CONTRATTO DI COMODATO
COMUNE DI CHIES D'ALPAGO - PROVINCIA DI BELLUNO
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CONTRATTO DI COMODATO
PER L’UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI DEL MAGAZZINO COMUNALE
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia,
TRA
il COMUNE DI CHIES D'ALPAGO, qui di seguito denominato “COMODANTE”, con sede in Xxxxxx Xxxx, x. 0 – 32010 CHIES D'ALPAGO (BL), C.F. e Partita I.V.A. 00206480253, nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica Xxxxx Xxxxx, nato a Chies d’Alpago il 29.05.1960, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 2014;
E
l'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CHIES D’ALPAGO, qui di seguito
denominata “Pro Loco”, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000 – XXXXX X'XXXXXX (XX), codice fiscale n. XXXXXXXX, - nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx, codice fiscale n. XXXXXX00X00X000X, nata a Belluno (BL) il 09.07.1995 e residente a Chies d’Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxxxx, x. 000
PREMESSO
che la “Pro Loco” ha richiesto di poter disporre di uno spazio, a supporto alle proprie attività da adibire ad uso deposito attrezzature potendone fruire per la propria attività svolta conformente ai fini
statutari;
che il Comune di CHIES D'ALPAGO, nel riconoscere la valenza sociale e comunitaria delle locali associazioni, è disposta a concedere alla Pro Loco, in comodato d’uso gratuito, il locale posto al piano terra del magazzino comunale, sito in CHIES D'ALPAGO, Via degli Alpini n. 322, di proprietà dello stesso Comune, per consentire lo svolgimento delle proprie attività
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il COMODANTE concede in comodato d’uso gratuito al COMODATARIO e consegna allo stesso, perché se ne serva per l’uso consentito, i seguenti beni di sua proprietà:
- 52,80 mq circa di un locale ubicato al piano terra del magazzino comunale adibito a deposito (cfr. planimetria agli atti), sito in CHIES D'ALPAGO, Via degli Alpini n. 322, e identificata al
N.C.E.U. Foglio n. 13, particella n. 712, sub 5. All’interno del locale non sono presenti beni mobili.
3. Il COMODATARIO si servirà del locale e dei beni mobili in essi contenuti con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: “deposito”, a propria cura e spese, impegnandosi a non destinarli a scopi differenti. La violazione delle suddette prescrizioni comporterà la risoluzione ipso iure del contratto e il conseguente diritto del COMODANTE di richiedere l’immediato rilascio dell’immobile, fatto salvo il risarcimento del danno subito a
seguito di destinazione dei beni ad attività diverse da quelle pattuite.
4. Al momento della sottoscrizione del contratto il COMODATARIO dichiara di aver visitato i locali, dei quali riconosce la composizione e la conformità alle caratteristiche e alle condizioni di cui alle planimetrie agli atti, nonché l’idoneità degli stessi all’uso determinato dalle parti. Alla scadenza del contratto, il COMODATARIO si impegna altresì a riconsegnare i locali, comprensivi dei beni mobili indicati nell’allegato verbale, alle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
5. La proprietà dei locali, concessi in comodato d’uso gratuito, come da verbale di ricognizione e consegna, resta comunque in capo al Comune di CHIES D'ALPAGO.
6. Con la firma per accettazione del presente contratto, il COMODATARIO viene costituito depositario dei locali, ed è tenuto a custodire e conservare tali beni con la diligenza del buon padre di famiglia, mantenendoli in stato da servire all’uso convenuto, e non può concedere a terzi il godimento degli stessi, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. La violazione della presente prescrizione comporterà la risoluzione ipso iure del contratto e il conseguente diritto del COMODANTE di richiedere l’immediato rilascio dell’immobile, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
7. Le parti concordano che è posto a carico del COMODATARIO l’onere di avviare e di portare a termine tutte le procedure
amministrative e tutti gli adempimenti necessari per esercitare le attività per le quali i locali in oggetto sono stati concessi in comodato d’uso gratuito. In nessun caso il COMODANTE potrà essere ritenuto responsabile di eventuali omissioni, colpose o dolose, del COMODATARIO, relativamente all’esercizio delle attività contrattualmente consentite, in assenza degli adempimenti normativamente prescritti.
8. Il COMODATARIO si obbliga a tenere indenne il COMODANTE da ogni conseguenza negativa avesse a subire per contestazioni e/o accertamenti di violazioni amministrative, civili o penali, comunque dipendenti o connesse con l’attività posta in essere dal COMODATARIO in occasione dell'utilizzo dei locali e dei beni mobili in essi contenuti.
9. Sono a carico del COMODATARIO le spese necessarie a servirsi della cosa (escluse le utenze acqua, energia elettrica e riscaldamento) e le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile e dei relativi beni, anche se eccedenti le piccole riparazioni. Egli ha diritto ad un rimborso soltanto qualora si tratti di spese straordinarie e necessarie, fatto salvo l’obbligo da parte del COMODATARIO di avvisare il COMODANTE medesimo e ottenerne l'assenso circa la necessità di effettuare tali ultime spese.
10. Il COMODANTE potrà decidere se rimborsare le spese straordinarie nell'anno di pagamento delle stesse o, al momento in cui chieda la restituzione del bene.
11. Il valore delle spese straordinarie viene rivalutato secondo l'indice Istat e decurtato della perdita di valore delle stesse risultante al tempo della riconsegna.
12. Al COMODATARIO è vietato effettuare addizioni; in caso contrario il COMODANTE potrà, a sua scelta, ritenere le addizioni senza pagamento di alcun compenso, ovvero pretendere la rimessione in pristino dell’immobile.
13. Nell’ipotesi in cui siano apportati dei miglioramenti all’immobile, si applica il disposto dell’art. 1592 del codice civile, cui le parti fanno espresso rinvio.
14. Il COMODATARIO garantisce il COMODANTE contro i danni che a questo possano derivare da fatti od omissioni propri, dei propri associati, o di terzi in genere nell’uso dei locali, sollevandolo da ogni responsabilità nei confronti propri o di terzi per eventuali danni. A tal fine il COMODATARIO è tenuto a stipulare e a consegnare in copia al COMODANTE idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per le responsabilità ad esso ascrivibili durante l’esercizio delle attività associative, inclusi i danni da r.c., procurati alla struttura ricevuta in comodato dal COMODANTE.
15. Il COMODATARIO è tenuto ad informare immediatamente il COMODANTE di eventuali danni all’unità immobiliare, in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità dei beni stessi.
16. E’ diritto del COMODANTE ispezionare o far ispezionare i locali
concessi in comodato, fatto salvo congruo preavviso scritto. Qualora nel corso di tali ispezioni vengano rilevati particolari danneggiamenti, disfunzioni o difformità, il COMODATARIO, previa richiesta scritta del COMODANTE, dovrà porre in essere, a sue spese, gli opportuni interventi di manutenzione ordinaria al fine di ripristinare il perfetto stato dei locali o del mezzo.
17. Il COMODANTE deve permettere al COMODATARIO il godimento dell’immobile in oggetto ed è tenuto ad astenersi dal compimento di atti di disposizione materiale o giuridica su tali beni, ed in genere da turbative di fatto o di diritto che possano pregiudicare il concreto godimento da parte del COMODATARIO.
18. Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e è previsto senza determinazione di durata e sarà risolto di diritto qualora nei casi specificamente previsti nei punti precedenti.
19. Il COMODANTE potrà esigere l’immediata restituzione dei beni concessi in comodato nell’ipotesi del sopravvenire di una urgente e imprevedibile necessità, collegata a fini istituzionali, ex art. 1809 del codice civile.
20. Tutte le spese inerenti al presente atto, compresi i relativi oneri di registrazione, sono posti a carico del COMODATARIO.
21. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
22. Per quanto non previsto dal presente contratto, il rapporto è regolato dalle disposizioni degli artt. 1803 e seguenti del Codice
Civile cui le parti si rimettono.
23. Per ogni controversia che possa insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del presente accordo e che non venga risolta direttamente tra le parti, competente a decidere è il Foro di Belluno, con espressa esclusione di ogni altro foro concorrente.
Letto, approvato, sottoscritto CHIES D'ALPAGO,
IL COMODANTE
PER IL COMUNE DI CHIES D'ALPAGO (BL)
p.i.e. Xxxxx Xxxxx
IL COMODATARIO
PER L’ASSOCIAZIONE “Pro Loco di Chies d’Alpago” Xxxxxx Xxxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le seguenti clausole: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
15, 19, 20, 21, 22. IL COMODANTE
PER IL COMUNE DI CHIES D'ALPAGO (BL)
p.i.e. Xxxxx Xxxxx
IL COMODATARIO
PER L’ASSOCIAZIONE “Pro Loco di Chies d’Alpago”
Xxxxxx Xxxxxxxx