contratto di Assicurazione
ADRiATiC - R.C. Ciclomotori e Motocicli
contratto di Assicurazione
per la Responsabilità civile Autoveicoli
xxxxxxx cliente,
prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.
① IPID - Documento Informativo Precontrattuale Danni (DIP)
② Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo R.c. Auto. (DiP Aggiuntivo R.C.A.)
③ CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive del glossario
(documento redatto sulla base delle Linea guida “contratti Semplici e chiari”)
④ iNFORMATiVA PRiVACY
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli
Ciclomotori e motocicli
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni
Impresa: ADRIATIc Osiguranje d.d
Prodotto: ADRIATIc R.c. cIcLOMOTORI E MOTOcILI
L’Impresa Adriatic Osiguranje d.d. (Adriatic) è una compagnia di assicurazioni della Repubblica della croazia che opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del codice delle Assicurazioni Private, DLgs n. 209/2005 ed è iscritta all’Albo delle Imprese Assicurative presso I’IVASS, con il codice n. I.00166.
Il presente Documento Informativo Precontrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto: si deve fare riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la compagnia di Assicurazione/Impresa.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la RcA (Responsabilità civile Auto) dei ciclomotori e dei motocicli destinati al trasporto di persone, delle motoslitte, delle motocarrozzette e dei quadricicli per trasporto persone per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e aree equiparate a quelle di uso pubblico, con formula Bonus Malus.
Che cosa è assicurato?
Danni causati a Terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche
Danni causati a Terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione
Responsabilità Civile dei trasportati per i danni da questi involontariamente causati durante la circolazione
Danni causati a cose e/o persone in seguito alla circolazione del veicolo
Danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione di salita e discesa di persone disabili.
ADRIATIc Assicurazioni S.p.A. (di seguito ADRIATIc) risarcisce i danni fino l’importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari ad € 6.450.000,00 per danni alle persone e pari ad € 1.300.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte nel sinistro.
Che cosa non è assicurato?
In caso di sinistro con responsabilità sono esclusi i danni subiti dal: Conducente del veicolo responsabile del sinstro Veicolo assicurato
In caso di sinistro con responsabilità, limitatamente alle cose, sono esclusi i danni arrecati:
Al proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing
Al coniuge o al convivente more uxorio
All’ascendente e ai discendenti, parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi ed a carico del conducente
A soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in rapporti di parentela, se l’assicurato sia una società.
Ci sono limiti di copertura?
ADRIATIc ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria
conducente non abilitato alla guida
Danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma
Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
Veicolo utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, a svolgere le funzioni di istruttore
conducente in possesso di patente idonea ma scaduta Veicolo con targa prova
Veicolo dato a noleggio con conducente
Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive Veicolo con revisione scaduta
Danni causati da figli minori
conducente non previsto dalla tipologia di guida riportata in polizza
Dolo del conducente.
Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espresse in
cifra fissa) e rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Dove vale la copertura? L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia e dell’Andorra. L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla carta Verde, non siano barrate. L’assicurazione NON vale per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla carta Verde. |
Che obblighi ho? Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di ADRIATIc, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. |
Quando e come devo pagare? Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato all’emissione della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Si può chiedere il frazionamento semestrale del Premio con una maggiorazione del 5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali. Il pagamento deve essere eseguito a favore di ADRIATIc o di un suo intermediato che ha in carico il contratto sul conto dedicato. Può essere anche effettuato tramite: • assegni postali o circolari intestati ad ADRIATIc, • ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, • denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (entro il 31/12/2021 fino ad € 1.999,99, dal 1° gennaio 2022 € 999,99) per rata. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione è operante fino all’ora e alla data di efficacia del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato, e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. Si può sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. |
Come posso disdire la polizza? Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta. Si può risolvere il contratto in corso d’anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto, demolizione o esportazione definitiva all’estero. In questi casi è previsto il rimborso a suo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli Classe veicolo - Autoveicoli - Ciclomotori e Motocicli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
Impresa: ADRIATIc Osiguranje d.d
Prodotto: ADRIATIc R.c. cIcLOMOTORI E MOTOcILI
Data di realizzazione: 31/01/2023 Data di aggiornamento: 31/01/2023
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Adriatic Osiguranje d.d. è una compagnia assicurativa con sede legale nella Repubblica di croazia, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx - numero di registrazione in croazia n. 060006216 - capitale sociale kn 50,0 milioni (€ 6.736.496). La compagnia esercita l’attività assicurativa nella sezione danni in conformità con l’autorizzazione n. UP/I-453-02/07-30/15 del 06.12.2007 e UP/I-453-02/12-30/14 del 11.10.2012 rilasciate da Agencija za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske (HANFA), che ne regola l’operato. La compagnia opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del c.D.A. ed è iscritta all’Albo delle Imprese Assicurative presso I’IVASS, con il codice n. I.00166.
La sede della Rappresentanza Generale per l’Italia si trova in xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, numero telefonico 040 965 2882, sito internet www. xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx, pec xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx.
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto dell’Impresa è pari a kn 1.207.507.142 (€ 160.633.124) con capitale sociale pari a kn 50.000.000 (€ 6.651.436) e il totale delle riserve patrimoniali pari a kn 553.224.233 (€ 73.594.709). L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2021, determinato come il rapporto tra l’ammontare del capitale disponibile e l’ammontare del capitale richiesto ai sensi della normativa vigente alla stessa data, riferito alla gestione danni è pari a 1,77. Per le informazioni relative alla solvibilità ed alla condizione finanziaria dell’Impresa (SFcR) si fa riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa disponibile sul sito di Adriatic (https: /xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/x-xxxx/#/xxxxxxxx-xx_0000/).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
ADRIATIc Osiguranje d.d. (di seguito ADRIATIc) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | I massimali minimi previsti per legge per sinistro sono di € 6.450.000 per danni alle persone e di € 1.300.000 per danni alle cose. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Le seguenti estensioni di garanzia sono rilasciate gratuitamente ed automaticamente: Danni causati dalla circolazione in aree pubbliche Danni causati dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazionee Responsabilità civile dei trasportati e dei danni da questi involontariamente causati durante la circolazione Danni causati a cose e persone in seguito alla circolazione del veicolo Danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione di salita e discesa di persone disabili |
Tipo di guida | La polizza può essere personalizzata in base al conducente. Le soluzioni previste sono le seguenti: Guida libera, in questo caso il veicolo può essere guidato da qualsiasi conducente. Xxxxx esperta la guida è consentita solo se il guidatore ha un’età compresa fra i 26 anni compiuti ed i 65 anni. Il mancato rispetto di tale condizione comporta, in caso di sinistro, un’azione di rivalsa fino a € 3.000,00 nei confronti del contraente/Assicurato se, al momento del sinistro, si trovi alla guida una persona con caratteristiche diverse da quelle dichiarate. Guida esclusiva del conducente identificato. In questo caso la garanzia opera se alla guida vi è un conducente esclusivo ed identificato, di età non inferiore a 23 anni compiuti e munito di patente di guida italiana valida, con punteggio non inferiore a 20 punti. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con identità diversa da quelle suindicate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, ADRIATIc eserciterà il diritto di rivalsa sino alla somma di € 3.000,00. |
OPZIONI cON ScONTO SUL PREMIO | |
Dispositivo Elettronico | Se si stipula un contratto di abbonamento con la Società Partner ai servizi di rilevazione del veicolo con tracciamento della posizione, dati di guida e rilevazione degli incidenti, hai diritto ad uno sconto sul premio R.c. auto dal 5 al 50% del premio annuo applicabile; lo sconto varia a seconda del dispositivo montato e dei servizi rilasciati. Per attivare il servizio è necessario acquistare il dispositivo ed i servizi connessi contestualmente alla polizza ed installare il dispositivo c.d. “scatola nera” secondo le informazioni del costruttore Società Partner. In caso di violazione dell’obbligo assunto all’installazione del dispositivo satellitare il contraente deve rimborsare a ADRIATIc la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe stato pagato in assenza della “scatola nera”. I costi di disinstallazione eventualmente stabiliti dalla Società Partner sono a carico del contraente. |
Franchigia | Se si stipula un contratto di assicurazione per la R.c. Auto che includa una franchigia in caso di sinistro, si avrà diritto ad uno sconto sul premio assicurativo. |
OPZIONI cON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alla Rivalsa | In caso di sinistro, ADRIATIc rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi: conducente in stato di ebbrezza, conducente non abilitato alla guida a causa di patente scaduta, danni causati da figli minori, danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma, veicolo con revisione scaduta. |
Riduzione della Rivalsa | In caso di sinistro, ADRIATIc limita il diritto di rivalsa all’importo massimo di € 5.000 nei seguenti casi: conducente in stato di ebbrezza, danni causati da figli minori, danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma, in caso di veicolo con revisione scaduta. |
Bonus Protetto | In caso di sinistro con responsabilità principale nello stesso anno assicurativo, la Vostra classe interna non peggiorerà in occasione del rinnovo del contratto. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? Non previsto. | |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione „che cosa non è assicurato?“ |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro In relazione alla garanzia R.c.A. il contraente o l’assicurato devono comunicare il sinistro ad ADRIATIc entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo cAI). Procedure di Risarcimento La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata ad ADRIATIc (Risarcimento diretto): se l’incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; se le lesioni riportate dal conducente del veicolo assicurato con ADRIATIc non comportino un’invalidità permanente superiore al 9%; per le lesioni subite dal terzo trasportato del veicolo assicurato. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte in tutti i casi nei quali non è applicabile la procedura di risarcimento diretto (incidente accaduto all’estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente). |
Assistenza stradale Non prevista. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista. |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di propria responsabilità, è data facoltà al contraente, al fine di evitare le maggiorazioni del premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive previste dalla formula tariffaria Bonus Malus, di offrire ad ADRIATIc, all’atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti. Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso. - la richiesta dell’importo da rimborsare dovrà essere inoltrata ad ADRIATIc. | |
Gestione da parte di altre imprese Non previsto. | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della Responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (art. 2952 c.c.) | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Quando si sottoscrive il contratto di assicurazione R.c. Auto, si ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere, esatte e complete sui rischi da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, eventuali cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non vere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di ADRIATIc, del diritto di rivalsa totale o parziale nei Suoi confronti per i danni pagati al terzo danneggiato, in caso di sinistro. Mancato adempimento da parte del contraente dell’obbligo di distruzione o restituzione del certificato di assicurazione nei casi in cui Adriatic sia costretta a pagare un sinistro conseguente all’utilizzo improprio della documentazione. |
Obblighi dell’impresa | Nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.c.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ADRIATIc ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini: per i danni alle cose: - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni - 30 giorni se il “Modulo cAI“ è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti. per i danni alla persona: - 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di ADRIATIc e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “Modulo cAI.”. Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, ADRIATIc è tenuta a effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione che includa corrette istruzioni di pagamento. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il danneggiato ha il diritto di prendere in visione i relativi atti ai sensi del D.M. 191/2008. |
Quando e come devo pagare ? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Quando e come devo pagare?” Si segnala che il premio di polizza è comprensivo di imposte e contributo al SSN. Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing ed il mezzo di pagamento utilizzabile dalla rete di intermediari è il bonifico bancario. |
Rimborso | Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: distruzione, demolizione e esportazione definitiva all’estero del veicolo, furto totale del veicolo, trasferimento della proprietà del veicolo (o deposito conto vendita) con risoluzione del contratto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto ha durata di un anno (o anno più frazione). Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall’ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione è operante fino alla data di efficacia del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell’annualità. I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. |
Sospensione | È prevista la sospensione temporanea della copertura assicurativa, al costo di € 15,00, nei seguenti casi: - vendita veicolo con sostituzione di altro veicolo, cessione del veicolo in conto vendita e/o permuta dello stesso, laddove non si scelga di risolvere il contratto, - furto, laddove non si scelga di risolvere il contratto. Durante la sospensione e per tutta la durata della stessa, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato o parcheggiato in aree pubbliche o aperte al pubblico. In caso di sospensione per una durata inferiore a giorni 60, non si procede alla proroga della data di scadenza della polizza. Sarai comunque tenuto al pagamento della seconda rata semestrale successiva alla data di sospensione del contratto |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto di RcA non si rinnova automaticamente e in via tacita. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede la possibilità per il contraente di recedere dallo stesso se non alla sua scadenza naturale. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: • demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo • furto totale o rapina del veicolo • trasferimento della proprietà del veicolo In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto ADRIATIc - R.c. cIcLOMOTORI E MOTOcIcLI è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di ciclomotori e motocicli destinati a trasporto di persone, motoslitte, motocarrozzette e quadricicli per trasporto persone. | |
Quali costi devo sostenere? | |
La quota percepita in media dall’intermediario è pari al 15% del premio netto di polizza. | |
COME POSSO PRESENTARE i RECLAMi E RiSOLVERE LE CONTROVERSiE? | |
All’impresa assicuratrice | Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. ADRIATIc è tenuta a dare riscontro al reclamo entro 45 giorni dal suo ricevimento. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di BancoPosta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. |
All’iVASS | In caso di risposta insoddisfacente, o di mancato riscontro entro 45 giorni, è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, Fax 00.00000000, PEc: xxxxx@xxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRiMA Di RiCORRERE ALL’AUTORiTÀ GiUDiZiARiA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 09/08/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Procedura di arbitrato Ove prevista dalle condizioni di assicurazione Liti transfrontaliere Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, consultando il sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO ADRiATiC DiSPONE Di UN’AREA iNTERNET RiSERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME iNSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRiZiONE POTRAi CONSULTARE TALE AREA E UTiLiZZARLA PER GESTiRE TELEMATiCAMENTE iL CONTRATTO MEDESiMO. | |
L’iMPRESA ADERiSCE AL SiSTEMA Di RiSARCiMENTO DiRETTO A DECORRERE DAL 01/01/2023 Di CUi AGLi ARTiCOLi 149 E 150 DEL CODiCE DELLE ASSiCURAZiONi PRiVATE E AL DPR 18 LUGLiO 2006, N. 54, PERTANTO, PER i SiNiSTRi VERiFiCATiSi DA TALE DATA, L’ASSiCURATO POTRÀ RiVOLGERSi PER iL RiSARCiMENTO DEL DANNO ALLA PROPRiA iMPRESA Di ASSiCURAZiONE. |
(ARCA 2023 | ADR01)
ADRiATiC - R.C. Ciclomotori e Motocicli
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
comprensive di GLOSSARiO
Documento redatto sulla base delle Linea Guida “contratti Semplici e chiari”
INDIcE PAGINE
❶ cONDIZIONI gENERALI 1 di 5
❷ SEZIONE RESPONSABILITÀ cIVILE AUTOVEIcOLI (R.c. A.) 5 di 11
❸ DISPOSITIVI ELETTRONIcI 11 di 13
❹ SEZIONE SINISTRI 13 di 15
❺ gLOSSARIO 16 di 19
Ed. 31/01/2023
❶ CONDiZiONi GENERALi
condizioni valide per tutte le garanzie (se espressamente indicate in polizza) fatto salvo quanto diversamente specificato.
Quando comincia la copertura e quando finisce Art. 1
Durata del contratto
Il contratto ha durata di un anno o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.
Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
L’Assicurazione relativa alla RcA è operante fino all’ora ed alla data di efficacia del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis c.D.A). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno.
Contratti di durata inferiore ad un anno: i contratti di durata inferiore ad un anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo 170 bis C.D.A. È altresì escluso qualsiasi tipo di variazione contrattuale, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto o appropriazione indebita del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto ADRIATIC non rimborserà l’eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto, le spese e le imposte che restano a carico dell’assicurato.
Art. 2
Altre Assicurazioni operative
Il Contraente o l’Assicurato, deve comunicare per iscritto ad ADRIATIC l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 X.X. (Xxxxxx Xxxxxx).
Xxx. 0
Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx e delle condizioni di assicurazione
Al contratto si applica la Tariffa e le condizioni di assicurazione in vigore al momento dell’efficacia della polizza.
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza, nonché al contenuto dell’ultima Attestazione del rischio (classe Universale) conseguita in corso di validità.
Per la stipulazione del contratto, il Contraente è tenuto a produrre la carta di circolazione del veicolo ed il certificato di proprietà.
Che obblighi ho Art. 4
Dichiarazioni e comunicazioni del contraente
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta ad ADRIATIC di ogni variazione del rischio ai sensi degli articoli 1892 e 1893 C.C.
Il premio della presente polizza è calcolato con riferimento a fattori di rischio dichiarati dal Contraente.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica), provincia e codice di avviamento postale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di Leasing del veicolo assicurato e a comunicarne tempestivamente eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. Il Contraente è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di leasing, se persona fisica oppure la partita iVA, se persona giuridica.
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893
- 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento dei danni conseguenti al sinistro saranno oggetto di successiva rivalsa, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Nel caso, invece, di dichiarazioni false e reticenti rilasciate con dolo, ADRIATIC avrà diritto di rivalsa per l’intera somma pagata a titolo di risarcimento.
Relativamente allagaranzia R.C.A., qualora sia applicabile l’art. 144 del C.D.A., ADRiATiC eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.
Le previsioni sopra riportate si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente relativamente agli altri soggetti della polizza se diversi quali, il proprietario, il conducente principale ed i conducenti aggiuntivi.
Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi:
All’atto della stipulazione di una nuova polizza di responsabilità
civile auto, ADRIATIc acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora l’Attestato di Xxxxxxx non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, ADRIATIc acquisisce telematicamente l’ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. ADRIATIc verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto e all’eventuale conguaglio del premio. Analogamente, qualora in sede di verifica degli altri documenti richiesti, si riscontrassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese dal contraente al momento della stipula del contratto, ADRIATIc, fermo quanto previsto sopra, potrà riclassificare il Contratto sulla base delle informazioni contenute nella documentazione inviata e procedere all’eventuale conguaglio del premio.
Art. 5
Aggravamento del rischio
Per l’intera durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare ad ADRIATIC qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto. ADRIATIC può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che ADRIATIC non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano ad ADRIATIC i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, ADRiATiC non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del Contratto.
Relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile Auto, quindi, ai sensi dell’art. 144 D Lgs. 209/2005, ADRIATIC eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.
in caso di omessa notifica dell’aggravamento del rischio da parte dell’Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.
Quando e come devo pagare
Art. 6
Pagamento del premio
Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla emissione della polizza. Le eventuali rate semestrali devono essere pagate alle relative scadenze.
In quest’ultimo caso trova applicazione l’articolo 1901 comma 2 del codice civile ed ADRIATIc risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata di Premio successiva.
Se il contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
Il pagamento deve essere eseguito a favore di ADRIATIc sul conto dedicato o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con ADRIATIc.
Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente a favore di ADRIATIC tramite:
• assegni postali o circolari intestati,
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
• denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Dove vale la copertura Art. 7
Estensione territoriale Garanzia R.c.A.
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. Qualora la polizza preveda la garanzia obbligatoria di Responsabilità civile Autoveicoli (R.c.A.), ADRIATIc rilascia il certifcato internazionale di Assicurazione (carta Verde). L’Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria di Responsabilità civile Autoveicoli (R.c.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta Verde, il contraente è obbligato a farne immediata
restituzione ad ADRIATIc. ADRIATIC eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Variazione contrattuali Art. 8
cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio a causa di:
• distruzione o demolizione,
• cessazione definitiva della circolazione,
• esportazione definitiva del veicolo,
• alienazione o deposito in conto vendita,
• furto totale del veicolo,
il contraente può alternativamente richiedere la sostituzione con altro veicolo, la risoluzione o la sospensione del contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.
In base alle presenti condizioni, la cessione del contratto non è possibile.
Art. 9
Sostituzione del contratto con altro veicolo
La sostituzione della polizza in corso su nuovo veicolo può attivarsi una sola volta per ciascun contratto.
Per effettuare la sostituzione il Contraente dovrà mettere a disposizione:
• il documento attestante la rottamazione in visura ufficiale dalla banca dati PRA
• l’atto di vendita del veicolo in visura ufficiale dalla banca dati PRA
• l’atto di conto vendita (documentazione contrattuale) nel caso del deposito in conto vendita
• il documento attestante l’esportazione definitiva del veicolo in visura ufficiale dalla banca dati PRA
• denuncia alle autorità competenti in caso di furto totale.
ADRIATIc provvederà ad emettere un apposito documento contrattuale e la garanzia è valida per il nuovo veicolo, con un eventuale conguaglio sul premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia R.c.A., e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità civile.
Per richiedere la sostituzione del veicolo oggetto del contratto con altro veicolo, il Contraente deve:
• comunicare per iscritto la variazione,
• inviare l’eventuale liberatoria della società vincolatoria,
• aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito,
• distruggere o restituire ad ADRiATiC il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato,
• inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo, se richiesta.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione o restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ADRIATIC ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Art. 10
Risoluzione del contratto
Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all’art. 8 delle presenti condizioni di Assicurazione, il contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia risolto. In tal caso, solo per la garanzia R.c.A, ADRIATIc rimborserà la parte di premio per il periodo di rischio non goduto, al netto dell’imposte, del contributo sanitario nazionale e delle eventuali spese previste dalla normativa vigente, calcolando 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo.
A seconda delle diverse fattispecie di cui al citato art. 8, la risoluzione ha effetto:
• dalla data riportata sull’atto di vendita in caso di vendita, a condizione che la richiesta di risoluzione sia pervenuta all’Impresa o all’intermediario che ha in carico il contratto entro il giorno successivo alla vendita; nei casi in cui la richiesta sia giunta successivamente, la risoluzione ha effetto dalle ore 24 della data di ricezione della richiesta.
• dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato, a condizione che la richiesta di risoluzione sia pervenuta all’Impresa o all’intermediario che ha in carico il contratto entro il giorno successivo alla consegna in conto vendita documentata da specifico atto; nei casi in cui la richiesta sia giunta successivamente, la risoluzione ha effetto dalle ore 24 della data di ricezione della richiesta,
• dal giorno successivo a quello del rilascio dell’attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo,
• dal giorno successivo alla data della denuncia alle autorità competenti in caso di furto totale.
Per richiedere la risoluzione del Contratto il Contraente deve sempre:
• comunicare per iscritto la variazione,
• aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato,
• inviare l’eventuale liberatoria della società vincolatoria (escluso il caso di furto),
Il Contraente deve distruggere o restituire ad ADRIATIC il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione o restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a
rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ADRIATIC ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Art. 11
Sospensione del contratto
La sospensione del contratto può essere richiesta una sola volta per ciascun contratto e solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso, per iscritto e previa restituzione della polizza in originale.
ADRIATIc consente la sospensione nel caso di:
• furto o rapina,
• perdita di possesso del veicolo,
• distruzione totale del veicolo,
• demolizione, demolizione per esportazione.
Il Contraente è tenuto a provvedere alla distruzione, per conto di ADRiATiC, del certificato di assicurazione e della Carta Verde.
Il Contraente ha obbligo di comunicare ADRIATIC il furto o distruzione del veicolo attestata da certificato di rottamazione ottenuto da visura al PRA o denuncia ratificata. ADRIATIc provvederà alla verifica della documentazione pervenuta e alla successiva sospensione della copertura assicurativa.
Per i contratti con frazionamento del premio, l’intero premio e dovuto al momento della richiesta di sospensione a il Contraente è tenuto a corrispondere il premio residuo. Le eventuali rate insolute vanno corrisposte ad ADRIATIc anche successivamente alla risoluzione del contratto.
La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate da ADRIATIc, salvo i casi di furto o rapina per i quali decorre a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza.
La sospensione non può essere concessa per i contratti:
• di durata inferiore all’anno;
• che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.c.A.;
• nei primi 30 giorni e negli ultimi 30 giorni di validità.
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno salvo deroga a discrezione di ADRIATIc.
La durata massima della sospensione è pari a 180 giorni. Oltre tale termine il contratto si intende risolto. Nulla sarà dovuto da parte del cliente e ADRIATIc restituirà solamente per la garanzia R.c.A il premio residuo al netto di imposte e spese qualora il contraente ne faccia specifica richiesta scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La sospensione ha un costo di gestione di euro 15,00.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione o restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ADRIATIC ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Riattivazione del contratto
In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il contraente può richiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione della copertura assicurativa è subordinata alla previa verifica da parte di ADRIATIc delle condizioni di riattivazione.
La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il contraente sia divenuto il proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) del nuovo veicolo e siano mantenute le stesse circostanze di rischio. In caso di riattivazione del contratto su altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, demolito oppure sia stato oggetto di furto. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La riattivazione determina l’emissione di nuovi documenti e di una nuova polizza con medesima classe cU, con effetto dalla data di riattivazione e con data di scadenza uguale al contratto sostituito qualora la sospensione abbia avuto una durata inferiore a 60 giorni.
Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai 60 giorni la scadenza del contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quella della sospensione.
Periodo di osservazione
In caso di sospensione del contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto durata non inferiore a 60 giorni e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
Altre norme Art. 12
Legge applicabile, foro competente e termini di prescrizione
Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
Ai sensi dell’art. 2952 C.C. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della responsabilità civile Auto, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di controversie, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.
Art. 13
Oneri a carico del contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato da ADRIATIC in qualità di sostituto d’Imposta.
Art. 14
Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 15
Procedura per la stipulazione dei contratti, l’emissione della polizza e di altra documentazione
Documentazione necessaria per l’assunzione del rischio La documentazione necessaria all’emissione del contratto è comunicata al momento della presentazione della proposta. In linea generale il contraente è tenuto ad inviare copia di un documento di identità in corso di validità, il certificato di proprietà, copia della ricevuta dipagamento edeventualmente altra documentazione su richiesta di ADRIATIc.
Tempistiche Il tempo di lavorazione della pratica, e dunque della emissione della polizza, decorre dal momento della ricezione dell’ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche ed è indicato in 2 giorni lavorativi. ADRIATIc, ricevuta la documentazione richiesta, con particolare riferimento alla prova di pagamento del premio o della prima rata di premio, provvede ad inviare al contraente il certificato di Assicurazione. Successivamente, in seguito all’incasso delle somme dovute, e qualora il contraente abbia richiesto di ricevere la documentazione cartacea per posta tradizionale ADRIATIc provvederà a far pervenire, entro la scadenza della documentazione equipollente, tutti i documenti che costituiscono la polizza presso il domicilio eletto dal contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l’indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di polizza. In tutti i casi in cui si rendesse necessario appurare l’esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, ADRIATIC, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell’emissione della polizza, la correttezza dei dati risultanti dall’Attestato di Rischio, nonché dell’identità del Contraente e
Qualora, in sede di verifica, i documenti richiesti riportassero dati difformi dalle dichiarazioni rese dal contraente al momento della stipula del contratto, o tali dichiarazioni risultassero non coerenti con quanto riportato nei pubblici registri/ banche dati ADRIATIc, fermo restando il diritto di impugnare il contratto o di recedervi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c. c., potrà riclassificare il contratto ed emettere un’appendice integrativa di polizza, per la corresponsione dell’eventuale differenza di premio risultante a debito o a credito del contraente.
In tal caso, il contraente dovrà corrispondere le eventuali differenze di premio a suo debito, entro la data di scadenza del contratto. Il mancato pagamento dell’integrazione del premio eventualmente dovuta sarà considerato, ai sensi dell’art. 1901 c.c., motivo di sospensione della copertura.
❷ SEZiONE RESPONSABiLiTÀ CiViLE AUTOVEiCOLi (R.C.A.)
Che cosa è assicurato Art. 16
Oggetto della garanzia
ADRIATIc assicura, in conformità alle norme di legge i rischi della responsabilità civile da circolazione stradale per la quale è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi della circolazione del veicolo descritto in polizza. In parole più semplici, se, chiunque guidi il vostro veicolo provoca dei danni a dei terzi, Voi avrete l’obbligo di risarcire tali danni. L’assicurazione vi protegge da questo rischio perchè risarcirà il danno al posto vostro.
L’assicurazione R.c.A. copre anche:
a) danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione, con l’esclusione delle aree, sia civili sia militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili,
dell’intestatario del veicolo se persona diversa.
b) la Responsabilità
civile dei trasportati per i danni
ADRIATIC si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del Contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il Contratto non si intenderà perfezionato.
ADRIATIC richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere:
• alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo, ove possibile, eventuale integrazione al pagamento già effettuato,
• oppure, in caso di mancato pagamento dell’integrazione richiesta ed alla contestuale rinuncia all’adesione al Contratto, al rimborso del Premio versato.
involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso,
c) danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell’ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili.
Che cosa NON è assicurato Art. 17
Soggetti esclusi dall’ assicurazione
La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:
• i danni alla persona e alle cose subiti del conducente,
• i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario,
l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing,
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento,
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Codice delle Assicurazioni.
Art. 18
Esclusioni e rivalsa
L’ Assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore,
b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione,
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni,
d) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere le funzioni di istruttore,
e) se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso,
f) nel caso di veicolo con targa prova,
g) in caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o suo dipendente,
h) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara,
i) qualora la revisione sul veicolo oggetto di Contratto non sia stata effettuata nei termini imposti per Xxxxx e pertanto risulti scaduta,
j) in caso di dolo del conducente.
Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, ADRIATIC eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Come ampliare la garanzia base R.C.A.
Le seguenti condizioni aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.
Art. 19
Rinuncia alla Rivalsa
A parziale deroga dell’Art. 18 - Esclusioni e Rivalsa delle condizioni di Assicurazione, ADRIATIc, rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
a) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), ad eccezione dei casi di etilismo cronico o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei casi di tossicodipendenza certificata,
b) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore, nel caso in cui il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta. Qualora detta patente non venisse rinnovata alle stesse condizioni ed entro 3 mesi dalla data del sinistro, ADRIATIC eserciterà il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso,
c) per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori o persone soggette a tutela del proprietario e con lui conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario/locatario del veicolo,
d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni sulla carta di circolazione. ADRIATIC si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
e) qualora il veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni.
Art. 20
Riduzione della Rivalsa
A parziale deroga dell’Art. 18 - Esclusioni e Rivalsa delle condizioni di Assicurazione, ADRIATIc limiterà il diritto di rivalsa all’importo massimo di € 5.000 nei seguenti casi:
a) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), ad eccezione dei casi di etilismo cronico o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei casi di tossicodipendenza certificata,
b) per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori o persone soggette a tutela del proprietario e con lui conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario/ locatario del veicolo,
c) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni sulla carta di circolazione. ADRIATIC si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
d) qualora il veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni.
Art. 21
merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo l’applicazione dei coefficienti indicati in Tariffa.
Art. 22.1
criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna ADRIATIc
Ai fini della determinazione della classe di merito di assegnazione interna ADRIATIc, si prende come riferimento la classe di merito di conversione Universale (c.U.) riportata nell’Attestazione sullo stato del rischio.
Laddove non diversamente precisato nelle condizioni di assicurazione, il riferimento alla classe è sempre alla classe di merito interna ADRIATIc.
I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna ADRIATIc, sono i seguenti:
• in caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell’Archivio nazionale dei veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna ADRIATIc 14 (salvo quanto espressamente indicato
Bonus Protetto
Nel caso in cui nel periodo di osservazione si sia verificato un solo Sinistro che dovrebbe dare esito all’attribuzione del Malus, non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus della classe ADRIATIc e, in caso di più Sinistri nello stesso periodo, non si considera il Sinistro pagato per primo.
Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe cU. La clausola non opera se il sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode con seguito.
Come mi assicuro
classe di merito di conversione Universale (c.U.)
Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
La classe di merito di conversione Universale (c.U.) di assegnazione al momento dell’emissione della stipulazione della polizza - prevista per tutte le formule tariffarie - viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di conversione Universale (c.U.).
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Le regole evolutive della classe di merito di conversione Universale (c.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.
Art. 22
Formula Bonus/Malus
L’Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “Bonus/ Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione. Il “Bonus/Malus” si articola in 25 classi di
all’articolo “22.2 delle condizioni di assicurazione”),
• in presenza di una Attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra compagnia, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna ADRIATIc determinata dall’applicazione della Tariffa e delle Tabelle di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto.
• in presenza di una Attestazione ADRIATIc in corso di validità
- relativa ad una polizza che prevede l’applicazione di condizioni di assicurazione del prodotto ADRIATIc, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’articolo “22.2 delle condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla stessa classe di merito interna ADRIATIc indicata nell’Attestazione,
- relativa ad una polizza che prevede l’applicazione di condizioni di assicurazione di prodotti diversi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’articolo “22.2 delle condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla classe di merito interna Adriatic determinata sulla base dei criteri indicati dalla Tariffa in vigore al momento della stipulazione della Polizza
Art. 22.2
classe di merito di assegnazione in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo (cosiddetta legge “Bersani”) ADRIATIc, ai sensi dell’articolo 134, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di emissione di una nuova polizza, relativa a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare della polizza o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare alla polizza una classe di merito di assegnazione
- sia interna ADRIATIc che c.U. - più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultima Attestazione conseguita sul veicolo già assicurato.
Art. 22.3
criteri di mantenimento della classe di merito interna ADRIATIc e c.U.
ADRIATIc, in tutti i casi di stipula di una nuova polizza e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna ADRIATIc, determinata con i criteri indicati all’articolo “22.1 delle condizioni di assicurazione”, sia la classe c.U. nei seguenti casi:
• alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione dalla circolazione, esportazione definitiva all’estero, furto totale o appropriazione indebita del veicolo assicurato, purché il proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquistato in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992),
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestati possono conservare la classe c.U. maturata sul veicolo ora intestato ad altri,
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe
c.U. maturata sul veicolo ceduto,
• acquisto da parte dell’utilizzatore del veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R.
n. 495/1992). La classe c.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro veicolo dal medesimo acquistato,
• acquisto di un veicolo da parte del conduttore di un veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe c.U. maturata sul veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap,
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte,
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa,
• trasferimento della proprietà del veicolo assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.
Art. 22.4
Rientro del Veicolo assicurato dal conto vendita Qualora l’incarico in conto vendita non vada a buon fine, ed il proprietario rientri in possesso del veicolo e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna ADRIATIc sia la classe c.U. precedente al conto vendita.
Art. 22.5
Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita
Qualora il veicolo oggetto di furto o appropriazione indebita venga ritrovato, il proprietario ne rientri in possesso ed il contraente si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna ADRIATIc sia la classe c.U. precedenti alla perdita di possesso.
Art. 22.6
Veicolo già assicurato in passato all’estero
Nel caso in cui la nuova polizza si riferisca ad un veicolo già assicurato in passato all’estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe c.U. e della classe di merito interna ADRIATIc da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, e l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.
Art. 22.7
Regole evolutive della classe di merito interna Adriatic
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, alla prima scadenza annuale successiva, alla classe di merito interna ADRIATIc di pertinenza, in base alla Tabella di seguito riportata a seconda che ADRIATIc abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con responsabilità principale.
Si terrà conto inoltre
• dei Sinistri con responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della Sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti
- riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato privo di Sinistri agli effetti dell’applicazione delle regole evolutive,
• delle agevolazioni previste dall’articolo 134, comma 4-ter, del codice per i contraenti che hanno installato il dispositivo elettronico
Tabella 1 - regole evolutive classe di merito di assegnazione interna Adriatic in base a: - numero di sinistri con responsabilità principale pagati e - numero di volte che la responsabilità paritaria cumulata per i sinistri pagati ha raggiunto almeno 51% nel corso degli ultimi 5 anni | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più | |
Evoluzione della classe di merito interna ADRIATIc di assegnazione rispetto a quella di provenienza | -1 (fino al raggiungimento della classe di merito 20) | +2 (fino al raggiung. della classe di merito M4) | +5 (fino al raggiung. della classe di merito M4) | +8 (fino al raggiung. della classe di merito M4) | +11 (fino al raggiung. della classe di merito M4) |
Art. 22.8
Riapertura e liquidazione di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già archiviato senza seguito venga riaperto e liquidato, ADRIATIc procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di premio.
Art. 22.9
Facoltà del contraente di rimborsare i Sinistri liquidati
È data la facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo ad ADRIATIc il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.
Per conoscere l’importo liquidato e, qualora tale facoltà sia esercitabile, per rimborsare i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il contraente deve rivolgersi alla cONSAP - Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx.
Art. 22.10
Sostituzione del contratto e mantenimento della classe di merito interna Adriatic
La sostituzione del contratto, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di un contratto sospeso, non interrompe il periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna ADRIATIc - purché il proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
Art. 23
Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea
ADRIATIc, ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna ADRIATIc e c.U., per le annualità successive a quella della stipulazione della polizza tiene conto:
• dei Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto,
• dei Sinistri relativi a polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
ADRIATIc ha il diritto di verificare i dati sui sinistri pagati per le polizze scadute precedenti e che sono stati inviati al database (ATRD) presso ANIA.
Art. 24
Franchigia
L’Assicurazione può essere stipulata nella formula tariffaria con Franchigia.
In questo caso, ADRIATIc corrisponderà ai terzi danneggiati l’intero importo del danno provocato oppure, in caso di risarcimento diretto, corrisponderà alla compagnia del terzo l’importo del forfait tramite la Stanza di compensazione gestita dalla consap S.p.a..
Per l’ammontare della franchigia, indicata in polizza, ADRIATIc, dopo aver pagato il danneggiato o, in caso di Risarcimento diretto, dopo che l’altra compagnia assicurativa ha risarcito il proprio Assicurato, promuoverà l’azione di rivalsa nei confronti del contraente e/o Assicurato e richiederà il pagamento della franchigia.
La franchigia può essere raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi esteri non appartenenti all’ Unione Europea.
Art. 25
Dichiarazioni relative ai conducenti
Salvo diversa pattuizione, il contratto è stipulato sul presupposto che il veicolo assicurato possa essere condotto da qualunque conducente purché abilitato alla guida (cd “Guida Libera”).
Tuttavia, a discrezione di ADRIATIc potranno essere offerte al cliente altre formule di copertura quali:
“Guida Esperta“
La garanzia opera se alla guida vi è un conducente qualsiasi, anche occasionale, di età non inferiore a 26 anni compiuti e non superiore a 65 anni ed abilitato alla guida secondo la
normativa vigente. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, ADRIATIc eserciterà il diritto di rivalsa che le compete per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino ad un massimo di € 3.000.
“Conducente esclusivo ed identificato”
La garanzia opera se alla guida vi è un conducente esclusivo ed identificato di età non inferiore a 23 anni compiuti munito di patente di guida Italiana valida con punteggio non inferiore a 20 punti. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa che le compete per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino al massimo di € 3.000.
Art. 26
Modifica del premio in base alle misure tariffarie
Art. 26.1
Modifica del premio in generale
Verifica del premio
Nei contratti di assicurazione Rc Auto in corso, ADRIATIc riserva il diritto e l’obbligo, una volta all’anno, di rivedere i premi al fine del loro mantenimento oppure, se è necessario, di effettuare il loro allineamento (aumento o diminuzione). Lo scopo di tale verifica è verificare quanto segue:
• adempimento permanente degli obblighi previsti dal contratto di assicurazione da parte di ADRIATIc,
• calcolo oggettivo del premio,
• equilibrio tra rischio reale, rischio assicurato e corrispettivo premio.
Regole per la verifica
Per la verifica del premio valgono le regole seguenti:
• si applicano approvati principi attuari matematici e tecniche assicurative approvate,
• i contratti di assicurazione per i quali, secondo i principi attuari matematici si prevedono simili corsi di rischio, durante la verifica si unificano,
• si prendono in considerazione le variazioni del costo dei sinistri (inclusi i costi di liquidazione del sinistro) effettivamente sostenuti fino all’ultima determinazione del premio e sono quindi previste fino alla successiva verifica; i margini di profitto, come pure i supplementi individuali al premio e gli sconti sul premio, restano invariati,
• vengono prese in considerazione anche le informazioni statistiche delle associazioni delle compagnie di assicurazione dell’industria assicurativa italiana.
Maggiorazione e diminuzione del premio
Qualora la verifica dimostra premi maggiori rispetto a quelli precedenti, ADRIATIc ha il diritto di aumentarli per l’importo della differenza. Qualora la verifica dimostri premi inferiori a quelli precedenti, ADRIATIc ha l’obbligo di diminuirli per l’importo della differenza.
Confronto con gli importi per i nuovi contratti
Se i premi stabiliti per i contratti esistenti sono superiori ai premi per i contratti che vengono nuovamente stipulati e se le tariffe per i contratti esistenti e per i contratti che verranno nuovamente stipulati contengono le stesse caratteristiche del calcolo del premio, gli stessi dati sulle caratteristiche del calcolo del premio e la stessa copertura assicurativa, ADRIATIc per i contratti esistenti può richiedere solamente i premi per i contratti che verranno nuovamente stipulati.
Decorrenza della modifica del premio
La modifica del premio diventa valida con l’inizio del successivo anno assicurativo.
Art. 26.2
Modifica del gruppo tariffario
Modifiche, sostituzioni e aggiunta di nuove disposizioni
ADRIATIc ha il diritto, nei contratti di assicurazione esistenti, di modificare (sostituire le esistenti o aggiungere nuove) le disposizioni del calcolo del premio, in particolare del sistema delle classi di merito, del calcolo del premio per regioni (o comuni) e delle altre caratteristiche della tariffazione del rischio, al fine di garantire una relazione appropriata tra i premi assicurativi e i sinistri, se le regole sul tipo e la dimensione del rischio assicurato riconosciute dai principi attuari matematici e le tecniche assicurative lo confermano.
Decorrenza della modifica
Le disposizioni modificate e le relative modifiche del premio diventano valide con l’inizio del successivo anno assicurativo.
Art. 27
Attestato di rischio
ADRIATIc, in conformità al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 (e successive modifiche) consegna al contraente e, se persona diversa agli aventi diritto, l’attestato di rischio.
Il documento è disponibile nell’area riservata del sito web xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx da attivarsi su richiesta del contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza.
Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi dieci anni.
Gli attestati di rischio rilasciati in via cartacea non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
Per poter fruire del proprio attestato, in sede di stipula, ADRIATIc, deve poter reperire direttamente dalla banca dati
XXXX ATRc il documento con valore legale.
ADRIATIC non alimenta la banca dati con le informazioni relative all’attestato di rischio nel caso di:
• contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione,
• contratti stipulati per una durata inferiore ad un anno,
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio,
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo di osservazione.
Validità: Il periodo di validità dell’Attestato di Rischio è pari a 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del codice delle Assicurazioni, l’ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:
• cessazione del rischio (art. 8 delle presenti condizioni),
• risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione.
❸ DiSPOSiTiVi ELETTRONiCi Art. 28
Dispositivi elettronici
(che registrano le attività del veicolo)
Art. 28.1
Premessa
ADRIATIc, a fronte dell’installazione di un dispositivo elettronico che soddisfi le richieste tecniche sancite dalla legge e con le modalità previste dalle norme vigenti, si riserva di applicare uno sconto dal 5% al 50% sul premio di polizza. La gestione della raccolta ed elaborazione dei dati ai soli fini assicurativi e statistici è affidata alla Società Partner di Adriatic o che eroga il servizio. ADRIATIc si riserva la facoltà di proporre al cliente che ha installato il dispositivo di una sua Società Partner, in fase di rinnovo, un’agevolazione tariffaria, sulla base delle informazioni raccolte dal dispositivo elettronico. A prescindere dalla modalità di offerta l’Assicurato è tenuto a prendere visione delle relative condizioni di abbonamento reperibili presso il sito internet xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx e all’interno della propria Area Personale.
Art. 28.2
condizioni della Società Partner
ADRIATIc ha stipulato un accordo col provider telematico della Società Partner, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito dispositivo elettronico o “Scatola Nera“.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conseguenti riduzioni di premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del dispositivo elettronico,
• la stipulazione del contratto di abbonamento ai servizi del provider telematico,
• la precedente stipulazione da parte del contraente di un contratto, avente ad oggetto il servizio di ricerca del veicolo e/o assistenza in caso di crash, con la Società Partner specializzata nella fornitura di sistemi e servizi telematici.
Si rinvia al predetto contratto di abbonamento a servizi del provider telematico sottoscritto dal contraente successivamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
• informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali,
• diritti dell’interessato,
• definizioni,
• oggetto del contratto,
• natura del contratto e sua durata,
• descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione,
• estensione territoriale,
• canone e sue modalità di calcolo,
• installazione, disinstallazione, reinstallazione del dispositivo elettronico,
• cessazione del contratto.
Art. 28.3
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato per usufruire della tariffa e dei servizi del dispositivo elettronico si impegna a:
1) consegnare a ADRIATIC copia del contratto stipulato con la Società Partner,
2) fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il dispositivo elettronico da un installatore convenzionato col provider telematico (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 7 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva,
3) comunicare immediatamente a ADRIATIc il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi alla Email: xxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx.,
4) trasferire il dispositivo elettronico in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a ADRIATIc che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del provider telematico. I costi di disinstallazione ed installazione del dispositivo su altro veicolo, sono a carico del Contraente/Assicurato,
5) recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Dispositivo
elettronico, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico della Società Partner, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio clienti della Società Partner, mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il
Art. 28.6
Agevolazioni per la garanzia R.c.A.
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia R.c.A la riduzione di premio derivante dalla percentuale fissa e variabile prevista in quel momento dalle
contraente dovrà avvisare il Servizio
clienti
della
procedure di emissione per quanto attiene le polizze con
Società Partner e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato,
6) contattare immediatamente la Sala operativa di sicurezza incaricata dal provider telematico Servizio del Provider stesso dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel contratto di abbonamento di cui al Art.28.2. Per il servizio di ricerca del veicolo il cliente, si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto,
7) recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del dispositivo elettronico: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un’installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al dispositivo elettronico.
Art. 28.4
Diritti dell’Assicurato
In caso di sinistro RcA, il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio clienti della Società Partner tutti i dati registrati dal dispositivo elettronico.
Art. 28.5
Inadempimento agli obblighi di cui al Art. 29.3
in caso di inadempimento degli obblighi di cui al Art.28.3
- Obblighi del Assicurato il Contraente si obbliga:
• qualora non si sia verificato alcun sinistro, a rimborsare ad ADRIATIC la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia R.C.A ed il premio che sarebbe stato pagato sulla base di dette tariffe in assenza del dispositivo elettronico per l’intero periodo assicurativo,
• se prima del pagamento della predetta differenza di premio si dovesse verificare un sinistro R.C.A. il furto o la rapina del veicolo, a rimborsare ad ADRIATIC la parte del danno pagato ai terzi danneggiati, ovvero partecipare in misura ridotta sull’ indennizzo come previsto dall’art. 28.7 delle presenti Condizioni di Assicurazione,
• rispetto agli obblighi di cui ai punti 6) e 7) dell’art. 28.3 in caso di furto del veicolo, fermo restando il disposto dell’art. 1915 del Codice civile (inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio).
dispositivo elettronico.
ADRIATIc, attraverso la rete degli installatori convenzionati col provider telematico della Società Partner, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al dispositivo elettronico installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del premio assicurativo.
Art. 28.7
Rivalsa e riduzione dell’indennizzo
In caso di sinistro R.c.A subito e pagato, ADRIATIc esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati in virtù della garanzia XxX nei seguenti casi:
• assenza del dispositivo,
• inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in polizza,
• mancata installazione sul veicolo entro il termine di 7 giorni lavorativi dal giorno di emissione della polizza.
L’azione di rivalsa verrà esercitata in qualsiasi momento nel caso in cui si verifichino una delle predette casistiche, in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l’installazione del dispositivo elettronico e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la ADRIATIc al momento della conclusione del contratto, con il massimo di
€ 10.000,00.
In caso di Furto e/o Rapina del veicolo, in deroga a quanto stabilito in polizza, l’Indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all’75% del Valore assicurato (danno totale), sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l’installazione del dispositivo elettronico e quello che sarebbe stato applicato sulla base della Tariffa in vigore presso la ADRIATIc al momento della conclusione del contratto, in assenza del dispositivo, con il massimo del 50%.
Art. 28.8
Informazioni per il contraente in caso di crash
Nel caso di rilevamento di crash il dispositivo elettronico trasmetterà l’informazione in tempo reale al provider telematico il quale provvederà ad inviare (entro 30 minuti dall’avvenimento del crash) un proprio fiduciario sul teatro del sinistro.
Il fiduciario provvederà ad effettuare rilevazione fotografica della dinamica del sinistro e aiuterà il contraente nella
compilazione dei documenti di denuncia del sinistro.
Il fiduciario completerà tutte le operazioni necessarie a garantire il minor disturbo possibile al contraente fornendo in caso di richiesta anche il servizio di carro attrezzi.
❹ SEZIONE SINISTRI
Norme per la garanzia R.C.A. Art. 29
Denuncia di Sinistro
Il contraente o l’Assicurato devono dare avviso del Sinistro ad ADRIATIc, utilizzando il modello di constatazione amichevole di Incidente – denuncia di Xxxxxxxx (“modulo cAI”), immediatamente e comunque entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza, fornendole ogni notizia e documento utili (articolo 1913 del codice civile e articolo 143 del c.D.A).
La denuncia deve contenere:
• il luogo, la data, l’ora del sinistro,
• le modalità del sinistro,
• i veicoli coinvolti nell’incidente con le rispettive targhe, gli estremi dei rispettivi contratti di Assicurazione, le generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza) ed il codice fiscale dei rispettivi conducenti,
• il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni,
• indicazione dell’eventuale intervento di Autorità e delle contravvenzioni elevate,
• copia della eventuale denuncia all’Autorità competente e/o del provvedimento adottato dall’Autorità competente,
• nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario
a) Risarcimento dei danni alle cose
In caso di Xxxxxxxx che abbia causato danni alle cose, ADRIATIc è tenuta ad inviare una congrua offerta di risarcimento del danno o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione da parte di ADRIATIc della documentazione completa.
I termini sono:
• 60 giorni in presenza di “modulo cAI” firmato dal solo richiedente,
• 30 giorni se il “modulo cAI” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.
In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal Veicolo danneggiato.
b) Risarcimento dei danni alla persona
In caso di Xxxxxxxx che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall’impresa che assicura il responsabile del Sinistro il Risarcimento dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di ADRIATIc e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “modulo cAI”. In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all’età, il codice fiscale, l’attività del danneggiato, il suo reddito, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.
c) Risarcimento diretto
ADRIATIc è aderente alla convenzione tra Assicuratori
titolo intervenuti.
per il Risarcimento Diretto
(cARD) a decorrere dal
Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.
Qualora il Sinistro sia stato aperto su denuncia di un terzo, al fine di ricordare al contraente e all’Assicurato tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, ADRIATIc invierà una comunicazione al domicilio del contraente, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro (dolosa o colposa), o nell’invio di documentazione o di atti giudiziari, ADRIATIc ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Art. 30
01/01/2023 la quale sarà operante per i sinistri verificatisi da tale data.
La procedura di “Risarcimento diretto” di cui all’art. 149 del codice delle Assicurazioni consente all’assicurato, il quale ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa anziché doversi rivolgere alla compagnia del responsabile.
Tale procedura può essere attivata in caso di incidente stradale con le seguenti caratteristiche:
• deve trattarsi di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia,
Procedura di risarcimento
nella Repubblica di San Marino o nella
città
del
In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”), compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo la dinamica del sinistro.
La richiesta di Risarcimento dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:
Vaticano ed assicurati per la Responsabilità civile Auto;
• dalla collisione siano derivati danni ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, nonché le lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente del medesimo veicolo;
• le compagnie assicurative di entrambi i veicoli
devono aver aderito alla
cARD
(convenzione tra
ADRIATIc è tenuta ad effettuare il pagamento entro quindici
Assicuratori per il Risarcimento Diretto).
Nel caso sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, fermo restando i termini previsti ai precedenti punti a) e b), la richiesta di risarcimento deve contenere:
- Per quanto concerne i danni al veicolo assicurato con ADRIATIc ed alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell’assicurato:
• i nomi dei due assicurati e dei conducenti,
• le targhe dei due veicoli coinvolti e la denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione,
• la descrizione delle circostanze e della modalità del sinistro,
• le generalità di eventuali testimoni,
• l’indicazione dell’eventuale intervento delle Autorità,
• il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l’entità del danno.
- Per quanto concerne le lesioni subite dal conducente del veicolo assicurato con ADRIATIc:
• l’età, l’attività e il reddito del danneggiato,
• l’entità delle lesioni subite,
• la dichiarazione di cui all’art. 142 della Legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie,
• l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti,
• l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista
d) Risarcimento del terzo trasportato
Salva l’ipotesi di Xxxxxxxx cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla compagnia del veicolo sul quale lo stesso era trasportato al momento del Sinistro entro il massimale di legge a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. Resta fermo il diritto al Risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti della compagnia del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (art. 141 codice delle Assicurazioni).
Per ottenere il risarcimento del danno, il terzo trasportato promuove nei confronti della compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro, la procedura di Risarcimento prevista dall’art. 148 codice delle Assicurazioni.
Art. 31
Liquidazione del sinistro
Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta,
giorni dalla ricezione della comunicazione.
Nel medesimo termine ADRIATIc corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Qualora il danneggiato, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta, non abbia fatto pervenire alcuna risposta, ADRIATIc è tenuta entro 15 giorni a corrispondere al danneggiato la somma offerta, la quale somma è imputata nell’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da circolazione stradale, si prescrive dopo due anni dal giorno dell’incidente (Art.2947 del codice civile). Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.
Art. 32
Fondo di garanzia per le vittime della strada
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la consap S.p.A., è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli artt. 283 ss D. Lgs. n. 209/2005
Art. 33
Incidenti stradali con controparti estere
Se il contraente è rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero, per il Risarcimento dei danni subiti occorre inviare una richiesta all’Ufficio centrale Italiano (U.c.I.). Se durante un viaggio all’estero in uno dei Paesi del Sistema carta Verde il contraente è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, egli può chiedere il Risarcimento dei danni subiti al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia del responsabile del Sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), è necessario inviare apposita richiesta a cONSAP - centro di Informazione Italiano, tramite fax al numero 0000000000 e/o e-mail a xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
La richiesta dovrà contenere i seguenti dati:
• nazione di accadimento del sinistro,
• data di accadimento del sinistro,
• targa del veicolo responsabile del sinistro,
• stato di immatricolazione della vettura responsabile.
La consap individuerà l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente ed il suo mandatario in Italia. Se a seguito degli accertamenti svolti presso il centro di Informazione, il veicolo responsabile: a) non è stato identificato, b) non risulta assicurato, c) la compagnia non ha nominato il mandatario o non ha formulato risposta motivata
entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l’interessato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a consap Spa - Gestione F.G.V.S. - Organismo di Indennizzo Italiano, Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - Fax 0000000000.
Per tutte le informazioni e per scaricare i moduli necessari consultare il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Fondi e attività
- Servizi assicurativi.
Art. 34
Gestione delle vertenze
ADRIATIc assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale.
ADRIATIc non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe né ammende delle spese di giustizia penali.
Art. 35
Accesso agli atti della compagnia
I contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell’art.146 codice delle Assicurazioni, hanno il diritto di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L’esercizio di tale diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti ed è invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra la compagnia e il richiedente. La richiesta di accesso agli atti è presentata con le modalità e i limiti di cui al decreto ministeriale n. 191/2008. Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, il contraente o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto.
❺ GLOSSARiO
I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito – integrano a tutti gli effetti il contratto.
Accessori
Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, che può essere: a) di serie: se fornita direttamente dalla casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo, b) optional: se fornito dalla casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all’acquisto su richiesta dell’acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.
ADRIATIC
L’impresa di assicurazione Adriatic Osiguranje d.d. (Adriatic Assicurazioni S.p.A.)
Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio all’assicuratore. Poiché l’aggravamento del rischio determina una situazione gravosa per l’assicuratore, quest’ultimo può recedere dal contratto.
Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
Aree aeroportuali
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato
La persona nell’interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all’eventuale indennizzo/ risarcimento.
Assicuratore
v. compagnia di assicurazione
Assicurazione o Contratto di Assicurazione
Garanzia prestata in base al contratto di Assicurazione.
Attestazione sullo stato del rischio Documentoelettronico nelquale sonoindicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Autoveicolo/veicolo
Il ciclomotore o il motociclo destinato al trasporto di persone, la motoslitta, la motocarrozzetta, il quadriciclo per trasporto persone, oggetto dell’assicurazione..
CARD
convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.
Carta Verde
Il documento che attesta l’estensione della copertura di assicurazione R.c.A. dell’autoveicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde e non barrati.
Cessazione del rischio
Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione,
esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.
Classe di merito di conversione universale (CU)
È la classe Bonus/Malus di “conversione Universale” (cU) normalmente risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato in occasione di ogni scadenza annuale.
Codice delle Assicurazioni (C.D.A.)
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “codice delle Assicurazioni Private” e successivi regolamenti di esecuzione.
Compagnia
L’impresa di assicurazione Adriatic Osiguranje d.d.
Compagnia di assicurazione compagnia che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’IVASS e sottoposte alla sua vigilanza.
Conciliazione
Forma di mediazione introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n.53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) cui sottoporre preventivamente ogni insorgenza controversia avente ad oggetto contratti assicurativi.
Condizioni di assicurazione clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto e possono essere integrate da clausole speciali e aggiuntive.
Consap S.p.A.
concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare.
Contratto di assicurazione
contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto.
Copertura assicurativa
Può essere definita come sinonimo di assicurazione. Si dice che un determinato bene è coperto dai rischi quando è stato assicurato da detti rischi.
Danno
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, oppure di natura non patrimoniale.
Danno indennizzabile
Somma dovuta dalla ADRIATIc in caso di sinistro non ancora depurata di eventuali franchigie o scoperti, se pattuiti in polizza.
Danni materiali e diretti
Danni inerenti alla materialità della cosa assicurata, che
derivano dall’azione diretta dell’evento garantito in Polizza.
Dati a carattere personale
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. coincide con la data effetto se il premio o la rata di premio sono state pagate, in caso contrario coincide con la data di pagamento.
Degrado d’uso
Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d’opera.
Denuncia di Sinistro
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’intermediario a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza
Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.
Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, a seguito della stipula del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.
DIP/DIP Aggiuntivo
Documento che l’assicuratore consegna al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Il documento informativo precontrattuale (DIP) ed il documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) contengono informazioni relative alla compagnia di assicurazione e informazioni relative al contratto.
Dispositivo
Dispositivo elettronico o satellitare concesso al cliente in comodato d’uso gratuito dalla Società Partner.
Dueruote
Listino mensile, redato dall’editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base
al “codice Infobike” e consultabile in formato cartaceo ed elettronico
Ebbrezza alcolica
condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche come previsto all’articolo 186 del codice della Strada.
Effetto
Data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Fornitore dei servizi
Indica il fornitore di servizi di assistenza stradale convenzionato con la compagnia.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall’ammontare dell’indennizzo spettante.
Furto
Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia assicurativa È il termine di uso comune per definire i diversi tipi di copertura assicurativa (es. Garanzia Incendio, Furto, ecc.).
Garanzie accessorie È il termine di uso comune per definire le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.
Guasto tecnico
Qualsiasi carenza o funzionamento imprevedibile del veicolo che comporta l’arresto del veicolo, o il rischio di aggravamento del danno in caso di prosieguo, o di prosieguo in condizioni pericolose e/o in situazione pericolosa per l’assicurato e per la circolazione stradale.
Imposta sulle assicurazioni
Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti.
Incidente (in relazione all’assistenza stradale)
Evento accaduto durante la circolazione - collisione con un altro veicolo, impatto contro una barriera fissa, ribaltamento del veicolo, fuoriuscita dalla sede stradale – il quale ha causato un danno alla macchina che comporta l’arresto del veicolo, o il rischio di aggravamento del danno in caso di prosieguo, o di prosieguo in condizioni pericolose e/o in situazione pericolosa per l’assicurato e per la circolazione stradale.
Incidente Stradale
Evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.
Indennizzo
La somma dovuta dalla compagnia all’assicurato per le garanzie diverse dalla R.c.A.
iVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Liquidatore
collaboratore autonomo o dipendente di una compagnia di assicurazione incaricato di verificare e quantificare sul piano economico il danno determinatosi in conseguenza di un sinistro.
Margine di solvibilità disponibile
Il patrimonio della compagnia libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.
Massimale/Capitale assicurato
L’importo, indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente stabilito.
Mediazione
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Modulo CAi
Modulo di constatazione amichevole di incidente. È un modulo prestampato fornito dalla compagnia assicurativa con la quale l’assicurato ha stipulato il contratto assicurativo di responsabilità civile auto, che viene utilizzato come denuncia di sinistro.
Perdita (danno) totale
Il danno subito dall’assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino l’75% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l’assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perito
In genere, libero professionista incaricato dalla compagnia di assicurazionedistimarel’entitàdeldannosubitodall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS.
Polizza di assicurazione
Documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall’assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
Il premio rappresenta il prezzo, al netto delle imposte, contributi ed eventuali diritti che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’assicuratore. Il pagamento del premio costituisce condizione di efficacia della garanzia.
Premio lordo
Si ottiene sommando il premio alle imposte contributi e diritti se presenti. corrisponde dunque a quanto versa concretamente il contraente.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell’assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.
Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato nei limiti e secondo le regole pattuite e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Proprietario
L’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di intermediazione da cui deriva in capo alla compagnia di assicurazione l’obbligo di corrispondere all’intermediario un compenso per gli affari andati a buon fine.
Quietanza
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
Rapina
Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
Xxxxxxxxx Xxxxx
comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art.148 (procedura di Risarcimento) del codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Risarcimento
Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un’assicurazione della responsabilità civile, è l’assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.
Risarcimento Diretto
Procedura di ottenimento del Risarcimento dei danni subiti in un Sinistro RcA direttamente dalla compagnia dell’assicurato invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile.
Rischi esclusi
Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione ovvero nelle condizioni di assicurazione.
Rischio
Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere la propria prestazione.
Rivalsa
L’esercizio del diritto della compagnia di recuperare nei confronti del contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che la stessa abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto di Assicurazione. In altre parole si tratta del diritto della compagnia di recuperare in tutto o in parte l’importo pagato a terzi per sinistri rientranti in casi di esclusione o limitazione della garanzia.
RUI
RegistroUnicodegliIntermediariAssicurativi,istituitodaldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/cE sull’intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l’esercizio dell’attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, l’elenco completo dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.
Scoperto
v. Franchigia/Scoperto.
Set Informativo
È il documento predisposto della compagnia di Assicurazione da consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Il Set Informativo contiene il Documento informativo precontrattuale danni, (DIP), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi (DIP Aggiuntivo), le condizioni di Assicurazione con Glossario ed il modulo di proposta, ove previsto.
Sinistro
Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia.
Società Partner La Società prescelta dalla compagnia come Partner che fornisce e gestisce i dispositivi satellitari.
Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.
Struttura organizzativa
Il centro per l’assistenza in funzione ogni giorno, 24 ore al giorno, incaricato all’organizzazione dei servizi di assistenza indicati nella polizza, su richiesta dell’assicurato.
Tariffa
Tariffa applicata dalla compagnia, in vigore al momento della stipula del contratto.
Valore a nuovo Valore determinato sulla base dell’ultima quotazione di Dueruote disponibile al momento del sinistro. In caso di danno parziale: l’ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d’uso.
Valore commerciale
Il prezzo realizzabile secondo Dueruote vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l’ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado d’uso.
informativa privacy
Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito Regolamento), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Tipologia e fonte dei dati
I dati personali trattati da ADRIATIc, a seconda della tipologia di polizza da Lei sottoscritta, sono i dati da Lei forniti nel xxxxx xxx xxxxxxxx xxx XXXXXXXx (xxx nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa) e/o raccolti anche per tramite degli intermediari assicurativi o da terzi, ivi inclusi terzi contraenti di polizze assicurative con altra compagnia, testimoni, coobbligati, altri operatori assicurativi, organismi associativi e consortili del settore assicurativo (es. banca dati ANIA), autorità di controllo (es. banca dati IVASS), fornitori e professionisti che collaborano con ADRIATIc.
Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, recapiti telefonici fissi e cellulari e indirizzi di posta elettronica, stato civile, sinistri con altre compagnie, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e reddituali, dati relativi a documenti personali, e a qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rivelare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di imputato o indagato in processi penali. Ove previsto in relazione ai prodotti assicurativi ADRIATIc, la compagnia potrà raccogliere informazioni sulla localizzazione del veicolo in caso di sinistro e dati relativi alla guida funzionali alla profilazione del conducente, laddove previsto dal prodotto sottoscritto.
Il mancato conferimento di tali dati personali, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste rende impossibile il perfezionamento del contratto di assicurazione.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra compagnia per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi,
(iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo
(ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico- tariffarie, sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza e controllo. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv).
I Suoi dati personali sensibili, rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute ecc.) potranno essere trattati dalla compagnia, soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso e per le finalità descritte in contratto.
Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicati come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra compagnia al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti alle modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste. Laddove Lei abbia rilasciato apposito consenso, i Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica), potranno essere eventualmente utilizzati anche per invaiarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
Modalità di trattamento e conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
A chi comunichiamo i suoi dati I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della
nostra compagnia preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (ad esempio, fornitori di servizi informatici, le società di recupero credito, intermerdiari assicurativi e finanziari, società di archiviazione e di postalizzazione, società di call center, fornitori di servizi amministrativi e contabili, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi).
I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa” e che operano in qualità di titolari del trattamento ( in particolare, canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti, ed altri consulenti, strutture sanitarie, autofficine, centri di demolizione autoveicoli , agenzie investigative, ecc. ), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazione ad essa associate), IVASS, cOVIP, UIF, Motorizzazione civile, Autorità Giudiziaria ed altre autorità pubbliche nonchè persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza a favore di ADRIATIc (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria, etc.); società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla compagnia.
In caso di operazioni poste in essere dall’interessato che siano ritenute rilevanti dalla compagnia ai sensi dell’art. 41 comma 1 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i. i dati potranno essere comunicati anche ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.
L’elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all’indirizzo privacy@adriatic- xxxxxxxxxxxxx.xx ovvero presso la compagnia.
Titolare e responsabile per la protezione dei dati personali
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d.d. con sede legale nella Repubblica di croazia, via Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx con Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx 00, 00000 XXXXXXX, sito internet xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali può essere contattato all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx.
Quali sono i suoi diritti
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ADRIATIc ASSIcURAZIONI
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