CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI CIG
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI CIG
tra
Equitalia S.p.A. (di seguito brevemente “Equitalia”) con sede legale in , Via
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
, domiciliato per la carica ove sopra;
e
(di seguito anche solo “Fornitore”) con xxxx xxxxxx xx , xxx
x. , X.X. , X.X. , matricola INPS
(sede territoriale Inps ), codice INAIL ,
C.C.N.L. , n. dipendenti , in persona del rappresentante legale,
, domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria
dell’R.T.I./Consorzio
.
Premesso
- che con Disposizione del (legale rappresentante)
composto da
n. del , Equitalia ha
avviato una procedura per l’affidamento di , pubblicata su ;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. /
del
, Equitalia ha disposto
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del Fornitore;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- che è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all’art. 11, comma 10 del D. lgs. n. 163/2006;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa,
previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da
, il e valida sino al e una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
• Allegato 1 (Capitolato tecnico e relativi Allegati);
• Allegato 2 (Offerta Tecnica del Fornitore);
• Allegato 3 (Offerta Economica del Fornitore);
• Allegato 4 (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• contratto normativo;
• Capitolato tecnico;
• Offerta del Fornitore;
• Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il presente contratto Equitalia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida al Fornitore, che accetta, l’appalto dei servizi di sviluppo e manutenzione del Sistema Esazione Tributi (d’ora in avanti anche solo “SET”), di proprietà di Equitalia e utilizzato dal Gruppo Equitalia per la riscossione dei tributi. I servizi consisteranno nelle prestazioni meglio descritte nel paragrafo 3 del Capitolato tecnico, allegato sub “1”, di seguito riepilogate:
A. Analisi del sistema e determinazione della baseline in FP (focal point);
B. Servizio di Application Management (AMS);
C. Servizio di Nuovi Sviluppi (NSS);
D. Assistenza specialistica (AS);
E. Supporto agli Utenti (RI).
2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato Tecnico allegato sub 1, nonché nell’Offerta Tecnica allegata sub 2, ove migliorativa.
Articolo 3 Durata
1. Il contratto avrà durata di 48 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione di cui all’art. 304 DPR 207/2010.
Articolo 4 Corrispettivi
1. I corrispettivi complessivi massimi spettanti al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono stabiliti nella misura complessiva di € ,00 (euro /00) oltre IVA, di cui € ,00 (euro
/00) per oneri della sicurezza, come risultanti dall’elenco prezzi di cui all’offerta economica allegata sub 3.
2. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 1, del presente articolo non vincola in alcun modo Equitalia alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
3. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Fornitore.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il corrispettivo sarà adeguato in conformità a quanto previsto dall’art. 115 del D. lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.
6. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore
1. Il Fornitore eseguirà le prestazioni contrattuali in conformità alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico, nei relativi Allegati e nell’Offerta tecnica, ove migliorativa.
2. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a. impiegare, a cura e spese proprie, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del presente Contratto;
b. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, e atti a consentire a Equitalia, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle prescrizioni contrattuali;
c. ad eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto di tutte le indicazioni operative fornite dal Direttore dell’Esecuzione.
3. Le prestazioni da svolgersi presso le sedi di Equitalia dovranno essere eseguite senza recare intralci o interruzioni alle attività lavorative in atto.
4. L’accesso alle sedi di Equitalia da parte del personale del Fornitore è condizionato al rispetto di tutte le relative prescrizioni.
5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
6. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Equitalia, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Equitalia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia, assumendosene ogni relativa alea.
10. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
11. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Equitalia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
12. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
13. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo
stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. Equitalia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali
di Equitalia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 7 Penali
1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, Equitalia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali previste nell’Allegato C “Indicatori di Qualità e Penali” al Capitolato tecnico.
2. Le penali saranno applicate con provvedimento del Responsabile del procedimento, il quale, su segnalazione del Direttore dell’esecuzione, procederà alla contestazione degli addebiti al Fornitore, al quale indicherà puntualmente la/le disposizione/i contrattuale/i violata/e, assegnando un termine per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Valutate le controdeduzioni del Fornitore, il Responsabile del procedimento concluderà la propria istruttoria con un provvedimento motivato.
3. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
5. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del corrispettivo contrattuale complessivo.
6. Si applica l’art. 298 del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 8
Fatturazione e modalità di pagamento
1. La fatturazione del corrispettivo avverrà con le modalità specificate al paragrafo 9.6 del Capitolato Tecnico, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle rate, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
2. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di Equitalia certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
4. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità Equitalia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
5. Le fatture, intestate ad Equitalia S.p.A., P. IVA 08704541005, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, Xxxx (00142), dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i..
6. Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare il “Codice Univoco Ufficio” UFUY5I, nonché – nei campi facoltativi - il numero di CIG del presente contratto, nonché le informazioni che saranno comunicate dal Direttore dell’ Esecuzione in fase di verifica di conformità, secondo le seguenti indicazioni: [Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5)]
o “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
o “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione
o “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione
o “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione
o “CIG” (2.1.5.7).
7. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la fattura sarà restituita al Fornitore per le necessarie integrazioni.
8. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato al Fornitore ed
acceso presso (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale , in
, Via , A.B.I. , C.A.B. , IBAN
. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
9. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
• nome , cognome , nato a , il c.f. ;
• nome , cognome , nato a , il c.f. .
10. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010.
11. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
12. Equitalia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Equitalia copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
13. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto da Equitalia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
14. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Equitalia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
15. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Equitalia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, Equitalia - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
Articolo 9 Recesso
1. Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia.
3. In caso di recesso di Equitalia, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, nonché ad un indennizzo da concordarsi tra
le Parti, tenuto conto delle spese sostenute, dei servizi già eseguiti e del mancato guadagno del Fornitore, che comunque non potrà essere superiore all’1% (uno percento) del corrispettivo complessivo residuante tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza del Contratto.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese.
Articolo 10 Recesso per giusta causa
1. Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione al Fornitore, a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata.
2. Per giusta causa deve intendersi il verificarsi in capo al Fornitore di un evento quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero l’assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia, di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore;
ii) il reiterato inadempimento alle prescrizioni contrattuali, anche se non grave e/o sanzionato con l’applicazione delle penali di cui all’articolo 7;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto;
3. Dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia.
4. In caso di recesso di Equitalia, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite.
Articolo 11 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Equitalia -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- per porre fine all’inadempimento, Equitalia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Xxxxxxxxx potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli2
(oggetto e attivazione delle prestazioni), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (assicurazioni e cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) 18 (Proprietà dei prodotti e della documentazione, titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento), 19 (brevetti industriali e diritti d’autore) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
c) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.
Articolo 12
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all’art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 13 Assicurazioni e Cauzione definitiva
1. Il Fornitore terrà indenne Equitalia di qualsiasi danno possa derivare ad Equitalia medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall’esercizio delle attività di cui al presente contratto, con massimale non inferiore ad Euro per danni alle persone e cose e per singolo sinistro, ed Euro per
anno, con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
3. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Equitalia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
4. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata da Equitalia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
5. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.
7. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Articolo 14 Subappalto/Divieto di subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente a quest’ultimo dalla Stazione appaltante, il quale sarà obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia revocherà l’autorizzazione al subappalto.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 15
Oneri fiscali, spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d’uso.
Articolo 16 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente art. Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 17
Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile
1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all’ art. 13 del D. lgs 196/2003 e
s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Equitalia tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell’esecuzione del contratto.
4. Equitalia, in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. n. 196/03.
6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali – laddove questo sia necessario all’esecuzione delle prestazioni affidate – in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni impartite dal Xxxxxxxx stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.
7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell’Atto dovranno essere effettuati con l’adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del citato decreto legislativo.
10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d’ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività per la Società.
Articolo 18
Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento
1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione anche formativo creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Contratto rimarranno di titolarità esclusiva di Equitalia che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, l’utilizzo e la duplicazione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore di Equitalia.
2. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire ad Equitalia tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Equitalia in eventuali registri od elenchi pubblici.
3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del Contratto è di esclusiva proprietà di Equitalia che ne potrà disporre liberamente e illimitatamente.
4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà risolvere di diritto il Contratto.
5. Il software realizzato e/o personalizzato in esecuzione del Contratto è di proprietà di Equitalia a decorrere dal collaudo positivo del software medesimo; il Fornitore dovrà fornire il relativo codice sorgente e la documentazione delle applicazioni realizzate in esecuzione del Contratto.
6. Per l’eventuale software di base e applicativo fornito in esecuzione del Servizio, le relative licenze d’uso sono cedute o trasferite direttamente in capo ad Equitalia che ne sarà titolare; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive ed evolutive, da parte di Equitalia e di terzi da questa autorizzati, le medesime licenze dovranno essere illimitate e trasferibili a terzi.
7. Restano esclusi dalla titolarità di Equitalia tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti utilizzati
nell’esecuzione contrattuale, e procedure software preesistenti, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti.
Articolo 19
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità in ordine a quanto realizzato in esecuzione del Contratto nonché in conseguenza dell’uso di dispositivi, programmi software o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa di cui terzi ne siano titolari.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Equitalia un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Equitalia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
3. Resta sin d’ora inteso che qualora la pretesa azionata da terzi risulti fondata con sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, Equitalia potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando l’obbligo del Fornitore di adoperarsi, sopportando i relativi oneri e spese, affinché Equitalia ottenga il diritto di continuare ad utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto.
Articolo 20 Evoluzione tecnologica
1. Il Fornitore si impegna ad informare Equitalia dell’evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del presente Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da Equitalia.
3. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità della nuova caratteristica o funzionalità del servizio con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore potrà essere autorizzato ad effettuare la relativa modifica.
Articolo 21
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
Equitalia S.p.A. ha nominato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del presente contratto .
Articolo 22
Responsabile di contratto per il Fornitore
1. Il Fornitore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. , il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Equitalia.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
⮚ Cellulare ;
⮚ Telefono ;
⮚ Fax ;
⮚ Indirizzo di posta elettronica certificata .
Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione di Equitalia coordinandosi con il medesimo.
Articolo 23 Codice etico
1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 24 Foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 25 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
, lì
Il Fornitore Equitalia S.p.A.
Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (recesso per giusta causa), art. 11 (risoluzione), art. 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 13 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 16 (riservatezza), Art. 18 (Proprietà dei prodotti e della documentazione, titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento), art. 19 (brevetti industriali e diritti d’autore), art. 24 (foro competente).
, lì
Il Fornitore