Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, e la Proposta di Adesione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Adesione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Modello 5347/14
BPM In Più Business Modello 5347/14
Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di maggio 2014 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 20.05.2014
Nota Informativa
Contratto di assicurazione Infortuni
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali
Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia” o l’”Impresa”) è la Società Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 045.
Bipiemme Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Covéa ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM (il “Gruppo Covéa”).
L’indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx - Xxxxxx. Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Bipiemme Vita S.p.A. è un’impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Sulla base dei dati relativi all’ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, relativo all’esercizio 2013, il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a
€ 222.078.553 di cui il capitale sociale ammonta a € 179.125.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 4.559.920
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,64493.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato con tacito rinnovo.
Il Contraente può dare la disdetta inviando la richiesta per iscritto almeno trenta giorni prima della ricorrenza annuale della decorrenza del contratto (la “Data di Decorrenza), quest’ultima riportata nella proposta di adesione (la “Proposta”).
Si rinvia alla sezione III – articolo 15 – “Tacita proroga del contratto” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3 – Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa, è destinato ad aziende con personalità giuridica che abbiano la possibilità di offrire alle proprie risorse chiave una copertura assicurativa contro gli infortuni. Infatti il contratto prevede che, a seguito di infortunio che abbia come conseguenza una invalidità permanente e/o il decesso dell’Assicurato, la Compagnia eroghi un indennizzo calcolato sulla somma assicurata.
Se l’invalidità permanente riconosciuta è compresa tra il 20% e il 50% la Compagnia supervaluta del 50% la percentuale di invalidità riscontrata ed indennizza in proporzione al capitale assicurato (es. ad una percentuale di invalidità del 20% corrisponde il pagamento del 30% del capitale assicurato). Se viene riconosciuta un’invalidità permanente ≥ 51% viene corrisposto il 100% del capitale assicurato.
Si rinvia alla sezione I – “Prestazioni” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il rischio non è coperto qualora l’infortunio dell’Assicurato sia conseguenza di uno degli eventi illustrati alla sezione I - articolo A3 - “Rischi esclusi dall’assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
Relativamente al caso di invalidità permanente si conviene che per un’invalidità accertata inferiore al 20%, la Compagnia non liquidi alcuna indennità.
Come stabilito alla sezione III - articolo 10 – “Persone assicurate” delle Condizioni di Assicurazione, l’Assicurato non può avere un’età superiore a 69 anni e 6 mesi.
4 – Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall’Assicurato siano complete e veritiere per evitare successive legittime contestazioni da parte della Compagnia, che potrebbero anche compromettere il diritto alla prestazione.
Si rinvia alla sezione III – articoli 6 - “Aggravamento del rischio” e 12 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5 – Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione
In corso di contratto, la Compagnia dovrà venire sempre tempestivamente informata per iscritto di ogni aggravamento o diminuzione del rischio compresi i cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Si rinvia alla sezione III – articoli 6 – “Aggravamento del rischio”, 7 – “Diminuzione del rischio” e 12 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
A puro titolo esemplificativo qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell’attività professionale dichiarata che comporti un aggravamento del rischio, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Compagnia, ad esempio da istruttore di scuola guida – teoria - che appartiene alla classe di rischio 1, ad istruttore di scuola guida – pratica - che appartiene alla classe di rischio 2, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività, l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura, indicata nella tabella delle percentuali d’indennizzo di cui all’articolo delle Condizioni di Assicurazione.
6 – Premi
A fronte della garanzia di pagamento da parte della Compagnia delle prestazioni del contratto, è dovuto un premio (i “Premi” o al singolare il “Premio”) , il cui importo è indicato alla sezione IV delle Condizioni di Assicurazione nella tabella “Premi Assicurativi”.
Il pagamento di ciascun Premio avverrà attraverso l’addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.
La Compagnia applicherà uno sconto sul Premio riportato nella tabella “Premi Assicurativi” alle seguenti condizioni:
Percentuale di sconto
Beneficiari dello sconto
5% (cinque per cento) tutti gli assicurati, successivi al primo, di un medesimo contraente
7 – Adeguamento del Premio e delle somme assicurate
L’aggravamento del rischio o la sua diminuzione comportano una rettifica dell’ammontare del Premio a decorrere dalla prima scadenza di Premio successiva alla comunicazione.
Si rinvia alla sezione III, articoli 6 – “Aggravamento del rischio” e 7 – “Diminuzione del rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
8 – Diritto di recesso
Il Contraente e la Compagnia possono esercitare il diritto di recesso sul presente contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 15 – “Tacita proroga del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
9 – Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il Contraente deve ricordare che un contratto di assicurazione è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell’esistenza del contratto ed esigere le prestazioni nei termini di Xxxxx. Infatti l’articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell’Assicurato ecc.).
10 – Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Qualora una delle parti del contratto descritto nella presente Nota informativa intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tal caso la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire alla sede legale di Bipiemme Vita S.p.A., Servizio Legale e Societario, Xxx xxx Xxxxx x. 0, Xxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 00.000000.00.
11 – Regime fiscale
11.1 – Regime fiscale dei premi
Ogni Premio corrisposto in dipendenza di questo contratto di assicurazione sconta un’imposta pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del Premio stesso.
11.2 – Regime fiscale delle prestazioni corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF.
Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall’imposta sulle successioni.
In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12 – Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
A parziale deroga dell’art. 1913 del Codice Civile la comunicazione di sinistro deve essere inviata per iscritto alla Compagnia entro dieci giorni dalla data del sinistro stesso o da quando gli aventi diritto alla prestazione ne sono venuti a conoscenza.
Si rinvia agli articoli della sezione III – Norme che regolano la liquidazione del sinistro – e alla sezione III articoli 16 – “Obblighi del Contraente in caso di sinistro” e 17 – “Termine di pagamento dell’indennizzo dovuto ai sensi di polizza” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative:
13 – Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Fax 02-85.96.44.40, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06-42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In questi casi nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index_en.htm.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
14 – Arbitrato
In caso di controversie di natura medica sulla misura delle indennità, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Si rinvia alla sezione III – articolo 20 – “Controversie – Arbitrato irrituale” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
15 - Informazioni sull’area riservata del sito internet della Compagnia
Il Contraente può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un’apposita Area Riservata del sito internet della Compagnia all’interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:
le coperture assicurative in essere;
le condizioni contrattuali sottoscritte;
lo stato dei pagamenti dei premi.
Il Contraente può accedere all’Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet xxx.xxxxxxx.xx dove in un’apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale, un numero di polizza attiva, un indirizzo e-mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all’eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo.
Al termine della registrazione il Contraente riceverà, all’indirizzo e-mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa. Nel caso di sottoscrizione di contratti in forma collettiva in cui gli Aderenti/Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l’accesso all’Area Riservata è consentito anche agli stessi.
Bipiemme Vita garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell’Area Riservata.
Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, è possibile consultare il sito internet di Bipiemme Vita S.p.A. xxx.xxxxxxx.xx.
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Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx
Contratto di assicurazione Infortuni
Condizioni di
Assicurazione
PRESTAZIONI
A1 - Prestazioni
In caso di morte a seguito di infortunio, BPM In Più Business garantisce un capitale di:
€ 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove),
€ 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto) o
€ 154.937,07 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette virgola zero sette)
secondo la scelta effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione e riportata nella proposta di adesione.
In caso di invalidità permanente a seguito di infortunio, BPM In Più Business garantisce un indennizzo calcolato percentualmente sul capitale scelto per il caso morte con le modalità indicate all’art. VI “Invalidità permanente” del paragrafo “Norme che regolano la liquidazione del sinistro”.
Non è possibile scegliere un capitale diverso per l’invalidità permanente.
A2 - Rischio assicurato
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nello svolgimento delle attività professionali svolte, la cui principale è dichiarata nella proposta di adesione, oppure nello svolgimento di ogni altra attività legata alla vita privata che non abbia carattere professionale. Con il termine infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente.
Sono considerati infortuni anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento o il congelamento, la folgorazione;
e) i colpi di sole o di calore;
f) le lesioni determinate da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie; sono invece comprese le ernie di origine traumatica;
g) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, nonché gli infortuni determinati da vertigini, purché non cagionati da abuso di alcoolici e/o psicofarmaci, sostanze stupefacenti, allucinogeni;
h) gli infortuni derivanti da colpa grave;
i) gli infortuni derivanti da aggressioni, rapine, sequestri di persona, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
j) le conseguenze di irradiazioni rese necessarie da infortunio in garanzia;
k) gli infortuni subiti in occasione di legittima difesa o di atti di solidarietà;
l) le morsicature, le punture e le ustioni da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza.
A3 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore solo se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
c) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri e simili), e di mezzi subacquei, salvo quanto previsto dall’art. A5 “Rischio Volo”;
d) dalla pratica professionale di sport;
e) dalla pratica di pugilato, arti marziali, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, immersione con autorespiratore, rafting, paracadutismo e/o sport aerei in genere, compreso il parapendio;
f) dalla partecipazione a competizioni (si intende gare organizzate e riconosciute) – o relative prove – ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo in quanto non retribuite (nel concetto di retribuzione non rientrano i premi non in denaro quali coppe, omaggi e simili); in relazione alle prove ippiche si intendono come prove aventi carattere ricreativo quelle classificate come A1 e A2;
g) da abuso di alcoolici e psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
j) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e straripamenti salvo quanto previsto all’art. A4 “Rischio guerra”;
k) da qualsiasi atto di terrorismo che implichi l’uso o la diffusione o la relativa minaccia di qualunque arma o ordigno nucleare oppure agente chimico o biologico;
l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
m) da stati invalidanti già manifestatisi precedentemente alla sottoscrizione del contratto;;
Le esclusioni di cui alle lettere a), d), e), f) sono comprese in garanzia se l’infortunio deriva dall’esercizio dell’attività professionale dichiarata.
Non sono in ogni caso considerate derivanti da infortunio, le lesioni di qualsivoglia natura, alla cuffia dei rotatori e al tendine calcaneale (il cosiddetto tendine di Achille).
A4 - Rischio guerra
A parziale deroga dell’art. A3, punto j), sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) od insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all’estero, restando esclusi gli infortuni che colpissero l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano e a condizione che non vi abbia preso parte attiva.
A5 - Rischio volo
L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato quale passeggero trasportato su velivoli a motore autorizzati all’esercizio di traffico aereo civile anche se i velivoli sono di proprietà di ditte o privati, purché condotti da piloti regolarmente abilitati, o su velivoli a motore militari impiegati per il trasporto di passeggeri o civili, in occasione di voli su territori dotati di regolare assistenza al traffico aereo.
A6 - Supervalutazione invalidità permanente
Nel caso di sinistri in cui sia riscontrata un’invalidità permanente compresa tra il 20% e il 50%, la Società assicuratrice supervaluta del 50% la percentuale di invalidità riscontrata e corrisponde un indennizzo pari alla percentuale corrispondente del capitale assicurato (es. ad una percentuale di invalidità del 20% corrisponde il pagamento del 30% del capitale assicurato) come indicato dettagliatamente nella tabella riportata nell’art. A8 “Ammontare dell’indennizzo per invalidità permanente.
Oltre il 51% di invalidità permanente riscontrata, la Società assicuratrice corrisponde un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato.
A7 - Franchigia per invalidità permanente
Relativamente al caso di invalidità permanente, si conviene che per un’invalidità accertata inferiore al 20%, la Società assicuratrice non liquida alcuna indennità.
A8 - Ammontare dell’indennizzo per invalidità permanente
L’ammontare dell’indennizzo per invalidità permanente, calcolato sulla somma assicurata, è riportato nella tabella sottostante:
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07
Grado di invalidità
CAPITALE
€ 51.645,69
CAPITALE
€ 103.291,
CAPITALE
€ 154.937,
Percentuale di invalidità
accertata | ||||
1 % - 19 % | 0 % | € 0 | € 0 | € 0 |
20 % | 30 , 0 % | € 15.493,71 | € 30.987,41 | € 46.481,12 |
21 % | 31 , 5 % | € 16.268,39 | € 32.536,78 | € 48.805,18 |
22 % | 33 , 0 % | € 17.043,08 | € 34.086,16 | € 51.129,23 |
23 % | 34 , 5 % | € 17.817,76 | € 35.635,53 | € 53.453,29 |
24 % | 36 , 0 % | € 18.592,45 | € 37.184,90 | € 55.777,35 |
25 % | 37 , 5 % | € 19.367,13 | € 38.734,27 | € 58.101,40 |
26 % | 39 , 0 % | € 20.141,82 | € 40.283,64 | € 60.425,46 |
27 % | 40 , 5 % | € 20.916,50 | € 41.833,01 | € 62.749,51 |
28 % | 42 , 0 % | € 21.691,19 | € 43.382,38 | € 65.073,57 |
29 % | 43 , 5 % | € 22.465,88 | € 44.931,75 | € 67.397,63 |
30 % | 45 , 0 % | € 23.240,56 | € 46.481,12 | € 69.721,68 |
31 % | 46 , 5 % | € 24.015,25 | € 48.030,49 | € 72.045,74 |
32 % | 48 , 0 % | € 24.789,93 | € 49.579,86 | € 74.369,79 |
33 % | 49 , 5 % | € 25.564,62 | € 51.129,23 | € 76.693,85 |
34 % | 51 , 0 % | € 26.339,30 | € 52.678,60 | € 79.017,91 |
35 % | 52 , 5 % | € 27.113,99 | € 54.227,97 | € 81.341,96 |
36 % | 54 , 0 % | € 27.888,67 | € 55.777,35 | € 83.666,02 |
37 % | 55 , 5 % | € 28.663,36 | € 57.326,72 | € 85.990,07 |
38 % | 57 , 0 % | € 29.438,04 | € 58.876,09 | € 88.314,13 |
39 % | 58 , 5 % | € 30.212,73 | € 60.425,46 | € 90.638,19 |
40 % | 60 , 0 % | € 30.987,41 | € 61.974,83 | € 92.962,24 |
41 % | 61 , 5 % | € 31.762,10 | € 63.524,20 | € 95.286,30 |
42 % | 63 , 0 % | € 32.536,78 | € 65.073,57 | € 97.610,35 |
43 % | 64 , 5 % | € 33.311,47 | € 66.622,94 | € 99.934,41 |
44 % | 66 , 0 % | € 34.086,16 | € 68.172,31 | € 102.258,47 |
45 % | 67 , 5 % | € 34.860,84 | € 69.721,68 | € 104.582,52 |
46 % | 69 , 0 % | € 35.635,53 | € 71.271,05 | € 106.906,58 |
47 % | 70 , 5 % | € 36.410,21 | € 72.820,42 | € 109.230,63 |
48 % | 72 , 0 % | € 37.184,90 | € 74.369,79 | € 111.554,69 |
49 % | 73 , 5 % | € 37.959,58 | € 75.919,16 | € 113.878,75 |
50 % | 75 , 0 % | € 38.734,27 | € 77.468,53 | € 116.202,80 |
≥ 51 % | 100, 0 % | € 51.645,69 | € 103.291,38 | € 154.937,07 |
Valutazione dell’invalidità
Ammontare dell’indennizzo
Ammontare dell’indennizzo
Ammontare dell’indennizzo
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
I. Cosa fare in caso di sinistro: denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla società che gestisce i sinistri, i cui estremi sono riportati nella lettera di accettazione.
La comunicazione deve essere inviata entro 10 giorni dalla data del sinistro o da quando gli aventi diritto ne sono venuti a conoscenza, a parziale deroga dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla società che gestisce i sinistri le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
In caso di morte dell’Assicurato, i Beneficiari devono darne comunicazione anche alla filiale che ha emesso la polizza.
II. Criteri di indennizzabilità
La Società assicuratrice corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. VI “Invalidità permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
III. Determinazione dell’indennizzo per il rischio professionale
Fermo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società assicuratrice, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura, indicata nella tabella delle percentuali d’indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio:
Attività dichiarata
Attività svolta al momento del sinistro
Classe 1 2 3
1 100% 100% 100%
2 77% 100% 100%
3 50% 65% 100%
IV. Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto anche se il decesso è conseguenza di un infortunio avvenuto nell’arco della durata contrattuale e si verifica successivamente alla scadenza dell’assicurazione, purché entro due anni dal giorno dell’infortunio stesso.
Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte
– se superiore – e quello già pagato per invalidità.
V. Morte presunta
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società assicuratrice liquiderà ai Beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che se dovesse risultare che l’Assicurato è vivo, dopo che la Società assicuratrice ha pagato l’indennità, la Società assicuratrice avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
VI. Invalidità permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto anche se l’invalidità stessa è conseguenza di un infortunio avvenuto nell’arco della durata contrattuale e insorge successivamente alla scadenza dell’assicurazione, purché entro due anni dal giorno dell’infortunio medesimo.
L’ammontare dell’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella INAIL allegata al DPR n.1124 del 30/06/65 e successive sue modificazioni, con rinuncia da parte della Società assicuratrice all’applicazione della franchigia relativa prevista dal citato decreto con l’intesa che l’indennizzo sarà effettuato in capitale e non in forma di rendita.
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi è prevista l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
La perdita anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice e dell’alluce è stabilita nella metà, quella di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità, previste dalla citata tabella per l’arto superiore destro, valgono per l’arto superiore sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella citata tabella, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Estratto dalla Tabella INAIL - allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965, n.1124
PERDITA TOTALE | DESTRO | SINISTRO | |
Dell’arto superiore per disarticolazione scapolo omerale | 85% | 75% | |
Del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% | |
Della mano | 70% | 60% | |
Di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale che non | 80% | ||
renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | |||
Di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | ||
Di una gamba al terzo inferiore | 50% | ||
Di un piede | 50% | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | ||
Di un rene con l’integrità del rene superstite | 25% | ||
Della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
Del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
Del pollice | 28% | 23% | |
Dell’indice | 15% | 13% | |
Del medio | 12% | ||
Dell’anulare | 8% | ||
Delle ultime due falangi del mignolo | 8% | ||
Dell’alluce e corrispondente metatarso | 16% | ||
Dell’alluce | 7% |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
Il contratto di seguito descritto è denominato BPM IN PIÙ BUSINESS. Si tratta di un’assicurazione sugli infortuni, rivolta a chi è titolare o contitolare di un rapporto bancario presso la Banca distributrice, che garantisce un capitale in caso di morte o invalidità permanente a seguito di infortunio.
Non è possibile sottoscrivere per lo stesso Assicurato più polizze infortuni commercializzate da Bipiemme Vita S.p.A..
Articolo 2 - Pagamento del premio – Effetto e durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di sottoscrizione della proposta se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati ovvero, se pagati successivamente, dalle ore 24 del giorno di pagamento.
L’assicurazione ha la durata di un anno, ma può rinnovarsi tacitamente ai sensi dell’art. 15.
Articolo 3 - Classi di premio
Il premio relativo al rischio professionale è determinato, per dichiarazione resa dall’Assicurato al momento della stipula della proposta di adesione, in base alla classe di rischio professionale cui appartiene la professione svolta dall’Assicurato. Le classi di rischio professionale sono indicate al successivo art. 4
Articolo 4 - Classi di rischio professionale
COD
PROFESSIONE
Classe di rischio
Classe di rischio
COD
PROFESSIONE
162 Addetto a centri elaborazione dati 1 170 Artigiano con uso di macchine 3
290 Addetto al call center 1 | 173 | Artista di varietà, attore, musicista, cantante, agente teatrale | 1 | |||
164 Addetto in imprese di pulizia 2 | 299 | Ass. universitario | 1 | |||
166 Addetto in lavanderia, pulisecco, tintorie e 2 | 174 | Assistente sociale | 1 | |||
004 Agente di assicurazione 1 | 175 | Attrezzista, macchinista (settore spettacolo) | 2 | |||
002 Agente di cambio, di borsa, agente 1 | 021 | Autista di autobus pubblici e da turismo | 2 | |||
003 | Agente di commercio | 2 | 020 Autista di autovetture in servizio privato, taxi, 3 autoambulanza, autofunebri | |||
167 | Agenzia di recapito (fattorino) | 2 | 022 Autista di camion (autocarri con portata sup. 3 ai 50 q) | |||
168 | Agenzia di recapito (impiegati) | 1 | 024 Autorimesse: addetto a lavori di riparazione, 3 manutenzione, lavaggio | |||
006 | Agricoltore | 2 | 023 Autorimesse: esercente che non lavora 2 manualmente | |||
169 | Agronomo | 1 | 025 Autotrasportatore (autocarri con portata inf. 3 ai 50 q o infiammabili) | |||
008 | Albergatore | 1 | 027 Avvocato e procuratore legale 1 | |||
009 | Allenatore sportivo | 2 | 179 Ballerino 1 | |||
012 | Allevatore di animali diversi da equini, bovini, suini | 2 | 180 | Bambinaia/Baby-sitter | 1 | |
010 | Allevatore di bestiame (proprietario) | 2 | 028 | Barbiere/Parrucchiere | 1 | |
011 | Allevatore di equini, bovini, suini | 3 | 255 | Barcaiolo | 3 | |
013 | Amministratore | 1 | 029 | Barista | 2 | |
014 | Analista di laboratorio | 1 | 030 | Benestante | 1 | |
015 | Antennista (installatore di antenne radio-tv) | 3 | 058 | Benzinaio | 2 | |
016 | Antiquario | 1 | 031 | Bidello | 1 | |
287 | Apicoltore | 2 | 182 | Biologo | 1 | |
254 | Apprendista | 3 | 256 | Boscaiolo | 3 | |
019 | Architetto che accede ai cantieri | 3 | 033 | Calciatore di altre serie o divisioni | 3 | |
017 | Architetto che non accede ai cantieri | 1 | 032 | Calciatore di serie A-B-C | 3 | |
172 | Argentiere | 1 | 034 | Callista | 1 |
163 Addetto agli zoo 1 171 Artigiano senza uso di macchine 2
stirerie
immobiliare
Classe | Classe | ||||||||
COD | PROFESSIONE | di | COD | PROFESSIONE | di | ||||
rischio | rischio | ||||||||
035 | Calzolaio | 2 | 072 | Floricoltore | 1 | ||||
036 | Cameriere | 1 | 193 | Fonditore | 2 | ||||
271 | Capotreno | 2 | 288 | Fornaio | 2 | ||||
Carabiniere, | guardia di finanza, | guardia | |||||||
183 | doganale, guardia portuale, pubblica sicurezza (personale amministrativo) | 2 | 073 | Fotografo | 1 | ||||
184 | Carabiniere, guardia di finanza, guardia doganale, guardia portuale, pubblica sicurezza | 3 | 269 | Funzionario | 1 | ||||
(personale operativo) | |||||||||
037 | Carpentiere | 3 | 076 | Geologo | 2 | ||||
038 | Carrozziere | 3 | 079 | Geometra con accesso ai cantieri | 3 | ||||
039 | Casalinga | 2 | 078 | Geometra senza accesso ai cantieri | 1 | ||||
040 | Casaro | 3 | 080 | Giardiniere/Florovivaista | 2 | ||||
041 | Cavaiolo | 3 | 129 | Gioielliere/Orefice | 2 | ||||
289 | Centralinista | 1 | 082 | Giornalista/Fotoreporter (cronis corrispondente) | ta, 2 | ||||
185 | Certificatore di bilancio e revisore dei conti | 1 | 195 | Grafico | 1 | ||||
300 | Chimico | 2 | 219 | Gruista | 3 | ||||
226 | Chimico con contatto materiali esplosivi | 3 | 233 | Guardia di finanza | 3 |
295 086
3
Chiromante 1 Guardia notturna/ Guardia giurata/Portavalori/ Investigatore privato/ Guardia del corpo
044 | Ciclista | 3 | 083 | Guardiacaccia/ Guardapesca/ forestale | Guardia 3 | |
186 | Collaudatore | 3 | 236 | Guida alpina | 3 | |
047 | Commercialista/Fiscalista | 1 | 196 | Guida turistica | 1 | |
123 | Commerciante /Esercente | 2 | 238 | Hostess | 3 |
227
Commerciante materiali esplosivi/ contaminanti
3 087 Idraulico 3
302
274 | Commesso | 1 | 089 | Imbianchino | 3 | |
048 | Commesso viaggiatore | 3 | 091 | Impiegato azienda | 1 | |
275 | Concertista | 1 | 197 | Impiegato in agenzie d’affari, di pubblicità e di viaggi | 1 | |
050 | Concessionario | 1 | 092 | Imprenditore che non lavora manualmente | 1 | |
187 | Conciaio | 2 | 094 | Imprenditore che può prendere parte ai lavori | 2 | |
294 | Consulente | 1 | 093 | Imprenditore edile | 2 | |
228 | Controfigura | 3 | 198 | Incisore | 2 | |
273 | Controllore/ Bigliettaio | 1 | 199 | Indossatore | 1 | |
276 | Coreografo | 1 | 095 | Infermiere/Paramedico | 1 | |
051 | Corniciaio | 1 | 098 | Ingegnere che accede ai cantieri | 3 | |
230 | Corridore automobilistico/Motociclista | 3 | 097 | Ingegnere che non accede ai cantieri | 1 | |
052 | Cuoco | 2 | 103 | Insegnante | 1 | |
188 | Custode | 1 | 102 | Insegnante di ed. fisica | 2 | |
189 | Demolitore di autoveicoli | 2 | 200 | Insegnante di nuoto/ bagnino | 1 | |
267 | Derattizzatore | 3 | 279 | Interprete | 1 | |
190 | Diplomatico | 1 | 105 | Ispettore | 2 | |
054 | Dirigente d’azienda | 1 | 240 | Ispettore polizia di stato | 3 | |
053 | Dirigente Stato - Parastato | 1 | 099 | Istruttore di alpinismo/ arti marziali/ equitazione/ scherma/ aerobica/hockey | 3 | |
056 | Disegnatore | 1 | 100 | Istruttore di altri sport | 2 | |
296 | Disoccupato | 1 | 107 | Istruttore di scuola guida (pratica) | 2 | |
060 | Domestico | 2 | 106 | Istruttore di scuola guida (teoria) | 1 | |
126 | Edicolante | 1 | 108 | Lattoniere | 3 | |
277 | Editore | 1 | 201 | Libero professionista (non medico) | 2 | |
061 | Elettrauto | 3 | 109 | Litografo e Tipografo | 2 | |
063 | Elettricista | 3 | 244 | Macchinista | 2 |
Elettrotecnico con contatto corrente alta tensione
3 220 Macellaio 3
064 | Enologo | 1 | 229 | Magazziniere | 2 | |
278 | Esattore | 1 | 110 | Magistrato | 2 | |
191 | Esercito, marina militare, aviazione | 3 | 111 | Magliaia | 2 | |
065 | Estetista | 1 | 202 | Marinaio | 1 | |
067 | Fabbro | 2 | 112 | Marmista | 3 | |
068 | Facchino | 3 | 114 | Massaggiatore, Fisioterapista | 1 | |
070 | Falegname | 3 | 115 | Materassaio | 2 | |
071 | Fantino | 3 | 231 | Meccanico | 2 | |
128 | Farmacista | 1 | 118 | Mediatore di bestiame | 3 | |
232 | Fisico esposto a radiazioni | 3 | 117 | Mediatore in genere | 1 | |
301 | Fisico non esposto a radiazioni | 2 | 119 | Medico/Dentista | 1 |
Classe | Classe | |||||
COD | PROFESSIONE | di | COD | PROFESSIONE | di | |
rischio | rischio | |||||
120 | Mobiliere | 2 | 284 | Regista | 1 | |
234 | Mosaicista | 2 | 046 | Religioso | 1 | |
122 | Muratore | 3 | 149 | Restauratore | 2 | |
142 | Notaio | 1 | 151 | Riparatori elettrodomestici e computer | 1 | |
143 | Odontotecnico | 1 | 141 | Ristoratore | 1 | |
116 | Operaio | 3 | 210 | Saldatore | 2 | |
235 | Operatore ecologico | 2 | 139 | Salumiere | 3 | |
144 | Ortopedico (fabbricante di apparecchi) | 1 | 152 | Sarto | 2 | |
145 | Ostetrica | 1 | 285 | Scenografo | 1 | |
127 | Ottico | 1 | 211 | Scrittore | 1 | |
204 | Palombaro/Sommozzatore | 3 | 212 | Scultore | 3 | |
130 | Panettiere | 2 | 248 | Serigrafo | 2 | |
124 | Pellettiere | 2 | 286 | Sociologo/ Filosofo | 1 | |
205 | Pensionato | 1 | 153 | Speleologo | 3 | |
223 | Perito elettrotecnico | 2 | 213 | Sportivo dilettante | 3 |
147
Perito libero professionista occupato anche all’esterno
2 214 Sportivo professionista 3
206 | Personale del circo, giostre e simili | 3 | 264 | Steward | 3 | |
268 | Personale navigante | 3 | 249 | Stuccatore | 2 | |
148 | Pescatore | 3 | 154 | Studente | 1 | |
243 | Piastrellista | 2 | 155 | Tappezziere | 2 | |
260 | Pirotecnico | 3 | 250 | Tessitore | 2 | |
280 | Pittore | 1 | 217 | Topografo | 2 | |
298 | Politico | 2 | 218 | Tornitore | 3 | |
292 | Posteggiatore | 1 | 252 | Tranviere | 2 | |
281 | Postino | 2 | 253 | Verniciatore | 2 | |
282 | Preside/ Rettore | 1 | 157 | Veterinario | 2 | |
291 | Programmatore | 1 | 158 | Vetraio | 3 | |
293 | Psicologo/Psichiatra | 2 | 159 | Vetrinista | 1 | |
283 | Questore | 2 | 160 | Vigile del fuoco | 3 | |
262 | Radiologo | 3 | 161 | Vigile Urbano | 3 | |
245 | Radiotecnico | 2 |
Articolo 5 - Periodicità del premio
La periodicità è annuale. Il premio è prelevato direttamente dal conto corrente del Contraente ad ogni ricorrenza annuale.
Articolo 6 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società assicuratrice di ogni variazione professionale comportante un aggravamento del rischio (es. cambiare professione da istruttore di scuola guida – teoria- che appartiene alla classe di rischio 1, ad istruttore di scuola guida –pratica- che appartiene alla classe di rischio 2).
Gli aggravamenti di rischio comportano l’adeguamento del premio alla prima scadenza di premio successiva alla comunicazione.
Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Articolo 7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di variazione professionale che comporta una diminuzione del rischio, la Società assicuratrice è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile. La Società assicuratrice ha altresì la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione della variazione.
Articolo 8 - Mancato pagamento del premio
In caso di mancato pagamento della rata annuale successiva alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo al mancato pagamento, trascorso il quale il contratto si intende risolto.
In caso di estinzione del rapporto bancario intrattenuto dal Contraente presso la Banca distributrice della polizza, la copertura assicurativa cessa automaticamente al termine dell’annualità, senza necessità di esplicita disdetta.
Articolo 9 - Modifiche del contratto
Le eventuali modifiche del contratto devono essere comunicate per iscritto almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale.
Articolo 10 - Persone assicurate
L’assicurazione vale per l’Assicurato indicato nella proposta di adesione, a condizione che l’Assicurato abbia un’età compresa tra 18 anni compiuti e 69 anni e sei mesi.
Articolo 11 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone che al momento della sottoscrizione della proposta di adesione hanno un’età superiore a 69 anni e sei mesi.
Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere o da infermità cerebrali.
La garanzia cessa contestualmente al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto a norma dell’art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società assicuratrice di corrispondere l’indennizzo.
Articolo 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del Contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 13 - Altre assicurazioni
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare l’esistenza di altre assicurazioni.
Articolo 14 – Assicurazioni per conto terzi
Qualora la presente assicurazione fosse stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del C.C.
Articolo 15 - Tacita proroga del contratto
In mancanza di disdetta inviata per iscritto dal Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza o da Bipiemme Vita S.p.A. almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto è tacitamente prorogato per un anno e così successivamente di anno in anno.
Tuttavia, l’assicurazione non potrà essere successivamente rinnovata:
per l’Assicurato che raggiunga il 70° anno di età nel periodo di vigenza del contratto;
in caso di estinzione del rapporto bancario.
Articolo 16 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società che gestisce i sinistri entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza a parziale deroga dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Articolo 17 - Termine di pagamento dell’indennizzo dovuto ai sensi di polizza
Il pagamento dell’indennizzo si effettua:
a) in caso di morte: non oltre 25 giorni lavorativi dopo il compimento delle formalità e l’invio dei documenti indispensabili; la Società assicuratrice, o la Società che gestisce i sinistri, provvederà all’accredito dell’indennizzo direttamente sul conto corrente bancario dei Beneficiari indicati in polizza.
b) in caso di invalidità permanente: non oltre 25 giorni lavorativi dopo l’accordo delle parti in merito al grado di invalidità; la Società assicuratrice, o la Società che gestisce i sinistri, provvederà all’accredito dell’indennizzo direttamente sul conto corrente bancario dell’Assicurato.
Articolo 18 - Diritto di surrogazione
La Società assicuratrice rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Articolo 19 - Validità territoriale dell’assicurazione
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Articolo 20 - Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di controversie di natura medica sulla misura delle indennità, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Qualora la richiesta di convocazione del Collegio Medico sia fatta dall’Assicurato, Bipiemme Vita S.p.A. si impegna ad aderirvi. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell’Istituto di Medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Articolo 21 - Legislazione applicabile
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
PREMI ASSICURATIVI
Premio per Assicurato: IN PIÙ BUSINESS
CAPITALE ASSICURATO EURO
PREMIO XXXXX XXXXX: CLASSE DI RISCHIO 1 EURO
PREMIO XXXXX XXXXX: CLASSE DI RISCHIO 2 EURO
PREMIO XXXXX XXXXX: CLASSE DI RISCHIO 3 EURO
51.645,69
51,65
67,14
103,29
103.291,38
103,29
134,28
206,58
154.937,07
154,94
201,42
309,87
Glossario
appendice:
documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
anno assicurativo
il periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto, o una sua ricorrenza annuale, e la ricorrenza annuale successiva;
assicurato il soggetto il cui rischio di infortunio è assicurato;
il contratto mediante il quale Bipiemme Vita S.p.A., dietro pagamento da
assicurazione
atto di terrorismo
beneficiario classe di rischio
parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a versare all’Assicurato l’indennizzo garantito in caso di sinistro;
atto comprendente, ma non limitato, all’uso della forza o della violenza e/o minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, le quali agiscano sia individualmente sia per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i, impegnate per scopi o ragioni politiche, religiose, ideologiche o etniche compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o diffondere il terrore nella popolazione o qualsiasi parte di questa;
gli eredi dell’Assicurato ed i soggetti da questi designati a ricevere l’indennizzo per il caso morte;
insieme delle attività che, ai fini dell’assicurazione dei rischi professionali, presentano lo stesso grado di pericolosità;
compagnia vedi “società assicuratrice”
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può
conflitto di interessi collidere con quello del contraente
contraente
decorrenza
la persona fisica o giuridica – titolare o contitolare di un rapporto bancario presso la Banca distributrice della polizza – che stipula l’assicurazione e ne assume i relativi obblighi contrattuali;
la data di decorrenza delle garanzie assicurative riportata nella proposta di adesione
diaria indennità giornaliera riconosciuta all’Assicurato;
l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
fascicolo informativo:
gessatura
− nota informativa;
− condizioni di assicurazione, − glossario;
− modulo di proposta.
mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica;
indennizzo la somma dovuta dalla Società assicuratrice in caso di sinistro;
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per
infortunio
intermediario
conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili;
soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
invalidità permanente
l’invalidità che comporti, in modo permanente ed irrimediabile, la perdita totale o parziale della capacità generica di attendere a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall’occupazione o professione dell’Assicurato;
ISVAP
(dal 1 gennaio 2013 IVASS)
istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo fino al 31 dicembre 2012.
IVASS
(fino al 31 dicembre 2012 ISVAP)
istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolgerà funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo a decorrere dal 1 gennaio 2013.
nota informativa
documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Compagnia deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
polizza il documento che prova l’assicurazione;
la somma dovuta dal Contraente a Bipiemme Vita S.p.A. per ottenere la
premio garanzia assicurativa;
rischio la possibilità che si verifichi il sinistro;
sinistro il verificarsi del fatto dannoso previsto dal contratto assicurativo;
Bipiemme Vita S.p.A.- Xxx xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n.
società assicuratrice
68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONA
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
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Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che Bipiemme Vita S.p.A., Titolare del trattamento deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁽2⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc.) che Lei stesso od altri soggetti⁽3⁾ ci fornite. Il conferimento di questi dati è necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore⁽4⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Perché Le chiediamo i dati
La Società utilizzerà i Suoi dati per finalità connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti, ai connessi adempimenti normativi e all’attività di promozione di prodotti o servizi assicurativi⁽5⁾; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo⁽6⁾.
I Suoi dati potranno essere comunicati, anche all’estero, solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi
NOTE
⁽1⁾ Valida peri soggetti persone fisiche. Ai sensi della L. 214/2011 le norme privacy non si applicano infatti a persone giuridiche, enti e associazioni.
⁽2⁾ L’art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
⁽3⁾ Ad esempio, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali il rilascio di una copertura, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
⁽4⁾ Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, gli adempimenti previsti dalla disciplina contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
⁽5⁾ Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico‐tariffarie; l’invio di comunicazioni di informazione commerciale sui prodotti e i servizi assicurativi offerti dal Gruppo assicurativo.
⁽6⁾ Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi presso l’ISVAP con il n. 045 e a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa.
che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa⁽7⁾.
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽8⁾.
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy Le garantisce il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽9⁾.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni eventuale dubbio o chiarimento e per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento, ossia il Direttore Generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A. – Xxx xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx).
⁽7⁾ In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della
c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza.
⁽8⁾ Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
⁽9⁾ Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione della legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
Bipiemme Vita S.p.A. Sede Sociale
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Capitale Sociale € 179.125.000,00 int. vers.
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10769290155 REA n. 1403170
Iscritta all’Albo Imprese presso l’Ivass al numero 1.00116 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02 Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita Iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045
Direzione e coordinamento: Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle