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Disciplina dei contratti internazionali: i contratti della distribuzione commerciale internazionale di agenzia e distribuzione
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Varese, Ville Ponti, 22 novembre 2019
Principi di Contrattualistica Internazionale
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Contratti internazionali
Un contratto può definirsi internazionale quando presenta uno o più elementi di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale italiano.
Si tratta di elementi tali da rivelare l’esistenza di elementi di collegamento con uno o più sistemi giuridici differenti.
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Elementi di estraneità
A tal fine, sono rilevanti i seguenti elementi del contratto:
• la nazionalità dei contraenti o, in caso di persone giuridiche, il luogo di costituzione;
• la sede di affari dei contraenti;
• il luogo di conclusione del contratto;
• il luogo dell’esecuzione del contratto;
• il luogo in cui si trova la merce oggetto del contratto;
• il luogo in cui deve essere effettuato il pagamento.
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Forma del contratto internazionale
Nel commercio internazionale non sono richieste forme particolari
È tuttavia sempre preferibile stipulare per iscritto.
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Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
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Legge regolatrice del contratto
Scelta espressa della legge applicabile operata dalle parti.
Mancanza di scelta espressa:
- Diritto Internazionale Privato, Legge 218/1995;
- Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (1980);
- Regolamento CE 593/2008;
Questioni da affrontare:
Norme di necessaria applicazione
Clausola contrattuale di riferimento 7
Legge applicabile al contratto, clausola
“Per quanto non espressamente previsto dalle particolari disposizioni che precedono, il presente contratto si intende regolato dalla legge ”.
“To the extent not expressly provided for hereinabove, this Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with law”.
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Regolamento Roma I
Il sistema di cui alla Convenzione di Roma è stato superato dal Regolamento CE 593/2008 (“Regolamento Roma I”).
Il Regolamento Roma I, che ribadisce il principio cardine della Convenzione di Roma secondo il quale “il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti”, innova decisamente rispetto alla precedente fonte giuridica indicando espressamente quale legge deve applicarsi a specifiche categorie contrattuali in mancanza di scelta.
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Regolamento Roma I
In particolare, l’articolo 4 del Regolamento Roma I stabilisce che, in mancanza di scelta:
• il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
• il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale (agenzia; procacciamento affari; consulenza);
• il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del paese in cui l’affiliato ha la residenza abituale;
• il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale.
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Limitazioni nella scelta della legge
La libertà di scelta delle parti incontra forti limitazioni, specie in quei settori che gli ordinamenti tendono a riservare all'applicazione della disciplina inderogabile dagli stessi eventualmente prevista.
Si tratta delle cosiddette disposizioni
imperative. 11
Norme di applicazione necessaria
Le norme di applicazione necessaria di un ordinamento disciplinano direttamente il diritto sostanziale applicabile alla fattispecie, indipendentemente da quanto previsto dalle parti o dal diritto internazionale privato.
• Tutela dei consumatori,
• tutela della concorrenza (Disciplina antitrust),
• tutela dei lavoratori e dei sub-fornitori,
• norme in materia di diritto di famiglia ed
adozione. 12
Il contratto di vendita
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Struttura e contenuti del contratto
• Individuazione delle parti
• Premesse
• Allegati (elenco e rinvio)
• Definizione
• Oggetto del contratto
• Obbligazioni delle parti
• Modalità di pagamento. Riserva di proprietà
• Garanzie
• Responsabilità e limitazioni. Caso fortuito e forza maggiore
• Risoluzione anticipata
• Clausole trasversali
• Legge applicabile e foro competente / Clausola arbitrale
• (Specifica approvazione ex articolo 1341 Codice Civile) 14
Elementi “essenziali”
Aspetti della vendita da considerare nella redazione del contratto:
i) tempo e modo della consegna della merce e dei relativi documenti;
ii) passaggio della proprietà (riserva);
iii) passaggio dei rischi;
iv) pagamento del prezzo (forma, modo, garanzia);
v) garanzia del venditore;
vi) clausola risolutiva espressa.
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Convenzione di Vienna
Disciplina l’obbligo di consegna prevedendo tre ipotesi:
i) se la merce deve essere oggetto di trasporto, la consegna si perfeziona con l’affidamento al vettore;
ii) se la consegna riguarda cose determinate o cose localizzate in un luogo particolare noto al compratore, la consegna si effettua ponendo le cose a disposizione del compratore in quel luogo;
iii) in tutte le altre ipotesi, la consegna si attua ponendo la merce a disposizione del compratore presso il domicilio del venditore.
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Garanzie
In questo tipo di clausole contrattuali rientrano:
✓Disposizioni che regolano la prestazione di servizi accessori / strumentali quali installazione, montaggio, formazione del personale, supervisione nel corso della fase di avviamento;
✓Disposizioni che regolano lo svolgimento del collaudo o comunque delle prove di performance e/o il raggiungimento di standard della fornitura;
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Garanzie
✓Garanzia del rispetto di standard tecnici (contrattuali e normativi) con riferimento ai beni oggetto della fornitura, ma non dei beni e degli eventuali impianti che ospiteranno la fornitura (specie nel caso di macchine industriali);
✓Procedure per la contestazione di eventuali vizi e difetti palesi (patent) e occulti (latent) e garanzie del venditore;
✓Servizi prestati dal venditore (assistenza, fornitura ricambi, ecc.) nel corso del periodo di garanzia;
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Il contratto
di concessione di vendita
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Concessione di vendita e distribuzione
Il contratto di concessione di vendita, pur essendo tra quelli di maggiore diffusione commerciale in ambito nazionale ed internazionale, salvo rarissimi casi (es. Belgio) non è regolato da una disciplina positiva, cioè né da una legge statale né da Convenzioni internazionali in vigore.
La funzione di indirizzo e regolamentazione delle pretese delle parti è pertanto svolta necessariamente dai precedenti giurisprudenziali disponibili nell’ordinamento del paese la cui legge è applicabile al contratto e del paese dove il distributore svolge la propria attività.
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Caratteristiche della distribuzione
➢Il concessionario acquista i prodotti dell’esportatore per rivenderli in nome e per conto proprio alla propria clientela di imprenditori-professionisti e/o consumatori, assumendo in proprio i rischi dell’attività.
➢Al concessionario viene affidata una zona di competenza in esclusiva o non in esclusiva,.
➢La collaborazione che si instaura tra concedente e concessionario è duratura, essendo stabilita per un tempo determinato, normalmente per periodi superiori all’anno, oppure a tempo indeterminato.
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Caratteristiche della distribuzione
➢Il concessionario assume contrattualmente una serie più o meno ampia di obbligazioni che hanno come beneficiario diretto lo stesso concedente oppure i propri clienti.
Normalmente il concessionario è contrattualmente vincolato a mantenere una struttura efficiente ed una organizzazione di vendita qualificata e competente. Può essere vincolato ad acquistare un quantitativo minimo di prodotti dal concedente nell’arco temporale
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previsto.
Il Contratto di Agenzia
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Definizione – articolo 1742 Cod. Civ.
Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto.
Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
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Figure affini: il mediatore
A differenza dell'agente, che svolge la propria attività per conto di una parte, il mediatore è soggetto imparziale la cui collaborazione si svolge in occasione di singoli affari, senza carattere di stabilità.
Il mediatore non ha alcun vincolo giuridico a porre in essere una particolare attività, mentre è obbligato chi gli conferisce l'incarico.
L'oggetto dell'attività del mediatore, la conclusione di un “affare”, è assai più esteso della nozione di contratto per la conclusione del quale agisce l'agente, poiché comprende qualsiasi operazione di contenuto economico che abbia utilità di carattere patrimoniale.
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Il procacciatore di affari
Il procacciatore di affari è un collaboratore del preponente o dell'agente che occasionalmente raccoglie e trasmette proposte di contratto o ordini.
La sua attività manca della stabilità che caratterizza quella dell'agente.
Tuttavia, le notevoli affinità fra le due figure legittimano l'applicazione analogica al procacciatore delle norme relative al contratto di agenzia in quanto compatibili e non esclusive; in particolare, sono applicabili le disposizioni sul compenso a provvigione. Non sono invece applicabili le disposizioni connesse al carattere stabile del rapporto di agenzia quali quelle in materia di preavviso, indennità di fine rapporto e provvigione per gli affari conclusi direttamente dal preponente.
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Compiti dell’agente
✓promozione della vendita dei prodotti
✓ prospezione della clientela
✓ autonomia ed indipendenza dell'agente che si fa carico di spese ed oneri inerenti la sua attività
✓ raccolta ordini e trasmissione al preponente
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Esclusiva
Articolo 1743 Codice Civile: il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Normalmente, come avviene nel contratto di agenzia, la clausola di esclusiva è associata all'assegnazione di un territorio.
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Durata del rapporto
Il contratto di agenzia può essere concluso:
i) a tempo determinato, con eventuale previsione di rinnovo sempre a tempo determinato. In mancanza, il contratto a tempo determinato è suscettibile di trasformarsi in contratto a tempo indeterminato.
ii) a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere dando all'altra un preavviso non inferiore a quello previsto nell'articolo 1750 Codice Civile, ovvero:
1 mese per il primo anno di durata; 2 mesi per il secondo anno iniziato; 3 mesi per il terzo anno iniziato;
4 mesi per il quarto anno; 5 mesi per il quinto anno;
6 mesi per il sesto anno e per quelli successivi.
Può essere convenuto un periodo di prova. 29
Workshop organizzato da In collaborazione con
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