Licenziamento collettivo: l’esternalizzazione non vieta il ricorso al contratto di solidarietà
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Licenziamento collettivo: l’esternalizzazione non vieta il ricorso al contratto di solidarietà
Xxxxx Xxxxxxxx Consulente del lavoro in Livorno
È legittimo il contratto di solidarietà nel della legge n. 863/1984, attraverso la quale le l’ambito di una procedura di mobilità ca imprese rientranti nel campo di applicazione gionata da un’esternalizzazione produttiva della Cigs sono autorizzate alla riduzione del l’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto od in Ministero del lavoro parte, una dichiarazione di esubero del perso Risposta a interpello 27.6.2011, n. 29 nale. Attraverso questo istituto(1), per il tramite di un accordo sindacale, si realizza una forma di solida rietà tra lavoratori i quali accettano una riduzione In virtù del principio di libertà dell’organizzazione dell’orario di lavoro e della corrispondente retri dell’impresa è legittimo l’utilizzo del contratto di buzione al fine di riassorbire eccedenze di perso solidarietà per evitare il licenziamento di persona nale, con la corresponsione ai medesimi di un le anche a seguito dell’esternalizzazione produtti trattamento di integrazione salariale nella misura va operata tramite contratto di appalto. di un determinato ammontare del trattamento A queste conclusioni è giunta la Direzione genera economico(2) perso a seguito della predetta ridu le per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e zione di orario(3), previa specifica autorizzazione delle politiche sociali, con la riposta n. 29 del 27 emanata con decreto ministeriale. giugno 2011, ad un interpello, avanzato dallo Sna L’istituto de quo può essere validamente invocato ter (Sindacato nazionale autonomo telecomunica nell’ambito di una procedura di mobilità di cui zioni e radiotelevisioni), in merito alla problemati all’articolo 4 della legge n. 223/1991 così come ca concernente la compatibilità tra l’adozione, in in termini da essa disgiunti, per la sola intesa un determinato settore aziendale, dello strumento convergente della parti negoziali. dei contratti di solidarietà difensivi introdotti a seguito di una iniziale procedura di mobilità di cui Art. 5, comma 5, legge n. 236/1993 alla legge n. 223/1991 e la stipulazione e l’incre Una ulteriore fattispecie di contratto di solidarie mento di contratti di appalto per le attività ineren tà difensivo è quella prevista dall’aricolo 5, com ti lo stesso settore. mi da 5 ad 8, della legge n. 236/1993, in ragio Il Ministero del lavoro ricorda in via preliminare che ne della quale in attuazione di un accordo sin al contratto di solidarietà difensivo sono ascrivibili dacale viene corrisposto, per un periodo massi due diverse soluzioni, normativamente qualificate, mo di due anni, un contributo pari alla metà del rivolte a differenti tipologie di aziende, finalizzate, previo uno specifico accordo sindacale che prevede monte retributivo non dovuto ai lavoratori a se una contrazione dell’orario di lavoro, al manteni guito della riduzione di orario, in rate trimestrali, mento dei livelli occupazionali con un intervento di ripartito in parti uguali tra l’impresa beneficiaria forme di sostegno al reddito per i lavoratori interes e i dipendenti interessati. In questo caso le impre sati. se interessate sono quelle escluse dalla normativa in materia di Cigs pertanto non rientranti nel Il contratto di solidarietà campo di applicazione dell’art. 1 della legge n. Art. 1, legge n. 863/1984 863/1984 che abbiano avviato la procedura di Una prima soluzione è quella dettata dall’art. 1 mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/ (1) Regolamentato dal Dm 10 luglio 2009 n. 46448 (G.U. n. 178 del 3 agosto 2009). (2) L’integrazione salariale è pari al 60%, tuttavia in ottemperanza di quanto stabilito in proposito dalla legge n. 220/2010 (legge stabilità 2011), così come per gli anni 2009 e 2010, anche per il 2011 l’integrazione salariale è elevata alla misura dell’80%. (3) X. Xxx Xxxxxxx, sul commento all’art. 1 della legge n. 863/84, in GrandiPera, Cedam, 2009, 990. | N. 28 - 8 luglio 2011 | |
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N. 28 - 8 luglio 2011 | Contratti di solidarietà difensivi Imprese soggette Cigs Imprese non soggette Cigs Art. 1, legge n. 863/1984 Art. 5, comma 5, legge n. 236/1993 Riduzione di orario al fine di evitare, Riduzione di orario al fine di evitare, in tutto od in parte, la riduzione di personale in tutto od in parte, la riduzione di personale Sia nell’ambito che al di fuori Imprese Imprese di una procedura di mobilità di cui oltre 15 dip. fino 15 dip. all’art. 4 della legge n. 223/1991 Solo nell’ambito di Fuori da procedure di procedura di mobilità mobilità ma per di cui all’art. 24 della evitare licenziamenti legge n. 223/1991 plurimi individuali 1991(4). A decorrere dal 12 aprile 2009, in ragio do dall’ambito normativo dettato in materia di ne delle modifiche apportate all’art. 5, comma 5, riduzione di personale. della legge n. 236/1993 dall’art. 7ter, comma 9, L’art. 24 della legge n. 223/1991 richiama infat lett. d), della legge n. 33/2009, il contratto di ti, nell’ambito procedimentale, l’art. 4, comma 5, solidarietà può essere stipulato, oltre che nel cor della medesima legge. Secondo la suddetta dispo so di una procedura di licenziamento collettivo, sizione entro sette giorni dalla data del ricevi anche per evitare licenziamenti plurimi indivi mento della comunicazione di apertura della pro duali per giustificato motivo oggettivo nell’ambi cedura di cui al comma 2, a richiesta delle rap to delle imprese con meno di 15 dipendenti(5). presentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni, si deve procedere ad un esame con La soluzione ministeriale giunto tra le parti, allo scopo di esaminare le Nel contesto di un contratto di solidarietà, stipula cause che hanno contribuito a determinare l’ec to nell’ambito di una procedura di mobilità di cui cedenza del personale e le possibilità della relati agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, cagio va diversa utilizzazione, altresì in termini parziali, nata dal ricorso ad una esternalizzazione produt nell’ambito della stessa impresa, anche mediante tiva attuata mediante contratto di appalto, si sta l’utilizzo di contratti di solidarietà e forme flessi glia la domanda dell’istante volta a comprendere, bili di gestione del tempo di lavoro. L’esame con nella fattispecie, la legittimità dell’utilizzo della giunto diventa quindi la sede per una valutazione soluzione difensiva sotto il profilo occupazionale. complessiva demandata dal legislatore alle parti Il Ministero opta per la risposta positiva muoven negoziali e assume la valenza di veicolo utile a (4) Ne possono fruire anche: a) le imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazio nali, individuate con Dpcm del 1° ottobre 1993, senza limitazioni occupazionali (art. 5, comma 7); b) le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, anche se occupino meno di 16 dipendenti a condizione che i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro percepiscano, dai fondi bilaterali istituiti dalla contratta zione collettiva nazionale di lavoro, prestazioni di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori (art. 5, comma 8); fermo restando che quelle con più di 15 dipendenti devono aver attivato una procedura di mobilità. (5) Si veda in tal senso Ministero del lavoro nota a prot. n. 14/0022114 del 3 novembre 2009, in Guida al Lavoro n. 44/2009. | |
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qualificare, muovendo dalle cause, i possibili ri medi, secondo una logica improntata a principi di buona fede e correttezza, nell’ambito dell’accor do sindacale che ne seguirà. In questo quadro pertanto, ove la soluzione concertata si concretiz zi nel contratto di solidarietà difensivo, esso assu me piena legittimazione, qualunque sia la motiva zione che determina l’eccedenza di personale, anche se connessa ad una precedente esternaliz zazione.
Del resto il Ministero, muovendo dal presupposto che l’onere delle valutazioni nell’ambito della procedura, secondo il principio della procedimen talizzazione del licenziamento collettivo, sia de mandato dal legislatore alle parti negoziali, con clude osservando che ad esso è demandato prin cipalmente il compito di verificare se, al momen to dell’apertura della procedura di mobilità, in sede di sottoscrizione dell’accordo sindacale sia no state adeguatamente considerate le cause che hanno determinato l’esubero.
Fra esse, secondo quanto affermato nella risposta all’interpello, con una interpretazione costituzio nalmente orientata alla luce dell’art. 41 Cost.,
Il testo della risposta a interpello
possono rientrare verosimilmente anche forme di esternalizzazione quali l’appalto che, co munque, costituiscono espressione del principio della libera organizzazione del lavoro da parte dell’impresa: prova ne sia il fatto che nemmeno il potere di valutazione del giudice può estendersi fino a sindacare l’opportunità o l’adeguatezza del la decisione assunta dall’imprenditore di esterna lizzare o di investire sul capitale umano in virtù del principio di libertà d’organizzazione d’impre sa tutelato costituzionalmente(6).
Resta tuttavia da osservare che le motivazioni che hanno determinato l’esubero del personale, già indicate in seno all’accordo sindacale per la mobi lità, ove concluso in favore di un contratto di solidarietà, dovranno essere replicate indicando le unitamente agli altri elementi richiesti anche nello specifico accordo sindacale relativo al con tratto di solidarietà medesimo: a prevederlo è lo stesso Ministero del lavoro con la circolare n. 33/1994 per i contratti di solidarietà di cui al l’art. 1 legge n. 863/1984 e con la circolare n. 20/2004 per quelli di cui all’art. 5, comma 5, legge n. 236/1993.
Lo Snater, Sindacato na zionale autonomo teleco municazioni e radiotelevi sioni, ha xxxxxxxx xxxxxxx sta di interpello per cono scere il parere di questa Direzione generale in me rito alla problematica concernente la compati
Ministero del lavoro
Risposta a interpello 27 giugno 2011, n. 29
Oggetto: Istanza di interpello ex art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Compatibilità tra l’istituto dei contrat- ti di solidarietà difensivi e l’appalto
tipo verticale o orizzonta le, ai quali viene erogato un contributo integrativo volto a compensare la perdita di retribuzione determinata dalla suddet ta contrazione dell’orario di lavoro. Tale integrazio ne, in altri termini, costi
bilità tra l’adozione in un determinato settore aziendale dello strumento dei contratti di solidarietà difensivi, introdotti a seguito di una iniziale procedura di mobili tà ex legge n. 223/1991 e la stipulazione di contratti di appalto per le attività inerenti lo stesso settore nonché con l’eventuale incremento di tali appalti.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e I.O. e dell’Inps, si rappre senta quanto segue.
In via preliminare, occorre evidenziare la ratio e la
funzione dell’istituto dei contratti di solidarietà difensi
vi. Si tratta di una tipologia contrattuale rientrante nel l’ambito della categoria degli ammortizzatori sociali, finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali nelle situazioni caratterizzate da crisi aziendale tempo ranea.
In conseguenza di quest’ultima, aziende e organizzazio ni sindacali raggiungono un’intesa avente per oggetto una diminuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti, di
tuisce una forma di sostegno del reddito che muta in ragione del diverso tipo di azienda coinvolta. Esistono, infatti, due tipologie di contratti di solidarietà: quelli utilizzabili dalle aziende rientranti nel campo di appli cazione della Cigs, disciplinati dall’art. 1 della legge n. 863/1984, e quelli invece destinati alle aziende mino ri, artigiane o comunque non aventi diritto alla fruizio ne del trattamento di integrazione salariale, disciplinati dall’art. 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/1993.
N. 28 - 8 luglio 2011
In entrambe le ipotesi contemplate dalle suddette nor mative, il contratto di solidarietà costituisce uno stru mento finalizzato ad evitare in tutto o in parte la ridu zione o la dichiarazione di esubero di personale, oggi consentito, ai sensi dell’art. 7ter , comma 9, lett. d) della legge n. 33/2009, anche alle aziende con meno di quindici dipendenti, al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Nella fattispecie prospettata dall’interpellante, l’attiva zione del contratto di solidarietà si innesta nell’ambito
(6) Ex multis, Cass. n. 21121/2004.
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della procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991.
L’art. 24, avente per oggetto le disposizioni normative in materia di riduzione di personale, va letto in combi nato disposto con la disciplina di cui all’art. 4, comma 5, della stessa legge. Tale norma stabilisce che, sulla base di un iniziale avvio della procedura di mobilità, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comuni cazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, le rappresentanze sindacali aziendali, nonché le rispettive associazioni possono richiedere un esame congiunto tra le parti allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza di persona- le e la possibilità di utilizzazione diversa di tale perso nale o di una sua parte, nell’ambito della stessa impre sa, «anche mediante la sottoscrizione di contratti di soli
darietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro». In base a quanto sopra, pertanto, a questo Ministero è demandato principalmente il compito di verificare se, al momento dell’apertura della procedura di mobilità, in se de di sottoscrizione dell’accordo sindacale siano state ade guatamente considerate le cause che hanno determinato l’esubero, fra le quali possono rientrare verosimilmente forme di esternalizzazione quali l’appalto che, comun que, costituiscono espressione del principio della libera organizzazione del lavoro da parte dell’impresa.
Ciò premesso, si ritiene che le valutazioni richieste dall’interpellante siano demandate dal legislatore alle parti firmatarie dell’accordo sindacale che, in tale sede, potranno dunque verificare i presupposti per
l’attivazione della procedura finalizzata all’erogazione del contributo di solidarietà.
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Deliberazione 20.6.2011, n. 906
Oggetto: Avviso pubblico per la
Regione Basilicata:
voucher per l’Alta formazione
La Regione Basilicata promuove lo sviluppo e le iniziative del progetto
«Catalogo interregionale alta formazione» favorendo la partecipazio-
concessione di voucher per il Catalogo Interregionale dell’Alta formazione. Invito a presentare domanda
ne e l’accessibilità all’Alta formazione delle persone laureate (occupa- te, inoccupate e disoccupate) e diplomate occupate (anche in Cigo e Cigs) mediante la concessione di voucher per i costi di iscrizione e frequenza ai corsi di alta formazione specificamente indicati e discipli- nati nell’apposito Catalogo Interregionale on line, disponibile sul sito internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Regione concede, inoltre, contributi per le spese di soggiorno presso le sedi di svolgi- mento dei percorsi di Alta formazione master/corsi di specializzazione, in rapporto al reddito familiare.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.000.000 di euro, tale importo sarà destinato per il 50% al finanziamento di assegni formativi richiesti da «occupati, inoccupati e disoccupati laureati» e per il 50% al finanziamento di assegni formativi richiesti da «occu- pati o persone in Cigo, Cigs in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore».
I voucher sono concessi per un ammontare massimo pari a 25,00 euro l’ora per destinatario, in ogni caso l’importo del voucher non potrà superare il 90% del costo complessivo individuale e comun- que, fino a una concorrenza pubblica massima di 6.000 euro. la quota restante è a carico del partecipante. Per i partecipanti occu- pati è ammessa la compartecipazione (totale o parziale) nel paga- mento della quota a carico del partecipante da parte del datore di lavoro. La Regione oltre al costo del corso concede un contributo forfetario per le spese di soggiorno dei partecipanti fino ad un massimo di 200 giorni di frequenza, l’importo del contributo (30 euro; 20 euro oppure 10 euro al giorno) dipende dalla distanza dalla località di residenza dei partecipanti e la sede di svolgimento del master/corso di specializzazione.
Modalità e termini di presentazione della domanda di voucher Le persone interessate dovranno registrarsi al portale del Catalogo all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e compilare la domanda on line di assegnazione del voucher a partire dal 4 luglio 2011 ed entro il 4 agosto 2011. La domanda compilata dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Regione Basilicata Dipartimento Formazio- ne, Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Scolastico, Universitario e Com- petitività delle Imprese, xxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxx 00000.
Xxxxx Xxxxxxx - Pragma Service Sas Pistoia
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