Decreto del 09/12/2014 - Ministero Sviluppo Economico
Decreto del 09/12/2014 - Ministero Sviluppo Economico
Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015
Art. 28 Progetti ammissibili
Articolo 28 -β
Art. 28 Progetti ammissibili
In vigore dal 29/01/2015
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento per la tutela ambientale volti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie piu' rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;
c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
d) ottenere una maggiore efficienza energetica;
e) realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
f) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.
2. Ai fini di cui al comma 1 per:
a) norma dell'Unione europea si intende una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale o l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano piu' elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, e' applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;
b) efficienza energetica si intende la quantita' di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
c) cogenerazione ad alto rendimento si intende la cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'art. 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
d) riutilizzo si intende qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o i componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;
e) riciclaggio si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nel territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9,
comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori.
5. Non sono ammessi i progetti riguardanti le attivita' economiche indicate all'art. 14, comma 6.
6. Gli investimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione europea gia' adottate ma non ancora in vigore.
7. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione europea gia' adottate alla data di presentazione della domanda e devono essere ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme stesse.
8. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera d), non devono essere diretti a consentire alle imprese di conformarsi a norme dell'Unione europea gia' adottate alla data di presentazione della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.
9. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera e) devono riguardare esclusivamente capacita' installate o ammodernate di recente e la nuova unita' di cogenerazione deve permettere di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento di un'unita' di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unita' di cogenerazione devono consentire di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
10. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera f), devono:
a) riguardare esclusivamente rifiuti prodotti da altre imprese che sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente;
b) non essere diretti allo svolgimento di attivita' di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio;
c) non essere diretti ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza che venga potenziata contestualmente la raccolta dei medesimi;
d) non essere diretti allo svolgimento di un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale e' prassi corrente ai fini della redditivita' economica.