AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 814 del 28-6-2017
O G G E T T O
Approvazione dello schema-tipo dell'accordo contrattuale per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità in carico al Distretto Est dell'Azienda ULSS 8 Berica e della relativa spesa per il periodo 01/07/2017 - 31/12/2017.
Proponente: VI - U.O.S. Disabilità Anno Proposta: 2017
Numero Proposta: 935
Il Responsabile dell’U.O.S. Disabilità riferisce quanto segue:
Richiamata la Delibera n. 495 del 27/06/2012 dell’ex Azienda ULSS 6 Vicenza, ora Azienda ULSS 8 Berica ai sensi della L.R. n. 19 del 25/10/2016, con la quale si è disposto di approvare le convenzioni per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità, con i relativi allegati quali parte integrante e sostanziale della medesima, da stipulare con i seguenti Enti gestori:
➢ Agape Società Cooperativa Sociale (P. IVA 02474820244)
➢ Associazione Genitoriale Casa Serena (C.F. 80026860249)
➢ Città Solidale Società Cooperativa Sociale (P.IVA 02432130249)
➢ Fondazione Candida Xxxxxxx e fratelli (C.F. 95008020240 e P.IVA 00882820244)
➢ Fondazione Xxxxxxxxx Xxxx (C.F. 95096720248 e P. IVA 03464930241)
➢ Il Nuovo Ponte Società Cooperativa Sociale (P. IVA 01658320245)
➢ Istituto Palazzolo S. Chiara (P. IVA 00533470167)
➢ MeA – MosaicoeAias Società Cooperativa Sociale (P. IVA 03370520284)
➢ Promozione Lavoro Società Cooperativa Sociale (P. IVA 01843260231);
Richiamata la Delibera n. 413 del 25/06/2015 dell’ex Azienda ULSS 6 Vicenza, ora Azienda ULSS 8 Berica, con la quale è stato disposto di approvare la proroga al 31/12/2015 delle convenzioni sopra riportate, alle medesime condizioni allegati inclusi;
Richiamata la Delibera n. 66 del 08/02/2016 dell’ex Azienda ULSS 6 Vicenza, ora Azienda ULSS 8 Berica, con la quale è stato disposto di approvare la proroga fino al 31/12/2016 delle convenzioni sopra riportate, alle medesime condizioni allegati inclusi;
Richiamata la Delibera n. 1016 del 22/12/2016 dell’ex Azienda ULSS 6 Vicenza, ora Azienda ULSS 8 Berica, con la quale è stato disposto di approvare la proroga al 30/06/2017 delle convenzioni sopra riportate, alle medesime condizioni allegati inclusi, ravvisando l’opportunità di intraprendere un percorso per uniformare il più possibile, in un’ottica di sinergia e di unitarietà, gli aspetti contrattuali dei servizi residenziali a favore di persone con disabilità presenti nei due Distretti (Est e Ovest) dell’Azienda ULSS 8 Berica, corrispondenti ai territori che fino al 31/12/2016 appartenevano rispettivamente all’ex Azienda ULSS 6 Vicenza e all’ex Azienda XXXX 0 Xxxxx Xxxxxxxxx;
Considerato che:
Con DGR n. 1303/2012 la Regione Veneto ha approvato lo schema dell’accordo contrattuale, tra Aziende ULSS, enti locali e soggetti pubblici o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, e le istituzioni e gli organismi a carattere non lucrativo e i soggetti privati nonché i professionisti accreditati, per strutture socio-sanitarie e sociali;
Tale DGR stabilisce che “Il Direttore Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali”;
Le strutture residenziali socio-sanitarie private, autorizzate e accreditate o in via di accreditamento ai sensi della L.R. 22/2002 e della DGR 84/2007, interessate dal presente provvedimento, si trovano nel territorio di questa Azienda ULSS e, alla data del 31/05/2017, ospitano persone con disabilità in carico al Distretto Est di questa Azienda ULSS;
La DGR 1303/2012 precisa che “I due atti – quello organizzativo (autorizzazione ed accreditamento approvati dalla Regione Veneto) e quello convenzionale (accordo contrattuale approvato dall’Azienda ULSS o altro ente locale) – svolgono una funzione unitaria, che è quella di abilitare la struttura ad erogare il servizio socio-sanitario e sociale agli utenti, nel limite del volume massimo concordato”;
Questa Azienda ULSS, tramite l’U.O.S. Disabilità, ha verificato che gli Enti gestori delle strutture residenziali interessate dal presente provvedimento abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio o la sua conferma (o abbia presentato domanda acquisendo, in tal caso, la dichiarazione dallo stesso erogatore di non essere stato destinatario di un provvedimento di diniego) e che, per le stesse, sia già accreditato presso la Regione Veneto o abbia presentato domanda di accreditamento o di suo rinnovo;
Le strutture residenziali interessate dal presente provvedimento sono incluse nel Piano di Zona di questa Azienda ULSS (Distretto Est), che rappresenta lo strumento di sostegno alla programmazione dei servizi sociali e sociosanitari nei diversi ambiti regionali, identificati nei territori coincidenti con quelli delle Aziende ULSS e delle loro articolazioni distrettuali (LL.RR. 56/1994, 5/1996, 11/2001);
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende approvare lo schema tipo del nuovo accordo contrattuale per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale.
Tale accordo contrattuale è da stipulare, con validità dal 01/07/2017 al 31/12/2017 per motivi legati al percorso aziendale di definizione di una “retta media” aziendale, con i seguenti Enti gestori di strutture residenziali per persone con disabilità, socio-sanitarie e sociali, autorizzate e accreditate o in via di accreditamento ai sensi della normativa sopra indicata, che alla data del 31/05/2017 ospitano persone con disabilità in carico al Distretto Est di questa Azienda ULSS.
➢ Agape Società Cooperativa Sociale (P. IVA 02474820244)
➢ Associazione Genitoriale Casa Serena (C.F. 80026860249)
➢ Città Solidale Società Cooperativa Sociale (P.IVA 02432130249)
➢ Fondazione Candida Xxxxxxx e fratelli (C.F. 95008020240 e P.IVA 00882820244)
➢ Fondazione Xxxxxxxxx Xxxx (C.F. 95096720248 e P. IVA 03464930241)
➢ Il Nuovo Ponte Società Cooperativa Sociale (P. IVA 01658320245)
➢ Istituto Palazzolo S. Chiara (P. IVA 00533470167)
➢ MeA – MosaicoeAias Società Cooperativa Sociale (P. IVA 03370520284)
➢ Promozione Lavoro Società Cooperativa Sociale (P. IVA 01843260231)
Si precisa che i contributi giornalieri riconosciuti agli Enti gestori sopra indicati, inclusi nello schema tipo del nuovo accordo contrattuale per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità, sono oggetto di riduzione rispetto ai contributi in vigore per il medesimo servizio e riconosciuti ai medesimi Enti gestori fino al 30/06/2017, in considerazione dell’avvio del percorso
aziendale di definizione di una “retta media” per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità, da applicare nel territorio di questa Azienda ULSS.
Inoltre, con il presente provvedimento si intende approvare la spesa complessiva stimata, indicata nelle seguenti tabelle divise per anno, per il servizio residenziale a favore delle persone con disabilità, inserite a tempo indeterminato o beneficiarie di accoglienze temporanee, in carico al Distretto Est di questa Azienda ULSS alla data del 31/05/2017, nel periodo di vigenza degli accordi contrattuali sopra richiamati.
Tabella A
Spesa stimata per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità Distretto Est nel periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 | |||||
Ente gestore | Spesa sociale IVA inclusa conto 5504000010 | Spesa sociale IVA inclusa conto 5504000011 | Spesa sanitaria IVA inclusa conto 5504000121 | Spesa sanitaria IVA inclusa conto 5504000122 | Spesa totale IVA inclusa |
Agape S.C.S. | € 141.287,00 | € 7.500,00 | € 134.628,00 | € 8.500,00 | € 291.915,00 |
Ass. Gen. Casa Xxxxxx | € 30.804,00 | € 2.500,00 | € 67.582,00 | € 2.500,00 | € 103.386,00 |
Città Solidale S.C.S. | € 434.383,00 | € 10.000,00 | € 384.412,00 | € 12.000,00 | € 840.795,00 |
Fondazione X. Xxxxxxx e f.lli | € 177.332,00 | € 10.000,00 | € 158.076,00 | € 12.000,00 | € 357.408,00 |
Fondazione F. Poli | € 169.284,00 | € 2.500,00 | € 150.522,00 | € 2.500,00 | € 324.806,00 |
Il Nuovo Ponte S.C.S. | € 233.928,00 | € 12.500,00 | € 222.646,00 | € 13.000,00 | € 482.074,00 |
Istituto Palazzolo S. Xxxxxx | € 115.475,00 | € 10.000,00 | € 284.970,00 | € 12.000,00 | € 422.445,00 |
MeA S.C.S. | € 303.934,00 | € 5.000,00 | € 291.355,00 | € 5.000,00 | € 605.289,00 |
Promozione Lavoro S.C.S. | € 97.991,00 | € 7.500,00 | € 104.789,00 | € 7.500,00 | € 217.780,00 |
TOTALI | € 1.704.418,00 | € 67.500,00 | € 1.798.980,00 | € 75.000,00 | € 3.645.898,00 |
Tale spesa complessiva potrà subire variazioni nel corso del periodo di vigenza degli accordi contrattuali sopra indicati, in considerazione di:
➢ eventuali atti amministrativi approvati dalla Regione Veneto in merito al servizio residenziale a favore di persone con disabilità, inclusa l’eventuale definizione di una “retta standard” regionale, o in merito ai servizi e al bacino di utenza dell’area della disabilità;
➢ eventuali modifiche dei contributi giornalieri complessivi inclusi nello schema tipo di accordo contrattuale per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, nell’ambito del percorso aziendale di definizione di una “retta media” per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità, da applicare nel territorio di questa Azienda ULSS;
➢ eventuali inserimenti approvati da questa Azienda ULSS in sede di UVMD, o dimissioni, di persone con disabilità in carico al Distretto Est di questa Azienda ULSS;
➢ eventuale modifica della compartecipazione economica per il servizio residenziale dovuta dalle persone con disabilità in carico al Distretto Est di questa Azienda ULSS, attualmente calcolata sulla base del vigente “Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali a tempo indeterminato”, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ex Azienda ULSS 6 Vicenza, ora Azienda ULSS 8 Berica, in data 21/06/2013;
➢ eventuale modifica dell’attuale delega a questa Azienda ULSS, da parte dei Comuni afferenti al Distretto Est, per la gestione della residenzialità a favore di persone con disabilità e in merito a:
a. bacino di utenza da prendere in carico, che attualmente include persone con disabilità, il cui inserimento sia stato approvato in sede di U.V.M.D, con disabilità congenita o acquisita, anche con età superiore ai 65 anni (per questi ultimi è in vigore una compartecipazione economica aggiuntiva da parte del Comune di residenza dell’utente, calcolata sulla base di quanto stabilito dall’Accordo di programma sui servizi dell’area della disabilità approvato nel 2003 dall’ex Azienda ULSS 6 Vicenza, ora Azienda ULSS 8 Berica, e dalla Conferenza dei Sindaci);
b. compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità per il servizio residenziale, attualmente calcolata sulla base del vigente Regolamento sopra richiamato, inclusa la compartecipazione economica dovuta per le accoglienze temporanee.
Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare lo schema tipo, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, dell’accordo contrattuale per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità in carico al Distretto Est di questa Azienda ULSS;
2. di approvare che gli accordi contrattuali, definiti sulla base dello schema tipo indicato al punto precedente, siano firmati con i seguenti Enti privati gestori delle strutture residenziali, autorizzate e accreditate o in via di accreditamento ai sensi della normativa regionale vigente, che ospitano persone con disabilità in carico al Distretto Est di questa Azienda ULSS:
➢ Agape Società Cooperativa Sociale (P. IVA 02474820244)
➢ Associazione Genitoriale Casa Serena (C.F. 80026860249)
➢ Città Solidale Società Cooperativa Sociale (P.IVA 02432130249)
➢ Fondazione Candida Xxxxxxx e fratelli (C.F. 95008020240 e P.IVA 00882820244)
➢ Fondazione Xxxxxxxxx Xxxx (C.F. 95096720248 e P. IVA 03464930241)
➢ Il Nuovo Ponte Società Cooperativa Sociale (P. IVA 01658320245)
➢ Istituto Palazzolo S. Chiara (P. IVA 00533470167)
➢ MeA – MosaicoeAias Società Cooperativa Sociale (P. IVA 03370520284)
➢ Promozione Lavoro Società Cooperativa Sociale (P. IVA 01843260231)
3. di approvare la spesa complessiva per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità in carico al Distretto Est di questa Azienda ULSS, per il periodo di vigenza dal 01/07/2017 al
31/12/2017 degli accordi contrattuali indicati al punto precedente, stimata pari a € 18.229.490,00 IVA inclusa, di cui:
▪ Periodo 01/07/2017 – 31/12/2017: € 3.645.898,00 IVA inclusa, di cui:
➢ € 1.704.418,00 a carico del bilancio sociale 2017, voce Residenziali, al conto 5504000010;
➢ € 67.500,00 a carico del bilancio sociale 2017, voce Residenziali Accoglienze temporanee, al conto 5504000011;
➢ € 1.798.980,00 a carico del bilancio sanitario 2017 – Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) 2017, voce Residenziali, al conto 5504000121;
➢ € 75.000,00 a carico del bilancio sanitario 2017 – Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) 2017, voce Residenziali Accoglienze temporanee, al conto 5504000122.
4. di prendere atto che la spesa complessiva stimata, indicata al punto 3, potrà subire variazioni nel corso del periodo di vigenza degli accordi contrattuali citati al precedente punto 2, in considerazione di eventuali atti amministrativi approvati dalla Regione Veneto in merito al servizio residenziale a favore di persone con disabilità o ai servizi dell’area della disabilità, inclusa l’eventuale definizione di una “retta standard” regionale, o in merito ai servizi e al bacino di utenza dell’area della disabilità;
5. di prendere atto che i contributi giornalieri riconosciuti per il servizio residenziale, negli accordi contrattuali citati al precedente punto 2, sono oggetto di riduzione rispetto ai contributi in vigore per il medesimo servizio fino al 30/06/2017, in considerazione dell’avvio del percorso aziendale di definizione di una “retta media” per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità, da applicare nel territorio di questa Azienda ULSS;
6. di prendere atto che la spesa complessiva stimata, indicata al punto 3, potrà subire variazioni nel corso del periodo di vigenza degli accordi contrattuali citati al precedente punto 2, in considerazione di eventuali modifiche dei contributi giornalieri complessivi inclusi nello schema tipo di accordo contrattuale per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, nell’ambito del percorso aziendale di definizione di una “retta media” per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità, da applicare nel territorio di questa Azienda ULSS;
7. di prendere atto che la spesa complessiva stimata, indicata al punto precedente, potrà subire variazioni nel corso del periodo di vigenza degli accordi contrattuali citati al precedente punto 2, in considerazione di eventuali inserimenti, approvati da questa Azienda ULSS in sede di UVMD, o dimissioni di persone con disabilità in carico al Distretto Est di questa Azienda ULSS;
8. di prendere atto che la spesa complessiva stimata, indicata al punto 3, potrà subire variazioni nel corso del periodo di vigenza degli accordi contrattuali citati al precedente punto 2, in considerazione dell’eventuale modifica della compartecipazione economica per il servizio residenziale dovuta dalle persone con disabilità in carico al Distretto Est di questa Azienda ULSS, attualmente calcolata sulla base del vigente “Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali a tempo indeterminato”,
approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ex Azienda ULSS 6 Vicenza, ora Azienda ULSS 8 Berica, in data 21/06/2013;
9. di prendere atto che la spesa complessiva stimata, indicata al punto 3, potrà subire variazioni nel corso del periodo di vigenza degli accordi contrattuali citati al precedente punto 2, in considerazione dell’eventuale modifica dell’attuale delega a questa Azienda ULSS, da parte dei Comuni afferenti al Distretto Est, per la gestione della residenzialità a favore di persone con disabilità e in merito a:
a. bacino di utenza da prendere in carico, che attualmente include persone con disabilità, il cui inserimento sia stato approvato in sede di U.V.M.D, con disabilità congenita o acquisita, anche con età superiore ai 65 anni (per questi ultimi è in vigore una compartecipazione economica aggiuntiva da parte del Comune di residenza dell’utente, calcolata sulla base di quanto stabilito dall’Accordo di programma sui servizi dell’area della disabilità approvato nel 2003 dall’ex Azienda ULSS 6 Vicenza, ora Azienda ULSS 8 Berica, e dalla Conferenza dei Sindaci);
b. compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità per il servizio residenziale, attualmente calcolata sulla base del vigente Regolamento richiamato al punto precedente, inclusa la compartecipazione economica dovuta per le accoglienze temporanee.
10. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda ULSS.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 28/06/2017 alle ore 18:34
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 29-6-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 29-6-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Allegato alla Delibera n.
SCHEMA TIPO ACCORDO CONTRATTUALE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’
IN CARICO AL DISTRETTO EST DELL’AZIENDA ULSS 8 BERICA
TRA
L’AZIENDA ULSS 8 BERICA, con sede legale in Vicenza, Viale X. Xxxxxxx n. 37, Codice fiscale e Partita IVA 02441500242, legalmente rappresentata dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx in qualità di Direttore Generale
E
L’ENTE , con sede legale in , Via n. .
Codice fiscale e Partita IVA , legalmente
rappresentata da , in qualità di .
Premesso che:
a) il 13/12/2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con Legge n. 18 del 03/03/2009, che mira a garantire che le persone con disabilità godano di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, sottolineando i seguenti valori:
• il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa a libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
• la non discriminazione;
• la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
• il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte integrante della diversità umana e dell’umanità stessa;
• la parità di opportunità;
• l’accessibilità;
• la parità tra uomini e donne;
• il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.
b) l'Unione Europea ha aderito alla Convenzione indicata al punto precedente, con l’adozione della Decisione n. 2010/48/CE del Consiglio del 26/11/2009;
c) la Legge n. 104 del 05/02/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” agli artt. 1 e 5 definisce ruoli, corresponsabilità e impegni finalizzati all’esercizio di funzioni pubbliche;
d) la Legge Regionale n. 22 del 16/08/2002 recepisce e integra i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l’autorizzazione all’esercizio e definisce i criteri per l’accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, sociali e socio- sanitari della Regione Veneto;
e) la Legge Regionale n. 23/2012 reca “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012/2016”;
f) con DGR n. 1303 del 03/07/2012, la Regione Veneto ha approvato lo schema dell’accordo contrattuale, tra Aziende ULSS, enti locali e soggetti pubblici o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, e le istituzioni e gli organismi a carattere non lucrativo e i soggetti privati nonché i professionisti accreditati, per strutture socio-sanitarie e sociali;
g) la DGR n. 1303/2012 stabilisce che “Il Direttore Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali”;
h) le strutture residenziali socio-sanitarie citate nell’accordo contrattuale si trovano nel territorio di questa Azienda ULSS;
i) la DGR n. 1303/2012 precisa che “I due atti – quello organizzativo (autorizzazione ed accreditamento) e quello convenzionale (accordo contrattuale) – svolgono una funzione unitaria, che è quella di abilitare la struttura ad erogare il servizio socio-sanitario e sociale agli utenti, nel limite del volume massimo concordato”;
j) come previsto dalla DGR n. 1303/2012, questa Azienda ULSS ha verificato che il soggetto erogatore abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio o la sua conferma (o abbia presentato domanda acquisendo, in tal caso, la dichiarazione dallo stesso erogatore di non essere stato destinatario di un provvedimento di xxxxxxx) per tutte le strutture citate nel presente accordo contrattuale e che, per le stesse, sia già accreditato presso la Regione Veneto o abbia presentato domanda di accreditamento o di suo rinnovo;
k) il Piano di Zona rappresenta lo strumento di sostegno alla programmazione dei servizi sociali e sociosanitari nei diversi ambiti regionali, identificati nei territori coincidenti con quelli delle Aziende ULSS e delle loro articolazioni distrettuali (LL.RR. n. 56/1994, n. 5/1996, n. 11/2001);
l) l’Ente dichiara di aderire alla programmazione stabilita dal Piano di Zona e di impegnarsi a erogare i servizi concordati e definiti dalla stesso e di essere disponibile, fatta salva la propria configurazione e autonomia giuridica e amministrativa, a collaborare per la gestione di interventi a carattere educativo-riabilitativo-assistenziale previsti dagli standard regionali vigenti;
m) l’Ente dichiara di essere in possesso della carta dei servizi di cui alla Legge n. 241 del 07/08/1990 e al DPCM del 27/1/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
n) il presente accordo contrattuale si configura, nell’ambito della programmazione socio- sanitaria dell’Azienda ULSS, come un fondamentale strumento operativo per l’integrazione con i servizi erogabili dalle strutture socio-sanitarie per persone con disabilità, in attuazione alla Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ed è stato predisposto sulla base dell’Allegato A alla DGR n. 1303/2012 “Schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie e sociali accreditate”, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 22/2002;
o) questa Azienda ULSS intende avvalersi delle strutture citate nel presente accordo contrattuale, per la gestione del servizio oggetto del presente accordo contrattuale a favore delle persone con disabilità ospitata nel rispetto della normativa di riferimento;
p) l’Ente deve definire, fin dal momento della sua costituzione, la mission, ovvero l’impegno che, attraverso lo svolgimento delle attività, si vuole dedicare al raggiungimento di un obiettivo generale di carattere abilitativo socio-assistenziale. Inoltre l’Ente deve definire il risultato generale da raggiungere, individuare le tipologie di utenza e i servizi di riferimento e indicare le strategie di sviluppo del servizio che intende perseguire;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. Premesse
Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell’art. 17 commi 3 e 5 della L.R. n. 22/2002.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo contrattuale.
Art. 2. Oggetto
Oggetto del presente accordo contrattuale è la gestione del servizio residenziale in favore di persone con disabilità, nei limiti dei posti accreditati o per i quali sia stata fatta richiesta di accreditamento. Questa Azienda ULSS si avvale delle seguenti strutture socio-sanitarie, gestite dall’Ente, per l’erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore di persone con disabilità.
Tipologia UDO disabilità | Denominazione XXX | Xxxxxxxxx UDO | Autorizzazione all’esercizio e n. posti letto | Accreditamento e n. posti letto |
Art. 3. Definizione
Il servizio residenziale a favore di una persona con disabilità, di cui alla L.R. n. 22/2002 e DGR n. 84/2007, è un servizio di accoglienza temporanea o a tempo indeterminato presso una struttura residenziale socio-sanitaria o sociale, autorizzata e accreditata o in via di accreditamento ai sensi della normativa vigente.
Il servizio residenziale è attivato dall’Azienda ULSS, su approvazione dell’Unità Valutativa Multi- Dimensionale (U.V.M.D.), quando si ritiene che l’amministratore di sostegno, il tutore o il curatore o, se assente, la famiglia, non sia più in grado di provvedere ai bisogni della persona con disabilità, e che gli interventi attivati non siano più in grado di garantire la permanenza nell’abitazione di residenza della persona con disabilità.
La struttura residenziale ospitante, gestita dall’Ente e in cui si concretizza il servizio residenziale, è caratterizzata da un ambiente valido e adeguato dal punto di vista affettivo, professionale e strutturale, che prende cura della persona con disabilità in tutti i suoi aspetti e rappresenta la nuova dimensione relazionale e di vita sociale della persona stessa, continuando a favorire la sua integrazione nella società e mantenendo il più possibile il collegamento con tutte le realtà di partecipazione alla vita relazionale e sociale (centri diurni, associazioni, altri).
Art. 4. Beneficiari
Possono accedere al servizio residenziale le persone con disabilità con età compresa tra i 16 e i 65 anni, in possesso della certificazione di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992.
Al compimento del 65° anno di età, la persona con disabilità utente del servizio può continuare a essere ospitata presso la struttura residenziale, su valutazione della U.V.M.D., attraverso un progetto orientato a dare continuità assistenziale, salvo diversa determinazione definita in sede di U.V.M.D.
L’Ente è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale l’Azienda ULSS ha autorizzato l’inserimento approvato in sede di U.V.M.D., previa valutazione della persona con disabilità tramite
la Scheda di Valutazione Multi-Dimensionale (S.Va.M.Di.), approvata dalla Regione Veneto con DGR 2960/2012, le cui Linee Guida e algoritmo di calcolo sono definiti con DGR n. 1804/2012.
In caso di indisponibilità all’inserimento da parte dell’Ente, entro 10 giorni esso è tenuto a darne puntuale motivazione in forma scritta all’Azienda ULSS.
Art. 5. Amministratore di sostegno, tutore o curatore
I soggetti previsti dal Codice Civile artt. 404 e 406 (il soggetto beneficiario dell’amministratore di sostegno, anche se minore, interdetto o inabilitato, il coniuge, i parenti entro il 4° grado, l’amministratore di sostegno o il tutore o il curatore della persona con disabilità o il pubblico ministero) sono tenuti obbligatoriamente ad avviare la procedura per la nomina o la modifica dell’ amministratore di sostegno, tutore o curatore per la persona con disabilità, figure disciplinate dalla Legge n. 6/2004, al momento dell’accesso al servizio residenziale della una persona con disabilità. Tale procedura è osservata anche per le persone con disabilità già beneficiarie del servizio residenziale e, per qualsiasi motivo, prive di amministratore di sostegno, tutore o curatore.
Il quadro completo delle funzioni attribuite all’amministratore di sostegno, tutore o curatore sarà da questi comunicato all’U.O.S. Disabilità, in virtù del suo ruolo di punto di riferimento per l’Azienda ULSS, per la famiglia della persona con disabilità e per l’Ente gestore della struttura residenziale ospitante.
Art. 6. Strutture
Le tipologie di strutture residenziali per persone con disabilità normate dalla L.R. n. 22/2002 e dalla DGR n. 84/2007, sono le seguenti:
a. Strutture residenziali socio-sanitarie (DGR n. 84/2007 – Allegato A), in cui è possibile utilizzare Impegnative di Residenzialità da parte della persona con disabilità e per le quali è possibile il riconoscimento delle relative quote sanitarie all’Ente da parte dell’Azienda ULSS:
• Comunità Alloggio per persone con disabilità: servizio residenziale che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente;
• Comunità Residenziale per persone con disabilità: servizio residenziale per gravi e gravissimi con limitazioni sia fisiche che mentali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l’impossibilità dell’assistenza domiciliare o dell’inserimento in altra struttura per disabili, con soglie più basse di protezione. Il servizio è caratterizzato da elevati livelli d’integrazione socio-sanitaria e riabilitativa;
• Residenza Sanitaria Anziani (R.S.A.) per persone con disabilità: servizio residenziale per disabili con limitazioni di autonomia sia fisiche che mentali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l’impossibilità dell’assistenza domiciliare o dell’inserimento in altra struttura per persone con disabilità.
b. Strutture residenziali sociali (DGR n. 84/2007 – Allegato B), in cui non è possibile utilizzare Impegnative di Residenzialità da parte della persona con disabilità e per le quali è possibile il riconoscimento delle relative quote sanitarie all’Ente da parte dell’Azienda ULSS::
▪ Gruppo Appartamento per persone con disabilità: servizio residenziale che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata, con finalità di accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona, allo
sviluppo delle abilità residue e a favorire esperienze di vita autonome dalla famiglia di origine (qualora ci sia);
▪ Comunità familiari per persone con disabilità: servizio residenziale caratterizzato da una dimensione tipicamente familiare, che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Questo servizio prevede la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti, di ambo i sessi, che svolgono funzioni educativo-tutelari, con finalità di accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità residue.
▪ Cohousing per persone con disabilità: l’azione innovativa di attività sociale sperimentale di cohousing è una delle possibili evoluzioni dei progetti educativi a favore di persone con disabilità, incentrati sulla sperimentazione di crescita individuale, di autogestione nel quotidiano, sulla base di opportune e prestabilite indicazioni di convivenza in un ambiente tutelato e protetto.
Eventuali modifiche a quanto sopra descritto sono possibili in caso di specifici atti amministrativi emanati dalla Regione Veneto.
Art. 7. Modalità generali di gestione
a. L’Ente si impegna a garantire la gestione del servizio nel rispetto della normativa vigente, con le caratteristiche e alle condizioni previste dal presente accordo contrattuale.
b. L’Ente si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dal quadro legislativo di riferimento, per tutte le strutture indicate nel presente accordo contrattuale, anche nel caso di cessione d’azienda a terzi.
c. L’Ente garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e sociale, avvalendosi di servizi, attrezzature e personale definiti dalla normativa regionale di riferimento.
d. L’Ente è pienamente responsabile del rispetto degli impegni assunti con il presente accordo contrattuale e del rispetto della propria Carta dei servizi, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio.
e. Il presente accordo contrattuale non impegna questa Azienda ULSS alla copertura economica di tutti i posti accreditati, se non occupati da persone con disabilità il cui inserimento sia stato autorizzato da questa Azienda ULSS.
f. In relazione agli standard del proprio personale dipendente e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia dell’utenza accolta, l’Ente si impegna a garantire il numero di operatori, la loro professionalità e il loro regolare inquadramento del rapporto di lavoro, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e da eventuali integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, ivi compreso il personale dipendente di un soggetto terzo, cui siano affidati in tutto o in parte l’esecuzione del servizio.
g. L’Ente si impegna al mantenimento dello standard di personale e di tutti i requisiti vigenti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale per le strutture sopra indicate, nonché a presentare eventuale documentazione esplicativa su specifica richiesta dell’Azienda ULSS e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
h. L’Ente si impegna a prevedere la presenza di un responsabile per ciascuna struttura residenziale citata nel presente accordo contrattuale, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di
organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti alle persone con disabilità ospiti di ciascuna struttura residenziale.
i. Tale responsabile rappresenta l’interlocutore e il punto di riferimento per i familiari delle persone con disabilità ospitate e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti, compresa questa Azienda ULSS.
j. Alle persone con disabilità utenti del servizio residenziale, che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all’esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l’accompagnamento, a carico dell’Ente nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali, da effettuarsi a titolo gratuito, ai sensi della DGR n. 1411/2011.
k. L’Ente invia semestralmente all’Azienda ULSS un elenco aggiornato degli operatori in servizio, con relativo titolo professionale, presso ciascuna struttura residenziale.
l. L’Ente è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nel territorio dell’Azienda ULSS e utenti paganti in proprio ovunque residenti, nei posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti a quelli riservati nel presente accordo contrattuale, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e dei contributi massimi indicati nel presente accordo contrattuale.
L’Ente gestore è tenuto a informare l’Azienda ULSS di qualsiasi inserimento diverso da quelli autorizzati secondo la procedura sopradescritta e che vada ad occupare un posto accreditato.
Qualora sussistano i presupposti per un inserimento da parte dell’Azienda ULSS e il posto letto risulti occupato da un utente inserito privatamente, l’Ente è tenuto a rendere disponibile tale posto letto entro 10 giorni di calendario.
Art. 8. Competenze
a. Competono all’Ente le spese relative a:
• Vitto e alloggio in struttura residenziale;
• Attività socio-educative previste nel Progetto Personalizzato della persona con disabilità;
• Servizi e prodotti per l’igiene personale secondo standard dignitosi (lavanderia, pedicure semplice e non sanitaria-podologica, manicure, parrucchiere, barbiere) e come da regolamento interno;
• Vestiario e calzature secondo standard dignitosi, quando la persona con disabilità non sia in grado di provvedervi economicamente in modo autonomo.
b. Competono alla persona con disabilità ospitata le seguenti spese:
o Compartecipazione economica giornaliera, per tutti i giorni dell’anno, stabilita secondo quanto previsto dal presente accordo contrattuale;
o Eventuali soggiorni estivi, invernali e gite organizzati dall’Ente;
o Vestiario e calzature, quando l’interessato è in grado di provvedervi economicamente in modo autonomo;
o Protesi;
o Farmaci e parafarmaci, per quanto non possa essere compreso nelle forniture gratuite eventualmente autorizzate dall’Azienda ULSS;
o Trasporti per eventuali rientri in famiglia e/o altri viaggi;
o Spese minute;
o Tutto quanto non previsto a carico dell’Ente.
Art. 9. Accesso al servizio
L’accesso al servizio avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute.
Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. L’accesso al servizio avviene a seguito della presentazione all’Azienda ULSS della relativa domanda da parte dell’amministratore di sostegno, tutore o curatore della persona con disabilità, o di un suo familiare.
Tale domanda è valutata in sede di UVMD dall’Azienda ULSS, tramite l’U.O.S. Disabilità, e la risposta è inviata agli interessati nei termini previsti dalla normativa vigente.
L’accesso al servizio residenziale, a tempo indeterminato o in accoglienza temporanea, è approvato in sede di U.V.M.D. e formalmente autorizzato dall’Azienda ULSS, per il tramite del Responsabile dell’U.O.S. Disabilità, con nota scritta indirizzata alla persona con disabilità quando possibile, al suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, alla sua famiglia, al Comune di residenza, agli eventuali servizi specialistici coinvolti in fase di istruttoria, e all’Ente gestore della struttura residenziale ospitante.
Per ogni utente inserito viene redatto un Progetto Individuale (denominato Piano di intervento nella DGR n. 1303/2012 Allegato A) in conformità al Progetto Globale (denominato progetto generale di assistenza nella DGR n. 1303/2012 Allegato A) definito dal soggetto inviante.
L’Azienda ULSS fornisce all’Ente i dati utili relativi alla persona ospitata, su autorizzazione della medesima persona quando possibile, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore o del suo familiare di riferimento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (artt. 76, 85 e 86).
Tali dati comprendono:
1. I dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico;
2. Il nominativo e il recapito del referente per gli aspetti giuridici ed economici della persona con disabilità: amministratore di sostegno, tutore o curatore o, se assente, un familiare di riferimento;
3. I dati relativi all’anamnesi e agli aspetti assistenziali, sanitari, comportamentali e socio- familiari, nonché ogni elemento utile a una maggiore comprensione della situazione della persona con disabilità, comprese le eventuali terapie farmacologiche, e i dati relativi alla tessera sanitaria e al medico di medicina generale della persona con disabilità;
4. Gli obiettivi generali approvati dall’U.V.M.D., sulla base della valutazione effettuata anche tramite la Scheda S.Va.M.Di;
5. Le modalità e i tempi di verifica del Progetto in atto;
6. L’eventuale relazione di uno specialista, nel caso la persona sia in carico anche a un servizio specialistico.
L’Ente comunica all’Azienda ULSS l’effettivo accesso della persona con disabilità nella struttura residenziale da esso gestita.
Art. 10. Il regolamento dell’Ente
L’Ente è tenuto a stilare un regolamento per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità e dei rapporti con la famiglia di ciascuna persona ospitata, il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore.
Tale regolamento definisce l’organizzazione e le attività di ciascuna struttura residenziale gestita, l’accesso alla struttura da parte dei familiari della persona ospitata, o di altri suoi conoscenti, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, oltre alle modalità di autorizzazione ai trattamenti sanitari (somministrazione di farmaci e trattamenti d’urgenza) da parte dell’Ente.
L’Ente consegna il regolamento a tutti i soggetti interessati: la persona con disabilità, la sua famiglia, il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore e l’Azienda ULSS per il tramite della
U.O.S. Disabilità.
Tale regolamento è sottoscritto dalla persona con disabilità quando possibile, dal suo amministratore di sostegno, tutore o curatore e dalla sua famiglia quando possibile.
L’Ente comunica tempestivamente eventuali modifiche a tale regolamento, e ne consegna una copia aggiornata, ai soggetti sopra indicati.
Art. 11. Attività diurne
Così come avviene nella vita di una persona adulta, la persona con disabilità partecipa ad attività diurne esterne, in contesti diversi dalla struttura residenziale ospitante, e/o ad attività diurne interne quando in sede di U.V.M.D. viene rilevata l’opportunità e/o la necessità di favorire la permanenza nella struttura residenziale della persona con disabilità, per un suo maggiore benessere. Pertanto l’Ente è tenuto a organizzare adeguate e costanti attività diurne esterne e/o interne a favore della persona con disabilità, sulla base degli obiettivi del Progetto Individuale approvato in sede di U.V.M.D.
Inoltre, così come previsto dalla L.R. 22/2002, per ciascuna persona con disabilità l’Ente definisce un Progetto Personalizzato, che tenga conto della valutazione multidimensionale della persona e degli obiettivi del Progetto Individuale sopra indicato.
Art. 12. Assenze
L’Ente comunica immediatamente all’Azienda ULSS l’eventuale trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, rientro in famiglia, dimissione o decesso di ciascuna persona con disabilità ospitata.
Dal punto vista economico, l’Azienda ULSS non riconosce all’Ente la parte sanitaria del contributo giornaliero, relativa all’Impegnativa di Residenzialità della persona con disabilità assente dalla struttura residenziale per più di due notti consecutive.
In caso di ricovero ospedaliero, o in altra struttura sanitaria extra-ospedaliera, di una persona con disabilità, l’Ente inoltra entro 24 ore all’Azienda ULSS l’eventuale richiesta scritta di assistenza specifica da parte di tale struttura, e comunica l’eventuale disponibilità a tale assistenza.
L’Azienda ULSS valuta le misure necessarie per affrontare la situazione.
Il rimborso orario massimo a favore dell’Ente per tale assistenza è concordato tra le parti, secondo quanto espresso dalla DGR 1303/2012, Allegato A, art. 6 comma 5:
“Qualora l’utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta e l’Ente provveda a fornirla, l’Azienda ULSS riconosce all’Ente un compenso orario da concordare tra le parti”.
In mancanza della richiesta scritta di assistenza specifica e della rendicontazione dell’assistenza effettuata da personale socio-sanitario dipendente dell’Ente (giorni, n. ore, profilo professionale dell’operatore dipendente), nulla è dovuto all’Ente.
La compartecipazione economica giornaliera indicata nel presente accordo contrattuale è dovuta dalla persona con disabilità per ciascun giorno dell’anno, anche in caso di assenza dalla struttura residenziale ospitante.
Art. 13. Impegnative di Residenzialità
L’Impegnativa di Residenzialità è il titolo rilasciato al cittadino dall’Azienda ULSS per l’accesso alle prestazioni rese presso servizi residenziali autorizzati all’esercizio e accreditati ai sensi della L.R. 22/2002 e DGR 84/2007.
Il livello dell’Impegnativa di Residenzialità è deciso dall’Azienda ULSS sulla base dei dati delle valutazioni effettuate con la Scheda di Valutazione Multi-Dimensionale (S.Va.M.Di.), approvata dalla Regione Veneto con DGR 2960/2012, le cui Linee Guida e algoritmo di calcolo sono definiti con DGR n. 1804/2012 e i cui valori-soglia sono definiti con Decreto Regionale n. 18 del 22/01/2015.
Ai sensi della normativa vigente (DGR 457/2007, DGR 456/2007, DGR 394/2007) i contributi per ciascun livello di Impegnativa di Residenzialità sono assegnati dalla Regione Veneto all’Azienda ULSS e, alla data della firma del presente accordo contrattuale, sono i seguenti:
• Impegnativa di Residenzialità di I° livello: € 56,00 giornalieri;
• Impegnativa di Residenzialità di II° livello: € 49,00 giornalieri;
• Impegnativa di Residenzialità di III° livello: € 34,98 giornalieri.
Gli importi sopra indicati sono da intendersi IVA inclusa.
Ai sensi della L.R. 30/2009, tali contributi sono assegnati dalla Regione Veneto all’Azienda ULSS, tramite il finanziamento annuale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FNA), alla colonna Residenziali.
Eventuali modifiche a tale finanziamento possono comportare modifiche ai contributi sopra riportati.
Ai sensi della DGR 2827/2009, a partire dal 01/01/2004 l’Azienda ULSS dove risiede la persona con disabilità rilascia alla persona stessa, in relazione a quanto approvato in UVMD, una Impegnativa di Residenzialità per l’accesso a unità di offerta di servizi residenziali presenti su tutto il territorio regionale e accreditati ai sensi della L.R. 22/2002.
Ai sensi della medesima DGR, le persone accolte in strutture residenziali in data anteriore al 01/01/2014, e le loro Impegnative di Residenzialità, rimangono in carico all’Azienda ULSS in cui insiste la struttura residenziale ospitante.
A conclusione dell’utilizzo dell’Impegnativa di Residenzialità da parte della persona, per dimissione dal servizio o per altri motivi, l’Azienda ULSS rientra in possesso dell’Impegnativa di Residenzialità.
Art. 14. Contributi e fasce
L’Azienda ULSS istituisce tre fasce per il servizio residenziale:
1. Alta intensità/Grave
2. Media intensità/Media
3. Lieve intensità/Lieve
La fascia associata a ciascun utente è definita dall’Azienda ULSS in sede di U.V.M.D. e in sede di autorizzazione all’accesso al servizio residenziale, sulla base dei dati delle valutazioni effettuate con la Scheda di Valutazione Multi-Dimensionale (S.Va.M.Di.), approvata dalla Regione Veneto con DGR 2960/2012, le cui Linee Guida e algoritmo di calcolo sono definiti con DGR n. 1804/2012 e i cui valori-soglia sono definiti con Decreto Regionale n. 18 del 22/01/2015.
Le tariffe giornaliere (sulle 24 ore) massime IVA inclusa, comprensive di attività diurna, applicabili per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità che accedono ai posti letto autorizzati e accreditati, presso le strutture residenziali indicate nel presente accordo o in eventuali integrazioni al presente accordo, per il periodo di vigenza del presente accordo sono fissate come segue:
X. Xxxxxxxx residenziale a tempo indeterminato in Comunità Alloggio e in Comunità Residenziale
• Alta intensità/Grave € 162,00
• Media intensità/Media € 125,00
• Lieve intensità/Lieve € 85,00
B. Servizio residenziale di accoglienza temporanea in Comunità Alloggio e in Comunità Residenziale
• Alta intensità/Grave € 133,83
• Media intensità/Media € 78,88
• Lieve intensità/Lieve € 52,44
C. Servizio residenziale di accoglienza temporanea di urgenza (attivato entro 12 ore) in Comunità Alloggio e in Comunità Residenziale
• Alta intensità/Grave € 145,99
• Media intensità/Media € 86,05
• Lieve intensità/Lieve € 57,20
D. Servizio residenziale di accoglienza temporanea in orario diurno (diurnato) in Comunità Alloggio e in Comunità Residenziale
• Alta intensità/Grave € 53,02
• Media intensità/Media € 53,02
• Lieve intensità/Lieve € 53,02
E. Servizio residenziale a tempo indeterminato o in accoglienza temporanea in Gruppo Appartamento
• Alta intensità/Grave € 75,00
• Media intensità/Media € 65,00
• Lieve intensità/Lieve € 55,00
F. Servizio residenziale di accoglienza temporanea in orario diurno (diurnato) in Gruppo Appartamento
• Alta intensità/Grave € 53,02
• Media intensità/Media € 53,02
• Lieve intensità/Lieve € 53,02
X. Xxxxxxxx residenziale a tempo indeterminato o in accoglienza temporanea in Cohousing sperimentale
• Alta intensità/Grave € 65,00
• Media intensità/Media € 55,00
• Lieve intensità/Lieve € 45,00
▪ Tutti i contributi sopra indicati sono da intendersi IVA inclusa.
▪ I valori tariffari sopra indicati potranno essere oggetto di adeguamento su disposizione della Regione Veneto con apposito provvedimento.
▪ Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento da parte della Regione Veneto, la tariffa giornaliera viene determinata, d’intesa tra l’Azienda ULSS e l’Ente, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità di offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale, anche sulla base dei dati inclusi nel portale informatico regionale Arcipelago (Decreto Regionale 220 del 27/07/2015).
▪ Le tariffe giornaliere definite dal presente accordo contrattuale si applicano a tutti gli utenti inseriti nelle strutture sopra indicate, indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi. Sono possibili eventuali variazioni nel caso di particolari situazioni complesse, anche riguardo all’aspetto comportamentale e all’aspetto sanitario, valutate come tali in sede di UVMD e autorizzate con specifico provvedimento da parte dell’Azienda ULSS.
▪ Per il servizio residenziale in Gruppo Appartamento e in Cohousing sperimentale, per motivi gestionali, i contributi sopra indicati possono essere ridotti in considerazione della percentuale del numero di posti letto occupati nella struttura.
Premesso quanto indicato all’art. 6 del presente accordo contrattuale, le tariffe sopra indicate sono omnicomprensive e possono comprendere:
1. La quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS (bilancio sanitario, Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FNA) erogato a questa Azienda ULSS ai sensi della L.R. 30/2009), pari all’Impegnativa di Residenzialità assegnata all’utente ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
2. la compartecipazione dovuta dalla persona con disabilità utente, ai sensi della L.R. 30/2009 e calcolata annualmente sulla base dei regolamenti vigenti o delle deliberazioni in materia effettuate dall’Azienda ULSS;
Alla data della stipula del presente accordo contrattuale è vigente il “Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali a tempo indeterminato” approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 21.06.2013, che prevede la tempestiva consegna della necessaria documentazione al Comune di residenza da parte della persona con disabilità quando possibile, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore o dal suo familiare di riferimento;
3. per differenza, la quota socio-assistenziale a carico dell’Azienda ULSS (bilancio sociale) su delega dei Comuni del territorio della medesima Azienda ULSS;
4. eventuali ulteriori o sostitutivi fattori esplicitamente approvati in sede di UVMD e/o di deliberazioni straordinarie da parte dell’Azienda ULSS per particolari situazioni complesse.
I contributi indicati nel presente accordo sono validi dalla data di sottoscrizione del medesimo fino alla sua scadenza o all’emanazione di diverse indicazioni regionali o nazionali, salvo diversi accordi pattizi tra le parti, ai sensi del Codice Civile, riguardi a tali contributi e a contributi relativi a strutture residenziali per persone con disabilità non disciplinati dal presente accordo.
Il contributo giornaliero è conteggiato dalla data di accesso (compresa) in struttura residenziale fino alla data di dimissione (compresa) dalla medesima struttura.
I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte dell’Ente sono previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza.
Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito a tali requisiti troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo.
Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei o per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dell’Azienda ULSS o del soggetto pubblico inviante, qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale dell’Azienda ULSS.
In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
Art. 15. Progetto Globale e Progetto Personalizzato
a. Il Progetto Globale in favore della persona con disabilità che accede al servizio residenziale è approvato dalla UVMD che approva l’inserimento in struttura residenziale.
b. Entro tre mesi dalla data di tale inserimento, l’Ente invia tramite PEC all’Azienda ULSS il Progetto Personalizzato formulato in favore della persona con disabilità e concordato con medesima persona quando possibile, con il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore o con il suo familiare di riferimento.
c. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Progetto Personalizzato è ridefinito e inviato dall’Ente tramite PEC all’Azienda ULSS, in accordo con i soggetti sopra indicati.
d. La ridefinizione del Progetto Personalizzato può essere richiesta dall’Azienda ULSS, anche entro una data antecedente al 31 dicembre, dall’Ente, dalla persona con disabilità quando possibile, dall’amministratore di sostegno, tutore o curatore, o dal suo familiare di riferimento.
e. All’incontro di ridefinizione del Progetto Personalizzato, l’operatore distrettuale, referente della persona interessata, è presente qualora siano previste sostanziali modifiche rispetto al Progetto in atto.
f. La ridefinizione del Progetto Personalizzato avviene anche tramite la rivalutazione della S.Va.M.Di.
Art. 16. Dimissioni dal servizio
La dimissione dal servizio residenziale è approvata in sede di UVMD, ad eccezione del successivo punto f.
Si definiscono le seguenti ipotesi di dimissioni:
a. Trasferimento.
Qualora in sede di UVMD si ravvisi l’opportunità di un trasferimento della persona con disabilità in altra struttura residenziale.
b. Richiesta della persona con disabilità, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore. In tal caso il referente del caso convoca l’UVMD al fine di concordare la dimissione o proporre un percorso alternativo.
c. Assenza prolungata o ingiustificata.
L’Ente è tenuto a comunicare immediatamente la situazione al referente del caso, che provvede a convocare l’UVMD al fine di concordare la dimissione o proporre un percorso alternativo.
d. Richiesta dell’Ente.
L’Ente presenta al referente del caso la domanda di convocazione di una UVMD per la dimissione di una persona ospitata, spiegandone i motivi. Il referente del caso convoca l’UVMD al fine di verificare la situazione ed eventualmente concordare la dimissione o proporre un percorso alternativo.
e. Conclusione del Progetto Personalizzato.
Si intendono le dimissioni dal servizio residenziale della persona con disabilità per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Personalizzato, a seguito delle verifiche effettuate tra l’Azienda ULSS, l’Ente e la persona con disabilità quando possibile, l’amministratore di sostegno, tutore o curatore, o il suo familiare di riferimento.
f. Decesso della persona.
Art. 17. Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o di questa Azienda ULSS circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell’utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’Azienda ULSS.
Gli eventi patologici o traumatici devono trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale ed essere registrati all’interno del portale informatico regionale Atl@nte.
L’Azienda ULSS, tramite la competente U.V.M.D., si impegna a verificare e valutare la situazione dell’utente entro un termine di 30 giorni e, in relazione a ciò, la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale.
In ogni caso, al verificarsi dell’evento, l’Ente deve provvedere all’aggiornamento del Progetto Personalizzato.
Art. 18. Farmaci, protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario
L’assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali è garantita dall’Azienda ULSS, secondo le necessità degli ospiti definite nel Progetto Globale.
L’Azienda ULSS ha la facoltà di attivare una procedura informatica per la prenotazione e il ritiro dei farmaci di fascia A e C da parte dell’Ente, per le persone con disabilità ospitate presso le strutture citate nel presente accordo contrattuale che sorgono nel territorio dell’Azienda ULSS. L’Ente ha la facoltà di utilizzare tale procedura informatica, accettando per iscritto le indicazioni operative stabilite dall’Azienda ULSS e illustrate in uno specifico Protocollo firmato tra le parti.
La fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall’Azienda ULSS secondo le necessità degli ospiti definite nel Progetto Globale e dettagliate nel Progetto Personalizzato.
Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all’Azienda ULSS territorialmente competente, in base alla residenza dell’utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all’Azienda ULSS in cui ha sede la struttura operante, la quale provvederà alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l’Azienda ULSS a cui fa capo il progetto assistenziale dell’utente ai fini della compensazione dei relativi oneri.
Fino all’approvazione di nuovi provvedimenti rimane in vigore quanto definito dall’Allegato A alla DGR 3856/2004 ad oggetto “L.R. 5/1996 art 13. Erogazioni prestazioni sanitarie: approvazione schema tipo convenzione tra Aziende ULSS e Centri di Servizio”.
L’assistenza farmaceutica viene rivalutata e aggiornata dal MMG in corso d’anno al bisogno. Qualora si renda necessaria l’eventuale somministrazione di farmaci al bisogno, l’Ente deve essere in possesso della specifica autorizzazione da parte della persona con disabilità quando possibile, dell’amministratore di sostegno, tutore o curatore, o dal familiare di riferimento.
Art. 19. Compartecipazione economica dovuta dalla persona
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità è finalizzata a contribuire ai costi della gestione corrente per il suo inserimento nella struttura residenziale.
La compartecipazione economica giornaliera dovuta dalla persona con disabilità per l’inserimento in struttura residenziale a tempo indeterminato è definita secondo il “Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali a tempo indeterminato”, attualmente in vigore e approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 21.06.2013, oppure secondo successivi Regolamenti approvati dalla medesima Conferenza.
Tale compartecipazione è comunicata dall’Azienda ULSS all’amministratore di sostegno o al tutore o al curatore della persona con disabilità o, se assente, al familiare di riferimento, e per conoscenza all’Ente, il quale procede a emettere i relativi documenti contabili.
La compartecipazione è versata direttamente all’Ente dall’amministratore di sostegno o dal tutore o dal curatore della persona con disabilità o, se assente, dal familiare di riferimento.
L’Ente informa l’Azienda ULSS dell’eventuale mancato introito della compartecipazione dovuta dall’utente e l’Azienda ULSS effettua le necessarie azioni amministrative.
Nella fattura mensile della quota sociale a carico dell’Azienda ULSS, l’Ente provvede a detrarre tale compartecipazione dalla cosiddetta quota alberghiera.
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità è dovuta per tutti i giorni dell’anno, trattandosi di compartecipazione al servizio residenziale a tempo indeterminato, ed è comunque dovuta anche in caso di eventuale rientro della persona con disabilità in famiglia nei week-end o durante le festività o in altri giorni dell’anno, in caso di soggiorni esterni alla struttura organizzati dall’Ente o in caso di ricovero ospedaliero o in strutture extra-ospedaliere.
Art. 20. Trasporto
Al fine di garantire l’integrazione sociale della persona con disabilità ospitata e quindi la sua partecipazione ad iniziative di socializzazione, l’Ente è tenuto ad organizzare sistemi di trasporto adeguati per la finalità di cui sopra.
Per quanto riguarda il trasporto ai centri diurni esterni o in altri contesti esterni per attività svolte da uno o più utenti, l’Ente è tenuto, in quanto nucleo di riferimento significativo, ad assicurare il trasporto della persona con disabilità direttamente alla sede dell’attività svolta, qualora per il centro diurno esterno frequentato non sia possibile garantire il trasporto della persona per esigenze organizzative (ad esempio per frequenze part-time e attività di tirocinio).
Art. 21. Rapporti tra Ente, persona, amministratore di sostegno e famiglia della persona L’Ente è chiamato a garantire la qualità del rapporto con la persona con disabilità ospitata, la sua famiglia se presente, l’amministratore di sostegno, tutore o curatore, oltre ai referenti dell’Azienda ULSS e del Comune di residenza della persona.
L’Ente mette in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione sia dell’utente che dei familiari, ai sensi della L.R. 22/2002.
L’Ente facilita la comprensione delle attività svolte a favore della persona con disabilità al suo amministratore di sostegno, tutore o curatore e la sua famiglia, illustrando programmi, obiettivi e risultati ottenuti.
L’Ente aggiorna i medesimi interessati sui principali avvenimenti nella struttura ospitante e, più in generale, nella vita dell’Ente stesso.
Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi, l’ente è tenuto a organizzare incontri periodici in assemblea o in gruppi di familiari o di Associazioni di familiari di ciascuna struttura residenziale,
con lo scopo di confrontarsi sulla gestione quotidiana e sulla qualità della vita della medesima struttura.
L’Ente è tenuto a diffondere eventuali circolari dell’Azienda ULSS, aventi oggetto il servizio residenziale, alle persone con disabilità ospitate quando possibile, le loro famiglie, le associazioni dei familiari interessate e gli amministratori di sostegno, tutori o curatori.
Al fine di favorire la partecipazione attiva delle famiglie delle persone ospitate, del loro amministratore di sostegno, tutore o curatore, l’Ente invita gli stessi a esprimere considerazioni, iniziative o segnalazioni all’Ente stesso, all’Azienda ULSS, tramite il referente del caso, o all’associazione dei familiari se presente.
L’Ente incontra e informa, non meno di due volte all’anno, l’amministratore di sostegno, il tutore o il curatore e la famiglia di ciascuna persona con disabilità ospitata, e in tutte le occasioni in cui lo ritiene necessario, anche su richiesta dell’amministratore di sostegno, tutore o curatore o della famiglia di ciascuna persona con disabilità ospitata.
Art. 22. Formazione
La formazione è pianificata in base ai bisogni formativi del personale, in funzione degli obiettivi del servizio ai sensi della L.R. 22/2002, ed è documentata anche ai fini dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi.
I percorsi formativi, individuali e di gruppo, devono fornire agli operatori dell’Ente strumenti (teorici e tecnici) utili a comprendere la complessa realtà della struttura, in relazione alle persone ospitate, e a organizzare percorsi funzionali ai bisogni specifici.
Art. 23. Accoglienze temporanee e diurnati
Il Servizio di accoglienza temporanea in struttura residenziale si contraddistingue per il carattere di temporaneità: la UVMD ha il compito di individuare sempre per la persona con disabilità una data di rientro in famiglia, concordandola con quest’ultima.
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità per il servizio di accoglienza temporanea e di diurnato è definita dall’Azienda ULSS, sentita la Conferenza dei Sindaci, e comunicata all’Ente e all’amministratore di sostegno/tutore/curatore della persona con disabilità utente del Servizio.
a. Accoglienze temporanee programmate
L’Ente mette a disposizione, per tutti i giorni dell’anno, n. X posti letto per le accoglienze temporanee programmate.
L’Ente è tenuto a garantire l’inserimento in accoglienza programmata di tutti gli utenti valutati e proposti dall’U.O.S. Disabilità, fatta salva l’adeguata presentazione all’Ente della persona con disabilità.
Tale presentazione deve evidenziare la situazione sanitaria della persona con disabilità, le eventuali terapie farmacologiche, compresi eventuali problemi legati a difficoltà psicologiche e/o comportamentali, il nominativo del medico di medicina generale della persona con disabilità e il numero della tessera sanitaria.
b. Accoglienze temporanee d’urgenza
L’accoglienza temporanea si definisce d’urgenza quando si presenta una necessità imprevista e non programmata di un’accoglienza entro 12 ore dalla richiesta (anche verbale) presentata all’Ente dall’Azienda ULSS.
L’Ente mette a disposizione, per tutti i giorni dell’anno, n. X posti letto per le accoglienze temporanee d’urgenza.
L’Ente è tenuto a garantire la disponibilità di tale posto letto entro 12 ore dalla richiesta, alla quale seguirà quando possibile la presentazione descritta al precedente punto a.
Nel caso in cui sia prevista un’accoglienza programmata a favore di un’altra persona in un posto letto dedicato alle accoglienze temporanee d’urgenza, l’Ente riorganizza il programma delle accoglienze temporanee programmate per permettere di effettuare l’accoglienza temporanea d’urgenza.
Art. 24. Disdetta di accoglienza temporanea o rientro anticipato in famiglia
x. Xx disdetta di giornate di accoglienza temporanea da parte dell’U.O.S. Disabilità, tramite nota scritta anche via e-mail, con un preavviso di almeno due giorni di calendario, non comporta l’erogazione di alcun contributo all’Ente.
b. In caso di preavviso inferiore da parte dell’Azienda ULSS, all’Ente è riconosciuta la quota sociale (pari alla differenza tra il contributo giornaliero complessivo, l’Impegnativa di Residenzialità e la compartecipazione economica dell’utente) per un numero massimo di tre notti, salvo che non sia proposta un’accoglienza temporanea di almeno pari durata, per il medesimo posto letto, a favore di un’altra persona con disabilità.
c. La disdetta di giornate di accoglienza temporanea da parte dell’amministratore di sostegno, tutore o curatore, o della famiglia della persona, anche tramite telefono, con un preavviso di almeno due giorni di calendario, non comporta l’erogazione di alcun contributo all’Ente.
d. In caso di preavviso inferiore da parte dell’amministratore di sostegno, tutore o curatore della persona con disabilità, o dal suo familiare di riferimento, la persona è tenuta al pagamento della compartecipazione economica per il periodo previsto di accoglienza temporanea, se l’assenza non è dettata da motivi di salute documentati.
e. Se l’amministratore di sostegno, tutore o curatore della persona con disabilità, o il suo familiare di riferimento decide in autonomia il rientro anticipato in famiglia della persona con disabilità, essa è tenuta al pagamento, per l’intero periodo di accoglienza programmata, della compartecipazione economica per il periodo previsto di accoglienza temporanea, mentre il contributo sanitario e sociale è erogato dall’Azienda ULSS per i giorni di effettiva presenza in struttura.
Art. 25. Soggiorni in sedi diverse dalla struttura residenziale ospitante
Entro il 31 marzo di ogni anno l’Ente comunica all’Azienda ULSS le date dei soggiorni previsti nel corso dell’anno presso strutture diverse dalle strutture indicate nel presente accordo contrattuale.
Entro il 31 maggio di ogni anno l’Ente comunica all’Azienda ULSS:
• I luoghi e le strutture in cui sono organizzati i soggiorni sopra indicati;
• I nominativi delle persone partecipanti ai soggiorni e delle persone non partecipanti, che rimangono presso la struttura residenziale ospitante;
• I dati relativi al personale impegnato in tali soggiorni (numero operatori, profilo professionale, monte ore, eventuali altre informazioni utili es. volontari);
• I dati relativi al personale impegnato presso le strutture residenziali ospitanti (numero operatori, profilo professionale, monte ore, eventuali altre informazioni utili es. volontari);
L’Ente comunica tempestivamente all’Azienda ULSS eventuali modifiche a quanto sopra indicato.
Art. 26. Sistema per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
A tal fine l’Ente è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento e all’applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla DGR 2501/2004 e
s.m.i. in riferimento anche alla Carta dei Servizi.
Art. 27. Attività di monitoraggio e di verifica della qualità del servizio
L’Azienda ULSS verifica la validità dei documenti di autorizzazione all’esercizio e accreditamento ai sensi della L.R. 22/02.
L’Azienda ULSS monitora il funzionamento e la qualità delle strutture indicate nel presente accordo contrattuale tramite visite e sopralluoghi, con o senza preavviso, per verificare il rispetto degli indicatori di qualità ritenuti esigibili nell’erogazione dei servizi in oggetto.
Il personale dell’Azienda ULSS, munito di documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura e assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare.
La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. L’Ente garantisce un’adeguata copertura del servizio presso ciascuna struttura, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, al fine di consentire visite da parte dei familiari.
Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
L’Azienda ULSS può accedere alla documentazione, e qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
L’attività di vigilanza viene svolta dagli organismi preposti dalla vigente normativa regionale e nazionale.
In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell’accreditamento, il presente accordo si intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale e immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende ULSS venete e al Comune in cui ha sede la struttura.
Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’Azienda ULSS attraverso la competente U.V.M.D., nell’ambito della propria attività ordinaria, può compiere controlli circa il permanere dell’appropriatezza del servizio e l’aderenza delle caratteristiche delle persone ospitate a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali.
I controlli sono effettuati alla presenza e in contradditorio con il Legale Rappresentante dell’Ente o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati, qualora nominato dall’amministratore di sostegno, tutore, curatore o familiare di riferimento.
Art. 28. Flusso Area Disabilità (FAD) regionale
L’Ente provvede all’inserimento, entro le scadenze fissate dall’Azienda ULSS, di tutti i dati richiesti dalla Regione Veneto e dall’Azienda ULSS nei portali informatici regionali Atl@nte e Arcipelago, e altri eventuali, che alimentano il Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità (FAD), istituito con DDR 220/2015 e regolato con specifici atti amministrativi regionali.
Art. 29. Fatturazione del servizio e pagamenti
L’Ente si impegna a emettere mensilmente fatture, allegando la documentazione contabile- amministrativa richiesta dall’Azienda ULSS, e le stesse saranno liquidate entro 60 giorni dalla data di ricevimento, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate.
Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l’applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.
E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda ULSS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.
Art. 30. Assicurazioni
L’Ente rispetta le norme vigenti in materia di rapporti di lavoro.
L’Ente stipula, e ne fornisce copia all’Azienda ULSS, le seguenti assicurazioni previste dalla legge:
a. Assicurazione a favore del personale dipendente e volontario impegnato nelle strutture residenziali indicate nel presente accordo contrattuale;
b. Assicurazione a favore delle persone con disabilità ospitate nelle strutture residenziali indicate nel presente accordo contrattuale;
c. Assicurazione a favore di tutte le persone che accedono, anche saltuariamente, alle strutture residenziali indicate nel presente accordo contrattuale;
d. Assicurazione per ciascun mezzo di trasporto utilizzato nell’ambito del servizio oggetto del presente accordo contrattuale.
L’Ente si rende disponibile alla visione e alla duplicazione delle polizze e delle denunce di infortunio riguardanti le persone con disabilità ospitate, se richieste dalla sua famiglia o dal suo amministratore di sostegno, tutore o curatore.
Art. 31. Fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda
Qualora l’Ente sia oggetto di fusione, o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice Civile, o proceda a cessione di ramo d’azienda, deve garantire il proseguimento del presente accordo contrattuale da parte del soggetto subentrante.
Art. 32. Sanzioni
Si applicano al rapporto disciplinato dal presente accordo contrattuale le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
L’Azienda ULSS, accertata l’inadempienza a uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante dell’Ente a sanarla e a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni.
La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
L’Azienda ULSS, in qualità di contraente, potrà proporre alle persone con disabilità ospitate quando possibile, al suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, o alla sua famiglia, o decidere nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del Codice Civile, il trasferimento – o disporre la sospensione di nuovi trasferimenti – per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.
Art. 33. Controversie
Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori dell’accordo contrattuale, mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Vicenza. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del C.P.C. e il lodo ha gli effetti di cui all’articolo 824 bis C.P.C.
Art. 34. Risoluzione dell’accordo contrattuale
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente accordo contrattuale e relativi allegati ne determina la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, su iniziativa di ciascuna delle parti.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di recesso per ciascuna delle parti in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.
L’Azienda ULSS, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all’Ente tramite PEC o lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
• grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• perdita, da parte dell’Ente, dei requisiti espressi in premessa;
• cessazione dell’attività, fallimento;
• mancata stipula delle assicurazioni di legge;
• inadempienze di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro;
• qualora l’Ente gestore non provveda ad avviare, entro le scadenze previste, le procedure per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di ciascuna struttura residenziale di cui alla LR 22/2002;
• non assolva agli obblighi derivanti dal piano di adeguamento previsto nei sopralluoghi di autorizzazione all’esercizio di cui alla LR 22/2002.
Art. 35. Revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento istituzionale
In caso di inadempienze che comportino la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell'accreditamento istituzionale di una delle strutture residenziali indicate nel presente accordo contrattuale, questo si intende automaticamente risolto, e ne sarà data contestuale e immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende ULSS venete e al Comune in cui ha sede la struttura.
Art. 36. Foro competente
In caso di controversia tra Ente e Azienda ULSS circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si raggiunga un accordo, per le controversie non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il foro competente è il Foro di Vicenza.
In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del presente accordo contrattuale potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell’esecuzione del contratto.
Art. 37. Trattamento dei dati personali
a. Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, facendo presente che i dati personali forniti dall’Ente saranno raccolti presso l’Azienda ULSS per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale.
b. Il titolare del trattamento è l’Azienda ULSS ed il responsabile del trattamento è il Responsabile U.O.S. Disabilità.
c. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata.
d. Il conferimento dei dati da parte dell’Ente all’Azienda ULSS è obbligatorio, per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la rescissione del presente accordo contrattuale.
e. Il trattamento dei dati, per entrambe le parti, è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
f. La persona con disabilità quando possibile, il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, o la sua famiglia, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento.
g. I medesimi soggetti hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
h. I dati potranno essere comunicati dall’Azienda ULSS a soggetti terzi aventi diritto, secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge;
i. Ai sensi dell’art. X.Xxx. 196/2003 art. 29, l’Ente è nominato “responsabile esterno del trattamento dei dati personali” per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo contrattuale. L’Ente è tenuto a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Art. 38. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità assoluta del presente accordo contrattuale.
Il presente accordo contrattuale è soggetta a una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Art. 39. Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art. 40. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa di settore.
Art. 41. Segreto d’ufficio
Fatto salvo quanto previsto dal X.Xxx. 196/2003, il personale impiegato dall’Ente è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
L’Ente assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente accordo contrattuale mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
Art. 42. Spese di registrazione
Il presente accordo contrattuale, stipulato in forma di scrittura privata con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso.
Le spese di bollo sono a carico dell’Ente e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 43. Clausola finale
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente contratto, valgono le norme del Codice Civile.
Art. 44. Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale ha durata dal 01/07/2017 al 31/12/2017, e non è soggetto a tacito rinnovo.
E’ redatto in tre copie: una per ciascun contraente e una per la Regione Veneto.
Per tutto quanto non previsto nell’accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto,
Luogo e data …………………………….
Per l’Ente (timbro e firma Legale Rappresentante) ………………………………………
Per l’Azienda ULSS (timbro e firma Legale Rappresentante) ………....................................