CONTRATTO DI APPALTO
CONTRATTO DI APPALTO
tra
CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A., con sede legale in Xxxxxxxxxx 0000, 00000 Xxxxxxx, Partita Iva e Codice Fiscale n. 04134520271, Iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 368439, in persona del Legale Rappresentante
…………………………………….., munito dei necessari poteri di rappresentanza, di seguito anche “Committente”
e
………………………………….., con sede in ………………… (………….), via
………………….., C.F. / Part. IVA ……………………., in persona del ………………..
e legale rappresentante sig , di seguito anche "Appaltatore"
congiuntamente anche le “Parti”;
premesso che
a) il Committente è proprietario del compendio immobiliare descritto nella Planimetria allegata sub A), ubicato in Venezia-Tessera via Xxxxxxx n°4, 8 e identificato al Catasto Terreni Comune di Venezia Sezione di Venezia, Foglio 158 (ex Sezione di Favaro Veneto, foglio 13), Mappali 180, 344, 482;
b) il Committente ha ottenuto in data ………..… il permesso di costruire prot. n.
……. allegato sub B) per l’esecuzione di un intervento di nuova costruzione consistente nella realizzazione delle opere di seguito sinteticamente indicate: ampliamento dell’edificio da adibire a casa da gioco e servizi annessi, sistema di invarianza idraulica con condotte, parcheggio riservato alla clientela di prestigio all’interno dell’attuale parcheggio clienti, due elementi scenografici pubblicitari con struttura in acciaio e rivestimento luminoso;
c) il Committente ha ottenuto altresì in data ………..… il permesso di costruire
prot. n. ……. allegato sub C) per l’esecuzione di un ulteriore intervento di nuova
costruzione finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di seguito sinteticamente indicate: area a parcheggio con strada di distribuzione interna e capolinea dell’autobus, sistema di invarianza idraulica con condotte e invasi, nuova fermata dell’autobus in direzione Aeroporto, ridefinizione della fermata dell’autobus in direzione Cà Noghera, area verde attrezzata;
d) è interesse del Committente stipulare con ,
risultato miglior offerente all’esito dell’apposita selezione conclusasi con l’aggiudicazione definitiva della commessa approvata con Delibera del Consiglio di
Amministrazione della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. n. del
…………………., un contratto di appalto avente ad oggetto, da un lato, la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori descritti al punto b), e, dall’altro, l’esecuzione degli ulteriori lavori descritti al punto c);
e) è interesse corrispettivo dell’Appaltatore, conformemente al proprio oggetto sociale, assumere in appalto, ai sensi degli artt. 1655 e ss. c.c., l’esecuzione delle prestazioni descritte al punto d), con organizzazione dei mezzi a tal fine necessari e gestione a proprio rischio della commessa;
f) l’Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato il Progetto Edilizio con il relativo Capitolato Speciale, allegati sub D) e E), nonché il Progetto Opere Urbanizzazione con il relativo Capitolato Speciale, allegati sub F) e G), unitamente agli Elaborati Progettuali di Aggiornamento, allegati sub V) e W), che hanno recepito le prescrizioni emesse dagli uffici preposti in sede di iter autorizzativo rispettivamente per il Progetto Edilizio e per il Progetto Opere Urbanizzazione summenzionati, e di accettarne integralmente i contenuti, rinunciando sin d’ora a invocare quale legittimo impedimento all’effettuazione delle prestazioni convenute con il presente contratto eventuali errori o carenze in essi presenti, che sarà suo onere emendare, senza poter rivendicare ulteriori corrispettivi, indennizzi o
risarcimenti;
g) l’Appaltatore dichiara di avere compreso la natura e la consistenza delle opere da eseguire, di aver valutato la redditività del corrispettivo in base alla Planimetria e ai Permessi di costruire allegati sub A), B) e C) nonché al Progetto Edilizio con il relativo Capitolato Speciale, al Computo Metrico Estimativo Progetto Edilizio, al Progetto Opere Urbanizzazione con il relativo Capitolato Speciale, al Computo Metrico Estimativo Progetto Opere Urbanizzazione, al Cronoprogramma dei lavori e agli Elaborati Progettuali di Aggiornamento per il Progetto Edilizio e per il Progetto Opere Urbanizzazione, allegati rispettivamente sub D), E), H), F), G), I), J), V) e W), di essersi recato sul luogo dove le stesse dovranno essere realizzate, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, di aver individuato le discariche e le fonti di approvvigionamento dei materiali, dell'acqua e dell'energia elettrica da impiegare, di aver ponderato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi, rinunciando sin d'ora a qualsiasi riserva o pretesa in merito;
h) l’Appaltatore dichiara di disporre di capitali, maestranze, attrezzature, mezzi d’opera e quant’altro necessari a garantire il regolare andamento ed il buon esito dei lavori appaltati, di possedere tutte le autorizzazioni prescritte per l’esercizio dell’attività edile e di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla vigente normativa anche in tema di personale;
i) l’Appaltatore dichiara di:
- essere iscritto alla Camera di Commercio di ………………., numero Registro
Imprese , come da Visura camerale allegata sub K);
- avere posizione INPS n. ………………, posizione INAIL n. ,
posizione CASSA EDILE n. ;
- non essere assoggettato a procedure concorsuali né di trovarsi, di fatto, in condizione di insolvenza e/o crisi aziendale tali da giustificare iniziative proprie o di creditori anche di natura stragiudiziale;
- applicare ai propri dipendenti il CCNL di settore ed essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali, allegando alla presente scrittura privata, rispettivamente sub L) e M), DURC aggiornato e Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti tecnico-professionali nonché all’organico medio annuo impiegato distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1. Premesse e allegati
1.1. Le premesse costituiscono parte sostanziale del presente contratto ed hanno esse stesse contenuto negoziale, al pari di tutti gli allegati.
Art. 2. Oggetto dell’Appalto
2.1. Il Committente affida in appalto all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, impegnandosi in particolare ad osservare gli obblighi prestazionali risultanti dall’offerta formulata in selezione, l’esecuzione delle attività descritte al punto d) delle Premesse.
2.2. Il presente contratto viene stipulato “a corpo”, per cui i Computi Metrici Estimativi allegati sub H) e I) non assumono alcun valore contrattuale, essendo stati forniti all’Appaltatore solo per agevolare lo studio dell’intervento e la quantificazione del corrispettivo.
2.3. L'esecuzione delle prestazioni dovrà essere effettuata secondo le regole dell'arte e l’Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. In particolare, l’Appaltatore dovrà tempestivamente segnalare al Committente eventuali ostacoli o impedimenti alla puntuale esecuzione dell’appalto.
Art. 3 Corrispettivo – Modalità e termini di pagamento – Sospensione e recesso - Clausola risolutiva espressa
3.1. Sulla scorta del Disciplinare di selezione allegato sub O) e dell’Offerta economica formulata dall’Appaltatore in sede di selezione ed allegata sub P), l’importo globale e omnicomprensivo per le prestazioni oggetto del presente
contratto è stabilito in € …………… (euro ……………………), oltre oneri accessori, di cui:
a) € …………… (euro ……………………), oltre oneri previdenziali e fiscali, per la prestazione di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori descritti al punto b) delle Premesse;
b) € …………… (euro ……………………), oltre oneri fiscali, per la prestazione di esecuzione dei lavori descritti ai punti b) e c) delle Premesse.
Tale corrispettivo deve ritenersi satisfattivo, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche dei costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, che si quantificano in € ……………
(euro ), oltre oneri fiscali.
3.2. L’Appaltatore riconosce espressamente che il corrispettivo forfetario, come sopra determinato e quantificato al punto 3.1, remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, ivi compresa la fornitura di acqua e energia elettrica nonché l’attivazione di ogni altra utenza necessaria per l’esecuzione delle medesime prestazioni, restando a suo integrale carico gli eventuali maggiori oneri non espressamente previsti come rimborsabili.
3.3. Il corrispettivo di cui al punto 3.1 lettera a) relativo alla prestazione di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sarà pagato con le seguenti modalità:
a) quanto ad un primo acconto iniziale, pari al 20% (venti per cento) corrispondente
a € ………………….. (euro ), oltre oneri previdenziali e fiscali, entro
30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da emettersi successivamente alla comunicazione dell’Appaltatore di avvio della prestazione a mente del secondo periodo del punto 7.1;
b) quanto al saldo, pari al rimanente 80% (ottanta per cento) corrispondente a €
………………….. (euro …………………), oltre oneri previdenziali e fiscali, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da emettersi successivamente alla comunicazione all’Appaltatore del buon esito della verifica a norma del secondo periodo del punto 6.7.
3.4. In caso di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale, l’eventuale corrispettivo maturato dall’Appaltatore per la prestazione di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione verrà calcolato sulla base di quanto indicato per ciascuna prestazione nel Prospetto Importi Unitari allegato sub Q).
3.5. Il corrispettivo di cui al punto 3.1 lettera b) relativo alla prestazione di esecuzione dei lavori sarà pagato con le seguenti modalità:
a) quanto a € ………………….. (euro …………………), oltre oneri fiscali, a titolo di acconto ripartito in quattro rate, che verranno erogate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle corrispondenti fatture da emettersi dopo la trasmissione all’Appaltatore, ai sensi del punto 31.4, dei certificati di pagamento conseguenti alla redazione degli stati di avanzamento lavori previsti al raggiungimento del 20% (venti per cento), del 40% (quaranta per cento), del 60% (sessanta per cento) e dell’80% (ottanta per cento) della produzione di cantiere accertata dal Direttore dei lavori;
b) quanto al saldo di € ………….. (euro ), oltre oneri xxxxxxx, xxxxx 00
(xxxxxx) giorni dal ricevimento della fattura da emettersi in base al certificato di collaudo dopo la comunicazione all’Appaltatore della delibera di ammissibilità
prevista dal secondo periodo del punto 47.5.
3.6. Le rate stabilite ai punti 3.3 e 3.5 saranno pagate, previa emissione di regolare fattura fiscale, tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie dell’Istituto all’uopo indicato, all’essenziale condizione che: i) entro le scadenze convenute risultino correttamente eseguite tutte le prestazioni previste; ii) vengano previamente consegnati, da parte dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori, il DURC e copia autentica della documentazione comprovante la regolare erogazione degli stipendi e degli onorari di tutto il personale, dipendente e non, applicato alla commessa nel periodo compreso tra la stipula del presente contratto e la maturazione della rata di acconto o saldo da porre in pagamento.
3.7. In caso di compagini plurisoggettive tutti i pagamenti saranno effettuati nei confronti della capogruppo-mandataria, alla quale dovrà essere rilasciata apposita delega all’incasso. Non è previsto in alcun caso il pagamento diretto dei Subappaltatori. Il pagamento del corrispettivo di cui al punto al punto 3.1 lettera a) relativo alla prestazione di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sarà pagato direttamente al soggetto che la eseguirà, anche se non dovesse assumere la veste formale di parte del presente contratto.
3.8. Fermo il diritto a far valere la risoluzione del contratto ove consentito, il Committente potrà sospendere il pagamento della rata maturata: i) nel caso di esecuzione di prestazioni difformi o in ritardo rispetto a quanto convenuto, fino all’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’Appaltatore; ii) in caso di irregolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, fino alla esibizione del DURC dell’Appaltatore e/o degli eventuali Subappaltatori; iii) in caso di irregolarità nell’erogazione degli stipendi e degli onorari del personale, dipendente e non, applicato alla commessa nel periodo compreso tra la stipula del presente contratto e la maturazione della rata di acconto o saldo, fino
alla presentazione di copia autentica della documentazione attestante l’intervenuta regolarizzazione da parte dell’Appaltatore e/o degli eventuali Subappaltatori. Verificandosi per due volte le condizioni preclusive di cui ai precedenti numeri ii) e iii), il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
3.9. In caso di mancato e ingiustificato pagamento anche di una sola delle rate previste ai precedenti punti 3.3 e 3.5, l’Appaltatore provvederà ad inviare al Committente una dettagliata diffida di pagamento, a mezzo raccomandata a/r o pec. Decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta diffida senza che sia intervenuto il pagamento, l’Appaltatore avrà facoltà di sospendere i lavori.
3.10. In caso di mancato ed ingiustificato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, previste ai precedenti punti 3.3 e 3.5, l’Appaltatore avrà facoltà di recedere dal presente contratto, previo invio al Committente di una dettagliata diffida di pagamento a mezzo raccomandata a/r o pec, recante un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
3.11. Fatto salvo quanto previsto ai punti 3.6 e 3.8 in ordine ai presupposti del pagamento, qualora, per causa imputabile al Committente, le rate di acconto e di saldo non fossero corrisposte entro il termine contrattualmente stabilito, spetteranno all'Appaltatore gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
3.12. In deroga all'articolo 1666, comma 2, c.c., il pagamento della rata di saldo non costituirà accettazione delle prestazioni appaltate.
Art. 4 Invariabilità del corrispettivo – Revisione del corrispettivo
4.1. L’Appaltatore si dichiara consapevole che il corrispettivo della prestazione di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, come determinato al punto 3.1, rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, senza che possa essere invocato alcun compenso
aggiuntivo.
4.2. Il corrispettivo della prestazione di esecuzione dei lavori, come determinato al punto 3.1, si considererà fisso e invariabile per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1664, comma 1, c.c., con conseguente esclusione di ogni forma di revisione, ad eccezione dell’equo compenso contemplato al comma 2 del predetto articolo.
4.3. Qualora le Parti non trovassero un diverso accordo nei 45 (quarantacinque) giorni successivi scadenza del termine di cui al punto precedente, il corrispettivo della prestazione di esecuzione dei lavori verrà rideterminato in base al Prezziario aggiornato relativo ai lavori pubblici del Comune di Venezia – Terraferma, fatta salva l’applicazione del ribasso d’asta offerto in selezione dall’Appaltatore.
Art. 5 Ritenute di garanzia
5.1. L’Appaltatore autorizza il Committente ad operare una ritenuta di garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di ciascuna rata di acconto e a trattenere le relative somme in caso di presunto colpevole inadempimento dell’Appaltatore stesso.
5.2. Tali somme, comunque infruttifere, saranno restituite all’Appaltatore:
a) per quanto attiene alla prestazione di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione solo in esito alla positiva verifica del progetto da parte del Committente ai sensi del successivo punto 6.7 e all’atto del pagamento della rata di saldo, sempreché non risultino esposizioni debitorie dell’Appaltatore verso il Committente stesso, perché diversamente verranno portate in compensazione di queste ultime fino alla concorrenza del relativo importo.
b) per quanto attiene alla prestazione di esecuzione dei lavori, solo in esito alla delibera di ammissibilità del certificato di collaudo da parte del Committente ai sensi
del successivo punto 47.5 e all’atto del pagamento della rata di saldo, sempreché non risultino esposizioni debitorie dell’Appaltatore verso il Committente stesso, perché diversamente verranno portate in compensazione di queste ultime fino alla concorrenza del relativo importo.
Art. 6 Prestazione di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione – Verifica del Progetto esecutivo – Errori o omissioni progettuali - Clausole risolutive espresse
6.1. L’Appaltatore dovrà sviluppare a livello esecutivo il Progetto Edilizio e il relativo Elaborato Progettuale di Aggiornamento allegati sub D) e sub V).
6.2. L’Appaltatore dovrà altresì assumere il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva.
6.3. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto con competenza, perizia e diligenza e comunque in conformità a quanto stabilito dagli articoli 15 e 16 e da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010 nonché da ogni altra disposizione normativa vigente nel corso dell’incarico.
6.4. Il Progettista si obbliga a osservare le direttive impartite dal Committente nonché a partecipare alle riunioni dal medesimo indette o al quale il medesimo fosse convocato.
6.5. I documenti e gli elaborati approntati dall’Appaltatore e sottoscritti dai soggetti indicati al successivo punto 9.1 dovranno essere consegnati al Committente in almeno cinque copie cartacee, oltre che in formato digitale firmato elettronicamente e in formato editabile.
6.6. Eventuali aggiornamenti imposti da disposizioni normative entrate in vigore prima della consegna del Progetto Esecutivo dovranno essere predisposti a cura e spese dell’Appaltatore, che dovrà informare tempestivamente il Committente della necessità di introdurli, anche al fine di ottenere un’eventuale proroga del termine finale di espletamento della prestazione di progettazione esecutiva.
6.7. Il Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore sarà sottoposto a verifica da parte del Committente. L’esito della verifica verrà comunicato all’Xxxxxxxxxxx xxxxx
00 (xxxxxx) dalla consegna degli elaborati. La predetta verifica non solleverà l’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali errori o carenze del Progetto Esecutivo.
6.8. Qualora, nel corso della verifica di cui al punto precedente, dovessero riscontrarsi errori o carenze degli elaborati comunque emendabili, il Committente assegnerà all’Appaltatore un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per rimediarvi, decorso inutilmente il quale il contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
6.9. Nel caso di rifiuto dell’Appaltatore di approntare i necessari correttivi a mente del punto precedente, il Committente, ove non intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa ivi disciplinata, avrà facoltà di affidare la redazione delle necessarie modifiche o integrazioni degli elaborati, a un progettista diverso dall’Appaltatore, fermo restando che quest’ultimo dovrà comunque sopportarne la spesa, con facoltà del Committente di compensarla con il corrispettivo dovuto all’Appaltatore stesso.
6.10. Nell’eventualità in cui, nella fase di realizzazione dei lavori, dovessero riscontrarsi nel Progetto Opere Urbanizzazione esaminato dall’Appaltatore ed allegato sub F) oppure nel Progetto Esecutivo predisposto dall’Appaltatore sulla scorta del Progetto Edilizio allegato sub D), ), ivi compreso quanto definito negli Elaborati Progettuali di Aggiornamento allegati sub V) e W), errori od omissioni tali da rendere necessaria la predisposizione di una variante correttiva, il Committente potrà richiedere a quest’ultimo, che sarà obbligato a rendere la prestazione nel termine all’uopo assegnatogli e senza costi aggiuntivi, di approntarla. In alternativa,
il Committente avrà facoltà di affidare la redazione della predetta variante a un progettista diverso dall’Appaltatore, fermo restando che quest’ultimo dovrà comunque sopportarne la spesa, con facoltà del Committente di detrarla dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore stesso. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà rispondere delle maggiori spese e degli ulteriori danni subiti dal Committente in conseguenza dei summenzionati errori o omissioni progettuali.
6.11. Salvo diverso accordo tra le Parti, nella fase di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore non potrà proporre al Committente varianti migliorative al Progetto Esecutivo predisposto in forza del presente contratto.
Art. 7 Termine di esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva - Proroga e sospensione del medesimo termine - Recesso dell’Appaltatore - Clausole risolutive espresse
7.1. Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato al Committente entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dall’ordine del Committente di avviare la relativa prestazione. L’Appaltatore comunicherà senza indugio al Committente l’inizio di quest’ultima.
7.2. L’Appaltatore, per sopravvenute esigenze o difficoltà a lui non imputabili, potrà richiedere una congrua proroga del termine stabilito al punto precedente, purché la relativa istanza, comunque soggetta a valutazione discrezionale del Committente, venga avanzata prima della sua scadenza.
7.3. Nel caso di mancata consegna del Progetto Esecutivo entro il termine di cui al punto 7.1, eventualmente prorogato, il Committente potrà assegnare all’Appaltatore un nuovo termine perentorio, non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
7.4. Il Committente potrà ordinare, in qualunque momento, la sospensione della
prestazione di progettazione esecutiva, senza che l’Appaltatore possa eccepire alcunché o rivendicare qualsivoglia corrispettivo supplementare, risarcimento o indennizzo. E’ fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di recedere dal presente contratto qualora la durata della anzidetta sospensione dovesse eccedere i 60 (sessanta) giorni, con diritto a ricevere il pagamento del corrispettivo relativo alle attività fino a quel momento eseguite, sulla base del Prospetto Importi Unitari allegato sub Q).
7.5. La ripresa della prestazione di progettazione esecutiva avverrà dietro specifico ordine del Committente e dalla sua data riprenderà a decorre il termine per la consegna del Progetto Esecutivo.
7.6. La sospensione e la ripresa della prestazione di progettazione esecutiva dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dalle Parti.
7.7. Eventuali contestazioni dell’Appaltatore dovranno essere formulate in forma di riserva sul predetto verbale, a pena di decadenza dal diritto di farle valere anche giudizialmente.
7.8. Rimanendo inadempiuto l’obbligo dell’Appaltatore di riprendere la prestazione di progettazione esecutiva rimasta sospesa, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
Art. 8 Penali – Condizione risolutiva
8.1. Fermo il diritto del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno, fino alla eventuale risoluzione del contratto a mente dei precedenti punti 7.3 e 7.8, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale per la ritardata esecuzione della prestazioni ivi contemplate:
- la somma giornaliera di € 500,00 (euro cinquecento/zero), per i primi 15 (quindici) giorni di ritardo;
- la somma giornaliera di € 750,00 (euro settecentocinquanta/zero), per ogni ulteriore giorno di ritardo.
8.2. In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate per ritardo non potrà superare il 25% (venticinque per cento) dell'importo del corrispettivo pattuito per la prestazione di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Al raggiungimento di tale soglia il contratto si risolverà e il Committente avrà diritto di trattenere le penali dovute e di agire per il risarcimento del maggior danno.
8.3. La contabilizzazione delle penali previste dal presente articolo, in detrazione dal compenso maturato dall’Appaltatore, avverrà in occasione del primo pagamento utile.
Art. 9 Soggetti applicati alla prestazione di progettazione esecutiva - Divieto di subappalto della prestazione di progettazione esecutiva – Clausola risolutiva espressa
9.1. Prima dell’avvio della prestazione di progettazione esecutiva l’Appaltatore comunicherà al Committente il nominativo del/dei tecnico/i iscritto/i negli appositi albi professionali che firmerà/anno il Progetto Esecutivo e, in caso di pluralità di soggetti coinvolti nella progettazione, quello del professionista, iscritto all’albo degli ingegneri o degli architetti da almeno dieci anni, che ne coordinerà gli interventi specialistici sottoscrivendo anch’egli il Progetto Esecutivo, fermo restando che tutti i firmatari di quest’ultimo saranno personalmente responsabili verso il Committente, in solido con l’Appaltatore. Il personale designato a norma del presente comma è quello risultante dall’Elenco Progettisti allegato sub R) che ne specifica qualifiche e mansioni; esso potrà essere successivamente sostituito solo con il consenso del Committente. In caso di sospensione, cancellazione o decadenza dall’iscrizione all’albo professionale di appartenenza come pure di cessazione del rapporto con l’Appaltatore, il personale designato a norma del presente punto dovrà essere
immediatamente surrogato da quest’ultimo, con figure professionali analoghe a quelle sostituite, comunque idonee allo svolgimento dell’incarico, dandone contestuale avviso al Committente.
9.2. Il Committente potrà richiedere, in ogni momento, la sostituzione dei professionisti prescelti dall’Appaltatore in ossequio al punto precedente, laddove ritenuti, a proprio insindacabile giudizio, non idonei o non qualificati per il corretto espletamento dell’incarico.
9.3. Il Progettista dichiara e garantisce: a) di essere in regola con tutti gli adempimenti retributivi, contributivi, fiscali e assicurativi relativi ai propri dipendenti e/o collaboratori e di ottemperare a tutte le disposizioni in vigore in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, in relazione a tutti i soggetti di cui si avvarrà ai fini dell’adempimento del presente contratto, di aver regolarmente svolto tutti gli adempimenti informativi e formativi previsti dalla vigente normativa; b) di impegnarsi ad osservare gli adempimenti indicati alla lettera a) fino alla conclusione dell’incarico.
9.4. In nessun caso la prestazione di progettazione potrà essere subappaltata a terzi.
9.5. Laddove risultassero violati le prescrizioni indicate al punto 9.1, l’obbligo di sostituzione stabilito al punto 9.2, gli adempimenti contemplati al punto 9.3 o il divieto di subappalto sancito al punto precedente, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa qui disciplinata, inviata a mezzo raccomandata a/r o pec.
Art. 10 Assicurazione del Progettista - Clausola risolutiva espressa
10.1. Al presente contratto viene allegata sub S) la Polizza per la responsabilità civile professionale dei firmatari del progetto esecutivo esibita dall’Appaltatore a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni di progettazione e di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione affidategli, anche connessi a errori e/o omissioni che abbiano determinato a carico del Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
10.2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che il Committente dovrà sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che il Committente stesso avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
10.3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione qualora, nei casi previsti dal presente contratto, la nuova progettazione dovesse essere affidata a progettisti diversi dall’Appaltatore.
10.4. Il massimale della polizza di cui al punto 10.1 dovrà essere pari ad almeno €
1.000.000 (euro un milione/zero) per sinistro e annualità assicurativa.
10.5. Tale polizza o altra equipollente dovrà mantenere efficacia sino alla data di collaudo delle opere progettate. Nel caso di mancato ripristino della polizza divenuta inefficace per qualsiasi ragione, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa qui disciplinata, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
10.6. L’Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, dovrà comprovare di essere in regola con il pagamento del premio assicurativo.
Art. 11 Prestazione di esecuzione dei lavori - Clausola risolutiva espressa
11.1. L’Appaltatore dovrà eseguire l’intervento di cui al punto b) delle Premesse in conformità al Permesso di costruire, al Progetto Edilizio, al Capitolato speciale e all’Elaborato Progettuale di Aggiornamento allegati rispettivamente sub B), D) E) e V), siccome sviluppati nel Progetto esecutivo previsto all’articolo 6.
11.2. L’Appaltatore dovrà altresì eseguire l’intervento di cui al punto c) delle Premesse in conformità al Permesso di costruire, al Progetto Edilizio, al Capitolato
speciale e all’Elaborato Progettuale di Aggiornamento allegati rispettivamente sub
C), F) G) e W).
11.3. L’Appaltatore dovrà garantire i livelli prestazionali indicati nell’Offerta tecnica
allegata sub N).
11.4. Per quanto attiene specificamente al personale, l’Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell’appalto, l’impiego del Direttore di Cantiere e delle figure professionali eventualmente indicati nell’Offerta tecnica allegata sub N) agli effetti dell’attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri 3.1 e 3.2 di cui al punto 20.2 della Sezione II del Disciplinare di selezione allegato sub O). La sostituzione dei predetti soggetti sarà ammessa nei soli casi di cessazione del rapporto di dipendenza o di collaborazione nonché di oggettivo impedimento all’espletamento delle funzioni/mansioni assunte. Tale sostituzione dovrà essere comunque previamente autorizzata dal Committente e contemplare l’impiego di soggetti in possesso di un profilo analogo a quelli sostituiti.
11.5. Ferme restando le ulteriori specifiche ipotesi di risoluzione del contratto, in caso di violazione degli obblighi stabiliti ai punti precedenti, quest’ultimo si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
Art. 12 Subappalto – Clausola risolutiva espressa
12.1. L’Appaltatore potrà subappaltare in tutto o in parte a terzi i lavori commissionategli, nei casi e nei limiti indicati al punto 2.5 della Sezione II del Disciplinare di selezione allegato sub O), dandone preventiva comunicazione al Committente, con la quale verranno specificate le lavorazioni subappaltate e indicati i nominativi dei Subappaltatori, di cui dovrà consegnare tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e dal presente contratto.
12.2. Il Committente dovrà espressamente autorizzare il subappalto e potrà
esprimere, anche per il tramite del Direttore dei lavori, il proprio veto motivato rispetto alle Imprese subappaltatrici prescelte dall’Appaltatore, chiedendone la sostituzione prima dell’avvio delle lavorazioni subappaltate. La sostituzione potrà essere pretesa dal Committente anche in corso d’opera, qualora il Direttore dei lavori dovesse rilevare, a proprio insindacabile giudizio, l’imperfetta o la ritardata esecuzione delle lavorazioni subappaltate oppure la violazione degli obblighi contrattuali e/o normativi a carico dei Subappaltatori.
12.3. Il Committente potrà esercitare direttamente presso i Subappaltatori le verifiche in corso d’opera di cui al successivo articolo 43. A tal fine l’Appaltatore si impegna sin d'ora ad ottenere l’espresso consenso dei Subappaltatori alla loro effettuazione.
12.4. L’Appaltatore si obbliga a consegnare al Committente per ogni Subappaltatore, prima dell'inizio di ogni attività subappaltata e, ove previsto, nell’arco della sua durata, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, le certificazioni di legge relative al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, il DURC e tutta la ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla normativa vigente.
12.5. Le lavorazioni subappaltate non potranno costituire oggetto di ulteriore subappalto.
12.6. In ogni caso, il subappalto rimarrà rapporto obbligatorio interno tra l’Appaltatore e il Subappaltatore, con la conseguenza che il primo resterà responsabile verso il Committente della regolarità e della conformità dei lavori subappaltati. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere che l’Appaltatore abbia deciso di subappaltare.
12.7. Il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro
semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa qui disciplinata, inviata a mezzo raccomandata a/r o pec, nei seguenti casi:
a) subappalto non comunicato autorizzato, in violazione di quanto previsto ai punti 12.1. e 12.2;
b) mancata sostituzione del subappaltatore a mente del punto 12.2;
c) opposizione del Subappaltatore ai controlli di cui al punto 12.3;
d) mancata consegna della documentazione elencata al punto 12.4;
e) subappalto a cascata in violazione del divieto sancito al punto 12.5.
Art. 13 Modifiche non autorizzate – Clausola risolutiva espressa - Varianti in corso d’opera
13.1. L'Appaltatore non potrà apportare varianti né al progetto né alle modalità di esecuzione delle lavorazioni appaltate senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
13.2. Salvo diversa valutazione del Committente, la violazione del divieto di cui al punto precedente, comporterà l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, nel termine all’uopo assegnatogli, senza poter rivendicare compensi, rimborsi o indennizzi per i relativi lavori di ripristino. In caso di inerzia dell’Appaltatore, la demolizione sarà effettuata d’ufficio, detraendo la relativa spesa dall’eventuale suo credito, fermo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno; al contempo, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec. Dei provvedimenti assunti e delle operazioni compiute in forza del presente punto verrà redatto, a cura del Direttore dei lavori, apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore. Eventuali contestazioni dell’Appaltatore dovranno
essere formulate, a pena di decadenza dal diritto di farle valere anche giudizialmente, in forma di riserva sul registro di contabilità, nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 59.
13.3. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre le varianti in diminuzione o in aumento che a suo insindacabile giudizio riterrà opportune.
13.4. Ulteriori varianti in aumento o in diminuzione potranno essere introdotte se necessarie alla realizzazione a regola d’arte delle opere appaltate.
13.5. L’Appaltatore dovrà essere prontamente informato della volontà o della necessità di variare il progetto a norma dei punti 13.3. e 13.4 e comunque con un preavviso di almeno 30 (trenta) rispetto alla data di avvio delle lavorazioni oggetto di variante. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà il pagamento delle lavorazioni inutilmente eseguite dall’Appaltatore, nella consistenza accertata dal Direttore dei lavori.
13.6. L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le lavorazioni oggetto di varianti in aumento fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale.
13.7. La precedente disposizione troverà applicazione anche in ipotesi di varianti tali da comportare notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi delle singole categorie di lavori, in espressa deroga alla previsione dell'articolo 1661, comma 2, c.c.
13.8. In caso di varianti in aumento eccedenti la soglia di cui al punto 13.6 l’Appaltatore avrà facoltà di recedere dal contratto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo del punto 13.5.
13.9. Indipendentemente dalle ipotesi previste ai punti precedenti, il Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla possa rivendicare l'Appaltatore a titolo di indennizzo o risarcimento. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione dovrà essere tempestivamente comunicata
all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
13.10. Qualora l’importo delle variazioni rientrasse nel limite stabilito al punto 13.6, la perizia di variante sarà accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore dovrà sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, si eccedesse tale limite, la perizia sarà accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale dovranno essere riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 14 è condizionata tale accettazione.
13.11. Agli effetti di quanto previsto ai punti da 13.6 a 13.10 il corrispettivo contrattuale sarà costituito dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo delle varianti già intervenute. Non si terrà conto degli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni, salvo che tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale, nel qual caso l’Appaltatore potrà chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
Art. 14 Corrispettivo per le varianti e condizioni di esecuzione delle stesse
14.1. L’Appaltatore sarà tenuto a eseguire i lavori oggetto di varianti in aumento non eccedenti la soglia di cui al punto 13.6 agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario.
14.2. In caso di varianti eccedenti l’anzidetta soglia, l’Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo del punto 13.5, dovrà dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali prezzi e condizioni. In caso di silenzio dell’Appaltatore o di suo intempestivo riscontro, si intenderà manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. Nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della summenzionata dichiarazione dell’Appaltatore, il Committente
dovrà comunicargli le proprie determinazioni. In caso di silenzio del Committente o di suo intempestivo riscontro, si intenderanno accettati i prezzi e le condizioni rappresentati dall’Appaltatore.
14.3. Le varianti in diminuzione comporteranno la riduzione del corrispettivo spettante all'Appaltatore, in ragione del valore delle lavorazioni stralciate dall’appalto.
14.4. L’importo delle varianti in aumento o in diminuzione sarà stabilito in base all’Elenco Prezzi Unitari allegato sub T).
14.5. In mancanza di voci utilizzabili per la redazione delle varianti in aumento, si farà luogo alla determinazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore, secondo il seguente ordine di criteri: a) desumendoli dal Prezziario aggiornato relativo ai lavori pubblici del Comune di Venezia – Terraferma;
b) ragguagliandoli a quelli contrattualizzati di lavorazioni consimili; c) ricavandoli da nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. Ove comportassero maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi dovranno essere approvati dal Committente prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. In caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell’Appaltatore, gli stessi saranno comunque utilizzati nella contabilità dei lavori e si intenderanno definitivamente accettati, ove l’Appaltatore, a pena di decadenza anche dal diritto di agire giudizialmente per l’asserito maggior dovuto, non iscriva riserva sul registro di contabilità, nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 59.
14.6. In ogni caso, i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto in selezione dall’Appaltatore.
14.7. Le maggiorazioni e/o le detrazioni conseguenti all’introduzione di varianti in aumento e/o in diminuzione ai lavori appaltati saranno contabilizzate in occasione
del primo stato di avanzamento dei lavori utile o del conto finale.
14.8. L’Appaltatore rinuncia espressamente agli indennizzi di cui all’articolo 1660, commi 2 e 3, c.c.
Art. 15 Consegna e inizio dei lavori appaltati - Recesso dell’Appaltatore in caso di consegna dei lavori ritardata o sospesa - Xxxxxxxx risolutiva espressa
15.1. Il Committente effettuerà la consegna del cantiere all'Appaltatore tramite il Direttore dei lavori nel giorno all’uopo comunicatogli.
15.2. Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna parziale del cantiere con riferimento all’intervento descritto al punto c) delle Premesse. In tal caso, i termini intermedi e finale di esecuzione dei lavori decorreranno dalla data della successiva consegna definitiva.
15.3. La consegna definitiva avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all’Appaltatore della verifica positiva del Progetto Esecutivo di cui al secondo periodo del punto 6.7. Tale termine potrà essere comunque prorogato d’intesa tra le Parti.
15.4. La consegna del cantiere, anche parziale, dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle Parti.
15.5. Ove nel giorno fissato dal Committente e comunicato all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, quest'ultimo non dovesse presentarsi a ricevere la consegna, anche parziale, del cantiere, il Committente potrà assegnare all’Appaltatore, a mezzo raccomandata a/r o pec, un nuovo termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
15.6. Qualora la consegna avvenisse con ritardo imputabile al Committente superiore a 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 15.3,
l’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Sarà in facoltà del Committente accogliere o meno la relativa istanza. L’istanza di recesso non potrà comunque essere rigettata decorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del medesimo termine.
15.7. In caso di accoglimento dell’istanza di recesso, all’Appaltatore spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute e compiutamente documentate. Nell’eventualità in cui l'istanza di recesso fosse respinta e si procedesse tardivamente alla consegna del cantiere, l’Appaltatore avrà diritto ad un compenso integrativo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo effettivamente sostenuti e compiutamente documentati.
15.8. Qualora, iniziata la consegna definitiva, questa fosse sospesa dal Committente per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non potrà durare oltre 60 (sessanta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, troveranno applicazione le disposizioni di cui ai punti 15.6 e 15.7.
15.9. Intervenuta la consegna, sia parziale che definitiva, del cantiere e prima dell'inizio dei relativi lavori, l'Appaltatore dovrà nuovamente verificare, a propria cura e spese, lo stato di fatto superficiale dell'area interessata dai lavori, ed evidenziare eventuali condizioni preclusive dell’immediata esecuzione delle opere appaltate e comunque fornire, se richiesto al Committente, il necessario supporto per la ricerca di eventuali impianti e sottoservizi esistenti (quali a titolo esemplificativo: tubazioni dell'acqua, canalizzazioni, linee elettriche, tubi del gas, linee telefoniche), da intendersi già remunerato in forza del corrispettivo contrattuale. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale a cura del Direttore dei lavori.
15.10. Qualora, nei 15 (quindici) giorni successivi alla consegna, parziale e/o definitiva, del cantiere, l’Appaltatore non dovesse comunicare per iscritto al Committente l’impossibilità di eseguirli e le relative ragioni, la consegna stessa si considererà integralmente ed incondizionatamente accettata, con conseguente
decadenza dell’Appaltatore stesso dal diritto di far valere anche giudizialmente la predetta impossibilità.
15.11. L’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione al Direttore dei lavori dell’avvio delle opere appaltate.
Art. 16 Termine finale di esecuzione dei lavori
16.1. In ragione dell’Offerta tempo formulata in sede di selezione ed allegata sub U)
il termine entro cui l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori appaltati è fissato in …..
( ) giorni naturali e consecutivi dalla consegna definitiva del cantiere.
16.2. Nel calcolo del termine di cui al punto 16.1 le Parti dichiarano di avere tenuto conto delle ferie, dei riposi e dei permessi di cui i dipendenti dell'Appaltatore devono godere per legge e contratto nonché delle normali condizioni climatiche riferite ai periodi previsti di esecuzione delle opere.
16.3. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di aver adeguatamente valutato le seguenti circostanze suscettibili di interferire sull’organizzazione del cantiere e sui tempi di esecuzione delle lavorazioni, rinunciando sin d’ora a pretendere corrispettivi supplementari, indennizzi o risarcimenti: a) il Casinò è aperto alla clientela tutti i giorni dell’anno dalle 11.00 alle 05.00, con esclusione del 24 e 25 dicembre; b) di fronte all’ingresso del Casinò è situata una strada dove l’autobus pubblico e i mezzi privati sostano anche per accedere alla casa da gioco;
c) andrà garantita continuità all’accesso del pubblico e del personale al Casinò per tutta la durata della fase esecutiva.
Art. 17 Cronoprogramma dei lavori – Programma esecutivo dei lavori
17.1. L'Appaltatore si impegna al rigoroso rispetto del Cronoprogramma dei lavori allegato sub J) nel quale sono state indicate le lavorazioni appaltate e i termini intermedi e finale entro i quali le stesse dovranno essere eseguite.
17.2. L’Appaltatore si dichiara consapevole che il Cronoprogramma dei lavori ha stabilito le seguenti scadenze intermedie tassative, a decorrere dalla consegna
definitiva dei lavori:
- ampliamento del casinò: a) 118 (centodiciotto) giorni per il completamento delle strutture; b) 255 (duecentocinquantacinque) giorni per il completamento delle opere impiantistiche con esclusione delle finiture (ad esempio, prese, frutti, griglie, ecc.);
- parcheggio riservato per la clientela di prestigio all’interno dell’attuale parcheggio clienti: a) 30 (trenta) giorni per l’inizio delle lavorazioni; b) 120 (centoventi) giorni per la fine delle lavorazioni;
- elementi scenografici pubblicitari con struttura in acciaio e rivestimento luminoso:
a) 150 (centocinquanta) giorni per l’inizio delle lavorazioni; b) 270 (duecentosettanta) giorni per la fine delle lavorazioni;
- opere di urbanizzazione lungo via Xxxxxxx: a) 55 (cinquantacinque) giorni per il completamento del parcheggio e dell’area verde; b) 100 (cento) giorni per la fine delle lavorazioni.
17.3. I termini indicati al punto precedente s’intenderanno ridotti nella stessa percentuale dell’eventuale diminuzione della durata complessiva dei lavori risultante dall’Offerta tempo allegata sub U).
17.4. Xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima della consegna del cantiere, l'Appaltatore dovrà predisporre, in base alla propria organizzazione d’impresa, e recapitare al Direttore dei lavori un proprio Programma esecutivo dei lavori, rispettoso dei termini intermedi e finale previsti dal Cronoprogramma dei lavori allegato sub J) ed eventualmente rideterminati sulla scorta dell’Offerta tempo allegata sub U). Detto Programma, recante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite, dovrà essere approvato dal Direttore dei lavori, prima della consegna, eventualmente anche parziale, del cantiere, mediante l’apposizione del proprio visto, ma la sua accettazione non potrà in alcun modo limitare o ridurre la responsabilità dell'Appaltatore o comportare la modifica delle sue
obbligazioni.
17.5. Il Programma dei lavori predisposto dall’Appaltatore potrà essere modificato o integrato, per una miglior conduzione del cantiere, e in particolare:
- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al presente contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti fossero in qualunque modo interessate dall'andamento dei lavori;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Committente, aventi giurisdizione, competenze o responsabilità sugli immobili, sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e prove di funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora fosse richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni.
Art. 18 Proroga dei termini di esecuzione dei lavori
18.1. Qualora in corso d’opera fossero introdotte varianti al progetto comportanti l’aggiunta di nuove lavorazioni o la sostituzione delle lavorazioni originarie con altre di maggiore complessità, l’Appaltatore avrà diritto alla concessione di una congrua proroga rispetto ai termini intermedi e finale di esecuzione delle opere appaltate stabiliti dal Cronoprogramma dei lavori allegato sub J) ed eventualmente rideterminati sulla scorta dell’Offerta tempo allegata sub U).
18.2. I medesimi termini saranno prorogati anche nei casi di sospensione dei lavori previsti ai successivi punti 20.1 e 20.2.
Art. 19 Inderogabilità dei termini intermedi e finale di esecuzione dei lavori
19.1. In via esemplificativa ma non esaustiva si precisa che non potranno in alcun caso costituire motivo di proroga dei termini contrattuali intermedi e finale di esecuzione dei lavori:
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti amministrativi posti a carico dell’Appaltatore dal presente contratto e dai suoi allegati;
- l'insorgere di eventuali vertenze e/o controversie di qualsiasi natura tra l’Appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori e incaricati a qualunque titolo di prestazioni relative alla commessa nonché con il personale alle sue dipendenze e il Committente;
- gli eventuali inadempimenti o ritardati adempimenti verso l’Appaltatore di soggetti estranei all’appalto.
Art. 20 Sospensione e ripresa dei lavori – Recesso dell’Appaltatore - Clausola risolutiva espressa
20.1. I lavori potranno essere sospesi: i) su richiesta del Committente, e in tal caso riprenderanno a seguito dell’ordine espresso del Direttore dei lavori; ii) per fatti imputabili al Committente, e in tal caso riprenderanno alla cessazione dei medesimi fatti, certificata dal Direttore dei lavori. Tali sospensioni, complessivamente considerate, non potranno eccedere la durata di 90 (novanta) giorni. I termini contrattuali intermedi e finale di esecuzione dei lavori si intenderanno prorogati di tanti giorni quanti saranno quelli di effettiva sospensione.
20.2. Al di fuori dei casi contemplati al punto precedente, qualora cause di forza maggiore, eccezionali ed imprevedibili condizioni climatiche o altre circostanze avverse comunque non imputabili al Committente impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, anche su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale. Le sospensioni di cui al precedente periodo, complessivamente considerate, non potranno superare i 6 (sei) mesi. Cessate le cause della disposta sospensione, il Direttore dei lavori ordinerà la ripresa delle opere dandone atto a verbale sottoscritto dall’Appaltatore. I termini intermedi e finale di esecuzione dei lavori si intenderanno prorogati di tanti giorni quanti saranno quelli di effettiva sospensione.
20.3. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, a fronte delle sospensioni disposte ai sensi dei punti 20.1 e 20.2, l’Appaltatore non potrà rivendicare alcun corrispettivo supplementare, indennizzo o risarcimento.
20.4. Qualora la durata della sospensione o delle sospensioni dovesse eccedere i termini massimi stabili ai punti 20.1 e 20.2, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Nel caso di opposizione del Committente, l’Appaltatore resterà vincolato all’esecuzione del contratto, ma avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
20.5. La sospensione e la ripresa dei lavori appaltati dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dalle Parti.
20.6. L’Appaltatore che intendesse contestare la decisione di sospendere o non sospendere i lavori appaltati o di ordinarne o non ordinarne la ripresa dovrà iscrivere apposita riserva sul predetto verbale, a pena di decadenza dal diritto di far valere il proprio dissenso anche giudizialmente.
20.7. Rimanendo inadempiuto l’obbligo dell’Appaltatore di riprendere i lavori sospesi secondo quanto previsto ai punti 20.1 e 20.2, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
Art. 21 Mancato rispetto dei termini intermedi e finale di esecuzione dei lavori
– Clausola risolutiva espressa
21.1. Qualora, entro uno qualunque dei termini intermedi indicati dal Cronoprogramma dei lavori allegato sub J) ed eventualmente rideterminati sulla scorta dell’Offerta tempo allegata sub U) o prorogati a norma del presente contratto, non risultassero eseguite tutte le lavorazioni appaltate al medesimo termine correlate e l’Appaltatore non le realizzasse entro il nuovo termine all’uopo
assegnatogli per iscritto dal Committente, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
21.2. Qualora tutte le opere appaltate non risultassero ultimate nel termine finale stabilito dal Cronoprogramma dei lavori allegato sub J) ed eventualmente rideterminato sulla scorta dell’Offerta tempo allegata sub U) o prorogato a norma del presente contratto, e l’Appaltatore non le consegnasse entro il nuovo termine a tal fine assegnatogli per iscritto dal Committente, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
21.3. Delle operazioni di verifica compiute in forza del presente articolo verrà redatto, a cura del Direttore dei lavori, apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore, con espressa menzione dei provvedimenti assunti in base ai punti 21.1. e 21.2 nonché degli interventi eseguiti da quest’ultimo.
21.4. Eventuali contestazioni dell’Appaltatore dovranno essere formulate, a pena di decadenza dal diritto di farle valere anche giudizialmente, in forma di riserva sul registro di contabilità, nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 59.
Art. 22 Penali – Condizione risolutiva
22.1. Fermo il diritto del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno, fino alla risoluzione del contratto a mente dei precedenti articoli 21.1 e 21.2, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale per la ritardata esecuzione dei lavori appaltati rispetto ai termini intermedi e finale indicati dal Cronoprogramma dei lavori allegato sub J) ed eventualmente rideterminati sulla
scorta dell’Offerta tempo allegata sub U) o prorogati a norma del presente contratto:
- la somma giornaliera di € 1.500,00 (euro millecinquecento/zero), per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
- la somma giornaliera di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/zero), per ogni ulteriore giorno di ritardo.
22.2. In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate per ritardo non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo della prestazione di esecuzione dei lavori appaltati. Al raggiungimento di tale soglia il contratto si intenderà risolto e il Committente avrà diritto di trattenere le penali dovute e di agire per il risarcimento del maggior danno.
22.3. La contabilizzazione delle penali previste dal presente articolo, in detrazione dal compenso maturato dall’Appaltatore, potrà essere effettuata, a discrezione del Direttore dei lavori, in occasione della redazione del primo stato di avanzamento dei lavori utile o della compilazione del conto finale.
Art. 23 Assicurazioni relative all’esecuzione dei lavori – Clausola risolutiva espressa
23.1. L'Appaltatore si obbliga a rimettere al Committente, almeno 7 (sette) giorni prima della consegna, anche parziale, del cantiere, una polizza di assicurazione a copertura dei danni conseguenti al danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
00.0. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore al corrispettivo stabilito per la prestazione di esecuzione dei lavori.
23.3. L’Appaltatore si obbliga altresì a rimettere al Committente, prima della consegna, anche parziale, del cantiere, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/zero) per sinistro e annualità assicurativa.
23.4. Le coperture assicurative previste ai punti precedenti decorreranno dalla data di consegna, anche parziale, del cantiere e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
23.5. Su richiesta del Direttore dei lavori e/o del Committente, l’Appaltatore dovrà comprovare l’avvenuto pagamento dei premi assicurativi maturati alla data della verifica.
23.6. Rimanendo inadempiute le obbligazioni previste ai punti precedenti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
Art. 24 Direttore di cantiere
24.1. L'Appaltatore garantirà la supervisione del cantiere da parte di un tecnico qualificato, in possesso di particolare esperienza e capacità nel settore edile, con funzioni di Direttore di cantiere.
24.2. Al Direttore di cantiere l'Appaltatore potrà affiancare altri tecnici qualificati nella veste di Assistenti del Direttore di cantiere.
24.3. Il nominativo del Direttore di cantiere, se non già indicato nell’Offerta tecnica allegata sub N), e comunque quello dei suoi Assistenti dovranno essere comunicati al Committente e al Direttore dei lavori, unitamente ai loro recapiti, prima della consegna, anche parziale, del cantiere. L’eventuale sostituzione dei predetti soggetti nel corso dell’appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Committente. L’eventuale variazione dei rispettivi recapiti nel corso dell’appalto sarà immediatamente comunicata al Committente e al Direttore dei lavori.
24.4. Il Direttore di cantiere dovrà essere munito del potere di rappresentanza dell'Appaltatore per tutto quanto concerne l'esecuzione del presente contratto. In ogni caso, l'Appaltatore risponderà direttamente nei confronti del Committente, per ogni mancanza e/o violazione addebitabile al Direttore di cantiere e/o ai suoi
Assistenti.
24.5. Il Direttore di cantiere e gli eventuali suoi Assistenti dovranno essere di gradimento del Committente, che dovrà avallarne l’investitura anticipatamente e potrà richiederne l’immediata sostituzione per giustificati motivi.
24.6. Il Direttore di cantiere dovrà essere giornalmente presente sul luogo di esecuzione dei lavori, se in servizio, e comunque costantemente reperibile, 24 ore su 24, anche nei giorni non lavorativi, nei periodi di ferie programmate o in occasione di festività, al recapito telefonico all’uopo fornito al Committente e al Direttore dei lavori.
24.7. Al Direttore di cantiere competeranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’organizzazione del cantiere, l’adozione delle misure precauzionali ad evitare danni, sinistri ed infortuni ai prestatori d’opera e ai terzi, la disciplina del cantiere, con specifico obbligo di far osservare ai Subappaltatori e Subfornitori gli ordini del Direttore dei lavori e le istruzioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di impedire l’accesso all’area interessata dai lavori alle persone non autorizzate, la vigilanza sulla fedele esecuzione dei lavori appaltati, lo stoccaggio e lo smaltimento dei materiali di risulta.
Art. 25 Ufficio di Direzione Lavori – Ordini impartiti all’Appaltatore
25.1. I lavori verranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico qualificato (architetto od ingegnere) nominato dal Committente quale Direttore dei lavori e di suoi Assistenti anch'essi nominati dal Committente (congiuntamente intesi come Direzione Lavori), il cui nominativo e i cui recapiti verranno comunicati all’Appaltatore in occasione della comunicazione della data di consegna, eventualmente parziale, del cantiere.
25.2. Tutti i costi per la Direzione Lavori, compreso il compenso per i suoi componenti, saranno a carico del Committente.
25.3. L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà ottemperare agli ordini
impartiti dalla Direzione Lavori.
25.4. Gli ordini della Direzione Lavori, ancorché contestati, rimarranno comunque vincolanti per l’Appaltatore.
Art. 26 Contabilizzazione separata di lavori
26.1. Si procederà alla contabilizzazione separata dei lavori concernenti gli interventi individuati alle lettere b) e c) delle Premesse, attraverso la tenuta di distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione dedicata dei relativi quadri economici.
Art. 27 Documenti contabili
27.1. I documenti contabili per l'accertamento dei lavori in appalto saranno: a) il giornale dei lavori; b) il libretto delle misure dei lavori a corpo; c) il registro di contabilità; d) gli stati d'avanzamento dei lavori; e) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; f) il conto finale e la relativa relazione.
27.2. Il registro di contabilità, il libretto delle misure dei lavori a corpo, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale saranno firmati dal Direttore dei lavori. Nei casi previsti, il registro di contabilità e il conto finale saranno firmati anche dall'Appaltatore. I certificati di pagamento saranno firmati dal Committente.
27.3. I documenti amministrativi e contabili saranno tenuti a norma dell'articolo 2219
c.c..
27.4. Il giornale dei lavori, il libretto delle misure dei lavori a corpo e il registro di contabilità saranno a fogli numerati e dovranno recare sul frontespizio la firma del Committente. Le pagine del registro di contabilità dovranno essere firmate da quest’ultimo e dall’Appaltatore.
27.5. Sarà consentito l'utilizzo di programmi informatizzati, purché idonei a garantire l'autenticità e l'integrità delle scritture contabili.
Art. 28 Giornale dei lavori
28.1. Il giornale dei lavori sarà tenuto dal Direttore dei lavori, il quale vi registrerà, in ciascun giorno, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai utilizzati, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro dovesse interessare l'andamento tecnico ed economico dei lavori stessi.
28.2. Sul giornale dei lavori saranno riportati anche gli avvenimenti relativi al cantiere, ivi comprese le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano comunque risultare utili.
28.3. Nel giornale dei lavori andranno infine annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Committente, del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche o le aggiunte ai prezzi contrattualizzati.
Art. 29 Libretto delle misure dei lavori a corpo
29.1. I lavori a corpo verranno annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ciascun stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risulteranno suddivisi, verrà registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.
29.2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita verrà riportata distintamente nel registro di contabilità.
29.3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni saranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei lavori, il quale potrà controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nei Computi Metrici Estimativi allegati sub H) e I) dai quali le aliquote sono
state dedotte.
Art. 30 Registro di contabilità
30.1. Le annotazioni delle lavorazioni saranno trascritte dai libretti delle misure in apposito registro tenuto dal Direttore dei lavori.
30.2. L'iscrizione delle partite sarà fatta in ordine cronologico.
30.3. Si iscriveranno immediatamente di seguito le domande dell’Appaltatore, le quali dovranno essere formulate e giustificate da quest’ultimo nonché accompagnate dalle controdeduzioni del Direttore dei lavori come indicato al successivo articolo 59.
30.4. Si procederà con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni.
30.5. Il registro di contabilità sarà firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli verrà presentato e comunque in occasione di ciascun stato di avanzamento lavori.
30.6. Qualora l'Appaltatore si astenesse dal o si rifiutasse di firmare il registro, sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni e, se dovesse persistere nella propria astensione o nel proprio rifiuto, se ne farà espressa menzione nel registro stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmasse il registro nel termine di cui al periodo precedente oppure lo facesse con riserve ma senza esplicarle nei termini e nei modi previsti dal successivo articolo 59, i fatti ivi registrati si intenderanno definitivamente accertati e l'Appaltatore stesso decadrà dal diritto di far valere in qualunque modo, e quindi anche giudizialmente, le domande ad essi collegate.
Art. 31 Stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento delle rate di acconto
31.1. Entro 20 (venti) giorni dal raggiungimento delle percentuali di produzione indicate al punto 3.5 lettera a), il Direttore dei lavori redigerà uno stato
d'avanzamento dei lavori riassuntivo di tutte le lavorazioni eseguite dall’Appaltatore sin dal principio dell'appalto.
31.2. Allo stato di avanzamento dei lavori verrà allegata copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi convenuti con gli estremi della loro approvazione da parte del Committente.
31.3. Dovendosi far luogo al pagamento di una rata di acconto, il Direttore dei lavori predisporrà, sulla base del relativo stato d'avanzamento lavori e non oltre 3 (tre) giorni dalla sua redazione, apposito certificato di pagamento, nel quale opererà, sussistendone i presupposti, le detrazioni, le deduzioni e le ritenute ammesse dal presente contratto. Nel medesimo termine il certificato di pagamento sarà trasmesso al Committente.
31.4. Nei successivi 15 (quindici) giorni il Committente rilascerà il certificato di pagamento e lo rimetterà al Direttore dei lavori per l’invio all’Appaltatore entro 3 (tre) giorni e l’annotazione nel registro di contabilità.
31.5. I termini di verifica intermedia dei lavori appaltati, di redazione degli stati d’avanzamento lavori e di emissione dei relativi certificati di pagamento resteranno sospesi fino all’esecuzione da parte dell’Appaltatore o in danno dello stesso degli interventi di cui ai successivi punti da 43.3 a 43.5.
Art. 32 Conto finale
32.1. Il Direttore dei lavori compilerà il conto finale non oltre 30 (trenta) dal rilascio del certificato di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 44 o dal buon esito della verifica in ordine compimento delle lavorazioni di dettaglio da eseguirsi nel termine ivi stabilito.
32.2. Il conto finale verrà compilato con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori e sarà trasmesso al Committente entro 3 (tre giorni), unitamente ad una relazione sulle vicende dell’appalto e alla seguente documentazione: a) Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore; b) Programma
esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore, con i relativi aggiornamenti; c) eventuali Perizie di variante, con i correlati atti aggiuntivi o di sottomissione; d) verbale di consegna dei lavori; e) eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori; f) ordini di servizio del Direttore dei lavori; g) verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità nonché provvedimenti assunti ai sensi del punto 34.5; h) certificato di ultimazione lavori; i) documenti contabili di cui al punto 27.1; j) ogni altro documento ritenuto utile.
32.3. Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento del conto finale con i relativi allegati, il Committente inviterà l'Appaltatore a prenderne cognizione ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni.
32.4. Nell’eventualità in cui l'Appaltatore si astenesse dal o si rifiutasse di firmare il conto finale, troverà applicazione quanto previsto al punto 30.6.
32.5. L’Appaltatore, all'atto della firma, non potrà iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e dovrà comunque confermare, a pena di decadenza dal diritto di far valere anche giudizialmente le relative domande, le riserve già iscritte sino a quel momento.
Art. 33 Ordine delle lavorazioni
33.1. L'ordine delle lavorazioni sarà quello indicato nel Programma esecutivo dei lavori, che andrà soggetto all’approvazione del Direttore dei lavori e l'Appaltatore dovrà predisporre in conformità al Cronoprogramma dei lavori e all’Offerta tempo allegati sub J) e U).
33.2. Il Direttore dei lavori potrà modificare la sequenza delle lavorazioni riportate nel Programma esecutivo dei lavori in funzione delle esigenze del cantiere, su prescrizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o su richiesta dell’Appaltatore, nel rispetto dei termini contrattuali intermedi e finale di realizzazione degli interventi.
33.3. Il Direttore dei lavori stabilirà di volta in volta, per le opere eventualmente non elencate nel Programma esecutivo dei lavori, tempi e priorità di esecuzione, secondo propri criteri insindacabili.
Art. 34 Materiali e componenti
34.1. I materiali e i componenti da impiegare nell’esecuzione dei lavori appaltati dovranno corrispondere a quanto stabilito dalle vigenti normative, avere le caratteristiche indicate nei documenti tecnici allegati al presente contratto ed essere comunque qualitativamente idonei alla funzione a cui sono destinati.
34.2. I materiali e i componenti, prima della posa in opera, dovranno essere accettati dal Direttore dei lavori sulla scorta delle certificazioni fornite dal produttore e/o a seguito di specifiche prove di laboratorio, i cui costi saranno a carico dell’Appaltatore, con facoltà del Committente di dedurne la spesa dal suo credito, nell’eventualità in cui tali prove fossero commissionate direttamente dallo stesso Committente.
34.3. L'accettazione dei materiali e dei componenti sarà definitiva solo dopo la loro posa in opera.
34.4. In nessun caso, l'accettazione dei materiali e dei componenti da parte del Direttore dei lavori potrà essere invocata dall'Appaltatore quale esimente da eventuali responsabilità connesse alla esecuzione dell’appalto.
34.5. Qualora il Direttore dei lavori dovesse rifiutare una qualsiasi provvista di materiali e/o componenti giudicandola inidonea all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche volute e di pari valore economico; nel termine all’uopo assegnato, i materiali e i componenti rifiutati andranno asportati dal cantiere a cura e a spese dell'Appaltatore e, in caso di suo inadempimento, saranno rimossi dal Committente compensando la relativa spesa con l’eventuale credito dell’Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
34.6. Dei provvedimenti assunti e delle operazioni compiute in forza del punto precedente verrà redatto, a cura del Direttore dei lavori, apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore.
34.7. Eventuali contestazioni dell’Appaltatore dovranno essere formulate, a pena di decadenza dal diritto di farle valere anche giudizialmente, in forma di riserva sul registro di contabilità, nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 59.
Art. 35 Sinistri alle persone e danni – Clausola risolutiva espressa
35.1. Al ricorrere di sinistri a persone o cose, il Direttore dei lavori compilerà un’apposita relazione da trasmettere senza indugio al Committente e adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurne le conseguenze dannose.
35.2. L’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure necessarie, comprese le opere provvisionali, per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose durante l’esecuzione dell'appalto.
35.3. In caso di mancata, tardiva o inadeguata assunzione delle misure di cui al punto precedente, l’Appaltatore verrà diffidato ad adottarle immediatamente e in caso di sua inerzia il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore stesso a mezzo raccomandata a/r o pec.
35.4. In ogni caso, l'onere per il ripristino delle opere, delle cose o dei luoghi danneggiati in conseguenza della mancata, tardiva o inadeguata assunzione delle misure di cui al punto 35.2, come pure il risarcimento dei danni conseguenti saranno a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di un’adeguata copertura assicurativa.
Art. 36 Danni cagionati da forza maggiore
36.1. L’esecutore non potrà pretendere alcun compenso supplementare, indennizzo o risarcimento per danni a opere o provviste, se non nei casi di forza
maggiore.
36.2. A tal fine dovrà farne denuncia al Direttore dei lavori entro 5 (cinque) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto di essere indennizzato dei pregiudizi subiti.
36.3. L’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia proceduto ai necessari accertamenti.
36.4. Appena ricevuta la denuncia di cui al punto 36.2 e al fine di determinare l’indennizzo al quale potrebbe avere diritto l’Appaltatore, il Direttore dei lavori procederà alla redazione di un processo verbale, presente quest’ultimo o in sua assenza due testimoni, onde verificare: a) lo stato dei luoghi e delle cose dopo l’evento pregiudizievole in rapporto a quello precedente; b) le cause dei danni; c) le eventuali condotte imperite o negligenti dell’Appaltatore o di terzi; d) l’eventuale inosservanza delle prescrizioni del Direttore dei lavori o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
36.5. Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 37 Proprietà degli oggetti e dei materiali rinvenuti nel xxxxx xxx xxxxxx
00.0. Il Committente si riserva la proprietà di qualsiasi oggetto e materiale utilizzabile rinvenuto nel corso dei lavori.
37.2. Pertanto l'Appaltatore si obbliga: a) quanto agli oggetti, a farne tempestiva denuncia alla Direzione Lavori, restandone responsabile fino alla consegna al Committente; b) quanto ai materiali, a eseguirne la cernita e l'accatastamento presso il cantiere o in locali idonei a ospitarli, restandone responsabile fino alla consegna al Committente.
Art. 38 Custodia del cantiere – Permessi e autorizzazioni – Cartelli di cantiere
– Clausola risolutiva espressa
38.1. Sono a carico dell'Appaltatore la custodia e la protezione del cantiere, di tutti i manufatti definitivi e provvisori (ad esempio, ponteggi) e dei materiali in esso presenti anche se oggetto di fornitura da parte di terzi, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e comunque fino alla presa in consegna da parte del Committente delle opere eseguite.
38.2. L’Appaltatore dovrà predisporre, a propria cura e spese, in tempo utile rispetto al calendario dei lavori, con la dovuta diligenza e nel rispetto delle normative vigenti, le pratiche per l'ottenimento degli atti e dei provvedimenti di assenso comunque denominati concernenti l’esercizio della propria impresa.
38.3. Il Committente provvederà ad acquisire ed eventualmente rinnovare tutti i provvedimenti amministrativi comunque denominati necessari all’esecuzione dei lavori, ivi compresa l’eventuale autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico interessato dal cantiere.
38.4. L'Appaltatore e il Committente saranno responsabili, ciascuno per quanto di competenza, del mantenimento e del puntuale rinnovo dei predetti atti e provvedimenti per tutta la durata dell’appalto.
38.5. L'Appaltatore dovrà predisporre ed esporre sul sito dei lavori i necessari cartelli di cantiere, in conformità alle disposizioni vigenti.
38.6. A fronte dell’inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore stesso a mezzo raccomandata a/r o pec.
Art. 39 Formalità a carico dell’Appaltatore – Clausola risolutiva espressa
39.1. L’Appaltatore garantisce la moralità e la condizione di regolarità rispetto alla
normativa sui lavoratori stranieri di tutto il personale incaricato dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
39.2. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Committente, per ciascun lavoratore applicato all’esecuzione dell’appalto anche dalle eventuali Imprese subappaltatrici e prima del suo impiego, i seguenti dati: nome cognome data e luogo di nascita; numero di iscrizione riportato sul libro matricola; numero del libretto di lavoro, se presente, e qualifica. Inoltre, l’Appaltatore dovrà consegnare all’Appaltatore fotocopia della carta d’identità di ciascun dipendente destinato al cantiere.
39.3. Agli effetti di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 convertito nella L. n. 99/2013, l’Appaltatore dovrà altresì comunicare per iscritto al Committente i dati identificativi dei collaboratori non dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto anche dalle eventuali Imprese subappaltatrici, specificando le prestazioni e i corrispettivi dai medesimi rese e maturati in forza dell’incarico ricevuto.
39.4. L’Appaltatore dovrà recapitare al Committente, prima dell’inizio dei lavori appaltati, la denuncia di apertura del cantiere agli enti competenti e il DURC. Successivamente, tale ultimo documento andrà messo a disposizione del Committente con cadenza mensile e comunque in funzione del pagamento delle singole rate di acconto e saldo. Analoghi incombenti dovranno essere assolti dall’Appaltatore anche con riferimento alle eventuali Imprese subappaltatrici.
39.5. Il mancato invio o l’incompletezza della documentazione o dei dati di cui ai punti precedenti, consentirà al Committente di vietare l’ingresso in cantiere ai dipendenti dell’Appaltatore e delle eventuali Imprese subappaltatrici dal medesimo incaricate.
39.6. Il personale inviato in cantiere dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento. Il Committente vieterà l’ingresso in cantiere al personale privo di
tale cartellino.
39.7. L’Appaltatore, per l’intera durata dell’appalto e con riferimento anche alle eventuali Imprese subappaltatrici, assume l’impegno di: a) applicare/far applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi; b) rendere/acquisire una specifica dichiarazione circa l’applicazione del suddetto contratto e dei predetti accordi; c) corrispondere/far corrispondere ai lavoratori il trattamento retributivo minimo inderogabile; d) osservare/far osservare ogni altra formalità relativa al rapporto di lavoro subordinato prevista dalla normativa vigente;
e) assolvere/far assolvere i prescritti oneri assicurativi, previdenziali, fiscali e risarcitori; f) effettuare/far effettuare le prescritte denunce dei lavoratori all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili; g) trasmettere al Committente idonea documentazione per la verifica del corretto adempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali, retributivi, fiscali e risarcitori; h) consentire/far consentire la visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli istituti previdenziali ed assicurativi nonché ove previsto agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, come pure di tutti gli altri documenti necessari ad un approfondito riscontro in ordine alla corretta esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali a tutela dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori non dipendenti o autonomi a qualunque titolo impiegati nel o in funzione del cantiere.
39.8. A fronte della violazione degli obblighi posti a carico dell’Appaltatore nei punti percenti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore stesso a mezzo raccomandata a/r o pec. Art. 40 Obblighi di manleva gravanti sull'Appaltatore – Clausola risolutiva espressa
40.1. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata dai lavoratori e collaboratori impiegati a qualsiasi titolo per l’esecuzione dei lavori appaltati a fronte di obblighi retributivi, assicurativi, previdenziali, fiscali e risarcitori non correttamente adempiuti dall’Appaltatore stesso e dalle eventuali Imprese subappaltatrici.
40.2. Qualora il Committente fosse chiamato in via solidale all'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o risarcitori gravanti sull'Appaltatore e i suoi eventuali Subappaltatori, avrà il diritto di sospendere, già al ricevimento della prima richiesta di versamento, il pagamento del corrispettivo maturato dall’Appaltatore, fino alla prova documentale che tutte le suddette obbligazioni sono state integralmente assolte e non vi sono ulteriori analoghe pendenze. In ogni caso, il Committente potrà compensare gli esborsi sostenuti in via solidale con il corrispettivo maturato dall’Appaltatore, fermo il diritto al rimborso delle eventuali maggiori somme pagate in sua vece o in luogo dei suoi Subappaltatori e al risarcimento del danno.
40.3. A fronte della chiamata del Committente a rispondere solidalmente delle obbligazioni retributive, previdenziali, assicurative, fiscali o risarcitorie gravanti sull'Appaltatore e i suoi eventuali Subappaltatori rimasti inadempienti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
Art. 41 Sicurezza – Clausola risolutiva espressa
41.1. L’Appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori appaltati qualora risultasse inadempiente per qualsiasi ragione a quanto stabilito nel presente articolo.
41.2. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare scrupolosamente, durante l’esecuzione dei lavori appaltati, tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.
41.3. A tal fine l’Appaltatore adotterà e si attiverà affinché le Imprese subappaltatrici adottino le più ampie misure di tutela dell’integrità fisica dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, ai quali dovranno essere comunque fornite tute le opportune istruzioni.
41.4. L’Appaltatore dà atto di aver ricevuto adeguate informazioni sugli eventuali rischi specifici presenti in cantiere e il PSC.
41.5. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Committente il proprio POS entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell’avvio dei lavori appaltati.
41.6. L’Appaltatore dovrà effettuare nei confronti delle Imprese subappaltatrici la verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
41.7. È fatto obbligo all’Appaltatore di indicare alle Imprese subappaltatrici i rischi specifici dell’area in cui dovranno operare, di consegnare alle stesse il PSC, di acquisire i loro POS, di verificarne la congruenza rispetto al proprio e di trasmetterli al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
41.8. A fronte della violazione degli obblighi posti a carico dell’Appaltatore nei punti percenti, i lavori saranno immediatamente sospesi e, in caso di mancata regolarizzazione nel termine all’uopo assegnatogli, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore stesso a mezzo raccomandata a/r o pec.
41.9. Il Committente provvederà alla notifica preliminare del cantiere e alle prescritte denunce nei termini e con le modalità prescritti dalla vigente normativa nonché a comunicare all’Appaltatore il nominativo e i recapiti del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 42 Contestazioni tra Direttore dei lavori e Appaltatore
42.1. Il Direttore dei lavori notizierà prontamente il Committente delle eventuali contestazioni dell’Appaltatore sugli aspetti tecnici della commessa suscettibili di influire sull’esecuzione dei lavori.
42.2. Il Committente convocherà il Direttore dei lavori e l’Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla predetta comunicazione, per cercare di risolvere la controversia in contraddittorio tra i predetti soggetti. Perdurando il disaccordo, il Committente, eventualmente affiancato da tecnici di propria fiducia diversi dal Direttore dei lavori, impartirà le necessarie istruzioni operative, che saranno vincolanti per l’Appaltatore, il quale, a pena di decadenza dal diritto di far valere il proprio dissenso anche giudizialmente, dovrà iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sua sottoscrizione, nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 59.
42.3. Se le contestazioni dovessero riguardare fatti, il Direttore dei lavori redigerà in contraddittorio con l’Appaltatore un processo verbale o, in sua assenza, con l’intervento di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale, sottoscritto anche dai testimoni intervenuti, sarà comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori entro i successivi 8 (otto) giorni. In mancanza di tempestive osservazioni, le risultanze del verbale si intenderanno definitivamente accettate, con conseguente decadenza dell’Appaltatore dal diritto di contestarle anche giudizialmente.
42.4. Le contestazioni dell’Appaltatore e le eventuali istruzioni operative impartite dal Committente a mente del punto 42.2 saranno annotate nel giornale dei lavori.
Art. 43 Verifiche in corso d’opera - Provvedimenti conseguenti - Xxxxxxxx risolutiva espressa – Obblighi di assistenza a carico dell’Appaltatore
43.1. L’Appaltatore potrà compiere in corso d’opera, anche senza preavviso, verifiche in ordine allo svolgimento e allo stato dei lavori appaltati.
43.2. La verifica in corso d’opera dei lavori appaltati verrà comunque effettuata alla
scadenza dei termini intermedi fissati dal Cronoprogramma dei lavori allegato sub J) ed eventualmente rideterminati sulla scorta dell’Offerta tempo allegata sub U) o prorogati a norma del presente contratto.
43.3. Qualora fossero accertati ritardi addebitabili all’Appaltatore si procederà ai sensi del punto 21.1.
43.4. Nell’eventualità in cui venisse riscontrata la presenza di vizi e/o difformità eliminabili, il Direttore dei lavori, anche su indicazione del Collaudatore nel caso previsto dal secondo periodo del successivo punto 45.3, assegnerà per iscritto all’Appaltatore un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, per provvedere a sue spese ai necessari ripristini.
43.5. Trascorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec. Il Committente potrà comunque fare eseguire i suddetti ripristini in danno dell’Appaltatore inadempiente, compensando la relativa spesa con l’eventuale credito di quest’ultimo, salvo il diritto alla rifusione dei maggiori costi e al risarcimento dei danni.
43.6. Delle operazioni di verifica compiute in forza del presente articolo verrà redatto, a cura del Direttore dei lavori, apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore, con espressa menzione dei provvedimenti assunti in base ai punti da 43.3 a 43.5 nonché degli interventi eseguiti da quest’ultimo.
43.7. Eventuali contestazioni dell’Appaltatore dovranno essere formulate, a pena di decadenza dal diritto di farle valere anche giudizialmente, in forma di riserva sul registro di contabilità, nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 59.
43.8. L'Appaltatore, a propria cura e spese, metterà a disposizione del Direttore dei lavori le maestranze e i mezzi d'opera necessari ad eseguire i riscontri, le esplorazioni, gli scandagli, le prove e gli accertamenti ritenuti indispensabili e/o
opportuni dai suddetti organi. Rimarrà a carico dell'Appaltatore il rispristino delle parti dell’opera alterate nel corso delle operazioni di verifica.
43.9. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse all’obbligo di collaborazione nei termini sopra indicati, il Direttore dei lavori disporrà che sia provveduto d'ufficio, deducendo la relativa spesa dall’eventuale credito dell'Appaltatore, salvo il diritto del Committente di agire per la rifusione dei maggiori costi e il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 44 Certificato di ultimazione dei lavori – Consegna degli elaborati grafici e del computo metrico di “as built”
44.1. L’Appaltatore darà immediata comunicazione al Direttore dei lavori dell’ultimazione delle opere appaltate.
44.2. Entro 7 (sette) giorni, il Direttore dei lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, a tal fine convocato con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni); in sua assenza, procederà con l’intervento di due testimoni. Qualora le opere risultassero effettivamente completate, il Direttore dei lavori rilascerà, in doppio esemplare, nei successivi 3 (tre) giorni, il certificato attestante la loro avvenuta ultimazione.
44.3. Il certificato di ultimazione potrà prevedere un termine perentorio, non superiore a 30 (trenta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dell’opera realizzata. Il mancato rispetto di tale termine comporterà il venir meno, ora per allora, dell’efficacia del suddetto certificato e l’immediato avvio delle operazioni di collaudo, con conseguente applicazione delle previsioni di cui ai successivi punti 46.4 e 46.5.
44.4. In ogni caso, alla scadenza del termine finale di realizzazione degli interventi appaltati, il Direttore dei lavori redigerà in contraddittorio con l'Appaltatore o, in sua assenza, con l’intervento di due testimoni un verbale di constatazione dello stato dei
lavori.
44.5. Ultimati i lavori appaltati, ivi comprese le eventuali lavorazioni di piccola entità menzionate al punto 44.3, l’Appaltatore consegnerà al Committente gli elaborati grafici e il computo metrico relativi alle opere eseguite (cd. “as built”), in formato digitale (rispettivamente DWG e ……..) e cartaceo. I medesimi documenti dovranno essere aggiornati qualora, nel corso delle operazioni di collaudo e nel biennio di provvisorietà del certificato di collaudo, fossero disposti ed eseguiti interventi sulle opere consegnate. L’onere economico per l’approntamento di quanto sopra sarà a carico dell’Appaltatore.
Art. 45 Collaudo – Obblighi di assistenza a carico dell’Appaltatore
45.1. Gli interventi individuati alle lettere b) e c) delle Premesse saranno sottoposti a collaudi distinti, per cui è a questi ultimi che dovranno intendersi riferite le disposizioni del presente contratto relative al collaudo e quanto al medesimo istituto correlato.
45.2. Il collaudo dovrà verificare e certificare che gli interventi siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto e secondo il progetto approvato e le sue varianti. Il collaudo dovrà altresì verificare e certificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
45.3. Il collaudo comprenderà altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e dai Capitolati Speciali allegati sub E) e G), compreso il collaudo statico delle opere. Tali verifiche potranno essere effettuate anche in corso d’opera e in tal caso troverà applicazione quanto previsto all’articolo 43.
45.4. Il collaudo verrà affidato a un tecnico di fiducia del Committente, il cui nominativo sarà reso noto all’Appaltatore al momento della comunicazione della data di consegna del cantiere.
45.5. Una volta rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori
dovrà trasmettere senza indugio al Collaudatore: a) il contratto d'appalto, il Progetto Edilizio e il relativo Elaborato Progettuale di Aggiornamento allegati sub D) e V), il Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore, il Progetto Opere Urbanizzazione e il relativo Elaborato Progettuale di Aggiornamento allegati sub F) e W), i Capitolati Speciali allegati sub E) e G), l’Elenco Prezzi Unitari allegato sub T), i Piani di Sicurezza; b) l’Offerta tecnica, l’Offerta economica e l’Offerta tempo allegate sub N),
P) e U); c) il Cronoprogramma dei lavori allegato sub J) e il Programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore con i relativi aggiornamenti; d) le eventuali Perizie di variante, con le relative approvazioni e i correlati atti aggiuntivi o di sottomissione; e) il verbale di consegna dei lavori; f) gli eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori; g) le istruzioni operative del Committente e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori; h) i verbali di prova sui materiali e le relative certificazioni di qualità nonché i provvedimenti assunti ai sensi del punto 34.5; i) i verbali dei provvedimenti assunti a norma dei punti 13.2, 21.1 e 21.2, 43.4 e 43.5; j) il certificato di ultimazione lavori; k) i documenti contabili di cui al punto 27.1; l) ogni altro documento ritenuto utile per l'espletamento dell'incarico.
45.6. Le visite di collaudo in corso d’opera e/o finale andranno comunicate all’Appaltatore con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.
45.7. Le previsioni di cui ai punti 43.8 e 43.9 troveranno applicazione anche con riferimento alle operazioni di collaudo.
Art. 46 Verifica finale del Collaudatore
46.1. Entro 180 (centottanta) giorni dal rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, il Collaudatore dovrà ultimare le operazioni di verifica finale delle opere appaltate.
46.2. Qualora in sede di verifica finale si accertasse l’incompleta esecuzione delle opere appaltate nel termine finale contrattualmente stabilito, si procederà ai sensi del punto 21.2.
46.3. Riscontrandosi in sede di verifica finale vizi e/o difformità tali da rendere inaccettabili le opere eseguite, il Collaudatore informerà senza indugio il Committente affinché quest’ultimo possa dar corso alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore.
46.4. Se i difetti e/o le difformità rilevati in sede di visita finale, pur non essendo tali da compromettere la stabilità e la funzionalità delle opere realizzate, ne impedissero comunque l’utilizzo ma fossero al contempo prontamente rimediabili, il Collaudatore individuerà le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un congruo termine, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per provvedervi. Nel caso di inottemperanza, il Committente potrà far eseguire i necessari interventi a spese dell'Appaltatore, compensando la relativa spesa con l’eventuale credito di quest’ultimo, salvo il diritto alla rifusione dei maggiori costi e al risarcimento degli eventuali danni.
46.5. In caso di difetti e/o difformità non ascrivibili alle categorie di cui ai punti 46.3 e 46.4, il Collaudatore determinerà, all’atto dell'emissione del certificato di collaudo, la somma da detrarsi dal credito dell'Appaltatore.
46.6. Fino all’esecuzione degli interventi di cui ai punti da 46.2 a 46.4 il termine per l’ultimazione delle operazioni di verifica finale da parte del Collaudatore resterà sospeso.
46.7. Ove il Collaudatore in sede di verifica finale riscontrasse lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammetterà nella contabilità solo se ritenute indispensabili per l'esecuzione a regola d’arte delle opere appaltate e a condizione che non risulti travalicato il limite delle spese approvate. Qualora, invece, tale soglia dovesse risultare superata, il Collaudatore sospenderà il rilascio del certificato di collaudo e ne riferirà al Committente proponendo gli opportuni provvedimenti, in ordine ai quali quest’ultimo dovrà determinarsi nei successivi 30 (trenta) giorni.
46.8. Delle operazioni di verifica finale verrà redatto, a cura del Collaudatore, apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore, con espressa menzione dei provvedimenti assunti ai sensi dei punti da 46.2 a 46.4 nonché 46.7 e dei conseguenti interventi eseguiti dallo stesso Appaltatore.
46.9. Eventuali contestazioni dell’Appaltatore dovranno essere formulate, a pena di decadenza, in forma di riserva sul certificato di collaudo, a norma del successivo punto 47.3.
46.10. La positiva conclusione delle operazioni di verifica finale andrà prontamente resa nota all’Appaltatore nonché al Committente onde consentirgli di comunicare alle Amministrazioni competenti la fine dei lavori, anche agli effetti dell’ottenimento dell’agibilità delle opere eseguite.
46.11. La verifica finale non comporterà l’accettazione delle opere appaltate ai sensi dell'articolo 1665 c.c. e pertanto l'Appaltatore non sarà esonerato dalla garanzia per eventuali vizi, difetti o difformità ancorché riconoscibili.
Art. 47 Certificato di collaudo
47.1. Concluse con esito positivo le operazioni di verifica finale, il Collaudatore emetterà, entro 2 (due) mesi dalla comunicazione di cui al precedente punto 46.10, il certificato di collaudo.
47.2. In tal sede, a partire dal corrispettivo contrattuale eventualmente rettificato in ragione delle varianti in aumento o in diminuzione introdotte in corso d’opera, il credito residuo dell’Appaltatore o l’importo da porre a suo debito sarà determinato come segue:
- scomputando gli acconti versati, al lordo delle eventuali ritenute di garanzia operate;
- detraendo le eventuali somme portate o da portare in compensazione a fronte dell’espletamento delle prove di laboratorio finalizzate all’accettazione dei materiali, dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore delle attività di sgombero dei materiali non
accettati, di demolizione dei lavori in variante al progetto approvato unilateralmente eseguiti, di ripristino dei vizi e/o delle difformità riscontrati e di assistenza alle operazioni di verifica finale e collaudo statico alle quali non abbia adeguatamente collaborato;
- applicando la penale per l’eventuale ritardo maturato;
- deducendo le somme corrispondenti al minor valore delle opere per gli eventuali vizi e/o difformità di cui non sia stata ritenuta necessaria l’eliminazione, in quanto non incidenti sulla stabilità e/o sulla funzionalità delle opere stesse.
47.3. Entro 3 (tre) giorni dalla sua compilazione, il certificato di collaudo verrà trasmesso all'Appaltatore, che dovrà firmarlo nel termine di 10 (dieci) giorni, iscrivendo eventuali riserve riferite alle sole operazioni di collaudo. Relativamente a tali riserve il Collaudatore formulerà le proprie controdeduzioni nei successivi 15 (quindici) giorni, trasmettendole immediatamente al Committente.
47.4. Il certificato di collaudo verrà inviato al Committente entro 3 (tre) giorni dalla sua sottoscrizione da parte dell’Appaltatore.
47.5. Nei successivi 60 (sessanta) giorni, il Committente, acquisiti i necessari pareri, delibererà in ordine all’ammissibilità del certificato di collaudo, operando l’eventuale revisione della contabilità dell’appalto. Quanto deliberato dal Committente sarà prontamente notificato all'Appaltatore.
Art. 48 Pagamento della rata di saldo
48.1. Nel termine di cui al punto 3.5 lettera b) si procederà al pagamento della rata di saldo, quale risultante dal certificato di collaudo eventualmente revisionato ai sensi del punto 47.5.
48.2. A tal fine l’Appaltatore dovrà prestare idonea fideiussione bancaria, con validità almeno biennale dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio; in caso contrario, il pagamento della rata di saldo resterà sospeso fino alla presentazione di tale fideiussione.
48.3. La somma garantita dovrà essere pari al valore dell'importo della rata di saldo concessa, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
48.4. II Garante dovrà assumere l’impegno di erogare l'importo dovuto dall’Appaltatore entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Committente e non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c.
Art. 49 Provvisorietà del certificato di collaudo – Vizi e/o difformità delle opere
49.1. Il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, anche in assenza di approvazione espressa da parte del Committente.
49.2. Fino alla scadenza del predetto termine il Committente potrà procedere, ove necessario, ad un nuovo collaudo.
49.3. Nel biennio di provvisorietà del certificato di collaudo, l’Appaltatore risponderà convenzionalmente dei vizi e/o delle difformità delle opere eseguite, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che il certificato stesso diventi definitivo.
49.4. Fermo il diritto di agire giudizialmente ai sensi degli articoli 1667-1668 e 1669 c.c., il Committente, per la risoluzione stragiudiziale delle questioni afferenti ai vizi e/o alle difformità delle opere eseguite, potrà avvalersi, nel corso di tale biennio, della disciplina di cui al punto 46.4.
Art. 50 Agibilità
50.1. La conformità al progetto e la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio realizzato e degli impianti in esso installati, valutate secondo la normativa vigente in tema di agibilità, saranno attestate nei confronti dell’Amministrazione competente a cura e spese del Committente.
50.2.
Nell’eventualità in cui non abbia avuto luogo la presa in consegna anticipata dell’opera a norma del successivo punto 51.3, la segnalazione certificata finalizzata all’agibilità di quanto realizzato dall’Appaltatore verrà presentata dal Committente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione a lui indirizzata prevista al punto 46.10.
Art. 51 Presa in consegna dell’opera
51.1.
Salvo che l’opera risulti irricevibile per grave inadempimento dell’Appaltatore, il Committente ne curerà la presa in consegna entro 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
51.2.
Il Committente comunicherà all’Appaltatore la data prescelta con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.
51.3.
Il Committente avrà facoltà di prendere in consegna anticipatamente tutte o parte delle opere eseguite, nel giorno comunicato a norma del punto precedente, a condizione che: a) sia stato eseguito con esito positivo il collaudo statico; b) sia stata ottenuta l’agibilità delle opere; c) siano stati acquisite le certificazioni relative agli impianti; d) siano state eseguite tutte le prove previste dal capitolato speciale d’appalto; e) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti; f) sia stato redatto apposito stato di consistenza.
51.4.
L’accertamento delle condizioni per la presa in consegna anticipata dell’opera sarà di competenza del Collaudatore.
51.5.
In caso di presa in consegna anticipata delle opere, l'Appaltatore non risponderà dei danni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente e non sarà tenuto agli interventi manutentivi connessi al loro utilizzo.
51.6.
Delle operazioni di presa in consegna, anche anticipata, delle opere verrà redatto apposito verbale, a cura del Direttore dei lavori nel caso previsto al punto
51.1 e a cura del Collaudatore nel caso previsto al punto 51.3.
51.7.
In nessun caso la presa in consegna dell’opera da parte del Committente ne
costituirà accettazione ed esenterà l'Appaltatore dalla garanzia per vizi, difformità e/o difetti ancorché riconoscibili, per cui troverà applicazione il regime delineato ai punti 49.3 e 49.4.
Art. 52 Gratuita manutenzione
52.1. Dalla data di ultimazione dei lavori, decorrerà il periodo di gratuita manutenzione delle opere realizzate dall’Appaltatore.
52.2. Il relativo obbligo cesserà decorso del biennio di provvisorietà del certificato di collaudo o intervenuta la sua approvazione a norma dell’articolo 49.
Art. 53 Garanzie postume
53.1. L’Appaltatore dovrà stipulare, presso una primaria Compagnia assicurativa, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
53.2. Tale polizza dovrà contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo a favore del Committente a semplice richiesta di quest’ultimo, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/zero).
53.3. Sempre con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, l’Appaltatore dovrà altresì stipulare presso una primaria Compagnia assicurativa una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi in conseguenza dei lavori appaltati.
53.4. Tale polizza dovrà prevedere un indennizzo pari ad almeno € 3.000.000,00 (euro tre milioni/zero).
53.5. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato all'accensione delle polizze di cui ai punti precedenti.
Art. 54 Divieto di ritenzione
54.1. È escluso qualsivoglia diritto di ritenzione del cantiere per qualsiasi ragione da parte dell'Appaltatore, con la conseguenza che in caso di risoluzione o cessazione per qualunque causa della validità o efficacia del presente contratto, l’Appaltatore sarà tenuto alla riconsegna immediata e senza eccezione alcuna del cantiere al Committente.
Art. 55 Divieto cessione del contratto e dei relativi crediti – Clausola risolutiva espressa
55.1. In ragione della natura fiduciaria del rapporto, all’Appaltatore è preclusa la cessione del presente contratto e la sostituzione a sé di altro soggetto, in qualsiasi forma.
55.2. È altresì vietata la cessione dei crediti derivanti del presente contratto senza il preventivo consenso scritto del Committente.
55.3. In caso di inosservanza dei suddetti divieti, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
Art. 56 Fallimento dell'Appaltatore
56.1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, avuto riguardo al fatto che la scelta dello stesso è avvenuta in considerazione delle sue specifiche qualità soggettive, il presente contratto si scioglierà ai sensi dell’articolo 81, comma 2, della L.F., salvo che il Committente acconsenta alla prosecuzione del rapporto.
Art. 57 Risoluzione del contratto per fatti addebitabili all’Appaltatore
57.1. Nel caso di perdita dei requisiti fissati dai punti 7.1, 8.1, 9.1 e 9.3 della Sezione II del Disciplinare di selezione allegato sub O), il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata a/r o pec.
57.2. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge o del presente contratto, in caso di grave inadempimento dell’Appaltatore, il Direttore dei lavori riferirà al Committente affinché provveda alla contestazione degli addebiti, con contestuale assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali difese.
57.3. Acquisite e valutate negativamente queste ultime, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente avrà facoltà di agire per la risoluzione del contratto.
57.4. In ogni ipotesi di risoluzione contemplata dal presente contratto a) il Direttore dei lavori curerà la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna; b) il Collaudatore, acquisito lo stato di consistenza, redigerà un verbale di accertamento tecnico e contabile, acclarando la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante e verificando altresì la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; c) in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, verrà determinato l'onere che il Committente avrà facoltà di porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, detraendolo dal suo corrispettivo; d) l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Direttore dei lavori, con facoltà del Committente, ove tale termine rimanga inosservato, di provvedere in proprio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri; e) l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del contratto, di eventuali penali e di ogni altra somma
suscettibili di essere portata in detrazione dal suo credito; f) è fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.
Art. 58 Recesso del Committente
58.1. Il Committente potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, previo pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, purché accettati dal Direttore dei lavori che diversamente ne ordinerà la rimozione avvalendosi della previsione del punto 34.5, oltre al decimo del corrispettivo delle prestazioni ancora da eseguire, calcolato, per quanto riguarda specificamente l’esecuzione dei lavori, sulla differenza tra i quattro quinti del corrispondente prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle opere realizzate.
58.2. Il recesso potrà essere esercitato con un preavviso all'Appaltatore di almeno 20 (venti) giorni, decorsi i quali il Committente prenderà in consegna le eventuali opere realizzate anche ai fini del loro collaudo.
Art. 59 Riserve dell’Appaltatore
59.1. Ove non diversamente stabilito dal presente contratto, le contestazioni dell’Appaltatore dovranno essere avanzate in forma di riserve iscritte, a pena di decadenza, sul registro di contabilità all’atto della sottoscrizione immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto ritenuto pregiudizievole. La loro esplicazione, se non contestuale all’iscrizione, dovrà avvenire, sempre a pena di decadenza, nei successivi 15 (quindici) giorni.
59.2. A pena di decadenza, le riserve dovranno essere redatte in modo specifico, indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e quantificare le somme ritenute dovute, in via definitiva e senza possibilità di successive integrazioni o incrementi.
59.3. L’intempestiva o irrituale iscrizione o esplicazione delle riserve costituirà implicita rinuncia a far valere anche giudizialmente le pretese che ne formano
oggetto.
59.4. Le riserve saranno controdedotte in via riservata dal Direttore dei lavori entro 15 (quindici) giorni dalla loro esplicazione.
59.5. Il Committente, anche sulla scorta delle controdeduzioni del Direttore dei lavori e del Collaudatore per quanto di rispettiva competenza, avrà facoltà di formulare una proposta transattiva sulle riserve tempestivamente e ritualmente formulate dall’Appaltatore, entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Su tale proposta transattiva l’Appaltatore dovrà pronunciarsi nei successivi 30 (trenta) giorni.
59.6. Fino alla scadenza del termine contemplato dal secondo periodo del punto precedente, l’Appaltatore non potrà convenire in giudizio il Committente per domande che abbiano costituito oggetto di riserve regolarmente iscritte ed esplicate nel corso dell’appalto.
Art. 60 Controversie
60.1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e dei successivi patti, e comunque ad essi connessa, sarà di esclusiva competenza del Foro di Venezia.
60.2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., l’instaurazione del giudizio innanzi al giudice ordinario dovrà essere necessariamente preceduta, quale condizione di procedibilità, dall’esperimento di una procedura di mediazione innanzi all’Organismo istituito presso la Camera Arbitrale di Venezia, di cui le Parti accettano sin d’ora il Regolamento.
Art. 61 Comportamenti successivi alla stipula del contratto
61.1. Il ritardo nell'esercizio delle azioni o la tolleranza di eventuali inadempimenti della controparte, non potranno mai intendersi quale rinuncia ai diritti che il presente contratto conferisce a ciascuna Parte.
Art. 62 Modifiche successive
62.1. Nessuna modifica al presente contratto sarà valida se non pattuita per iscritto.
Art. 63 Non vessatorietà delle clausole
63.1. Le Parti dichiarano che tutti gli articoli del presente contratto, ivi compresi quelli recanti possibili clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341, 1342, 1469-bis c.c., sono stati frutto di specifica discussione ed elaborazione congiunta, per cui ne hanno pienamente compreso il significato e gli effetti, assumendo eguale posizione contrattuale.
Art. 64 Rinvio
64.1. Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni del codice civile, delle vigenti leggi tutte in materia di appalto nonché agli usi in materia di cui alla Raccolta elaborata a cura della Camera di Commercio di Venezia.
Art. 65 Comunicazioni
65.1. Tutte le comunicazioni, richieste o intimazioni o qualsiasi altro avviso ricettizio ai sensi e per gli effetti del presente contratto dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi:
- per l'Appaltatore: Via …………………………………………… - PEC:
………………………….;
- per il Committente: Via …………………….. - PEC ;
- per il Direttore dei lavori: si farà riferimento al contenuto della comunicazione di cui al punto 25.1;
- per il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: si farà riferimento al contenuto della comunicazione di cui al punto 41.9;
- per il Collaudatore: si farà riferimento al contenuto della comunicazione di cui al punto 45.4.
65.2. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente rese note alla controparte.
Art. 66 Spese, imposte e tasse
66.1. Sono a carico dell'Appaltatore, che sin d'ora rinuncia ad ogni rivalsa o richiesta di rimborso nei confronti del Committente, le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del presente contratto.
66.2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente graveranno sui lavori e sulle forniture oggetto di appalto.
Allegati
Si allegano: A) Planimetria; B) Permesso di costruire prot. n. …………….; C) Permesso di costruire prot. n. …………….; D) Progetto Edilizio; E) relativo Capitolato Speciale; F) Progetto Opere Urbanizzazione; G) relativo Capitolato Speciale; H) Computo Metrico Estimativo Progetto Edilizio; I) Computo Metrico Estimativo Progetto Opere Urbanizzazione; J) Cronoprogramma dei lavori; K) Visura camerale dell’Appaltatore; L) DURC dell’Appaltatore; M) Dichiarazione dell’Appaltatore e documentazione a corredo della stessa; N) Offerta tecnica; O) Disciplinare di selezione; P) Offerta economica; Q) Prospetto Importi Unitari; R) Elenco Progettisti; S) Polizza Responsabilità Civile Professionale Progettista; T) Elenco Prezzi Unitari; U) Offerta tempo; V) Elaborato Progettuale di Aggiornamento relativo al Progetto Edilizio; W) Elaborato Progettuale di Aggiornamento relativo al Progetto Opere Urbanizzazione.
Venezia,
Il Committente
CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A.
in persona del legale rappresentante p.t.
Sig. ……………………………..
L’Appaltatore
…………………………………………
in persona del legale rappresentante p.t.
Sig. ……………………………….
Fermo restando quanto stabilito all’articolo 63 del su esteso contratto, si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, comma 2, c.c., le seguenti pattuizioni:
3.8 sospensione del pagamento del corrispettivo dell’Appaltatore in caso di suo colpevole inadempimento;
3.9 sospensione dell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore in caso di ingiustificato mancato pagamento del relativo corrispettivo;
3.10 facoltà di recesso dell’Appaltatore in caso di reiterato e ingiustificato mancato pagamento del relativo corrispettivo;
3.12 deroga all’articolo 1666, comma 2, c.c. in tema di pagamento della rata di saldo e accettazione dell’opera;
4.2 rinuncia dell’Appaltatore alla revisione del prezzo ai sensi dell’articolo 1664, comma 1, c.c.;
5.1, 5.2 ritenute a garanzia dell’esatto adempimento della prestazione di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed eventuale compensazione;
6.9, 6.10 facoltà del Committente di affidare a terzi la riprogettazione in caso di errori od omissioni addebitabili all’Appaltatore e di compensare i relativi oneri con il suo credito;
7.4 facoltà del Committente di ordinare la sospensione della prestazione di progettazione esecutiva, rinuncia dell’Appaltatore a corrispettivi supplementari, indennizzi o risarcimenti e facoltà dell’Appaltatore di recedere dal contratto se di durata superiore ai 60 (sessanta) giorni;
7.7 obbligo dell’Appaltatore di iscrivere riserva sui verbali di sospensione e ripresa della prestazione di progettazione esecutiva e correlata decadenza dell’Appaltatore dal diritto di contestarli anche giudizialmente;
8.1, 8.2 penali per ritardo nell’esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e facoltà del Committente di trattenere quelle maturate al raggiungimento della soglia prevista per la risoluzione del contratto;
9.2 obbligo dell’Appaltatore di sostituire i progettisti non graditi al Committente;
9.4 divieto di subappalto della prestazione di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
10.1, 10.4, 10.5 caratteristiche della polizza assicurativa del Progettista;
12.1 limiti al subappalto della prestazione di esecuzione dei lavori;
12.2 obbligo dell’Appaltatore di sostituire i subappaltatori inadempienti o non graditi al Committente;
12.5 divieto di subappalto a cascata della prestazione di esecuzione dei lavori;
13.2 facoltà del Committente di rimuovere in danno dell’Appaltatore inadempiente le lavorazioni in variante non autorizzate e di compensare la relativa spesa con il suo credito; obbligo dell’Appaltatore di iscrivere riserva nei confronti dei relativi provvedimenti e correlata sua decadenza dal diritto di contestarli anche giudizialmente;
13.6, 13.7 facoltà del Committente di introdurre varianti entro il quinto d’obbligo anche nelle ipotesi di cui all’articolo 1661, comma 2, c.c.;
13.8 facoltà di recesso dell’Appaltatore in caso di varianti eccedenti il quinto d’obbligo;
13.9 facoltà del Committente di ridurre i lavori fino ai quattro quinti del relativo importo;
14.5 obbligo dell’Appaltatore di iscrivere riserva in caso di nuovi prezzi non accettati e correlata decadenza dell’Appaltatore dal diritto di contestarli anche giudizialmente;
14.8 rinuncia dell’Appaltatore agli indennizzi di cui all’articolo 1660, commi 2 e 3, c.c.;
15.6 facoltà di recesso dell’Appaltatore in caso di ritardata consegna del cantiere;
15.8 facoltà di recesso dell’Appaltatore in caso di sospensione della consegna del cantiere;
15.10 tacita accettazione da parte dell’Appaltatore della consegna del cantiere in caso di mancata comunicazione dell’impossibilità di eseguire i lavori e correlata decadenza dell’Appaltatore dal diritto di far valere anche giudizialmente l’impossibilità della prestazione di esecuzione dei lavori;
16.3 rinuncia dell’Appaltatore a corrispettivi supplementari, indennizzi o risarcimenti a fronte delle circostanze rappresentate nel contratto come suscettibili di incidere sull’organizzazione del cantiere e sui tempi di esecuzione delle lavorazioni appaltate;
20.1 sospensione della prestazione di esecuzione dei lavori su richiesta o per fatti imputabili al Committente;
20.2 sospensione della prestazione di esecuzione dei lavori per circostanze non imputabili al Committente;
20.3 rinuncia dell’Appaltatore a corrispettivi supplementari, indennizzi o risarcimenti in caso di sospensione della prestazione di esecuzione dei lavori;
20.4 facoltà dell’Appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori eccedente i termini massimi di cui al punti 20.1 e 20.2;
20.6 obbligo dell’Appaltatore di iscrivere riserva sui verbali di sospensione e ripresa della prestazione di esecuzione dei lavori e correlata decadenza dell’Appaltatore dal diritto di contestarli anche giudizialmente;
21.4 obbligo dell’Appaltatore di iscrivere riserva in caso di addebitata inosservanza dei termini di esecuzione della prestazione di esecuzione dei lavori e correlata decadenza dell’Appaltatore dal diritto di contestare il ritardo anche giudizialmente; 22.1, 22.3 penali per ritardo nell’esecuzione della prestazione di esecuzione dei lavori e facoltà del Committente di trattenere quelle maturate al raggiungimento della soglia prevista per la risoluzione del contratto;
23.1, 23.2, 23.3, 23.4 caratteristiche delle polizze assicurative a carico dell’Appaltatore relative all’esecuzione dei lavori;
24.5 obbligo dell’Appaltatore di sostituire il Direttore di cantiere e i suoi Assistenti non graditi al Committente;
25.4 efficacia vincolante degli ordini della Direzione Lavori anche se contestati;
30.6 decadenza dell’Appaltatore dal diritto di far valere anche giudizialmente la contestazione di fatti annotati sul registro di contabilità non sottoscritto con riserva;
32.4 decadenza dell’Appaltatore dal diritto di contestare anche giudizialmente il contenuto del conto finale non sottoscritto con riserva;
32.5 divieto di modifica delle riserve già iscritte in contabilità e obbligo di conferma delle stesse all’atto della sottoscrizione del conto finale da parte dell’Appaltatore e correlata decadenza di quest’ultimo dal diritto di far valere le relative domande anche giudizialmente;
34.2 facoltà del Committente di eseguire direttamente le prove di laboratorio per l’accettazione dei materiali e di compensare la relativa spesa con il credito
dell’Appaltatore;
34.5 facoltà del Committente di far rimuovere i materiali rifiutati in danno dell’Appaltatore inadempiente e di compensare la relativa spesa con il suo credito;
34.7 obbligo di iscrivere riserva nei confronti dei provvedimenti di cui al punto 34.5 e correlata decadenza dell’Appaltatore dal diritto di contestarli anche giudizialmente;
36.2 decadenza dell’Appaltatore dal diritto all’indennizzo dei danni da forza maggiore subiti;
36.5 esclusione dell’indennizzo dei danni da forza maggiore subiti dall’Appaltatore in caso di sua colpa;
40.2 sospensione dei pagamenti da parte del Committente in caso di chiamata in via solidale all’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o risarcitori gravanti sull’Appaltatore e sui Subappaltatori e e facoltà del Committente di portare in compensazione gli esborsi sostenuti a tale titolo;
41.8 immediata sospensione dei lavori in caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi in materia di sicurezza;
42.2 efficacia vincolante delle istruzioni operative del Committente anche se contestate e decadenza dell’Appaltatore dal diritto di far valere il proprio dissenso anche giudizialmente in mancanza di riserva;
42.3 decadenza dell’Appaltatore dal diritto contestare anche giudizialmente i fatti accertati dal Direttore dei lavori in mancanza di tempestive osservazioni;
43.5 facoltà del Committente di disporre il ripristino dei vizi e delle difformità riscontrati in sede di verifica in corso d’opera in danno dell’Appaltatore inadempiente e di compensare il relativo onere con il suo credito;
43.7 obbligo di iscrivere riserva nei confronti degli accertamenti e dei provvedimenti connessi alle verifiche in corso d’opera e correlata decadenza dell’Appaltatore dal diritto di contestarli anche giudizialmente;
43.8, 43.9 obbligo di assistenza dell’Appaltatore nel corso delle verifiche in corso
d’opera, esecuzione in danno e compensazione del relativo onere;
45.7 obbligo di assistenza dell’Appaltatore nel corso del collaudo, esecuzione in danno in caso di suo inadempimento e compensazione del relativo onere con il suo credito;
46.4 ripristino in danno dell’Appaltatore dei vizi e delle difformità riscontrati in sede di verifica finale e compensazione del relativo onere;
46.5 detrazioni in danno dell’Appaltatore per vizi e difformità riscontrati in sede di verifica finale;
46.9 obbligo di iscrivere riserva nei confronti degli accertamenti e dei provvedimenti connessi alle operazioni di verifica finale e correlata decadenza dell’Appaltatore dal diritto di contestarli anche giudizialmente;
46.11 deroga all’articolo 1665, comma 4, c.c. in tema di verifica finale/collaudo e accettazione dell’opera;
48.2 sospensione del pagamento della rata di saldo in mancanza della prescritta fideiussione bancaria;
48.4 obbligo di presentare fideiussione recante l’impegno del Garante di erogare l'importo dovuto dall’Appaltatore entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Committente e la rinuncia del Garante stesso beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c.
49.3, 49.4, 51.7 regime convenzionale della responsabilità dell’Appaltatore per vizi e/o difformità delle opere eseguite;
53.1, 53.2, 53.3, 53.4 contenuto minimo delle garanzie postume;
53.5 sospensione del pagamento della rata di saldo in mancanza delle prescritte garanzie postume;
54.1 divieto di ritenzione;
55.1 divieto di cessione del contratto;
55.2 divieto di cessione dei crediti nascenti dal contratto;
57.4 lettera c) facoltà del Committente di portare in detrazione dal corrispettivo dell’Appaltatore la maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori in caso di risoluzione del contratto per fatti al medesimo addebitabili;
58 recesso del Committente;
59.1, 59.2, 59.3 riserve dell’Appaltatore e correlate decadenze anche dalle azioni giudiziali alle medesime riconducibili;
59.6 rinuncia dell’Appaltatore a far valere giudizialmente le domande oggetto di riserve prima della conclusione del procedimento stragiudiziale di trattazione delle stesse;
60.1 foro esclusivo di Venezia;
60.2 procedura di mediazione obbligatoria e correlata condizione di procedibilità delle azioni giudiziali dell’Appaltatore.
Il Committente
CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A.
in persona del legale rappresentante p.t.
Sig. ……………………………..
L’Appaltatore
…………………………………………
in persona del legale rappresentante p.t.
Sig. ……………………………….