REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Accordo di Programma Quadro (APQ) In materia di Società dell’Informazione
Servizi per la costituzione di “Centri di Servizio Territoriali”
Documento:
Capitolato d’oneri
Allegati:
Data: File: Versione:
14 ottobre 2005
CST – Capitolato d’oneri 5.0
Redazione:
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Direzione Generale degli affari generali e riforma della Regione
Approvazione:
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx Data,
Indice
ARTICOLO 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ARTICOLO 4 - DURATA DELL’APPALTO 4
ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 4
ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 4
ARTICOLO 7 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 4
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 5
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL’IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO 8
ARTICOLO 10 - INVALIDITÀ DELLE OFFERTE 8
ARTICOLO 11 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 8
ARTICOLO 12 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA 9
ARTICOLO 13 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 9
ARTICOLO 14 - PROCEDURA DI GARA 10
ARTICOLO 15 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E GARA DESERTA 11
ARTICOLO 16 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 12
ARTICOLO 17 - MANCATA AGGIUDICAZIONE 12
ARTICOLO 18- OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E IPOTESI DI DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE 12
ARTICOLO 19 - CAUZIONE DEFINITIVA 13
ARTICOLO 20 - COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 14
ARTICOLO 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 14
ARTICOLO 22 - DOCUMENTI PARTE DEL CONTRATTO 14
ARTICOLO 23 - SPESE CONTRATTUALI 14
ARTICOLO 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 14
ARTICOLO 25 - ONERI DELL’AGGIUDICATARIO 15
ARTICOLO 26 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 15
ARTICOLO 27 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 16
ARTICOLO 28 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 16
ARTICOLO 29 - DIRITTI DI PROPRIETÀ E DI UTILIZZO 17
ARTICOLO 30 - BREVETTI E DIRITTO D’AUTORE 17
ARTICOLO 32 - GARANZIA DELLE FORNITURE 18
ARTICOLO 33 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 18
ARTICOLO 34 - AUMENTI E DIMINUZIONI IN XXXXX XX XXXXXXXXXX 00
XXXXXXXX 00 - XXXX PROGETTO 19
ARTICOLO 36 - COORDINATORE DI PROGETTO E DIRETTORE DEI LAVORI 19
ARTICOLO 37 - COMMISSIONE DI COLLAUDO 21
ARTICOLO 41 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 22
ARTICOLO 43- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 23
ARTICOLO 44 - ESECUZIONE IN DANNO 24
ARTICOLO 45 - RECESSO UNILATERALE PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE 24
ARTICOLO 46 - FORO COMPETENTE 24
ARTICOLO 48 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 25
Articolo 1 - Amministrazione appaltante
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, Direzione Generale degli Affari Generali e Riforma della Regione – xxx XXXX Xxxxxxxx 0000, x. 00 00000 Xxxxxxxx – telefono x000000000000 fax x000000000000 – indirizzo email xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx – sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto
L’oggetto del presente appalto è la selezione di un soggetto al quale affidare la progettazione, realizzazione ed avvio di 8 Centri di Competenza Territoriali (in seguito denominati CCT) la cui localizzazione preliminare è individuata nelle 8 Province della Regione Sardegna.
La fornitura si articola nelle seguenti prestazioni:
1. Consulenza
- Progettuale, per la progettazione del modello organizzativo e funzionale dei CCT;
- Specialistica, su tematiche specifiche legate ai servizi erogati;
2. Formazione ed affiancamento
- Formazione di base, formazione su tematiche generali connesse al funzionamento, alla gestione ed avvio dei CCT e specialistica, su tematiche specifiche correlate ai servizi erogati;
- Affiancamento, quale supporto operativo al personale del CCT;
3. Fornitura di apparecchiature HW/SW, per l’infrastrutturazione degli uffici nel quale il personale del CCT svolgerà le proprie attività operative.
Articolo 3 - Importo
1. L’importo posto a base dell’appalto è di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) al netto
dell’IVA.
2. L’importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione del progetto proposto, sia in termini di servizi che di forniture.
3. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta aggiudicataria e remunera l’appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e tutte le forniture che egli dovrà porre in essere in adempimento dell’appalto.
Articolo 4 - Durata dell’appalto
1. La durata dell’appalto è fissata in due anni solari, decorrenti dalla stipulazione del contratto.
Articolo 5 - Soggetti ammessi alla gara
1. Possono partecipazione alla gara:- le imprese singole o temporaneamente raggruppate, nelle
diverse forme consentite dalla legge, nonché i Consorzi d’imprese. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 157/1995 e ss.mm.ii.
2. Non è ammesso che un’impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l’impresa partecipa.
3. Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Articolo 6 - Procedura di scelta del contraente
1. La gara sarà espletata secondo le modalità del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lett. a) del d.lgs. n. 157/1995, e sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 157/1995, da valutarsi da parte della Commissione giudicatrice, sulla base degli elementi di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi in centesimi.
2. A ciascuna offerta pervenuta nei tempi e nei modi previsti sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti, di cui massimo 70 per la validità tecnica e funzionale del progetto e massimo 30 per il prezzo.
3. Saranno ammesse alla valutazione economica le sole offerte considerate tecnicamente idonee, intendendo con ciò le offerte che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore ad almeno 42 punti; le rimanenti offerte verranno automaticamente escluse dalla gara.
Articolo 7 - Nomina della Commissione di valutazione
1. Ai fini dalla valutazione delle offerte e della formulazione della graduatoria sarà nominata, con
determinazione del Direttore Generale degli Affari Generali, una Commissione giudicatrice.
2. La nomina avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
4. La Commissione costituisce un collegio perfetto e le sue decisioni dovranno essere prese con l’intervento di tutti i componenti.
Articolo 8 - Modalità di presentazione delle offerte
1. Le imprese concorrenti, per essere ammesse, dovranno far pervenire la propria offerta mediante consegna a mani o a mezzo posta raccomandata o tramite corriere, pena esclusione, entro le ore 12 del giorno 9 dicembre 2005.
2. L’offerta, sia tecnica che economica, dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio dal titolare o legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa partecipante, o da tutti i titolari o legali rappresentanti o procuratori speciali delle imprese che dichiarano di volersi raggruppare. I poteri del procuratore speciale andranno certificati mediante presentazione di copia autentica della procura, da inserire nella busta 1.
3. Eventuali correzioni dovranno essere, a pena di esclusione, espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta. In tal caso, saranno comunque escluse le offerte nelle quali le parole o i numeri che il concorrente intendeva correggere siano illeggibili.
4. Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca, o materiale plastico equivalente, e controfirmato su tutti i lembi di apertura (anche se preincollati dal fabbricante dell’involucro) e spedito al seguente indirizzo:
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE – DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI
GENERALI E RIFORMA – xxx XXXX Xxxxxxxx 0000 x. 00 - 00000 Xxxxxxxx.
5. Sul frontespizio del plico, a pena di esclusione, oltre all’indicazione del mittente (denominazione o ragione sociale della singola impresa partecipante o, in caso di RTI non ancora costituito ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 157/1995, l’indicazione di ciascuna delle imprese raggruppande) dovrà essere riportata la dicitura: “Pubblico Incanto “CST” – Regione Autonoma della Sardegna”.
6. Il recapito del plico inviato per mezzo posta o per mezzo terzi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nel termine prescritto.
7. Ciascuna offerta deve pervenire all’Amministrazione appaltante, pena l’esclusione, mediante il plico di cui sopra, contenente le seguenti buste, tutte – a pena di esclusione - chiuse, sigillate con ceralacca, o materiale plastico equivalente, e controfirmate su tutti i lembi (anche se preincollati dal fabbricante dell’involucro):
BUSTA 1, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente, pena l’esclusione
1) Dichiarazione sostitutiva o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese (o al registro equivalente per le imprese con sede all’Estero) con oggetto sociale coerente con le attività oggetto di gara, indicazione CCIAA, numero, e dati anagrafici del legale rappresentante.
2) Dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazio- ne alle gare, di cui all’art. 12 del d.lgs. 157 del 1995 e s.m.i..
3) Dichiarazione che non concorrono allo stesso appalto, singolarmente, raggruppa- te o in consorzio altre società o imprese con rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.
4) Dichiarazione che attesti che l’impresa è in regola con l’applicazione della l. 68/99.
5) Dichiarazione che attesti che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emer- sione, ai sensi della legge 383/2001 e s.m.i.
6) Dichiarazione che attesti l’insussistenza della condizione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) e c) del d.lgs. n. 231/2001.
7) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla l. n. 55/1990, e s.m.i., con riserva, in caso di aggiudicazione, di presentare la certificazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
8) Dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese singole associa- te, dalla quale risulti l’impegno a costituirsi in associazione temporanea, l’indicazione della società capogruppo, nonché l’impegno, in caso di aggiudica- zione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 157/1995 e s.m.i.
9) Dichiarazione del concorrente di aver esaminato in ogni sua parte il capitolato d’oneri, il disciplinare tecnico e di accettare senza riserve tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti;
10) Dichiarazione con la quale l’impresa attesti di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono concorrere alla determinazione dell’offerta, nonché le condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servi- zio, e di aver tenuto conto degli obblighi di cui all’art. 9 del capitolato
11) Certificazione o dichiarazione sostitutiva di aver realizzato, nel triennio 2002- 2004, un fatturato globale complessivamente non inferiore a Euro 4.200.000,00 (IVA esclusa).
12) Certificazione o dichiarazione sostitutiva di aver realizzato, nel triennio 2002- 2004, in favore di pubbliche amministrazioni, progetti aventi ad oggetto attività di consulenza per un importo non inferiore a euro 500.000,00, IVA esclusa, progetti
aventi ad oggetto attività di formazione per un importo non inferiore a euro 1.200.000,00 , dettagliando le forniture per oggetto, committente, importo e alle- gando, certificato di collaudo o attestazione di corretta esecuzione da parte del soggetto beneficiario.
13) Copia certificato serie EN ISO 9001:2000.
14) Documento attestante il deposito cauzionale provvisorio;
15) Copia autentica della procura attestante i poteri del procuratore speciale, ove l’offerta sia sottoscritta da quest’ultimo.
In caso di RTI, ogni impresa dovrà presentare le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10); il requisito di cui al punto 11) deve essere posseduto cumu- lativamente: la mandataria dovrà possedere almeno il 50% del valore indicato, ciascun mandante dovrà possedere almeno il 10% del valore indicato; il requisito di cui al punto
12) deve essere posseduto cumulativamente; il requisito di cui al punto 13) deve essere posseduto dalla mandataria.
Per la presentazione della “documentazione amministrativa” le imprese concorrenti do- vranno utilizzare l’allegato A1, che non potrà essere modificato.
La busta dovrà riportare esternamente la dicitura “Pubblico Incanto “CST”” e l’indicazione del soggetto partecipante (denominazione o ragione sociale); in caso di RTI non ancora costituito ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 157/1995, la busta dovrà riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppande.
BUSTA 2, sulla quale dovrà essere apposta, a pena di esclusione, la dicitura OFFERTA TECNICA.
La busta dovrà riportare esternamente la dicitura “Pubblico Incanto “CST”” e l’indicazione del soggetto partecipante (denominazione o ragione sociale); in caso di RTI non ancora costituito ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 157/1995, la busta dovrà riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppande.
L’offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, contenere la specificazione delle parti di servizio rese dalle singole imprese raggruppate e l’indicazione dettagliata delle prestazioni eventualmente oggetto di subappalto (allegato A3). L’offerta tecnica dovrà essere redatta secondo lo schema indicativo contenuto nell’allegato A4.
BUSTA 3, sulla quale dovrà essere apposta, a pena di esclusione, la dicitura OFFERTA ECONOMICA.
La busta dovrà riportare esternamente la dicitura “Pubblico Incanto “CST”” e l’indicazione del soggetto partecipante (denominazione o ragione sociale); in caso di RTI non ancora costituito ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 157/1995, la busta dovrà riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppande.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre sarà ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione.
L’offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema indicativo contenuto nell’allegato A2.
8. Ai fini della presentazione dell’offerta tecnico-economica, le imprese concorrenti dovranno utilizzare e compilare in ogni loro campo, a pena di esclusione, i modelli contenuti nell’Allegato A (facsimile documentazione).
Articolo 9 - Obblighi in materia di protezione dell’impiego e condizioni di lavoro
1. Le imprese concorrenti dovranno precisare, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 157/1995, che,
nella redazione delle proprie offerte, hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
2. Le imprese concorrenti potranno ottenere informazioni circa gli obblighi di cui al comma precedente presso l’Ispettorato del Lavoro e l’Azienda Sanitaria Locale, nonché presso le altre autorità indicate dall’art. 23 del d.lgs. n. 626/1994, secondo le rispettive competenze.
Articolo 10 - Invalidità delle offerte
1. Salvo quanto specificato con riferimento alle ipotesi di esclusione, non saranno ritenute
ammissibili:
a. le offerte parziali, condizionate o in aumento;
b. le offerte il cui deposito cauzionale provvisorio non sia stato costituito, sia stato costituito in misura inferiore a quella prescritta ovvero con modalità differenti da quanto previsto dall’art. 11 del presente capitolato;
c. le offerte non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante o procuratore speciale secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del presente capitolato;
Articolo 11 - Deposito cauzionale provvisorio
1. L’impresa partecipante, singolarmente o in raggruppamento o consorzio, dovrà, a pena di
esclusione, accompagnare la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio, di ammontare pari € 42.000,00 (quarantaduemila/00), da presentarsi a garanzia dell’obbligo di serietà dell’offerta e a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario.
2. Il deposito cauzionale potrà essere prestato a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio dell’attività nel ramo assicurativo, e dovrà avere una validità non inferiore a centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo di ricezione delle offerte.
4. Per l’aggiudicatario la cauzione sarà svincolata al momento della prestazione del deposito cauzionale definitivo, per gli altri offerenti decorsi trenta giorni dall’aggiudicazione.
5. In caso di raggruppamento la cauzione dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo.
Articolo 12 - Validità dell’offerta
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 del codice civile, l’offerente è vincolato alla propria offerta
per centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Articolo 13 - Criteri di valutazione delle offerte
1. Valore tecnico dell’offerta (max 70 punti):
Per calcolare il valore tecnico la Commissione, per ciascun criterio di valutazione, esprimerà il livello di soddisfacimento mediante un punteggio variabile in base al tipo di criterio. Il totale del punteggio raggiunto costituirà il valore tecnico dell'offerta.
Sono di seguito elencati i punteggi massimi attribuibili per ognuno dei criteri e sottocriteri.
Elemento | Punteggio Max |
Completezza, coerenza generale del progetto e congruenza con gli obiettivi | 13 |
Organizzazione ed erogazione dei servizi di consulenza | 19 |
Organizzazione ed erogazione dei servizi di formazione | 17 |
Fornitura HW/SW | 8 |
Piano di Qualità, Piano di Lavoro, Piano di Collaudo | 5 |
Piano di Comunicazione | 4 |
Curriculum vitae delle figure chiave e del capo progetto | 4 |
2. Valutazione dell’offerta economica (max 30 punti): Il punteggio di valutazione economica sarà calcolato secondo la seguente formula:
se Poff < Pmed x K
allora Punti = N
altrimenti Punti = N x [Pmax - Poff] / [Pmax - Pmed x K ]
dove:
K = coefficiente di correzione del prezzo medio che stabilisce il prezzo medio di riferimento, pari a 0,8.
N = rappresenta il numero massimo di punti assegnabile all’aspetto economico, pari a 30
Pmed = media aritmetica del prezzo di tutte le offerte ricevute, pari alla somma dei prezzi di tutte le offerte diviso per il numero di offerte ricevute.
Pmax = massimo prezzo offerto tra tutte le offerte ricevute.
Poff = prezzo offerto da una specifica offerta, quella di cui si vuole calcolare il punteggio economico, tra tutte quelle ricevute.
3. Ai fini del calcolo del punteggio complessivo eventuali valori non interi verranno approssimati alla seconda cifra decimale.
4. In caso di offerta anormalmente bassa si procederà ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 157/95 e s.m.i.
Articolo 14 - Procedura di gara.
1. La gara sarà espletata con la procedura del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lett. a) del d.lgs. n. 157/1995, e sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 157/1995, con le modalità di seguito indicate.
2. La gara avrà inizio nel giorno, ora e luogo indicati nel bando.
3. Delle operazioni di gara dovrà essere redatto apposito verbale.
4. In seduta non riservata il Presidente della Commissione procederà, previa verifica della regolarità dei sigilli e del rispetto degli oneri formali richiesti dall’art. 8 del presente capitolato, alla apertura dei plichi pervenuti in tempo utile e, una volta accertata la presenza delle tre buste, procederà all’apertura delle sole buste contenenti la documentazione amministrativa.
5. Alla apertura potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, munito di delega.
7. Alle successive fasi di gara saranno ammessi solo i concorrenti risultati in regola con le prescrizioni dettate dal presente capitolato.
8. Al termine della fase di gara descritta ai commi precedenti sarà redatto apposito verbale.
9. La Commissione, successivamente, in una o più sedute riservate, procederà all’esame e alla valutazione del contenuto delle buste recanti la dicitura “Offerta tecnica”.
10. Ogni offerta sarà valutata dalla Commissione, che attribuirà i relativi punteggi sulla base degli elementi di valutazione stabiliti dall’art. 13 del presente capitolato, verbalizzando il relativo risultato.
Ai fini del calcolo del punteggio complessivo eventuali valori non interi verranno approssimati alla seconda cifra decimale.
11. La valutazione delle offerte tecniche sarà resa nota in apposita seduta non riservata, nel corso della quale il Presidente della Commissione darà lettura dei relativi punteggi e procederà all’apertura delle buste recanti la dicitura “Offerta economica”.
12. Saranno aperte unicamente le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti che avranno presentato un’offerta tecnica alla quale sia stato assegnato un punteggio non inferiore a 42 punti.
13. Il Presidente della Commissione darà pubblica lettura delle offerte economiche e attribuirà i relativi punteggi. Di seguito, la Commissione comunicherà i punteggi complessivi totalizzati da ciascun concorrente, dando lettura della graduatoria finale delle sole offerte ritenute idonee e aggiudicherà provvisoriamente la gara in favore del concorrente la cui offerta, in base al punteggio attribuito, risulti complessivamente più vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante.
14. In caso di parità sarà preferita l’impresa o il RTI alla quale sia stato assegnato il miglior punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione a favore dell'impresa o il RTI che, tramite un proprio rappresentante legale in possesso di poteri di firma e presente alla sessione pubblica di apertura delle offerte economiche, sia in grado di proporre un miglioramento del prezzo offerto. In caso contrario si procederà con il sorteggio alla presenza di testimoni.
Articolo 15 - Aggiudicazione provvisoria e gara deserta
1. La Commissione potrà procedere all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola
offerta valida e idonea, salvo il caso di cui all’art. 6, comma 4, secondo periodo, del presente capitolato.
2. In caso di mancata presentazione di offerte, di presentazione di sole offerte invalide e/o inidonee, o nel caso di cui all’art. 6, comma 4, secondo periodo, del presente capitolato, la gara sarà dichiarata deserta e l’Amministrazione appaltante potrà procedere con trattativa privata, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 157/1995.
Articolo 16 - Aggiudicazione definitiva
1. Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione potrà invitare
l’aggiudicatario, anche a mezzo fax, assegnandogli un termine perentorio, non inferiore a giorni dieci, a produrre tutta la documentazione utile, esaustiva e idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo.
2. L’Amministrazione non procederà all’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, qualora quest’ultimo, entro il termine stabilito, non abbia ottemperato a quanto richiesto o ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti richiesti e dallo stesso dichiarati in sede di gara.
3. L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo accertamento in ordine all’insussistenza a carico dell’aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla normativa antimafia.
4. A seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione procederà, salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente capitolato, all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e ne darà pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.
Articolo 17 - Mancata aggiudicazione
1. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione per
ragioni di pubblico interesse, senza che ciò possa comportare pretese da parte dei soggetti partecipanti alla gara.
Articolo 18- Obblighi dell’aggiudicatario e ipotesi di decadenza dall’aggiudicazione
1. Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione, l’Amministrazione appaltante, con comunicazione
scritta, inviterà l’aggiudicatario a:
a) costituire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 19 del presente capitolato;
b) depositare entro cinque giorni dalla data della comunicazione le spese contrattuali a suo carico, secondo quanto disposto dall’art. 23 del presente capitolato, nella misura indicata dall’Amministrazione appaltante;
c) presentarsi per la firma del contratto nel giorno e nell’ora indicati.
2. Il mancato adempimento a quanto sopra richiesto, fatta salva l’ipotesi di mancata presentazione per la firma del contratto in presenza di giustificati motivi, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria.
3. La rinuncia ingiustificata alla stipulazione determinerà l’incameramento del deposito cauzionale di cui all’art. 11 del presente capitolato e l’addebito a carico dell’aggiudicatario di tutti gli oneri che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’affidamento del servizio.
Articolo 19 - Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, l’aggiudicatario è tenuto a prestare, entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, pari al 5% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio dell’attività nel ramo assicurativo.
2. La mancata prestazione della garanzia determina la decadenza dall’aggiudicazione.
3. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, entro il termine di quindici giorni dalla stessa.
4. La cauzione definitiva resta vincolata fino alla data di approvazione del verbale di collaudo definitivo.
5. In caso di eventuali contestazioni o vertenze in corso tra le parti, la cauzione definitiva resta vincolata fino alla loro completa definizione.
6. Oltre agli altri casi previsti nel presente capitolato, l’Amministrazione ha il diritto di rivalersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
7. L’Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all’aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte.
8. I costi relativi alla prestazione e all’eventuale reintegro della cauzione sono a carico dell’aggiudicatario.
9. Lo svincolo della cauzione definitiva viene effettuato a domanda e a spese dell’aggiudicatario. Nella domanda, l’aggiudicatario medesimo deve dichiarare di non aver altro da pretendere dall’Amministrazione appaltante in dipendenza del contratto.
10. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dar luogo.
Articolo 20 - Costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese
1. In caso di aggiudicazione a favore di un raggruppamento di imprese, le singole imprese
facenti parte del RTI risultato aggiudicatario, dovranno conferire, in data anteriore alla stipulazione del contratto e con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo.
2. Il mandato deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
3. Si applicano le disposizioni dell’art. 11 del d.lgs. n. 157/1995.
4. La mancata osservanza di quanto previsto dai commi precedenti comporta la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio.
Articolo 21 - Stipulazione del contratto
1. Entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, nella data fissata dall’Amministrazione appaltante,
si provvederà alla stipulazione del contratto di appalto, in forma pubblica amministrativa.
Articolo 22 - Documenti parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto anche se materialmente non allegati:
- il presente capitolato d’oneri;
- il disciplinare tecnico e i relativi allegati;
- l’offerta dell’aggiudicatario.
Articolo 23 - Spese contrattuali
1. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, di registro ed ogni altra spesa, tributo o
onere connessi alla stipulazione del contratto.
2. Tutte le spese connesse all’esecuzione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario e, pertanto, sono da intendersi comprese nel prezzo dell’appalto indicato nell’offerta del medesimo.
Articolo 24 - Cessione del contratto e subappalto
1. E’ vietato all’aggiudicatario, senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione
appaltante, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il contratto.
3. E’ ammesso il subappalto ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 157/1995 e all’art. 18 della l. n. 55/1990, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale.
4. Per potersi avvalere del subappalto, l’aggiudicatario deve avere indicato, all’atto dell’offerta, le parti dei servizi o forniture che intenda eventualmente subappaltare a terzi.
5. L'aggiudicatario è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, in solido con l’impresa subappaltatrice, dell’inosservanza, da parte di quest’ultima, degli obblighi stabiliti dall’art. 18 l. n. 55/90.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, il pagamento dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario resterà sospeso sino al loro integrale adempimento.
7. L'aggiudicatario non avrà diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla sospensione del pagamento, né ad altro indennizzo.
8. Il contratto tra l'aggiudicatario e l’impresa subappaltatrice dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dei servizi o forniture subappaltati.
9. I pagamenti all’impresa subappaltatrice saranno effettuati a cura diretta dell'aggiudicatario.
Articolo 25 - Oneri dell’aggiudicatario
1. A carico dell’aggiudicatario gravano, integralmente e per tutta la durata del periodo
contrattuale, i seguenti oneri:
a) le spese per la realizzazione dei servizi e per la fornitura dei prodotti, secondo quanto proposto in sede di offerta ed accettato con la stipulazione del contratto;
b) le spese di viaggio, vitto e alloggio per il proprio personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) le spese di garanzia per le forniture oggetto del presente appalto;
d) la realizzazione di ogni ulteriore prestazione, necessaria per la corretta esecuzione e funzionalità del progetto, dettata da esigenze tecniche, legali o amministrative, comprese quelle prescritte da disposizioni emanate da autorità competenti, anche se non specificamente richiamate nei patti contrattuali.
Articolo 26 - Altri obblighi a carico dell’aggiudicatario
1. L’aggiudicatario è soggetto, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi assicurativi e
previdenziali e a tutti gli altri obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.
3. L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi e le forniture con personale proprio, di livello professionale adeguato, fornendo, in ogni momento, a richiesta dell’Amministrazione appaltante, l’elenco del personale addetto all’esecuzione.
4. L’aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure richieste per la salvaguardia fisica del personale impiegato, ponendo in essere tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone addette all’esecuzione delle prestazioni e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni di proprietà dell’Amministrazione appaltante o di terzi.
5. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro.
6. L’aggiudicatario dovrà costituire, e rendere disponibile entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, a pena di risoluzione, una sede operativa a Cagliari, onde consentire ogni attività di verifica e controllo che l’Amministrazione svolgerà sino al positivo collaudo finale delle prestazioni oggetto dell’appalto.
7. L’Amministrazione appaltante ha facoltà di verificare il rispetto, da parte dell’aggiudicatario, di tutte le prescrizioni sopra elencate.
8. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il diritto della stessa all’eventuale risarcimento dei danni.
Articolo 27 - Obbligo di riservatezza
1. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso e di non divulgarli in alcun modo o forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
2. L’aggiudicatario è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni derivanti dalla suddetta inosservanza.
4. Il soggetto aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03.
Articolo 28 - Responsabilità dell’aggiudicatario
1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a persone e a
cose, sia dell’Amministrazione appaltante che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
Articolo 29 - Diritti di proprietà e di utilizzo
1. I beni forniti in esecuzione dell’appalto divengono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione
dal momento dell’approvazione dei relativi atti di collaudo.
2. L’Amministrazione ha il diritto di utilizzare senza limitazioni temporali tutto il software fornito, a qualunque titolo, nell’ambito dell’appalto.
3. Ove siano forniti pacchetti proprietari acquisiti su licenza, questi dovranno essere disponibili per ispezione e tracciabilità da parte dell’Amministrazione.
4. L’aggiudicatario ha l’obbligo di evidenziare quanto prescritto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, ove di questi venga richiesta l’immissione nel sistema.
Articolo 30 - Brevetti e diritto d’autore
1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d’autore.
2. L’aggiudicatario, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle apparecchiature ed ai programmi forniti o in relazione al loro uso; si obbliga, inoltre, a tenere indenne l’Amministrazione dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché dalle eventuali condanne alle spese o al risarcimento dei danni.
3. Ove risultasse che le apparecchiature od i programmi forniti presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l’Amministrazione ha la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito, di richiedere all’aggiudicatario, che ne deve sostenere gli oneri:
a) di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell’uso, da parte dell’Amministrazione, delle apparecchiature o dei programmi ai quali il diritto di esclusiva accertato si riferisce;
b) di modificare o di sostituire le apparecchiature o i programmi, con apparecchiature o programmi funzionalmente equivalenti;
c) di ritirare le apparecchiature od i programmi contro restituzione delle somme versate.
Articolo 31 - Rischi
1. Fino all’approvazione dei verbali di collaudo, sono a carico dell’aggiudicatario i rischi di perdite
e danni non imputabili all’Amministrazione, anche derivanti da vizi e difetti del materiale, a beni e servizi forniti.
Articolo 32 - Garanzia delle forniture
1. Dalla data dell’approvazione del verbale di collaudo l'aggiudicatario garantisce i beni forniti da
tutti i vizi e le difformità, esclusi quelli derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto imputabile all’Amministrazione, per un periodo di trentasei mesi.
2. Tutte le disfunzioni riscontrate nel periodo di garanzia, anche dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere prontamente eliminate a spese dell'aggiudicatario, previa comunicazione da parte dell’Amministrazione; in caso contrario provvederà l’Amministrazione appaltante, addebitando le spese all'aggiudicatario.
3. L’aggiudicatario è tenuto ad attivarsi per riportare le apparecchiature e gli accessori forniti in condizioni di regolare funzionamento entro ventiquattro ore, per quanto riguarda le anomalie bloccanti, entro quarantotto ore, per le altre.
4. In ogni caso, al fine di garantire la continuità operativa, l’aggiudicatario è obbligato ad intervenire adottando tutte le misure, compresa la sostituzione temporanea delle apparecchiature con altre equivalenti, per ripristinare i servizi, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle apparecchiature che, in dodici mesi, accumulino centocinquanta ore di non funzionamento (anche non consecutive) per guasti anche di natura diversa o riguardanti componenti diverse; per le nuove apparecchiature decorrerà, a partire dalla data di sostituzione, un nuovo periodo di garanzia di durata pari a quello previsto per l’apparecchiatura sostituita.
6. Tutti gli interventi sulle apparecchiature dovranno essere eseguiti in loco, salvo deroga autorizzata dal Coordinatore di progetto.
7. Se, durante il periodo di garanzia, dovessero essere sostituite delle apparecchiature, l’onere della riattivazione (installazione del software di base, degli applicativi, configurazione, recupero dati, ecc.) sarà a totale carico dell’aggiudicatario e per le nuove apparecchiature avrà inizio, a decorrere dalla data di riattivazione, un nuovo periodo di garanzia di durata uguale a quello previsto per le apparecchiature originali.
Articolo 33 - Invariabilità dei prezzi
1. I prezzi indicati nell’offerta si intendono stabiliti dall’aggiudicatario in base a calcoli di propria
convenienza e a suo esclusivo rischio. Essi, pertanto, non potranno subire alcuna variazione, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l’aumento del costo dei materiali e della manodopera.
Articolo 34 - Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione
1. Nel corso di esecuzione del contratto, l’Amministrazione potrà chiedere all’aggiudicatario, che
ha l’obbligo di accettare a pena di risoluzione, variazioni al progetto iniziale che comportino un aumento o una diminuzione fino ad un quinto dell’importo contrattuale. In tal caso restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali.
2. Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il contenuto delle variazioni sarà descritto in apposito atto.
3. Il relativo aumento, o diminuzione, del corrispettivo sarà calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, senza alcun ulteriore diritto per l’aggiudicatario.
Articolo 35 - Capo progetto
1. L’aggiudicatario dovrà nominare, al momento della stipulazione del contratto, un Capo
progetto, di provata e documentata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto dell’appalto.
2. Il Capo progetto sarà il referente dell’Amministrazione per il coordinamento e l’esecuzione dell’appalto. Dovrà agire in stretta collaborazione con il Coordinatore di Progetto per la risoluzione di tutte le problematiche di carattere tecnico e organizzativo, che dovessero insorgere in fase di esecuzione, e dovrà redigere periodiche relazioni sullo stato di avanzamento nella realizzazione del progetto.
3. Il Capo progetto, ogni tre mesi a far data dalla stipulazione del contratto, dovrà presentare al Coordinatore di progetto una relazione corredata da relativa rendicontazione avente ad oggetto lo stato di avanzamento dei lavori.
Articolo 36 - Coordinatore di progetto e Direttore dei lavori
1. L’Amministrazione appaltante provvede alla nomina di un Coordinatore di progetto, che
svolgerà, in fase di esecuzione, le funzioni di Direttore dei lavori.
2. Il Direttore dei lavori avrà il compito di interagire direttamente con l'aggiudicatario e potrà, inoltre, impartire ordini al personale dello stesso, per il tramite del Capo progetto o direttamente, in sua assenza, al fine di:
a) monitorare la corretta esecuzione e il rispetto del piano di lavoro, correggendo eventuali errori e/o attuando piccole modifiche in corso d’opera, al fine di soddisfare esigenze non previste in sede progettuale o particolari problematiche esecutive;
b) provvedere all’accettazione provvisoria delle consegne di apparecchiature ed altri sistemi, al fine di consentirne l'utilizzo anche nel periodo transitorio fino al collaudo, in corso d’opera e finale, della Commissione di cui all’art. 38;
c) indire e presenziare a incontri periodici con il Capo progetto e con l’Amministrazione;
d) richiedere all’aggiudicatario l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l’armonizzazione dell’intervento oggetto dell’appalto con altri interventi o progetti realizzati o in corso di realizzazione presso l’Amministrazione Regionale, aventi come finalità lo sviluppo della Società dell’Informazione.
e) richiedere la predisposizione di tutta la necessaria documentazione descrittiva delle attività svolte durante l'esecuzione del progetto, le relazioni periodiche di riscontro, l'elenco del materiale fornito, e richiedere quant'altro risulti utile ed indispensabile all'Amministrazione a titolo di descrizione e documentazione di tutte le attività svolte durante l'esecuzione dell'appalto;
f) verificare la correttezza e la completezza delle relazioni e relative rendicontazioni sugli stati di avanzamento dei lavori, presentate dal Capo progetto, e mantenere aggiornato l'elenco delle forniture e la contabilità di progetto;
g) presenziare allo svolgimento di tutte le attività di collaudo delle forniture e dei servizi;
h) approvare formalmente gli stati di avanzamento dei lavori e autorizzare l'aggiudicatario alla emissione delle relative fatture ai fini della liquidazione degli stati di avanzamento e dello stato finale;
i) tenere costantemente informate l’Amministrazione e la Commissione di collaudo sull’andamento dell’esecuzione dell’appalto.
3. Il Coordinatore di progetto, nell'espletamento dell'attività di direzione dei lavori, potrà emettere specifici e formali ordini di servizio atti a richiamare l'aggiudicatario al regolare espletamento dei propri obblighi contrattuali ed al rispetto dei tempi di realizzazione del progetto. Tali ordini di servizio, trasmessi al Capo progetto, dovranno essere attuati improrogabilmente entro i termini di scadenza in essi indicati e costituiranno elemento di riscontro all'atto del collaudo ed ai fini della sospensione dei pagamenti, dell’applicazione delle penali o della risoluzione del contratto.
4. Il Coordinatore di progetto, al termine dell’attività di cui alla lettera f), potrà approvare lo stato di avanzamento dei lavori, ovvero, ove riscontri ritardi o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e relativi allegati, approvare con riserva, assegnando all’aggiudicatario un congruo termine per adempiere, comunque non superiore a giorni trenta, dandone comunicazione all’Amministrazione per l’eventuale applicazione delle penali. Alla scadenza del termine fissato, ove l’aggiudicatario abbia provveduto, il Coordinatore di progetto procederà all’approvazione della quota parte dei lavori oggetto della riserva; in caso contrario formalizzerà la mancata approvazione di parte dello stato di avanzamento dandone comunicazione all’aggiudicatario e all’Amministrazione, che potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il Coordinatore di progetto non approverà lo stato di avanzamento dei lavori in caso di assoluta difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto dal contratto e relativi allegati, nonché di accertata falsità delle dichiarazioni rese nella relazione e rendicontazione di cui all’art. 34 comma 3. Di tale attività dovrà essere data pronta comunicazione all’aggiudicatario e all’Amministrazione, che potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Articolo 37 - Commissione di collaudo
1. I collaudi, in corso d’opera e finale, saranno effettuati da un’apposita Commissione, nominata
con determinazione del Direttore Generale degli Affari Generali, composta da tre membri.
2. La nomina della Commissione avverrà successivamente alla stipulazione del contratto.
3. La Commissione avrà il compito, in particolare, di accertare, anche attraverso verifiche periodiche nella sede di esecuzione delle prestazioni, senza necessità di preavviso:
a) la corretta esecuzione dell’appalto in ogni sua parte, in conformità a quanto previsto nel contratto e nei relativi allegati, nonché il rispetto dei tempi ivi previsti;
b) il regolare funzionamento di tutte le forniture e la loro corrispondenza a quanto richiesto dall’Amministrazione;
c) la funzionalità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni richieste, in relazione agli obiettivi prefissati secondo i livelli di servizio indicati nel disciplinare tecnico.
Articolo 38 - Collaudo
1. Le attività di collaudo saranno svolte in contraddittorio con l’aggiudicatario, che avrà l’obbligo
di mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione richiesta, nonché di fornire ogni informazione ritenuta utile dalla Commissione.
2. Ai fini del collaudo, l'aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità del proprio personale tecnico e specialistico per l'esecuzione delle misure, delle prove e dei test di verifica.
3. Tutte le spese necessarie per l’espletamento delle attività di collaudo saranno a carico dell’aggiudicatario.
4. I collaudi si svolgeranno nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dal disciplinare tecnico.
5. Al termine di ciascun collaudo, la Commissione dovrà redigere un apposito verbale dal quale risultino le verifiche e gli accertamenti compiuti, nonché le eventuali inadempienze riscontrate.
6. Nel caso in cui riscontri ritardi o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e relativi allegati, la Commissione dovrà assegnare all’aggiudicatario un congruo termine per adempiere, comunque non superiore a giorni trenta, dandone comunicazione all’Amministrazione per l’eventuale applicazione delle penali.
7. L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ove l’aggiudicatario, decorso il termine assegnato, non ottemperi, secondo quanto attestato dalla Commissione, alle richieste di cui al comma precedente.
9. L’esito positivo del collaudo, seguito dall’approvazione da parte dell’Amministrazione, comporta accettazione definitiva delle forniture di beni e servizi resi.
Articolo 39 - Pagamenti
1. L’importo contrattuale sarà erogato secondo la seguente tempistica:
- 10% alla presentazione del piano di lavoro secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico;
- 80% a seguito dell’approvazione degli stati di avanzamento dei lavori trimestrali;
- 10% a seguito dell’approvazione del collaudo finale.
2. A seguito dell’autorizzazione di cui all’art. 35, comma 2, lett. i), l’aggiudicatario, o in caso di RTI l’impresa mandataria, emetterà Ia fattura relativa alle prestazioni eseguite.
3. I pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
4. Il mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione appaltante, del termine di cui al comma precedente fa sorgere in capo all'aggiudicatario il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sulle somme dovute, salvo che l’Amministrazione appaltante dimostri che il ritardo sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile.
5. L’Amministrazione non può essere considerata in mora per i ritardi verificatisi successivamente all’adozione del provvedimento di liquidazione e derivanti da ulteriori prescritte formalità amministrative, nonché per i ritardi derivanti dal disallineamento dei tempi di verifica dei lavori da parte dell’Amministrazione rispetto a quelli del CNIPA, condizionanti l’erogazione delle tranches di finanziamento dell’appalto.
6. L’aggiudicatario, o in caso di RTI l’impresa mandataria, dovrà indicare in fattura le modalità del pagamento, che potrà avvenire tramite accreditamento delle somme dovute presso conto corrente bancario o postale.
7. L’aggiudicatario, o in caso di RTI l’impresa mandataria, è tenuto a notificare all’Amministrazione appaltante le variazioni eventualmente intervenute nelle modalità di pagamento previste nel contratto. In caso di mancata tempestiva notifica, l’Amministrazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti già eseguiti.
Articolo 41 - Sospensione dei pagamenti
1. L'Amministrazione appaltante, al fine di tutelarsi efficacemente avverso eventuali violazioni
degli obblighi contrattuali, potrà, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, sospendere i pagamenti a favore dell’aggiudicatario, al quale siano state contestate inadempienze nella esecuzione del contratto, fino al puntuale adempimento dei suddetti obblighi.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione scritta.
1. Qualora il Coordinatore di progetto o la Commissione di collaudo accertino inadempimenti o
ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione potrà applicare penali, la cui entità è fissata dal disciplinare.
2. Sono fatti salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché quello di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso in cui le prestazioni restino ineseguite e l’Amministrazione ritenga di non procedere alla risoluzione, oltre all’applicazione della suddetta penale, si procederà alla proporzionale riduzione del prezzo.
4. L’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva prestata dall’aggiudicatario, incamerando la parte corrispondente all’ammontare della penale. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto a reintegrare tempestivamente, ed a semplice richiesta dell’Amministrazione, la garanzia escussa. In alternativa, l’ammontare della penale potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto all’aggiudicatario.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell’aggiudicatario, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio. In tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento della parte corrispondente della cauzione definitiva.
Articolo 43- Risoluzione del contratto
1. Oltre che negli altri casi disciplinati dal presente capitolato, il contratto si intenderà risolto di
diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva:
a) nel caso di riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto;
b) in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell’Amministrazione nei casi previsti dal presente capitolato;
c) in caso di cessazione dell’attività o sottoposizione dell’aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo il caso previsto dall’art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 157/1995;
d) in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Amministrazione;
e) nel caso in cui le penali di cui all’articolo precedente superino il 10% del valore del contratto.
2. All’aggiudicatario sarà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni esattamente adempiute sino al giorno del ricevimento della comunicazione della risoluzione, detratte le penalità, le spese, gli oneri e l’eventuale risarcimento dei danni.
3. La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Articolo 44 - Esecuzione in danno
1. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi la
realizzazione di quanto necessario al regolare completamento del progetto, con addebito a carico dell'aggiudicatario dell’eventuale maggior costo sostenuto e di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento.
2. L’eventuale affidamento a terzi del completamento del progetto sarà comunicato all'aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.
3. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire il pagamento dell’eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all’eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.
Articolo 45 - Recesso unilaterale per ragioni di pubblico interesse
1. L’Amministrazione appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi
momento per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione appaltante.
3. In caso di recesso, l’aggiudicatario ha diritto al solo pagamento delle prestazioni esattamente adempiute, secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 46 - Foro competente
1. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicatario e
l'Amministrazione appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.
Articolo 47 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli altri documenti di
gara, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile.
Articolo 48 - Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx– Direzione
Generale degli Affari Generali - Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Tel. x000000000000 x000000000000 - Fax x000000000000