Contratto di locazione abitativa
ALL. 6
Contratto di locazione abitativa
per studenti universitari
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)
Il/La sig./ [1] nato/a a ( ), il giorno / / , C.F. di seguito denominato locatore (assistito/a da [2] in persona di ),
concede in locazione
Firma del Locatore
al / alla sig. [1] nato/a a ( ), il giorno / / ,C.F.:
C.I. n. , di seguito denominato conduttore (assistito/a da [2]
in persona di ), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Torino - Via n. , piano
, scala , int. , composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.): ; non ammobiliata/ammobiliata [4] come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: foglio / particella n. / sub. / cat.
, rendita Euro , ;
Firma del Conduttore
b) prestazione energetica: APE n. del / / , a firma di:
;
c) sicurezza impianti: ;
d) tabelle millesimali: proprietà /1000, riscaldamento mc. , acqua
.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
, altre:
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di mesi, dal al alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 2 (Natura transitoria)
Secondo quanto previsto dall’Accordo territoriale stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra Associazioni di Categoria depositato il 28/12/2017 presso il Comune di Torino, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare
l’immobile frequentando il xxxxx xx xxxxx xx
.
Xxxxxxxx 0 (Xxxxxx)
presso
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale definito tra le Associazioni di Categoria e depositato il 28/12/2017 presso di Comune di Torino ovvero dell’Accordo integrativo sottoscritto tra in data , è convenuto in € , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero
in n.
.
rate eguali anticipate di €
ciascuna alle seguenti date
Articolo 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)
Firma del Locatore
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: .
Articolo 5 (Oneri accessori)
Firma del Conduttore
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato C. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali /comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell’anno precedente. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono, e altro ). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro , salvo conguaglio.
Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore – c
che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà – e all’amministratore del condominio ai sensi dell’art. 13 della legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 7 (Pagamento)
Firma del Locatore
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 8 (Uso)
L’immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 9 (Recesso del conduttore)
Firma del Conduttore
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione. Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:
Articolo 10 (Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e – così – di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 del Codice civile quanto segue: ovvero di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna.
Articolo 11 (Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 12 (Assemblee)
Firma del Locatore
Il conduttore ha il diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 13 (Impianti)
Firma del Conduttore
Il conduttore – in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d. lgs. N. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.
Articolo 14 (Accessi)
Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l’unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
.
Articolo 15 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)
La commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della
Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Articolo 16 (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi, o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con rapporto di locazione (d.lgs.196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
Altre clausole: Il locatore opta/non opta per l’opzione del sistema denominato “cedolare secca” introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 restando pertanto, in caso d’opzione, esonerato dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bollo per tutta la durata dell’opzione, ivi comprese quelle relative alla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso. Tale decisione, in caso d’opzione, potrà essere revocata nel tempo da parte del locatore, in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in corso, da comunicarsi alla parte conduttrice a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza dell’annualità contrattuale. Non potrà inoltre essere applicata, negli anni di decorrenza dell’opzione, alcuna maggiorazione del canone, inclusa la variazione accertata dell’Istat.
Xxxxx, approvato, sottoscritto , lì,
Il Locatore: Il Conduttore:
A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Natura transitoria), 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 5 (Oneri accessori), 7 (Pagamento/ Risoluzione), 9 (Recesso del conduttore), 10 (Consegna), 11 (Modifiche e danni), 13 (Impianti), 14 (Accessi), 15 (Commissione di negoziazione paritetica), 16 (Varie) del presente contratto.
Il Locatore: Il Conduttore:
ALL. 9
Certificazione di congruità
I sottoscritti -
C.F. nato a ( ) il
C.F. nato a ( ) il Avendo sottoscritto in data un contratto di locazione agevolata ai sensi dell’art. c. lg. 431/98 per un appartamento in Via n. a , il cui canone annuo di locazione per m² + % (maggiorazione prevista per i m²), in zona , con la presenza di n. elementi (ovvero: elenco elementi ), è stato stabilito in € al m² mensili, al quale sarà applicato una maggiorazione del % per (specificare maggiorazioni: cert. Energetica, lavori straordinari, arredamento, etc.), pertanto il canone mensile corrisponde ad € , in conformità all’accordo depositato presso il Comune di Torino il 28/12/2017.
Il Locatore in fede Il Conduttore
CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ACCORDO TERRITORIALE
Le associazioni della proprietà e dell’inquilinato dichiarano che il canone di locazione pattuito, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali e della documentazione presentata, rientra nei parametri previsti dell’accordo territoriale sottoscritto presso il Comune di Torino in data 28/12/2017.
ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ ASSOCIAZIONE INQUILINI