Contract
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA IN 3 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2425
I chiarimenti e l’errata corrige della gara sono visibili su: xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxx.xxx.xx
CHIARIMENTI
A. DOCUMENTO: CAPITOLATO TECNICO GENERALE
A.1. ARGOMENTO: I CATALOGHI PRODOTTI – PAR. 3
1) Domanda
Facendo riferimento al Vs Capitolato Tecnico Generale, in dettaglio al punto 5.1.1 “Definizione del fabbisogno dell’Amministrazione”, si evidenzia che in particolare sui Lotti si possono avere ad esempio sul Lotto 1, sei Prodotti Principali. Si richiede a tal seguito la conferma se è possibile offrire per ogni Prodotto Principale (n. 6 per il Lotto 1 e n. 2 per il Lotto 2) un prodotto di marca e modello diverso per ognuno.
Risposta
Si conferma.
A.2. ARGOMENTO: PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEI CATALOGHI PRODOTTI – PAR. 4.1
2) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Generale Allegato 1 Pag 7 MODELLO DI FUNZIONAMENTO
In riferimento al seguente requisito “la prima fase, caratterizzata dalla presentazione delle offerte in forma di Cataloghi Prodotti (come meglio dettagliato al successivo capitolo 3), che si conclude con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e la sua stipula, a cura della Consip S.p.A. (così come disciplinato nel Capitolato d’Oneri). In corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, sarà prevista altresì una fase operativa di aggiornamento periodico dei Cataloghi Prodotti, gestita da Consip S.p.A., come meglio dettagliato al successivo capitolo 4; si chiede di confermare se in virtù dell’immissione sul mercato della nuova generazione dei Notebook, rispondenti alle specifiche del capitolato ma ancora non disponibili per poter eseguire il test di performance richiesti in fase di offerta iniziale, ma sicuramente disponibili per l’apertura del negozio alle Amministrazioni, è previsto un primo aggiornamento del catalogo Prodotti in un momento successivo alla stipula dei contratti ma precedente all’apertura dei negozi.
Tale primo aggiornamento si rende necessario anche in considerazione dei tempi previsti al punto 4.1.4 “svolgimento della procedura di aggiornamento” che oltre ad essere su base quadrimestrale, potrebbe concludersi anche dopo 6-7 mesi dalla richiesta del primo “CPA” ( 4 mesi + tempi per la predisposizione documentazione e risposta fornitori + 20 gg lavorativi per la valutazione + eventuali altri 20 gg per contradditorio della stazione appaltante + 10 gg per messa a disposizione configuratore alle Amministrazioni).
Risposta
Non si conferma.
3) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Generale Allegato 1 Pag 9 AGGIORNAMENTO DEI CATALOGHI PRODOTTI
In riferimento al seguente requisito “La data e l’ora per la presentazione dei Cataloghi Prodotti aggiornati, assegnando un termine congruo per l’aggiornamento; si chiede cosa si intende con congruo anticipo in quanto qualora debbano essere ripresentati tutti i documenti richiesti per la verifica tecnica (ad esempio di nuovi prodotti introdotti nel catalogo), la predisposizione dei documenti, dei test etc etc potrebbe richiedere anche 3-4 settimane.
Risposta
Negli avvisi quadrimestrali di cui al paragrafo 4.1.1 del Capitolato Tecnico Generale, il termine congruo che sarà assegnato per l’aggiornamento dei Cataloghi Prodotti può stimarsi indicativamente in 15 giorni solari. Resta inteso che la cadenza delle procedure di aggiornamento dei Cataloghi Prodotti è già stabilita nella lex specialis di gara ed è quadrimestrale. Pertanto ciascun operatore economico parte dell’Accordo Quadro potrà organizzarsi per l’acquisizione della documentazione necessaria all’aggiornamento in vista della scadenza di ciascun quadrimestre di durata contrattuale.
A.3. ARGOMENTO: COMMISSIONE PERMANENTE FUORI PRODUZIONE – PAR. 4.2
4) Domanda
Facendo seguito al Vs Capitolato Tecnico Generale, in particolare al capitolo 4 Aggiornamento dei Cataloghi Prodotti, sul paragrafo 4.1 Procedura di aggiornamento dei Cataloghi Prodotti, viene evidenziata la “non” possibilità della eliminazione di un Prodotto Principale. Questo potrebbe avvenire per cause non imputabili al Fornitore perché potrebbero non poter produrre più tale prodotto e il fornitore non avere la possibilità di sostituzione del Prodotto Principale con un prodotto di altro brand. Visto che la durata dell’AQ si potrebbe prolungare fino ai 24 mesi dall’attivazione, si chiede di chiarire in che modo il fornitore si possa svincolare da tale obbligo.
Risposta
In qualsiasi momento nel corso della durata dell’Accordo Quadro, l’operatore economico potrà rivolgersi alla Commissione Permanente Fuori Produzione (rif. paragrafo
4.2 del Capitolato Tecnico Generale), comunicando la sopravvenuta impossibilità di fornire uno o più elementi di cui al proprio Catalogo Prodotti, tra cui, appunto, il Prodotto Principale e allegando, a tal fine, apposita dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore), contenente la data di termine produzione. In assenza di possibilità di sostituzione, la Commissione Permanente Fuori Produzione, così come previsto al menzionato paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico Generale e con le modalità ivi indicate, provvederà a eliminare dal Catalogo Prodotti il foglio relativo a tale Prodotto Principale.
5) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Generale Allegato 1 Pag 14 Commissione Permanente Fuori Produzione
In riferimento al seguente requisito “Qualora la Commissione Permanente Fuori Produzione rilevi che, rispetto al medesimo elemento del Configuratore (identica marca e modello), un operatore economico abbia inviato la dichiarazione di fuori produzione e uno o più degli altri operatori economici aggiudicatari dell’AQ non abbiano operato in tal senso, la stessa provvederà ad avviare apposito contradditorio con tutti gli operatori coinvolti, all’esito del quale avrà la facoltà, ove ne ricorrano i presupposti, di procedere come sopra indicato (eliminazione o sostituzione dell’elemento in questione)” si fa presente che il Fuori produzione del produttore potrebbe non coincidere con la disponibilità del prodotto presso i fornitori che potrebbero aver offerto il medesimo prodotto, qualora per esigenze dovute ai tempi di consegna, un fornitore
rispetto all’altro, disponga di uno stock dei prodotti nel proprio magazzino e pertanto, si chiede di confermare che la comunicazione da parte di un aggiudicatario dell’AQ, asseverata dalla dichiarazione del produttore, non debba essere estesa ad altri aggiudicatari presenti nell’AQ, con il medesimo prodotto, che sono in grado di garantire continuità di consegne per una disponibilità residua di prodotti nel proprio magazzino
Risposta
Come previsto al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico Generale, qualora la Commissione Permanente Fuori Produzione rilevi che, rispetto al medesimo elemento del Configuratore (identica marca e modello), un operatore economico abbia inviato la dichiarazione di fuori produzione e uno o più degli altri operatori economici aggiudicatari dell’AQ non abbiano operato in tal senso, la stessa provvederà ad avviare apposito contraddittorio con tutti gli operatori coinvolti.
Pertanto, la circostanza espressa nel quesito potrà essere fatta presente dall’operatore economico nell’ambito di tale contraddittorio e solo all’esito dello stesso, così come previsto al citato paragrafo 4.2, la Commissione Permanente Furori Produzione avrà la facoltà, solo qualora le circostanze emerse nel contraddittorio dimostrino la ricorrenza dei relativi presupposti, di procedere con l’eliminazione o con la sostituzione dell’elemento in argomento.
6) Domanda
riferimento al documento "ID2425 - Allegato 1 – Capitolato Tecnico Generale.pdf", paragrafo 4.2. Commissione Permanente Fuori Produzione ed in particolare alla seguente indicazione "Qualora la Commissione Permanente Fuori Produzione rilevi che, rispetto al medesimo elemento del Configuratore (identica marca e modello), un operatore economico abbia inviato la dichiarazione di fuori produzione e uno o più degli altri operatori economici aggiudicatari dell’AQ non abbiano operato in tal senso, la stessa provvederà ad avviare apposito contradditorio con tutti gli operatori coinvolti, all’esito del quale avrà la facoltà, ove ne ricorrano i presupposti, di procedere come sopra indicato (eliminazione o sostituzione dell’elemento in questione)", si chiede di precisare se, qualora il produttore dichiarasse il fuori produzione e uno degli operatori economici offerenti la stessa tecnologia (stessa marca e modello) avesse invece scorte di magazzino del prodotto, quest'ultimo potrebbe continuare a offrire il prodotto fino ad esaurimento delle scorte di magazzino.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 5).
A.4. ARGOMENTO: REVISIONE DEI PREZZI – PAR. 4.4
7) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri Pag 14 4.4 Opzioni e Xxxxxxx
In riferimento al seguente requisito “L’Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in attuazione della clausola di revisione prezzi inserita nel Capitolato Tecnico Generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022”., si chiede di confermare che i prezzi potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione rispetto al prezzo offerto in “fase 1” ovvero al momento di sottomissione dell’offerta
Risposta
Si conferma.
In particolare, così come meglio indicato al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico Generale, la revisione dei prezzi ivi descritta (in aumento o in diminuzione) sarà operata direttamente da Consip S.p.A. in occasione della pubblicazione dell’avviso quadrimestrale di cui al precedente paragrafo 4.1.
Dopodiché, in risposta a tale avviso, gli operatori potranno aggiornare, tra l’altro, i prezzi, ma esclusivamente in termini migliorativi rispetto ai prezzi unitari offerti (così come eventualmente revisionati da Consip S.p.A. in occasione dell’avviso), così come previsto al medesimo paragrafo 4.1.
8) Domanda
Con riferimento al documento "ID2425 - Allegato 1 – Capitolato Tecnico Generale.pdf", paragrafo 4.4. Revisione dei prezzi, si richiede se la revisione dei prezzi derivante dall'indice di Riferimento ISTAT indicato scatenerà la variazione dei prezzi offerti sia nel caso di una differenza positiva che nel caso di una differenza negativa.
Domanda 3:
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 7).
9) Domanda
Capitolato tecnico generale pag. 16, p. 4.4 “Revisione dei prezzi” si fa riferimento all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, dove è indicato che le variazioni prezzi possono essere sia in diminuzione che in aumento. A pag. 8 dello stesso documento, p. 4.1 “Procedura di aggiornamento dei Cataloghi Prodotti” viene indicato che la revisione dei prezzi offerti può essere effettuata “esclusivamente in termini migliorativi”. Si chiede di specificare come tale indicazione si possa ricondurre al Decreto sopra citato.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 7).
A.5. ARGOMENTO: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO A CONDIZIONI TUTTE FISSATE – PAR. 5.1 (E RELATIVI SOTTOPARAGRAFI)
10) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Generale Allegato 1 Pag 7 Prima fase – I Cataloghi Prodotti
In riferimento al cosiddetto “Configuratore” dal momento che costituisce una novità assoluta nelle iniziative per l’acquisto dei prodotti oggetto della presente gara, si chiede di avere dettagli o esempi del funzionamento del configuratore messo a disposizione delle Amministrazioni per capire i criteri di selezione dei prodotti e individuare le migliori soluzioni da proporre
Risposta
La finalità del Configuratore è, da una parte, garantire agli operatori economici di esprimere un’offerta più ampia e flessibile di prodotti e relative caratteristiche, secondo una logica “a catalogo”; dall’altra, garantire che le stazioni appaltanti, sulla base delle proprie specifiche esigenze, aggiudichino i propri ordinativi all’aggiudicatario la cui offerta è la più conveniente rispetto a tali esigenze. In particolare, in funzione del fabbisogno espresso dall’Amministrazione, il Configuratore opererà confrontando di volta in volta le diverse offerte (i) escludendo dal confronto le offerte che non soddisfano i requisiti richiesti dall’Amministrazione e (ii) determinando, tra le offerte rimaste, quella economicamente più conveniente.
Il dettaglio dei criteri di selezione dei prodotti, è quello contenuto ai paragrafi 5.1.1 e 5.1.2 del Capitolato Tecnico Generale, di seguito riportato. In particolare, la singola Amministrazione dovrà selezionare nel Configuratore i seguenti elementi:
• Prodotto Principale prescelto (tra i 6 previsti per il lotto 1 e i 2 previsti per i lotti 2 e 3);
• quantitativo di Prodotti Principali di cui intende approvvigionarsi, che dovrà essere non inferiore a 10;
• Eventuali Specifiche Tecniche Secondarie del Prodotto Principale richiesto;
• Eventuali Opzioni di prodotto standard richieste (che determineranno la Configurazione);
• Per il lotto 1, eventuali Opzioni di servizio standard richieste;
• Eventuali Prodotti opzionali richiesti (tra quelli a offerta obbligatoria e/o facoltativa) e le eventuali relative Specifiche Tecniche Secondarie;
• Eventuali Servizi Connessi Opzionali richiesti.
Sulla base dei suddetti elementi imputati il Configuratore:
• escluderà dal confronto i Cataloghi dei Prodotti Principali diversi da quello richiesto dall’Amministrazione;
• escluderà dal confronto i Cataloghi dei Prodotti Principali richiesti che non includono: la specifica Configurazione, tutti i Prodotti Opzionali e/o le Specifiche Tecniche Secondarie richiesti dall’Amministrazione;
• relativamente ai Cataloghi dei soli Prodotti Principali che soddisfano il fabbisogno espresso dall’Amministrazione, calcolerà il prezzo totale risultante da ciascun Catalogo Prodotti (moltiplicando i relativi prezzi unitari per le quantità indicate dall’Amministrazione e sommando i valori ottenuti), in funzione delle offerte presentate in prima fase;
• determinerà la graduatoria sulla base dei prezzi totali così calcolati.
Si fornisce in ogni caso di seguito una rappresentazione meramente esemplificativa delle sopra richiamate regole di funzionamento del Configuratore. Si precisa tuttavia, che l’esempio riportato di seguito non è volto a rappresentare l’interfaccia e il funzionamento “pratico” del tool che sarà fornito a valle della stipula dell’Accordo Quadro, ma solo a illustrarne la logica che sarà utilizzata, in base a quanto puntualmente disciplinato in documentazione di gara. Inoltre, per semplicità di esposizione, nell’esempio proposto sono state considerate solo alcune tra le possibili specifiche tecniche secondarie / prodotti e servizi opzionali che le Amministrazioni potranno richiedere.
La prima figura mostra un ipotetico form “di input” del configuratore, che l’Amministrazione utilizza per esprimere il proprio fabbisogno. Si noti che in esso sono presenti, a titolo meramente esemplificativo, le scelte dell’Amministrazione rispetto a quantitativi di prodotti principali richiesti, opzioni di prodotto/servizio, specifiche tecniche secondarie, prodotti/servizi opzionali.
Figura 1.
Il configuratore, sulla base del fabbisogno espresso dall’Amministrazione, selezionerà le offerte (Cataloghi Prodotti) rispondenti ai requisiti richiesti (lato sinistro della Figura 2) e ne determinerà il prezzo complessivo, individuando in particolare l’offerta che presenta il prezzo complessivo più basso (in alto nella Figura 2).
Figura 2.
Si noti come, nel lato destro della figura, a scopo illustrativo sono riportate due offerte che non rispondono ai requisiti e pertanto, sono escluse dal confronto. In particolare
a. il Fornitore Q non ha offerto il Monitor multimediale (prodotto opzionale la cui offerta in prima fase è facoltativa), il che rende impossibile determinare il prezzo complessivo della configurazione richiesta dall’Amministrazione
b. il Fornitore S non ha offerto il lettore biometrico integrato (specifica secondaria richiesta dall’Amministrazione) e, pertanto, non entra in graduatoria, pur essendo il suo prezzo offerto per la configurazione di PC richiesta (€ 315,00) inferiore a quello del Fornitore A (€ 325,00), che si aggiudica l’ordinativo.
c. Il fornitore K, pur avendo offerto un prodotto “ad alta sostenibilità ambientale”, è rientrato nella graduatoria nonostante l’Amministrazione non abbia espresso una preferenza in tal senso (si veda, altresì, la risposta al quesito n. 49).
11) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 16 SPECIFICHE TECNICHE SECONDARIE
In riferimento alla possibilità di offrire un notebook in configurazione base già in possesso di una o più specifiche tecniche secondarie come indicate nella Tabella 4, si chiede di confermare che nel configuratore non sarà possibile escludere le configurazioni per le quali le specifiche tecniche secondarie sono ricomprese nel prezzo della configurazione base, ma soltanto selezionarle sulle reali esigenze/necessità dell’Amministrazione.
Risposta
Posto che il quesito non è chiaro, si precisa quanto segue.
In sede di compilazione del Catalogo Prodotti, qualora lo specifico Prodotto Principale offerto sia in possesso di una o più Specifiche Tecniche Secondarie, nell’ambito del foglio “Specs”, in corrispondenza della/e stessa/e dovrà essere compilata la voce “Sì” e, dove presenti ulteriori campi compilabili relativi alla/e stessa/e, questi ultimi dovranno essere valorizzati, come indicato nel Capitolato d’Oneri.
In tal modo tali Specifiche Tecniche Secondarie si intenderanno offerte, posto che il relativo prezzo si intenderà sempre e comunque incluso in quello del Prodotto Principale, in quanto non è prevista una valorizzazione economica specifica e distinta per le stesse.
Le Specifiche Tecniche Secondarie costituiranno comunque un filtro nell’ambito del Configuratore. Con la conseguenza che, se un’Amministrazione manifesta l’esigenza di una Specifica Tecnica Secondaria, il Configuratore proporrà nella propria graduatoria esclusivamente gli operatori che l’abbiano espressamente offerta nel proprio Catalogo Prodotti per lo specifico Prodotto Principale, come sopra indicato.
Si veda in ogni caso la risposta al precedente quesito n. 10).
Per la modifica della Tabella relativa alle Specifiche Tecniche Secondarie di cui al Capitolato Tecnico Speciale, si vedano altresì le rettifiche alla documentazione.
12) Domanda
Con riferimento al Capitolato tecnico speciale, cap. 3.2 - Specifiche Tecniche Secondarie, nella parte in cui stabilisce che "Nella seguente tabella, vengono indicate, per ciascun lotto, le specifiche tecniche secondarie che possono essere offerte, in via facoltativa, in prima fase e che si intendono ricomprese nel prezzo offerto per il prodotto principale."
Da quanto riportato, le specifiche tecniche secondarie sono elementi facoltativi. Tuttavia, non è chiaro se e come le stesse saranno valorizzate nel configuratore al fine di guidare l’offerta e la selezione dell’amministrazione acquirente in fase di scelta. Si chiede di chiarire se la selezione dei prodotti offerti all’amministrazione acquirente da parte del Configuratore possa determinare l’esclusione dei prodotti pure a Catalogo sprovvisti di tali specifiche tecniche secondarie a vantaggio di altri prodotti analoghi dotati di tali specifiche. In quest’ultimo caso, si chiede di chiarire se e in che modo le specifiche tecniche secondarie possano rilevare quali possibili elementi di selezione dei prodotti ad opera del Configuratore predisposto dall’Amministrazione.
Risposta
Si veda la risposta ai precedenti quesiti nn. 10) e 11).
13) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Generale Allegato 1 Pag 20 Identificazione del Fornitore Aggiudicatario
In riferimento al seguente requisito “Una volta inserito il fabbisogno da parte dell’Amministrazione, sulla base degli elementi imputati il Configuratore ….. “ si chiede di confermare che al fine di non influenzare la scelta dell’Amministrazione su criteri diversi da quelli previsti dalla procedura:
“L’operatore primo in graduatoria sarà quello che, sulla base delle risultanze del Configuratore avrà offerto il prezzo complessivamente più basso in relazione allo specifico fabbisogno dell’Amministrazione. Tale operatore diventerà quindi il Fornitore affidatario dell’Ordinativo di Fornitura (Contratto Esecutivo)”, il configuratore darà evidenza della marca e modello del notebook che verrà selezionato dal configuratore solo successivamente all’invio dell’ordine al fornitore.
Risposta
Non si conferma. In ogni caso, la marca e il modello, per quanto evidenti, non costituiranno assolutamente un filtro nell’ambito del Configuratore e la relativa conoscenza da parte dell’Amministrazione non dovrà influire in alcun modo nella definizione del relativo fabbisogno.
Le Amministrazioni d’altro canto sono tenute ad utilizzare il Configuratore nel rispetto dalla disciplina dettata dall’Accordo Quadro e dai relativi allegati e sono sempre e comunque responsabili del corretto utilizzo dello strumento.
14) Domanda
Facendo riferimento al Vs Capitolato Tecnico Generale, in dettaglio al punto 5.1.3 Ordinativo di fornitura, si riporta che “è fatto obbligo all’aggiudicatario rifiutare l’Ordinativo di fornitura…” al raggiungimento della quota massima di Prodotti Principali eseguibile per singolo fornitore operante ovvero fino al massimo del 40% del quantitativo massimo del lotto. A tal seguito si richiede come viene regolato il quantitativo massimo in quanto non è chiaro se la massima quantità del lotto è applicabile anche solo su un solo Prodotto Principale. Esempio: se il fornitore ha nel Lotto 1 una quantità stimata del PC Portatile da 14” una quantità indicata di 25.000 pezzi su una quantità massima di 48.000 previsti in gara, è possibile vendere e accettare ordini fino ad un massimo di 88.000 pezzi del solo prodotto 14”?
Risposta
Così come meglio precisato anche al paragrafo 23 del Capitolato d’Oneri, la quota massima del 40% (applicabile solo in caso di utilizzo dell’Accordo Quadro a condizioni tutte fissate) deve intendersi riferita al lotto di riferimento complessivamente inteso, indipendentemente dal fatto che il concorrente abbia offerto uno o più Prodotti Principali. Pertanto tale quota non varia in funzione del numero e della tipologia dei Prodotti Principali offerti dal concorrente nell’ambito dello specifico lotto. Si rammenta inoltre che, come previsto al paragrafo 4 del Capitolato d’Xxxxx, i quantitativi stimati di ciascun singolo Prodotto Principale non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali.
Stante tutto quanto sopra, rispetto all’esempio contenuto nel quesito, fermo restando che lo stesso non è chiaro, si conferma la possibilità di accettare (sempreché non sia stata indicata una capacità distributiva inferiore), nell’ambito del lotto 1, ordini fino a un massimo di 88.000 pezzi complessivi, i quali potenzialmente potrebbero essere anche tutti riferiti al solo Prodotto 14”.
Si precisa infine che quanto sopra vale anche qualora, in luogo della quota massima del 40% (per il caso del lotto 1 88.000 pezzi), sia stata indicata una capacità distributiva inferiore.
15) Domanda
Rif. ID 2425 - Allegato 9A - Allegato 9B - Allegato 9C
In riferimento al foglio definito “PRINCIPALE” si chiede di confermare che il valore della capacità distributiva dichiarata può essere raggiunto nell’ambito dello stesso lotto e non necessariamente rispettando i valori delle “quantità stimate calcolate sulla quota massima del concorrente” riportati nel per singolo prodotto principale.
Ad esempio, per il Lotto 2, dichiarando il 40% del quantitativo totale (ovvero 8.000 unità) e offrendo entrambe le tipologie, gli ordinativi ricevuti potrebbero essere riferiti al 100% di una sola tipologia
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 14).
16) Domanda
Facendo riferimento al Vs Allegato 9A “catalogo prodotti Lotto 1”, pur rispettando la soglia massima del 40%, se la scelta del fornitore viene fatta solo su uno dei sei prodotti principali, la quota resta sempre di 88.000 pezzi e i fogli vanno ad applicare esattamente le quantità che calcola la formula. Si richiede all’amministrazione di rivedere o di confermare se le formule degli Allegati 9A, 9B e 9C siano corrette nelle loro applicazioni.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 14).
17) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 27 SERVIZI CONNESSI INCLUSI NELLA FORNITURA
In relazione alla consegna degli ordinativi previsti per ciascun lotto si chiede quale comportamento debba tenere il fornitore (es rifiutare l’ordine) in caso di ordinativi che presentano una o più delle seguenti condizioni nelle note all’ordinativo stesso:
A. viene richiesta l’imposta di bollo
B. viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità
C. viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. 80
D. viene richiesto DGUE
E. richiesta dell’emissione di nuove Polizze Fidejussorie
F. viene richiesta la certificazione antimafia
G. viene richiesta la tracciabilità dei flussi
H. viene richiesta la documentazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Amministrazione ordinante
I. viene indicato un pagamento a 60 GG (a cui solo le Amministrazioni del comparto Sanità ne hanno diritto) o inseriti nelle note all’ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti
J. nelle note dell’ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto
K. ordini condizionati all’approvazione di impegni di spesa da altri soggetti
L. ordini condizionati all’approvazione di decreti attuativi
M. ordini con consegne ripartite su più dipartimenti interni con piani di consegna mancanti o incompleti per poter eseguire l’ordinativo
Risposta
La seguente risposta, così come richiesto nel quesito, si intende riferita al solo caso di adesione all’Accordo Quadro a condizioni tutte fissate, mentre per il caso di Appalto Specifico con rilancio competitivo si rinvia a tutto quanto previsto al paragrafo 5.2 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato Tecnico Generale.
Premesso che gli Ordinativi di fornitura devono contenere prezzi e condizioni così come previsti e fissati nella documentazione relativa all’Accordo Quadro e al Catalogo Prodotti del fornitore selezionato, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti devono essere limitati a quanto espressamente consentito dalla documentazione contrattuale e all’eventuale presenza di condizioni normative.
In particolare, considerato che, come previsto all’art. 6, comma 10, dello Schema di Accordo Quadro, “I singoli Contratti esecutivi si concludono il quarto giorno solare successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, in mancanza delle comunicazioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell’Ordinativo di Fornitura medesimo”, si precisa quanto segue:
1. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K e L del quesito, l’Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all’art. 6, comma 10, dello Schema di Accordo Quadro, a prescindere dalla possibilità per l’affidatario di dare corso alla richiesta, di cui si dirà di seguito, e dal momento in cui ciò si realizzerà in concreto;
2. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura inerenti all’introduzione di termini di pagamento difformi rispetto a quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all’introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nell’Accordo Quadro, stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui all’Accordo Quadro, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all’art. 6, comma 8, dello Schema di Accordo Quadro, l’Ordinativo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, e quest’ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura;
3. quanto all’ipotesi di cui alla lettera M del quesito, nell’ambito della presente iniziativa, per le modalità di consegna trova necessariamente applicazione quanto previsto al par. 8.3 del Capitolato Tecnico Speciale. Peraltro, al paragrafo 5.1.3 del Capitolato Tecnico Generale è previsto che all’Ordinativo sia allegato, tra l’altro apposito documento, sottoscritto dall’Amministrazione, in cui si dia atto, tra le altre cose, del luogo di consegna di prodotti. L’incompletezza di tale allegato o comunque l’indicazione nell’ambito dello stesso di prescrizioni in contrasto con le condizioni tutte fissate dell’Accordo Quadro (ferme restando le personalizzazioni dallo stesso consentite per la modalità di adesione a condizioni tutte fissate), determinerà l’incompletezza dell’Ordinativo, con conseguente applicazione dell’art. 6, comma 8, dello Schema di Accordo Quadro.
In merito al precedente punto 1, fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che:
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera A del quesito, come previsto all’art. 30, comma 1, dello Schema di Accordo Quadro “Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo”. A tal fine, il fornitore sarà tenuto al pagamento dell’imposta di bollo solo in caso d’uso, come rappresentato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’Interpello 954-915/2015;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera B del quesito, ciascuna Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di sottoscrivere il proprio patto di integrità, purché ciò non comporti l’introduzione di penali contrattuali o condizioni risolutive ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate nell’Accordo Quadro;
• con riferimento alle condizioni di cui alle lettere C e D del quesito, in conformità rispetto a quanto previsto all’art. 18 delle Regole del Sistema di eProcurement allegate alla lex specialis di gara, il fornitore sarà comunque tenuto a comunicare direttamente a Consip S.p.A., sul Sistema, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. Peraltro, all’art. 9, comma 1, lett. A) dello schema di Accordo Quadro, è previsto che ciascun fornitore è tenuto a comunicare a Consip
S.p.A. “entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara”. Si rammenta altresì che la Consip S.p.A. effettua controlli nel corso della procedura di gara sul possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di legge il cui esito positivo è condizionante l’aggiudicazione;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera E del quesito, fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto ad emettere Polizze Fidejussorie eventualmente richieste dalla PA ulteriori rispetto a quelle richieste nella lex specialis di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi del paragrafo 23.2, n. 2), del Capitolato d’Xxxxx;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera F del quesito, ciascuna Amministrazione potrà svolgere le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 in capo al Fornitore e, qualora l’accertamento dia esiti positivi (nel senso dell’accertamento di cause di decadenza, sospensione, divieto, ecc., in capo al Fornitore), l’Amministrazione potrà risolvere il singolo Contratto Esecutivo come previsto all’art. 15, comma 2, lettera a), dello Schema di Accordo Quadro;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera G del quesito, il conto corrente dedicato e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente saranno quelli comunicati alla Consip S.p.A. prima della stipula dell’Accordo Quadro. A tal fine troveranno applicazione le previsioni contenute nell’articolo rubricato “Corrispettivi e fatturazione in caso di Ordinativi di Fornitura” dell'Accordo Quadro. Il fornitore inoltre sarà tenuto a garantire il rispetto delle previsioni di cui all’art. 27 del medesimo Schema di Accordo Quadro in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera H del quesito, il Fornitore non sarà tenuto ad essere iscritto nell’Albo Fornitori della singola Amministrazione;
• con riferimento alle condizioni di cui alle lettere K e L del quesito, resta ferma la possibilità, per le Amministrazioni, di esercitare il diritto di recesso nel rispetto dell’art. 16 delle Condizioni Generali, qualora gli impegni di spesa o i decreti attuativi non fossero approvati.
18) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Generale Allegato 1 Pag 27 Contratto oggetto dell’Appalto Specifico
In riferimento al seguente requisito “Il Contratto oggetto del singolo Appalto Specifico verrà stipulato con il migliore offerente del confronto competitivo, e, in particolare, conterrà, oltre alle obbligazioni, già preannunciate per miglior comprensione della fornitura, nell'Accordo Quadro a titolo esemplificativo le seguenti condizioni:
- ….
- potrà inserire nell’Appalto Specifico le penali contrattuali già indicate nell’Accordo Quadro a carico delle Amministrazioni determinandone, se del caso, un diverso importo per ogni fattispecie;
- prevedrà modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
- …. “
si fa presente che dal momento che il fornitore in sede di offerta deve presentare la eventuale giustifica dei prezzi dimostrando che gli stessi sono remunerativi sotto ogni aspetto e che nell’aggiornamento del CPA (Cfr par 4.1.3) deve presentare “apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesti che, a fronte degli aggiornamenti apportati al Catalogo Prodotti, i prezzi offerti, complessivamente considerati, sono remunerativi;”, tali condizioni non possono essere accettate se non dietro valutazione da parte del fornitore degli eventuali costi aggiuntivi, non considerati, in sede di offerta, nella determinazione della composizione del prezzo di vendita. Si chiede pertanto di rimuovere tali condizioni o integrarle con le modalità sopra espresse al fine di rendere i prezzi sempre sostenibili per il concorrente.
Risposta
Si premette che, nell’ambito del quesito sembra sussistere una confusione tra gli aggiornamenti periodici del Catalogo Prodotti e la fase di Appalto Specifico con rilancio competitivo.
Si precisa a tal fine quanto segue:
- la “dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesti che, a fronte degli aggiornamenti apportati al Catalogo Prodotti, i prezzi offerti, complessivamente considerati, sono remunerativi”, citata nel quesito, afferisce alla fase di aggiornamento periodico del Catalogo Prodotti, descritta al paragrafo 4.1 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato Tecnico Generale. I prezzi risultanti dall’aggiornamento del Catalogo all’esito della rispettiva fase, che sarà ripetuta con cadenza quadrimestrale, confluiranno nell’ambito del Configuratore. Il Configuratore costituisce lo strumento attraverso il quale la singola Amministrazione seleziona il fornitore cui inviare l’Ordinativo di Fornitura, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle condizioni tutte fissate dell’Accordo quadro, fermi restando i limiti di personalizzazione consentiti al paragrafo 5.1 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato Tecnico Generale. Si veda in ogni caso anche la risposta al precedente quesito n. 17);
- le previsioni citate all’inizio del quesito, afferenti all’inserimento di nuove penali contrattuali e alla definizione di modalità e termini di pagamento, riguardano invece esclusivamente l’ipotesi in cui la singola Amministrazione, al ricorrere dei presupposti tassativi indicati al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico Generale, opti per un Appalto Specifico con rilancio competitivo. In tal caso, il fornitore sarà libero di presentare o meno apposita offerta, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato Tecnico Generale e in ogni caso della lex specialis relativa all’Appalto Specifico.
A.6. ARGOMENTO: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CON RILANCIO COMPETITIVO – PAR. 5.2 (E RELATIVI SOTTOPARAGRAFI)
19) Domanda
Si chiede di specificare se al raggiungimento del massimale del 40% è possibile aggiudicarsi un eventuale appalto specifico che implica il superamento della soglia stessa.
Risposta
Sì conferma. La quota massima del 40% (così come la capacità distributiva inferiore eventualmente dichiarata) è limitata alla sola modalità di adesione all’Accordo Quadro a condizioni tutte fissate.
20) Domanda
Facciamo riferimento al Vs Capitolato Tecnico Generale, al capitolo 5 Seconda Fase - Modalità di adesione all’Accordo Quadro, in particolare al punto 5.2 Adesione all’Accordo Quadro con rilancio competitivo; vediamo che la base d’asta sono determinata dal prezzo più alto dei configuratori di ogni Aggiudicatario e che i prezzi offerti in rilancio competitivo non potrà essere più alto di ogni singola voce riportata sul suo configuratore. A tal fine però non si evince se: a) anche se il fornitore non è presente nel configuratore di quel prodotto principale ma è un aggiudicatario comunque del lotto interessato, tramite l’aggiornamento del catalogo dove è possibile aggiungere un Prodotto Principale nel Configuratore, si richiede se è possibile rispondere all’Appalto Specifico per il rilancio economico; b) se invece il fornitore sia presente nel Prodotto Principale e nel rilancio economico offre una quotazione più bassa rispetto al configuratore, si richiede conferma che i singoli prezzi oggetto del rilancio competitivo non verranno inseriti nel configuratore di quel fornitore xxxxxxxx diventando i suoi nuovi prezzi di riferimento.
Risposta
Con riferimento al quesito sub a), posto che il quesito non è chiaro, si conferma che, come si evince dalla disciplina di cui al paragrafo 5.2 e relativi sottoparagrafi, in sede di risposta ad un Appalto Specifico con rilancio competitivo, il concorrente potrà offrire un Prodotto Principale non presente nel proprio Catalogo Prodotti.
Solamente nel caso in cui, a causa di un’intervenuta situazione di “fuori produzione”, nel Catalogo Prodotti del concorrente non sia presente alcun Prodotto Principale (e quindi venga eliminato l’intero Catalogo Prodotti), come previsto al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico Generale, dovranno sussistere entrambe le seguenti condizioni per poter presentare offerta:
• La procedura di rilancio competitivo deve essere stata indetta perché ricorrente, da solo o unitamente ad altri, il presupposto di cui alla tabella 3 n. 4, di cui al
paragrafo 5 del Capitolato Tecnico Generale;
• l’offerta di seconda fase dell’aggiudicatario deve essere corredata da apposita dichiarazione di impegno ad aggiungere i prodotti offerti in sede di Appalto Specifico al proprio Catalogo Prodotti Aggiornato nel corso della successiva procedura di aggiornamento (con i prezzi che riterrà più opportuni, seppur nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.1).
Con riferimento al quesito sub. b), si conferma che i prezzi offerti in sede di Appalto Specifico con rilancio competitivo non saranno inseriti nel Configuratore.
21) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Generale Allegato 1 Pag 14 Commissione Permanente Fuori Produzione
In riferimento al seguente requisito “qualora l’offerta di seconda fase dell’aggiudicatario medesimo sia corredata da apposita dichiarazione di impegno ad aggiungere i prodotti offerti in sede di AS al proprio CPA nel corso della successiva procedura di aggiornamento (con i prezzi che riterrà più opportuni, seppur nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.1)”. si chiede di confermare se anche in presenza di una configurazione con componenti opzionali non ricompresi nei requisitisi base ma offerti solo
nello specifico “rilancio competitivo”, tale configurazione debba essere inserita nel proprio CPA nella sua interezza (requisiti base ed aggiuntivi richiesti nel rilancio competitivo)
Risposta
Si veda preliminarmente la risposta al precedente quesito n. 20), lett. a). Infatti, la casistica rappresentata nel presente quesito corrisponde alla prima delle condizioni ivi esposte, per il caso eccezionale di intervenuta situazione di “fuori produzione” di tutti i Prodotti Principali offerti e pertanto dell’intero Catalogo Prodotti.
Per tale ipotesi, si conferma che il Foglio relativo al Prodotto Principale del nuovo Catalogo Prodotti Aggiornato, a seguito della partecipazione all’Appalto Specifico con rilancio competitivo, dovrà rispecchiare le caratteristiche del prodotto offerto in tale ultima sede, fatta eccezione per il prezzo (così come previsto al paragrafo 4.2) e per le Selezioni di Prodotto e di Servizio Ulteriori che sono proprie del rilancio competitivo.
22) Domanda
Nel capitolato tecnico “ID 2425 - Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale.pdf “ pagina 9 paragrafo “3.1.1 Lotto 1 - Personal Computer Portatili” nella “Tabella 1 - Requisiti minimi dei Prodotti Principali di cui al lotto 1”, alla Descrizione della caratteristica tecnica “Consumi Energetici” viene richiesta l’Energy star nella ultima versione vigente. Si chiede di confermare che i consumi Etec debbano essere presentati, per la specifica configurazione offerta, solo per gli appalti specifici come meglio indicato al paragrafo “5.2.1. Criterio di aggiudicazione dell’Appalto Specifico” pag 25 del “ID 2425 - Allegato 1 - Capitolato Tecnico Generale.pdf”.
Risposta
Si conferma che il rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, nel quale sia riportato il valore di ETEC dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta, è richiesto solo in caso di partecipazione agli Appalti Specifici con rilancio competitivo di cui al paragrafo 5.2 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato Tecnico Generale, indetti secondo il criterio del minor costo. Si veda altresì la risposta al successivo quesito n. 23).
Resta inteso che in ogni caso l’Energy Star nell’ultima versione vigente costituisce una Specifica Tecnica Primaria di tutti i Prodotti Principali e che il relativo possesso (ma solo il relativo possesso) dovrà essere comprovato con le modalità indicate al paragrafo 22 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato d’Oneri.
23) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Generale Allegato 1 Pag 17 Seconda fase - Modalità di adesione AQ
In riferimento al seguente requisito “L’Amministrazione intende richiedere Selezioni di servizio ulteriori, tra quelle indicate al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico Speciale” si fa presente che taluni servizi sono sempre stati inseriti nelle precedenti edizioni già ricompresi nella fornitura senza necessità di ulteriori adempimenti.
Si fa riferimento in particolare a:
“Richiesta di un’integrazione del flusso di gestione delle richieste di intervento del fornitore con il sistema di Trouble Ticketing dell’Amministrazione. L’Amministrazione dovrà specificare quale tra le seguenti integrazioni intende attivare:
• integrazione SW dei sistemi Trouble Ticketing dell'Amministrazione: integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing ad esempio attraverso l’utilizzo di web-services, tabelle di frontiera, procedure Extract-Transform- Load(ETL);
• accesso tramite web-interface al sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione: attraverso apposite credenziali (user/password) il personale del Fornitore accederà sul portale di Trouble Ticketing dell’Amministrazione ed aggiornerà lo stato della richiesta di intervento;
• invio di email "strutturata": l’invio delle informazioni necessarie all’aggiornamento dello stato di una richiesta avverrà mediante l’interscambio di email strutturate, affinché un'apposita procedura SW possa interpretarne in modo automatico il contenuto ed effettuare l’aggiornamento; “
che è indispensabile per le grandi Amministrazioni quali ad esempio Sogei, Arma Carabinieri, Etc per la gestione del parco installato.
Tali ulteriori servizi per poter essere messi a disposizione delle Amministrazioni, l’attuale formulazione costringerà le stesse a dover ricorrere ad un rilancio competitivo ogni volta che dovranno acquistare dei prodotti per mezzo di tale iniziativa anche per soli 10 unità.
A tale situazione si aggiunge che in virtù di quanto specificato al punto 5.2.1 in caso di aggiudicazione dell’AS al “Minor Costo”, è richiesto di effettuare anche una prova di laboratorio EN ISO IEC 17025, nel quale è riportato il valore di ETEC dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta e dell’eventuale Monitor con un notevole dispendio di energie e di costi addizionali per l’Amministrazione
Si chiede pertanto di ricomprendere tali servizi, come già nelle precedenti edizioni per la fornitura di prodotti analoghi, nei servizi base ed obbligatori della fornitura.
Risposta
Si conferma quanto previsto nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale in merito alle Selezioni di Servizio Ulteriori. Si precisa altresì che:
• come previsto al paragrafo 5, Tabella n. 3, del Capitolato Tecnico Generale, ciascuna Amministrazione procederà all’utilizzo, in fase di Appalto Specifico con rilancio competitivo, del criterio del minor costo, esclusivamente in caso di acquisto di Prodotti Principali (anche diversi tra loro) in quantità complessiva superiore a n. 10.000 (per il Lotto 1), 2.000 (per il lotto 2) e 5.000 (per il Lotto 3);
• come previsto al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico Generale, il rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, nel quale sia riportato il valore di ETEC è richiesto esclusivamente per il caso di utilizzo del suddetto criterio del minor costo.
Ne consegue quindi che non è prevista la richiesta, da parte della singola Amministrazione, del suddetto rapporto di prova, in caso di Appalti Specifici aventi ad oggetto quantità complessive pari o inferiori a n. 10.000 (per il Lotto 1), 2.000 (per il lotto 2) e 5.000 (per il Lotto 3).
24) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Generale Allegato 1 Pag 22 Adesione all’AQ con rilancio competitivo e criteri di aggiudicazione
In riferimento al seguente requisito “ Laddove sia presente anche uno solo dei criteri di cui alla precedente Tabella 3, l’Amministrazione sarà tenuta ad aderire all’Accordo Quadro mediante rilancio competitivo, riaprendo il confronto tra gli operatori economici parti dell’Accordo Quadro, al fine di aggiudicare uno o più Appalti Specifici” si fa presente che in tale situazione nel criterio di aggiudicazione al Minor costo, è richiesta la determinazione dei valori di consumi dei Prodotti Principali (e, se richiesti, dei monitor) certificati tramite rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, nel quale è riportato il valore di ETEC dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta.
Considerato che da un esame delle combinazioni dei requisiti base e quelli opzionali emerge che l’amministrazione potrebbe individuare una configurazione tra migliaia possibili sulla base della seguente analisi:
Le configurazioni che possono essere composte nell’ambito del solo Lotto 1 sono 360, considerando le seguenti personalizzazioni:
• i display in termini di dimensioni e risoluzione (13”, 14”, 15”, HD, FHD)
• i processori (LOW, MID, HIGH),
• la memoria RAM,
• il disco,
• il sistema operativo,
• i modelli TCO
a queste si sommando quelle derivanti dalle possibili richieste (LTE, Batteria Aggiuntiva, Manageability, upgrade RAM) pervenute tramite AS, ne deriva che le combinazioni possibili possono superare ampiamente il migliaio di configurazioni considerando tra l’altro un solo upgrade di ram.
Risulta impossibile poter dare seguito a questa tipo di richiesta per l’elevata numerosità delle combinazioni possibili e dei tempi di approvvigionamento della specifica configurazione da portare in certificazione nel laboratorio accreditato ISO 17025 per l’esecuzione dei test, nonché per l’alto costo della certificazione stessa anche per AS che potrebbero essere di sole 10 unità. (cfr par 5.2 pag 23). Si chiede pertanto se è ammesso non rispondere ad una richiesta di AS ed eventualmente a quali conseguenze potrebbe incorrere il concorrente in caso di non risposta.
Risposta
Si veda preliminarmente la risposta al precedente quesito n. 23).
Si conferma altresì che è sempre possibile non presentare offerta per uno o più Appalti Specifici con rilancio competitivo indetti dalle singole Amministrazioni.
25) Domanda
Il documento “ID 2425 - Allegato 1 - Capitolato Tecnico Generale.pdf”, paragrafo "5.2.1. Criterio di aggiudicazione dell’Appalto Specifico" viene chiesto che, "i valori di consumi dei Prodotti Principali (e, se richiesti, dei monitor) devono essere certificati tramite rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, nel quale è riportato il valore di ETEC dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta secondo
le modalità di misurazione previste dalla IEC 62301 (“Household Electrical Appliances – Measurement of Standby Power” Edition 2.0, 2011-01, Section 4, “General Conditions for Measurements”power) e la procedura di test prevista dalla IEC 62623 (“Desktop and notebook computers - Measurement of energy consumption” Edition 1.0, 2021-10 IEC 62623 Ed. 1.0, 2012-10)".
Considerato che tale procedura potrebbe essere necessaria anche per ordini pari a 10 unità, che le misurazioni sono particolarmente onerose in termini di operatività ed economici e che tale costo sarebbe a carico del fornitore, si chiede conferma che tali misurazioni saranno considerate necessarie solo per ordini superiori alle 1000 unità. Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 23).
B. DOCUMENTO: ALLEGATI 9A, 9B E 9C
26) Domanda
Rif. ID 2425 - Allegato 9A - Allegato 9B - Allegato 9C
In riferimento alla cartella “Configurazioni disponibili” si chiede conferma che le configurazioni acquistabili dalle Amministrazioni saranno solo quelle contrassegnate con “SI” nella relativa cella mentre qualora venga indicato “NO”, le configurazioni non saranno acquistabili anche se composte da prodotti opzionali per i quali è stato espresso comunque un “prezzo unitario offerto”.
Risposta
Si conferma. Resta comunque inteso che ciascuna delle Opzioni di Prodotto Standard deve risultare disponibile in almeno una Configurazione.
27) Domanda
Si segnalano le seguenti anomalie sui fogli xls relativi agli allegati 0X, 0X x 0X Xxx XX 0000 - Allegato 9A - catalogo prodotti Lotto 1 qty 220.000
In riferimento al foglio definito “PC 13" TCO prezzi” si rileva che le quantità riportate in cella E5 non corrispondono a quelle indicate nel foglio “PRINCIPALE” per il prodotto in questione
Risposta
Si vedano le rettifiche alla documentazione e, segnatamente, l’Allegato 9 A sostituito.
28) Domanda
Facendo riferimento al Vs Allegato 9A “catalogo prodotti Lotto 1”, le quantità delle “Docking Station/Port replicator” dei Prodotti sui fogli “PC 13” prezzi” e “PC 13” TCO prezzi” non corrispondono alle quantità inserite nell’Allegato 20 – Basi D’asta. In dettaglio sull’Allegato 20, le quantità delle Docking Station sui PC Portatili 13” risultano
7.200 e 4.800, invece nell’Allegato 9A si deduce che il calcolo riportano - sempre per la voce Docking Station - a valori di 1.200 e 1.200. Si chiede di chiarire a quale dei due valori bisogna far riferimento e se il valore della base d’asta deve essere rettificata.
Risposta
Per quanto il quesito non risulti chiaro, si vedano le rettifiche alla documentazione e, segnatamente, l’Allegato 9 A sostituito.
29) Domanda
In riferimento al catalogo in oggetto il foglio denominato PC 13" TCO prezzi non riporta il quantitativo nella colonna E, sebbene sul foglio "PRINCIPALE" sia indicato SI nella cella C15. Si chiede di verificare l'incongruità della formula in quanto allo stato attuale non sarebbe possibile presentare offerta corretta.
Risposta
Si vedano le rettifiche alla documentazione e, segnatamente, l’Allegato 9 A sostituito.
30) Domanda
Con riferimento al documento Allegato 9B - catalogo prodotti Lotto 2 e specificatamente al foglio "Configurazioni disponibili" nella sezione CPU si fa riferimento a 3 diverse tipologie di CPU rispettivamente denominate LOW, MID e HIGH. Non essendoci alcun riferimento all'interno dei documenti di gara concernenti il lotto 2 ad una differenziazione della tipologia di CPU si richiede pertanto di confermare che la CPU da offrire sia una.
Risposta
Si vedano le rettifiche alla documentazione e, segnatamente, l’Allegato 9 B sostituito.
31) Domanda
Rif ID 2425 - Allegato 9B - catalogo prodotti Lotto 2 qty 20.000
In riferimento al foglio definito “Principale” si rileva che il totale delle quantità indicato nella cella B12 è errato in quanto è indicato 16.000 in luogo di 20.000 unità
Risposta
Si vedano le rettifiche alla documentazione e, segnatamente, l’Allegato 9 B sostituito.
32) Domanda
Facendo riferimento al Vs Allegato 9B “catalogo prodotti Lotto 2”, le quantità stimate nell’AQ nella tabella della selezione dei Prodotti Principali Offerti sul foglio “PRINCIPALE” porta ad una quantità di 16.000 unità mentre nell’Allegato 20 – “Basi d’asta”, si evincono che le quantità sono di 20.000 unità (12.000 + 8.000). Si richiede all’amministrazione di rivedere il file l’Allegato 9B sul numero esatto delle quantità stimate.
Risposta
Si vedano le rettifiche alla documentazione e, segnatamente, l’Allegato 9 B sostituito.
33) Domanda
Rif ID 2425 - Allegato 9C - catalogo prodotti Lotto 3 qty 60.000
In riferimento al foglio definito “Principale” si rileva che è presenta un dato errato nella cella B3 in quanto è indicato il valore di 36.000 (60% del quantitativo del Lotto) in luogo 24.000 (40%) e di conseguenza le celle collegate riportano valori errati.
Risposta
Si vedano le rettifiche alla documentazione e, segnatamente, l’Allegato 9 C sostituito.
34) Domanda
Facendo riferimento al Vs Allegato 9C “catalogo prodotti Lotto 3”, la formula che calcola le quantità massimo applicabili non è del 40% ma è del 60%. Si richiede all’amministrazione di rivedere se le formule dell’Allegato 9C siano corrette nelle loro applicazioni.
Risposta
Si vedano le rettifiche alla documentazione e, segnatamente, l’Allegato 9 C sostituito.
35) Domanda
Buongiorno, in merito alla quota massima eseguibile in cella C3 è indicato il 40% di massimo eseguibile. In cella B12, coerentemente con quanto indicato nel ‘bando di gara’ il massimale previsto è di 60.000. Di conseguenza il calcolo della quota massima eseguibile dovrebbe essere 24.000 (60.000*40%).Contrariamente a queste due indicazioni nel file allegato 9C nella cella B3 è indicato il quantitativo di 36.000. Si chiede di precisare quale valore di quota massima eseguibile è quello corretto.
Rimaniamo in attesa di vostro cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti.
Risposta
Si vedano le rettifiche alla documentazione e, segnatamente, l’Allegato 9 C sostituito.
36) Domanda
Nell’allegato “ID 2425 - Allegato 9C - catalogo prodotti Lotto 3” nel foglio “PRINCIPALE” viene segnata la quantità massima eseguibile di 36.000 pezzi pari al 40% del totale Lotto 3 composto da 60.000 pezzi. Si chiede una verifica e correzione della quantità segnata in quanto quella corretta dovrebbe essere di 24.000 pezzi.
Risposta
Si vedano le rettifiche alla documentazione e, segnatamente, l’Allegato 9 C sostituito.
C. DOCUMENTO: CAPITOLATO D’ONERI
C.1. ARGOMENTO: REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA – PAR. 7 (E RELATIVI SOTTOPARAGRAFI)
37) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri Pag 18 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
In riferimento al seguente requisito “I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sul Sistema o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.”, si chiede di confermare che tutti i requisiti indipendentemente dal momento della messa a disposizione devono essere posseduto entro la data di presentazione offerta
Risposta
Si conferma.
38) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri Pag 19 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
In riferimento al seguente requisito “Il settore di attività è l’acquisto/noleggio di prodotti informatici.” si chiede di confermare che il settore di attività deve intendersi vendita/noleggio da parte del concorrente
Risposta
Si conferma. La parola acquisto va ovviamente riferita all’acquisto da parte di terzi e quindi alla vendita da parte del concorrente.
C.2. ARGOMENTO: GARANZIA PROVVISORIA – PAR. 10
39) Domanda
Si chiede di precisare, se gli importi relativi al valore della garanzia provvisoria richiesta, indicati al punto 1, sono da considerarsi fissi, indipendentemente dalla quota di partecipazione per singolo fornitore.
Risposta
Si conferma. Resta inteso che si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
C.3. ARGOMENTO: CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA – PAR. 15
40) Domanda
Facendo riferimento al Vs Capitolato D’oneri si richiede di inserire il ribasso medio ponderato dell’offerta di Accordo Quadro solo ai fini della graduatoria finale dello stesso. Si chiede conferma che tale ribasso medio ponderato non verrà preso in considerazione né per le singole voci di catalogo, né per la seconda fase come modalità di adesione all’Accordo Quadro (sia esso con o senza riapertura per un eventuale confronto competitivo).
Risposta
Si conferma che il calcolo del Ribasso medio ponderato non avrà alcun effetto sulla seconda fase (aggiudicazione degli ordinativi di fornitura o degli appalti specifici), ma sarà utilizzato solo per determinare la graduatoria della prima fase, nonché per il calcolo della garanzia definitiva e della soglia di anomalia, come chiarito al paragrafo 16 del Capitolato d’oneri.
41) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri Pag 38 CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA
In riferimento al seguente requisito “Modalità di compilazione del Catalogo Prodotti (punto a) …….
ii Il foglio denominato “Principale”, specificando:
1. una propria capacità distributiva inferiore alla quota massima eseguibile prevista per il lotto di Riferimento”, si chiede di confermare che deve intendersi Inferiore o uguale alla quota massima eseguibile
Risposta
Si premette che, nell’ambito del foglio denominato “Principale” deve essere fornita un’indicazione in merito alla capacità distributiva che sia coerente con quella indicata nella Domanda di Partecipazione. Infatti, come indicato al paragrafo 15 del Capitolato d’Xxxxx, in caso di discordanza prevarrà quanto indicato nella Domanda di Partecipazione.
Premesso quanto sopra, al paragrafo 14.1 del Capitolato d’Oneri, relativo alla Domanda di Partecipazione, sono fornite indicazioni in merito all’indicazione della capacità distributiva.
Nel dettaglio, alla luce di quanto indicato nell’ambito di tale paragrafo, la capacità distributiva:
• può essere indicata in via facoltativa, con la conseguenza, che laddove non indicata, troverà applicazione il limite del 40% del quantitativo massimo del lotto;
• ove indicata:
▪ non deve essere superiore al 40% del quantitativo massimo del lotto;
▪ non deve essere inferiore allo 0,5% (per il lotto 1) e non inferiore al 5% (per i restanti lotti) del quantitativo massimo del lotto.
C.4. ARGOMENTO: VERIFICHE TECNICHE – PAR. 22 E RELATIVI SOTTOPARAGRAFI
42) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri Pag 40 CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA
In riferimento al seguente requisito indicato al Capitolato Oneri, par. 15 “Contenuto della offerta economica”, in particolare sulla “Modalità di compilazione del Catalogo Prodotti” riguardante il foglio “Specs”, si chiede di confermare che nei campi relativi alla “Documentazione a corredo” è sufficiente indicare i riferimenti al documento per la comprova del requisito senza allegare tale documento all’offerta.
Risposta
Si conferma.
Come previsto al paragrafo 22 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato d’Xxxxx, la documentazione tecnica a comprova sarà richiesta dalla Commissione dopo l’apertura delle offerte economiche e l’eventuale sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte. Resta inteso che, come previsto al paragrafo 23.3 del Capitolato d’Xxxxx, tutta la documentazione prodotta dovrà recare data pari o antecedente alla presentazione dell’offerta e dimostrare che il possesso della caratteristica oggetto di verifica è sussistente alla data della sottoscrizione dell’offerta.
43) Domanda
Negli allegati 9 (A,B,C) nei fogli “specs” si richiede di indicare “Documentazione a corredo (specificare paragrafo e pagina)”, come anche indicato nel Capitolato d’Oneri al punto 15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA”, a pag. 40, ove viene indicato “è richiesta l’indicazione dello specifico documento a comprova della caratteristica indicata, che sarà richiesto ai sensi del successivo paragrafo 22 e relativi sottoparagrafi, con indicazione del paragrafo e della pagina” Si fa presente che il paragrafo 22 è relativo alla Verifica Tecnica e quindi ad una fase successiva alla presentazione dell’offerta e non richiede un solo specifico documento (tipo relazione tecnica),
suddiviso in paragrafi e pagine, ma prevede diverse eventuali tipologie di documenti, lasciando all’offerente ampia possibilità di presentare la documentazione con modalità libere, purché probanti. Si richiede di specificare a quale documento ci si riferisce, con preghiera di voler dare ulteriori indicazioni e chiarimenti al riguardo.
Risposta
Si veda a risposta al precedente quesito n. 42). In particolare, come ivi meglio precisato, tutta la documentazione tecnica a comprova, che sarà richiesta e prodotta dopo l’apertura delle offerte economiche e l’eventuale sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, dovrà recare data pari o antecedente alla presentazione dell’offerta. Pertanto, posto che, come correttamente rilevato nel quesito, i documenti a comprova possono essere anche più di uno, nei fogli “Specs” degli allegati 9, in corrispondenza della voce “Documentazione a corredo”, dovrà essere indicato, per ciascun elemento:
• il relativo documento a comprova, che appunto dovrà essere già esistente e rispondente ad una o più delle tipologie di documenti indicate al paragrafo
22.3 del Capitolato d’Oneri (è indifferente la tipologia, purché sia ricompresa al citato paragrafo 22.3, fatta eccezione per i requisiti relativi alla misurazione delle performance e alla durata (autonomia) delle batterie, che dovranno essere comprovati con le specifiche modalità indicate al medesimo paragrafo 22.3);
• il paragrafo e la pagina di tale documento, da cui evincere il possesso del rispettivo requisito.
44) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri Pag 40 CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA
In riferimento al seguente requisito “ è richiesta l’indicazione dello specifico documento a comprova della caratteristica indicata, che sarà richiesto ai sensi del successivo paragrafo 22 e relativi sottoparagrafi, con indicazione del paragrafo e della pagina; la mancata indicazione di tali elementi non avrà effetti sulla corretta presentazione dell’offerta economica e potrà comportare, se del caso, la richiesta degli stessi nell’ambito del procedimento di cui al successivo paragrafo 22; si chiede di confermare se può essere presentata una unica dichiarazione del produttore resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti la comprova del possesso di tutti i requisiti per la singola apparecchiatura inerenti le caratteristiche indicate negli specifici fogli “Specs” di cui all’Allegato 9A, 9B e 9C, ad eccezione dei benchmark prestazionali e dell’autonomia delle batterie che saranno prodotti secondo le prescrizione del capitolato Tecnico.
Risposta
Si conferma, ma si precisa che, come previsto al paragrafo 22.3 del Capitolato d’Xxxxx (“documentazione tecnica del produttore (del Prodotto Principale e dei Prodotti Opzionali, per quanto di rispettiva competenza)”), qualora il Produttore del Prodotto Principale sia diverso dal produttore del Prodotto Opzionale, per ciascun Prodotto Opzionale la rispettiva dichiarazione dovrà essere resa dallo specifico Produttore. Si vedano altresì le risposte ai precedenti quesiti n. 42) e 43). Si precisa altresì che, come previsto al paragrafo 22.3. del Capitolato d’Xxxxx, non è richiesto che la dichiarazione sia necessariamente resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, ferma restando la disciplina prevista al medesimo paragrafo per l’eventuale dichiarazione di conformità all’originale.
45) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri Pag 46 VERIFICHE TECNICHE
In riferimento al seguente requisito “Tali report devono essere in ogni caso corredati da apposita dichiarazione da persona dotata di comprovati poteri di firma del concorrente (in caso di RTI o consorzi di qualsiasi forma, di una delle società del RTI/consorziata esecutrice), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il report si riferisce proprio alla specifica apparecchiatura offerta, con indicazione della marca, del modello e del n. di serie dell’apparecchiatura e l’impegno a mettere a disposizione, su eventuale richiesta della Commissione, un campione dell’apparecchiatura medesima”, si chiede di confermare se l’apparecchiatura eventualmente da mettere a disposizione della Commissione debba essere esattamente quella oggetto del test prodotto relativo alle misurazioni delle performance (stesso numero di serie).
Risposta
Non si conferma e si precisa che, fermo restando che nel report dovrà essere indicato il n. di serie dell’apparecchiatura cui lo stesso afferisce, alla Commissione, se richiesto, potrà essere fornito un campione della stessa apparecchiatura, anche se con un n. di serie diverso.
D. DOCUMENTO: CAPITOLATO TECNICO SPECIALE
D.1. ARGOMENTO: REQUISITI DI CARATTERE GENERALE – PAR. 2
46) Domanda
Il documento “ID 2425 - Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale.pdf”, capitolo 2 – “REQUISITI DI CARATTERE GENERALE”, chiede che i prodotti principali offerti siano conformi al Regolamento (UE) n. 424/2019 s.m.i. in merito alla progettazione ecocompatibile di computer e server informatici”. Considerato che tale regolamento descrive come “Oggetto e ambito di applicazione” “le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all'immissione sul mercato e alla messa in funzione di server e prodotti di archiviazione dati online”, e considerato che nella procedura in oggetto non vengono richiesti “server” e “prodotti di archiviazione dati online”, si chiede conferma del fatto che non sia obbligatorio offrire prodotti rispondenti a tale Regolamento.
Risposta
Si vedano le rettifiche al Capitolato Tecnico Speciale.
D.2. ARGOMENTO: PRODOTTI PRINCIPALI – CONFIGURAZIONE BASE – SPECIFICHE TECNICHE PRIMARIE PAR. 3.1.1, 3.1.2 E 3.1.3
47) Domanda
Facendo riferimento al Vs Capitolato Tecnico Speciale non si evince con chiarezza se è possibile offrire solo Pc Portatili senza la certificazione ambientale. Si richiede se sia necessaria che i prodotti offerti debbano obbligatoriamente avere la certificazione TCO 8.2.
Risposta
Premesso che per prodotto “ad Alta Sostenibilità Ambientale” si intende un prodotto in possesso di certificazione ambientale TCO Certified Generation 8 for Notebook o equivalente (ivi inclusa quindi la certificazione TCO 8.2 indicata nel quesito), si conferma che è possibile offrire, nell’ambito di ciascun lotto, anche apparecchiature non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”.
Si precisa tuttavia quanto segue, in linea con quanto previsto al paragrafo 15 del Capitolato d’Xxxxx.
❖ Nell’ambito del lotto 1 potranno essere offerti massimo 6 Prodotti Principali, di cui:
⮚ Xxxxxxx 2 relativi a Personal Computer Portatili da 15”, dei quali:
▪ il primo potrà essere indifferentemente “ad Alta Sostenibilità Ambientale” o non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”;
▪ qualora il primo non sia “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il secondo dovrà necessariamente essere “ad Alta Sostenibilità Ambientale”. Qualora il primo sia “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il secondo potrà essere indifferentemente “ad Alta Sostenibilità Ambientale” o non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”;
⮚ Xxxxxxx 2 relativi a Personal Computer Portatili da 14”, dei quali:
▪ il primo potrà essere indifferentemente “ad Alta Sostenibilità Ambientale” o non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”;
▪ qualora il primo non sia “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il secondo dovrà necessariamente essere “ad Alta Sostenibilità Ambientale”. Qualora il primo sia “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il secondo potrà essere indifferentemente “ad Alta Sostenibilità Ambientale” o non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”;
⮚ Xxxxxxx 2 relativi a Personal Computer Portatili da 13”, dei quali:
▪ il primo potrà essere indifferentemente “ad Alta Sostenibilità Ambientale” o non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”;
▪ qualora il primo non sia “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il secondo dovrà necessariamente essere “ad Alta Sostenibilità Ambientale”. Qualora il primo sia “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il secondo potrà essere indifferentemente “ad Alta Sostenibilità Ambientale” o non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”;
❖ Nell’ambito del lotto 2 potranno essere offerti massimo 2 Prodotti Principali, dei quali:
▪ il primo potrà essere indifferentemente “ad Alta Sostenibilità Ambientale” o non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”;
▪ qualora il primo non sia “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il secondo dovrà necessariamente essere “ad Alta Sostenibilità Ambientale”. Qualora il primo sia “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il secondo potrà essere indifferentemente “ad Alta Sostenibilità Ambientale” o non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”;
❖ Nell’ambito del lotto 3 potranno essere offerti massimo 2 Prodotti Principali, dei quali:
▪ il primo potrà essere indifferentemente “ad Alta Sostenibilità Ambientale” o non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”;
▪ qualora il primo non sia “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il secondo dovrà necessariamente essere “ad Alta Sostenibilità Ambientale”. Qualora il primo sia “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il secondo potrà essere indifferentemente “ad Alta Sostenibilità Ambientale” o non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”.
48) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri Pag 39 CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA
In riferimento al seguente requisito “Inoltre, per tutti i lotti (e per tutte le Tipologie nell’ambito del lotto 1), ciascun concorrente avrà la facoltà di offrire un ulteriore Prodotto Principale. In tal caso, almeno uno dei due prodotti dovrà essere classificabile come ad Alta Sostenibilità Ambientale, meglio definito nel Capitolato Tecnico Speciale. In ogni caso, anche in caso di offerta di un unico prodotto principale, tale prodotto potrà essere classificabile come ad Alta Sostenibilità Ambientale.” , si chiede di confermare che può essere offerto anche un solo prodotto rispetto alle tipologie 13”, 14” e 15” non TCO ed introdurre i restanti modelli TCO e NON TCO quando quest’ultimi verranno resi disponibili dal produttore.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 47). In particolare, le regole ivi sintetizzate si applicano anche in caso di aggiornamento periodico quadrimestrale di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico Generale. Pertanto:
• in caso di offerta di un solo prodotto (nell’ambito del lotto 1 in caso di offerta di un solo prodotto per tipologia), tale prodotto potrà essere indifferentemente “ad Alta Sostenibilità Ambientale” o non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”;
• in caso di aggiunta di un successivo prodotto, entro i limiti riportati nella risposta al precedente quesito n. 47), qualora quello già in precedenza offerto non sia “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il nuovo prodotto dovrà necessariamente essere “ad Alta Sostenibilità Ambientale”. Qualora quello già in precedenza offerto sia “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il nuovo prodotto potrà essere indifferentemente “ad Alta Sostenibilità Ambientale” o non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”.
49) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri Pag 39 CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA
In riferimento al seguente requisito “Inoltre, per tutti i lotti (e per tutte le Tipologie nell’ambito del lotto 1), ciascun concorrente avrà la facoltà di offrire un ulteriore Prodotto Principale. In tal caso, almeno uno dei due prodotti dovrà essere classificabile come ad Alta Sostenibilità Ambientale, meglio definito nel Capitolato Tecnico Speciale. In ogni caso, anche in caso di offerta di un unico prodotto principale, tale prodotto potrà essere classificabile come ad Alta Sostenibilità
Ambientale.”, considerato che il modello “TCO” e “NON TCO” potrebbero avere un identico costo e quindi la features TCO costituire un mero elemento migliorativo e considerato il funzionamento descritto del configuratore che esclude alcune configurazioni, si chiede di confermare che può essere offerto il prodotto TCO Certified Generation 8 for Notebook (o equivalente) per entrambi i prodotti principali qualora presentino il medesimo prezzo di vendita.
Risposta
Si vedano le risposte ai precedenti quesiti nn. 47) e 48). Si conferma pertanto che in caso di offerta di due Prodotti Principali (nell’ambito del lotto 1 per tipologia), gli stessi potranno essere entrambi “ad Alta Sostenibilità Ambientale”. In tal caso il Concorrente sarà libero di offrire per ciascuno dei due prodotti il prezzo che riterrà opportuno, nel rispetto delle basi d’asta previste per i prodotti “ad Alta Sostenibilità Ambientale” (rif. “TCO” nell’ambito degli allegati 20, 9A, 9B e 9C) relativi al lotto (e alla tipologia) di riferimento.
Si precisa altresì che, qualora, in caso di ordine diretto, nell’ambito del Configuratore un’Amministrazione selezioni la richiesta di un prodotto “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, come previsto al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico Generale i prodotti non “ad Alta Sostenibilità Ambientale” non entreranno nella graduatoria di seconda fase. Viceversa qualora l’Amministrazione non indichi una preferenza per prodotti “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, nella graduatoria del Configuratore entreranno tanto i prodotti “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, tanto i prodotti non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”.
50) Domanda
Per quanto riguarda la dichiarazione di sostenibilità è ammessa, in alternativa alla TCO Notebook 8 Certified, la Certificazione EPEAT Gold?
Risposta
Come previsto in nota nel Capitolato Tecnico Speciale, con riferimento ai prodotti "ad Alta Sostenibilità Ambientale” nell’ambito di tutti i lotti, i requisiti a cui devono rispondere le apparecchiature per essere definite “ad Alta Sostenibilità Ambientale” sono indicati su xxxxxxxxxxxx.xxx e, per dimostrare che i Prodotti Principali soddisfano i criteri TCO Notebook 8 Certified, pur non avendo la certificazione, si deve fare riferimento alla guida allegata nell’Appendice II al medesimo Capitolato Tecnico Speciale. Pertanto, con riferimento allo specifico quesito, occorrerà dimostrare che i contenuti della Certificazione Epeat Gold rispecchino quanto indicato nella suddetta guida e, solo in caso affermativo, l’apparecchiatura potrà essere definita “ad Alta Sostenibilità Ambientale”.
Si vedano in ogni caso le risposte ai precedenti quesiti nn. 47), 48) e 49).
Resta inteso che, con riferimento a tutti i lotti, per i prodotti non “ad Alta Sostenibilità Ambientale”, il possesso di etichette ambientali ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024: EPEAT o Blauer Xxxxx costituisce Specifica Tecnica Secondaria ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico Speciale.
51) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 7 Specifiche Tecniche Primarie
In riferimento al seguente requisito “Tutti i Prodotti Principali, offerti nell’ambito dei lotti 1 e 2, dovranno essere di tipo Business PC / Professional PC e non appartenere, quindi, alla fascia consumer”, considerato che diversi produttori dispongono di prodotti “ibridi”, si chiede di chiarire e dare la definizione con evidenza delle caratteristiche che distinguono per la presente iniziativa, un dispositivo di tipo Business PC / Professional PC da uno della fascia Consumer.
Risposta
Le caratteristiche che contraddistinguono i Prodotti Principali di tipo Business PC/Professional PC coincidono con le Specifiche Tecniche Primarie previste, rispettivamente, per il lotto 1 e per il lotto 2 nel Capitolato Tecnico Speciale. Tali specifiche, infatti, volte a garantire la fornitura di Prodotti progettati per un uso intenso in grado di salvaguardare una maggior quantità di dati e per essere più veloce e soprattutto durevole, caratterizzano i prodotti usualmente destinati ad aziende, Banche, Pubbliche Amministrazioni, distinguendoli dai prodotti c.d. “consumer”, destinati invece ad utenti che non hanno necessità d’uso particolari e che fanno un uso imitato del Prodotto.
52) Domanda
Facendo riferimento al Vs Capitolato Tecnico Speciale, in particolare sul Lotto 1 vengono richiesti per i 6 Prodotti Principali, “si dovranno poter installare almeno 3 CPU”; si richiede di chiarire il concetto in quanto i prodotti dei maggiori brand mondiali - anche per livello di inserimento sul mercato – non hanno la possibilità commerciale (e quindi la programmazione in fabbrica) di permettere di installare 3 famiglie diverse (esempio Intel Core i3, i5 e i7). Infatti, si richiede se è possibile offrire 3 CPU di diversi livelli prestazionali di 2 famiglie diverse (esempio Intel core i5 base, i5 vPro e i7).
Risposta
Non si conferma. Ferma restando la CPU definita “Low”, il Capitolato Tecnico Speciale non fissa i livelli di benchmark per le successive CPU di tipo Mid-range e High e non è quindi previsto il concetto di “livello prestazionale” di 2 famiglie diverse, contrariamente rispetto a quanto paventato nel quesito. Di contro, nella tabella 1 al paragrafo
3.1.1 del Capitolato Tecnico Speciale, è espressamente previsto che “si dovranno poter installare almeno 3 CPU”, caratterizzate da 3 Brand modifier /product line differenti (Mid-range superiore alla low e high superiore alla mid-range). Tali prescrizioni costituiscono requisito minimo della fornitura.
Pertanto, attenendosi all’esempio riportato nel quesito, il concorrente potrà offrire un personal computer portatile sul quale siano installabili sia la CPU “Low” Intel Core i3 (avente qualunque Generation Indicator e SKU Numeric Digits, in grado, ovviamente di raggiungere il livello di performance e di autonomia della batteria richiesti), sia la CPU “Mid-range” Intel Core i5 (avente qualunque Generation Indicator e SKU Numeric Digits, tra quelli disponibili), sia la CPU “High” Intel Core i7 (avente qualunque Generation Indicator e SKU Numeric Digits, tra quelli disponibili).
53) Domanda
Nel capitolato tecnico “ID 2425 - Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale.pdf “ pagina 7 paragrafo “3.1.1 Lotto 1 - Personal Computer Portatili” nella “Tabella 1 - Requisiti minimi dei Prodotti Principali di cui al lotto 1”, alla descrizione della caratteristica tecnica “Processore” viene richiesta la possibilità di installare almeno 3 CPU suddivise in LOW-MID-HIGH range. In merito al solo personal computer portatile da 13” vista la tendenza, per tale categoria di portatili, di essere configurabili con 2 “Brand Modifier” identificabili all’interno dello/a stesso/a “Product Family”, si chiede se possibile fornire un personal computer portatile configurabile con 2 CPU differenti considerando unificati i processori LOW e MID ad esempio per Intel LOW i5- MID i5- HIGH i7
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 52).
54) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 7 LOTTO 1 - PERSONAL COMPUTER PORTATILI
In riferimento al seguente requisito del Processore “Sulla apparecchiatura si dovranno poter installare almeno 3 CPU (individuate da Product Line / Brand modifier differenti), appartenenti allo/a stesso/a Product Family / Brand.”, considerato che la logica costruttiva di alcuni notebook prevede il supporto dei processori che corrisponderebbero alla classe “CPU-MID” e “CPU HIGH” ma non della “CPU-LOW” si chiede se in considerazione che la “CPU-MID” offerta al posto della “CPU-LOW” è comunque un elemento migliorativo, si chiede se è possibile offrire un notebook che presenti le seguenti configurazioni :
• richiesta CPU-LOW offerta CPU MID
• richiesta CPU-MID offerta CPU MID
• richiesta CPU-HIGH offerta CPU HIGH
Risposta
Non si conferma. Si veda la risposta al precedente quesito n. 52).
55) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 7 Lotto 1 - Personal Computer Portatili
In riferimento al seguente requisito indicato al Capitolato Tecnico Speciale, par. 3.1.1 “Lotto 1 Personal Computer Portatili”, “Display avente diagonale uguale o superiore a 12,5” e inferiore a 13,7”, schermo con trattamento antiriflesso si chiede di confermare che il display OLED di ultima generazione 13.3” di tipo FHD Touch AMOLED con superficie di tipo “LR (Low Reflector)” rapporto di contrasto 80,000: 1 e luminosità 360 cd/m2 è accettato come equivalente allo schermo con trattamento antiriflesso richiesto nel capitolato
Risposta
Non si conferma. Nelle tabelle 1, 2 e 3, di cui ai paragrafi 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, per tutti i lotti è richiesto espressamente lo schermo con trattamento antiriflesso. Tale prescrizione costituisce requisito minimo della fornitura.
56) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 7 Lotto 1 - Personal Computer Portatili
In riferimento al seguente requisito indicato al Capitolato Tecnico Speciale, par. 3.1 “Specifiche Tecniche Primarie”, riguardo alla modalità di esecuzione del Benchmark PCMARK (pag. 10), viene richiesto di eseguire il Benchmark ad una risoluzione pari a 1920x1080, poiché tale specifica è in contrasto con i requisiti dei notebook base da 15” e 14” richiesti con schermo HD che presentano una risoluzione max di 1.366 x 768 si chiede di chiarire come deve essere interpretato il requisito di benchmark per pc portatili con display HD o di apportare le opportune correzioni.
Risposta
Si conferma che il benchmark deve essere eseguito comunque alla risoluzione pari a 1920x1080, indipendentemente dalla risoluzione caratterizzante il Prodotto Principale in configurazione base.
57) Domanda
Capitolato tecnico speciale pagg. 10 (Lotto 1) e 13 (Lotto2), esecuzione dei test benchmark.
Nel caso del lotto 1 si chiede di confermare che il benchmark PC Xxxx 10 debba essere eseguito con risoluzione FHD 1920x1080, mentre nel caso del lotto 2 con risoluzione 1980x1024, anche se le caratteristiche base del Capitolato sono:
- risoluzione HD (1366x768) relativamente ai Personal Computer portatili da 15” e 14” (Lotto 1)
- risoluzione FHD (1920X1080) relativamente ai Personal Computer Portatili da 13” (Lotto 1)e alle Mobile Worstation (Lotto2)
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 56).
58) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 7 Lotto 1 - Personal Computer Portatili
In riferimento al seguente requisito indicato al Capitolato Tecnico Speciale, par. 3.1 “Specifiche Tecniche Primarie”, riguardo alla modalità di esecuzione del Benchmark PCMARK (pag. 10 per il Lotto 1) e (pagina 13 per il Lotto 2) in particolare alla misurazione dell’autonomia della batteria, poiché viene specificato che il “Power plan” deve essere impostato in “Balanced”, tale requisito è in contrasto con il Technical Guide del produttore stesso (xxxxx://x0.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx- xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx00-xxxxxxxxx-xxxxx.xxx pag. 16).
Infatti, per effettuare la misurazione dell’autonomia della batteria occorre importare il “Power Plan” creato appositamente una volta installato il software e non utilizzare il “Power Plane” di default “Balanced”. Tale settaggio si rende necessario per evitare che il notebook vada in risparmio energetico e il benchmark rilasci dei risultati di durata non attendibili e veritieri.
Si chiede pertanto di confermare che per la misurazione dell’autonomia della batteria per quanto riguarda il LOTTO 1 e il LOTTO 2 è necessario attenersi alla Technical Guide del produttore.
Risposta
Si vedano le rettifiche al Capitolato Tecnico Speciale.
59) Domanda
Facendo riferimento al Vs Capitolato Tecnico Speciale, in particolare sul Lotto 2 viene richiesto un Display avente una diagonale non inferiore a 17”. Questo Accordo Quadro, avendo una durata che va dai 18 mesi ad eventuali 24 mesi, si richiede di poter avere un range di grandezza della diagonale del display che possano tenere presente dei futuri formati permettendo l’offerta di prodotti nuovi che rientrano nelle cosiddette categorie. A tal fine si richiede se è accettabile offrire un display con formati che possano avere una diagonale di grandezza che va da 16,0” a 17,9”.
Risposta
Non si conferma la possibilità di offrire una mobile workstation con diagonale inferiore a 17”. Infatti nella Tabella 2 al paragrafo 3.1.2 è espressamente previsto un “Display avente diagonale non inferiore a 17” e tale previsione costituisce requisito minimo della fornitura.
60) Domanda
Nel capitolato tecnico “ID 2425 - Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale.pdf “ pagina 11 paragrafo “3.1.2 Lotto 2 - Mobile workstation”, nella Descrizione della caratteristica tecnica “Display” viene richiesto un display avente diagonale non inferiore a 17’’. Vista la particolarità di utilizzo della macchina e data la tendenza di mercato a implementare display in formato WUXGA con ratio 16:10, uniformando la produzione dei pannelli da 15” a 17” nel formato 16”, per aumentare l’ergonomia complessiva e tenendo conto che per fronteggiare il continuo e crescente fabbisogno di risorse le fabbriche di produzione non sempre utilizzano un unico fornitore per i componenti, si chiede se è possibile fornire workstation con diagonale 16” che a fronte di una minima riduzione dell’area visibile riduce sensibilmente il peso e le dimensioni della stessa.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 59).
61) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 11 Lotto 2 – Mobile Workstation
In riferimento al seguente requisito “Display avente diagonale non inferiore a 17”, schermo con trattamento antiriflesso”, si fa presente che il requisito fissa una caratteristica minima importante (Display non inferiore a 17”) che potrebbe costituire nell’evoluzione dei prodotti un vincolo non superabile in un futuro aggiornamento tecnologico, considerato che la nuova generazione di Workstation a causa del taglio dei pannelli da parte dei produttori dei display avrà display da 16” e non più da 17”.
Si chiede pertanto se una nuova Workstation che potrà essere immessa sul mercato nel xxxxx xx xxxxxxxx xxxx’XX con un display da 16”, verrà comunque considerata elemento migliorativo di quella inizialmente offerta, in quanto in caso contrario sarà necessario chiudere il lotto per mancanza di un prodotto alternativo a quello fuori produzione.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 59).
62) Domanda
Capitolato tecnico speciale pag. 11 “Lotto 2 Mobile Workstation”
Viene richiesto un display con una diagonale non inferiore a 17”. Facendo presente che la tendenza di mercato dei principali produttori è quella di orientarsi verso la produzione di pannelli a 16” e 16:10 di aspect ratio per questa tipologia di apparecchiature, si chiede di modificare la specifica relativa alla caratteristica minima del display con “display avente una diagonale non inferiore a 16”. Viene fatta tale richiesta nell’ottica di permettere futuri aggiornamenti tecnologici rispettando però le caratteristiche base dell’apparecchiatura.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 59).
63) Domanda
Nel capitolato tecnico “ID 2425 - Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale.pdf “ pagina 11 paragrafo “3.1.2 Lotto 2 - Mobile workstation”, nella descrizione della caratteristica tecnica “Memoria RAM” viene richiesta la possibilità di installare almeno 128GB, si chiede conferma che la ram massima installabile debba essere ECC come specificato nelle opzioni di prodotto standard relative al lotto 2, pagina 17 tabella 5 alla voce “Upgrade RAM”.
Risposta
Si conferma.
64) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 11 Lotto 2 – Mobile Workstation
In riferimento al seguente requisito indicato al Capitolato Tecnico Speciale, par. 3.1.2 “Lotto 2 - Mobile workstation” nello specifico alla richiesta di “Memoria RAM con codice di correzione degli errori ECC”, si fa presente che tale requisito obbliga la fornitura di una Workstation equipaggiata con processore di tipologia XEON. Tale famiglia di processori impone l’utilizzo di una licenza Windows di tipologia “Windows Professional for Workstation” mentre è richiesta la rispondenza “alle caratteristiche minime e di sicurezza richieste per il sistema operativo Microsoft Windows 11” e la quotazione in opzione della versione Windows 11 Pro.
La versione Microsoft Windows for Workstation presenta un licensing strettamente legato al numero dei core del processore e presenta un prezzo nettamente superiore rispetto a quello indicato nell’Allegato 20 (basi d’asta), per la versione Windows 11 Pro.
Si chiede pertanto di verificare l’aspetto evidenziato e, qualora confermato il requisito della tipologia di memoria ECC della Workstation, di sostituire il prodotto Windows 11 Pro con la versione Windows 11 PRO for Workstation base, aggiungendo le licenze per gli ulteriori core del processore rispetto al minimo licenziato dalla versione base e, di conseguenza adeguare la base d’asta al prodotto richiesto.
Risposta
Si conferma quanto attualmente previsto nel Capitolato Tecnico Speciale.
65) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 13 Lotto 2 – Mobile Workstation
In riferimento al seguente requisito indicato al Capitolato Tecnico Speciale, par. 3.1.2 “Lotto 2 - Mobile workstation” nello specifico alla richiesta di “Memoria RAM con codice di correzione degli errori ECC”, si fa presente che tale requisito obbliga la fornitura di una Workstation equipaggiata con processore di tipologia XEON. Tale famiglia di processori impone l’utilizzo di una licenza Windows di tipologia “Windows Professional for Workstation” mentre è richiesta l’esecuzione del benchmark con il Sistema operativo MS Windows 10 Professional a 64 bit (build 10.0.19042 o successiva) che potrebbe non essere compatibile e non eseguire correttamente il test. Si chiede pertanto di verificare e specificare le modalità di esecuzione del benchmark in corrispondenza dell’obbligatorietà del Sistema Operativo MS Windows Professional for Workstation in luogo della versione Windows 11 Pro non supportata qualora sia confermata la tipologia ECC della RAM
Risposta
Si conferma quanto attualmente previsto nel Capitolato Tecnico Speciale.
66) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 11 Lotto 2 – Mobile Workstation
In riferimento al seguente requisito “Batteria con numero di celle maggiore di 3 e WHr non inferiore a 90”, si fa presente che il requisito fissa una caratteristica minima importante (di fatto è richiesta una batteria con almeno 4 celle) che potrebbe costituire nell’evoluzione dei prodotti, considerato che le batterie stanno evolvendo verso un ridotto numero di celle a parità di potenza, un vincolo non superabile in un futuro aggiornamento tecnologico.
Considerato inoltre che viene comunque richiesta una durata della batteria di almeno 6 ore, si chiede se una nuova apparecchiatura che potrà essere immessa sul mercato con una batteria di durata superiore a 6 ore, nel xxxxx xx xxxxxxxx xxxx’XX, verrà comunque considerata elemento uguale o migliorativo di quella richiesta, in quanto in caso contrario sarà necessario chiudere il lotto per mancanza di un prodotto alternativo a quello fuori produzione.
Risposta
Si vedano le rettifiche al Capitolato Tecnico Speciale.
67) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 9 Specifiche Tecniche Primarie
In riferimento al requisito riguardante l’Alimentatore, in virtù del fatto che tra il requisito delle “Porte” viene richiesto “1 USB Type-C port che supporti USB 3.1 Gen2 e USB Power delivery in grado di ricaricare il personal computer portatile”, si chiede di confermare che tale alimentatore a corredo, debba essere fornito con il plug (per il collegamento al personal computer portatile) di tipologia USB Type-C.
Risposta
Non si conferma. Non essendo specificato, è facoltà del concorrente fornire un alimentatore che sia dotato o meno di tale plug. Resta inteso, per ciascun lotto, che l’alimentatore dovrà essere in grado di ricaricare il relativo prodotto di riferimento.
68) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 12 Specifiche Tecniche Primarie
In riferimento al requisito riguardante “Alimentatore e batteria”, in virtù del fatto che tra il requisito delle “Porte” viene richiesto “1 USB Type-C port che supporti USB 3.1 Gen2 e USB Power delivery in grado di ricaricare il personal computer portatile”, si chiede di confermare che l’alimentatore a corredo, debba essere fornito con il plug (per il collegamento alla mobile workstation) di tipologia USB Type-C.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 67).
69) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 12 Specifiche Tecniche Primarie
In riferimento al requisito riguardante “Alimentatore e batteria”, in virtù del fatto che la mobile workstation può essere equipaggiata nella sua configurazione massima, nell’ambito della procedura in oggetto, con:
• 128GB di RAM;
• 1TB di Storage;
• Scheda grafica discreta.
Visto l’elevata richiesta di energia in tale configurazione rispetto a quella necessaria per la mobile workstation in configurazione base, si chiede se l’alimentatore in dotazione debba essere fornito per poter erogare l’energia necessaria alla configurazione massima.
Risposta
L’alimentatore fornito deve poter garantire l’energia necessaria e sufficiente per l’uso dell’apparecchiatura nella specifica configurazione richiesta dall'Amministrazione, anche in relazione della scheda grafica discreta offerta (ed eventualmente richiesta dall’Amministrazione). Infatti, come previsto al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico Speciale, le apparecchiature consegnate dovranno essere pronte all’uso.
70) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 13 Lotto 2 – Mobile Workstation
In riferimento al seguente requisito indicato al Capitolato Tecnico Speciale, par. 3.1 “Specifiche Tecniche Primarie”, riguardo alla modalità di esecuzione del Benchmark PCMARK (pag. 13), viene richiesto di eseguire il Benchmark ad una risoluzione pari a 1980x1024, si chiede di confermare che trattasi di refuso e che deve essere interpretato come 1920x1080.
Risposta
Si vedano le rettifiche al Capitolato Tecnico Speciale.
71) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 7 Lotto 1 - Personal Computer Portatili
In riferimento al seguente requisito “Nella fase di configurazione del PC portatile il Fornitore dovrà installare sulle apparecchiature il software Linux della Distribuzione individuata. Per ogni licenza fornita, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione, oltre al PC portatile configurato, tutta la documentazione originale della Distribuzione scelta”. Si fa presente che la documentazione dei prodotti è oramai disponibile solo in formato elettronico e scaricabile da internet direttamente dal cliente. Si chiede pertanto conferma che la documentazione fornita secondo tali modalità soddisfano la richiesta del capitolato.
Risposta
Si conferma, fermo restando che l’Amministrazione dovrà essere messa nelle condizioni di avere immediata disponibilità di tale documentazione.
72) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 14 Lotto 2 – Mobile Workstation
In riferimento al seguente requisito “Nella fase di configurazione del PC portatile il Fornitore dovrà installare sulle apparecchiature il software Linux della Distribuzione individuata. Per ogni licenza fornita, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione, oltre al PC portatile configurato, tutta la documentazione originale della Distribuzione scelta”. Si fa presente che la documentazione dei prodotti è oramai disponibile solo in formato elettronico e scaricabile da internet direttamente dal cliente. Si chiede pertanto conferma che la documentazione fornita secondo tali modalità soddisfano la richiesta del capitolato
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 71).
73) Domanda
In riferimento ai requisiti del prodotto Chromebook richiesto nel lotto 3, il prodotto in questione è particolarmente adatto al mondo Education come dimostrato dai dati di mercato. Il 78% dei Chromebook venduti nel 2021 nel verticale Education sono stati configurati con il sistema Chromebook Education fonte Future Source. Affinché tale utenza possa però utilizzare tale prodotto al meglio è necessario che possa disporre del Chromebook nella versione Education al fine di tutelare le utenze di minore età dall’accesso a siti o programmi non “NON ADATTI”. La versione Educational del CHROME OS si distingue dalla Versione CHROME OS attenzionando con particolari features la sicurezza negli accessi sotto ogni aspetto, per tale particolare utenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo alcune importanti features presenti nella versione Education e NON presenti nella versione CHROME OS:• Abilita la "Modalità Kiosk"• Fornisce un rapido accesso a Chrome senza effettuare l'accesso per le librerie e l'utilizzo in laboratorio• Accesso facile e flessibile utilizzando provider SSO di terze parti• Registra automaticamente i dispositivi alla tua organizzazione dopo che sono stati re- impostati• Supporto 24x7 sulle funzionalità del sistema operativo• Supporto 24x7 sulle funzionalità di gestione• Abilitare le restrizioni di accesso in modo che i dispositivi della scuola vengano utilizzati solo per i compiti. Usare la modalità “Off Hours” per consentire a studenti e famiglie di utilizzare gli account degli ospiti fuori orario• I rapporti sui dispositivi ti consentono di visualizzare gli utenti più recenti per ciascun dispositivo e di impostare avvisi quando i dispositivi sono offline per troppi giorni consecutivi• Tieni traccia e controlla la tua flotta, imposta annotazioni personalizzate e integra con strumenti di terze parti per fornire controlli aggiuntivi• Blocca i dispositivi in caso di smarrimento o furto e visualizza un messaggio personalizzato sul dispositivo• Controlla la pianificazione degli aggiornamenti automatici• Supporto per la virtualizzazione delle applicazioni• Google Play gestito• Estensioni di Chrome gestite e gestione del browser• Sincronizzazione delle preferenze dell'utente di Chrome• Gestione flessibile della flotta• Supporto Single Sign-On• Modalità sessione pubblica e chiosco• Cloud e stampa nativa• Gestione della stampante• Gestisci reti e proxy• Aggiornamenti del sistema operativo gestiti• Sessioni effimere• Sicurezza multilivello e aggiornamenti automatici• Chrome Desktop remoto. Pertanto, al fine di poter permettere all'utenza di riferimento del prodotto richiesto nel Lotto 3, l’utilizzo di tali dispositivi per mezzo della Convenzione, si chiede di poter offrire come opzione, oltre alla versione del Chromebook con CHROME OS, anche il Chromebook con la versione CHROME OS EDUCATIONAL.” - Entrambe le versioni pre installate in fabbrica in modo nativo dai produttori.
Risposta
Non si conferma.
74) Domanda
Nella Tabella 3.1.3 del lotto 3 le caratteristiche tecniche minime previste sono riferite solo a Chrome OS. Si chiede se si possono offrire PC portatili con altri Sistemi Operativi in presenza delle medesime o equipollenti caratteristiche tecniche e nel rispetto del valore minimo indicati in tabella 3.1.3.
Risposta
Non si conferma.
75) Domanda
Alla luce ultimi avvenimenti che hanno causato instabilità geopolitica internazionale che ha impattato tutta supply chain (vedi conflitto Ucraina e problema container Cina), per poter al meglio rispondere alle esigenze espresse dalle gare e con maggiore possibilità di approvvigionamento, si possono offrire PC portatili per Lotto 3 anche con Sistema Operativo diverso ma equipollente in termine di specifiche tecniche.
Risposta
Non si conferma e si veda altresì la risposta ai precedenti quesiti nn. 73) e 74).
76) Domanda
Nella tabella 3.1.3 del lotto 3, le caratteristiche tecniche minime previste sono riferiti solo a ChromeOS, si chiede se si possono offrire personal computer portatili con altri sistemi operativi in presenza delle medesime o equipollenti caratteristiche tecniche e nel rispetto dei valori minimi indicati in tabella 3.1.3.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 75).
77) Domanda
Per Chromebook si intende un dispositivo di personal computer portatile. Si chiede di specificare quali altre caratteristiche che siano equiparabili o superiori a quelle della tabella 3.1.3 lo distinguono rispetto ad un altro dispositivo di persona computer con altro Sistema Operativo.
Risposta
Il quesito non è chiaro. Si vedano le risposte ai precedenti quesiti nn. 73), 74) e 75). Si precisa che le Specifiche Tecniche Primarie dei Chromebook sono quelle riportate nel paragrafo 3.1.3 del Capitolato Tecnico Speciale.
78) Domanda
Considerando la possibilità di fornire, per gli ambienti educativi, dispositivi Windows con SSD 128GB a condizioni economiche vantaggiose, che rispondono o hanno caratteristiche equivalenti a quanto richiesto in lotto 3, si chiede se è possibile includere tali apparati nell’accordo quadro.
Risposta
Non si conferma.
79) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 14 Lotto 3 - Chromebook
In riferimento al seguente requisito indicato al Capitolato Tecnico Speciale, par. 3.1.3 “Memoria RAM” alla voce “Installabile” il valore richiesto è pari a “8GB”.
A differenza dei Lotti 1 e 2 tale requisito è richiesto come una “Opzione di prodotto Standard” oppure come una delle “Specifiche secondarie dei Prodotti Principali”. Per il Lotto 3 tale specifica non compare in nessuna delle due opzioni. Si chiede se il requisito “Installabile 8 GB” è da considerarsi un refuso e pertanto non richiesto.
Risposta
Non si tratta di un refuso. L’apparecchiatura deve poter permettere l’installazione di 8GB di Memoria RAM, a prescindere dal fatto che non sia prevista una corrispondente Opzione di Prodotto Standard.
80) Domanda
Capitolato tecnico speciale pagg. 8 e 11.
Tra le caratteristiche minime dei display è richiesto “32 bit di colore per pixel”. Tale definizione identifica display di vecchia tecnologia. Si chiede di confermare che è possibile offrire prodotti con altre tipologie di parametri (es. 6 bits + Hi FRC).
Risposta
Non si conferma. Resta fermo quanto attualmente previsto nel Capitolato Tecnico Speciale.
81) Domanda
Capitolato tecnico speciale pagg. 13 e 18.
Si chiede di confermare che, la versione del sistema operativo Microsoft da utilizzare per effettuare il benchmark PC Xxxx 10 e la versione della licenza OEM da offrire come opzione di prodotto standard, siano entrambe “Pro per Workstation”.
Risposta
Non si conferma.
82) Domanda
Sono ammessi anche device con FormFactor 2:12?
Risposta
Il quesito non è chiaro. In ogni caso non è previsto alcun requisito minimo, per nessun lotto, in relazione al FormFactor.
D.3. ARGOMENTO: PRODOTTI PRINCIPALI - SPECIFICHE TECNICHE SECONDARIE PAR. 3.2
83) Domanda
Nel capitolato tecnico “ID 2425 - Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale.pdf “ a pagina 16, “tabella 4 – Specifiche tecniche secondarie” viene richiesto il lettore (micro)SD card integrato per tutti i dispositivi del lotto 1. Relativamente al solo Personal Computer portatile da 13” standard, tenendo conto delle dimensioni estremamente compatte del dispositivo si chiede se trattasi di refuso e se possibile fornire un lettore (micro)SD card esterno compatibile con la macchina offerta.
Risposta
Non si conferma. Infatti, non si tratta di un refuso e la previsione di cui alla Tabella 4 (paragrafo 3.2) del Capitolato Tecnico Speciale riguarda espressamente un “Lettore di (micro)SD card integrato”.
Tale Lettore di (micro)SD card integrato, in ogni caso, costituisce una Specifica Tecnica Secondaria che potrà essere offerta nel Catalogo Prodotti in via meramente facoltativa. Si veda a tal fine la risposta al precedente quesito n. 11).
Ne consegue che, qualora il Prodotto Principale offerto nell’ambito del lotto 1 sia sprovvisto di tale Lettore di (micro)SD card integrato (a prescindere dalla disponibilità o meno del lettore esterno compatibile, che per quanto messo a disposizione dal fornitore, non assume alcuna rilevanza ai fini dell’offerta di AQ nell’ambito della presente iniziativa), il concorrente dovrà valorizzare la voce “no” in corrispondenza di tale Specifica Tecnica Secondaria nell’ambito del proprio Catalogo Prodotti.
Infatti, in caso di offerta di una o più Specifiche Tecniche Secondarie, per quanto facoltative, le stesse saranno oggetto di verifica tecnica ai sensi del paragrafo 22 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato d’Xxxxx, con le conseguenze ivi previste.
84) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 16 SPECIFICHE TECNICHE SECONDARIE
In riferimento alla possibilità di offrire come specifica tecnica secondaria il “Lettore di (micro)SD card integrato“, si chiede di confermare che tale specifica possa essere soddisfatta anche mediante la fornitura di un adattatore esterno.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 83).
85) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 15 Specifiche tecniche Secondarie
In riferimento al seguente requisito indicato al Capitolato Tecnico Speciale, par. 3.2 “Specifiche Tecniche Secondarie”, in particolare sulla “Espandibilità della RAM istallabile> req. Minimo”, in considerazione delle recenti tecnologie presenti sul mercato che prevedono la configurabilità della RAM attraverso un banco presaldato sulla Boad e uno libero per ’espandibilità della RAM, (ad esempio, il portatile può avere un’espandibilità massima superiore ai 16GB di ram e viene acquistato con 16GB di ram, per le caratteristiche del prodotto un modulo ram da 8GB è saldato all’interno del portatile e i restanti 8GB sono installati nell’unico slot disponibile, la caratteristica è soddisfatta in quanto sarà possibile raggiungere un quantitativo superiore di ram andando a sostituire la ram da 8GB installata nell’unico slot disponibile con una di taglio superiore ottenendo così un portatile con ram installata superiore al requisito minimo richiesto), si chiede di confermare che tale specifica tecnica secondaria può essere considerata soddisfatta anche attraverso la sostituzione di moduli ram oppure attraverso la configurazione base con un unico banco di memoria presaldato pari alla Ram base più quella aggiuntiva.
Risposta
La Specifica Tecnica Secondaria in questione riguarda la mera espandibilità della RAM installabile, rimanendo indifferenti le modalità di installazione.
86) Domanda
Capitolato tecnico speciale pag. 16 “Specifiche secondarie prodotti principali”
Alla voce “Numero di monitor contemporaneamente supportati” è indicato SI in corrispondenza del Lotto 2, ma tale caratteristica è già richiesta nelle specifiche base della Mobile Workstation. Si chiede di confermare che trattasi di refuso.
Risposta
Si vedano le rettifiche al Capitolato Tecnico Speciale e al Capitolato d’Oneri.
D.4. ARGOMENTO: OPZIONI DI PRODOTTO STANDARD –PAR. 4
87) Domanda
Che necessità specifiche hanno reso lo schermo Touch una funzionalità opzionale per il lotto 3 e non per i dispostivi del lotto 1?
Risposta
Il quesito non è chiaro. In ogni caso si conferma quanto previsto nella Tabella 5 di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico Speciale.
88) Domanda
Con riferimento agli utenti del settore education che generalmente hanno necessità di archiviazioni inferiori, si chiede che venga inserito come opzione di prodotto standard nel lotto 1 un PC portatile di capacità di archiviazione di 128 GB a condizioni commerciali vantaggiose per Utenti settore education.
Risposta
Non si conferma.
89) Domanda
Facendo riferimento al Vs Capitolato Tecnico Speciale, in particolare sul Lotto 1 vengono richiesti per i 6 Prodotti Principali, al capitolo 4 “Opzioni di Prodotto Standard” l’obbligo di poter installare a richiesta il sistema operativo Microsoft Windows 11 Pro Education Oem, preinstallata dal produttore dell’apparecchiatura. Per motivi commerciali e di linee di prodotti professionali, su queste fasce di prodotti alle volte non è possibile installare tale sistema operativo perché non previsto dalla produzione in fabbrica. A tal fine si richiede la possibilità di poter fare la fornitura e la eventuale preinstallazione del solo sistema operativo indicato da parte del fornitore e non dal produttore.
Risposta
Non si conferma. Come previsto al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico Speciale, per i lotti 1 e 2, “il S.O., alla stregua della relativa licenza d’uso, deve essere nuovo di fabbrica, così come ognuna delle componenti, principali ed accessorie, previste in gara”.
90) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 18 Opzioni di servizio standard – Sistema Operativo
In riferimento al requisito dell’opzione SO Windows “Non è ammessa l’installazione di Sistema Operativo Microsoft Windows con licenza “refurbished” o “ricondizionata”, si chiede conferma che non sono ammesse oltre alle licenze già specificate anche quelle cosiddette “digitali” e pertanto la licenza Windows OEM, come definita da Microsoft, debba essere esclusivamente quella installata dal produttore nelle proprie fabbriche attraverso la registrazione nel BIOS del notebook del “product key” della licenza abbinata al serial number del notebook stesso “The factory floor deployment tool injects the product keys into the firmware of the single computer and then generates the hardware association, which is combined with the hardware hash and product key ID” (Source OEM Microsoft site)
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 89).
D.5. ARGOMENTO: OPZIONI DI SERVIZIO STANDARD –PAR. 5
91) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 25 SERVIZI CONNESSI INCLUSI NELLA FORNITURA
In riferimento al seguente requisito “Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un periodo di 36 (trentasei) mesi (salvo che, nell’ambito del solo lotto 1, non venga richiesta l’Opzione di servizio standard di cui al precedente capitolo 5)”, premesso che il servizio di garanzia 36 mesi per la tipologia di apparecchiatura richiesta ( BUSINESS/PROFESSIONAL) è incluso nell’apparecchiatura e non scindibile, si chiede di chiarire cosa si intende per servizio standard in quanto già ricompreso comunque nella garanzia standard del produttore dell’apparecchiatura, in cosa consiste e come verrebbe richiesta dalla singola Amministrazione.
Risposta
La denominazione “Opzione di Servizio Standard” costituisce una mera nomenclatura usata per individuare l’opzione di estensione del servizio di assistenza e manutenzione sui soli Prodotti Principali nell’ambito del lotto 1, di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico Speciale.
In particolare, come meglio specificato al suddetto paragrafo 5, mediante tale opzione è possibile estendere, per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla scadenza dei 36 (trentasei) mesi di durata iniziale, il servizio connesso incluso nella fornitura di assistenza e manutenzione, così come descritto al paragrafo 8.1 e relativi sottoparagrafi.
D.6. ARGOMENTO: PRODOTTI OPZIONALI OBBLIGATORI –PAR. 6
92) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 22 PRODOTTI OPZIONALI OBBLIGATORI
In riferimento al prodotto opzionale obbligatorio “Docking-station / port-replicator” offerto per il Lotto2, in virtù del fatto che la mobile workstation può essere equipaggiata nella sua configurazione massima, nell’ambito della procedura in oggetto, con:
• 128GB di RAM;
• 1TB di Storage;
• Scheda grafica discreta.
Visto l’elevata richiesta di energia in tale configurazione rispetto a quella necessaria per la mobile workstation in configurazione base, si chiede se per la Docking-station / port-replicator debba essere offerto un modello in grado di poter erogare l’energia necessaria alla workstation nella configurazione massima.
Risposta
La Docking-station/port-replicator fornita deve poter garantire l’energia necessaria e sufficiente per l’uso dell’apparecchiatura nella specifica configurazione richiesta dall'Amministrazione. Infatti, come previsto al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico Speciale, le apparecchiature consegnate dovranno essere pronte all’uso.
93) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 22 Prodotti Opzionali obbligatori
In riferimento al seguente requisito “Nella seguente tabella, per i soli lotti 1 e 2, vengono indicati i Prodotti Opzionali obbligatori che devono essere necessariamente quotati in fase di Accordo Quadro.” si fa presente che sono indicati per i lotti 1 e 2 dei prodotti, in particolare “Docking station / port replicator dello stesso produttore del pc“ e “Tastiera e mouse wireless dello stesso produttore del pc” che, con una siffatta formulazione, impedisce ad alcuni produttori di Notebook che non dispongono nel loro portafoglio di tali opzioni a proprio marchio, di poter competere al pari di altri produttori.
Dal momento che secondo quanto indicato nelle modalità di operative di funzionamento del configuratore per la determinazione del fornitore assegnatario dell’ordinativo (All 1 cap. tecnico generale par 5.1.2) :
i) escluderà dal confronto i Cataloghi dei Prodotti Principali diversi da quello richiesto dall’Amministrazione;
ii) escluderà dal confronto i Cataloghi dei Prodotti Principali richiesti che non includono: la specifica Configurazione, tutti i Prodotti Opzionali e/o le Specifiche Tecniche Secondarie richiesti dall’Amministrazione;
al fine di poter consentire il più ampio livello di competizione, senza discriminanti, si chiede di eliminare tale specificità che in caso contrario, restringerebbe la competizione/selezione solo ai produttori/fornitori che dispongono di tali prodotti nella propria produzione.
Risposta
Si conferma quanto previsto nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale. Infatti, solo in tal modo può essere garantita, alle Amministrazioni che ne abbiano esigenza, una piena compatibilità e massimizzazione nell’utilizzo delle features del Prodotto Principale e della Docking Station/port replicator.
94) Domanda
Nel documento "ID 2425 - Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale.pdf", capitolo 6, tra i prodotti opzionali obbligatori è indicato quello denominato "Docking-station / port- replicator". Non è chiaro se tale dispositivo debba essere dotato di proprio alimentatore o se sarà accettato anche un dispositivo in grado di ricaricare il laptop usando l'alimentatore del laptop stesso. Si chiede di confermare che sarà accettato un port-replicator/docking dotato di proprio alimentatore in aggiunta all'alimentatore fornito con il laptop.
Risposta
Si conferma. Infatti, come previsto nella tabella 6, al paragrafo 6. “Tale dispositivo dovrà consentire la ricarica della batteria del Prodotto Principale direttamente tramite una delle connessioni suddette ovvero tramite cavo di alimentazione/adattatore alimentato dallo stesso”. Pertanto il cavo di alimentazione/adattatore indicato in tale tabella dovrà essere quello proprio della docking-station/port-replicator e non l’alimentatore del laptop.
95) Domanda
Capitolato tecnico speciale pag. 22 “Prodotti opzionali obbligatori” Docking station/port-replicator Relativamente alla ricarica della batteria del Prodotto Principale è richiesto l’utilizzo di una connessione Type C ovvero cavo di alimentazione/adattatore. Si chiede di confermare se, in caso di utilizzo di alimentatore superiore a 100 Watt (capacità massima supportata dalla porta USB-C), sia possibile utilizzare un cavo combo che sfrutti entrambe le connessioni (Type C + connettore di alimentazione).
Risposta
Non si conferma.
D.7. ARGOMENTO: PRODOTTI OPZIONALI FACOLTATIVI –PAR. 7
96) Domanda
Nel capitolato tecnico “ID 2425 - Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale.pdf “ pagina 23 “Tabella 7 – Prodotti opzionali facoltativi” In merito al prodotto Cuffie stereo e microfono (Lotti 1, 2 e 3), dato che la nuova generazione di cuffie stereo supporta Active noise control (ANC) per la riduzione del rumore di sottofondo. Si richiede quindi se per una migliore e confortevole esperienza di suono sia da considerare la tecnologia ANC caratteristica richiesta
Risposta
Non si conferma. Resta inteso comunque che il Prodotto offerto potrà essere dotato di tale tecnologia, anche se la stessa non avrà alcuna rilevanza ai fini dell’offerta e dell’utilizzo del Configuratore. In ogni caso, il Prodotto Opzionale Facoltativo cuffie stereo e microfono, qualora offerto, dovrà garantire il rispetto dei requisiti minimi indicati nella tabella 7, di cui al paragrafo 7, del Capitolato Tecnico Speciale.
97) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 23 - Prodotti Opzionali facoltativi
In riferimento al seguente requisito “Cuffie stereo e microfono (lotto 1, 2 e 3)” a seguito di verifiche sul mercato della fornitura emerge che il requisito richiesto “possesso di certificazioni Zoom e/o Teams“, individua un numero limitatissimo di produttori, si chiede al fine di poter consentire una più ampia offerta di poter offrire un prodotto compatibile per l’utilizzo con le piattaforme Teams e/o Zoom ma non in possesso della suddetta Certificazione.
Risposta
Non si conferma. Si veda altresì la risposta al precedente quesito n. 96).
98) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 23-24 Prodotti Opzionali facoltativi
In riferimento al seguente requisito “Nella seguente tabella, per ciascun lotto, vengono indicati i Prodotti opzionali facoltativi che possono essere quotati in via meramente facoltativa in fase di Accordo Quadro..” si fa presente che seppur opzionali e facoltativi sono indicati per i lotti 1 e 2 dei prodotti, in particolare “Monitor da 23.6” dello stesso produttore del pc “ e “Monitor da 27” dello stesso produttore del pc” che, con una siffatta formulazione, impedisce ad alcuni produttori di Notebook che non sono produttori di Monitor e pertanto non dispongono nel loro portafoglio di tali opzioni a proprio marchio, di poter competere al pari di altri produttori.
Dal momento che secondo quanto indicato nelle modalità operative di funzionamento del configuratore per la determinazione del fornitore assegnatario dell’ordinativo (All 1 cap. tecnico generale par 5.1.2) :
i) escluderà dal confronto i Cataloghi dei Prodotti Principali diversi da quello richiesto dall’Amministrazione;
ii) escluderà dal confronto i Cataloghi dei Prodotti Principali richiesti che non includono: la specifica Configurazione, tutti i Prodotti Opzionali e/o le Specifiche Tecniche Secondarie richiesti dall’Amministrazione;
al fine di poter consentire il più ampio livello di competizione, senza discriminanti, si chiede di eliminare tale specificità che restringerebbe la competizione/selezione solo ai produttori/fornitori che risultano essere produttori di Notebook e Monitor.
Risposta
Si conferma quanto previsto nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale. Infatti, solo in tal modo può essere garantita, alle Amministrazioni che ne abbiano esigenza, una piena compatibilità e massimizzazione nell’utilizzo delle features del Prodotto Principale e del monitor.
D.8. ARGOMENTO: SERVIZI CONNESSI INCLUSI NELLA FORNITURA –PAR. 8
99) Domanda
Xxxxxxxxx, Pregasi voler gentilmente specificare quali sono le attività relative al servizio di consegna (a titolo esplicativo ma non esaustivo: è prevista la consegna al piano?) Cordiali saluti.
Risposta
Le attività di consegna sono quelle descritte al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico Speciale. Non è prevista la consegna al piano, fermo restando che “Le apparecchiature consegnate dovranno essere già pronte all’uso, e comprensive degli eventuali dispositivi e accessori opzionali e sistemi operativi richiesti dalla medesima Amministrazione in fase di emissione dell’ordine, assicurando il corretto funzionamento dell’intera configurazione”.
In ogni caso, come previsto al paragrafo 5.1.3 del Capitolato Tecnico Generale, in occasione dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e/o dell’invio della Richiesta di Offerta relativa all’Appalto Specifico, ciascuna Amministrazione specificherà il luogo di consegna dei prodotti.
100) Domanda
Buonasera, Pregasi voler cortesemente indicare nel dettaglio quali sono le attività relative al servizio di installazione. Cordiali saluti.
Risposta
Le attività di installazione sono descritte al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico Speciale e implicano che le apparecchiature consegnate siano pronte all’uso e comprensive degli eventuali dispositivi e accessori opzionali e sistemi operativi richiesti dalla medesima Amministrazione in fase di emissione dell’ordine, assicurando il corretto funzionamento dell’intera configurazione.
101) Domanda
Con riferimento al Capitolato tecnico speciale cap. 8.3 - Predisposizione apparati, installazione e collaudo, nella parte in cui stabilisce che "La predisposizione degli apparati, di esclusiva competenza del fornitore, comprende il trasporto e la consegna di tutti i componenti. Le apparecchiature consegnate dovranno essere già pronte all’uso, e comprensive degli eventuali dispositivi e accessori opzionali e sistemi operativi richiesti dalla medesima Amministrazione in fase di emissione dell’ordine, assicurando il corretto funzionamento dell’intera configurazione. L’esecuzione degli ordinativi di fornitura potrà avvenire anche mediante consegne e installazioni ripartite. In ogni caso, l’installazione e messa in esercizio delle apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini: " Si chiede di esplicitare il tipo di attività che si attende dal fornitore
quando si fa riferimento alla consegna degli apparati e dei loro componenti; si chiede di chiarire cosa si intende per installazione e messa in esercizio degli apparati e, in particolare se è da ritenere compresa nell’oggetto della fornitura l’eventuale attività tecnica presso l'amministrazione in fase di consegna, ad esempio, per l'installazione sul posto di lavoro e la prima accensione e avvio dell’apparato.
Risposta
Si vedano le risposte ai precedenti quesiti nn. 99) e 100). Si precisa in ogni caso che non sono incluse nella fornitura “l’eventuale attività tecnica presso l'amministrazione in fase di consegna, ad esempio, per l'installazione sul posto di lavoro e la prima accensione e avvio dell’apparato”.
102) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 27 SERVIZI CONNESSI INCLUSI NELLA FORNITURA
Nel caso di richiesta da parte dell’Amministrazione di consegne ripartite su più siti e in presenza di grandi ordinativi con numerose quantità e con consegne ripartite e dove necessariamente le consegne e le installazioni verranno svolte in più mesi, si chiede se, per le consegne ripartite su più sedi che prevedono consegne a cavallo di più mesi sia consentito su base mensile, l’esecuzione della verifica di conformità per le consegne ed installazioni di cui è stato rilasciato il relativo “verbale di consegna”
Risposta
Non si conferma. Considerato che l’Amministrazione ha interesse ad un adempimento completo (non parziale), anche qualora l’ordinativo abbia ad oggetto un numero di apparecchiature rilevante e la sua esecuzione avvenga per il tramite di consegne ripartite su Siti diversi, il collaudo potrà aver luogo solo ad avvenuto integrale completamento delle attività di installazione su tutte le apparecchiature oggetto dell’ordinativo. Ne consegue che, in tale evenienza, il termine di 20 gg. solari di cui al par.
8.3 del Capitolato Tecnico Speciale deve intendersi riferito alla data dell’ultimo “verbale di consegna”, ossia di quello relativo all’ultima delle consegne ripartite effettuate. Ciò anche in ragione del fatto che solo con l’ultima consegna l’Amministrazione acquisisce piena evidenza del rispetto o meno dei termini massimi previsti dal medesimo paragrafo per le attività di installazione e messa in esercizio e, quindi, della necessità, laddove l’operatore non riesca a giustificare l’eventuale ritardo in cui è incorso, di applicare penali.
Resta inteso che laddove sia l’Amministrazione a chiedere consegne ripartite, questa non potrà frazionare la fornitura con una pianificazione delle consegne attese non rispettosa dei termini massimi di cui al paragrafo 8.3.
Diversamente, gli sforamenti temporali nella messa a disposizione delle apparecchiature, rispetto a tali termini massimi, non potranno essere imputati al Fornitore a titolo di penale.
103) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 27 SERVIZI CONNESSI INCLUSI NELLA FORNITURA
In considerazione del fatto che malgrado venga concordata la consegna con il cliente e il corriere si rechi sul posto per l’effettuazione della consegna ma, il cliente per vari motivi non permetta la consegna stessa, con conseguenti costi di doppia consegna o costi di giacenza presso il corriere, si chiede se in tali casi, visto l’importante onere economico aggiuntivo, tali costi possono essere addebitati all’amministrazione.
Risposta
Non si conferma. Ai fini della consegna delle apparecchiature ordinate, il Fornitore dovrà concordare con l’Amministrazione ordinante modalità e tempistiche per lo svolgimento di detto servizio. Nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto offerto e contrattualmente dedotto potrà essere addebitato a carico delle Amministrazioni ordinanti. Resta inteso, tuttavia, che, laddove il rifiuto da parte dell’Amministrazione di ricevere la consegna nella data e all’orario convenuto non sia adeguatamente motivato, eventuali sforamenti temporali nella messa a disposizione delle apparecchiature, rispetto ai termini massimi indicati nel Capitolato Tecnico Speciale, non potranno essere imputati al Fornitore a titolo di penale.
104) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 27 SERVIZI CONNESSI INCLUSI NELLA FORNITURA
In riferimento al seguente requisito “La predisposizione degli apparati, di esclusiva competenza del fornitore, comprende il trasporto e la consegna di tutti i componenti…….
• per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;
• per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;
• per ordinativi di fornitura superiori a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura.”
in merito al requisito indicato al punto 8.3 si fa presente che in considerazione della numerosità delle possibili combinazioni che supera abbondantemente le 2500 diverse configurazioni dei prodotti richiesti, non è possibile gestire tale AQ mediante stock di magazzino come per forniture analoghe di precedenti edizioni, ma necessariamente al fine di mantenere la remuneratività della commessa sotto ogni aspetto, sarà d’obbligo ordinare al produttore le singole apparecchiature man mano che le Amministrazioni invieranno i propri ordinativi.
Considerato pertanto che la produzione avverrà secondo la metodologia “Built to Order” (“prodotto fabbricato a seguito ricezione ordine”) essenzialmente presso fabbriche dislocate in Asia, i tempi di gestione ordine, di produzione e trasporto, e i tempi di consegna richiesti per gli ordinativi fino a 100 apparecchiature in 90 gg e fino a 500 apparecchiature in 120 gg non potranno mai essere rispettati, generando contenzioso con le Amministrazioni e penali per i fornitori che stipuleranno l’AQ.
Si chiede pertanto di rivedere i tempi di consegna almeno per queste 2 fasce di ordinativi rispettivamente in 120 gg lavorativi e 160 gg lavorativi
Risposta
Si conferma quanto attualmente previsto nel Capitolato Tecnico Speciale.
105) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 25 SERVIZI CONNESSI INCLUSI NELLA FORNITURA
In riferimento al seguente requisito “ Il tempo di risposta, inteso come il tempo intercorrente tra l’apertura del ticket attraverso il Call Center ed il momento in cui il tecnico adibito all’intervento si presenta presso la sede dell’Amministrazione richiedente, è fissato in 8 ore lavorative. Nel caso sia necessario un intervento la richiesta dovrà essere processata dal Fornitore che, verificata la disponibilità dei tecnici e la disponibilità delle parti di ricambio per l’intervento richiesto attiverà l’intervento del Tecnico. L’orario di arrivo al sito di installazione dell’apparecchiatura e le generalità del Tecnico designato per l’intervento saranno comunicate telefonicamente all’utente. Premesso che la formulazione evidenzia una apparente incongruità nelle modalità operative tra l’indicazione che:
“il tecnico adibito all’intervento si presenta presso la sede dell’Amministrazione richiedente, in 8 ore lavorative dall’apertura del ticket” e
“qualora sia necessario un intervento la richiesta dovrà essere processata dal Fornitore che, verificata la disponibilità dei tecnici e la disponibilità delle parti di ricambio per l’intervento richiesto attiverà l’intervento del Tecnico” Considerata la natura del prodotto che solo in pochi casi consente una riparazione sul posto, si chiede di definire meglio le attività richieste per il servizio in questione
Risposta
Le attività richieste per il servizio in questione sono quelle declinate al paragrafo 8.1.2 del Capitolato Tecnico Speciale, ossia “l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente”.
106) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 25 SERVIZI CONNESSI INCLUSI NELLA FORNITURA
In riferimento al seguente requisito “Il Fornitore è obbligato a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente”, si fa notare che non sono indicati i tempi di ripristino dell’apparecchiatura dal momento dell’intervento presso il cliente.
Si chiede pertanto di specificare l’informazione mancante
Risposta
I tempi di ripristino sono quelli indicati al paragrafo 8.1.2 del Capitolato Tecnico Speciale, ossia “resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni solari dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata”.
107) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 26 SERVIZI CONNESSI INCLUSI NELLA FORNITURA
In riferimento al seguente requisito “Non è assolutamente ammesso il cosiddetto “Hard disk retention”: in caso di malfunzionamento della memoria di massa, a fronte della sostituzione della stessa, la componente guasta dovrà essere restituita al fornitore, previa eventuale cancellazione dei dati in essa contenuti a carico dell’Amministrazione, entro il termine massimo di 10 giorni dall’intervento.”, si fa presente che alcune importanti Amministrazioni ed in particolare le Forze dell’ordine e Ministeri che trattano dati sensibili, trattengono comunque gli Hard disk guasti per motivi di riservatezza e che, soltanto pochi di essi, sono organizzati con un processo particolare e sicuro di smagnetizzazione che devono affidare a società terze, peraltro, con alti costi per le Amministrazioni stesse e tempi ben superiori al 10 gg indicati nel requisito.
Più volte le Amministrazioni in questione hanno manifestato tale necessità e laddove nelle convenzioni è presente tale servizio di “HDD/SSD retention” viene da loro regolarmente acquistato in quanto, per avere diritto al servizio di garanzia del produttore, il prodotto guasto deve essere obbligatoriamente restituito per non sostenere il costo della sostituzione.
Si chiede pertanto di voler considerare tale importante aspetto di fondamentale importanza per le Amministrazioni ed in particolare le Forze dell’ordine e Ministeri che trattano dati sensibili ed inserire l’opzione in acquisto del servizio di “HDD/SSD retention”.
Risposta
Si conferma quanto attualmente previsto nel Capitolato Tecnico Speciale.
108) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 29 REPORTISTICA per CONSIP S.p.A.
In riferimento al seguente requisito “Ciascun fornitore dovrà rendere disponibili a Consip S.p.A. alcuni dati a fini di rendicontazione e monitoraggio”, si chiede conferma che tali report potranno essere oggetto di specifica richiesta della Consip in qualsiasi momento della vigenza dell’AQ e fino al termine delle obbligazioni contrattuali, ma non è previsto alcun invio con scadenze prefissate.
Risposta
Le tempistiche sono quelle indicate all’art. 8, commi 14, 15 e 16 dello Schema di Accordo Quadro, così come si evince anche dall’art. 15, comma 2, del medesimo Accordo Quadro.
D.9. ARGOMENTO: SERVIZI CONNESSI OPZIONALI –PAR. 9
109) Domanda
Si chiede conferma che l’eventuale ritiro delle apparecchiature dismesse dall’Amministrazione sia da considerarsi “uno contro uno” e che potrà riguardare soltanto notebook.
Risposta
Come previsto al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico Speciale “Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate, ad eccezione dei RAEE storici (apparecchiature immesse sul mercato prima del 1 gennaio 2011) che potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature fornite”.
Il servizio si intende riferito alle apparecchiature, intese quali Prodotti Principali e anche, qualora richiesto dall’Amministrazione, relativi accessori (corrispondenti alle Opzioni di Prodotto, Prodotti Opzionali, ecc., così come indicati nel Capitolato Tecnico relativo alla presente iniziativa).
D.10. ARGOMENTO: SELEZIONI DI PRODOTTO ULTERIORI –PAR. 10
110) Domanda
Capitolato tecnico speciale pag. 32 “Selezione di prodotto ulteriore”.
Relativamente alla selezione di prodotti che l’Amministrazione può richiedere in seconda fase, solamente in caso di rilancio competitivo, si fa presente che alcuni di questi potrebbero non essere supportati da tutte le configurazioni previste. Tale situazione può derivare dal tipo di architettura del vendor che, a seconda dell’ulteriore prodotto installato, può richiedere un cambio di altre specifiche della macchina base.
Si richiede quindi di confermare che relativamente al dispositivo per il collegamento ad una rete LTE e alla gestione da remoto delle apparecchiature sia possibile:
- Nel caso del modulo LTE fornire soluzioni alternative di tipo USB
- Nel caso della gestione da remoto fornire soluzioni alternative di tipo software
Risposta
Si conferma quanto attualmente previsto nel Capitolato Tecnico Speciale, al paragrafo 10 e si precisa che, anche in caso di offerta di elementi migliorativi in seconda fase, gli Appalti Specifici potranno essere aggiudicati dalle Amministrazioni esclusivamente secondo il criterio del minor prezzo o del minor costo, alle condizioni espressamente declinate nel Capitolato Tecnico Generale.
D.11. ARGOMENTO: SELEZIONI DI SERVIZIO ULTERIORI –PAR. 11
111) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 32 SELEZIONI DI PRODOTTI ULTERIORI
In riferimento al seguente requisito “Solamente nell’ambito dei lotti 1 e 2, richiesta di apparecchiature dotate dispositivo integrato per il collegamento ad una rete LTE, conforme allo standard minimo 4G, le cui caratteristiche minime sono di seguito riassunte:
• UMTS/HSPA/HSPA+/ (900, 2100 MHz); EDGE (900, 1800MHz)
• LTE almeno Bande B1(2100), B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)”
in considerazione della continua evoluzione tecnologica di alcuni degli standard indicati che in futuro potrebbero essere dismessi o diventare obsoleti e quindi non più disponibili, in quanto sostituiti con tecnologie più avanzate che potrebbe escludere la retrocompatibilità verso gli standard più obsoleti ( es Edge, 2G etc), si chiede la possibilità, in caso di futuro aggiornamento tecnologico, di offrire dispositivi LTE non retrocompatibili con gli standard più vecchi indicati nei requisiti qualora non più disponibili.
Risposta
Non si conferma. Si veda la risposta al precedente quesito n. 110).
E. DOCUMENTO: SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
112) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 21 Opzioni di servizio standard
In riferimento al seguente requisito “Nell’ambito del solo lotto 1, è prevista quale Opzione di servizio standard, che deve essere necessariamente quotata in fase di Accordo Quadro, l’estensione del servizio di assistenza e manutenzione sui soli Prodotti Principali, di cui al successivo paragrafo 8.1, per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla scadenza dei 36 (trentasei) mesi di durata del servizio connesso di manutenzione base.”, si fa presente che per i prodotti di “tipo BUSINESS / PROFESSIONAL” richiesti al punto 3.1 delle Specifiche tecniche primarie (Pag. 7), a differenza di quelli Consumer, i primi 36 mesi del servizio standard differiscono in modo sostanziale dai successivi 24 mesi.
Per i primi 36 mesi, trattasi di garanzia del produttore e non manutenzione e tale garanzia è inscindibile dal prodotto e non quotabile separatamente, mentre i successivi 24 mesi possono essere richiesti separatamente e trattasi di un servizio di manutenzione aggiuntivo erogabile anche senza la garanzia del produttore.
La garanzia di 36 mesi può essere erogata con livelli di servizio diversi ma sempre ricompresi nel prezzo dell’apparecchiatura da parte del produttore che ne garantisce la sostituzione delle parti in garanzia con restituzione del componente guasto.
Ne consegue che differentemente da quanto previsto al paragrafo 5 ART 12 pag. 16 dello schema di accordo quadro, “Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore, rispettivamente: i) per i prodotti: in misura pari al 95% del relativo valore a decorrere dalla “Data di accettazione della Fornitura” e in misura pari al restante 5% al termine della durata del relativo Contratto Esecutivo (ossia 36 mesi), a decorrere dalla “Data di accettazione del Servizio” relativa alla manutenzione inclusa nella fornitura; <solo per il lotto 1: ii) nel caso in cui sia stata richiesta l’estensione della manutenzione per 24 mesi, per tale estensione: a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del Servizio” (in tal caso il relativo valore sarà corrisposto in 2 canoni annui); successivamente all’esito positivo della verifica di conformità della prestazione>.”,
in virtù della tipologia di prodotto richiesto “tipo BUSINESS / PROFESSIONAL”, il corrispettivo è ricompreso nel prezzo dell’apparecchiatura e deve essere fatturato e corrisposto al 100% dalla data di accettazione della fornitura stessa.
Il servizio aggiuntivo di manutenzione Post garanzia dei 24 mesi, per sua natura, trattandosi di servizio non ricompreso in modo nativo nel prodotto deve essere corrisposto a prestazione avvenuta su base annuale. Si chiede pertanto a seguito della tipologia di apparecchiature richieste di verificare e apportare le eventuali correzioni allo schema di AQ.
Risposta
Posto che il quesito non è chiaro, si confermano le previsioni contrattuali. In particolare, come si evince dall’art. 12, comma 5, dello schema di Accordo Quadro, peraltro espressamente richiamato nel quesito medesimo:
a. il corrispettivo per le apparecchiature (che include anche il servizio connesso di assistenza e manutenzione per 36 mesi incluso nella fornitura), deve essere corrisposto in misura pari al 95% del relativo valore a decorrere dalla “Data di accettazione della Fornitura” e in misura pari al restante 5% al termine della durata del relativo Contratto Esecutivo (ossia 36 mesi), a decorrere dalla “Data di accettazione del Servizio” relativa alla manutenzione inclusa nella fornitura;
b. nell’ambito del solo lotto 1, Il corrispettivo per l’eventuale estensione della manutenzione per 24 mesi deve essere corrisposto in due canoni annui, a decorrere dalla relativa data di accettazione del servizio.
A ulteriore precisazione, con riferimento alla precedente lettera b., si fa presente che all’art. 11, comma 6, dello Schema di Accordo Quadro è espressamente previsto, per il lotto 1, che nel caso in cui sia stata richiesta l’estensione della manutenzione per 24 mesi, le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute, annualmente, entro il mese successivo alla scadenza dell’annualità di riferimento, a decorrere dalla scadenza del trentaseiesimo mese di durata contrattuale.
113) Domanda
Rif. Schema accordo quadro Allegato 3 ARTICOLO 6, 7, 11 e 16 In riferimento a quanto indicato ai seguenti articoli:
• pag. 9 ART. 6 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINATIVI DIRETTI DI FORNITURA punto 14 viene indicato:
“Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti esecutivi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni”
• pag 9 ART 7 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI punto 5 viene indicato:
“Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti esecutivi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.”
• pag 15 ART 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ punto 7 viene indicato:
“Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore”
• pag 15 ART 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ punto 5 viene indicato:
“Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente”.
• pag 27 ART 16 – GARANZIE punto 11 viene indicato:
“Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 10.”
Si chiede in quanto tempo e quale è il flusso attraverso il quale il certificato di conformità trasmesso alla Consip dalle Amministrazioni Contraenti, verrà fatto pervenire all’appaltatore per l’emissione della fattura e, in considerazione di quanto specificato al punto 11 dell’Art 16 se, essendo i certificati già in possesso di CONSIP in virtù del punto 14 Art 6 e punto 5 Art 7, gli stessi devono essere ritrasmessi nuovamente alla Consip stessa per avere lo svincolo progressivo nel limite massimo dell’80% e del residuo finale delle garanzie (20%)
Risposta
Non si conferma, ma si fa presente che, all’art. 16, comma 12, è previsto, ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), in alternativa rispetto a quanto previsto al precedente comma 11 citato nel quesito, la produzione, da parte del Fornitore, di apposito prospetto e dichiarazione, accompagnati da copia dell’ultima fattura di ogni contratto esecutivo vigente nel relativo arco temporale di riferimento e dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell’ultima fattura di ogni contratto esecutivo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell’ultima fattura dell’ultimo contratto esecutivo.
F. DOCUMENTO: MODULI DI DICHIARAZIONE E ULTERIORI ALLEGATI
114) Domanda
All'interno degli allegati 15-16-18 -4 è riportata la dicitura (Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000). ma all'interno delle dichiarazioni non viene richiesto alcun certificato, a cosa si riferisce la frase riportata tra parentesi?
Risposta
Come previsto al paragrafo 12 del Capitolato d’Oneri “Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice”. La dicitura citata nel quesito, nel caso di specie, riferita alle dichiarazioni contenute negli allegati richiamati, va quindi letta alla luce della suddetta previsione. Nello specifico, laddove le dichiarazioni non siano rese in originale, non è ammessa la sostituzione delle stesse con fotocopie e duplicati che non siano copie autentiche o conformi ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
115) Domanda
Si prega di chiarire, in merito alla Polizza Responsabilità Civile del Prodotto, nel caso il Fornitore sia Rivenditore di un brand leader a livello mondiale, quindi rivenditore di prodotti certificati CE e conformi a tutti gli standard qualitativi di riferimento, che in tal caso la suddetta Polizza non sia richiesta.
Risposta
Come previsto in nota nell’ambito dell’allegato 14, “La polizza RC Prodotto dovrà essere presentata dall’Aggiudicatario, unicamente qualora questi rivesta nell’ambito dell’appalto di fornitura uno sei seguenti ruoli:
a) Produttore;
b) Fornitore, distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs – Codice del Consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore.
Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio. In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la Polizza RC Prodotto non deve intendersi richiesta.
Qualora il Fornitore aggiudicatario non rientri nelle fattispecie di cui ai punti a) e b) e quindi non presenti la polizza RC Prodotto sarà necessario richiamare nella polizza RCT di cui sopra la condizione aggiuntiva di cui all’art. 3 lettera e)”.
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione
Xxxxxxxx Xxxxxxx Consip S.p.A 29.04.2022
10:41:39
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