Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Divisione XII
Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L’ IMPRESA E LA INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Divisione XII
IL TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI
PCT
LA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO
PCTIST 1° gennaio 2013
Indice
PCT - DOMANDA INTERNAZIONALE 5
DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA INTERNAZIONALE 6
RICHIESTA DEL DOCUMENTO DI PRIORITÀ 8
RICHIESTA E RITIRO A CURA DEL DEPOSITANTE 8
DEPOSITO INIZIALE IN LINGUA ITALIANA REGOLA 12.1 PCT e REGOLA 12.3 PCT 8
DOCUMENTI DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE 10
DEPOSITI DI SEQUENZE DI NUCLEOTIDI O AMINOACIDI 11
ESEMPIO DI SEMPLICE RIVENDICAZIONE 13
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE 14
IL RAPPORTO DI RICERCA - INTERNATIONAL SEARCH REPORT 15
RITIRO DI UNA DOMANDA INTERNAZIONALE 15
EMENDAMENTI - MODIFICAZIONI 15
PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE 16
L'ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE 16
TASSE PER LA DOMANDA D’ESAME PRELIMINARE 17
COME EFFETTUARE I PAGAMENTI PER L’ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE 17
PROTEZIONE PROVVISORIA IN ITALIA 17
INGRESSO NELLA FASE NAZIONALE 17
COME STAMPARE I MODULI CORRENTI DEL PCT DA INTERNET 18
DOMANDA INTERNAZIONALE PCT - NOTE ESPLICATIVE 18
IL MODULO DI RICHIESTA PCT/RO/101 19
BOX I - TITOLO DELL'INVENZIONE -TITLE OF INVENTION 19
INDICAZIONE SE UNA PERSONA È DEPOSITANTE E/O INVENTORE
INDICATION WHETHER A PERSON IS APPLICANT AND/OR INVENTOR 19
XXXX E INDIRIZZI - NAMES AND ADDRESSES 19
DEPOSITANTI DIVERSI PER STATI DESIGNATI DIVERSI
DIFFERENT APPLICANTS FOR DIFFERENT DESIGNATED STATES 20
INDICAZIONE DELL' INVENTORE - NAMING OF INVENTOR 20
DIFFERENTI INVENTORI PER STATI DESIGNATI DIFFERENTI
DIFFERENT INVENTORS FOR DIFFERENT DESIGNATED STATES 20
BOX IV - CHI PUÒ AGIRE COME RAPPRESENTANTE -WHO CAN ACT AS AGENT 20
AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE 20
MODALITA' DI NOMINA DI UN'AGENTE O RAPPRESENTANTE COMUNE
MANNER OF APPOINTMENT OF AN AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE 21
INDRIZZO PER LA CORRISPONDENZA - ADDRESS FOR CORRESPONDENCE 21
BOX V - DESIGNAZIONI - DESIGNATIONS 21
BOX VI RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ - PRIORITY CLAIM 21
BOX VII SCELTA DELL' AUTORITA' DI RICERCA INTERNAZIONALE
CHOICE OF INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY 22
RICERCA PRECEDENTE - EARLIER SEARCH 22
BOX IX - CHECK LIST; LANGUAGE OF FILING - LISTA DI CONTROLLO; LINGUA DI DEPOSITO 25
INDICAZIONI NEL BOX IX PER LA SEQUENCE LIST PART OF DESCRIPTION 26
BOX X - LA FIRMA – SIGNATURE 26
INDICAZIONI GENERALI - GENERAL REMARKS LINGUA PER LA CORRISPONDENZA
COSA E’ IL PCT
Il PCT o Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty) è un trattato multilaterale aperto, gestito dall’OMPI, Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale che ha sede a Ginevra, a cui ogni Stato può aderire con il deposito di uno strumento di adesione.
La procedura PCT facilita l’ottenimento di protezione per le proprie invenzioni in più paesi, europei ed extra europei, firmatari del Trattato xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx/xx/XxxxXxxxxxx.xxx?xxxxxxx&xxxxxx_xxx0
La domanda internazionale ha effetto in tutti gli Stati membri del Trattato designati nel modulo di domanda. È anche possibile effettuare una designazione di “entità regionali” (gruppi di Stati) che attualmente sono:
• EP (Brevetto Europeo)
• ARIPO (African Regional Industrial Property Organization)
• OAPI (Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle)
• EA (Euroasian Patent Office)
N.B.: Il PCT non elimina la necessità di proseguire la procedura per l’ottenimento del brevetto presso gli uffici della la proprietà industriale di ogni singolo Stato designato (o entità regionali), ma costituisce, rispetto ai depositi diretti, un sistema che offre al depositante un vantaggio in termini di tempo per determinare gli Stati o entità regionali nei quali richiedere il brevetto, e la possibilità di avere successo nel perseguimento di questo scopo.
I titoli di protezione richiedibili tramite il PCT per gli Stati la cui legislazione nazionale lo consente, sono i seguenti:
• brevetto per invenzione industriale (patent for invention)
• modello di utilità (utility model)
• certificato d'inventore o di utilità (inventor/utility certificate)
• brevetto di addizione (patent of addition)
• certificato di addizione (inventor/utility certificate of addition)
Sono escluse dal PCT la tutela del disegno o modello ornamentale, quella del marchio commerciale e la tutela della varietà vegetale che ricadono sotto altri trattati o Convenzioni.
Il PCT è articolato in due fasi: Fase Internazionale e Fase Nazionale.
FASE INTERNAZIONALE
La fase internazionale inizia con il deposito della domanda PCT presso un Ufficio Ricevente (RO) che esplica l’esame formale, attribuisce il numero internazionale, la data di deposito alla domanda e la invia all’Ufficio Internazionale di Ginevra (I.B.) ed all’Autorità incaricata della ricerca internazionale (I.S.A.).
L’I.B. riceve la domanda, notifica a tutti gli Stati membri il fatto di essere stati designati, prepara i pamphlets contenenti tutta la documentazione relativa alla domanda, ne supervisiona il contenuto e notifica all’Ufficio Ricevente (RO) eventuali difetti o imperfezioni procedurali da correggere. L’Autorità di ricerca internazionale (I.S.A.) ha il compito di classificare il contenuto dell’invenzione, di iniziare una ricerca relativa al campo tecnico esposto dalla invenzione, di rilevare i documenti esistenti -prior art- e redigere un rapporto di ricerca
-International Search Report- che invierà al depositante e contemporaneamente all’I.B. che lo includerà nel pamphlet. L’autorità di ricerca internazionale (I.S.A.) provvederà a stilare anche una prima opinione sulla presenza dei requisiti di brevettabilità. L’Ufficio Internazionale ( I . B . ) provvederà quindi alla preparazione della pubblicazione internazionale della domanda di brevetto, alla notifica di questa pubblicazione al depositante ed agli uffici designati nonché all’invio dei pamphlets a tutti gli uffici che lo richiedano.
FASE NAZIONALE
La fase nazionale è il passo che ogni depositante deve effettuare, presso gli uffici per la proprietà industriale degli Stati o entità regionali designati e scelti per ottenere l’esame e l’eventuale concessione del brevetto. Tale passo deve essere effettuato entro 30 mesi1 dalla data di priorità rivendicata nella domanda internazionale. All’atto dell’ingresso nella fase nazionale il depositante deve fornire:
• la traduzione della descrizione,
• le rivendicazioni,
• il riassunto,
• i disegni,
nella lingua ufficiale dello Stato o entità regionale designati;
• pagare le tasse negli importi e modalità prescritte,
• fornire eventuali dichiarazioni a supporto del suo diritto a richiedere il brevetto,
• nominare agenti locali che lo rappresentino nelle procedure di fronte all’ufficio per la proprietà industriale dello Stato designato se la legislazione nazionale di quello Stato prevede questo requisito. Utili informazioni sull’espletamento della fase nazionale si possono reperire nella pubblicazione Applicant’s Guide-National Phase in linea sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx/xxxxx/xx/xxxxx.xxxx.
PCT - DOMANDA INTERNAZIONALE
I principali elementi di vantaggio della procedura PCT rispetto ai depositi diretti sono i seguenti:
• domanda unica presso il proprio Ufficio nazionale, regionale o all’Ufficio Internazionale di Ginevra, avente effetto di un regolare deposito in ciascuno degli Stati designati;
• ottenimento di un rapporto di ricerca per la valutazione della novità rispetto allo stato della tecnica;
• possibilità di richiesta di un Esame Preliminare Internazionale come ulteriore possibilità di valutazione dei requisiti di brevettabilità;
• pubblicazione Internazionale della domanda in forma centralizzata;
• dilazione di tempo per entrare nelle fasi nazionali che consente una più agevole determinazione, da parte del depositante, degli Stati in cui chiedere effettivamente protezione brevettuale.
ATTENZIONE:
L’ingresso nella fase nazionale nei Paesi designati nella domanda è un requisito fondamentale nella procedura PCT: la domanda viene, infatti, esaminata dagli Uffici degli Stati designati nella domanda internazionale (o organizzazioni intergovernative), solo in seguito a tale ingresso. Nessuna sollecitazione è rivolta al depositante da parte dell’Ufficio nazionale dello Stato designato per invitarlo ad effettuare tale passo. Il limiti di tempo massimo per avviare le procedure di ingresso nazionale è fissato in 30 mesi dalla data di priorità (31 per le entità regionali ARIPO, EA, EP, OAPI).
N.B.: Alcuni Stati non hanno notificato all’Ufficio Internazionale la loro disponibilità a concedere il differimento del limite di tempo per l’ingresso nazionale. Per tali Stati il limite di tempo rimane di 20 mesi dalla data di priorità: il depositante può avvalersi del differimento a 30 mesi solo depositando, entro 19 mesi dalla data di priorità, una domanda di Esame Preliminare Internazionale. Per accertarsi di quali siano tali stati è possibile consultare la lista ottenibile all’indirizzo web: xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx/xx/xxxxx.xxxx.
1 Tutte le entità regionali (ARIPO,EA,EP,OAPI) consentono il differimento della fase nazionale fino a 31 mesi dalla data di priorità rivendicata nella domanda internazionale
L’ingresso nazionale comporta 2 :
• una richiesta all’Ufficio designato nei termini di tempo prescritti;
• il pagamento delle tasse prescritte dal paese designato nella valuta e modalità richieste;
• la designazione dell’inventore se non presente nella domanda PCT. Molti paesi esigono questa indicazione obbligatoriamente all’atto della domanda altri, consentono che possa anche essere fornita all’atto dell’ingresso nazionale;
• la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato designato della descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto e dei disegni (e degli eventuali emendamenti forniti in base all’art. 19 PCT o degli allegati alla domanda di Esame Preliminare), se la lingua di deposito della domanda PCT non è stata redatta in una lingua ufficiale di quello Stato;
• ogni altra documentazione richiesta dalla legislazione nazionale di quello Stato: nomina di agenti locali o in alternativa elezione di un domicilio per la corrispondenza, dichiarazioni da parte del depositante o inventore, attestazione di diritti di proprietà ecc.
La mancata effettuazione dell’ingresso nazionale, nel limite di tempo prescritto e nella modalità prescritta dall’Ufficio dello Stato designato, comporta la cessazione degli effetti della domanda per lo Stato in questione.
L’Italia, come altri Stati appartenenti alla Convenzione del Brevetto europeo non ha una fase nazionale: è possibile ottenere un brevetto in Italia tramite una domanda PCT, mediante la designazione (automatica) di EP e designando l’Italia all’atto della fase regionale europea. Nella terminologia PCT gli Stati che demandano ad un trattato regionale la procedura di concessione di un brevetto derivante da una domanda PCT, vengono detti “con chiusura della fase nazionale” (national route closed).
DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA INTERNAZIONALE
Qualsiasi depositante residente in Italia (quindi anche una persona fisica o giuridica di nazionalità straniera ma residente in Italia) deve depositare la domanda Internazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Divisione XII - xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx) nei seguenti casi:
• se non rivendica la priorità3 di una domanda nazionale;
• se rivendica la priorità di una domanda nazionale ma non sono trascorsi 90 giorni dalla data di deposito di questa domanda.
In questi casi, se il deposito iniziale è in una delle lingue ufficiali di procedimento (inglese francese o tedesco), il depositante, oltre a dover depositare la domanda internazionale presso l’UIBM, è tenuto a fornire una copia in italiano della descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto ed degli eventuali disegni 4 (Art. 198(1) D.L. N. 30 10.02.2005) per permettere all’UIBM di richiedere ed ottenere il nulla osta dalla Sezione Militare Brevetti. Tale copia, che deve essere la fedele traduzione del testo della domanda di brevetto internazionale, deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata dal depositante o dal suo agente (per es: Si fornisce il testo italiano conforme al contenuto della domanda di brevetto Internazionale depositata in lingua inglese ai fini dell'applicazione dell’art. 198(1) D.L. N. 30 10.02.2005): questa dichiarazione può essere formulata anche nella lettera di accompagnamento della domanda PCT.
Se il deposito iniziale è in italiano5 non è necessario fornire una copia addizionale di descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni rispetto alle tre copie richieste.
Da notare che nel caso di deposito in una lingua ufficiale -inglese, francese o tedesca- il testo in italiano fornito ai soli fini dell’ottenimento del nulla osta, non deve essere indicato nel modulo PCT tra i documenti che costituiscono la domanda internazionale.
2 Per una più dettagliata elencazione di tutti gli adempimenti e dei limiti di tempo fissati dai vari Uffici Nazionali o Regionali si rimanda alla Applicant’s guide – capitoli relativi agli Uffici Nazionali.
3 Vedi paragrafo seguente sulla priorità.
4 Tale copia, necessaria solo per l’ottenimento del nulla osta, non deve essere indicata nel modulo PCT tra i documenti che costituiscono la domanda internazionale (Box No. IX).
5 Vedi par. Deposito iniziale in lingua italiana.
Qualsiasi depositante residente in Italia può scegliere, se lo desidera, di depositare una domanda internazionale anche presso le sedi estere abilitate a ricevere domande Internazionali (PCT) nei seguenti casi:
• se rivendica la priorità di una domanda nazionale e sono trascorsi più di 90 giorni dalla data di deposito di tale domanda;
• se ha richiesto (prima di effettuare un deposito in sede estera) un’autorizzazione al deposito all’estero e tale autorizzazione gli è stata concessa. Tale richiesta di autorizzazione al deposito all’estero ha senso solo se il depositante NON intenda depositare la domanda PCT presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ma in una sede estera abilitata. La richiesta di autorizzazione al deposito all’ estero non deve essere indirizzata alla Divisione XII ma alla Divisione IX.
Le sedi estere abilitate a ricevere una domanda Internazionale (PCT) sono:
GINEVRA
È permesso depositare via fax e in tutte le lingue
Per informazioni xx.xx@xxxx.xxx
INTERNATIONAL BUREAU OF WIPO PCT RECEIVING OFFICE SECTION
00, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 0000 XXXXXX 00 - Xxxxxxxxxxx
Tel: 0000 00 000 0000 – Fax: 0000 00 000 0000 0000 00 000 0000
È permesso depositare via fax
MONACO: sede abilitata a ricevere anche depositi PCT per cittadini e residenti di Stati Contraenti alla Convenzione del Brevetto europeo
EUROPEAN PATENT OFFICE (E.P.O)
PCT XXXXXXXXX XXXXXX
X-00000 XXXXXXX - Xxxxxxx
tel: 0000 00 0000-0 - fax: 0000 00 0000-0000
L’AJA: sede abilitata a ricevere anche depositi PCT per cittadini e residenti di Stati Contraenti alla Convenzione del Brevetto europeo
È permesso depositare via fax
EUROPEAN PATENT OFFICE PCT RECEIVING OFFICE
Branch at the Hague Patentlaan 2 Postbus 5818 XX-0000 XX Xxxxxxxx
tel: 0000 00 000 0000 - fax: 0000 00 000 0000
LA PRIORITÀ
La priorità è una regola secondo cui chi ha depositato una domanda di brevetto per invenzione, o altri diritti di Proprietà Intellettuale, in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi può presentare entro 1 anno, in ciascuno degli altri Stati membri, una domanda di brevetto per la stessa invenzione, i cui effetti retroagiscono alla data della prima domanda.
Una volta depositata la domanda PCT, sarà cura del depositante provvedere, direttamente o indirettamente (vedremo tra breve come) alla richiesta e all’invio all’OMPI del documento di priorità.
Il diritto di priorità, sancito dall’art. 4 della Convenzione di Parigi, stabilisce infatti che: il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell'Unione, prima della scadenza di detti termini (12 mesi), non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare da un altro deposito, dalla pubblicazione dell' invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale.
La priorità quindi indica la data, il numero e lo Stato di deposito della domanda precedente, validamente depositata, (prima domanda) che descrive completamente o in parte l'oggetto dell'invenzione di cui si chiede la protezione in altri Stati.
N.B.: La rivendicazione di priorità è valida solo se il deposito di una domanda internazionale viene fatto nel termine di 12 mesi dalla data della domanda precedente.
RICHIESTA DEL DOCUMENTO DI PRIORITÀ
Il documento di priorità (in copia autentica), può essere richiesto all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - 00187 Xxx Xxxxxx 00 – Roma, ovviamente solo se si tratti di domande nazionali italiane oppure prime domande PCT depositate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. In tal caso, il depositante di una domanda PCT che rivendica una domanda italiana delegherà, marcando l’apposito quadratino nel sotto-BOX VI del modulo di domanda PCT, l’Ufficio ricevente (Divisione XII) affinché questo si faccia carico di tutti gli atti relativi alla presentazione della richiesta di copia autentica all’Ufficio competente, nonché al ritiro del documento stesso ed alla sua successiva trasmissione all’International Bureau. In questo caso la documentazione e le marche da bollo necessarie (vedi di seguito) dovranno essere fornite insieme alla domanda Internazionale PCT.
Gli elementi necessari per tale richiesta sono:
• una richiesta per il rilascio di una copia autentica diretta all’Ufficio Italiano Xxxxxxxx e Xxxxxx che specifichi il numero della domanda nazionale, la sua data di deposito e il nome del depositante (il richiedente deve essere il titolare della domanda o un suo avente causa - agente abilitato a rappresentare in materia di proprietà industriale). Se il rappresentante non figura nominato nella domanda italiana di cui si chiede la copia autentica, deve essere fornita una lettera di incarico.
• 1 marca da bollo da EUR 16,00 per ogni 4 pagine (o frazione di 4) di tutti i fogli costituenti la domanda nazionale (verbale, riassunto, descrizione, rivendicazioni, disegni e atti aggiuntivi quali istanze di correzione e riserve) + il frontespizio (1 pagina).
Per la copia del fascicolo da parte dell’ufficio, si richiede il pagamento di € 7,00 se la domanda italiana è un’invenzione industriale, € 5,00 se la domanda italiana è un modello di utilità. Tale pagamento deve essere effettuato sul X/X xxxxxxx 000000 intestato a Banca d’Italia Servizio di Tesoreria Territoriale dello Stato di Roma ed evidenza del pagamento fornita con la richiesta di copia autentica.
RICHIESTA E RITIRO A CURA DEL DEPOSITANTE
Nel caso il depositante provveda autonomamente alla richiesta ed al ritiro del documento di priorità, questo deve essere fornito all’OMPI di Ginevra (International Bureau) entro 16 mesi dalla data di priorità, accompagnato da una lettera nella lingua di procedimento che deve essere firmata dal depositante o dal suo agente.
DEPOSITO INIZIALE IN LINGUA ITALIANA REGOLA 12.1 PCT e REGOLA 12.3 PCT
A partire dal 1 Luglio 1998 è possibile depositare una domanda Internazionale PCT anche in lingua italiana (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni) purché entro 1 mese dalla data di deposito il depositante fornisca una traduzione in una delle 3 lingue ufficiali. Tale traduzione deve essere accompagnata da una lettera, firmata dal depositante o dal suo agente, in cui si dichiari che il testo della traduzione fornita è perfettamente conforme al testo italiano come depositato. Tale lettera può essere redatta anche in lingua inglese. Il testo in italiano viene considerato come il testo autentico di deposito e viene trasmesso all’Ufficio Internazionale.
Il modulo che si utilizza, anche in caso di deposito in italiano, è il modulo PCT/RO/101 nella lingua in cui si presenterà la successiva traduzione.
Il titolo dell’invenzione nel BOX I del modulo di request deve essere nella lingua di traduzione.
Se il depositante non fornisce la traduzione nel termine prescritto, sarà soggetto a versare a titolo di penale una mora pari al 25% della tassa di base PCT; se entro 1 mese dalla notifica di un invito, da parte dell’Ufficio ricevente di fornire la traduzione prescritta e pagare la tassa di mora, il depositante non adempie, l’Ufficio ricevente dichiara “come ritirata” la domanda internazionale.
ESEMPIO: Se il depositante intende depositare inizialmente un testo in italiano riservandosi di fornire, entro i termini prescritti, la traduzione in lingua inglese, dovrà depositare, eventualmente insieme ad altri documenti applicabili:
• 3 copie del modulo in inglese, debitamente compilato, indicando nel BOX I il titolo in inglese che comparirà nella traduzione successiva;
• 3 copie del testo in italiano: descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni in questo ordine. L’uso italiano di mettere il riassunto come prima pagina del testo di deposito non è consentito nel PCT.
La traduzione in lingua inglese dovrà essere costituita da:
• 3 copie della descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni accompagnate da una lettera in inglese (in 3 copie)
• la lettera di accompagnamento deve essere firmata dal depositante o dal suo agente e deve contenere tutte le indicazioni atte a identificare la domanda a cui la traduzione si riferisce: si raccomanda di indicare che la traduzione è fornita in adempimento alla Regola 12.3 PCT e di indicare il numero dei fogli costituenti la descrizione, le rivendicazioni, il riassunto e i disegni.
• Si rammenta che è necessario far accompagnare la traduzione dalla dichiarazione, firmata dal depositante o dal suo agente, in cui si dichiari che il testo della traduzione fornita è perfettamente conforme al testo italiano come depositato. Tale dichiarazione può essere fornita a parte in lingua italiana o inserita, in lingua inglese, nella lettera di accompagnamento citata sopra.
La traduzione fornita deve essere esattamente corrispondente nel contenuto al testo del deposito in lingua italiana, contenere lo stesso numero di rivendicazioni ed i disegni tradotti, se presenti, devono essere conformi a quelli inizialmente depositati.
Fare particolare attenzione al titolo della traduzione: se il depositante si avvede che non corrisponde al titolo inglese inizialmente indicato nel BOX I del modulo di request, oppure ha erroneamente indicato un titolo in italiano all’atto del deposito della domanda, può inviare insieme alla traduzione della descrizione delle rivendicazioni e del riassunto, una copia del foglio 1 della request (3 esemplari) con il titolo corretto. I disegni devono essere forniti insieme alla traduzione se inizialmente contenevano testo o dizioni in italiano.
ATTENZIONE: se i disegni forniti inizialmente al deposito in lingua italiana sono particolarmente scadenti dal punto di vista formale (linee indistinte o poco nitide o numeri di riferimento non leggibili) il depositante deve fornire oltre ai disegni tradotti in lingua inglese (se i disegni iniziali contenevano testo in italiano) anche dei disegni sostitutivi di quelli forniti al deposito, indicando nella lettera di accompagnamento che si tratta di formal drawings dei disegni iniziali: la dizione “formal drawings” si riferisce sempre a disegni forniti per adempiere alle condizioni formali del PCT: i disegni tradotti non sono “formal drawings” ma traduzione dei disegni.
La rettificazione di errori evidenti -Regola 91- comporterà anche la rettifica, se applicabile, del testo depositato inizialmente in italiano. Per esempio, una errata numerazione delle rivendicazioni di cui il depositante si avveda nella traduzione dovrà essere rettificata anche nel testo italiano se tale errore è presente anche nel deposito iniziale.
DOCUMENTI DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
Una domanda PCT deve essere accompagnata da una lettera in lingua italiana, firmata dal depositante o dal suo agente, in cui si richiede il deposito della domanda ai sensi del PCT e deve indicare tutti i documenti che si forniscono a tale scopo.
Va ricordato che ogni documento successivo al deposito deve essere obbligatoriamente accompagnato da una lettera in lingua inglese, firmata dal depositante o dal suo agente, in cui si identifica la domanda a cui si riferisce, la natura del documento fornito e lo scopo dell’invio. Esempi di documenti successivi sono: lettere di incarico documenti di priorità, fogli di correzione richiesti dall’Ufficio Ricevente per sanare difetti formali riscontrati durante l’esame formale.
Le condizioni necessarie 6 affinché l’Ufficio Ricevente possa accordare una data di deposito (artt. 11 e 14 PCT) sono :
• la presenza di almeno 1 copia del modulo PCT/RO/101 debitamente firmato;
• la presenza di almeno 1 copia di una descrizione e delle rivendicazioni senza omissione di pagine;
• il fatto che tali documenti siano in una lingua prescritta dall’Ufficio ricevente;
• l’indicazione nella request (modulo PCT/RO/101) di almeno un depositante di nazionalità o residenza italiana;
• la presenza di tutti i disegni dichiarati o a cui si fa riferimento nella descrizione.
N.B: Una domanda PCT può essere trattata dall’UIBM solo se è presente almeno un depositante/inventore di nazionalità o residenza italiana (non è sufficiente un “inventor only”).
ESEMPIO: una domanda PCT con un depositante NON ITALIANO insieme ad un “inventor only” italiano non può essere trattata dall’Ufficio Ricevente italiano (un “inventor only” NON è un depositante): una domanda PCT con un depositante ITALIANO ed un “inventor only” 7 NON ITALIANO può invece essere trattata dall’Ufficio ricevente italiano (presenza di almeno 1 depositante di nazionalità o residenza italiana).
Il riassunto è un documento richiesto ma non indispensabile per accordare una data di deposito. La mancanza del riassunto costituisce un difetto formale che il depositante dovrà sanare.
Tutti i documenti costituenti una domanda internazionale devono di regola essere forniti in 3 esemplari (ad eccezione del documento di priorità e del supporto leggibile al computer per i sequence listing): la mancanza di copie è un difetto formale che il depositante dovrà sanare.
La mancata risposta, nei tempi prescritti, ad un invito ufficiale a sanare difetti anche formali della domanda, può portare alla dichiarazione di domanda considerata come ritirata dall’Ufficio ricevente.
I documenti necessari al deposito di una domanda PCT sono:
• 3 copie del modulo PCT/RO/101 nella lingua che si decide di utilizzare per tutta la procedura di deposito (FR, EN, DE), debitamente firmato e scaricabile da internet collegandosi al sito dell’OMPI: xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx/xx/;
• 3 copie di una descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto e dei disegni;
• 3 copie di un original power of attorney, di cui almeno 1 firmata in originale, se la request è firmata da un agente;
• 3 copie di un original general power of attorney, di cui almeno 1 firmata in originale, se applicabile;
• 3 copie di una copy of general power of attorney, se il depositante l’ha depositato in originale in una precedente domanda PCT;
• 3 copie del foglio di calcolo delle tasse (fee calculation sheet);
• 1 documento di priorità;
6 Il termine “necessarie” significa che in difetto anche di una sola delle condizioni elencate l’Ufficio Ricevente non potrà accordare una data di deposito corrispondente alla data di ricezione della domanda internazionale.
7 Questo caso è possibile solo se gli USA non siano designati nella domanda PCT: come vedremo in seguito la presenza della designazione di USA non permette la presenza di “inventor only”.
• 3 copie di indicazioni relative al deposito di micro-organismi o altro materiale biologico (se applicabile);
• 3 copie della divulgazione di sequence di nucleotidi o aminoacidi;
• 1 supporto leggibile al computer (diskette) fornito ai fini della ricerca per la divulgazione di sequence di nucleotidi o aminoacidi.
DEPOSITI DI SEQUENZE DI NUCLEOTIDI O AMINOACIDI 8
Il depositante deve fornire la sequence listing part of description su carta (nello standard indicato nell’ANNEX C delle Istruzioni Amministrative) insieme ad una copia sotto forma leggibile al computer (ai soli fini della ricerca internazionale e non come parte della domanda internazionale) su dischetto o altro supporto ammesso e relativa dichiarazione di conformità del contenuto del supporto alla sequence listing part of description cartacea.
I requisiti formali rappresentano una serie di regole necessarie da seguire per una corretta compilazione dei documenti che compongono la domanda PCT (modulo PCT/RO/101, descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni). Esse valgono sia per il testo depositato inizialmente in inglese, o della traduzione in inglese in base alla Regola 12.1 e 12.3 PCT, sia per il deposito in lingua italiana. Si raccomanda di attenersi a dette regole in quanto, il non adempimento ai requisiti formali darà origine a rilievi da parte dell’Ufficio Ricevente, con conseguente obbligo da parte del depositante, di fornire nuove copie di tutti gli elementi riscontrati in difetto.
Descrizione, rivendicazione, riassunto e disegni devono essere redatti su fogli formato A4, carta bianca, resistente utilizzando una sola facciata.
I fogli non devono avere piegature cancellature o macchie di qualsiasi genere, neanche quelle da fotocopia. Il testo deve essere centrato quanto più possibile ed i caratteri devono essere ben definiti e completamente leggibili. Si consiglia di utilizzare caratteri di tipo standard chiari e leggibili piuttosto che font fantasiosi o esteticamente “gradevoli”. Le lettere maiuscole dei caratteri devono essere al minimo di 0,21 cm. Non sono consentite firme o sigle. L'interlinea minima deve essere di 1 ½ (1 e mezzo).
Si raccomanda di indicare con un numero i gruppi di linee costituenti il testo. Normalmente si numerano le linee in gruppi di 5 per ogni foglio. Tale indicazione deve essere posta a sinistra e al di là del margine di 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio. L’indicazione identificativa dei gruppi di linee è molto utile nei casi di correzione di errori evidenti o nel caso di modifica alle rivendicazioni (art. 19 PCT).
Nella descrizione o nelle rivendicazioni si fa riferimento ai disegni (alle figure dei disegni) indicando il numero della figura esempio: Fig. 5 e non indicando la pagina dei disegni: 1/1 o 2/3.
La numerazione dei fogli deve essere posta in alto al centro del foglio o a piè di pagina sempre al centro del foglio.
La prima serie di numerazione riguarda il modulo PCT/RO/101: i fogli del modulo (soltanto quelli utilizzati) devono essere numerati con numeri arabi consecutivi in alto nel modulo a partire dal foglio successivo alla prima pagina della request, che sarà indicato come Sheet No. 2 e così via. L’ultimo foglio del modulo sarà sempre quello contenente i BOX IX e BOX X.
8 Le sequence listings sono delle descrizioni formalizzate utilizzate da invenzioni di natura biologica per svelare nel dettaglio particolari combinazioni e raggruppamenti di aminoacidi e nucleotidi. Riguardano quindi solo invenzioni che richiedano protezione per queste sequenze.
La seconda serie di numerazione riguarda le pagine della descrizione, delle rivendicazioni e del riassunto: i fogli devono essere numerati con numeri arabi consecutivi a partire da 1 (prima pagina della descrizione) fino alla pagina numero n del riassunto.
Si ricorda che le rivendicazioni devono iniziare su una pagina diversa (e successiva come numerazione di pagina) rispetto all’ultima pagina della descrizione mentre il riassunto deve essere redatto su pagina diversa (e successiva come numerazione di pagina) rispetto all’ultima pagina delle rivendicazioni.
La terza serie di numerazione riguarda i disegni: i fogli dei disegni dovranno essere numerati con due numeri separati da una barra “/”: il primo numero indica il foglio e sarà progressivo, il secondo indica il totale del numero dei fogli e sarà fisso. Esempio: 3 fogli di disegni: il primo sarà numerato come 1/3, il secondo come 2/3 il terzo come 3/3.
Le figure costituenti l'insieme dei disegni devono essere indicate con numeri arabi consecutivi preceduti dal termine Fig. (deve essere cioè possibile identificare una figura a prescindere dalla pagina dei disegni in cui è posta) inoltre non è consentito che figure diverse abbiano lo stesso numero di figura.
La quarta serie di numerazione riguarda la sequence listing part of description9 tale parte deve iniziare con l’intestazione SEQUENCE LISTING PART OF THE DESCRIPTION e adottare lo stesso tipo di numerazione dei disegni. Esempio: una sequence listing part of description costituita da 5 fogli: il primo foglio sarà numerato come 1/5, il secondo come 2/5, il terzo come 3/5 e così via.
Con il termine "margine" s'intende la zona del foglio che contorna il testo che deve essere lasciato vuoto. Questo significa che anche i numeri di pagina o i numeri di riferimento di linea non devono essere apposti in tale zona. L’unica eccezione riguarda il numero di riferimento che, se viene utilizzato, deve essere posto nell'angolo sinistro entro 1,5 cm dal bordo superiore del foglio.
• I margini minimi per la descrizione, rivendicazioni e riassunto sono:
2 cm dal bordo superiore del foglio,
2 cm dal bordo destro del foglio, 2 cm dal bordo inferiore del foglio, 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio.
• I margini minimi per i disegni sono:
2,5 cm dal bordo superiore del foglio, 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio, 1,5 dal bordo destro del foglio,
1 cm dal bordo inferiore del foglio.
La descrizione non deve contenere dati anagrafici (tipo nome e indirizzo del depositante o inventore), firme, sigle e altre indicazioni irrilevanti (per esempio frasi che esaltino il valore dell’invenzione in termini pubblicitari).
La descrizione deve esporre l'invenzione in una maniera sufficientemente chiara e completa, in modo tale da poter essere compresa ed attuata da una persona esperta del ramo della tecnica.
Xxxx iniziare con il titolo dell'invenzione (che deve essere breve e perfettamente identico al titolo che compare nel modulo di domanda (BOX I). Sono raccomandate 6 intestazioni:
• Technical Field (campo tecnico): di seguito l' indicazione del campo tecnico a cui l’invenzione si riferisce;
• Background Art (tecnica preesistente): di seguito l'indicazione dello stato della tecnica già esistente (se noto al depositante) utile alla comprensione dell' invenzione, con la citazione se possibile di documenti;
• DISCLOSURE OF INVENTION (esposizione dell'invenzione): di seguito l'esposizione dell’invenzione in modo
tale che sia la soluzione tecnica che gli effetti vantaggiosi dell’invenzione siano comprensibili
• Brief Description of Drawings (breve descrizione dei disegni): di seguito una descrizione dei disegni;
• Best Mode for Carrying out the Invention (modo migliore per attuare l'invenzione): di seguito il modo migliore per attuare l'invenzione (questo requisito è richiesto da USA);
• Industrial Applicability (applicabilità industriale): di seguito l'indicazione quando non sia ovviamente deducibile dalla descrizione e dalla natura dell'invenzione, del modo in cui essa può essere prodotta o utilizzata in ambito industriale.
Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare e concise e trovare completo supporto nella descrizione.
• il numero delle rivendicazioni deve essere ragionevole rispetto alla natura dell'invenzione;
• le rivendicazioni devono essere indicate numerandole consecutivamente con numeri arabi;
• le rivendicazioni non debbono basarsi, per quanto attiene alle caratteristiche tecniche dell'invenzione, unicamente su riferimenti alla descrizione e ai disegni come per esempio “as described in part of description" oppure "as illustrated in figure n. of the drawings”. La caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il rimando alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza.
• le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni se fanno riferimento a disegni, possono essere seguite dal numero di riferimento delle parti illustrate dai disegni messo fra parentesi tonde.
Laddove sia appropriato, la rivendicazione indipendente (rivendicazione principale: può essere presente una sola rivendicazione indipendente di prodotto o processo altrimenti si configura la mancanza di unità di invenzione) deve contenere:
• una parte indicante quella caratteristica tecnica dell’invenzione che è necessaria alla definizione della materia oggetto rivendicata ma che in combinazione è derivata dallo "stato della tecnica" (prior art portion della rivendicazione). Questa rivendicazione deve essere sempre la rivendicazione 1.
• una porzione caratteristica preceduta dalle parole "characterized in that" oppure "characterized by " oppure "wherein the improvement comprises _" e similari che esponga la caratteristica tecnica supposta come originale rispetto allo stato della tecnica da cui deriva.
Ogni rivendicazione che contenga la specifica di caratteristiche interne della rivendicazione indipendente (rivendicazione dipendente dalla principale) o di quelle di una rivendicazione dipendente precedente deve riportare all’inizio l’indicazione del numero della rivendicazione cui si riferisce: as claimed in claim n. .
Ogni rivendicazione dipendente che si riferisca a più di una precedente rivendicazione (rivendicazione dipendente multipla) dovrebbe riferirsi a quest'ultime solo in forma alternativa. Questo requisito è richiesto specialmente dagli Stati Uniti.
ESEMPIO DI SEMPLICE RIVENDICAZIONE
1) Claim 1 A television receiver of the type having at least 2 loudspeakers radiating (prior art portion) characterized in that a single differential amplifier instead of 2 is driving (esposizione dell’elemento tecnico o della caratteristica supposta originale rispetto allo stato della tecnica conosciuto)
2) a television receiver as claimed in claim 1 (rivendicazione dipendente dalla principale) where two loudspeakers Fig. 3(1) and Fig. 3(2) are arranged…(esposizione di una caratteristica interna che si riferisce ad un particolare posizionamento degli altoparlanti citati nel Claim 1. Si definisce interna perché dettaglia degli elementi a cui si fa riferimento in un claim di gerarchia superiore.
Il riassunto ha caratteristica di mera informazione tecnica e non può essere impiegato per alcun altro scopo, in particolare non per interpretare la portata della protezione richiesta.
Il riassunto deve essere sintetico preferibilmente con un massimo di 150 parole. Esso deve indicare il campo tecnico cui attiene l'invenzione, a meno che questo non risulti già chiaro dal titolo, e deve essere stilato in modo tale da consentire una chiara comprensione del problema tecnico, il nocciolo della soluzione del problema offerta dall'invenzione e il principale impiego di quest'ultima.
I disegni devono essere eseguiti con linee nette e con l'ausilio di strumenti da disegno.
Non sono consentite fotografie o riproduzioni di fotografie, tranne in casi particolari per esempio nel caso di riproduzioni di reticoli cristallini o tracce spettrografiche non rappresentabili altrimenti.
Ricordiamo che i disegni non devono contenere testo tranne che nelle forme molto sintetiche laddove sia necessario per la comprensione dei disegni. Il termine FIG. (figura) non necessita di traduzione a prescindere dalla lingua del procedimento utilizzata.
Per il conteggio delle pagine soggette a pagamento si deve tener conto del numero dei fogli utilizzati del modulo PCT/RO/101 (se non si utilizzano fogli di continuazione o dichiarazioni BOX VIII (i) a BOX VIII (v) tali fogli devono essere tolti dalla Request) e di quelli della description, claims, abstract e drawings come depositati. Nel caso di deposito iniziale in lingua italiana (Regola 12.3 PCT) è il numero di pagine del testo italiano (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni) a costituire la base del pagamento (non la traduzione). Il foglio del pagamento delle tasse (fee calculation sheet) non deve essere conteggiato.
Tasse in vigore per domande internazionali depositate il 1 Luglio 2008 o successivamente
TASSA | IMPORTO IN € | NOTE |
Trasmissione | 30,99 | Dovuta all’Ufficio Ricevente |
Ricerca | 1.875,00 | |
Internazionale | 1.100,00 | |
Addizionale | 12,00 | Per ogni foglio eccedente il totale di 30 pagine |
Il conteggio dei fogli costituenti la domanda internazionale si effettua contando i fogli che costituiscono il modulo PCT/RO/101 + TUTTE LE PAGINE DELLA DESCRIZIONE + TUTTE LE PAGINE DELLE RIVENDICAZIONI + TUTTE LE PAGINE DEL RIASSUNTO (di norma 1 sola) + TUTTI I FOGLI CHE CONTENGONO DISEGNI.
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE
La tassa di trasmissione deve essere pagata sul cc postale 00668004 “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara”. Il totale costituito dalla tassa di ricerca, internazionale e se applicabile la tassa addizionale deve essere versato sul conto estero 195000 della Banca Nazionale del Lavoro di Roma xxx Xxxxxxxxx 0, intestato all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale di Ginevra (WIPO/OMPI Ginevra) - IBAN XX00X 00000 00000 000000000000.
Una ricevuta del versamento sul conto BNL 195000 (comunque effettuato transfer bancario, bonifico, versamento diretto) deve essere inviato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione XII - per comprovare il pagamento. Nel caso della Tassa di trasmissione bisogna inviare la ricevuta del versamento postale. Tutte le tasse devono essere pagate entro 1 mese dalla data di deposito.
ATTENZIONE!
L’International Bureau segnala che, specialmente dopo la pubblicazione Internazionale, richiedenti PCT o i loro agenti stanno ricevendo inviti al pagamento di tasse da parte di agenzie od organizzazioni che offrono presunti servizi di registrazione. Questi inviti spesso identificano una specifica domanda PCT citando il numero e la data di pubblicazione, il titolo dell’invenzione, il numero internazionale e i dati di priorità o di classificazione internazionale usando una modulistica che imita in qualche modo quella ufficiale del WIPO. Qualunque sia il servizio offerto da questi inviti dietro corresponsione di pagamenti si informano i richiedenti che tali inviti non provengono dal WIPO e che la procedura PCT nella fase internazionale non richiede altri pagamenti al di fuori di quelli indicati nelle presenti istruzioni.
IL RAPPORTO DI RICERCA - INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Ogni domanda internazionale di brevetto è oggetto di una ricerca internazionale delle anteriorità, svolta da un’autorità incaricata, al fine di accertare lo stato della tecnica relativo all’invenzione, in particolare sotto il profilo della novità e dell’attività inventiva. Lo stato della tecnica comprende tutto quello che è stato reso accessibile al pubblico, in qualsiasi parte del mondo, attraverso una divulgazione scritta, orale o per uso. Il rapporto di ricerca contiene la citazione di documenti considerati pertinenti e la classificazione internazionale dell’oggetto dell’invenzione. Nel rapporto di ricerca sono indicati gli elementi più rilevanti circa la novità dell’invenzione al fine di consentire una migliore possibilità di valutazione sia al richiedente che agli esaminatori degli Uffici nazionali chiamati ad eseguire l’esame di merito nella successiva fase nazionale.
Per le domande depositate da residenti appartenenti a Stati della Convenzione del Brevetto Europeo, tale Autorità è unicamente l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EP).
Il risultato della ricerca viene predisposto dall’autorità competente, entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda e viene trasmesso al richiedente e all’International Bureau dell’OMPI, insieme a tutti i documenti citati. In base a tale rapporto dunque è possibile valutare attentamente la possibilità di vedersi rilasciare un brevetto nei vari paesi designati. Si può successivamente decidere di proseguire con la procedura, anche modificando le rivendicazioni, oppure di ritirare la domanda prima che questa venga pubblicata (18 mesi dalla priorità meno recente).
N.B.: Si fa notare che la copia di ricerca non viene trasmessa all’Autorità di ricerca sino a che non sia stato notificato il pagamento delle tasse e sia presente la traduzione (in caso di deposito iniziale in lingua italiana).
RITIRO DI UNA DOMANDA INTERNAZIONALE
Una domanda Internazionale può essere ritirata dal/i depositante/i in ogni momento durante la fase internazionale. Se il ritiro è effettuato per prevenire la pubblicazione della domanda PCT (18 mesi dalla data di deposito o di priorità) tale ritiro può essere subordinato alla condizione che la pubblicazione sia effettivamente pervenuta: in questo caso la richiesta di ritiro deve essere fatta all’International Bureau di Ginevra e non all’Ufficio ricevente. La richiesta di ritiro può essere firmata dall’agente solo se un power of attorney firmato da tutti i depositanti è presente nella domanda. Un common representative può firmare la richiesta di ritiro solo se un power of attorney firmato da tutti i depositanti è presente nella domanda oppure tutti i depositanti hanno firmato la request ed il common representative è indicato come tale nel Box IV.
Le rivendicazioni possono essere modificate, in seguito alla ricezione del rapporto di ricerca una sola volta (art. 19 PCT) e a condizione che non estendano l’ambito di protezione originalmente stabilito. Tali emendamenti hanno effetto in tutti i Paesi designati. Successivamente, durante la fase nazionale davanti a
ciascun Ufficio degli Stati designati, è consentito, nei limiti delle diverse procedure nazionali, effettuare ulteriori emendamenti.
Una possibilità di modificazioni maggiore (estesa cioè anche alla descrizione e ai disegni) è possibile se il depositante si avvale dell'Esame Preliminare Internazionale.
PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
Le domande internazionali sono pubblicate dall’International Bureau, dopo 18 mesi dalla data di priorità o di deposito, nella lingua della domanda di brevetto unitamente al rapporto di ricerca internazionale e a una copia degli emendamenti eventualmente effettuati sulle rivendicazioni secondo l’art. 19.
I pamphlet contenente i documenti citati nella pubblicazione vengono trasmessi a tutti gli uffici designati ed una comunicazione a tale proposito viene inviata al depositante. In tal modo, il più recente stato della tecnica viene ad essere universalmente conosciuto al momento della pubblicazione della domanda senza dover attendere la concessione del brevetto.
L'ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE
Il sistema PCT offre al depositante la possibilità di chiedere che l'organismo incaricato del rapporto di ricerca svolga anche un "esame preliminare internazionale" entro 19 mesi dalla data di priorità, o dalla data di deposito, se nessuna priorità è rivendicata.
Tale esame viene normalmente richiesto dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca ed esprime un parere, non vincolante per l'Ufficio nazionale (o regionale) che rilascia il brevetto, sui requisiti di brevettabilità dell'oggetto delle rivendicazioni.
Si tratta di un vero e proprio esame di merito “simulato” condotto alla luce della normativa sostanziale del PCT, che consente al depositante di valutare il suo ingresso alla fase nazionale. Infatti, nel corso dell'esame preliminare, l'esaminatore valuta la sussistenza dei requisiti di novità, l’elemento inventivo e l’applicabilità industriale dell’invenzione. Il depositante ha quindi la possibilità di avere un'opinione qualificata sulla propria invenzione ed eventualmente emendarla in alcune parti.
Il depositante tuttavia non è obbligato ad apportare modifiche se ritiene che esse non siano giustificate o se ritiene di poter superare eventuali obiezioni connesse ad aspetti della propria invenzione presso gli Uffici Nazionali Eletti. Bisogna infatti ricordare, che le sole Autorità che decidono sulla concessione del brevetto sono gli Stati (o organizzazioni Regionali) Xxxxxx nella domanda. È importante rilevare in ogni caso, che i criteri, applicati dall'Autorità incaricata dell'Esame Preliminare per formulare un’opinione sulla brevettabilità sono, in genere, più rigorosi di quelli normalmente seguiti dagli uffici brevetti nazionali, e quindi un rapporto, offerto come “opinione”, può assumere un certo peso in sede d’esame nazionale pur rimanendo non vincolante.
Il Rapporto Preliminare viene trasmesso dall’Ufficio Internazionale a tutti gli Stati Eletti nella domanda normalmente entro 28 mesi dalla data di priorità, insieme a tutti gli eventuali allegati 9 . Può essere richiesta da parte di ogni Ufficio eletto, al momento dell’ingresso nella fase nazionale o regionale la traduzione degli allegati.
La domanda d’Esame Preliminare Internazionale deve essere inviata preferibilmente all'EPO (European Patent Office) sede di Monaco oppure alla sede dell'AJA.
Dopo aver ricevuto il rapporto, il richiedente ha a sua disposizione altri due mesi per valutarlo e, quindi, decidere se procedere oltre ed entrare nelle fasi nazionali o regionali degli Uffici Xxxxxx, o ritirare la domanda.
9 Gli allegati contengono le modifiche apportate dal depositante nel corso dell' Esame Preliminare Internazionale
TASSE PER LA DOMANDA D’ESAME PRELIMINARE
Il pagamento deve essere effettuato entro 1 mese dal deposito della domanda.
TASSA | € |
ESAME PRELIMINARE | 1.850,00 |
TRATTAMENTO | 165,00 |
COME EFFETTUARE I PAGAMENTI PER L’ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE
Tutte le tasse di procedimento possono essere pagate sul c/c bancario | intestato a |
n. 936832 01 94 - ABI 03069 - CAB 05020 di BANCAINTESA - Xxx xxx Xxxxx 000 - Xxxx | E.P.O. Ufficio del Brevetto Europeo – Monaco IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 B.I.C - XXXXXXXX 000 |
PROTEZIONE PROVVISORIA IN ITALIA
La protezione provvisoria negli Stati designati a seguito della pubblicazione della domanda è governata dalle disposizioni dell’art. 29 PCT. Per quanto riguarda l'Italia, come per diversi altri paesi contraenti sia del PCT che dell'EPC (Brevetto Europeo), la protezione provvisoria è disponibile solo come protezione europea (cioè deve essere stato designato il Brevetto Europeo EP nella domanda Internazionale ed espletato l’ingresso regionale nel Brevetto Europeo con designazione dell’Italia).
La protezione provvisoria si attiva in Italia, con il deposito della traduzione in Italiano delle sole rivendicazioni, o la notifica diretta al presunto contraffattore di tali rivendicazioni tradotte (vedi Art. 67 della Convenzione sul Brevetto Europeo).
INGRESSO NELLA FASE NAZIONALE
L’ingresso nella fase nazionale nei Paesi designati nella domanda è un requisito fondamentale nella procedura PCT: la domanda viene, infatti, esaminata dagli Uffici degli Stati designati nella domanda internazionale (o organizzazioni intergovernative), solo in seguito a tale ingresso. Nessuna sollecitazione è rivolta al depositante da parte dell’Ufficio nazionale dello Stato designato per invitarlo ad effettuare tale passo.
Il limiti di tempo massimo per avviare le procedure di ingresso nazionale è fissato in 30 mesi dalla data di priorità (31 per le entità regionali ARIPO, EA, EP, OAPI).
N.B.: Alcuni Stati non hanno notificato all’Ufficio Internazionale la loro disponibilità a concedere il differimento del limite di tempo per l’ingresso nazionale. Per tali Stati il limite di tempo rimane di 20 mesi dalla data di priorità: il depositante può avvalersi del differimento a 30 mesi solo depositando, entro 19 mesi dalla data di priorità, una domanda di Esame Preliminare Internazionale. Per accertasi di quali siano tali stati è possibile consultare la lista ottenibile all’indirizzo web: xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx/xx/xxxxx.xxxx.
L’ingresso nazionale comporta10 :
• una richiesta all’Ufficio designato nei termini di tempo prescritti;
• il pagamento delle tasse prescritte dal paese designato nella valuta e modalità richieste;
• designazione dell’inventore -se non presente nella domanda PCT: molti paesi esigono questa indicazione obbligatoriamente all’atto della domanda altri, consentono che possa anche essere fornita all’atto dell’ingresso nazionale;
• la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato designato della descrizione delle rivendicazioni del riassunto e dei disegni e degli eventuali emendamenti forniti in base all’art. 19 PCT o degli allegati alla domanda di Esame Preliminare, se la lingua di deposito della domanda PCT non è stata redatta in una lingua ufficiale di quello Stato;
• ogni altra documentazione richiesta dalla legislazione nazionale di quello Stato come: nomina di agenti locali o in alternativa elezione di un domicilio per la corrispondenza, dichiarazioni da parte del depositante o inventore, attestazione di diritti di proprietà ecc.
N.B.: Il mancato ingresso, nei limiti di tempo fissati, in una o più fasi nazionali (o Regionali) comporta la decadenza degli effetti della designazione e quindi della domanda di brevetto per lo Stato designato.
L’Italia, come altri Stati appartenenti alla Convenzione del Brevetto Europeo non ha una fase nazionale: è possibile ottenere un brevetto in Italia tramite una domanda PCT, mediante la designazione (automatica) di un Brevetto Europeo (EP).
COME STAMPARE I MODULI CORRENTI DEL PCT DA INTERNET
Collegarsi a http:// xxx.xxxx.xxx/xxx/xx Cliccare su PCT forms
Dall‘ elenco dei moduli cliccare sul modulo PCT/RO/101 o altri moduli eventualmente da utilizzare.
Se si vogliono scaricare i moduli in una cartella dell’hard-disk cliccare con il tasto SINISTRO del mouse e selezionare “salva oggetto con nome” seguendo poi le istruzioni della finestra di dialogo per identificare la cartella di destinazione e dare se il caso un nome specifico al modulo.
Esistono versioni PDF o PDF EDITABILE (moduli che consentono la compilazione senza usare una macchina da scrivere o un word-processor): seguire le istruzioni per la compilazione dei moduli editabili cliccando su “instructions for the completion of the editable forms”.
I moduli non editabili vanno riempiti utilizzando una macchina da scrivere o un word- processor dopo averli stampati.
DOMANDA INTERNAZIONALE PCT - NOTE ESPLICATIVE
Queste note sono state redatte partendo dal punto di vista di un depositante Italiano che depositi la domanda internazionale in inglese presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio VII.
Rispetto al testo in inglese in cui sono redatte le istruzioni che accompagnano il modulo di richiesta possono essere presenti variazioni, omissioni o aggiunte apportate nell'intento di semplificare la compilazione pratica da parte del depositante o perché certe opzioni non sono applicabili per i depositanti che depositino in Italia.
10 Per una più dettagliata elencazione di tutti gli adempimenti e dei limiti di tempo fissati dai vari Uffici Nazionali o Regionali si rimanda alla Applicant’s guide – capitoli relativi agli Uffici Nazionali
IL MODULO DI RICHIESTA PCT/RO/101
Il modulo deve essere dattiloscritto o compilato con l’ausilio di un word-processor.
Un numero di riferimento (non eccedente 12 caratteri spazi compresi) può essere indicato nell' apposita casella (Applicant’s or agent’s file reference).
BOX I - TITOLO DELL'INVENZIONE -TITLE OF INVENTION
Il titolo deve essere corto, preferibilmente da 2 a 7 parole, e deve essere identico al titolo che compare nella prima pagina della descrizione o che comparirà nella prima pagina della traduzione della descrizione, nel caso di deposito in lingua italiana.
Una persona, fisica o giuridica non può essere indicata in più di un BOX II o III.
INDICAZIONE SE UNA PERSONA È DEPOSITANTE E/O INVENTORE INDICATION WHETHER A PERSON IS APPLICANT AND/OR INVENTOR
Quadratino "this person is also inventor" (BOX II).
Contrassegnate questo quadratino se il depositante indicato nel BOX è anche inventore o uno degli inventori: NON contrassegnate mai questo quadratino se il depositante è una persona giuridica (società).
Xxxxxxxxxx "applicant and inventor" (BOX III): contrassegnate questo quadratino se la persona indicata nel BOX è sia depositante che inventore.
Quadratino "applicant only" (BOX III). Contrassegnate questo quadratino se il depositante indicato nel BOX
non è inventore.
Xxxxxxxxxx "inventor only" (BOX III)
Dal 16 settembre 2012 in seguito ad un cambio della legislazione nazionale degli USA non è più richiesto che l’inventore sia anche applicant/inventor ai fini della designazione USA. Tuttavia permane l’obbligo di indicare tutti gli inventori e di fornire all’atto della domanda oppure all’atto dell’ingresso nazionale in USA la dichiarazione di inventorship per gli Stati Uniti BOX VIII (iv)) firmata da tutti gli inventori designati.
XXXX E INDIRIZZI - NAMES AND ADDRESSES
Il cognome (in maiuscolo) deve essere indicato prima del nome (in minuscolo preferibilmente, tranne ovviamente la lettera iniziale).
I titoli accademici devono essere OMESSI. I nomi delle società devono essere indicati estensivamente con la loro esatta ragione sociale.
L'indirizzo deve essere indicato in modo tale da consentire un pronto recapito postale: deve consistere di tutte le indicazioni pertinenti (codice postale, via, numero civico e città).
La indicazione del paese negli indirizzi è obbligatoria: la indicazione de nome del paese per un indirizzo in Italia deve essere ITALY e non Italia.
Per l’indicazione di un indirizzo speciale per il recapito della corrispondenza vedi (BOX IV).
TELEFONO, FAX E/O TELEPRINTER
I numeri devono essere indicati per la persona o società nominata nel BOX II.
Tali numeri devono comprendere i prefissi internazionali e nazionali. Il codice internazionale dell’Italia è 0039 (normalmente si indica con +39): i prefissi nazionali devono essere dati in modo completo (comprensivo dello “0” iniziale).
APPLICANT’S REGISTRATION No. WITH THE OFFICE Non applicabile
Per ciascun depositante è richiesta l' indicazione dello STATO di nazionalità (per es: ITALY o IT e non ITALIAN).
Nel caso che il depositante sia di nazionalità estera la indicazione del nome o della sigla dello Stato di appartenenza deve essere data secondo lo standard PCT.
L' indicazione della nazionalità nel caso di una persona che sia solo inventore deve essere omessa.
Lo Stato di residenza di ciascun depositante deve essere indicato (nello stesso modo della nazionalità).
Una società, anche di origine estera, legalmente costituita in Italia in base alle leggi nazionali è considerata residente in Italia. Nel caso che il depositante sia di residenza estera la indicazione del nome o della sigla dello Stato di appartenenza deve essere data secondo lo standard PCT. L'indicazione della residenza nel caso di una persona che sia solo inventore deve essere omessa.
DEPOSITANTI DIVERSI PER STATI DESIGNATI DIVERSI DIFFERENT APPLICANTS FOR DIFFERENT DESIGNATED STATES
È possibile indicare depositanti diversi per Stati diversi: questa indicazione deve essere data nel
Supplemental Box listando accanto al nome di ogni depositante gli Stati per cui è depositante.
INDICAZIONE DELL' INVENTORE - NAMING OF INVENTOR
Il nome e indirizzo dell' inventore deve essere indicato laddove almeno uno degli Stati designati lo richieda espressamente all'atto della domanda (per i dettagli vedi The PCT Applicant's Guide, Volume I, ANNEX B1 e B2).
È fortemente raccomandato che la designazione dell’inventore sia sempre presente.
DIFFERENTI INVENTORI PER STATI DESIGNATI DIFFERENTI DIFFERENT INVENTORS FOR DIFFERENT DESIGNATED STATES
Persone differenti possono essere indicate come inventori per Stati differenti (per es: dove a questo proposito la legislazione interna degli Stati designati sia diversa): in tal caso deve essere usato il Supplemental Box. In assenza di tale indicazione viene supposto che l'inventore sia designato per tutti gli Stati designati.
BOX IV - CHI PUÒ AGIRE COME RAPPRESENTANTE -WHO CAN ACT AS AGENT
In Italia, qualsiasi rappresentante in proprietà industriale iscritto nel relativo albo e qualsiasi
avvocato o procuratore legale iscritto nel relativo albo può rappresentare il depositante di una domanda PCT
nella fase internazionale (la fase che precede le fasi nazionali).
AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE
Contrassegnate l'apposito quadratino allo scopo di indicare se la persona nominata è (o è stata) incaricata in qualità di agente (vedi sopra) o rappresentante comune (common representative):
Per la maniera in cui devono essere indicati vedi BOX II e III: se sono indicati diversi agenti l’agente a cui indirizzare la corrispondenza deve essere indicato per primo.
Nel caso ci siano due o più depositanti ma nessun agente sia stato nominato per rappresentarli, uno dei depositanti, purché sia un nazionale o residente in Italia, può essere nominato dagli altri depositanti come "common representative". Se questa opzione non viene usata, il primo depositante listato nella richiesta, purché sia di nazionalità o residenza italiana, sarà implicitamente considerato come “common representative” (rappresentante comune). Un common representative implicito non può firmare il ritiro della domanda o di designazioni.
MODALITA' DI NOMINA DI UN'AGENTE O RAPPRESENTANTE COMUNE - MANNER OF APPOINTMENT OF AN AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE
La nomina di un agente può essere effettuata nei modi seguenti:
• indicando il nome, indirizzo, recapito telefonico e fax ed il numero di registrazione dell’agente nel BOX IV: se il modulo di richiesta è firmato da tutti i depositanti è il modulo stesso ad avere valore di lettera di incarico (power of attorney);
• con un “original separate power of attorney” firmato da tutti i depositanti (in questo caso l’agente può firmare la request): quando il depositante xxxxx mandato è una entità legale bisogna sempre indicare il nome del firmatario del mandato e la sua capacità di firma per conto della società (es: PINCO & PALLINO
X.x.x Xxxxx Xxxxx (Sole manager, General manager, President, ……)
Ogni depositante deve quindi firmare o la lettera di incarico o la request.
INDRIZZO PER LA CORRISPONDENZA - ADDRESS FOR CORRESPONDENCE
• Nel caso sia nominato un agente, la corrispondenza da inviare al depositante, sarà recapitata all'indirizzo indicato per quell' agente (o per l'agente indicato per primo se ve ne sia più di uno).
• Nel caso uno dei depositanti sia stato nominato "common representative" sarà l'indirizzo di quest'ultimo indicato nel BOX IV ad essere usato come recapito per la corrispondenza.
• Nel caso nessun "common representative" sia nominato l'indirizzo del primo depositante avente titolo sarà usato come recapito per la corrispondenza (common representative implicito): se tale depositante desidera specificare un indirizzo speciale per la corrispondenza può indicare il quadratino in basso a sinistra del BOX IV ed indicare nel BOX IV l’indirizzo speciale.
BOX V - DESIGNAZIONI - DESIGNATIONS
Dal 1 gennaio 2004 la designazione di tutti gli Stati contraenti al PCT è automatica. Eventuali tipi di trattamento alternativi (utility model) potranno essere richiesti, per gli Stati che prevedano tali tipi di trattamento, all’atto della fase nazionale. I titoli di trattamento di tipo “addition” e “continuation” (USA), titoli che prevedono l’esistenza di domande già depositate negli Stati che consentono tale tipo di trattamento e quindi richiedono l’indicazione della domanda “parente” possono essere indicate utilizzando il SUPPLEMENTAL BOX punti 2. e 3.
*Il modulo prevede nel BOX V l’esclusione (irrevocabile) di DE, KR, RU: la legislazione nazionale di tali Stati prevede che se una priorità nazionale (DE, KR, RU) è rivendicata nella domanda PCT, la domanda nazionale che costituisce la base di priorità sarà considerata come ritirata dal depositante come effetto della designazione di DE, KR, RU. Da qui la possibilità di escludere tali Stati da parte di depositanti che si trovino in tale condizione. Da notare comunque che la rivendicazione di una priorità DE, RU non comporta tale effetto per EP e EA rispettivamente (vale soltanto per ingressi nazionali diretti in DE e RU).
BOX VI RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ - PRIORITY CLAIM
Se si rivendica la priorità di una precedente domanda devono essere inserite nella richiesta informazioni atte a identificare tale domanda.
La priorità di una domanda precedente può essere rivendicata se alla data di deposito della domanda internazionale non sono trascorsi 12 mesi dalla data di deposito della domanda di cui si rivendica la priorità. Il depositante dovrà indicare nelle apposite colonne del BOX VI:
• Filing date of earlier application
la data del deposito precedente espressa in DUE forme es: 10 MAY 2003 (10.05.2003);
• Number of earlier application
il numero della domanda rivendicata es: MI2001A000001 (il numero della priorità italiana deve essere dato in forma estesa senza barre o delimitatori e con tutti gli zeri);
• National application number
Lo Stato nazionale membro della Convenzione di Parigi (o del WTO se lo Stato non è contraente della Convenzione di Parigi ma è un paese aderente al World Trade Organization) in cui la domanda rivendicata è stata depositata: per es: ITALY;
• Regional application 11 regional Office
Se la domanda di cui è rivendicata la priorità è una domanda Regionale (per es: una domanda di brevetto Europeo) il depositante dovrà indicare il nome dell’Ufficio regionale es: EPO;
• International application receiving Office
Se la domanda di cui si rivendica la priorità è una domanda internazionale (PCT) il depositante dovrà indicare l’Ufficio ricevente presso il quale è stata depositata: es: ITALY per una domanda internazionale depositata presso l’Ufficio ricevente italiano.
È importante notare che in caso di rivendicazione di più priorità, la data di priorità da considerare per il calcolo di tutti i termini di tempo è sempre quella anteriore (la meno recente).
RESTORE THE RIGHT OF PRIORITY: questa possibilità non è applicabile per chi deposita presso l’ufficio Ricevente italiano.
INCORPORATION BY REFERENCE: questa possibilità non è applicabile per chi deposita presso l’ufficio Ricevente italiano.
BOX VII SCELTA DELL' AUTORITA' DI RICERCA INTERNAZIONALE - CHOICE OF INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY
L'International Searching Authority (ISA) è l’autorità incaricata di effettuare la ricerca internazionale e di redigere il rapporto di ricerca (International search report). Per molti Stati contraenti alla Convenzione del Brevetto Europeo (l’Italia è tra questi) l’unica autorità applicabile è EP.
RICERCA PRECEDENTE - EARLIER SEARCH
La ricerca precedente (Standard-search o International-type search) è una ricerca richiesta autonomamente dal depositante alla International Searching Authority (EP) prima del deposito della domanda Internazionale. Se il depositante è in possesso di tale rapporto di ricerca lo deve identificare nel modo più appropriato.
A certe condizioni la presenza di una Standard-search può dar diritto al rimborso (totale o parziale) della tassa di ricerca pagata dal depositante.
Il depositante deve marcare la casella corrispondente alla dichiarazione inclusa nella domanda internazionale e a destra indicare il numero di fogli di tali dichiarazioni. Ogni foglio di dichiarazione dovrà essere conteggiato nel numero dei fogli costituenti la request (BOX IX).
Esistono 6 differenti quadri di dichiarazione utilizzabili nel modulo, uno per ognuna delle 5 dichiarazioni previste dalla Regola 4.17 (Box VIII(i) fino a Box VIII(v) ed un Box di continuazione da utilizzare nel caso una determinata dichiarazione non possa essere contenuta completamente nel rispettivo Box. Il titolo di ogni tipo di dichiarazione è prestampato in testa ad ogni foglio (Box) di dichiarazione. La possibilità di includere queste dichiarazioni all’atto del deposito della domanda internazionale o successivamente, entro il termine di 16 mesi dalla data di priorità rivendicata nella domanda, è prevista a partire dal 1 Marzo 2001.
11 Nel caso la domanda regionale rivendicata nella domanda sia una domanda ARIPO il depositante dovra’ indicare almeno uno Stato aderente all’ARIPO, membro della Convenzione di Parigi o del WTO, per il quale la domanda regionale sia stata presentata.
1. BOX VIII (i) Declaration as to the identity of the inventor (Dichiarazione sull’identità dell’inventore);
2. BOX VIII (ii) Declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Dichiarazione sul diritto del depositante, alla data di deposito della domanda internazionale a richiedere un brevetto) - utilizzabile solo per eventi anteriori alla data di deposito della domanda internazionale;
3. BOX VIII (iii) Declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of an earlier application (Dichiarazione sul diritto del depositante, alla data di deposito della domanda internazionale, di rivendicare la priorità di una domanda anteriore) - utilizzabile solo per eventi anteriori alla data di deposito della domanda internazionale;
4. BOX VIII (iv) Declaration of inventorship (Dichiarazione di essere l’autore dell’invenzione) utilizzabile solo per USA;
5. BOX VIII (v) Declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty (Dichiarazione riguardante divulgazione non-pregiudiziale o eccezione al requisito di novità).
Tali dichiarazioni sono opzionali: il depositante infatti può riservarsi di farle all’atto dell’ingresso nazionale in un paese designato. Se sceglie di farle all’atto del deposito o di depositarle entro 16 mesi dalla data di priorità all’Ufficio Internazionale (International Bureau di Ginevra) tali dichiarazioni devono obbligatoriamente conformarsi alle specifiche formulazioni nella lingua del procedimento ed al formato previsto dalle Regole ed Istruzioni Amministrative del PCT (non sono cioè in formato libero).
Nel caso che nessuna dizione soddisfi le esigenze di un particolare caso, il depositante non deve effettuare alcun tentativo di adattarle al caso particolare ma eventualmente riservarsi di farle all’atto dell’ingresso nazionale presso l’Ufficio dello Stato designato. La dichiarazione BOX VIII (iv) (già prestampata) deve essere riempita e firmata dal/dai depositante/i - inventore/i e non dall’agente.
Una o più persone possono essere indicate in una singola dichiarazione oppure si possono fornire singole dichiarazioni per ogni persona ad eccezione della “declaration of inventorship” BOX VIII (iv): in tale dichiarazione tutti gli inventori devono essere indicati e firmare la stessa dichiarazione o comunque, anche se non tutti gli inventori firmano la stessa dichiarazione, ogni dichiarazione dovrà sempre indicare tutti gli inventori.
Nota generale:
La formulazione introduttiva è indicata in alto su ogni BOX VIII e naturalmente il depositante non deve ripeterla come introduzione alla dichiarazione.
Le dizioni tra parentesi in italiano indicano dove devono essere inseriti i dati richiesti o forniscono una spiegazione della formula usata. Le parentesi quadre indicano la scelta tra le dizioni: per es: si userà [this] se la dichiarazione è inclusa al deposito, la dizione [n. PCT/IT…] se la dichiarazione è fornita successivamente al deposito.
Se la dichiarazione indica più di una persona è naturalmente possibile adattare il singolare al plurale (“is” “are”) .
Bisogna omettere naturalmente i numeri di ordine delle varie opzioni che sono indicate sotto forma di elenchi numerati per maggiore chiarezza di esposizione.
Declaration as to the identity of inventor [Rules 4.17(i) and 51.bis.1(a)(i)] in relation to [this] international application [No. PCT/…….], (nome dell’inventore) of (indirizzo dell’inventore) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application.
La dichiarazione non è necessaria quando l’identità e indirizzo dell’inventore o inventori (sia come
applicant/inventor or inventor only) sia indicata nei BOX II o III della request.
Questa dichiarazione è applicabile quando il depositante è una entità legale oppure è una persona naturale (non inventore) e intende dichiarare l’origine del diritto a richiedere il brevetto. Applicabile solo ad eventi anteriori alla data di deposito della domanda internazionale.
“Declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent [Rules 4.17(ii) and 51.bis.1(a)(ii)], in a case where the declaration under Rule 4.17(iv) is not appropriate:
in relation to [this] international application [No. PCT/…….],
1. (nome dell’inventore) of (indirizzo dell’inventore) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application,
2. (nome del depositante) [is] [was] entitled as employer of the inventor (nome dell’inventore),
3. an agreement between (nome del depositante) and (nome) dated (data dell’accordo),
4. an assignement from (nome) to (nome del depositante) dated (data della cessione o trasferimento),
5. consent from (nome) in favor of (nome del depositante) dated (data del consenso),
6. a court order issued by (nome del tribunale) effecting a transfer from (nome) dated (data dell’ordine del tribunale),
7. transfer of entitlement from (nome) to (nome del depositante) by way of (indicare il tipo di passaggio di proprietà) dated .(data del passaggio di proprietà),
8. the applicant’s name changed from (nome precedente della società) to (nome attuale del depositante) on (data del cambio di ragione sociale o denominazione).
Il tipo di passaggio di proprietà può includere: merger, acquisition, inheritance, donation ecc.
Questa dichiarazione è applicabile quando il depositante non risulta come titolare della domanda anteriore oppure il nome del depositante è cambiato rispetto a quello riportato nella domanda anteriore rivendicata. Un altro caso di applicabilità della dichiarazione può aversi quando un solo depositante tra due o più depositanti della domanda internazionale non risulti come depositante della domanda anteriore rivendicata. Applicabile solo ad eventi anteriori alla data di deposito della domanda internazionale.
Declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application specified below, where the applicant is not the applicant who filed the earlier application or where the applicant’s name has changed since the filing of the earlier application [Rules 4.17(iii) and 51.bis.1(a)(iii)]:
In relation to [this] international application [No PCT/….],
1. (nome dell’inventore) of (indirizzo dell’inventore) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application,
2. (nome del depositante) [is] [was] entitled as employer of the inventor (nome dell’inventore),
3. an agreement between (nome del depositante) and (nome) dated (data dell’accordo),
4. an assignement from (nome) to (nome del depositante) dated (data della cessione o trasferimento),
5. consent from (nome) in favor of (nome del depositante) dated (data del consenso),
6. a court order issued by (nome del tribunale) effecting a transfer from (nome) dated (data dell’ordine del tribunale),
7. transfer of entitlement from (nome) to (nome del depositante) by way of (indicare il tipo di passaggio di proprietà) dated (data del passaggio di proprietà),
8. the applicant’s name changed from (nome precedente della società) to (nome attuale del depositante) on (data del cambio di ragione sociale o denominazione).
Questa dichiarazione è applicabile solo allo scopo della designazione degli Stati Uniti d’America. la dichiarazione è prestampata e deve essere semplicemente compilata: tutti gli inventori devono essere indicati nella dichiarazione e firmarla, a meno che la dichiarazione non venga fornita con la request e tutti gli inventori abbiano firmato la request stessa. Nel caso che non tutti gli inventori firmino la stessa copia della dichiarazione, ogni altra dichiarazione deve comunque riportare tutti i nomi degli inventori. Un agente non può firmare la dichiarazione.
Questa dichiarazione è applicabile quando il depositante intenda dichiarare che una divulgazione anteriore rientra nei casi previsti dalle convenzioni internazionali come non avente pregiudizio alla novità (mostre, esposizioni o pubblicazioni riportate in una apposita lista tenuta dall’OMPI oppure sia dovuta ad un abuso nei confronti del depositante avvenuto non anteriormente ai sei mesi precedenti il deposito della domanda.
Declaration as to non-prejudicial disclosures or exception to lack of novelty (Rules 4.17(v) and 51.bis.1(a)(v)):
in relation to [this] international application [No PCT/…….], (nome) declares that the subject matter claimed in [the] [this] international application was disclosed as follows:
kind of disclosure (genere della divulgazione da includere se rispondente al caso)
1. | international | Esposizione internazionale |
2. | publication | pubblicazione |
3. | abuse | abuso |
4. | other | altro |
• date of disclosure: (data della divulgazione)
• title of disclosure: (inserire se applicabile)
• place of disclosure: (inserire se applicabile)
BOX IX - CHECK LIST; LANGUAGE OF FILING - LISTA DI CONTROLLO; LINGUA DI DEPOSITO
Il numero dei fogli che costituiscono i vari elementi della domanda devono essere indicati nella checklist. I fogli contenenti dichiarazioni, BOXES VIII (i) fino a BOX VIII (v) se riempiti devono essere conteggiati nel totale dei fogli costituenti la domanda.
ATTENZIONE: il depositante che voglia depositare in Italia una domanda internazionale che divulghi delle sequenze di nucleotidi e/o aminoacidi può avvalersi solo dell’opzione indicata nel paragrafo INDICAZIONI NEL BOX IX PER LA SEQUENCE LIST PART OF DESCRIPTION (più avanti nelle istruzioni)
Le opzioni indicate nel BOX IX(b), BOX IX(b)(i) e BOX IX(b)(ii) e l’opzione BOX punto 9 (ii) NON SONO AMMISSIBILI: se il depositante utilizza tali opzioni, l’Ufficio ricevente italiano non potrà accordare una data di deposito ed un numero internazionale e dovrà agire nel modo seguente:
l’Xxxxxxx ricevente italiano chiederà all’Ufficio Internazionale se è disposto a ricevere la domanda: in caso di risposta affermativa chiederà al depositante di autorizzare l’invio della domanda all’Ufficio Internazionale invitando il depositante a pagare la tassa di trasmissione.
Se il depositante autorizza l’invio della domanda ed effettua il pagamento richiesto l’Ufficio ricevente italiano invierà la domanda all’Ufficio internazionale che agirà a tutti gli effetti come Xxxxxxx ricevente.
Le tasse di domanda dovranno essere pagate negli importi, nelle valute e sul conto bancario dell’Ufficio Internazionale.
In caso di mancata autorizzazione del depositante all’invio della domanda all’Ufficio Internazionale entro 15 giorni dall’invito dell’Ufficio ricevente italiano la domanda in questione non sarà trasmessa né trattata da parte dell’Ufficio.
La trasmissione della domanda se soggetta al periodo di riserva militare e nel caso che il depositante abbia autorizzato l’invio all’Ufficio Internazionale, sarà comunque dilazionata finché l’autorizzazione al deposito all’estero non sarà stata ottenuta.
INDICAZIONI NEL BOX IX PER LA SEQUENCE LIST PART OF DESCRIPTION
Nel caso la domanda contenga l’esposizione di sequenze di nucleotidi e/o aminoacidi il depositante deve depositare la sequence listing part in forma scritta ed indicare il numero dei fogli nella parte (a) del BOX IX in corrispondenza della linea sotto la dizione “sequence listing part of the description”: tale numero di fogli deve essere incluso nel total number of sheets: è da notare che in ogni caso il depositante deve fornire anche una copia sotto forma leggibile al computer ed una dichiarazione di conformita’ del contenuto con la copia scritta, marcando i quadratini 9, 9(i) e 9iii:
La sequence listing part of description dovrà essere compilata secondo lo standard dettato dall’Annex C delle Istruzioni Amministrative.
Nella sezione a destra del BOX IX sono stampati dei quadratini (CHECK-BOX) che se marcati, indicano la presenza dei documenti o elementi che accompagnano la domanda:
1. foglio di calcolo delle tasse,
2. lettera di incarico (original separate power of attorney),
3. copia di lettera di incarico generale (original general power of attorney),
4. copia di una lettera di incarico generale (applicabile se tale lettera di incarico generale sia stata deposita in originale in una domanda PCT precedente),
5. documento di priorità (indicare solo se è materialmente presente),
6. traduzione della domanda in:(questa indicazione viene posta generalmente solo dall’Ufficio ricevente a meno che il richiedente depositi contemporaneamente in italiano e in inglese),
7. indicazioni separate che riguardino depositi di materiale biologico (pct/ro/134) consultare la regola 13bis e la sezione 209),
8. diskette o altro supporto contenente l’esposizione di sequenze di aminoacidi o nucleotidi: vedi Annex C delle istruzioni amministrative per il formato richiesto per tali sequenze,
9. dichiarazione di conformità tra il contenuto del supporto in forma elettronica ed il contenuto fornito sotto forma cartacea.
BOX X - LA FIRMA – SIGNATURE-
LA firma deve essere quella del depositante. Se vi sono più depositanti, tutti devono firmare la richiesta. Il firmatario per conto di una entità legale deve indicare oltre al nome dattiloscritto anche la capacità di firma nell’ambito dell’entità legale.
Un agente può firmare la richiesta se è stato nominato con una lettera di incarico.
INDICAZIONI GENERALI - GENERAL REMARKS
LINGUA PER LA CORRISPONDENZA -LANGUAGE OF CORRESPONDENCE
Qualsiasi lettera del depositante all' Ufficio Ricevente o Internazionale deve essere scritta nella stessa lingua in cui è stata compilata la domanda Internazionale o fornita la traduzione secondo la Regola 12.3. Se la domanda internazionale è stata redatta in tedesco, il depositante può scegliere il francese o l’inglese. La corrispondenza inviata all'ISA (International Search Authority) o all'IPEA (International Preliminary Examination Authority) deve essere nella lingua del procedimento.