SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO
COMUNE DI SOLEMINIS PROVINCIA DI CAGLIARI Via Chiesa 18 –C.A.P. 09040 –Tel. 070/0000000 – Fax 070/749050 –C.F. 80005100922 –P.IVA 01430300929 e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx |
SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
“SERVIZIO BIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE”
CIG X3B17536F9
Sommario
1. Prestazioni oggetto dell’appalto 3
3. Corrispettivo dell’appalto pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 3
5. La struttura del ricovero 4
7. Decesso, restituzione, affidamento a terzi dei cani ricoverati. 4
8. Oneri e obblighi della ditta aggiudicataria 4
10. Vigilanza, controlli e verifiche. 7
1. Prestazioni oggetto dell’appalto.
Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale a cura del competente servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281, della L.R. Sardegna 1 Agosto 1996 n. 35 nonché DPGR 4 marzo 1999, n. 1.
Il numero medio dei cani ricoverati presso la struttura dell’attuale appaltatore nell’anno 2014 è di circa 11 cani.
L’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale viene disposto mediante procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i., con aggiudicazione secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 9 del disciplinare di gara.
2.1. La durata dell’appalto è di 2 anni, a decorrere dalla data di 08/05/2016 al 07/05/2018.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario dell’appalto la ripetizione del servizio per ulteriori 2 anni, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
3. Corrispettivo dell’appalto pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.
L’importo per ogni cane custodito è stabilito in € 2,60 + IVA al giorno, soggetto al ribasso applicato e verrà liquidato per ogni effettiva presenza. L’importo per lo smaltimento delle carcasse di animali è stabilito in € 31,00 + IVA cadauno, soggetto al ribasso applicato.
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di ogni suo avere, per cui non potrà pretendere alcun altro diritto a nuovi maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale. Gli importi suddetti sono comprensivi di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia, trasporto e smaltimento carcasse animali, profilassi sanitaria e null’altro potrà essere preteso dall’Appaltatore.
La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere mensilmente la fattura del servizio svolto nel mese precedente sulla base del numero dei cani ricoverati e del loro periodo di ricovero, corredata da un report consuntivo che evidenzi i movimenti avvenuti nel canile.
II pagamento verrà disposto dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture previo accertamento dell’integrale rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente capitolato e dell’acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, l’aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato (anche se non in via esclusiva) al servizio oggetto del presente capitolato e le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul detto conto corrente.
L’appaltatore con la sola partecipazione all’appalto in oggetto riconosce all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso gli Istituti di credito o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati.
Il servizio prevede tutte le attività relative e necessarie al ricovero, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti e/o soppressi dal competente servizio Veterinario ASL.
Il Comune affida all’appaltatore il compito di provvedere agli interventi clinici, e profilatici ordinari a tutti i cani oggetto del servizio di cui al presente capitolato.
L’Appaltatore deve operare negli ambiti definiti dalle norme e regolamenti nazionali, regionali e comunali. Questi deve provvedere a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di che trattasi, nonché adoperarsi per ridurre la permanenza in canile o rifugio, impegnandosi affinchè le
pratiche di adozione vengano effettuate nello spirito della normativa vigente in specie della Legge 281/1991.
L’appaltatore, dovrà trasferire a proprie spese i cani di proprietà dell’Ente ricoverati attualmente presso altro canile convenzionato, al proprio canile o rifugio., inoltre dovrà effettuare il servizio di accalappiamento dei cani randagi sul territorio comunale che viene regolamentato ad opera della ASL.
Le caratteristiche generali del canile/ rifugio devono essere tali da garantire l'igiene pubblica e il benessere dei cani ricoverati, da assicurarsi mediante adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia.
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato.
Inoltre la struttura dovrà essere in possesso delle condizioni di mantenimento non inferiori a quelle previste dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna, ed inoltre:
• dovrà avere capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
• deve prevedere l’accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei cani;
• implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
La Direttiva in materia di Lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione approvata con deliberazione della RAS n. 17/39 del 27/04/2010 stabilisce inoltre che i canili rifugio dovrebbero essere ubicati ragionevolmente vicino al comune di riferimento che può essere situato nella provincia di appartenenza o nel territorio di altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal comune.
Eccezionalmente può essere chiesto all’appaltatore il ritiro di cani rinvenuti e custoditi in aree private (es, cani catturati da privati cittadini).
Il ritiro e il trasporto nel proprio canile sono a carico della Ditta affidataria; a tal proposito l’appaltatore dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trasporto degli animali e impiegare personale ed automezzi idonei allo scopo.
7. Decesso, restituzione, affidamento a terzi dei cani ricoverati.
Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno essere registrati nell’apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL, entro e non oltre le 48 ore dal verificarsi dell’evento, dicasi lo stesso per quanto riguarda la cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, in tal caso l’affidatario nulla avrà a pretendere da questo Comune. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto nella sede operativa dall’appaltatore e verificabile ogni qualvolta venga richiesto.
8. Oneri e obblighi della ditta aggiudicataria
Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:
a) Dal presente Capitolato;
b) Dalla legge 14/08/91 n.281;
c) Dalla legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00/00/00 x. 00;
d) Dalla legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00/00/00 x. 00;
e) Dal DPGR 4/03/1/99 n.1;
f) Dalla legge 626/1994;
g) Dalla legge 11/08/91 n.266;
h) D.Lgs. 12/04/06 n. 163; i) D. Lgs. 03/04/06 n. 152; j) D.P.R. 207/2010;
k) Dalle ulteriori vigenti normative in materia.
Fanno capo all’appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:
A) Servizio di ricovero dei cani presso il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore; più specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti all’esterno quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il n° di box;
B) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura;
C) Garantire l’alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
D) Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;
E) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimovendo le deiezioni solide e liquide;
F) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile;
G) Prestare le cure sanitarie agli animali ospitati. A tal fine, il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore dovrà assumere le mansioni di canile sanitario per il ricovero e la quarantena e di canile rifugio per i cani ospitati. Le modalità operative e le norme di gestione del canile sanitario per attuare tali mansioni saranno concordate con il competente Servizio Veterinario ASL.
Sono a cura e spese della Ditta affidataria l’approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:
- Visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile;
- Profilassi vaccinale annuale contro il cimurro, epatite, leptosoriasi, parvovirosi, interventi clinici routinari e di emergenza, sverminazioni;
- Per i cani di sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell’appaltatore effettuare la sterilizzazione entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- La microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all’anagrafe canina Comune di Donori dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune, avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l’eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.
H) Agevolare e promuovere l’affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e concordate con l’Amministrazione che contribuirà a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni;
La cessione dell’animale dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario competente, completa dei dati anagrafici dell’adottante o affidatario e delle caratteristiche dell’animale, nonché il numero di microchip. L’adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino
attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione. L’adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.
I) Mettere a disposizione per un minino di 10 ore settimanali un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario. Tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato.
J) L’approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione;
K) Il pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc) per funzionamento del servizio;
L) Stipulazione delle assicurazioni previste dalla L. 266/91 ove dovute;
M) L’appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l’ingresso e l’uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest’ultimo, altro riferimento riconducibile all’animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane al legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili;
N) Avrà ulteriore obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book fotografico all’interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell’animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell’amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche;
O) Qualora il cane che entra in canile o nel rifugio nella disponibilità dell’appaltatore non sia, ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 1994 n. 21, provvisto di microchip né di nessun altro elemento di identificazione, l’Appaltatore ne dà immediata comunicazione al servizio veterinario dell’Asl di riferimento che provvederà ad inserire il microchip indicando quale proprietario il Comune di Soleminis;
P) Per i cani entrati in canile o rifugio nella disponibilità dell’Appaltatore e restituiti al proprietario, l’Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l’avvenuta restituzione contenente le generalità del proprietario e i dati dell’animale;
Q) Al momento dell’affidamento del servizio di che trattasi, l’Aggiudicatario dovrà trasportare nella propria struttura, a propria cura e spese e con mezzi e personale idonei, i cani attualmente ospitati presso altro ricovero.
9. Personale
Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto all’articolo precedente del presente capitolato, comprese le persone che, in alternativa, dovranno sostituire gli addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia, ecc.).
Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in materia.
Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’appaltatore utilizzerà personale idoneo, retribuito, e fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato, anche esterno. L’appaltatore dovrà avere cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il personale dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente appalto. Riguardo al personale dipendente, l’appaltatore provvederà ai sensi di legge all’accantonamento annuale della quota di trattamento di fine rapporto.
L’Affidatario si obbliga a osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti. Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche etc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.
10. Vigilanza, controlli e verifiche.
Ai sensi della Legge, la vigilanza sull’adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta competente servizio veterinario ASL di competenza. Le attività previste dal presente capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell’Amministrazione.
Il contratto si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o messa in liquidazione dall’Appaltatore. L’inosservanza degli obblighi contrattuali o lo svolgimento del servizio in difformità di quanto disciplinato con il presente capitolato comporterà la comminatoria di censura, diffida e penali.
Fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 15 si conviene che l’inosservanza da parte dell’Appaltatore, delle clausole del presente contratto o disposizioni di legge vigenti, comporterà l’applicazione di una penale, pari a:
− € 50,00 per la prima violazione contestata
− € 100,00 per la seconda violazione contestata
− € 200,00 per la terza violazione contestata
Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.
Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.
Le penali verranno comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni.
11. Controversie.
L’Appaltatore è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione comunale da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze connesse con la gestione del servizio derivanti dal presente Capitolato.
I casi di controversia verranno trattati sulla base di quanto stabilito all’art.244 del D.Lgs. 163/2006. Per la definizione delle controversie tra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, per la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente il Foro di Cagliari.
12. Spese contrattuali.
Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Non è ammessa l’anticipazione contrattuale né la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
13. Norme di riferimento.
Per tutto quanto non è previsto dal presente capitolato e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, le parti si richiamano alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia
Soleminis, 23/02/2016