiara l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione.
Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante.