Contract
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di RUP con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo circa gli appalti della Società Lucca Crea per l'annualità 2019, con possibilità di rinnovo anche per l'annualità 2020.
DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSE
Con determina/decreto a contrarre n. 3 del 2019 questa Società ha deliberato di affidare il servizio di RUP per tutti gli appalti della Società Lucca Crea Srl per l'annualità 2019 con possibilità di proroga del servizio anche per le annualità 2020 e 2021.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
Luogo di esecuzione LUCCA
CIG: 7770996CC1
Numero Gara: 7318141
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Allegati.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo “xxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC“xxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx”e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto relativo alla prestazione per l'annualità 2019 eventualmente rinnovabile anche per le due annualità 2020 e 2021.
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. L’importo annuale a base di gara è pari ad € 32.500,00 (oltre CNPAI ed oneri fiscali).
La prestazione principale è quella relativa all'attività di Rup in tutte le fasi di esecuzione dei contratti: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle procedure bandite dalla Società Lucca Crea durante l'annualità 2019 di importo compreso tra € 0,01 ed € 2.000.000,00
Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle procedure di gara concluse nell'annualità 2018 a mero titolo esemplificativo e come base di impegno annuale per i contratti da stipularsi nel successivo triennio 2019-2021.
Si evidenzia inoltre che nel 2018 sono stati acquisiti indicativamente n. 400 SMARTCIG
2018 | servizio audio video 2018/2019 | € 121.540,00 |
2018 | Noleggio generatori 2018 | € 126.000,00 |
2018 | Noleggio allestimenti interni 2018-2019-2020 | € 885.670,50 |
2018 | Assistenza stradale ed interventi 2018-2019 | € 143.178,00 |
2018 | Noleggio filodiffusione 2018 | € 114.710,00 |
2018 | Digital 2018-2019-2020 | € 187.666,50 |
2018 | Forniture audio video 2018-2018 | € 66.000,00 |
2018 | servizio di fornitura e gestione dell'infrastruttura di cloud data-center in HA per Lucca Crea per il periodo 1/7/18-30/6/21 | € 60.000,00 |
2018 | Gestione magazzino per edizione | € 152.370,00 |
manifestazione 2018. | ||
2018 | Allestimento mostre annualità 2018-2020 | € 160.311,00 |
2018 | Responsabile della comunicazione annualità 2018-2020 | € 75.500,00 |
2018 | Web Content Manager dei siti internet di Lucca Crea 2018-2020 | € 24.000,00 |
2018 | Social Media Strategist annualità 2018/2020 | € 39.600,00 |
2018 | Marketing Consultant e Business Relation Specialist 2018-2020 | € 51.000,00 |
2018 | Servizio di Videogames Marketing & PR Consultant 2018-2019 | € 17.200,00 |
2018 | Servizio Curatore Area Japan per l'evento Lucca Comics & Gamesper il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000 | € 12.000,00 |
2018 | Portierato- felpati 2018 | € 485.000,00 |
2018 | servizio di attività di portierato, custodia e guardiania notturna per la manifestazione di Lucca Comics & Games 2018 con possibilità di proroga anche per l'annualità 2019 | € 383.000,00 |
L’appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1 DURATA
Per l'annualità 2019 le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite durante l'annualità 2019 e secondo il cronoprogramma aggiornato che la società fornirà all'aggiudicatario ogni 20 giorni con l'indicazione delle procedure da sviluppare.
4.2 OPZIONI
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi due anni (2020 e 2021) dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 32.500,00 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 97.500,00 al netto di Iva
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; società di professionisti;
società di ingegneria;
prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad
h) del presente elenco;
consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter,
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini:
le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ Requisiti del concorrente
a)I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
Copertura assicurativa contro i rischi professionali
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non sono previsti requisiti particolari di capacità economica-finanziaria
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
• Laurea magistrale in ingegneria, architettura, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologiche forestali e ambientali, scienze e tecnologiche geologiche;
• Abilitazione all'esercizio della professione;
• Iscrizione all'ordine professionale di appartenenza;
• comprovataa esperienza nel settore almeno quinquennale;
• Aver svolto nell'ultimo triennio servizi analoghi (attività di RUP) per un importo complessivo di notula/fattura pari ad € 20.000,00;
• Aver svolto nell'ultimo triennio l'attività di RUP per servizi in ambito fieristico/festivaliero il cui valore dei servizi ammonti ad almeno € 1.000.000,00 di cui almeno uno di importo singolo pari ad € 220.000,00 o superiore
7.3.1 REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE EX ART.16, L.R. TOSCANA N 38/2007
Ricorrendone il caso il concorrente deve possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art.16, L.R. Toscana n 38/2007, e pertanto deve aver rispettato i seguenti adempimenti:
aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
aver nominato il medico competente nei casi previsti dall'art.18 D.Lgs. n. 81/2008;
aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D.Lgs. n. 81/2008;
aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37, X.Xxx. n. 81/2008.
La Stazione appaltante provvederà, prima dell’aggiudicazione definitiva, al controllo dell’effettuazione dei suddetti adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto, ai sensi dell’art. 16, comma 1bis, LR n. 38\2007, alla competente ASL e all’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e
dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:
per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e
c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2.
Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Non è ammesso il ricorso al subappalto.
10. GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.
11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo sulle aree oggetto di manifestazione fieristica è obbligatorio, tenuto conto che
è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento al n. 0583.401711
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a “xxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx”e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Non è dovuto il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Vedere indicazioni riportate nel bando di gara
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa dovrà essere compilata secondo le indicazioni riportate nel bando di gara.
16. OFFERTA TECNICA
L'offerta tecnica dovrà essere compilata secondo le indicazioni riportate nel bando di gara e comunque con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicata al
punto 18.1 lett. A e con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta» indicate al punto 18.1 lett. B.
Con riferimento alle «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicate al punto 18.1 lett.
A dovrà essere allegato il proprio cv.
Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta» indicate al punto 18.1 lett. B dovrà essere prodotta una relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare:
– Formulazione proposte;
– Svolgimento procedure;
– Attuazione degli interventi;
– Verifica e monitoraggio.
La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n.8 pagine formato carattere Times New Roman 12 massimo 20.000 battute (spazi inclusi).
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17. OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica dovrà essere compilata secondo le indicazioni riportate nel bando di gara.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
punteggio | |
Offerta tecnica | 80/100 |
Offerta economica | 20/100 |
totale | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
A | professionalità ed adeguatezza dell’offerta | |||
criterio | Max punti | Punti parziali | sub-criteri di valutazione | |
1 | Professionalità e adeguatezza desunta dal cv | 50 | 25 | Esperienza nel settore degli appalti pubblici con la qualifica di RUP nell'ultimo quinquiennio |
15 | Esperienza specifica nella qualifica di RUP circa appalti inerenti manifestazioni fieristiche nell'ultimo quinquiennio | |||
10 | Esperienza nell'ambito della gestione di appalti di importo contrattuale di superiore ad € 1.000.000,00 nell'ultimo quinquennio |
B | caratteristiche metodologiche dell’offerta | |||
criterio | Max punti | Punti parzial i | sub-criteri di valutazione | |
1 | Coerenza della proposta metodologica alle esigenze dell'azienda | 30 | 15 | Coerenza della proposta con le risorse proprie dell'azienda ed analisi interfaccia con tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. |
15 | Analisi del procedimento nelle fasi del procedimento, progettazione, affidamento ed esecuzione e proposta migliorativa. |
I punteggi verranno assegnati dalla commissione, ove possibile, in base a quanto indicato dalle singole ditte/professionisti nelle proposte di offerta, laddove non siano indicati elementi che consentano alla commissione di effettuare la valutazione verranno assegnati 0 punti alla voce mancante.
Per la valutazione dell'offerta tecnica il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui al precedente punto 16 ovvero:
Con riferimento alle «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicate al punto 18.1 lett.
A dovrà essere allegato il proprio cv.
Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta» indicate al punto 18.1 lett. B dovrà essere prodotta una relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare:
– Formulazione proposte;
– Svolgimento procedure;
– Attuazione degli interventi;
– Verifica e monitoraggio;
– Proposta migliorativa.
La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n.6 pagine formato carattere Times New Roman 12 massimo 20.000 battute (spazi inclusi).
In ogni caso le ditte concorrenti dovranno produrre materiale documentario chiaro e preciso.
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a
40 punti del punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrizzazione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia di 40 punti.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
L'assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica avverrà attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni singolo sottocriterio verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo criterio.
Per semplicità di calcolo il valore dei coefficienti viene così definito: 0 = Nettamente Insufficiente
0,1 = Insufficiente
0,25 = Mediocre
0,4 = Scarso
0,5 = Sufficiente
0,6 = Discreto
0,75 =Buono
0,9 = Molto Buono 1= Ottimo
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Nell'ipotesi di una sola offerta non si procederà alla riparametrizzazione.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata, secondo la seguente formula Vi = (Ri/Rmax)a
Dove:
Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo; Rmax = Ribasso dell'offerta più conveniente; a = Coefficiente assunto pari 0,5
Per l'attribuzione del punteggio finale complessivo che consenta di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà utilizzato il metodo aggregativo compensatore.
A ciascun concorrente il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula: Pi = Σn[Wi*Vai]
dove:
Pi= Punteggio dell'offerta i-esima n= numero totale dei requisiti
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Vai= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.
Non sono ammesse offerte recanti condizioni difformi dal presente bando e dal capitolato di gara, né offerte parziali, condizionate e/o con riserva, espresse in modo indeterminato, o non complete.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.
Per le operazioni di gara occorre fare riferimento alle indicazioni riportate nel bando di gara.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell’Albo, tali prescrizioni verranno aggiornate.
Le incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n.3membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Per le operazioni di gara occorre fare riferimento alle indicazioni riportate nel bando di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.000,00 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di LUCCA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.