ACCORDO TRANSATTIVO
ACCORDO TRANSATTIVO
TRA
Germinale SRL (CF: 03374580151), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0, in persona
……, assistita dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx del Foro di Milano (CF );
E
Città Metropolitana di Firenze – CF 80016450480 - con sede in Xxx Xxxxxx x. 0, in persona del xxxx. Xxxxxx Xxxx (C.F. ) il quale dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Città Metropolitana di Firenze, succeduta ex lege n. 56/2014 alla omonima Provincia, in qualità di Dirigente della Direzione …………………………. nominato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. ....……….....…......………., . assistita dall’Avv. Xxxx Xxxxx Xx Xxxx del Foro di Firenze (CF DLCNLC66B45I054Z);
PREMESSO CHE
• con delibera della G.P. n. 666 del 5/3/1991 l’Amministrazione approvava il progetto esecutivo della circonvallazione est dell’abitato di Barberino di Mugello, comprensivo di vari elaborati tra i quali anche quelli espropriativi (relazione tecnica, piano particellare e planimetria catastale) e con quella successiva n. 2040 del 13/11/1995 lo riapprovava, dichiarando al contempo la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e fissando i termini per l’inizio e l’ultimazione dei relativi lavori e delle procedure espropriative rispettivamente in 3 e 5 anni dalla data della stessa;
• a tale ultima delibera, per mero errore materiale, venivano allegati i precedenti e superati elaborati espropriativi e non quelli corretti, così che solo con la delibera della G.P. n. 1341 del 22/7/1996 venivano approvati i corretti elaborati espropriativi (relazione tecnica, piano particellare e planimetria catastale) ed allegati alla stessa e la particella 47 del foglio di mappa 80 di proprietà della Società Germinale veniva quantificata erroneamente in mq 2.100, in luogo dei mq 4.100 come correttamente
riportato, invece, negli elaborati grafici del progetto esecutivo dell’opera riapprovato con la citata delibera G.P. n. 2040/1995;
• con xxxx dirigenziale n. 24 del 09/10/1998 veniva liquidato, a titolo di acconto pari all’80% l’indennità di esproprio in favore della Società Germinale, l’importo di Lire
39.530.560 mentre il saldo e la liquidazione delle indennità di occupazione - calcolati sulle superfici effettivamente occupate, quali risultavano dai frazionamenti e per mq 6.321 (al prezzo unitario accettato di L. 15.065/mq) – venivano disposti con l’atto dirigenziale n. 1278 del 04/10/1999, confermato anche con lettera riepilogativa della Provincia del 25 gennaio 2000, nell’importo di Lire 72.222,861/Euro 37.299,99 (a fronte della somma complessiva dovuta di Lire 111.753.421/Euro 57.715,83);
• l’acquisizione definitiva delle aree avveniva con il Decreto d’esproprio n. 136 del 14/4/2000 per la complessiva superficie di mq 6.321;
• Germinale srl contestava l’indennizzo mediante l’impugnazione del citato decreto d’esproprio innanzi al Giudice Amministrativo [TAR Toscana (RG 1633/2000) + Consiglio di Stato (RG 9539/2011)] e contestava la stima mediante causa promossa innanzi al Giudice Ordinario [Trib. Firenze, sez. dist. di Pontassieve (RG 20349/2005) + Corte d’Appello Firenze (RG 1613/2017)];
• il giudizio amministrativo si concludeva con la sentenza del Consiglio di Stato n.
1357/2016 che accertava l’occupazione di una maggiore area da parte dell’Amministrazione espropriante per una superficie complessiva di 911 mq (6321- 5410) anziché soltanto di 130 mq (5540-5410) e che chiariva che “la necessità nella specie di conservare o di acquisire alla mano pubblica le fasce di rispetto e di manutenzione del sedime stradale è e resta un’autonoma valutazione della P.A.”, mentre in esito al giudizio ordinario di opposizione alla stima la Corte d’Appello di Firenze, con la pronuncia n. 1621 dell’11.07.2017, stabiliva il criterio di calcolo della indennità da occupazione legittima;
• a seguito dell’esito dei suddetti contenziosi, tra le Parti sorgeva controversia in ordine a reciproche pretese economiche riconducibili alle suddette pronunce e comunque alla vicenda espropriativa in genere;
• al contempo l’Amministrazione, con delibera del Consiglio Metropolitano n. 82 del 23/11/2016, deliberava l’acquisizione delle maggiori aree occupate per mq. 911 e in esecuzione della stessa delibera (con nota prot. n. 0118955 del 29/09/2016) comunicava a Germinale srl l'avvio del procedimento ex art. 42 bis del D.P.R.;
• è oggi volontà delle Parti pervenire ad un accordo che comporti la transazione definitiva di qualsivoglia reciproca pretesa riconducibile alle sentenze tutte sopra richiamate e comunque alla vicenda espropriativa in genere onde scongiurare il rischio di ogni ulteriore lite in ordine alla suddetta vicenda e che, in tale contesto transattivo, consenta l’acquisizione da parte dell’Ente delle aree già occupate;
• la proposta di accordo è stata esaminata dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
n….. del…………….
dell’art. 239, co. 1, lett. b), n. 6 del TUEL con parere e sarà
oggetto di presa d’atto successiva alla sottoscrizione dell’accordo da parte del Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 42, co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 con apposita delibera diretta a dare conoscenza dell’avvenuta acquisizione delle aree al patrimonio dell’Ente in attuazione della Delibera del Consiglio Metropolitano n. 82 del 23/11/2016;
Tanto premesso, alle condizioni espressamente di seguito indicate, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 - Oggetto dell’accordo
Al fine di transigere definitivamente ed in via novativa qualsivoglia reciproca pretesa riconducibile alle sentenze tutte sopra richiamate, e comunque alla vicenda espropriativa in genere, onde scongiurare il rischio di ogni ulteriore lite tra le parti in ordine alla suddetta vicenda e altresì al fine di consentire all’Amministrazione, in tale
contesto transattivo-novativo, l’acquisizione delle aree già occupate, le Parti assumono i seguenti obblighi.
1 L’Amministrazione si impegna a:
A corrispondere a Germinale srl che accetta, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa nei confronti della Città Metropolitana di Firenze in relazione alla vicenda espropriativa oggetto delle cause di cui in premessa la somma di € 14.000,00, da corrispondersi come segue:
• nella misura del 50% pari a € 7.000,00 (a titolo di acconto e dietro presentazione della corrispondente fattura esente IVA, ai sensi dell’art. 10, co. 1,
n. 8), del DPR 633/1972) entro 30 gg dalla data di sottoscrizione della presente scrittura;
• per la restante somma di € 7.000,00 (a titolo di saldo e dietro presentazione della corrispondente fattura esente IVA, ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 8), del DPR 633/1972) entro 30 gg dalla data di adozione da parte dell’Ente del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis TU Espropri e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente scrittura. In occasione del
pagamento del saldo, sarà trattenuto l’importo di Euro 630,00, relativo al 50% dell’imposta di registro a carico della società, e riversato da questa Amministrazione all’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, la somma quietanzata a saldo in favore della società sarà pertanto pari 6.370,00 euro netti.
B Il pagamento dell’importo complessivo di € 14.000,00, transattivamente e forfettariamente determinato dalle Parti, anche tenuto conto di quanto già versato dall’Enter per l’acquisizione delle aree tutte di Germinale srl per la realizzazione della sede stradale della SP n. 8 e delle sue pertinenze, verrà effettuato nei termini indicati alle precedenti lettere del presente articolo mediante bonifico bancario di euro 13.370,00 (già al netto di euro 630,00, quale quota del 50% dell’imposta di registro a carico della società da riversare
all’Agenzia delle Entrate a cura dell’ Amministrazione), su conto intestato a Germinale srl - IBAN: IT ,
C ad effettuare a propria cura e spese la ricognizione definitiva delle aree di superficie pari a mq. 5410 espropriate legittimamente dalla Provincia di Firenze ora Città Metropolitana con decreto N.136 del 14/04/2000, xxxx xxxxxxxx xxx XX
x. 0 – nel Comune di Barberino del Mugello -, descritte al Catasto Terreni foglio 79 particella 399 AAB di mq. 1310, foglio 80 particella 558 AAB di mq 4035 e particella 562 di mq. 65;
D a procedere all’acquisizione sanante delle aree di superficie pari a mq. 911, già occupate dalla Città Metropolitana, a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx XX x. 0 – nel Comune di Barberino del Mugello -, descritte al Catasto Terreni foglio 79 particella 399 AAA di mq. 681, foglio 80 particella 558 AAA di mq 35 e particella 761 AAD di mq. 195 e alla successiva trascrizione, volturazione e registrazione a proprio favore del relativo decreto in esito della procedura di frazionamento;
2 Germinale srl si impegna a:
A) prestare assenso all’Amministrazione, mediante sottoscrizione di istanza frazio- namento in riferimento alle aree indicate alla lettera C) e D) del comma 1 del pre- sente art. 2 affinché la stessa possa procedere all’acquisizione del numero delle particelle definitive da indicare nel provvedimento di acquisizione sanante, dietro versamento dell’acconto di cui alla lettera A) del precedente co. 1 del presente arti- colo 2 ;
B) a rilasciare quietanza del pagamento della somma netta di € 13.370,00, a tacita- zione di ogni sua pretesa e con espressa rinunzia a qualsiasi azione e/o pretesa an- che di merito, con la più ampia liberatoria di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo nei confronti della Città Metropolitana per la vicenda espropriativa di cui in premessa che con il presente atto trova concorde e complessiva definizione, con rinuncia alla pretesa e alla corresponsione di ogni ulteriore somma maturata a
titolo di interessi e rivalutazione monetaria e ad ogni indennizzo per xxxxxxxx xxx- no ai sensi dell’art. 1224, co. 2 c.c.
Articolo 3 - Efficacia della transazione
La presente transazione ha natura novativa e con il buon fine e l’esecuzione degli obblighi di cui al precedente articolo 2), le Parti non avranno alcunché più a pretendere l’una dall’altra per qualsivoglia pretesa, avanzata e/o avanzabile, in qualunque modo riconducibile alla vicenda espropriativa in premessa ed alle sentenze ivi indicate, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1965 e 1966 cc, con conseguente espressa rinuncia all’attivazione di ulteriori iniziative giudiziarie nei reciproci confronti. Considerata la natura novativa della presente transazione, le Parti dichiarano che la stessa assume anche la natura di atto esecutivo in forza del quale la parte adempiente potrà agire mediante azione esecutiva per ottenere quanto dovuto.
Articolo 4 - Spese e costi legali
Le spese ed i costi legali (compresi quelli relativi ai compensi dovuti ai rispettivi difensori per la predisposizione e redazione del presente atto) sono integralmente a carico delle Parti che li hanno sostenuti e devono conseguentemente intendersi interamente compensati.
I legali sottoscrivono sin d'ora il presente accordo formulando rinuncia alla solidarietà professionale prevista dall'art. 13, co. 8 della L. n. 247/2012.
Articolo 5 – Registrazione
Le spese di copia, bollo, registrazione fiscale, trascrizione e volturazione dell’atto di acquisizione sanante sono da ripartirsi in misura uguale tra le parti. Ai fini fiscali si rinvia alla disciplina prevista dall’art. 5, secondo comma, del DPR 26/04/1986 n.131 per la registrazione del presente atto “in caso d’uso”.
Il presente accordo transattivo deriva da una controversia che ha origine nell’esproprio di terreni per i quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria e pertanto l’acquisizione delle aree mediante esproprio è da qualificarsi quale operazione di cessione, esente da IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 8), del DPR
633/1972 per la quale l’Amministrazione si impegna alla registrazione dell’atto di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/01 con applicazione dell’aliquota in misura pari al 9% dell’importo complessivo di € 14.000,00 e pari a € 1.260,00, con esenzione del bollo e imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro, manlevando espressamente Germinale srl da qualsivoglia ulteriore onere connesso al trasferimento.
Il presente atto, redatto in unico originale, composto da n. 5 articoli dattiloscritti in n. 6 (sei) pagine intere, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come segue.
Si allega:
1. quale parte integrante e sostanziale N°. 2 istanze di Tipi di Frazionamento riportanti la descrizione delle aree oggetto del presente accordo transattivo, redatti a cure e spese della Città Metropolitana, che saranno inoltrati – ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. A) - all'Agenzia delle Entrate, successivamente alla sottoscrizione della presente scrittura, ai fini della relativa istruzione e trattazione e dell’inserimento agli atti catastali.
Firenze, ......
Germinale srl Città Metropolitana di Firenze xxxx. Xxxxxx Xxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Avv. Xxxx Xxxxx Xx Xxxx
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Citta Metropolitana di Firenze/01709770489 17.06.2022 09:59:08 GMT+01:00
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Citta Metropolitana di Firenze 17.06.2022 09:55:10 GMT+00:00