Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico e Prestazioni Rivalutabili
Vita Intera
Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico e Prestazioni Rivalutabili
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
• Scheda Sintetica;
• Nota Informativa;
• Condizioni di Assicurazione comprensive di:
Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestione Forme Individuali - GEFIN”;
• Glossario;
• Informazioni sul trattamento dei dati personali;
• Modulo di Proposta-Certificato.
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA
1. SCHEDA SINTETICA VITA INTERA (Tariffa VX6)
La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE:
LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Aviva S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).
1.b) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
In base all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Aviva S.p.A. è pari ad Euro 332.942.723,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 247.000.000,00 e le Riserve patrimoniali a Euro 85.942.723,00.
L’Indice di Solvibilità dell’Impresa riferito alla gestione vita è pari a 120,02%.
L’indice di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
1.c) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO
Vita Intera (Tariffa VX6).
1.d) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO
Vita intera a premio unico ed a prestazioni rivalutabili. Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi, denominata GEFIN.
1.e) DURATA
La durata del Contratto è vitalizia, vale a dire coincide con la vita dell’Assicurato.
È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto.
1.f) PAGAMENTO DEI PREMI
Il Contratto è a premio unico con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi nel corso della durata contrattuale.
L’importo minimo del premio unico è pari a Euro 1.000.000,00. L’importo minimo del versamento aggiuntivo è pari a Euro 2.500,00.
In ogni caso, la somma dei premi versati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) nel corso della durata contrattuale - indipendentemente dai riscatti eventualmente effettuati - non potrà essere superiore a Euro 2.000.000,00.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Con il presente Contratto, il Contraente ha la possibilità di investire il premio unico versato e gli eventuali versamenti aggiuntivi nella Gestione Interna Separata dell'Impresa. A fronte di questo investimento l'Impresa garantisce un’eventuale rivalutazione annua delle prestazioni. L’eventuale rivalutazione annuale
(prestazione in corso di validità del Contratto) viene liquidata al Beneficiario designato o, su richiesta del Contraente, si consolida al capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.
In caso di liquidazione della prestazione in corso di validità del Contratto i premi versati rimarranno investiti alle medesime condizioni.
In caso di decesso dell’Assicurato, al Beneficiario verrà liquidato il capitale assicurato eventualmente rivalutato. Tale contratto non prevede una scadenza ad una data prestabilita, ma il capitale maturato resta investito alle medesime condizioni finché il Contraente non decide di chiederne la liquidazione o l’Assicurato decede.
Questa caratteristica consente al Contraente di non definire una durata contrattuale a priori.
Per maggiori informazioni relative allo sviluppo delle prestazioni ed al corrispondente valore di riscatto e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione E della Nota Informativa.
L'Impresa consegna al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di decesso:
in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente nella Proposta-Certificato.
b) Prestazione in caso di vita:
in caso di vita dell’Assicurato, ad ogni ricorrenza annuale e fino a quando il Contraente non eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, l'Impresa corrisponderà al Beneficiario della rivalutazione annua un importo ottenuto applicando al capitale in vigore, la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto come indicato al punto 3.1 “Clausola di Rivalutazione” delle Condizioni di Assicurazione.
L’Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la durata del Contratto.
L'eventuale rivalutazione attribuita al capitale assicurato, viene liquidata annualmente dall'Impresa oppure, su richiesta del Contraente, si consolida al capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.
L’interruzione del Contratto, attuata con la richiesta di riscatto totale, potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici previsti ed il non pieno recupero dei premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa nella sezione B.
In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall’Art. 3 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO” e dal punto 3.1 “Clausola di Rivalutazione ” delle Condizioni di Assicurazione.
4. COSTI
L'Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.
I costi prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata dell’operazione assicurativa può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Gestione Interna Separata “Gestione Forme Individuali - GEFIN” Ipotesi adottate:
Premio Unico: Qualunque Età e sesso: Qualunque Durata: Vita intera
Tasso di Rendimento degli attivi: 4%
DURATA DELL’OPERAZIONE ASSICURATIVA | COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO |
5 | 1,00% |
10 | 1,00% |
15 | 1,00% |
20 | 1,00% |
25 | 1,00% |
5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata “Gestione Forme Individuali GEFIN” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto al Contraente. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
ANNO | RENDIMENTO REALIZZATO DALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA GEFIN | RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AL CONTRAENTE | RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO | TASSO DI INFLAZIONE |
2010 | 3,95% | 2,95% | 3,35% | 1,55% |
2011 | 3,87% | 2,87% | 4,89% | 2,73% |
2012 | 3,72% | 2,72% | 4,64% | 2,97% |
2013 | 3,72% | 2,72% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 3,71% | 2,71% | 2,08% | 0,21% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.
* * * * *
Aviva S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il Rappresentante Legale Xxxxxxx Xxxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015
2. NOTA INFORMATIVA VITA INTERA (Tariffa VX6)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
Aviva S.p.A. Impresa del Gruppo Aviva, ha sede legale e direzione generale in Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx – Italia.
Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx Indirizzo di posta elettronica:
• per informazioni di carattere generale: xxxxxxxxxx_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
• per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxxxx_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Xxxxx X.x.X. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989).
Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081. Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Le prestazioni assicurative indicate di seguito, sono operanti per tutta la durata del Contratto.
La durata del presente Contratto – intendendosi per tale l’arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate - è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell’Assicurato.
L'Impresa a fronte del versamento di un premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi si impegna a corrispondere una prestazione in caso di vita nel corso di validità del Contratto e una prestazione in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.
Il capitale assicurato, garantito dall'Impresa, è costituito dalla somma del capitale iniziale assicurato - premio unico - e delle “quote” di capitale acquisite con gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente. L’ammontare di ciascuna “quota” di capitale derivante dagli eventuali versamenti aggiuntivi corrisponde all’importo del versamento stesso.
Di conseguenza la prestazione liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, è il risultato della capitalizzazione del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi versati, al netto della prestazione nel corso di validità del Contratto già liquidata.
L’Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la durata del Contratto.
L'eventuale rivalutazione attribuita al capitale assicurato viene liquidata annualmente oppure su richiesta del Contraente si consolida con il capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.
2.1 PRESTAZIONE IN CASO DI VITA NEL CORSO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto prevede che, ad ogni ricorrenza annuale – in caso di vita dell’Assicurato – (fino a quando il Contraente non eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto), l'Impresa corrisponda - al Beneficiario della rivalutazione annua – l'importo relativo alla rivalutazione annua. Per maggiori informazioni si rimanda all’Art. 3.1 “PRESTAZIONE IN CASO DI VITA NEL CORSO DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione.
2.2 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, l'Impresa, corrisponda ai Beneficiari designati, il capitale assicurato.
Per maggiori informazioni si rimanda all'Art. 3.2 “PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO” delle Condizioni di Assicurazione.
3. PREMI
L’importo del premio unico da corrispondere all'Impresa viene stabilito dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni. Il premio unico è versato in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato. L’importo minimo del premio unico è pari a Euro 1.000.000,00.
Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto non prima che sia decorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto.
Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto, è possibile integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 2.500,00.
Si rinvia all’Art. 8 “PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI” delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in entrata nella Gestione Interna Separata.
In ogni caso, la somma dei premi versati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) nel corso della durata contrattuale - indipendentemente dai riscatti eventualmente effettuati - non potrà essere superiore a Euro 2.000.000,00.
È possibile effettuare versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento del pagamento del versamento aggiuntivo ha un’ età compresa tra gli 0 e gli 85 anni.
Qualora il Contraente decida di effettuare versamenti aggiuntivi dovrà utilizzare il Modulo di Richiesta.
Il pagamento del Premio unico e dei Versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente, appoggiato presso FinecoBank S.p.A..
Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.
Non è ammesso in nessun caso il pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi in contanti.
4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Ad ogni ricorrenza annuale della decorrenza del Contratto, l'Impresa riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, determinata nella misura e secondo le modalità contenute al punto 3.1 “Clausola di Rivalutazione ” delle Condizioni di Assicurazione.
Il presente Contratto è collegato alla Gestione Interna Separata “Gestione Forme Individuali - GEFIN”. Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati nel Regolamento della Gestione Interna Separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. Il Rendiconto annuale della Gestione Interna Separata è disponibile su richiesta del Contraente oppure accedendo al sito internet del Gruppo Aviva all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
L’importo relativo alla eventuale rivalutazione annua viene annualmente corrisposta al Beneficiario designato come previsto dall’Art. 3 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui il Contraente eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, da quell’anniversario il capitale assicurato viene eventualmente aumentato della rivalutazione annua.
Ne consegue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.
Per maggiori informazioni relative agli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
L'Impresa di Assicurazione consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. COSTI
5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE
5.1.1 COSTI GRAVANTI SUI PREMI
I premi versati (unico e aggiuntivi) non sono gravati da alcun caricamento.
5.1.2 COSTI PER RISCATTO
Il Valore di riscatto si ottiene applicando al capitale assicurato da riscattare le eventuali penalità indicate nella tabella che segue, determinate in funzione dell’epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto:
ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO | PENALITÀ DI RISCATTO |
nel corso del 2° anno | 1,00% |
nel corso del 3° anno | 0,75% |
nel corso del 4° anno | 0,50% |
dal 5° anno in poi | nessuna penalità |
Il valore del Riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale.
5.2 COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
L'Impresa preleva dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata la seguente percentuale:
COMMISSIONE DI GESTIONE |
1,00% |
L’Impresa preleva inoltre una spesa fissa di Euro 12,00 dalla Rivalutazione annua liquidata come Prestazione Ricorrente.
Entrambi i costi sopra riportati possono essere applicati in misura ridotta o nulla, al fine di garantire comunque il Tasso Minimo Garantito.
L'Impresa preleva dei costi direttamente dalla Gestione Interna Separata per i bolli e le commissioni relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte delle Società di Revisione.
Tali costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata; a titolo di esempio, nel corso dell'ultimo anno, l’impatto sul rendimento dei costi sopraindicati è stato pari allo 0,009%.
* * * * *
Di seguito si riporta la quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto:
QUOTA PARTE PERCEPITA DALL’INTERMEDIARIO |
28,00% |
6. SCONTI
Non previsti.
7. REGIME FISCALE - LEGALE 7.1 REGIME FISCALE DEI PREMI
I premi versati per le assicurazioni sulla vita:
• non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni;
• non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (art. 15, comma 1, lett. “f” del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986).
7.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Per i contratti di tipo “Misto”, anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico.
Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:
• le prestazioni in corso di validità del Contratto, in forma di rivalutazione annua, sono assoggettate al momento dell’erogazione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in base all’Art. 26-ter del DPR 600 del 29/09/1973, nella misura del 26% così come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014.
• sul rendimento finanziario maturato:
a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater"del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 nella misura pari al 26% come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto-legge n. 66 del 24/04/2014. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus (se previsti contrattualmente) e l’ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
La predetta imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d’impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie costituiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. Come previsto dall'Art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’Art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti a
tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.
7.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx.
7.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell’art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 8.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il premio unico ed unitamente
all’Assicurato - se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta-Certificato.
La conclusione del Contratto è subordinata all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla disciplina antiriciclaggio.
8.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO
Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.
L'Impresa provvederà alla conferma della data di decorrenza e dell’entrata in vigore del Contratto con l’invio della Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.
Per maggiori dettagli relativamente alle modalità di perfezionamento del Contratto nonché alla Decorrenza e alla Durata delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 5 “CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO” e all'Art. 7 “DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ” delle Condizioni di Assicurazione.
8.3 SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto può essere stipulato se l’Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, ha un’ età compresa tra 0 anni e 85 anni.
È possibile effettuare versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento di pagamento del versamento aggiuntivo ha un’ età compresa tra i 0 ed i 85 anni.
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:
• in caso di esercizio del diritto di recesso;
• in caso di decesso dell’Assicurato;
• alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale.
10. RISCATTO
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.
In caso di riscatto totale si ha l’estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.
Per esercitare il riscatto il Contraente deve effettuare la richiesta di liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.
L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Xxxxx.
In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
Per la determinazione dei valori di riscatto totale e parziale si rimanda all’Art. 12 “RISCATTO” delle Condizioni di Assicurazione.
Si rinvia all’Art. 12 “RISCATTO” delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in uscita dalla Gestione Interna Separata.
Esiste la possibilità che, a causa dell’incidenza dei costi di cui al precedente punto 5. “COSTI”, il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.
Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente ad: Aviva S.p.A.
Xxx X. Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
numero verde 000-000000 - fax 02/00.00.000. e-mail: xxxxxxxxxxxx_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
È necessario tenere presente che l’interruzione volontaria del Contratto comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero nel caso in cui si portasse a termine il Contratto e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di validità del Contratto stesso.
Per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti a titolo di esempio per ciascun anno il premio unico versato con il corrispondente valore di riscatto riportati nel Progetto Esemplificativo contenuto nella Sezione E.
Nel Progetto esemplificativo personalizzato che viene consegnato al Contraente, verranno indicati i valori di riscatto puntuali.
11. REVOCA DELLA PROPOSTA
Il presente Contratto non prevede l’esercizio della Revoca della Proposta in virtù dei termini di conclusione del Contratto.
12. DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.
Il recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell’applicazione del recesso, viene estinto dall’origine. Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – all'Impresa al seguente indirizzo:
Aviva S.p.A.
Xxx X. Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.
13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE
13.1 PAGAMENTI DELL'IMPRESA
L'Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto - verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento
– entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 15 “PAGAMENTI DELL'IMPRESA” delle Condizioni di Assicurazione.
13.2 PRESCRIZIONE
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
In base all’Art.181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05) al Contratto si applica la Legge italiana.
15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO
Il Contratto, ogni documento ad esso allegato, nonché tutte le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.
16. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa:
Aviva S.p.A.
Servizio Reclami
Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Telefax 02 2775 245 xxxxxxx_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
XXX XXX XXXXXXXXX 00- 00000 XXXX
Fax 00.00000.000/745 - Numero Verde 800-486661.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito dell’Impresa, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 . Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.
17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
L’Impresa comunica per iscritto al Contraente, in occasione dell’invio dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa descritto successivamente o in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del contratto stesso.
Per l’aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell’Impresa di cui al punto 1.b) “INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA” della Scheda Sintetica si
rimanda al sito internet dell’Impresa all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Inoltre, sempre sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, è disponibile un’Area Clienti che offre la possibilità al Contraente di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.
Per accedervi basta selezionare l’apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, il Contraente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso.
Tramite l'Area Clienti il Contraente può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, l’ultima prestazione rivalutata, il valore di riscatto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
L'Impresa trasmette entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del Contratto, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) dalla conclusione del Contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) dettaglio dei versamenti aggiuntivi versati nell’anno di riferimento;
c) valore dell’eventuale prestazione in corso di validità del Contratto rimborsata nell’anno di riferimento;
d) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
e) valore della prestazione maturata (capitale assicurato) alla data di riferimento dell’estratto conto;
f) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
g) relativamente alla Gestione Interna Separata “Gestione Forme Individuali GEFIN”:
• tasso annuo di rendimento finanziario realizzato;
• commissione di gestione trattenuta dall'Impresa;
• tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
18. CONFLITTO DI INTERESSI
L’Impresa è dotata di una procedura per l’individuazione e la gestione dei conflitti d’interesse nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione, al fine di garantire che l’operato della stessa e dei propri intermediari non rechi pregiudizio agli interessi dei Contraenti, nel rispetto altresì degli obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.
In particolare la procedura è finalizzata a fare in modo che l’Impresa, a seconda della tipologia dei contratti offerti:
- si astenga dall’effettuare operazioni in cui vi sia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, attraverso la sua preventiva individuazione;
- valuti l’eventuale inevitabilità del conflitto così individuato;
- effettui operazioni nell’interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni stesse;
- operi al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere per loro il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
- si astenga dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- si astenga da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.
Aviva S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit S.p.A., Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (49 per cento).
Il prodotto viene distribuito da FinecoBank S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario UniCredit.
Nell’ambito di tali rapporti ed in applicazione della procedura sopra descritta, sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:
- l’impresa e l’intermediario che distribuisce il prodotto sono legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo;
- attualmente l’Impresa ha affidato la gestione della Gestione Interna Separata collegata al Contratto a Pioneer Investment Management SGRpA, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit.
- è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva Plc ed al Gruppo Bancario UniCredit o in altri strumenti finanziari emessi sia da società del Gruppo Aviva che del Gruppo Bancario UniCredit.
Qualora tali OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste sono calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e sono riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione Interna Separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione Interna Separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione.
In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente, pari allo 0%;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4% al quale si sottrae una commissione di gestione trattenuta dall'Impresa dello 1,00%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito - pari allo 0% - rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
Premio unico: Euro 1.000.000,00
Capitale iniziale assicurato: Euro 1.000.000,00 Tasso di rendimento minimo garantito: 0% Durata: 10 anni (*)
Età e sesso: qualunque Caricamento percentuale: 0,00%
Anni trascorsi | Premio | Capitale Assicurato alla fine dell’anno | Prestazione nel corso di validità del Contratto | Valore di Riscatto alla fine dell’anno |
1 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 990.000,00 |
2 | 1.000.000,00 | 0,00 | 992.500,00 | |
3 | 1.000.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | |
4 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
5 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
6 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
7 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
8 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
9 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
10 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
(*) Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell’Assicurato. Al fine della presente elaborazione esemplificativa, le prestazioni ed il valore di riscatto sono sviluppati per una durata di 10 anni.
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero del premio unico versato potrà avvenire sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito (0%) trascorsi almeno quattro anni dalla data di decorrenza.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
Premio unico: Euro 1.000.000,00
Capitale iniziale assicurato: Euro 1.000.000,00 Tasso di rendimento finanziario: 4,00% Commissione di gestione: 1,00%
Tasso di rendimento retrocesso (Beneficio Finanziario): 3,00% Durata: 10 anni (*)
Età e sesso: qualunque Caricamento percentuale: 0,00%
Anni trascorsi | Premio | Capitale Assicurato alla fine dell’anno | Prestazione nel corso di validità del Contratto | Valore di Riscatto alla fine dell’anno |
1 | 1.000.000,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.019.700,00 |
2 | 1.060.900,00 | 0,00 | 1.052.943,25 | |
3 | 1.092.727,00 | 0,00 | 1.087.263,37 | |
4 | 1.125.508,81 | 0,00 | 1.125.508,81 | |
5 | 1.159.274,07 | 0,00 | 1.159.274,07 | |
6 | 1.194.052,30 | 0,00 | 1.194.052,30 | |
7 | 1.229.873,87 | 0,00 | 1.229.873,87 | |
8 | 1.266.770,08 | 0,00 | 1.266.770,08 | |
9 | 1.304.773,18 | 0,00 | 1.304.773,18 | |
10 | 1.343.916,38 | 0,00 | 1.343.916,38 |
(*) Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell’Assicurato. Al fine della presente elaborazione esemplificativa, le prestazioni ed il valore di riscatto sono sviluppati per una durata di 10 anni.
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
* * * * *
Xxxxx X.x.X. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxxxx Xxxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VITA INTERA (Tariffa VX6)
Art. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA
Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta- Certificato, dalla Lettera di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dall'Impresa stessa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 CONFLITTO DI INTERESSI
Aviva S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit S.p.A., Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (49 per cento).
Il prodotto viene distribuito da FinecoBank S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario UniCredit.
Nell’ambito di tali rapporti ed in applicazione della procedura sopra descritta, sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:
- l’impresa e l’intermediario che distribuisce il prodotto sono legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo;
- attualmente l’Impresa ha affidato la gestione della Gestione Interna Separata collegata al Contratto a Pioneer Investment Management SGRpA, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit.
- è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva Plc ed al Gruppo Bancario UniCredit o in altri strumenti finanziari emessi sia da società del Gruppo Aviva che del Gruppo Bancario UniCredit.
In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
Art. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
3.1 PRESTAZIONE IN CASO DI VITA NEL CORSO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto prevede che, ad ogni ricorrenza annuale – in caso di vita dell’Assicurato – (fino a quando il Contraente non eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto), l'Impresa corrisponderà annualmente - al Beneficiario della rivalutazione annua – l'importo relativo all'eventuale rivalutazione annua ottenuto sommando i seguenti importi:
• rivalutazione annua calcolata sul capitale assicurato alla ricorrenza precedente, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti dal Contraente successivamente all’ultima ricorrenza annua;
• rivalutazione annua calcolata sulle eventuali “quote” di capitale acquisite successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi e la data di ricorrenza.
L’Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la durata del Contratto.
L'Impresa riconoscerà al Beneficiario della rivalutazione annua, la rivalutazione annua al netto delle imposte previste dalla Xxxxx.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di richiedere espressamente, per iscritto:
• al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato: di non avvalersi della facoltà prevista dal Contratto di far liquidare dall'Impresa al Beneficiario della rivalutazione annua l’importo relativo alla prestazione in corso di validità del Contratto;
• nel corso di validità del Contratto: di esercitare il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, entro e non oltre il 60° giorno che precede la ricorrenza annua del Contratto.
Una volta richiesta tale interruzione o nel caso in cui il Contraente abbia deciso di non avvalersi di questa possibilità alla sottoscrizione della Proposta-Certificato, il Contraente non ha più la possibilità di modificare la propria decisione; l’interruzione della prestazione è irrevocabile anche per gli anni successivi.
Il Contraente, per esercitare il diritto di interruzione, deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare all'Impresa una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Aviva S.p.A.
Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
Nel caso di interruzione non verrà liquidata alcuna prestazione annua e la rivalutazione annua verrà consolidata anno per anno al capitale in vigore all’anniversario precedente.
3.2 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga l'Impresa corrisponda ai Beneficiari designati il capitale assicurato pari al:
• capitale assicurato in vigore all’anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato, diminuito di eventuali “quote” di capitale disinvestite, tramite riscatti parziali richiesti successivamente all’ultima ricorrenza annua, eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità previste al punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” che segue per i mesi interi trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
• aumentato di eventuali “quote” di capitale acquisite con i versamenti aggiuntivi successivamente all’ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento dei versamenti aggiuntivi e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso.
Art. 4 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto – la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.
In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione, il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio laddove trasferito all’estero.
Art. 5 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il premio unico ed unitamente all’Assicurato - se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta-Certificato.
La conclusione del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 231/2007, all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.
Le prestazioni di cui all’Art. 3 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO” decorrono dalle ore 24.00 della data di conclusione del Contratto.
L'Impresa provvederà alla conferma della data di decorrenza e dell’entrata in vigore del Contratto con l’invio della Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.
Art. 6 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione.
Il recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell’applicazione del recesso, viene estinto dall’origine.
L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.
Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.
Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta- Certificato - all'Impresa al seguente indirizzo:
Aviva S.p.A.
Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
Art. 7 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ
Il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell’Assicurato e si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:
• in caso di esercizio del diritto di recesso;
• in caso di decesso dell’Assicurato;
• alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale.
Il presente Contratto può essere stipulato se l’Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, ha un’ età compresa tra 0 anni e 85 anni.
È possibile effettuare versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento di pagamento del versamento aggiuntivo ha un’ età compresa tra i 0 ed i 85 anni.
Art. 8 PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI
Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio unico da versare in un’unica soluzione alla data di conclusione del Contratto.
Il premio unico non può essere inferiore a Euro 1.000.000,00.
Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto, è possibile integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 2.500,00.
In ogni caso, la somma dei premi versati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) nel corso della durata contrattuale - indipendentemente dai riscatti eventualmente effettuati - non potrà essere superiore a Euro 2.000.000,00. Qualora il Contraente decida di effettuare versamenti aggiuntivi dovrà utilizzare il Modulo di Richiesta.
Nel caso in cui il Contraente indichi un importo di premio unico o di versamento aggiuntivo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetti di rapporti partecipativi nella Gestione Interna Separata “GEFIN”, superi l’importo massimo di Euro 50.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l’anno solare:
• sarà necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione dell’Impresa di Assicurazione ai fini dell’emissione del Contratto, in caso di premio unico, o del pagamento del versamento, in caso di versamento aggiuntivo;
• verranno applicate in caso di riscatto totale o parziale le condizioni riportate al punto “PRESIDI CONTRATTUALI” dell’Art. 12 “RISCATTO”.
Il pagamento del Premio unico e dei Versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante procedura di
addebito sul conto corrente del Contraente, appoggiato presso FinecoBank S.p.A..
Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.
Non è ammesso in nessun caso il pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi in contanti.
Art. 9 COSTI
CARICAMENTO SUI PREMI
Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi non sono gravati da alcun caricamento.
Per maggiori informazioni relative all’importo del premio investito dall'Impresa, si veda il Progetto esemplificativo che illustra l’importo del capitale assicurato maturato annualmente, a fronte del premio unico versato.
Art. 10 DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
Il capitale assicurato iniziale è pari all’importo del premio unico versato.
Il capitale assicurato è costituito dalla somma del capitale assicurato iniziale e delle “quote” di capitale acquisite con gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente.
L’ammontare di ciascuna “quota” di capitale derivante dagli eventuali versamenti aggiuntivi corrisponde all’importo del versamento stesso.
Il Capitale Assicurato è eventualmente diminuito di eventuali riscatti parziali richiesti dal Contraente nel corso della Durata del Contratto.
Art. 11 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato viene rivalutato dall'Impresa.
La rivalutazione viene corrisposta annualmente al Beneficiario della rivalutazione annua oppure si consolida al capitale assicurato nel caso in cui il Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto decida di non avvalersi di tale facoltà oppure eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del contratto.
Nel caso in cui non venga liquidata la rivalutazione annua, il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:
• il capitale assicurato alla ricorrenza precedente, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti dal Contraente, aumentato della misura di rivalutazione secondo le modalità previste al successivo punto
3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” delle presenti Condizioni di Assicurazione;
• le eventuali “quote” di capitale acquisite successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi e la data di ricorrenza, secondo le modalità previste al successivo punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 12 RISCATTO
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.
In caso di riscatto totale si ha l’estinzione anticipata del Contratto mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.
Per esercitare il riscatto il Contraente deve effettuare la richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua
decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto, come previsto all’Art. 15 “PAGAMENTI DELL'IMPRESA” che segue.
L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Xxxxx.
In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
RISCATTO TOTALE
Il valore di riscatto totale è pari al:
• capitale assicurato in vigore all’anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, diminuito di eventuali “quote” di capitale disinvestite, tramite riscatti parziali richiesti successivamente all’ultima ricorrenza annua, eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità previste al punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” che segue per i mesi interi trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
• aumentato di eventuali “quote” di capitale acquisite con i versamenti aggiuntivi successivamente all’ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento dei versamenti aggiuntivi e la data di richiesta del riscatto.
Per data di richiesta si intende la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte del Soggetto Incaricato ovvero da parte dell'Impresa in caso di invio a mezzo posta.
Il valore di riscatto così determinato viene corrisposto per intero qualora siano interamente trascorsi almeno quattro anni dalla data di decorrenza; in caso contrario il valore di riscatto si ottiene applicando al capitale assicurato da riscattare la penalità di riscatto indicata nella tabella che segue.
ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO | PENALITÀ DI RISCATTO |
nel corso del 2° anno | 1,00% |
nel corso del 3° anno | 0,75% |
nel corso del 4° anno | 0,50% |
dal 5° anno in poi | nessuna penalità |
RISCATTO PARZIALE
Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale. Il riscatto parziale può essere concesso a condizione che:
• l’importo minimo residuo che rimane investito nella Gestione Separata “GEFIN” sia pari a Euro 50.000,00;
• l’importo del riscatto parziale, al lordo della tassazione prevista, non sia inferiore a Euro 50.000,00.
Qualora il Contraente abbia optato per la liquidazione della rivalutazione annua, il riscatto parziale non può essere richiesto nei 60 giorni precedenti ciascuna ricorrenza annua del Contratto.
PRESIDI CONTRATTUALI
L’Impresa di Assicurazione ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione Interna Separata “GEFIN”. In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui collegati anche per effetti di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l’anno solare, richieda/ano un riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione, superi l’importo massimo di Euro 75.000.000,0 le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell’1%.
Art. 13 PRESTITI
Per il presente Contratto non è prevista l’erogazione di prestiti.
Art. 14 BENEFICIARI
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all'Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).
Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato come previsto dall'art. 48 del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.
La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
• dopo che, verificatosi l’evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di voler profittare del beneficio.
Art. 15 PAGAMENTI DELL'IMPRESA
Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:
• effettuate per il tramite del Soggetto Incaricato;
• inviate ad Aviva S.p.A., Via X. Xxxxxxxxxxx 14 – 00000 Xxxxxx – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.
Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.
Per data di ricevimento della richiesta si intende:
• la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;
oppure
• in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa, la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa
La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:
IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CORSO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Per il pagamento dell’importo relativo alla rivalutazione annua, è necessario che il Contraente consegni all’atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato ed indichi sulla stessa, oltre ai dati anagrafici del Beneficiario a tale scopo individuato, le seguenti informazioni:
• codice fiscale del Beneficiario
• coordinate bancarie dove accreditare l’importo (intestatario del conto corrente bancario, codice IBAN).
L'Impresa provvede alla liquidazione dell’importo relativo alla rivalutazione annua entro il 30° giorno dall’anniversario della data di decorrenza cui tale importo si riferisce.
Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale le indicazioni relative al pagamento dovessero essere modificate, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto, almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua, i nuovi estremi per la liquidazione che l'Impresa dovrà utilizzare.
Qualora queste informazioni non fossero tempestivamente comunicate, e per tale motivo la liquidazione non andasse a buon fine, l’importo relativo alla rivalutazione annua viene tenuto a disposizione dall'Impresa, senza beneficiare di ulteriori rivalutazioni, fino al ricevimento della suddetta comunicazione. La liquidazione in questo caso verrà effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la nuove coordinate bancarie.
IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
• per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà necessario compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l’autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare all'Impresa anche la seguente documentazione:
– copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
– copia del codice fiscale;
– dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati l'Istituto Bancario, l'intestatario del conto corrente bancario e il codice IBAN.
• certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
• certificato medico indicante la causa del decesso;
• se l’Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio, autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nei quali siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (nel caso di “nipote” / “pronipote” specificare le generalità e la data del decesso del parente dell’Assicurato defunto in rappresentazione del quale vanta il titolo di erede) con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri “eredi” oltre a quelli indicati;
• se l’Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: verbale di pubblicazione, copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio, autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato nei quali siano indicati gli eredi testamentari, distinguendoli da eventuali legatari, e l’elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (nel caso di “nipote” / “pronipote” specificare le generalità e la data del decesso del parente dell’Assicurato defunto in rappresentazione del quale vanta il titolo di erede) con la specifica indicazione che tali eredi testamentari ed eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri “eredi” oltre a quelli indicati;
• ricorso per l’autorizzazione e decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori, o privi della capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta. Nel decreto dovrà essere indicato il numero di polizza, l’importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato lo stesso. Il decreto potrà essere consegnato anche in copia autenticata;
• In caso di richiesta di liquidazione NON mediante la compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione, autorizzazione al trattamento dei dati personali da fornire sul Modulo Privacy da richiedere all’Impresa di Assicurazione;
• in presenza di procura, procura che contenga l’espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal contratto indicandone il numero di polizza; non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successorie;
• in presenza di legale rappresentante, decreto di nomina del legale rappresentante, ovvero documento equipollente dal quale si evinca il nominativo del legale rappresentante aggiornato alla data di richiesta di liquidazione.
IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO
• il Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare all'Impresa anche la seguente documentazione:
– copia di un valido documento di identità;
– copia del codice fiscale;
– dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato l'intestatario del conto corrente bancario e
codice IBAN;
• l’Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
• nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l’importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione.
Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.
Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l’Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.
Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto, compreso il caso di recesso.
Art. 16 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
Art. 17 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme garantite.
Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.
L’impresa invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente.
Nel caso di vincolo, le operazione di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
Nel caso di pegno, le operazione di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.
Non è consentito cedere il Contratto, costituire un pegno o un vincolo a favore del Soggetto Incaricato come previsto dall'art. 48 del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.
Art. 18 IMPOSTE
Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 19 ARROTONDAMENTI
Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa farà al Contraente ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.
Quando necessario, l’arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.
Art. 20 FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti i derivanti dal Contratto.
In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.
A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestione Forme Individuali GEFIN”, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A. MISURA DELLA RIVALUTAZIONE
L’Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell’anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire al Contraente conseguito dalla “Gestione Forme Individuali GEFIN”.
Il rendimento attribuito al Contratto è pari al rendimento annuo conseguito dalla “Gestione Forme Individuali GEFIN” nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell’anniversario della data di decorrenza del Contratto, determinato con i criteri indicati all’Art. 5 del Regolamento.
Il Beneficio Finanziario è pari al rendimento come sopra definito diminuito di una commissione di gestione dell’1,00%.
La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario sopra definito.
L’Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la durata del Contratto.
B. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della Riserva Matematica accantonata a tale data.
L'eventuale rivalutazione viene corrisposta annualmente al Beneficiario della rivalutazione annua oppure si consolida al capitale assicurato nel caso in cui il Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto decida di non avvalersi di tale facoltà oppure eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto.
Nel caso in cui la prestazione in corso di validità del Contratto venga liquidata al Beneficiario della rivalutazione annua, l'importo da liquidare è pari alla somma dei seguenti importi:
• rivalutazione annua calcolata sul capitale assicurato alla ricorrenza precedente al netto di eventuali riscatti parziali richiesti dal Contraente successivamente all’ultima ricorrenza annua;
• rivalutazione annua calcolata sulle eventuali “quote” di capitale acquisite nel corso dell’anno precedente, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi e la data di ricorrenza.
La rivalutazione verrà corrisposta al netto di una spesa fissa pari a Euro 12,00. Se l’importo della rivalutazione annua è inferiore alla spesa fissa, quest’ultima potrà essere diminuita fino ad azzerarsi, al fine di garantire la conservazione del capitale assicurato.
Nel caso in cui il Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto decida di non avvalersi di tale facoltà oppure eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:
• il capitale assicurato alla ricorrenza precedente, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti dal Contraente successivamente all’ultima ricorrenza annua, aumentato della misura di rivalutazione;
• le eventuali “quote” di capitale acquisite nel corso dell’anno precedente, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi e la data di ricorrenza.
La rivalutazione annua viene calcolata secondo le modalità riportate al punto A) sopra riportato.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto l’aumento del capitale assicurato viene comunicato al Contraente.
3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA DENOMINATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN”
Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI –GEFIN”
L’Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - GEFIN, di seguito GEFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.
Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite dall’Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
L’Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.
Qualora l’Impresa di Assicurazione intenda dar corso all’operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Nella Gestione GEFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.
Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.
Art. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO
La Gestione GEFIN ha come obiettivo l’ottenimento di un rendimento lordo coerente con l’andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un’ottica di medio periodo nel rispetto dell’equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.
Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività, con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell’Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:
- Titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con un rating maggiore o uguale a Investment Grade. Nel comparto obbligazionario sono ricompresi anche gli investimenti nel mercato monetario, quali a titolo esemplificativo, obbligazioni di emittenti governativi e corporate a breve termine, depositi bancari e certificati di deposito (obbligazionario governativo ed obbligazionario corporate).
L’acquisto di titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso in misura residuale.
- Titoli azionari quotati sui principali mercati regolamentati europei ed internazionali;
- Investimenti Alternativi e altro quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore.
L’area geografica di riferimento prevalente è l’Area Euro e i paesi appartenenti all’OCSE. Gli investimenti in paesi non appartenenti all’OCSE non potranno superare il 10% del patrimonio della gestione separata.
Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L’utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.
Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell’ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell’esercizio precedente.
Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.
Art. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA
L’Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Limiti di investimento GEFIN | |||
Limiti | |||
Obbligazionario governativo(*) | Titoli di Stato e Supranational area UE (con rating maggiore o uguale Italia) | ≥ 40% | ≤ 100% |
Altri titoli di stato con rating maggiore, uguale Italia | ≥ 0% | ≤ 30% | |
Obbligazionario Corporate(**) | Titoli Corporate | ≥ 0% | ≤ 40% |
Azionario (**) | Azionario | ≥ 0% | ≤ 5% |
Investimenti Alternativi/Altro | Investimenti alternativi Immobiliari | ≥0% ≥0% | ≤ 4% ≤ 5% |
Derivati e strutturati | ≥ 0% | ≤ 10% |
(*) Nel comparto Obbligazionario Governativo non sono previsti investimenti in quote di OICR.
(**) L’investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l’acquisto di OICR armonizzati.
Art. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.
Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell’impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.
Art. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA
Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:
a) Le spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
b) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all’Art. 7 “REVISIONE CONTABILE”.
Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 7 REVISIONE CONTABILE
La Gestione Separata GEFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:
- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l’adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell’Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.
Art. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l’esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.
Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell’Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari.
In tal caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione.
L’Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.
Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.
Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015
4. GLOSSARIO
VITA INTERA (Tariffa VX6)
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella Proposta-Certificato dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l’evento assicurato;
Beneficiario della rivalutazione annua: persona fisica o giuridica designata nella Proposta-Certificato dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione in corso di validità del Contratto;
Caricamento: parte dei premi versati dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa;
Capitale Assicurato: capitale in vigore, eventualmente rivalutato come indicato nelle Condizioni di Assicurazione, che viene liquidato al Contraente in caso di riscatto o al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato;
Commissione di gestione: rendimento finanziario fisso che l'Impresa trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata;
Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta- Certificato da parte del Contraente e da parte dell’Assicurato, – se persona diversa – e viene versato il premio unico;
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio unico all'Impresa;
Contratto: Contratto con il quale l'Impresa, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione in corso di validità del Contratto e una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato (decesso dell’Assicurato);
Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto;
Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati annualmente ed eventualmente dalle risorse gestite dall'Impresa, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi;
Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;
Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è efficace ovvero l’intera vita dell’Assicurato fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l’esercizio del diritto di riscatto;
Gestione Interna Separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate;
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare;
Impresa: - Aviva S.p.A. - autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione;
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, e subentrata ad ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;
Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell’Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall’Impresa nei confronti degli Assicurati;
Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in un’unica soluzione all'Impresa al momento della conclusione del Contratto;
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato: in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, pagamento ai Beneficiari designati, del capitale assicurato rivalutato;
Prestazione nel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx): pagamento, ai Beneficiari designati, della rivalutazione annuale attribuita al Contratto;
Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;
Rendimento Finanziario: risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa;
Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta;
Soggetto Incaricato: FinecoBank S.p.A. tramite il quale è stato stipulato il Contratto;
Tasso Minimo Garantito: rendimento finanziario annuo, che l'Impresa garantisce alle prestazioni assicurate. Viene riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata. Per questo contratto il Tasso Minimo Garantito è pari allo 0%;
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;
Versamento Aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il premio unico previsto dal Contratto.
Data ultimo aggiornamento: 7 aprile 2015
5. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti riferiti al Contraente e/o all’Assicurato - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX) (di seguito, la “Società”) – titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”) – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, all’attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell’assicurato per ragioni connesse all’esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o di altre tecniche di comunicazione a distanza e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all’attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all’Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.
L’elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei “responsabili” potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva S.p.A. - Servizio Privacy - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all’interno dell’Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Xxxxx restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Xxx potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l’integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva S.p.A. - Servizio Privacy - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX).
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1) Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.
L’elenco completo dei “responsabili” in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.
PROPOSTA-CERTIFICATO VITA INTERA A PREMIO UNICO
TARIFFA VX6
NR. PROPOSTA-CERTIFICATO
CONTRAENTE
COGNOME e NOME CODICE FISCALE
COMUNE DI NASCITA DATA DI NASCITA SESSO
PROFESSIONE ATTIVITÀ ECONOMICA
XXX XXX XXX
INDIRIZZO PROVINCIA CAP
COMUNE COD. PAESE
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO NR. DATA EMISSIONE TIPO DOCUMENTO
ENTE EMITTENTE LUOGO DI EMISSIONE
NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UN’IMPRESA
INDIRIZZO PROVINCIA CAP
COMUNE COD. PAESE
ATTIVITÀ’ LAVORATIVA PREVALENTE CODICE SAE CODICE RAE CODICE TAE CODICE ATECO
IN CASO D ENTE NO PROFIT/ONLUS, QUAL E’ LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BENEFICIA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ENTE? N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE/REA
ASSICURATO
COGNOME e NOME CODICE FISCALE
COMUNE DI NASCITA DATA DI NASCITA SESSO
PROFESSIONE ATTIVITÀ ECONOMICA
XXX XXX XXX
COMUNE COD. PAESE
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO NR. DATA EMISSIONE TIPO DOCUMENTO
ENTE EMITTENTE LUOGO DI EMISSIONE
___________________________________________________________________________________________ _ BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
LUOGO E DATA _____________________________ IL CONTRAENTE
PRESTAZIONE IN CORSO DI VALIDITÀ’
Il Contraente dichiara di NON volersi avvalere della facoltà, prevista dal Contratto, che venga liquidato l’importo relativo alla prestazione in corso di validità; il Contraente richiede quindi che la rivalutazione venga consolidata di anno in anno al capitale in vigore all’anniversario precedente.
Il Contraente dichiara di volersi avvalere della facoltà, prevista dal Contratto, che gli venga liquidato l’importo relativo alla prestazione in corso di validità. Il Contraente chiede che il valore della rivalutazione annua gli venga liquidato sul conto corrente indicato di seguito:
codice IBAN
Codice Paese | CIN Euro | CIN | ABI | CAB | CONTO CORRENTE |
LUOGO E DATA _____________________________ IL CONTRAENTE
_
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO (tariffa VX6)
dalle ore 24.00 della Data di Conclusione.
PREMIO UNICO Euro premio minimo 1.000.000,00 DECORRENZA
SPESE 0,00% del Premio unico
A fronte del versamento del premio unico, è garantito un capitale iniziale assicurato pari ad Euro
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Sottoscritto titolare del conto autorizza FinecoBank S.p.A. nella qualita di Soggetto Incaricato autorizzato dall’Impresa, ad addebitare il Premio unico pari a Euro
sul proprio conto corrente codice IBAN
Codice Paese | CIN Euro | CIN | ABI | CAB | CONTO CORRENTE |
Il Contratto decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di avvenuto pagamento del premio. LUOGO E DATA ____________________________________ IL CONTRAENTE
DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA
Il Contraente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata l’Imrpesa di Assicurazione, nel corso della durata contrattuale, in merito ai rapporti superiori al 25% che abbia in corso con altri Soggetti. Inoltre, nel caso in cui alla sottoscrizione della presente Proposta-certificato il Contraente abbia già in essere rapporti di cui sopra, indica di seguito i dati riferiti a tali soggetti (riportare ragione sociale, sede legale e codice fiscale/partita IVA)
LUOGO E DATA _ IL CONTRAENTE
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
I SOTTOSCRITTI CONTRAENTE ED ASSICURATO (SE DIVERSO DAL CONTRAENTE):
• confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
• dichiarano di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici al Contratto;
• prendono atto che, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ed il pagamento del Premio unico, il Contratto è concluso e che Aviva
S.p.A. - l’Impresa -, si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall’esatta applicazione della tariffa;
• prendono atto che il Contratto decorre dalle ore 24.00 del giorno di conclusione del Contratto. L’Impresa invia al Contraente la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del premio da parte dell’Impresa ed indica la Data di Decorrenza;
• prendono atto che il pagamento del Premio unico viene effettuato mediante addebito su conto corrente del Contraente. Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito;
• dichiarano di aver preso conoscenza dell’Art. 2 “CONFLITTO DI INTERESSI” delle Condizioni di Assicurazione;
Il Contraente dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra riportati. L’Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-Certificato.
LUOGO E DATA _
IL CONTRAENTE
DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto. Il diritto di recesso libera il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. L’Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.
LUOGO E DATA ____________________________________ IL CONTRAENTE
DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE
Il Contraente e l’Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:
Art. 4: Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato; Art. 5: Conclusione e Decorrenza del Contratto; Art. 6 Diritto di Recesso del Contraente; Art. 12: Riscatto; Art. 15: Pagamenti dell’Impresa; Art. 17 Xxxxxxxx, Pegno, Vincolo; Punto 3.1 Clausola di Rivalutazione.
LUOGO E DATA _
IL CONTRAENTE L’ASSICURATO
IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA:
• di aver LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione;
• ricevuto il Fascicolo Informativo - redatto secondo le prescrizioni IVASS - contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario, le informazioni sul trattamento dei dati personali e la presente Proposta-Certificato che definiscono il Contratto;
• di aver ricevuto il documento contenente – ai sensi dell’art. 49 comma 2, lett. A) del Regolamento IVASS n.5/2006 – i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d’interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto del Soggetto Incaricato);
• di aver ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui il Soggetto Incaricato è tenuto – ai sensi dell’art.49 comma 2, lett. A) bis del Regolamento IVASS n. 5/2006 - nei confronti dei Contraenti (modello predisposto del Soggetto Incaricato);
• di aver ricevuto il Progetto esemplificativo personalizzato.
LUOGO E DATA _ IL CONTRAENTE
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 23 D. LGS. N. 196/2003
Io/Noi sottoscritto/i, confermando di aver ricevuto e letto l’Informativa contenuta nel Fascicolo Informativo:
Acconsento/iamo al trattamento dei dati personali di natura sensibile eventualmente forniti, per le finalità assicurative descritte nel punto 1 dell’informativa.
Sono/Siamo consapevole/i che solo barrando la casella SI e sottoscrivendo il presente consenso l’Impresa potrà dar corso alla regolare esecuzione del Contratto di assicurazione nel caso sia necessario procedere al trattamento dei miei/nostri dati sensibili.
SI NO (risposta fornita dal Contraente)
SI NO (risposta fornita dall’Assicurato se diverso dal Contraente)
LUOGO E DATA _
IL CONTRAENTE L’ASSICURATO
Generalità del Soggetto Incaricato che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio.
NOME E COGNOME (stampatello) ___________________________________
FIRMA ________________________________________
LUOGO E DATA _ ____________________
(Aviva S.p.A.)
Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015