ACI INFORMATICA SPA
ACI INFORMATICA SPA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ACQUISTO DI STORAGE DI CLASSE ENTERPRISE DI TIPO “HYBRID”
ALLEGATO 6 AL DISCIPLINARE DI GARA
CIG 6837821C62
Sommario
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 5
Articolo 2 – Oggetto – Consegna – Installazione - Collaudo 6
Articolo 3 – Descrizione della fornitura del sistema 8
Articolo 4 – Servizio di manutenzione e assistenza dei sistemi offerti 8
Articolo 6 – Estensione del servizio 10
Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa 10
Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa 12
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 14
Articolo 5 – Durata 15
Articolo 10 – Obblighi di riservatezza 15
Articolo 11 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro 17
Articolo 13 - Referenti 17
Articolo 14 - Responsabilità 18
Articolo 15 - Revisione dei prezzi 18
Articolo 16- Penali 18
Articolo 17 - Corrispettivo 21
Articolo 18 - Fatturazione e pagamento 22
Articolo 19 - Subappalto 24
Articolo 20 - Disposizioni antimafia 27
Articolo 21 - Cauzione 28
Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti 29
Articolo 23 - Risoluzione 30
Articolo 24 - Recesso 31
Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari 32
Articolo 26 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione 33
Articolo 27 – Codice Etico ACI Informatica 34
Articolo 28 - Consenso al trattamento dei dati 34
Articolo 29 - Condizioni particolari di risoluzione 35
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali 35
Articolo 31 - Foro competente 36
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ACQUISTO DI STORAGE DI CLASSE ENTERPRISE DI TIPO “HYBRID”
TRA
ACI INFORMATICA S.p.A. con sede in Roma alla xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, 00 Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (di seguito per brevità ACI INFORMATICA)
E
, con xxxx xxxxxx xx , Xxx
, X. XXX , (xxxxxxxxxxx ai fini del presente contratto in , Via ,) in persona del
, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Impresa”),
PREMESSO CHE
− l’Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
− l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d’offerta -; Allegato “II” - Capitolato Tecnico; Allegato “III” – Eventuali chiarimenti inviati durante la gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e
domiciliate,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Capitolato Tecnico), Allegato “III” (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da ACI Informatica, prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall’Impresa.
4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 01/03/2009 provvederà a comunicare alla stessa Autorità i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente: 6837821C62.
6. E’ designato quale Responsabile del Procedimento l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx .
7. È designato quale Direttore dell’esecuzione del contratto il dott. .
Articolo 2 – Oggetto – Consegna – Installazione - Collaudo
1. ACI Informatica affida all‘Impresa l’incarico per la fornitura, l’installazione, l’avviamento, la manutenzione e l’assistenza di 2 sistemi storage di classe Enterprise di tipo “Hybrid”, ovvero contenenti contemporaneamente dischi SSD/FLASH, SAS (architettura di tipo multi-tiering), con funzionalità di spostamento automatico dei dati, per l’ottimizzazione delle performance, tra le diverse tecnologie.
2. In particolare, l’Impresa dovrà provvedere:
a) alla fornitura di sistemi storage (storage enterprise) che abbiano sia connessioni verso maiframe (FICON) sia connessioni verso SAN di tipo Open (Fiber Channel) e che possano consentire livelli di servizio pari o superiori al 99,9999%;
b) alle attività di implementazione e configurazione del sottosistema per l’installazione e messa in esercizio delle componenti hardware e del software di base.
In particolare, l’impresa dovrà, altresì, curare un periodo di addestramento del personale ACI Informatica relativo all’utilizzo dello storage e del software di base.
Tale periodo di addestramento dovrà essere erogato entro 2 mesi dalla data di collaudo presso la sede di ACI Informatica via Fiume delle Perle in Roma n. 24; dovrà essere suddiviso in due sessioni comprendenti 4 giornate lavorative ciascuna e dovrà essere svolto durante il normale orario lavorativo.
c) al servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia dei
sistemi offerti di cui al successivo art. 4.
3. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel capitolo 10 del Capitolato, dovrà avvenire, a cura e spese dell’Impresa, presso la sede di ACI Informatica in Xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000, x xxxxxx xx xxxx xx XXXXXX – Via dei Tizii 6/B, presso lo spazio in housing assegnato ad ACI Informatica, entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
4. L’installazione ed il collaudo della fornitura dovranno terminare entro gli ulteriori 30 giorni dalla data di consegna.
5. Per “installazione e collaudo” si intende la posa in opera dello storage nella posizione definita dal committente nel Data Center, l’assemblaggio dei diversi componenti del sistema (Engine, dischi, schede ecc), la connessione all’alimentazione elettrica e la corretta verifica del funzionamento del sistema, la configurazione di base del sistema con i dischi, la connessione agli switch di SAN, la configurazione del cluster geografico tra i due sistemi, e la verifica della corretta operatività attraverso i test di sistema.
6. Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente al software e dovranno essere corredate dalla manualistica tecnica e manualistica d’uso (hardware e software) redatta in lingua italiana o, in subordine, in lingua inglese, su supporto cartaceo (manuali) e/o
CD/DVD, o scaricabile da internet, così come previsto al capitolo 7 del Capitolato tecnico, pena la mancata effettuazione del collaudo.
7. L’effettuazione delle prove di collaudo avverrà alla presenza congiunta
di personale ACI Informatica e dell’Impresa.
8. Eventuali ritardi nella consegna e nel collaudo comporteranno l’applicazione di penali di cui al successivo art. 16.
7. L’Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi compresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 17 tutte le prestazioni previste nel Capitolato tecnico.
8. La descrizione della fornitura complessiva, le modalità di esecuzione delle attività, le specifiche attività richieste all’Impresa, oltre che nel presente contratto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico a cui specificatamente si rinvia.
Articolo 3 – Descrizione della fornitura del sistema
1. Per quanto riguarda la fornitura di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. a), i sistemi devono appartenere all’ultima generazione di sistemi rilasciata dall’Impresa e consentire la funzionalità di replica sincrona su uno storage omologo.
2. I sistemi offerti devono presentare le caratteristiche di massima affidabilità dei singoli componenti (ridondanze di componenti, interfacce, link, ecc.) e dovranno essere configurati per garantire la continuità del servizio, l’elevata espandibilità, le perfomance adeguate e la disponibilità dei dati anche in caso di guasto. In particolare ciascun sistema storage dovrà presentare le caratteristiche di base, la configurazione hardware, i requisiti generali e di compatibilità e le ulteriori specifiche di cui di cui ai capitoli 2, 3, 4 e 5 del Capitolato tecnico.
Articolo 4 – Servizio di manutenzione e assistenza dei sistemi offerti
1. Per quanto riguarda il servizio di manutenzione e di assistenza tecnica dei sistemi offerti di cui al capitolo 8 del Capitolato tecnico, l’Impresa si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di manutenzione/assistenza hardware e software su tutte le apparecchiature fornite con le modalità, condizioni e termini stabiliti nel cap. 8 del Capitolato tecnico per un periodo di totale e completa garanzia on site di 48 mesi decorrenti dalla data di collaudo positivo.
2. Il servizio di manutenzione/assistenza comprende sia la manutenzione preventiva, consistente in interventi (regolazioni, controlli, sostituzioni) finalizzati all’ottimizzazione ed all’aggiornamento dei sistemi oggetto della fornitura, che la manutenzione correttiva, consistente sia nella riparazione dei guasti, blocchi o altro inconveniente che dovesse verificarsi e sia nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento del sistema.
3. L’Impresa dovrà utilizzare per il servizio di manutenzione/assistenza parti di ricambio di primaria qualità, nuove di fabbrica e, ove esistenti, prodotte dallo stesso costruttore del sottosistema.
4. Il servizio di manutenzione dovrà comprendere altresì, a totale carico dell’Impresa, l’effettuazione delle modifiche tecniche, consistenti nei miglioramenti e/o aggiornamenti, al fine di elevare il grado di affidabilità del sistema, di migliorarne il funzionamento e di aumentarne la sicurezza. In particolare, devono essere compresi nella manutenzione gli interventi di adeguamento del firmware eventualmente richiesti da ACI Informatica in seguito all’evoluzione delle versioni installate o per
garantire la compatibilità con altri sottosistemi.
5. L’Impresa in caso di malfunzionamenti si obbliga a garantire una attività di supporto 24 ore su 24 per sette giorni su sette per 365 giorni l’anno, con assistenza on site, per tutti i giorni compresi sabato e domenica, per 365 giorni l’anno, e ripristino nei tempi indicati nel capitolo 8 del Capitolato tecnico e di seguito riportati:
a) per malfunzionamenti bloccanti ovvero per malfunzionamenti a causa dei quali le funzionalità non possono essere utilizzate in tutto o in parte dagli utenti, entro 8 ore dalla chiamata;
b) per malfunzionamenti non bloccanti ovvero per malfunzionamenti a causa dei quali le funzionalità risultano degradate oppure si evidenzia un comportamento anomalo in situazioni specifiche, entro un giorno dalla chiamata.
6. Il mancato rispetto del tempo di ripristino di cui al precedente comma 5 comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.
7. Per quanto qui non disposto o disciplinato si rinvia al citato capitolo 8 del Capitolato tecnico.
Articolo 6 – Estensione del servizio
1. L’ACI Informatica si riserva la facoltà, nel corso della vigenza contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di richiedere ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i un aumento fino alla concorrenza del quinto del valore della fornitura alle condizioni stabilite nel presente contratto.
Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 17 tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione delle attività e servizi oggetto del contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l’Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ACI Informatica.
4. L’Impresa consente ad ACI Informatica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI Informatica, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
7. L’impresa si obbliga a garantire che i prodotti hardware abbiano i gradi di affidabilità, funzionalità ed aderenza alle specifiche tecniche richieste.
8. Inoltre, l’Impresa si obbliga a garantire il rispetto dei requisiti logistici in termini di peso, spazio, assorbimento di potenza, temperatura e quant’altro sia necessario per la corretta sistemazione degli apparati nei locali destinati ad accogliere i sistemi.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa
1. Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato, avente la capacità professionale per espletare il servizio
secondo le condizioni minime previste dal Capitolato Tecnico.
2. L’Impresa prende atto che dovrà impiegare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato. Pertanto, l’Impresa non potrà utilizzare personale assunto con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato e con qualsiasi altro tipo di contratto compresi quelli definiti a progetto (già definiti di “Collaborazione coordinata e continuativa”).
3. L’Impresa garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionale.
4. Le prestazioni contrattuali da svolgersi eventualmente presso gli uffici di ACI Informatica dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. In tal caso, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di ACI Informatica continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di ACI Informatica e/o di terzi autorizzati. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ACI Informatica e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
5. Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici di ACI Informatica potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla ACI Informatica, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
6. L’impresa è tenuta a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi, ed a garantire il rispetto da parte dello stesso delle disposizioni interne di ACI Informatica. Inoltre, il personale preposto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ha l’obbligo, nella frequentazione degli uffici di ACI Informatica, di portare in modo visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
7. L’Impresa riconosce all’ACI Informatica la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, che fossero ritenute ad insindacabile giudizio della ACI Informatica medesima non adeguate alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte della ACI Informatica di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per la stessa ACI Informatica.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L’Impresa si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all’oggetto del presente contratto.
Articolo 5 – Durata
1. Il presente contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine al cessare del servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia che dovrà essere erogato per 48 mesi a partire dalla data di collaudo positivo dell’intero sistema.
Articolo 10 – Obblighi di riservatezza
1. L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in
alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la ACI Informatica e per i successivi 5 anni.
2. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
4. A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di ACI Informatica anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla ACI Informatica.
7. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa comunicazione alla ACI Informatica.
Articolo 11 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. L’Impresa nell’esecuzione dei servizi è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.
81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
Articolo 12 – Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d’uso
1. ACI Informatica acquisisce la proprietà delle apparecchiature oggetto del presente contratto, e quanto a corredo delle stesse, a partire dalla data di accettazione della fornitura di cui all’art. 2; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione delle stesse da parte di ACI Informatica.
Le licenze d’uso dei prodotti software sono concesse ad ACI Informatica a tempo indeterminato.
Articolo 13 - Referenti
1. ACI Informatica e l’Impresa, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nomineranno rispettivamente un proprio referente per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali.
2. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, i referenti potranno concordare modifiche e varianti alle attività previste, purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti.
Articolo 14 - Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse ad ACI Informatica, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 15 - Revisione dei prezzi
1. Per l’intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.
Articolo 16- Penali
1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'impresa le penali così quantificate:
A) Consegna delle apparecchiature
Per ogni giorno, o frazione di giorno di ritardo rispetto al termine di consegna di cui al precedente art. 2, si applicherà all’Impresa una penale pari a € 3.000,00 (tremila/00).
B) Collaudo
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di collaudo di cui al capitolo 8 del Capitolato tecnico, si applicherà all’impresa una penale giornaliera di € 1.000,00 (mille/00).
C) Tempi di ripristino
a) per malfunzionamenti bloccanti, così come individuati nel
capitolo 8 del Capitolato tecnico
per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi previsti per il ripristino/risoluzione dell’inconveniente di cui al precedente art. 4, si applicherà all'Impresa di una penale di € 200,00 (duecento/00).
b) per malfunzionamenti non bloccanti, così come individuati nel
capitolo 8 del Capitolato tecnico
per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per il ripristino/ risoluzione dell’inconveniente di cui al precedente art. 4, si applicherà all'Impresa di una penale di € 200,00 (duecento/00).
2. Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.
3. ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di
diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:
• qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;
• qualora l’ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell’intera fornitura di cui all’art. 17.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla ACI Informatica l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
7. La ACI Informatica, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 21, senza bisogno di diffida
o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Articolo 17 - Corrispettivo
1. Il corrispettivo massimo complessivo, omnicomprensivo, per la fornitura, l’installazione ed avviamento di 2 sistemi storage di classe Enterprise di tipo Hybrid, nonché per l’erogazione di servizi di manutenzione ed assistenza tecnica on site per 48 mesi dalla data di collaudo positivo di tutti gli apparati forniti è pari ad Euro
( ), IVA
esclusa.
2. Il corrispettivo contrattuale è da intendersi remunerativo di ogni onere e spesa necessari per l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali; tale corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Il costo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non sono presenti rischi da interferenza che richiederebbero l’adozione da parte dell’Impresa di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre tali rischi. Pertanto, l’Impresa non dovrà sostenere ulteriori costi per la sicurezza, rispetto a quelli propri, per far fronte a specifiche necessità derivanti dal presente contratto.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono
compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità e l’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
7. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.
Articolo 18 - Fatturazione e pagamento
1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17 verrà effettuata dall’impresa al collaudo positivo di tutti gli apparati forniti.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice
CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxx, X. XXX 00000000000, e inviata per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx.
3. La suddetta fattura dovrà indicare espressamente la causale del
pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture
in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.
5. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs.
231/2002, come modificato dal X.Xxx. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a
, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale
conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal
D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 25.
6. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà
tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il
99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex articolo 30 del D.Lgs. 50/2016) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.
Articolo 19 - Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
< … ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 2.>
2. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto
delle prestazioni contrattuali.
3. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi comma.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. L’Impresa si impegna a depositare presso ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza nei confronti del subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio
8. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
9. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, ACI Informatica procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
10. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell’Impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun
indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
12. L’Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. L’impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica effettuata da ACI Informatica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
15. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annullerà l’autorizzazione al subappalto.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.
105 del D.Lgs. 50/2016.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
Articolo 20 - Disposizioni antimafia
1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel
periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell’organo di amministrazione della Impresa, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Articolo 21 - Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs n. 50/2016, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante
emessa da
, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dal citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l’Impresa.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.
4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della ACI Informatica.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto all’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del codice civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI Informatica.
3. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria degli
obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 23 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 14;
d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 7 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 8 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 10 Obblighi di riservatezza; 14 Responsabilità; 16 Penali; 19 Subappalto; 21 Cauzione; 22 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 25 Tracciabilità dei flussi finanziari; 27 Codice etico di ACI Informatica; 29 Condizioni particolari di risoluzione.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 24 - Recesso
1. La ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Tenuto conto che le attività di cui al presente contratto sono inserite in un progetto svolto nell’ambito del rapporto istituzionale che ACI Informatica ha nei confronti dell’Automobile Club d’Italia (ACI), qualora detto progetto dovesse essere dall’ACI interrotto e/o sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente contratto.
3. Dalla data di efficacia dell’interruzione/sospensione di cui ai precedenti commi, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ACI Informatica.
4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
5. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
6. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto devono essere registrati dall’Impresa su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio codice CIG).
2. L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma 1 determina la nullità assoluta del presente contratto ai sensi dell’art. 1418 codice civile.
3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente contratto.
4. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 26 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione
1. In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di fallimento dell’appaltatore, se società commerciale, ACI Informatica potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. In caso di fallimento dell’appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell’Amministrazione. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
3. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a quando il
cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.
4. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, ACI Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.
Articolo 27 – Codice Etico ACI Informatica
1. L’Impresa si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice etico di ACI Informatica, predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale Codice Etico è consegnato all’Impresa che dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.
2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico darà la facoltà ad ACI Informatica di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, comunicando per iscritto alla Impresa Appaltatrice la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
Articolo 28 - Consenso al trattamento dei dati
1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse
all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 29 - Condizioni particolari di risoluzione
1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell’allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ACI Informatica può recedere dal contratto.
2. L’Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al
presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Articolo 31 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, lì
ACI Informatica S.p.A. L’Impresa
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx.
Dichiarazione dell’Impresa annessa al contratto
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 Oggetto – Consegna – Installazione - Collaudo Articolo 6 Estensione del servizio
Articolo 7 Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
Articolo 8 Obblighi specifici a carico dell’impresa Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Articolo 10 Obblighi di riservatezza
Articolo 14 Responsabilità Articolo 15 Revisione dei prezzi Articolo 16 Penali
Articolo 19 Subappalto
Articolo 20 Disposizioni antimafia Articolo 21 Cauzione;
Articolo 22 Divieto di cessione del contratto e dei crediti Articolo 23 Risoluzione
Articolo 24 Recesso
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 26 Successione – fallimento –cessione – trasformazione - scissione Articolo 27 Codice Etico ACI Informatica
Articolo 28 Consenso al trattamento dei dati Articolo 29 Condizioni particolari di risoluzione Articolo 31 Foro competente
Roma, lì
L’Impresa
Il legale rapp.te pro tempore