REGOLAMENTO
Direzione Centrale
Credito e Welfare
Soggiorni e Itinerari Tematici per Giovani e Xxxxxxx
REGOLAMENTO
per l‟Accreditamento dei Soggetti Fornitori
1. PREMESSE
1.1 INPS e la Gestione Ex INPDAP
Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, la Gestione Ex Inpdap ha, tra i propri scopi istituzionali, l‟erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. Tra le attività, è prevista l‟erogazione di soggiorni tematici in Italia, Soggiorni Studio all‟estero, Soggiorni in favore di pensionati (già definiti Soggiorni Senior).
Le attività, di cui sopra, sono finanziate dal Fondo Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo, obbligatorio, dello 0,35 %, sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici in servizio.
L‟art. 21, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, successivamente convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha disposto la soppressione dell‟INPDAP, con decorrenza 01/01/2012 ed ha attribuito le relative funzioni all‟INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
INPS, pertanto, prosegue, attraverso la Gestione Ex INPDAP, nell‟erogazione delle prestazioni istituzionali previste dal sopra citato Decreto Ministeriale 463/98.
1.2 INPS e la Gestione Ex Enam
Presso INPS è confluita, a seguito della soppressione dell‟INPDAP, anche la Gestione Ex Enam, Ente Nazionale Assistenza Magistrale, anch‟esso soppresso e confluito, dapprima in INPDAP, e successivamente in INPS.
La Gestione Ex ENAM, ai sensi dello Statuto, approvato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto coi Ministri del Tesoro e del Lavoro e P.S. il 15.09.1997, ha tra i propri fini istituzionali l‟erogazione di prestazione assistenziali in campo sanitario, scolastico, culturale e climatico, in favore dei propri utenti, gli
insegnanti e i direttori didattici a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali e i loro familiari.
In particolare, lo Statuto prevede che tra le prestazioni assistenziali in campo climatico vi sia l‟erogazione di soggiorni in favore degli iscritti e dei loro familiari, presso le Case di Soggiorno di proprietà e presso strutture ricettive di terzi.
Le attività, di cui sopra, sono finanziate dal Fondo ENAM, attraverso il contributo mensile versato dagli iscritti, nella misura prevista dall‟articolo 3, 1° comma, lettera a) della Legge 7 marzo 1957, n. 93.
L‟INPS, pertanto, prosegue, attraverso la Gestione Ex Enam, nell‟erogazione delle prestazioni istituzionali previste dal sopra citato Statuto.
Gli utenti della Gestione Ex Enam sono anche iscritti, in quanto pubblici dipendenti, alla Gestione Ex Inpdap e, quindi, soggetti ad una doppia contribuzione.
Pertanto, in fase di erogazione della prestazione, in loro favore, saranno previste ulteriori agevolazioni, quali la riduzione del contributo a loro carico piuttosto che priorità di assegnazione, che verranno definire all‟interno di ciascun Bando di concorso a loro riservato.
1.3 INPS e la Gestione Ex Ipost
Presso INPS è confluita, a seguito della soppressione del medesimo Ente, anche la Gestione Ex Ipost, Istituto Postelegrafonici.
La Gestione Ex Ipost, ai sensi dell‟ art. 2, del D.P.R. 542 dell‟8 aprile 1953 ha, tra i propri fini istituzionali, l‟erogazione di prestazione assistenziali in favore “del personale dipendente del Ministero delle poste delle comunicazioni”.
Successivamente, l‟art. 53, comma 6, della legge n. 449, del 27 dicembre 1997 (legge Finanziaria), ha ribadito che le “prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro… restano affidati all‟Istituto Postelegrafonici” anche dopo che l‟Ente poste italiane è stato trasformato in società per azioni.
L‟attività di assistenza è finanziata attraverso il contributo mensile versato dagli iscritti, nella misura prevista 0,40%, così come previsto dall‟art. 3, legge 208 del 27 marzo 1952, che dispone che tale percentuale sia ricavata “sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi ad essi spettanti”.
L‟INPS, pertanto, prosegue, attraverso la Struttura ex Ipost, nell‟erogazione delle prestazioni istituzionali in continuità amministrativa stante quanto disposto dall‟art. 7, commi 2° e 3°, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30
luglio 2010 n. 122.
1.4 INPS e altri Enti Pubblici di assistenza quali l‟IPA
INPS e eventuali altri Enti Pubblici di Assistenza, quali l‟ISTITUTO PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE – IPA, in considerazione delle rispettive finalità istituzionali, hanno interesse a realizzare forme di sistematica integrazione delle attività dai medesimi Enti svolte e a cooperare, ai fini del costante miglioramento della qualità dei servizi resi a una comune utenza di beneficiari.
Gli iscritti a tali Enti sono, altresì, iscritti anche alla menzionata gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ex INPDAP, e i beneficiari hanno usufruito e usufruiscono di taluni servizi analoghi a quelli già erogati dalle medesime gestioni assistenziali.
L‟INPS, a seguito di specifici Protocolli di Intesa, si impegnerà a erogare, nei limiti quantitativi definiti annualmente, a favore dei beneficiari di tali Enti Pubblici di Assistenza, i servizi già erogati per i propri utenti oggetto della presente procedura di Accreditamento, con costi a carico delle suddette gestioni.
Per tutto quanto sopra esposto, la procedura di accreditamento INPS, dei soggetti fornitori, per l‟erogazione di Soggiorni e Itinerari Tematici per giovani e anziani, oggetto del presente Regolamento, riguarda le prestazioni sociali afferenti le Gestioni Ex Inpdap, En Enam e Ex Ipost presso INPS, ulteriormente estese ad altri Enti Pubblici di Assistenza quali l‟IPA a seguito di specifica Convenzione tra le parti.
2. Oggetto dell’accreditamento
L‟Istituto intende procedere all‟individuazione di soggetti specializzati, da accreditare per le stagioni 2013, 2014 e 2015, ai fini della successiva erogazione, dei servizi di cui ai seguenti punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, secondo le modalità individuate nel presente regolamento.
2.1 Lotto A – Valore Vacanza Italia.
Circa 11.000 soggiorni in Italia, nel limite delle risorse disponibili per ciascuna Gestione come sopra definita e per ciascuna annualità di accreditamento, in favore di giovani di età compresa tra i 7 e i 14 anni, così suddivisi:
Sub-lotto A1 7/11 anni. Italia Junior Esempio per la stagione 2013: nati nel periodo tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006 | Circa 3.500 |
Sub-lotto A2 11/14 anni. Italia Senior Esempio per la stagione 2013: nati nel periodo tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 | Circa 7.500 |
Totale posti | Circa 11.000 |
per soggiorni tematici, dedicati alla valorizzazione della pratica sportiva, della danza, della musica, del teatro, dell‟educazione ambientale, della conoscenza e studio delle lingua inglese, delle abilità informatiche nonché delle abilità manuali, indifferentemente di durata pari a 8 giorni e 7 notti, con turnazione settimanale o di quindici giorni e quattordici notti, nel periodo compreso tra il penultimo sabato del mese di giugno e il 31 agosto di ciascuna annualità.
Le caratteristiche minime della tipologia di soggiorno Valore Vacanza Italia sono analiticamente descritte nella “Scheda dei Requisiti Minimi” di cui all‟allegato 1 Lotto A.
2.2 Lotto B – Valore Vacanza in Europa.
Circa 24.000 soggiorni in Europa, nel limite delle risorse disponibili per ciascuna Gestione come sopra definita e per ciascuna annualità di accreditamento, in favore di giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni NON compiti, così suddivisi:
Sub-lotto B1 16/18 anni non compiuti. Europa Senior Esempio per la stagione 2013: nati nel periodo tra il 1° settembre 1995 e il 31 dicembre 1996 | Circa 10.000 |
Sub-lotto B2 14 /16 anni. Europa Junior Esempio per la stagione 2013: nati nel periodo tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998 | Circa 14.000 |
Totale posti | Circa 24.000 |
per soggiorni dedicati allo studio di una lingua straniera, a scelta tra inglese (in Irlanda e Gran Bretagna), francese (in Francia), spagnolo (in Spagna) e tedesco (in Austria e Germania), di durata di quindici giorni e quattordici notti, nel periodo compreso tra il penultimo sabato del mese di giugno e il 31 agosto di ciascuna annualità.
Nel caso solo caso di Lotto B1 sarà possibile presentare anche soggiorni di durata pari a 4 settimane.
Le caratteristiche minime della tipologia di soggiorno Valore Vacanza Europa sono analiticamente descritte nella “Scheda dei Requisiti Minimi” di cui all‟allegato 1 Lotto B.
2.3 Lotto C – High School Program - Anno scolastico all’estero
Circa 100 soggiorni, nel limite delle risorse disponibili per ciascuna Gestione come sopra definita e per ciascuna annualità di accreditamento, in favore di giovani studenti delle scuole secondarie superiori, per favorire la mobilità internazionale e gli scambi culturali e sociali per l‟apprendimento delle lingue straniere, attraverso la frequenza di un anno scolastico, o parte di esso, all‟estero, presso scuole straniere.
Per tale tipologia di soggiorno, le procedure di accreditamento triennale, si riferiscono agli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
Le caratteristiche minime della tipologia di soggiorno sono analiticamente descritte nella “Scheda dei Requisiti Minimi” di cui all‟allegato 1 Lotto C.
2.4 Lotto D – Xxx Xxxxxx Seniores, per la valorizzazione dell‟auto sufficienza e il sollievo della persona anziana e dei loro familiari.
Circa 7.000 soggiorni e itinerari, nel limite delle risorse disponibili per ciascuna Gestione come sopra definita e per ciascuna annualità di accreditamento, in favore di pensionati, auto e non autosufficienti, per la valorizzazione e conservazione della autosufficienza e per il sollievo e per l‟assistenza dell‟ospite non auto sufficiente e dei suoi familiari, a destinazione marina, montana, termale in Italia e culturale in Italia e all’estero, di durata, indifferentemente di otto giorni e sette notti o di quindici giorni e quattordici notti, da svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno (seconda metà) e ottobre di ciascuna annualità.
I circa 7.000 utenti sono definiti quali beneficiari individuali della prestazione, ospiti in camera “uso singola”; tali contingenti potranno essere integrati e incrementati dalla presenza, con costi a carico dell‟Istituto, di eventuali coniugi e familiari, ospiti all‟interno della medesima stanza.
Le caratteristiche della tipologia di soggiorno e itinerario Xxx Xxxxxx Seniores sono analiticamente descritte nella “Scheda dei Requisiti Minimi” di cui all‟allegato 1 Lotto D.
Per tutti i Xxxxx, in generale, sono proposti tipologie di soggiorni e itinerari che hanno caratterizzato i benefici sociali erogati in favore degli utenti delle Gestioni che sono confluite in INPS.
3. Qualificazione dei Servizi Oggetto dell’accreditamento
3.1 Le prestazioni oggetto di accreditamento includono i seguenti servizi:
a) per tutti i Lotti, fornitura di “pacchetti turistici”, costituiti dagli elementi essenziali del viaggio, del soggiorno anche itinerante e dell‟assistenza agli utenti, come qualificati nelle rispettive Schede dei Requisiti Minimi;
b) inoltre, per il Lotto A, “servizi didattici, culturali, ricreativi, sportivi, educativi e formativi” nella parte relativa agli elementi che caratterizzano il tema del soggiorno, in Italia, in favore dei giovani, come qualificati nella Scheda 1 Allegato Lotto A;
c) inoltre, per il Lotto B, “servizi didattici, culturali, ricreativi, sportivi, educativi e formativi” nella parte relativa agli elementi connessi allo studio della lingua straniera, che caratterizza lo scopo del soggiorno, in Europa, in favore dei giovani, come qualificati nella Scheda 1 Allegato Lotto B;
d) inoltre, per il Lotto C, “servizi didattici, formativi, culturali e sociali” nella parte relativa agli elementi connessi alla permanenza all‟estero che caratterizzano la frequenza di un anno scolastico o parte di esso, presso scuole straniere, in favore dei giovani, come qualificati nella Scheda 1 Allegato Lotto C;
e) inoltre, per il Lotto D, “servizi culturali, ricreativi, sociali e assistenziali”, nella parte relativa agli elementi che caratterizzano il tema del soggiorno o dell‟itinerario, in favore dei pensionati e dei loro familiari, come qualificati nella Scheda 1 Allegato Lotto D.
3.2 In ogni caso, tutti i servizi oggetto di accreditamento, come sopra definiti, rientrano tra quelli dell‟allegato II B del d. lgs. 163/2006 (Categorie 24, 25, 26 e 27), pertanto detto codice sarà applicato solo se e in quanto testualmente richiamato nel presente regolamento e negli atti applicativi che seguiranno.
4. Soggetti ammessi alla procedura di accreditamento
4.1 Possono richiedere l‟accreditamento tutti i soggetti di cui all‟articolo 34, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f e f-bis del d.lgs. n. 163/2006, nonché soggetti stranieri (UE ed Extra UE) in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dall‟art. 13 della legge 248/2006.
4.2 Sono altresì ammessi, purché costituiti almeno un triennio prima della data di pubblicazione dell‟Avviso, di cui il presente regolamento è allegato, organismi senza finalità di lucro legalmente riconosciuti, in base alle vigenti disposizioni normative nazionali o dello Stato di appartenenza, o iscritti in albi tenuti da amministrazioni pubbliche, italiane o straniere, e in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli.
4.3 A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli artt. 35, 36 e 37 del d. lgs. n. 163/2006, nonché gli artt. 275 e/o 277 del D.P.R. n. 207/2010.
4.4 Per i RTI, le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del contratto dei singoli soggetti raggruppati debbono corrispondere almeno ai requisiti di capacità economica dagli stessi dichiarati in sede di domanda di accreditamento; analogamente, per i consorzi ordinari, laddove siano individuate più consorziate esecutrici le quote di partecipazione al consorzio e di esecuzione del contratto dei singoli soggetti consorziati indicati come esecutori debbono corrispondere almeno ai requisiti di capacità economica
dagli stessi dichiarati in sede di domanda di accreditamento.
4.5 Non saranno ammesse modificazioni della composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi successive alla presentazione delle proposte.
4.6 Non saranno ammesse modificazioni della composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi successive alla presentazione delle proposte.
4.7 I soggetti riuniti in RTI che intendano proporre accreditamento per più lotti dovranno presentare domanda nella medesima composizione di RTI per tutti i lotti di partecipazione, fermo restando che i soggetti esecutori per ogni singolo lotto dovranno rispondere ai requisiti di partecipazione per il lotto in questione per quanto attiene ai requisiti di idoneità professionale.
5. Requisiti di ammissione alla procedura di accreditamento
5.1 Requisiti di Ordine Generale
Il richiedente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni definite dall‟articolo 38 del d. lgs. 163/2006.
5.2 Requisiti di Idoneità Professionale
5.2.1 ISCRIZIONE O RICONOSCIMENTO. Il richiedente deve risultare iscritto, alla data di scadenza dell‟Avviso, di cui il presente Regolamento è allegato, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente (o corrispondenti, albi, registri, elenchi di stato se stranieri), per le specifiche attività oggetto della proposta di accreditamento, così come indicato nel successivo art. 8 punto 2, lettera c) “Dichiarazioni sostitutive e certificati”, del presente Regolamento; in caso di organismi senza finalità di lucro, il richiedente dovrà essere legalmente riconosciuto o iscritto in albo tenuto da pubblica amministrazione, italiana o straniera; in caso di RTI, anche costituendo, ciascuno dei componenti dovrà comunque avere nell‟oggetto sociale o nell‟atto indicante le attività di competenza almeno una delle attività di cui si compone l‟offerta, così come indicato nel successivo art. 7 punto 2, lettera c) “Dichiarazioni sostitutive e certificati” del presente Regolamento.
5.2.2 Organizzatore di Viaggi. Il richiedente deve essere in possesso, alla data di scadenza dell‟Avviso, di cui il presente Regolamento è allegato, dell‟autorizzazione allo svolgimento dell‟attività di “organizzatore di viaggi” ai sensi di legge. In caso di richiedente straniero, l‟operatore economico dovrà essere in possesso di autorizzazione o qualificazione equivalente rispetto alle disposizioni del paese di appartenenza. In caso di RTI, tale autorizzazione dovrà essere posseduta dal o dai soggetti facente parte del RTI indicati quali esecutori della prestazione afferente il “pacchetto turistico”; in caso di consorzio ordinario dal o dai soggetti indicati quale esecutori del medesimo pacchetto turistico.
Non è ammesso avvalimento per l‟autorizzazione in questione.
5.2.3 ISO UNI EN. Il richiedente deve essere in possesso, alla data di scadenza dell‟Avviso, di cui il presente Regolamento è allegato, della certificazione di sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9001/2008 della vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI XXX XX 00000 per l‟organizzazione di viaggi. Nel caso di partecipazione al Lotto B e C, il fornitore dovrà, inoltre, essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, della Certificazione UNI EN 14804.
In caso di RTI, dette certificazioni dovranno essere possedute dal soggetto o da tutti
i soggetti che, facenti parte del RTI, saranno indicati quali esecutori del „pacchetto turistico‟ di cui al punto 3, lettera a) poiché in possesso dell‟autorizzazione allo svolgimento dell‟attività di “organizzatore di viaggi” ai sensi di legge; in caso di consorzio ordinario, dette certificazioni dovranno essere possedute dal o dai soggetti consorziati che fossero indicati quali esecutori del medesimo pacchetto turistico, poiché in possesso della medesima autorizzazione allo svolgimento dell‟attività di “organizzatore di viaggi”.
Non è ammesso avvalimento per le certificazioni in questione.
5.3 Requisiti di solidità economico finanziaria
5.3.1 Per ciascun Lotto/sub Lotto per cui si richiede la partecipazione, il richiedente l‟accreditamento deve possedere un fatturato globale, maturato complessivamente negli esercizi 2009, 2010 e 2011, iscritto a bilancio, non inferiore al risultato della seguente formula: prezzo massimo offribile per ogni soggiorno dello specifico lotto o sub lotto e/o durata, moltiplicato per il numero dei soggiorni offerti, ulteriormente moltiplicato per 2.
5.3.2 Nel caso il richiedente l‟accreditamento, sia costituito successivamente al 2009 deve comunque possedere un fatturato globale, iscritto a bilancio, non inferiore agli importi determinati con l‟utilizzo delle formule sopra indicate per ciascun lotto; in caso di RTI o consorzio, il fatturato globale del soggetto facente parte del raggruppamento o del consorziato indicato come esecutore, dovrà essere non inferiore agli importi determinati con l‟utilizzo delle formule sopra indicate, proporzionalmente alla quota del singolo soggetto facente parte di RTI o indicato come esecutore dal consorzio.
Esempio:
Per la partecipazione al Lotto A, Valore Vacanza in Italia, da parte di un soggetto che voglia proporre 800 posti per soggiorni della durata di due settimane, il cui prezzo massimo proponibile è pari ad euro 1.350 (onnicomprensive di ogni onere e imposta), il fatturato globale maturato negli anni 2009, 2010 e 2011, dovrà essere necessariamente uguale o superiore a euro 1.350 × 800 × 2 = 2.160.000,00 euro
Similmente, per la partecipazione al Lotto B, Valore Vacanza in Europa, da parte di un soggetto che voglia proporre 1.200 posti per soggiorni in Irlanda, della durata di due settimane, il cui prezzo massimo proponibile è pari ad euro 2.350 (onnicomprensive di ogni onere e imposta), il fatturato complessivamente maturato negli anni 2009, 2010 e 2011, dovrà essere necessariamente uguale o superiore a euro 2.350 × 1.200 × 2 = 5.640.000,00 euro
5.3.3 In caso di richiesta di partecipazione a più lotti, il fatturato globale richiesto sarà pari alla somma dei fatturati richiesti per l‟ accreditamento a ciascun Lotto.
Rispetto all‟esempio sopra citato, il fatturato globale necessario alla partecipazione ad entrambi i Lotti, per i soggiorni sopra citati, dovrà necessariamente essere maggiore uguale e euro 2.160.000,00 + 5.640.000,00 = 7.800.000,00 euro
5.3.4 In caso di partecipazione di RTI o consorzio ordinario, il volume di impresa sopra indicato dovrà essere posseduto per almeno il 51% dalla capogruppo o da una delle consorziate esecutrici, fermo l‟obbligo di possesso complessivo del totale del fatturato richiesto da parte dell‟intero RTI o delle consorziate esecutrici.
5.4 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale
5.4.1 Il richiedente deve possedere un fatturato specifico, inteso questo come
inclusivo di tutti le componenti dell‟offerta, maturato per “servizi analoghi” a quelli compresi nell‟oggetto della proposta di accreditamento, riferito a ciascun Lotto per cui si richiede accreditamento, pari ad almeno il 50% del fatturato globale minimo come richiesto al Punto 5.3, per ciascuna tipologia offerta.
5.4.2 In caso di partecipazione a più lotti, il fatturato specifico richiesto sarà pari alla somma dei fatturati specifici richiesti per l‟accreditamento a ciascun Lotto.
5.4.3 Nel caso il richiedente l‟accreditamento, anche limitatamente a singolo soggetto facente parte di RTI o indicato come esecutore da consorzio, sia costituito successivamente al 2009, il richiedente, come singolo o come RTI, deve comunque possedere un fatturato specifico non inferiore agli importi determinati con l‟utilizzo del formule sora indicate.
5.4.4 In caso di partecipazione di RTI o Consorzio, il fatturato specifico maturato dovrà essere posseduto per almeno il 51 % dalla capogruppo o da una delle consorziate esecutrici, fermo l‟obbligo di possesso complessivo del totale del fatturato specifico richiesto da parte dell‟intero RTI o delle consorziate esecutrici.
5.4.5 Per fatturato specifico si intende quello relativo maturato per l‟erogazione di prestazioni analoghe a quelle identificate per ciascun Lotto A, B, C e D, al Punto 3.
5.4.6 Per servizi analoghi si intendono soggiorni e itinerari tematici, identificati da ciascun singolo Lotto, per la medesima tipologia di utenza.
5.4.7 Non saranno considerati “servizi analoghi” i soggiorni erogati in favore di giovani, per la richiesta di partecipazione al Lotto D, così come non saranno considerati “servizi analoghi” soggiorni e itinerari, erogati in favore di pensionati, per la richiesta di partecipazione ai Lotti A, B e C.
5.4.8 Per la partecipazione ai Lotti B e C, per servizi analoghi si intendono esclusivamente soggiorni all‟estero per lo studio della lingua straniera.
6. Mancato possesso dei requisiti
6.1 Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l‟esclusione del richiedente dalla procedura di accreditamento.
6.2 Inoltre, tenuto conto della connotazione fiduciaria derivante dalla necessità di particolare tutela dei soggetti destinatari dei servizi:
- lotto A, giovani di età compresa tra i 7-14 anni;
- lotto B, giovani di età compresa tra i 15 -18 anni non compiuti;
- lotto C, giovani studenti delle scuole secondarie superiori;
- lotto D pensionati autosufficienti e non;
è espressa facoltà dell‟INPS di procedere, in applicazione del principio di cui all‟art. 68 X.X. 00 maggio 1924 n. 827, all‟esclusione dei soggetti da accreditare che, in forma singola o associata, di raggruppamenti temporanei, consorzi, abbiano commesso grave negligenza o malafede nei rapporti negoziali con l‟Istituto stesso, e/o che abbiano commesso errore grave nell‟esercizio della loro attività professionale, accertati e valutati dall‟INPS in base a qualsiasi mezzo di prova.
7. Termini e modalità di presentazione delle offerte
Il soggetto richiedente, singolo o associato, dovrà presentare, entro le ore 12.00 del giorno 7 marzo 2013, presso INPS - Direzione Centrale Credito e Welfare – Ufficio II Welfare, Largo Xxxx Xxxxx Xxxxxxx de Balaguer, 11 - 00142 Roma, Stanza 236, la documentazione richiesta nei successivi punti.
I richiedenti stranieri dovranno produrre tale documentazione in lingua italiana.
7.1 Presentazione di un Unico Plico
7.1.1 A pena di esclusione dalla partecipazione all‟accreditamento, dovrà essere presentato un unico plico, sigillato e non trasparente, recante a scavalco su tutti i lembi di chiusura il timbro e la firma del soggetto richiedente, contenente l‟indicazione esterna del mittente e la dicitura “Richiesta Accreditamento per Soggiorni e Itinerari per giovani e anziani”, a prescindere dalla/e tipologia/e del soggiorno per cui si intende partecipare.
7.1.2 A pena di esclusione dalla partecipazione all‟accreditamento, nel caso di RTI o Consorzio, il plico, nell‟intestazione, dovrà riportare l‟elenco completo delle imprese partecipanti alla compagine associativa e dovrà recare, a scavalco su tutti i lembi di chiusura, il timbro e la firma di tutti i soggetti richiedenti.
7.1.3 All‟interno dell‟unico plico dovranno essere inserite due tipologie di busta: una sola busta A e una o più Buste B quante sono le strutture/itinerari proposti.
7.2 La Unica Busta A
La busta A, unica, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di soggiorni e itinerari proposti, dovrà, anch‟essa, contenere l‟indicazione esterna del mittente e la dicitura “Documenti amministrativi”, e dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di accreditamento, tutta la seguente documentazione, riferita a ciascun soggetto richiedente nel caso di RTI e da tutti i Consorziati Esecutori nel caso di Consorzi:
a) Istanza di ammissione all’accreditamento
Il richiedente dovrà produrre Istanza di ammissione all’accreditamento a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente o di un suo procuratore recante l‟indicazione dei lotti e sub lotti di soggiorno per cui intende partecipare, nonché, ai fini della valutazione dei requisiti di capacità economica e tecnica, il relativo numero di posti che offre per ogni singolo lotto, sub lotto e durata, nei limiti inderogabili di cui al successivo Punto 12, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del firmatario in corso di validità. Se l‟istanza di partecipazione è sottoscritta da un procuratore, dovrà essere prodotta anche la relativa procura, in originale o copia conforme autentica.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, l‟istanza deve essere prodotta e sottoscritta dai titolari e/o rappresentanti legali di tutti i soggetti richiedenti; in caso di consorzio ordinario di cui all‟art. 2602 cod. civ., la domanda deve essere prodotta e sottoscritta dal rappresentante del consorzio e dai titolari e/o rappresentanti legali di tutti i consorziati indicati quali esecutori.
L‟indicazione dei lotti e sub lotti di soggiorni per cui intende partecipare, nonché, ai fini della valutazione dei requisiti di capacità economica e tecnica, il relativo numero di posti che offre per ogni singolo lotto, sub lotto e durata, nei limiti inderogabili di cui al successivo Punto 12, potrà avvenire utilizzando, nell‟istanza, lo schema di seguito rappresentato:
Lotto | Sub Lotto | Durata/Lingua | Posti Offerti |
A | A1 e A2 | 2 settimane | |
A | A1 | 1 settimana | |
Totale posti offerti Lotto A | |||
B | B1 e B2 | Inglese Irlanda 2 settimane | |
B | B1 e B2 | Inglese GB 2 settimane | |
B | B1 e B2 | Francese e Xxxxxxx 2 set. | |
B | B1 e B2 | Lingua Spagnola 2 set. | |
B | B1 | Inglese Irlanda 4 set. | |
B | B1 | Inglese GB 4 settimane | |
B | B1 | Xxxxxxxx e Xxxxxxx 4 set. | |
B | B1 | Lingua Spagnola 4 set. | |
Totale posti offerti Lotto B | |||
C | Anno scolastico o parte | ||
Totale posti offerti Lotto C | |||
D | Marina e Montana | 2 settimane | |
D | Termali | 2 Settimane | |
D | Marina e Montana | 1 settimana | |
D | Termali | 1 Settimana | |
D | Soggiorni Culturali | 1 settimana in Italia | |
D | Soggiorni Culturali | 1 settimana all‟estero | |
D | Itinerari Culturali | 1 settimana in Italia | |
D | Itinerari Culturali | 1 settimana estero | |
Totale posti offerti Lotto D | |||
Totale posti offerti Lotto A, B, C e D |
Lo schema, comprensivo di ulteriori colonne, come rappresentato nella pagina successiva, con parti in grigio da Non compilare e presentare, può essere utilizzata per l‟auto verifica dei valori di fatturato, globale e specifico, necessari alla partecipazione e per il calcolo del valore della Fidejussione da presentare in sede di domanda, come definito nei successivi Punti.
Nella Colonna Costo Xxxxxxx compare il valore massimo che il soggetto può addebitare all‟Istituto, onnicomprensivo di ogni onere e imposta, come meglio specificato al successivo Punto 9.
Il Costo Massimo, relativo a ciascuna tipologia di prestazione, moltiplicato per il numero di posti offerti, moltiplicato per due, definisce il valore del fatturato globale minimo di cui deve disporre il soggetto richiedente per la partecipazione a ciascun Lotto (che per verifica può essere annotato nella specifica colonna).
Il 50 % di tale valore rappresenta il fatturato specifico minimo che il soggetto richiedente deve possedere per la partecipazione a ciascun Lotto.
Per il calcolo del valore della fidejussione provvisoria da presentare in sede di domanda di accreditamento è necessario moltiplicare il Costo Massimo relativo a ciascuna tipologia di prestazione moltiplicato per il numero di posti offerti e dividere il risultato per cento (di fatto l‟1 %).
Il numero di posti massimo offribile, per ciascun Lotto, è indicato al Punto 12 del presente Regolamento.
Nel caso di partecipazione a più Lotti, sarà necessario disporre della somma dei requisiti globali e specifici come definiti per ciascun Lotto.
INPS – Direzione Centrale Credito e Welfare Regolamento di Accreditamento
Lotto | Sub Lotto | Durata/Lingua | Costo Max | Posti Offerti | Fatturato Globale. | Fatturato Spec | Fdj |
Art. 9 Reg. | Costo Max per Posti Offerti per 2 | Fatturato Globale diviso 2 | Costo Max per posti offerti diviso 100 | ||||
A | A1 e A2 | 2 settimane | fino a 1.350,00 | ||||
A | A1 | 1 settimana | fino a 750,00 | ||||
Totale Lotto A | Max 1.800 posti | ||||||
B | B1 e B2 | Inglese Irlanda 2 weeks | fino a 2.350,00 | ||||
B | B1 e B2 | Inglese GB 2 weeks | fino a 2.250,00 | ||||
B | B1 e B2 | Francese e Tedesco 2 weeks | fino a 2.200,00 | ||||
B | B1 e B2 | Lingua Spagnola 2 weeks | fino a 2.100,00 | ||||
B | B1 e B2 | Inglese Irlanda 4 weeks | fino a 4.100,00 | ||||
B | B1 e B2 | Inglese GB 4 weeks | fino a 4.000,00 | ||||
B | B1 e B2 | Francese e Xxxxxxx 4 weeks | fino a 3.950,00 | ||||
B | B1 e B2 | Lingua spagnola 4 weeks | fino a 3.750,00 | ||||
Totale Lotto B | Max 4.400 posti | ||||||
C | Anno scolastico o parte | fino a 12.000,00 | |||||
Totale Lotto C | Max 75 posti | ||||||
D | Marina e Montana | 2 settimane | fino a 1.650,00 | ||||
D | Termali | 2 Settimane | fino a 1.750,00 | ||||
D | Marina e Montana | 1 settimana | fino a 850,00 | ||||
D | Termali | 1 Settimana | fino a 950,00 | ||||
D | Soggiorni Culturali | 1 settimana in Italia | fino a 1.000,00 | ||||
D | Soggiorni Culturali | 1 settimana estero | fino a 1.300,00 | ||||
D | Itinerari Culturali | 1 settimana in Italia | fino a 1.200,00 | ||||
D | Itinerari Culturali | 1 settimana all‟estero | fino a 1.500,00 | ||||
Totale Lotto D | Max 1.800 posti | ||||||
Totale Complessivo Proposta Accreditamento |
b) Dichiarazioni
Ciascun soggetto richiedente l‟accreditamento, anche se facente parte di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo o se consorzio, consorziato esecutore dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) attestante:
- il nominativo del legale rappresentante e l‟idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti della procedura (producendo, in caso di sottoscrizione di soggetti diversi dal legale rappresentante, idonea procura);
- i dati anagrafici del titolare, se si tratta di impresa individuale; dei soci se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico per persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, ovvero del rappresentante legale nel caso di soggetto “no profit”; ciò anche con riferimento ai soggetti cessati da tali cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell‟avviso pubblico del presente regolamento; nel caso di operatori turistici i suddetti dati anagrafici dovranno riferirsi anche al Direttore Tecnico; ciò anche con riferimento ai soggetti cessati da tale carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell‟avviso pubblico del presente regolamento;
A. la circostanza di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all‟articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o di non avere in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lettera a, d.lgs. 163/2006);
B. l‟insussistenza di un procedimento pendente per l‟applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all‟art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall‟art. 10 della Legge n. 575/65 (art. 38, comma 1 lettera b, d.lgs. 163/2006);
C. l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell‟art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; l‟insussistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un‟organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all‟art.
45 paragrafo 1 Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lettera c, d.lgs. 163/2006);
AVVERTENZA: La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui ai precedenti punti B) e C), relativa all‟inesistenza delle condizioni di esclusione previste dall‟art. 38 del d.lgs n. 163/2006, lett. b) e c), va resa individualmente dai seguenti soggetti, anche se non siano firmatari dell‟istanza di ammissione all‟accreditamento:
- in caso di fornitore individuale = titolare e direttore tecnico (ove prescritto per legge);
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico (ove prescritto per
legge);
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico (ove prescritto per legge);
- in caso di altro tipo di società o consorzio = amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico (come sopra), socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- rappresentante legale nel caso di soggetto “no profit”;
- per i soggetti suindicati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell‟avviso pubblico del presente regolamento, la circostanza dell‟inesistenza nei loro confronti delle condizioni di esclusione previste dalla lettera
c) dell‟art. 38, d.lgs. n. 163/2006, può essere dichiarata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell‟art. 47 comma 2 del DPR 445/2000.
Ai fini delle suddette dichiarazioni, dovranno essere menzionate, ove esistenti, anche le sentenze di condanna riportanti il beneficio della non menzione.
D. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all‟art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 o, in caso l‟abbia violato, che sia decorso almeno un anno dall‟accertamento definitivo della violazione e, comunque, di aver rimosso violazione stessa (art. 38, comma 1 lettera d, d.lgs. 163/2006);
E. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, quali risultino dai dati in possesso dell‟Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 38, comma 1 lettera e, d.lgs. 163/2006);
F. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell‟esecuzione delle prestazioni affidate dall‟INPS o dall‟INPS – Gestioni ex Inpdap, Ex Enam, Ex Ipost, né di aver commesso errore grave nell‟esercizio dell‟attività professionale (art. 38, comma 1 lettera f, d.lgs. 163/2006);
G. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l‟operatore economico (art. 38, comma 1 lettera g, d.lgs. 163/2006);
H. di non aver riportato, ai sensi del comma 1-ter dell‟art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, l‟iscrizione nel casellario giudiziario informatico di cui all‟art. 7, comma 10, stesso d.lgs. 163/2006 per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l‟affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1 lettera h, d.lgs. 163/2006);
I. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l‟operatore economico, indicando, se avente sede in Italia, gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale l‟impresa ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell‟INAIL , nonché le Sedi operative ed il CCNL applicato (art. 38, comma 1 lettera i, d.lgs. 163/2006);
J. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (art. 38, comma 1 lettera l, d.lgs. 163/2006);
K. di non essere incorso nella sanzione interdittiva prevista dall‟art. 9, secondo
comma, lettera c) del D.lgs. n. 231/2001, emessa anche in sede cautelare, oppure in altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (art. 38, comma 1 lettera m, d.lgs. 163/2006);
L. di non essere in corso, nell‟anno antecedente alla pubblicazione del presente regolamento, nella circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma
1 del d.lgs. n. 163/2006, ovvero che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell‟articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall‟art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689 (art.38 del d.lgs. n. 163/2006, lett. m ter.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all‟inesistenza della condizione di esclusione prevista dal presente punto L) va resa individualmente e personalmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell‟istanza di ammissione all‟accreditamento:
- in caso di fornitore individuale = titolare e direttore tecnico (ove prescritto per legge);
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico (ove prescritto per legge);
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico (ove prescritto per legge);
- in caso di altro tipo di società o consorzio = amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- per i soggetti suindicati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell‟avviso pubblico del presente regolamento, la circostanza dell‟inesistenza nei loro confronti delle condizioni di esclusione previste dalla lettera m-ter) dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, può essere dichiarata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell‟art. 47 comma 2 del DPR 445/2000.
M. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di accreditamento, in una situazione di controllo di cui all‟articolo 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38, comma 1 lettera m quater, d.lgs. 163/2006); allo scopo, il richiedente allega, alternativamente:
1) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all‟art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l‟offerta autonomamente;
2) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all‟art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l‟offerta autonomamente;
3) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all‟articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l‟offerta
autonomamente;
N. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all‟art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall‟art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalso ma che il periodo di emersione si è concluso;
O. di ben conoscere le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento e le norme generali e particolari che regolano l‟affidamento del servizio oltre che tutti gli obblighi dal medesimo derivanti, tutte le condizioni locali, nonché le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell‟offerta presentata;
P. di aver tenuto conto, nel predisporre l‟offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
Q. di non partecipare in violazione dei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006;
R. di accettare che tutte le comunicazioni dell‟INPS avvengano a mezzo PEC, nonché, in aggiunta e a discrezione dell‟INPS, xxx xxx x/x x xxxxx xxxxx elettronica, indicando all‟uopo il proprio indirizzo PEC, numero di fax e indirizzo di posta elettronica; ciò anche ai fini dell‟art. 79 del d.lgs. n. 163/2006, che – si precisa - verrà applicato dall‟ INPS con riferimento esclusivo alla presente procedura di accreditamento. In caso di RTI o consorzio, tutte le imprese in RTI o consorziate dovranno indicare unico indirizzo di PEC, unico numero di fax e unico indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni;
S. l‟ impegno ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all‟articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
T. in caso di fornitore straniero, la disponibilità a stabilire in Italia la sede operativa.
Nota Bene.
In caso di partecipazione alla procedura in raggruppamento di imprese non ancora costituito o consorzio ordinario, tutte le dichiarazioni di cui sopra (vale a dire: dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà e dichiarazioni di impegno) vanno rese dai rappresentanti legali, e dagli altri soggetti obbligati di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate esecutrici che partecipano all‟accreditamento.
In caso di consorzi di cui all‟art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale ed altri soggetti obbligati delle imprese consorziate indicate come esecutrici ai fini dell‟accreditamento.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo dovrà essere prodotta, da ciascun soggetto, una dichiarazione di intenti, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente: l‟indicazione del futuro mandatario capogruppo a cui sarà conferita la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi dell‟Istituto; le quote di partecipazione dei singoli soggetti raggruppandi al costituendo raggruppamento, e
l‟impegno ad eseguire il contratto nelle medesime quote e, in ogni caso, l‟impegno a conformarsi, in caso di accreditamento, a quanto stabilito dall‟art. 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; la mancata presentazione di tale dichiarazione di intenti comporterà l‟esclusione dalla procedura.
In caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge, dovrà essere prodotto, in originale o copia conforme, il mandato di cui all‟art. 37, co. 14 e 15 del d. lgs. n. 163/2006 i consorzi dovranno presentare originale o copia autenticata dell‟atto costitutivo, che dovrà contenere anche l‟indicazione delle rispettive quote di partecipazione al RTI dei singoli soggetti raggruppati; al legale rappresentante del mandatario capogruppo dovrà essere conferita procura speciale per mezzo di scrittura privata autenticata o informa pubblica; il mandato e la procura speciale potranno risultare entrambi da un unico atto redatto in forma pubblica.
c) Dichiarazioni sostitutive e Certificati
1. Dichiarazione Sostitutiva di Iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente (o registro, albo, elenco di stato se stranieri) o in caso di accreditando italiano non soggetto ad iscrizione alla camera di commercio, atto costitutivo più dichiarazione sostitutiva di iscrizione ad eventuale altro registro previsto dalla legge per la categoria di appartenenza, per le specifiche attività oggetto della richiesta di accreditamento, come di seguito definite:
- per i soggiorni Valore Vacanza in Italia – Lotto A - organizzatore di viaggi ed almeno due tra le seguenti attività: sport, danza, musica, teatro, educazione ambientale, corsi di lingua straniera, formazione in materia di abilità informatiche, formazione in materia di abilità manuali;
- per i soggiorni Valore Vacanza in Europa – Lotto B - organizzatore di viaggi e di soggiorni studio all‟estero/corsi di lingua all‟estero;
- per i soggiorni High School Program – L0tto C, per la frequenza di un anno scolastico all‟estero o parte di esso – organizzatore di viaggi e di soggiorni studio all‟estero;
- per i Soggiorni Xxx Xxxxxx Seniores – Lotto D - organizzatore di viaggi ed almeno una tra le seguenti attività in favore della terza età: formazione, cultura, ricreazione, servizi sociali e assistenziali (eventualmente anche spirituali).
La Dichiarazione sostitutiva, di cui sopra, dovrà contenere anche la parte relativa al fatto che il soggetto non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.
2. Dichiarazione Sostitutiva di Autorizzazione allo svolgimento dell’attività di “organizzatore di viaggi”, come previsto dalle vigenti normative nazionali e straniere, in capo al soggetto richiedente se in forma singola, in capo ad almeno un soggetto richiedente se in forma associata, secondo quanto previsto per i RTI e consorzi ordinari al punto 5.
3. Certificazione di qualità, in possesso alla data di scadenza dell‟Avviso, di cui il presente Regolamento è allegato, UNI EN ISO 9001 2008 della vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000, per l‟attività di organizzazione di viaggi, in capo al
soggetto richiedente se in forma singola, in capo ad almeno un soggetto richiedente se in forma associata, secondo quanto previsto per i RTI e consorzi ordinari al punto 5.
4. Nel caso di partecipazione per soggiorni studio all‟estero, Lotti B e C, Certificato di qualità, vigente alla data di scadenza dell‟Avviso, di cui il presente Regolamento è allegato, UNI EN 14804, in capo al soggetto richiedente se in forma singola, in capo ad almeno un soggetto richiedente se in forma associata.
d) Autocertificazioni
1. relativa al fatturato globale, risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi 2009- 2010-2011 di cui all‟art. 5.3. In caso di accreditando non soggetto all‟obbligo di bilancio, autocertificazione relativa al volume d‟affari come risultante dalla dichiarazione IVA e/o dichiarazione dei redditi o da altri documenti e rendiconti.
Nel caso di RTI e consorzi l‟auto certificazione di cui al presente punto dovrà essere presentata da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento costituendo o costituito; in caso di consorzio dai consorziati esecutori.
In caso di soggetti esistenti da meno di tre anni, i fatturati relativi agli anni di attività. In tal caso il fatturato globale minimo richiesto dovrà essere stato comunque conseguito nel periodo di attività.
2. relativa al fatturato specifico riferito agli esercizi 2009-2010-2011 con la dichiarazione che il fornitore ha curato forniture di servizi analoghi, come sopra definiti, con il relativo fatturato specifico conseguito.
Nel caso di RTI e consorzi l‟auto certificazione di cui al presente punto dovrà essere presentata da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento costituendo o costituito; in caso di consorzio, dai consorziati esecutori .
In caso di soggetti esistenti da meno di tre anni, i fatturati relativi agli anni di attività. In tal caso il fatturato specifico minimo richiesto dovrà essere stato comunque conseguito nel periodo di attività.
e) Elenco numerato dei servizi analoghi svolti, con espressa indicazione degli importi, del committente, dell‟oggetto della commessa, del periodo di esecuzione e del termine di ultimazione del servizio; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, sarà cura dell‟Istituto acquisire, direttamente presso le medesime PA, ai sensi dall'art.
15 della L.183/2011, le corrispondenti attestazioni, a comprova di quanto dichiarato; se trattasi di servizi e forniture prestati a Enti o Soggetti privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso soggetto richiedente.
Nel caso di RTI e consorzi l‟elenco di cui al presente punto dovrà essere presentata da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento costituendo o costituito; in caso di consorzio, dai consorziati esecutori.
f) Fidejussione bancaria o assicurativa, provvisoria, pari all‟uno per cento dell‟ammontare ottenuto moltiplicando il prezzo massimo offribile per ogni soggiorno per il numero dei posti offerti dal richiedente. La fidejussione dovrà essere prestata ai sensi dell‟art. 75 d.lgs. 163/2006 e dovrà avere validità di
sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze contenenti le offerte; a pena di esclusione, dovrà essere prodotto impegno di un fideiussore a rilasciare rispettiva garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell‟art. 113 d.lgs. 163/2006 per ciascun contratto annuale. In caso di RTI o consorzi, costituiti e costituendi, la fidejussione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al RTI o consorzio.
g) Ricevuta a dimostrazione del pagamento del/i contributo/i all‟autorità per la vigilanza sui contratti pubblici come da CIG indicati nell‟avviso di accreditamento, relativi a ciascun Lotto;
h) il presente Regolamento di Accreditamento, debitamente sottoscritto in ogni sua parte per presa visione e integrale accettazione, sotto responsabilità civile e penale;
i) la Scheda dei Requisiti minimi di cui agli allegati 1 (Lotto A, Lotto B, Lotto C, Lotto D), relativa a ciascun Lotto per cui si propongono offerte, debitamente sottoscritta in ogni sua parte per presa visione e integrale accettazione, sotto responsabilità civile e penale.
Non saranno prese in considerazione proposte che non garantiscano i requisiti minimi descritti nei suddetti allegati 1A, 2A, 3A, 4A.
8. Le Buste B
8.1 Le Buste B - “offerta tecnico/economica di convenzionamento”.
All‟interno del suddetto unico plico, oltre alla citata e descritta unica Busta A, dovranno essere inserite tante Buste B quante sono le strutture/itinerari che il richiedente intende proporre per ciascun lotto (C e D) o sub lotto (A1/A2, B1/B2).
Ogni busta B dovrà recare l‟indicazione del mittente e la dicitura “Accreditamento Lotto … (A/B/C/D)” – eventuale “Sub lotto (NB: indicare il sub-lotto rispettivamente compreso nel Lotto A o nel lotto B)”- “Struttura … / Itinerario … (NB.: specificare a quale struttura o itinerario è riferita la singola Busta B)”.
8.2 Contenuto delle Buste B
All‟interno di ciascuna Busta B dovranno essere inserite:
A. la Scheda informativa (facs simile Allegato 2 al presente Regolamento) relativa alla struttura/itinerario compilata secondo lo schema predisposto.
Per ciascuna proposta di soggiorno relativa ad ogni singola struttura o itinerario la scheda informativa (allegati 2 Lotto A, Lotto B, Lotto C, Lotto D), a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale o, nel caso di RTI non ancora costituito, dai rappresentanti legali di tutti i fornitori, in caso di RTI costituito dal legale rappresentante della mandataria o relativi procuratori, in caso di Consorzio dai rappresentanti legali dei consorziati esecutori.
La scheda dovrà essere predisposta, a pena di esclusione, inderogabilmente secondo lo schema (allegati 2 Lotto A, Lotto B, Xxxxx C, Lotto D), parte integrante del presente regolamento, e dovrà, sempre a pena di esclusione, essere compilata in ogni sua parte.
Ciascun fornitore non potrà offrire, nella proposta, un numero complessivo di posti,
per ciascun Lotto di accreditamento, superiore ai limiti di cui all‟art. 12.
Non potranno essere presentate proposte di soggiorno localizzate presso strutture identiche da più soggetti partecipanti alla presente procedura. A tal fine, per ogni struttura proposta, il fornitore dovrà presentare apposita dichiarazione di esclusività, rispetto alla procedura di accreditamento INPS, per l‟utilizzo della struttura stessa, rilasciata dal fornitore terzo, per i turni offerti.
Non saranno altresì prese in considerazione eventuali singole strutture proposte, per il medesimo Lotto, per soggiorni di differente durata o per diverse fasce di età.
Per i giovani all‟estero, potranno essere prese in considerazione eventuali singole strutture proposte da un fornitore per due diverse fasce di età, purché siano previste due accomodation diverse.
Non saranno altresì prese in considerazione eventuali singole strutture proposte contemporaneamente per lotti A e D, per medesimi periodi di soggiorno.
Per ogni struttura/itinerario Non potranno essere proposti meno di due turni di soggiorno (ad eccezione dei soggiorni all‟estero di durata pari a 4 settimane e dei soggiorni di cui al Lotto C), per un numero di posti, per turno, NON inferiore a:
per il Lotto A, qualsiasi sia la durata, 50 posti per turno fino ad un massimo di 150; per il Lotto B, qualsiasi sia la durata proposta, 50 posti per turno per le lingue francese, tedesco e spagnolo, 80 per i soggiorni per lo studio della lingua inglese, fino a un massimo di 150;
per il Lotto C, nessun numero minimo fino ad un massimo di 75;
per il Lotto D, qualsiasi sia la durata, 40 posti per turno fino ad un massimo di 100.
B. un CD contenente la suddetta Scheda informativa, in formato PDF, e i file di immagine relativi alle foto riferite all‟intera struttura, sia per quanto concerne gli ambienti interni che quelli esterni, nonché le dotazioni e gli spazi comuni della struttura; nella scheda dovrà essere rilasciata una dichiarazione sostitutiva dell‟atto notorio, resa nelle forme di Legge, attestante la conformità delle foto alla situazione esistente in loco alla data delle foto stesse e la conformità dei file riportati su CD agli originali cartacei; tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità allo schema riportato in calce ai rispettivi allegati 2 Lotto A, Lotto B, Lotto C, Xxxxx D, al presente regolamento.
Il file PDF dovrà essere denominato: nomesoggettoproponente (anche acronimo) spazio nomelocalitàstruttura.
Il file PDF di ciascuna Scheda Informativa sarà resa disponibile e consultabile dagli utenti in fase di scelta e selezione dei soggiorni preferiti.
C. per la predisposizione del Catalogo delle Opportunità, relativo a ciascuna tipologia di soggiorno e itinerario, in ciascuna busta B dovrà essere inserito un ulteriore CD, denominato “CD Catalogo delle Opportunità” nel quale dovrà essere inserito, per ciascun soggiorno/itinerario proposto, un file word, formato da complessivi 1.800 caratteri con la descrizione promozionale della proposta. Inoltre, sul medesimo secondo CD dovranno essere inserite, a scelta, per ciascuna proposta, 2 sole fotografie.
Di seguito, i parametri tecnici cui deve attenersi il materiale fornito dal richiedente ai fini della pubblicazione di testo e foto successiva all‟eventuale accreditamento,
inserito nel suddetto CD Catalogo delle Opportunità:
Le 2 fotografie:
devono essere nei formati grafici jpg o png;
le misure devono essere in scala 16/10, ossia di dimensioni tipo 1280x800 px o 640x400 px ( si pubblica in formato 300x188 px);
l‟immagine deve essere “orizzontale”;
la misura minima delle foto è 300x188 px.
Il testo
Limite assoluto delle 1.800 battute comprensive di spazi e punteggiature ma non degli "a capo". Nel limite delle 1.800 battute sono compresi titoli, link, indirizzi, numeri telefoni, email, etc.
D. la scheda economica (Allegato 3) che dovrà indicare, in cifre e in lettere, il prezzo unitario/utente per ciascun soggiorno proposto, ed essere sottoscritta, a pena di esclusione, conformemente alle disposizioni già indicate per la scheda informativa.
La scheda dovrà essere predisposta, a pena di esclusione e inderogabilmente, secondo lo schema predisposto agli allegati 3 Lotto A, Lotto B, Lotto C, Xxxxx D, al presente Regolamento, parte integrante degli atti di procedura e dovrà, sempre a pena di esclusione, essere compilata in ogni sua parte.
Le schede economiche presentate non possono essere né ritirate né modificate.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l‟indicazione più vantaggiosa per l‟Istituto e per gli utenti.
L‟omessa indicazione del prezzo o la mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione e compilazione delle schede economiche comporterà l‟esclusione della proposta dalla procedura di accreditamento.
A pena di esclusione, eventuali correzioni presenti nella scheda economica dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente.
9. Il Costo della Prestazione a carico dell’Istituto
9.1 Il costo unitario, onnicomprensivo di ogni onere e imposta, a carico dell‟Istituto, indicato dal Soggetto Proponente, NON potrà essere superiore ai valori rappresentati nella seguente Tabella:
Lotto | Tipologia | Costo Massimo a Carico di INPS |
A | Sub Lotto A1 e A2 2 settimane | fino a 1.350,00 euro |
A | Sub Lotto A1 1 settimana | fino a 750,00 euro |
B | Sub Lotto B1 e B2 Lingua Inglese Irlanda 2w | fino a 2.350,00 euro |
B | Sub Lotto B1 e B2 Lingua Inglese GB 2 w | fino a 2.250,00 euro |
B | Sub Lotto B1 e B2 Lingua Francese e Tedesco 2w | fino a 2.200,00 euro |
B | Sub Lotto B1 e B2 Lingua Spagnola 2w | fino a 2.100,00 euro |
B | Sub Lotto B1 Lingua Inglese Irlanda 4w | fino a 4.100,00 euro |
B | Sub Lotto B1 Lingua Inglese GB 4 w | fino a 4.000,00 euro |
B | Sub Lotto B1 Lingua Francese e Tedesco 4w | fino a 3.950,00 euro |
B | Sub Lotto B1 Lingua Spagnola 4w | fino a 3.750,00 euro |
C | HSP Anno scolastico o parte | fino a 12.000,00 euro |
D | Destinazione Marina e Montana 2 settimane | fino a 1.650,00 euro |
D | Destinazione Termale Due Settimane | fino a 1.750,00 euro |
D | Destinazione Marina e Montana 1 settimana | fino a 850,00 euro |
D | Destinazioni Termale 1 Settimana | fino a 950,00 euro |
D | Soggiorni Culturali 1 settimana in Italia | fino a 1.000,00 euro |
D | Soggiorni Culturali 1 settimana estero | fino a 1.300,00 euro |
D | Itinerari Culturali 1 settimana in Italia | fino a 1.200,00 euro |
D | Itinerari Culturali 1 settimana estero | fino a 1.500,00 euro |
9.2 Le somme sopra citate sono comprensive del costo del viaggio con bus, nave o treno.
9.3 Per il solo Lotto D, il suddetto costo massimo, riferito all‟uso di camera uso singola, sarà incrementato del 70 % per l‟ospitalità, a totale carico dell‟Istituto, di eventuali coniugi conviventi o familiari (ospitati all‟interno della medesima camera).
9.4 Per ogni tipologia di soggiorno, in Italia e all‟estero, per l‟eventuale tratta interna nazionale aerea di andata e ritorno, sarà riconosciuta l‟ulteriore somma forfettaria complessiva di € 200,00 per passeggero. Per il loro riconoscimento, le tratte interne aeree dovranno essere preventivamente inserite a sistema.
9.5 Per specifici soggiorni relativi al solo Lotto A e B, ad elevato contenuto tematico e formativo, è possibile proporre costi maggiori rispetto a quelli sopra indicati. La parte di costo eccedente tali limitazioni sarà a totale carico dell‟utente con versamento della quota aggiuntiva direttamente al soggetto proponente, senza alcuna responsabilità e coinvolgimento a carico dell‟Istituto. L‟extra costo a carico della famiglia sarà indicato nel Catalogo delle Opportunità.
9.6 Per tutte le tipologie di soggiorno, i soggetti partecipanti, giovani e pensionati, versano, direttamente all‟Istituto, un contributo di partecipazione, variabile rispetto al costo del soggiorno assegnato e al valore dell‟Attestazione ISEE riferita al nucleo familiare di ciascun partecipante. Il prezzo offerto da ciascun soggetto proponente, quindi, pur non rappresentando in alcun modo un parametro di valutazione istituzionale, potrebbe determinare le scelte di mercato dei beneficiari.
9.7 Per i Lotti A, B, e D se un partecipante, dopo aver versato il contributo all‟Istituto, non parte per un qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto interessato, l‟Istituto si impegnerà a versare al Soggetto Proponente il 20% del costo a carico dell‟Istituto, a titolo di penale, inclusiva del risarcimento di qualsiasi maggior danno. In tal caso il Xxxxxxxx sarà quindi tenuta alla restituzione delle eccedenze degli acconti ricevuti.
Nel caso di Lotto C, se un partecipante, dopo aver versato il contributo all‟Istituto, non parte per un qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto interessato, l‟Istituto si impegnerà a versare al Soggetto Proponente i costi della prestazione effettivamente sostenuti e comprovabili.
9.8 Per i Lotti A, B e D il corrispettivo indicato nel contratto, per ogni tipologia di soggiorno, sarà ridotto del 30 % nel caso l‟utente lasci la struttura entro la prima settimana di soggiorno (se di durata di due settimane) e entro il terzo giorno nel caso di durata settimanale. Per il Lotto C, nel caso in cui lasci il soggiorno entro la metà del periodo pattuito, per un qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto interessato, l‟Istituto si impegnerà a versare al Soggetto Proponente il 70 % dei costi pattuiti.
9.9 Nel caso di soggetto “disabile”, il costo per ciascun “assistente” sarà a carico dell‟Istituto per un importo pari, al massimo, ad 1,5 volte il costo unitario del soggiorno; il rapporto di assistenza dovuto sarà quello indicato nei certificati rilasciati dalla competente Commissione 104.
9.10 Per il solo Lotto D, nel caso in cui l‟assistenza sia svolta da un familiare, fino al terzo grado di parentela, sarà riconosciuto esclusivamente il 70 % aggiuntivo come sopra definito per il coniuge e/o familiare.
9.11 L‟offerta di convenzionamento vincola i soggetti richiedenti per un periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione.
9.12 Per gli anni successivi 2014 e 2015 l‟Istituto riconoscerà un adeguamento valutario forfettario pari al 1,5 % per il 2014 e pari al 1,7 % per il 2015, sul valore di ciascun soggiorno proposto.
10. Prescrizioni
10.1 Il recapito del plico è a completo rischio del mittente, indipendentemente dalle cause della consegna mancata, a indirizzo errato o fuori termine; pertanto i plichi pervenuti a diverso indirizzo e/o successivamente al giorno e all‟ora sopra indicati non saranno presi in considerazione e verranno restituiti chiusi al mittente alla conclusione della procedura.
10.2 Trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di Commissione Tecnica. Xxxxxxx dichiarate irricevibili le offerte:
• pervenute con telegramma;
• pervenute a mezzo fax;
• pervenute fuori termine.
Xxxxxxx dichiarate inammissibili le offerte:
• espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
• non compilate secondo i contenuti prescritti nel presente Regolamento o non
debitamente firmate;
• sottoposte a condizioni non previste nel presente Regolamento;
• presentate da ditte o persone già regolarmente partecipanti mediante una offerta formulata in raggruppamento con altre imprese, anche con riferimento a lotti diversi;
• che non rispettino eventuali ulteriori prescrizioni previste, a pena di esclusione, nel presente regolamento;
• incomplete e/o parziali.
10.3 Tutte le comunicazioni ai soggetti richiedenti verranno effettuate a mezzo PEC a discrezione dell‟Istituto, potranno in aggiunta impiegarsi il fax e la posta elettronica, e, ove ritenuto occorrente, la raccomandata A/R o il telegramma.
10.4 L'offerta vincola il richiedente fin dal momento della sua presentazione mentre l'Istituto rimane impegnato solo con la stipula del contratto e non assume impegno alcuno con il semplice accreditamento.
10.5 L'Istituto avrà in ogni caso la facoltà di annullare e revocare la presente procedura, ovvero di non procedere all'accreditamento o alla stipula del contratto, senza che l'accreditato possa avanzare alcuna pretesa.
10.6 L'INPS non procederà, comunque, all'accreditamento nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente procedura.
10.7 Il mancato accreditamento sarà comunicato e si provvederà – se non sussistono ragioni ostative - a svincolare le polizze fideiussorie provvisorie dei soggetti richiedenti.
10.8 Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell‟art. 76 del d.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all‟Autorità, secondo quanto previsto in proposito dagli artt. 38 e 48 del d.lgs n. 163/2006.
11. Commissione Tecnica per l’Accreditamento
11.1 Le richieste di accreditamento saranno vagliate da una Commissione Tecnica, appositamente nominata dall‟Istituto.
11.2 Le operazioni avranno inizio in data, ora e luogo che verranno comunicati esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell‟INPS, all‟indirizzo di rete xxx.xxxxxx.xxx.xx
11.3 Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali e si svolgeranno come di seguito illustrato:
a) la Commissione, in seduta pubblica, cui potrà assistere il titolare o il legale rappresentante di ciascun richiedente o suo incaricato munito di delega, procederà con:
• la verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
• l‟apertura degli Unici Plichi ed esame volto a verifica che al loro interno siano presenti la busta “A” e le eventuali buste “B”;
• l‟apertura della sola busta “A” ed esame, volti alla verifica del contenuto;
• la procedura del sorteggio di un numero di proposte non inferiore al 10% di quelle validamente presentate, sulle quali effettuare il controllo del possesso dei requisiti richiesti nel presente Regolamento di accreditamento;
• la trasmissione dell‟elenco dei richiedenti, alla Direzione Centrale Credito e Welfare, al fine di avviare le verifiche di regolarità contributiva in capo ai soggetti nazionali proponenti.
b) successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all‟esame dei documenti contenuti nella "BUSTA A" per effettuare il controllo del possesso dei requisiti richiesti nel presente Regolamento;
c) Gli esiti delle valutazioni della Commissione saranno trasmessi a ciascun soggetto proponente. Contestualmente, l‟elenco dei soggetti favorevolmente valutati sarà trasmesso alla Direzione Centrale Credito e Welfare per il loro inserimento nel sistema anagrafico e per la predisposizione degli atti di accreditamento;
d) successivamente, per i soli richiedenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, la Commissione procederà, in seduta pubblica, cui potrà assistere il titolare o il legale rappresentante di ciascun richiedente o suo incaricato munito di delega, con l‟apertura delle buste “B” ed esame, volti alla verifica del contenuto;
e) successivamente, in sedute riservate, all‟esame delle strutture proposte inserite nelle rispettive “BUSTA B”, per valutare che le strutture stesse proposte abbiano la sussistenza dei requisiti richiesti e descritti negli allegati 1 Lotto A, 1 Lotto B, 1 Lotto C e 1 Lotto D;
f) la Commissione predispone l‟elenco definitivo dei soggetti da accreditare con riferimento a soggiorni e itinerari e le loro date di svolgimento;
g) la Direzione Centrale Credito e Welfare determina l‟accreditamento e provvede alla stipula della relativa convenzione.
12. Limiti di offerta e accreditamento
12.1 Ciascun richiedente non potrà, a pena di esclusione, offrire ed essere eventualmente accreditato per un numero di posti superiore a:
Soggiorno Italia – Lotto A non superiore a 1.800 posti; Soggiorno estero – Lotto B non superiore a 4.400 posti; Scambi Culturali – Lotto C non superiore a 75 posti Soggiorno Senior – Lotto D non superiore a 1.800 posti.
12.2 Il numero dei posti è indifferentemente calcolato rispetto alla durata dei soggiorni proposti.
12.3 Il numero dei posti massimo proponibile per il Lotto D è riferito ai soli beneficiari individuali della prestazione, ospiti in camera “uso singola”; tale valore massimo potrebbe essere integrato e incrementato dalla presenza, di eventuali coniugi e familiari, ospiti all‟interno della medesima stanza.
12.4 Per ciascuna struttura/itinerario, non potranno essere proposti meno di due turni di soggiorno (ad eccezione dei soggiorni all‟estero di durata pari o superiore a 4 settimane e dei soggiorni di cui al Lotto C), per un numero di posti NON inferiore a:
per il Lotto A, qualsiasi sia la durata, 50 posti per turno fino ad un massimo di 150; per il Lotto B, qualsiasi sia la durata proposta, 50 posti per turno per le lingue francese, tedesco e spagnolo, 80 per i soggiorni per lo studio della lingua inglese, fino ad un massimo di 150;
per il Lotto C, nessun numero minimo fino ad un massimo di 75;
per il Lotto D, qualsiasi sia la durata, 40 posti per turno fino ad un massimo di 100.
12.5 Ad eccezione dei soggiorni del Lotto B1 della durata di 4 settimane, ciascun soggetto dovrà offrire a pena di esclusione rispettivamente per ogni singola struttura dei lotti A e B almeno il 70% dei posti nel mese di luglio, corrispondente al picco di maggiore richiesta dei giovani. Per le offerte a cavallo tra giugno e luglio e luglio e agosto si considererà il mese in cui è prevista la maggiore permanenza.
13. Sottoscrizione della convenzione di accreditamento
13.1 La convenzione di accreditamento sarà unica per ogni soggetto indipendentemente dal numero di strutture offerte.
13.2 Il soggetto accreditato dovrà presentarsi entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al convenzionamento per la stipula della convenzione ed entro il medesimo termine dovrà produrre i seguenti documenti (o documentazione equipollente in caso di soggetto non residente in Italia):
1. copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo, contenente gli elementi prescritti nel presente Regolamento ovvero dell‟atto costitutivo del Consorzio;
2. certificato generale del Casellario Giudiziale in data non anteriore a sei mesi a quella dell‟accreditamento, rilasciato dalla competente autorità.
Tale certificato deve essere prodotto:
a) nel caso di imprese individuali: per il titolare e per il direttore tecnico (nei casi di legge), se questi è una persona diversa dal titolare;
b) nel caso di società, cooperative e loro consorzi:
b1) da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico (nei casi di legge) nel caso di società in accomandita semplice;
b2) da tutti i componenti la Società e dal direttore tecnico (nei casi di legge) nel caso di Società in nome collettivo;
b3) da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico (nei casi di legge), dal socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di altro tipo di società o consorzio;
c) organismi senza finalità di lucro legalmente riconosciuti o iscritti in albi tenuti da pubbliche amministrazioni: da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se previsto per legge.
13.3 La sottoscrizione del Convenzione di accreditamento è condizionata, per i soggetti nazionali, alla regolarità contributiva che sarà preventivamente verificata, d‟Ufficio, dall‟Istituto.
13.4 La Convenzione di Accreditamento avrà durata triennale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, per tutti i soggiorni e gli itinerari favorevolmente valutati dalla Commissione.
13.4 Per gli anni 2014 e 2015 il soggetto proponente dovrà confermare, ad inizio stagione, la disponibilità delle strutture e degli itinerari convenzionati, per i quali sarà presentata una nuova fidejussione provvisoria nelle modalità sopra descritte.
13.5 Non sarà possibile, per alcun motivo, procedere con la sostituzione dei soggiorni e degli itinerari accreditati.
13.6 L‟Istituto si riserva la facoltà di non procedere all‟accreditamento, che sarà subordinato ai vincoli normativi previsti dalla legge in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione e, comunque, di non procedere all‟accreditamento nell‟ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste.
13.7 La stipula del convenzionamento farà sorgere il vincolo contrattuale con l‟Amministrazione e comporterà la soggezione alle penali previste anche per la mancata stipula dei contratti relativi ai singoli turni e strutture, eventualmente attivati a seguito delle scelte degli utenti, come descritto ai successivi Punti. In caso di mancata colpevole attivazione di un turno, fermo restando quanto previsto all‟art. 18, l‟Istituto provvederà ad escutere una penale pari al 20% del valore dei soggiorni non attivati, anche mediante escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Attivazione del turno e utilizzo del sistema di accreditamento
14.1 Dopo la stipula della convenzione di accreditamento, per ciascuna tipologia di soggiorno, le strutture e gli itinerari accreditati verranno pubblicati sul sito dell‟Istituto, attraverso un Catalogo delle Opportunità, riportando i dati analitici presenti sul CD informativo “Catalogo delle Opportunità”, comprensiva del costo a carico dell‟Istituto e dell‟eventuale extra costo a carico degli utenti, presentata in sede di procedura ed il link predisposti dai Soggetti accreditati.
14.2 Nel Catalogo delle Opportunità in favore degli anziani compariranno oltre alle strutture come sopra accreditate anche i Convitti della Gestione Ex Inpdap di Spoleto e Sansepolcro e le case Albergo Ex Enam, la cui gestione è assegnata attraverso altra procedura amministrativa.
Per i Lotti A, B e D
14.3 Gli utenti, giovani e anziani, che, a seguito di specifico Bando in loro favore, risulteranno titolari del diritto di partecipazione ai soggiorni in Italia o all‟estero, attraverso il sito web predisposto dall‟INPS sceglieranno, indicando in ordine fino a cinque preferenze (la preferenza si compone di struttura/itinerario, turno di riferimento e luogo di partenza, quindi è possibile che siano scelti turni diversi presso una medesima struttura o un medesimo turno presso strutture diverse).
14.4 Le suddette prenotazioni vengono immediatamente registrate su uno specifico sistema informatico dell‟istituto.
14.5 Al termine del periodo utile per le “scelte” l‟Istituto verificherà quali strutture abbiano ottenuto il numero minimo di richieste, per ogni singolo turno e struttura fissato come segue:
- 50 partecipanti e fino ad un massimo di 150 per turno per i soggiorni di cui al lotto A.
- 80 partecipanti e fino ad un massimo di 150 per turno per i soggiorni di cui al lotto B ad eccezione delle strutture in Francia, Spagna e Germania ove il numero minimo di richieste è di 50 partecipanti.
- 40 partecipanti e fino ad un massimo di 100 per i soggiorni di cui al lotto D.
14.6 L‟assegnazione del posto avviene in modo completamente automatico a cura del sistema informatico dell‟Istituto, secondo la seguente procedura:
prima fase
ciascun utente che abbia presentato regolare domanda di ammissione al beneficio, per ciascuna tipologia di soggiorno, procederà nella sezione web dedicata ai Servizi in Linea, alla libera scelta di un numero massimo di 5 “soggiorni/itinerari” identificati per luogo e data di partenza e struttura di destinazione (l‟utente combina liberamente i parametri che identificano ciascuna unità di prenotazione: luogo e data di partenza e struttura); le 5 scelte verranno registrate dal sistema in ordine di priorità.
seconda fase
per ordine di graduatoria con cui ciascun partecipante è stato ammesso al beneficio, il sistema informatico, assegna automaticamente ogni utente al primo centro di partenza, turno e struttura disponibile, secondo l‟ordine dal medesimo utente indicato all‟atto della prenotazione. Di fatto, nel caso in cui la prima “combinazione” scelta dall‟Utente sia indisponibile per superamento del limite massimo di capienza offerto, l‟utente sarà iscritto nella successiva “combinazione” scelta secondo l‟ordine di preferenza indicato e così di seguito sino all‟inserimento in un posto utile.
Nel caso non sia disponibile neppure la quinta scelta, l‟utente verrà assegnato d‟Ufficio e automaticamente “al turno e alla struttura” con maggior riempimento all‟atto del suo diritto “virtuale” di assegnazione, salvaguardando il centro di raccolta, il periodo preferenziale di partenza (+/- 7 giorni dalla data indicata nella prima scelta) e l‟eventuale lingua di studio, nel caso del Lotto B, indicati nella prima scelta imputata a sistema e l‟eventuale localizzazione nel caso del Lotto D.
Il limite massimo di capienza è definito in riferimento al numero di posti massimo complessivamente accreditato per ogni turno e struttura.
Il sistema automatico di assegnazione si interrompe con l‟esaurimento del budget disponibile per ciascuna stagione 2013, 2014 e 2015 e per ciascuna Gestione (comprensivo di eventuali tratte interne e assistenza ai soggetti disabili e/o non autosufficienti e di eventuali coniugi conviventi e familiari).
Terza fase
Al termine della sopra descritte fasi di imputazione del beneficio, i “turni/struttura” che non raggiungono il numero di posti minimi come sopra definiti, verranno annullati.
L‟annullamento dei suddetti “turni/struttura”, Non abbastanza capienti, avverrà seguendo l‟ordine progressivo del minor riempimento di ciascuno riavviando il processo di assegnazione come definito ai precedenti punti.
Il ciclo si interrompe con il definitivo consolidamento dei minimi contingenti come sopra definiti e con l‟esaurimento virtuale del budget disponibile.
Dopo tale terza fase, l‟assegnazione definitiva del beneficio sarà pubblicata e comunicata a ciascun utente.
Tutti gli utenti non ammissibili al beneficio “perdenti”, per i limiti sopra descritti, verranno inseriti in “stand by” al fine di poter riavviare il procedimento di assegnazione come sopra definito, periodicamente, sulla base delle eventuali rinunce di assegnazione.
14.7 Contestualmente, l‟Istituto comunicherà ai soggetti accreditati le strutture ed i turni che devono essere attivate, avendo raggiunto il minimo di prenotazioni, ed i dati relativi agli utenti compreso ogni riferimento di contatto.
14.8 Per ogni ulteriore adempimento sarà onere del Soggetto Proponente riferimento contattare l‟Utente assegnato.
14.9 L‟utente, entro cinque giorni dalla data di comunicazione dell‟avvenuta assegnazione, deve confermare la partecipazione al servizio pagando all‟Istituto un contributo alle spese, attraverso specifico mezzo postale o bancario.
14.10 Entro le 72 ore successive il pagamento compare “ a sistema “ e si considera come effettivo beneficiario della prestazione a cui il soggetto accreditato dovrà necessariamente garantire la prestazione complessiva prescelta, pena l‟escussione della cauzione prestata.
14.11 Nel caso di mancato pagamento del suddetto contributo, si procederà automaticamente con l‟annullamento della prenotazione e l‟eventuale utilizzo del posto divenuto disponibile in favore di altro utente in “lista d‟attesa” per cui si procederà con l‟assegnazione del beneficio secondo le modalità e le fasi sopra descritte.
14.12 Il sistema di “ripescaggio” proseguirà fino all‟esaurimento del budget disponibile e fino all‟esaurimento dei posti disponibili.
14.13 Tale metodologia di assegnazione avverrà per ogni stagione 2013, 2014 e 2015.
Per il Lotto C
14.14 I giovani favorevolmente collocati in graduatoria potranno liberamente scegliere il soggiorno, per durata, destinazione e servizi, tra tutti quelli accreditati e presenti nella specifica sezione del Catalogo delle Opportunità.
15. Sottoscrizione del contratto di accreditamento
15.1 Per ciascun soggetto accreditato verrà, annualmente, sottoscritto, in forma di scrittura privata, un Contratto di accreditamento, relativo ai soli soggiorni o itinerari, per turno, come sopra attivati.
15.2 Il contratto comprenderà tutti gli elementi prestazionali, essenziali e accessori, contenuti nella proposta di accreditamento.
15.3 A seguito dell‟attribuzione dei soggiorni il soggetto convenzionato dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro e non oltre 10 giorni dalla data di invio delle comunicazioni del provvedimento di convenzionamento assegnazione dei soggiorni.
15.4 Entro il medesimo termine dovrà produrre, la seguente documentazione (o documentazione equipollente nel caso di soggetto non residente in Italia):
1. cauzione definitiva, nella misura del 10% dell‟importo complessivo dei soggiorni attivati;
2. Polizza Assicurativa costituita nelle forme richieste dall‟Istituto in ogni singola griglia dei requisiti.
15.5 Ove l'accreditato, nel termine previsto non abbia ottemperato senza giustificato motivo a quanto sopra richiesto, o non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Istituto si riserva la facoltà di dichiararlo decaduto dall‟accreditamento, con immediato incameramento della cauzione provvisoria, per l‟intero importo garantito, salva la facoltà dell‟Istituto di chiedere il risarcimento del maggior danno e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
15.6 La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
16. Deposito cauzionale
16.1 Come definito al precedente punto, a garanzia dell‟esatta osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto e tenuto conto della particolare connotazione fiduciaria dell‟accreditamento, avente ad oggetto la prestazione di soggiorni studio all‟estero e soggiorni in Italia, riferiti a giovani e pensionati, il Soggetto accreditato, prima della sottoscrizione del contratto relativo a ciascuna stagione, costituirà, mediante garanzia fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa, un deposito cauzionale in misura pari al 10% dell‟importo totale accreditatogli.
16.2 La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell‟Istituto.
16.3 In caso di escussione parziale della cauzione prestata, il Soggetto convenzionato dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all‟aliquota del 10% di cui al comma 1; ove non provveda, l‟Istituto provvederà in sua vece, addebitandogli i relativi costi.
16.4 La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'accreditamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell‟INPS.
16.5 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativamente a ciascuna stagione di accreditamento.
17. Rendicontazione, Fatturazione e pagamento delle prestazioni
17.1 Il pagamento complessivo sarà effettuato in relazione agli utenti effettivamente partiti e presenti presso le strutture in Italia e all‟estero, corrispondentemente alle risultanze del sistema di prenotazione e verifica pagamento.
17.2 Per ciascun partecipante verrà riconosciuta la somma indicata nel contratto, oltre l‟eventuale valore forfettario delle “tratte interne”, pari a euro 200,00, come sopra definite.
17.3 Per il solo Lotto D, il prezzo sarà incrementato del 70 % per l‟ospitalità, a totale carico dell‟Istituto, di eventuali coniugi conviventi o familiari (ospitati all‟interno della medesima camera). Tale maggiorazione sarà riconosciuta in sede di saldo.
17.4 Per i Lotti A, B, e D se un partecipante, dopo aver versato il contributo all‟Istituto, non parte per un qualsiasi motivo non imputabile alla Soggetto interessata, l‟Istituto si impegnerà a versare al Soggetto convenzionato il 20% del costo offerto della prestazione (nel limite massimo sopra definito in Tabella) a titolo di penale inclusiva del risarcimento di qualsiasi maggior danno. In tal caso il Soggetto Convenzionato sarà quindi tenuta alla restituzione delle eccedenze degli acconti ricevuti.
17.5 Nel caso di Lotto C, se un partecipante, dopo aver versato il contributo all‟Istituto, non parte per un qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto interessato, l‟Istituto si impegnerà a versare al Soggetto convenzionato i costi della prestazione effettivamente sostenuti e comprovabili.
17.6 Per i Lotti A, B e D il corrispettivo indicato nel contratto, per ogni tipologia di soggiorno, sarà ridotto del 30 % nel caso l‟utente lasci la struttura entro la prima settimana di soggiorno (se di durata di due settimane) e entro il terzo giorno nel caso di durata settimanale.
17.7 Per il Lotto C, nel caso in cui lasci il soggiorno entro la metà del periodo pattuito, per un qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto interessato, l‟Istituto si impegnerà a versare al Soggetto convenzionato il 70 % del prezzo pattuito.
17.8 Nel caso di soggetto “disabile”, il costo degli accompagnatori sarà a carico dell‟Istituto per un importo pari, al massimo, ad 1,5 volte il costo unitario del soggiorno; il rapporto di assistenza dovuto sarà quello indicato nei certificati rilasciati dalla competente Commissione 104.
17.9 Per il solo Lotto D, nel caso in cui l‟assistenza è svolta da un familiare, fino al terzo grado, sarà riconosciuto esclusivamente il 70 % del costo della prestazione come nel caso di coniuge convivente o di familiare.
17.10 L‟Istituto liquiderà un primo acconto, pari al 50% dell‟importo complessivo contrattuale, al momento della comunicazione dei dati relativi ai soggiorni validamente attivati in prima istanza ed un ulteriore 30 % entro 30 giorni dal pagamento del primo acconto, così come indicato esplicitamente nel contratto. Il calcolo del valore degli acconti sarà effettuato per gli utenti afferenti la sola Gestione Ex Inpdap.
17.11 Per eventi eccezionali, quali ad esempio gestione emergenze per atti terroristici o calamità naturali, nonché emergenze sanitarie, epidemia, pandemia, l‟ulteriore onere di spesa per pernottamento, vitto, assistenza e costo trasporto sarà equamente ripartito (50% pro-capite) tra l‟Istituto e il Soggetto convenzionato.
17.12 Ai sensi dell‟art. 4 d.lgs. n. 231/2002, come novellato dall‟art. 1 del d.lgs. n. 192/2012, il pagamento del saldo delle prestazioni debitamente fatturate avverrà, al termine della stagione, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, corredata di tutti i documenti contabili di supporto.
17.13 L‟autorizzazione all‟emissione della fattura a saldo sarà comunicata da ciascuna competente Direzione dopo la puntuale verifiche amministrative, gestionali e operative.
17.14 Il pagamento dei saldi sarà a cura, pro quota, di ciascuna gestione Ex Inpdap, Ex Enam e Ex Ipost, con l‟emissione da parte del soggetto proponente di fatture relative agli utenti di ciascuna gestione come sopra definite.
17.15 In caso di R.T.I. o Consorzio, ciascun soggetto facente parte del raggruppamento dovrà emettere fattura pro-quota della rispettiva aliquota di partecipazione/esecuzione.
18. Verifiche e controlli
18.1 L‟istituto si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali.
18.2 Attraverso proprio personale provvederà all‟organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione.
18.3 Le ispezioni saranno svolte da personale dell‟INPS. Al fine di consentire le azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati
a semplice richiesta, presso le strutture ospitanti.
18.4 Nessuna limitazione può essere opposta in relazione a questioni di garanzia della riservatezza dei dati personali, per il cui trattamento da parte dell‟INPS sarà acquisito, a cura dell‟accreditato, ove necessario, il relativo consenso. Gli osservatori e ispettori dell‟Istituto potranno documentare eventuali criticità anche a mezzo di riprese fotografiche e video.
18.5 Per il solo Lotto B, per ciascun turno di soggiorno e struttura, dovrà essere prevista la presenza di un accompagnatore, individuato dall‟Istituto, cui dovrà essere garantita l‟organizzazione del viaggio (dal luogo di lavoro del medesimo funzionario) e del soggiorno, con costi a carico della soggetto accreditato.
18.6 Al medesimo accompagnatore dovrà essere garantita l‟ospitalità in camera singola di qualità adeguata, all‟interno della struttura, la partecipazione alle attività organizzate, il vitto per l‟intero soggiorno. Al medesimo “accompagnatore” dovrà esse garantita, inoltre, la partecipazione ad uno specifico corso di lingua per adulti, con la medesime caratteristiche di durata definite in favore dei giovani.
18.7 Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, il funzionario preposto notificherà l‟inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni e le comunicherà con ogni mezzo al fornitore; quest‟ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni.
19. Penali
19.1 L‟Istituto applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti nelle relative griglie dei requisiti 1a), 1b) e 1c), fatta salva comunque la facoltà per l‟Istituto di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
19.2 L‟applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione del contratto e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza.
19.3 E‟ fatto pertanto salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.
19.4 Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l‟Istituto può risolvere il contratto e/o ordinare ad altro soggetto, previa comunicazione, l‟esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando i relativi costi ed i danni derivati all‟Istituto allo stesso Xxxxxxxx.
19.5 Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che, sia in corso d‟opera sia all‟esito delle verifiche effettuate a fine stagione, fosse riscontrata e contestata all‟accreditato, sarà irrogata una penale variabile dallo 0,50% al 20% del prezzo complessivo pattuito relativo alla struttura, al turno e al numero degli effettivi presenti nel quale l'inadempienza si è verificata. Le penali si intendono cumulabili tra loro.
19.6 L‟applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell‟inadempienza, comunicata con ogni mezzo (fax, posta elettronica, etc.), alla quale il Soggetto Accreditato ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 48
ore successive alla ricezione della contestazione.
19.7 Analogamente potrà procedere a contestazioni a fine stagione sulla base delle risultanze acquisite.
19.8 Qualora si tratti di ritardo nell‟adempimento o comunque di inadempienza sanabile, e il Soggetto Accreditato non sani le inadempienze contestate nelle 48 ore successive alla contestazione, ciò potrà dar luogo all‟invio di ulteriore contestazione ed applicazione di ulteriore penale. L‟Istituto potrà procedere a contestazioni anche a fine della stagione sulla base delle risultanze acquisite.
19.9 La misura della penale, viste le controdeduzioni del Soggetto Accreditato, sarà stabilita dall‟Istituto in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza.
19.10 Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato al Soggetto convenzionato ovvero, a scelta dell‟Istituto, sulle cauzioni costituite.
19.11 Nel caso di contestate gravi inadempienze, eccedenti il numero di tre, l‟istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
19.12 Fermo in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 19, ove sia superato il numero di sette penali applicate nel corso dell‟intera stagione, ovvero siano applicate penali per un ammontare pari al 15% dell‟importo totale di aggiudicazione, l‟Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
20. Clausola risolutiva espressa
20.1 In caso di grave inadempimento, ovvero in caso di inadempienze per fatti o atti ricadenti sul partecipante, il Committente ha piena facoltà di considerare risolto di diritto il contratto.
20.2 La risoluzione opererà automaticamente a seguito di formale comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell‟art. 1456 co. 2 c.c.
20.3 In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Committente potrà applicare la presente clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:
a) scarsa e inadeguata sorveglianza dei giovani, in tutte le fasi del soggiorno (dalla presa in carico dalle famiglie alla relativa riconsegna) che possa mettere in pericolo e cagioni danno e/o infortunio, di qualsiasi grado, ai giovani ospiti;
b) carenze igieniche nella conservazione, preparazione e somministrazione dei cibi tali da alterare il normale stato di salute agli ospiti;
c) carenze igieniche della struttura (pulizia dei servizi igienici, delle stanze, delle aree comuni) tali da creare condizioni di disagio agli ospiti e condizionare il buon esito del soggiorno;
d) atti o molestie di qualsiasi natura, nei confronti degli ospiti attuate da personale dell‟accreditato o ad esso riconducibile in virtù dei service acquisiti.
20.4 In caso di risoluzione del contratto l‟Istituto procederà all‟incameramento della cauzione e all‟immediata escussione, per l‟intero importo garantito, di tutte le garanzie prestate, incamerando le relative somme, salvo il diritto al risarcimento del
maggior danno subito.
21. Riprotezione e riassegnazione
In caso di rescissione o risoluzione in danno del contratto di fornitura di struttura/e o in casi eccezionali individuati ad insindacabile giudizio dell‟Istituto, nel corso della stagione gli utenti beneficiari saranno “riprotetti” presso altre destinazioni a loro scelta nei limiti delle strutture accreditate, avuto riguardo alle preferenze espresse dai beneficiari medesimi, ove capienti.
22. Trattamento dei dati personali
22.1 Ai sensi dell‟art. 13 del d.lgs. n. 163/2006, che sarà applicato alla procedura di cui al presente regolamento nei limiti di compatibilità con la medesima, si provvederà all‟informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti dai soggetti accreditati saranno raccolti e conservati presso la Direzione Centrale Credito e Welfare, nella responsabilità del Dirigente di tale Direzione.
22.2 Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), finalizzato alla scelta dei contraenti e all‟instaurazione del rapporto contrattuale oltre che alla gestione del rapporto medesimo, è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ed è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza.
22.3 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l‟esclusione; con riferimento ai vincitori il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell‟adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
22.4 In relazione al trattamento dei dati conferiti, all‟interessato sono riconosciuti, come per legge, i diritti di cui all‟art. 7 del d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Si precisa che il trattamento dei dati personali ha finalità di consentire l‟accertamento dell‟idoneità dei fornitori a partecipare alla procedura di accreditamento del servizio di cui trattasi.
22.5 Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l‟istruttoria dell‟istanza presentata e per finalità ad essa connesse e che essi non verranno comunicati né ceduti a terzi.
22.6 I Soggetti accreditati saranno nominate responsabili del trattamento dei dati personali, dei quali verranno a conoscenza a causa o in occasione dei servizi svolti, come espressamente indicato nei relativi contratti.
23. Responsabilità per danni
23.1 Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del titolare del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso.
23.2 Il Soggetto Accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare agli ospiti dei soggiorni o a terzi, a persone, a cose o animali.
23.3 L‟Istituto non risponderà dei danni provocati alla struttura e agli arredi durante lo svolgimento del soggiorno anche se causati dolosamente.
24. Rapporto giuridico tra ente appaltante e ditta appaltatrice
24.1 Nessun rapporto di lavoro viene, con il contratto, ad instaurarsi tra l'assuntore del servizio e l'Istituto, né tra questo e le persone di cui i Soggetti Accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione.
24.2 Tutti i rapporti giuridici ed economici comunque inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente ai soggetti accreditati.
25. Foro competente
Per ogni controversia è competente il foro esclusivo di Roma.
26. Spese
Sono a carico dei Soggetti Accreditati le spese di bollo e la registrazione del contratto nonché tutti gli oneri fiscali comunque inerenti. Il Soggetto Accreditato restituirà all‟INPS una copia del contratto debitamente registrata.
27. Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
27.1 Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all‟art. 3 della legge 123 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
27.2 Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell‟inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento di Accreditamento e nelle schede che formano parte integrante della presente procedura, si intende comunque citata la normativa vigente in materia.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente dell‟Ufficio II Welfare della Direzione Centrale Credito e Welfare, Largo Xxxx Xxxxx Xxxxxxx de Balaguer, 11 – 00000 Xxxx
telefono 00 00000000 – fax 00 00000000 PEC xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
Roma, 4 febbraio 2013
Il Dirigente Generale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx