Procedura in materia di Internal dealing
Procedura in materia di Internal dealing
Procedura in materia di Internal Dealing
Art. 1. Disposizioni generali
La presente procedura, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2006, in recepimento di quanto previsto agli artt. 152-bis e seguenti, titolo VII – Soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate - del Regolamento Emittenti, è diretto a disciplinare, con efficacia dal 1° aprile 2006, gli obblighi informativi nei confronti di Xxxxxx e di FIDIA S.p.A. e le eventuali limitazioni, inerenti le operazioni finanziarie a qualsiasi titolo effettuate dalle persone rilevanti, come di seguito individuate, sulle azioni o su altri strumenti finanziari connessi quotati della società FIDIA S.p.A. (Internal Dealing).
Copia della presente procedura è pubblicata sul sito della Società.
Art. 2. Soggetti Rilevanti e persone strettamente legate ai soggetti rilevanti
Ai sensi dell’art. 152 sexies, del Regolamento Emittenti, i soggetti rilevanti e le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti destinatarie degli obblighi informativi di cui alla presente procedura in materia di internal dealing sono:
- soggetti rilevanti
a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di FIDIA S.p.A.;
b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in FIDIA S.p.A. e i dirigenti che abbiano
regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di
gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della medesima;
c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzione di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o
indirettamente, da FIDIA S.p.A., se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risulta dall’ultimo bilancio approvato;
d) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del
R.E. 1, pari almeno al 10% del capitale di FIDIA S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla FIDIA S.p.A.;
- persone strettamente legate ai soggetti rilevanti
e) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
f) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera e) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
g) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera e);
h) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera e);
i) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera e).
L’elenco dei soggetti rilevanti è riportato nell’allegato 1) alla presente procedura.
1 Art. 118 R.E. 1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto.
2. Ai medesimi fini sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.
3. Le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario.
Ai soggetti individuati come rilevanti viene inviata via e-mail o fax una comunicazione di cui all’allegato 2) con allegata la seguente procedura, unitamente alle dovute informazioni sul trattamento dei dati personali.
Art. 3. Oggetto dell’obbligo di comunicazione
I soggetti rilevanti e le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti devono comunicare alla Consob e a FIDIA S.p.A le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni FIDIA S.p.A. o di strumenti finanziari collegati a tali azioni.
Non sono comunicate:
a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro, entro la fine dell’anno dalla prima operazione; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
c) le operazioni effettuate da FIDIA S.p.A. e da società dalla medesima controllate.
L’importo di cui sopra è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.
Art. 4. Modalità e termini degli obblighi di comunicazione
A sensi dell’art. 152 –octies del R.E:
1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 2 della presente procedura comma 1, lettere
a), b) e c) comunicano alla Consob e a FIDIA S.p.A. le operazioni sulle azioni e sugli
strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione (data ordine di acquisto/vendita), utilizzando lo schema di comunicazione all’allegato 3 (reperibile con le istruzioni per la compilazione, all’allegato 6 del Regolamento Emittenti all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxx/).
FIDIA S.p.A. rende pubbliche le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 e 2 entro la
fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, con le modalità previste dall’articolo 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti.
2. Chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale di FIDIA S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla FIDIA S.p.A., comunica alla Consob e pubblica le informazioni sulle operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, entro la fine del
quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, utilizzando lo schema di comunicazione all’allegato 3 (reperibile con le istruzioni per la compilazione, all’allegato 6 del Regolamento Emittenti all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxx/).
I soggetti rilevanti rendono noto alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali, tali ultime persone, sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli precedenti.
Art. 5. Modalità di comunicazione delle operazioni alla società da parte dei
soggetti rilevanti
Qualora i soggetti rilevanti di cui all’articolo 2 abbiano concluso uno specifico accordo con FIDIA S.p.A., nel testo all’allegato 3), la medesima provvederà alle comunicazioni dovute dai medesimi nei confronti di Xxxxxx.
In particolare, per permettere il rispetto dei termini previsti dalla normativa:
- i soggetti rilevanti indicati nell'articolo 2 della presente procedura, comma 1, lettere a), b) e c) devono inviare tutte le informazioni richieste, nello schema di comunicazione all’allegato 3, entro i quattro giorni di mercato aperto dalla data di effettuazione delle operazioni (data ordine di acquisto/vendita) al seguente indirizzo di posta elettronica: x.xxxxxx@xxxxx.xx , ovvero a mezzo fax al numero 000 0000000.
- chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale di FIDIA S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla FIDIA S.p.A deve inoltrare tutte le informazioni richieste, nello schema di comunicazione all’allegato 3, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione delle operazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: x.xxxxxx@xxxxx.xx , ovvero a mezzo fax al numero 000 0000000
Sarà in ogni caso cura del soggetto che ha effettuato l’operazione di accertarsi che il soggetto preposto abbia ricevuto la segnalazione ed abbia effettuato tempestivamente le comunicazioni sia nei confronti della Consob, sia nei confronti della Società.
Art. 6. Soggetto Preposto
1. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione oggetto della presente procedura, il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle comunicazioni di cui al precedente art. 4 è individuato nell’addetto alla Segreteria Affari Societari, contattabile presso l’Ufficio affari Societari di FIDIA S.p.A., in San Xxxxx Xxxxxxxx (TO) – Corso Lombardia n. 11 tel. 000 0000000, fax
000 0000000 indirizzo di posta elettronica: : x.xxxxxx@xxxxx.xx.
2. Il soggetto preposto svolge attività di segreteria e di archiviazione della documentazione necessaria per assicurare il buon funzionamento del servizio e, in particolare, mantiene aggiornato l’elenco nominativo dei soggetti rilevanti individuati ai sensi dell’articolo 2.
3. Il soggetto preposto provvede infine alla comunicazione a Consob e al pubblico delle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti che abbiano concluso uno specifico accordo in tal senso con la società, ferma restando ogni responsabilità amministrativa e/o penale, anche nel caso di omessa comunicazione, in capo ai soggetti rilevanti che hanno effettuato l’operazione.
Art. 7. Divieti e limitazioni e obblighi relativi al compimento di operazioni
I soggetti rilevanti non possono compiere operazioni sugli strumenti finanziari, di cui al precedente articolo 3, nei 15 giorni precedenti le adunanze di Consiglio di Amministrazione o di Assemblea che esaminino i prospetti contabili (bilanci o situazioni infrannuali) della Società.
In caso di operazioni straordinarie, e su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Delegato, possono essere adottati analoghi divieti limitati nel tempo nei confronti dei singoli soggetti rilevanti.
Eventuali deroghe ai predetti divieti possono essere preventivamente concordate su base individuale tra i soggetti rilevanti e il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Delegato.
Art. 8. Inosservanza degli obblighi informativi
L’inosservanza degli obblighi informativi prescritti dal presente codice di comportamento è punito ai sensi dell’articolo 193 del TUF 2.
L’inosservanza dei divieti prescritti dall’articolo 7 potrà comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari che verranno di volta in volta decise dal Consiglio di Amministrazione valutando l’importanza e le circostanze dell’omissione.
Per eventuali sanzioni disciplinari a carico di persone rilevanti che siano dipendenti di FIDIA S.p.A. o di società controllate come individuate al precedente art. 2 si provvederà comunque in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 e di quanto stabilito dal contratto collettivo.
2 Art. 193
(Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione)
1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.
Art. 9. Entrata in vigore
Il presente codice di comportamento entra in vigore il 1 aprile 2006 si applica alle operazioni effettuate a decorrere da tale data.
Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
San Xxxxx Xxxxxxxx, 30 marzo 2006
Allegato 1
Elenco dei soggetti rilevanti
(ex articolo 114 comma VII del T.U.F. e artt. 152 sexies e seguenti del R.E.)
• art. 152 sexies lettera C) - C.1)
1. Xxxxxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxx Xxx
5. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx Xxxxxxx
8. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
• art. 152 sexies lettera C) - C.2)
Nessun soggetto
• art. 152 sexies lettera C) - C.3)
Nessun soggetto, al 31 dicembre 2005, nessuna società controllata ha valore contabile superiore al 50% dell’attivo patrimoniale di FIDIA S.p.A.
art. 152 sexies lettera C) - C.4)
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Allegato 2
Comunicazione da inviare a mezzo e-mail e fax ai soggetti rilevanti
Con riferimento alle disposizioni di cui all’ articolo 114 comma VII del T.U.F. e artt. 152 sexies e seguenti del R.E. , La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, con decorrenza dalla data della presente comunicazione, nell’elenco dei soggetti rilevanti.
Per gli aspetti operativi conseguenti la predetta iscrizione facciamo riferimento alla normativa in materia sopra richiamata, nonché ai contenuti della procedura in materia di internal dealing, approvata dal consiglio di amministrazione di FIDIA S.p.A. in data 30 marzo 2006 allegata alla presente comunicazione.
Al riguardo, richiamiamo la sua attenzione alla circostanza che gli obblighi a Lei facenti capo sono sanzionati, anche penalmente, dalla legislazione vigente.
La preghiamo di voler inviare conferma di ricezione della presente e-mail unitamente all’allegata dichiarazione di presa conoscenza, debitamente sottoscritta, o mezzo e-mail o al numero di fax 000 0000000.
Inoltre, qualora desideri che le operazioni da Lei eventualmente effettuate, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, siano comunicate alla Consob e alla Società, giusta la facoltà prevista dall’art.152 octies del Regolamento Emittenti, La preghiamo di voler sottoscrivere copia della lettera allegata alla presente e quindi di voler inviare la stessa debitamente sottoscritta via e-mail all’indirizzo x.xxxxxx@xxxxx.xx , ovvero via fax al numero 000 0000000.
Con i migliori saluti.
FIDIA S.p.A.
Dichiarazione di accettazione e consenso al trattamento dei dati
Oggetto: Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 – codice in materia di protezione dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, la scrivente società desidera informarLa di quanto segue:
i dati anagrafici e fiscali a Lei relativi, di quali la scrivente è in possesso a causa dell’instaurazione e la conseguente esecuzione dei rapporti correlati con la Società FIDIA S.p.A., vengono trattati nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dalle applicabili autorizzazioni del garante per la protezione dei dati personali, esclusivamente per l’espletamento degli obblighi istituzionali e legali connessi agli artt. 114 e 181 del TU ed agli articoli 152 sexies e seguenti del Regolamento Emittenti Consob.
Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono nel rispetto scrupoloso dei criteri di riservatezza richiesti dalla legge sopra richiamata ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento che la scrivente Società ha fatto propri.
Relativamente ai dati medesimi, Xxxx può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto citato3, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 di tale normativa. Il titolare del trattamento di cui la presente normativa è la società FIDIA S.p.A.. con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx (Xx), xxxxx Xxxxxxxxx, 00. Il Responsabile del trattamento dei dati, designato ai sensi dell’articolo 29 del Decreto sopra citato, è il Presidente e Amministratore Delegato al quale Xxxx potrà rivolgersi per chiarimenti.
Le accludiamo il modulo per il consenso che La preghiamo di restituirci firmato, informandoLa che in assenza non potremo procedere ai trattamenti relativi.
Con i migliori saluti.
FIDIA S.p.A.
3 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
LETTERA DI PRESA CONOSCENZA
Io sottoscritto , nella qualità di
…………………………………….
- preso atto di essere considerato persona rilevante ai sensi dell’articolo 152 sexies del Regolamento Emittenti,
- attesto di aver ricevuto e preso atto del contenuto della procedura sull’Internal Dealing comunicatami dalla società.
(firma)
Dichiaro infine di aver ricevuto completa informativa sul trattamento e la comunicazione dei dati personali, dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, unitamente a copia dell’art. 7 del Decreto medesimo e esprimo, ai sensi dell’art. 23 della normativa citata, il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati – qualificati come personali – nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa sopra riportata.
(firma)
Lettera per l’effettuazione delle comunicazioni al pubblico da parte della società
Spettabile FIDIA S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx (XX)
Nel prendere atto dell’inserimento del mio nominativo nell’elenco dei c.d. “soggetti rilevanti” ai sensi dell’articolo 152 sexies del Regolamento Emittenti, dichiaro espressamente di voler utilizzare le facoltà di cui all’articolo 152 octies del predetto regolamento, conferendo alla società il mandato di provvedere alle comunicazioni previste nei confronti di Xxxxxx e del pubblico.
Al riguardo, confermo la mia conoscenza e la conseguente accettazione delle relative disposizioni di cui alla “procedura interna” comunicatemi dalla società stessa.
In particolare, in caso di comunicazione nei confronti della società, mi impegno ad accertarmi che il soggetto preposto abbia ricevuto la mia segnalazione ed abbia effettuato tempestivamente le comunicazioni nei confronti della Consob, nei confronti della Società e nei confronti del pubblico. Manlevo la Società e il soggetto preposto da qualsiasi sanzione amministrativa in conseguenza di omessa o ritardata comunicazione.
(firma)
ALLEGATO 3
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 152-octies, comma 7
1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE | |||||||||
1.1 DATI ANAGRAFICI | |||||||||
SE PERSONA FISICA | |||||||||
COGNOME | NOME | SESSO * | |||||||
CODICE FISCALE * | DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) * | COMUNE DI NASCITA * | PROVINCIA DI NASCITA * | STATO DI NASCITA * | |||||
DOMICILIO PER LA CARICA * | |||||||||
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST | |||||||||
RAGIONE SOCIALE | |||||||||
CODICE FISCALE * | FORMA GIURIDICA * | DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) * | |||||||
SEDE LEGALE * | |||||||||
1.2 NATURA DEL RAPPORTO CON L’EMITTENTE QUOTATO | |||||||||
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO | S/N | ||||||||
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL’EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL’EMITTENTE QUOTATO | S/N | ||||||||
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA’ CONTROLLATA, DALL’EMITTENTE QUOTATO | S/N | ||||||||
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL’EMITTENTE QUOTATO O SOGGETO CHE CONTROLLA L’EMITTENTE QUOTATO | S/N |
2. EMITTENTE QUOTATO | |||
RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE * |
*Informazioni da inserire solo nel caso in cui l’invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime.
3 SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI | |||||||||
3.1 NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFETTUATO LE OPERAZIONI | |||||||||
PERSONA RILEVANTE | S/N | ||||||||
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE , FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) | S/N | ||||||||
PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE | S/N | ||||||||
3.2 DATI ANAGRAFICI 1 | |||||||||
SE PERSONA FISICA | |||||||||
COGNOME | NOME | SESSO * | |||||||
CODICE FISCALE * | DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) * | COMUNE DI NASCITA * | PROVINCIA DI NASCITA * | STATO DI NASCITA * | * | ||||
RESIDENZA ANAGRAFICA * | |||||||||
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST | |||||||||
RAGIONE SOCIALE | |||||||||
CODICE FISCALE * | FORMA GIURIDICA * | DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) * | |||||||
SEDE LEGALE * |
* Informazioni da inserire solo nel caso in cui l’invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime.
4. OPERAZIONI | |||||||||
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE | |||||||||
Data | Tipo di Operazione 2 | Codice ISIN 3 | Denominazione Titolo | Tipo strumento Finanziario 4 | Quantità | Prezzo (in Euro) 5 | Controvalore (in Euro) | Modalità dell’operazione 6 | Note |
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) |
SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL’ART. 152 – sexies, comma 1, lett. b) | |||||||||||||||
Data | Tipo di Operazione 7 | Tipo Strum. Finanziario Collegato 8 | Tipo Facoltà 9 | Strumento finanziario collegato | Azione sottostante | Investimento/ Disinvestimento effettuato | Investimento/ Disinvestimento potenziale (Nozionale) | Data di scadenza | Note | ||||||
Codice ISIN 10 | Denomi nazione 11 | Codice ISIN | Denomi nazione 12 | Quant. | Prezzo (in Euro) 5 | Controv. (in Euro) | Quantità del Sottost. | Prezzo d’esercizio o regolamento (in Euro) | Controvalore (in Euro) | ||||||
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) | |||||||||||||||
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) |
1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della Sezione 1.1.
2 Indicare la tipologia di operazione:
A = acquisto V = vendita
S = sottoscrizione
O = altro, in tale caso specificare
3 Il codice ISIN deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l’assegnazione da un’agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l’Italia
4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione:
AZO = azioni ordinarie AZP = azioni privilegiate AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari ad un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1,01.
6 Indicare l’origine dell’operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future, swap) ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti)
7 Indicare la tipologia di operazione: A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
8 Indicare la tipologia di strumento derivato:
W= Warrant
OBW = obbligazione cum warrant SD = securitised derivative
OPZ = opzione FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = obbligazione strutturata SW = swap
DIR = diritti
9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE = call European style PE = put European style CA = call American style PA = put American style
AL = altro (dettagliare in nota)
10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l’assegnazione da un’agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l’Italia)
11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
12. Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)