Accordo di Lock-up avente a oggetto azioni di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.
Accordo di Lock-up avente a oggetto azioni di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.
- Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999
Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento al 31 dicembre 2016 (ai sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 3, del Regolamento Consob n. 11791/1999) del testo pubblicato in data 22 aprile 2016.
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob
n. 11971/1999 (il “Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.
1. PREMESSA
1.1 In data 21 luglio 2015, l’assemblea straordinaria di YOOX NET-A-PORTER GROUP
S.p.A. (“YNAP” o la “Società”), nell’ambito di un processo di integrazione del business di YOOX S.p.A. (oggi YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.) e di THE NET-A-PORTER GROUP Limited, con efficacia alla data del 5 ottobre 2015 (l’“Integrazione”), ha deliberato e approvato, tra l’altro, di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società una delega ai sensi dell’art. 2443 del c.c., per un aumento di capitale, a pagamento, da eseguirsi in una o più tranche, fino a un massimo di Euro 200.000.000 (la “Delega”). Come stabilito nella Delega, il Consiglio è stato autorizzato, tra l’altro, ad offrire l’aumento di capitale a partner strategici e/o industriali della Società, con esclusione del diritto di opzione
– ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo capoverso, del c.c. – mediante l’emissione di un numero complessivo di azioni non superiore al 10% del capitale sociale della Società risultante dall’Integrazione (l’“Aumento di Capitale Riservato”).
1.2 In data 18 aprile 2016, YNAP e Alabbar Enterprises S.à r.l. (l’“Investitore” o “Alabbar Enterprises” e, congiuntamente a YNAP, le “Parti”) hanno sottoscritto un accordo di sottoscrizione (l’“Accordo di Sottoscrizione”) al fine di disciplinare l’impegno dell’Investitore ad investire nel capitale sociale della Società, mediante sottoscrizione e liberazione di azioni ordinarie di nuova emissione nell’ambito dell’Aumento di Capitale Riservato, nonché di stabilire alcuni ulteriori impegni ad esso relativi.
1.3 In data 18 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale di YNAP, in esercizio della Delega, per un importo pari ad Euro 100 milioni (incluso sovraprezzo) mediante l’emissione di n. 3.571.428 azioni ordinarie di nuova emissione YNAP (le “Nuove Azioni”), prive di indicazione del valore nominale, da riservarsi in sottoscrizione all’Investitore (l’“Aumento di Capitale Alabbar”). In data 22 aprile 2016 (la “Data del Closing”), l’Aumento di Capitale Alabbar è stato eseguito.
1.4 l’Accordo di Sottoscrizione contiene una clausola di lock-up rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF (la “Clausola di Lock-up”).
2. Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nella Clausola di Lock-up, riprodotte al punto 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 5, lett. b) del TUF.
3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali
Le pattuizioni parasociali contenute nella Clausola di Lock-up hanno ad oggetto le n.
3.571.428 Nuove Azioni YNAP sottoscritte dall’Investitore in esecuzione dell’Aumento di Capitale Alabbar, pari a circa il 3,93% del capitale sociale ordinario (alla data del 31 dicembre 2016).
YNAP è una società per azioni, con sede legale in Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 02050461207, con capitale sociale (alla data del 31 dicembre 2016 ) pari a Euro 1.337.413,05, suddiviso in complessive n. 133.741.305 azioni, di cui n.
90.835.167 azioni ordinarie, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), e n. 42.906.138 azioni prive del diritto di voto denominate Azioni B, non quotate sul MTA, tutte prive di indicazione del valore nominale.
Alla data del 31 dicembre 2016 YNAP detiene n. 17.339 azioni proprie, pari al circa lo 0,013% del capitale sociale complessivo.
Alla data del 31 dicembre 2016, nessun azionista esercita il controllo sul YNAP ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Soggetti aderenti alla Clausola di Lock-up e strumenti finanziari dagli stessi detenuti
Le pattuizioni parasociali contenute nella Clausola di Lock-up vincolano Alabbar Enterprises nei confronti di YNAP.
Alabbar Enterprises è una société à responsabilité limitée con sede legale a Lussemburgo, in 00 xxx xx Xxxxxxxx, X-0000, xxx xxxxxxxx sociale di Euro 12.500 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese e del Commercio al numero B204076. Alabbar Enterprises è da ultimo controllata da Sua Eccellenza Sig. Xxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxx (il “Sig. Alabbar”).
Per informazioni su YNAP si rinvia al precedente punto 3.
5. Pattuizioni parasociali contenute nella Clausola di Lock-up
A. Con efficacia a decorre dal 22 aprile 2016, l’Investitore non può, senza il preventivo consenso scritto della Società, che non può essere irragionevolmente negato:
(I) offrire, vendere, impegnarsi a vendere o altrimenti disporre delle Nuove Azioni, o concludere qualsiasi altro negozio il cui scopo o effetto sia il trasferimento di Nuove Azioni o di qualsiasi altro diritto sulle stesse, in qualsiasi forma, incluso qualsiasi strumento finanziario che attribuisca il diritto di comprare, sottoscrivere, convertire e/o scambiare Nuove Azioni, ad eccezione (a) della costituzione di una garanzia reale sulle Nuove Azioni in relazione al Finanziamento Equity Consentito (la “Garanzia Consentita”); o (b) di qualunque trasferimento provvisorio in relazione all’operatività dei diritti di “re-hypothecation” (un “Trasferimento Provvisorio”) relativo alle Nuove Azioni ai sensi del, o in relazione al, Finanziamento Equity Consentito (incluso il diritto della controparte/finanziatore di combinare le Nuove Azioni con altre azioni ordinarie della Società, restando inteso e convenuto che (i)
l’Investitore concorderà con la controparte/finanziatore in merito a qualunque Trasferimento Provvisorio a condizione che la controparte/finanziatore abbia acconsentito, per iscritto, a (x) non utilizzare le Nuove Azioni per vendite allo scoperto o per altri scopi di negoziazione e (y) restituire all’Investitore, su richiesta, le Nuove Azioni o le azioni della Società equivalenti al fine di consentire all’Investitore di votare o in ogni caso di esercitare i propri diritti relativi alle Nuove Azioni, cosicché l’Investitore potrà mantenere il diritto di voto e tutti i diritti allo stesso spettanti in relazioni alle Nuove Azioni in qualunque assemblea; e (ii) le obbligazioni di restituzione assunte ai sensi del predetto Trasferimento Provvisorio siano de facto condizionate all’adempimento della controparte/finanziatore); o (c) del trasferimento delle Nuove Azioni (sia per l’effetto di un’escussione per il tramite di appropriazione ovvero vendita, sia negli altri casi) in base all’esecuzione di una Garanzia Consentita rilasciata al finanziatore come collateral per il Finanziamento Equity Consentito; ovvero
(II) stipulare qualsiasi contratto derivato relativo alle Nuove Azioni o porre in essere qualsiasi operazione su derivati che comporti una delle conseguenze sopra descritte.
Per “Finanziamento Equity Consentito” si intende un prestito in buona fede o una linea di credito concessa all’Investitore, garantita, in tutto o in parte, dalla costituzione di una garanzia sulle Nuove Azioni.
B. Quanto previsto nel precedente Paragrafo X. non vieta all’Investitore di vendere qualsiasi Nuova Azione a qualunque società dallo stesso controllata o a qualunque società che controlla l’Investitore o sia controllata dal Sig. Xxxxxxx, a condizione che tale società abbia preventivamente assunto per iscritto gli impegni di cui al Paragrafo A. in capo all’Investitore.
C. Quanto previsto nel precedente Paragrafo X. non vieta all’Investitore di aderire a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa nei confronti di tutti i possessori di azioni di YNAP e a condizioni che prevedano la parità di trattamento degli azionisti.
6. Durata della clausola di Lock-up e delle pattuizioni parasociali ivi contenute
Gli obblighi assunti dall’Investitore ai sensi della Clausola di Lock-up in relazione a ciascuna Nuova Azione trovano applicazione per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dal 22 aprile 2016.
7. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF
Le pattuizioni parasociali contenute nella Clausola di Lock-up non rilevano ai fini del controllo della Società.
8. Deposito al Registro delle Imprese
La Clausola di Lock-up è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 22 aprile 2016.
9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nella Clausola di Lock-up
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nella Clausola di Lock-up sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxx.xxx.
5 gennaio 2017