AMTAB S.p.A
AMTAB S.p.A
Xxxxx X. Xxxxxxxx X.X.
00000 Xxxx
CAPITOLATO PER
ASSICURAZIONE FURTO (E RAPINA) VALORI E FURTO (E RAPINA) DEI VALORI TRASPORTATI DAI DIPENDENTI
Lotto n. 5
CIG: 7107375763
P R E M E S S A
Il presente contratto è stipulato: (1)
- per quanto attiene i Componenti del Consiglio di Amministra- zione in analogia a quanto previsto dall'art. 23 della Legge 27/12/1985 n. 816;
- per quanto attiene i Dirigenti in applicazione di C.C.N.L. in vigore (2);
- per quanto attiene i Verificatori dei titoli di viaggio in esecuzione di delibera del consiglio di amministrazione del contraente;
- per quanto attiene i dipendenti Portavalori in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione del Contraente.
- per quanto riguarda conducente e trasportati su autovetture private utilizzate da persone autorizzate dal contraente nell’espletamento delle loro funzioni in analogia del DPR 333 del 3/8/1990; ed in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia.
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:
LEGGE
Il Dlgs 209 del 2005 denominato Codice della Strada
COMPAGNIA
Impresa Assicuratrice.
CONTRAENTE
L’AZIENDA O SOCIETÀ (a seconda se azienda speciale o S.p.A.)
ASSICURATI
Tutti i soggetti nominati nelle schede di rischio
CAPITOLATO
Complesso di norme contrattuali richiesto dal contraente pubblico o di pubblica utilità
POLIZZA
Il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro in base al grado di pericolosità dell’attività svolta dal contraente.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
NOTA BENE
Trattasi di descrizione “per esempio”. Ogni azienda dovrà descrivere la propria attività secondo i seguenti criteri:
- disegnare l’architettura giuridico-istituzionale;
- quella organizzativo imprenditoriale, comprensiva delle attività collaterali.
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE
Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli, filoveicoli e/o tramvie, di linea e/o non di linea, metropolitane anche di superficie, ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone mediante ferrovie, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, rete ed esercizio nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.
Proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi esercente attività collaterale quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi e comunque tutte le attività previste dall’oggetto sociale aziendale anche condotte a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, per l’eventuale appalto delle quali risponde quale committente. Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.
REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE
Ai sensi del Dlgs 209/05 l'Impresa ………………………………………………..
è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. ....... del .......
pubblicato in G.U. n. ...... del ..........
Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 PROVA DEL CONTRATTO
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.
Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.
1.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO
L'Impresa per il frazionamento semestrale del premio non potrà richiedere una maggiorazione del premio.
1.4 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI
La Società si impegna a concordare con l’Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall’atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporsi di comune accordo dei regolamenti e forme di comunicazione on line.
1.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO
Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.
Ove l’azienda assicurata sia in grado di fornire alla società un certificato di sicurtà rilasciato da società di certificazione attestante la rispondenza di tutta l’attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.
Analogamente si procederà in presenza di istallazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell’ambito degli standards previsti dalla carta dei servizi.
a) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere
dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.
Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come è disposto dal comma che precede.
Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 del Codice Civile.
b) DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
c) CESSAZIONE DEL RISCHIO
La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità. È assimilato alla cessazione del rischio l’eventuale inserimento di questa contrattualistica per contratto collettivo di lavoro nel fondo pensione di categoria.
1.6 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare od il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.
1.7 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.
Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.
1.8 FORO COMPETENTE
Per le controversie giudiziali o arbitrali che dovessero sorgere su vertenze diverse da quelle previste dal successivo articolo 2.27 il Foro competente di Bari è quello del luogo dove ha sede il Contraente.
1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ALLE PRASSI DI SETTORE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi dell'art. 122 D.Lgs n. 175/95.
Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.
Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti e, in assenza, alle prassi maturate fra le assicurazioni private e il settore del trasporto pubblico locale dopo la liberalizzazione dell’esercizio delle assicurazioni nell’area comunitaria eventualmente depositate presso le camere di commercio locali.
1.10 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.
Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
2.2 FURTO E RAPINA
La Società si obbliga a risarcire il Contraente dei danni materiali e diretti riguardanti i “valori” a lui derivanti da furto, purché i valori siano riposti in “fabbricati” e rapina (come definita dall’art. 628 del codice Penale). Sono parificati ai danni da furto o rapina i danneggiati, le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai “valori” assicurati.
2.3 FURTO COMMESSO CON XXXXXX XXXXXXXXXX
L’assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo al Contraente si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandone mediante furto comunque avvenuto, purché l’estorsione ed il furto di dette chiavi avvengano fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto a casseforti od armadi corazzati chiusi, in ore non di lavoro.
2.4 FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI
La Società presta la garanzia contro i furti anche se l’autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) Xxx l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né della sorveglianza interna dei locali stessi.
b) Che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempia le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
2.5 RAPINA INIZIATA FUORI DAI LAVORI
L’assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali utilizzati dal Contraente per lo svolgimento della propria attività quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
2.6 LIMITI DI RISARCIMENTO
Relativamente alla sola garanzia furto la società non rimborserà l’importo maggiore a:
- € 25.000,00 per “valori” rinchiusi in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa, chiusi a chiave;
- € 15.000,00 per “valori” richiusi in casseforti.
2.7 FURTO E RAPINA DEI “VALORI” TRASPORTATI DA DIPENDENTI
La Società si obbliga a risarcire il Contraente dei danni materiali e diretti, riguardanti i “valori” durante il loro trasporto da parte dei dipendenti conseguenti a:
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- rapina come definita dall’art. 628 del codice Penale.
La garanzia inizia dal momento in cui i “valori” sono al di fuori dei locali goduti dal Contraente e cessa al momento della consegna agli aventi diritto.
2.8 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.
2.9 PARIFICAZIONE A DIPENDENTI
Ai soli effetti della presente assicurazione sono parificati ai dipendenti gli Amministratori del Contraente, i Carabinieri, gli Agenti delle forze dell’Ordine Pubblico, i Vigili Urbani e le guardie Giurate.
Le Guardie Giurate possono anche essere regolarmente inquadrate tra il personale dipendente.
2.10 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dall’11/09/2017 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 10/09/2018.
Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa rinnovo per la durata di un anno.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali. A richiesta del contraente e concordemente con l’assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e per un periodo non superiore a quello precedente.
2.11 LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione vale in tutto il mondo. L'inabilità temporanea, al di fuori dell'Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa.
2.12 FORMA DELLA GARANZIA
La garanzia è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”.
2.13 SOMME ASSICURATE
Le somme assicurate sono indicate negli Allegati relativi a ciascuna categoria.
2.14 MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia dei sinistri è redatta su stampato redatto dal contraente e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi al sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
2.15 COASSICURAZIONE
Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.
2.16 RECUPERO DEL DENARO RUBATO
Limitatamente alla garanzia furto (o rapina) il Contraente è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del denaro rubato e/o rapinato o diparti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell’indennizzo, sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società se questa ha pagato integralmente, se invece l’indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.
2.17 OBBLIGO DELLA SOCIETA’ DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Alla fine di ogni esercizio la società s’impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all’esercizio trascorso, sia in via aggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
ALLEGATO
costituente parte integrante
del contratto di assicurazione furto (e rapina) valori e furto (e rapina) dei valori trasportati dai dipendenti
PROFILO DI RISCHIO
1) RISCHIO ASSICURATO: Furto (e rapina) valori furto (e rapina) valori trasportati dai dipendenti
2) CONTRAENTE: AMTAB SPA
3) DECORRENZA: 11 settembre 2017
4) SCADENZA: 10 settembre 2018
5) DATI TECNICI E UBICAZIONE DEI BENI CONTENENTI
I VALORI: vedasi elenco indicato al punto 12) del presente allegato
6) VALORE ASSICURATO PER OGNI EVENTO 6-a) furto (e rapina) valori sino
a € per ogni sede (n.4 sedi) e per complessive € 25.000,00
6-b) furto (e rapina) valori
trasportati dai dipendenti risarcimento massimo € 15.000,00
MASSIMO RISARCIMENTO NELL'ANNO ASSICURATIVO: € 25.000,00
rappresenta il massimo risarcimento che la Società è tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri nell'annualità assicurativa.
7) FORMA DI GARANZIA: a "primo rischio assoluto"
8) CALCOLO DEL PREMIO
Base per il calcolo del premio:
Somme complessivamente assicurate
€ 40.000,00 (.................)
- tasso imponibile da applicare: %. (per mille)
- premio tassabile: € .......... (. )
9) ONERI FISCALI %
10) PREMIO FINITO
COMPLESSIVO (da indicare nella scheda)
11) DIRITTI DI FRAZIONAMENTO
L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento semestrale del premio annuo senza maggiorazione di costi.
12) DATI TECNICI ED UBICAZIONE DEI BENI CONTENENTI I VALORI
V/le Xxxxxxxx, Via Fornari, Via Xxxxxxxx Veneto (FBN), ex Caserma Rossani.
Bari, lì
L'Impresa Il Contraente