DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Città di Trapani
REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
approvato con Deliberazione Consiliare n° 135/2006 e modificato con Deliberazione Consiliare n° 112/2009, con Deliberazione Consiliare n° 150/2011, con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 1/2018, con Delibera Consiliare n°95/2018 e con Delibera Consiliare n° 24/2020
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Punto 1 Competenza
Il presente regolamento è compilato in conformità del T.U. XX.XX. 27 luglio 1934, n°1265, del
D.P.R. 10/09/90, n. 285 e della Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.93, n° 24.
Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
Punto 2 Responsabilità
Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo se l’illecito non si rilevi penalmente.
Punto 3
Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi
Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine:
coniuge convivente, figli, genitori e, quindi, gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per estumulazioni, esumazioni e trasferimenti.
Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.
Punto 4
Servizi gratuiti e a pagamento
Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a) la visita necroscopica;
b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
c) il recupero e relativo trasporto di salme accidentate, richiesto dalla Autorità Giudiziaria;
d) l’uso delle celle frigorifere;
e) il trasporto funebre nei casi previsti dal successivo art. 13;
f) l’inumazione delle salme in campo comune;
g) la deposizione delle ossa nell’ossario comune;
h) la fornitura del feretro nei casi previsti dal successivo art. 13.
Sono a pagamento tutti gli altri servizi effettuati a richiesta degli interessati.
Punto 5
Atti a disposizione del pubblico
Presso la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
Nell’ufficio della direzione viene tenuto, a disposizione del pubblico, un registro per gli eventuali reclami.
Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
a) copia del presente regolamento;
b) l'elenco dei defunti tumulati in loculi dati in concessione in scadenza nell'anno in corso;
c) l'elenco delle tombe (cappelle, sarcofagi e propaggini) in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
d) l'orario di apertura e chiusura;
e) ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 07/08/90, n. 241.
TITOLO I
DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO
Articolo 1 Dichiarazione di morte
La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile. Ai fini di cui sopra dovrà essere presente una delegazione dello Stato Civile anche presso il Cimitero.
La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dello Ufficio di Anagrafe che ha controllato ed apposto le eventuali correzioni sui dati anagrafici del defunto.
I decessi avvenuti in ospedali, cliniche, ospizi e collettività sono notificati, con l'apposito modulo e nel termine di cui sopra, a cura del Direttore Sanitario o dal delegato della rispettiva Amministrazione.
Articolo 2
Denuncia della causa di morte
Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa della morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda U.S.L..
Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede anche alla denuncia della causa presunta.
L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del
D.P.R. n° 285/1990.
Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185.
Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Direttore Sanitario della Azienda U.S.L., o medico da lui delegato, dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
Articolo 3 Accertamenti necroscopici
Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopico provvede alla visita di accertamento di morte, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art. 6.
Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denunzia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate, alle dipendenze del Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L., da un medico nominato dalla A. Unità Sanitaria Locale.
Le funzioni di medico necroscopico per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato, al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
Articolo 4
Referto all'Autorità Giudiziaria
Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.
In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
Articolo 5
Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.
Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Unità Sanitaria Locale.
Inoltre l'Azienda U.S.L. provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopico, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.
TITOLO II
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO
Articolo 6 Termini
Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopico con l'ausilio dell'elettrocardiografo, nei casi di malattia infettiva - diffusiva o di iniziata putrefazione e, infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Direttore Sanitario della Azienda USL o da un medico da Lui delegato.
E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte come predetto.
Sono fatte salve le disposizioni della legge O2.12.1975 n° 644 e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).
Articolo 7
Provvidenze nel periodo di osservazione
Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
Articolo 8
Deposito di osservazione e obitorio
Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il già citato periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.
Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
Le salme di persone curate con nuclidi radio
attivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Direttore Sanitario o dal medico da lui delegato, in relazione agli elementi risultanti dalla denuncia di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185.
Nel deposito di osservazione e nell’obitorio può essere consentito l’accesso ai familiari, previa autorizzazione della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali o della Autorità Giudiziaria, se la salma è sottoposta ad indagine giudiziaria.
Articolo 9
Autorizzazione al seppellimento di salme, di nati morti, di resti umani, ecc.
Salvo il nulla osta di cui all'art. 4 del presente regolamento, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi il termini di osservazione e soddisfatte la norme stabilite dallo Ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.
Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del
D.P.R. n° 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda U.S.L. con le modalità indicate nel precitato articolo.
Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.
Articolo 10 Riscontro diagnostico
Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. n° 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R..
I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Direttore Sanitario della USL, per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.
Articolo 11
Autopsie e trattamenti conservativi
Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 10.
I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L..
Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
Il medico curante ed il medico necroscopico devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del D.P.R. n° 285/1990, è eseguito dal Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 285/1990.
TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI
Articolo 12 Servizio trasporti funebri
In attuazione dell’art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, nel territorio comunale è consentito l’esercizio del trasporto funebre a qualsiasi impresa che, in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento, ne faccia richiesta all’Amministrazione Comunale e ne ottenga formale autorizzazione.
Articolo 13
Trasporti gratuiti e a pagamento
Il trasporto funebre delle salme di persone decedute nel territorio comunale, anche se residenti altrove, è:
a) gratuito ed in modo decoroso per coloro che si trovano in stato di totale indigenza, accertata dal Servizio Sociale, comprensivo della fornitura del feretro, dell’inumazione nei campi comuni a rotazione decennale e del cippo indicativo recante il numero della fossa e la data di nascita e di morte del defunto.
b) a pagamento per tutti gli altri.
Articolo 14 Pagamento del diritto fisso
Il diritto fisso, nella misura stabilita dal tariffario comunale, è dovuto per tutti i trasporti a pagamento effettuati nel territorio comunale, per tutti i trasporti di salme provenienti da altri Comuni o Stati e per tutti i trasporti di salme destinati ad altri Comuni o Stati.
Sono esenti dal pagamento del diritto fisso:
a) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri;
b) i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri;
c) i trasporti di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo privato, richiesti dalla Autorità Giudiziaria, dal luogo di rimozione al Cimitero Comunale, o altro locale adibito a deposito di osservazione.
Articolo 15 Consistenza del servizio
Il servizio ha per oggetto il trasporto di salme nell'ambito del territorio comunale, mediante l’utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, dal luogo del decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all’obitorio, alla sala di autopsia o in altro luogo ove eventualmente l’Autorità Giudiziaria dispone, alla chiesa per le funzioni religiose, all’abitazione o presso una sala per il commiato gestita da soggetto pubblico o privato esercente l’attività funebre.
Il servizio comprende la deposizione della salma nella cassa, la chiusura del feretro, il prelievo ed il trasporto dello stesso fino al cimitero, seguendo il percorso più breve, con eventuale sosta alla chiesa o ad altro luogo per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.
Al fine di non arrecare disagio alla circolazione dei veicoli in città, è consentito il corteo a piedi solamente dal luogo del prelievo della salma alla chiesa parrocchiale o alla casa del commiato, per le relative esequie, da dove il corteo proseguirà, non più a piedi, per il cimitero comunale, tranne diverse disposizioni emanate dal Sindaco in casi eccezionali.
Il trasporto termina al cimitero comunale con la posa del feretro in camera mortuaria o davanti il luogo di sepoltura.
Articolo 16
Trasporti di salme da e per altri Comuni o Stati e nel territorio comunale caratteristiche dei feretri
Le salme provenienti da altri Comuni o Stati, salvo diversa autorizzazione, devono essere depositate direttamente al cimitero.
Il trasporto delle salme di cui al precedente comma si esegue col medesimo veicolo nel caso in cui non vi è sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta è limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.
Il trasporto delle salme nel territorio comunale o destinate ad altri Comuni è subordinato ad autorizzazione da parte del competente Ufficio.
Per il trasporto la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio, dalle caratteristiche prescritte all’art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.
Nel caso in cui il feretro è destinato ad altro Comune, distante oltre cento km., non è necessaria la cerchiatura se alla cassa metallica è stata applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas di cui al 3° comma dell'art. 77 dello stesso D.P.R. 285/90.
Il trasporto di salme da avviare all’inumazione in altro Comune, la cui distanza è inferiore ai 100 km., può essere effettuato con la sola cassa di legno.
E' obbligatorio apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione del cognome e nome, la data di nascita e di morte del defunto.
Il trasporto di salme, per i quali l'Autorità Giudiziaria ne ha disposto la rimozione, può avvenire anche a mezzo di contenitori rigidi di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; in alternativa possono essere utilizzati contenitori flessibili monouso biodegradabili.
Articolo 17 Trasporto di resti e di ceneri
Il trasporto di cassette per ossario e urne cinerarie in altri comuni è subordinato ad autorizzazione e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, ne all'impiego di doppio feretro e di autofunebre.
Articolo 18
Trasporti di morti per malattie infettive-diffusive e portatori di Radioattività
Nel caso di trasporto di salme morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. deve prescrivere i necessari provvedimenti da adottare a tutela della salute pubblica.
Per le salme che risultano portatori di radioattività il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. deve disporre, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
Articolo 19
Trasferimento di salme prima delle 24 ore dalla morte
Il trasporto delle salme, prima che sia trascorso il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
Articolo 20
Albo Comunale delle Imprese Funebri
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese che intendono esercitare trasporti funebri nell’ambito del territorio comunale di Trapani, sono obbligati alla iscrizione ad un apposito albo tenuto presso la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
Ciascuna ditta interessata all’iscrizione al predetto albo deve farne apposita richiesta in bollo ed allegare la seguente documentazione:
1. certificato della C.C.I.A.A. competente per territorio che certifichi l’iscrizione alla categoria di attività inerente il servizio di trasporto funebre;
2. certificato dell’Azienda U.S.L. che riconosca l’idoneità del veicolo a svolgere il servizio, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
3. certificato dell’Azienda U.S.L. che attesti l’idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
4. Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;
5. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
a) la dotazione di veicoli idonei ed attrezzature occorrenti sufficienti ad assicurare con regolarità e decoro il servizio di trasporto funebre;
b) la disponibilità di adeguata autorimessa per i mezzi in dotazione;
c) il numero di personale sufficiente per poter garantire, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l’esecuzione del trasporto funebre sia nelle ore diurne sia nelle ore notturne e, comunque, non inferiore a n° 3 unità da integrare convenientemente in relazione ai pesi da movimentare nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
d) di operare mediante personale con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge e di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di oneri fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
e) di impegnarsi ad effettuare gratuitamente il servizio funebre decoroso, comprensivo di feretro, nei casi di salme di persone indigenti o di esplicite richieste dell’Autorità Giudiziaria, secondo il turno ordinato per anzianità di iscrizione predisposto mensilmente dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali;
f) la fornitura al personale di idoneo, decoroso ed uniforme vestiario;
g) di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento;
h) di garantire la continuità del servizio di trasporto funebre;
i) l’assenza a carico del titolare o del legale rappresentante di:
- sentenza penale di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n ° 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della L. 3 agosto 1988, n° 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
- contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- interdizione di cui all'articolo 32 bis del codice penale;
- incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32ter e 32quater del codice penale;
Ciascuna impresa verrà informata dell’iscrizione all’albo con nota raccomandata nella quale sarà indicato il numero d’ordine assegnato.
L’Autorizzazione ha validità di anni cinque.
Le imprese, entro il 30 novembre di ogni anno, hanno l’obbligo, pena la cancellazione dall’albo, di produrre alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, asserente la permanenza dei requisiti posseduti al momento dell’iscrizione allo stesso albo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare apposite verifiche in ordine alla veridicità della dichiarazione prodotta.
Articolo 21 Orario dei trasporti
Nelle giornate feriali i trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane, mentre nelle giornate festive nelle sole ore antimeridiane.
L’Ufficio preposto fisserà l'ora del trasporto funebre secondo l'ordine di presentazione delle richieste di autorizzazione e tenendo conto dell'ora del decesso.
Articolo 22
Caratteristiche e manutenzione dei veicoli
Tutti gli automezzi impiegati nel servizio devono essere conformi alla norme sulla circolazione stradale e devono essere riconosciuti idonei dalla Azienda U.S.L. competente e sottoposte a periodiche visite annuali, per come stabilito dall’art. 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90; inoltre, devono essere dotati di dispositivi atti a consentire senza inconvenienti la massima riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
Le autofunebri devono essere sempre in perfette condizioni d’uso, sia per quanto concerne il funzionamento che la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore; inoltre, devono sottoposti settimanalmente a disinfezione così pure ogni qualvolta che si verifichi perdita di sostanze organiche da parte dei feretri.
Ogni autofunebre deve essere provvista di un apposito registro, recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
Normalmente i mezzi di trasporto funebre recano i simboli della religione cattolica, però a richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.
Articolo 23 Personale adibito al servizio
Il personale delle imprese autorizzate deve essere in numero sufficiente per poter garantire, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il servizio di trasporto funebre sia in ore diurne sia in ore notturne.
Ai fini del presente regolamento, per personale adibito al servizio si intende anche:
a) Il titolare della ditta individuale e gli eventuali familiari collaboratori;
b) I soci e i rappresentanti legali delle società;
c) I collaboratori coordinati e continuativi delle imprese;
d) Qualsiasi altro soggetto che abbia un rapporto continuativo con le imprese e che tale rapporto sia previsto dalle leggi vigenti – a condizione che gli stessi siano in regola con le norme previdenziali ed assistenziali vigenti per il rapporto che intrattengono con l'impresa, che siano presenti ed operativi nel servizio e che rispettino tutte le altre condizioni contenute nel presente regolamento o dalla legge in materia.
Lo stesso deve essere fisicamente idoneo, adeguatamente informato e formato, dotato delle attrezzature e dei mezzi protettivi idonei alle mansioni da svolgere e tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso.
Le imprese sono responsabili verso l’amministrazione Comunale della disciplina, dell’operato e del contegno del loro personale.
Il personale delle imprese autorizzate dovranno essere muniti, a cura delle imprese stesse, di uniforme confacente alla delicatezza del servizio, dalla tipologia di seguito specificata:
1. periodo invernale (ottobre/aprile):
a) paltò o impermeabile di colore grigio scuro o blu
b) vestito colore grigio scuro o blu
c) camicia di colore azzurro
d) cravatta di colore blu
e) scarpe nere
2. periodo estivo (maggio/settembre)
a) vestito di foggia leggera di colore grigio scuro o blu
b) camicia di colore azzurro
c) cravatta di colore blu
d) scarpe nere
3. giornate particolarmente afose:
a) pantalone di colore grigio scuro o blu
b) camicia M/M di colore azzurro
c) scarpe nere
Articolo 24 Turnazione per servizi gratuiti
Le imprese iscritte all’albo sono obbligati, a turno mensile ordinato per anzianità di iscrizione, ad effettuare gratuitamente il servizio funebre decoroso, comprensivo di feretro, nei casi di salme di persone indigenti o di esplicite richieste dell’Autorità Giudiziaria.
Sarà cura della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, a redigere mensilmente apposito ordine di servizio che sarà notificato all'impresa di turno e comunicato all’Autorità Giudiziaria ed agli Organi di Polizia.
Articolo 25
Condotta professionale delle imprese
E' fatto divieto alla impresa, sia all'interno che all'ingresso degli edifici comunali, cimitero compreso, di fare offerte e contrattazioni attinenti ai servizi funebri.
I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose presso abitazioni private, ospedali, case di cura ecc., conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura di servizi e prodotti.
Trattandosi di servizio svolto prevalentemente nel pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura del servizio, precedentemente assunta, per eventuale mancato pagamento preventivo.
La concessione dell’autorizzazione al trasporto funebre comporta per le imprese richiedenti l’accettazione delle norme del presente disciplinare che regolamenta requisiti e modalità di svolgimento del servizio.
Articolo 26
Controlli, penalità e revoca dell’autorizzazione
La Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali esercita il controllo sull’esecuzione dei servizi e sull’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento.
Nel caso di negligenza o ritardo nell’espletamento delle disposizioni impartite in relazione all’esecuzione di servizi gratuiti di cui al precedente art. 24, verrà applicata all’impresa una sanzione pecuniaria di € 1.000,00.
La stessa sarà formalizzata preliminarmente con contestazione scritta alla quale l’impresa potrà formulare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla notifica.
L’inosservanza delle prescrizioni di legge in materia e del presente regolamento nonché la perdita dei requisiti occorrenti all’atto dell’iscrizione all’albo, comportano la revoca dell’autorizzazione e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, mentre nel caso in cui si ravvisano estremi di reato, si provvederà anche a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
Nei casi di revoca dell'autorizzazione e/o di applicazione di sanzioni o pene pecuniarie è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.
TITOLO IV
SERVIZI CIMITERIALI
Articolo 27 Disposizioni generali – Xxxxxxxxx
E’ vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.102 e 105 del D.P.R. 285/90.
L’ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
Alla manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della vigente normativa.
Le operazioni di inumazione e tumulazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi del concepimento, di resti anatomici, ecc. sono riservate esclusivamente al personale addetto al cimitero.
Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.
Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della Azienda USL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Articolo 28
Reparti speciali nel cimitero
Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
Le maggiori spese per le opere necessarie sono a carico delle comunità richiedenti.
In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità naturali.
Articolo 29
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme, i resti o le ceneri di persone nate, decedute o residenti nel nostro territorio comunale, i cittadini nati ad Erice che abbiano acquisito la residenza a Trapani all’atto della nascita e che l’abbiano mantenuta per almeno 10 anni.
Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono accolte:
a) le salme, i resti o le ceneri delle persone aventi diritto di sepoltura in tomba privata sia individuale che di famiglia;
b) le salme destinate alla tumulazione in loculi comunali già occupati da salme di consanguinei i cui resti ossei dovranno preventivamente essere raccolti in apposita cassetta metallica, sempre che sia concluso il processo di mineralizzazione sui resti mortali;
c) i resti o le ceneri destinati alla tumulazione in loculi comunali occupati da salme di familiari.
Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. precedente, salvo che non avessero manifestato in vita l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.
In difetto di tale manifestazione di volontà possono provvedere gli eredi.
Articolo 30 Inumazioni
Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
Le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza, la divisione dei riquadri, l’ordine d’impiego delle fosse e le rispettive misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo assegnato dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali e la indicazione del cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto.
Il cippo, realizzato in marmo di colore bianco con scritte in nero, dovrà avere le seguenti dimensioni (come da allegato grafico):
- altezza cm. 100
- larghezza cm. 20
- spessore cm. 03
La fornitura del cippo è a carico dei familiari della persona defunta, tranne che quest’ultima usufruisca delle agevolazioni prescritte al punto a) del precedente art. 13.
È vietata la realizzazione e la collocazione di ogni altro elemento.
I soggetti che nel tempo hanno collocato lapidi, copritomba e/o altri elementi non contemplati nel presente regolamento, devono adeguare, entro il termine massimo di anni uno dalla data di approvazione della presente norma regolamentare, le tombe dei loro familiari.
Decorso infruttuosamente tale termine il Comune interverrà in via sostitutiva senza rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
In carenza di fosse di inumazione e nelle more della loro realizzazione, è consentita l’inumazione solo delle salme dei defunti appartenenti a famiglie che si trovano in stato di totale indigenza, accertata dal Servizio Sociale, il cui reddito del nucleo familiare risulta inferiore al minimo vitale determinato con i criteri contemplati dall'art. 5 del regolamento comunale di assistenza economica approvato con delibera del C.C. n. 25 del 24/02/2003.
La suddetta limitazione si applica alle istanze già presentate e non ancora evase alla data di pubblicazione delle presenti modifiche ed integrazioni.
Articolo 31 Tumulazioni
Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette per ossario o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l’intenzione da parte dei familiari del defunto di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione, sia costruita dal Comune che dai concessionari di aree, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
lunghezza mt. 2,25;
altezza mt. 0,70;
larghezza mt. 0,75.
A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione frontale o laterale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art.76, commi 8 e 9, del D.P.R. 285/90.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 285/90 ed al punto 13 della Circolare Ministero della Sanità n°24/93.
E’ consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
Articolo 32 Deposito provvisorio
A richiesta dei familiari dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente depositato in un loculo disponibile, e previo pagamento del relativo canone di concessione previsto dal vigente tariffario.
La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
1. per feretri estumulati da sepolcri familiari ove dovranno essere effettuati lavori di ripristino;
2. per feretri in attesa di essere tumulati in sepolcro privato in corso di edificazione e fino alla agibilità dello stesso.
La durata della concessione provvisoria è fissata dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l’ultimazione dei lavori e perché non superi i 24 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero.
Verranno adibiti a deposito provvisorio i loculi comunali liberi al momento della sepoltura.
Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, disporrà per la inumazione della salme in campo comune.
Detta salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei relativi diritti.
I resti mortali di defunti, già raccolti in cassetta ossario, o di urne cinerarie, estumulate da tombe familiari ove sono in corso lavori di ripristino, tenuto conto che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica, potranno essere depositate gratuitamente nei locali del cimitero fino alla ultimazione dei lavori e, comunque per un periodo non superiore a quello previsto per le tumulazioni provvisorie dei feretri.
Articolo 33 Esumazioni ordinarie
Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni ai sensi dell’art.82 del D.P.R. 285/90. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque mese dell’anno.
E’ compito della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali autorizzare le operazioni di esumazione ordinaria e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
Annualmente la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali curerà la stesura degli elenchi con l’indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della esumazione ordinaria, provvedendo alla pubblicazione degli stessi elenchi all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30.
L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all’Albo Cimiteriale, con congruo anticipo.
Nelle operazioni di esumazione ordinaria non è richiesta la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda USL.
I resti mortali saranno collocati nell’ossario comune, oppure, a richiesta dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta per ossario e tumulati in celletta o in altri loculi occupati da salme di congiunti.
Articolo 34 Esumazioni straordinarie
L’esumazione straordinaria delle salme inumate nei campi comuni può essere effettuata prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro Autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art.84 del D.P.R.
285/90.
E’ possibile eseguire esumazioni straordinarie di salme di persone decedute per malattie infettive- diffusive comprese nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato.
Articolo 35 Estumulazioni ordinarie
Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione del loculo.
Annualmente la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali curerà la stesura degli elenchi con l’indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della estumulazione ordinaria.
Tali elenchi dovranno essere pubblicati all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30 ed esposti all’Albo Cimiteriale.
Le operazioni di estumulazione ordinaria vengono eseguite in qualunque mese dell’anno, secondo la programmazione stabilita dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
I resti mortali saranno collocati nell’ossario comune oppure, previa richiesta da parte dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta ossario e tumulati in cellette ossario o in altri loculi occupati da salme di congiunti.
Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che non è stata richiesta altra destinazione da parte dei familiari, esso è avviato per l’inumazione nei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco.
Articolo 36 Estumulazioni straordinarie
L’estumulazione straordinaria può essere eseguita prima dello scadere della concessione per provvedimento della Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro Autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per cremazione.
Il Sindaco può autorizzare l’estumulazione di più salme, appartenute alla stessa famiglia, da loculi comunali per effettuarne la traslazione in altri loculi adiacenti, previo pagamento dei relativi oneri.
Tali autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente per salme di defunti aventi rapporti di parentela fino a II grado fra gli stessi o aventi rapporti di parentela fino a 1° grado con il richiedente.
Articolo 37 Oggetti da recuperare
Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, i familiari possono darne avviso alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, prima che venga eseguita l’operazione cimiteriale.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti dovranno essere consegnati ai reclamanti redigendo apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere consegnato al familiare del defunto.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati, da parte degli operatori cimiteriali, alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali la quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
Trascorso tale termine senza che venissero reclamati, tali oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune, secondo le procedure del Regolamento di Contabilità dello Stato, e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Articolo 38 Disponibilità dei materiali
I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento della esumazione, della estumulazione o alla scadenza della concessione passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento del cimitero o alienarli con il metodo dell’asta pubblica.
In caso di alienazione, previa comunicazione all’Ufficio di Ragioneria, il ricavato dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del cimitero o, all’esterno, in altro luogo idoneo.
Articolo 39 Crematorio
Nel cimitero dovrà essere individuata apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio, secondo le norme di cui all’art.78 del D.P.R. 285/90.
Articolo 40
Modalità per il rilascio dell’Autorizzazione alla cremazione
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata in attuazione dell’art. 79 del D.P.R.
285/90.
Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall’Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.
Articolo 41 Urne cinerarie
Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
A richiesta dei familiari e previo pagamento dei relativi diritti, l’urna può essere collocata in celletta, in loculo o in nicchia cineraria o in sepoltura privata; altresì, l’urna cineraria può essere affidata ai familiari nei termini e nelle modalità prescritte dalla delibera di G.M. n° 162 del 20 maggio 2004.
Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna destinazione le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.
Articolo 42
Disciplina dell’ingresso
Nel Cimitero Comunale, di norma, non si può entrare che a piedi.
Per motivi di salute o di età, comprovati da apposita certificazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche tranne se muniti di certificati di inabilità al cento per cento, di indennità di accompagnamento e rilasciati dalla competente struttura pubblica, il Direttore dei Servizi Funebri e Cimiteriali può concedere l’autorizzazione all’accesso di veicoli privati, fissandone gli orari. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate non conformi al presente regolamento cessano di efficacia dopo sessanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.
E’ vietato l’ingresso:
a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del luogo;
b) a tutti coloro che intendono svolgere attività di questua;
c) ai fanciulli di età inferiore ai 12 anni quando non siano accompagnati da adulti.
La Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali può autorizzare l’ingresso a veicoli di servizio delle imprese che svolgono lavori all’interno del cimitero.
Articolo 43 Divieti speciali
Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a) tenere contegno xxxxxxxxx, cantare, parlare ad alta voce;
b) circolare con veicolo e con motocicli non autorizzati;
c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
d) gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori dagli appositi contenitori;
e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l’offerta di servizi o di oggetti;
f) fotografare o filmare cortei funebri, tombe, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati;
g) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza preventiva richiesta dei concessionari;
h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;
i) assistere da vicino alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai familiari del defunto;
j) qualsiasi attività commerciale.
La violazione dei divieti di cui alle lettere a) b) d) e) f) i) implica la pena pecuniaria di € 100,00. La violazione dei divieti di cui alle lettere c) g) h) j) implica la pena pecuniaria di € 500,00.
Articolo 44 Riti funebri
Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per collettività di defunti.
Per celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
Articolo 45
Epigrafi, monumenti e ornamenti
Sulle tombe possono essere poste lapidi, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura.
Le epigrafi devono essere in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
E’ consentita la collocazione di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.
In caso di violazione di tali norme la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali disporrà per la rimozione, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’Albo Cimiteriale per 30 giorni consecutivi.
TITOLO V
CONCESSIONI
Articolo 46 Concessioni cimiteriali
Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia e collettività.
Le concessioni in uso dei manufatti a sistema di tumulazione individuale costruiti dal Comune riguardano i loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie.
Articolo 47 Durata delle concessioni
Le concessioni per il diritto d’uso di loculi comunali, per adulti e per bambini, ai sensi dell’art. 92 del
D.P.R. 285/90, sono a tempo determinato ed il periodo è fissato in 80 anni, rinnovabile per uguale periodo di tempo dietro pagamento dei relativi oneri.
Il periodo di concessione per il diritto d’uso di cellette per ossario, urne cinerarie ed aree per la costruzione di tombe private, resta fissato in 99 anni, rinnovabile per uguale periodo di tempo dietro pagamento dei relativi oneri.
Articolo 48 Modalità di concessione
1. La concessione di aree ad uso di sepolture per famiglie e collettività è data, in ogni tempo e secondo la disponibilità, a persone, enti o comunità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. Tale concessione non può essere fatta a persone od ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e/o di speculazione ovvero che risultino già titolari di una concessione di area in questo Comune.
3. La concessione di sepoltura individuale (ossia loculi, cellette e nicchie) è data solo ed esclusivamente in presenza della salma, dei resti mortali o delle ceneri. Resta fermo quanto disposto dal successivo comma 4 per la concessione a coniugi e/o conviventi superstiti di loculi attigui a quello del de cuius.
4. Al fine di consentire la tumulazione attigua tra coniugi e tra conviventi (convivenza da dimostrare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi da 36 a 65, della Legge n. 76 del 2016 e ss.mm.ii.), il loculo adiacente al de cuius potrà essere concesso, al momento della tumulazione di quest’ultimo e previo versamento di almeno la metà dell’importo dovuto, esclusivamente al coniuge o al convivente superstite, purché il de cuius, prima del decesso, risultasse residente nel territorio del Comune di Trapani o comunque nato a Trapani. Resta salva la facoltà dell’amministrazione Comunale, in caso di motivate e comprovate esigenze, di rientrare nella disponibilità dei suddetti loculi.
5. Ove il loculo di cui supra ritornasse nella piena disponibilità del Comune e questo, nell’arco temporale di 6 mesi successivi alla morte del secondo coniuge o convivente, non riuscisse a garantire agli eredi del richiedente di cui al precedente comma un ulteriore loculo attiguo al primo de cuius ovvero una nuova ubicazione attigua, anche in altro padiglione, ad entrambi i coniugi o conviventi deceduti, dovrà restituire quanto versato all’atto della richiesta di cui al comma 4.
6. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, l’assegnazione delle sepolture disponibili avviene a scelta dei familiari, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione. Detta scelta dovrà avvenire entro il termine massimo di giacenza, che viene fissato in giorni cinque; trascorso tale termine senza che i familiari abbiano effettuato la scelta, l’assegnazione del loculo sarà fatta dalla direzione del Cimitero, provvedendo alla tumulazione nel loculo libero di costo inferiore: in tal caso l’ufficio attiverà le procedure per il recupero degli oneri concessori e delle spese relative.
7. Per finalità umanitarie i loculi di prima e seconda fila saranno assegnati prioritariamente ai richiedenti che all’interno del proprio nucleo familiare presentino un soggetto in condizioni di handicap grave certificato dagli organi competenti.
8. Nell’assegnazione dei loculi di I e II fila di cui al punto precedente si terrà conto del rapporto di affinità di I grado (coniugio e convivenza ai sensi del superiore quarto comma) e del rapporto di parentela
fino al II grado, in linea sia retta sia collaterale, tra il soggetto con handicap grave ed il defunto.
9. Per agevolare le richieste di loculi di nuclei familiari che si trovano in condizione di difficoltà economica può essere concessa una rateizzazione fino a dodici rate mensili. Tali rateizzazioni potranno essere concesse ai richiedenti secondo i criteri già previsti già previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 31/2007 (lettere a), b), c) e successivi).
Articolo 49 Deroghe
Il Consiglio Comunale, su relazione del Sindaco, esamina la proposta di deliberazione in deroga alle disposizioni regolamentari prescritte al primo comma del precedente articolo 48, di richiesta di concessione di aree per la costruzione di sepolcri destinati alla tumulazione di vittime innocenti, di eventi luttuosi legati a fatti criminali di mafia o di terrorismo.
La deroga non può essere concessa qualora risulti che il richiedente o altro familiare, sia già titolare di una concessione di area cimiteriale in questo Comune.
L’area cimiteriale concessa dovrà avere una superficie utile per la costruzione di un sarcofago e comunque non superiore a mq. 03,50 e potrà essere utilizzata per la costruzione di un sepolcro familiare destinato ad accogliere, oltre la salma per la quale è stata richiesta la concessione straordinaria, anche le future spoglie mortali del concessionario e dei suoi familiari, nei limiti e nel rispetto delle normative che ne regolano la materia.
Articolo 50 Diritto d’uso di sepoltura
Il diritto d’uso delle sepolture private costruite su aree concesse dal Comune è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario, fino al completamento del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata fino al 6° grado.
Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore all’atto dell’ottenimento della concessione; per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da presentare alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali per il relativo nulla osta.
Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso di sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Si intende concessionario il firmatario del contratto e fondatore del sepolcro.
Si intende titolare della concessione la o le persone cui è stata trasferita la concessione in virtù di atto di successione legittima o in qualità di erede diretto.
Può, altresì, essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari; tale condizione dovrà essere espressa dal concessionario con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.
Rimangono tassativamente escluse dal diritto d’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario o al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
Articolo 51
Trasferimento del diritto d’uso – ricostruzione titolo di concessione – rinuncia alla concessione
È vietata la cessione fra privati del diritto d’uso di aree, loculi o interi manufatti cimiteriali.
È riconosciuto il diritto d'uso di sepoltura di posti salma individuali o di interi sepolcri acquistati in buona fede da privati, i cui atti notarili o scritture private recanti data certa, siano stati stipulati o registrati entro la data del 30 giugno 2001, nel rispetto di quanto già previsto nella deliberazione del Commissario Straordinario con poteri consiliari n° 76, del 06/11/2001.
A tal fine gli interessati dovranno produrre alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali istanza in bollo corredata dalla copia conforme dell’atto di acquisto o della scrittura privata regolarmente registrata ed attestazione dell’avvenuto pagamento del diritto fisso di sanatoria, istituito con la precitata deliberazione n° 76/01, per ogni loculo oggetto del trasferimento di proprietà, in base al tariffario vigente al momento della presentazione della richiesta.
A conclusione dell’istruttoria sarà adottata apposita Determina Dirigenziale per il riconoscimento del diritto d'uso di sepoltura.
È consentita la ricostruzione del titolo di concessione nel caso in cui il concessionario o suoi aventi causa non possono dimostrare la titolarità del diritto di concessione del sepolcro familiare e negli archivi comunali non è possibile accertare tale titolarità.
Allo scopo gli interessati dovranno produrre alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali istanza in bollo corredata da atto notorio dal quale risulti il nominativo del concessionario fondatore del sepolcro e tutti i suoi eredi legittimi o testamentari, per dimostrare che la tomba, dal momento della sua realizzazione, appartiene alla famiglia del richiedente.
Alla richiesta va allegato, inoltre, ogni elemento di prova in suo possesso, quali quietanza di pagamento diritti di concessione dell’area cimiteriale, verbale di avvenuta pubblicazione di testamento, ricevute di pagamento di diritti comunali riferite a trascorse tumulazioni di salme nella tomba, ecc.
L’istanza corredata da tutti gli allegati sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune ed esposto in bacheca ben visibile al pubblico presso la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali; altresì, si procederà alla pubblicazione, a spese del richiedente, di un avviso su un quotidiano a tiratura regionale.
A conclusione dell’istruttoria sarà adottata apposita Determina Dirigenziale per la ricostruzione del titolo di concessione.
È facoltà del concessionario o dei suoi aventi causa rinunciare, per documentate motivazioni, alla concessione dell’area cimiteriale ove è stato realizzato un sepolcro familiare; in tal caso è obbligo del concessionario o dei suoi aventi causa provvedere a sue spese alla estumulazione delle salme, dei resti ossei e delle ceneri dei familiari defunti occupanti il sepolcro per la loro traslazione in altri loculi, cellette o urne cinerarie dipendenti da tombe private o edifici sepolcrali comunali site del nostro o in altro cimitero.
L’Amministrazione Comunale provvederà a mezzo di propri uffici alla valutazione economica del manufatto che assegnerà ad altro cittadino, osservando come criterio di priorità l’ordine cronologico di presentazione della richiesta di concessione di area cimiteriale il cui elenco è tenuto presso gli uffici della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
Il nuovo assegnatario, prima della stipula del contratto di concessione verserà alla Tesoreria Comunale il canone di concessione dell’area cimiteriale, calcolato secondo la tariffa vigente al momento della stipula del contratto di concessione in uso novantanovennale, nonché l’importo del valore del manufatto che sarà riversato per intero al precedente concessionario o ad i suoi aventi causa.
Articolo 52 Manutenzione
La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti da esso costruiti ad esclusione delle lapidi e delle parti decorative istallati sui loculi, cellette, nicchie dati in concessione.
Articolo 53 Revoca della concessione
Salvo quanto previsto dall’art. 92, secondo comma, del D.P.R. n°285/90, è facoltà dell’Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
Verificandosi tali casi la concessione viene revocata dal Sindaco e verrà concesso, agli aventi diritto, l’uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura, rimanendo a carico dell’Amministrazione Comunale le relative spese per il trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba.
L’atto di revoca della concessione dovrà essere notificato al concessionario almeno 30 giorni prima dalla data fissata per la traslazione delle salme o, qualora si sconosca il concessionario, l’atto dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio per la durata di 60 giorni.
Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
Articolo 54 Decadenza della concessione
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro i 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall’Amministrazione;
d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti dall’art. 52;
e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione;
La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili; in difetto la diffida verrà pubblicata all’Albo Pretorio e all’Albo del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei presupposti da parte della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali
Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune; dopodichè disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato, restando nella piena disponibilità del Comune i materiali e le opere.
Nei citati casi di decadenza nulla è dovuto per rimborso di spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.
Ogni anno l’Amministrazione, e per essa la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, accerterà tutte le concessioni che possono essere oggetto di decadenza, dichiarata la quale si procederà alla riassegnazione delle suddette aree e/o di quanto oggetto di concessione.
Articolo 55 Estinzione
Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’art. 98 del D.P.R. 285/90.
Prima della scadenza del termine della concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività, tranne che gli interessati non abbiano già provveduto al rinnovo della concessione, questi ultimi possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà alla relativa collocazione rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune, attivando la procedura per le estumulazioni ordinarie di cui all’art. 35 del presente regolamento.
TITOLO V
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO
Articolo 56 Accesso al cimitero
Per l’esecuzione di nuove costruzioni, restauri e manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, nelle modalità e nei termini prescritti dal Regolamento per la disciplina dei lavori privati all’interno del Cimitero Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 43 del 05/05/2005.
Articolo 57 Divieti
E’ tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all’interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
E’ vietato occupare spazi attigui senza l’autorizzazione della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
Articolo 58
Autorizzazioni e concessioni all’esecuzione di opere
I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, previo parere favorevole della Commissione Edilizia e della Azienda U.S.L., osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.
Qualsiasi variante, anche in corso d’opera, deve essere approvata secondo le vigenti norme urbanistiche.
La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
Le autorizzazioni e le concessioni per la esecuzione delle opere possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità ed il termine di ultimazione dei lavori.
Articolo 59 Responsabilità - Deposito cauzionale
I concessionari delle sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
Le autorizzazioni e le concessioni per l’esecuzione di opere di cui all’articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, nelle modalità e nei termini prescritti dal Regolamento per la disciplina dei lavori privati all’interno del Cimitero Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 43 del 05/05/2005, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
Articolo 60 Orario di lavoro
L’orario di lavoro per le imprese è fissato dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali ed affisso all’Albo della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali
E’ vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
Articolo 61
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Sindaco con apposita Ordinanza detterà le istruzioni di comportamento.
Nel periodo indicato dalla predetta Ordinanza le imprese devono sospendere i lavori e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponteggi.
Articolo 62 Vigilanza
La Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali vigila e controlla che l’esecuzione delle opere si conforme ai progetti approvati, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell’adozione da parte del Sindaco di provvedimenti previsti dalla legge.
TITOLO VI
PERSONALE DIPENDENTE
Articolo 63
Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali
Il Direttore è il responsabile dei Servizi Funebri e Cimiteriali e di polizia mortuaria, alle dirette dipendenze del Dirigente del Settore competente.
Esso attende a tutta l’attività dei servizi, in conformità delle norme contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n° 285/90 ed in ogni altra disposizione di legge in materia.
Sono compiti specifici del Direttore gli adempimenti prescritti dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, la vigilanza sul personale dipendente, sui trasporti funebri, sulle operazioni di tumulazione e inumazione, estumulazione ed esumazione, sulle concessioni di aree e di sepolture private individuali, nonché sulla costruzione di opere e servizi, all’interno del cimitero.
Per l’assolvimento di tali compiti è coadiuvato dal personale dipendente in organico.
Articolo 64 Necrofori e custodi
I necrofori assolvono ai servizi interni del cimitero e principalmente alla deposizione del feretro nelle rispettive sepolture, alle esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, all’assistenza ai medici legali durante l’espletamento di esami autoptici o riscontri diagnostici e a quant’altro stabilito nel mansionario comunale.
I custodi assolvono al servizio di apertura e chiusura del cimitero, di ricezione delle salme, alla vigilanza degli ingressi, al controllo dei veicoli autorizzati all’accesso, alla vigilanza ed al controllo delle infrastrutture cimiteriali onde evitare situazioni di pericolo alle persone, furti, danni, ecc..
I necrofori ed i custodi sono soggetti, obbligatoriamente ed a turno, a reperibilità domiciliare al fine di assicurare gli interventi notturni e festivi disposti dalla Autorità Giudiziaria o dalle Autorità di P.S..
Al personale di cui ai precedenti commi viene fornito annualmente appropriato vestiario, oltre al materiale di largo consumo quale tute da lavoro, camici monouso, guanti, ecc., atto ad assicurare una migliore qualità del servizio, a tutela della salute del lavoratore ed in attuazione delle norme antinfortunistiche in vigore.
Articolo 65
Obblighi e divieti per il personale del cimitero
Il personale del cimitero è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
Altresì il personale del cimitero è tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
E’ vietato:
a) eseguire all’interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante che al di fuori l’orario di servizio;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno che all’esterno del cimitero ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 66 Sepolture private esistenti
Le propaggini e le cripte funerarie esistenti prima dell’entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n°1880, ove in passato siano già state effettuate delle tumulazioni di salme, per le quali non risulta essere stato approvato regolare progetto di costruzione e, quindi, non risultano essere state collaudate, possono essere utilizzate alla tumulazione di salme nel rispetto degli artt. 31, 51 e 52 del presente Regolamento.
Le cappelle, edicole funerarie, sarcofaghi, ecc., realizzate da privati su aree date in concessione ed ubicate nella Zona Monumentale e nella Zona Nuova del Cimitero Comunale, per le quali - dopo accurate ricerche presso gli archivi comunali - non è stato possibile reperire il relativo certificato di collaudo e che in passato siano state già adibite alla tumulazione di salme, possono essere ancora utilizzate a condizione che i concessionari o loro aventi causa, producano alla Direzione dei Servizi Cimiteriali la seguente documentazione:
a) perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, asseverante la conformità del manufatto alla normativa vigente all’epoca della costruzione ed alla norme igienico-sanitarie;
b) certificato di idoneità statica attestante anche la buona conservazione delle strutture portanti del manufatto cimiteriale.
c) Copia del progetto approvato o, in mancanza, rilievo dell’esistente.
La Direzione dei Servizi Cimiteriali è incaricata alla verifica della regolarità amministrativa e contrattuale dell’area cimiteriale, ove a suo tempo è stata realizzata la tomba, nonché all’accertamento dell’idoneità alla sepoltura.
Articolo 66 bis Luminarie
I nuovi loculi che saranno realizzati potranno prevedere lampade votive se richieste.
Articolo 67 Cautele
Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, traslazioni, cremazioni, estumulazioni, ecc.) od una concessione o l’esecuzione di opere, si intende agisca per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
In caso di contestazione l’Amministrazione Comunale s’intenderà e resterà estranea all’azione che eventualmente ne consegue, limitandosi, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato, opportunamente notificata alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali
Articolo 68
Modalità di pagamento degli oneri
I pagamenti relativi alle tariffe, oneri, canoni, ecc. di cui al presente Regolamento dovranno essere effettuati a ½ versamento in c/c/postale intestato al Comune di Trapani - Servizio di Tesoreria -, indicando la relativa causale.
L’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata alla istanza relativa alla fornitura del servizio richiesto.
Articolo 69
Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Restano valide le tariffe applicate ai trasporti funebri, alle concessioni, alle tumulazioni ed alle estumulazioni attualmente in vigore, fino a nuovo provvedimento emanato dagli Organi competenti.
Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, le disposizioni regolamentari in materia, emanate nel tempo, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.
Articolo 70
Disposizioni transitorie
I cittadini residenti nel Comune di Erice potranno continuare ad essere sepolti nel Cimitero Comunale di Trapani, fino a che il Comune di Erice si doti del nuovo cimitero, e comunque per un ulteriore periodo di tempo non superiore a 5 anni dalla data di approvazione del presente Regolamento.