CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA E RELATIVO ACCORDO AMMINISTRATIVO
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA E RELATIVO ACCORDO AMMINISTRATIVO
La convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia firmata a Lubiana il 7.7.1997 e ratificata con legge 27.5.1999, n. 199 è entrata in vigore il 1° agosto 2002, a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica. In pari data, è entrato in vigore anche il relativo accordo amministrativo di applicazione.
La convenzione italo-slovena sostituisce integralmente la convenzione con la Repubblica popolare federativa di Yugoslavia del 4.11.1957, che veniva applicata alla Slovenia dall’8 ottobre 1991, data della sua indipendenza.
La ricordata convenzione del 1957 continua invece ad essere operante tra la nostra Repubblica e:
- la Repubblica di Bosnia-Erzegovina
- la Repubblica federale di Yugoslavia
- la Repubblica di Croazia
- la Repubblica di Macedonia
Per quanto riguarda i soggetti, la Convenzione con la Slovenia si applica:
a) ai cittadini italiani ed ai cittadini sloveni, assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti;
b) ai profughi - ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione del 28 luglio 1951, concernente lo status dei profughi, e dal relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 - residenti in Italia o in Slovenia, che siano o siano stati assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti;
c) agli apolidi - ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi stessi - residenti sul territorio di uno dei due Stati contraenti e che siano o siano stati assicurati in uno di essi o in entrambi;
d) ai familiari ed ai superstiti delle persone indicate alle lettere a, b, c., a prescindere dalla cittadinanza.
Per quanto riguarda le tutele, la Convenzione si applica, per l'Italia:
- all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- ai regimi speciali di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria;
- all'assicurazione per malattia, maternità e tubercolosi
- all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
- alle prestazioni familiari.
Sono espressamente escluse dal campo di applicazione (articolo 2, comma 4) la pensione sociale, le altre prestazioni non contributive a carico dei fondi pubblici e l'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'articolo 21 in ordine all'integrazione al trattamento minimo per coloro che sono residenti in Italia.
Per la Slovenia, la convenzione riguarda:
- l'assicurazione per le pensioni e l'invalidità
- l'assicurazione sanitaria
- gli assegni per i figli e la tutela della maternità
- l’assicurazione per la disoccupazione.
Di particolare interesse sono le norme che regolano la determinazione della legislazione assicurativa applicabile. Esse confermano il principio generale della territorialità e sue deroghe in ipotesi di cittadino di uno dei due Stati contraenti temporaneamente distaccato a svolgere attività lavorativa nell’altro Stato ed il principio della “totalizzazione” dei periodi assicurativi svolti nei due Stati, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.
Sia l’INPS che l’INAIL hanno commentato l’accordo ed hanno fornito alle proprie sedi periferiche le necessarie istruzioni operative. Il primo con circolare n. 25 del 4 febbraio 2003, il secondo con circolare n. 37 del 17 giugno 2003. Di entrambe pubblichiamo un ampio estratto, per le parti di maggior interesse.
INPS – Circolare n. 25 del 4 febbraio 2003
Omissis
3 – Determinazione della legislazione applicabile
Alcune disposizioni della Convenzione italo-slovena e del relativo Accordo amministrativo concernenti la determinazione della legislazione assicurativa applicabile, nel confermare il principio generale della territorialità, secondo il quale il lavoratore, cittadino di uno dei due Stati contraenti, è soggetto alla legislazione dello Stato contraente in cui svolge l'attività lavorativa, modificano, a decorrere dal 1 agosto 2002, quanto disposto dalla Convenzione con la Jugoslavia. Si tratta in particolare dell'articolo 6, lettere a, b, c, d, dell'articolo 7 della Convenzione e degli articoli 4 e 5 dell'Accordo amministrativo di applicazione.
3.1 - Lavoratori dipendenti ed autonomi.
L'articolo 6, lettera a, della Convenzione prevede che il lavoratore, cittadino italiano o sloveno, dipendente da un'azienda con sede in uno dei due Stati contraenti temporaneamente distaccato nell'altro Stato, può continuare ad essere soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda per un periodo massimo di 36 mesi. Al lavoratore viene rilasciato un attestato dal quale risulta fino a quale data il lavoratore stesso resta soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda. L'attestato è rilasciato dalle Sedi dell'Istituto al lavoratore che sia distaccato temporaneamente in Slovenia e dall'Istituto sloveno per l'assicurazione sanitaria al lavoratore che sia distaccato temporaneamente in Italia.
Se il distacco deve protrarsi oltre 36 mesi, il datore di lavoro, col consenso del lavoratore, può chiedere l'autorizzazione alla proroga per ulteriori 36 mesi all'Autorità dello Stato in cui svolge temporaneamente la sua attività che è:
- per l'Italia: il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali, Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXX;
- per la Slovenia: il Ministero del Lavoro, della Famiglia e degli Affari Sociali (Ministrstvo ZaDelo, Druzino In Socialne Zadeve Xxxxxxxxx, 0 - 0000 XXXXXXX, Xxxxxxxx).
L'autorizzazione è rilasciata in quattro copie: due sono inviate al datore di lavoro e due all'Autorità dell'altro Stato che ne informa l'Istituzione competente.
Secondo le disposizioni dell'articolo 6, lettera b, anche il lavoratore autonomo che esercita abitualmente la sua attività in uno Stato contraente e che temporaneamente va ad esercitarla sul territorio dell'altro Stato, continua ad essere soggetto alla legislazione dello Stato di provenienza per un periodo massimo di 24 mesi, prorogabile per ulteriori 24. Anche il lavoratore autonomo deve chiedere l'attestato e l'autorizzazione alla proroga con le medesime modalità precisate per il lavoratore dipendente.
Rispetto alla Convenzione con la Jugoslavia la durata massima del distacco del lavoratore dipendente è passata da 12 a 36 mesi mentre la durata della proroga, prima non determinata, è ora prevista in ulteriori 36 mesi. Per il lavoratore autonomo la durata è stata aumentata da 12 a 24 mesi di distacco e da 12 a 24 mesi di proroga.
I periodi di distacco e le proroghe che hanno data iniziale precedente al 1 agosto 2002 continuano ad essere disciplinati in base a quanto previsto al punto 4 della circolare 1501 del 31 agosto 1970.
3.2 - Lavoratori dipendenti di imprese di telecomunicazioni e di trasporto.
L'articolo 6, lettera d, prevede che i lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni e da imprese di trasporto per ferrovia, strada, via aerea o marittima, aventi la loro sede in uno Stato contraente e la succursale o rappresentanza permanente nell'altro Stato, che siano inviati a lavorare temporaneamente sul territorio dell'altro Stato rimangano soggetti alla legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la Sede principale.
Le disposizioni dell'articolo 6, lettera d, derogano ai principi generali della normativa internazionale in materia di distacchi in quanto non prevedono alcun limite massimo di assoggettamento alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda. Le stesse disposizioni potranno inoltre essere applicate ad altre tipologie di imprese individuate con scambio di note tra i due Stati contraenti.
3.3 - Personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada e per ferrovia.
Il personale viaggiante delle imprese di trasporto è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa (articolo 6, lettera c).
Omissis
3.6 - Accordi in deroga al principio di territorialità
L'articolo 8 della Convenzione con la Slovenia conferma la possibilità già prevista dalla convenzione italo-jugoslava, che le Autorità italiane e slovene si accordino sulla deroga al principio della territorialità in favore di alcuni lavoratori, in presenza di particolari condizioni (frequenza o eccezionalità dei trasferimenti, età dei lavoratori).
3.7 - Prestazioni per malattia, maternità e tubercolosi.
Il diritto alle prestazioni in denaro per malattia, maternità e tubercolosi, è accertato in base alla legislazione dello Stato di provenienza alla quale il lavoratore continua ad essere assoggettato, applicando, ove occorra, la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e sloveni. Le prestazioni in questione sono corrisposte direttamente dall'Istituzione dello Stato di provenienza come se il lavoratore svolgesse la sua attività sul territorio di questo Stato (articolo 12, 1° comma).
4 - Parità di trattamento
All'articolo 4 della Convenzione viene confermato il principio della parità di trattamento secondo il quale i lavoratori italiani in Slovenia ed i lavoratori sloveni in Italia, come pure i loro familiari, avranno pari diritti e obblighi dei cittadini dell'altro Stato contraente.
5 - Esportabilità delle prestazioni
L'articolo 9 prevede che le prestazioni in denaro spettanti al lavoratore a carico di uno Stato siano esportabili nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo e non potranno diversificarsi, salvo quanto espressamente disposto dalla Convenzione, da quelle percepite dai cittadini dello Stato erogante, richiamando così il principio della parità di trattamento.
6 - Totalizzazione dei periodi assicurativi per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
In base a quanto previsto dall'articolo 10.2 della Convenzione e dall'articolo 6 dell'Accordo amministrativo i periodi assicurativi italiani che siano complessivamente uguali o superiori a 52 settimane sono totalizzati, se necessario, con i periodi sloveni per il perfezionamento dei requisiti assicurativi per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Quindi, per le domande presentate dal 1° agosto 2002, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è condizionata alla presenza di periodi assicurativi italiani pari ad almeno 52 settimane.
PARTE SECONDA: PENSIONI
7 - Totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto a pensione
7.1 - Condizioni generali di totalizzazione per il raggiungimento del diritto a pensione.
I periodi assicurativi italiani che non siano sufficienti al raggiungimento del diritto a pensione, possono essere a tal fine totalizzati con quelli sloveni non sovrapposti. Il periodo di contribuzione minimo per procedere alla totalizzazione è pari a 52 settimane.
Rispetto alla precedente Convenzione italo-jugoslava, il periodo di contribuzione minimo viene modificato da 1 a 52 settimane.
I periodi assicurativi italiani complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione nell'assicurazione slovena sia per il raggiungimento del diritto sia per la misura della pensione. Anche i periodi assicurativi sloveni pari o superiori a 52 settimane possono essere totalizzati con quelli italiani non sovrapposti per il raggiungimento del diritto a pensione. I periodi assicurativi sloveni complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione nell'assicurazione italiana sia per il raggiungimento del diritto sia per la misura della pensione (articolo 11, articolo 19.1, articolo 19.5).
Omissis
7.3 - Totalizzazione di periodi assicurativi di Stati terzi.
Nei casi in cui non sia raggiunto il diritto a pensione con la totalizzazione dei soli periodi assicurativi italiani e sloveni è possibile, in applicazione dell'articolo 19, punto 1, lettera c, totalizzare i periodi italiani e sloveni con quelli compiuti negli Stati terzi che siano vincolati
all'Italia ed alla Slovenia da accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici. In relazione a quanto comunicato dall'Istituzione slovena, gli Stati in questione sono: Austria, Belgio, Canada e Québec, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera.
Omissis
PARTE TERZA: PRESTAZIONI TEMPORANEE
12 - Prestazioni per disoccupazione
12.1 - Stato debitore, totalizzazione dei periodi assicurativi, durata dell'erogazione.
Le prestazioni per disoccupazione sono a carico dell'assicurazione dello Stato nella quale il lavoratore è stato iscritto da ultimo, a condizione che risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione di questo Stato. Per l'accertamento dei requisiti si totalizzano, se necessario, i periodi assicurativi italiani e sloveni (articolo 31, punti 1 e 2).
L'Istituzione che eroga l'indennità di disoccupazione determina il periodo di erogazione della prestazione in base alla legislazione che essa applica tenendo conto anche del periodo durante il quale l'indennità è stata già erogata dall'Istituzione dell'altro Stato nel corso dell'anno precedente la data della domanda (articolo 31.3).
12.2 - Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione.
Nel caso in cui il lavoratore, che ha diritto all'indennità di disoccupazione a carico dell'assicurazione dello Stato di ultima occupazione, si trasferisca sul territorio dell'altro Stato contraente, l'indennità continua ad essere erogata per un periodo non superiore a sei mesi, ridotto del periodo in cui il lavoratore ha percepito le prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato in cui si è trasferito.
Omissis
12.4 - Lavoratori frontalieri
I lavoratori frontalieri hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dell'assicurazione dello Stato di residenza abituale, in base alla legislazione che questo applica. Per accertare il diritto all'indennità di disoccupazione si totalizzano, se necessario, i periodi assicurativi italiani e sloveni (v. articolo n. 32, comma 1°, della Convenzione).
Tale disposizione è conforme al principio ampiamente applicato per cui le prestazioni a sostegno del reddito sono a carico dello Stato di residenza del lavoratore.
Omissis
13 - Prestazioni familiari
13.1 Prestazioni familiari per i lavoratori
L'articolo 33 della Convenzione prevede che i lavoratori che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente hanno diritto a ricevere le prestazioni per i familiari anche se questi risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
La disposizione dell’articolo 33 non è applicabile ai disoccupati ed ai pensionati.
I lavoratori debbono presentare domanda di prestazioni familiari all'Istituzione competente allegando un certificato relativo ai familiari residenti nell'altro Stato. I lavoratori sono tenuti, altresì, a presentare tale certificato ogni anno e ad informare l'Istituzione in merito alle successive variazioni della loro situazione familiare che possano influire sul diritto alle prestazioni (articolo 27 dell'Accordo amministrativo).
E' sospeso il diritto alle prestazioni per i familiari residenti nell'altro Stato contraente qualora sorga il diritto a prestazioni familiari in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare, in applicazione della legislazione dello Stato di residenza dei familiari.
Pertanto l'Istituzione dello Stato di residenza dei familiari è tenuta a comunicare all'Istituzione dell'altro Stato le informazioni relative alle prestazioni familiari che essa eroga (articolo 34 della Convenzione e articolo 28 dell'Accordo amministrativo).
Omissis
INAIL – Circolare n. 37 del 17 giugno 2003
Omissis
2. Istituzioni competenti
L'applicazione della Convenzione, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compete (Accordo Amministrativo, artt. 2 e 3):
In Italia
a) all'INAIL per quanto riguarda le prestazioni economiche, le protesi, i presidi ausiliari e gli accertamenti medico- legali
b) alle AA.SS.LL. per quanto concerne le prestazioni sanitarie.
In Slovenia
a) all'istituto per l'Assicurazione Pensionistica e di Invalidità della Slovenia, per quanto riguarda l'assicurazione pensionistica e di invalidità: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 XX-0000 XXXXXXXXXX
b) all'istituto per l'Assicurazione Sanitaria della Slovenia, per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria: ZAVOD XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxx, 00 XX-0000 XXXXXXXXXX).
Omissis
4. Prestazioni economiche
I lavoratori che, vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, hanno diritto a prestazioni in denaro a carico di uno Stato contraente, le ricevono a parità di trattamento con i cittadini di quest'ultimo, mentre si trovano sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo (Convenzione, art. 9).
L'Istituzione dello Stato competente effettuerà il pagamento delle prestazioni direttamente (Accordo Amministrativo, art. 20), con effetto liberatorio nella propria valuta e al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento (Convenzione, art. 43.1, e Accordo Amministrativo, art. 32.1).
5. Prestazioni sanitarie
I lavoratori che, vittime di un infortunio o di una malattia professionale, necessitano di prestazioni sanitarie mentre soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, le ricevono da parte dell'Istituzione di quest'ultimo Stato, secondo la legislazione che tale Istituzione applica (Convenzione, art. 23). Gli oneri relativi alle prestazioni sono a carico dell'Istituzione competente (Accordo Amministrativo, art. 25).
A tal fine i lavoratori sono tenuti a presentare alla suddetta Istituzione un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni in parola e la loro durata massima (Accordo Amministrativo, art. 7), mediante apposito formulario.
Sia il rilascio del formulario, sia le prestazioni sanitarie, sono di competenza del Servizio Sanitario Nazionale che opera tramite le AA.SS.LL. territorialmente competenti.
Le Unità operative dell'Istituto forniranno alle strutture sanitarie la più ampia collaborazione.
6. Frontalieri
I lavoratori frontalieri beneficiano delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che questa applica. Le prestazioni in natura vengono erogate dall'Istituzione del luogo di residenza, per conto dell'Istituzione competente (Convenzione, art. 14).
In caso di urgenza, i lavoratori possono ricevere le prestazioni in natura sul territorio dello Stato dove prestano attività lavorativa, secondo la legislazione in vigore.
Ai lavoratori frontalieri, ed ai loro familiari, competono anche prestazioni per visite specialistiche, diagnostica strumentale ed esami di laboratorio (Accordo Amministrativo, art. 10).
7. Prestazioni protesiche
Protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura, specificatamente elencati nell'Accordo Amministrativo, sono erogati dall'Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno del lavoratore, previa autorizzazione dell'Istituzione competente che ne sosterrà gli oneri (Convenzione, artt. 17 e 24).
Trascorsi 60 giorni dalla data della richiesta di autorizzazione, ed in mancanza di parere negativo da parte dell'Istituzione competente, le prestazioni vengono comunque erogate.
Nel caso di assoluta urgenza, l'Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno del lavoratore provvede all'erogazione di quanto richiesto dandone immediata comunicazione all'Istituzione competente (Accordo Amministrativo, art. 13).
Si considerano di assoluta urgenza quelle prestazioni che non possono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrità psico-fisica della persona (Accordo Amministrativo, art. 8).
8. Malattie professionali
Il lavoratore che ha contratto una malattia professionale dopo avere svolto attività rischiosa nel territorio di entrambi i Paesi, può presentare la domanda per prestazioni sia all'Istituzione dello Stato dove ha contratto la malattia, sia all'Istituzione dell'altro Stato contraente.
Le prestazioni per malattie professionali sono erogate dall'Istituzione dell'ultimo Stato in cui tali lavorazioni sono state esercitate (Convenzione, art. 25.1).
Se l'Istituzione a cui compete la prestazione, esaminata l'istanza, verifica che, per quanto concerne i soli periodi di attività morbigena svolti sul proprio territorio, non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:
- trasmette tempestivamente all'Istituzione dell'atro Stato tutta la documentazione comprensiva dei rapporti e degli esami medici effettuati nonché copia della decisione di rigetto
- notifica la propria decisione al lavoratore, indicandone la motivazione e precisando i mezzi e i termini del ricorso e la data di trasmissione della domanda all'Istituzione dell'altro Stato (Accordo Amministrativo, art. 21).
Non è previsto il cumulo dei periodi lavorativi compiuti nei due Stati contraenti (Convenzione, art. 25.1). Conseguentemente, all'atto della determinazione dell'esistenza o meno del diritto alle prestazioni ai sensi della normativa nazionale, le Unità operative prenderanno in esame i soli periodi espletati nell'ambito del territorio italiano.
9. Aggravamento delle malattie professionali
L'Istituzione dello Stato che ha erogato la prima prestazione rimane competente anche per le ulteriori prestazioni che vengono richieste dal lavoratore in caso di aggravamento della malattia.
Se, però, l'attività lavorativa morbigena è stata svolta anche nell'altro Stato successivamente alla fruizione delle prestazioni, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituzione di quest'ultimo Stato (Convenzione, art. 25.2).
In ogni caso il lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione alla quale chiede le ulteriori prestazioni ogni informazione relativa alla malattia professionale già indennizzata (Accordo Amministrativo, art. 22).
10. Eventi pregressi
Se la legislazione di uno Stato contraente prescrive che, per determinare il grado di incapacità lavorativa, siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente, si terrà conto anche di quegli eventi lesivi verificatisi in precedenza nell'altro Stato (Convenzione, art. 26).
A tale scopo il lavoratore e l'Istituzione dell'altro Paese dovranno fornire all'Istituzione dello Stato dove si è verificato l'ultimo infortunio, tutte le notizie e gli atti relativi ai precedenti infortuni, indipendentemente dal grado di invalidità derivatene (Accordo Amministrativo, art. 23).
11. Infortunio in itinere
L'infortunio che il lavoratore, in possesso di regolare contratto, subisce nel recarsi nell'altro Stato per assumere lavoro ovvero quando ritorna nel proprio Paese d'origine subito dopo la fine del contratto di lavoro, deve essere considerato quale infortunio sul lavoro indennizzabile, purché si tratti di viaggio ininterrotto ed effettuato per la via più breve (Convenzione, art. 27).
12. Accertamenti medico legali
Gli accertamenti medico legali (Convenzione, art. 28) vengono effettuati, dall'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno del lavoratore, su richiesta dell'Istituzione competente, alla quale verranno poi inviati con l'indicazione di tutti gli elementi che consentono la esatta valutazione delle condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, senza indicare il grado di inabilità lavorativa (Accordo Amministrativo, art. 24).
Omissis
14. Diritto di surroga
Se il lavoratore ha diritto a prestazioni per un danno causato da un terzo sul territorio di uno dei due Stati contraenti e, in base alla legislazione dello Stato dove si è verificato l'evento, può pretendere il risarcimento da parte del terzo, l'Istituzione che ha concesso le prestazioni esercita il diritto di surroga nei confronti del soggetto civilmente responsabile (Convenzione, art 29).
15. Notifica di infortunio
Al verificarsi di un infortunio sul lavoro che causi o che possa causare la morte o l'incapacità permanente, l'Istituzione competente del luogo dove l'infortunio si è verificato deve notificare, senza indugio, alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cittadinanza dell'infortunato l'evento occorso al lavoratore (Convenzione, art 30).
16. Domande, dichiarazioni, ricorsi
Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine prescritto all'Istituzione di uno dei due Stati contraenti, possono essere presentati validamente entro lo stesso termine anche all'Istituzione dell'altro Paese, che provvederà immediatamente a trasmettere la documentazione all'Istituzione competente dell'altro Stato (Convenzione, art. 41).
Ai fini dell'attestazione della data di presentazione, la Sede che riceve l'istanza, la dichiarazione o il ricorso di competenza dell'altro Stato, deve apporvi il timbro con la data di arrivo.
Omissis
18. Formulari
In attesa che il Ministero del Lavoro, congiuntamente alle altre Istituzioni competenti, validi i formulari che saranno adottati per l'applicazione della Convenzione, le Unità territoriali utilizzeranno la modulistica attualmente in uso.
Allargamento UE
Dal 1° maggio 2004, la Slovenia entrerà a far parte dell'Unione Europea. Da quella data, quindi, si applicheranno i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 relativi alle disposizioni comunitarie di sicurezza sociale per coloro che si spostano all'interno della Comunità”.
ACCORDO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE STIPULATO TRA LA COMUNITA’ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA IL 21 GIUGNO 1999 – PRECISAZIONI DELL’INPS SULLE PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE
Nel n. 3 (settembre/dicembre 2002) di questa Rassegna abbiamo dato notizia della entrata in vigore dell’accordo in oggetto tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera.
Nell’occasione, avevamo segnalato le circolari n. 118 del 25 giugno 2002 nonchè n. 162 del 28 ottobre 2002 con le quali l’INPS aveva ampiamente commentato i contenuti di tali accordo, con particolare riferimento agli aspetti assicurativi e pensionistici.
Segnaliamo ora che con circolare n. 78 del 14 aprile u.s. l’Istituto ha fornito altre precisazioni, relative alle prestazioni non pensionistiche (indennità di disoccupazione, di malattia, di maternità e prestazioni familiari) rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti comunitari e, quindi, anche in quello dell’accordo con la Confederazione Svizzera alla quale tali regolamenti sono stati estesi.
Si riporta un estratto di tale circolare, per gli aspetti di maggior interesse.
“1 – Prestazioni di disoccupazione
I precedenti Accordi bilaterali con la Svizzera non comprendevano l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, eccezion fatta per i lavoratori frontalieri cui si applica la cosiddetta “retrocessione finanziaria” e per i quali si rinvia al successivo punto 2.
Con l’entrata in vigore dell’Accordo con la Svizzera, anche nei rapporti con tale Stato sono operanti le disposizioni comunitarie in materia di disoccupazione, con la conseguente applicazione, in particolare, dei principi della totalizzazione dei periodi assicurativi e dell’esportazione delle prestazioni, di cui, rispettivamente, agli articoli 67 e 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71.
Si rammenta che la normativa comunitaria è applicabile non solo all’indennità di disoccupazione ordinaria ma anche ai trattamenti speciali di disoccupazione, all’indennità di mobilità nonché alle integrazioni salariali le quali, nella terminologia CEE, si configurano come disoccupazione “parziale”.
Si richiamano, in proposito, le istruzioni impartite, soprattutto, con la circolare n. 2039 Prs. del 22 dicembre 1972 (vedi Atti Ufficiali 1972, pag. 2755) e con la circolare n. 199 del 4 ottobre 1989, per quanto riguarda il quadro generale della regolamentazione relativa all’assicurazione disoccupazione e la misura dell’indennità ordinaria, e quelle dettate con la circolare n. 1034 Prs. Del 22 maggio 1974 (vedi Atti Ufficiali 1974, pag. 1171) per quanto riguarda i trattamenti speciali.
Con riferimento alle prestazioni della Cassa Integrazione Guadagni, andranno tenute presenti le indicazioni di cui alla circolare n. 58269 GS – 2056 Prs. del 17 luglio 1975 (vedi Atti Ufficiali 1975, pag. 1553 ).
Sono, infine, estensibili anche alle relazioni con la Svizzera le disposizioni concernenti l’indennità di mobilità, riportate nella parte C della circolare n. 3 del 2 gennaio 1992.
Omissis
3 – Prestazioni di malattia e maternità
L’estensione dei Regolamenti CEE alla Svizzera fa venir meno il regime del “libero passaggio”, introdotto dal secondo Accordo Aggiuntivo, che si limitava a consentire, con alcune agevolazioni, l’iscrizione dei cittadini italiani che trasferivano la residenza nella Confederazione ad una delle Casse svizzere di malattia designate dalle competenti autorità (vedi parte I, punto 10, della circolare n. 325 del 7 marzo 1983).
Sarà, pertanto, applicabile integralmente anche all’assicurazione malattia e maternità e all’assicurazione contro la tubercolosi la normativa comunitaria in materia e, di conseguenza, i fondamentali principi della totalizzazione dei periodi assicurativi, dell’esportazione delle prestazioni e dell’abolizione delle clausole di residenza (cioè, di quelle disposizioni che subordinano alla residenza l’erogazione delle prestazioni).
Deve, peraltro, segnalarsi una particolarità introdotta dall’Accordo tra la Confederazione e la Comunità Europea mediante l’inserimento di una specifica disposizione nell’Allegato VI al Regolamento n. 1408/71 - che contiene, distinte per ciascuno Stato, le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri - e riguardante tutti coloro che hanno la residenza in Italia, pur svolgendo un’attività in Svizzera (come i frontalieri) o beneficiando dell’indennità di disoccupazione a carico di tale Paese (come può avvenire per chi fruisce di tale prestazione in virtù dell’art. 69 del Regolamento n. 1408/71).
In questa ipotesi, gli interessati, sempreché, in virtù della residenza in Italia, siano coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, possono – su richiesta da avanzare alle competenti Casse
svizzere – essere esentati dall’assicurazione obbligatoria malattia e maternità nella Confederazione e, quindi, dal versamento della relativa contribuzione: essi potranno, in tale evenienza, far valere i loro diritti nei confronti dell’assicurazione italiana, purché:
a) dimostrino con attestazione formale, rilasciata dalle Casse svizzere, di essere stati esonerati dall’assicurazione in Svizzera;
b) siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legislazione italiana.
4 – Prestazioni familiari
Premesso che, ovviamente, anche in questo campo la regolamentazione comunitaria si sostituisce agli accordi preesistenti, sembra opportuno sottolineare che, in particolare, in luogo della regola di priorità che, nell’ambito della normativa bilaterale, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati ne addossava l’onere in via esclusiva allo Stato in cui il padre era occupato, trova applicazione il diverso e più complesso sistema di norme anticumulo vigenti nella Comunità Europea (articoli. 76, 77 paragrafo 2, 78 paragrafo 2 e 79 paragrafo 3 del Regolamento n. 1408/71 e art. 10 del Regolamento n. 574/72).
Questo sistema si può sinteticamente riassumere come segue.
In caso di simultaneità di più diritti per gli stessi familiari, l’onere delle prestazioni spetta in via prioritaria allo Stato il cui diritto derivi da attività lavorativa (subordinata o autonoma) rispetto a quello in cui il diritto derivi dalla titolarità di una pensione; a sua volta, il diritto derivante dalla titolarità di una pensione prevale (e, quindi, il relativo onere incombe allo Stato che eroga la pensione) su quello fondato sulla semplice residenza (come previsto dalle legislazioni di taluni Stati membri).
Qualora concorrano diritti derivanti dall’attività lavorativa esercitata da due persone in diversi Stati membri (ad esempio, due coniugi che lavorano rispettivamente in Italia e in Svizzera), le prestazioni fanno carico allo Stato in cui risiedono i familiari.
Se i diritti a prestazioni nei confronti di più Stati derivano dalla titolarità di più pensioni erogate da Stati diversi, l’onere spetta - in caso di pensione diretta - allo Stato in cui risiede il pensionato e - in caso di pensione ai superstiti - allo Stato in cui risiedono gli orfani.
Si richiamano in proposito le istruzioni impartite - oltre che con la circolare di carattere generale n. 2057 Prs. - n. 539 Gs del 26 giugno 1975 (vedi Atti Ufficiali 1975, pag. 13196) - con la circolare n. 118 del 5 giugno 1989 (per quanto concerne l’erogazione dell’ANF ai titolari di pensione), al punto 14.3 della circolare n. 12 del 12 gennaio 1990 (coesistenza del diritto all’ANF con il diritto a trattamenti di famiglia esteri), nella parte II della circolare n.
228 del 20 settembre 1991 e, da ultimo, con il messaggio n. 15 del 19 febbraio 2003 (allegato2).