REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
A FAVORE DI PERSONE DISABILI O ANZIANE
(in attuazione del D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni)
Approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 5 del 24.01.2019
Articolo 1 Campo d’intervento
1. Il Comune, nell’ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità o delle persone anziane residenti nel proprio territorio, prevede, quale ultima risposta possibile ed in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in apposite strutture residenziali rivolte a persone in condizione di non autosufficienza tale da non consentirne la permanenza al domicilio.
2. Il Servizio Sociale verifica preventivamente l’effettiva impossibilità del mantenimento della persona nel contesto familiare neppure con il ricorso ai servizi territoriali (servizi di assistenza domiciliare - SAD, di assistenza domiciliare integrata - ADI, centri diurni, assegni di cura, ecc.).
3. Il Servizio Sociale propone quindi un progetto individualizzato d’intervento, ai sensi dell’art.14 della L. n. 328/2000, che prevede la descrizione delle condizioni del soggetto richiedente, a partire da adeguata documentazione sanitaria, delle reti primarie e secondarie, del contesto abitativo e delle condizioni economiche…
Articolo 2 Caratteristiche dell’intervento
1. L’intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
a) valutare la situazione socio-assistenziale in relazione alla condizione sanitaria della persona e, quando possibile, orientare verso soluzioni alternative al ricovero;
b) informare il richiedente sulle modalità di accesso alle strutture residenziali, orientandolo nella rete territoriale dei servizi a ciclo continuativo;
c) intervenire, nei limiti delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la concessione di contributi a favore dei cittadini residenti non autosufficienti e in condizione economica di insolvibilità della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i, nonché dei relativi decreti attuativi e dei criteri ulteriori individuati dalla Regione e dal Comune stesso nella sua potestà regolamentare, sulla base degli indirizzi condivisi nell’Ambito territoriale.
Articolo 3
Modalità di accesso al beneficio economico
1. La richiesta del contributo economico a sostegno del pagamento della retta di ricovero è formulata su apposita modulistica da parte dell’interessato o da chi legittimamente ne cura gli interessi, corredata da idonea documentazione, ai fini della precisa stesura del Progetto Individualizzato d’Intervento, in base a quanto di seguito indicato:
a) verbale di invalidità civile;
b) documentazione sanitaria e/o sociale che da cui si evinca la sopravvenuta impossibilità e/o inopportunità della persona anziana e/o con disabilità di permanere presso il proprio domicilio (lettere di dimissioni ospedaliere, ecc.);
c) D.S.U. e attestazione ISEE, acquisibili d’ufficio, da aggiornare annualmente;
d) tutti i documenti che consentano la ricostruzione della situazione economica, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria ed assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data di presentazione dell’istanza e da aggiornare annualmente;
e) documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, alla data di presentazione dell’istanza e da aggiornare annualmente;
f) dichiarazione d’impegno ad aggiornare il Comune delle variazioni significative intervenute da comunicarsi puntualmente.
2. La mancata o incompleta presentazione della suddetta documentazione, in sede di prima istanza o dei relativi aggiornamenti annuali o in seguito a variazioni significative, comporta l’esito negativo dell’istruttoria.
3. Al fine della predisposizione del Progetto Individualizzato d’Intervento, dovrà essere coinvolta la rete familiare allo scopo di accertare il suo possibile coinvolgimento e per calibrare il progetto stesso nel modo più opportuno.
4. In caso di esito positivo, e fatto salvo quanto previsto dal successivo art.5, il diritto all’erogazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo il termine dell’istruttoria, da concludersi entro 30 gg. dalla presentazione dell’istanza.
5. In situazioni eccezionali che comportano l’impossibilità temporanea di presentare la documentazione prevista per l’accesso al beneficio, il Comune riconosce un contributo pari al valore della quota sociale praticata dalla struttura ospitante per un periodo massimo di due mesi: la mancata presentazione della documentazione dopo tale periodo determina un esito negativo dell’istanza ed il conseguente recupero delle quote anticipate.
6. Nel caso di accertata incapacità psico-fisica della persona ed in assenza di rete familiare, la richiesta è curata d’ufficio dall’Assistente sociale, che promuove anche la richiesta alle autorità competenti di una delle forme di protezione giuridica.
7. La scelta della struttura, necessariamente in possesso di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento regionale nel caso di unità di offerta sociosanitaria, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate, in fase di primo inserimento è concordata con il Comune con priorità per le residenze che presentano il costo più sostenibile per il ricoverato e per il Comune, garantita l’appropriatezza dell’intervento verificata dal Servizio Sociale, pur nel rispetto del principio di libera scelta dell’assistito.
8. In linea con le disposizioni generali del “Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali erogate dai Comuni dell’Ambito territoriale di Seregno” e in particolare previste all’art. XV per la concessione di contributi a sostegno nel pagamento delle rette di ricovero, si evidenzia quanto segue:
a) il richiedente dovrà disporre per la presentazione della domanda di un ISEE socio sanitario – residenze in corso di validità, ai sensi dell’art. 6 del DPCM 159/2013 e
s.m.i. con la facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto, ovvero composto esclusivamente dal beneficiario disabile, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni se risultanti a carico IRPEF del beneficiario stesso;
b) in presenza di coniuge e/o figli (anche non conviventi) del richiedente, deve essere presentato un ISEE comprensivo della componente aggiuntiva (art. 6 c. 3 l. b) del DPCM 159/2013): la componente non è calcolata quando al coniuge o figlio, ovvero ad un componente del suo nucleo, sia stata accertata una condizione di disabilità, oppure quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l’estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
c) ai sensi del DPCM 159/2013, le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima istanza continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante; allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta, se avvenute in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile.
9. Il valore massimo dell’ISEE SOCIO SANITARIO – RESIDENZE, quale soglia per l’accesso al contributo economico per il pagamento della retta di ricovero, è definito annualmente da parte delle Giunte Comunali in funzione degli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Seregno, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio e fatta salva l’autonomia dei singoli Comuni.
10. In presenza di beni mobili o immobili, non adibiti ad abitazione del coniuge, il Comune può procedere ad accordi per l’alienazione dei beni stessi con finalizzazione del ricavato al pagamento della retta, oppure può procedere ad accordi per la locazione degli immobili ovvero per un loro utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione o del fitto figurativo rimane finalizzato al pagamento della retta.
11. Qualora, a fronte di una illiquidità, il richiedente non acconsenta alla stipulazione di siffatti accordi e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detto intervento da parte del Comune per la copertura della quota sociale è
da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo in capo al Comune di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.
12. Nei casi descritti ai precedenti commi o qualora il valore ISEE sia superiore alla soglia massima di accesso per la presenza di beni immobili, fermo restando che la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione con conseguente titolo per il Comune di pretenderne la restituzione, l’accesso alla richiesta di integrazione deve essere dettagliatamente motivato dall’Assistente sociale referente nel Progetto Individualizzato d’Intervento, considerato prioritario il bisogno della persona ricoverata e valutate l’assenza o l’inadeguatezza della rete familiare per gravi problematiche socio- economiche o legate all’età ed allo stato di salute di uno o più familiari.
13. Per gli inserimenti aventi carattere di temporaneità, volti al superamento di situazioni per le quali il Servizio Sociale attesti la necessità e/o l’opportunità di un transitorio allontanamento dal nucleo familiare convivente, anche al fine di sollievo alla famiglia, e come tali definiti nel Progetto Individualizzato d’Intervento, non troverà applicazione il comma 10 del presente articolo.
14. L’intervento economico comunale viene revocato in caso di chiusura del l’intervento di ricovero o per decesso dell’interessato.
Articolo 4
Misura del contributo e modalità di erogazione
1. La misura massima dell’intervento economico a sostegno del pagamento delle rette di ricovero è data dalla differenza tra la quota sociale della retta applicata dalla struttura residenziale e la quota, definita nel Progetto Individualizzato d’Intervento, sostenibile dalla persona ricoverata comprensiva della componente aggiuntiva, calcolata sulla base dell’ISEE come da DPCM 159/2013 e s.m.i., al netto di una quota mensile per spese personali.
2. Per la natura di assistenza continuativa e globale della prestazione erogata in ambito residenziale, in considerazione della natura e delle finalità dei trattamenti assistenziali ed indennitari derivanti dalla condizione di disabilità/non autosufficienza, tali emolumenti concorrono alla definizione della quota direttamente sostenibile dall’assistito, come quantificata all’interno del Progetto Individualizzato d’Intervento.
3. Qualora una o più delle indennità, derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna “Non autosufficienza” della tabella rappresentata all’Allegato 3 del DPCM 159/2013, subentrasse successivamente all’attivazione dell’intervento comunale di integrazione della retta, ovvero in caso di riconoscimento di altre provvidenza, si procederà alla rivalutazione della quota a carico del soggetto ricoverato, con decorrenza dalla data di validità dell’indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.
4. Nell’ambito del Progetto Individualizzato d’Intervento viene definito anche il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità della persona ricoverata e l’eventuale riduzione della quota sociale a carico della persona ricoverata per eventuali rientri in famiglia o necessità legate alla sussistenza della famiglia di origine.
5. Il contributo ad integrazione della retta di ricovero viene determinato annualmente attraverso apposita istruttoria sulla base dell’aggiornamento del Progetto Individualizzato d’Intervento da parte del Servizio Sociale comunale.
6. L’esito dell’istruttoria è comunicato per iscritto dal Responsabile di Servizio entro 30 gg. lavorativi dalla presentazione dell’istanza e per conoscenza alla struttura residenziale: agli interessati è richiesta, per se stessi e/o in nome e per conto del beneficiario, la sottoscrizione di un’impegnativa di pagamento delle somme a loro carico.
7. L’erogazione del contributo del Comune è effettuata con le seguenti modalità:
a) erogazione diretta all’assistito o delegato che provveda ai pagamenti;
b) pagamento delle fatture emesse dalla struttura in nome del beneficiario, fino a concorrenza dell’importo del contributo risultante dall’istruttoria, in deduzione della quota sociale a carico dell’assistito;
c) anticipo del pagamento dell’intera retta alla struttura ospite, con reintegro della quota a carico dell’assistito e/o parenti a mezzo di tesoreria comunale.
8. Nel caso in cui l’Amministrazione abbia provveduto, sulla base di ragioni di estrema urgenza, all’assunzione a proprio carico degli oneri del ricovero e la successiva
istruttoria abbia evidenziato la mancanza dei requisiti economici per la concessione del contributo, l’esito negativo si intende retroattivo per tutto il periodo di riferimento, fatti salvi i casi espressamente segnalati dall’Assistente Sociale e per i quali sussistano motivazioni eccezionali.
9. Nei confronti di chi non dovesse adempiere all’obbligo di versare quote a suo carico, ovvero ne ritardasse il pagamento senza giustificato motivo, potrà essere disposta la sospensione del contributo fino alla regolarizzazione della posizione debitoria sia verso il Comune sia verso la struttura, nonché attivate azioni di recupero per il soddisfacimento del credito vantato.
10. Il Comune provvederà ad esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, ai sensi della normativa vigente, svolgendo o facendo svolgere dalle Autorità competenti le verifiche necessarie: in caso di dichiarazioni mendaci il soggetto decade dal beneficio, con conseguente restituzione di quanto eventualmente percepito, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante.
11. Il Comune potrà stipulare accordi o protocolli in funzione della propria necessità e programmazione territoriale, con strutture residenziali per disabili ed anziani che, ai sensi della normativa vigente, siano autorizzate al funzionamento e/o accreditate, per favorire una priorità di accesso e condizioni vantaggiose per i propri residenti.
Articolo 5 Lista d’attesa
1. Qualora il Servizio Sociale non sia in grado, per limiti di risorse di bilancio, di finanziare tutte le istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d’attesa graduata ai fini dell’accesso all’intervento, formulata secondo il seguente ordine di priorità:
a) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento all’impossibilità del richiedente di disporre dell’assistenza da parte dei familiari;
b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale in richiedente è affetto;
c) situazione economica (ISEE) del richiedente e componente aggiuntiva;
d) ordine cronologico dell’istanza.
2. Per le domande in lista d’attesa l’erogazione del beneficio decorrerà, secondo l’ordine di priorità, dalla comunicazione dell’assunzione dell’impegno di spesa a copertura dell’intervento.
Articolo 6 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.
2. In fase di applicazione e in presenza di situazioni non contemplate dal presente Regolamento i Servizi Sociali dell’Ambito procederanno formulando apposita richiesta di indirizzo all’Assemblea dei Sindaci di Ambito: i Comuni si orienteranno in funzione di tali indirizzi e nel rispetto dei propri equilibri di bilancio.