Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dell’Area della Dirigenza
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dell’Area della Dirigenza
2021-2023
Il giorno mercoledì 3 novembre 2021 le Delegazioni Trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale, a seguito di convocazione P.G. 502682 del 02/11/2021, si sono riunite in videoconferenza mediante applicativo Teams per un incontro sindacale relativo alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell’Area della Dirigenza 2021-2023.
Le parti:
- vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’Area della Dirigenza del Comune di Venezia sottoscritta a seguito di accordo sindacale del 7 ottobre 2021,
- preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione D.G.n. 246 del 26 ottobre 2021 ha autorizzato la sottoscrizione definitiva della su citata ipotesi di C.C.D.I. per l’Area della Dirigenza, 2021-2023,
al termine del confronto, condividono l’allegato documento, denominato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’area della Dirigenza, 2021-2023 e concordano di addivenire alla sottoscrizione definitiva del documento mediante scambio di email.
Letto e confermato.
Venezia, lì, 3 novembre 2021
per la Delegazione Trattante di Parte Pubblica
Segretario Generale Dott.ssa XXXXXX XXXXXXX
Direttore Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale
X.XX Xxxx. XXXXXXXX XXXXX
Direttore Area Legale e Servizi Istituzionali X.XX Avv. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
Dirigente Settore Gestione Risorse Umane Organizzazione e Affari Interni
X.XX Dott.ssa XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Dirigente Settore Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali
X.XX Xxxx. XXXXXX XXXXXXXX
Dirigente Settore Servizi Educativi Xxx. XXXXXX XXXXXXXX
Direttore Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Avv. XXXXX XXXXXXXXXXX
Direttore Area Economia e Finanza X.Xx Xxxx. XXXXXX XXXXXX
Dirigente Settore Formazione e Riqualificazione del Personale X.XX Xxxx. XXXXXX XXXXX
per la Delegazione Trattante di Parte Sindacale
DIREL - FEDIRETS
firmato
FEDIR – FEDIRETS
firmato
CISL FP
firmato
DIRER - FEDIRETS
CGIL FP
UIL FPL UNSCP
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
per l’Area della Dirigenza del Comune di Venezia
2021-2023
Sommario
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E RELAZIONI SINDACALI
Art .1
Campo di applicazione, tempi e procedure 4
Art. 2
Sistema delle relazioni sindacali 4
Art. 3
Organismo paritetico per l'innovazione 5
Art.4
La contrattazione integrativa decentrata 6
TITOLO II – DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI NORMATIVI
Art.5
Orario di lavoro 7
Art.6
Formazione e aggiornamento dei dirigenti 7
Art.7
Personale esonerato dallo sciopero 7
Art. 8
Diritto all’incarico dirigenziale 8
Art.9
Procedure per il conferimento dell’incarico dirigenziale 8
TITOLO III – DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI ECONOMICI
Art.10
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 9
Art.11
Retribuzione di risultato 10
Art.12
Incentivazione di specifiche attività e prestazioni
correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge 11
Art. 13
Compensi per incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale in godimento 11
Art.14
Xxxxxxxxx dirigenziali ad interim 12
Art. 15
Welfare integrativo 13
Art. 16
Incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge 13
Art. 17
Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 14
Art. 18
Clausola di salvaguardia 14
Art. 19
Personale in distacco sindacale 15
Art.20
Assicurazioni e tutela legale 15
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Controversie ed interpretazione autentica 16
Art. 22
Disposizioni transitorie, finali e di rinvio 17
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E RELAZIONI SINDACALI
Art. 1
Campo di applicazione, tempi e procedure
1. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato (CCID), sottoscritto ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 del 17 dicembre 2020, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, salvo diversa specificazione.
2. Il presente contratto collettivo integrativo ha durata triennale (da 1.1.2021 a 31.12.2023) e disciplina tutte le materie di cui all’ Art . 45 del CCNL F. L. 2016-2018. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI, sempre che le disposizioni in esso contenute non siano in contrasto e/o incompatibili con nuove disposizioni normative e contrattuali.
3. Le materie di cui all’art. 45, comma 1, lett. a) del CCNL F. L. 2016-2018 sono negoziate con cadenza annuale. Sempre con cadenza annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del contratto mediante incontro tra le Parti firmatarie appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte datoriale. La delegazione trattante di parte sindacale potrà in ogni caso richiedere altri incontri mediante richiesta scritta e motivata da trasmettere all’Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale convocherà la riunione entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 2
Sistema delle relazioni sindacali
1. Richiamati gli articoli 2, 3 e 4 del CCNL F.L 2016-2018 in tema di relazioni sindacali, informazione e confronto, si concorda che l’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti previsti dal CCNL, atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare, ed esprimere osservazioni e proposte. La trasmissione dei dati e degli elementi conoscitivi nell’ambito delle materie di cui agli artt. 44 e 45 del vigente CCNL dell’Area della Dirigenza avviene mediante inoltro in posta elettronica alle caselle ufficiali delle predette XX.XX., di norma 10 giorni (o comunque non meno di 5 giorni) antecedenti l’eventuale adozione dei relativi atti.
2. Sono oggetto di informazione tutte le materie indicate agli artt. 44 e 45, del CCNL F.L. 2016-2018, che prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva le materie di cui all’Art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.
3. Il confronto disciplinato dall’art. 4 del CCNL, si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, tra Amministrazione e soggetti sindacali si avvia il confronto se, entro cinque giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione, e deve essere calendarizzato di norma non prima di 5 giorni dalla trasmissione della proposta del documento su cui avviare il confronto. Tale termine vale anche se la richiesta di confronto proviene dalle parti sindacali.
4. Gli incontri si svolgono di norma in presenza, salvo particolari circostanze che rendano opportuno lo svolgimento (anche) da remoto.
Art. 3
Organismo paritetico per l'innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi – anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato - al fine di formulare proposte all’Amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. Si stabilisce sin d’ora che, salvo non sia già costituito ed operante, l’Organismo dovrà essere costituito e tenere la prima riunione entro il mese successivo alla sottoscrizione del presente CCDI.
4. L’organismo paritetico per l’innovazione:
- ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa, di cui all'Art. 7 comma 2, lett. a) del CCNL F.L. 2016-2018, nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
- si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogni qualvolta l’Amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale, quale la modifica della macrostruttura dell’Ente;
- può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’Amministrazione;
- adotta un proprio regolamento per disciplinare il suo funzionamento, con particolare riguardo alle modalità della sua convocazione, di verbalizzazione delle riunioni e di espressione dei suoi orientamenti e proposte;
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all’Art. 29, commi 1 e 2 del CCNL F.L. 2016-2018 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale).
6. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’Art. 7 comma 2, lett. a) del CCNL F.L. 2016-2018 e dall’Amministrazione. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità.
7. I previsti pareri del Comitato dovranno essere espressi nei termini temporali fissati dal proprio Regolamento.
Art.4
La contrattazione integrativa decentrata
1. La contrattazione decentrata integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa tutte le materie previste all' articolo 45 del CCNL F.L. 2016-2018:
a) la definizione di un diverso criterio di riparto del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'Art. 57 del CCNL F.L. 2016-2018;
b) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto all'Art. 30 CCNL F.L. 2016-2018 commi 2,3,4,5;
c) la definizione della percentuale di cui al comma 0 Xxx. 00 XXXX XX 0000-0000 ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento di incarico ad interim, nonché dell'eventuale integrazione della retribuzione di risultato in caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'Art. 32 del CCNL F.L. 2016-2018;
e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo di specifiche disposizioni di legge di cui all'Art. 60 del CCNL F.L. 2016-2018, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;
f) l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero;
g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica, di cui all'Art. 31 del CCNL F.L. 2016-2018, per quanto demandato, dal medesimo Art. 31, alla contrattazione integrativa;
h) i criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati;
i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'Art. 61 del CCNL F.L. 2016-2018 in materia di trattamento economico del personale in distacco sindacale.
3. Ai sensi dell' Art. 8 del CCNL F.L. 2016-2018 l’Amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all’Art. 7 comma 2 del medesimo CCNL per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al citato Art. 8 comma 2, la propria delegazione.
TITOLO II – DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI NORMATIVI
Art. 5 Orario di lavoro
1. I dirigenti assicurano la presenza giornaliera in servizio necessaria ad adeguare la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione dell’Ente, all’espletamento dell’incarico svolto e alla corretta gestione e coordinamento delle risorse umane.
2. I dirigenti attestano la loro presenza in servizio mediante la timbratura elettronica ai fini della gestione amministrativa ed economica del rapporto contrattuale.
Art.6
Formazione e aggiornamento dei dirigenti
1. Richiamato l’art. 51 del CCNL F.L. 2016-2018 le Parti riconoscono la formazione e l’aggiornamento professionale della dirigenza dell’Ente come metodo permanente teso ad assicurare l’accrescimento delle competenze tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi compiti e ruoli.
2. Le iniziative di formazione e aggiornamento devono avere carattere continuo e obbligatorio. A tal fine l’Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per la formazione, finanzia le attività relative utilizzando una quota annua almeno del _1_% del monte salari relativo alla dirigenza dell’Ente e almeno l’1% dei risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione, oltre ad eventualmente considerare canali di finanziamento comunitari, nazionali o regionali.
3. Le linee generali della pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione dell’obiettivo di ore formative da erogare nel corso di ciascun anno, anche in relazione alle risorse disponibili per quanto al comma precedente, sono oggetto di confronto con le XX.XX. della dirigenza come previsto dall’art. 44 del CCNL F.L 2016-2018 e dovranno essere definite entro il 30.11.2021.
Art.7
Personale esonerato dallo sciopero
1. Ai sensi della L. 146/1990 e alle disposizioni vigenti degli Accordi in materia di norme di garanzia del funzionamento dei pubblici servizi essenziali nell’ambito dell’Area Dirigenziale Autonomie Locali, vengono individuate le seguenti posizioni esonerate dal diritto di sciopero:
- Dirigenti della Direzione Risorse Umane, limitatamente agli adempimenti riguardanti l’erogazione delle retribuzioni nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
- Dirigenti responsabili della Protezione Civile e del Centro Maree per le attività collegate a misure di prevenzione e protezione dei cittadini in caso di avversi fenomeni atmosferici e/o rischio idrogeologico/sismico/valanghivo;
- Dirigenti della Direzione Segreteria Generale e Affari istituzionali e Dirigenti della Direzione Servizi Territoriali, con riguardo solo agli adempimenti elettorali;
- Comandante e Dirigenti con profilo di vigilanza della Polizia Locale, per quanto attiene alle attività strettamente connesse ad esigenze di ordine pubblico;
- L’Avvocato Dirigente di turno per le udienze cautelari;
- Dirigenti preposti a strutture che erogano servizi qualificati come essenziali nelle circostanze in cui l’esercizio del diritto di sciopero possa pregiudicarne la continuità delle prestazioni;
2. In caso di assenza del titolare, il sostituto sarà esonerato dal diritto allo sciopero.
Art. 8
Diritto all’incarico dirigenziale
1. Tutti i dirigenti dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale.
2. L’incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell’Ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono.
3. Nel rispetto della vigente legislazione, con il provvedimento di conferimento, l’Ente individua l’oggetto, la durata dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice.
4. La durata degli incarichi è fissata nel rispetto delle durate minime (3 anni) e massime (5 anni) previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art.9
Procedure per il conferimento dell’incarico dirigenziale
1. Le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali devono essere espletate secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati. L’incarico dovrà essere assegnato tenendo conto, per quanto attiene ai criteri, della professionalità, delle attitudini e capacità professionali, dei risultati conseguiti in precedenza, della relativa valutazione di performance individuale, delle specifiche competenze organizzative possedute, delle esperienze di direzione attinenti all’incarico.
2. Al momento in cui si verifica una vacanza nell’assegnazione di un posto di funzione dirigenziale, l’Amministrazione rende conoscibili mediante avviso la tipologia dei posti disponibili ed acquisisce la disponibilità dei Dirigenti interni interessati in cui specifica i requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico e i criteri di valutazione delle domande di interesse all' assegnazione; assunte le domande degli interessati l’Amministrazione provvede alla valutazione comparativa, in esito alla quale attribuisce l’incarico secondo le norme di legge, di Statuto e di Regolamento vigenti in materia.
3. Solo ove le procedure di cui al comma 2 non abbiano condotto all’assegnazione dell’incarico a personale dei ruoli dell’Amministrazione, la stessa può procedere all’attribuzione dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’Art. 110 TUEL.
TITOLO III – DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI ECONOMICI
Art.10
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono annualmente determinate dall’Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 57 CCNL 17/12/2020. Per l'anno 2021 viene approvato lo schema di utilizzo del fondo come da prospetto di seguito riportato:
FONDO 2021 | POSIZIONE | RISULTATO |
€ 3.890.899,00 | €2.550.000,00 | € 800.000 |
€ 169.000 (bonus eccellenze) |
A) Retribuzione di Posizione
1. In considerazione della complessità della struttura organizzativa del Comune, come prevista nello Statuto comunale e nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, articolata su più livelli dirigenziali, ai sensi dell’art. 24 del CCNL 22.02.2006 l’assegnazione della retribuzione di posizione dirigenziale viene attribuita per l’anno 2021, in relazione alla rispettiva pesatura e sulla base dell’incarico del Sindaco, come segue:
- Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia A” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 70.000,00;
- Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia B” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 60.000,00;
- Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia C” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 58.050,00;
- Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia D” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 51.050,00;
- Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia E” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 45.000,00;
- Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia F” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 42.050,00;
- Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia G” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 37.050,00;
- Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia H” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 30.000,00;
- Ai Dirigenti il cui incarico comprenda la responsabilità di Vice Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, di Vice Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx e di Vice Comandante P.L. è riconosciuta una retribuzione di posizione
xxxxx xxxxx complessiva maggiorata pari a:
• Vice Segretario Vicario o Vice Segretario Aggiunto € 8.650,00;
• Vice Comandante P.L. € 4.650,00.
- Per i dirigenti del Corpo di Polizia Locale la retribuzione di posizione determinata in relazione alla rispettiva pesatura viene integrata dell’indennità di Pubblica Sicurezza.
- Ai Dirigenti il cui incarico comprenda la responsabilità della Direzione di Istituzione è riconosciuta una retribuzione di posizione annua complessiva pari € 6.250,00. Tale somma sarà a carico delle spese di personale del Comune.
2. Le economie da retribuzione di posizione sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato anche per l’esercizio successivo.
Art.11 Retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva, operata con criteri oggettivi.
2. Le Parti si impegnano a rivedere il sistema di valutazione in essere con particolare riferimento ai comportamenti organizzativi.
3. L'Art. 45 CCNL F.L. 2016-2018 demanda alla contrattazione integrativa decentrata la determinazione dei criteri per la distribuzione di tale retribuzione, tenendo conto di quanto previsto dall’Art. 30 del medesimo CCNL. Il valore della retribuzione di risultato da attribuire a ciascun dirigente è determinato per collocazione in fasce di merito, come di seguito riportato, riparametrato alla disponibilità del fondo per la retribuzione di risultato.
Punteggio ottenuto | Percentuale di risultato sulla retribuzione di posizione riparametrata alla disponibilità del Fondo |
0-35 | 0% |
oltre 35 e fino a 45 | 10% |
oltre 45 e fino a 55 | 15% |
oltre 55 e fino a 65 | 25% |
oltre 65 e fino a 73 | 30% |
oltre 73 e fino a 81 | 35% |
oltre 81 e fino a 89 | 40% |
oltre 89 e fino a 96 | 45% |
oltre 96 e fino a 100 | 50% |
4. Tra i dirigenti che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio compreso tra 90 e 100 punti il Nucleo di Valutazione individuerà al massimo otto dirigenti cui riconoscere una maggiorazione della retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione dell’incarico principale, non parametrabile al Fondo, entro il limite massimo di 9.000,00 Euro ciascuno.
5. Una somma pari ad Euro 72.000,00 verrà ripartita in misura uguale tra ulteriori 12 dirigenti individuati con le medesime modalità. Una somma pari ad Euro 5.000,00 (ciascuno)
verrà ripartita in misura uguale tra i successivi 5 dirigenti individuati con le medesime modalità.
6. Gli oneri di cui ai commi 4. e 5. saranno finanziati con la somma complessiva di euro 169.000,00 a valere sulle risorse del Fondo destinate alla retribuzione di risultato.
7. Le risorse corrispondenti agli importi della retribuzione di risultato non erogate ai dirigenti, a seguito di una valutazione della performance degli stessi, non positiva o non pienamente positiva, sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato a favore dei dirigenti che hanno ricevuto invece una valutazione di eccellenza, ed a cui è stata attribuita la maggiorazione della retribuzione di risultato di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
8. La retribuzione di risultato dovrà essere corrisposta al dipendente entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione.
9. I valori economici di cui al presente articolo potranno essere rideterminati annualmente di comune accordo tra le parti.
Art.12
Incentivazione di specifiche attività e prestazioni
correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge
1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli Artt. 30 comma 5, 57 comma 2 lett. d) e . 60 comma 3 del CCNL F.L. 2016-2018, in sede di contrattazione integrativa di cui all’Art. 45, comma 1, lett. b), è possibile correlare l’effettiva erogazione di una quota delle risorse connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’Art. 60 CCNL F.L. 2016-2018, al raggiungimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell’azione dell’Ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili.
2. L’Amministrazione, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, provvede alle opportune azioni per correlare l’effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all’Art.57 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) comma 2, lett. d), al raggiungimento di uno o più obiettivi, riferiti agli effetti dell’azione dell’Ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili.
3. I criteri delle forme di incentivazione di cui al presente articolo saranno conformi a quelli definiti per l’erogazione della retribuzione di risultato, che saranno concordati al verificarsi della fattispecie.
4. Al/ai dirigente/i che ha/hanno svolto la prestazione da cui origina il finanziamento, sarà attribuita una quota doppia rispetto al valore medio pro-capite dell’importo assegnato a tutti gli altri dirigenti eventualmente concorrenti al raggiungimento dell’obiettivo.
Art.13
Compensi per incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale in godimento
1. In assenza delle condizioni per l’applicazione del precedente articolo, i compensi per incarichi ai dirigenti non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, ove conferiti da soggetti terzi, pubblici o privati in ragione del loro ufficio o su designazione dell’Ente, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. Le risorse di cui sopra, al netto di tutti gli oneri rilessi assistenziali, previdenziali e fiscali (IRAP) sono utilizzate per incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti che
hanno svolto i singoli incarichi secondo le percentuali indicate nella seguente tabella applicabile per scaglioni:
Ammontare complessivo del compenso percepito | Percentuale attribuita annualmente |
fino a € 18.000,00 | 90% |
oltre € 18.000,00 fino a 60.000,00 | 50% |
oltre € 60.000,00 fino a 80.000,00 | 40% |
oltre € 80.000,00 fino a 100.000,00 | 30% |
oltre € 100.000,00 | 10% |
ART.14
Xxxxxxxxx dirigenziali ad interim
1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento dell’Ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione e secondo quanto previsto all’Art. 58 comma 1 del CCNL F.L. 2016-2018, un importo che, con il presente CCDI, viene determinato nella misura del 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico e parametrato al periodo di sostituzione.
2. Nel caso di incarichi plurimi, l'importo è determinato nella misura del 30% con riferimento al primo incarico e al 15% sui successivi, della retribuzione di posizione prevista per ciascuna posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico parametrato al periodo di sostituzione.
3. Nel caso di affidamento dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la retribuzione di risultato è integrata nella misura del 20% della retribuzione di posizione del dirigente interessato, qualora tale incarico sia aggiuntivo rispetto ad altro incarico.
Art. 15 Welfare integrativo
1. L’Art. 32 del CCNL F.L. 2016-2018 prevede che, in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono essere definiti i criteri per la formulazione di piani di welfare integrativo individuando in tale sede le tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per la medesima finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi di cui all' art. 57 CCNL F.L. 2016-2018 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) nella misura del 2,5%, maggiorata secondo quanto previsto dall' Art. 32 del medesimo CCNL.
3. In ogni caso i piani approvati vengono aggiornati o confermati annualmente in occasione delle sessioni negoziali per gli adempimenti di cui all’Art. 45, comma 1, lett. a) del CCNL F. L. 2016-2018 ai sensi dell’Art. 8 del CCNL F.L. 2016-2018.
4. Le parti concordano che per il triennio 2021-2023 tali somme verranno impiegate in forme di welfare per assistenza sanitaria integrativa, con gli importi e le modalità da concordare entro il dicembre 2021.
Art. 16
Incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge
1. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti sono erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, ulteriori compensi incentivanti solo se previsti da specifiche disposizioni di legge.
2. Al fine di una correlazione e bilanciamento tra la retribuzione di risultato e i compensi incentivanti si stabilisce , per tutte le forme di incentivazione consentite per il personale dirigente, che la retribuzione di risultato sommata a quella delle incentivazioni specifiche possa essere attribuita fino ad un massimo di Euro 35.000,00 ; l’eventuale eccedenza solo di risultato non sarà corrisposta.
3. Il bilanciamento suddetto avverrà applicando di norma il criterio della competenza salvo utilizzare il criterio di cassa qualora i dati per la liquidazione degli incentivi specifici siano disponibili dopo la liquidazione della retribuzione di risultato. In ipotesi di incentivazione derivante da incarico pluriennale la somma complessiva è distribuita per le annualità di riferimento.
4. La distribuzione delle somme che si produrranno per effetto dell’applicazione del meccanismo del bilanciamento avverrà a favore dei dirigenti non interessati da alcuna forma di incentivo specifico.
5. L’Amministrazione provvederà, all'atto della definitiva liquidazione delle incentivazioni specifiche o del compenso di risultato maturato nell’anno precedente, all'eventuale recupero dell'eccedenza della retribuzione di risultato rispetto al limite di cui al comma 1.
Art. 17
Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada
1. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi, determinata ai sensi dell’Art. 208, comma 4 lett. c) e comma 5 del D. Lgs. n. 285/1992, limitatamente alla parte destinata al personale dirigenziale ricompreso nella struttura di Polizia Locale, sono utilizzati in modo concorrente, e mediante scelta del dirigente, per le seguenti finalità:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del dirigente di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina prevista;
c) erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
Art. 18 Clausola di salvaguardia
1. L’art. 31 comma 1 del CCNL F.L. 2016-2018 prevede che, nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’Ente, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi del medesimo Art. 31 del CCNL F.L. 2016- 2018.
2. La percentuale di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 31 del CCNL 17/12/2020 viene stabilita in misura inversamente proporzionale all’importo della fascia secondo la tabella seguente per il primo anno.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA | |||
FASCIA | IMPORTO FASCIA | % DI SALVAGUARDIA | |
1 | A | 70.000,00 | 50% |
2 | B | 60.000,00 | 58% |
3 | C | 58.050,00 | 60% |
4 | D | 51.050,00 | 65% |
5 | E | 45.000,00 | 75% |
6 | F | 42.050,00 | 80% |
7 | G | 37.050,00 | 90% |
8 | H | 30.000,00 |
Nei due anni successivi, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, il differenziale si riduce secondo le percentuali e alle scadenze previste dall’Art. 31, comma 3, del CCNL F.L 2016-2018 (di 1/3 il primo anno e di un ulteriore terzo il secondo anno).
3. Ai sensi comma 6 dell'Art. 31 CCNL F.L. 2016-2018 la disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.
4. Nel fondo di cui all’articolo 10, viene accantonata annualmente una somma pari a € 50.000,00. Le somme non utilizzate in applicazione della clausola di salvaguardia vengono rese disponibili per la retribuzione di risultato dell’anno, ovvero, portate quali economie all’anno successivo. Qualora lo stanziamento della suddetta somma risultasse non capiente per l’applicazione della clausola di salvaguardia, i relativi importi individuali verranno proporzionalmente ridotti.
Art.19
Personale in distacco sindacale
1. Il trattamento economico del personale dirigenziale in distacco sindacale si compone, ai sensi dell’Art.61 del CCNL F.L. 2016-2018:
- dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento;
- di un elemento di garanzia di retribuzione, in una percentuale pari al 80% delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede all’attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art.57 del CCNL F.L. 2016-2018, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim ed aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
- Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
2. Il trattamento viene erogato con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza dall’interessato, aventi le medesime caratteristiche.
3. Anche in conseguenza di quanto previsto a comma 3 del citato art. 61 del CCNL F.L. 2016-2018, la natura delle diverse quote che compongono l’elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all’interessato; pertanto non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.
4. In caso di distacco part-time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco e la limitazione prevista al comma 1, lett. b dell’art.61 del CCNL F.L. 2016-2018 non si applica.
Art. 20 Assicurazioni e tutela legale
1. Ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un dirigente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni attribuite e all’adempimento dei compiti d’ufficio, il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, sin dall’apertura del procedimento, a condizione che non sussista conflitto d’interessi e a condizione che l’assistenza venga effettuata da un legale di comune gradimento.
2. Il gradimento viene espresso di concerto dal dirigente e dalla Direzione Avvocatura Civica a cui deve essere inviato il primo atto relativo all’apertura del procedimento. Nel caso vi siano più dirigenti coinvolti nello stesso fatto e non vi siano posizioni differenziate, l’indicazione, di norma, sarà di un solo legale.
3. Solamente in casi eccezionali, motivati da esigenze tecniche di difesa, su parere
dell’Avvocatura Civica, e previo nullaosta della Giunta, il dirigente può essere assistito da più di un difensore. Nell’ipotesi in cui per i fatti oggetto di procedimento di cui al comma 1) sia attiva una copertura assicurativa, l’accordo per la scelta del legale dovrà coinvolgere anche la compagnia assicuratrice.
4. In caso di sentenza di condanna definitiva per i fatti commessi con dolo o colpa grave, o di patteggiamento, il Comune ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
5. Viceversa, il Comune provvederà al rimborso nel caso in cui venga prosciolto da ogni addebito il dirigente cui non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell’art. 31 del D.Lgs. 174/2016.
6. Il Comune di Venezia provvede, secondo la normativa vigente, a stipulare o rinnovare i contratti di assicurazione per la copertura della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dei commi precedenti del presente articolo.
7. Il Comune di Venezia stipula altresì apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
8. La polizza di cui al comma precedente è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del dirigente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
9. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai due commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
10. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
11. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate dai terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
12. Nell’ambito delle responsabilità dei dirigenti, l’Amministrazione provvede altresì al pagamento diretto delle sanzioni oblabili, non generate da colpa grave verificata dall’Amministrazione Comunale.
13. Per l’attuazione del precedente comma del presente articolo verrà istituito un fondo fino ad un massimo di € 20.000,00 che verrà formato dalle economie del Fondo o comunque finanziato con la quota destinata al risultato.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Controversie ed interpretazione autentica
1. Le clausole del presente contratto sottoscritto possono essere oggetto di controversie e quindi di successive interpretazioni autentiche. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. Nel caso in cui l’iniziativa sia
unilaterale, la richiesta di convocazione del tavolo di contrattazione deve essere accompagnata da una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione per cui si chiede l’interpretazione autentica. La riunione si terrà in tempi congrui e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta avanzata.
2. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica è soggetto alle medesime procedure di cui all’Art. 8 del CCNL F.L. 2016-2018.
Art. 22
Disposizioni transitorie, finali e di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni generali normative e contrattuali nazionali.
2. Salvo la determinazione del Fondo che avrà cadenza annuale il presente contratto rimarrà in vigore fino all’approvazione del prossimo CCDI.