REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA
S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Indice
Articolo 1 Ambito di applicazione dell’Elenco 6
Articolo 2 Operatori Economici ammessi 8
Articolo 3 Composizione dell’Elenco e fasce di importo 9
Articolo 4 Requisiti per la qualifica nell’Elenco 11
Articolo 5 Procedura di iscrizione 21
Articolo 6 Conclusione dell’iter di qualifica 29
Articolo 7 Verifiche a campione comprovanti il possesso dei requisiti 30
Articolo 8 Validità e durata della qualifica 30
Articolo 9 Sospensione della qualifica e disabilitazione dal portale XXXX 00
Articolo 10 Organismi per la verifica dei requisiti 33
Articolo 11 Modifiche del presente Regolamento 33
Articolo 12 Norme comportamentali 33
Articolo 13 Trattamento dei dati personali 34
Articolo 15 Foro competente 35
Premessa e Definizioni
Autostrade per l’Italia S.p.A. (da qui in avanti “Autostrade”), con sede legale in Roma, via
X. Xxxxxxxxx n. 50, utilizza il portale di acquisto “Highway to Procurement” (da qui in avanti “il Portale”) per la gestione telematica delle procedure di scelta del contraente sia relativamente agli affidamenti pubblicistici di lavori, forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria ed architettura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (di seguito “Codice”) sia per gli affidamenti privatistici nel rispetto della normativa vigente (art 177 del Codice) e delle Linee Guida ANAC n. 11.
Sul Portale operano:
• in qualità di acquirenti, Autostrade per l’Italia S.p.A. (anche in qualità di Stazione Appaltante) per ciò che concerne gli affidamenti privatistici e pubblicistici di lavori, forniture, servizi e servizi di ingegneria e le società che si avvalgono del service di quest’ultima (da qui in avanti denominate l’Acquirente o Autostrade) per ciò che concerne gli affidamenti privatistici di forniture e servizi;
• in qualità di venditori e/o partecipanti alle gare i soggetti individuati dal successivo Art. 2 (da qui in avanti denominati Operatori Economici). Con specifico riferimento ad Autostrade in qualità di Stazione Appaltante, si precisa che vengono considerate singole Stazioni Appaltanti la Direzione Generale e le nove Direzioni di Tronco (Genova, Milano, Bologna, Firenze, Fiano Romano, Cassino, Pescara, Bari e Udine).
Il Portale ha la finalità di agevolare e guidare il processo di interrelazione e scambio di informazioni tra Autostrade e gli Operatori Economici.
In questa ottica è istituito presso Autostrade un Elenco aperto di Operatori Economici (da qui in avanti “Elenco”) che Autostrade gestisce in modalità totalmente telematica tramite il suddetto Portale raggiungibile al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
La finalità che Autostrade intende perseguire con l’Elenco è quella di dotarsi di uno strumento di consultazione degli operatori economici in possesso di requisiti,
preliminarmente dichiarati, di ordine generale e speciale richiesti in conformità a quanto prescritto dal Codice e dalle Linee Guida ANAC e relativi alla categoria merceologica per la quale gli O.E. chiedono la qualifica:
a) per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e di architettura che in applicazione della vigente normativa pubblicistica e delle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” prevedono l’invito di operatori economici selezionati da appositi Elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante (nei limiti di cui al successivo art. 1);
b) selezionati tramite criteri predeterminati, certi e chiari nel rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento e trasparenza.
Nell’ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:
“Account”: l’insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono all’Operatore Economico l’accesso al Portale;
“Albero Merceologico”: classificazione nella quale lavori, forniture e servizi compresi quelli di ingegneria e di architettura, di interesse di Autostrade sono organizzati in Gruppi omogenei (per natura tecnologica, tipologia di attività ...);
“Casella di posta elettronica certificata dell’Operatore Economico (PEC)”: la casella di posta elettronica certificata indicata dall’Operatore Economico al momento della registrazione al Portale. Presso detta casella di posta elettronica certificata l’Operatore Economico, all’atto della registrazione, elegge domicilio per la ricezione delle comunicazioni di cui art. 76 del Codice inerenti le procedure di affidamento telematiche alle quali parteciperà;
“Casella di posta elettronica certificata del Portale di Autostrade (PEC)”: la casella di posta elettronica certificata attraverso la quale Autostrade gestisce tutte le comunicazioni inerenti all’attività svolta nel Portale;
“Codice”: X.Xxx. n 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
“Elenco Fornitori”: banca dati centralizzata di Autostrade contenente l’insieme degli operatori economici qualificati secondo il presente Regolamento, articolato su tre “macrocategorie merceologiche”: “Lavori”, “Forniture e Servizi” e “Servizi di ingegneria”; “Firma Digitale”: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, come definita dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
“Gara telematica”: qualsiasi “confronto concorrenziale” che si svolge in modalità telematica sul Portale (es. procedure di affidamento aperte, ristrette, negoziate, indagini di mercato, affidamenti diretti, ecc.);
“Gara privatistica”: procedura indetta da Autostrade secondo le regole privatistiche del libero mercato nel rispetto della normativa vigente e nei limiti previsti dalle Linee Guida Anac n. 11;
“Gara pubblicistica”: procedura di affidamento indetta ai sensi del Codice;
“Gestore del Portale”: la Società JAGGAER S.p.A., in qualità di responsabile della conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche gestite dal Portale incaricato da Autostrade;
“Iscrizione”: procedimento che consente agli Operatori Economici interessati di ottenere l’abilitazione ad accedere al Portale e partecipare alle gare telematiche;
I termini “imprenditore”, “fornitore”, “prestatore di servizi”, “appaltatore”, “professionista” e “Operatore Economico”, designano una persona fisica o giuridica che offra sul mercato la realizzazione di lavori, forniture e servizi compresi quelli di ingegneria che, a seguito della richiesta di registrazione inviata ad Autostrade tramite il Portale, ottiene l’abilitazione ad operare nel Portale;
“PEC”: Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., è un sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
“Portale”: il Portale Highway to Procurement di Autostrade per l’Italia S.p.A., ossia l’ambiente telematico virtuale, gestito da un soggetto terzo (JAGGAER S.p.A.), per mezzo del quale vengono effettuate e gestite sia le gare telematiche sia le registrazioni presso l’Elenco Fornitori;
“Profilo del Committente”: il Sito informatico (xxx.xxxxxxxxxx.xx) attraverso il quale l’Operatore Economico accede al Portale;
“Qualifica”: procedimento che consente agli Operatori Economici interessati di ottenere una valutazione positiva rispetto al possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento e di poter essere invitati a partecipare alle gare telematiche pubbliche ad invito, secondo i principi di rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e di libera concorrenza
“Registrazioni di sistema”: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alla tenuta e gestione delle gare telematiche e delle informazioni inserite presso l’Elenco Fornitori;
“Servizi di ingegneria e di architettura”: ai sensi delle Linee guida ANAC n.1 e dell’art. 157 c. 2 del Codice si intendono gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nonché gli ulteriori servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici a supporto, riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
“Utente/i del Portale”: ogni soggetto che opera nel Portale, ivi compresi il Gestore del Portale e gli Operatori Economici.
La premessa costituisce parte integrante del presente documento.
Articolo 1 Ambito di applicazione dell’Elenco
Gli Operatori Economici qualificati ai sensi del presente Regolamento, potranno essere consultati da parte di Autostrade ai fini dell’affidamento di contratti di:
• Lavori per importi sottosoglia comunitaria;
• Forniture e Servizi per importi sottosoglia comunitaria;
• Servizi di Ingegneria e architettura per importi sottosoglia comunitaria;
• Forniture e Servizi anche di natura privatistica nel rispetto della normativa vigente.
Inoltre, gli Operatori Economici qualificati nell’Elenco potranno essere consultati da parte di Autostrade anche ai fini dell’affidamento di contratti privatistici per le Società che si avvalgono del suo service.
Nel caso in cui Autostrade effettui affidamenti ai sensi del Codice, la scelta degli Operatori Economici da coinvolgere nella procedura di affidamento verrà effettuata nel rispetto dell’art. 36 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
La qualifica nell’Elenco non garantisce alcun affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi. Gli Operatori Economici nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro qualificazione, Autostrade non dia avvio a procedure di affidamento per la/e categoria/e nelle quali essi risultino qualificati.
Autostrade procederà alla selezione degli invitati alle procedure di affidamento e agli adempimenti del presente Regolamento secondo principi di rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e di libera concorrenza
Il principio di rotazione nella selezione degli Operatori Economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria indette mediante procedura negoziata ai sensi del Codice viene applicato, per categoria merceologica, a livello di singola Stazione Appaltante.
L’iscrizione al Portale è gratuita ed avviene secondo le modalità disciplinate nel presente Regolamento.
L’Elenco sarà utilizzato su tutto il territorio nazionale per affidamenti sia di competenza della Direzione Generale, sia delle singole Direzioni di Tronco.
In applicazione delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Autostrade stabilisce un divieto di cumulo dei servizi di ingegneria affidati tramite consultazione dell’Elenco in un triennio pari a € 1.000.000,00 per singola Stazione Appaltante.
Articolo 2 Operatori Economici ammessi
Possono richiedere la qualifica all’Elenco i seguenti soggetti:
1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative,
2. raggruppamenti temporanei di impresa o altre figure plurisoggettive previste dal Xxxxxx;
3. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (da qui in avanti anche solo “Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice”);
4. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (da qui in avanti anche solo “Consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettera c) del Codice”);
5. i consorzi ordinari di concorrenti dì cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile da qui in avanti anche solo “Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice;
6. gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
7. i liberi professionisti, singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
8. le persone fisiche o giuridiche che offrono sul mercato la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi o la fornitura di prodotti.
Articolo 3 Composizione dell’Elenco e fasce di importo
L’Elenco è articolato in tre sezioni corrispondenti alle seguenti macrocategorie merceologiche: “Lavori”, “Forniture e Servizi” e “Servizi di ingegneria”; all’interno di ogni sezione è organizzato per categorie merceologiche (Allegato 6 “Categorie Merceologiche”). Ciascun Operatore Economico è chiamato a selezionare e candidarsi alla qualificazione per una o più categorie in base ai settori economici di competenza o interesse e in base ai requisiti posseduti come descritto nel seguente art. 4.
Autostrade si riserva la facoltà di integrare e/o variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie merceologiche in relazione alle proprie esigenze.
Gli Operatori Economici possono in ogni momento presentare domanda di qualificazione nell’elenco.
La gestione degli Elenchi è garantita dal Portale gestito dalla Direzione Acquisti e Appalti della Direzione Centrale di Autostrade.
Per ogni categoria merceologica sono distinte le fasce di importo di seguito specificate. La qualifica ad una fascia di importo sottintende la qualifica alla/e fascia/e di importo inferiore (ad es. un operatore qualificato in Fascia 3 risulterà qualificato anche nella Fascia 1 e 2).
Lavori | |
Fasce di importo | Valori di riferimento in euro |
Fascia 1 | Fino a 149.999,99 |
Fascia 2 | Da 150.000,00 a 257.999,99 |
Fascia 3 | Da 258.000,00 a 515.999,99 |
Fascia 4 | Da 516.000,00 a 1.032.999,99 |
Fascia 5 | Da 1.033.000,00 a 1.499.999,99 |
Fascia 6 | Da 1.500.000,00 a 2.581.999,99 |
Fascia 7 | Da 2.582.000,00 a 3.499.999,99 |
Fascia 8 | Da 3.500.000,00 a 5.350.000,00 |
Forniture e Servizi | |
Fasce di importo | Valori di riferimento in euro |
Fascia 1 | Fino a 74.999,99 |
Fascia 2 | Da 75.000,00 a 149.999,99 |
Fascia 3 | Da 150.000,00 a 213.999,99 |
Fascia 4 | Da 214.000,00 a 499.999,99 |
Fascia 5 | Da 500.000,00 a 1.999.999,99 |
Fascia 6 | Da 2.000.000,00 a 5.000.000,00 |
Servizi di ingegneria | |
Fasce di importo | Valori di riferimento in euro |
Fascia 1 | Fino a 74.999,99 |
Fascia 2 | Da 75.000,00 a 149.999,99 |
Fascia 3 | Da 150.000,00 a 213.999,99 |
Fascia 4 | Da 214.000,00 a 499.999,99 |
Fascia 5 | Da 500.000,00 a 1.999.999,99 |
Fascia 6 | Da 2.000.000,00 a 5.000.000,00 |
Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto delle modifiche legislative.
Autostrade potrà adottare la procedura privatistica per gli affidamenti relativi a Servizi e Forniture nel rispetto della normativa vigente e nei limiti previsti dalle Linee Guida Anac n. 11.
Nell’ambito delle procedure privatistiche le soglie non si applicano e quindi Autostrade e le Società che si avvalgono del suo service potranno invitare gli Operatori Economici qualificati all’albo per le categorie di Servizi e Forniture a prescindere dalle fasce di cui sopra.
Autostrade non redigerà alcuna graduatoria di merito né adotterà un sistema di valutazione in base ad un punteggio.
La Domanda di iscrizione all’Elenco, le relative dichiarazioni e la documentazione fornita dagli Operatori Economici hanno la finalità di confermare l’interesse dell’Operatore Economico ad essere qualificato presso l’Elenco di Autostrade.
Articolo 4 Requisiti per la qualificazione all’Elenco
Gli Operatori Economici, ai fini della qualificazione all’Elenco, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
Lavori | Servizi e Forniture | Servizi di ingegneria |
Per tutte le Fasce (Allegato 2) | ||
1. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 2. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, iscrizione o domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede |
B) Requisiti di ordine speciale
a. Requisiti di idoneità
Lavori | Servizi e Forniture | Servizi di ingegneria |
Per tutte le Fasce (Allegato 2) | ||
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria per la quale si richiede la qualifica. 2. Iscrizione presso altri registri, ordini o albi se prescritta dalla legislazione vigente |
per l’esercizio dell’attività per la quale si richiede la qualifica. |
a.1 Requisiti di idoneità per specifiche categorie merceologiche
Servizi |
Per tutte le Fasce (Allegato 3) |
Per la categoria SS09AA02 SERVIZIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE IN LABORATORIO: • Autorizzazione ministeriale MIT - circolare CSLP 7617/2010 sulle prove per acciaio e cementi. Per la categoria SS09AA03 SERVIZIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE IN SITU: • Autorizzazione ministeriale MIT ex Art.59 del D.P.R. 380/2001 Per la categoria SS09AB03 SERVIZIO INDAGINI GEOTECNICHE E RILIEVO INTERFERENZE: • Autorizzazione ministeriale MIT - circolare CSLP 7618/2010 sulle prove per terre e rocce. Per la categoria SS10AA01 SERVIZIO BONIFICA ORDIGNI BELLICI • Iscrizione all’Albo Imprese Specializzate in Bonifica Preventiva e Sistematica da Ordigni Esplosivi tenuto dal Ministero della Difesa, di classifica adeguata alla fascia di importo per la quale si chiede la qualifica. Per le categorie SS11AB01 VIGILANZA ARMATA e SS11AB04 SERVIZIO CONTAZIONE DENARO E TRASPORTO VALORI • Licenza prefettizia ai sensi degli artt. 134 e 134 bis del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e xx.xx. avente validità per le province per le quali si indica la propria operatività geografica in fase di richiesta di iscrizione. Per la categoria SS10AA03 SERVIZIO BONIFICA SITI INQUINATI • Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle Categorie 9 o 10 e per |
le classi adeguate alla fascia di importo per la quale si chiede la qualifica. Per la categoria SS10AB03 RILIEVI FONOMETRICI E MONITORAGGIO DEL RUMORE • Iscrizione del tecnico competente all’Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. |
a.2 Requisiti di idoneità per servizi di ingegneria
Servizi di ingegneria (tutte le categorie) |
Per tutte le Fasce (Allegato 8) |
1. Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263: a. Per i professionisti singoli o associati: possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica, oppure, per le Professioni che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali. b. Per le società di professionisti e di ingegneria: possesso di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, e in particolare: • i soci; • gli amministratori; • i dipendenti; • i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. c. Per le società di ingegneria: presenza di almeno un Direttore Tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo e di collaborazione/controllo delle prestazioni |
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni; in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società; abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento della candidatura, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. Servizi di ingegneria (per specifiche categorie merceologiche) Per le categorie SI01AB01 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CSP - CSE) IN AMBITO CIVILE E SI01AB02 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CSP - CSE) IN AMBITO IMPIANTISTICO • Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008. Per la categoria SI01AA16 PROGETTAZIONE ANTINCENDIO • Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 139 dell’8 marzo 2006. Per la categoria SI01AB05 SERVIZIO COLLAUDI STATICI • Iscrizione da almeno dieci anni all’Ordine professionale di appartenenza ai sensi dell’art. 67 comma 2 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e svolgimento, nei 10 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, di attività di collaudo statico. Per la categoria SI01AA06 PROGETTAZIONE IN AMBITO PROTEZIONE DAL RUMORE AUTOSTRADALE • Possesso della qualifica di “Tecnico Competente in Acustica Ambientale” ai sensi del D. Lgs. 42 del 17 febbraio 2017. Per la categoria SI01AC02 STUDI SPECIALISTICI RELATIVI ALL'ARCHEOLOGIA • Iscrizione all’Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica del |
MIBACT, di cui all’art. 25 comma 2 del Codice. |
C) Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale
Lavori |
Per la Fascia 1 (Allegato 3 bis) |
in caso di assenza di certificazione SOA, si richiedono i seguenti requisiti: 1. aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione, lavori analoghi di importo non inferiore ad € 149.999,99. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati ed ultimati entro il quinquennio antecedente tale data. In caso di precedenti lavori eseguiti in R.T.I., si computerà esclusivamente la quota di lavorazioni effettivamente svolta dalla singola impresa richiedente; 2. avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1; 3. possesso di adeguata attrezzatura tecnica, intendendo la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all’esecuzione di lavori. |
Lavori |
Per le Fasce 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 (Allegato 3 bis) |
4. L’Operatore Economico, all’atto della presentazione della Domanda di iscrizione, deve allegare il certificato rilasciato da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della |
qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla Fascia di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede la qualifica, secondo quanto riportato nella tabella sottostante. La certificazione SOA dovrà essere inserita sul Portale secondo le modalità descritte al seguente Articolo 5. | |||||
CODICE CATEGORIA | CATEGORIA MERCEOLOGICA | CATEGORIE SOA GENERALI | CATEGORIE SOA SPECIALIZZATE | ||
LL01 | Lavori su opere d’arte | OG3 | OS11-OS21 | ||
LL02 | Lavori strutturali su opere d’arte | OG3 | OS11 | ||
LL03 | Opere strutturali speciali | OG3 | OS21 | ||
LL04 | Pavimentazione stradale e manutenzione opere d’arte | OG3 | |||
LL05 | Barriere stradali su opere d’arte | OG3 | OS12-A | ||
LL06 | Segnaletica stradale non luminosa | OS10 | |||
LL07 | Manutenzione di opere idrauliche | OG8 | |||
LL08 | Manutenzione impianti tecnologici | XX00 | |||
XX00 | Manutenzione illuminazione, cabine elettriche MT e BT, distribuzione elettrica | OG10 | |||
LL10 | Manutenzione impianti antincendio | OS3* | |||
LL11 | Manutenzione impianti termici e di ventilazione | OS28* | |||
LL12 | Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale | OG12 | |||
LL13 | Ristrutturazioni edili e di interni | OG1 | OS6 | ||
LL14 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici | OS30* | |||
LL15 | Barriere paramassi, ferma neve e simili anche con l’utilizzo di tecniche alpinistiche | XX00-X | |||
XX00 | Barriere antirumore | OG3 | OS34 | ||
LL17 | Opere d’arte nel sottosuolo | OG4 | OS21 | ||
LL18 | Categoria riservata a Stazione Appaltante- Categoria non selezionabile |
LL19 | Sistemazione a verde e opere di ingegneria naturalistica | OG13 | |||
LL20 | Scavi archeologici e attività connesse | OS25 | |||
LL21 | Lavori in terra | OS1 | |||
LL22 | Demolizioni di opere ed impianti | OS23 | |||
LL23 | Ristrutturazioni edifici civili e industriali | OG1 | |||
LL24 | Barriere stradali di sicurezza | XX00-X | |||
XX00 | Apparecchiature strutturali speciali | OS11 | |||
LL27 | Ripristino opere a struttura mista calcestruzzo/acciaio | OG3 | OS18 | ||
*in alternativa, possesso della categoria generale OG11 Per ciascuna merceologia, l’Operatore Economico dovrà possedere tutte le SOA, sia quelle relative alle categorie generali sia a quelle specialistiche, L’Operatore Economico sarà qualificato per la fascia di importo corrispondente alla minore classifica SOA posseduta tra quelle previste per la categoria merceologica di interesse. Nel caso di richiesta di qualifica, da parte di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f) del Codice, valgono le previsioni dell’art. 47, comma 2, del Codice. Nel caso di richiesta di qualifica da parte di un Consorzio ordinario, troveranno applicazione le previsioni di cui all’art 48, 83 comma 8 del Codice. |
Servizi e Forniture |
Per tutte le Fasce (Allegato 3) |
Requisiti di capacità economico-finanziaria: 1. Fatturato globale: Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all’Elenco, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della classe d’importo per la quale si richiede la qualifica, in riferimento a ciascuna categoria merceologica. |
In caso di richiesta di qualifica in più categorie merceologiche, il fatturato globale richiesto deve essere pari alla somma dei fatturati necessari per la qualifica in ciascuna categoria merceologica principale (es.: qualora si chieda la qualifica in 2 categorie merceologiche principali, entrambe per la fascia 2, il fatturato globale deve essere almeno pari a € 450.000,00). Qualora l’Operatore Economico abbia iniziato le attività da meno di 3 anni, il fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività. La dimostrazione del requisito è fornita: • per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta all’Elenco, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari; • per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; • per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’Operatore Economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento idoneo. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 2. Contratto di punta: Avvenuta esecuzione, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all’Elenco, di un servizio o di una fornitura per categoria analoga alla categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 30% del valore massimo della fascia d’importo prescelta. In caso di richiesta di qualifica in più categorie merceologiche, il requisito di cui sopra dovrà essere soddisfatto con riferimento a ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica. Gli Operatori Economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione eseguita nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione |
all’Elenco ovvero la quota parte eseguita nel suddetto periodo di riferimento. Nel caso di richiesta di qualifica, da parte di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f) del Codice, valgono le previsioni dell’art. 47, comma 2 bis, del Codice. Nel caso di richiesta di qualifica da parte di un Consorzio ordinario, troveranno applicazione le previsioni di cui all’art 48, 83 comma 8 del Codice. Qualora non si raggiungano le soglie minime indicate per una fascia d’importo, ma l’Operatore Economico risulti comunque idoneo per la classificazione in una fascia di importo inferiore, Autostrade procederà direttamente alla qualifica nella fascia inferiore. |
Servizi di ingegneria |
Tutte le Fasce (Allegato 8) |
Requisiti di capacità economico-finanziaria: 1. Fatturato globale: Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio o valore corrispondente), conseguiti nei migliori 3 degli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione all’Elenco, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della classe d’importo per la quale si richiede la qualifica, in riferimento a ciascuna categoria merceologica. In caso di richiesta di qualifica in più categorie merceologiche, il fatturato globale richiesto deve essere pari alla somma dei fatturati necessari per la qualifica in ciascuna categoria merceologica principale (es.: qualora si chieda la qualifica in 2 categorie merceologiche principali, entrambe per la fascia 2, il fatturato globale deve essere almeno pari a € 450.000,00). Qualora l’Operatore Economico abbia iniziato le attività da meno di 3 anni, il fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività. La dimostrazione del requisito è fornita: • Per le società di capitali mediante i migliori 3 (tre) bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta all’Elenco, negli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari; |
• Per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA • Per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento idoneo. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 2. Contratto di punta: Avvenuta esecuzione, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all’Elenco, di un servizio per categoria analoga alla categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 30% del valore massimo della fascia d’importo prescelta. In caso di richiesta di qualifica in più categorie merceologiche, il requisito di cui sopra dovrà essere soddisfatto con riferimento a ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica. Gli Operatori Economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione ultimata nel periodo sopra indicato, ovvero la parte di essa ultimata nel periodo stesso per quella iniziata in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di prestazione in corso di esecuzione al termine del periodo. 5. Ai fini della qualifica le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato qualora costituite nella forma di società di capitali. 6. Nel caso di richiesta di qualifica, da parte di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f) del Codice, valgono le previsioni dell’art. 47, comma 2 bis, del Codice. Nel caso di richiesta di qualifica da parte di un Consorzio ordinario, troveranno applicazione le previsioni di cui all’art 48, 83 |
comma 8 del Codice. |
Articolo 5 Procedura di iscrizione
Per iscriversi all’Elenco Fornitori, l’Operatore Economico interessato deve procedere innanzitutto con la registrazione al Portale e la richiesta di iscrizione che consiste nel processo di presa visione ed accettazione di tutte le condizioni ed i documenti presenti sul portale Highway to Procurement.
A seguito della registrazione, il Portale invierà le credenziali di accesso all’indirizzo email indicato. Successivamente dovrà presentare la “Domanda di Iscrizione” all’Elenco sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore (Allegato 1) e nell’inserimento di tutte le informazioni richieste dal sistema (a titolo esemplificativo: indirizzo email, codice IBAN e categorie merceologiche per le quali si intende ottenere la qualifica).
Per proseguire con l’iscrizione l’Operatore Economico, attraverso le funzionalità del sistema, dovrà:
Lavori | Servizi e Forniture | Servizi di ingegneria |
Per tutte le Fasce (Allegato 2) | ||
1. Inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e attestante l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice, sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri. Detta dichiarazione, per quanto attiene alle cause di esclusione di cui all’articolo 80 commi 1, 2 e 5 del Codice, dovrà essere riferita a tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 80 (Allegato 2). 2. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere iscritti o aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, |
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede |
Lavori |
Per la Fascia 1 (Allegato 3 bis) |
3. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per Lavori nella Fascia 1, in assenza di certificazione SOA idonea per categorie e classifiche alle categorie merceologiche per le quali si richiede la qualifica, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attestante l’avvenuta esecuzione diretta di lavori analoghi nel quinquennio precedente. La dichiarazione deve contenere una breve descrizione dei lavori, tale da poter valutare l’attinenza alla categoria richiesta, il Committente, l’esatto importo dei contratti dei lavori eseguiti per la categoria analoga a quella per la quale si richiede la qualifica (Allegato 3 bis). 4. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per Lavori nella Fascia 1, in assenza di certificazione SOA idonea per categorie e classifiche alle categorie merceologiche per le quali si richiede qualifica, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attestante di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori effettivamente realizzati nel quinquennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione (Allegato 3 bis). 5. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per Lavori nella Fascia 1, in assenza di certificazione SOA idonea per categorie e classifiche alle categorie merceologiche per le quali si richiede qualifiche, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e |
contenente l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica (Allegato 3 bis). |
Per le Fasce 2, 3, 4, 5, 6 o 7 (Allegato 3 bis) |
6. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per Lavori nelle Fasce 2, 3, 4, 5, 6 o 7 inserire certificazione SOA idonea per categorie e classifiche alle categorie merceologiche per le quali si richiede la qualifica (Allegato 3 bis). |
Per la Fascia 8 (Allegato 3 bis) |
7. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per Lavori nella Fascia 8, inserire certificazione SOA idonea per le categorie merceologiche per le quali si richiede la qualifica e appartenente alla classifica V o superiore (Allegato 3 bis). |
Servizi e Forniture |
Tutte le Fasce (Allegato 3) |
8. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi e Forniture, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o legale rappresentante, attestante l’importo del fatturato globale richiesto per la qualifica nella categoria merceologica prescelta, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 4 “Fatturato Globale” (Allegato 3). 9. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi e Forniture, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o legale rappresentante, attestante l’avvenuta esecuzione, nei 3 anni antecedenti la data della Domanda di iscrizione, di un servizio o fornitura per categoria merceologica analoga a quella per la quale si richiede la qualifica, di importo non inferiore al 30% del valore massimo della fascia d’importo prescelta, di cui al precedente articolo 4 “Contratto di punta” (Allegato 3). 10. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi e Forniture nella categoria merceologica SERVIZIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE IN LABORATORIO, inserire una dichiarazione |
sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o dal legale rappresentante, attestante il possesso dell’autorizzazione ministeriale MIT - circolare CSLP 7617/2010 sulle prove per acciaio e cementi (Allegato 3). 11. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi e Forniture nella categoria merceologica SERVIZIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE IN SITU, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o dal legale rappresentante, attestante il possesso dell’autorizzazione ministeriale MIT - ex Art.59 del D.P.R. 380/2001 (Allegato 3). 12. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi e Forniture nella categoria merceologica SERVIZIO INDAGINI GEOTECNICHE E RILIEVO INTERFERENZE, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o dal legale rappresentante, attestante il possesso dell’autorizzazione ministeriale MIT - circolare CSLP 7618/2010 sulle prove per terre e rocce (Allegato 3). 13. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi e Forniture nella categoria merceologica SERVIZIO BONIFICA ORDIGNI BELLICI, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o dal legale rappresentante, attestante l’iscrizione all’Albo Imprese specializzate in bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi tenuto dal Ministero della Difesa, di classifica adeguata alla fascia di importo per la quale si chiede la qualifica (Allegato 3). 14. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi e Forniture nelle categorie merceologiche VIGILANZA ARMATA e SERVIZIO CONTAZIONE DENARO E TRASPORTO VALORI, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o |
dal legale rappresentante, attestante il possesso di licenza prefettizia ai sensi degli artt. 134 e 134 bis del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e xx.xx. avente validità per le province per le quali si indica la propria operatività geografica in fase di richiesta di qualifica (Allegato 3). 15. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi e Forniture nella categoria merceologica SERVIZIO BONIFICA SITI INQUINATI, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o dal legale rappresentante, attestante l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle Categorie 9 o 10 e per le classi adeguate alla fascia di importo per la quale si chiede la qualifica (Allegato 3). 16. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi e Forniture nella categoria merceologica RILIEVI FONOMETRICI E MONITORAGGIO DEL RUMORE, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società o dal legale rappresentante, attestante l’iscrizione del tecnico competente all’Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 (Allegato 3). |
Servizi di ingegneria |
Tutte le Fasce (Allegato 8) |
17. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi di ingegneria, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, dal legale rappresentante o dal professionista stesso, attestante l’importo del fatturato globale richiesto per la qualifica nella categoria merceologica prescelta, relativo al periodo di cui al precedente articolo 4 “Fatturato Globale” (Allegato 8). 18. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia |
relativa a Servizi di ingegneria, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, dal legale rappresentante o dal professionista stesso, attestante l’avvenuta esecuzione, negli ultimi 10 anni antecedenti la data della Domanda di iscrizione, di un servizio per categoria merceologica analoga a quella per la quale si richiede la qualifica, di importo non inferiore al 30% del valore massimo della fascia d’importo prescelta di cui al precedente articolo 4 “Contratto di punta” (Allegato 8). 19. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi di ingegneria, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, dal legale rappresentante o dal professionista stesso, contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 di cui al precedente articolo 4 “Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263” (Allegato 8). 20. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi di ingegneria nelle categorie merceologiche COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CSP - CSE) IN AMBITO CIVILE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CSP - CSE) IN AMBITO IMPIANTISTICO, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, dal legale rappresentante o dal professionista stesso, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 (Allegato 8). 21. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi di ingegneria nella categoria merceologica PROGETTAZIONE ANTINCENDIO, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, dal legale rappresentante o dal professionista stesso, attestante l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 139 dell’8 marzo 2006 come professionista antincendio (Allegato 8). 22. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia |
relativa a Servizi di ingegneria nella categoria merceologica SERVIZIO COLLAUDI STATICI, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, dal legale rappresentante o dal professionista stesso, attestante di aver eseguito, negli ultimi 10 anni dalla data di invio della domanda di iscrizione all’Elenco, attività di collaudo statico e di essere iscritto all’Albo Professionale di appartenenza da almeno 10 anni ai sensi dell’art. 67 comma 2 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (Allegato 8). 23. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi di ingegneria nella categoria merceologica PROGETTAZIONE IN AMBITO PROTEZIONE DAL RUMORE AUTOSTRADALE, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, dal legale rappresentante o dal professionista stesso, attestante il possesso della qualifica di “Tecnico Competente in Acustica Ambientale” ai sensi del D. Lgs. 42 del 17 febbraio 2017 (Allegato 8). 24. Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda qualificarsi per qualunque Fascia relativa a Servizi di ingegneria nella categoria merceologica STUDI SPECIALISTICI RELATIVI ALL'ARCHEOLOGIA, inserire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, dal legale rappresentante o dal professionista stesso, attestante l’iscrizione all’Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica del MIBACT, di cui all’art. 25 comma 2 del Codice (Allegato 8). |
In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua diversa, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Il certificato di firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti, deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del
D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.
Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs.
n. 82/2005 e s.m.i., certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
• il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
• il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
• il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).
Si fa presente che sul Portale fornitori è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma.
Autostrade effettuerà la verifica della validità delle firme digitali.
Gli atti e i documenti da sottoscrivere a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti digitalmente ovvero se verranno sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza nelle informazioni o la comprovata non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di mancata qualifica all’Elenco.
L’Operatore Economico, per completare la registrazione, deve essere in possesso ed indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate dal Portale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dall’Operatore Economico stesso al momento della registrazione.
È onere dell’Operatore Economico controllare la propria casella di posta elettronica certificata indicata al momento della registrazione, nonché aggiornare tempestivamente sul Portale qualsiasi variazione di detto indirizzo.
L’accesso al Portale è subordinato inoltre al possesso da parte dell’Operatore Economico della dotazione informatica espressamente indicata nella sezione “requisiti minimi di sistema” presente nel Portale.
Articolo 6 Conclusione dell’iter di qualifica
Autostrade comunicherà l’esito dell’iter di valutazione tramite PEC all’indirizzo indicato dall’Operatore Economico in fase di registrazione al Portale entro un massimo di 90 giorni dalla data di ricezione dell’istanza completa di tutta la documentazione necessaria ai fini della qualificazione. Eventuali richieste di chiarimento o integrazione da parte di Autostrade determineranno la sospensione della valutazione fino a quando l’Operatore Economico non provvederà a fornire quanto richiesto (comunque entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi).
In caso di esito positivo Autostrade inserirà l’Operatore Economico nell’Elenco di coloro che ritiene idonei a partecipare alle procedure di affidamento per lavori, forniture e servizi compresi quelli di ingegneria nei limiti della fascia di importo attribuita.
In caso di esito negativo l’Operatore Economico ne riceverà comunicazione via PEC unitamente alle motivazioni.
Articolo 7 Verifiche a campione comprovanti il possesso dei requisiti
Autostrade si riserva la facoltà di verificare a campione il possesso dei requisiti dichiarati dall’Operatore Economico in fase di iscrizione richiedendo la relativa documentazione a comprova degli stessi. La mancata messa a disposizione della documentazione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta effettuata da Autostrade comporterà la sospensione della qualifica. In caso di mancata comprova delle dichiarazioni e/o di dichiarazioni mendaci e/o mancato invio della documentazione richiesta nell’ambito delle verifiche a campione, oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza della richiesta, verrà disposta la cancellazione dell’Operatore Economico dall’Elenco (vedi Art. 9).
La qualifica nell’Albo Fornitori non esime gli Operatori Economici dal comprovare la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di qualifica, al momento dell’aggiudicazione di un Contratto.
Articolo 8 Validità e Durata della qualifica
La qualifica avrà durata triennale a partire dalla data di comunicazione dell’avvenuta qualificazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 9.
È onere ed obbligo dell’Operatore Economico mantenere aggiornati i dati e la documentazione inserita nel Portale, nonché comunicare tutte le variazioni che siano influenti ai fini della qualifica. L’Operatore Economico avrà 30 giorni (naturali e consecutivi) per assolvere a tale obbligo a partire dalla data di scadenza dei requisiti o del verificarsi delle variazioni. Trascorso tale periodo, Autostrade si riserva la facoltà di sospendere la qualifica dell’Operatore Economico.
Ogni anno solare successivo a quello della qualifica è fatto obbligo all’Operatore Economico di produrre una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante il mantenimento dei requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria nonché tecnico professionale. Tale dichiarazione, il cui modello (Allegato 7) è disponibile nel Portale, dovrà essere prodotta entro il 20 di gennaio di
ciascun anno. In caso di mancata presentazione del modello entro tale data, tenuto anche conto dei remind automatici che il portale fornitori invia prima della scadenza, Autostrade disporrà la sospensione della qualifica.
Al termine del periodo di validità della qualifica, l’Operatore Economico dovrà procedere all’aggiornamento dell’iscrizione all’Elenco (compilando l’apposita sezione dell’Allegato 1, corredata da tutta la documentazione richiesta).
Articolo 9 Sospensione della qualifica e disabilitazione dal portale HWTP
Autostrade si riserva la facoltà di disporre la sospensione della qualifica degli Operatori Economici dall’Elenco nei seguenti casi:
a) mancata presentazione, entro il 20 di gennaio, della dichiarazione annuale circa il mantenimento dei requisiti di qualifica;
b) nell’ambito delle verifiche a campione mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine di 15 giorni di cui al precedente articolo 7;
c) mancato aggiornamento di dati o documentazione inseriti nel Portale, nel termine di 30 giorni di cui al precedente articolo 8.
Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la sospensione durerà fino all’avvenuta valutazione da parte della Stazione Appaltante del venir meno della causa che ha motivato la sospensione.
Autostrade comunicherà all’Operatore Economico la sospensione dall’Elenco tramite PEC all’indirizzo indicato in fase di registrazione al Portale.
Autostrade disporrà la disabilitazione dell’Operatore Economico dal portale HWTP nei seguenti casi:
a) cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
b) mancato invio della documentazione richiesta nell’ambito delle verifiche a campione, oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza della richiesta;
c) violazione del Codice Etico (consultabile sul sito di Atlantia S.p.A) nonché della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito della Società);
d) negligenza, inadempimento o inadeguatezza nell’esecuzione dei contratti affidati;
e) adozione di un provvedimento interdittivo antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i;
f) utilizzo improprio e/o fraudolento del Portale anche in violazione del successivo art. 12;
g) accertata non veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale emersa anche durante le verifiche a campione o in occasione delle verifiche propedeutiche all’aggiudicazione;
h) in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l’esclusione dai procedimenti concorsuali.
Nel caso di cui alla lettera d), la disabilitazione durerà fino ad un massimo di 36 mesi in considerazione della gravità del fatto riscontrato e dei comportamenti posti in essere dall’Operatore Economico per perfezionare l’esecuzione del contratto.
Nei casi di disabilitazione sopra indicati, Autostrade si riserva il diritto ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi.
Autostrade comunicherà all’Operatore Economico la sua cancellazione dall’Elenco via PEC. Da tale comunicazione l’Operatore Economico avrà 30 giorni per presentare eventuali giustificazioni al fine del reinserimento nell’Elenco.
Nei suddetti casi di disabilitazione, escluso il caso a, l’Operatore Economico non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di 6 (sei) mesi dalla disabilitazione, fermo restando il venir meno della causa di disabilitazione e/o un ulteriore diverso termine eventualmente previsto nei provvedimenti amministrativi e/o giudiziari nei quali sia incorso l’Operatore Economico.
Articolo 10 Organismi per la verifica dei requisiti
Il processo di qualifica degli Operatori Economici che hanno presentato la domanda di iscrizione all’Elenco è gestito dalle competenti strutture di Autostrade per l’Italia.
Articolo 11 Modifica del presente Regolamento
L’accesso al Portale e la partecipazione alle gare telematiche comportano l’accettazione puntuale e incondizionata del presente Regolamento e delle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Autostrade si riserva il diritto di modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento il presente Regolamento. In tal caso la nuova versione dello stesso verrà pubblicata sul Portale e sarà inviato un messaggio alla casella di posta elettronica certificata segnalata dall’Operatore Economico all’atto della registrazione al Portale.
Le modifiche al medesimo diventeranno pienamente efficaci dal momento della pubblicazione sul Portale.
Si precisa, ad ogni modo, che eventuali modifiche che dovessero intervenire al Codice o altri interventi normativi aventi comunque effetto su quanto disciplinato dal presente Regolamento dovranno intendersi immediatamente recepiti dagli iscritti dal momento dell’entrata in vigore della relativa legge o disposizione normativa, fermo restando la necessità di recepimento da parte di Autostrade per l’Italia mediante pubblicazione sul Portale di un aggiornamento al Regolamento.
Articolo 12 Norme comportamentali
Nell’utilizzo del Portale, Autostrade e gli Operatori Economici opereranno con diligenza professionale secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del Codice civile.
In relazione all’utilizzo del Portale l’Operatore Economico si obbliga a:
(i) rispettare i termini e le condizioni indicate nel presente Regolamento e nella documentazione presente nelle sezioni informative del Portale;
(ii) non porre in essere comportamenti o pratiche anticoncorrenziali, lesivi di leggi, regolamenti e/o diritti di terzi e non diffondere dati o informazioni falsi, ingannevoli o illeciti;
(iii) trattare i dati e le informazioni relativi a ciascuna gara telematica come strettamente confidenziali o riservati.
Autostrade, anche tramite il Gestore del Portale, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni commerciali scambiate durante le gare telematiche e a impedire l’accesso alle stesse a terzi non autorizzati. In relazione all’utilizzo del Portale, l’Operatore Economico dichiara e garantisce di avere la piena titolarità o disponibilità dei dati, delle informazioni e dei contenuti eventualmente forniti ad Autostrade e che il loro utilizzo da parte di Autostrade non viola alcun diritto di terzi né viola leggi e/o regolamenti.
Articolo 13 Tutela dati personali
L’inserimento dei dati personali richiesti è obbligatorio; la loro mancanza rende impossibile l’iscrizione all’Elenco fornitori e conseguentemente impedisce la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi tramite Portale. I dati personali dell’Operatore Economico (dati personali del Legale Rappresentante dell’Operatore Economico ovvero dati personali relativi all’Operatore Economico medesimo nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati da Autostrade, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 “GDPR” e della vigente normativa nazionale il D.Lgs. n. 196/2003), così come disciplinato all’interno della “Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) scaricabile e consultabile in fase di registrazione, di cui l’Operatore Economico dichiara di aver preso visione, di accettare integralmente e che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
Articolo 14 Pubblicità
L’avviso dell’istituzione dell’Elenco è reso noto mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI 5° serie speciale - Contratti Pubblici)
Il presente Regolamento contenente la procedura di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici di Autostrade per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture è reso noto mediante la pubblicazione sul sito internet di Autostrade: xxx.xxxxxxxxxx.xx
L’elenco degli operatori economici qualificati viene pubblicato sul sito internet di Autostrade con cadenza semestrale.
Articolo 15 Foro competente
Le controversie relative all’interpretazione e/o all’applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e quelle relative alla qualifica, sospensione, cancellazione dall’Elenco sono disciplinate dalla legge Italiana e di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma.