CAPITOLATO D’ ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE PARCO URBANO DI VIA DEL CAVO. Periodo 2022-2026
Allegato sub A)
CAPITOLATO D’ ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE PARCO URBANO DI VIA DEL CAVO.
Periodo 2022-2026
Aprile 2022
SOMMARIO
ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 3
ART. 2 - DOVERI DELL’AFFIDATARIO 3
ART. 3 - DOVERI DELL’ENTE PROPRIETARIO 3
ART. 4 - PERIODO OBBLIGATORIO DI APERTURA 3
ART. 5 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PARCHI COMUNALI 4
ART. 8 - DURATA DELL’APPALTO 4
ART. 11 - MODALITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE 4
ART. 12 – IMPORTI E PAGAMENTI 4
ART. 14 - CESSIONE E SUBAPPALTO 5
ART. 15 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 5
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 5
ART. 18 - SICUREZZA DEL LAVORO 5
ART. 19 - RESPONSABILITÀ, INFORTUNI E DANNI 6
ART. 22 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 6
ART. 23 - RESTITUZIONE DELL’AREA 7
ART. 24 - RESTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE 7
ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 7
ART. 26 - SOPRALLUOGHI E VERIFICHE 7
ART. 28 - ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI 7
ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI 8
ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione Parco Urbano Comunale, situato in xxx xxx Xxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx.
Esso prevede:
1. l’affidamento e la gestione del punto-ristoro sito nel medesimo Parco (*);
2. la gestione e manutenzione degli spazi verdi e ricreativi;
3. l’affidamento dei servizi igienico-sanitari aperti al pubblico;
4. l’affidamento e la gestione di n. 1 campo da bocce;
5. l’affidamento e la gestione di n. 1 campo da pallacanestro;
6. l’affidamento e la gestione di n. 1 campo da beach volley;
7. l’affidamento e la gestione di n. 1 pista di pattinaggio;
8. l’affidamento dell’area tutta del Parco Giochi, meglio evidenziata nella planimetria qui sotto riportata;
(*) l’affidatario, all’atto della firma del contratto, dovrà presentare all’Amministrazione Comunale la documentazione necessaria per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritta dalle norme vigenti. L’autorizzazione di cui trattasi è correlata alla struttura oggetto di gara, decade alla scadenza del contratto ed è esclusa ogni forma di trasferimento in altra sede.
ART. 2 - DOVERI DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario è soggetto ai seguenti obblighi:
a. cura, manutenzione e pulizia ordinaria del chiosco Bar;
b. cura degli arbusti. Fioriere e piante con tutte le operazioni necessarie, compreso la falciatura dell’erba del prato verde e la potatura ogni tre mesi della siepe perimetrale;
c. vigilanza e custodia delle strutture presenti all’interno del Parco intero, segnalando, all’occorrenza, eventuali infrazioni alla Polizia locale o ai Carabinieri;
d. cura e manutenzione ordinaria del campo di bocce – quotidiana, nel periodo compreso tra aprile e ottobre;
e. cura di tutti gli spazi del Parco Giochi e delle aree che dovranno essere mantenuti in stato di decoro e perfetta pulizia;
f. custodia e manutenzione ordinaria degli impianti e dei giochi per i bambini;
g. gestione dell’utilizzo dei servizi igienici aperti al pubblico, siti all’interno del Parco e pulizia degli stessi;
h. manutenzione ordinaria delle infrastrutture presenti nel Parco Urbano comprese la recinzione, le panchine ed i cancelli di accesso;
i. apertura, vigilanza e chiusura del Parco Urbano Comunale;
j. apertura quotidiana del chiosco/bar con gli orari stabiliti in autorizzazione.
ART. 3 - DOVERI DELL’ENTE PROPRIETARIO
L’ente proprietario si impegna a non concedere ad altri, nello spazio oggetto dell’appalto, la possibilità di esercitare attività omogenee a quelle esercitate da parte dell’affidatario e di non permettere che altri possano vendere alimenti o bevande in alcun caso nel medesimo spazio.
L’ente proprietario si impegna inoltra mettere a disposizione dell’affidatario gli impianti necessari per l’irrigazione del Parco Giochi secondo un programma di utilizzo concordato e predefinito con i servizi comunali competenti.
I costi derivanti dal consumo dell’acqua ed energia elettrica per le strutture ricettive e relativi servizi, nonché i consumi relativi agli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica del Parco Urbano Comunale sono a totale carico dell’Ente proprietario.
ART. 4 - PERIODO OBBLIGATORIO DI APERTURA
Le strutture oggetto del presente affidamento dovranno obbligatoriamente essere aperte al pubblico, salvo cause di forza maggiore, con i seguenti orari minimi:
- Orario estivo: dalle ore 08:30 fino all’orario di chiusura del chiosco-Bar;
- Orario invernale: dalle ore 08:30 fino alle ore 18:00.
Eventuali deroghe al suddetto orario potranno essere concesse su proposta dell’affidatario e previa autorizzazione dell’ente proprietario.
ART. 5 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PARCHI COMUNALI
L’accesso al Parco Urbano Comunale è disciplinato esclusivamente dal Comune; l’affidatario non potrà pretendere alcun compenso né apporre alcun limite di propria iniziativa.
ART. 6 - FESTIVITÀ COMUNALI
All’ente proprietario viene in ogni caso riservato di usufruire, nei modi che riterrà opportuni, delle aree affidate durante le pubbliche manifestazioni, previo accordo fra le parti in caso di coincidenza delle stesse.
In particolare, è riservato l’uso del Parco Giochi al Comune di Motta Visconti:
1. durante le manifestazioni che coinvolgano le scolaresche del Comune;
2. durante le manifestazioni pubbliche, sagre, etc.
ART. 7 - ADDIZIONI
All’affidatario è data la possibilità di apportare delle addizioni (es.: gazebo, nuovi giochi per bambini, etc.) ai beni oggetto del presente affidamento; l’affidatario è tenuto a dichiararle nella relazione annuale.
Le addizioni eventualmente apportate dall’ affidatario, nonché da parte dell’ente proprietario sono iscritte d’ufficio nell’inventario da parte del Responsabile del Settore Gestione del Territorio.
ART. 8 - DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto per la gestione è di n. 4 (quattro) anni, rinnovabili espressamente non più di una volta, a decorrere dalla data della stipula del contratto.
ART. 9 - ENTE APPALTANTE
Comune di Motta Visconti - sede di xxxxxx Xxx Xxxxx x. 0/X – 00000 Xxxxx Xxxxxxxx (XX). Responsabile del Procedimento: Xxxxxxxx geom. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Telefono 02/00000000 – e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
ART. 10 - SEDE OPERATIVA
Il servizio dovrà essere svolto nella sede di proprietà dell’Amministrazione di seguito indicata: Parco Xxxxxx xx xxx xxx Xxxx – 00000 Motta Visconti.
ART. 11 - MODALITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dell’appalto sarà effettuato mediante valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto, verrà aggiudicato alla miglior offerta tecnica presentata in sede di gara sulla base dei servizi garantiti e in base alle migliorie proposte
I concorrenti dovranno far pervenire la documentazione richiesta seguendo le modalità stabilite dalla lettera invito a presentazione dell’offerta.
ART. 12 – IMPORTI E PAGAMENTI
Non è richiesto alcun corrispettivo da parte del Comune per la gestione del Parco.
I costi per il materiale d’uso, necessario per l’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento sono a carico dell’Affidatario.
Tutte le eventuali spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico dell’Affidatario.
I tempi di percorrenza per raggiungere la sede del servizio non vengono considerati alla stregua di
prestazione onerosa per il Comune.
A far tempo dal secondo anno di affidamento, e pertanto dal mese di aprile 2023, è facoltà dell’affidatario richiedere alla stazione appaltante autorizzazione alla revisione dei prezzi del noleggio del campo da beach volley, tenuto conto dell’ISTAT (FOI).
ART. 13 - PAGAMENTI
All’affidatario è preclusa la possibilità di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo, eccetto gli introiti derivanti dalla gestione del chiosco/bar all’interno del Parco e dall’affitto del campo da beach volley. L’acquisto dei generi alimentari e bevande da somministrare sarà a totale carico dell’affidatario.
ART. 14 - CESSIONE E SUBAPPALTO
È vietata la cessione nonché il subappalto dei servizi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto, unilaterale e non recettizia, da parte dell’ente proprietario ed il risarcimento dei danni e delle spese causati a quest’ultimo.
Il divieto è attinente ai servizi ricettivi, non si applica ai servizi manutentivi, per prestazioni occasionali o che richiedono particolare professionalità e specializzazione.
È fatto salvo il ricorso a prestazioni aggiuntive, in occasione di ricorrenze, manifestazioni o altri eventi eccezionali che dovessero verificarsi.
ART. 15 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’affidatario svolge il servizio mediante personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti prescritti dall’ordinamento vigente.
L’affidatario deve indicare al Responsabile del servizio competente l'elenco nominativo degli eventuali addetti ai servizi oggetto della concessione, con l’indicazione specifica della qualifica in possesso ed il curriculum formativo e professionale degli stessi.
ART. 16 - SOSTITUZIONI
Qualora taluno degli operatori di cui al precedente articolo 8, o dei componenti della società eventualmente aggiudicataria del servizio, venga sostituito definitivamente o temporaneamente, l’affidatario dovrà darne comunicazione scritta al Responsabile del servizio competente entro due giorni dalla cessazione dal rapporto di lavoro.
L’affidatario deve provvedere tempestivamente alla sostituzione con altro operatore provvisto degli stessi requisiti dell’operatore cessato, previa comunicazione al Responsabile del servizio competente, circa il nominativo, la specifica qualifica in possesso e il curriculum formativo e professionale dell’addetto subentrante.
L’omesso deposito della comunicazione di cui al comma precedente è punito con la sanzione pecuniaria di € 50,00.
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
L’affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti di qualunque operatore, le condizioni contrattuali previste dalle norme di riferimento.
L’affidatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione delle norme vigenti in tema di assicurazione obbligatoria ed in materia antinfortunistica, previdenziale, assistenziale nei confronti di tutti gli operatori.
ART. 18 - SICUREZZA DEL LAVORO
È fatto obbligo all’affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare, l’affidatario durante l’espletamento del servizio deve rispettare le disposizioni stabilite dal Responsabile del Servizio del Comune nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, a pena di decadenza dell’aggiudicazione.
Tutti gli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 scaturenti dal DUVRI sono da intendersi a carico del soggetto gestore (in particolare resta a carico dell’affidatario la dotazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
I mezzi, le attrezzature impiegate e il relativo modo di impiego dovranno essere uniformati a tutte le normative di sicurezza vigenti.
L’affidatario deve attuare le misure di prevenzione e di protezione per i rischi sul lavoro, in particolare l’impiego di energia elettrica dovrà essere assicurato da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e deve provvedere, inoltre, a far affiggere nei punti idonei, a proprie cure e spese, la segnaletica di sicurezza sia nel parco che all’interno dei locali. Si precisa, per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, che ogni responsabilità connessa è a carico dell’affidatario.
ART. 19 - RESPONSABILITÀ, INFORTUNI E DANNI
L’affidatario è responsabile dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori; dei danni derivanti da irregolarità o carenze nell’esecuzione del servizio prestato; dei danni occorsi a cagione delle strutture affidategli con il presente atto, opportunamente verificate dall’ affidatario prima dell’assunzione del servizio.
Resta a completo ed esclusivo carico dell’affidatario qualsiasi risarcimento di danni causati secondo il comma 1, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell’ente proprietario.
L’ affidatario deve stipulare apposita assicurazione a favore di tutti i beneficiari del servizio.
Copia autentica del contratto, di cui al comma precedente, dovrà essere depositato presso l’Ufficio del Responsabile del Servizio prima dell’avvio del servizio; in difetto di detto deposito il servizio non potrà essere intrapreso.
ART. 20 - COOPERAZIONE
L’affidatario deve segnalare immediatamente al Responsabile del servizio, circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio affidato, possano impedirne regolare svolgimento del progetto. Qualora l’affidatario omettesse la comunicazione di tali circostanze, i danni eventualmente occorsi dovranno ritenersi cagionati per sua colpa.
ART. 21 - CONTROLLI
La vigilanza sui servizi avverrà con le più ampie facoltà di azione e nei modi ritenuti idonei dall’ A.C. L’Affidatario è tenuto a fornire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria.
L’Amministrazione Comunale potrà avvalersi per l’esecuzione dei controlli:
a) di personale proprio;
b) di esperti esterni;
c) degli organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sanità.
L’Amministrazione Comunale è tenuta a far pervenire per iscritto all’ Affidatario le osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo, ed entro otto giorni dalla data della comunicazione l’affidatario dovrà fornire i chiarimenti e le spiegazioni richieste.
Dopo tre formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente foglio patti e condizioni, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1453 del C.C.
ART. 22 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ente proprietario ha la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di corrispettivo verso l’appaltatore, qualora ricorrano i seguenti gravi motivi:
1. interruzione dei servizi di cui all’art. 2 del presente atto senza giusta causa;
2. cessione in subappalto totale o parziale dei servizi affidati;
3. omessa adozione delle cautele necessarie ai fini della prevenzione dei rischi e degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, art. 18 del presente atto;
4. omessa stipula del contratto di assicurazione di cui all’art. 19;
In caso di risoluzione del rapporto l’ente proprietario si rivarrà sulla somma fidejussoria depositata e si riserva di adire le vie competenti per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dall’affidatario.
Quest’ultimo, in ogni caso, deve corrispondere all’ente proprietario un importo pari alle spese sostenute per l’espletamento di un successivo procedimento di assegnazione del servizio.
Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto, all’ex affidatario subentrerà il 2° in graduatoria e così di seguito.
ART. 23 - RESTITUZIONE DELL’AREA
È facoltà dell’ente proprietario pretendere la restituzione alla scadenza del termine dell’appalto o qualora ricorrano le condizioni previste al precedente articolo, delle aree assegnate e delle relative strutture, nella medesima condizione nella quale esse versavano e nella loro piena funzionalità al momento della loro attribuzione all’ affidatario.
Su quest’ultimo, qualora tale restituzione non fosse possibile, graveranno tutte le spese relative alla riduzione delle aree nello stato in cui si trovavano prima della attribuzione.
ART. 24 - RESTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE
Alla scadenza dell’affidamento o in caso di risoluzione anticipata del contratto, l’affidatario è tenuto a concedere in uso, salva contraria determinazione dell’affidatario subentrante, le attrezzature, gli arredi e i macchinari necessari per assicurare la continuità del servizio, per un periodo minimo di due anni,
L’affidatario avrà diritto alla riscossione di un canone d'uso, a carico del soggetto subentrante, secondo valori di mercato stabiliti unilateralmente dai servizi comunali competenti.
È facoltà dell’affidatario prorogare, d'intesa con il soggetto subentrato, la concessione dell’uso delle attrezzature con adeguamento annuale del canone secondo indice Istat.
Qualora l’attuale affidatario volesse utilizzare le attrezzature del precedente affidatario (congelatori, macchina caffè, lavastoviglie ecc.) dovrà corrispondere a quest’ultimo, a titolo di affitto, la somma di euro 100,00/mese.
ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
ART. 26 - SOPRALLUOGHI E VERIFICHE
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare opportuni controlli, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, per verificare la qualità e la funzionalità dei servizi erogati.
ART. 27 - CONTROVERSIE
Per le controversie che dovessero insorgere tra l’affidatario e l’ente proprietario circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, che non dovessero essere risolte in via amministrativa, competente è il Tribunale di Milano.
ART. 28 - ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice civile l’affidatario approva tutte le clausole contenute nel presente capitolato.
ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.
PLANIMETRIA GENERALE