PAGINA BIANCA
PAGINA BIANCA
INDICE
Art. 1 - Modalità di adesione, pagamento dei contributi, conclusione del contratto e revocabilità
dell’adesione
Art. 2 - Diritto di recesso
Art. 3 - Determinazione della posizione individuale e scelte di investimento Art. 4 - Spese
Art. 5 - Prestazioni pensionistiche e prosecuzione volontaria Art. 6 - Xxxxxxxx, anticipazioni, trasferimenti, switch
Art. 7 - Pagamenti della Compagnia, Valuta, Tasse ed Imposte, Pignorabilità, Cessione Sequestro ,
Foro Competente, Beneficiari, Dichiarazione dell’Aderente
Allegati:
A) Coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia e rendita certa e successivamente vitalizia
B) Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestiriv Previdenza”
C) Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni
Premessa
“AXA Progetto Pensione Più – Piano Individuale di Tipo Assicurativo- Fondo Pensione” (di seguito PIP) è una forma pensionistica complementare individuale, disciplinata ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 1 - Modalità di adesione - pagamento dei contributi - conclusione del contratto
Ai fini dell’adesione al PIP, è necessario compilare integralmente e sottoscrivere il modulo di adesione e versare un primo contributo. Il modulo e il mezzo di pagamento verranno inoltrati al PIP per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.
Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:
- assegno circolare non trasferibile intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A.;
- assegno bancario;
- bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia;
- pagamento su conto corrente bancario con preventiva autorizzazione dell’Aderente alla banca di
effettuare il versamento dei contributi con addebito sul proprio conto corrente (RID).
In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento.
I versamenti successivi al primo potranno essere effettuati con la periodicità desiderata dall’Aderente in base a quanto previsto dal PIP. L’Aderente, all’atto dell’adesione al PIP, indica la data di pensionamento in base al proprio regime obbligatorio di appartenenza.
L’adesione al PIP può avvenire, inoltre, a seguito di trasferimento da altra forma pensionistica complementare. In questo caso, l’Aderente dovrà fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell’effettiva acquisizione della provenienza della posizione individuale di provenienza.
Il Contratto si intende concluso il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, sempre che l’Iscritto abbia corrisposto il primo contributo e la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di Adesione sottoscritto. Qualora la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione sia un Giovedì, il contratto si conclude il Giovedì della settimana successiva.
Art. 1.2 - Revocabilità dell’adesione
L’Aderente può revocare la sua Adesione prima della Conclusione del Contratto. La Revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi del Modulo di Adesione, ed inviata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la
Compagnia restituirà all’Aderente l’intero Contributo eventualmente già corrisposto.
Art. 2 - Diritto di recesso
L’Aderente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Conclusione dello stesso.
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi del presente contratto ed indirizzata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.
La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso la somma dei seguenti importi:
▪ la parte di contributo versata e destinata alla Gestione Interna Separata;
▪ il controvalore delle Quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul contributo, per quanto riguarda la parte investita in Fondi Assicurativi Interni.
La Data di Disinvestimento sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Xxxxxxx, il calcolo sarà effettuato in base ai valori del Giovedì della settimana successiva.
Art. 3 - Determinazione della posizione individuale e scelte di investimento
A) Determinazione della posizione individuale
La posizione individuale può essere espressa, in base alle scelte di investimento operate dall’aderente:
a) in Euro, se riferita alla Gestione separata, le caratteristiche della quale sono riportate nel relativo Regolamento (Allegato B);
b) in quote, se riferita ai Fondi Assicurativi Interni, le caratteristiche dei quali sono riportate nel relativo Regolamento (Allegato . C);
c) parte in Euro e parte in quote, come combinazione dei due casi sopra riportati.
Nella comunicazione periodica, è riportata la posizione individuale, espressa in Euro o in quote del fondo interno a seconda delle scelte dell’Aderente.
In particolare, per la prestazione collegata ai fondi interni, la Compagnia comunica all’Aderente, entro 10 giorni lavorativi, la prestazione espressa in quote, l’importo del contributo lordo versato e del contributo netto investito, la data di versamento del contributo, il valore unitario della quota ed il “giorno di riferimento” per la conversione in quote.
B) Scelte di investimento
Il Contratto denominato “AXA Progetto Pensione Più” prevede che i contributi possano essere investiti, in base alle scelte dell’ Aderente, sia nella Gestione Interna Separata “GESTIRIV PREVIDENZA” sia in tre Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked.
Ne deriva che le prestazioni dovute dalla Compagnia possono essere collegate sia all’andamento della Gestione Interna Separata, sia alle variazioni del valore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui i Fondi stessi investono e di cui le Quote sono rappresentazione.
I contributi versati possono essere investiti in tutto o in parte nei Fondi Assicurativi Interni e/o nella Gestione Interna Separata.
I contributi investiti nella Gestione Interna Separata “GESTIRIV PREVIDENZA” si rivalutano annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati nella Gestione Interna Separata stessa, fermo restando il rendimento minimo garantito ai sensi del Contratto.
L’investimento dei contributi nella Gestione Interna Separata, comporta per l’Aderente la certezza dei risultati finanziari raggiunti a cui sono collegate le prestazioni dovute dalla Compagnia.
L’investimento dei contributi nei Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked, invece, comporta per
l’Aderente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e/o obbligazionario. In particolare:
• il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall’emittente (Rischio Specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (Rischio Generico o Sistematico):
• il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), è connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il Capitale (Rischio di Controparte);
• il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato (Rischio di Interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
• Rischio di Liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende essenzialmente dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato.
• La sottoscrizione dei Fondi Assicurativi Interni non comporta Rischi di Cambio se non, indirettamente, qualora vengano selezionati fondi/comparti sottostanti ai Fondi Assicurativi Interni espressi in valuta diversa dall’Euro.
Art. 3.1 Fondo di Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”
Il Contratto prevede la possibilità per l’Aderente di indirizzare il proprio investimento sul Fondo di Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”.
Art. 3.2 Descrizione del Fondo di Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”
- Denominazione: GESTIRIV PREVIDENZA
- Valuta di denominazione: Euro
- Finalità della Gestione: protezione del risparmio con rivalutazione minima garantita delle prestazioni.
- Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: la Compagnia determina il rendimento annuo da attribuire ai contributi versati nella Gestione Interna Separata, calcolando tale rendimento sui dodici mesi conclusi al terzo mese antecedente ogni scadenza annuale dalla Data di Decorrenza del Contratto.
- Composizione della Gestione: il portafoglio è per la maggior parte composto da titoli obbligazionari a tasso fisso, principalmente titoli di stato della zona Euro. Una parte importante del portafoglio è investita in titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da società private e quotati. Una parte minore è investita in titoli azionari quotati, quote di OICR, liquidità e altri titoli obbligazionari non quotati. La componente obbligazionaria è caratterizzata da elevato rating. La valuta principale è l’Euro.
- Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo: la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Come indicato nel Regolamento della Gestione Interna Separata la Compagnia ha definito un limite massimo del 30% di investimento in tali strumenti.
- Stile gestionale adottato: la gestione degli investimenti è dinamica e finalizzata ad ottenere un rendimento annuo superiore al rendimento minimo garantito.
- Nominativo e indirizzo società gestore degli attivi: AXA Investment Managers Paris, Coeur Défense Tour B La Défense 4 - 100 Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx Nominativo e indirizzo Società di Revisione: la revisione contabile della Gestione Separata e dei fondi interni è affidata alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx 00.
- Per maggiori dettagli in relazione al funzionamento ed alla gestione della Gestione Interna Separata si rinvia al Regolamento della Gestione stessa che forma parte integrante delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
Art. 3.2.1 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
La Compagnia determina il Rendimento annuo da attribuire al capitale decurtando dal rendimento di “GESTIRIV PREVIDENZA”, relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, un costo percentuale fisso. In fase di accumulo tale costo – sottratto in misura fissa - sarà pari all’1,40%. In fase di erogazione della rendita il costo percentuale sarà fisso e pari allo 0,60% trattenuto dal rendimento lordo della Gestione Interna Separata.
Sia in fase di accumulo che in fase di erogazione, qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Separata fosse superiore al 6%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo eccedente il 6%.
Per rendimento della Gestione Interna Separata relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario della Gestione di quel periodo al valore medio della stessa nel medesimo periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento di “GESTIRIV PREVIDENZA”, con riferimento al periodo considerato.
Rendimento garantito
In fase di accumulo e limitatamente ai Contributi versati annualmente e ai Versamenti Aggiuntivi
investiti nella Gestione Interna Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”, la Compagnia garantisce per i primi
tre anni dalla Data di Conclusione del Contratto un rendimento minimo annuo pari al 2%. Il tasso minimo garantito può successivamente variare in ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione ai sensi della Circolare ISVAP n. 434/D del 12 febbraio 2001 e del provvedimento ISVAP del 6 novembre 0000 x. 0000-X, pubblicato sulla G.U. del 20/11/98 n. 272. Infatti, la percentuale minima di rivalutazione riconosciuta alle prestazioni sarà pari al tasso massimo applicabile per i contratti di assicurazione (ex. art. 1 del provvedimento ISVAP 6/11/98 n. 1036G, pubblicato sulla G.U. del 20/11/98 n. 272) in vigore al momento della corresponsione dell’importo, al netto di un'aliquota sottratta in misura fissa pari allo 0,50%. Qualora ciò determini una variazione in diminuzione del tasso minimo garantito precedentemente applicato al Contratto, la Compagnia si riserva la facoltà di non apportare la variazione medesima. La rivalutazione non potrà in nessun caso essere di importo negativo.
La variazione del tasso minimo garantito, così determinato, sarà comunicata all’Aderente per iscritto preventivamente all'applicazione del nuovo tasso e sarà valida esclusivamente per i versamenti successivi alla data di variazione prevista nella comunicazione.
Le prestazioni acquisite prima della modifica, rimarranno comunque legate al rendimento minimo in vigore al momento dei singoli pagamenti.
Art. 3.3 Fondi Assicurativi Interni
Il Contratto prevede la possibilità per l’Aderente di indirizzare il proprio investimento su uno solo dei Fondi Assicurativi Interni o su due di essi o su tutti e tre i Fondi Assicurativi Interni in misure liberamente determinabili dall’iscritto.
Art. 3.4 Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni
3.4.1 AXA Previdenza Assoluto
Il Fondo Assicurativo Interno “AXA Previdenza Assoluto” presenta le seguenti caratteristiche:
- Denominazione del Fondo: AXA Previdenza Assoluto
- Data di inizio operatività: 22/11/2007.
- Categoria: Flessibile. Ovvero un fondo che non ha alcun vincolo sulla composizione degli investimenti di base (azioni, obbligazioni)
- Valuta: EURO
- Finalità del Fondo: consentire la redditività del capitale nel medio periodo; tale obiettivo è perseguito mediante l’adozione di uno stile di gestione attivo definito di “rendimento assoluto”, che consiste nell’ottenimento di un rendimento stabile selezionando le migliori opportunità offerte dai mercati finanziari, con particolare attenzione al contenimento del rischio assunto
- Orizzonte Temporale minimo consigliato: 10 anni, in relazione al presente Contratto
- Profilo di rischio: il rischio di investimento è medio-basso, con un indice di volatilità media annua attesa del 5%;
- Composizione del Fondo: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche ed integrazioni, rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
Comparto | Minimo | Massimo |
Bilanciato | 0% | 100% |
Azionario | 0% | 50% |
Obbligazionario | 0% | 100% |
Monetario | 0% | 50% |
Flessibile | 0% | 100% |
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all’operatività del Fondo
- Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo: la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all’interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.
- Stile di gestione adottato: è volto alla protezione delle Quote selezionando OICR monetari e/o obbligazionari a breve-medio termine e OICR azionari con la finalità di contenimento del rischio
- Benchmark: lo stile di gestione adottato non consente l’adozione di un Benchmark. Pertanto l’unico indice in grado di individuare un profilo di rischio adeguato risulta essere la volatilità media annua attesa. Per questo tipo di Fondo Assicurativo Interno la volatilità media annua attesa risulta pari al 5%.
- Destinazione dei proventi: il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
- Modalità di valorizzazione delle Quote: per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si rimanda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
- Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi: AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00 (20123)
- Nominativo e indirizzo Società di Revisione: Mazars S.p.A. con sede in Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 xx Xxxxxx
3.4.2 AXA Previdenza Europa
Il Fondo Assicurativo Interno “AXA Previdenza Europa” presenta le seguenti caratteristiche:
- Denominazione del Fondo: AXA Previdenza Europa
- Data di inizio operatività: 22/11/2007.
- Categoria: Azionario Europa
- Valuta: EURO
- Finalità: si rivolge principalmente ad investitori che desiderano beneficiare di un potenziale di crescita del loro capitale a medio-lungo termine e che accettano una significativa fluttuazione del valore del loro capitale
- Orizzonte Temporale minimo consigliato: 10 anni, in relazione al presente Contratto
- Profilo di rischio: il rischio di investimento è alto con un indice di volatilità media annua attesa del 24,45%
- Composizione del Fondo: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche ed integrazioni, rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
Comparto | Minimo | Massimo |
Azionario | 70% | 100% |
Obbligazionario | 0% | 30% |
Monetario | 0% | 30% |
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all’operatività del Fondo
- Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo: la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.
Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all’interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.
- Stile di gestione adottato: è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l’obiettivo di superare il Benchmark nel medio-lungo termine
- Benchmark: MSCI Europe in Euro, indice rappresentativo del mercato azionario Europeo. Il suo valore, disponibile giornalmente, è espresso in Euro. Il Benchmark esprime correttamente l’ipotetico andamento medio del Fondo in quanto è indicativo dell’andamento tendenziale medio dei valori azionari più rappresentativi del mercato Europeo. Il Fondo è composto in una proporzione non inferiore al 70% proprio da azioni di emittenti europei
- Destinazione dei proventi: il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
- Modalità di valorizzazione delle Quote: per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si rimanda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
- Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi: AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00 (20123)
- Nominativo e indirizzo Società di Revisione: Mazars S.p.A. con sede in Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 xx Xxxxxx
3.4.3 AXA Previdenza Internazionale
Il Fondo Assicurativo Interno “AXA Previdenza Internazionale” presenta le seguenti caratteristiche:
- Denominazione del Fondo: AXA Previdenza Internazionale
- Data di inizio operatività: 22/11/2007.
- Categoria: Azionario Internazionale
- Valuta: EURO
- Finalità: si rivolge principalmente ad investitori che desiderano beneficiare di un potenziale di crescita del loro capitale a medio-lungo termine e che accettano una significativa fluttuazione del valore del loro capitale
- Orizzonte Temporale minimo consigliato: 10 anni, in relazione al presente Contratto
- Profilo di rischio: il rischio di investimento è alto con un indice di volatilità media annua attesa del 21,95%
- Composizione del Fondo: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche ed integrazioni, rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
Comparto | Minimo | Massimo |
Azionario | 70% | 100% |
Obbligazionario | 0% | 30% |
Monetario | 0% | 30% |
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all’operatività del Fondo
- Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo: la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all’interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.
- Stile di gestione adottato: è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l’obiettivo di superare il Benchmark nel medio-lungo termine
- Benchmark: MSCI World in Euro, indice rappresentativo del mercato azionario Internazionale. Il suo valore, disponibile giornalmente, è espresso in Euro. Il Benchmark esprime correttamente l’ipotetico andamento medio del Fondo in quanto è indicativo dell’andamento tendenziale medio dei valori azionari più rappresentativi del mercato Internazionale. Il Fondo è composto in una proporzione non inferiore al 70% proprio da azioni di emittenti Internazionali
- Destinazione dei proventi: il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
- Modalità di valorizzazione delle Quote: per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si rimanda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
- Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi: AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00 (20123)
- Nominativo e indirizzo Società di Revisione: Mazars S.p.A. con sede in Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 in Milano
3.5 Caratteristiche comuni a tutti i Fondi Assicurativi Interni - Modalità di valorizzazione delle Quote
Il Valore Unitario delle Quote si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, per il rispettivo numero di Quote in circolazione nel medesimo giorno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Per giorno di valorizzazione si intende il primo giovedì successivo alla data di corresponsione del Contributo, sempreché la Compagnia abbia ricevuto il modulo di adesione compilato in tutte le Sue parti e l’informazione dell’avvenuto incasso. Il patrimonio netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo Assicurativo Interno, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo.
Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno, cioè gli strumenti finanziari su cui il Fondo ha investito, sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all’ultimo valore reso noto al pubblico. Nel caso di Borse Valori chiuse o qualora sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il rispettivo Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati. Infine, le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.
Si precisa che le commissioni di gestione finanziaria retrocesse dalle Società di Gestione dei fondi/comparti alla Compagnia verranno attribuite al patrimonio del Fondo Assicurativo Interno di riferimento e, pertanto, indirettamente retrocesse al Contratto nel calcolo del Valore Unitario della Quota.
La seguente tabella riporta i range di volatilità ai quali corrispondono i profili di rischio dei Fondi Assicurativi Interni:
Indice di Volatilità | Profili di rischio del Fondo Assicurativo Interno |
da 0% a meno di 3% | basso |
da 3% a meno di 8% | medio basso |
da 8% a meno di 14% | medio |
da 14% a meno di 20% | medio alto |
da 20% a meno di 25% | alto |
Da 25% ed oltre | molto alto |
3.6 Crediti di imposta
I crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Assicurativo Interno vengono riconosciuti dalla Compagnia al patrimonio del Fondo stesso, con la medesima frequenza di valorizzazione delle Quote e, pertanto, indirettamente attribuiti al Contratto nel calcolo del Valore Unitario della Quota.
3.7 OICR
Non è previsto che le prestazioni di questo tipo di Contratto siano direttamente collegate ad uno o più OICR.
Art. 4 - Spese
Art. 4.1 Spese direttamente a carico dell’Aderente
I Contributi versati sono investiti nella Gestione Interna Separata e/o nei Fondi Assicurativi Interni al netto di un Costo, in percentuale del contributo stesso, come indicato di seguito:
- una percentuale pari al 3% dei contributi versati, prelevate all’atto di ciascun versamento,
compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi.
Tali costi non vengono mai applicati in caso di trasferimento da altro Fondo.
I Costi di qualsiasi tipo incidono sulla redditività dell’atto previdenziale. In particolare, occorre valutare con attenzione gli effetti prodotti dalla presenza dei Costi del Contratto sull’operazione di Trasferimento della posizione previdenziale.
Art. 4.1.1 Costi gravanti sui Versamenti Aggiuntivi
Costo in percentuale |
3% |
L’importo del Versamento Aggiuntivo, al netto del Costo sopra indicato, verrà investito nella Gestione Interna Separata e/o nei Fondi Assicurativi Interni prescelti.
Tali costi non vengono mai applicati in caso di trasferimento da altro Fondo.
Art. 4.1.2 Costi per Riscatto e Trasferimento
1) Spese per il Trasferimento ad altra forma pensionistica della posizione individuale (ad eccezione del caso di Trasferimento a seguito della modifica dei coefficienti per la determinazione della rendita): 50 Euro.
2) Spese per l’Anticipazione per il Riscatto Parziale o Totale della posizione: 70,00 Euro
In caso di Riscatto a seguito di Decesso dell’Aderente non verrà applicato il costo di 70,00 Euro.
3) Spese per la xxxx: 5,00 Euro su ogni rata trimestrale.
Art. 4.2 Spese indirettamente a carico dell’Aderente
Art. 4.2.1 Costi gravanti sui Fondi Interni
Sui Fondi Assicurativi Interni gravano i seguenti Costi:
- Commissione di Gestione: calcolata settimanalmente sul patrimonio di ciascun Fondo, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:
Fondo Assicurativo Interno | Commissione di Gestione Annuale |
AXA Previdenza Assoluto | 1,40% |
AXA Previdenza Europa | 1,40% |
AXA Previdenza Internazionale | 1,40% |
- Altre spese: sul patrimonio dei comparti possono gravare, inoltre, le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di xxxxxxxxx, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.
Art. 4.2.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata
Dal rendimento annuale della Gestione Interna Separata “GESTIRIV PREVIDENZA” la Compagnia
trattiene un costo percentuale fisso, come specificato nella seguente tabella:
Fase | Costo percentuale fisso |
- di accumulo | 1,40% |
- di erogazione della Rendita | 0,60% |
Sia in fase di accumulo che in fase di erogazione, qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Separata fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo eccedente il 6,00%.
Art. 4.2.3 Costi per l’erogazione della rendita
Il costo previsto a titolo di spese per l’erogazione della rendita è pari all’1,25% dell’importo erogato, già
compreso nei coefficienti di conversione per il calcolo della rendita stessa.
Art. 5 - Prestazioni Pensionistiche e Prosecuzione Volontaria
Premessa – Accesso alla prestazione pensionistica complementare
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente
nel regime obbligatorio di base.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
L’Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera
prestazione pensionistica complementare in capitale.
L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.
Art. 5.1 Prosecuzione volontaria
L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
Art. 5.2 Erogazione della rendita
A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’Aderente viene erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da corrispondere sotto forma di capitale. Detta rendita sarà erogata all’Aderente fin quando rimane in vita.
La rendita annua iniziale è determinata moltiplicando il capitale maturato nella posizione individuale a tale data per il relativo coefficiente di conversione di cui alla tabella 2 parte integrante delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, distinto per età dell’Aderente. Per determinare la rendita mensile, trimestrale o semestrale occorre dividere il capitale maturato per il relativo coefficiente di conversione di cui alle Tabelle (colonne “rateazione semestrale”, “rateazione trimestrale”, “rateazione mensile”) che formano parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto, distinto per età dell’Aderente “corretta” in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.
L’Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate in rate mensili trimestrali o semestrali:
− una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’Aderente stesso, alla persona da Lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio. La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente, che la Compagnia si impegna a inviare all’Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell’età dell’Aderente e dell’età della seconda testa assicurata, entrambe “corrette” in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.
− una rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all’Aderente, e in caso di Suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente, all’aderente se è ancora in vita. La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente che la Compagnia si impegna a inviare all’Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell’età “corretta”, in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6;
− una rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all’Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente, all’Aderente se è ancora in vita. La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente che la Compagnia si impegna a inviare all’Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell’età “corretta”, in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.
Nel modulo di richiesta della prestazione, l’Aderente deve indicare, oltre alla rateazione della rendita, i dati anagrafici relativi al reversionario e la percentuale di reversibilità, nonché tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione assicurata. Le dichiarazioni dell’Aderente devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione della sua età o di quella del reversionario comportano la rettifica delle prestazioni.
Art. 5.3 Condizioni Speciali per la Determinazione della Rendita
a) Determinazione della rendita nella fase di erogazione:
La Rendita Assicurata iniziale al termine della fase di accumulo è pari alla somma:
- del valore che si ottiene dalla conversione in rendita del capitale derivante dai contributi netti versati nella Gestione Interna Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”,– ove maturati - attribuiti al Contratto,
e/o
- del valore che si ottiene dalla conversione in rendita del controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni alla Data di Disinvestimento, ovvero il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento della richiesta di accesso alla Prestazione Pensionistica o qualora tale data fosse un Giovedì, il Giovedì della settimana successiva. In particolare, al controvalore calcolato come sopra definito, è applicato il coefficiente di conversione di cui all’allegato A delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, individuato in base all’età dell’iscritto al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all’evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari.
In particolare i coefficienti di conversione, sono calcolati tenendo conto:
- della speranza di vita media desunta dalle tavole di sopravvivenza “IPS55U”, distinta per anno di nascita;
- di un tasso di interesse pari al 2,00% (tasso tecnico), riconosciuto in via anticipata sull’importo della
rendita solo nella fase di erogazione della stessa;
- delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all’1,25% annuo dell’importo erogato.
La rendita annua può essere corrisposta anche in rate semestrali, trimestrali o mensili. La rendita subannuale si ottiene dividendo la rendita annuale, ottenuta dall'applicazione dei coefficienti di conversione, per il numero di rate.
In caso di Opzione per una delle forme di rendita di cui alle lettere dell'articolo 5.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Aderente devono essere consegnati, unitamente ai documenti necessari ad individuare gli aventi diritto ed al certificato di morte, le copie del codice fiscale e di un documento d'identità valido dell'eventuale testa reversionaria.
Tutti i pagamenti vengono eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Aderente o dell'eventuale testa reversionaria.
Art. 5.4 Adeguamento della rendita vitalizia in fase di erogazione
Premesso che la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata "GESTIRIV PREVIDENZA" e disciplinata da un apposito regolamento, la rendita assicurata si rivaluta annualmente con le seguenti modalità:
a) la Compagnia determina il Rendimento annuo da attribuire alle prestazioni decurtando dal rendimento del Fondo “GESTIRIV PREVIDENZA”, relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, un’aliquota di partecipazione fissa e pari allo 0,60%. Per rendimento del Fondo relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario del Fondo di quel periodo al valore medio del Fondo nello stesso periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento del Fondo “GESTIRIV PREVIDENZA”, con riferimento al periodo considerato.
b) Considerato che il valore iniziale della rendita assicurata è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso d'interesse annuo composto (Tasso Tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al suddetto Tasso Tecnico, la differenza fra il rendimento annuo attribuito (espresso in percentuale) ed il medesimo tasso.
c) Le nuove prestazioni assicurate vengono comunicate annualmente all’Aderente.
Art. 5.5 Costo per l’erogazione della Rendita
Il Costo dell'assicurazione di rendita vitalizia, già incluso nei coefficienti di conversione, è pari all'1,25% annuo dell'importo erogato, a titolo di spese di pagamento rendita.
Art. 5.6 Basi demografiche e finanziarie
L'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull'adozione di un Tasso di interesse Tecnico pari al 2,00%, riconosciuto in via anticipata sull’importo della Rendita erogata, e delle tavole di sopravvivenza "IPS55U".
L’età al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche verrà corretta applicando la scala seguente di ringiovanimento/invecchiamento in funzione della data di nascita dell’Aderente:
GENERAZIONE DEI NATI | CORREZIONE DELL'ETÀ |
fino al 1926 | +3 |
dal 1927 al 1939 | +2 |
dal 1940 al 1948 | +1 |
dal 1949 al 1960 | 0 |
dal 1961 al 1970 | –1 |
dal 1971 in poi | –2 |
Art. 5.7 Rideterminazione dei coefficienti di conversione
Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all’evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati ed ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari che, in considerazione dell’orizzonte temporale di lungo periodo su cui si proiettano le forme pensionistiche individuali, potranno essere corrette nel corso della durata contrattuale.
La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell’adozione di nuove basi demografiche potrà avvenire in conformità a dati oggettivamente verificabili ed attestati dall’attuario incaricato della Compagnia, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico,
nonché dalle rilevazioni condotte sui portafogli assicurativi. In ogni caso, i nuovi coefficienti saranno applicabili a condizione che:
a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del Contratto;
b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell’erogazione della rendita;
c) non abbia ancora avuto inizio l’erogazione della rendita;
d) la Compagnia abbia comunicato all’Aderente la modifica almeno 90 giorni prima dell’applicazione dei nuovi coefficienti, segnalando le conseguenze economiche che ne derivano sulla prestazione assicurata.
Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) valgono solo in caso di modifiche peggiorative.
La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell’adozione di nuove basi finanziarie, fermo restando l’obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) di cui al precedente capoverso, se applicabili, potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n° 1036/1998 solo con riguardo ai versamenti successivi alla data di applicazione della modifica.
In ogni caso, l’Aderente può evitare l’applicazione delle modifiche esercitando in tempo utile il diritto di trasferire la propria posizione individuale ai sensi dell’articolo 6.5 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Art. 5.8 Erogazione in forma di Capitale
La Compagnia può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del capitale maturato sulla posizione individuale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
Nel primo caso, l’importo della Rendita Vitalizia spettante all’Aderente viene rideterminato dalla Compagnia, applicando i coefficienti di conversione alla quota parte di capitale che non sarà oggetto di corresponsione in forma di capitale.
Nel caso in cui l’Aderente attesti di essere stato iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma di pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, senza aver riscattato totalmente la posizione individuale, è consentito erogare l’intera posizione individuale sotto forma di capitale.
La richiesta opzione dovrà essere inviata dall’Aderente non oltre il sessantesimo giorno che precede la
scadenza.
Art. 6 - Xxxxxxxx, Anticipazioni, Xxxx, Trasferimenti e Switch
In caso di vita dell’aderente, lo stesso può riscattare la posizione individuale maturata, totalmente o parzialmente, prima della scadenza indicata in polizza o conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata, esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti rispettivamente previsti negli artt. 14 ed 11 del D.Lgs. 252/05.
In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Art. 6.1 Riscatto Totale
In caso di scelta della forma di gestione “GESTIRIV PREVIDENZA” il valore di riscatto liquidabile (al lordo dell’imposizione fiscale) è pari al capitale acquisito con tutti i contributi netti versati comprensivi delle rivalutazioni già maturate e ulteriormente incrementate per il periodo successivo, pro rata temporis, prevista dall’ Art. 3.2.1 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
In caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati “AXA Previdenza Assoluto”, “AXA Previdenza Europa” e “AXA Previdenza Internazionale”, il valore del riscatto coincide con il controvalore delle quote attribuito al contratto calcolato come all’Art. 3.5 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Nel caso di esercizio del diritto di Riscatto Totale, la Compagnia corrisponderà l’importo al netto delle spese indicate all’ Art. 4.1.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Il riscatto totale della posizione individuale maturata risolve il contratto.
Per il riscatto totale è necessario produrre la seguente documentazione:
a) In caso di riscatto totale per invalidità permanente:
▪ Attestazione dell’invalidità permanente con riduzione di oltre 2/3 della capacità di lavoro rilasciata dalla Commissione medica ASL.
b) In caso di riscatto totale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Lavoratore Dipendente:
▪ Lettera di licenziamento del datore di lavoro/revoca mandato per lavoratori a progetto.
▪ Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
c) In caso di riscatto totale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Lavoratore Autonomo:
▪ Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio con vigenza non superiore a 3 mesi.
▪ Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
d) In caso di riscatto totale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Libero Professionista:
▪ Certificazione attestante la chiusura della Partita IVA.
▪ Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
Resta ferma la facoltà dell’Aderente di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticato che indichi la cessazione dell’attività lavorativa e di non essere soggetto (nel caso di Aderente esercente attività di impresa) ad alcuna procedura concorsuale.
La Compagnia, si riserva in ogni caso, di richiedere all’ Aderente ogni altra documentazione ritenuta
utile ai fini della liquidazione della posizione.
Art. 6.2 Riscatto Parziale
Nel caso di scelta della forma di gestione “GESTIRIV PREVIDENZA”, la Compagnia liquiderà l’importo di riscatto parziale della prestazione collegata alla gestione “GESTIRIV PREVIDENZA”.
Nel caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati “AXA Previdenza Assoluto”, “AXA Previdenza Europa” e “AXA Previdenza Internazionale” la Compagnia disinvestirà dal/i Fondo/i Interno/i un numero di quote il cui controvalore coincida con l’importo/la percentuale di riscatto parziale richiesta dall’Aderente.
Nel caso di esercizio del diritto di Riscatto Totale la Compagnia corrisponderà l’importo al netto delle spese indicate all’ Art. 4.1.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Per il riscatto parziale è necessario produrre la seguente documentazione:
a) In caso di riscatto parziale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi di un Lavoratore Dipendente:
▪ Lettera di licenziamento del datore di lavoro/revoca mandato per lavoratori a progetto.
▪ Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
b) In caso di riscatto parziale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi di un Lavoratore Autonomo:
▪ Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio con vigenza non superiore a 3 mesi.
▪ Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
c) In caso di riscatto parziale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi Libero Professionista:
▪ Certificazione attestante la chiusura della Partita IVA.
▪ Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
Resta ferma la facoltà dell’Aderente di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticato che indichi la cessazione dell’attività lavorativa e di non essere soggetto (nel caso di Aderente esercente attività di impresa) ad alcuna procedura concorsuale.
La Compagnia, si riserva in ogni caso, di richiedere all’Aderente ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della liquidazione della posizione.
Nel caso di riscatto parziale della posizione individuale maturata il PIP rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.
Art. 6.3 Riscatto Totale per decesso
In caso di decesso dell’Aderente, è prevista l’erogazione di un Capitale Caso Morte pari alla somma di
due importi derivanti da:
▪ GESTIONE INTERNA SEPARATA: è prevista l’erogazione di un capitale rivalutato fino alla data del decesso dell’Aderente.
▪ FONDI ASSICURATIVI INTERNI: il controvalore delle quote è calcolato come prodotto tra il numero delle Quote possedute alla data del disinvestimento per il valore unitario delle stesse alla medesima data, maggiorate in base all’età dell’Aderente al momento del decesso come segue:
Età dell’Aderente | Maggiorazione |
da 18 a 65 anni | 1,00% |
da 65 a 70 anni | 0,50% |
La maggiorazione al controvalore delle quote non verrà applicata, qualora il decesso dell’Aderente
avvenga:
▪ entro i primi 7 anni dalla decorrenza del Contratto e sia dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita(AIDS) o altra patologia ad essa collegata.
▪ dolo del Contraente o del Beneficiario.
▪ suicidio, entro i primi due anni dalla decorrenza del contratto.
▪ partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi.
▪ partecipazione dell’Aderente a fatti di guerra.
▪ incidenti di volo, se l’Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
La Data di Disinvestimento coincide con il primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta della prestazione, corredata dalla relativa documentazione prevista. Qualora il giorno di ricevimento sia un Giovedì, il disinvestimento sarà effettuato il Giovedì della settimana successiva.
Il rischio di decesso dell’Aderente è coperto a partire dalla data di decorrenza degli effetti contrattuali.
In caso di decesso dell’Aderente prima di aver maturato il diritto di accesso alla prestazione pensionistica, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo Pensione.
Per il riscatto in seguito al decesso dell’Aderente è necessario produrre la seguente documentazione:
▪ Certificato di morte dell’Aderente
▪ Copia del Codice Fiscale del Beneficiario
▪ Fotocopia dei documenti dei Beneficiari Designati
▪ Atto notorio o dichiarazione sostituita Atto di Notorietà (in mancanza di Testamento)
▪ Copia autentica del Testamento e Atto Notorio che indichi che il Testamento pubblicato è
l’ultimo valido e non impugnato (in caso di Testamento)
La Compagnia, si riserva in ogni caso, di richiedere all’Aderente ogni altra documentazione ritenuta utile
ai fini della liquidazione della posizione.
Art. 6.4 Anticipazione
Nel caso di scelta della forma di gestione “GESTIRIV PREVIDENZA” la Compagnia liquiderà l’importo di
Anticipazione della prestazione collegata alla gestione “GESTIRIV PREVIDENZA”.
Nel caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati “AXA Previdenza Assoluto”, “AXA Previdenza Europa” e “AXA Previdenza Internazionale” la Compagnia disinvestirà dal/i Fondo/i Interno/i un numero di quote il cui controvalore coincida con l’importo/la percentuale di Anticipazione richiesta dall’Aderente.
Nel caso di esercizio del diritto di Anticipazione la Compagnia corrisponderà l’importo al netto delle
spese indicate all’ Art. 4.1.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
L’Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
In qualsiasi momento per:
▪ spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per un massimo del 75%.
Dopo 8 anni di iscrizione a qualsiasi forma pensionistica complementare per:
▪ acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; per un massimo del 75%.
▪ spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3
del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione; per un massimo del 75%.
▪ per ulteriori esigenze indicate dall’Aderente; per un massimo del 30%.
La documentazione necessaria per poter ottenere un Anticipazione è dettagliatamente riportata nel
“Documento sulle Anticipazioni” allegato alla “Nota Informativa” del PIP.
Art. 6.5 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
Il diritto alla prestazione anticipata (XXXX) si acquisisce in caso di cessazione dell'attività lavorativa con 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza se mancano non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.
In caso cessazione dell'attività lavorativa con di inoccupazione superiore a 24 mesi la XXXX è accessibile con un anticipo di 10 anni (a prescindere da requisiti contributivi).
Per la richiesta di XXXX.
La spesa per l'erogazione della XXXX è di 5 euro per ogni rata trimestrale.
Art. 6.6 Trasferimenti
A) Trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare
L’Aderente ha la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di partecipazione al PIP di due anni.
Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l’Aderente trasferisca le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui lo stesso aderisca in relazione ad una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.
Per il Trasferimento è necessario produrre la seguente documentazione:
▪ Richiesta firmata dall’Aderente attestante la volontà di trasferimento
▪ Originale del Modulo di Adesione
▪ Attestazione di iscrizione alla nuova forma pensionistica
▪ Istruzioni della nuova forma pensionistica per il trasferimento dell’importo
La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
B) Trasferimenti da altra forma pensionistica complementare
Questo contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal D.Lgs. 252/05.
La Compagnia, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina di questo contratto.
Art. 6.7 Switch
Le operazioni di passaggio delle risorse investite tra i Fondi Assicurativi Interni e la Gestione Interna Separata sono possibili dopo che sia trascorso un anno dalla Data di Decorrenza del Contratto.
L’Aderente definisce l’importo che intende trasferire da un Fondo all’altro, in particolare:
▪ In caso di trasferimento da Gestione Interna Separata a Fondi Assicurativi Interni l’Aderente definisce l’importo del trasferimento e la percentuale di allocazione nei Fondi Assicurativi Interni prescelti (qualora intenda ripartire l’importo trasferito su più Fondi).
▪ In caso di trasferimento da Fondi Assicurativi Interni l’Aderente indica il numero di quote che intende disinvestire e la percentuale di allocazione tra i Fondi Assicurativi Interni prescelti/ Gestione Interna Separata (qualora intenda ripartire l’importo trasferito su più Fondi).
E’ consentita una sola operazione di switch per ogni anno assicurativo e, se non effettuata, non è cumulabile con quelle delle annualità successive.
L’operazione di switch viene eseguita il primo giovedì successivo alla data in cui l’informazione dell’avvenuta sottoscrizione del modulo di switch è ricevuta dalla Compagnia. Nel caso in cui tale informazione arrivi alla Compagnia di giovedì, l’operazione di switch sarà effettuata il giovedì della settimana successiva.
Lo switch potrà essere richiesto solo dopo che sia trascorso un anno dalla data dell’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’Aderente.
Art. 7 - Pagamenti della Compagnia, Valuta, Tasse Ed Imposte, Pignorabilità, Cessione, Sequestro, Foro Competente
Art. 7.1 Pagamenti della Compagnia
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per dar corso alla liquidazione.
La Compagnia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l’ulteriore documentazione che dovesse
occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.
La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, al netto delle tasse e delle imposte previste dalla normativa vigente. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia.
Art. 7.2 Valuta
Gli impegni contrattuali, versamenti e capitale, sono regolati in Euro.
Art. 7.3 Tasse ed imposte
Tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico degli aventi diritto.
Art. 7.4 Pignorabilità, cessione e sequestro
Le prestazioni contrattuali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all’Art.11, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 252/05 sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e di anticipazione di cui all’Art. 11, comma 7 lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05 non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Art. 7.5 Legge Applicabile e Foro competente
Il Contratto è regolato ed interpretato secondo la legge italiana. Per le controversie relative al Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, Assicurato o Beneficiario.
Art. 7.6 Beneficiari
In caso di decesso dell’Aderente prima di aver maturato il diritto di accesso alla prestazione pensionistica, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo Pensione.
Art. 7.7 Dichiarazione dell’Aderente
Le dichiarazioni dell’Aderente devono essere esatte e complete. Nel caso di dichiarazioni inesatte dell’Aderente la Compagnia applicherà quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, l’inesatta indicazione dell’età dell’Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, della Rendita in erogazione.
Art. 7.8 Disciplina del Contratto
Il Contratto è disciplinato esclusivamente dalla polizza nonché dagli altri documenti contrattuali costituiti dalla Proposta Contrattuale, dalla Nota Informativa, dal Regolamento, dalla presenti Condizioni Generali di Contratto, dal Documento sul Regime Fiscale, dal Documento sulle Anticipazioni, dal Regolamento della Gestione Interna Separata, dal Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni, e da eventuali Appendici. Per quanto non previsto, valgono inoltre le norme legislative italiane in materia e, in particolare quelle previste dal Decreto 252.
TASSI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE
(Tasso Tecnico: 2,00%)
Età* | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile |
45 | 0,03525 | 0,03494 | 0,03479 | 0,03469 |
46 | 0,03579 | 0,03546 | 0,03531 | 0,03520 |
47 | 0,03634 | 0,03601 | 0,03585 | 0,03574 |
48 | 0,03693 | 0,03659 | 0,03642 | 0,03631 |
49 | 0,03754 | 0,03719 | 0,03702 | 0,03690 |
50 | 0,03819 | 0,03782 | 0,03764 | 0,03752 |
51 | 0,03887 | 0,03849 | 0,03830 | 0,03818 |
52 | 0,03959 | 0,03919 | 0,03900 | 0,03887 |
53 | 0,04034 | 0,03993 | 0,03973 | 0,03960 |
54 | 0,04114 | 0,04072 | 0,04051 | 0,04037 |
55 | 0,04198 | 0,04154 | 0,04132 | 0,04118 |
56 | 0,04287 | 0,04241 | 0,04218 | 0,04203 |
57 | 0,04381 | 0,04333 | 0,04310 | 0,04294 |
58 | 0,04482 | 0,04431 | 0,04407 | 0,04390 |
59 | 0,04588 | 0,04536 | 0,04510 | 0,04493 |
60 | 0,04702 | 0,04646 | 0,04619 | 0,04601 |
61 | 0,04822 | 0,04764 | 0,04736 | 0,04717 |
62 | 0,04951 | 0,04890 | 0,04860 | 0,04840 |
63 | 0,05088 | 0,05023 | 0,04991 | 0,04970 |
64 | 0,05234 | 0,05165 | 0,05132 | 0,05109 |
65 | 0,05390 | 0,05317 | 0,05281 | 0,05258 |
66 | 0,05556 | 0,05479 | 0,05441 | 0,05416 |
67 | 0,05735 | 0,05653 | 0,05613 | 0,05586 |
68 | 0,05927 | 0,05839 | 0,05796 | 0,05768 |
69 | 0,06134 | 0,06040 | 0,05994 | 0,05964 |
70 | 0,06356 | 0,06256 | 0,06207 | 0,06174 |
71 | 0,06597 | 0,06488 | 0,06436 | 0,06401 |
72 | 0,06857 | 0,06740 | 0,06683 | 0,06645 |
73 | 0,07140 | 0,07013 | 0,06952 | 0,06911 |
74 | 0,07450 | 0,07312 | 0,07245 | 0,07201 |
75 | 0,07789 | 0,07639 | 0,07566 | 0,07518 |
76 | 0,08162 | 0,07997 | 0,07917 | 0,07864 |
77 | 0,08570 | 0,08388 | 0,08300 | 0,08242 |
78 | 0,09016 | 0,08815 | 0,08718 | 0,08654 |
79 | 0,09502 | 0,09279 | 0,09171 | 0,09101 |
80 | 0,10030 | 0,09782 | 0,09662 | 0,09584 |
81 | 0,10607 | 0,10330 | 0,10197 | 0,10110 |
82 | 0,11242 | 0,10931 | 0,10782 | 0,10684 |
83 | 0,11944 | 0,11594 | 0,11426 | 0,11317 |
84 | 0,12726 | 0,12329 | 0,12140 | 0,12017 |
85 | 0,13588 | 0,13136 | 0,12921 | 0,12782 |
* L’età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati all’art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto
TASSI DI CONVERSIONE DI CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
Tasso tecnico: 2,00%
Rendita certa 5 anni per 1 EURO di premio netto
Età * | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile |
45 | 0,03524 | 0,03493 | 0,03477 | 0,03467 |
46 | 0,03577 | 0,03545 | 0,03529 | 0,03519 |
47 | 0,03632 | 0,03600 | 0,03583 | 0,03573 |
48 | 0,03691 | 0,03657 | 0,03640 | 0,03629 |
49 | 0,03752 | 0,03717 | 0,03700 | 0,03688 |
50 | 0,03816 | 0,03780 | 0,03762 | 0,03750 |
51 | 0,03884 | 0,03847 | 0,03828 | 0,03816 |
52 | 0,03955 | 0,03916 | 0,03897 | 0,03885 |
53 | 0,04031 | 0,03990 | 0,03970 | 0,03957 |
54 | 0,04110 | 0,04068 | 0,04047 | 0,04033 |
55 | 0,04193 | 0,04150 | 0,04128 | 0,04114 |
56 | 0,04282 | 0,04236 | 0,04214 | 0,04199 |
57 | 0,04376 | 0,04328 | 0,04305 | 0,04289 |
58 | 0,04475 | 0,04425 | 0,04401 | 0,04385 |
59 | 0,04580 | 0,04529 | 0,04503 | 0,04486 |
60 | 0,04692 | 0,04638 | 0,04611 | 0,04594 |
61 | 0,04812 | 0,04755 | 0,04727 | 0,04708 |
62 | 0,04938 | 0,04878 | 0,04849 | 0,04829 |
63 | 0,05073 | 0,05010 | 0,04979 | 0,04958 |
64 | 0,05216 | 0,05149 | 0,05117 | 0,05095 |
65 | 0,05368 | 0,05298 | 0,05264 | 0,05241 |
66 | 0,05531 | 0,05457 | 0,05421 | 0,05397 |
67 | 0,05705 | 0,05627 | 0,05588 | 0,05563 |
68 | 0,05892 | 0,05808 | 0,05767 | 0,05740 |
69 | 0,06092 | 0,06003 | 0,05959 | 0,05931 |
70 | 0,06307 | 0,06212 | 0,06165 | 0,06135 |
71 | 0,06538 | 0,06436 | 0,06387 | 0,06354 |
72 | 0,06786 | 0,06678 | 0,06625 | 0,06590 |
73 | 0,07055 | 0,06939 | 0,06882 | 0,06844 |
74 | 0,07347 | 0,07221 | 0,07160 | 0,07120 |
75 | 0,07661 | 0,07526 | 0,07461 | 0,07417 |
76 | 0,08001 | 0,07856 | 0,07785 | 0,07739 |
77 | 0,08367 | 0,08211 | 0,08134 | 0,08084 |
78 | 0,08760 | 0,08591 | 0,08509 | 0,08455 |
79 | 0,09180 | 0,08997 | 0,08908 | 0,08850 |
80 | 0,09627 | 0,09430 | 0,09334 | 0,09272 |
81 | 0,10104 | 0,09891 | 0,09788 | 0,09721 |
82 | 0,10612 | 0,10383 | 0,10272 | 0,10200 |
83 | 0,11153 | 0,10907 | 0,10788 | 0,10710 |
84 | 0,11727 | 0,11464 | 0,11336 | 0,11253 |
85 | 0,12329 | 0,12048 | 0,11912 | 0,11823 |
* L’età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati all’art. 5.6 delle
presenti Condizioni Generali di Contratto
TASSI DI CONVERSIONE DI CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
Tasso tecnico: 2,00%
Rendita certa per 10 anni per 1 EURO di premio netto
Età * | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile |
45 | 0,03519 | 0,03489 | 0,03473 | 0,03463 |
46 | 0,03572 | 0,03540 | 0,03525 | 0,03514 |
47 | 0,03627 | 0,03594 | 0,03578 | 0,03568 |
48 | 0,03685 | 0,03651 | 0,03634 | 0,03623 |
49 | 0,03745 | 0,03710 | 0,03693 | 0,03682 |
50 | 0,03809 | 0,03773 | 0,03755 | 0,03743 |
51 | 0,03876 | 0,03838 | 0,03820 | 0,03808 |
52 | 0,03946 | 0,03907 | 0,03888 | 0,03876 |
53 | 0,04020 | 0,03980 | 0,03960 | 0,03947 |
54 | 0,04097 | 0,04056 | 0,04036 | 0,04022 |
55 | 0,04179 | 0,04137 | 0,04115 | 0,04102 |
56 | 0,04266 | 0,04221 | 0,04199 | 0,04185 |
57 | 0,04357 | 0,04311 | 0,04288 | 0,04273 |
58 | 0,04453 | 0,04405 | 0,04381 | 0,04366 |
59 | 0,04555 | 0,04505 | 0,04480 | 0,04464 |
60 | 0,04663 | 0,04611 | 0,04585 | 0,04568 |
61 | 0,04777 | 0,04722 | 0,04695 | 0,04678 |
62 | 0,04898 | 0,04840 | 0,04812 | 0,04794 |
63 | 0,05025 | 0,04965 | 0,04936 | 0,04916 |
64 | 0,05160 | 0,05097 | 0,05066 | 0,05046 |
65 | 0,05303 | 0,05237 | 0,05205 | 0,05183 |
66 | 0,05455 | 0,05385 | 0,05351 | 0,05329 |
67 | 0,05615 | 0,05542 | 0,05507 | 0,05483 |
68 | 0,05786 | 0,05709 | 0,05671 | 0,05646 |
69 | 0,05966 | 0,05885 | 0,05846 | 0,05819 |
70 | 0,06156 | 0,06071 | 0,06030 | 0,06003 |
71 | 0,06357 | 0,06268 | 0,06224 | 0,06196 |
72 | 0,06568 | 0,06475 | 0,06429 | 0,06399 |
73 | 0,06791 | 0,06693 | 0,06645 | 0,06613 |
74 | 0,07024 | 0,06922 | 0,06871 | 0,06838 |
75 | 0,07268 | 0,07161 | 0,07109 | 0,07074 |
76 | 0,07522 | 0,07410 | 0,07356 | 0,07320 |
77 | 0,07783 | 0,07667 | 0,07611 | 0,07574 |
78 | 0,08050 | 0,07931 | 0,07872 | 0,07834 |
79 | 0,08320 | 0,08197 | 0,08137 | 0,08098 |
80 | 0,08590 | 0,08465 | 0,08404 | 0,08363 |
81 | 0,08857 | 0,08731 | 0,08669 | 0,08628 |
82 | 0,09120 | 0,08993 | 0,08931 | 0,08890 |
83 | 0,09374 | 0,09248 | 0,09186 | 0,09146 |
84 | 0,09617 | 0,09493 | 0,09432 | 0,09392 |
85 | 0,09843 | 0,09722 | 0,09663 | 0,09624 |
* L’età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati all’art. 5.6 delle
presenti Condizioni Generali di Contratto
Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre
attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “GESTIRIV PREVIDENZA”.
Art. 2 - La valuta di denominazione della Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA” è l'Euro.
Art 3 - La definizione delle politiche di investimento della Gestione Separata compete alla Compagnia che ne dà attuazione attraverso una gestione professionale degli attivi, definendo strategie di investimento che perseguono l’ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento del portafoglio, attraverso l’analisi della struttura del passivo, considerate anche le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
Nella selezione degli attivi viene perseguito il principio di adeguata diversificazione degli investimenti, nel rispetto dei limiti strategici in termini di composizione e rischiosità del portafoglio, al fine di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, coerentemente con le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dettate dalla vigente normativa.
Di seguito sono descritte le tipologie di investimento maggiormente significative in cui possono essere investite le risorse della Gestione Separata:
- Titoli di debito ed altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto obbligazionario e i monetari
- Titoli di capitale e altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto azionario, gli ETF o altri strumenti equivalenti negoziati in un mercato regolamentato
- Comparto Immobiliare, ovvero investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili
- Liquidità e altri strumenti monetari
Al fine di contenere l’esposizione ai rischi, in tutte le diverse configurazioni, la Compagnia ha definito
alcuni limiti d’investimento relativi al portafoglio titoli come di seguito indicati.
L’esposizione complessiva nel comparto obbligazionario potrà raggiungere il 100% del totale del
portafoglio, l’esposizione in titoli di tipo corporate è consentita fino ad un limite massimo del 70%.
Tali titoli dovranno avere prevalentemente un rating della categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine; è comunque consentito l’investimento in titoli below investment grade fino ad un limite massimo del 5%.
Esiste inoltre un sistema di monitoraggio e di gestione del rischio di concentrazione per Gruppo emittente che, distinguendo tra tipologia di emittente e rating attribuito, prevede specifici limiti di concentrazione, definiti tempo per tempo dalla Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti.
La Compagnia potrà cogliere le opportunità di investimento anche nel comparto azionario fino ad un limite massimo del 20%, nonché nel comparto immobiliare fino ad un limite massimo del 10%.
E’ prevista inoltre la possibilità di investire in strumenti alternativi entro il limite massimo del 5%. Prestiti e Crediti, unitamente considerati, possono costituire attività della Gestione Separata in via residuale, entro il limite massimo del 10% della consistenza complessiva della gestione separata stessa.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto della condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Con riferimento ai limiti in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP
n. 25 del 28 maggio 2008, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, la Compagnia ha definito un limite massimo del 30% di investimento in strumenti finanziari emessi o gestiti dalle controparti così come definite dall’art 5 del sopra menzionato Regolamento ISVAP.
Art. 4 – La Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA” è dedicata esclusivamente alle Forme Pensionistiche Complementari istituite da AXA Assicurazioni S.p.A.
Art. 5 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata.
La gestione di quest’ultima è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Art. 6 - La Compagnia si riserva la facoltà di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.
Art. 7 - Sulla gestione separata gravano unicamente le spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 8 - Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Art. 9 – Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale
della Gestione Separata che decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del medesimo anno.
Inoltre ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”, per l’esercizio relativo alla revisione contabile, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Interna Separata di competenza di quell’esercizio alla giacenza media delle attività della stessa.
Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità. Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata.
Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Interna Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova iscrizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art. 10 - La Gestione Interna Separata “GESTIRIV PREVIDENZA” è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della gestione al presente regolamento.
Art. 11 - Il presente Regolamento della Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA” è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Assicurativi Interni
AXA Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti, ha costituito un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti e diversificati in Fondi Assicurativi Interni suddivisi in Quote.
Ogni Fondo Assicurativo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.
I Fondi Assicurativi Interni sono denominati come segue:
- AXA Previdenza Assoluto;
- AXA Previdenza Europa;
- AXA Previdenza Internazionale.
Art. 2 - Caratteristiche dei Fondi Assicurativi Interni e criteri degli investimenti
I Fondi Assicurativi Interni costituiti sono ad accumulazione di proventi e pertanto l’incremento del
valore delle Quote di ciascun Fondo non viene distribuito ma reinvestito nello stesso.
Tali Fondi Assicurativi Interni, investono gli attivi in OICR, organizzati in forma di Fondi Comuni di Investimento e SICAV, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria).
Art. 3 - Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni ed obiettivi d’investimento
I Fondi Assicurativi Interni predisposti per il presente Contratto, attuano una politica di investimento in OICR di tipo “multimanager”: operano cioè selezionando più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di massimizzare la performance dei Fondi stessi rispetto al Benchmark di riferimento (ove previsto).
Alla data di redazione del presente Regolamento, gli OICR sono selezionati tra i fondi/comparti delle seguenti Società di Gestione del Risparmio e SICAV, ferma restando la possibilità di variare tale elenco, in qualsiasi momento, da parte della Compagnia:
• AXA World Funds - SICAV di diritto lussemburghese gestita da AXA Investment Managers, Società del gruppo AXA;
• AXA World Funds II - SICAV di diritto lussemburghese gestita da AXA Investment Managers, Società del gruppo AXA;
• XXX Xxxxxxxxx Equity Alpha Trust - Fondi Comuni di Investimento di diritto irlandese, gestiti da AXA Xxxxxxxxx Investment Management, Società del gruppo AXA;
• Fondi Comuni di Investimento e SICAV AXA di diritto francese, gestiti da AXA Investment Managers, Società del gruppo AXA;
• Fondi Comuni di Investimento Carmignac di diritto francese, gestiti da Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
• Carmignac Portfolio - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da Carmignac Gestion;
• Oyster - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da Oyster Asset Management.;
• ING Invest e ING Renta Fund - SICAV di diritto lussemburghese, gestite da ING Investment Management;
• American Express Funds, Epic class - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da American Express Asset Management;
• Xxxxxx Xxxx - SICAV di diritto lussemburghese, gestite da Bank Xxxxxx Xxxx & Co;
• Xxxxxx Xxxxxxx - XXXXX di diritto lussemburghese, gestita da Xxxxxx Xxxxxxx Investment Management;
• Parvest - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da BNP Paribas Asset Management;
• Schroder International Selection Fund - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da Schroder Investment Management;
• Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Investment Funds - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Investments;
• Xxxxxxx Xxxxx International Investment Funds - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da Xxxxxxx Xxxxx Investment Managers.
• Fondi Comuni di Investimento BlackRock – SICAV di diritto lussemburghese, gestiti da BlackRock Investment Management.
Qui di seguito vengono riportate le informazioni principali sulle caratteristiche del Fondo unitamente ad un richiamo sintetico sulla politica di investimento e sul livello di rischiosità che lo stesso presenta:
AXA Previdenza Assoluto | |||
Finalità: | consentire la redditività del capitale nel medio periodo; tale obiettivo è perseguito mediante l’adozione di uno stile di gestione attivo definito di “rendimento assoluto”, che consiste nell’ottenimento di un rendimento stabile selezionando le migliori opportunità offerte dai mercati finanziari, con particolare attenzione al contenimento del rischio assunto. | ||
Composizione: | Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfa le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati: | ||
Comparto | Minimo | Xxxxxxx | |
Xxxxxxxxx | 0% | 50% | |
Obbligazionario | 0% | 100% | |
Flessibile | 0% | 100% | |
Bilanciato | 0% | 100% | |
Azionario | 0% | 50% | |
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all’operatività del Fondo. | |||
Benchmark: | Lo stile di gestione adottato non consente l’adozione di un Benchmark. | ||
Profilo di rischio di investimento: | Il rischio di investimento è medio-basso. | ||
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno : | Euro. |
AXA Previdenza Europa | |
Finalità: | Consentire una redditività del capitale nel medio-lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata verso OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta prevalentemente verso titoli azionari selezionati a livello europeo che, pertanto, comporta un elevato grado di volatilità dei rendimenti. |
Composizione: | Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario dell’area europea, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 |
(Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
Comparto | Minimo | Massimo |
Azionario | 70% | 100% |
Obbligazionario | 0% | 30% |
Monetario | 0% | 30% |
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all’operatività del Fondo.
Benchmark: 100% MSCI Europe in Euro: indice rappresentativo del mercato azionario europeo. Il suo valore, disponibile giornalmente, è espresso in Euro.
E’ intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva, al fine di cogliere opportunità di mercato, con l’obiettivo di superare il Benchmark nel medio lungo termine.
Profilo di rischio di investimento:
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno :
Il rischio di investimento è alto. Euro.
AXA Previdenza Internazionale
Finalità: Consentire una redditività del capitale nel medio-lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata verso OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta prevalentemente verso titoli azionari selezionati a livello internazionale che, pertanto, comporta un elevato grado di volatilità dei rendimenti.
Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario dell’area internazionale, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
Comparto | Minimo | Massimo |
Azionario | 70% | 100% |
Obbligazionario | 0% | 30% |
Monetario | 0% | 30% |
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all’operatività del Fondo.
Benchmark: | 100% MSCI World in Euro: indice rappresentativo del mercato azionario internazionale. Il suo valore, disponibile giornalmente, è espresso in Euro. E’ intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva, al fine di cogliere opportunità di mercato, con l’obiettivo di superare il Benchmark nel medio lungo termine. |
Profilo di rischio di investimento: | Il rischio di investimento è alto. |
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno : | Euro. |
Art. 4 - Valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni e relativa pubblicazione
Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato con frequenza settimanale, ogni Giovedì. Inoltre, la valorizzazione delle quote verrà effettuata comunque alla fine di ciascun mese nell’ultimo giorno lavorativo utile, allo scopo di determinare la posizione individuale a tal data.
Detto valore si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno, calcolato secondo quanto riportato al successivo articolo 5, per il numero complessivo delle Quote dello stesso Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o in caso di eventi tali da comportare la sospensione, l’eliminazione o la mancata rilevazione del valore di mercato degli attivi sottostanti ciascun Fondo Assicurativo Interno, il valore unitario delle Quote verrà calcolato sugli ultimi valori disponibili.
Il valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, così calcolato, viene pubblicato giornalmente, e precisamente il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Compagnia calcola il Valore Unitario delle Quote di cui sopra.
Art. 5 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Assicurativi Interni
Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività dello stesso al netto delle passività evidenziate nel successivo articolo 7.
Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all’ultimo valore reso noto al pubblico.
Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.
Le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.
Infine, i crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Assicurativo Interno vengono riconosciuti dalla Società al patrimonio degli stessi, con la stessa frequenza di valorizzazione della Quota. Analogamente verranno riconosciute, al Patrimonio del Fondo, eventuali commissioni di gestione finanziaria retrocesse dalle Società di Gestione del Risparmio e/o SICAV selezionate.
Art. 6 - Attribuzione delle Quote
Gli impegni della Compagnia sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le Riserve Matematiche relative ai Contratti collegati ai Fondi Assicurativi Interni.
La Compagnia provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto, dividendo l’importo netto versato per il Valore Unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento.
Art. 7 - Regime delle spese dei Fondi Assicurativi Interni
Le spese relative a ciascun Fondo Assicurativo Interno sono rappresentate da:
- commissione di gestione annuale applicata dalla Compagnia per il servizio prestato per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti: pari al 1,40% annuo. Viene trattenuta settimanalmente (in ragione di 1/52) dal patrimonio netto del fondo e incide sul Valore Unitario della Quota;
Altre spese: sul patrimonio dei comparti possono gravare, inoltre, le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza dei Fondi Interni.
Art. 8 - Modifiche relative ai Fondi Assicurativi Interni
Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, con l’esclusione di quelle meno favorevoli ai Contraenti, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e/o secondaria o da mutati criteri gestionali finalizzati al conseguimento di una migliore amministrazione delle attività nell’interesse dei partecipanti, la Compagnia informerà tempestivamente questi ultimi, i quali potranno richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a loro carico.
Analogamente, se le spese relative di cui al precedente articolo 7 (nella loro componente fissa) dovessero risultare superiori a tre volte le commissioni di gestione annuali, la Compagnia informerà ciascun partecipante circa la necessità di chiudere il Fondo interessato e provvederà a trasferire la posizione, senza alcuna spesa, nel Fondo Assicurativo Interno meno difforme in termini di rapporto rischio rendimento. Tale verifica viene effettuata annualmente, successivamente al primo quinquennio di esercizio di ciascun Fondo Assicurativo Interno.
Art. 9 - Revisione contabile
Il rendiconto della gestione dei Fondi Assicurativi Interni, comprensivo di un confronto tra il Valore della Quota di ciascun Fondo con il relativo Benchmark (ove previsto), sarà sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 161 del Decreto legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58.
La Società di Revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote dello stesso alla fine di ogni esercizio.
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa privacy equivalente a quella riportata nei fascicoli delle Condizioni Generali di Assicurazione)
AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito
delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
riassicurazione e coassicurazione;
prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti
dell’assicurazione;
adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno;
attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia; servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi; valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5.
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei; realizzare ricerche di mercato;
effettuare indagini statistiche;
proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e
giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla
c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
7 Cfr. nota 2
inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:
invio di materiale pubblicitario, vendita diretta,
compimento di ricerche di mercato,
comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia; inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi
assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità
Modalità d’ uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
8 Il trattamentopuò comportarele operazionidi raccolta,registrazione,organizzazione,conservazione,elaborazione,modificazione,selezione,estrazione,raffronto,utilizzo, interconnessione,blocco, comunicazione,cancellazione,distruzionedi dati;è inveceesclusal'operazionedi diffusionedi dati.
società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio .
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 00000 Xxxxxx (XX) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx.
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx.xx
INFORMATIVA PRIVACY SULL’USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche
“Dati”) connessi all'utilizzo del servizio di “Firma Grafometrica” a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito “AXA”) mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L’unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l’utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento del Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l’utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge9.
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del “Sistema di Conservazione” e di Responsabile esterno del trattamento;
società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma
(“Conservatore”) e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 00000 Xxxxxx (XX) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx.
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all’eventuale trasmissione della
documentazione in formato cartaceo.