Determinazione del Dirigente del
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S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLA CITTÀ
Generale N. 000629/2022 del 17/08/2022
Determinazione del Dirigente del
Settore S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLA CITTÀ
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, IN VIA TRANSITORIA E PER RAGIONI D'URGENZA, PER LA DURATA DI MESI 7, DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI INERENTE LA GESTIONE E USO DELLO STADIO X. XXXXXXX E DELL'IMPIANTO DA CALCIO, POSTO A CARPI (MO), XXX XXXXXXX 00/00 DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI DELL'AFFIDAMENTO
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 05.07.2022, esecutiva a norma di legge, a oggetto: “Variazioni alle assegnazioni delle risorse finanziarie periodo 2022-2024 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis e 3° prelievo dal fondo di riserva”, con la quale la Giunta comunale autorizzava uno stanziamento d’urgenza in favore del settore S2 per la necessità di acquisire un servizio di supporto al Responsabile Unico di Procedimento per le procedure di affidamento degli impianti sportivi comunali;
- la determinazione dirigenziale n. 585 del 22.07.2022 a “affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni, mediante trattativa diretta su MEPA di Consip per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto a RUP (ai sensi dell'art. 31, comma 11, del d. lgs. 50/2016) per l'affidamento della concessione di servizi inerente allo Stadio comunale Cabassi e al Campo comunale Sigonio (ai sensi degli artt. 164 e seguenti del d. lgs. 50/2016). CIG n. Z38372D647. Impegno di spesa di euro 9.389,12 (compreso 4% cpa + IVA 22%);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 02.08.2022, esecutiva a norma di legge, a oggetto: “APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, IN VIA TRANSITORIA E PER RAGIONI D’URGENZA, DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI INERENTE ALLA GESTIONE E USO DELLO STADIO X. XXXXXXX E DEL CAMPO DA CALCIO, POSTO A CARPI (MO), XXX
XXXXXXX 00/00 DI PROPRIETÀ COMUNALE”, nell’ambito della quale è stato espresso l’indirizzo di procedere a un affidamento diretto in via d’urgenza, avente caratteristiche coerenti con le prescrizioni normative vigenti in materia, dello Stadio Comunale “X. Xxxxxxx” e dell’impianto da calcio, posto a Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxx 00/00, nelle more del tempo necessario a bandire una procedura ad evidenza pubblica volta a individuare il soggetto concessionario dei medesimi impianti per una durata pluriennale;
Considerato che:
- nella succitata deliberazione n. 133/2022 venivano ripercorsi gli accadimenti che hanno riguardato gli impianti sportivi in oggetto, a seguito sia della perdita del titolo sportivo da parte del precedente gestore e sia del suo successivo fallimento, procedura attualmente in corso presso il Tribunale fallimentare di Modena; e veniva altresì richiamata la procedura attraverso la quale il Comune di Carpi aveva individuato nell’USD Athletic Carpi 2021, con sede in Carpi (MO), via dell’Industria 95,
c.f. e p. iva 03985880362 (ora A.C. Carpi SSDaRL) la squadra rappresentativa della città;
- nella medesima deliberazione, inoltre, veniva espressamente richiamato il nullaosta rilasciato dal
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.
File con impronta: 6fc1302de11265ec85dbb286e2c98abc09faa4269b061732e8b64a958c3791b1 Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. -- 16/08/2022 15:23:18
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Sindaco, di cui al prot. gen.le n. 45198/2022, che ha garantito ad A.C. Carpi SSDaRL l’utilizzo dello stadio comunale “X. Xxxxxxx” e dell’impianto da calcio di Via Sigonio, per lo svolgimento dell’attività agonistica per la stagione sportiva 2022-2023 e che pertanto – richiamando anche l’orientamento espresso dalla Giunta di procedere a un affidamento diretto di durata sufficiente a garantire lo svolgimento di una successiva procedura ad evidenza pubblica di durata pluriennale – risulta ragionevole e coerente con le scelte già adottate dall’Amministrazione, affidare, nel rispetto di quanto prescritto e consentito dalle norme vigenti in materia, in favore della società A.C. Carpi SSDaRL la summenzionata concessione inerente alla gestione e uso degli impianti in oggetto;
Verificato:
- che, sulla base del piano economico e finanziario (P.E.F.) allegato 1) a far parte integrante e sostanziale del presente attoe sulla base del valore stimato del contratto allegato 2) a far parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta possibile affidare tale concessione per una durata di n. 7 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di consegna dello stesso nelle vie d’urgenza, in quanto il valore stimato della concessione per tale lasso temporale risulta inferiore alla soglia di euro 139.000,00, così come prescritta DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI e che tale termine risulta adeguato per consentire all’Amministrazione l’avvio della procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo soggetto concessionario dei medesimi impianti per una durata pluriennale;
- che nel contratto allegato 3) a far parte integrante e sostanziale del presente atto si tiene conto della situazione generatasi a seguito del fallimento del precedente gestore, in ragione del quale a oggi svariati locali degli impianti sono occupati da beni dell’asse fallimentare, oggetto di una procedura di vendita pubblica;
Dato atto che:
- nei sopra citati allegati 1) e 2) sono stati inseriti in nota le valutazioni e i calcoli che hanno condotto a tali stime, anche facendo riferimento per quanto riguarda i costi derivanti da utenze (acqua, energia elettrica, gas e tariffa rifiuti) che rimarranno in capo al Comune di Carpi data la brevità del contratto – rilevanti per il valore della contratto e da ritenersi beneficio economico indiretto in favore del concessionario - alla comunicazione del competente servizio Finanziario dell’Unione delle Terre d’Argine (prot. gen.le n. 42122/2022);
- date le stime predette, al fine del raggiungimento dell’equilibro economico e finanziario della gestione, si evidenzia la necessità di corrispondere al concessionario la somma di euro 20.000,00 oltre IVA. Tale somma, al netto della facoltà di revisione del piano finanziario qualora dovessero insorgere legittimi motivi, potrà essere ridotta nella misura degli eventuali introiti derivanti al Concessionario dall’utilizzo da parte di terzi degli impianti, sulla base delle tariffe comunali approvate dalla Giunta, ricavi potenziali ad oggi non stimati in quanto ritenuti poco rilevanti;
Visti, pertanto:
- l’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti inmateria di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art 1 comma 2 lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021 che consente, per i servizi di importo inferiore
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a euro 139.000,00, oltre IVA, l’affidamento diretto per servizi e forniture e gli artt. 164 e ss. del d. lgs. 50/2016;
Preso atto:
- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip SpA (ai sensi dell’art. 26 della L. 23 n. 488/1999) o delle centrali di committenza regionali (IntercentER) (ai sensi dell’art. 1 comma 455 della
L. 296/2006), relativamente al servizio in oggetto;
- che all’interno della piattaforma MePA non è presente alcun bando d’afferenza alla procedura de quo, mentre il servizio risulta presente sul portale regionale SATER di Intercenter, al bando “Servizi” classe di iscrizione CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad affidamento diretto della concessione di servizi inerente la gestione e l’uso degli impianti sportivi summenzionati mediante la piattaforma regionale di SaTER di Intercenter, mediante RdO con un solo fornitore, dando atto che l’importo da ribassare ammonta a euro 20.000,00, quale contributo volto a garantire l’equilibrio della gestione, da far pervenire tramite procedura online;
Visti a far parte integrante e sostanziale del presente atto:
• piano economico e finanziario (P.E.F.) allegato 1)
• valore stimato del contratto allegato 2)
• schema di contratto allegato 3) di cui farà parte integrante e sostanziale anche il P.E.F., le planimetrie degli impianti sportivi e il piano di conduzione tecnica dei medesimi;
• planimetrie degli impianti allegato 4)
• piano di conduzione tecnica degli impianti sportivi allegato 5)
• schema di lettera di invito allegato 6)
• schema di dichiarazione sostitutiva allegato 7)
Verificato che l’affidamento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità, non è stato suddiviso in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell’art. 51 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
- DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e ss.mm.ii”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria" e ss.mm.ii;
Vista la seguente normativa:
- D. lgs. n. 267/2000 a oggetto “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, con particolare attenzione all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, all’art. 183 “Impegno di spesa” e art. 192 “determina a contrattare”;
- D. lgs. n. 118/2011 a oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- D.P.R. n. 207/2010 a oggetto Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
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aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora vigenti;
- L. n. 136/2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- D. lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare riferimento all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e all’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- L. n. 190/2014 a oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D. L. n. 66/2014 ad oggetto “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25, prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;
- D. lgs. n. 50/2016 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” aggiornato al decreto legge 77/2021;
- D. lgs. n. 97/2016 ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Richiamati,inoltre:
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 165 del 14.12.2017 in vigore dal 9 gennaio 2018 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 21.02.2019;
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 forma del contratto, modificato con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 29.04.2021;
Tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di disporre l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. In Legge n. 120/2020 e modificato con D.L. n. 77/2021, conv. In Legge n. 108/2021 alla società A.C. Carpi SSDaRL, con sede legale in Carpi (MO), Viale dell’Industria, 95, (P.IVA: 03985880362), della concessione di servizi inerente alla gestione e l’uso dello Stadio X. Xxxxxxx e dell’impianto da calcio sito in via Sigonio, mediante RdO con un solo fornitore sul portale di SATER di INTERCENTER;
2. di approvare
• piano economico e finanziario (P.E.F.) allegato 1)
• valore stimato del contratto allegato 2)
• schema di contratto allegato 3) di cui farà parte integrante e sostanziale anche il P.E.F., le
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planimetrie degli impianti sportivi e il piano di conduzione tecnica dei medesimi;
• planimetrie degli impianti allegato 4)
• piano di conduzione tecnica degli impianti sportivi allegato 5)
• schema di lettera di invito allegato 6)
• schema di dichiarazione sostitutiva allegato 7)
3. di dare atto che l’importo sul quale verrà richiesto il ribasso ammonta a euro 20.000,00 oltre IVA, corrispondente alla somma che nell’ambito del P.E.F. si è stimata necessaria per il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione;
4. di dare atto:
- che la somma di euro 20.000.00 oltre IVA, per complessivi euro 24.400,00 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione di previsione 2022-2024 (annualità 2022) alla voce di bilancio n. 1940.00.01 “Prestazioni di servizi. Prestaz. per gestione impianti sport. Campi calcio”, di cui:
- annualità 2022: euro 10.000,00 + iva per complessivi euro 12.200,00;
- annualità 2023: euro 10.000,00 + iva per complessivi euro 12.200,00;
- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico di Intercenter, secondo lo schema allegato 3);
- che il presente affidamento rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021 in quanto comporta costi superiori a euro 40.000,00 nel biennio e risulta iscritto ai CUI S00184280360202200042 e S00184280360202200040;
- che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’affidamento in oggetto, è il X. X00000X0XX a oggetto: “AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI INERENTE ALLA GESTIONE E USO DELLO STADIO X. XXXXXXX E DELL’IMPIANTO DA CALCIO, POSTO A CARPI (MO), XXX XXXXXXX 00/00 DI PROPRIETÀ COMUNALE”;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente del settore S2 del Comune di Carpi, mentre le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, data la sua complessità, sono assegnate al xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, del servizio Giovani, Sport, Benessere del settore S2 del Comune di Carpi;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 33/13, così come modificato dal D. lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28.12.2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:
-ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;
-ai sensi dell’art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 l. 190/2012, e ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti”.
Il Dirigente XXXXXXXXX XXXXXXXX
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.
120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, IN VIA TRANSITORIA E PER RAGIONI D'URGENZA, PER LA DURATA DI MESI 7, DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI INERENTE LA GESTIONE E USO DELLO STADIO X. XXXXXXX E DELL'IMPIANTO DA CALCIO, POSTO A CARPI (MO), XXX XXXXXXX 00/00 DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI DELL'AFFIDAMENTO
Euro | Piano Finanziario | Capitolo | Esercizio | CIG | Impegno N. |
12.200,00 | 1.03.02.99.999 | 19400001 | 2022 | Z20377B3DE | 01402 |
12.200,00 | 1.03.02.99.999 | 19400001 | 2023 | Z20377B3DE | 00169 |
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: FAVOREVOLE.
17/08/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
XXXXXXXX XXXXXXX
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Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
File con impronta: a109c4c730acd8d398ebd159da1be44d61b223a0c6d778f3ad1e3be72e6f57ba Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxxx. -- 17/08/2022 09:40:21
Settore S2 – Sviluppo Culturale- Promozione della Città
Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, IN VIA TRANSITORIA E PER RAGIONI D’URGENZA, PER LA DURATA DI MESI 7, DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI INERENTE ALLA GESTIONE E USO DELLO STADIO X. XXXXXXX E DELL’IMPIANTO DA CALCIO, POSTO A CARPI (MO), XXX XXXXXXX 00/00 DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE RDO CON UN SOLO OPERATORE SU SATER DI INTERCENTER.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 PREDISPOSTA SULLA BASE DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
DI CUI ALL’ART. 85 DEL D.LGS. N. 50/2016
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa, art. 38 del DPR 445/2000.
Gli obblighi di esibizione del documento di identità, previsti dalla normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa, si intendono assolti a tutti gli effetti di legge, come previsto dall’art. 20, lettera 5-bis del d. lgs. n. 82/2005, in caso di sottoscrizione mediante firma digitale)
Il/La sottoscritt nat a (Prov. ) il residente in (Prov. )
Via n. in
qualità di della Ditta con sede legale in (Prov. ) C.A.P. Via n.
con sede operativa in (Prov. ) C.A.P. Via n.
c.f. p.i.
Tel. n° / Fax n° / E-mail
E-mail con posta elettronica certificata P.E.C.
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
PARTECIPANDO ALLA GARA IN OGGETTO
• come concorrente singolo ovvero imprenditore individuale, anche artigiano, società, anche cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 50/2016
• come Consorzio Stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016
• come Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs. 50/2016
• come Ditta consorziata ad un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs. 50/2016
• come Ditta consorziata ad un Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016;
• come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), D. Lgs. 50/2016;
• come Ditta aderente all’aggregazione di cui al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), D. Lgs. 50/2016;
• come soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
• come Ditta mandante in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo Orizzontale
• come Ditta mandante in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo Verticale
• come Ditta mandataria di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs. 50/2016, con le seguenti altre Ditte:
• come Ditta ausiliaria del seguente concorrente (AVVALIMENTO):
DICHIARA
a - che la Ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di
con il n. , con atto di costituzione in
data , per l’attività di
con il seguente Codice attività , ovvero, per le Ditte aventi sede in altri stati della Unione Europea, non iscritte al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., che la Ditta è iscritta al seguente registro professionale
, con il n. , istituito nello Stato ;
che l’impresa appartiene alla seguente categoria, come da definizioni previste all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 50/2016:
□micro impresa;
□piccola impresa;
□media impresa;
□grande impresa.
che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta, ai sensi dell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi compresi institori e procuratori generali, sono i Xxxxxxx (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
che le persone cui sono stati conferiti poteri di direzione, vigilanza o controllo, ai sensi dell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i Signori (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
Avvertenza: l’impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale, di tutti i soci se si tratta di Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con potere dei membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
e che il/i Direttore/i tecnico/i è/sono: (precisare dati anagrafici e residenza):
a.1 – che la Ditta ha sede operativa e/o ambito di attività nella provincia di:
a. 2 – di autorizzare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76 comma 5 lettera a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, l’Ente appaltante ad effettuare mediante fax le comunicazioni di cui al comma 5 del suddetto art. 76, al seguente numero
;
b) - di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), e più precisamente dichiara:
1. che il sottoscritto legale rappresentante e i soggetti indicati al precedente punto a non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
1a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
1b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
1c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
1e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
IN CASO CONTRARIO, CIOE’ DI CONDANNA DEL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE O DEI SOGGETTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA a, indicare di
seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione:
2. che a carico del sottoscritto e dei soggetti di cui al precedente punto a non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Avvertenza: Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. N.B.: qualora nei confronti delle persone di cui alla precedente lettera a cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’Xxxxxx, siano state pronunciate condanne penali o emesse misure interdittive previste dall’art. 80, commi 1 e 2 D.Lgs.50/2016 , ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
N.B.: l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx;
N.B.: se gli elementi di cui al punto b)1 non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.
Si precisa che la dichiarazione sostitutiva concernente i suindicati punti 1 e 2, relativamente ai soggetti indicati alla precedente lettera a), potrà essere resa anche dal legale rappresentante sottoscrittore della presente dichiarazione, qualora il sottoscrittore sia a conoscenza delle condizioni riferite ai medesimi soggetti di cui al citato art. 80 c. 3. del D.Lgs. n. 50/2016.
In alternativa, ciascuno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) dovrà fornire direttamente le dichiarazioni dei punti 1 e 2 concernenti le condanne penali.
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Avvertenza:Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente xxxxx non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice D.Lgs. 50/2016;
5. (barrare l’ipotesi che interessa):
O - che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del codice D.Lgs. 50/2016;
O - che la ditta si trova nella situazione di cui all’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942 (concordato con continuità aziendale), che la partecipazione della Ditta a procedure di affidamento dei contratti pubblici è stata autorizzata dal Tribunale di , con provvedimento n. del
e che, conseguentemente allega ai documenti di gara la relazione e la dichiarazione di cui al comma 5°lett. a) e b) del citato art. 186-bis R.D. 267/1942;
6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
Avvertenza: Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del codice D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8. che la propria partecipazione non comporta una distorsione della concorrenza derivante dall’eventuale precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del codice D.Lgs. 50/2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
9-bis) che non ha presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto, documentazione o dichiarazioni non veritiere;
9-ter) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Avvertenza: L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
12. (barrare l’ipotesi che interessa)
che, relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12-3- 1999, n. 68:
12a 🞏 la Ditta è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge predetta ed è in regola con gli obblighi ivi previsti;
12b 🞏 la Ditta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetta agli obblighi della L. 68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni;
12c 🞏 la Ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge medesima;
13. – (barrare l’ipotesi che interessa):
🞏 che il sottoscritto legale rappresentante e i soggetti indicati al precedente punto a, non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure
🞏 che il sottoscritto legale rappresentante e/o i soggetti indicati al precedente punto a sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ovvero, di non aver denunciato in quanto ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; Avvertenza: La circostanza di cui al primo periodo dell’art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di spedizione della lettera d’invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
14. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Per quanto sopra il concorrente dichiara, alternativamente:
🞏- di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, né in qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
🞏- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
🞏- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
AVVERTENZE
Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di esclusione cui al comma 1 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo D.Lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui sopra siano sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità sopra prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
Le cause di esclusione sopra previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione sopra previsti.
c - di precisare che l’indirizzo della sede dell’Ufficio delle Entrate competente per territorio è il seguente: ;
d- di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di , via e n. civico , matricola n. (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
• INAIL: sede di , via e n. civico , matricola n. (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
• indicare altresì eventuale altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, i motivi della mancata iscrizione:
e – di non aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/2001 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del medesimo D.Lgs. 165/2001;
f - di essersi recato/a sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere inoltre effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
g - di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nella Lettera d’invito, del disciplinare di gara, della normativa vigente in materia (D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, L. 13-08-2010 n. 136 art. 3 e successive modificazioni, DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti, Regolamento concernente il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con Decreto Ministero dei LL.PP. in data 19-4-2000, n. 145, per la parte ancora in vigore), del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Carpi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22-12-2015, degli elaborati progettuali e di accettarne tutte le condizioni;
h - di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente;
i - di essere a conoscenza ed accettare che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità e che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
l – di dare atto che le disposizioni di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, si applicano alle ipotesi e casistiche ivi previste nonché alla lex specialis della gara di cui alla Lettera d’invito, fermo restando che non viene preclusa la tassatività delle cause di esclusione come previste dal D. Lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente;
m – di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, previste dall’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
n - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni di categoria e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni del presente appalto, in vigore per il periodo e nella località di svolgimento dell’appalto, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
o- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della presente gara ed in caso di necessità, ad iniziare, anche in via d’urgenza, ed a svolgere i lavori secondo i tempi stabiliti dall’Amministrazione;
p - che i contratti collettivi alla cui applicazione è tenuta l’impresa sono i seguenti
(indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore) data del contratto / / ;
q - che l'impresa ha la seguente dimensione aziendale, con riferimento al numero dei dipendenti:
□da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre;
r– (barrare l’ipotesi che interessa)
🞐 - che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge 18-10-2001 n. 383,
oppure
🞐 - che la Ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge predetta ma che il periodo di emersione si è concluso;
r.1 Requisito tecnico-organizzativo
🞐 – che la Ditta è iscritta e abilitata a INTERCENTER (Sistema Acquisti Telematici Xxxxxx-Romagna – SATER) entro la data di presentazione dell’offerta, CPV 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi
s – Ai fini della riduzione del 50% della cauzione definitiva:
(barrare l’ipotesi che interessa)
🞏 - di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
🞏 - di non essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000
s.1- Ai fini della riduzione del 50% della cauzione definitiva, non cumulabile con quella di cui al punto
r:
🞏 - di appartenere alla categoria delle microimprese, piccole e medie imprese come dichiarato al punto a;
🞏 - di non appartenere alla categoria delle microimprese, piccole e medie imprese come dichiarato al punto a;
s.2 – Ai fini delle seguenti riduzioni della cauzione definitiva (barrare l’ipotesi che interessa):
s.2.1. - Ai fini della riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto s:
🞏 - di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25-11-2009;
🞏 - di non essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25-11-2009;
oppure
s.2.2- Ai fini della riduzione del 20%:
🞏 - di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
s.1.3 - Ai fini della riduzione del 15% della cauzione definitiva, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti s, s.1,s.2.1 oppure s.2.2:
🞏 - di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
🞏 - di non aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
N.B.: si precisa che la riduzione di cui al punto s.1, nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi ordinari, potrà essere applicata solo a concorrenti costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; si precisa inoltre che, nel caso di possesso di più opzioni idonee alla riduzione della cauzione definitiva, il calcolo dell’importo dovrà essere effettuato progressivamente applicando le percentuali di riduzione sull’importo rimanente al netto di eventuali precedenti riduzioni
t – IN CASO DI AVVALIMENTO (PER LA DITTA CONCORRENTE)
- di soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito , mediante l’avvalimento dei requisiti dell’impresa ausiliaria a fianco indicata (indicare la categoria di cui ci si avvale risultante da e la relativa impresa ausiliaria):
-
t.1 – IN CASO DI AVVALIMENTO (PER LA DITTA AUSILIARIA)
- di essere in possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti, come risultante ai punti precedenti, nonché delle risorse oggetto di avvalimento;
- di obbligarsi nei confronti della seguente Xxxxx , concorrente all’appalto in oggetto e nei confronti del Comune di Carpi, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, per tutta la durata dell’appalto;
- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata o aggregata mediante contratto di rete con altre imprese ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016;
- di non mettere a disposizione di altre imprese partecipanti alla stessa gara, i propri requisiti;
- di non avvalersi a propria volta di altro soggetto.
U - SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA B) D. Lgs. 50/2016:
- che l’Impresa/le Imprese consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al presente appalto è/sono la/e seguente/i (indicare ragione sociale e sede):
u.1 - SOLO PER I CONSORZI STABILI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA C), D. Lgs. 50/2016 CHE NON ESEGUONO I LAVORI IN PROPRIO:
- che l’Impresa/le Imprese consorziata/e per la/e quale/i il Consorzio concorre al presente appalto ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, è/sono la/e seguente/i (indicare ragione sociale e sede):
u.2 - SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 1 LETTERA E) D. Lgs. 50/2016
- di indicare il seguente elenco completo e aggiornato delle Ditte consorziate, precisando ragione sociale e sede:
che l’Impresa/le Imprese consorziata/e individuata/e ai fini dell'esecuzione dei lavori è/sono la/e seguente/i (indicare ragione sociale e sede):
u. 3 - SOLO PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETTERA F) D. Lgs. 50/2016
- di indicare il seguente elenco completo e aggiornato delle Ditte facenti parte dell’aggregazione, precisando ragione sociale e sede:
che l’Impresa/le Imprese aggregata/e individuata/e ai fini dell'esecuzione dei lavori è/sono la/e seguente/i (indicare ragione sociale e sede):
LUOGO E DATA
IL DICHIARANTE
(timbro e firma)
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Settore S2 - Sviluppo Culturale - Promozione della Città
Programmazione – Controllo – Segreteria Amministrativa
Prot. gen.le n. del
Carpi, Alla ditta in indirizzo
Allegati:
- piano economico e finanziario (P.E.F.)
- schema di contratto di cui farà parte integrante e sostanziale anche il P.E.F., le planimetrie degli impianti sportivi e il piano di conduzione tecnica dei medesimi;
- planimetrie degli impianti Cabassi e Sigonio
- piano di conduzione tecnica degli impianti sportivi
- dichiarazione sostitutiva
- modulo di tracciabilità
- modulo F24 imposta di bollo contratto CIG N. Z20377B3DE
Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, IN VIA TRANSITORIA E PER RAGIONI D’URGENZA, PER LA DURATA DI MESI 7, DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI INERENTE ALLA GESTIONE E USO DELLO STADIO X. XXXXXXX E DELL’IMPIANTO DA CALCIO, POSTO A CARPI (MO), XXX XXXXXXX 00/00 DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE RDO CON UN SOLO OPERATORE SU SATER DI INTERCENTER.
INVITO A PRESENTARE OFFERTA
Per partecipare alla presente RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) si dovrà far pervenire al Comune di Carpi l’offerta, corredata dalla documentazione più avanti specificata, tramite procedura online sul portale di INTERCENTER, categoria “Servizi”, classe di iscrizione CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi” entro e non oltre le ore XX:XX del XX.XX.2022. L’affidamento sarà comunicato tramite procedura online su portale di INTERCENTER ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 9 del d. lgs. n. 50/2016; a tal fine il concorrente dovrà fornire la dichiarazione sostitutiva allegata alla presente RDO ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del d. lgs. n. 50/2016.
Si invita pertanto la ditta in indirizzo a presentare la propria offerta relativamente ai servizi in oggetto, tenendo presenti i seguenti dati informativi:
ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Stazione Appaltante: Comune di Carpi MO Sede legale: Xxxxx X. Xxx,00 – Carpi MO
Sede Settore S2: Xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0x – Xxxxx XX Tel. n. 000-000000 - Fax 000-000000
sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx/ PEC: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx.
Responsabile unico del procedimento: dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente responsabile del settore S2 “Sviluppo culturale e promozione della città” del Comune di Carpi, mentre le funzioni di direttore
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dell’esecuzione del contratto, data la sua complessità, sono assegnate al xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, del servizio Giovani, Sport, Benessere del settore S2 del Comune di Carpi.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DEL CONCESSIOANRIO
L’affidamento ha ad oggetto:
❖ la gestione e l’utilizzo dello Stadio comunale “Xxxxxx Xxxxxxx” con riferimento a tutto il complesso comprensivo dell’Antistadio, degli impianti d’illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, servizi igienici e docce, vani accessori (come da planimetria A allegata quale parte integrante al presente atto);
❖ la gestione e l’utilizzo dell’impianto da calcio Sigonio, comprensivi degli impianti d’illuminazione, riscaldamento, dei locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici e docce e vani accessori (come da planimetria B, allegata quale parte integrante al presente atto).
Il Concessionario dà atto al momento della presentazione dell’offerta di conoscere lo stato di fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi dichiara che sono idonei alla loro destinazione.
Con riferimento all’oggetto del contratto e agli obblighi del concessionario si rimanda nel dettaglio agli artt. 4, 5, 6, 7 e 9 dello schema di contratto allegato 3).
Per necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità, l’affidamento in oggetto non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell’art. 51 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non affidare) in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’affidamento qualora ritenga che l’offerta ricevuta non sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.
ART. 3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
In esecuzione agli orientamenti della Giunta di cui alla deliberazione n. 133 del 02.08.2022, trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 139.000,00, si procede con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021, tramite RDO con un solo fornitore sulla piattaforma di intermediazione digitale della Regione Xxxxxx - Romagna (c.d. Intercent-ER), all’abilitazione “Servizi” classe di iscrizione CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”.
L’affidamento verrà effettuato in base al criterio del minor prezzo, individuato mediante percentuale unica di sconto sull’importo a base di offerta, rappresentato da euro 20.000,00 oltre IVA corrispondente alla somma che nell’ambito del P.E.F. si è stimata necessaria per il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione.
Resta fermo che la presente richiesta di offerta non costituisce presunzione di ammissibilità e che questa stazione appaltante può procedere a non affidare i servizi anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese connesse e accessorie alle prestazioni richieste a esclusione della sola IVA.
Non sono ammesse offerte a rialzo.
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Il ribasso offerto in sede di preventivo sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali addizioni o detrazioni in corso di esecuzione, qualora ammissibili e autorizzate dal direttore dell’esecuzione del servizio.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’operatore economico, se non disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
La Stazione Appaltante di riserva sin da ora la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio, nell'ipotesi in cui il partecipante non risulti in possesso dei requisiti di cui al presente affidamento, ovvero l'offerta non risulti congrua.
La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione del servizio nel caso in cui si dovessero verificare situazioni e cause di forza maggiore che interrompano per lungo tempo le attività culturali e di promozione economica relative ai servizi in oggetto.
ART. 4 – DURATA e IMPORTO STIMATO
L’importo a base di offerta è di euro 20.000,00 oltre iva 22% per un importo complessivo di euro 24.400,00, corrispondente alla somma che nell’ambito del P.E.F. si è stimata necessaria per il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione, così definito:
- annualità 2022: euro 10.000,00 + iva per complessivi euro 12.200,00;
- annualità 2023: euro 10.000,00 + iva per complessivi euro 12.200,00
Il contratto avrà durata di mesi 7, con decorrenza dalla data della sua stipula, ovvero dalla data di consegna nelle vie d’urgenza. La Stazione appaltante, infatti, si riserva la facoltà, se motivata, di procedere alla consegna dei servizi nelle vie d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del d. lgs. 50/2016.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale sarà pari a quanto dichiarato nel preventivo presentato dal concorrente. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per l’intero servizio e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto attuativo secondo quanto specificato nel presente documento, ad esclusione della sola IVA.
L’affidatario, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nella lettera invito e nello schema di contratto. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti.
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
E’ ammessa la partecipazione alla presente procedura della ditta in indirizzo iscritta e abilitata sulla piattaforma di intermediazione digitale della Regione Xxxxxx - Romagna (c.d. piattaforma INTERCENTER) entro la data di scadenza di presentazione del preventivo, al bando “Servizi” classe di iscrizione CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”.
ART. 6 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla procedura qualora sussistano:
- i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono richiesti, inoltre, i seguenti requisiti tecnico-professionali:
- iscrizione e abilitazione sulla piattaforma di intermediazione digitale della Regione Xxxxxx -
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Romagna (c.d. piattaforma INTERCENTER) entro la data di scadenza di presentazione dei preventivi, all’abilitazione “Servizi” classe di iscrizione CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”.
Il possesso dei suddetti requisiti generali e tecnico-professionali dovrà essere oggetto di autodichiarazione e dovrà essere mantenuto, a pena di risoluzione di diritto del contratto, per tutta la durata dello stesso, ossia anche in fase esecutiva.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere successivamente comprovato dalla Ditta affidataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante gli stessi, su espressa e successiva richiesta della Stazione appaltante, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000.
ART. 7 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si rimanda più nel dettaglio agli artt. 13 e 14 dello schema di contratto allegato 3)
ART. 8 – STIPULA DELCONTRATTO
La stipula del contratto avverrà mediante la forma della scrittura privata semplice ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e della L. n. 381/1991, art.5, secondo lo schema di contratto allegato 3) e verrà formalizzato sul portale elettronico di Intercenter.
ART. 9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Si rimanda più nel dettaglio all’art. 10 dello schema di contratto allegato 3).
Le fatture, emesse con le tempistiche indicate al sopra citato art. 10 dello schema di contratto allegato 3) saranno emesse elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del/i relativo/i ordine/i di servizio e l’impegno di spesa.
Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, dall’esito positivo delle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.
Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nella fattura emessa esclusivamente in forma elettronica:
- del CIG (codice identificazione gara del Comune di Carpi);
- dell’impegno spesa;
- del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3.
Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell’indicazione del CIG comunicato.
L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere
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effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
Il pagamento verrà effettuato in soluzione multipla, ad interventi avvenuti e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi saranno contabilizzati al netto dello sconto offerto, a cui andrà aggiunta l’IVA di legge.
In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento della fattura sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, la fattura potrà essere accettata dalla stazione appaltante solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010.
La fattura, intestata al Comune di Carpi, X.xx A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovrà essere trasmessa in modalità telematica tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx e dovranno contenere il codice CIG.
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dagli artt. 111 e 112 del D.Lgs. 50/2016, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La liquidazione della fattura sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta affidataria e degli eventuali subappaltatori.
L’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
Il mancato rispetto degli obblighi citati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 10 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La Ditta formulando la propria offerta dovrà far pervenire entro e non oltre le ore XX:XX del
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XX.XX.2022 la seguente documentazione attraverso il portale di INTERCENTER, compilata in tutte le parti richieste e firmata digitalmente dal Legale rappresentante (nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura speciale):
- piano economico e finanziario (P.E.F.)
- planimetrie degli impianti
- piano di conduzione tecnica degli impianti sportivi
- dichiarazione sostitutiva
- modulo di tracciabilità
- modulo F24 imposta di bollo contratto attestante il pagamento dell’imposta di bollo di 64,00 euro; qualora la ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo non sia disponibile al momento della presentazione dei documenti, potrà essere inviata successivamente via pec al seguente indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx e, in tale caso, dovrà essere inserito su Intercenter la presa in carico del pagamento, se effettuato online
Per i dettagli della compilazione dell’offerta, si invita a visionare le FAQ di INTERCENTER e a leggere con attenzione le indicazioni fornite dal portale.
ART. 11 – CAUZIONE DEFINTIVA E RESPONSABILITA VERSO I TERZI
Il Concessionario a garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, è tenuto a prestare al Concedente, contestualmente alla stipula, una cauzione sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza il beneficio della primitiva escussione del debitore principale, di importo pari ad € 13.799,00 (pari al 10% dell’importo complessivo stimato della concessione), valida per tutta la durata del presente contratto. Il presente importo può essere ridotto nella misura prevista dalla legge.
Si rimanda espressamente all’art. 20 dello schema di contratto allegato 3).
Quanto alle coperture assicurative per la responsabilità verso i terzi si rimanda all’art. 13 dello schema di contratto allegato 3).
ART. 12 – INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDRP) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx oppure nella sezione Privacy del sito.
ART. 13 – PROCEDURE DI RICORSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Xxxxxx-Romagna – Sez. di Bologna.
Le parti convengono che per qualsiasi controversia dovesse tra loro insorgere in ordine all’interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualora non fosse risolta bonariamente ovvero previo esperimento di conciliazione innanzi all’organo deputato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.
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E’, in ogni caso, sempre escluso l’arbitrato.
ART. 14 - DATA, ORA E LUOGO DELLA SELEZIONE: l’apertura dell’offerta avrà luogo il giorno XX.XX.2022 ore XX.XX mediante procedura online sul portale INTERCENTER.
ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto all’interno della presente lettera invito, si rimanda al capitolato speciale di appalto e ad ogni altra normativa prevista dal codice civile, codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.50/2016), decreto semplificazioni (legge n. 120/2020), D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, Linee Guida di Anac, e a tutte le altre normative di settore applicabili al presente contratto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE S2
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Firmato digitalmente)
CONCESSIONE DI GESTIONE E USO DELLO STADIO X. XXXXXXX E DEL CAMPO DA CALCIO, POSTO A CARPI (MO), XXX XXXXXXX 00/00 DI PROPRIETÀ COMUNALE
PIANO DI CONDUZIONE TECNICA
Il Concessionario, al fine di assicurare la regolare e completa efficienza degli impianti sportivi, quali lo Stadio comunale “Xxxxxx Xxxxxxx” di Xxx X. Xxxx 00 e il Campo comunale da calcio di Xxx X. Xxxxxxx 00/00, e delle relative attrezzature presenti e disponibili, provvede a propria cura e spese alla seguente manutenzione ordinaria programmata.
1) Manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature
- controllo trimestrale della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate, degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni di manutenzione ordinaria;
- controllo, manutenzione e revisione degli estintori presenti presso gli impianti sportivi di cui sopra, così come delle manichette idranti presso lo Stadio comunale “Xxxxxx Xxxxxxx”;
- manutenzione ordinaria dei N° 2 defibrillatori semiautomatici, di cui N° 1 in dotazione presso lo Stadio comunale “Xxxxxx Xxxxxxx” e N° 1 in dotazione presso il Campo comunale da calcio di Xxx X. Xxxxxxx 00/00, affinché gli stessi risultino sempre perfettamente funzionanti ed efficienti;
- controllo almeno mensile della efficienza degli impianti di segnalazione e sicurezza;
- riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si dovessero verificare, da effettuarsi entro breve termine dal rilevamento qualora rientranti nell’ambito di manutenzioni ordinarie.
2) Manutenzione ordinaria specifica dei terreni di gioco
- Sfalcio
Lo sfalcio dell’erba è da effettuare su ogni campo di gioco con adeguata attrezzatura con frequenza settimanale, mantenendo un’altezza di 2,5/3 cm. Per quanto concerne il campo di gioco centrale dello Stadio X. Xxxxxxx l’erba tagliata viene sempre asportata, mentre per gli altri campi si valuterà se asportarla o meno e l’erba tagliata sarà portata presso le apposite discariche o fatta prelevare a cura del Concessionario.
- Concimazione
La concimazione deve aver luogo sulla base di interventi con prodotti granulari, dove si privilegia:
- l’utilizzo di concimi ad elevato titolo di azoto nel periodo di massima attività vegetativa;
- l’utilizzo di concimi ad elevato titolo in potassio nei mesi antecedenti i periodi di maggior rischio di stress (da novembre a fine febbraio).
- Aerazione superficiale (arieggiature/scarifiche) e bucature
Gli interventi sono effettuati con attrezzatura adeguata, così come con un cronoprogramma e livelli operativi (profondità di lavorazione, dimensione delle punte, ecc) stabiliti di volta in volta in base agli oggettivi riscontri sul campo.
- Trattamenti anticrittogamici e antiparassitari
Si prevede l’intervento con trattamenti anticrittogamici preventivi eseguiti con pompa atomizzatrice, tenendo conto delle variabili agronomiche e climatiche. Gli interventi sono pianificati ed eseguiti nei periodi maggiormente favorevoli l’insorgere dei patogeni funginei e nei periodi di maggior stress per il tappeto erboso. I prodotti utilizzati devono essere compatibili con l’ambiente urbano ed il verde ricreazionale nel rispetto della normativa vigente.
- Trattamenti diserbanti-antigerminanti
In base alle necessità si prevedono alcuni interventi diserbanti in post-emergenza per eliminare eventuali infestanti integrando, quando possibile, con trattamenti preventivi mediante applicazione
al terreno di antigerminanti. Il mezzo chimico è utilizzato in subordine ad interventi compatibili con la lotta biologica nel rispetto della normativa vigente.
- Trasemine
Gli interventi di trasemina dovranno prevedere tipologie di sementi condivise con il Settore Ambiente ed il Servizio Giovani, Sport e Benessere del Comune di Carpi ed andranno eseguiti utilizzando macchinari adeguati, incrociando la lavorazione su almeno due direzioni.
Gli interventi andranno associati a programmi di decompattamento/aerazione ed al piano di concimazione, prevedendo trattamenti antiparassitari preventivi.
- Pratiche agronomiche varie
- Controllo e gestione dell’impianto d’irrigazione, escluso le riparazioni che sono a cura del Comune di Carpi.
- Interventi di ripristino post-partita e/o post-allenamento.
- Interventi di segnatura e tracciatura del campo con vernice atossica.
- Interventi di rullatura in base alle necessità.
- Sgombero della neve all'interno degli impianti sportivi e delle pertinenze.
3) Manutenzione ordinaria delle aree verdi e raccolta differenziata dei rifiuti
- Garantire la gestione tecnico-manutentiva delle aree verdi rientranti all’interno e a ridosso dei perimetri degli impianti sportivi di cui sopra, sfalciando e decespugliando tali aree e curando la manutenzione ordinaria degli alberi presenti. La potatura di questi ultimi resta a carico del Comune di Carpi.
- Effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sulla base della vigente normativa ed in particolare di quella dell’Amministrazione comunale di Carpi.
Il Concessionario deve garantire libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che l’Amministrazione comunale invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare quanto prima gli interventi di manutenzione ordinaria previsti.
Affidamento della concessione di servizi consistente
nella gestione degli impianti sportivi Stadio Cabassi e Campo Sigonio Durata prevista 7 mesi a decorrere dall'efficacia della concessione
Piano Economico Finanziario
Ricavi | |||
Ricavi | Imponibile | Osservazioni | |
Spettatori abbonati | 5000 | Previsione di importo determinata dalla plausibile sottoscrizione di N° 50 abbonamenti relativi a N° 19 gare di campionato, con una media di € 158 oltre IVA ad abbonamento, per un totale su 19 gare di solo Campionato pari ad € 3.002 oltre IVA, riparametrato su N° 12 gare di solo Campionato sui 7 mesi previsti di concessione, per un importo pari a € 4990, si arrotonda per eccesso di ulteriori €10 | |
Spettatori paganti | 30.000 | Previsione di importo determinata da una media stimata di incasso a gara di € 2.000 oltre IVA, moltiplicata per 15 gare (12 di campionato + 3 Coppa Italia) stimate per sui 7 mesi previsti della concessione | |
Sponsor | 35.000 | Previsione di importo determinata da un totale di sponsorizzazioni annuale stimate di € 60.000 oltre IVA, riparametrata (7/12) sulla durata di 7 mesi della concessione, pari a € 35.000 di imponibile | |
Corrispettivo del Comune di Carpi | 20.000 | Contributo del Comune di Carpi al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione sui 7 mesi della concessione | |
Costi | |||
Costi | Imponibile | Osservazioni | |
Custodia | 6.000 | Previsione di costo stimato degli oneri di custodia sui 7 mesi previsti della concessione | |
Manutenzioni ordinarie | 28.000 | Previsione di costo stimato delle manutenzioni ordinarie, con particolare riferimento alla tenuta dei campi erbosi. . Stima calcolata sulla base dei costi di recenti affidamenti disposti dall'Amministrazione. | |
Pulizia spogliatoi e tribune | 6.000 | Previsione di costo determinata dalla stima delle spese di pulizia degli spogliatoi e, nel caso del Cabassi, anche delle tribune per il pubblico in occasione delle 15 partite stimate nei 7 mesi previsti della concessione, stimando una necessità di complessive 300 ore/uomo al costo orario di € 20,00 oltre IVA. | |
Assicurazioni, fideiussioni | 5.000 | Previsione di costo p cauzione definitiva e coperture assicurative varie (inerenti la responsabilità del concessionario) sui 7 mesi della concessione. | |
Sicurezza delle | 45.000 | Previsione di costo per la gestione dei |
Totale | 90000 |
gare | servizi di safety/security per le 15 gare previste nel periodo della concessione, stimando un costo unitario pari a € 3.000,00 | ||
Totale | 90000 |
Prot. gen.le n° del
COMUNE DI CARPI
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E L’UTILIZZO DELLO STADIO
X. XXXXXXX E DELL’IMPIANTO DA CAMPO DI VIA SIGONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE
L’anno 2022 il giorno del mese di in Carpi (MO)
TRA
Il nato a il e domiciliato, per la carica, presso la sede comunale di Carpi, (MO) x.xx A. Pio 91, agente non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Carpi coi poteri di cui all’art. 107, comma III, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ai sensi dell’art. 48 comma 3’ dello Statuto Comunale vigente, di seguito, per brevità, “Concedente”
E
Il nato a il , agente in
qualità di Legale rappresentante di (in breve
) regolarmente costituita con atto n. del , registrato a il al n. codice fiscale e partita IVA _, con sede a , in , di seguito per brevità “Concessionario”;
PREMESSO
- che l’impianto comunale “Stadio Xxxxxx Xxxxxxx”, sito in Xxxxx (XX), xxx X. Xxxx 00, in seguito all’intervenuta risoluzione della Convenzione per l’affidamento in gestione e sottoscritta con il precedente concessionario il 29.07.2013, agli atti del prot. gen.le n. 40081 del 30.07.2013 e appendice sottoscritta il 28.07.2016, agli atti del prot. gen.le n. 40998 del 29.07.2016, risulta attualmente in capo all’Ente concedente;
- che l’impianto comunale da calcio Sigonio, sito a Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxx 00/00, in seguito all’intervenuta risoluzione della Convenzione sottoscritta con il precedente concessionario in data 29.07.2013, agli atti del prot. gen.le n. 45965 del 13.09.2013, risulta attualmente in capo all’Ente concedente;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 02.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, si disponeva di procedere a un affidamento diretto in via d’urgenza, avente caratteristiche coerenti con le prescrizioni normative vigenti in materia, di una concessione per la gestione e l’utilizzo dello Stadio Comunale “X. Xxxxxxx” e dell’impianto comunale da calcio, posto a Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxx 00/00, nelle more del tempo necessario a bandire una procedura ad evidenza pubblica volta a individuare il soggetto concessionario dei medesimi impianti per una durata pluriennale;
- che con determinazione a contrarre n. del il Dirigente del S.2 Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, determinava di contrarre e affidare, per la durata di 7 mesi, alla società A.C. Carpi SSDaRL la concessione per la gestione e l’uso degli impianti succitati e , contestualmente, approvava:
1) il valore stimato della concessione;
2) lo schema di contratto e i suoi allegati (piano economico e finanziario, piano di conduzione tecnica, planimetrie degli impianti sportivi succitati)
3) schema di dichiarazione sostitutiva e modulo tracciabilità;
4) schema di lettera d’invito
Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra riportate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del contratto –
1.1 Il Concedente, in qualità di proprietario, concede al Concessionario, che accetta:
❖ la gestione e l’utilizzo dello Stadio comunale “Xxxxxx Xxxxxxx” con riferimento a tutto il complesso comprensivo dell’Antistadio, degli impianti d’illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, servizi igienici e docce, vani accessori (come da planimetria A allegata quale parte integrante al presente atto);
❖ la gestione e l’utilizzo dell’impianto da calcio Sigonio, comprensivi degli impianti d’illuminazione, riscaldamento, dei locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici e docce e vani accessori (come da planimetria B, allegata quale parte integrante al presente atto).
1.2 Il Concessionario dà atto di conoscere lo stato di fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi dichiara che sono idonei alla loro destinazione.
1.3 La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale, dovrà essere preceduta da apposito atto formale.
1.4 Il Concessionario è edotto del fatto che in entrambi gli impianti sportivi oggetto del presente contratto, molti locali sono attualmente occupati da beni appartenenti al precedente gestore e rientranti nell’asse fallimentare del medesimo e che, tuttavia, tale circostanza, nelle more della procedura di alienazione pubblica di tali beni, la loro presenza non costituisce sostanziale limite alla concreta possibilità di esercizio dell’attività sportiva.
Art. 2 – Causa e finalità perseguita dalle parti –
2.1 Il Concedente è pervenuto alla sottoscrizione del presente contratto per le ragioni di necessità e urgenza meglio descritte negli atti richiamati nelle premesse e, segnatamente, al fine di soddisfare l’interesse pubblico:
▪ consentendo alla Concessionaria di avere a disposizione le strutture di cui all’articolo precedente (art. 1) in tempo utile per l’inizio della stagione sportiva 2022-2023, atteso che con nota assunta al prot. gen.le n. 45198/2022 il Sindaco ha rilasciato il nullaosta in favore di A.C. Carpi SSDaRL all’utilizzo dello stadio comunale Xxxxxx Xxxxxxx e dell’impianto da calcio di Via Sigonio, garantendone la disponibilità per lo svolgimento dell’attività agonistica per la stagione sportiva 2022-2023;
▪ assicurando che gli immobili vengano presi in capo da un gestore che li assuma in custodia, garantendone l’utilizzo, la conservazione, il miglioramento e la manutenzione ordinaria;
▪ favorendo lo sviluppo della cultura sportiva nella comunità di riferimento.
2.2 Il Concessionario si è determinato a contrarre al fine di avere a disposizione le strutture necessarie a consentirgli di partecipare alla prossima stagione sportiva 2022-2023, risultando iscritto alla Lega Nazionale Dilettanti e, a tal fine, si impegna:
▪ a disputare regolarmente e con continuità tutte le gare casalinghe di campionato, amichevoli, di coppa ecc, della 1° squadra per tutta la durata della convenzione nello Stadio comunale X.Xxxxxxx. Fanno eccezione motivi legati a lavori di ripristino e/o adeguamento degli impianti e delle strutture per i quali è ammessa deroga.
Art. 3 – Durata del contratto –
3.1 Il presente contratto avrà durata di mesi 7, con decorrenza dalla data della sua stipula, ovvero dalla data di consegna nelle vie d’urgenza.
3.2 Le parti espressamente escludono che il presente contratto alla scadenza possa rinnovarsi automaticamente.
3.3 In caso di recesso il Concessionario renderà noti all’Amministrazione gli impegni economici e finanziari ed i rapporti contrattuali di ogni genere e specie dallo stesso assunti in esecuzione del presente contratto ed eventualmente non ancora estinti alla data del recesso e provvederà alla loro estinzione.
3.4 In caso di recesso anticipato dal presente contratto senza validi motivi ovvero quando sia organizzato il trasferimento della disputa delle gare della 1° squadra presso altro impianto extracomunale nel periodo di durata del contratto e senza che questo sia dovuto a interventi di adeguamento normativo o concordati con il Concedente, ovvero che non dipendano da provvedimenti degli Organi Federali, automaticamente decadrà il valore della presente concessione in uso e gestione.
Art. 4 – Modalita’ d’uso e Accesso Allo Stadio “X. Xxxxxxx” –
4.1 L’utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti per quanto concerne lo Stadio comunale “X. Xxxxxxx”, a fronte della sua complessità, è autorizzato dal Concessionario solo in via eccezionale e sempre a condizione di non sovrapporsi con le attività di questo ultimo.
4.2 Il Concessionario potrà anche destinare l'impianto allo svolgimento di altre iniziative sportive e non sportive, con ingresso gratuito o a pagamento, nel rispetto di un normale stato di conservazione delle strutture e delle attrezzature, compreso il terreno di gioco, avvalendosi eventualmente della collaborazione di terzi, senza che ciò costituisca sub-affidamento.
4.3 Il Concedente detiene una copia delle chiavi presso i propri uffici, da utilizzare in occasione di eventuali emergenze, ovvero al fine di esercitare l’attività di controllo di cui al successivo Art. 15.
Art. 5 – Modalita’ d’uso e Accesso all’impianto sito in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 00/00 –
5.1 Il Concessionario s’impegna a gestire l’impianto sportivo secondo il principio dell’accesso regolamentato, favorendone la fruizione da parte dei cittadini del Comune di Carpi (MO), sempre in ossequio alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e sanità.
5.2 L’utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata al Concessionario, è autorizzato dal Concessionario stesso in accordo con il Concedente e compatibilmente con l’esercizio della propria attività, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
1. Attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
2. Attività connesse ai campionati federali;
3. Attività per disabili;
4. Utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
5. Utilizzo da parte di singoli cittadini;
6. Manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;
7. Utilizzo da parte di altri residenti fuori Comune.
Art. 6 – Attività delle scuole e dei disabili –
6.1 Alle attività scolastiche e ai disabili possono essere riservati utilizzi dell’Antistadio presso lo stadio X. Xxxxxxx e dell’impianto da calcio di Xxx Xxxxxxx x. 00/00, compatibilmente con l’attività del Concessionario e tenuto conto di quanto previsto agli artt. 4, 5 e 7, nonché della compatibilità di tale utilizzo con le attività manutentive da espletarsi in relazione alla stagione e alle condizioni dei campi da gioco, nei giorni feriali dal lunedì al giovedì compresi nel calendario scolastico, dalle ore
8.00 alle ore 12.00. I singoli Istituti scolastici e gli Istituti per i disabili devono comunicare al Concessionario, con congruo anticipo il calendario di utilizzo.
6.2 Il Concessionario predispone il calendario delle attività scolastiche e per i disabili tenendo presenti la giusta attenzione che il Concedente riserva a questi ultimi.
Art. 7 – Altri usi degli impianti e delle strutture –
7.1 Le strutture e impianti sportivi possono essere concessi in uso a terzi dal Concessionario a Enti, Circoli, Associazioni, Privati etc. per riunioni, attività ricreative, spettacoli musicali e consimili, fatto salvo il rispetto della normativa vigente. La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive.
7.2 Le autorizzazioni a terzi a svolgere, nello Stadio “Xxxxxx Xxxxxxx”, iniziative diverse da quelle sportive, saranno autorizzate dal Concessionario solo in via eccezionale e sempre a condizione di non sovrapporsi con le attività di questo ultimo.
7.3 Le manifestazioni che lo richiedono, dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché la competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ed eventualmente alle direttive del Gruppo Operativo Sicurezza.
7.4 E’ facoltà del Concessionario subordinare l’autorizzazione dell’uso delle strutture e impianti sportivi alla stipulazione, da parte del richiedente, di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, durante il corso delle manifestazioni autorizzate.
Art. 8 – Tariffe applicate dal Concessionario per l’uso di terzi delle strutture –
8.1 Il Concessionario deve applicare le tariffe previste dal Concedente nel corso della durata del contratto per l’eventuale utilizzo da parte di terzi delle strutture.
8.2 La riscossione delle tariffe è di competenza del Concessionario. In tale evenienza il Concedente si riserva di ridurre di pari importo la somma erogata per il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario, di cui al successivo Art. 10.1.
8.3 Le parti convengono che rimanga salva la gratuità dell’uso delle strutture da parte degli istituti scolastici e di tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente, se ed in quanto compatibili con l’attività del Concessionario.
Art. 9 – Obblighi del Concessionario –
9.1 Il Concessionario si obbliga a gestire gli impianti oggetto del presente contratto, con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), nel rispetto della loro capienza, della loro destinazione d’uso, delle norme di sicurezza e delle condizioni imposte dalla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
9.2 Il Concessionario, al fine di ottemperare a quanto previsto dal punto che precede, ha l’obbligo d’impiegare personale quantitativamente e qualitativamente adeguato a garantire la buona gestione degli impianti e il rispetto della normativa vigente.
9.3 Il Concessionario al fine di ottemperare alle obbligazioni dedotte nel presente contratto potrà avvalersi di proprio personale dipendente o di propri volontari, sollevando sin da ora il Concedente da qualsiasi loro pretesa di natura contributiva, retributiva, indennitaria e/o risarcitoria.
9.4 Il Concessionario è obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente le condizioni contrattuali, normative contributive previste dai CCNL ed eventuali accordi integrativi territoriali.
9.5 Il Concessionario, che assume la veste di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, è altresì tenuto all’osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute degli stessi.
9.6 Il Concessionario ha l’obbligo di gestire tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia dell'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Polizia e i Vigili Urbani, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno degli impianti.
9.6 Il Concessionario deve assicurare che le uscite dagli impianti siano sempre libere e rapidamente accessibili da parte degli utenti e dei mezzi di soccorso.
9.7 Il Concessionario è obbligato a conseguire l’ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività. Particolare attenzione sarà prestata dal Concessionario alle disposizioni della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e alle direttive del Gruppo Operativo Sicurezza emanate in occasione di tutte le manifestazioni (sia gare che eventi) casalinghe.
9.8 Il Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, si obbliga a eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, sostenendone integralmente i costi e senza alcun diritto a ristoro o indennizzo da parte del Concedente, come da piano di conduzione tecnica Allegato C a far parte integrante del presente contratto.
Il Concedente potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione degli impianti e disporre affinché si provveda in merito.
9.9 Il Concessionario si obbliga, in generale, ad adeguare le strutture oggetto di concessione alla normativa vigente e sopravveniente, in particolare, a eseguire tutti gli interventi di adeguamento che si rendessero necessari ad adeguare lo Stadio “X. Xxxxxxx” e l’impianto di Xxx Xxxxxxx x. 00/00 alle norme e alle prescrizioni della Lega Nazionale Dilettanti, oltre che alle direttive impartite dal Gruppo Operativo Sicurezza G.O.S. e dalla competente Commissione di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo, assumendosene integralmente i costi.
9.10 E’ fatto divieto al Concessionario di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti sportivi per gli interventi di cui al precedente Art. 9.9 senza il preventivo parere – assenso del Concedente, che lo esprimerà attraverso formale approvazione in linea tecnica dei progetti relativi agli interventi di natura straordinaria.
9.11 Eventuali migliorie, addizioni, l’acquisto di nuova attrezzatura in sostituzione a quella esistente, comporta l’acquisizione delle stesse, quanto alle opere dopo apposito Xxxxxxxx, in proprietà al Concedente, con l’espressa esclusione di qualsiasi prezzo, indennizzo o rimborso in favore del Concessionario.
9.12 Il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare il Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi traente direttamente o indirettamente origine da rapporti contrattuali formalizzati o intercorsi in via di mero fatto, nonché da eventuali fatti illeciti, traenti anch’essi direttamente o indirettamente origine dell’attività di gestione e uso degli impianti oggetto del presente contratto.
9.13 Il Concessionario provvede a segnalare al Concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.
9.14 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modifiche, in quanto applicabili. Dovrà altresì trasmettere al Concedente il bilancio consuntivo relativo alla gestione degli impianti sportivi, unitamente ad una
dettagliata relazione illustrativa dell’attività svolta, entro n. 30 giorni dal termine del presente contratto.
9.15 Il Concessionario si obbliga a comunicare entro giorni 7 al Concedente ogni utilizzo di terzi di cui al precedente Art. 8 e la tariffa contestualmente applicata.
9.16 Il Concessionario, nella persona del suo Legale rappresentante, si obbliga in via incondizionata ad accettare l’onere di custodia dei beni del precedente gestore (di cui al precedente Art. 1.4), attualmente giacenti presso gli impianti e sottoposti a procedura fallimentare e conseguente vendita pubblica, qualora questa fosse la determinazione assunta dal competente Giudice del fallimento.
9.17 Il Concessionario, all’atto della stipula del presente contratto ovvero all’atto della consegna nelle vie d’urgenza, si impegna a designare un Referente per i rapporti ordinari con il Concedente, in ordine all’esecuzione del contratto.
Art. 10 – Obblighi del Concedente –
10.1 Il Concedente, al fine di assicurare l’equilibrio economico finanziario della gestione della concessione, di cui al piano economico e finanziario (P.E.F.) di cui all’allegato D a far parte integrante e sostanziale del presente contratto, s’impegna a corrispondere al Concessionario una somma pari a € 20.000,00 (oltre IVA), da pagarsi in n. 2 rate d’importo pari a € 10.000,00 ciascuna e scadenti, rispettivamente, decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e decorsi 30 giorni dal termine del medesimo.
10.2 Il Concedente, fatto salvo quanto previsto ai precedenti Artt. 9.8 e 9.9, si obbliga a eseguire sugli impianti oggetto del presente contratto, con oneri a proprio esclusivo carico, gli interventi di manutenzione straordinaria.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, a cui il Concessionario non può opporsi, saranno effettuati in date da concordarsi con il medesimo, fatta salva la ricorrenza di particolari ipotesi d’urgenza.
10.3 Il Concedente si obbliga a farsi carico del pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua e tariffa rifiuti) poste a servizio degli impianti oggetto del presente contratto per tutta la sua durata.
Art. 11 – Riequilibrio economico –
11.1 Le parti convengono che l’equilibrio economico finanziario del presente contratto è determinato dalla sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicate nel P.E.F. Allegato D.
11.2 Le variazioni degli anzidetti presupposti, che dovessero derivare causalmente da eventi imprevedibili e/o inevitabili, da determinazioni del Concedente, e che dovessero comportare una modifica sostanziale dell’equilibrio del P.E.F., comporteranno una sua revisione su accordo tra le parti.
11.3 Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente Art. 11.2, la parte che intende richiedere una revisione delle condizioni contrattuali deve darne comunicazione all’altra a mezzo pec. Entro i successivi 10 giorni il R.U.P. dovrà avviare apposita istruttoria fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire alla revisione consensuale delle condizioni di equilibrio della concessione. La procedura di revisione dovrà concludersi entro i successivi 30 giorni, in mancanza di accordo tra le parti in merito alle nuove condizioni contrattuali, ciascuna parte potrà recedere liberamente dal contratto a mezzo semplice comunicazione via pec avente efficacia decorsi 30 giorni dalla sua ricezione.
11.4 A fronte dell’esercizio del diritto di recesso di cui al precedente Art. 11.3, il Concessionario avrà diritto ai rimborsi previsti dalla normativa vigente (art. 165, c. 6, D. Lgs. n. 50/2016).
Art. 12 – Responsabilità verso terzi –
12.1 Il Concessionario è responsabile in via esclusiva per qualsiasi danno che potesse derivare, in via diretta o indiretta, a persone e/o cose per effetto dell’uso degli impianti oggetto del presente contratto e s’impegna ad esonerare, tenere indenne e manlevare il Concedente di qualsiasi pretesa, comunque qualificata (risarcimento e indennizzo) che dovesse essere avanzata dai suddetti terzi;
12.2 Il Concessionario, qualora non ne fosse già in possesso, s’impegna a stipulare e consegnare, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, per ciascun impianto oggetto del presente contratto, una Polizza assicurativa Responsabilità Civile verso terzi (c.d. R.C.T.), di primaria compagnia, con massimale non inferiore ad € 3.000.000 per ciascun sinistro, con estensione alla Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (c.d. R.C.O.) con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per ogni prestatore d’opera infortunato e per ogni sinistro.
12.3 Il Concessionario si obbliga ad assicurare l’osservanza da parte degli utenti, frequentatori e utilizzatori degli impianti delle norme di buona condotta sorvegliando sul loro contegno attraverso personale quantitativamente e qualitativamente adeguato.
12.4 Il Concessionario si obbliga a vigilare sull’osservanza da parte dei terzi utilizzatori degli impianti delle disposizioni adottate dal Concedente e delle direttive della Competente Commissione di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo e del Gruppo Operativo Sicurezza.
13 – Inadempimento, recesso, revoca e decadenza dalla concessione –
13.1 Il recesso e la revoca rinvengono la propria disciplina nell’alveo del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al codice civile, nella misura in cui non siano state quivi derogate.
13.2 Il Concessionario ha la facoltà di recedere dal presente contratto, con comunicazione da inviarsi a mezzo pec e con un preavviso minimo di 90 giorni, e fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 11.3.
13.3 Il Concessionario, a fronte dell’esercizio del diritto di recesso dovrà comunque ottemperare le obbligazioni di cui al presente contratto per tutto il tempo necessario al Concedente a bandire una procedura ad evidenza pubblica, volta a individuare un nuovo gestore.
13.4 La cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro sono disciplinati dall’art. 176 del D.lgs 50/2016 e dalle disposizioni di cui al codice civile, nella misura in cui non siano state quivi derogate.
13.5 Le parti convengono che le condotte di seguito enumerate, integrino gli estremi di un grave inadempimento da parte del Concessionario, legittimando il Concedente alla revoca dell’affidamento:
▪ Arbitrario abbandono, da parte del Concessionario, delle strutture e impianti sportivi oggetto del presente contratto, previa messa in mora;
▪ Grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente contratto, previa messa in mora;
▪ Alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione del Concedente delle destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
▪ Mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e/o mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc. previa messa in mora;
▪ Mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi, previa messa in mora;
▪ Violazione del divieto di sub-concessione, di cui al successivo Art. 19;
▪ Frode a danno del Concedente o di altri Enti pubblici;
▪ Danni agli ospiti e fruitori, ai beni di proprietà del Concedente stesso stessa derivanti da dolo o colpa grave, anche di propri collaboratori, dipendenti o volontari;
▪ Gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente utilizzato;
▪ Perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
13.6 La modifica dell’atto costitutivo del Concessionario tale per cui l’oggetto sociale risultasse incompatibile con l’attività disciplinata dal presente contratto, ovvero la perdita dei titoli sportivi, o la sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.
Art. 14 – Penali –
14.1 Il Concedente, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore, a fronte dell’inadempimento del Concessionario applicherà le seguenti penali:
a) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione totale o parziale da parte del Concessionario di quanto previsto nel piano di conduzione tecnica, applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 oltre il rimborso di eventuali spese sostenute dal Concedente per ovviare all’inadempimento.
14.2 Il Concedente, rilevata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle penali provvederà a formulare apposita contestazione a mezzo pec nei confronti del Concessionario, assegnando termine per il deposito di note difensive. Qualora le motivazioni addotte dal Concessionario non vengano ritenute adeguate, procederà all’irrogazione della penale, con conseguente trattenuta dalla somma di cui al precedente Art. 10.1.
14.3 Fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 13.5, l’applicazione di n. 3 penali legittimerà la risoluzione del presente contratto da parte del Concedente.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente ad agire per l’eventuale maggiore danno, compreso il danno d’immagine.
Art. 15 – Controlli e verifiche –
15.1 Il Concedente si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare lo stato di conservazione, di manutenzione, di igiene e di pulizia degli impianti, ed in generale che il servizio affidato venga reso nel rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario con la stipulazione del presente contratto.
15.2 Al fine di consentire al Concedente l’esercizio della facoltà di cui al punto al precedente Art.
15.1 il Concessionario si obbliga a far accedere ai locali, a loro semplice richiesta, gli addetti e incaricati di eseguire l’attività di ispezione e verifica;
15.3 Qualora in esecuzione delle verifiche e dei controlli il Concedente rilevi difformità, dovrà provvedere alla loro denunzia nei confronti del Concessionario, a mezzo pec, assegnando termine perentorio per la regolarizzazione. L’inottemperanza del Concessionario legittima il Concedente a incamerare la cauzione, anche parzialmente.
15.4 Le parti monitoreranno, in contraddittorio tra loro, l’andamento della gestione e lo stato manutentivo degli impianti, predisponendo apposito verbale.
Art. 16 – Attività pubblicitaria –
16.1 La pubblicità, eccettuata quella sonora, è consentita all’interno degli impianti oggetto del presente contratto, ferme restando le condizioni e i limiti imposti dalla normativa vigente e della regolamentazione Comunale;
16.2 Il Concessionario gestisce autonomamente i propri rapporti di pubblicità e sponsorizzazioni negli impianti oggetto del presente contratto.
16.3 E’ consentita la messa in diffusione di comunicazioni sonore concernenti attività svolte dal Concessionario o attività e iniziative organizzate dal Concedente, nel rispetto del vigente Regolamento comunale sulle emissioni sonore.
16.4 Il Concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi in esecuzione delle autorizzazioni e delle prescrizioni rilasciate dai competenti servizi comunali in ordine alla ubicazione e alle modalità di collocazione dei materiali pubblicitari. Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario.
16.5 I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico.
16.6 Nessuna responsabilità fa carico al Concedente per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.
16.7 È a carico del Concessionario l’onere dell’eventuale rimozione di pannelli/vetrofanie/scritte di qualsiasi genere a carattere informativo e/o pubblicitario già presenti negli impianti.
16.8 Il Concessionario ha l’obbligo di rispettare l’intitolazione dell’impianto “X. Xxxxxxx”.
16.9 I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all’ordine pubblico, e comunque è vietata qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici. Comunicazioni in favore di associazioni in genere portatrici di interessi particolari dovranno essere preventivamente concordate con il Concedente.
17.10 L’installazione delle strutture e degli impianti pubblicitari è subordinata all’espletamento in proprio di tutti gli iter amministrativi per l’acquisizione delle specifiche autorizzazioni ai sensi dei regolamenti vigenti e al pagamento di tutte gli eventuali tributi, imposte o tariffe a essi relativi.
Art. 17 – Riconsegna dei beni –
17.1 Allo scadere del termine del presente contratto, o in caso di revoca, risoluzione o recesso anticipato dello stesso, gli impianti sportivi (comprensivi delle attrezzature/beni di proprietà comunale nonché delle migliorie, addizioni e sostituzioni divenute anch’esse di proprietà comunale) dovranno essere riconsegnati in normale stato d’uso e liberi da persone o cose che non siano di proprietà comunale entro il termine di 30 giorni dalla scadenza ovvero dalla revoca ovvero dal recesso ovvero dalla risoluzione.
Art. 18 – Poteri dell’Amministrazione Concedente e Autotutela –
18.1 L’Amministrazione comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza del presente contratto per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità.
Art. 19 – Divieto di sub-concessione –
19.1 E’ fatto espresso divieto al Concessionario di sub-concedere in tutto o in parte la gestione e la conduzione degli impianti oggetto del presente contratto, pena la risoluzione del presente contratto.
Art. 20 – Cauzione definitiva –
20.1 Il Concessionario a garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, è tenuto a prestare al Concedente, contestualmente alla stipula, una cauzione sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza il beneficio della primitiva escussione del debitore principale, di importo pari ad € 13.799,00 (pari al 10% dell’importo complessivo stimato della concessione), valida per tutta la durata del presente contratto. Il presente importo può essere ridotto nella misura prevista dalla legge.
20.2 La cauzione definitiva è posta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni e oneri dedotti nel presente contratto.
20.3 Il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui il Concedente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata del presente contratto.
Art. 21 – Trattamento dati personali –
21.1 Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (G.D.P.R. – Regolamento Generale Protezione Dati – Reg.Ue n. 679/2016) e delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Concedente in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informativa e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza.
Art. 22– Foro esclusivo –
24.1 Le parti convengono che per qualsiasi controversia dovesse tra loro insorgere in ordine all’interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualora non fosse risolta bonariamente ovvero previo esperimento di conciliazione innanzi all’organo deputato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.
E’, in ogni caso, sempre escluso l’arbitrato.
Art. 23 – Spese di contratto e disposizioni finali –
23.1 Il presente contratto è sottoposto a imposta di bollo, a carico del Concessionario.
23.2 Sono altresì a carico del Concessionario i costi della sua eventuale registrazione, in caso d’uso.
23.3 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa rimando alle disposizioni di cui al codice civile e alla normativa specifica di comparto.
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione Per il Concessionario
Il Sig.
In qualità di Legale rappresentante di
Per il Concedente
Il Sig. In qualità di
Carpi,
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:
Art. 1 – Oggetto del contratto – ; Art. 9 – Obblighi del Concessionario –; Art. 12 – Responsabilità verso terzi –; 13 – Inadempimento, recesso, revoca e decadenza dalla concessione –; Art. 14 – Penali –; Art. 22 – Foro esclusivo.
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione Per il Concessionario
Il Sig.
In qualità di Legale rappresentante di
Per il Concedente
Il Sig. In qualità di
Carpi,
ALLEGATI:
A) Planimetria impianto Stadio comunale X. Xxxxxxx
B) Planimetria impianto sportivo da calcio di via Sigonio
C) Piano di conduzione tecnica
D) Piano economico e finanziario (P.E.F)
Affidamento della concessione di servizi consistente
nella gestione degli impianti sportivi Stadio Cabassi e Campo Sigonio Durata prevista 7 mesi a decorrere dall'efficacia della concessione
Stima del valore della concessione
Ricavi e benefici diretti e indiretti in favore del concessionario | Imponibile | Osservazioni |
Proventi da abbonamenti | 5.000 | Previsione di importo determinata dalla plausibile sottoscrizione di N° 50 abbonamenti relativi a N° 19 gare di campionato, con una media di € 158 oltre IVA ad abbonamento, per un totale su 19 gare di solo Campionato pari ad € 3.002 oltre IVA, riparametrato su N° 12 gare di solo Campionato sui 7 mesi previsti di concessione, per un importo pari a € 4990, si arrotonda per eccesso di ulteriori €10 |
Proventi da vendita biglietti | 30.000 | Previsione di importo determinata da una media stimata di incasso a gara di € 2.000 oltre IVA, moltiplicata per 15 gare (12 di campionato + 3 Coppa Italia) stimate per sui 7 mesi previsti della concessione |
Proventi da sponsorizzazione | 35.000 | Previsione di importo determinata da un totale di sponsorizzazioni annuale stimate di € 60.000 oltre IVA, riparametrata (7/12) sulla durata di 7 mesi della concessione, pari a € 35.000 di imponibile |
Utenze Stadio Cabassi (luce, gas, acqua, tariffa rifiuti) che restano in capo al Comune di Carpi e pertanto considerate beneficio indiretto | 43.455 | Previsione di importo scaturita da un’analisi dei costi degli ultimi mesi a cura del Servizio Finanziario del Comune di Carpi, come da prot. gen.le n. 42122/2022 |
Utenze Impianto Campo Sigonio (luce, gas, acqua, tariffa rifiuti) che restano in capo al Comune di Carpi e pertanto considerate beneficio indiretto | 4.344 | Previsione di importo scaturita da un’analisi dei costi degli ultimi mesi a cura del Servizio Finanziario del Comune di Carpi, come da prot. gen.le n. 42122/2022 |
Contributo del Comune di Carpi e pertanto beneficio diretto | 20.000 | Contributo del Comune di Carpi al fine del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione sui 7 mesi della concessione |
Totale | 137.799 |