REGOLE PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'USO DEL LOGO FSC
REGOLE PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'USO DEL LOGO FSC
INDICE
1 TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI
2 STANDARD APPLICABILI
3 PREMESSA
3.1 OBIETTIVO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE IN RIFERIMENTO AGLI STANDARD FSC
4 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
5 CONDIZIONI GENERALI
5.1 REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC
5.1.1 Requisiti validi per tutte le certificazioni di gestione forestale
5.1.2 Requisiti aggiuntivi in caso di certificazione di gruppo/multisito
5.2 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
5.2.1 Presentazione della domanda
5.2.2 Decorrenza
5.3 ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
5.4 PRE-AUDIT
5.5 CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE
5.6 AUDIT DI CERTIFICAZIONE
5.7 CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI
5.8 RISOLUZIONE DELLE NON CONFORMITA’
5.9 AUDIT SUPPLEMENTARE PER VERIFICA CHIUSURA NON CONFORMITA’
5.10 CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL LOGO FSC
5.11 CERTIFICAZIONE CONGIUNTA GESTIONE FORESTALE/CATENA DI CUSTODIA
6 VALIDITÀ
6.1 PERIODO DI VALIDITÀ DELLA DOMANDA
6.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
6.3 PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
6.4 CONDIZIONI DI VALIDITÀ
6.5 RESPONSABILITÀ
7 SORVEGLIANZA
7.1 AUDIT NON PROGRAMMATI E SENZA PREAVVISO
8 RINNOVO
9 VARIAZIONE / ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
10 MODIFICA DEGLI STANDARD E APPLICABILITÀ
11 DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA
12 SOSPENSIONE
13 REVOCA
14 RINUNCIA
15 RISERVATEZZA
16 COMPENSI
16.1 TARIFFE
16.2 VARIAZIONI DELLE TARIFFE
16.3 PAGAMENTO
17 USO E RIPRODUZIONE DEL CERTIFICATO E DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE
17.1 PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’UTILIZZO DEI LOGHI FSC
18 RECLAMI, RICORSI, CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO E COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DI MILANO
18.1 RECLAMI
18.2 RICORSI
18.3 CONTROVERSIE
19 LEGGE APPLICABILE
01/04/2017 | 003/17 | 0 | Prima emissione | X.Xxxxxxxx | X. Xxxxx | X.Xxxxxxxx |
Data | Doc. N.° | Revisione | Descrizione | Preparato | Controllato | Approvato |
Organizzazione: l’entità legale indipendente richiedente la certificazione
2 PRINCIPALI STANDARD APPLICABILI
• FSC-STD 01-001: principi e criteri FSC per la gestione forestale
• FSC-STD 01-003: criteri di ammissibilità come SLIMF
• FSC-STD 01-004a: criteri di ammissibilità come SLIMF - allegato
• FSC-STD-20-001: requisiti generali per Enti di Certificazione accreditati FSC
• FSC-STD 20-006: consultazione degli stakeholders per la valutazione forestale
• FSC-STD 20-007: valutazione della gestione forestale
• FSC-STD 20-007a: rapporti di certificazione forestale
• FSC-STD 20-007b: rapporto pubblico di certificazione forestale
• FSC-STD 30-001: indicatori e soglie per l'identificazione di pesticidi altamente pericolosi
• FSC-STD 30-001a: lista di pesticidi altamente pericolosi
• FSC-STD 30-005: entità di gruppo nei gruppi di gestione forestale
• FSC-STD-50-001: requisiti per l’uso dei marchi FSC da parte delle organizzazioni certificate
• FSC-PRO-30-006: procedura sui servizi ecosistemici
• FSC-POL-20-005: politica sull'amministrazione annuale dei diritti
• Altri: tutti i documenti (e in particolare standard, politiche, procedure, advice notes, note tecniche e linee guida) citati come documenti normativi negli standard sopra elencati.
Gli standard applicabili sono da utilizzare nell’ultima versione in vigore. La versione in vigore di tutti i documenti normativi FSC è disponibile sul sito di FSC (xxxxx://xx.xxx.xxx), attualmente all’indirizzo xxxxx://xx.xxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx
L'eventuale variazione di tali documenti sarà comunicata da CSI.
3 PREMESSA
CSI S.p.A. (di seguito chiamata CSI) esercita, come da statuto, l’attività di certificazione di sistemi di gestione, di certificazione di prodotto, di erogazione di servizi di formazione. CSI non fornisce servizi di consulenza.
CSI è organizzata e opera in conformità alle edizioni in vigore delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021, UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e agli standard applicabili Forest Stewardship Council - FSC.
CSI è accreditata per l'erogazione di servizi di certificazione di Gestione Forestale FSC da ASI - Accreditation Services International, e opera sotto l'autorità di FSC.
3.1 Obiettivo della Certificazione della GESTIONE FORESTALE in riferimento agli standard FSC
4 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
5 CONDIZIONI GENERALI
Possono accedere alla Certificazione tutte le Organizzazioni, di qualunque tipo e struttura, che gestiscono una foresta o piantagione o che, direttamente od indirettamente, ne controllano la gestione, senza discriminazione alcuna.
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono per Organizzazioni sia italiane che estere, salvo disposizioni particolari relative al rispetto di accordi presi da CSI in campo internazionale.
I requisiti specifici che un’Organizzazione deve possedere per l'ammissione all'iter certificativo di CSI sono descritti di seguito.
CSI si riserva di non erogare i servizi oggetto del presente Regolamento nel caso in cui le attività dell’Organizzazione siano manifestamente in conflitto con i requisiti specificati dalle regole di accreditamento degli Organismi di Certificazione.
La lingua adottata per la attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento è quella italiana. Inglese e Spagnolo (in qualità di lingue ufficiali del FSC) devono essere accettate da parte dell’Organizzazione, almeno in riferimento alla gestione
di informazioni tecniche e/o alla notifica di standard e requisiti applicabili. Altre lingue possono essere adottate previo accordo con CSI.
CSI può negare la certificazione a un'organizzazione ove esistano ragioni fondamentali dimostrate, quali attività illegali, non conformità ripetute relative ai requisiti di certificazione.
5.1 Requisiti per la Certificazione della Gestione Forestale secondo gli standard FSC
5.1.1 Requisiti validi per tutte le certificazioni di Gestione Forestale
Per ottenere la Certificazione della Gestione Forestale” secondo gli standard FSC applicabili, l’Organizzazione deve:
• attuare una “Gestione Forestale” conforme ai principi e criteri FSC di buona gestione forestale
• dare evidenza documentata della pianificazione ed applicazione di tale sistema alla foresta o piantagione oggetto della certificazione
• dare evidenza che la foresta o piantagione oggetto della certificazione raggiunga le prestazioni definite nello standard di Gestione Forestale di riferimento
• accettare come standard di riferimento l’adattamento locale dei Principi e Criteri FSC realizzato da CSI
• accettare integralmente quanto stabilito nel presente Regolamento e nel “License Agreement for the Certification Scheme (Contratto di licenza per lo schema di Certificazione FSC)”; a tale scopo, CSI farà pervenire all'Organizzazione una copia di entrambi i documenti, che dovranno essere firmati e timbrati dal legale rappresentante dell'Organizzazione e restituiti a CSI insieme alla domanda di Certificazione
• fornire informazioni circa precedenti applicazioni o certificazioni relative a FSC o ad altri schemi di certificazione forestale richieste e/o ottenute negli ultimi cinque anni
• accettare ogni condizione stabilita da CSI per l'emissione del certificato.
5.1.2 Requisiti aggiuntivi in caso di certificazione di gruppo/multisito
Nel caso in cui l’Organizzazione richieda una certificazione di gruppo/multisito, l’Organizzazione deve:
• dimostrare l’accettazione integrale di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte di tutti i partecipanti al gruppo, con l’apposizione della firma dal legale rappresentante dell’Organizzazione in qualità di delegato alla gestione dei rapporti con l’Organismo di Certificazione da parte dei membri del gruppo e del relativo timbro sulla copia del
Regolamento che CSI invia all'“entità di gruppo” e che deve essere restituita a CSI unitamente alla domanda di Certificazione
• disporre di documenti che attestino l’assegnazione della responsabilità contrattuale verso CSI all’Organizzazione espressa da parte dei partecipanti al gruppo, in riferimento all’impegno al rispetto dei requisiti per la certificazione stabiliti da FSC e a quelli aggiuntivi stabiliti da CSI
NOTA: Nel seguito l’Organizzazione singola ed il gruppo saranno referenziati con il solo termine “Organizzazione” in tutti i casi in cui le regole indicate siano comuni ad entrambe le casistiche; saranno quindi specificati per differenza solo le regole applicabili esclusivamente al gruppo / multisito.
5.2 Richiesta di attivazione del processo di Certificazione
5.2.1 Presentazione della domanda
L' Organizzazione che intende conseguire la Certificazione della propria “Gestione Forestale” secondo gli standard FSC deve presentare a CSI i seguenti documenti, debitamente compilati (ove necessario) e contenenti dati aggiornati al momento di presentazione dei documenti:
5.2.1.1 Per tutte le certificazioni
• l'apposito modulo di domanda per la Certificazione;
• una copia del documento costituente il contratto tra CSI e l’Organizzazione per l’erogazione dei servizi di certificazione
• una copia del “License Agreement for the Certification Scheme (Contratto di licenza per lo schema di Certificazione FSC)”, firmato e timbrato come precedentemente indicato
• copia aggiornata del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o documento equivalente;
• tutte le informazioni relative a rischi specifici riguardanti la sicurezza nei luoghi di effettuazione dell’audit;
• un documento comprovante l'effettuazione del versamento a favore di CSI di quanto previsto per registrazione ed esame della domanda (in riferimento a quanto indicato nel preventivo elaborato da CSI e accettato dall’Organizzazione che richiede la certificazione).
5.2.1.2 Per le sole certificazioni di gruppo/multisito
• l'apposito modulo di domanda per la Certificazione, indicante tutti i partecipanti al gruppo interessati dalle attività di certificazione;
• una copia del questionario informativo compilato da parte di tutti i partecipanti al gruppo/multisito.
5.2.2 Decorrenza
5.3 Attivazione del processo di Certificazione
Al ricevimento della domanda di Certificazione FSC controfirmata e della relativa documentazione, CSI provvede a registrarla nel proprio sistema informatico e ne prende carico, rispettando l'ordine di ricevimento. CSI provvede quindi a:
a) verificare la completezza di compilazione della domanda e della documentazione allegata;
b) verificare la coerenza tecnica di quanto indicato nei documenti presentati, indicando all’Organizzazione eventuali criticità;
c) riformulare eventualmente il preventivo nel caso in cui i risultati di tali analisi evidenziassero la presenza di informazioni difformi da quelle precedentemente indicate dall’Organizzazione e utilizzate per la definizione nella versione accettata dall’Organizzazione
d) accettare o meno la domanda di certificazione e comunicare all'Organizzazione tale decisione e le motivazioni della stessa nel caso la domanda non venisse accettata;
e) chiedere all'Organizzazione, nei casi previsti dai documenti tecnici di CSI applicabili, l'invio preliminare della documentazione relativa alla propria “Gestione Forestale”, effettuarne l’analisi e presentare i risultati di tale analisi all'Organizzazione precedentemente alla verifica di certificazione;
f) effettuare una pubblica consultazione delle parti interessate (stakeholders);
g) adattare, in aree ove non sia stato approvato da FSC uno standard locale, il proprio standard generico alla realtà locale;
h) concordare con l'Organizzazione l’iter dell’audit iniziale di certificazione;
i) definire e comunicare all’organizzazione il Programma di Audit con i nominativi del Gruppo di Audit indicando anche eventuale personale “osservatore” (auditor in addestramento o facente parte dell’Ente di accreditamento, etc) che dovesse partecipare all’audit. Contestualmente alla pianificazione, o comunque prima dell’inizio dell’audit, tutto il personale che vi partecipa viene informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle norme comportamentali da ottemperare e sui DPI di base da avere a disposizione;
j) nel caso di certificazione di gruppo/multisito
a) definire le modalità di campionamento degli audit presso le Organizzazioni incluse nel campo di applicazione
k) effettuare l’audit e a redigere il relativo rapporto
l) effettuare le attività di Delibera.
5.4 Pre-audit
CSI realizza un pre-audit, in caso di piantagioni con area totale inclusa nello scopo della valutazione superiore a 10.000 ettari, e tutti i tipi di foreste con area totale inclusa nello scopo della valutazione superiore a 50.000 ettari (a meno che l’intera area possa essere classificata come foresta a bassa intensità di gestione secondo gli standard FSC) o in caso di foreste con presenza di alti valori di conservazione (a meno che l’intera area sia inferiore a 100 ettari di superficie, secondo gli standard FSC), con gli scopi principali di:
• identificare discrepanze tra la Gestione Forestale posta in atto, comprese le prestazioni della foresta o piantagione, ed i requisiti per la certificazione
• permettere a CSI di raccogliere elementi significativi delle attività dell’Organizzazione e di meglio programmare l’Audit di Certificazione
• dare all’Organizzazione l’opportunità di discutere e meglio comprendere il processo di certificazione
• rivedere con l’Organizzazione lo scopo di valutazione richiesto e i requisiti dello standard da utilizzare per la valutazione
• identificare le parti interessate per le loro successive consultazioni
• identificare caratteristiche specifiche dell’area in cui la foresta o piantagione è situata, da considerare nello sviluppo dello standard CSI locale in aree dove non sia stato approvato da FSC uno standard locale
INOLTRE, nel caso di certificazione di gruppo/multisito, tra gli scopi della verifica sono da includere anche quelli di:
• definire le modalità di campionamento delle unità forestali incluse nello scopo della valutazione
• condurre un’analisi iniziale sulla capacità di gestione dei requisiti per certificazione di gruppo/multisito
5.5 Consultazione delle Parti interessate
Almeno otto settimane prima dell’Audit di Certificazione, CSI avvia un processo di consultazione pubblica, da condurre come parte dell’audit di certificazione, per raccogliere informazioni dalle parti interessate sulla conformità dell’Organizzazione con riferimento ai requisiti dello standard di riferimento.
5.6 Audit di Certificazione
L’audit iniziale di certificazione viene condotto in accordo al programma e ai piani di audit precedentemente trasmessi all’Organizzazione e riportanti le finalità, le modalità di conduzione, gli aspetti logistici (inclusa l’indicazione delle aree interessate dall’audit), i ruoli e le responsabilità dei componenti il gruppo di audit. Se ne ha fondati motivi l’Organizzazione può ricusare gli auditor incaricati da CSI e richiederne la sostituzione, notificando in forma scritta la ricusa e le motivazioni della stessa alla Direzione Generale di CSI.
Prima di procedere con le attività di audit viene svolta una riunione di apertura nella quale vengono confermati i piani di audit e i canali di comunicazione, presentata la procedura di valutazione e la classificazione dei rilievi e ribadita la riservatezza dell’intero gruppo di audit. Al termine dell’audit viene svolta una riunione di chiusura nella quale vengono presentate le conclusioni dell’audit e forniti chiarimenti in merito ai rilievi ed alle azioni successive all’audit.
L’audit di Certificazione ha lo scopo di effettuare la valutazione dell'attuazione e del corretto funzionamento della “Gestione Forestale”, mediante la raccolta di evidenze oggettive sul rispetto dell’Organizzazione di ogni requisito dello standard.
Al termine dell’audit iniziale di certificazione il Responsabile del Gruppo di Audit compila il Rapporto di Audit e rende noti alla Direzione dell'Organizzazione le risultanze dell’Audit, con particolare riferimento ai rilievi emersi in merito alla rispondenza della gestione forestale ai requisiti degli standard FSC.
La Direzione dell’Organizzazione (o un’altra funzione delegata dalla Direzione) sottoscrive il rapporto per accettazione e si impegna ad inviare a CSI, entro il tempo stabilito (indicato sul Rapporto di Audit), un proprio documento illustrante in che modo ed entro quanto tempo l'Organizzazione interverrà per correggere le eventuali non conformità rilevate attuando adeguate azioni correttive.
CSI valuta la congruità delle modalità e la tempistica proposta per l’effettuazione delle azioni correttive contattando l’Organizzazione per concordare eventuali correzioni da apportare. In caso di valutazione positiva le azioni si intendono approvate da CSI con silenzio/assenso.
CSI rende invece disponibile al pubblico una sintesi del Rapporto (Public Summary).
Nel corso dell’audit l'Organizzazione deve assicurare la disponibilità di:
• tutti i documenti che definiscono e regolamentano il sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno (o materie derivate), emessi dall’organizzazione
• tutte le registrazioni relative all'applicazione dei documenti che definiscono e regolamentano la Gestione Forestale, emessi dall’organizzazione
• una adeguata assistenza da parte del personale dell'Organizzazione
• DPI necessari per fronteggiare i rischi specifici dei suoi ambienti di lavoro; l’Organizzazione deve renderli disponibili ai membri del Team di Audit ed
eventuali osservatori e istruirli sul loro uso e deve fornire adeguate informazioni in merito alle misure di prevenzione, le regole di comportamento per i visitatori e le misure di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Il Responsabile del Gruppo di Audit CSI riporterà tali informazioni sul rapporto di audit.
L’Organizzazione deve considerare come definitivo il Rapporto di Audit accettato, inclusi i rilievi notificati e la relativa classificazione, nel caso non giungano, entro 15 (quindici) giorni, comunicazioni differenti da parte di CSI.
5.7 Classificazione dei Rilievi
Nel corso delle varie attività di Audit necessarie per il rilascio, mantenimento, rinnovo, estensione, riduzione della Certificazione potranno essere segnalati rilievi, a fronte di carenze del sistema; tali rilievi vengono documentati dal Responsabile Gruppo di Audit utilizzando la modulistica specifica.
CSI ha la facoltà di variare la classificazione dei rilievi indicati dal Responsabile del Gruppo di Audit sul rapporto sino all’atto della delibera.
I rilievi sono così classificati:
• Non Conformità Primaria (NCP): totale assenza di uno o più elementi previsti dalla norma o grave mancanza della loro applicazione o del loro mantenimento, risultante in un fallimento fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi dei requisiti pertinenti; situazione che, sulla base di evidenze oggettive, continua da un lungo periodo di tempo, è sistematica, influenza una grande parte della produzione o l’integrità del sistema FSC; situazione non corretta o non adeguatamente presa in carico dai responsabili dell’Organizzazione una volta identificata; gruppo di Non Conformità Secondarie relative ad uno stesso requisito normativo
• Non Conformità Secondaria (NCS): carenza minore o di ordine formale che non comporta un fallimento fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi dei requisiti pertinenti; situazione temporanea, non usuale o sistematica; situazione con un impatto limitato nel tempo e nelle ripercussioni sull’Organizzazione e sul rispetto complessivo del relativo Principio FSC. Numerose NCS su requisiti specifici di un Principio FSC possono portare ad una NCP sul Principio nel suo complesso.
• Osservazione (O): raccomandazione di porre attenzione a determinati argomenti; rilievo che a giudizio degli auditor può rappresentare una potenziale inadeguatezza della gestione forestale/della piantagione.
La formalizzazione di una (o più) NCP in sede di audit comporta la sospensione del processo di certificazione in corso (in caso di audit di certificazione, audit supplementare, audit di rinnovo e audit di estensione) finché tutte le cause che hanno generato le NCP siano state corrette e le azioni correttive proposte dall’Organizzazione siano state verificate da CSI, o l’emissione di un provvedimento di sospensione della certificazione in essere (in caso di audit di
sorveglianza) qualora tutte le cause che hanno generato le NCP non siano state corrette e le azioni correttive proposte dall’Organizzazione siano state verificate nei tempi richiesti da CSI.
5.8 Risoluzione delle Non Conformità
L’organizzazione è tenuta a risolvere le Non Conformità riscontrate con azioni correttive adeguate al livello di gravità rilevato e secondo le modalità di seguito riportate.
L’efficace chiusura delle NCP deve essere attuata entro 3 (tre) mesi dalla data dell’audit; la verifica della chiusura delle NCP da parte di CSI deve essere effettuata prima della presentazione della pratica al Comitato di Delibera; l’iter di risoluzione prevede le seguenti fasi:
• l’Organizzazione definisce le Azioni Correttive e le invia ad CSI
• CSI verifica ed approva le Azioni Correttive Proposte
• l’Organizzazione attua le Azioni Correttive e notifica il loro completamento ad CSI
Le NCP sono chiuse dopo opportuna verifica da parte di CSI dell’efficace attuazione delle Azioni Correttive definite dall’Organizzazione mediante un audit supplementare, che può essere svolto presso l’Organizzazione o presso la sede di CSI mediante l’analisi di evidenze documentali, a seconda dei casi. Tali attività vengono concordate con l’Organizzazione e devono essere concluse entro 3 mesi dalla data di esecuzione dell’audit. In caso di esito positivo dell’iter di risoluzione delle NCP la pratica viene presentata al Comitato di Delibera.
In caso di esito negativo dell’iter di risoluzione delle NCP o del mancato rispetto dei tempi di attuazione delle Azioni Correttive da parte dell’Organizzazione la pratica non può essere presentata al Comitato di Delibera e, conseguentemente, si renderà necessaria la ripetizione dell’audit iniziale di certificazione oppure la sospensione del certificato in essere.
Nel caso di notifica di NCS l’Organizzazione deve definire le Azioni Xxxxxxxxxx che intende adottare e tali azioni devono essere approvate da CSI prima della presentazione della pratica al Comitato di Delibera, rispettando le seguenti fasi:
• l’Organizzazione definisce le Azioni Xxxxxxxxxx che intende adottare e le invia ad CSI
• CSI verifica ed approva i piani di Azioni Correttive Proposte
• l’Organizzazione attua le Azioni Correttive entro la tempistica massima specificata da CSI che ne verifica la chiusura
5.9 Audit supplementare per verifica chiusura Non Conformità
E’ un audit volto alla verifica del completamento e della efficace chiusura delle Azioni Correttive attuate dall’Organizzazione a seguito di NCP.
L’audit può essere svolto presso l’Organizzazione o presso la sede di CSI mediante l’analisi di evidenze documentali, secondo la modalità che CSI ritiene la più appropriata per avere il massimo grado di confidenza che le NCP siano state adeguatamente risolte; viene pianificato, in accordo con l’Organizzazione, in prossimità della data di completamento pianificata dei piani di Azioni Correttive presentati dall’Organizzazione e positivamente valutati da CSI. L’avvenuta chiusura delle NCP viene comunicata in modo documentato all’Organizzazione.
5.10 Concessione della Certificazione e dell’autorizzazione all’uso del logo FSC
La concessione della Certificazione viene deliberata dal Comitato di Xxxxxxxx di CSI dopo aver analizzato la documentazione di audit. Il Comitato decide anche le date entro cui dovranno essere effettuate gli audit di sorveglianza; tali date vengono comunicate all’Organizzazione tramite invio del programma di audit.
Il Comitato può chiedere modifiche al piano di azioni correttive (nei tempi o nel contenuto) proposte dall'Organizzazione.
Il Comitato può anche decidere un'ulteriore audit per verificare la chiusura delle non conformità prima dell'emissione della certificazione.
Il Comitato ha il diritto di ritardare o rinviare la decisione circa la certificazione, al fine di prendere in considerazione informazioni nuove o aggiuntive che non sono state considerate nel rapporto di audit e che, nell’opinione di CSI, potrebbero influenzare i risultati della valutazione.
Una volta deliberata la concessione della certificazione, CSI rilascia all'Organizzazione il Certificato nel quale viene specificato il campo di applicazione della certificazione, compresa, in caso di certificazione di gruppo / multisito, la lista di tutti i membri del gruppo/siti partecipanti. L’invio del Certificato all’Organizzazione è subordinato al pagamento da parte dell’Organizzazione di quanto previsto nell’offerta accettata quale costo dei servizi di certificazione e delle relative spese.
A seguito della concessione, CSI include l'Organizzazione nel registro delle Organizzazioni in possesso della Certificazione CSI e rende pubblica la notizia, aggiornando anche il database di FSC International.
CSI riconosce tutte le certificazioni valide di Gestione Forestale e della Catena di Custodia rilasciate da qualsiasi organismo accreditato FSC.
In caso di esito negativo da parte del Comitato di Delibera ai fini della concessione della Certificazione verranno attuate le attività ritenute più opportune dal Comitato di Delibera stesso per accertare la conformità della Gestione forestale ai requisiti degli standard FSC, mediante l’esecuzione di un audit supplementare o la richiesta di evidenze documentali oppure la ripetizione dell’audit iniziale di certificazione.
L'Organizzazione non può comunque effettuare alcuna dichiarazione di conformità (o di prossima conformità) ai requisiti FSC finchè il certificato non sia emesso.
5.11 Certificazione congiunta Gestione Forestale/Catena di Custodia
Al fine di poter vendere i prodotti come certificati e utilizzare su di loro i marchi FSC, l’Organizzazione deve avere un certificato di catena di custodia valido, o un certificato congiunto forestale/catena di custodia.
6 VALIDITÀ
6.1 Periodo di validità della domanda
La domanda di Certificazione ha validità di diciotto mesi, periodo entro il quale deve essere avviato l’iter di Certificazione, ovvero l’insieme delle fasi da eseguire per conseguire la Certificazione. Nel caso in cui detto periodo venga superato senza che alcuna fase venga avviata, la domanda decade. L’Organizzazione, per il conseguimento della Certificazione deve presentare una nuova domanda.
6.2 Campo di applicazione della Certificazione
Il campo di applicazione della Certificazione si intende esteso a ragioni sociali, aree forestali, unità operative riportati sul certificato emesso da CSI.
In nessun modo la Certificazione può essere usata dall’Organizzazione certificata al di fuori del campo di applicazione definito dal certificato.
6.3 Periodo di validità della Certificazione
La Certificazione della Gestione Forestale secondo gli standard FSC emessa da CSI ha validità di 5 (cinque) anni dalla data di emissione del certificato ed è rinnovabile. Al termine del periodo di validità, il rinnovo della Certificazione avviene a seguito della decisione positiva del Comitato di Delibera a fronte delle risultanze di un audit di rinnovo da effettuarsi nei tre mesi antecedenti la scadenza del certificato che abbia dimostrato la costante conformità ai requisiti FSC applicabili.
La validità del Certificato è vincolata all’esecuzione degli audit di sorveglianza periodica.
6.4 Condizioni di validità
CSI attua controlli periodici, almeno annuali, dell’Organizzazione certificata, per verificare il mantenimento delle condizioni di conformità ai requisiti degli standard FSC applicabili. Durante gli audit di sorveglianza, gli Auditor CSI devono essere messi in grado di verificare che non siano deteriorate le condizioni che hanno permesso la Certificazione.
CSI ha inoltre il diritto di condurre audit senza preavviso o con preavviso breve (si veda art. 7.1).
6.5 Responsabilità
L’Organizzazione è e rimane, in ogni caso, l’unico responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti di terzi, per tutto quanto attiene all’espletamento della sua attività ed ai beni e/o servizi prodotti e/o forniti, alle loro caratteristiche e requisiti, e alla rispondenza di tali prodotti e/o servizi a tutte le disposizioni normative, di legge e/o regolamentari comunque applicabili.
7 SORVEGLIANZA
CSI effettua un controllo periodico sull'Organizzazione certificata mediante audit di sorveglianza al fine di verificare:
• il mantenimento delle condizioni di conformità agli standard FSC
• l’eliminazione di eventuali non conformità precedentemente emesse
• il corretto uso del certificato e dei marchi FSC
• la gestione di reclami relativi alla certificazione FSC
Tali audit hanno cadenza definita nel Programma di audit, e comunque almeno annuale avendo come riferimento la data dell’audit iniziale di certificazione, salvo diversa disposizione del Comitato di Delibera. Il primo audit di sorveglianza è di norma programmato a 12 (dodici) mesi dall'emissione del certificato. Il periodo definito per l’effettuazione degli audit di sorveglianza viene comunicato da CSI all’Organizzazione all’atto della certificazione / del rinnovo della certificazione. Gli audit di sorveglianza dovranno essere effettuati nel periodo notificato; l’Organizzazione certificata può richiedere, in forma scritta e motivata, anticipi o posticipi dell’attività di audit programmata; la Direzione di CSI si riserva la facoltà di non concedere spostamenti per intervalli superiori ai 3 (tre) mesi o qualora lo spostamento non garantisca l’annualità dell’attività dell’audit di sorveglianza.
Nel caso di certificazione di gruppo / multisito le visite di sorveglianza prevedono sempre la verifica all’Ufficio Centrale dell'Organizzazione e a un campione dei partecipanti al gruppo / multisito.
Prima di ogni audit di sorveglianza l’Organizzazione deve inviare ad CSI gli aggiornamenti delle informazioni precedentemente fornite sui rischi specifici in merito alla sicurezza.
Il Comitato di Delibera può comunque a fronte di motivazioni precise e comunicate all’Organizzazione modificare il programma di audit nel corso della validità del certificazione, definendo anche l’effettuazione di audit supplementari non programmati il cui costo è a carico dell'Organizzazione, o richiedendo frequenze maggiori di quelle annuali.
Le modalità attuative e di gestione degli audit di sorveglianza e dei rilievi eventualmente notificati nel corso degli stessi sono identiche a quelle descritte per gli audit di Certificazione.
7.1 Audit non programmati e senza preavviso
Audit non programmati e senza preavviso, non rientranti quindi nella tipologia degli audit supplementari, possono avere luogo nei seguenti casi:
• reclami o segnalazioni di terzi ritenuti significativi in relazione alla Gestione Forestale messa in atto dall’Organizzazione
• uso improprio della certificazione della Gestione Forestale e/o impropria diffusione di informazioni relative alla stessa
• uso improprio dei marchi FSC e/o impropria diffusione di informazioni relative alla certificazione FSC
Se a seguito di audit, programmati o no, vengono riscontrate irregolarità o non conformità alle prescrizioni applicabili, CSI informa per iscritto l'Organizzazione, invitandola a eliminare quanto è stato rilevato entro un termine stabilito caso per caso.
Nel caso di identificazione e notifica di non conformità, anche se rilevate in audit non programmati, può valere quanto riportato nei successivi articoli 12 e 13 del presente Regolamento.
8 RINNOVO
Al termine del periodo di validità del certificato viene condotto un audit di rinnovo della certificazione, da effettuarsi nei 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del certificato. Tale audit ha come scopo la conferma del campo di applicazione e la conformità della Gestione Forestale, ha quindi per oggetto tutte le attività dell’audit iniziale di certificazione e si svolge in campo.
Esso viene notificato con ampio anticipo all’Organizzazione tramite invio di uno specifico piano di audit. In caso di disdetta della visita, da parte dell’Organizzazione, con un preavviso inferiore a sette giorni l’Organizzazione stessa pagherà ugualmente quanto previsto dal preventivo CSI.
Prima di ogni audit di rinnovo l’Organizzazione deve inviare ad CSI una comunicazione contenente le informazioni aggiornate sui rischi specifici in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro in cui deve essere condotto l’audit.
Le modalità attuative e di gestione degli audit di rinnovo, nonché dei rilievi eventualmente notificati nel corso degli stessi sono identiche a quelle descritte per gli audit di Certificazione.
Il certificato può essere riemesso solo in presenza di un valido "Contratto di Licenza per lo schema di certificazione FSC", che non sia sospeso.
Ogni certificato successivo al primo ha validità di 5 (cinque) anni. Esso viene identificato con lo stesso numero del precedente.
CSI può concedere un’estensione della validità temporale del certificato fino ad un massimo di 6 mesi, a fronte di una richiesta scritta motivata, in presenza di condizioni particolarmente gravi (es: assenza delle attività aziendali per cassa integrazione, ecc.) che superino la capacità di controllo di CSI e dell’Organizzazione. Qualora venga concessa tale estensione, CSI aggiorna il database FSC entro la data di scadenza del certificato.
Non possono essere concesse deroghe da CSI spa per nessun altro motivo.
9 VARIAZIONE / ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
L’Organizzazione che desidera variare o estendere il campo di applicazione della Certificazione relativamente a ragioni sociali, foreste o piantagioni, categorie di prodotti o altro, deve farne richiesta a CSI che, sulla base delle informazioni ricevute, valuta se la variazione/estensione necessita dell’effettuazione di attività di audit supplementari e conseguentemente provvede alla revisione dei termini contrattuali, informando l’Organizzazione richiedente.
Successivamente vengono pianificate ed attuate, in accordo con l’Organizzazione, le attività di audit e di delibera necessarie per il rilascio del nuovo certificato.
Le modalità attuative e di gestione degli audit di estensione, nonché dei rilievi eventualmente notificati nel corso degli stessi sono identiche a quelle descritte per gli audit di Certificazione.
A seguito dell’effettuazione di una variazione o estensione alla certificazione in essere la scadenza del certificato e la pianificazione degli audit di sorveglianza indicati nel programma notificato all’Organizzazione non cambiano. CSI riemette il certificato, richiedendo di restituire quello precedentemente inviato all'Organizzazione e di distruggere tutte le copie realizzate, e aggiorna il database di FSC International.
10 MODIFICA DEGLI STANDARD E APPLICABILITÀ
Nel caso in cui gli standard FSC di riferimento per la certificazione, inclusi quelli che regolamentano l’ammontare di qualsiasi FEE richiesta da FSC, e i relativi requisiti siano modificati da FSC nel corso del periodo di validità del certificato, o nel caso CSI modifichi i suoi requisiti per la certificazione, l’Organizzazione dovrà adeguarsi ai nuovi requisiti FSC secondo le disposizioni previste da FSC nei nuovi standard o dall’organismo di accreditamento (ASI), o, in assenza di queste, quelle impartite e comunicate da CSI.
Nei casi sopra riportati, CSI ne dà comunicazione all’Organizzazione certificata entro 30 giorni dalla data di approvazione delle modifiche, precisando le azioni richieste e il tempo utile per metterle in atto, nonché eventuali requisiti che eccedono queli richiesti da FSC.
Organizzazioni già certificate prima della data di approvazione di uno standard FSC devono essere conformi ai requisiti del nuovo standard approvato in accordo con la "data effettiva" specificata nello standard.
Se una nuova versione di uno standard FSC applicabile alla certificazione dell'Organizzazione viene approvato con una "data effettiva" antecedente a quella del primo audit di sorveglianza pianificato, allora la nuova versione dello standard deve sostituire quella precedentemente usata come standard per la verifica.
Nel caso siano richieste spiegazioni relativamente all'applicazione degli standard, le richieste di chiarimento sono inoltrate da CSI a FSC IC, in quanto tutte le interpretazioni dei requisiti FSC sono a sola discrezione di FSC IC stesso.
11 DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA
L’Organizzazione ha facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più membri del GdA incaricato allo svolgimento dell’audit. Tale richiesta deve avvenire per iscritto entro 7 giorni dalla formalizzazione della pianificazione dell’audit e deve essere debitamente motivata. CSI si riserva la facoltà di accettare o meno tale richiesta sulla base della rilevanza delle motivazioni indicate dal richiedente.
L’Organizzazione ha facoltà di proporre riserve, scritte e motivate, sull’operato degli auditor e sui rilievi durante l’audit, sia al momento della consegna del rapporto finale sia nei giorni successivi all’audit stesso (entro 10 giorni lavorativi).
L'Organizzazione ha facoltà di richiedere posticipi alle attività di audit pianificate fino a 7 (sette) giorni dalla data di inizio audit notificata da CSI. Ove una richiesta di posticipo dell’audit dovesse pervenire con un preavviso inferiore ai 7 (sette) giorni CSI ha il diritto di fatturare all’Organizzazione i costi contrattualmente definiti per l’attività specifica.
L’Organizzazione certificata ha il diritto di dare pubblicità all’ottenimento della Certificazione FSC, purché in maniera veritiera e comunque sempre in maniera conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento e nei documenti applicabili qui citati, nonché negli standard FSC relativi al logo e all’etichettatura, e in maniera che non sia considerata da CSI ingannevole o non autorizzata. L’Organizzazione certificata ottiene il diritto all’uso dei marchi FSC (nome, logo, codice del certificato, e ogni altro elemento identificatore), con le modalità e le restrizioni riportate negli standard FSC. Ogni utilizzo dei marchi FSC o CSI e del certificato potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta di CSI che ne verificherà la conformità agli standard FSC pertinenti.
La Certificazione non può essere usata in modo da indurre a ritenerne la validità estesa a prodotti diversi da quelle per cui è stata rilasciata o, comunque, in modo tale da poter indurre in errore. Il logo FSC non può essere usato in modo tale da indurre in errore e creare confusione tra marchio off-product (usato dall’Organizzazione in messaggi promozionali e materiale di carattere divulgativo) e marchio on-product (applicato sul prodotto o in abbinamento diretto ad esso). La Certificazione non è trasferibile, salvo che nell’eventualità di cessione o di trasformazione dell’Organizzazione. In questo caso deve esserne data tempestiva comunicazione a CSI, che prende nota dell’avvenuta variazione dopo aver accertato che la “Gestione Forestale” non ha subito modifiche. CSI deciderà caso per caso, la necessità di un audit supplementare.
Qualora lo scopo dell'accreditamento di CSI venga ridotto, sospeso o ritirato, il certificato dell'organizzazione, qualora interessato da tali provvedimenti, verrà sospeso entro 6 mesi dalla data di riduzione, sospensione o ritiro dello scopo di accreditamento di CSI.
Qualora si verificasse questa condizione, CSI informerà entro 30 giorni lavorativi l'Organizzazione.
Al fine di mantenere il certificato valido, l'Organizzazione deve in questo caso cercare un nuovo ente di certificazione accreditato entro 6 mesi dalla data del provvedimento
L’Organizzazione certificata si impegna a:
● mantenere il proprio sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno (o materiali derivati) certificato FSC conforme ai requisiti:
• definiti dagli standard FSC applicabili alla certificazione FSC ottenuta
• definiti dalle procedure e regolamenti CSI per la concessione della Certificazione FSC
• definiti da CSI e da FSC relativamente a dichiarazioni, uso dei loghi e dei marchi
• definiti da leggi, prescrizioni, norme cogenti riguardanti i suoi prodotti/attività
● attenersi alle prescrizioni degli standard FSC applicabili ogni qualvolta diffonda informazioni relative alla certificazione ottenuta o ponga in atto sistemi di etichettatura o utilizzi il logo concesso a scopo promozionale
● non usare la certificazione in maniera da portare discredito a CSI, FSC o ASI e non fare alcuna dichiarazione relativa alla propria certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata
● consentire la pubblicazione di specifiche informazioni, così come indicato nei documenti normativi FSC applicabili
● attenersi alle prescrizioni dei Regolamenti CSI ogni qualvolta diffonda informazioni relative alla certificazione ottenuta, nel rispetto dello scopo per il quale la certificazione è stata ottenuta
● assicurare il diritto ad utilizzare le informazioni portate all'attenzione di CSI per far seguito a violazioni relative ai marchi FSC e ai diritti di proprietà intellettuale detenuti da FSC
● riconoscere i diritti di proprietà intellettuale di FSC, che FSC continua a mantenere la piena proprietà dei diritti di proprietà intellettuale, e che niente può essere costituente un diritto per l'Organizzazione per usare o causare l'utilizzo di un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale
● informare CSI, entro 10 giorni, di ogni eventuale cambiamento nella proprietà, struttura organizzativa, di ogni eventuale cambiamento nella gestione, nelle condizioni dell’Organizzazione (risorse umane, tecniche, ecc.) o di circostanze riferite all’implementazione dei requisiti della certificazione
● in caso di certificazione di gruppo, comunicare ad CSI i dati relativi ad ogni nuovo ingresso o uscita di membri
● consentire a CSI, FSC e ASI l’accesso a informazioni confidenziali, l’esame della documentazione ritenuta necessaria, e l’accesso durante gli audit alle pertinenti apparecchiature, luoghi, aree, personale, enti che forniscono servizi in outsourcing ai clienti, terzisti, fornitori di materiali di recupero e in caso di applicazione dello standard 40-005 anche a fornitori, sub fornitori e unità di rifornimento
● fornire un’assistenza adeguata durante ogni audit;
● considerare la partecipazione di osservatori durante gli audit
● definire e attuare azioni correttive alla propria “Gestione Forestale” qualora siano state rilevate delle non conformità;
● registrare i reclami ricevuti e le azioni intraprese;
● adeguare la propria “Gestione Forestale”, entro i tempi previsti, qualora vengano modificati gli standard FSC di riferimento;
● onorare tutti gli oneri derivanti dalle prestazioni fornite da CSI, anche se la certificazione non venisse concessa, o venisse sospesa o ritirata.
● conservare e rendere disponibili ad CSI le registrazioni relative a reclami ricevuti da parte dei portatori di interessi relativamente alla conformità dei prodotti con i requisiti applicabili degli standard FSC, ed intraprendere appropriate azioni, documentandole.
● gestire i reclami, in caso di disaccordo con i rilievi dell’audit riferiti a documenti normativi FSC, in accordo con le procedure di risoluzione di CSI, riferendosi ad ASI solo in caso di non risoluzione e a FSC in ultima istanza.
Nel caso in cui l'Organizzazione desideri modificare sostanzialmente la propria gestione forestale in riferimento a standard FSC, questa deve tempestivamente e per iscritto sottoporre il progetto a CSI. CSI deve rispondere prontamente alla notifica di progetto di variazione e l’Organizzazione deve impegnarsi ad accettarne le decisioni relative ad una eventuale audit supplementare; i costi relativi saranno a carico dell’Organizzazione.
12 SOSPENSIONE
CSI ha il diritto di sospendere la certificazione con effetto immediato qualora ritenga che l'Organizzazione non è in conformità con le condizioni specificate per il mantenimento del Certificato.
In particolare CSI emette un provvedimento di sospensione della Certificazione in essere quando:
• l’Organizzazione o un partecipante al gruppo, senza validi motivi documentati, rifiuti di accogliere gli Auditor di CSI o dell’Ente di accreditamento CSI per FSC
• non siano state efficacemente ricondotte a conformità entro i tempi proposti dall’Organizzazione e approvati da CSI le eventuali situazioni non conformi notificate all’Organizzazione come non conformità primarie
• non avendo ricevuto da parte della Vostra Organizzazione alcuna disponibilità al fine di organizzare l’audit di mantenimento contrattualmente previsto
• vi sia un reiterato uso improprio del certificato o dei marchi di Certificazione CSI e dei marchi e loghi FSC
• per inadempimento nel pagamento a CSI di qualsiasi FEE richiesta da FSC; le FEE sono diritti che FSC esige, sulla base del fatturato da prodotti di origine legnosa dei siti interessati dalla certificazione o sulla base di altre considerazioni,, al fine di supportare le proprie operazioni principali
• non sia accettata da parte di CSI una modifica della “Gestione Forestale”, ritenuta tale da poter ragionevolmente avere influenza negativa sulla qualificazione dell’Organizzazione ai fini della Certificazione e dell’uso del logo FSC
• non siano attuate nei termini concordati con CSI (incluse le date di completamento) le modifica alla “Gestione Forestale” o all’uso del logo FSC prescritte da CSI, da FSC o dovute a modifiche agli standard di riferimento
• si verifichi qualsiasi altra circostanza che possa compromettere o influire negativamente sulla “Gestione Forestale” dell’Organizzazione o sull’uso del logo FSC da parte dell’Organizzazione stessa
• nel caso in cui CSI rilevi qualsiasi informazione che indichi che il prodotto non è più conforme alle prescrizioni del sistema di certificazione
• nel caso in cui venga sospeso il “License Agreement for the Certification Scheme (Contratto di licenza per lo schema di Certificazione FSC)”
• nel caso in cui l’Organizzazione non provveda al pagamento delle fatture emesse da CSI nei tempi contrattualmente previsti
La Certificazione FSC viene sospesa anche quando l’Organizzazione sospende le attività per le quali la Certificazione ha validità. In questo caso l’Organizzazione deve notificare a CSI l’avvenuta sospensione dell’attività. CSI stabilirà, in funzione delle cause che hanno determinato questo evento, il tempo massimo della durata della sospensione prima della revoca del certificato.
CSI si riserva la facoltà di prescrivere azioni per l’eliminazione da tutti i prodotti e/o documenti di ogni riferimento o marchio relativo alla certificazione nonché azioni per il ritiro e/o richiamo del prodotto e/o campagne di informazioni dei clienti e/o del mercato.
Il provvedimento di sospensione viene comunicato da CSI all’Organizzazione mediante lettera raccomandata A.R., anticipata via FAX, nella quale vengono indicate anche le condizioni necessarie alla revoca del provvedimento di sospensione.
Il provvedimento di sospensione decorre dalla data di consegna della raccomandata A.R. all‘Organizzazione; nel caso di mancato ritiro di tale raccomandata, il provvedimento di sospensione decorre dal 15° giorno successivo alla notifica via fax del provvedimento. CSI provvede ad eliminare i riferimenti dell’Organizzazione dai propri elenchi resi pubblici e a comunicare l'avvenuta sospensione, insieme alla data effettiva e alla motivazione, entro 3 giorni lavorativi, a FSC, aggiornando il database di FSC International.
CSI informa sospensione del provvedimento la Segreteria FSC secondo quanto previsto dagli standard applicabili ed elimina i riferimenti dell’Organizzazione dai propri elenchi resi pubblici.
Durante il periodo in cui è attivo il provvedimento di sospensione l’Organizzazione deve:
• non effettuare alcuna dichiarazione che implichi che la Organizzazione è certificata
• cessare la vendita di ogni prodotto precedentemente etichettato o marcato utilizzando i marchi FSC
• non effettuare alcuna dichiarazione che implichi che la propria Organizzazione è conforme ai requisiti della certificazione FSC
• identificare ed avvertire tutti i clienti pertinenti esistenti, certificati e no, dell’avvenuta sospensione, entro 3 giorni lavorativi, mantenendo la registrazione di tale comunicazione
• continuare ad attenersi a tutti gli obblighi assunti con la stipula del contratto in essere in riferimento alla certificazione in oggetto, fatto salvo quanto previsto in merito alla effettuazione degli audit di sorveglianza che non possono essere effettuati nel corso del periodo in cui è attivo il provvedimento di sospensione
• cooperare con CSI e con FSC al fine di consentire ad CSI e a FSC di confermare che questi obblighi sono stati rispettati
L’Organizzazione deve informare CSI, formalmente e per iscritto, del piano di azioni correttive che ha definito per porre rimedio alle situazioni non conformi notificate da CSI. Il provvedimento di sospensione viene revocato solo dopo che CSI abbia accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti.
Nel caso in cui le cause che hanno determinato il provvedimento di sospensione non vengano rimosse entro 3 mesi, la Certificazione viene revocata.
Gli oneri per le necessarie operazioni di audit (documentali ed in campo), registrazioni e controlli sono a carico dell'Organizzazione.
L'Organizzazione il cui certificato è stato sospeso e non accetta tale decisione, può presentare un ricorso in conformità con l'art. 18 del presente regolamento e con le procedure di risoluzione dispute, disponibili su richiesta, e comunque pubblicate sul sito web di CSI.
13 REVOCA
CSI ha il diritto di sospendere la certificazione con effetto immediato qualora ritenga che l'Organizzazione non è in conformità con le condizioni specificate per il mantenimento del Certificato.
In particolare CSI può disporre la revoca della Certificazione nei seguenti casi:
• non osservanza, conseguente a negligenza grave, degli impegni assunti agli articoli 5,6,7,8,9,10 del presente Regolamento o gravi non conformità ai requisiti CSI/FSC rilevate nel corso di audit di sorveglianza
• mancata dimostrazione del ripristino delle condizioni di conformità al termine del periodo in cui è attivo un provvedimento di sospensione
• mancata attuazione o inadeguatezza delle azioni intraprese dall’Organizzazione per evitare usi impropri e non autorizzati del certificato, delle attestazioni di certificazione, dei marchi ed etichette FSC di cui è licenziataria, di ogni dichiarazione o messaggio promozionale legato alla Certificazione ottenuta
• cessazione delle attività per le quali l’Organizzazione aveva ottenuto la Certificazione
• fallimento o liquidazione dell’Organizzazione
• mancato versamento delle somme dovute a CSI, dopo un mese dall’invio da parte di CSI di una lettera raccomandata di diffida
• rinuncia alla certificazione, motivata per iscritto da parte dell’Organizzazione certificata
La decisione di revoca viene comunicata da CSI all’Organizzazione mediante lettera raccomandata A.R., anticipata via FAX.
Lo stato di certificazione revocata decorre dalla data di consegna della raccomandata A.R. all’Organizzazione; nel caso di mancato ritiro di tale raccomandata, la revoca decorre dal 15° giorno successivo alla notifica via fax del provvedimento.
Come conseguenza della revoca della Certificazione e dell’autorizzazione all’uso dei logo FSC e CSI, l’Organizzazione è obbligata a:
• non effettuare alcuna dichiarazione che implichi che la Organizzazione è conforme con i requisiti della certificazione
• cessare l’utilizzo / la riproduzione del certificato e della attestazioni di certificazione rilasciate da CSI
• cessare l’utilizzo dei marchi FSC di cui è licenziataria
• eliminare immediatamente a proprie spese da qualsiasi materiale informativo o promozionale qualsiasi informazione o riferimento alla certificazione FSC rilasciata da CSI e oggetto della revoca
• eliminare immediatamente a proprie spese da tutti i prodotti e documenti i loghi e/o le etichette FSC di cui è licenziataria
• cessare immediatamente di vendere qualsiasi prodotto precedentemente etichettato o marchiato usando i marchi FSC
• restituire l’originale del Certificato ad CSI e distruggere le altre copie cartacee ed informatiche realizzate
• identificare ed avvertire tutti i clienti pertinenti esistenti, certificati e no, dell’avvenuta sospensione, entro 3 giorni lavorativi, mantenendo la registrazione di tale comunicazione
• cooperare con CSI e con FSC al fine di consentire ad CSI e a FSC di confermare che questi obblighi sono stati rispettati
CSI provvede alla cancellazione dell’Organizzazione dal registro delle Organizzazioni Certificate CSI e dagli elenchi ufficiali FSC e svolge le azioni conseguenti presso gli Istituti e le Aziende cui era stata notificata la Certificazione. In particolare comunica l’avvenuta revoca, insieme alla data effettiva e alla motivazione, entro 3 giorni lavorativi, a FSC aggiornando il database di FSC International.
CSI si riserva la facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti dell’ Organizzazione che non rispetti le condizioni legate alla revoca del certificato FSC al fine di tutelare i propri interessi.
14 RINUNCIA
L’Organizzazione può rinunciare alla Certificazione rilasciata da CSI, dandone comunicazione scritta e motivata ad CSI, nei seguenti casi:
• alla scadenza del contratto, dando disdetta con un preavviso di tre mesi
• per motivata recessione del contratto
• nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento o degli standard applicabili alla certificazione ottenuta
• nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche
Negli ultimi due casi elencati, l’Organizzazione deve dare comunicazione della propria decisione entro un mese dalla data di notifica delle variazioni da parte di CSI
A seguito della rinuncia da parte di un’Organizzazione certificata, CSI attiva il processo di revoca di tale certificazione. In caso di rinuncia alla certificazione, a seguito della revoca della stessa, l’Organizzazione certificata è soggetta alle prescrizioni espresse nel capitolo “13 REVOCA” del presente Regolamento.
15 RISERVATEZZA
Gli atti (documenti, lettere, comunicazioni) relativi alla attività di Certificazione della Gestione Forestale dell’Organizzazione richiedente sono considerati riservati e quindi l’accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura. Fanno eccezione quelle informazioni che devono essere rese disponibili al pubblico sulla base di quanto richiesto dagli standard FSC applicabili.
Le Organizzazioni accreditanti, FSC Ltd ed ASI Ltd, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza, si riservano il diritto di accedere agli atti riservati dell’Organizzazione relativi alla pratica di Certificazione della Gestione Forestale.
Le persone che per conto di CSI, nell’espletamento delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di tali atti o di altre informazioni afferenti l’attività dell’Organizzazione, sono tenute al segreto professionale. Ogni aspetto relativo alla riservatezza e alla tutela delle informazioni è gestito in riferimento alle prescrizioni legislative in vigore.
Informazioni riferite all’Organizzazione che non sono pubblicamente disponibili e sono ottenute da fonti diverse dall’Organizzazione stessa devono essere trattate
come confidenziali, a meno che la fonte delle informazioni e il cliente diano consenso scritto alla divulgazione.
Qualora CSI sia autorizzato da accordi contrattuali o debba per legge fornire informazioni confidenziali, l’Organizzazione o la persona interessate devono, a meno di proibizioni per legge, essere informati delle informazioni fornite.
Secondo quanto prescritto dagli standard FSC, l'Organizzazione certificata deve inoltre rendere disponibile al pubblico il nome e gli estremi del referente della gestione forestale.
16 COMPENSI
16.1 Tariffe
I costi dei servizi erogati da CSI sono formalmente notificati dell’Organizzazione che richiede la certificazione in un’offerta, che specifica anche le modalità di pagamento per le fasi di certificazione iniziale e di mantenimento. La durata degli audit è definita in conformità agli standard FSC che regolamentano l’attività di certificazione e l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, in riferimento al campo di applicazione della certificazione richiesta e alle estensioni incluse nel campo di applicazione.
In caso di certificazione di gruppo/multisito l’entità di gruppo, formalmente delegata dai partecipanti al gruppo, è pienamente responsabile del pagamento delle tariffe relative a tutti i costi connessi con l’ottenimento e il mantenimento della certificazione per tutti i partecipanti allo schema di gruppo/multisito.
16.2 Variazioni delle tariffe
I costi dei singoli Audit possono variare nel corso di validità del contratto in caso di modifiche del campo di applicazione della Certificazione o delle estensioni interessate e/o alla loro organizzazione.
La variazione di tali costi viene comunicata da CSI all’Organizzazione al momento della valutazione delle variazioni/estensioni del campo di applicazione della certificazione, sulla base delle informazioni ricevute dall’Organizzazione oppure in seguito ad attività di audit. L'Organizzazione certificata ha il diritto di non accettare le variazioni proposte, rinunciando alla modifica della Certificazione, entro un mese dalla data di ricezione della notifica delle variazioni.
CSI si riserva la possibilità di variare le tariffe sulla base di nuovi Standard, variazioni degli stessi o semplici comunicazioni trasmesse da FSC e che riguardano la certificazione concessa all'organizzazione.
16.3 Pagamento
I termini e le modalità di pagamento sono riportati nell’offerta accettata dall’Organizzazione.
In deroga a quanto stabilito dal D.L.231 del 9/10/2002, e salvo diversa pattuizione documentata, le somme dovute per le prestazioni di CSI devono essere versate all’Organismo nei tempi e nei modi stabiliti nell’Offerta Economica accettata; dalla scadenza verranno conteggiati gli interessi di mora nella misura del 9% annuo.
17 USO E RIPRODUZIONE DEL CERTIFICATO E DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE
Le Organizzazione certificate per la gestione forestale secondo gli standard FSC possono pubblicizzare la certificazione ottenuta riproducendo il certificato e utilizzando gli attestati di certificazione predisposti da CSI.
La riproduzione del certificato rilasciato da CSI e l’utilizzo dell’attestato di certificazione sono regolamentati dal documento CTR20 – Regolamento e Linee Guida per l’Uso del Marchio di Certificazione e la Riproduzione dei Certificati e delle Attestazioni di Certificazione, nella revisione in vigore, che ha valenza prescrittiva e costituisce parte integrante del presente Regolamento, disponibile su richiesta.
17.1 Prescrizioni specifiche relative all’utilizzo dei loghi FSC
FSC concede l’utilizzo di marchi ed etichette FSC specifici per marcare i prodotti inclusi nella certificazione, sulla base di requisiti specifici, o per comunicare la certificazione in atto.
Le Organizzazioni che dispongono della Certificazione della gestione forestale secondo gli standard FSC hanno la possibilità di utilizzare il certificato nonché i marchi di Certificazione FSC.
Il marchio o logotipo FSC, il nome “Forest Stewardship Council” e l’acronimo “FSC” sono marchi registrati in sede internazionale, protetti da copyright e di proprietà esclusiva del Forest Stewardship Council X.X. Xxxx sono i mezzi d’identificazione del sistema di certificazione ed etichettatura del prodotto sviluppati dal FSC per promuovere la gestione responsabile (ecologicamente appropriata, socialmente utile ed economicamente valida) delle foreste in tutto il mondo.
Le condizioni per l’utilizzo di tali marchi sono definiti nel “License Agreement for the Certification Scheme (Contratto di licenza per lo schema di Certificazione FSC)” e negli standard applicabili a cui l’Organizzazione deve attenersi.
Ogni utilizzo dei marchi deve essere preventivamente visionato ed approvato da parte di CSI che ne verifica il corretto uso rispetto le condizioni definite dagli standard. È in ogni caso assolutamente vietato il loro uso antecedente l’ottenimento della certificazione.
L’Organizzazione è responsabile di assicurare che tutti gli usi dei marchi FSC siano conformi ai requisiti FSC.
Si ribadisce che la diffusione di qualsiasi informazione, grafica o testuale, identificativa della certificazione ottenuta o l’utilizzo della stessa non devono trarre in inganno i destinatari dell’informazione. In particolare sono considerati sanzionabili la disfunzione o gli utilizzi di tale informazione:
• al di fuori del campo di applicabilità della certificazione ottenuta o per prodotti / attività non inclusi nella stessa
• sul/i prodotto/i o in diretta associazione ad esso/i quando ciò non è consentito dagli standard applicabili
• quando accanto al marchio FSC non è riportato il codice di Licenza d’Uso del marchio stesso
• quando la certificazione non sia stata concessa
• quando la certificazione sia stata sospesa
• quando la certificazione sia stata revocata (anche a seguito di rinuncia da parte dell’Organizzazione certificata)
• quando i riferimenti alla certificazione ottenuta siano errati o inesatti
• quando le forme grafiche, le modalità d’uso o i contenuti dei messaggi relativi alla composizione del prodotto in termini di materiale certificato FSC o al significato specifico del marchio FSC siano scorretti o fuorvianti
CSI è tenuta al controllo del utilizzo conforme dei marchi o dell’etichettatura così come autorizzati dalla licenza d’uso concessa da FSC all’organizzazione certificata.
In caso di non osservanza delle regole stabilite nel presente Regolamento e/o negli Standard definiti per l'Uso del Logo FSC, CSI prenderà i necessari provvedimenti, secondo i termini del proprio Regolamento ed eventualmente procedendo anche per via legale.
18 RECLAMI, RICORSI, CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO E COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DI MILANO.
18.1 Reclami
Come reclamo si intende: una manifestazione di insoddisfazione delle prestazioni (tecniche, amministrative, nei tempi di risposta, ecc.) di CSI emessa da un’Organizzazione cliente o da una qualsiasi parte interessata alla Certificazione.
18.2 Ricorsi/appelli
18.3 Controversie
Esperite le procedure di cui ai punti 18.1 e 18.2 senza giungere ad una soluzione, le controversie derivanti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Regolamento fatta eccezione per le questioni relative ai pagamenti delle prestazioni di CSI per le quali sarà competente il Foro di Milano, saranno sottoposte al tentativo di conciliazione realizzato dal Conciliatore di CSI (il Presidente Comitato per l’Imparzialità e l’Indipendenza di CSI S.p.A., indipendente dalle attività quotidiane di CSI e dal processo di certificazione FSC). Qualora il tentativo di conciliazione avesse esito negativo dopo la completa applicazione della procedura, il Conciliatore inviterà le parti a devolvere alla decisione di una terna arbitrale concordata. Saranno applicate le regole internazionali di arbitrato (international arbitration rules). L'arbitrato avrà natura rituale e il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare in ogni sua parte. Il procedimento non potrà superare i 90 giorni dal deposito dell'istanza.
Sede dell'arbitrato sarà Milano.
Per i procedimenti monitori e per qualsiasi necessità di ricorrere al Giudice Ordinario, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
19 LEGGE APPLICABILE
Il presente Regolamento ed il Contratto stipulato con la sottoscrizione dell’offerta, della Domanda di Certificazione e dei documenti contrattuali connessi e referenziati sono soggetti alla legge italiana.